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Document 52015PC0020
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union, of the United Nations Convention on transparency in treaty-based investor-State arbitration
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stato, basato sui trattati
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stato, basato sui trattati
/* COM/2015/020 final - 2015/0012 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stato, basato sui trattati /* COM/2015/020 final - 2015/0012 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La risoluzione delle controversie tra
investitori e Stato è tradizionalmente disciplinata da norme di arbitrato
commerciale, le quali non garantiscono la trasparenza. La maggiore trasparenza
in questo ambito rappresenta un importante obiettivo nella misura in cui può
fornire al pubblico il massimo accesso a documenti e udienze, consentendo anche
a terzi interessati di presentare osservazioni. Questo aspetto è importante in
quanto la risoluzione delle controversie tra investitori e Stato può riguardare
divergenze che sollevano questioni di interesse pubblico o avere un'incidenza
sulle finanze pubbliche. La Commissione è impegnata a migliorare la
trasparenza nell'ambito della risoluzione delle controversie tra investitore e
Stato fin dal 2010[1].
Tale impegno è stato esplicitamente sollecitato dal Parlamento europeo nella
sua risoluzione sulla futura politica europea in materia di investimenti[2]. La Commissione oltre a
garantire che gli accordi UE futuri prevedano un elevato grado di trasparenza,
nel contempo ha svolto un ruolo attivo in seno alla commissione delle Nazioni
Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) operando per la
definizione di norme globali sulla trasparenza applicabili alla risoluzione delle
controversie tra investitore e Stato e di meccanismi di applicazione di tali
norme ai 3 000 trattati d'investimento già in essere. La presente
proposta, oltre ad adempiere gli obiettivi strategici fissati nel 2010 e la
richiesta del Parlamento europeo del 2011, dimostra la determinazione della
Commissione a riformare e migliorare il sistema di risoluzione delle
controversie tra investitore e Stato nel suo complesso ed è la prova tangibile
dei vantaggi di una politica esterna comune dell'UE in materia di investimenti;
infatti un tale risultato sarebbe stato altamente improbabile senza tale
politica. Il 10 luglio 2013 l'UNCITRAL ha adottato le
norme sulla trasparenza per la risoluzione delle controversie tra investitori e
Stato (nel seguito "le norme di trasparenza"), che sono state
approvate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 2013[3]. Tali norme prevedono
che tutti i documenti (sia le decisioni del tribunale sia le osservazioni delle
parti) siano resi pubblici, che le udienze siano aperte al pubblico e che le
parti interessate (società civile) possano presentare osservazioni al
tribunale. È prevista altresì l'opportuna tutela delle informazioni riservate,
ma non al di là di quanto avvenga in casi analoghi nei tribunali nazionali.
L'Unione si avvarrà di tali norme per elaborare le disposizioni sulla
trasparenza nell'ambito della risoluzione delle controversie tra investitori e
Stato da inserire in tutti gli accordi attualmente in fase di negoziazione; nel
progetto di accordo economico e commerciale globale (CETA) con il Canada e nel
progetto di accordo di libero scambio UE-Singapore ha già inserito tali norme,
o norme analoghe, spingendosi anche oltre. Le norme sono entrate in vigore il
1° aprile 2014 e si applicano automaticamente alla risoluzione delle
controversie tra investitori e Stato derivanti dai trattati conclusi dopo il 1º
aprile 2014, in cui figuri un riferimento al regolamento di arbitrato UNCITRAL.
Le norme di trasparenza non si applicano, tuttavia, ai trattati conclusi prima di
tale data. Poiché il numero di accordi in essere in materia di investimenti,
precedenti il 1º aprile 2014, è molto elevato, è importante garantire
l'applicazione delle norme di trasparenza anche a tali accordi. L'Unione
europea è parte di uno di questi accordi, il Trattato sulla carta dell'energia,
e gli Stati membri dell'Unione europea sono parti di circa 1 400 accordi
di questo tipo con paesi terzi. L'Unione, pertanto, con altri membri UNCITRAL,
ha ha caldeggiato la negoziazione di una convenzione multilaterale che
facilitasse l'applicazione delle norme di trasparenza UNCITRAL ai trattati
d'investimento già in essere. Il 10 febbraio 2014, il Consiglio ha autorizzato
la Commissione a negoziare una convenzione sotto l'egida dell'UNCITRAL (nel
seguito "la convenzione") e l'Unione, rappresentata dalla
Commissione, ha partecipato attivamente ai negoziati in merito che si sono
conclusi il 9 luglio 2014. La convenzione è stata adottata dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 2014[4]. La convenzione sarà
aperta alla firma il 17 marzo 2015 a Port Louis (Maurizio) e successivamente
presso la sede delle Nazioni Unite a New York. La convenzione, che si applica ai trattati in
materia di investimento conclusi prima del 1º aprile 2014, istituisce un meccanismo
che consentirà ai paesi o alle organizzazioni di integrazione economica
regionale di concordare tra loro l'applicazione delle norme di trasparenza
UNCITRAL nelle controversie derivanti da trattati in materia di investimento di
cui siano parti. Essa consente sia all'Unione sia agli Stati membri di aderirvi
e di applicare le norme di trasparenza ai trattati d'investimento già in essere
da loro conclusi. Firmando la convenzione, l'Unione europea potrebbe aderire
alla convenzione per quanto riguarda il Trattato sulla carta dell'energia e gli
Stati membri potrebbero diventare parte della convenzione per quanto riguarda
gli accordi vigenti da loro conclusi. La convenzione prevede un approccio
basato su eccezioni, ossia le norme di trasparenza si applicano a meno che un
firmatario non elenchi accordi che esulano dalla convenzione, ricorrendo alla
riserva di cui all'articolo 3. Per quanto riguarda il Trattato sulla carta
dell'energia, l'Unione europea diverrebbe parte della convenzione allo scopo di
estendere l'applicazione delle norme di trasparenza alle controversie tra
investitori e Stato derivanti dall'anzidetto Trattato, in cui l'Unione sia
parte convenuta e la parte attrice provenga da uno Stato terzo che non abbia
escluso le suddette controversie dall'applicazione della convenzione. Visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 207 e gli articoli
da 63 a 66, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 2, in
seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona la conclusione di accordi
internazionali in materia di investimenti esteri rientra nella competenza
esclusiva dell'Unione. La Commissione ritiene che la competenza esclusiva
dell'Unione per adottare atti giuridicamente vincolanti in materia di investimenti
esteri riguarda tutte le fattispecie relative agli investimenti esteri
(investimenti diretti esteri e investimenti di portafoglio), anche quelle
relative alla risoluzione delle controversie in materia di investimenti. Il mantenimento in vigore di trattati
bilaterali di investimento conclusi dagli Stati membri con paesi terzi prima
del 1º dicembre 2009 è stato autorizzato a norma dell'articolo 3 del
regolamento (UE) n. 1219/2012, del 12 dicembre 2012[5]; la firma e la
conclusione di trattati bilaterali di investimento tra Stati membri e paesi
terzi dopo il 1º dicembre 2009 deve essere autorizzata a norma degli articoli
11 o 12 del regolamento (UE) n. 1219/2012. Anche la firma e la conclusione
della suddetta convenzione rientrano nell'ambito della competenza esclusiva
dell'Unione europea e, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del TFUE, gli
Stati membri possono adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore
solo se autorizzati dall'Unione. Occorre pertanto che l'Unione europea
autorizzi gli Stati membri a diventare parti della convenzione affinché possano
estendere l'applicazione delle norme di trasparenza ai loro accordi bilaterali
in materia di investimenti con i paesi terzi conclusi anteriormente al
1º aprile 2014 e che sono mantenuti in vigore a norma dell'articolo 3
del regolamento (UE) n. 1219/2012. Tale autorizzazione riguarda anche gli
Stati membri che, a norma del Trattato sulla carta dell'energia, debbano agire
come parti convenute in procedimenti promossi da investitori di paesi terzi[6]. La Commissione
ritiene, coerentemente con l'obiettivo di incrementare la trasparenza del
sistema di risoluzione delle controversie tra investitori e Stato, che gli
Stati membri dovrebbero provvedere affinché le norme di trasparenza siano
applicabili a tutti i suddetti trattati; in altri termini dovrebbero ratificare
la convenzione senza indicare eccezioni. Va osservato infine che la Commissione prevede
di fornire finanziamenti per il sito web che raccoglierà tutti i documenti
soggetti alle norme di trasparenza. La Commissione presenta una proposta di
decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione da parte
dell'Unione europea e che autorizza gli Stati membri ad aderire individualmente
alla convenzione. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO La convenzione UNCITRAL sulla trasparenza
nell'arbitrato tra investitori e Stato, basato sui trattati prevede
l'estensione dell'applicazione delle norme di trasparenza UNCITRAL. Osservatori
e rappresentanti della società civile hanno partecipato ai negoziati relativi
alla convenzione e hanno avuto la possibilità di presentare le loro
osservazioni. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4,
primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6,
la Commissione presenta al Consiglio una proposta di decisione relativa alla
conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione della commissione
delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale sulla trasparenza
nell'arbitrato tra investitori e Stato, basato sui trattati. Visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, la
presente proposta autorizza anche gli Stati membri a concludere la convenzione
, convenzione sulla trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stato, basato
sui trattati della commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale
internazionale. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Non sono previsti impatti sul bilancio. 2015/0012 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione
europea, della convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell'arbitrato
tra investitori e Stato, basato sui trattati IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma,
in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1) A seguito dell'entrata in
vigore del trattato di Lisbona, gli investimenti diretti esteri figurano
nell'elenco delle questioni attinenti alla politica commerciale comune.
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), l'Unione europea ha
competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune. Di conseguenza,
soltanto l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in
tale settore. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati
dall'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 del TFUE. (2) Inoltre, la parte terza,
titolo IV, capo 4 del TFUE definisce norme comuni in materia di circolazione
dei capitali tra gli Stati membri e i paesi terzi, inclusi movimenti di
capitali in relazione ad investimenti. Gli accordi internazionali in materia di
investimenti esteri conclusi dagli Stati membri con paesi terzi possono
interferire con tali norme. (3) In conformità della decisione
[XXX] del Consiglio, del [...] la convenzione della commissione delle Nazioni
Unite per il diritto commerciale internazionale sulla trasparenza
nell'arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati è stata firmata il
[…], fatta salva la sua
conclusione in data successiva. (4) È auspicabile applicare norme
di trasparenza per la risoluzione delle controversie tra gli investitori e lo
Stato nella misura più ampia possibile. Per quanto riguarda l'Unione europea,
le norme di trasparenza dovrebbero applicarsi al Trattato sulla carta
dell'energia. È auspicabile che gli Stati membri firmino la convenzione e la
applichino ai trattati bilaterali di investimento in essere con i paesi terzi. (5) L'accordo dovrebbe essere
approvato a nome dell'Unione europea, gli Stati membri dovrebbero essere
autorizzati a concludere la convenzione e dovrebbero applicarla ai trattati
bilaterali di investimento in essere con i paesi terzi come pure alle
controversie con gli investitori dei paesi terzi, derivanti dal Trattato sulla
carta dell'energia. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La convenzione sulla trasparenza
nell'arbitrato tra investitori e Stato, basato sui trattati, elaborata sotto
l'egida della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale
internazionale è approvata a nome dell'Unione. Il testo dell'accordo è accluso
alla presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono autorizzati a concludere
individualmente la convenzione in relazione agli accordi bilaterali da loro
conclusi in materia di investimenti con paesi terzi autorizzati a norma del
regolamento (UE) n. 1219/2012, del 12 dicembre 2012, nonché in relazione
all'eventuale applicazione del Trattato sulla carta dell'energia a controversie
tra gli Stati membri e gli investitori di paesi terzi come previsto nel quadro
del Trattato sulla carta dell'energia[7]. Articolo 3 Il Presidente del Consiglio designa la persona
abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, al deposito dello strumento
di approvazione a norma dell'articolo 7 dell'accordo, per esprimere il consenso
dell'Unione europea a essere vincolata dall'accordo. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il […]. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] Comunicazione della Commissione "Verso una politica
globale europea degli investimenti internazionali" [COM (2010) 343]. Per
l'impegno della Commissione sulla trasparenza, pagina 10. [2] Relazione sulla futura politica europea in materia di
investimenti internazionali (A7-0070/2011), punto 31. [3] Risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 16 dicembre 2013, 68a sessione. [4] Risoluzione A/RES/69/116. [5] Regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che stabilisce disposizioni
transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi
in materia di investimenti (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 40). [6] Cfr. la Comunicazione presentata dalla Comunità europea
al segretariato della Carta dell'energia conformemente all'articolo 26,
paragrafo 3, lettera b), punto ii) del Trattato sulla carta dell'energia (GU
L 69 del 9.3.98, pag. 115). [7] Cfr. la Comunicazione presentata dalla Comunità europea
al segretariato della Carta dell'energia conformemente all'articolo 26,
paragrafo 3, lettera b), punto ii) del Trattato sulla carta dell'energia (GU
L 69 del 9.3.98, pag. 115). ALLEGATO Convenzione
sulla trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stato, basato sui trattati Preambolo Le Parti della presente convenzione, Riconoscendo il
valore dell'arbitrato come metodo di risoluzione delle controversie che possono
sorgere nel contesto delle relazioni internazionali nonché il valore di un uso
ampio e diversificato di tale procedura per la risoluzione delle controversie
tra investitori e Stato. Riconoscendo altresì la necessità di norme in materia di trasparenza per la risoluzione
delle controversie tra investitori e Stato sorte nel quadro di un trattato,
affinché in tali arbitrati sia tenuto conto dell'interesse pubblico. Convinte che le
norme di trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stato, basato sui
trattati, adottate dalla commissione delle Nazioni Unite per il diritto
commerciale internazionale l'11 luglio 2013 (nel seguito "norme di
trasparenza UNCITRAL"), entrate in vigore il 1º aprile 2014,
potrebbero dare un contributo significativo all'istituzione di un quadro giuridico
armonizzato per un'equa ed efficiente risoluzione delle controversie in materia
di investimenti internazionali. In considerazione
del grande numero di trattati già in vigore che prevedono la protezione degli
investimenti o degli investitori, come pure l'importanza pratica di promuovere
l'applicazione delle norme di trasparenza UNCITRAL agli arbitrati previsti dai
trattati in materia di investimenti già conclusi, In considerazione altresì dell'articolo 1, paragrafi 2 e 9 delle norme di trasparenza UNCITRAL, hanno
convenuto quanto segue: Ambito
di applicazione Articolo 1 1. La presente convenzione si
applica agli arbitrati tra un investitore e uno Stato o un'organizzazione
regionale d'integrazione economica, intentati in base a un trattato sugli investimenti
concluso prima del 1º aprile 2014 (nel seguito "l'arbitrato tra
investitori e Stato"). 2. Per
"trattato sugli investimenti" s'intende qualsiasi trattato bilaterale
o multilaterale, compreso qualsiasi trattato comunemente denominato accordo di
libero scambio, accordo di integrazione economica, accordo quadro sul commercio
e gli investimenti o accordo di cooperazione oppure trattato bilaterale in
materia di investimenti, che contiene disposizioni relative alla protezione
degli investimenti o degli investitori e al diritto degli investitori di
ricorrere all'arbitrato nei confronti delle parti del medesimo trattato. Applicazione
delle norme di trasparenza UNCITRAL Articolo 2 Applicazione bilaterale o multilaterale 1. Le
norme di trasparenza UNCITRAL si applicano a qualsiasi arbitrato tra
investitori e Stato, indipendentemente dal fatto che sia stato intentato o meno
a norma del regolamento di arbitrato UNCITRAL, in cui il convenuto è una parte
che non ha formulato una riserva, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1,
lettere a) o b), e la parte attrice è di uno Stato parte che non ha
formulato una riserva, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1,
lettere a). Proposta unilaterale di applicazione 2. Laddove
le norme di trasparenza UNCITRAL non siano applicabili in virtù del paragrafo
1, tali norme si applicano all'arbitrato tra investitori e Stato,
indipendentemente dal fatto che sia intentato o meno a norma del regolamento di
arbitrato UNCITRAL, in cui il convenuto è una parte che non ha formulato una
riserva relativa a tale arbitrato a norma dell'articolo 3,
paragrafo 1, e il ricorrente accetta l'applicazione delle norme di
trasparenza UNCITRAL. Versione delle norme di trasparenza
UNCITRAL applicabile 3. Laddove
le norme di trasparenza UNCITRAL si applicano in virtù dei paragrafi 1 o 2, si
applica la versione più recente di tali norme in riferimento alle quali il
convenuto non ha formulato una riserva a norma dell'articolo 3,
paragrafo 2. Articolo 1, paragrafo 7 delle norme di
trasparenza UNCITRAL 4. L'ultima
frase dell'articolo 1, paragrafo 7 delle norme di trasparenza
UNCITRAL non si applica agli arbitrati tra investitori e Stato di cui al
paragrafo 1. Disposizione relativa alla nazione più
favorita in un trattato sugli investimenti 5. Le
parti della presente convenzione convengono che la parte attrice non può
invocare la disposizione relativa alla nazione più favorita nell'intento di
applicare le norme di trasparenza UNCITRAL di cui alla presente convenzione o,
al contrario, di evitarne l'applicazione. Riserve Articolo 3 1. Una parte può dichiarare che:
a) non intende applicare la presente
convenzione agli arbitrati tra investitori e Stato nel quadro di un trattato di
investimento specifico precisando il titolo del trattato e il nome delle parti;
b) i paragrafi 1e 2
dell'articolo 2, non si applicano agli arbitrati tra investitori e Stato
disciplinati da una serie specifica di norme o procedure arbitrali, diverse dal
regolamento di arbitrato UNCITRAL, nei quali la parte è convenuta; c) il paragrafo 2 dell’articolo 2,
, non si applica agli arbitrati tra investitori e Stato in cui la parte è
convenuta. 2. Qualora le norme di
trasparenza UNCITRAL siano rivedute, una parte può dichiarare, entro sei mesi
dall'adozione della revisione, che non applicherà la versione riveduta delle
norme. 3. Le parti possono formulare
riserve multiple in un unico strumento. In tale strumento, ogni dichiarazione
effettuata: a) in relazione a un trattato sugli
investimenti specifico di cui al paragrafo 1, lettera a); b) in relazione a un insieme specifico di
norme o procedure arbitrali di cui al paragrafo 1, lettera b); c) a norma del paragrafo 1, lettera c);
oppure d) a norma del paragrafo 2 costituisce una riserva separata revocabile
separatamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 6. 4. Non
sono ammesse riserve, ad eccezione di quelle espressamente autorizzate nel
presente articolo. Formulazione
di riserve Articolo 4 1. Le parti possono formulare
riserve in qualsiasi momento, ad eccezione della riserva di cui
all'articolo 3, paragrafo 2. 2. Le riserve formulate all'atto
della firma sono subordinate alla conferma al momento della ratifica,
dell'accettazione o dell'approvazione. Tali riserve prendono effetto per la
parte interessata simultaneamente all'entrata in vigore della presente
convenzione. 3. Le riserve formulate al
momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente
convenzione o al momento dell'adesione ad essa, prendono effetto per la parte
interessata simultaneamente all'entrata in vigore della presente convenzione . 4. Ad eccezione delle riserve
formulate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, che prendono effetto
immediatamente dopo il deposito, una riserva depositata dopo l'entrata in
vigore della convenzione, prende effetto per la parte interessata, dodici mesi
dopo la data di deposito. 5. Le riserve e le relative
conferme sono depositate presso il depositario. 6. Le
parti che formulano una riserva a norma della presente convenzione possono
revocarla in qualsiasi momento. Tali revoche devono essere depositate presso il
depositario e prendono effetto all'atto del deposito. Applicazione
agli arbitrati tra investitori e Stato Articolo 5 La presente
convenzione e le eventuali riserve o la loro revoca, si applicano soltanto agli
arbitrati tra investitori e Stato che sono stati intentati dopo la data in cui
la convenzione, la riserva o la sua revoca entrano in vigore o prendono effetto
nei confronti di ciascuna parte interessata. Depositario Articolo 6 Il segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato depositario della
presente convenzione. Firma,
ratifica, accettazione, approvazione, adesione Articolo 7 1. La presente convenzione è
aperta alla firma a) di tutti gli Stati, b) delle organizzazioni regionali
d'integrazione economica costituite da Stati e che siano parti di un trattato
sugli investimenti, il 17 marzo 2015 a Port Louis (Maurizio) e successivamente
presso la sede delle Nazioni Unite a New York. 2. La presente convenzione è
soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei suoi firmatari. 3. La presente convenzione è
aperta all'adesione di tutti gli Stati o le organizzazioni regionali di
integrazione economica di cui al paragrafo 1 che alla data dell'apertura alla
firma non sono firmatari. 4. Gli
strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati
presso il depositario. Partecipazione
delle organizzazioni regionali di integrazione economica Articolo 8 1. Al momento del deposito dello
strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni
regionali di integrazione economica informano il depositario circa i trattati
di investimento specifici di cui sono parti precisando il titolo del trattato
e il nome delle parti . 2. Nei
casi in cui il numero delle parti è rilevante ai fini della presente
convenzione, l'organizzazione regionale di integrazione economica non si
annovera come parte insieme agli Stati che la compongono e che sono parti. Entrata
in vigore Articolo 9 1. La presente convenzione entra
in vigore sei mesi dopo la data di deposito del terzo strumento di ratifica,
accettazione, approvazione o adesione. 2. Quando
uno Stato, o un'organizzazione regionale di integrazione economica, ratifica,
accetta, approva la presente convenzione o vi aderisce dopo il deposito del
terzo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la
presente convenzione entra in vigore nei confronti di tale Stato o
organizzazione regionale di integrazione economica sei mesi dopo la data del
deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Modifica Articolo 10 1. Ogni parte può proporre una
modifica della presente convenzione presentandola al Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica le
proposte di modifica alle parti della presente convenzione, chiedendo loro se
sono favorevoli alla convocazione di una conferenza delle parti che esamini
tali proposte e si pronunci in merito. Nel caso in cui, entro quattro mesi
dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo delle parti si esprime a
favore della convocazione di tale conferenza, il Segretario Generale la convoca
sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. La conferenza delle parti si
adopera affinché sia raggiunto il consenso per ciascuna modifica. Qualora sia
stato esaurito ogni tentativo in tal senso senza essere pervenuti ad un
accordo, le modifiche sono adottate in ultima istanza a maggioranza dei due
terzi delle parti presenti alla conferenza e votanti. 3. Le modifiche adottate devono
essere presentate dal Segretario generale delle Nazioni Unite a tutte le parti
per la ratifica, l'accettazione o l'approvazione. 4. Le modifiche adottate entrano
in vigore sei mesi dopo la data di deposito del terzo strumento di ratifica,
accettazione, approvazione o adesione. Quando la modifica entra in vigore, è
vincolante per le parti che hanno accettato di esservi soggette. 5. Quando uno Stato, o
un'organizzazione regionale di integrazione economica, ratifica, accetta,
approva una modifica già entrata in vigore, tale modifica entra in vigore nei
confronti di tale Stato o organizzazione regionale di integrazione economica
sei mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione
o approvazione. 6. Gli
Stati o le organizzazioni regionali di integrazione economica che aderiscono
alla convenzione dopo l'entrata in vigore della modifica sono parti della
convenzione modificata. Denuncia Articolo 11 1. Una parte può denunciare la
presente convenzione in qualsiasi momento, indirizzando una notifica formale al
depositario. La denuncia prende effetto
dodici mesi dopo la data di ricezione della sua notifica da parte del
depositario. 2. La presente convenzione
continua ad essere di applicazione agli arbitrati tra investitori e Stato
intentati prima che la denuncia prenda effetto. FATTO in unico originale, le cui versioni in
lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente
fede. IN FEDE DI CIÒ, i sottoscritti
plenipotenziari, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno
firmato la presente convenzione.