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Document 52015PC0110

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e Santa Lucia

/* COM/2015/0110 final - 2015/0060 (NLE) */

52015PC0110

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e Santa Lucia /* COM/2015/0110 final - 2015/0060 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO POLITICO E GIURIDICO

Il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio[1] elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Detto regolamento si applica in tutti gli Stati membri, ad eccezione dell’Irlanda e del Regno Unito.

Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[2] ha modificato il regolamento (CE) n. 539/2001 spostando 19 paesi nell’allegato II, che contiene l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto. Tali paesi sono: Colombia, Dominica, Grenada, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Perù, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Isole Salomone, Timor Leste, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Emirati arabi uniti e Vanuatu. La menzione di ciascuno di questi paesi nell’allegato II è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui “[l]e esenzioni dall’obbligo del visto sono d’applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull’esenzione dal visto che deve essere concluso con l’Unione europea”.

Il regolamento (UE) n. 509/2014 è stato adottato il 20 maggio 2014 ed è entrato in vigore il 9 giugno 2014. Nel luglio 2014 la Commissione ha presentato una raccomandazione al Consiglio affinché la autorizzasse ad avviare negoziati su accordi di esenzione dall’obbligo del visto con ciascuno dei seguenti 17 paesi: Dominica, Grenada, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Isole Salomone, Timor Leste, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Emirati arabi uniti e Vanuatu[3]. Il 9 ottobre 2014 il Consiglio ha impartito alla Commissione le direttive di negoziato.

Ai sensi del considerando 5 del regolamento (UE) n. 509/2014 e della dichiarazione comune formulata al momento dell’adozione, la Colombia e il Perù sono soggetti a una procedura specifica che richiede un’ulteriore valutazione del rispetto dei criteri pertinenti prima che la Commissione possa presentare al Consiglio raccomandazioni in vista di decisioni che autorizzino l’avvio di negoziati su accordi di esenzione dall’obbligo del visto con questi paesi. Pertanto, la Colombia e il Perù non sono stati inclusi nella richiamata raccomandazione al Consiglio.

I negoziati sull’accordo di esenzione dall’obbligo del visto con Santa Lucia e gli altri quattro paesi dei Caraibi sono stati avviati il 12 novembre 2014 a Bruxelles. In occasione di quella riunione è stato possibile rivedere l’intero progetto di testo e giungere a un accordo su quasi tutte le sue parti. I rappresentanti dei paesi dei Caraibi hanno tuttavia insistito per chiarire alcune disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 8, paragrafi 1 e 4. Dopo una serie di ulteriori scambi informali, la Commissione ha accettato alcune modifiche minori di tali articoli. L’11 dicembre 2014 i capi negoziatori hanno siglato l’accordo.

Gli Stati membri ne sono stati informati nel corso della riunione del gruppo “Visti” del Consiglio del 21 novembre 2014.

Per quanto riguarda l’Unione, la base giuridica dell’accordo è l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l’articolo 218 del medesimo.

[…] ha firmato l’accordo il […] a nome dell’Unione. Conformemente all’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE, il Parlamento europeo ne ha approvato la conclusione in data [...].

2.           ESITO DEI NEGOZIATI

La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi di cui alle direttive di negoziato del Consiglio e che il progetto di accordo di esenzione dal visto sia accettabile per l’Unione.

Il contenuto finale dell’accordo può riassumersi come segue.

Obiettivo

L’accordo stabilisce l’esenzione dal visto per i cittadini dell’Unione europea e per i cittadini di Santa Lucia che si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Onde garantire parità di trattamento a tutti i cittadini dell’UE, l’accordo dispone che Santa Lucia può sospendere o denunciare l’accordo stesso solo nei confronti di tutti gli Stati membri dell’Unione europea e che la sospensione o la denuncia dell’accordo da parte dell’Unione riguarda tutti i suoi Stati membri.

La situazione specifica del Regno Unito e dell’Irlanda figura nel preambolo.

Campo d’applicazione

L’esenzione dal visto riguarda tutte le categorie di persone (titolari di passaporti ordinari, diplomatici, di servizio, ufficiali o speciali) indipendentemente dal motivo del soggiorno, ad eccezione dei soggiorni finalizzati allo svolgimento di un’attività retribuita. Per quest’ultima categoria di persone, i singoli Stati membri e Santa Lucia sono liberi di imporre l’obbligo del visto ai cittadini della controparte in conformità del diritto dell’Unione o del diritto nazionale applicabile. Onde garantire un’applicazione armonizzata, l’accordo reca in allegato una dichiarazione comune sull’interpretazione della categoria di persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un’attività retribuita.

Durata del soggiorno

L’accordo stabilisce l’esenzione dal visto per i cittadini dell’Unione europea e per i cittadini di Santa Lucia che si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L’accordo reca in allegato una dichiarazione comune sull’interpretazione di questo periodo di 90 giorni.

L’accordo tiene conto della situazione degli Stati membri che non attuano ancora integralmente l’acquis di Schengen. Fintanto che detti Stati non fanno parte dello spazio Schengen senza frontiere interne, l’esenzione dal visto conferisce ai cittadini di Santa Lucia il diritto di soggiornare nel territorio di ciascuno di questi Stati membri (Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania) per un periodo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata calcolata per l’intero spazio Schengen.

Applicazione territoriale

L’accordo contempla alcune disposizioni in materia di applicazione territoriale: nel caso della Francia e dei Paesi Bassi, il soggiorno dei cittadini di Santa Lucia in esenzione dal visto è limitato al territorio europeo di tali paesi.

Dichiarazioni

L’accordo reca in allegato altre dichiarazioni comuni:

- una dichiarazione comune sulla piena divulgazione delle informazioni sul contenuto e sulle conseguenze dell’accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso;

- una dichiarazione comune sull’associazione della Norvegia, dell’Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

3.           CONCLUSIONI

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio approvi, previa approvazione del Parlamento europeo, l’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e Santa Lucia.

2015/0060 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e Santa Lucia

Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)       La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione europea, un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (in appresso, “l’accordo”) con Santa Lucia.

(2)       L’accordo è stato firmato, a nome dell’Unione europea, il [...] 2015 ed è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere da tale data, con riserva della sua conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione [...]/[...]/UE del Consiglio del [...].

(3)       È opportuno approvare l’accordo.

(4)       L’accordo istituisce il comitato misto di gestione dell’accordo che adotta il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione dell’Unione a riguardo.

(5)       A norma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le disposizioni dell’accordo non si applicano al Regno Unito né all’Irlanda,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell’Unione, l’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e Santa Lucia.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1, dell’accordo[4].

Articolo 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta l’Unione nel comitato misto di esperti istituito ai sensi dell’articolo 6 dell’accordo.

Articolo 4

La Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio, decide la posizione dell’Unione in sede di comitato misto di esperti per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del medesimo comitato, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, dell’accordo.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

[2]               Regolamento (CE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).

[3]               COM(2014) 467 del 17.7.2014.

[4]               La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal Segretariato generale del Consiglio.

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e Santa Lucia

ACCORDO

di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e Santa Lucia

L’UNIONE EUROPEA, in appresso denominata “l’Unione”, e

SANTA LUCIA, in appresso congiuntamente denominate “le parti contraenti”,

DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata,

VISTO il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, disponendo fra l’altro l’iscrizione di 19 paesi terzi, tra cui Santa Lucia, nell’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri dell’Unione europea,

CONSIDERATO che l’articolo 1 del regolamento (UE) n. 509/2014 stabilisce che, in relazione a tali 19 paesi, le esenzioni dall’obbligo del visto sono d’applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull’esenzione dal visto che deve essere concluso con l’Unione europea,

DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell’Unione europea,

CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un’attività retribuita e che pertanto a questa categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme dell’Unione o di diritto nazionale degli Stati membri e di Santa Lucia per quanto riguarda l’obbligo del visto, l’esenzione dal visto e l’accesso all’occupazione,

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all’Irlanda,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente accordo stabilisce l’esenzione dal visto per i cittadini dell’Unione europea e per i cittadini di Santa Lucia che si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:

a) “Stato membro”: qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, ad eccezione del Regno Unito e dell’Irlanda;

b) “cittadino dell’Unione europea”: qualsiasi cittadino di uno Stato membro secondo la definizione di cui alla lettera a);

c) “cittadino di Santa Lucia”: chiunque possieda la cittadinanza di Santa Lucia;

d) “spazio Schengen”: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che attuano integralmente l’acquis di Schengen.

Articolo 3

Campo di applicazione

1. I cittadini dell’Unione europea titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio di Santa Lucia senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all’articolo 4, paragrafo 1.

I cittadini di Santa Lucia titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da Santa Lucia possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all’articolo 4, paragrafo 2.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un’attività retribuita.

Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l’obbligo del visto ai cittadini di Santa Lucia o di revocarlo conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio.

Per la suddetta categoria di persone, Santa Lucia può optare per l’obbligo del visto o per l’esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio ordinamento interno.

3. L’esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l’ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e Santa Lucia si riservano il diritto di rifiutare l’ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.

4. L’esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.

5. Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell’Unione, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale di Santa Lucia.

Articolo 4

Durata del soggiorno

1. I cittadini dell’Unione europea possono soggiornare nel territorio di Santa Lucia per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

2. I cittadini di Santa Lucia possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che attuano integralmente l’acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non attua ancora integralmente l’acquis di Schengen.

I cittadini di Santa Lucia possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente l’acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che attuano integralmente l’acquis di Schengen.

3. Il presente accordo non pregiudica la possibilità per Santa Lucia e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente al diritto nazionale o dell’Unione.

Articolo 5

Applicazione territoriale

1. Per quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni di cui al presente accordo si applicano unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.

2. Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, le disposizioni di cui al presente accordo si applicano unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 6

Comitato misto di gestione dell’accordo

1. Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti (in appresso, “il comitato”), composto di rappresentanti dell’Unione europea e di Santa Lucia. L’Unione è rappresentata dalla Commissione europea.

2. Il comitato svolge tra l’altro i seguenti compiti:

a) controlla l’applicazione del presente accordo;

b) suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;

c) formula raccomandazioni per dirimere eventuali controversie attinenti all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente accordo.

3. Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e Santa Lucia

Le disposizioni di cui al presente accordo prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e Santa Lucia, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.

Articolo 8

Disposizioni finali

1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell’ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle suddette procedure.

2. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.

3. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

4. Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione illegale e ripristino dell’obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente la controparte e revoca la sospensione.

5. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta alla controparte. L’accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

6. Santa Lucia può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.

7. L’Unione europea può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.

Fatto a Bruxelles, in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l’Unione europea alla Norvegia, all’Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell’Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Santa Lucia, dall’altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE SULL’INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN’ATTIVITÀ REMUNERATA DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL’ACCORDO

Desiderose di garantire un’interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un’attività remunerata comprende coloro che si recano nel territorio della controparte al fine di svolgere un’occupazione a scopo di lucro/ un’attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.

La suddetta categoria non comprende:

- uomini d’affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio della controparte),

- sportivi e artisti che svolgono un’attività episodica,

- giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza,

- stagisti nell’ambito di un gruppo di aziende.

In forza delle prerogative riconosciute dall’articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l’attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell’esperienza maturata dalle parti contraenti.

DICHIARAZIONE COMUNE SULL’INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI DI CUI ALL’ARTICOLO 4 DELL’ACCORDO

Le parti contraenti convengono che per “periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni” di cui all’articolo 4 del presente accordo si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Questo concetto implica l’applicazione di un periodo di riferimento “mobile” di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all’ultimo periodo di 180 giorni, per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l’altro, che un’assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI FORNITE AI CITTADINI RIGUARDANTI L’ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO

Riconoscendo l’importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell’Unione europea e per i cittadini di Santa Lucia, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.

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