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Document 52015AP0298

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 settembre 2015 concernente la proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (11667/2012 — C8-0278/2014 — 2012/0134(NLE))

GU C 316 del 22.9.2017, p. 287–287 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 316/287


P8_TA(2015)0298

Accordo di partenariato nel settore della pesca con la Guinea Bissau: possibilità di pesca e contropartita finanziaria (approvazione) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 settembre 2015 concernente la proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (11667/2012 — C8-0278/2014 — 2012/0134(NLE))

(Approvazione)

(2017/C 316/38)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (11667/2012),

visto il progetto di protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (11671/2012),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0278/2014),

vista la sua risoluzione non legislativa del 9 settembre 2015 (1) sul progetto di decisione del Consiglio,

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A8-0233/2015),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Guinea-Bissau.


(1)  Testi approvati di tale data, P8_TA(2015)0299.


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