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Document 52015IP0447

    Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015 su una nuova PCP: struttura delle misure tecniche e dei piani pluriennali (2015/2092(INI))

    GU C 399 del 24.11.2017, p. 61–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.11.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 399/61


    P8_TA(2015)0447

    Una nuova PCP: struttura delle misure tecniche e dei piani pluriennali

    Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015 su una nuova PCP: struttura delle misure tecniche e dei piani pluriennali (2015/2092(INI))

    (2017/C 399/06)

    Il Parlamento europeo,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 43,

    visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, e gli articoli 9 e 10,

    visto l'articolo 52 del proprio regolamento,

    vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0328/2015),

    A.

    considerando che la sostenibilità degli stock ittici è la conditio sine qua non per il futuro del settore della pesca;

    B.

    considerando che dal 2009 vi sono stati ben pochi progressi dei fascicoli legislativi concernenti le misure tecniche e i piani pluriennali, poiché, da un lato, le proposte della Commissione relative ai piani pluriennali sono state fonte di frizioni tra le istituzioni europee in merito alle loro rispettive competenze nel processo decisionale a norma dell'articolo 43 TFUE, e, dall'altro, vi sono state difficoltà legate all'allineamento della normativa sulle misure tecniche al trattato di Lisbona;

    C.

    considerando che fra gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca (PCP) rientrano la ricostituzione e il mantenimento delle popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (RMS) grazie a un approccio basato sugli ecosistemi e la selettività; che le misure tecniche e i piani pluriennali sono tra gli strumenti principali per realizzare tali obiettivi;

    D.

    considerando che tra le modifiche principali introdotte con la riforma della PCP del 2013 figurano anche l'obbligo di sbarco e la regionalizzazione;

    E.

    considerando che la complessità e l'eterogeneità delle misure tecniche, nonché il fatto che tali misure sono stabilite in molti regolamenti distinti, hanno contribuito a renderne difficile l'attuazione per i pescatori, il che rischia di creare sfiducia tra questi ultimi;

    F.

    considerando che il principio di regionalizzazione comprende la consultazione dei consigli consultivi al fine di avvicinare le parti interessate al processo decisionale e di valutare meglio i possibili impatti socioeconomici delle decisioni;

    G.

    considerando che la complessità delle misure tecniche e le difficoltà di applicarle, unitamente all'assenza di risultati positivi concreti della PCP e alla mancanza di incentivi, hanno contribuito a generare sfiducia tra i pescatori;

    H.

    considerando che la revisione delle misure tecniche, secondo i migliori pareri scientifici disponibili e applicando un approccio basato sugli ecosistemi, deve essere finalizzata a migliorare la sostenibilità ambientale delle risorse alieutiche e marine in una maniera che sia compatibile con la redditività socioeconomica del settore;

    I.

    considerando che il conseguimento degli obiettivi della nuova PCP richiede, tra le altre cose, di migliorare la selettività degli attrezzi da pesca e delle pratiche di pesca;

    J.

    considerando che le attuali innovazioni che migliorano la selettività degli attrezzi da pesca sono spesso ostacolate dalla legislazione;

    K.

    considerando che l'obbligo di sbarco comporta una modifica sostanziale dell'approccio alla gestione della pesca, in particolare della pesca demersale, e quindi dell'impostazione delle misure tecniche relative ad aspetti chiave come la composizione delle catture e le dimensioni delle maglie;

    L.

    considerando che è necessario porre particolare enfasi sull'importanza della pesca artigianale per la sostenibilità delle comunità costiere, ed in particolare per il ruolo delle donne e dei giovani; che la PCP invoca un regime differenziato per la pesca su piccola scala in Europa;

    M.

    considerando la necessità di definire in maniera generale il concetto di pesca artigianale, visto il suo ruolo nel processo di recupero della salute dei nostri mari e nella conservazione di mestieri e pratiche tradizionali sostenibili dal punto di vista ambientale;

    N.

    considerando che è necessario definire mediante un regolamento quadro, adottato con la procedura legislativa ordinaria secondo il trattato di Lisbona, i principi di base comuni a tutti i bacini marittimi, al fine di assicurare l'attuazione degli obiettivi della PCP nell'UE, di garantire parità di condizioni tra gli operatori e di agevolare l'applicazione e il monitoraggio delle misure tecniche;

    O.

    considerando che non è sempre necessaria la procedura legislativa ordinaria nel caso di misure prese a livello regionale o soggette a frequenti modifiche, o che si basano su norme e obiettivi decisi dai colegislatori, ma che tale procedura deve essere applicata per l'adozione di disposizioni che sono comuni a tutti i bacini marittimi nonché per misure contenute in specifici regolamenti o di cui è improbabile una modifica nel prossimo futuro;

    P.

    considerando che la regionalizzazione deve garantire l'adeguamento delle misure tecniche alle esigenze specifiche di ciascuna attività di pesca e di ciascun bacino, assicurando flessibilità e permettendo una risposta rapida nel caso di situazioni di emergenza; che la regionalizzazione deve semplificare le misure tecniche e facilitarne la comprensione, l'attuazione e l'esecuzione; che l'adozione di misure tecniche su base regionale deve seguire il modello concordato dai colegislatori, quale stabilito nel quadro della riforma della PCP;

    Q.

    considerando che la regionalizzazione può contribuire a rendere più semplici e più comprensibili le norme, che sarebbero pertanto recepite positivamente dal settore della pesca e da altri soggetti interessati, in particolare se associati al processo della loro adozione;

    R.

    considerando che la regionalizzazione non deve portare a una rinazionalizzazione, essendo ciò incompatibile con la PCP, per la quale l'Unione ha competenza esclusiva, dato il carattere comune delle risorse;

    S.

    considerando che l'adozione di misure tecniche su base regionale deve seguire il modello stabilito dai colegislatori nel quadro della nuova PCP, consistente nell'adozione di atti delegati da parte della Commissione, sulla base di raccomandazioni comuni degli Stati membri interessati che rispettino le norme e gli obiettivi decisi dai colegislatori o, se gli Stati membri interessati non presentano una raccomandazione comune entro il termine stabilito, su iniziativa della Commissione stessa; che tuttavia il Parlamento conserva il diritto di sollevare obiezioni agli atti delegati a norma del trattato di Lisbona;

    T.

    considerando che la revisione del quadro delle misure tecniche dovrebbe offrire l'opportunità di continuare a riflettere sulla regionalizzazione e di prendere in considerazione delle alternative agli atti delegati;

    U.

    considerando che alcune proposte di regolamenti specifici contenenti misure tecniche (reti derivanti, catture accidentali di cetacei, pesca in acque profonde) hanno suscitato controversie; che alcune proposte — come quella relativa alla pesca in acque profonde nell'Atlantico nordorientale — sono bloccate da più di tre anni; che anche il fascicolo relativo alla pesca con reti derivanti è in fase di stallo; che alcune disposizioni specifiche concernenti misure tecniche sono state bocciate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP);

    V.

    considerando che le misure tecniche dovrebbero tener conto del fenomeno della pesca illegale, che spesso si sostanzia in un uso illegale degli attrezzi da pesca, e dovrebbero delineare una soluzione effettiva al problema della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);

    W.

    considerando che le misure tecniche applicabili a ciascun bacino di pesca dell'UE non rispondono sempre alle esigenze delle attività innovative e delle varie attività di pesca locali; che, alla luce di questo, i pescatori hanno bisogno di una serie di misure tecniche basate su un approccio regionale, che corrispondano alle diverse condizioni di ciascun bacino marittimo; che è fondamentale gestire gli stock ittici in modo sostenibile e che, al riguardo, sono importanti la semplificazione della normativa e la sua adattabilità alle diverse realtà sul campo; che è altresì necessario prendere in debita considerazione il fatto che i bacini di pesca sono in comune con paesi terzi, i quali seguono norme di conservazione molto diverse da quelle dell'Europa;

    X.

    considerando che nelle acque europee, e in particolare modo nel Mediterraneo, è indispensabile che gli Stati membri predispongano le misure necessarie e cooperino affinché vengano identificati i cittadini responsabili di pesca INN, garantendo che siano inflitte le sanzioni previste e inaspriti i controlli a bordo e a terra;

    Y.

    considerando che i piani pluriennali adottati tra il 2002 e il 2009 non hanno avuto tutti la medesima efficacia; che i nuovi piani pluriennali saranno adottati in conformità delle nuove norme della PCP;

    Z.

    considerando che i negoziati con i paesi terzi devono costituire una parte degli sforzi volti a conseguire la sostenibilità;

    AA.

    considerando che la riforma della PCP ha introdotto l'obbligo di sbarco delle catture e ha previsto flessibilità, deroghe e sostegno finanziario nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);

    AB.

    considerando che per l'applicazione del divieto di rigetto nella pesca multispecifica sono prevedibili difficoltà per quanto riguarda le «choke species» (specie la cui cattura è rigorosamente limitata);

    AC.

    considerando che, con il trattato di Lisbona, il Parlamento europeo è colegislatore in materia di pesca, tranne che per i totali ammissibili di catture (TAC) e i contingenti;

    AD.

    considerando che, a seguito del blocco delle proposte in Consiglio, dal 2009 non è stato adottato alcun piano pluriennale;

    AE.

    considerando che, a livello di task force interistituzionale sui piani pluriennali, i colegislatori hanno riconosciuto l'importanza di impegnarsi congiuntamente alla ricerca di soluzioni pragmatiche per tali piani, pur tenendo presenti le opinioni divergenti sull'interpretazione delle disposizioni del quadro giuridico;

    AF.

    considerando che i piani pluriennali devono costituire un quadro solido e duraturo per la gestione dell'attività di pesca, basandosi sui pareri scientifici e socioeconomici migliori e più recenti, e devono essere sufficientemente flessibili per adeguarsi all'evoluzione degli stock e alle decisioni annuali sulla concessione di possibilità di pesca;

    AG.

    considerando che sono stati identificati, come elementi comuni dei futuri piani pluriennali, il limite del rendimento massimo sostenibile corredato di un calendario per conseguirlo, valori di riferimento precauzionali ai fini dell'attivazione delle misure di salvaguardia, una biomassa minima di riferimento, un meccanismo per tener conto di impreviste evoluzioni dei migliori pareri scientifici disponibili e una clausola di revisione;

    AH.

    considerando che i piani pluriennali devono contenere un obiettivo generale che sia raggiungibile mediante misure di gestione e che poggi su pareri scientifici; che tali piani devono includere rendimenti stabili a lungo termine conformi ai migliori pareri scientifici disponibili, il che deve trovare riscontro nelle decisioni sulle possibilità di pesca adottate ogni anno dal Consiglio; che tali decisioni annuali devono essere strettamente limitate alla concessione delle possibilità di pesca;

    AI.

    considerando che la sentenza della Corte di giustizia del 26 novembre 2014 nelle cause C-103/12, Parlamento contro Consiglio, e C-165/12, Commissione contro Consiglio, relativa alla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell'UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese, istituisce un precedente poiché chiarisce contenuto e limiti dei due diversi fondamenti giuridici contenuti nell'articolo 43 TFUE; che l'articolo 43, paragrafo 3, può costituire la base giuridica unicamente per la concessione delle possibilità di pesca nell'ambito dei regolamenti su TAC e contingenti;

    AJ.

    considerando che la Corte di giustizia ha pronunciato il 1o dicembre 2015 la sentenza nelle cause riunite C-124/13 e C-125/13, Parlamento e Commissione contro Consiglio, concernenti il regolamento (UE) n. 1243/2012 del Consiglio che modifica il piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco; che in tale causa la Corte conferma, come sostenuto dal Parlamento, che detto regolamento, dati la sua finalità e il suo contenuto, avrebbe dovuto essere adottato sul fondamento dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, mediante la procedura legislativa ordinaria in cui il Parlamento è colegislatore, perché comporta delle scelte politiche aventi un impatto sul piano pluriennale e pertanto necessarie al perseguimento degli obiettivi della PCP;

    AK.

    considerando che, in mancanza di piani pluriennali, le taglie minime di riferimento per la conservazione possono essere modificate nell'ambito dei piani di rigetto adottati dalla Commissione, mediante atti delegati, sulla base delle raccomandazioni degli Stati membri interessati o, se gli Stati membri interessati non presentano una raccomandazione comune entro il termine stabilito, su iniziativa della Commissione stessa; considerando l'importanza sia di assicurare la protezione del novellame che di seguire i pareri scientifici nell'adottare decisioni sulle taglie minime di riferimento per la conservazione;

    AL.

    considerando che i piani di rigetto avranno un ruolo fondamentale, poiché la modifica delle taglie minime di riferimento per la conservazione può determinare trasformazioni nelle tecniche di pesca, con conseguenti mutamenti anche a livello della mortalità per pesca e della biomassa riproduttiva, ossia a livello dei due obiettivi quantificabili dei piani pluriennali; che la modifica delle taglie minime tramite atti delegati equivarrebbe a modificare dall'esterno i parametri principali dei piani pluriennali;

    AM.

    considerando che era volontà dei legislatori che detti atti delegati avessero carattere temporaneo e che la loro validità non dovesse in alcun caso superare i tre anni;

    AN.

    considerando che, per la stessa specie, le taglie minime di riferimento per la conservazione possono variare da una zona all'altra per tener conto delle caratteristiche specifiche delle specie e delle attività di pesca; considerando altresì che, nella misura del possibile, è auspicabile adottare decisioni orizzontali per tutte le zone, onde agevolare i compiti di controllo;

    1.

    ritiene che, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi della PCP, le future misure tecniche dovrebbero essere più semplici, al fine di eliminare contraddizioni e/o ridondanze, inserirsi in un quadro giuridico chiaramente strutturato ed essere concepite sulla base di solidi dati scientifici soggetti a revisione paritetica;

    2.

    reputa necessario stilare un elenco completo di tutte le misure tecniche attualmente in vigore, sotto forma di un quadro sinottico, per ottenere una migliore visione d'insieme in merito alle possibili semplificazioni e soppressioni in relazione alle misure tecniche future;

    3.

    ritiene necessaria una revisione delle misure tecniche intesa ad attuare gli obiettivi della PCP, a migliorare la selettività, a ridurre al minimo i rigetti e l'impatto della pesca sull'ambiente, a semplificare la normativa attuale e ad aumentare la loro base scientifica;

    4.

    reputa che le misure tecniche debbano adattarsi alle peculiarità di ogni attività di pesca e di ogni regione, il che permetterà di garantire un maggiore rispetto delle norme da parte del settore interessato;

    5.

    ritiene che la semplificazione e la regionalizzazione delle misure tecniche dovrebbero essere sempre coerenti con il vero obiettivo del regolamento sulle misure tecniche, che consiste nella riduzione al minimo delle catture accidentali e degli impatti sull'ambiente marino;

    6.

    ritiene che, per agevolare l'attuazione delle norme della PCP e per migliorare l'accettazione e il rispetto delle norme della PCP da parte del settore della pesca e di altri attori, sia necessario coinvolgere maggiormente i pescatori nel processo decisionale, in particolare in seno ai consigli consultivi, e offrire loro incentivi quali il sostegno attraverso il FEAMP e altri strumenti a favore dell'innovazione, della formazione, della dotazione e dell'uso di attrezzi da pesca più selettivi;

    7.

    ritiene che il nuovo quadro legislativo agevolerà l'ulteriore utilizzo di attrezzi da pesca innovativi che hanno dimostrato sul piano scientifico di aumentare la selettività e simultaneamente di avere un impatto ridotto sull'ambiente;

    8.

    ritiene che l'innovazione e la ricerca debbano essere favorite per un'attuazione efficace della PCP, in particolare per quanto riguarda lo sbarco dei rigetti, al fine di migliorare la selettività e modernizzare le tecniche di pesca e di controllo;

    9.

    è del parere che l'utilizzo sostenibile di attrezzi da pesca innovativi, la cui maggiore selettività sia dimostrata da ricerche scientifiche indipendenti, dovrebbe essere consentito senza restrizioni e senza inutili limitazioni quantitative e debba essere regolamentato e sostenuto economicamente per consentire una maggiore ricerca;

    10.

    ritiene necessario mantenere la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di disposizioni comuni a tutti i bacini marittimi, ivi compresa la definizione di norme e obiettivi per le misure tecniche, tra cui quelle contenute in regolamentazioni specifiche, o per le misure tecniche che non saranno oggetto di modifiche in un prevedibile futuro, ed è dell'avviso che non sia sempre necessario ricorrere alla procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure di portata regionale o suscettibili di frequenti modifiche; ritiene che tali misure dovrebbero essere valutate periodicamente al fine di assicurare che restino pertinenti; reputa che l'utilizzo oculato di atti delegati permetta di rispondere a quest'esigenza di flessibilità e di reattività; ricorda tuttavia che ai sensi del trattato il Parlamento mantiene il diritto di muovere obiezioni agli atti delegati;

    11.

    raccomanda di definire un chiaro quadro europeo generale per le misure tecniche, che definisca un numero limitato di grandi principi trasversali; ritiene che tutte le norme non applicabili alla maggior parte delle acque europee non dovrebbero figurare in tale quadro generale ma rientrare invece nell'ambito della regionalizzazione;

    12.

    ritiene che qualsiasi misura adottata a livello regionale dovrebbe conformarsi al regolamento quadro sulle misure tecniche ed essere coerente con gli obiettivi della PCP e della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino 2008/56/CE;

    13.

    ritiene che le norme relative a misure tecniche dovrebbero essere stabilite attraverso l'uso appropriato del processo di regionalizzazione e basarsi su principi e definizioni centralizzati comuni, ivi compresi obiettivi e norme comuni da applicare in tutta l'UE, tra cui un elenco di specie e attrezzi da pesca vietati, un insieme di norme specifiche per i bacini marittimi più grandi e un numero di regolamentazioni tecniche specifiche, tutti da adottare mediante procedura legislativa ordinaria; osserva che la regionalizzazione riguarderebbe le norme applicabili a livello regionale o soggette a modifiche frequenti o da sottoporre a riesame periodico;

    14.

    sottolinea che è necessario garantire la leggibilità del nuovo regolamento quadro sulle misure tecniche mediante un significativo sforzo di chiarificazione; chiede pertanto la preventiva abrogazione dei vigenti regolamenti sulle misure tecniche, in particolare i regolamenti (CE) n. 850/98 e (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, per porre fine alla proliferazione di regolamentazioni;

    15.

    ricorda che, per quanto concerne gli atti delegati, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, gli Stati membri possono, entro un termine di tempo fissato dal regolamento sulle misure tecniche, presentare delle raccomandazioni alla Commissione, la quale non può adottare nessun atto prima della scadenza di detto termine;

    16.

    ritiene necessario valutare l'opportunità, l'efficacia e le implicazioni socioeconomiche per le flotte di pesca dell'Unione e per le comunità locali di regolamenti specifici relativi a misure tecniche, rispettando nel contempo gli obiettivi della PCP e della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino;

    17.

    ritiene che le misure tecniche dovrebbero contenere disposizioni specifiche sull'uso di taluni strumenti di pesca per la tutela di specie e habitat marini vulnerabili;

    18.

    ritiene che le misure tecniche dovrebbero garantire che gli attrezzi di pesca distruttivi e non selettivi non vengano utilizzati e che viga un divieto generalizzato dell'uso di sostanze esplosive e velenose;

    19.

    segnala l'urgente necessità di definire un insieme coerente di misure tecniche per ciascuno dei bacini, tenendo conto delle peculiarità di ciascuno di essi, qualora le decisioni dell'Unione possano avere un impatto significativo sulla ricostituzione degli stock ittici e sulla protezione degli ecosistemi nonché sulla gestione sostenibile degli stock ittici condivisi;

    20.

    ritiene che, stante l'obbligo di sbarco, in vigore dal 1o gennaio 2015 e da applicare progressivamente agli stock ittici entro il 2019, la normativa sulle misure tecniche debba essere sufficientemente flessibile da adattarsi in tempo reale all'evoluzione delle attività di pesca e offrire maggiori opportunità al settore della pesca di attuare nella pratica le innovazioni relative ai metodi di pesca selettivi;

    21.

    ritiene che l'obbligo di sbarco costituisca un cambiamento fondamentale per la pesca e che sia quindi necessario adottare misure tecniche per consentirne l'applicazione e favorire una pesca più selettiva; raccomanda a tal fine le tre misure seguenti:

    adattamento sostanziale, o anche abrogazione, delle norme sulla composizione delle catture;

    maggiore flessibilità per quanto riguarda le dimensioni delle maglie;

    possibilità di avere diversi tipi attrezzi a bordo;

    22.

    prende atto delle difficoltà generate dalla coesistenza dei calibri di commercializzazione introdotti dal regolamento (CE) n. 2406/96 e delle dimensioni minime di cattura e ne chiede l'armonizzazione nel nuovo regolamento quadro sulle misure tecniche;

    23.

    ritiene che una revisione delle misure tecniche dovrebbe tenere conto del loro impatto sulla conservazione delle risorse biologiche, sull'ambiente marino e sui costi operativi e sulla redditività dell'attività di pesca in termini socio-occupazionali;

    24.

    reputa che l'obiettivo di conservazione perseguito dal regolamento quadro sulle misure tecniche potrebbe essere conseguito in modo più efficace mediante azioni intese a migliorare la gestione dell'offerta e della domanda con l'assistenza delle organizzazioni di produttori;

    25.

    ritiene che la pesca artigianale accidentale nelle acque interne degli Stati membri e delle regioni non debba rientrare nei TAC;

    26.

    ritiene che i piani pluriennali svolgano un ruolo fondamentale nella PCP per quanto concerne la conservazione delle risorse ittiche, poiché rappresentano lo strumento più adeguato per adottare e applicare misure tecniche specifiche relative a diversi tipi di pesca;

    27.

    reputa necessario che i colegislatori continuino a impegnarsi per pervenire a un'intesa sui piani pluriennali per quanto concerne le competenze istituzionali a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sulla base della pertinente giurisprudenza;

    28.

    ritiene che i piani pluriennali dovrebbero costituire un quadro solido e duraturo per la gestione delle attività di pesca e basarsi sui pareri scientifici e socioeconomici migliori e più recenti disponibili, accreditati da pari, adeguandosi all'evoluzione degli stock e garantendo flessibilità per l'adozione delle decisioni annuali del Consiglio sulla ripartizione delle possibilità di pesca; reputa altresì che tali decisioni annuali non dovrebbero andare oltre lo stretto ambito della ripartizione delle possibilità di pesca e dovrebbero evitare per quanto possibile grandi fluttuazioni a livello delle possibilità;

    29.

    sostiene che devono essere realizzati progressi relativamente ai futuri piani pluriennali per la ricostituzione e il mantenimento degli stock al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, includendovi un calendario predeterminato, un valore di riferimento per la conservazione per l'attivazione delle misure di salvaguardia, un meccanismo che permetta di tener conto dell'evoluzione dei pareri scientifici e una clausola di revisione;

    30.

    osserva che, per evitare problemi conseguenti all'obbligo di sbarco nelle attività di pesca multispecifiche, è necessario migliorare la selettività e ridurre al minimo le catture accidentali; ritiene auspicabile trovare modi per ricorrere alla possibilità di adottare misure di flessibilità e di utilizzare la gamma di valori della mortalità per pesca, quale stabilita dalla comunità scientifica, in sede di determinazione dei TAC;

    31.

    riafferma la necessità di accrescere il coinvolgimento delle parti interessate nella definizione e nello sviluppo dei piani pluriennali tramite i consigli consultivi, nonché in tutte le decisioni relative alla regionalizzazione;

    32.

    ritiene che il Parlamento dovrebbe esaminare con particolare attenzione gli atti delegati relativi ai piani di rigetto e riservarsi il diritto di muovere obiezioni qualora lo ritenga necessario;

    33.

    ritiene che la validità temporanea degli atti delegati relativi ai piani di rigetto, incluse le modifiche delle taglie minime di riferimento per la conservazione, non dovrebbe in alcun caso superare i tre anni e che essi dovrebbero essere sostituiti, se necessario, da piani pluriennali, i quali vanno pertanto adottati il più rapidamente possibile;

    34.

    è del parere che le decisioni sulle taglie minime di riferimento per la conservazione per ogni specie nel quadro della regionalizzazione dovrebbero basarsi su pareri scientifici; sottolinea la necessità di evitare irregolarità o frodi nella commercializzazione che potrebbero compromettere il funzionamento del mercato interno;

    35.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


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