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Document 52015IP0345

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2015 sul caso di Ali Mohammed al-Nimr (2015/2883(RSP))

GU C 349 del 17.10.2017, p. 34–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 349/34


P8_TA(2015)0345

Il caso di Ali Mohammed al-Nimr

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2015 sul caso di Ali Mohammed al-Nimr (2015/2883(RSP))

(2017/C 349/06)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni del 12 febbraio 2015 sull'Arabia Saudita: il caso di Raif Badawi (1) e dell'11 marzo 2014 sull'Arabia Saudita, le sue relazioni con l'UE e il suo ruolo in Medio Oriente e Nord Africa (2),

visti gli orientamenti dell'Unione europea in materia di pena di morte, adottati nel giugno 1998 e riveduti e aggiornati nell'aprile 2013,

viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in particolare quella del 18 dicembre 2014 relativa a una moratoria sull'uso della pena di morte (A/RES/69/186),

viste le dichiarazioni sul caso di Ali Mohammed al-Nimr rilasciate il 22 settembre 2015 dagli esperti dell'ONU in materia di diritti umani,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il cui articolo 11 sancisce il diritto alla libertà di espressione di ogni individuo e il cui articolo 4 proibisce la tortura,

visti gli orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti umani, adottati nel giugno 2004 e riveduti nel dicembre 2008,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, di cui l'Arabia Saudita è parte,

visti l'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e l'articolo 19 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,

vista la Carta araba dei diritti dell'uomo, di cui l'Arabia Saudita è parte, il cui articolo 32, paragrafo 1, garantisce il diritto all'informazione e la libertà di opinione e di espressione, e il cui articolo 8 vieta la tortura fisica o psicologica e ogni trattamento crudele, degradante, umiliante o disumano,

visto il recente ulteriore caso di condanna a morte per decapitazione di un minore, Dawoud al-Marhoon che, all'età di 17 anni, sarebbe stato torturato e costretto a firmare una confessione che le autorità hanno utilizzato per condannarlo in seguito al suo arresto durante le proteste nella provincia orientale dell'Arabia Saudita nel maggio 2012,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che nel maggio 2015 Ali Mohammed al-Nimr, nipote ventunenne di un noto dissidente, è stato condannato alla pena capitale, presumibilmente per decapitazione seguita da crocifissione, dalla Corte suprema dell'Arabia Saudita, per capi d'accusa che comprendono sedizione, partecipazione a sommosse, proteste e furti e appartenenza a una cellula terroristica; che Ali Mohammed al-Nimr non aveva ancora compiuto 18 anni, ed era pertanto minorenne, quando è stato arrestato mentre manifestava a favore della democrazia e della parità dei diritti in Arabia Saudita; che è stato condannato a morte a causa delle proteste sollevate nella provincia orientale a maggioranza sciita dell'Arabia Saudita; che, secondo fonti attendibili, Ali Mohammed al-Nimr è stato torturato e costretto a firmare la propria confessione; che non ha ricevuto alcuna garanzia di un processo sicuro e di un regolare procedimento giudiziario nel rispetto del diritto internazionale;

B.

considerando che la condanna a morte di un individuo che all'epoca del reato era minorenne e che, stando a quanto riportato, ha subito delle torture è incompatibile con gli obblighi internazionali dell'Arabia Saudita;

C.

considerando che il divieto della tortura e di pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti figura in tutti gli strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani e costituisce una norma di diritto internazionale consuetudinario, ed è pertanto vincolante per tutti gli Stati, a prescindere dal fatto che abbiano ratificato o meno i pertinenti accordi internazionali;

D.

considerando che l'aumento delle condanne a morte è strettamente legato alle sentenze pronunciate dal tribunale penale specializzato dell'Arabia Saudita nei processi per reati connessi al terrorismo; che, secondo i dati delle organizzazioni internazionali per i diritti umani, tra agosto 2014 e giugno 2015 in Arabia Saudita hanno avuto luogo almeno 175 esecuzioni;

E.

considerando che quello di Ali Mohammed al-Nimr è uno dei numerosi casi in cui sono state applicate condanne severe ed esercitate vessazioni nei confronti di attivisti sauditi perseguitati per aver espresso le loro opinioni, molti dei quali sono stati condannati nell'ambito di procedimenti non conformi alle norme internazionali in materia di giusto processo, come confermato dall'ex Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani nel luglio 2014;

F.

considerando che l'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sancisce che ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, online come offline, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere;

G.

considerando che l'ambasciatore saudita presso le Nazioni Unite a Ginevra, Faisal bin Hassan Trad, è stato nominato presidente di un gruppo di esperti indipendenti in seno al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani;

H.

considerando che l'apertura di un dialogo in materia di diritti umani tra il Regno dell'Arabia Saudita e l'Unione europea può essere un passo costruttivo verso il miglioramento della comprensione reciproca e la promozione delle riforme nel paese, inclusa la riforma del sistema giudiziario;

I.

considerando che l'Arabia Saudita è un attore politico ed economico influente e importante nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa;

1.

condanna fermamente la pena capitale inflitta ad Ali Mohammed al-Nimr; rinnova la propria condanna dell'uso della pena di morte e appoggia risolutamente l'introduzione di una moratoria di tale pena, quale passo verso la sua l'abolizione;

2.

invita le autorità saudite, in particolare Sua Maestà il Re dell'Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, a sospendere l'esecuzione di Ali Mohammed al-Nimr e a concedergli la grazia o commutare la pena; invita il Servizio europeo per l'azione esterna e gli Stati membri a ricorrere a tutti gli strumenti diplomatici e a tutte le risorse di cui dispongono per fermare immediatamente l'esecuzione;

3.

ricorda al Regno dell'Arabia Saudita che è parte della Convenzione sui diritti dell'infanzia, la quale proibisce rigorosamente l'applicazione della pena di morte per reati commessi da persone di età inferiore ai 18 anni;

4.

esorta le autorità saudite ad abolire il tribunale penale specializzato, istituito nel 2008 con l'obiettivo di giudicare i casi di terrorismo ma sempre più spesso usato per perseguire a termini di legge i dissidenti pacifici con accuse, a quanto pare, di matrice politica nell'ambito di procedimenti che violano il diritto fondamentale a un processo equo;

5.

invita il governo dell'Arabia Saudita a garantire un'indagine rapida e imparziale sui presunti casi di tortura e ad assicurare che Ali Mohammed al-Nimr riceva tutte le cure mediche eventualmente necessarie e abbia contatti regolari con la sua famiglia e gli avvocati;

6.

ricorda all'Arabia Saudita gli impegni assunti in quanto membro del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani; osserva che all'Arabia Saudita è stata recentemente affidata la presidenza di un gruppo di esperti indipendenti in seno al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani; esorta vivamente le autorità saudite ad assicurare che le norme in materia di rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel paese siano compatibili con tale ruolo internazionale;

7.

chiede un meccanismo migliorato per il dialogo tra l'Unione europea e l'Arabia Saudita sul tema dei diritti umani e uno scambio di esperienze in materia di giustizia e questioni giuridiche al fine di rafforzare la protezione dei diritti individuali in Arabia Saudita, in linea con il processo di riforma del sistema giudiziario avviato nel paese; invita le autorità saudite a portare avanti le riforme necessarie in materia di diritti umani, in particolare quelle volte a limitare il ricorso alla pena di morte;

8.

incoraggia l'Arabia Saudita a firmare e ratificare Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), entrato in vigore nel 1976, il cui articolo 6 afferma che il diritto alla vita è connaturato alla persona umana;

9.

esprime grave preoccupazione per l'aumento segnalato del numero di condanne a morte nel Regno dell'Arabia Saudita nel 2014 e per il ritmo allarmante con cui i tribunali hanno inflitto la pena capitale nel 2015;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, a Sua Maestà il Re Salman bin Abdulaziz Al Saud, al governo del Regno dell'Arabia Saudita, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani.


(1)  Testi approvati, P8_TA(2015)0037.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2014)0207.


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