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Document 52015IP0349

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2015 sugli insegnamenti tratti dal disastro dei fanghi rossi a cinque anni dall'incidente in Ungheria (2015/2801(RSP))

GU C 349 del 17.10.2017, p. 45–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 349/45


P8_TA(2015)0349

Insegnamenti tratti dal disastro dei fanghi rossi, cinque anni dopo l'incidente in Ungheria

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2015 sugli insegnamenti tratti dal disastro dei fanghi rossi a cinque anni dall'incidente in Ungheria (2015/2801(RSP))

(2017/C 349/09)

Il Parlamento europeo,

visti i principi della politica dell'Unione in materia ambientale di cui all'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il principio dell'azione preventiva e il principio «chi inquina paga»,

visti la convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (convenzione di Barcellona) e i suoi protocolli,

vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (1),

vista la decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (2) (elenco europeo dei rifiuti),

vista la decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

visto il parere motivato che nel giugno 2015 la Commissione europea ha trasmesso all'Ungheria chiedendo di migliorare gli standard ambientali in un altro sito di decantazione di sterili di fanghi rossi in Ungheria (4),

vista la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (5) (direttiva sui rifiuti delle industrie estrattive),

vista la raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (6),

vista la sua risoluzione del 20 novembre 2008 sul riesame della raccomandazione 2001/331/CE che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (7),

vista la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (8) (Settimo programma d'azione per l'ambiente),

vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (direttiva sulla responsabilità ambientale) (9),

vista la decisione 2009/335/CE della Commissione, del 20 aprile 2009, relativa alle linee guida tecniche per la costituzione della garanzia finanziaria conformemente alla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (10),

visto lo studio della Commissione sulla fattibilità di un meccanismo a livello di Unione per la condivisione dei rischi dei disastri industriali (11),

vista la relazione finale dal titolo «Implementation challenges and obstacles of the Environmental Liability Directive» (Sfide e ostacoli all'attuazione della direttiva sulla responsabilità ambientale) elaborata per la DG Ambiente della Commissione nel 2013,

viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione sugli insegnamenti tratti dal disastro dei fanghi rossi a cinque anni dall'incidente in Ungheria (O-000096/2015 — B8-0757/2015 and O-000097/2015 — B8-0758/2015),

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il 4 ottobre 2010 il cedimento di un serbatoio di liquami in Ungheria ha provocato la fuoriuscita di quasi un milione di metri cubi di fanghi rossi a elevato contenuto alcalino, che hanno inondato diversi villaggi causando la morte di dieci persone, il ferimento di quasi 150 e la contaminazione di vaste distese di terreno, tra cui quattro siti della rete Natura 2000;

B.

considerando che i fanghi rossi presenti nel bacino di raccolta in questione erano un rifiuto pericoloso ai sensi della direttiva 91/689/CEE del Consiglio;

C.

considerando che la decisione 2014/955/UE della Commissione indica esplicitamente che, sino a prova contraria, i fanghi rossi devono essere classificati come rifiuti pericolosi; che tale decisione si applica dal 1o giugno 2015;

D.

considerando che sussiste il rischio che, in passato, i fanghi rossi possano essere stati erroneamente classificati come rifiuti non pericolosi anche in altri Stati membri, e che quindi siano stati rilasciati permessi viziati;

E.

considerando che i fanghi rossi sono rifiuti di estrazione ai sensi della direttiva sui rifiuti delle industrie estrattive, che stabilisce requisiti di sicurezza per la gestione dei rifiuti di estrazione basati, fra l'altro, sulle migliori tecniche disponibili;

F.

considerando che gravi problemi di inquinamento dell'ambiente sono dovuti ad altre attività estrattive (ad esempio, l'uso del cianuro nell'estrazione dell'oro) o a un trattamento improprio dei rifiuti pericolosi in diversi Stati membri;

G.

considerando che la raccomandazione 2001/331/CE mira a rafforzare la conformità con la normativa ambientale dell'UE e a contribuire ad assicurare che essa venga attuata e rispettata con maggiore coerenza;

H.

considerando che, nella sua risoluzione del 20 novembre 2008, il Parlamento europeo ha descritto l'attuazione della normativa ambientale negli Stati membri come incompleta e incoerente, e ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa sulle ispezioni ambientali prima della fine del 2009;

I.

considerando che il Settimo programma d'azione per l'ambiente prevede che l'UE estenda gli obblighi relativi alle ispezioni e alla sorveglianza all'insieme del diritto in materia ambientale, e sviluppi ulteriormente la capacità di supporto delle ispezioni a livello di Unione;

J.

considerando che la direttiva sulla responsabilità ambientale mira a istituire un quadro per la responsabilità ambientale basato sul principio «chi inquina paga» e dispone che gli Stati membri incoraggino lo sviluppo, da parte di operatori economici e finanziari appropriati, di strumenti e mercati di garanzia finanziaria; che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, la Commissione era tenuta a presentare anteriormente al 30 aprile 2014 una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che tuttavia non è ancora stata trasmessa;

K.

considerando che la relazione elaborata dalla Commissione nel 2013 riguardante l'attuazione della direttiva sulla responsabilità ambientale ha concluso che il recepimento di tale direttiva nell'ordinamento nazionale degli Stati membri non ha portato alla creazione di condizioni omogenee nell'UE bensì ha dato origine a un mosaico di sistemi di responsabilità volti a prevenire i danni ambientali e a porvi rimedio;

L.

considerando che nel 2010, in risposta al disastro dei fanghi rossi, la Commissione ha annunciato che avrebbe nuovamente valutato la possibilità di introdurre una garanzia finanziaria obbligatoria armonizzata prima ancora della revisione della direttiva sulla responsabilità ambientale, prevista per il 2014;

1.

osserva che il disastro dei fanghi rossi del 2010 è stato il peggior disastro industriale mai avvenuto in Ungheria e commemora le vittime in occasione del quinto anniversario del tragico evento;

2.

riconosce il rapido ed efficace intervento delle autorità nazionali nella fase di risposta alla crisi, come pure i notevoli sforzi profusi dalla società civile durante quel disastro senza precedenti;

3.

ricorda che l'Ungheria ha attivato il meccanismo di protezione civile dell'UE e ha accolto una squadra di esperti europei incaricata di elaborare raccomandazioni concernenti, tra l'altro, la messa a punto di soluzioni ottimali per eliminare e mitigare i danni;

4.

rileva che il disastro dei fanghi rossi può essere legato a una cattiva attuazione della legislazione UE, a carenze nelle ispezioni, a lacune nella normativa pertinente dell'Unione e alle prestazioni del gestore del sito;

5.

esprime preoccupazione per il fatto che negli ultimi cinque anni, a quanto pare, non si è tratto pressoché alcun insegnamento, dato che la normativa pertinente dell'UE e le convenzioni internazionali continuano a non essere applicate correttamente, che persistono carenze nelle ispezioni e quasi nessuna delle lacune della legislazione UE in materia è stata colmata;

6.

identifica la direttiva sui rifiuti delle industrie estrattive e l'elenco europeo dei rifiuti come fonti di particolare preoccupazione;

7.

teme che esistano siti simili in vari Stati membri; invita questi ultimi a garantire lo svolgimento delle opportune ispezioni;

8.

invita tutti gli Stati membri sul cui territorio si trovano bacini di fanghi rossi a verificare se i fanghi rossi sono stati correttamente classificati come pericolosi e a rivedere quanto prima eventuali permessi basati su un'errata classificazione; invita la Commissione a provvedere a che gli Stati membri si attivino in tal senso e riferiscano di conseguenza alla Commissione; sollecita inoltre quest'ultima a pubblicare, entro la fine del 2016, una relazione sui provvedimenti adottati dagli Stati membri;

9.

reputa essenziale dare maggior rilievo alla prevenzione dei disastri, tenendo presente che incidenti ambientali analoghi si sono verificati anche in altri Stati membri;

10.

invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per garantire la piena attuazione e la corretta applicazione di tutta la pertinente normativa UE e di tutte le convenzioni internazionali del caso per quanto riguarda non soltanto la produzione di alluminio e la gestione ecologicamente corretta dei fanghi rossi, ma anche la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti pericolosi in generale;

11.

mette in evidenza l'obbligo di applicare in maniera rigorosa le migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti di estrazione e chiede che entro la fine del 2016 si utilizzino esclusivamente tecnologie di smaltimento a secco, a condizione che non provochino inquinamento dell'aria o dell'acqua;

12.

invita la Commissione a porre maggiormente l'accento su ricerca e sviluppo nel settore della prevenzione e del trattamento dei rifiuti pericolosi;

13.

esorta la Commissione a elaborare linee guida per sottoporre a test di resistenza le miniere dotate di grandi bacini di decantazione degli sterili;

14.

ritiene che, per essere efficace, la prevenzione dell'inquinamento richieda norme rigorose in materia di ispezioni ambientali e provvedimenti adeguati che ne garantiscano l'applicazione;

15.

invita gli Stati membri a potenziare gli enti nazionali di ispezione ambientale per metterli nelle condizioni di svolgere controlli trasparenti, regolari e sistemici dei siti industriali, in particolare garantendone l'indipendenza, dotandoli di adeguate risorse e definendo precise responsabilità e promuovendo una cooperazione rafforzata e azioni coordinate;

16.

invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la sorveglianza basandosi sugli strumenti esistenti, vincolanti e non, ed evitando nel contempo inutili oneri amministrativi;

17.

rinnova il proprio invito alla Commissione a presentare una proposta legislativa sulle ispezioni ambientali che non generi ulteriori oneri finanziari per l'industria;

18.

esorta la Commissione a estendere gli obblighi vincolanti relativi alle ispezioni negli Stati membri affinché coprano una parte più ampia dell'acquis ambientale dell'UE, e a sviluppare la capacità di supporto delle ispezioni ambientali a livello di Unione;

19.

è preoccupato per il fatto che l'esistenza di differenze significative tra i sistemi di responsabilità nell'UE può compromettere l'efficacia delle norme comuni ed esporre taluni Stati membri e regioni a un rischio maggiore di disastri ambientali e alle relative conseguenze sul piano finanziario;

20.

ritiene deplorevole il fatto che la Commissione non abbia ancora trasmesso la propria relazione a norma della direttiva sulla responsabilità ambientale; invita la Commissione a presentarla entro la fine del 2015;

21.

invita la Commissione a garantire, durante la revisione in corso della direttiva sulla responsabilità ambientale, che la proposta di revisione dia piena attuazione al principio «chi inquina paga»;

22.

esorta la Commissione a verificare in che modo la sua decisione 2009/335/CE è stata attuata negli Stati membri e se i massimali per gli strumenti di garanzia finanziaria costituiti sono sufficienti; esorta altresì la Commissione a proporre una garanzia finanziaria obbligatoria armonizzata;

23.

invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare la trasparenza degli aspetti finanziari relativi alla riparazione dei danni arrecati dai disastri ambientali, ivi compreso il risarcimento economico delle vittime;

24.

invita la Commissione a elaborare una proposta legislativa concernente l'accesso alla giustizia in materia ambientale, conformemente alle disposizioni del Settimo programma d'azione per l'ambiente; invita la Commissione a presentare tale proposta entro la fine del 2016;

25.

sottolinea l'importanza di coinvolgere le autorità locali, i cittadini e la società civile nel processo decisionale riguardante lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e nella pianificazione delle misure di gestione del rischio;

26.

invita le autorità responsabili a informare regolarmente il pubblico circa lo stato di inquinamento e le possibili conseguenze sulla fauna e la flora nonché sulla salute delle popolazioni locali;

27.

invita la Commissione a sviluppare ulteriormente l'idea di un meccanismo a livello di Unione per la condivisione dei rischi dei disastri industriali, nel pieno rispetto del principio «chi inquina paga», nell'ottica di coprire gli eventuali costi eccedenti garanzie finanziarie obbligatorie elevate;

28.

ritiene che un simile meccanismo specializzato a livello di Unione per la condivisione dei rischi dei disastri industriali dovrebbe inoltre coprire i costi di riparazione di vecchi oneri ambientali che costituiscono tuttora un pericolo per la società e per i quali, in ragione del quadro giuridico in vigore, non esiste un responsabile oggettivo che potrebbe farsi carico dei costi di riparazione;

29.

sottolinea l'importanza della cooperazione e della solidarietà a livello di Unione in caso di disastri ambientali e industriali;

30.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

(2)  GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.

(3)  GU L 370 del 30.12.2014, pag. 44.

(4)  Commissione europea — Scheda informativa: Pacchetto infrazioni di giugno: decisioni principali; http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5162_it.htm.

(5)  GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15.

(6)  GU L 118 del 27.4.2001, pag. 41.

(7)  GU C 16 E del 22.1.2010, pag. 67.

(8)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171.

(9)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

(10)  GU L 101 del 21.4.2009, pag. 25.

(11)  Study to explore the feasibility of creating a fund to cover environmental liability and losses occurring from industrial accident (Studio di valutazione della fattibilità della creazione di un fondo per coprire la responsabilità ambientale e le perdite derivanti da incidenti industriali). Relazione finale, Commissione europea, DG ENV, 17 aprile 2013; http://ec.europa.eu/environment/archives/liability/eld/eldfund/pdf/Final%20report%20ELD%20Fund%20BIO%20for%20web2.pdf.


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