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Document 52015DP0282

    Decisione del Parlamento europeo dell'8 settembre 2015 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Janusz Korwin-Mikke (2015/2102(IMM))

    GU C 316 del 22.9.2017, p. 270–271 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.9.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 316/270


    P8_TA(2015)0282

    Richiesta di revoca dell'immunità di Janusz Korwin-Mikke

    Decisione del Parlamento europeo dell'8 settembre 2015 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Janusz Korwin-Mikke (2015/2102(IMM))

    (2017/C 316/30)

    Il Parlamento europeo,

    vista la richiesta di revoca dell'immunità di Janusz Korwin-Mikke, trasmessa il 13 marzo 2015 dal Procuratore generale della Repubblica di Polonia, nel quadro di un procedimento giudiziario avviato dal Capo della polizia municipale di Piotrków Trybunalski in data 9 marzo 2015 (n. registro SM.O.4151-F.2454/16769/2014), e comunicata in Aula il 15 aprile 2015,

    avendo ascoltato Janusz Korwin-Mikke a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento,

    visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

    viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 (1),

    visti l'articolo 105, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica di Polonia e gli articoli 7 ter, paragrafo 1, e 7 quater, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 10 ter della legge polacca del 9 maggio 1996 sull'esercizio del mandato di deputato e senatore,

    visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione giuridica (A8-0229/2015),

    A.

    considerando che il Procuratore generale della Repubblica di Polonia ha trasmesso la richiesta del Capo della polizia municipale di Piotrków Trybunalski di concedere l'autorizzazione ad avviare un procedimento giudiziario a carico di Janusz Korwin-Mikke, deputato al Parlamento europeo, in relazione al reato previsto all'articolo 92 bis della legge del 20 maggio 1971 che istituisce il Codice per i reati minori, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1, del Codice della strada del 20 giugno 1997; che il presunto reato riguarda, in particolare, il superamento del limite di velocità consentito in una zona abitata;

    B.

    considerando che, a norma dell'articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;

    C.

    considerando che, a norma dell'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

    D.

    considerando che, a norma dell'articolo 105, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica di Polonia, un deputato non può essere chiamato a rispondere penalmente senza l'autorizzazione del Sejm;

    E.

    considerando che spetta esclusivamente al Parlamento decidere se l'immunità debba essere o meno revocata in un determinato caso; che il Parlamento può ragionevolmente tener conto della posizione del deputato nella formazione della propria decisione sull'opportunità di revocare o meno la sua immunità (2);

    F.

    considerando che il presunto reato non ha collegamento diretto od ovvio con l'esercizio delle funzioni di deputato al Parlamento europeo di Korwin-Mikke e non costituisce un'opinione o un voto espressi nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

    G.

    considerando che, nel caso in parola, il Parlamento non ha riscontrato prova di fumus persecutionis, vale a dire un sospetto sufficientemente serio e preciso che la causa sia stata avviata con l'intenzione di ledere politicamente il deputato interessato;

    1.

    decide di revocare l'immunità di Janusz Korwin-Mikke;

    2.

    incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica di Polonia e a Janusz Korwin-Mikke.


    (1)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07 ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

    (2)  Causa T-345/05 Mote/Parlamento (già citata), punto 28.


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