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Document 52015PC0041

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 104/2015 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca della spigola

    /* COM/2015/041 final - 2015/0025 (NLE) */

    52015PC0041

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 104/2015 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca della spigola /* COM/2015/041 final - 2015/0025 (NLE) */


    RELAZIONE

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Il regolamento (UE) n. 104/2015 del Consiglio ha fissato, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per le navi dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione. Tali possibilità di pesca vengono generalmente modificate più volte nel corso del loro periodo di applicazione.

    2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

    Non pertinente.

    3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    Le modifiche proposte mirano a modificare il regolamento (UE) n. 104/2015 come descritto di seguito.

    Nella sua proposta di regolamento (UE) n. 104/2015 (COM (2014) 670) la Commissione ha inserito misure per la protezione dello stock di spigola (Dicentrarchus labrax) nell’Atlantico nord-orientale. Nel giugno 2014 il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) ha pubblicato un parere scientifico su questo stock, che è in rapido declino dal 2012. Inoltre il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha concluso che, in generale, le misure nazionali vigenti per la protezione della spigola si sono dimostrate inefficaci. La spigola è una specie a crescita lenta e a maturazione tardiva. La mortalità per pesca di questo stock è attualmente quattro volte superiore al livello che consentirebbe di garantire il rendimento massimo sostenibile (MSY).

    La proposta della Commissione prevede una limitazione delle catture (limite giornaliero per persona) praticate nell’ambito della pesca ricreativa e una serie di misure volte a regolamentare la pesca commerciale della specie. Tali misure non sono state accolte dal Consiglio e pertanto non figurano nel regolamento (UE) n. 104/2015 del Consiglio.

    La Commissione si appresta ora ad adottare misure volte a ridurre la mortalità per pesca della spigola nell’Atlantico nord-orientale sulla base dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca (“il regolamento di base della PCP”). Tali misure si applicano alla pesca commerciale della spigola. Tenuto conto del contributo della pesca ricreativa alla mortalità per pesca di questa specie, è necessario includere nel regolamento sulle possibilità di pesca per il 2015 un limite di cattura per i pescatori che praticano la pesca ricreativa.

    2015/0025 (NLE)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (UE) n. 104/2015 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca della spigola

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)       Il regolamento (UE) n. 104/2015 del Consiglio[1] non comprende possibilità di pesca per lo stock di spigola (Dicentrarchus labrax) nell’Atlantico nord-orientale.

    (2)       Nel giugno 2014 il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) ha pubblicato un parere scientifico sullo stock di spigola nell’Atlantico nord-orientale e ha confermato che tale stock è in rapido declino dal 2012. Inoltre il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato la protezione offerta alla spigola dalle misure nazionali vigenti e, in generale, le ha ritenute inefficaci. La spigola è una specie a crescita lenta e a maturazione tardiva. La mortalità per pesca della spigola nell’Atlantico nord-orientale è attualmente quattro volte superiore al livello che consentirebbe di garantire il rendimento massimo sostenibile (MSY).

    (3)       La Commissione ha adottato misure urgenti basate sull’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[2] al fine di ridurre la mortalità per pesca riconducibile a determinate attività di pesca commerciale della spigola.

    (4)       Anche la pesca ricreativa contribuisce in maniera significativa alla mortalità per pesca di tale stock. È pertanto opportuno fissare possibilità di pesca nella forma di un limite giornaliero applicabile al numero di esemplari che ciascun pescatore può prelevare nell’ambito della pesca ricreativa. Esistono vari tipi di pesca ricreativa, quali la pesca da un’imbarcazione da diporto o la pesca da riva.

    (5)       Poiché tale limite giornaliero integra le misure urgenti che la Commissione ha adottato per alcune attività di pesca commerciale, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore sette giorni dopo la data della sua pubblicazione.

    (6)       È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 104/2015 del Consiglio,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 104/2015 è così modificato:

    (1) L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

    “Articolo 2

    Campo di applicazione

    1. Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:

    a)         navi dell’Unione;

    b)         navi di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione.

    2. Ai fini dell’articolo 11 bis, il presente regolamento si applica anche alle attività di pesca ricreativa.”.

    (2) All’articolo 3 è aggiunta la seguente lettera m):

    ““pesca ricreativa”, attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi.”.         

    (3) È inserito il seguente articolo 11 bis:

    “Articolo 11 bis

    Pesca ricreativa della spigola nell’Atlantico nord-orientale

    Nell’ambito delle attività di pesca ricreativa praticate nelle divisioni CIEM IVb, IVc, VIIa, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk non possono essere prelevati più di tre esemplari di spigola per persona al giorno.”.

    (4) L’allegato I del regolamento (UE) n. 104/2015 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

                                                                           Per il Consiglio

                                                                           Il presidente

    [1]               Regolamento (UE) n. 104/2015 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per le navi dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e che abroga il regolamento (CE) n. 43/2014 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 779/2014.

    [2]               Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio.

    ALLEGATO

    della proposta di regolamento del Consiglio

    che modifica il regolamento (UE) n. 104/2015 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca della spigola

    L’allegato I del regolamento (UE) n. 104/2015 è così modificato:

    1. la voce seguente è inserita nella prima tabella (tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni) dopo la voce Deania calcea:

    “Dicentrarchus labrax || BSS || Spigola”

    2. La voce seguente è inserita nella seconda tabella (tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini) dopo la voce relativa alla razza rotonda:

    “Spigola || BSS || Dicentrarchus labrax”

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