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Document 52015IR4286

    Parere del Comitato europeo delle regioni — Rafforzare la cooperazione transfrontaliera: necessità di un migliore quadro normativo?

    GU C 423 del 17.12.2015, p. 7–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 423/7


    Parere del Comitato europeo delle regioni — Rafforzare la cooperazione transfrontaliera: necessità di un migliore quadro normativo?

    (2015/C 423/02)

    Relatore generale:

    Nikola DOBROSLAVIĆ (HR/PPE), prefetto della provincia Raguseo-Narentana

    I.   OSSERVAZIONI GENERALI

    IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

    1.

    si rallegra della decisione della presidenza lussemburghese di inserire tra le priorità della presidenza dell'UE il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, nonché per l'impegno della stessa presidenza a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale europea eliminando gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera e, di conseguenza, a liberare il potenziale delle zone transfrontaliere; considerare la cooperazione transfrontaliera una delle priorità assume un'importanza ancora maggiore in un contesto come quello attuale, in cui la libera circolazione transfrontaliera viene rimessa in discussione quando invece si tratta di una delle principali conquiste dell'integrazione europea;

    2.

    accoglie con favore anche l'invito a migliorare il quadro giuridico applicabile alla cooperazione transfrontaliera, sia promuovendo l'applicazione di disposizioni legislative specifiche già esistenti su vari aspetti di tale cooperazione, sia migliorando e/o a completando l'attuale quadro giuridico, onde facilitare l'adozione di disposizioni settoriali o riguardanti delle aree specifiche;

    3.

    fa rilevare l'importanza che la cooperazione transfrontaliera può rivestire per lo sviluppo regionale, urbano e rurale, e sottolinea che la cooperazione tra gli enti locali e regionali europei permette loro di svolgere i propri compiti in modo più efficace e, in particolare, contribuisce al progresso e allo sviluppo delle regioni frontaliere;

    4.

    evidenzia che proprio le regioni frontaliere costituiscono i laboratori del processo di integrazione europea, vale a dire i territori in cui le realizzazioni del mercato unico e di altre politiche europee dovrebbero essere più visibili. Le regioni frontaliere rappresentano, quasi per definizione, dei crocevia resi unici dalla loro varietà, nei quali si esprimono con più forza la diversità delle prospettive e le sinergie culturali e linguistiche;

    5.

    sottolinea che, negli ultimi venticinque anni, a livello UE sono stati compiuti grandi progressi in materia di cooperazione transfrontaliera, grazie al programma Interreg, alle sue componenti IPA e ENI e ad altri segmenti della cooperazione territoriale europea, ma anche che i risultati raggiunti non sono ancora soddisfacenti in termini di sfruttamento di tutte le potenzialità di tale cooperazione. Occorre pertanto prestare maggiore attenzione all'ulteriore rafforzamento della cooperazione transfrontaliera e al suo rapporto con altri strumenti esistenti (politica di coesione, Orizzonte 2020, aiuti di Stato ecc.), affinché le regioni di confine svantaggiate ricevano un trattamento speciale;

    6.

    alla luce degli sforzi compiuti finora per rafforzare la cooperazione transfrontaliera, accoglie con favore il ruolo delle varie forme di cooperazione regionale, a livello sia di aree funzionali che di macroregioni (strategie per il Baltico, il Danubio, la regione adriatico-ionica e la regione alpina) o di enti territoriali;

    7.

    sottolinea l'importanza degli strumenti giuridici adottati per rafforzare la cooperazione transfrontaliera, e in particolare la convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali del Consiglio d'Europa (1), con la quale gli Stati si sono impegnati ad agevolare e incoraggiare la cooperazione transfrontaliera tra le collettività o autorità territoriali sotto la loro giurisdizione e quelle sotto la giurisdizione di altre parti contraenti, nonché i regolamenti dell'UE relativi al gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (2) e il gruppo europeo di interesse economico (GEIE), in quanto strumenti di qualità per garantire che vi siano gli strumenti giuridici necessari allo sviluppo della cooperazione transfrontaliera;

    8.

    ricorda il ruolo del GECT nel sostenere e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra gli Stati membri e/o gli enti regionali e locali;

    9.

    sottolinea il vantaggio offerto dalla flessibilità della composizione del GECT, considerato il fatto che il GECT è una piattaforma di gestione multilivello che consente ad amministrazioni di diversi livelli e con diverse responsabilità di effettuare azioni comuni, adeguandosi alle esigenze dei singoli territori;

    II.   OSTACOLI AL RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

    10.

    osserva che numerosi ostacoli si frappongono allo sviluppo della cooperazione transfrontaliera, ostacoli che incidono sullo sviluppo economico delle aree di frontiera e sul raggiungimento degli obiettivi della coesione economica, sociale e territoriale europea; rileva inoltre che gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera sono imprevedibili, e che sono spesso il risultato di azioni degli Stati membri e delle parti interessate regionali e locali;

    11.

    osserva che, in occasione di un seminario e di un'indagine condotta dalla presidenza lussemburghese, sono stati individuati importanti ostacoli all'ulteriore rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, come ad esempio l'impossibilità di attuare i progetti transfrontalieri a causa delle differenze nei quadri giuridici (in materia di trasporti, sanità, ambiente, protezione civile ecc.), l'asimmetria istituzionale tra gli Stati membri (diversi livelli di organizzazione territoriale), la mancanza di certezza giuridica per le strutture transfrontaliere e i servizi congiunti, le differenze di sviluppo economico lungo la frontiera dovute alle diverse normative nazionali in materia di diritto del lavoro, fiscalità e sicurezza sociale;

    12.

    rileva, inoltre, la non corrispondenza dei sistemi sanitari nazionali nelle zone di frontiera, anche per quanto concerne le disposizioni riguardanti le situazioni di emergenza sanitaria, le questioni relative alla competenza degli operatori sanitari che lavorano in zone soggette a giurisdizioni diverse, il problema dell'asimmetria tra i prestatori di assistenza sanitaria e le autorità di entrambi i lati della frontiera, la necessità di un'autorizzazione preventiva per il rimborso delle spese e simili, che impediscono alla popolazione locale di ricorrere a servizi sanitari più rapidi e più vicini;

    13.

    ritiene inoltre che gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera che la presidenza lussemburghese ha individuato grazie alla suddetta indagine rappresentino solo esempi indicativi, e che l'esame di tutti gli ostacoli debba essere effettuato in maniera più sistematica e globale;

    14.

    accoglie con favore l'intenzione della Commissione europea di effettuare un'analisi degli ostacoli, delle soluzioni e delle buone prassi nella cooperazione transfrontaliera entro la fine del 2016, e chiede alla Commissione europea di coinvolgerlo attivamente nell'elaborazione di tale analisi nonché di valutare insieme i risultati ottenuti;

    15.

    ricorda che, per l'elaborazione di analisi di qualità degli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera e la ricerca di soluzioni adeguate per eliminarli, è necessaria una definizione esatta di zona di frontiera, nonché l'esistenza di dati pertinenti in materia di cooperazione transfrontaliera; e, in questo contesto, deplora la mancanza di dati statistici provenienti dalle singole zone transfrontaliere in merito alla cooperazione transfrontaliera, nonché le differenze nei metodi di monitoraggio statistico all'interno dei singoli Stati membri;

    16.

    invita la Commissione a tenere conto delle analisi degli ostacoli transfrontalieri già effettuate per conto delle regioni di confine e/o nel quadro di programmi transfrontalieri;

    III.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

    17.

    sottolinea l'importanza di promuovere e facilitare la cooperazione transfrontaliera al fine di raggiungere uno sviluppo equilibrato di tutte le regioni sul territorio dell'Unione europea nel suo insieme e di ridurre le differenze tra i livelli di sviluppo delle varie regioni, in conformità dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Inoltre osserva che alcune regioni frontaliere, per quanto riguarda la creazione del proprio sviluppo economico, si trovano in una posizione di particolare svantaggio specialmente quando presentano forti differenze nel livello di sviluppo economico rispetto ad altre regioni frontaliere che invece traggono vantaggio dalla loro ubicazione; lo stesso vale per talune zone frontaliere confinanti con paesi terzi o per le regioni europee ultraperiferiche. Proprio alla luce di questa situazione sfavorevole che interessa determinate regioni, esorta a un maggiore rispetto delle disposizioni dell'articolo 174 del TFUE riguardanti la coesione territoriale;

    18.

    sottolinea l'importanza fondamentale di un impegno costante inteso a eliminare gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera, impegno che costituisce una sfida permanente, accanto all'approfondimento del processo di integrazione europea. Accoglie quindi con favore le iniziative di carattere normativo e propone altresì che l'importanza della cooperazione transfrontaliera trovi adeguato riscontro nella dotazione finanziaria destinata al suo ulteriore sviluppo;

    Il quadro giuridico esistente e la nuova proposta della presidenza lussemburghese dell'UE

    19.

    sottolinea che, nella ricerca di soluzioni per eliminare gli ostacoli individuati in materia di cooperazione transfrontaliera, e tenendo presente i risultati del programma d'azione della Commissione europea per la riduzione degli oneri amministrativi nell'UE (REFIT) (3), si dovrebbero prendere come punto di partenza le norme esistenti in materia di cooperazione transfrontaliera, al fine di garantirne la piena attuazione nella pratica;

    20.

    ricorda che, in virtù dell'articolo 4 della Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali del Consiglio d'Europa, gli Stati contraenti si sono già impegnati ad adoperarsi per risolvere le difficoltà di ordine giuridico, amministrativo o tecnico che siano di natura tale da ostacolare lo sviluppo e il buon funzionamento della cooperazione transfrontaliera, nonché a consultarsi con altri paesi per superare gli ostacoli;

    21.

    plaude alla recentissima iniziativa della presidenza lussemburghese di presentare una prima proposta di un nuovo strumento giuridico che consenta agli Stati membri partecipanti ad un progetto transfrontaliero specifico di concordare un quadro giuridico composto da legislazioni vigenti in tali Stati membri e applicabile esclusivamente al progetto transfrontaliero specifico in questione, contribuendo così alla coesione nelle zone transfrontaliere. Sebbene questo strumento serva ad azioni che non comportano necessariamente un finanziamento da parte dell'UE, esso apporta un contributo prezioso all'imminente dibattito sul futuro della cooperazione transfrontaliera e sugli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale dell'UE nel suo insieme;

    22.

    osserva che uno strumento per una migliore cooperazione transfrontaliera a livello dell'Unione europea esiste già nel regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1302/2013, inteso ad attuare i progetti di cooperazione territoriale transfrontaliera e la loro gestione nell'ambito delle diverse norme e procedure giuridiche nazionali; fa notare la diversa natura dei due strumenti: mentre il regime giuridico del GECT si applica solo ai membri di quest'ultimo, la proposta lussemburghese creerebbe un regime giuridico applicabile a uno specifico progetto transfrontaliero entro un'area geografica ben delimitata;

    23.

    approva tutte le semplificazioni — inserite in parte su proposta del CdR — contenute nel regolamento sul GECT modificato, i cui effetti hanno iniziato a decorrere dal 22 giugno 2014, ma deplora la relativa lentezza con cui tale regolamento sul GECT modificato è stato attuato in alcuni Stati membri, e invita quindi gli Stati membri a raddoppiare gli sforzi in tal senso e ad agevolare l'attuazione di GECT sul loro territorio, considerato che il suddetto regolamento consente una maggiore flessibilità nella costituzione e registrazione di un GECT e una migliore definizione dei compiti di tale organo; ritiene tuttavia che il periodo trascorso dall'entrata in vigore del regolamento sul GECT modificato non sia ancora sufficientemente lungo per poterne misurare appieno la portata e apprezzare gli effetti della sua applicazione nella pratica;

    24.

    ritiene che, alla luce dell'esistenza del regolamento sul GECT e di tutte le potenzialità che offre per rafforzare la cooperazione transfrontaliera una volta trasposto nei sistemi legislativi di tutti gli Stati membri, si dovrebbe tenere conto del principio di proporzionalità nel valutare l'introduzione di strumenti giuridici supplementari; ritiene altresì che vi siano casi in cui uno strumento giuridico diverso dal GECT sarebbe utile per affrontare determinati ostacoli concreti alla realizzazione di un progetto specifico di cooperazione transfrontaliera;

    25.

    accoglie con favore l'approccio della proposta inteso a sviluppare ulteriormente, sul piano qualitativo, la gamma di strumenti per la cooperazione transfrontaliera fornendo uno strumento di carattere generale che non crea una nuova entità dotata di personalità giuridica, nonché portando avanti l'obiettivo di utilizzare norme predefinite per attuare iniziative comuni in due o più Stati membri, il che potrebbe essere considerato come una conferma del successo del concetto di GECT;

    26.

    sottolinea che, in questa fase, la proposta di un nuovo strumento solleva una serie di interrogativi che andranno adeguatamente esaminati nel corso del futuro dibattito:

    l'introduzione di un regime speciale di deroghe al diritto applicabile intesa ad agevolare la cooperazione transfrontaliera potrebbe influire sul mercato unico ed esulare dall'ambito di applicazione dell'articolo 175, paragrafo 3, del TFUE: pertanto, la base giuridica di questo strumento giuridico necessita di un'analisi approfondita,

    il CdR chiede che le aree di intervento cui il nuovo regolamento dovrebbe essere applicabile siano definite più chiaramente, rispettando la distinzione tra competenze dell'Unione, competenze degli Stati membri e competenze concorrenti. A questo proposito, non sembra essere sufficiente un riferimento alle disposizioni in materia di coesione economica, sociale e territoriale (articoli da 174 a 178 del TFUE),

    lo strumento giuridico proposto potrebbe sollevare questioni di costituzionalità, poiché invita gli Stati membri ad applicare leggi di altri Stati membri nel loro territorio. Tale regime di eccezioni e deroghe sarebbe limitato alle regioni frontaliere e deve essere sottoposto ad un esame più approfondito; pertanto, un'analisi giuridica approfondita del nuovo regolamento dovrebbe essere intrapresa una volta che l'analisi delle lacune effettuata dalla CE abbia confermato la necessità di tale nuovo strumento giuridico;

    27.

    rileva che, benché la missione e i compiti stabiliti dall'accordo sul GECT siano limitati a quest'ultimo e ai suoi membri e tale organismo non possa adottare e attuare normative né garantirne l'applicazione, e dunque neanche fungere da base per tali attività a livello transfrontaliero, un GECT può comunque gestire infrastrutture pubbliche, fornire servizi pubblici, garantire la prestazione di servizi di interesse economico generale, attuare e gestire fondi pubblici per conseguire obiettivi di interesse pubblico: tutte attività, queste, che sono in linea con i principi fondamentali dei Trattati e gli interessi generali degli Stati membri; e, a tale riguardo, ritiene che l'attuale regolamento sul GECT rappresenti un quadro giuridico adeguato per le attività di questo tipo, sebbene si possano esplorare delle formule supplementari che facilitino la cooperazione transfrontaliera generale su un determinato territorio;

    Necessità di sensibilizzare e informare le parti interessate circa le possibilità di sviluppo della cooperazione transfrontaliera offerte dal quadro giuridico vigente, e in particolare dal regolamento sul GECT

    28.

    sottolinea, dato che i principali problemi relativi all'uso del GECT in quanto strumento di cooperazione transfrontaliera sono l'insufficiente livello di consapevolezza e di informazione, la mancanza di fiducia e l'assenza della volontà politica per crearla, che il rafforzamento di tale cooperazione richiede un'opera di sensibilizzazione e informazione sulle possibilità di sviluppare la cooperazione stessa offerte dal quadro giuridico vigente, e in particolare del regolamento sul GECT;

    29.

    invita la Commissione europea e gli Stati membri, in collaborazione con il Comitato delle regioni, a impegnarsi maggiormente per illustrare e presentare il GECT come lo strumento che consente di rispondere meglio alle esigenze a livello locale nelle zone transfrontaliere;

    Maggiore semplicità del quadro giuridico e delle procedure

    30.

    invoca quadri normativi improntati alla massima semplicità, in modo che ogni nuova disposizione, o modifica e aggiunta alle disposizioni vigenti, semplifichi ulteriormente le procedure di attuazione dei progetti transfrontalieri, indipendentemente dal fatto che i progetti siano finanziati dal bilancio dell'UE oppure no; in tale contesto, reputa che la proposta della presidenza lussemburghese rappresenti un utile contributo al futuro dibattito sul pacchetto legislativo per il prossimo periodo di programmazione;

    31.

    accoglie con favore il ruolo guida che la proposta della presidenza lussemburghese conferisce agli enti regionali e locali alla luce dei principi di sussidiarietà e di democrazia locale, in base al quale le regioni e le città di frontiera prenderebbero l'iniziativa di adottare tali convenzioni transfrontaliere europee, individuando le disposizioni giuridiche da adeguare, elaborando i progetti di convenzione e trasmettendoli alle autorità competenti dello Stato membro per l'approvazione definitiva;

    32.

    propone una procedura semplificata di autorizzazione per la costituzione di un GECT laddove esista già una struttura stabilita in precedenza, come le euroregioni o le comunità di lavoro, ai sensi della Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali del Consiglio d'Europa del 1980 e i successivi protocolli e contratti bilaterali;

    33.

    mette in guardia, per quanto concerne l'idea di adottare un nuovo strumento giuridico per rafforzare la cooperazione nelle aree di confine, sul fatto che il TUE prevede il rispetto delle funzioni essenziali degli Stati membri, compresa la salvaguardia dell'integrità territoriale dello Stato (articolo 4);

    Adeguamento delle modalità di utilizzo delle risorse provenienti dai fondi dell'UE

    34.

    prende atto delle diverse procedure di attuazione, e controllo dell'attuazione, dei progetti di cooperazione transfrontaliera cui partecipano più partner di Stati diversi — membri e non membri dell'UE — e della difficile attuazione dei programmi e progetti a causa di singoli partner degli stessi; in tale contesto, insiste sulla necessità di un'ulteriore semplificazione delle procedure di programmazione e gestione dei programmi e progetti transfrontalieri finanziati dall'UE, in particolare per la realizzazione di progetti transfrontalieri di piccole dimensioni, semplici e una tantum, da applicare in modo uniforme a tutti i partner del progetto, e auspica che si trovino modalità operative più semplici e rapide nelle soluzioni amministrative e giuridiche di attuazione dei progetti;

    35.

    invita gli Stati membri ad agevolare la partecipazione dei soggetti privati al fine di promuovere le iniziative per la crescita, la creazione di posti di lavoro sostenibili e un'integrazione lungimirante ed efficace dei risultati dei progetti;

    36.

    esorta gli Stati membri a integrare nei loro futuri programmi operativi dei GECT esistenti e potenziali;

    37.

    prende atto della lentezza dei processi di elaborazione e adozione dei programmi di cooperazione territoriale per l'esercizio finanziario 2014-2020, il che influisce sulla riuscita della successiva attuazione di programmi e progetti, e invita la Commissione europea a intensificare l'impegno e l'assistenza ai paesi che partecipano ai programmi nell'elaborazione e nell'adozione dei programmi di cooperazione territoriale;

    38.

    invita l'UE a prestare particolare attenzione nell'utilizzo dei fondi UE destinati alle zone transfrontaliere contigue a paesi terzi e a regioni europee ultraperiferiche, al fine di migliorare la realizzazione dei progetti transfrontalieri finanziati con fondi UE;

    39.

    invita la Commissione a effettuare un'ulteriore semplificazione delle procedure onde agevolare l'esecuzione dei progetti transfrontalieri e ad avviare un processo di adeguamento dei fondi erogati a livello nazionale prendendo in considerazione la possibilità di collegare automaticamente i fondi dell'UE con i progetti transfrontalieri;

    40.

    sulla scorta dei risultati dell'analisi degli ostacoli, delle soluzioni e delle buone prassi nella cooperazione transfrontaliera, invita la Commissione europea ad elaborare, in cooperazione con il Comitato delle regioni, una strategia a lungo termine volta a promuovere la cooperazione transfrontaliera e un piano d'azione che l'accompagni, che potrebbero coinvolgere più future presidenze dell'Unione europea e garantire in tal modo la sostenibilità e la continuazione dei lavori anche dopo la fine della presidenza lussemburghese;

    41.

    propone che le discussioni sul nuovo regolamento rientrino nell'ampio dibattito sul futuro della politica di coesione. L'auspicata attuazione piena ed efficace del regolamento sul GECT negli Stati membri potrebbe costituire un obiettivo di medio termine accanto alla sensibilizzazione in merito alla sua applicazione e/o alle eventuali modifiche derivanti dalle sue carenze; il Comitato invita la Commissione a considerare la proposta lussemburghese e a elaborarla ulteriormente alla luce dei risultati dell'analisi della cooperazione transfrontaliera che la stessa Commissione sta conducendo;

    42.

    infine, pone l'accento sull'importanza di rispettare il principio di sussidiarietà e sull'esigenza di fiducia, buona fede e collaborazione reciproche tra il livello centrale e gli enti regionali e locali, tutti elementi necessari per realizzare una cooperazione transfrontaliera autentica e pienamente funzionante.

    Bruxelles, 13 ottobre 2015

    Il Presidente del Comitato europeo delle regioni

    Markku MARKKULA


    (1)  Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, Madrid 1980, Serie dei trattati europei n. 106. Cfr. anche M. Perkmann (2003), «Cross-Border Regions in Europe: Significance and Drivers of Regional Cross-Border Cooperation» (Regioni transfrontaliere in Europa: importanza e motori della cooperazione transfrontaliera regionale). European Urban and Regional Studies, vol. 10, n. 2, pagg. 153-171.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1082/2006, basato sull'articolo 175 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi.

    (3)  Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'UE — relazione finale, http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/admin_burden/docs/com2012_746_swd_ap_en.pdf. Per maggiori informazioni su REFIT si veda http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_en.htm


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