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Document 52015DC0505

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2013 (Sintesi)

COM/2015/0505 final

Bruxelles, 8.10.2015

COM(2015) 505 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2013 (Sintesi)

{SWD(2015) 194 final}
{SWD(2015) 195 final}


Relazione sul seguito dato alle richieste formulate dal Parlamento europeo nelle sue risoluzioni sul discarico e dal Consiglio nella sua raccomandazione sul discarico per l'esercizio 2013

Osservazioni preliminari

La presente relazione della Commissione al Parlamento europeo (PE) e al Consiglio sul seguito dato alle risoluzioni del Parlamento europeo sul discarico 1 e alla raccomandazione del Consiglio 2 per l'esercizio 2013 è redatta ai sensi dell'articolo 319, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dell'articolo 166 del regolamento finanziario e dell'articolo 119, paragrafo 5, del regolamento finanziario del 9° Fondo europeo di sviluppo (FES) e dell'articolo 144 del regolamento finanziario del 10° FES.

È la prima relazione presentata dalla Commissione entrata in carica il 1° novembre 2014. La nuova Commissione sta attuando un programma più mirato, conformemente alle priorità politiche definite dal Presidente Juncker, e attribuisce particolare importanza al principio della sana gestione finanziaria.

La Commissione ha esaminato in maniera approfondita le preoccupazioni espresse dal PE e dal Consiglio nell'ambito del discarico 2013.

Nella risoluzione del PE sul discarico del bilancio generale è evidenziata una serie di aspetti inerenti, ad esempio, ai miglioramenti necessari a livello di gestione concorrente, di semplificazione e di prestazioni, nonché altri punti specifici. Le richieste formulate sono state ampiamente discusse nel corso della procedura di discarico, in particolare con il relatore e i membri della commissione parlamentare per il controllo dei bilanci (CONT). Con la lettera della vicepresidente Georgieva 3 , la Commissione ha dimostrato il suo impegno ufficiale a dare piena e tempestiva attuazione a una serie di azioni e misure connesse alle problematiche individuate.

Anche la raccomandazione del Consiglio evidenzia importanti questioni legate alla necessità di apportare miglioramenti per quanto riguarda la gestione concorrente, la semplificazione e le prestazioni.

La presente comunicazione tiene conto dell'impegno assunto fornendo, all'occorrenza, opportuni aggiornamenti sugli ulteriori provvedimenti sinora attuati. Essa è corredata di due documenti di lavoro dei servizi della Commissione contenenti risposte alle 319 richieste specifiche presentate dal PE in materia di discarico e alle 75 formulate dal Consiglio.

La Commissione esprime il suo accordo ad avviare nuove iniziative relativamente a 139 richieste (115 del PE e 24 del Consiglio). Riguardo a 218 richieste (168 del PE e 50 del Consiglio) ritiene invece che i necessari provvedimenti siano già stati realizzati o siano in corso di attuazione, anche se in alcuni casi occorrerà esaminarne i risultati. Infine, per ragioni connesse al quadro giuridico e di bilancio vigente, oppure al suo ruolo o alle sue prerogative istituzionali, la Commissione non può accogliere 37 richieste (36 del PE 4 e 1 del Consiglio 5 ). La motivazione dettagliata figura nei due documenti di lavoro dei servizi della Commissione acclusi.

1.    Miglioramenti nell'ambito della gestione concorrente

1.1.Riserve espresse sulla "dichiarazione di affidabilità" dei Direttori generali in merito all'agricoltura e sviluppo rurale, alla politica regionale e all'occupazione e agli affari sociali (punti 1-4)

La Commissione ritiene che le riserve confermino il buon funzionamento delle procedure di controllo poste in essere dalla Commissione e dagli Stati membri. Il numero delle riserve espresse nelle relazioni annuali di attività (RAA) [21 nel 2013] è il risultato di un approccio potenziato e più mirato adottato dalla Commissione, anche in linea con l'attuale politica rigorosa di interruzione e sospensione dei pagamenti, e non è dovuto a un deterioramento dei sistemi di controllo o a una scarsa affidabilità. In generale le riserve sono legate a piani d'azione che sono soggetti a uno stretto controllo da parte della Commissione.

Il fatto che la Commissione individui sistematicamente rischi e carenze, intraprenda iniziative e riferisca in merito ai progressi compiuti consente al PE di sorvegliare costantemente la situazione e l'evoluzione della qualità della gestione finanziaria.

Le misure di prevenzione, individuazione e rettifica attuate dalla Commissione sulla base dei sistemi pluriennali di vigilanza e di controllo garantiscono con ragionevole certezza un'adeguata protezione del bilancio dell'Unione da spese sostenute in violazione del diritto e da rischi derivanti da carenze nei sistemi di gestione e controllo degli Stati membri.

1.2.Catena di audit unica e responsabilità della Commissione e degli Stati membri (punti 44 e 47)

La Commissione si è adoperata per la realizzazione di un'efficace "catena di audit unica", che è un tema ricorrente in gran parte della risoluzione.

In tale contesto, i principali elementi su cui si basa la Commissione per garantire che le risorse siano state utilizzate in conformità del quadro giuridico e dei principi di una sana gestione finanziaria sono i risultati dell'attività di audit svolta dalla Commissione stessa, gli audit della Corte dei conti europea e le relazioni presentate dall'OLAF, nonché le informazioni fornite dalle autorità nazionali, segnatamente i giudizi di audit e le statistiche di controllo sui tassi di errore trasmesse nell'ambito delle relazioni annuali di controllo e gli audit di sistema nazionali effettuati nel corso dell'anno.

Un aspetto importante dell'audit unico è costituito dalla dichiarazione di gestione, firmata dai direttori/capi dei servizi o degli organismi, che introduce uno strumento di rendicontazione rafforzato obbligatorio per gli Stati membri. La dichiarazione di gestione sarà corredata di una relazione contenente una riepilogo di tutti i risultati dei controlli e degli audit svolti e delle azioni correttive avviate o programmate. Tuttavia, il rilascio di una dichiarazione nazionale (articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario) potrebbe costituire un ulteriore elemento importante della revisione unica.

Per quanto riguarda l'invito a presentare una raccomandazione per promuovere l'uso di tali dichiarazioni nazionali, la Commissione, pur approvando le raccomandazioni del gruppo di lavoro interistituzionale 6 , desidera sottolineare che altre iniziative sono più idonee a promuovere l'uso di tali relazioni: ne sono un esempio l'inserimento delle informazioni in documenti pubblici quali le RAA della Commissione, la raccolta delle migliori pratiche, l'organizzazione di sessioni informative nelle sedi competenti o la promozione delle dichiarazioni nazionali presso i ministri delle Finanze, i parlamenti nazionali e le istituzioni superiori di controllo.

Quanto alla richiesta del PE di pubblicare le dichiarazioni nazionali, le sintesi annuali e le dichiarazioni di gestione, la Commissione sottolinea di non avere la facoltà di pubblicare tali documenti.

1.3.Attendibilità delle informazioni fornite dagli Stati membri (punti 24-25, 49-50)

La Commissione è del parere che la credibilità delle RAA non sia compromessa dalla mancata attendibilità di alcuni controlli di primo livello da parte degli Stati membri. Essa ha una chiara visione d'insieme e basa la propria garanzia di affidabilità su un processo solido che contempla vari livelli di controlli:

- i controlli di primo livello volti a verificare tutte le spese prima che esse vengano dichiarate alla Commissione;

- i controlli di secondo livello dell'autorità di certificazione (il "contabile") prima della presentazione dei conti alla Commissione;

- i controlli di terzo livello, che consistono in verifiche dei progetti e delle procedure in essere;

- le attività di controllo della Commissione stessa aventi a oggetto gli organismi nazionali per l'attuazione e il controllo o direttamente i progetti e basate sulla valutazione di 15 requisiti fondamentali.

Ai fini del processo di garanzia dell'affidabilità, la Commissione tiene conto dei risultati delle attività svolte a tutti questi livelli di controllo nonché dei risultati delle attività di audit della Corte dei conti europea e delle indagini dell'OLAF.

I controlli sono inoltre distribuiti nel tempo e alcuni di essi sono effettuati dopo la certificazione della spesa alla Commissione. In particolare, la valutazione finale del rischio residuo e, pertanto, dell'efficacia dell'attuazione sarà eseguita al momento della chiusura.

La Commissione ritiene che le informazioni fornite nelle RAA, nella relazione di sintesi, nella comunicazione sulla tutela del bilancio dell'UE e nei conti annuali forniscano una base adeguata per la valutazione della capacità correttiva dei sistemi posti in essere.

L'approccio prudente adottato nella comunicazione sulla tutela del bilancio dell'UE 7 non deve indurre a ritenere che gli Stati membri abbiano trasmesso informazioni non attendibili. L'osservazione della Commissione si riferisce alla pratica con cui alcune autorità di certificazione comunicano, in relazione alle rettifiche finanziarie, un importo comprendente le rettifiche finanziarie effettuate dallo Stato membro e quelle apportate dalla Commissione. Pertanto la Commissione sottrae sistematicamente dalle cifre comunicate dagli Stati membri un importo corrispondente alle rettifiche della Commissione, onde evitare il rischio di un doppio conteggio.

La DG REGIO e la DG EMPL stanno adottando misure volte a garantire l'attendibilità delle informazioni comunicate dagli Stati membri in merito alle rettifiche finanziarie. Tali misure sono le seguenti:

esecuzione di una valutazione annuale dei rischi in relazione ai dati comunicati dagli Stati membri,

contatti con le autorità di certificazione al fine di ottenere chiarimenti sui dati trasmessi ove si riscontrino elementi di incoerenza,

esecuzione di audit in loco per verificare il sistema di contabilità delle autorità di certificazione e l'attendibilità dei dati comunicati in merito alle rettifiche finanziarie sulla base dei risultati della valutazione dei rischi; la copertura di tali audit è stata incrementata nel 2014 per ottenere ulteriori garanzie.

Per quanto riguarda l'invito a porre in essere procedure che colleghino le misure correttive all'anno in cui è stato effettuato il pagamento, la Commissione rileva che nel periodo di programmazione 2007-2013 la responsabilità di porre in essere valide procedure per confermare i tempi, l'origine e gli importi delle misure correttive ricadeva innanzitutto sugli Stati membri.

La Commissione ha sempre sostenuto che non è fattibile collegare le rettifiche all'anno del pagamento.

Nel caso in cui la Commissione ritenga, sulla base delle sue valutazioni ed analisi, che i dati trasmessi dagli Stati membri non siano esatti, tale considerazione sarà chiaramente riportata nella rispettiva RAA dei suoi servizi.

Quanto alla richiesta che i direttori generali riferiscano nelle loro RAA in merito ai tassi di errore notificati dagli Stati membri e alle rettifiche apportate dalla Commissione, la Commissione ricorda che tali informazioni sono attualmente fornite dalle DG per tutti i programmi operativi sottoposti a riserva. A decorrere dal 2014 tale prassi è estesa, in casi specifici, a tutti i programmi operativi.

1.4.La relazione di sintesi e la RAA (punti 26-27, 217-218)

In risposta alla richiesta formulata dal PE, la Commissione ha precisato il calcolo dell'importo a rischio nella relazione di sintesi 2014 8 , presentando inoltre l'incidenza stimata delle azioni correttive.

Quanto alla richiesta di emettere nella relazione di sintesi una vera e propria "dichiarazione di affidabilità", la Commissione sottolinea che, in linea con la necessità di rafforzare il controllo finanziario, che dal 2000 rientra tra le priorità fondamentali delle sue azioni di riforma e di rafforzamento della capacità amministrativa, il quadro di governance (segnatamente l'articolo 66, paragrafo 9, del regolamento finanziario) ha conferito ai direttori generali tutti i poteri necessari allo svolgimento dei loro compiti e li ha resi personalmente responsabili della gestione finanziaria. Pertanto, la responsabilità di gestione assunta dai direttori generali garantisce la necessaria continuità e sostenibilità del circuito di rendicontazione.

La Commissione ricorda che il Collegio si assume la responsabilità politica in virtù dell'articolo 317 del TFUE mediante l'adozione della relazione di sintesi annuale, che costituisce una sintesi delle RAA relative all'anno precedente (articolo 66, paragrafo 9, del regolamento finanziario). Essa ritiene che le RAA associate alla relazione di sintesi soddisfino gli obiettivi di rendicontabilità interna ed esterna.

Per quanto riguarda la richiesta del PE di chiarire le istruzioni permanenti per le RAA (possibilità di giudizio negativo, sistema di sanzioni), la Commissione precisa che le istruzioni attuali già consentono agli ordinatori delegati (OD) di concludere di non avere la ragionevole certezza che le procedure di controllo applicate offrano le necessarie garanzie per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti.

Quanto al sistema di sanzioni, sia il regolamento finanziario sia lo statuto dei funzionari attualmente stabiliscono già che gli ordinatori delegati sono responsabili sotto il profilo disciplinare e patrimoniale in caso di attività illecita, di frode o di corruzione.

2.    Semplificazione

Il quadro giuridico per il periodo 2014-2020 fornisce la base per un'ulteriore semplificazione introducendo misure quali la riduzione del numero dei programmi, l'allineamento delle disposizioni tra i Fondi strutturali e d'investimento europei e altri strumenti dell'Unione, il rafforzamento delle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) o l'introduzione dei piani d'azione comuni e la riduzione dell'onere di audit in linea con il principio di proporzionalità.

Nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, il nuovo quadro giuridico comprende elementi di semplificazione quali il regime per i piccoli agricoltori oppure il pagamento di costi standard e di somme forfettarie nel settore dello sviluppo rurale. Tuttavia, poiché molti di questi elementi sono facoltativi per gli Stati membri, i loro effetti sul campo dipendono dalle scelte di attuazione a livello nazionale. Inoltre alcuni degli elementi introdotti dai colegislatori nel corso della procedura legislativa hanno aggiunto complessità alle proposte iniziali della Commissione. La Commissione ha inoltre avviato un esame in tema di semplificazione, i cui risultati saranno comunicati a breve alle parti interessate.

Per quanto riguarda la politica di coesione, è stata offerta agli Stati membri una vasta gamma di opportunità di semplificazione che gli Stati membri devono ora sfruttare evitando il cosiddetto "gold plating", ovvero la sovraregolamentazione. Analogamente anche le norme in materia di appalti pubblici e di aiuti di Stato sono state di recente semplificate grazie a un miglioramento della legislazione che, non appena sarà entrata pienamente in vigore, dovrebbe contribuire a ridurre gli errori. La Commissione ha inoltre assunto l'iniziativa politica di istituire un gruppo di esperti incaricato di condurre una valutazione indipendente delle strategie di semplificazione adottate dagli Stati membri e di individuare ulteriori possibilità di semplificazione delle norme. Il 10 luglio 2015 la Commissione ha adottato la decisione che istituisce il gruppo di esperti indipendenti ad alto livello sul monitoraggio della semplificazione per i beneficiari dei Fondi strutturali e d'investimento europei, che era stata annunciata dal commissario per la Politica regionale Corina Creţu il 9 giugno 2015. Il gruppo è incaricato di valutare in che misura gli Stati membri sfruttano le potenzialità di semplificazione per l'accesso ai fondi e il loro utilizzo, allo scopo di ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari.

A partire dal 2016 l'amministrazione della politica di coesione diventerà elettronica. Il quadro normativo per il periodo 2014-2020 rafforza la possibilità di ricorrere alle OSC e introduce nuovi strumenti semplificati, quali i piani d'azione comuni, che sono interamente definiti in termini di prodotti e risultati da realizzare e attuare attraverso le OSC. Inoltre, per quanto riguarda l'occupazione, la Commissione organizza seminari sulla semplificazione negli Stati membri. Entro la fine del 2015 la Commissione intende presentare al PE e al Consiglio una relazione di indagine sui progressi compiuti in materia di semplificazione.

Le OSC e l'armonizzazione delle norme tra i Fondi riducono l'onere amministrativo a carico dei beneficiari nonché il rischio di errore. Pertanto la semplificazione contribuisce a concentrare gli sforzi sul conseguimento dei risultati perseguiti dai progetti e dai programmi.

La Commissione provvederà a sorvegliare l'attuazione degli elementi della semplificazione in ciascun settore di intervento e a razionalizzare queste iniziative distinte attraverso un quadro di valutazione della semplificazione amministrativa entro la fine del 2015.

La Commissione terrà conto dei risultati di tale attività di sorveglianza e coordinamento nella revisione intermedia del QFP (prevista per la fine del 2016) e nella prossima revisione del regolamento finanziario.

3.    Prestazioni (punti 303-310)

La nuova generazione di programmi di spesa per il QFP 2014-2020 contribuirà a realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 in quanto è maggiormente orientata ai risultati, come esposto in dettaglio nella lettera della vicepresidente Georgieva summenzionata.

In seguito alla risoluzione del PE, del 3 dicembre 2013, sul "quadro di controllo interno integrato" (paragrafo 40) 9 , la Commissione ha adottato le misure necessarie per istituire, nel corso del 2015, il gruppo di lavoro interistituzionale sulla programmazione di bilancio basata sui risultati.

Il PE chiede che il piano di gestione dei direttori generali contenga un numero limitato di obiettivi in merito ai quali possano riferire nelle loro RAA. La Commissione sottolinea che le RAA 2013 hanno indicato i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi intermedi e a lungo termine definiti nei piani di gestione 2013 e hanno presentato inoltre una sintesi delle valutazioni e dei controlli di gestione effettuati.

Nella sua risoluzione il PE chiede che nella prossima relazione di valutazione siano incluse due analisi dell'efficienza, dell'efficacia e dei risultati ottenuti in termini di crescita e occupazione rispettivamente attraverso il piano di investimento 10 e il piano per la crescita e l'occupazione.

Per quanto riguarda la prima analisi, e in seguito all'accordo raggiunto tra il PE e il Consiglio il 5 giugno 2015, la Commissione presenterà: a) una valutazione sull'impiego e sul funzionamento della garanzia dell'Unione, corredata del parere della Corte dei conti europea e b) una relazione contenente una valutazione indipendente dell'applicazione del regolamento.

Quanto alla seconda analisi, la Commissione osserva che la relazione di valutazione fornisce dati sul piano per la crescita e l'occupazione adottato dal Consiglio europeo nel giugno 2012 nella misura in cui le azioni siano state finanziate dal bilancio dell'UE.

Due ulteriori richieste riguardano il coordinamento in seno all'organizzazione interna della Commissione. Nell'ambito dei suoi nuovi metodi di lavoro, la Commissione definisce le modalità con cui assicura che il lavoro svolto dai suoi servizi si concentri sui settori chiave individuati negli orientamenti politici e mira a sviluppare una cultura più basata sulle prestazioni per il bilancio dell'Unione. Inoltre, le politiche dell'UE sono gestite e coordinate tenendo conto della natura trasversale delle attività delle direzioni generali.

In tale contesto è stata istituita una rete di commissari per un bilancio dell'UE incentrato sui risultati.

4.    Questioni specifiche

4.1    Conflitti d'interesse (punto 56)

Riguardo alla richiesta del PE di valutare la situazione attuale della normativa degli Stati membri in tale ambito, la Commissione ricorda che, in generale, l'adozione di misure volte a evitare conflitti d'interesse a livello nazionale rientra nelle competenze degli Stati membri, anche laddove l'eventuale conflitto d'interesse si riferisca alla gestione dei fondi del bilancio dell'Unione.

Quanto all'invito a presentare raccomandazioni o soluzioni giuridicamente vincolanti, la Commissione ricorda che sono già in essere disposizioni giuridiche 11 per evitare il conflitto di interesse quando viene data esecuzione al bilancio dell'Unione nell'ambito della gestione concorrente.

In particolare, per quanto riguarda le disposizioni del regolamento finanziario, spetta agli Stati membri adottare le misure necessarie per evitare il conflitto d'interesse nell'attività di gestione e di controllo.

Inoltre, in base al regolamento sulle disposizioni comuni, il programma operativo deve garantire un'adeguata separazione delle funzioni quando l'autorità di gestione è anche un beneficiario.

Analogamente, le norme in materia di appalti stabiliscono che gli Stati membri provvedono affinché le amministrazioni aggiudicatrici adottino misure adeguate per prevenire, individuare e porre rimedio in modo efficace a conflitti di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

4.2.    Prefinanziamento nell'ambito dell'assistenza preadesione (punto 215)

Per quanto riguarda la liquidazione di nove operazioni riguardanti i programmi nazionali di preadesione, la Commissione sottolinea che tali operazioni sono state inficiate unicamente da un errore della procedura contabile provvisoria. La Commissione ha più volte ribadito che tale errore non ha inciso né sull'attendibilità dei conti né sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni interessate.

Inoltre, il punto in questione riflette solo in parte le conclusioni tratte dalla Corte dei conti europea e le relative risposte della Commissione, nella relazione annuale 2013 della Corte dei conti.

Quanto alla conformità della prassi adottata dalla DG Allargamento con l'articolo 88 del regolamento finanziario e con l'articolo 100 delle modalità di esecuzione, la Commissione osserva che tali disposizioni si riferiscono specificamente alla liquidazione delle spese, che non è avvenuta in nessuna di queste operazioni. Pertanto la Commissione non condivide il parere sulla mancata conformità con l'articolo: non vi è stata in nessuna fase alcuna comunicazione con il paese beneficiario, in relazione a queste operazioni, da cui risulti che la Commissione ha convalidato le relative spese.

La Commissione osserva che la procedura contabile provvisoria esisteva soltanto da due anni e nel terzo anno è stata abolita. La direzione generale ha ora istituito con i paesi beneficiari pertinenti un sistema volto a garantire che il riconoscimento dei costi nei registri contabili sia pienamente conforme al regolamento finanziario.

4.3.    IMG (punti 234-235)

Nella sua risoluzione il PE chiede quali sono i motivi della fuga di notizie che ha interessato la relazione finale dell'OLAF sull'IMG e invita la Commissione ad adottare una decisione sullo status giuridico di tale organizzazione. Entro i limiti della riservatezza, la Commissione provvederà a informare il PE in merito ai risultati delle sue indagini volte a chiarire le circostanze in cui la relazione sarebbe trapelata.

Per quanto riguarda lo status giuridico dell'IMG, la Commissione ha già precisato che, alla luce dei nuovi elementi fattuali contenuti nella relazione finale dell'OLAF, non sottoscriverà ulteriori accordi con l'IMG nel quadro della procedura speciale applicabile alle organizzazioni internazionali finché l'IMG non avrà chiarito il proprio status.

La Commissione ricorda che il regolamento finanziario e le modalità di esecuzione forniscono un chiaro quadro giuridico per la concessione di sovvenzioni senza inviti a presentare proposte per l'aggiudicazione di appalti con procedura negoziata senza previa pubblicazione (nella gestione diretta). Le basi giuridiche precisano le situazioni nelle quali è possibile ricorrere alle assegnazioni dirette, ad esempio le operazioni di aiuto umanitario, le operazioni di protezione civile e gli aiuti erogati per situazioni di crisi, i casi d'urgenza, le situazioni di monopolio, gli aiuti a favore di organismi indicati nell'atto di base dal legislatore o le azioni specifiche che esigono un particolare tipo di beneficiario prevalentemente per la sua competenza tecnica, l'alto grado di specializzazione o i poteri amministrativi speciali. Nel caso degli appalti, il numero delle procedure negoziate utilizzate nell'arco di un anno è indicato, a norma dell'articolo 53 delle modalità di esecuzione, in ciascuna RAA (allegato 3, tabelle 11 e 12).

È importante notare che non esiste un nesso tra queste situazioni specifiche e lo status giuridico del beneficiario o del contraente. In questi casi particolari è irrilevante che si tratti di un'organizzazione internazionale o meno: il presunto privilegio che un'entità potrebbe ottenere dalla sua classificazione come organizzazione internazionale non consiste nella gestione diretta bensì nella possibilità di accedere a quella che un tempo era la gestione congiunta e che adesso è diventata gestione indiretta.

La risoluzione chiede inoltre alla Commissione di informare il PE in merito all'indagine OLAF avviata nel 2011 e di fornire al PE un elenco in cui figurino tutte le organizzazioni, le imprese, gli altri organismi o soggetti che abbiano ottenuto contratti della Commissione senza che vi sia stato un invito a presentare proposte, illustrando nel dettaglio il loro status giuridico.

Per quanto riguarda la prima richiesta, la Commissione ha regolarmente tenuto informato il presidente e i membri della commissione CONT. In particolare, la Commissione ricorda che il 17 giugno 2015, nel corso di una riunione a porte chiuse, sono state fornite al presidente e ai membri della commissione CONT informazioni sul seguito dato dalla Commissione all'indagine OLAF sull'IMG. La Commissione rinvia a tali informazioni.

Quanto alla seconda richiesta, la Commissione ritiene che fornire l'elenco dei beneficiari dei contratti aggiudicati mediante procedura negoziata o delle sovvenzioni dirette e collegare tali soggetti al rispettivo status giuridico comporterebbe un carico di lavoro sproporzionato, in quanto tali dati non sono prontamente reperibili nelle banche dati centrali. Inoltre i casi di assegnazione diretta delle sovvenzioni sono chiaramente enumerati nelle RAA, come già ricordato sopra.

4.4.    OLAF (punti 280-287)

Le richieste del Parlamento in questo ambito riguardano prevalentemente i rapporti tra l'OLAF e il suo comitato di vigilanza. La Commissione può assicurare al PE che tali rapporti sono debitamente presi in esame.

Con particolare riferimento all'indipendenza del comitato di vigilanza, conformemente al regolamento n. 883/2013, l'OLAF ha intrapreso, per quanto possibile, misure atte a garantire il funzionamento indipendente e l'autonomia finanziaria del comitato di vigilanza e del suo bilancio. La Commissione sta sondando la possibilità di rafforzare ulteriormente l'indipendenza del comitato, soprattutto con riguardo alle risorse umane e alla gestione del bilancio, nell'ambito del quadro giuridico esistente. Il PE sarà informato a tempo debito. Analogamente, per quanto riguarda la richiesta di consultare il comitato di vigilanza prima di modificare le istruzioni al personale in materia di procedure d'indagine e prima di stabilire le priorità della politica in materia di indagini, l'OLAF ha già consultato il comitato di vigilanza riguardo agli orientamenti per il personale in materia di procedure d'indagine e di priorità della politica in materia di indagini in linea con il regolamento n. 883/2013 e con gli accordi operativi tra l'OLAF e il comitato di vigilanza e si è impegnato a procedere in tal senso anche in futuro.

Riguardo all'attuazione delle raccomandazioni del comitato di vigilanza, la Commissione può assicurare al PE che l'OLAF ha attentamente preso in esame tutte le raccomandazioni del comitato di vigilanza e che sono state investite risorse considerevoli per l'attuazione di alcune di esse. Il 2014 è stato il primo anno nel quale il comitato di vigilanza ha dato seguito alle raccomandazioni che aveva formulato negli anni precedenti. È attualmente in corso l'istituzione di una procedura per lo svolgimento di questa attività di follow-up in futuro. L'OLAF e il comitato di vigilanza stanno collaborando per raggiungere un buon livello di cooperazione a tale riguardo. La legittimità delle indagini avviate dall'OLAF nel contesto della propria riorganizzazione il 1° febbraio 2012 è stata esaminata nella relazione n. 3/2014 del comitato di vigilanza del 20 gennaio 2015. Il 9 febbraio 2015 l'OLAF ha formulato le proprie osservazioni sulla relazione del comitato di vigilanza, che sono state allegate a tale relazione trasmessa alle istituzioni il 12 febbraio 2015. Le statistiche sulla durata delle indagini sono esaminate dall'OLAF nelle sue relazioni annuali. Inoltre, il direttore generale dell'OLAF ha chiesto al comitato di vigilanza di formulare un parere generale sulle statistiche dell'OLAF; il comitato di vigilanza ha incluso tale parere nel suo programma di lavoro 2015.

* * *

(1) Discarico del bilancio generale per l'esercizio 2013, relazioni speciali della Corte dei conti europea nel contesto del discarico alla Commissione, discarico del FES, discarico delle agenzie. Documenti P8_TA-PROV(2015)0118, P8_TA-PROV(2015)0119, P8_TA-PROV(2015)0120 e P8_TA-PROV(2015)0130, reperibili al seguente indirizzo internet: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20150429+TOC+DOC+XML+V0//IT
(2) Documenti 5303/15 ADD 1, 5303//1/15 REV 1, 5304/15, 5305/15, 5305/15 ADD1, 5306/15, 5306/15 ADD 1, 5549/15 pubblicati sul seguente sito: http://www.europarl.europa.eu/committees/it/cont/discharge-2013.html
(3)

   Ares(2015)971353 del 4 marzo 2015.

(4)

     Si vedano i paragrafi 2, 10, 12, 26-27, 34-35, 40, 44-45, 58, 91, 94, 103, 110, 137-138, 141, 143-144, 148, 152, 156, 169, 218, 222, 224, 268-269, 271, 282-283, 290, 294-295, 297 dei documenti di lavoro dei servizi della Commissione e delle risoluzioni del Parlamento europeo.

(5)

     Si vada il paragrafo 50 dei documenti di lavoro dei servizi della Commissione sulla raccomandazione del Consiglio.

(6)

   COM(2014) 688 final.

(7)

   COM(2014) 618 final.

(8)

   COM(2015) 279 final.

(9)

   Consultabile all'indirizzo http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0319+0+DOC+XML+V0//IT

(10)

   COM(2015) 10 final.

(11)

   Articoli 32, paragrafo 3, e 59, paragrafo 1, del regolamento finanziario, articolo 125, paragrafo 7, dell'RDC, articolo 24 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure di appalto.

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