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Document 52015IP0252

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione sui negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) (2014/2228(INI))

GU C 265 del 11.8.2017, p. 35–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/35


P8_TA(2015)0252

Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione sui negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) (2014/2228(INI))

(2017/C 265/05)

Il Parlamento europeo,

viste le direttive di negoziato dell'UE sul partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) fra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America, adottate all'unanimità dal Consiglio il 14 giugno 2013 (1) e declassificate e pubblicate dal Consiglio il 9 ottobre 2014,

visti gli articoli da 168 a 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e, in particolare, il principio di precauzione sancito all'articolo 191, paragrafo 2,

vista la dichiarazione congiunta del vertice UE-USA del 26 marzo 2014 (2),

vista la dichiarazione congiunta resa il 20 marzo 2015 dal commissario Cecilia Malmström e dal rappresentante statunitense per il commercio, Michael Froman, in merito all'esclusione dei servizi pubblici dagli accordi commerciali tra Unione europea e Stati Uniti,

viste le conclusioni del Consiglio sul TTIP, del 20 marzo 2015,

viste le conclusioni del Consiglio sul TTIP del 21 novembre 2014 (3),

vista la dichiarazione congiunta del 16 novembre 2014 del Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, del Presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, del Presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy, del Primo ministro britannico, David Cameron, del Cancelliere tedesco, Angela Merkel, del Presidente francese, François Hollande, del Presidente del Consiglio italiano, Matteo Renzi, e del Primo ministro spagnolo, Mariano Rajoy, in seguito alla riunione svoltasi al margine del vertice del G20 a Brisbane, in Australia (4),

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 26-27 giugno 2014 (5),

visti gli orientamenti politici del Presidente Juncker del 15 luglio 2014 destinati alla prossima Commissione e intitolati «Un nuovo inizio per l'Europa: il mio programma per l'occupazione, la crescita, l'equità e il cambiamento democratico» (6),

viste la comunicazione della Commissione alla Commissione, del 25 novembre 2014, relativa alla trasparenza nei negoziati TTIP (C(2014)9052) (7), le decisioni della Commissione del 25 novembre 2014 relative alla pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni tra i membri della Commissione e le organizzazioni o i liberi professionisti (C(2014)9051), nonché alla pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni tra i direttori generali della Commissione e le organizzazioni o i liberi professionisti (C(2014)9048), le sentenze e le conclusioni della Corte di giustizia dell'Unione europea (C-350/12 P, 2/13, 1/09) sull'accesso ai documenti delle istituzioni e la decisione del Mediatore europeo, del 6 gennaio 2015, che ha chiuso l'indagine di propria iniziativa (OI/10/2014/RA) riguardante la Commissione europea e relativa alla gestione delle richieste di informazioni e accesso ai documenti (trasparenza),

vista la dichiarazione congiunta del Consiglio per l'energia UE-USA del 3 dicembre 2014 (8),

visto l'approccio integrato dell'UE nei confronti della sicurezza alimentare («dall'azienda agricola alla tavola»), stabilito nel 2004 (9),

vista la relazione della Commissione del 13 gennaio 2015 in merito alla consultazione pubblica sulla protezione degli investimenti e sul meccanismo di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati (ISDS) nell'ambito del TTIP (SWD(2015)0003),

viste le proposte di testi dell'UE presentate per la discussione con gli Stati Uniti nell'ambito dei negoziati sul TTIP, in particolare quelle che la Commissione ha declassificato e pubblicato, tra cui i documenti sulla posizione dell'UE dal titolo «TTIP regulatory issues — engineering industries» (10), «Test-case on functional equivalence: Proposed methodology for automotive regulatory equivalence» (11) e «Trade and sustainable development chapter/labour and environment: EU Paper outlining key issues and elements for provisions in the TTIP» (12), e le proposte di testi riguardanti gli ostacoli tecnici al commercio (TBT) (13), le misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) (14), le dogane e la facilitazione degli scambi (15), le piccole e medie imprese (PMI) (16), le eventuali disposizioni in materia di concorrenza (17), le eventuali disposizioni in materia di imprese pubbliche e di imprese titolari di diritti speciali o esclusivi o privilegi (18), le eventuali disposizioni in materia di sovvenzioni (19), e la composizione delle controversie (20), nonché le disposizioni iniziali in materia di cooperazione regolamentare (21),

visti il parere del Comitato delle regioni sul partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) (ECOS-V-063), approvato durante la 110a sessione plenaria (11-13 febbraio 2015), e il parere del Comitato economico e sociale dal titolo «Le relazioni commerciali transatlantiche e il parere del Comitato economico e sociale europeo su una cooperazione rafforzata e un eventuale accordo di libero scambio tra l'UE e gli USA», del 4 giugno 2014,

vista la relazione iniziale definitiva del 28 aprile 2014 elaborata da ECORYS per la Commissione dal titolo «Valutazione d'impatto della sostenibilità degli scambi commerciali a sostegno dei negoziati riguardanti un accordo globale su commercio e investimenti tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America» (22),

vista la relazione 2015 della Commissione sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti (COM(2015)0127) (23),

vista la «Valutazione dettagliata della valutazione d'impatto della Commissione europea sul partenariato transatlantico UE-USA su commercio e investimenti», pubblicata nell'aprile 2014 dal CEPS per il Parlamento,

viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quelle del 23 ottobre 2012 sui rapporti economici e commerciali con gli Stati Uniti (24), del 23 maggio 2013 sui negoziati relativi all'accordo UE-USA su commercio e investimenti (25) e del 15 gennaio 2015 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2013 (26),

visti l'articolo 108, paragrafo 4, e l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le petizioni (A8-0175/2015),

A.

considerando che le esportazioni effettuate attraverso il commercio e la crescita ottenuta mediante gli investimenti sono motori fondamentali dell'occupazione e della crescita economica, che non richiedono investimenti pubblici;

B.

considerando che il PIL dell'UE dipende in larga misura dagli scambi commerciali e dalle esportazioni e beneficia del commercio e degli investimenti basati su norme; che un accordo ambizioso ed equilibrato con gli Stati Uniti dovrebbe favorire la reindustrializzazione dell'Europa e contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di incrementare del 15-20 % il PIL dell'UE generato dal settore industriale entro il 2020, attraverso il rafforzamento degli scambi transatlantici sia di beni che di servizi; che un siffatto accordo è potenzialmente in grado di creare opportunità soprattutto per le PMI, le microimprese di cui alla definizione contenuta nella raccomandazione della Commissione (2003/361/CE), i poli aziendali e le reti di imprese, che risentono sproporzionatamente degli ostacoli non tariffari (ONT) rispetto alle grandi imprese, in quanto queste ultime hanno economie di scala che consentono loro di accedere più facilmente ai mercati su entrambe le sponde dell'Atlantico; che un accordo tra i due principali blocchi economici del mondo è potenzialmente in grado di creare standard, norme e regole che saranno adottati a livello globale, un fatto di cui beneficerebbero anche i paesi terzi e che permetterebbe di evitare un'ulteriore frammentazione del commercio mondiale; che la mancata negoziazione di un accordo permetterebbe invece ad altri paesi terzi con norme e valori differenti di assumere tale ruolo;

C.

considerando che nove Stati membri dell'Unione europea hanno già sottoscritto un accordo bilaterale con gli Stati Uniti e che il TTIP potrà ispirarsi alle buone pratiche e rispondere meglio alle difficoltà incontrate da tali paesi;

D.

considerando che le recenti crisi alle frontiere dell'UE e gli sviluppi a livello mondiale dimostrano la necessità di investire in una governance globale e in un sistema fondato su norme e valori;

E.

considerando che è indispensabile, vista la crescente interconnessione dei mercati globali che i responsabili politici determinino e promuovano le modalità di interazione di tali mercati; che l'adeguatezza delle norme commerciali e l'eliminazione degli ostacoli superflui sono fondamentali per creare valore aggiunto, pur mantenendo e sviluppando una base industriale forte, concorrenziale e diversificata in Europa;

F.

considerando che i tentativi dell'UE di far fronte alle sfide del cambiamento climatico, della protezione ambientale e della sicurezza dei consumatori hanno comportato ingenti costi di regolamentazione per le imprese dell'UE, come pure prezzi elevati dell'elettricità e delle materie prime energetiche — aspetti che, se non affrontati nel TTIP, potrebbero accelerare il processo di delocalizzazione, deindustrializzazione e perdita di posti di lavoro, minacciando così la reindustrializzazione dell'UE e gli obiettivi occupazionali, il che impedirebbe altresì il conseguimento degli stessi obiettivi strategici che la regolamentazione dell'Unione mira a realizzare;

G.

considerando che un accordo commerciale ben definito potrebbe contribuire a trarre vantaggio dalla globalizzazione; che un accordo commerciale solido e ambizioso non dovrebbe soltanto concentrarsi sulla riduzione dei dazi e degli ONT, ma costituire altresì uno strumento a tutela dei lavoratori, dei consumatori e dell'ambiente; che un siffatto accordo rappresenta l'occasione per creare un quadro rafforzando la regolamentazione affinché risponda agli standard più rigorosi, conformemente ai nostri valori condivisi, evitando in tal modo il dumping sociale e ambientale e garantendo un elevato grado di protezione dei consumatori, alla luce dell'obiettivo condiviso di assicurare la libera concorrenza in condizioni di parità;

H.

considerando che, sebbene norme rigorose comuni siano nell'interesse dei consumatori, andrebbe rilevato che la convergenza ha anche senso dal punto di vista aziendale, dal momento che i maggiori costi imputabili a norme più rigorose possono essere compensati da maggiori economie di scala in un mercato potenziale di 850 milioni di consumatori;

I.

considerando che precedenti accordi commerciali hanno comportato benefici di rilievo per l'economia europea; che il reale impatto del TTIP sulle economie dell'Unione europea e degli Stati Uniti è difficile da valutare e prevedere mentre i negoziati sono ancora in corso e che dagli studi in materia emergono risultati contrastanti; che il TTIP non risolverà di per sé i problemi economici strutturali di lunga data dell'Unione e le cause ad essi sottostanti, ma dovrebbe essere visto quale elemento di una più ampia strategia europea intesa a creare posti di lavoro e a generare crescita; che le aspettative suscitate dal TTIP dovrebbero essere commisurate al livello di ambizione che raggiungeranno i negoziati;

J.

considerando che le conseguenze dell'embargo russo hanno dimostrato chiaramente la persistente rilevanza geopolitica dell'agricoltura, l'importanza dell'accesso a una gamma di mercati agricoli diversi e la necessità di disporre di partenariati commerciali solidi e strategici con partner commerciali affidabili;

K.

considerando l'importanza che riveste per l'agricoltura europea la conclusione di un accordo commerciale con gli Stati Uniti che sia vantaggioso per entrambe le parti, allo scopo di rafforzare la posizione dell'Europa quale attore di primo piano nel mercato globale senza compromettere le attuali norme di qualità dei prodotti agricoli europei né il miglioramento di tali norme in futuro, preservando allo stesso tempo il modello agricolo europeo e garantendone la sostenibilità economica e sociale;

L.

considerando che i flussi di scambi e investimenti non sono fini a se stessi e che il benessere dei cittadini, dei lavoratori e dei consumatori, così come il potenziamento delle opportunità per le imprese quali motori della crescita e dell'occupazione, sono i parametri di riferimento di un accordo commerciale; che il TTIP dovrebbe essere considerato il modello di buon accordo commerciale che soddisfi tali requisiti, affinché funga da base per futuri negoziati con altri partner commerciali;

M.

considerando la necessità di un determinato grado di riservatezza nell'ambito dei negoziati per poter ottenere un risultato di elevata qualità; che il limitato grado di trasparenza che ha caratterizzato i negoziati finora ha comportato un deficit di controllo democratico sul processo negoziale;

N.

considerando che il Presidente Juncker ha chiaramente ribadito nei suoi orientamenti politici di auspicare un accordo commerciale ragionevole ed equilibrato con gli Stati Uniti e che — benché l'UE e gli USA possano compiere significativi passi avanti nel riconoscimento reciproco delle norme di produzione e nella definizione di norme transatlantiche — l'Unione non intende sacrificare le proprie norme in materia di sicurezza (alimentare), sanità, salute animale, modello sociale, ambiente e protezione dei dati, né la propria diversità culturale; che la sicurezza alimentare, la protezione dei dati personali dei cittadini europei e i servizi d'interesse generale dell'Unione non sono negoziabili a meno che lo scopo della negoziazione non sia quello di conseguire un grado di tutela superiore;

O.

considerando che è importante garantire una conclusione positiva dei negoziati sul Safe Harbor e sull'accordo quadro sulla protezione dei dati;

P.

considerando che il Presidente Juncker ha inoltre chiaramente affermato nei suoi orientamenti politici di non voler accettare che la giurisdizione dei tribunali degli Stati membri sia limitata dai regimi speciali sulle controversie con gli investitori; che, con la disponibilità dei risultati della consultazione pubblica sulla protezione degli investimenti e sull'ISDS nel TTIP, è in corso una riflessione — che tenga conto degli apporti critici e costruttivi — all'interno delle tre istituzioni, parallelamente al dialogo con la società civile e le imprese, sul modo migliore per garantire la tutela degli investimenti e la parità di trattamento degli investitori, pur assicurando il diritto degli Stati di regolamentare;

Q.

considerando che il Parlamento appoggia pienamente la decisione del Consiglio di declassificare le direttive di negoziato e l'iniziativa della Commissione a favore della trasparenza; che il vivace dibattito suscitato in Europa dal TTIP ha evidenziato la necessità che i negoziati in materia siano condotti in maniera più trasparente e inclusiva, tenendo conto delle preoccupazioni espresse dai cittadini europei e comunicando pubblicamente i risultati dei negoziati;

R.

considerando che i colloqui tra Stati Uniti e Unione europea sono in corso dal luglio 2013 ma che ad oggi non è stato approvato alcun testo comune;

S.

considerando che il TTIP dovrebbe essere un accordo misto che richiede la ratifica del Parlamento europeo e dei 28 Stati membri;

1.

ritiene che l'Unione europea e gli Stati Uniti siano partner strategici chiave; sottolinea che il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) è il progetto recente più significativo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti e dovrebbe fornire nuova linfa al partenariato transatlantico in tutti i suoi aspetti, non soltanto quelli commerciali; evidenzia che la conclusione positiva di questo accordo riveste una particolare importanza politica;

2.

rivolge, nel quadro degli attuali negoziati sul TTIP, le seguenti raccomandazioni alla Commissione:

a)

per quanto riguarda l'ambito di applicazione e il contesto più ampio:

i)

garantire che negoziati trasparenti sul TTIP sfocino in un accordo ambizioso, globale, equilibrato e di alto livello sul commercio e gli investimenti, che promuova una crescita sostenibile con vantaggi condivisi tra i diversi Stati membri e vantaggi reciproci per i partner negoziali, rafforzi la competitività internazionale e offra nuove possibilità per le imprese dell'UE, in particolare le PMI, favorisca la creazione di posti di lavoro di alta qualità per i cittadini europei e giovi direttamente ai consumatori europei; il contenuto e l'attuazione dell'accordo sono più importanti del ritmo con cui avanzano i negoziati;

ii)

sottolineare che, sebbene i negoziati sul TTIP vertano su tre settori principali — miglioramento ambizioso del reciproco accesso al mercato (di beni, servizi, investimenti e appalti pubblici a tutti i livelli di governo), riduzione degli ostacoli non tariffari e maggiore compatibilità dei regimi normativi, nonché sviluppo di regole condivise per affrontare sfide e opportunità comuni del commercio globale — è altresì importante includere tutti questi settori in un pacchetto globale; il TTIP dovrebbe essere ambizioso e vincolante per tutti i livelli di governo su entrambe le sponde dell'Atlantico, comportare una vera apertura durevole del mercato su base reciproca e agevolazioni commerciali sul terreno e prestare particolare attenzione alle misure strutturali per conseguire una maggiore cooperazione transatlantica, tutelando nel contempo gli standard normativi e la protezione dei consumatori ed evitando il dumping sociale, fiscale e ambientale;

iii)

tenere presente l'importanza strategica dei rapporti economici tra Unione europea e Stati Uniti, in generale, e del TTIP, in particolare, anche come occasione per promuovere i principi e i valori, ancorati in un quadro fondato su norme, che le due parti condividono e a cui tengono, e definire strategie e visioni comuni riguardo al commercio mondiale, agli investimenti e ai problemi legati agli scambi, quali standard, norme e regolamentazioni rigorosi, in modo da sviluppare una più ampia visione transatlantica e un insieme comune di obiettivi strategici; tener presente che, date le dimensioni del mercato transatlantico, il TTIP costituisce un'opportunità per plasmare e regolamentare l'assetto commerciale internazionale in modo da assicurare che entrambi i blocchi prosperino in un mondo interconnesso;

iv)

garantire che un accordo con gli Stati Uniti funga da trampolino per negoziati commerciali di maggiore portata e non vanifichi o contrasti il processo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), soprattutto in considerazione dei recenti sviluppi positivi nell'ambito di tale organizzazione; gli accordi commerciali bilaterali e multilaterali dovrebbero essere considerati in generale una scelta di ripiego e non devono impedire gli sforzi volti a conseguire miglioramenti significativi a livello multilaterale; il TTIP deve garantire sinergie con altri accordi commerciali attualmente in fase di negoziazione;

v)

tenere presente che il TFUE definisce la politica commerciale dell'UE come parte integrante dell'azione esterna globale dell'Unione e valutare quindi le implicazioni dell'accordo finale riconoscendo sia le opportunità, quali le agevolazioni di accesso al mercato grazie a norme transatlantiche comuni, che i rischi, come ad esempio la diversione degli scambi dai paesi in via di sviluppo a causa di un'erosione delle preferenze tariffarie;

vi)

assicurare che l'accordo garantisca il pieno rispetto delle norme dell'UE in materia di diritti fondamentali attraverso l'inserimento di una clausola sui diritti umani giuridicamente vincolante e sospensiva come parte standard degli accordi commerciali dell'UE con i paesi terzi;

b)

per quanto riguarda l'accesso al mercato:

i)

garantire che le offerte di accesso ai mercati nei diversi settori siano reciproche, ugualmente ambiziose e riflettano le aspettative di entrambe le parti, e che vi sia un equilibrio tra le diverse proposte ivi afferenti;

ii)

puntare all'abolizione di tutti i dazi doganali, pur nel contestuale rispetto della possibilità che esistano diversi prodotti agricoli e industriali sensibili per entrambe le parti, dei quali dovranno essere concordati elenchi esaustivi durante il processo negoziale; tenendo conto che il CETA potrebbe costituire un buon punto di riferimento al riguardo, prevedere, per i prodotti più sensibili, idonei periodi di transizione e quote nonché, in alcuni casi, la loro esclusione, tenendo conto del fatto che spesso tali prodotti hanno costi di produzione maggiori nell'Unione a causa delle norme UE;

iii)

includere nell'accordo una clausola di salvaguardia, come chiaramente stabilito nel mandato negoziale, che possa essere invocata qualora l'aumento delle importazioni di un particolare prodotto rischi di nuocere gravemente alla produzione interna, con particolare riferimento alla produzione alimentare e ai settori chimico, delle materie prime e dell'acciaio ad alta intensità energetica e suscettibili di operare una rilocalizzazione delle emissioni di CO2;

iv)

tenere presente, essendo l'UE il principale blocco commerciale al mondo, che esistono importanti interessi offensivi per l'Unione nel settore dei servizi altamente specializzati, ad esempio nel campo dell'ingegneria e altri servizi professionali, quali telecomunicazioni, servizi finanziari e trasporti;

v)

potenziare l'accesso al mercato dei servizi secondo l'approccio basato su un «elenco ibrido», ricorrendo a «elenchi positivi» per l'accesso al mercato, in virtù dei quali si indicano esplicitamente i servizi che saranno aperti alle società straniere e si escludono i nuovi servizi, garantendo nel contempo che le eventuali clausole «standstill» e «ratchet» si applichino soltanto a disposizioni non discriminatorie e prevedano sufficiente flessibilità sia per ripristinare il controllo pubblico sui servizi di interesse economico generale che per tenere conto dell'emergere di nuovi servizi innovativi in futuro, e utilizzando l'approccio basato su un «elenco negativo» per il trattamento nazionale;

vi)

i negoziati dovrebbero affrontare in maniera adeguata ed eliminare le attuali restrizioni statunitensi ai servizi di trasporto marittimo e aereo di proprietà di imprese europee, dovute a normative statunitensi come il Jones Act, il Foreign Dredging Act, il Federal Aviation Act e la US Air Cabotage Law, anche in termini di restrizioni relative al capitale riguardanti la proprietà straniera delle compagnie aeree, che ostacolano gravemente l'accesso al mercato per le imprese dell'UE e l'innovazione negli Stati Uniti stessi;

vii)

basarsi sulla dichiarazione congiunta che riflette il chiaro impegno dei negoziatori a escludere dall'ambito di applicazione del TTIP gli attuali e futuri servizi di interesse generale, nonché i servizi di interesse economico generale (inclusi, a titolo non esaustivo, acqua, sanità, servizi sociali, previdenza sociale e istruzione), onde garantire che le autorità nazionali, e se del caso locali, conservino la piena capacità di introdurre, adottare, mantenere o abrogare qualsiasi provvedimento in materia di allestimento, organizzazione, finanziamento e fornitura di servizi pubblici, come previsto dai trattati e nel mandato negoziale dell'UE; tale esclusione dovrebbe applicarsi a prescindere dalle modalità di erogazione e finanziamento dei servizi;

viii)

compiere ogni sforzo per garantire il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, in particolare mediante la creazione di un quadro giuridico con gli Stati federali dotati di poteri regolamentari in materia, per permettere ai professionisti dell'UE e statunitensi di esercitare sulle due sponde dell'Atlantico e agevolare la mobilità di investitori, professionisti, lavoratori e tecnici altamente qualificati tra l'UE e gli USA nei settori contemplati dal TTIP;

ix)

tenere presente che le agevolazioni in materia di visti per i fornitori europei di beni e servizi sono un elemento chiave per trarre vantaggio dall'accordo TTIP e intensificare, nel quadro dei negoziati, la pressione politica sugli Stati Uniti al fine di garantire la piena reciprocità dei visti e la parità di trattamento per tutti i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, senza discriminazione alcuna per quanto riguarda il loro accesso agli Stati Uniti;

x)

combinare i negoziati sull'accesso al mercato per i servizi finanziari con la convergenza della normativa finanziaria ai massimi livelli, onde favorire l'introduzione e la compatibilità delle disposizioni necessarie a rafforzare la stabilità finanziaria, garantire un'adeguata tutela dei consumatori di beni e servizi finanziari e sostenere gli sforzi di cooperazione in corso presso altri consessi internazionali, quali ad esempio il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e il Consiglio per la stabilità finanziaria; garantire che tali sforzi di cooperazione non limitino la sovranità dell'UE e dei suoi Stati membri in materia di regolamentazione e vigilanza, compresa la loro facoltà di vietare attività e prodotti finanziari;

xi)

instaurare una cooperazione rafforzata tra l'UE, gli Stati membri e gli Stati Uniti, includendo meccanismi di cooperazione internazionale più efficienti, onde definire standard globali più rigorosi contro la criminalità finanziaria e fiscale e la corruzione;

xii)

garantire che l'acquis dell'UE in materia di protezione dei dati personali non sia compromesso dalla liberalizzazione dei flussi di dati, in particolare nel settore del commercio elettronico e dei servizi finanziari, riconoscendo la rilevanza dei flussi di dati quale asse portante del commercio transatlantico e dell'economia digitale; inserire nell'accordo, quale fattore chiave, una clausola indipendente orizzontale, completa e inequivocabile, basata sull'articolo XIV dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), che esoneri totalmente dall'accordo il vigente e futuro quadro giuridico dell'UE sulla protezione dei dati personali, senza alcuna condizione che ne preveda la coerenza con altre parti del TTIP; negoziare le disposizioni che riguardano il flusso dei dati personali soltanto se su entrambe le sponde dell'Atlantico è garantita e rispettata la piena applicazione delle norme sulla protezione dei dati e cooperare con gli Stati Uniti al fine di incoraggiare i paesi terzi ad adottare norme di protezione dei dati parimenti rigorose a livello mondiale;

xiii)

ricordare che l'approvazione da parte del Parlamento europeo dell'accordo definitivo sul TTIP potrebbe essere a rischio fintantoché gli Stati Uniti non cesseranno del tutto le attività di sorveglianza indiscriminata di massa e non si troverà una soluzione adeguata alla questione del diritto alla riservatezza dei dati dei cittadini dell'Unione, che preveda anche strumenti di ricorso giudiziario e amministrativo, come indicato al paragrafo 74 della risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 (27);

xiv)

provvedere affinché sia celermente e pienamente ristabilita la fiducia tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, compromessa dagli scandali della sorveglianza di massa;

xv)

inserire un capitolo ambizioso sulla concorrenza, che garantisca la debita osservanza del diritto europeo della concorrenza, in particolare nel mondo digitale; garantire che le imprese private possano competere in modo leale con le imprese statali o a controllo statale; garantire che le sovvenzioni statali a favore delle imprese private siano regolamentate e soggette a un sistema di controllo trasparente;

xvi)

chiedere una concorrenza aperta nell'economia digitale — che, pur essendo globale per natura, è basata principalmente nell'UE e negli USA — e lo sviluppo di tale economia; sottolineare, nell'ambito dei negoziati, la necessità che l'economia digitale sia al centro del mercato transatlantico, fungendo da leva per l'economia mondiale e l'ulteriore apertura dei mercati globali;

xvii)

tenere presente, per quanto riguarda i servizi della società dell'informazione e i servizi di telecomunicazione, la particolare importanza che il TTIP garantisca parità di condizioni, assicurando alle imprese di servizi dell'UE un accesso al mercato statunitense equo e trasparente e improntato alla reciprocità, prevedendo altresì l'obbligo per i fornitori di servizi statunitensi di rispettare tutti i pertinenti standard di settore e sulla sicurezza dei prodotti, nonché i diritti dei consumatori quando prestano servizi in Europa o a clienti europei;

xviii)

assicurare tramite una clausola generale giuridicamente vincolante applicabile all'intero accordo, nel pieno rispetto della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, che le parti si riservino il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura (in particolare di natura normativa e/o finanziaria) per quanto riguarda la protezione o la promozione della diversità culturale e linguistica, conformemente ai pertinenti articoli del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché la libertà e il pluralismo dei media, indipendentemente dalla tecnologia o dalla piattaforma di distribuzione utilizzata, tenendo presente che il mandato conferito alla Commissione dagli Stati membri esclude esplicitamente i servizi audiovisivi;

xix)

precisare che nessuna disposizione dell'accordo incide sulla capacità dell'Unione europea o dei suoi Stati membri di erogare sovvenzioni o garantire sostegno finanziario alle industrie culturali e ai servizi culturali, di istruzione, audiovisivi e stampa;

xx)

confermare che il sistema di prezzi fissi per i libri e la fissazione dei prezzi per quotidiani e riviste non saranno minacciati dagli obblighi previsti dall'accordo TTIP;

xxi)

assicurare, tramite una clausola generale, il diritto degli Stati membri di adottare o mantenere qualsiasi misura relativa alla prestazione di tutti i servizi in ambito culturale e dell'istruzione gestiti senza scopo di lucro e/o che beneficiano, entro certa misura, di finanziamenti pubblici o di sostegno statale, in qualsiasi forma, e garantire che i prestatori di servizi stranieri finanziati con fondi privati soddisfino i medesimi requisiti in materia di qualità e di accreditamento dei prestatori di servizi nazionali;

xxii)

dato l'enorme interesse da parte delle imprese europee, soprattutto le PMI, ad accedere in maniera non discriminatoria agli appalti pubblici negli Stati Uniti, a livello sia federale che sub-federale, ad esempio per servizi di costruzione, genio civile, infrastrutture di trasporto ed energetiche nonché beni e servizi, adottare un approccio ambizioso in relazione al capitolo sugli appalti pubblici, pur assicurando la conformità del capitolo alle nuove direttive UE in materia di appalti pubblici e concessioni, con l'obiettivo di ovviare, sulla base del principio di reciprocità, alla grave disparità attualmente esistente nel grado di apertura dei due mercati degli appalti pubblici sulle due sponde dell'Atlantico, aprendo in modo significativo il mercato statunitense (ancora regolamentato dal Buy American Act del 1933) a livello sia federale che sub-federale, sulla base degli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo sugli appalti pubblici (AAP) ed eliminando le restrizioni attualmente vigenti negli USA a livello federale, statale e locale; istituire inoltre meccanismi per garantire che gli impegni assunti dalle autorità federali statunitensi saranno onorati a tutti i livelli politici e amministrativi;

xxiii)

assicurare, allo scopo di creare requisiti procedurali aperti, non discriminatori e prevedibili che garantiscano parità di accesso per le imprese statunitensi e dell'Unione, in particolare le PMI, quando partecipano ad appalti pubblici, che gli Stati Uniti rafforzino la trasparenza del processo di aggiudicazione in vigore sul loro territorio;

xxiv)

promuovere la cooperazione UE-USA a livello internazionale onde incentivare standard di sostenibilità comuni per gli appalti pubblici a tutti i livelli di governo (federale e sub-federale), anche nel contesto dell'attuazione dell'accordo sugli appalti pubblici, riveduto di recente nonché l'adozione e l'osservanza delle norme di responsabilità sociale da parte delle imprese, in base alle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) destinate alle imprese multinazionali;

xxv)

garantire che i singoli Stati federali siano coinvolti nei negoziati per ottenere risultati significativi quanto all'apertura degli appalti pubblici statunitensi alle imprese dell'Unione europea;

xxvi)

prestare attenzione, in tema di appalti pubblici, alla natura delicata dei settori della difesa e della sicurezza e tenere conto degli obiettivi fissati dai capi di Stato e di governo durante il Consiglio «Difesa» del 2013 per promuovere la creazione di un mercato europeo della sicurezza e della difesa e una base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB);

xxvii)

assicurare che i negoziati sulle norme di origine siano intesi ad avvicinare le posizioni dell'UE e degli USA e a stabilire norme efficaci in materia di origine, impedendo in tal modo che le norme di origine siano pregiudicate da altri accordi; considerare i negoziati un'occasione per convergere su standard comuni in tema di indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti; tenuto conto della conclusione dei negoziati sull'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra l'Unione europea e il Canada e del potenziale rafforzamento dell'accordo di libero scambio UE-Messico, occorrerà tenere in considerazione l'eventualità e l'entità del cumulo; tenere presente, tuttavia, che l'obiettivo del TTIP consiste nel facilitare gli scambi di prodotti realmente fabbricati negli USA e nell'UE e non di autorizzare le importazioni da paesi terzi, ragion per cui occorrerà prendere in considerazione, caso per caso, l'esclusione di taluni prodotti e andrebbe prevista l'esclusione di qualsiasi tipo di cumulo per i settori sensibili;

xxviii)

garantire che il TTIP sia un accordo aperto e valutare il modo in cui partner preziosi, che sono interessati ai negoziati TTIP in ragione di accordi di unione doganale con l'UE o gli USA, possono essere informati in modo più attivo in merito agli sviluppi;

c)

per quanto riguarda la cooperazione normativa, la coerenza normativa e gli ostacoli non tariffari:

i)

garantire che il capitolo sulla cooperazione normativa incoraggi un ambiente economico trasparente, efficace e propizio alla concorrenza mediante l'identificazione e la prevenzione dei potenziali futuri ostacoli non tariffari al commercio, che colpiscono in modo sproporzionato le PMI, nonché l'agevolazione degli scambi commerciali e degli investimenti, sviluppando e assicurando contestualmente il livello più elevato di protezione della salute e della sicurezza, conformemente al principio di precauzione di cui all'articolo 191 TFUE, dei consumatori, della normativa in materia di lavoro, ambiente e benessere degli animali nonché della diversità culturale esistente nell'UE; sostenere, rispettando appieno l'autonomia regolamentare, l'instaurazione di un dialogo e di una cooperazione strutturati tra le autorità di regolamentazione, nel modo più trasparente possibile e coinvolgendo i soggetti interessati; inserire discipline trasversali sulla coerenza e sulla trasparenza della regolamentazione per lo sviluppo e l'attuazione di norme efficienti, efficaci in termini di costi e maggiormente compatibili per le merci e i servizi; i negoziatori di entrambe le parti devono individuare ed essere estremamente chiari circa le procedure e gli standard tecnici che sono fondamentali e su cui non possono esservi compromessi, quelli che possono formare l'oggetto di un approccio comune, che sono i settori in cui è auspicabile il riconoscimento reciproco basato su rigorosi standard comuni e un solido sistema di vigilanza del mercato, e quelli per i quali è possibile semplicemente migliorare lo scambio di informazioni, sulla base dell'esperienza maturata nel corso di diversi anni di colloqui in una serie di forum, tra cui il Consiglio economico transatlantico e il Forum di alto livello sulla cooperazione normativa; assicurare parimenti che l'accordo non influisca negativamente su standard non ancora stabiliti in ambiti in cui la legislazione o le norme sono molto diverse tra Stati Uniti e Unione europea, come nel caso dell'attuazione della legislazione (quadro) vigente (ad esempio il regolamento REACH), dell'adozione di nuove leggi (ad esempio sulla clonazione) oppure di definizioni future che influiscono sul livello di protezione (ad esempio sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino); garantire che qualunque disposizione in materia di cooperazione normativa nell'accordo TTIP non stabilisca un requisito procedurale per l'adozione di atti dell'Unione ad essa relativi né faccia sorgere diritti azionabili a tale proposito;

ii)

fondare i negoziati riguardanti le misure SPS e TBT sui principi fondamentali degli accordi multilaterali su SPS e TBT e tutelare le norme e le procedure SPS europee; puntare anzitutto all'eliminazione o alla significativa riduzione delle misure SPS eccessivamente onerose, comprese le relative procedure per l'importazione; garantire in particolare che le approvazioni preventive, i protocolli obbligatori o le ispezioni di presdoganamento non siano applicati come misure permanenti per l'importazione; conseguire una maggiore trasparenza e apertura, il riconoscimento reciproco delle norme equivalenti, lo scambio delle migliori prassi, il rafforzamento del dialogo tra le autorità di regolamentazione e i soggetti interessati e il potenziamento della cooperazione in seno agli organismi internazionali di normazione; garantire che, nei negoziati sulle misure SPS e TBT, non vengano compromessi in alcun modo gli elevati standard che sono stati definiti per tutelare la sicurezza alimentare e la vita o la salute umana, animale o vegetale nell'UE;

iii)

riconoscere che non vi sarà alcun accordo nei settori in cui l'Unione europea e gli Stati Uniti hanno norme molto diverse, come ad esempio nel caso dei servizi sanitari pubblici, gli OGM, l'impiego di ormoni nel settore bovino, il regolamento REACH e la sua attuazione e la clonazione degli animali a scopo di allevamento, e chiede quindi che non siano condotti negoziati in proposito;

iv)

esortare la controparte statunitense a revocare il divieto di importazione delle carni bovine provenienti dall'Unione;

v)

per quanto riguarda il capitolo sulla cooperazione normativa orizzontale, promuovere la cooperazione normativa bilaterale al fine di evitare inutili divergenze, soprattutto in relazione alle nuove tecnologie e ai nuovi servizi, a vantaggio della competitività e della scelta dei consumatori nell'UE e negli Stati Uniti; ottenere ciò mediante un maggiore scambio di informazioni e migliorare l'adozione e l'attuazione di strumenti internazionali, nel rispetto del principio di sussidiarietà, sulla base di esperienze precedenti di successo quali, ad esempio, gli standard ISO, o nell'ambito del Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE); ricordare che il riconoscimento dell'equivalenza del maggior numero possibile di norme in materia di sicurezza dei veicoli sulla base di un livello equivalente verificato di protezione sarebbe uno dei risultati più importanti dell'accordo; assicurare che la valutazione d'impatto preliminare di ciascun atto normativo valuti, oltre all'incidenza su commercio e investimenti, anche l'impatto sui consumatori e sull'ambiente; promuovere la compatibilità normativa senza compromettere gli obiettivi legittimi di regolamentazione e di politica nonché le competenze dei legislatori dell'Unione e statunitensi;

vi)

perseguire il fine di continuare a garantire un elevato livello di sicurezza dei prodotti all'interno dell'Unione, eliminando al contempo le duplicazioni superflue di test che sprecano risorse, soprattutto per i prodotti a basso rischio;

vii)

affrontare le questioni doganali che vanno oltre le norme dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali dell'OMC e sottolineare che, al fine di eliminare concretamente gli oneri amministrativi, è necessario adoperarsi per raggiungere un livello massimo di allineamento normativo sulle politiche e le prassi doganali e di frontiera;

viii)

definire chiaramente, nell'ambito della futura cooperazione normativa, quali misure riguardino gli ostacoli tecnici al commercio e le formalità amministrative duplicate o superflue e quali misure siano legate a norme e regolamentazioni fondamentali o a procedure finalizzate ad un obiettivo di politica pubblica;

ix)

osservare scrupolosamente i sistemi di regolamentazione vigenti su entrambe le sponde dell'Atlantico, nonché il ruolo del Parlamento europeo nell'ambito del processo decisionale dell'UE e il suo controllo democratico sulle procedure di regolamentazione dell'UE in sede di definizione del quadro per la futura cooperazione, assicurando nel contempo il massimo grado di trasparenza e restando vigilanti circa la partecipazione equilibrata dei soggetti interessati nel quadro delle consultazioni previste per l'elaborazione di una proposta di regolamentazione, senza rallentare il processo legislativo europeo; specificare il ruolo, la composizione e lo statuto giuridico dell'organismo di cooperazione normativa, tenendo conto del fatto che qualsiasi applicazione diretta e obbligatoria delle sue raccomandazioni costituirebbe una violazione delle procedure legislative stabilite nei trattati; controllare inoltre che sia fatta salva la facoltà delle autorità nazionali, regionali e locali di legiferare nei rispettivi ambiti di competenza, in particolare per quanto riguarda le politiche sociali e ambientali;

d)

per quanto riguarda le norme:

i)

abbinare i negoziati sull'accesso al mercato e la cooperazione normativa alla definizione di norme e principi ambiziosi, tenendo conto del fatto che ogni pilastro presenta aspetti delicati specifici, su questioni quali, tra l'altro, sviluppo sostenibile, energia, PMI, investimenti e imprese statali;

ii)

garantire che il capitolo sullo sviluppo sostenibile sia vincolante e applicabile, nonché finalizzato alla ratifica, all'attuazione e all'applicazione integrali ed efficaci delle otto convenzioni basilari dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e del loro contenuto, dell'Agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL e dei principali accordi internazionali in materia ambientale; le disposizioni devono mirare all'ulteriore miglioramento del grado di tutela delle norme lavorative e ambientali; un capitolo ambizioso sul commercio e lo sviluppo sostenibile deve includere altresì norme sulla responsabilità sociale delle imprese sulla base delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e un dialogo chiaramente strutturato con la società civile;

iii)

assicurare che le norme lavorative e ambientali non siano circoscritte al capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile ma che figurino parimenti in altri ambiti dell'accordo, quali gli investimenti, gli scambi di servizi, la cooperazione normativa e gli appalti pubblici;

iv)

garantire che le norme lavorative e ambientali abbiano efficacia esecutiva, basandosi sull'esperienza positiva degli accordi di libero scambio vigenti conclusi dall'UE e dagli Stati Uniti e sulla legislazione nazionale; assicurare che l'applicazione e il rispetto delle disposizioni sul lavoro siano soggetti a un controllo efficace, con il coinvolgimento delle parti sociali e dei rappresentanti della società civile, nonché alla procedura generale di risoluzione delle controversie applicabile all'intero accordo;

v)

garantire, nel pieno rispetto della legislazione nazionale, che i dipendenti di società transatlantiche, registrate ai sensi del diritto degli Stati membri dell'UE, abbiano accesso all'informazione e alla consultazione conformemente alla direttiva sul comitato aziendale europeo;

vi)

assicurare che il monitoraggio delle incidenze economiche, occupazionali, sociali e ambientali del TTIP sia realizzato anche tramite un'attenta e oggettiva valutazione d'impatto ex ante della sostenibilità degli scambi commerciali, nel pieno rispetto della direttiva dell'UE sulla valutazione d'impatto della sostenibilità, coinvolgendo in modo chiaro e strutturato tutti i soggetti interessati, ivi compresa la società civile; chiedere alla Commissione di eseguire studi di impatto approfonditi e comparativi per ciascuno Stato membro come pure una valutazione della competitività dei settori dell'Unione rispetto ai settori analoghi degli Stati Uniti, allo scopo di effettuare proiezioni su aumenti/perdite di posti di lavoro nei settori interessati in ciascuno Stato membro, con la possibilità che i costi di adeguamento siano in parte coperti dai finanziamenti dell'Unione e degli Stati membri;

vii)

mantenere l'obiettivo di dedicare un capitolo specifico all'energia, incluse le materie prime industriali; garantire che, in sede di negoziato, le due parti esaminino il modo in cui agevolare le esportazioni di energia, di modo che il TTIP abolisca tutte le vigenti restrizioni o gli impedimenti alle esportazioni di carburanti, compreso il GNL e il petrolio greggio, tra i due partner commerciali, allo scopo di creare un mercato energetico competitivo, trasparente e non discriminatorio favorendo in tal modo la diversificazione delle fonti energetiche, contribuendo alla sicurezza dell'approvvigionamento e consentendo una diminuzione dei prezzi dell'energia; sottolineare che tale capitolo sull'energia deve includere chiare garanzie affinché le norme ambientali e gli obiettivi climatici dell'UE non siano compromessi; adoperarsi affinché la cooperazione tra UE e Stati Uniti metta fine alle esenzioni fiscali sul carburante destinato alla navigazione aerea commerciale, in linea con gli impegni assunti dai leader del G-20 per eliminare gradualmente i sussidi ai combustibili fossili;

viii)

assicurare che un eventuale accordo non venga a ledere il diritto di entrambe le parti di gestire e regolamentare la prospezione, lo sfruttamento e la produzione di fonti di energia ma che, una volta deciso lo sfruttamento, si applichi il principio di non discriminazione; tenere presente che nulla nell'accordo dovrebbe compromettere le legittime decisioni democratiche non discriminatorie per quanto riguarda la produzione di energia, in conformità del principio di precauzione; assicurare che anche l'accesso alle materie prime e all'energia sia garantito su base non discriminatoria alle società dell'UE e degli Stati Uniti, e che le norme di qualità per i prodotti energetici siano rispettate, ivi comprese quelle per i prodotti energetici in relazione alla loro incidenza sulle emissioni di CO2, come quelle sancite dalla direttiva sulla qualità dei carburanti;

ix)

garantire che il TTIP favorisca l'utilizzo e la promozione di beni e servizi ecologici, anche agevolandone lo sviluppo, e ne semplifichi l'esportazione e l'importazione, sfruttando in tal modo le enormi possibilità di fruire dei vantaggi economici e ambientali dell'economia transatlantica e integrando i negoziati multilaterali in corso in merito all'accordo sui beni ecologici, allo scopo di contribuire alla lotta contro il riscaldamento globale e alla creazione di nuovi posti di lavoro nell'economia verde;

x)

garantire che il TTIP funga da forum per la definizione di norme di sostenibilità comuni, ambiziose e vincolanti per la produzione di energia e l'efficienza energetica, tenendo sempre in considerazione e rispettando le norme esistenti in materia sia nell'UE che negli USA, come ad esempio le direttive dell'Unione in materia di etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile, nonché vagliare soluzioni che consentano di rafforzare la cooperazione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito dell'energia e di promozione di tecnologie a basse emissioni di carbonio ed ecocompatibili;

xi)

garantire che il TTIP contribuisca alla gestione sostenibile delle risorse alieutiche, in particolare mediante la cooperazione tra le due parti nella lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);

xii)

assicurare che il TTIP includa un capitolo specifico per le PMI basato sull'impegno comune delle due parti negoziali e punti a creare nuove possibilità negli Stati Uniti per le PMI europee (comprese le microimprese), sulla base delle esperienze maturate e raccolte dalle PMI esportatrici, eliminando ad esempio il doppio requisito di certificazione, istituendo un sistema d'informazione via web sulle diverse regolamentazioni e sulle migliori prassi, facilitando l'accesso a regimi di sostegno per le PMI, introducendo una «corsia preferenziale» alle frontiere o eliminando determinati picchi tariffari che sussistono tutt'oggi; il TTIP dovrebbe introdurre meccanismi che consentano alle due parti di collaborare per agevolare la partecipazione delle PMI al commercio e agli investimenti transatlantici, ad esempio mediante la creazione, alla quale contribuiscano ampiamente i soggetti interessati delle PMI, di uno «sportello unico» per tali imprese, che fornisca loro le informazioni specifiche di cui hanno bisogno per esportare, importare o investire negli Stati Uniti, anche per quanto riguarda i dazi doganali, le imposte, i regolamenti, le procedure doganali e le opportunità di mercato;

xiii)

garantire che il TTIP contenga un capitolo generale sugli investimenti, tra cui disposizioni in materia sia di accesso al mercato che di tutela degli investimenti, riconoscendo che l'accesso al capitale può stimolare l'occupazione e la crescita; il capitolo sugli investimenti dovrebbe puntare a garantire un trattamento non discriminatorio per la costituzione di imprese europee e statunitensi sul territorio delle due parti, pur tenendo conto della natura sensibile di alcuni settori specifici; esso dovrebbe mirare a rafforzare l'Europa in quanto destinazione di investimenti, aumentare la fiducia nei confronti degli investimenti dell'UE negli Stati Uniti nonché trattare gli obblighi e le responsabilità degli investitori facendo riferimento, tra l'altro, ai principi dell'OCSE per le imprese multinazionali e ai principi delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani;

xiv)

assicurare che le disposizioni in materia di protezione degli investimenti siano limitate a disposizioni post-stabilimento e siano incentrate sul trattamento nazionale, sul trattamento della nazione più favorita, sul trattamento giusto ed equo e sulla protezione dall'esproprio diretto e indiretto, compreso il diritto a una compensazione rapida, adeguata ed efficace; gli standard di protezione e le definizioni di investitore e investimento dovrebbero avere una formulazione giuridica precisa e tutelare il diritto di regolamentazione nell'interesse pubblico, chiarire il significato di esproprio indiretto e impedire ricorsi infondati e inconsistenti; la libera circolazione dei capitali dovrebbe essere conforme alle disposizioni del trattato UE e includere misure prudenziali non limitate nel tempo in caso di crisi finanziarie;

xv)

garantire che gli investitori stranieri siano trattati in modo non discriminatorio e che beneficino al contempo degli stessi diritti degli investitori nazionali, e sostituire il sistema ISDS con un nuovo sistema per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati, che sia soggetto ai principi e al controllo democratici, nell'ambito del quale i possibili casi siano trattati in modo trasparente da giudici togati, nominati pubblicamente e indipendenti durante udienze pubbliche e che preveda un meccanismo di appello in grado di assicurare la coerenza delle sentenze e il rispetto della giurisdizione dei tribunali dell'Unione e degli Stati membri, e nell'ambito del quale gli interessi privati non possano compromettere gli obiettivi di interesse pubblico;

xvi)

garantire che il TTIP preveda un capitolo ambizioso, equilibrato e moderno sui diritti di proprietà intellettuale (DPI) nonché settori ben definiti degli stessi, tra cui il riconoscimento e una maggiore tutela delle indicazioni geografiche, e preveda un equo ed efficace grado di tutela senza ostacolare la necessità dell'UE di riformare il proprio regime dei diritti d'autore, assicurando al contempo il giusto equilibrio tra i DPI e l'interesse pubblico, con particolare riferimento all'esigenza di mantenere l'accesso a farmaci a prezzi contenuti mediante il continuo sostegno alle flessibilità previste dall'accordo TRIPS;

xvii)

attribuire estrema importanza al fatto che l'Unione e gli Stati Uniti continuino a impegnarsi nell'ambito di discussioni sull'armonizzazione globale e multilaterale dei brevetti tramite gli attuali organi internazionali; mette pertanto in guardia dal tentativo di introdurre nel TTIP disposizioni in materia di diritto sostanziale dei brevetti, con particolare riferimento alle questioni legate alla brevettabilità e ai periodi di grazia;

xviii)

assicurare che il capitolo relativo ai DPI non contenga disposizioni in materia di responsabilità degli intermediari Internet o di sanzioni penali per imporre il rispetto delle norme, dal momento che sono state respinte in precedenza dal Parlamento, ivi compresa la proposta di trattato ACTA;

xix)

garantire il pieno riconoscimento e una forte protezione giuridica delle indicazioni geografiche dell'Unione nonché misure volte ad affrontare i casi di uso improprio e di informazioni e pratiche fuorvianti; garantire l'etichettatura, la tracciabilità e l'origine autentica di tali prodotti per i consumatori così come la tutela del know-how dei produttori, in quanto elementi essenziali di un accordo equilibrato;

e)

per quanto riguarda la trasparenza, il coinvolgimento della società civile e la sensibilizzazione del pubblico e del mondo politico:

i)

proseguire gli attuali sforzi tesi a incrementare la trasparenza dei negoziati, rendendo accessibile al pubblico un numero maggiore di proposte negoziali, e attuare le raccomandazioni del Mediatore europeo, in particolare quelle relative alle norme sull'accesso del pubblico ai documenti;

ii)

tradurre tali sforzi in materia di trasparenza in risultati pratici significativi, anche tramite la conclusione di intese con gli Stati Uniti per migliorare la trasparenza, compreso l'accesso dei deputati al Parlamento europeo a tutti i documenti negoziali, tra cui i testi consolidati, mantenendo al contempo la dovuta riservatezza, in modo da permettere ai deputati al Parlamento europeo e agli Stati membri di intavolare dibattiti costruttivi con i soggetti interessati e con il pubblico; assicurare che entrambe le parti negoziali giustifichino eventuali rifiuti di divulgare una proposta negoziale;

iii)

promuovere un dialogo ancora più intenso con gli Stati membri, sui quali incombe la responsabilità del mandato negoziale con cui la Commissione europea ha avviato i negoziati con gli USA, ai fini di un loro attivo coinvolgimento nel comunicare meglio la portata e i possibili benefici dell'accordo per i cittadini europei, secondo l'impegno adottato nelle conclusioni del Consiglio del 20 marzo 2015, e per garantire un ampio e concreto dibattito pubblico sul TTIP in Europa, nell'intento di esaminare le effettive preoccupazioni riguardo all'accordo;

iv)

rafforzare il dialogo continuo e trasparente con un'ampia gamma di soggetti interessati per l'intera durata dei negoziati; incoraggiare tutti i soggetti interessati a partecipare attivamente e a presentare iniziative e informazioni pertinenti per i negoziati;

v)

incoraggiare gli Stati membri a coinvolgere i parlamenti nazionali conformemente ai loro obblighi costituzionali, fornire tutto il sostegno necessario affinché gli Stati membri assolvano tale compito e rafforzare il dialogo con i parlamenti nazionali allo scopo di tenerli adeguatamente informati in merito ai negoziati in corso;

vi)

approfondire la stretta cooperazione e mirare a un dialogo ancora più intenso e strutturato con il Parlamento, che continuerà a seguire da vicino i negoziati e a dialogare, dal canto suo, con la Commissione, gli Stati membri e il Congresso e il governo degli Stati Uniti, nonché con i soggetti interessati di entrambe le sponde dell'Atlantico, onde garantire risultati a vantaggio dei cittadini dell'Unione europea, degli Stati Uniti e di altri paesi;

vii)

assicurare che il TTIP e la sua futura attuazione siano accompagnati da un intensificarsi della cooperazione parlamentare transatlantica, sulla base dell'esperienza maturata nell'ambito del Dialogo transatlantico dei legislatori e mettendo a frutto tale esperienza, per ottenere in futuro un quadro politico consolidato e più ampio al fine di sviluppare approcci comuni, rafforzare il partenariato strategico e migliorare la cooperazione globale fra UE e Stati Uniti;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione recante le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione e, per conoscenza, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al Congresso degli Stati Uniti.


(1)  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/it/pdf.

(2)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/141920.pdf.

(3)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145906.pdf.

(4)  http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-1820_en.htm.

(5)  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-79-2014-INIT/it/pdf.

(6)  http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_it.pdf.

(7)  http://ec.europa.eu/news/2014/docs/c_2014_9052_en.pdf.

(8)  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2341_en.htm.

(9)  http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/from_farm_to_fork_2004_en.pdf.

(10)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153022.pdf.

(11)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153023.pdf.

(12)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153024.pdf.

(13)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153025.pdf.

(14)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153026.pdf.

(15)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153027.pdf.

(16)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153028.pdf.

(17)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153029.pdf.

(18)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153030.pdf.

(19)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153031.pdf.

(20)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153032.pdf.

(21)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/february/tradoc_153120.pdf.

(22)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_152512.pdf.

(23)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153259.pdf.

(24)  GU C 68 E del 7.3.2014, pag. 53.

(25)  Testi approvati, P7_TA(2013)0227.

(26)  Testi approvati, P8_TA(2015)0009.

(27)  Testi approvati, P7_TA(2014)0230.


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