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Document 52015PC0137
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, at the Seventh Conference of the Parties to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants regarding the proposals for amendments of Annexes A, B and C
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla settima riunione della Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) in merito alla proposta di modifica degli allegati A, B e C
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla settima riunione della Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) in merito alla proposta di modifica degli allegati A, B e C
/* COM/2015/0137 final - 2015/0069 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla settima riunione della Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) in merito alla proposta di modifica degli allegati A, B e C /* COM/2015/0137 final - 2015/0069 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti
organici persistenti (nel prosieguo "POP")[1] è stata adottata nel
maggio 2001 nell'ambito del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (nel
prosieguo "UNEP"). L'Unione europea e i suoi Stati membri[2] sono parti della
Convenzione[3]
le cui disposizioni sono state recepite nella legislazione dell'Unione europea
dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che
modifica la direttiva 79/117/CEE[4]
(nel prosieguo "regolamento POP"). L'obiettivo generale della Convenzione di
Stoccolma è proteggere la salute umana e l'ambiente dai POP. La Convenzione fa
esplicitamente riferimento all'approccio di precauzione illustrato al principio
15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992. Questo
principio è reso operativo dall'articolo 8 che stabilisce le regole relative
all'inclusione di sostanze chimiche supplementari negli allegati della
Convenzione. In occasione della settima Conferenza delle
parti a maggio 2015 si dovranno adottare tre decisioni al fine di includere i
naftaleni policlorurati (PCN) e l'esaclorobutadiene (HCBD) negli allegati A
(eliminazione) e C (produzione non intenzionale) e il pentaclorofenolo (PCP)
nell'allegato A. Le tre sostanze sono state nominate dall'UE nel 2011. In
occasione della stessa riunione si dovrà inoltre valutare la necessità di
mantenere deroghe specifiche e scopi accettabili per l'acido perfluorottano
sulfonato (PFOS) e i suoi derivati. La produzione, l'immissione sul mercato, l'uso
e l'emissione non intenzionale delle tre nuove sostanze sono già cessati o sono
stati rigorosamente limitati nell'Unione, benché non si possano escludere la
produzione, l'immissione sul mercato, l'uso e l'emissione non intenzionale in
misura significativa in altri paesi. Dato che le sostanze chimiche in questione
possono essere trasportate per lunghe distanze, i provvedimenti adottati a
livello nazionale o dell'Unione non sono sufficienti per garantire un elevato
livello di protezione dell'ambiente e della salute umana ed è pertanto
necessario intervenire a livello internazionale con azioni di portata più
ampia. Le raccomandazioni del comitato d'esame sui POP In occasione della sua nona riunione, il
comitato d'esame sui POP ha adottato la valutazione della gestione dei rischi
per l'esaclorobutadiene (HCBD), giungendo, tra l'altro, alle seguenti
conclusioni: –
attualmente l'HCBD non è notoriamente prodotto o
utilizzato intenzionalmente, ed è quindi importante prevenirne la
reintroduzione sul mercato e gestire i rischi connessi alla sua emissione non
intenzionale; –
l'HCBD è un sottoprodotto non intenzionale dei
processi di fabbricazione industriale (derivante in particolare dalla
produzione di altri idrocarburi clorati e di magnesio). Nei paesi parte della
Convenzione di Stoccolma sono note e già in atto misure volte a ridurre al
minimo le emissioni durante i processi di produzione; –
l'HCBD è generato non intenzionalmente durante la
combustione e altri processi termici e industriali. L'introduzione di misure
per ridurre le emissioni non intenzionali dei POP generati da tali processi
comporterà un'ulteriore riduzione delle emissioni di HCBD. Il controllo sulle
emissioni di HCBD potrebbe comportare costi supplementari. L'HCBD è rilasciato in misura ignota da ex
siti di smaltimento dei rifiuti. Sono disponibili misure di controllo per
ridurre al minimo questo tipo di emissioni. In occasione della sua nona
riunione a ottobre 2013, il comitato d'esame sui POP ha raccomandato di
includere l'HCBD negli allegati A e C della Convenzione, senza deroghe. Per quanto riguarda i naftaleni policlorurati
(PCN) la valutazione della gestione dei rischi ha concluso, tra l'altro, che: –
attualmente i PCN non sono notoriamente prodotti o
utilizzati intenzionalmente, ma è importante limitare gli eventuali utilizzi
residui ed evitare la reintroduzione di tale sostanza; –
i PCN sono prodotti non intenzionali generati
durante processi industriali ad alte temperature (in particolare
l'incenerimento dei rifiuti ma anche altri processi noti per generare
policlorodibenzo-p-diossine e policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF)).
L'introduzione di misure per la riduzione delle emissioni di PCDD/PCDF
contribuirà alla riduzione delle emissioni di PCN. Il controllo sulle emissioni
di PCN potrebbe comportare costi supplementari; –
i PCN sono rilasciati in misura ignota da siti di
smaltimento dei rifiuti e depositi di vecchi apparecchi. Le misure in vigore
relative alle scorte di PCB permetteranno di ridurre efficacemente le emissioni
di PCN provenienti dalle scorte. In occasione della sua nona riunione a ottobre
2013, il comitato d'esame sui POP ha raccomandato di includere i PCN negli
allegati A e C della Convenzione, senza deroghe. In occasione della sua decima riunione a
ottobre 2014, il comitato d'esame sui POP ha adottato una valutazione della
gestione dei rischi sul pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri (PCP),
giungendo, tra l'altro, alla seguente conclusione: –
la produzione di PCP deve essere limitata, con la
sola eccezione degli usi finalizzati alla preservazione del legname industriale
per il trattamento di pali per linee elettriche e traverse. In occasione della sua decima riunione a
ottobre 2014 il comitato d'esame sui POP ha deciso di raccomandare l'inclusione
del PCP nell'allegato A della Convenzione, con una deroga specifica per la
produzione e l'uso del PCP destinato ai pali per linee elettriche e traverse. Conformemente all'articolo 8, paragrafo 9,
della Convenzione, il comitato d'esame sui POP ha deciso di sottoporre tali
raccomandazioni alla Conferenza delle parti affinché siano discusse alla
riunione di maggio 2015. Il comitato d'esame sui POP ha inoltre
adottato raccomandazioni sulle alternative all'uso del PFOS in applicazioni
aperte. Si dispone ora di informazioni circa la disponibilità commerciale e
l'efficacia di alternative più sicure al PFOS per le seguenti applicazioni:
tappeti, pellame e abbigliamento, tessili e imbottiture, rivestimenti e additivi
per rivestimenti, insetticidi per il controllo delle formiche rosse e delle
termiti, esche insetticide per il controllo delle formiche tagliafoglie dei
generi Atta e Acromyrmex. Il comitato d'esame sui POP invita inoltre le parti a
circoscrivere l'uso del PFOS nella placcatura di metalli duri (attualmente
consentita a titolo di deroga specifica) ai soli sistemi a ciclo chiuso,
pratica che è stata ritenuta scopo accettabile nel quadro della Convenzione. HCBD e diritto dell'UE L'HCBD è una sostanza pericolosa prioritaria
ai sensi della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE)[5]. Inoltre, l'HCBD figura
nel protocollo sui POP della convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico
transfrontaliero a grande distanza (CLRTAP) e, pertanto, le parti sono invitate
a cessarne la produzione e l'uso. Il regolamento (UE) n. 519/2012 della
Commissione, del 19 giugno 2012, recante modifica del regolamento (CE)
n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli
inquinanti organici persistenti per quanto riguarda l'allegato I[6] recepisce tale divieto
nella normativa dell'UE. Restano tuttavia aperte le questioni dei rifiuti e dei
terreni contaminati e restano da esaminare le misure per impedirne la
reintroduzione. In Europa la produzione di HCBD è cessata, ma
questa sostanza potrebbe ancora essere prodotta non intenzionalmente durante
alcune attività industriali. In particolare, se durante tali attività vengono
raggiunte le soglie stabilite nella direttiva sulle emissioni industriali (IED,
2010/75/UE[7])
è necessario applicare le migliori tecniche disponibili per evitare e ridurre
le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Per essere attiva,
un'installazione industriale deve ottenere l'autorizzazione di un'autorità
competente di uno Stato membro. Le autorizzazioni devono fissare valori limite
di emissione per le sostanze inquinanti di cui all'allegato II della direttiva
IED nonché per altre sostanze che possono essere emesse in quantità
significative alla luce della loro natura e del loro potenziale di trasferimento
incrociato di inquinanti. PCN e diritto dell'UE I PCN figurano nel protocollo sui POP della
CLRTAP e le parti sono pertanto invitate a cessarne la produzione e l'uso.
Conformemente al regolamento (UE) n. 519/2012 della Commissione, la
produzione e l'uso dei PCN sono vietati nell'Unione europea. Si ritiene che
attualmente la fonte principale di produzione non intenzionale sia la
combustione (soprattutto tramite l'incenerimento dei rifiuti). In Europa la produzione di PCN è cessata, ma
queste sostanze potrebbero ancora essere prodotte non intenzionalmente durante
alcune attività industriali. In particolare, se durante tali attività vengono
raggiunte le soglie stabilite nella direttiva sulle emissioni industriali (IED,
2010/75/UE) è obbligatorio applicare le migliori tecniche disponibili per
evitare e ridurre le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Per
essere attiva, un'installazione industriale deve ottenere l'autorizzazione di
un'autorità competente di uno Stato membro. Le autorizzazioni devono fissare
valori limite di emissione per le sostanze inquinanti di cui all'allegato II
della direttiva IED nonché per altre sostanze che possono essere emesse in
quantità significative alla luce della loro natura e del loro potenziale di trasferimento
incrociato di inquinanti. PCP
e diritto dell'UE Conformemente alla voce 22 dell'allegato XVII
del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)[8],
non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso del pentaclorofenolo come
sostanze o come componente di altre sostanze, o in miscele, in una
concentrazione pari o superiore allo 0,1% in peso. Sono altresì vietati
l'immissione sul mercato e l'uso del PCP come prodotto fitosanitario e come
biocida ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009[9] e del regolamento (UE)
n. 528/2012[10].
Azioni da intraprendere a seguito delle
decisioni della settima Conferenza delle parti Le sostanze che saranno iscritte negli
allegati A, B e/o C della Convenzione di Stoccolma dovranno essere incluse nel
regolamento POP per garantire che l'applicazione di tali disposizioni
all'interno dell'Unione europea sia conforme agli impegni internazionali che
questa ha assunto[11]. L'HCBD e i PCN sono stati inclusi
nell'allegato I del regolamento POP nel 2012. L'iscrizione nell'allegato C
della Convenzione di Stoccolma richiederà a sua volta l'iscrizione
nell'allegato III. Dopo essere stato incluso nell'allegato A
della Convenzione di Stoccolma, il PCP dovrà essere inserito nell'allegato I
del regolamento POP. Poiché ciò renderà obsoleto l'attuale elenco dell'allegato
XVII del regolamento REACH, sarà avviata la cancellazione di tale sostanza da
detto allegato. PFOS e diritto dell'UE In occasione della quarta riunione della
Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma a maggio 2009, è stato deciso
di includere il PFOS e i suoi derivati nell'allegato B della Convenzione,
introducendo una serie di deroghe specifiche e scopi accettabili. La normativa
di attuazione dell'UE è più restrittiva rispetto alla Convenzione di Stoccolma,
poiché non prevede le deroghe e gli scopi ammissibili già vietati nell'UE in
virtù del regolamento REACH. Ciò al fine di rispettare il principio globale di
non diminuire il livello di protezione ambientale nell'UE. Procedura per l'aggiunta di nuove sostanze POP
e per la modifica degli allegati della Convenzione Conformemente all'articolo 8 della
Convenzione, le parti possono presentare al segretariato proposte di inclusione
di una sostanza chimica negli allegati A, B e/o C che saranno esaminate dal
comitato d'esame sugli inquinanti organici. Se nell'ambito del riesame si giunge alla
conclusione che la sostanza chimica, a causa della sua propagazione a largo
raggio nell'ambiente, può avere effetti nocivi sulla salute umana e/o
sull'ambiente che giustificano l'adozione di misure a livello mondiale, la
proposta prosegue il suo iter e viene effettuata una valutazione della gestione
dei rischi; questa comprende un'analisi delle eventuali misure di controllo. Su
questa base il comitato d'esame raccomanda alla Conferenza delle parti di
prevedere o no l'inclusione della sostanza chimica negli allegati A, B e/o C.
La decisione finale è adottata dalla Conferenza delle parti. Per l'UE, le modifiche agli allegati A, B e/o
C entrano in vigore un anno a partire dalla data in cui il depositario ne
comunica l'adozione da parte della Conferenza delle parti. Le raccomandazioni del comitato d'esame sui POP
e il diritto dell'UE Se approvata dalla Conferenza delle parti a
maggio 2015, la raccomandazione del comitato d'esame sui POP si tradurrà in un
divieto internazionale di produzione, immissione sul mercato,
importazione/esportazione e uso dei PCN, dell'HCBD e del PCP, ad eccezione
della produzione e dell'uso del PCP per la fabbricazione di pali per linee
elettriche e traverse. L'inclusione dell'HBCD e dei PCN nell'allegato
A e nell'allegato C e del PCP nell'allegato A della Convenzione renderà
necessario modificare il regolamento POP. A norma dell'articolo 14,
paragrafo 1, del suddetto regolamento, quando una sostanza è aggiunta agli elenchi
della Convenzione, gli allegati del regolamento possono essere modificati
secondo le procedure di comitato di cui all'articolo 5 bis della
decisione 1999/468/CE[12],
tenuto conto delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (UE)
n. 182/2011[13].
Per quanto concerne il PFOS e i suoi derivati,
l'abolizione delle deroghe specifiche elencate nella relazione del comitato
d'esame sui POP non avrà alcun impatto sul diritto dell'UE, poiché le relative
deroghe o non sono state incluse nel regolamento POP o non sono già più in
vigore. L'unica eccezione a tale deroga è quella relativa all'uso di PFOS nella
placcatura di metalli duri in sistemi aperti, cui attualmente è concessa una
deroga nel quadro del regolamento POP per l'uso di agenti imbibenti utilizzati
in sistemi controllati di elettroplaccatura. Questa deroga prevista dal
regolamento POP tuttavia decadrà il 26 agosto 2015. La posizione dell'UE Alla luce di quanto precede, l'Unione europea,
in occasione della settima Conferenza delle parti alla Convenzione di Stoccolma
dovrebbe sostenere l'inclusione dei PCN e dell'HCBD negli allegati A e C della
Convenzione e del PCP nell'allegato A. Dal momento che nell'UE l'uso dei PCP è
già soggetto a restrizioni, non è necessario prevedere una deroga specifica per
la produzione e l'uso dei PCN per i pali per linee elettriche e per traverse,
ma tale deroga può essere accettata come parte di un compromesso globale.
Inoltre, l'Unione europea dovrebbe sostenere l'abolizione delle deroghe
specifiche e degli scopi accettabili relativi al PFOS e ai suoi derivati,
compresa la deroga che riguarda l'uso come agente imbibente in sistemi
controllati di elettroplaccatura, dal momento che l'abolizione della deroga
sarà valida soltanto dopo la sua scadenza nell'UE ad agosto 2015. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Poiché i PCN e l'HCBD sono già inclusi nel
regolamento POP (regolamento (CE) n. 850/2004), non si considera
giustificata un'ulteriore consultazione. Dal momento che l'immissione sul
mercato e l'uso del PCP nell'Unione europea sono già vietati a seguito
dell'iscrizione della sostanza nell'allegato XVII del regolamento (CE)
n. 1907/2006 (REACH) e della sua non approvazione ai sensi del regolamento
(CE) n. 1107/2009 e del regolamento (UE) n. 528/2012, non si ritiene
necessario procedere a ulteriori consultazioni. Tutte le sostanze sono state
oggetto di consultazioni con le parti interessate di tutto il mondo durante la
valutazione del comitato d'esame sui POP e le parti interessate sono state ammesse
alle deliberazioni del comitato d'esame sui POP. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La proposta consiste in una decisione del
Consiglio basata sugli articoli 192, paragrafo 1, e 218, paragrafo 9, del
TFUE, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla
settima riunione della Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma
sugli inquinanti organici persistenti (POP) in merito alla proposta di modifica
degli allegati A, B e C. L'articolo 218, paragrafo 9, è la base
giuridica appropriata, poiché l'atto che la settima Conferenza delle parti è
chiamata ad adottare è una decisione che modifica un allegato della Convenzione
di Stoccolma che produce effetti giuridici. 2015/0069 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a
nome dell'Unione europea alla settima riunione della Conferenza delle parti
della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) in
merito alla proposta di modifica degli allegati A, B e C IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 191, paragrafo 1, in combinato
disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, considerando quanto segue: (1) Il 14 ottobre 2004 la
Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ("la
Convenzione") è stata approvata, a nome della Comunità, mediante decisione
2006/507/CE del Consiglio[14]. (2) L'Unione europea ha recepito
gli obblighi della Convenzione nel diritto dell'Unione con il regolamento (CE) n. 850/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio[15]. (3) L'Unione attribuisce
particolare importanza alla necessità di ampliare gradualmente gli allegati A,
B e/o C della Convenzione inserendovi nuove sostanze che rispondono ai criteri
stabiliti per determinare le sostanze POP, tenuto conto del principio di
precauzione, al fine di conseguire l'obiettivo della Convenzione e ottemperare
all'impegno assunto da tutti i governi al vertice mondiale sullo sviluppo
sostenibile di Johannesburg nel 2002 per ridurre al minimo gli effetti negativi
delle sostanze chimiche entro il 2020. (4) Conformemente all'articolo 22
della Convenzione, la Conferenza delle parti può adottare decisioni che
modificano gli allegati A, B e C della Convezione. Tali decisioni entrano in
vigore un anno dopo la data in cui il depositario ha comunicato la modifica,
salvo per le parti della Convenzione ("le parti") che non l'hanno
accettata. (5) In seguito alla richiesta di
iscrizione del pentaclorofenolo (PCP)[16]
ricevuta dall'Unione nel 2011, il comitato d'esame sugli inquinanti organici
persistenti istituito a norma della Convenzione ha concluso i lavori su tale
sostanza. Il comitato d'esame sui POP ha concluso che il PCP soddisfa i criteri
della Convenzione in merito all'inclusione nell'allegato A. Si prevede che la
prossima Conferenza delle parti della Convenzione deciderà in merito
all'iscrizione del PCP nell'allegato A della Convenzione. (6) Conformemente alla voce 22
dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)[17] l'immissione sul
mercato e l'uso del pentaclorofenolo non sono ammessi. Sono altresì vietati
l'immissione sul mercato e l'uso del PCP come prodotto fitosanitario e come
biocida ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009[18] del Parlamento europeo
e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 528/2012 del Consiglio[19]. Poiché il PCP è una
sostanza che evidenzia una propagazione a largo raggio nell'ambiente,
un'eliminazione graduale di portata globale dell'uso di tale sostanza
risulterebbe di maggiore beneficio per i cittadini dell'UE rispetto a
un'eliminazione a livello di UE. (7) Il comitato d'esame sui POP
raccomanda l'inclusione del PCP nella Convenzione, con una deroga specifica per
la produzione e l'uso del PCP per la fabbricazione di pali per linee elettriche
e traverse. L'Unione non necessita della deroga specifica ma dovrebbe accettare
la deroga nel quadro della settima conferenza delle parti se ciò è necessario
per assicurare l'inclusione del PCP. (8) In seguito alla richiesta di
iscrizione dei naftaleni policlorurati ricevuta dall'Unione nel 2011, il
comitato d'esame sui POP ha concluso che i naftaleni policlorurati (PCN)
soddisfano i criteri della Convenzione in merito all'inclusione negli allegati
A e C. Si prevede che la prossima Conferenza delle parti della Convenzione
deciderà in merito all'iscrizione dei PCN negli allegati A e C della
Convenzione. (9) Nell'Unione non esiste
produzione di PCN ma tali sostanze possono essere prodotte non
intenzionalmente, in particolare attraverso la combustione (soprattutto tramite
l'incenerimento dei rifiuti). A tali attività, disciplinate dalla direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[20], vanno applicate
determinate misure di gestione delle emissioni. (10) L'immissione sul mercato e
l'uso dei PCN nell'Unione è vietato dal regolamento (CE) n. 850/2004,
modificato dal regolamento (UE) n. 519/2012 della Commissione[21]. Poiché i PCN sono
sostanze che evidenziano una propagazione a largo raggio nell'ambiente,
un'eliminazione graduale di portata globale dell'uso di tali sostanze
risulterebbe di maggiore beneficio per i cittadini dell'UE rispetto al divieto
a norma del regolamento (UE) n. 850/2004. (11) In seguito alla richiesta di
iscrizione dell'esaclorobutadiene ricevuta dall'Unione nel 2011, il comitato
d'esame sui POP ha concluso che l'HCBD soddisfa i criteri della Convenzione in
merito all'inclusione negli allegati A e C. Si prevede che la prossima
Conferenza delle parti della Convenzione deciderà in merito all'iscrizione
dell'HCBD negli allegati A e C della Convenzione. (12) Nell'Unione la produzione di
HCBD è cessata ma questa sostanza potrebbe ancora essere prodotta non
intenzionalmente durante alcune attività industriali. A tali attività,
disciplinate dalla direttiva 2010/75/UE, vanno applicate determinate misure di
gestione delle emissioni. (13) L'immissione sul mercato e
l'uso dell'HCBD nell'Unione è vietato dal regolamento (CE) n. 850/2004,
modificato dal regolamento (UE) n. 519/2012 della Commissione. Poiché
l'HCBD è una sostanza che evidenzia una propagazione a largo raggio
nell'ambiente, un'eliminazione graduale di portata globale dell'uso di tale
sostanza risulterebbe di maggiore beneficio per i cittadini dell'UE rispetto al
divieto a norma del regolamento (UE) n. 850/2004. (14) L'acido perfluorottano
sulfonato (PFOS) e i suoi derivati figurano già nell'allegato A della
Convenzione con una serie di deroghe specifiche. A seguito di una revisione di
tali deroghe, il comitato d'esame sui POP invita le parti ad abbandonare l'uso
del PFOS nei tappeti, nel pellame e nell'abbigliamento, nei tessili e nelle
imbottiture, nei rivestimenti e negli additivi per rivestimenti, negli
insetticidi per il controllo delle formiche rosse e delle termiti. Il comitato
d'esame sui POP incoraggia inoltre le parti a limitare l'uso del PFOS nella
placcatura di metalli duri, (ammessa come "deroga specifica")
riservandolo ai soli sistemi a ciclo chiuso, in quanto "scopo
accettabile" nel quadro della Convenzione. Il comitato d'esame sui POP
invita inoltre le parti ad abbandonare l'uso del PFOS nelle esche insetticide
per il controllo delle formiche tagliafoglie dei generi Atta e Acromyrmex, che
è attualmente consentito in quanto "scopo accettabile". (15) In linea con la proposta
avanzata dal comitato d'esame sui POP, l'Unione europea dovrebbe sostenere
l'abolizione delle "deroghe specifiche" e degli "scopi
accettabili" per il PFOS e i suoi derivati, inclusa la deroga per l'uso
come agente imbibente utilizzato in sistemi controllati di elettroplaccatura,
recepita nell'Unione con il regolamento (CE) n. 850/2004 come modificato
dal regolamento (UE) n. 757/2010[22]
con scadenza 26 agosto 2015, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione
assunta dall'Unione europea in occasione della settima Conferenza delle parti
della Convenzione di Stoccolma, in linea con le raccomandazioni del comitato
d'esame sugli inquinanti organici persistenti[23],
è di sostegno: –
all'inclusione del pentaclorofenolo (PCP)[24] nell'allegato A della
Convenzione. Se del caso, l'Unione può accettare una deroga specifica per la produzione
e l'uso del PCP per la fabbricazione di pali per linee elettriche e traverse; –
all'inclusione dei naftaleni policlorurati (PCN)[25] negli allegati A e C
della Convenzione, senza deroghe; –
all'inclusione dell'esaclorobutadiene (HCBD) negli
allegati A e C della Convenzione, senza deroghe; –
alla cancellazione delle seguenti deroghe e dei
seguenti scopi accettabili dalla voce relativa all'acido perfluorottano
sulfonato (PFOS) e i suoi derivati nell'allegato B alla Convenzione: tappeti,
pellame e abbigliamento, tessili e imbottiture, rivestimenti e additivi per
rivestimenti; insetticidi per il controllo delle formiche rosse e delle
termiti, esche insetticide per il controllo delle formiche tagliafoglie dei
generi Atta e Acromyrmex; –
alla cancellazione della deroga specifica per il
PFOS nella placcatura dei metalli, salvo per la placcatura di metalli duri nei
soli sistemi a ciclo chiuso, che nella Convenzione figura come "scopo
accettabile". Alla luce dell'esito della settima riunione della
Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma, durante la riunione i
rappresentanti dell'Unione possono affinare questa posizione, dopo essersi
coordinati in loco, senza un'ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 2 La presente
decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] http://www.pops.int/documents/convtext/convtext_en.pdf. [2] Due Stati membri non hanno ancora ratificato la Convenzione
(Italia e Malta). [3] GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1. [4] GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7. [5] GU L 327 del 22.12.2000, pag.1. [6] GU L 159 del 20.6.2012, pag.1. [7] GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17. [8] GU L 396 del 30.12.2006, pag.1. [9] GU L 309 del 24.11.2009, pag.1. [10] GU L 167 del 27.6.2012, pag.1. [11] Lo stesso vale per le sostanze aggiunte negli allegati I,
II e/o III del protocollo UNECE sui POP. [12] Decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999,
recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23). [13] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali
relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio
delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del
28.2.2011, pag. 13). [14] Decisione del Consiglio 2006/507/CE del 14 ottobre 2004
relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di
Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag.
1). [15] Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e
che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7). [16] Richiesta UNEP/POPS/POPRC-7/4. [17] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che
istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la
direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio
e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE
del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE
e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1). [18] Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e
91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag.1) [19] Regolamento (UE) No 528/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e
all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1). [20] Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010,
pag. 17). [21] Regolamento (UE) n. 519/2012 della Commissione, del
19 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici
persistenti per quanto concerne l'allegato I (GU L 159 del 20.6.2012, pag. 1). [22] Regolamento (UE) n. 757/2010 della Commissione, del 24
agosto 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per
quanto riguarda gli allegati I e III (GU L 223 del 25.8.2010, pag. 29). [23] Decisione POPRC-10/1, POPRC-9/1, POPRC-9/2. [24] Pentaclorofenolo, suoi sali ed esteri. [25] Dicloronaftaleni, tricloronaftaleni, tetracloronaftaleni,
pentacloronaftaleni, esacloronaftaleni, eptacloronaftaleni, octacloronaftaleni
da soli o come componenti di naftaleni clorurati.