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Document 52015PC0110
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Union and Saint Lucia on the short-stay visa waiver
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e Santa Lucia
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e Santa Lucia
/* COM/2015/0110 final - 2015/0060 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e Santa Lucia /* COM/2015/0110 final - 2015/0060 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO POLITICO E
GIURIDICO Il regolamento
(CE) n. 539/2001 del Consiglio[1]
elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto
all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e i
paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Detto regolamento si
applica in tutti gli Stati membri, ad eccezione dell’Irlanda e del Regno Unito.
Il regolamento
(UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[2] ha modificato il
regolamento (CE) n. 539/2001 spostando 19 paesi nell’allegato II, che
contiene l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del
visto. Tali paesi sono: Colombia, Dominica, Grenada, Kiribati, Isole Marshall,
Micronesia, Nauru, Palau, Perù, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa,
Isole Salomone, Timor Leste, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Emirati arabi
uniti e Vanuatu. La menzione di ciascuno di questi paesi nell’allegato II è
corredata da una nota a piè di pagina secondo cui “[l]e esenzioni dall’obbligo
del visto sono d’applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un
accordo sull’esenzione dal visto che deve essere concluso con l’Unione
europea”. Il regolamento
(UE) n. 509/2014 è stato adottato il 20 maggio 2014 ed è entrato in vigore il
9 giugno 2014. Nel luglio 2014 la Commissione ha presentato una
raccomandazione al Consiglio affinché la autorizzasse ad avviare negoziati su
accordi di esenzione dall’obbligo del visto con ciascuno dei seguenti 17 paesi:
Dominica, Grenada, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Santa
Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Isole Salomone, Timor Leste, Tonga,
Trinidad e Tobago, Tuvalu, Emirati arabi uniti e Vanuatu[3]. Il
9 ottobre 2014 il Consiglio ha impartito alla Commissione le direttive
di negoziato. Ai sensi del
considerando 5 del regolamento (UE) n. 509/2014 e della dichiarazione comune
formulata al momento dell’adozione, la Colombia e il Perù sono soggetti a una
procedura specifica che richiede un’ulteriore valutazione del rispetto dei
criteri pertinenti prima che la Commissione possa presentare al Consiglio
raccomandazioni in vista di decisioni che autorizzino l’avvio di negoziati su
accordi di esenzione dall’obbligo del visto con questi paesi. Pertanto, la
Colombia e il Perù non sono stati inclusi nella richiamata raccomandazione al
Consiglio. I negoziati sull’accordo di esenzione
dall’obbligo del visto con Santa Lucia e gli altri quattro paesi dei Caraibi
sono stati avviati il 12 novembre 2014 a Bruxelles. In occasione di quella riunione
è stato possibile rivedere l’intero progetto di testo e giungere a un accordo
su quasi tutte le sue parti. I rappresentanti dei paesi dei Caraibi hanno
tuttavia insistito per chiarire alcune disposizioni dell’articolo 6, paragrafo
2, lettera c), e dell’articolo 8, paragrafi 1 e 4. Dopo una serie di ulteriori
scambi informali, la Commissione ha accettato alcune modifiche minori di tali
articoli. L’11 dicembre 2014 i capi negoziatori hanno siglato l’accordo. Gli Stati membri ne sono stati informati nel
corso della riunione del gruppo “Visti” del Consiglio del 21 novembre 2014. Per quanto riguarda l’Unione, la base
giuridica dell’accordo è l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in combinato disposto con
l’articolo 218 del medesimo. […] ha firmato
l’accordo il […] a nome dell’Unione. Conformemente all’articolo 218, paragrafo
6, lettera a), del TFUE, il Parlamento europeo ne ha approvato la conclusione
in data [...]. 2. ESITO DEI NEGOZIATI La Commissione
ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi di cui alle direttive di
negoziato del Consiglio e che il progetto di accordo di esenzione dal visto sia
accettabile per l’Unione. Il contenuto
finale dell’accordo può riassumersi come segue. Obiettivo L’accordo stabilisce l’esenzione dal visto per
i cittadini dell’Unione europea e per i cittadini di Santa Lucia che si recano
nel territorio della controparte per un periodo massimo di 90 giorni su un
periodo di 180 giorni. Onde garantire parità di trattamento a tutti i
cittadini dell’UE, l’accordo dispone che Santa Lucia può sospendere o
denunciare l’accordo stesso solo nei confronti di tutti gli Stati membri
dell’Unione europea e che la sospensione o la denuncia dell’accordo da parte
dell’Unione riguarda tutti i suoi Stati membri. La situazione
specifica del Regno Unito e dell’Irlanda figura nel preambolo. Campo d’applicazione L’esenzione dal visto riguarda tutte le
categorie di persone (titolari di passaporti ordinari, diplomatici, di
servizio, ufficiali o speciali) indipendentemente dal motivo del soggiorno, ad
eccezione dei soggiorni finalizzati allo svolgimento di un’attività retribuita.
Per quest’ultima categoria di persone, i singoli Stati membri e Santa Lucia
sono liberi di imporre l’obbligo del visto ai cittadini della controparte in
conformità del diritto dell’Unione o del diritto nazionale applicabile. Onde
garantire un’applicazione armonizzata, l’accordo reca in allegato una
dichiarazione comune sull’interpretazione della categoria di persone il cui
viaggio è finalizzato allo svolgimento di un’attività retribuita. Durata del soggiorno L’accordo stabilisce l’esenzione dal visto per
i cittadini dell’Unione europea e per i cittadini di Santa Lucia che si recano
nel territorio della controparte per un periodo massimo di 90 giorni su un
periodo di 180 giorni. L’accordo reca in allegato una dichiarazione comune
sull’interpretazione di questo periodo di 90 giorni. L’accordo tiene conto della situazione degli
Stati membri che non attuano ancora integralmente l’acquis di Schengen.
Fintanto che detti Stati non fanno parte dello spazio Schengen senza frontiere
interne, l’esenzione dal visto conferisce ai cittadini di Santa Lucia il
diritto di soggiornare nel territorio di ciascuno di questi Stati membri (Bulgaria,
Croazia, Cipro e Romania) per un periodo di 90 giorni su un periodo di 180
giorni, indipendentemente dalla durata calcolata per l’intero spazio Schengen. Applicazione territoriale L’accordo contempla alcune disposizioni in
materia di applicazione territoriale: nel caso della Francia e dei Paesi Bassi,
il soggiorno dei cittadini di Santa Lucia in esenzione dal visto è limitato al
territorio europeo di tali paesi. Dichiarazioni L’accordo reca in
allegato altre dichiarazioni comuni: - una dichiarazione
comune sulla piena divulgazione delle informazioni sul contenuto e sulle
conseguenze dell’accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le
condizioni di ingresso; - una
dichiarazione comune sull’associazione della Norvegia, dell’Islanda, della
Svizzera e del Liechtenstein all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo
dell’acquis di Schengen. 3. CONCLUSIONI In considerazione di quanto precede, la
Commissione propone che il Consiglio approvi, previa approvazione del
Parlamento europeo, l’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve
durata tra l’Unione europea e Santa Lucia. 2015/0060 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell’accordo di
esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e Santa
Lucia Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera
a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma,
lettera a), vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1) La Commissione ha negoziato,
a nome dell’Unione europea, un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di
breve durata (in appresso, “l’accordo”) con Santa Lucia. (2) L’accordo è stato firmato, a
nome dell’Unione europea, il [...] 2015 ed è stato applicato a titolo
provvisorio a decorrere da tale data, con riserva della sua conclusione in una
data successiva, conformemente alla decisione [...]/[...]/UE del Consiglio del
[...].
(3) È opportuno approvare
l’accordo. (4) L’accordo istituisce il
comitato misto di gestione dell’accordo che adotta il proprio regolamento
interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della
posizione dell’Unione a riguardo. (5) A norma del protocollo sulla
posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia e del protocollo sull’acquis di Schengen integrato
nell’ambito dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le disposizioni dell’accordo
non si applicano al Regno Unito né all’Irlanda, DECIDE: Articolo 1 È approvato, a nome dell’Unione, l’accordo di
esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e Santa
Lucia. Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede alla
notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1, dell’accordo[4]. Articolo 3 La Commissione, assistita da esperti degli
Stati membri, rappresenta l’Unione nel comitato misto di esperti istituito ai
sensi dell’articolo 6 dell’accordo. Articolo 4 La Commissione, previa consultazione di un
comitato speciale designato dal Consiglio, decide la posizione dell’Unione in
sede di comitato misto di esperti per quanto riguarda l’adozione del
regolamento interno del medesimo comitato, a norma dell’articolo 6,
paragrafo 4, dell’accordo. Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo
2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in
possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e
l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81
del 21.3.2001, pag. 1). [2] Regolamento (CE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001
del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere
in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e
l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149
del 20.5.2014, pag. 67). [3] COM(2014) 467 del 17.7.2014. [4] La data di entrata in vigore dell’accordo sarà
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal Segretariato
generale del Consiglio. ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione
dell’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione
europea e Santa Lucia ACCORDO di esenzione dal visto per soggiorni di breve
durata tra l’Unione europea e Santa Lucia L’UNIONE EUROPEA, in appresso denominata
“l’Unione”, e SANTA LUCIA, in appresso congiuntamente
denominate “le parti contraenti”, DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia
che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini
condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata, VISTO il regolamento (UE) n. 509/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il
regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi
i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto
dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui
cittadini sono esenti da tale obbligo, disponendo fra l’altro l’iscrizione di 19
paesi terzi, tra cui Santa Lucia, nell’elenco dei paesi terzi i cui cittadini
sono esenti dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati
membri dell’Unione europea, CONSIDERATO che l’articolo 1 del regolamento
(UE) n. 509/2014 stabilisce che, in relazione a tali 19 paesi, le esenzioni
dall’obbligo del visto sono d’applicazione a decorrere dalla data di entrata in
vigore di un accordo sull’esenzione dal visto che deve essere concluso con
l’Unione europea, DESIDEROSE di tutelare il principio della
parità di trattamento per tutti i cittadini dell’Unione europea, CONSIDERANDO che il presente accordo non si
applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo
svolgimento di un’attività retribuita e che pertanto a questa categoria di
persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme dell’Unione o di diritto
nazionale degli Stati membri e di Santa Lucia per quanto riguarda l’obbligo del
visto, l’esenzione dal visto e l’accesso all’occupazione, TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione
del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e
giustizia e del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito
dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, e confermando che le disposizioni del
presente accordo non si applicano al Regno Unito né all’Irlanda, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Obiettivo Il presente accordo stabilisce l’esenzione dal
visto per i cittadini dell’Unione europea e per i cittadini di Santa Lucia che
si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di 90 giorni
su un periodo di 180 giorni. Articolo 2 Definizioni Ai fini del
presente accordo, valgono le seguenti definizioni: a) “Stato membro”: qualsiasi Stato membro
dell’Unione europea, ad eccezione del Regno Unito e dell’Irlanda; b) “cittadino dell’Unione europea”: qualsiasi
cittadino di uno Stato membro secondo la definizione di cui alla lettera a); c) “cittadino di Santa Lucia”: chiunque possieda
la cittadinanza di Santa Lucia; d) “spazio Schengen”: lo spazio senza
frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come
definiti alla lettera a) che attuano integralmente l’acquis di Schengen. Articolo 3 Campo di applicazione 1. I cittadini dell’Unione europea titolari di
un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in
corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare
nel territorio di Santa Lucia senza essere in possesso di visto per un periodo
la cui durata è specificata all’articolo 4, paragrafo 1. I cittadini di Santa Lucia titolari di un
passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso
di validità rilasciato da Santa Lucia possono recarsi e soggiornare nel
territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo
la cui durata è specificata all’articolo 4, paragrafo 2. 2. Il paragrafo 1 non si applica alle persone
il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un’attività retribuita. Per la suddetta categoria di persone, ciascuno
Stato membro può decidere individualmente di imporre l’obbligo del visto ai
cittadini di Santa Lucia o di revocarlo conformemente all’articolo 4, paragrafo
3, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio. Per la suddetta categoria di persone, Santa
Lucia può optare per l’obbligo del visto o per l’esenzione dal visto nei
confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio
ordinamento interno. 3. L’esenzione dal visto di cui al presente
accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che
stabiliscono le condizioni per l’ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli
Stati membri e Santa Lucia si riservano il diritto di rifiutare l’ingresso
o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una
delle suddette condizioni non risulti soddisfatta. 4. L’esenzione dal visto si applica
indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere
delle parti contraenti. 5. Alle questioni che esulano dal presente
accordo si applicano il diritto dell’Unione, il diritto nazionale degli Stati
membri o il diritto nazionale di Santa Lucia. Articolo 4 Durata del soggiorno 1. I cittadini dell’Unione europea possono
soggiornare nel territorio di Santa Lucia per un periodo massimo di 90 giorni
su un periodo di 180 giorni. 2. I cittadini di Santa Lucia possono
soggiornare nel territorio degli Stati membri che attuano integralmente
l’acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di
180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del
soggiorno decorsa in uno Stato membro che non attua ancora integralmente
l’acquis di Schengen. I cittadini di Santa Lucia possono soggiornare
nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente
l’acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180
giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il
territorio degli Stati membri che attuano integralmente l’acquis di Schengen. 3. Il presente accordo non pregiudica la
possibilità per Santa Lucia e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni
la durata del soggiorno conformemente al diritto nazionale o dell’Unione. Articolo 5 Applicazione territoriale 1. Per quanto riguarda la Repubblica francese,
le disposizioni di cui al presente accordo si applicano unicamente al
territorio europeo della Repubblica francese. 2. Per quanto riguarda il Regno dei Paesi
Bassi, le disposizioni di cui al presente accordo si applicano unicamente al
territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi. Articolo 6 Comitato misto di gestione dell’accordo 1. Le parti contraenti istituiscono un
comitato misto di esperti (in appresso, “il comitato”), composto di
rappresentanti dell’Unione europea e di Santa Lucia. L’Unione è rappresentata
dalla Commissione europea. 2. Il comitato svolge tra l’altro i seguenti
compiti: a) controlla l’applicazione del presente
accordo; b) suggerisce modifiche o aggiunte al presente
accordo; c) formula raccomandazioni per dirimere
eventuali controversie attinenti all’interpretazione o all’applicazione delle
disposizioni del presente accordo. 3. Il comitato si riunisce ogniqualvolta
necessario su richiesta di una delle parti contraenti. 4. Il comitato adotta il proprio regolamento
interno. Articolo 7 Rapporto tra il presente accordo e gli accordi
bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e Santa Lucia Le disposizioni di cui al presente accordo
prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i
singoli Stati membri e Santa Lucia, nella misura in cui tali accordi o intese
abbiano il medesimo oggetto del presente accordo. Articolo 8 Disposizioni finali 1. Il presente accordo è ratificato o
approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure
interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla
data dell’ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificano
reciprocamente l’avvenuto espletamento delle suddette procedure. 2. Il presente accordo è concluso per un
periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5. 3. Il presente accordo può essere modificato
previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore
dopo che le parti contraenti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle
procedure interne necessarie a tal fine. 4. Ciascuna parte contraente può sospendere in
tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine
pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica,
immigrazione illegale e ripristino dell’obbligo del visto decretato da una
delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata alla controparte al
più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i
motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l’accordo ne
informa immediatamente la controparte e revoca la sospensione. 5. Ciascuna parte contraente può denunciare il
presente accordo tramite notifica scritta alla controparte. L’accordo cessa di
essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica. 6. Santa Lucia può sospendere o denunciare il
presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme. 7. L’Unione europea può sospendere o
denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel
loro insieme. Fatto a Bruxelles, in duplice esemplare nelle
lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca,
inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese,
rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun
testo facente ugualmente fede. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA,
ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN Le parti contraenti prendono atto degli
stretti legami che uniscono l’Unione europea alla Norvegia, all’Islanda, alla
Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio
1999 e del 26 ottobre 2004 sull’associazione di questi paesi all’attuazione,
all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. Di conseguenza è
auspicabile che le autorità della Norvegia, dell’Islanda, della Svizzera e del
Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Santa Lucia, dall’altro, concludano
quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve
durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo. DICHIARAZIONE COMUNE SULL’INTERPRETAZIONE
DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI
UN’ATTIVITÀ REMUNERATA DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL’ACCORDO Desiderose di garantire un’interpretazione
comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la
categoria di persone che svolgono un’attività remunerata comprende coloro che
si recano nel territorio della controparte al fine di svolgere un’occupazione a
scopo di lucro/ un’attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori
di servizi. La suddetta categoria non comprende: - uomini d’affari, ovvero persone che
effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un
contratto di impiego nel territorio della controparte), - sportivi e artisti che svolgono un’attività
episodica, - giornalisti inviati da un organo di
informazione del proprio paese di residenza, - stagisti nell’ambito di un gruppo di
aziende. In forza delle prerogative riconosciute
dall’articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l’attuazione
della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre
modifiche alla medesima sulla base dell’esperienza maturata dalle parti
contraenti. DICHIARAZIONE COMUNE SULL’INTERPRETAZIONE DEL
PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI DI CUI ALL’ARTICOLO 4
DELL’ACCORDO Le parti contraenti convengono che per
“periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni” di cui
all’articolo 4 del presente accordo si intende un soggiorno continuativo ovvero
diversi soggiorni consecutivi la cui durata non superi 90 giorni su un periodo
di 180 giorni. Questo concetto
implica l’applicazione di un periodo di riferimento “mobile” di 180 giorni: per
ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all’ultimo periodo di 180 giorni,
per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato.
Ciò significa, tra l’altro, che un’assenza per un periodo ininterrotto di 90
giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni. DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI
FORNITE AI CITTADINI RIGUARDANTI L’ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO Riconoscendo l’importanza che riveste la
trasparenza per i cittadini dell’Unione europea e per i cittadini di Santa
Lucia, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle
informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di
esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.