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Document 52015AP0285

    P8_TA(2015)0285 Clonazione di animali allevati e fatti riprodurre a fini agricoli ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 settembre 2015 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla clonazione di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina allevati e fatti riprodurre a fini agricoli (COM(2013)0892 — C7-0002/2014 — 2013/0433(COD)) P8_TC1-COD(2013)0433 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 settembre 2015 in vista dell'adozione della del direttiva regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio sulla clonazione di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina allevati e fatti riprodurre a fini agricoli [Em. 1. La prima parte del presente emendamento, vale a dire la modifica da direttiva a regolamento, si applica a tutto il testo]

    GU C 316 del 22.9.2017, p. 278–286 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.9.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 316/278


    P8_TA(2015)0285

    Clonazione di animali allevati e fatti riprodurre a fini agricoli ***I

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 settembre 2015 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla clonazione di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina allevati e fatti riprodurre a fini agricoli (COM(2013)0892 — C7-0002/2014 — 2013/0433(COD))

    (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

    (2017/C 316/37)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0892),

    visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0002/2014),

    visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la sua risoluzione legislativa del 7 luglio 2010 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti, che modifica il regolamento (CE) n. 1331/2008 e che abroga il regolamento (CE) n. 258/97 e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 30 aprile 2014 (2),

    visto l'articolo 59 del suo regolamento,

    viste le deliberazioni congiunte della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale a norma dell'articolo 55 del regolamento,

    visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per il commercio internazionale (A8-0216/2015),

    1.

    adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

    2.

    chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

    3.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


    (1)  Testi approvati in tale data, P7_TA(2010)0266.

    (2)  GU C 311 del 12.9.2014, pag. 73.


    P8_TC1-COD(2013)0433

    Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 settembre 2015 in vista dell'adozione della del direttiva regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio sulla clonazione di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina allevati e fatti riprodurre a fini agricoli [Em. 1. La prima parte del presente emendamento, vale a dire la modifica da direttiva a regolamento, si applica a tutto il testo]

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (-1)

    Nel dare attuazione alla politica dell'Unione, e visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è opportuno garantire un livello elevato di tutela della salute umana e di protezione dei consumatori, nonché un livello elevato di benessere degli animali e di protezione dell'ambiente. Dovrebbe essere sempre applicato il principio di precauzione stabilito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio  (3) . [Em. 2]

    (1)

    La clonazione di animali non è in linea con la direttiva 98/58/CE del Consiglio (4) , che stabilisce norme minime generali riguardo al benessere degli animali negli allevamenti. Essa La direttiva 98/58/CE esorta gli Stati membri a far sì che non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili agli animali da allevamento e, più specificamente, al paragrafo 20 dell'allegato stabilisce che «non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni ». Se la clonazione provoca dolori, sofferenze o lesioni inutili gli Stati membri devono agire a livello nazionale per evitare che ciò accada. Approcci nazionali diversi in materia di clonazione degli animali o di uso di prodotti derivati dalla clonazione animale potrebbero condurre a distorsioni del mercato. È quindi necessario assicurare che si applichino le medesime condizioni a tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nella distribuzione di animali vivi e di prodotti derivati da animali nell'intera Unione. [Em. 3]

    (2)

    L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha concluso, nel suo parere del 2008 sulla clonazione animale  (5) , che la salute e il benessere di una quota rilevante di cloni sono risultati compromessi, spesso in maniera grave e con esito letale. Più specificamente, l'EFSA ha confermato che le genitrici surrogate utilizzate nella clonazione soffrono in particolare di disfunzioni della placenta che contribuiscono ad aumentare il tasso degli aborti (6), con possibili conseguenze negative per la loro salute . Questo, insieme ad altri fattori, è la ragione della scarsa efficienza della tecnica (6-15 % per i bovini e 6 % per i suini) e della necessità di impiantare gli embrioni clonati in diverse madri surrogate per poter ottenere un clone. Anomalie nei cloni e dimensioni insolitamente grandi dei feti provocano inoltre parti difficili e decessi alla nascita. Tassi elevati di mortalità in tutte le fasi dello sviluppo sono caratteristici della tecnica della clonazione  (7) . [Em. 4]

    (2 bis)

    Per quanto riguarda la sicurezza alimentare, l'EFSA ha insistito sull'importanza di riconoscere i limiti della banca dati e nel suo parere del 2008 sulla clonazione animale ha concluso che la valutazione dei rischi è gravata da incognite derivanti dall’esiguo numero di studi disponibili, dalle ridotte dimensioni dei campioni esaminati e, in generale, dell'assenza di un approccio uniforme, che consentirebbe di affrontare in modo più soddisfacente tutte le problematiche inerenti al parere. L'EFSA, ad esempio, ha affermato che le informazioni sull'immunocompetenza dei cloni sono limitate e nel suo parere raccomanda, qualora emergano prove circa la riduzione dell'immunocompetenza dei cloni, di esaminare la questione per accertare se, e in caso affermativo in quale misura, il consumo di carne e latte derivati da cloni animali o dalla loro progenie possa comportare una maggiore esposizione umana agli agenti trasmissibili. [Em. 5]

    (2 ter)

    In merito ai possibili impatti ambientali l'EFSA ha affermato che i dati disponibili sono limitati e, in quanto ai potenziali effetti sulla diversità genetica, ha richiamato l'attenzione sul fatto che potrebbe verificarsi un effetto indiretto a causa dell'eccessivo ricorso a un numero ristretto di animali ammessi nei programmi di selezione e che un'omogeneità maggiore del genotipo nella popolazione animale può aumentare la suscettibilità di tale popolazione a infezioni o altri rischi. [Em. 6]

    (2 quater)

    Il Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie, nella relazione specifica sulla clonazione pubblicata nel 2008  (8) , ha espresso dubbi quanto alla giustificazione della clonazione degli animali per scopi di produzione alimentare, in considerazione dell'attuale livello di sofferenza e dei problemi di salute delle genitrici surrogate e dei cloni animali. [Em. 7]

    (2 quinquies)

    Uno degli obiettivi della politica agricola comune dell'Unione sancito dall'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) è quello di «incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola». Tale obiettivo si propone, tra l'altro, di migliorare la produzione e, per quanto riguarda lo sviluppo razionale della produzione agricola, comporta un impiego ottimale dei fattori di produzione, ossia una produzione appropriata per scopi di commercializzazione che tenga conto degli interessi dei consumatori. [Em. 8]

    (2 sexies)

    Conformemente alla giurisprudenza  (9) della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'articolo 43 TFUE costituisce la base giuridica appropriata per qualsiasi legislazione relativa alla produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I TFUE che contribuisca alla realizzazione di uno o più obiettivi della politica agricola comune di cui all'articolo 39 TFUE. Anche qualora tale legislazione si ponesse obiettivi diversi da quelli della politica agricola comune, che, in assenza di disposizioni specifiche, sarebbero perseguibili sulla base dell'articolo 114 TFUE, essa può comportare l'armonizzazione delle disposizioni nazionali in tale ambito senza la necessità di ricorrere al suddetto articolo. Inoltre, le misure adottate nel quadro della politica agricola comune possono altresì influenzare l'importazione dei prodotti in questione. [Em. 9]

    (2 septies)

    Come emerge in modo chiaro e costante dalle ricerche condotte presso i consumatori, la maggioranza dei cittadini dell'Unione disapprova la clonazione a fini agricoli a causa, tra l'altro, di considerazioni sul benessere degli animali e di considerazioni etiche generali  (10) . La clonazione a fini agricoli potrebbe comportare l'ingresso nella filiera alimentare di cloni animali o di progenie di cloni animali. I consumatori sono fortemente contrari al consumo di alimenti derivati da animali clonati o dalla loro progenie. [Em. 10]

    (2 octies)

    La clonazione di animali a fini di produzione alimentare mette a rischio l'essenza stessa del modello agricolo europeo, basato sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sulla salute dei consumatori, su regole rigorose in materia di benessere degli animali e sull'impiego di metodi rispettosi dell'ambiente. [Em. 11]

    (3)

    Tenuto conto delle finalità della politica comune agricola dell'Unione, degli esiti delle recenti valutazioni scientifiche dell'EFSA basate sugli studi disponibili, e delle prescrizioni in materia di benessere degli animali di cui all'articolo 13del trattato TFUE e delle preoccupazioni dei cittadini , è opportuno vietare temporaneamente l'uso della clonazione per la produzione di animali di determinate specie a fini agricoli e l'immissione sul mercato di animali e prodotti derivati dall'impiego della tecnica di clonazione . [Em. 12]

    (3 bis)

    I cloni animali non sono prodotti per essere utilizzati nella produzione di carne o latte, bensì per l'utilizzo del loro materiale germinale a fini riproduttivi. È la progenie di cloni animali ottenuta da riproduzione sessuata a essere destinata alla produzione alimentare. Sebbene le preoccupazioni riguardo al benessere animale possano non essere manifeste nel caso della progenie di cloni animali, visto che i capi sono nati mediante riproduzione sessuata convenzionale, il fatto stesso che tra i progenitori vi sia un clone animale è all'origine di notevole apprensione sotto l'aspetto etico e del benessere animale. Le misure per rispondere alle inquietudini sul benessere animale e alle percezioni dei consumatori sulla tecnica di clonazione dovrebbero pertanto includere nell'ambito di applicazione il materiale germinale di cloni animali, la progenie di cloni animali e i prodotti derivati dalla progenie di cloni animali. [Em. 13]

    (4)

    Gli animali che hanno maggiori probabilità di essere sottoposti a clonazione per fini agricoli sono attualmente quelli appartenenti alle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina. L'ambito d'applicazione della presente direttiva deve pertanto essere limitato all'utilizzo della clonazione a fini agricoli per queste cinque specie. [Em. 14]

    (4 bis)

    Quanto alla commercializzazione di prodotti agricoli, in seguito a un divieto dell'uso della clonazione e al fine di tenere conto delle percezioni dei consumatori riguardo alla clonazione per quanto concerne, tra l'altro, il benessere animale, la mancanza di sufficienti studi scientifici e le considerazioni etiche generali, è necessario garantire che nella catena alimentare non entrino alimenti ottenuti da cloni animali e dalla loro progenie. Misure meno restrittive, quali l'etichettatura dei prodotti alimentari, non darebbero pienamente risposta alle preoccupazioni dei cittadini poiché sarebbe comunque autorizzata la commercializzazione di alimenti ottenuti con una tecnica che comporta sofferenza per gli animali. [Em. 15]

    (4 ter)

    L'uso della clonazione nella produzione animale a fini agricoli è già praticato in alcuni paesi terzi. Ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002, gli alimenti importati da paesi terzi per l'immissione sul mercato dell'Unione devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare dell'Unione o le condizioni riconosciute almeno equivalenti dall'Unione. Dovrebbero pertanto essere adottate misure volte a evitare l'importazione da paesi terzi nell'Unione di cloni animali e della loro progenie e di prodotti ottenuti da cloni animali e dalla loro progenie. La Commissione dovrebbe integrare o proporre di modificare la pertinente legislazione in materia zootecnica e di salute animale al fine di garantire che i certificati di importazione che accompagnano gli animali e il materiale germinale nonché gli alimenti e i mangimi di origine animale indichino se sono cloni animali o progenie di cloni animali o se sono ottenuti da cloni animali o dalla progenie di cloni animali. [Em. 16]

    (4 quater)

    I cloni animali, i cloni embrionali, la progenie di cloni animali, il materiale germinale di cloni animali e della loro progenie nonché gli alimenti e i mangimi ottenuti da cloni animali e dalla loro progenie non possono essere considerati come i prodotti, gli alimenti e i mangimi che non sono ottenuti mediante utilizzo della tecnica di clonazione, ai sensi dell'articolo III, paragrafo 4, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT). Inoltre, il divieto di clonazione animale e di immissione sul mercato e importazione di cloni animali, di cloni embrionali, della progenie di cloni animali, del materiale germinale di cloni animali e della loro progenie nonché di alimenti e mangimi ottenuti da cloni animali e dalla loro progenie è una misura che si rende necessaria per proteggere i principi morali pubblici e la salute animale ai sensi dell'articolo XX del GATT. [Em. 17]

    (4 quinquies)

    È opportuno prendere misure per assicurare che gli accordi commerciali in corso di negoziazione non favoriscano l'autorizzazione di pratiche che possono avere effetti negativi sulla salute dei consumatori e degli agricoltori, sull'ambiente o sul benessere animale. [Em. 18]

    (4 sexies)

    L'applicazione del presente regolamento può essere compromessa qualora sia impossibile tracciare gli alimenti ottenuti da cloni animali e dalla loro progenie. Pertanto, in applicazione del principio di precauzione e al fine di far rispettare i divieti di cui al presente regolamento, è necessario stabilire, in consultazione con le pertinenti parti interessate, sistemi di tracciabilità a livello di Unione. Tali sistemi permetterebbero alle autorità competenti e agli operatori economici di raccogliere dati sui cloni animali, sulla progenie di cloni animali e sul materiale germinale di cloni animali e della loro progenie, nonché sugli alimenti provenienti da cloni animali e dalla loro progenie. La Commissione dovrebbe adoperarsi per ottenere impegni in questo senso dai partner commerciali dell'Unione che effettuano la clonazione di animali a fini agricoli, nel quadro dei negoziati commerciali in corso e di quelli futuri, a livello sia bilaterale che multilaterale; [Em. 19]

    (4 septies)

    Nella relazione del 2010 al Parlamento europeo e al Consiglio, la Commissione ha dichiarato che è opportuno adottare misure per stabilire la tracciabilità delle importazioni di sperma e di embrioni per costituire banche dati sulla loro progenie nell'Unione. La Commissione dovrebbe pertanto agire di conseguenza. [Em. 20]

    (4 octies)

    In linea con l'applicazione del divieto di clonazione previsto nel presente regolamento, è opportuno attuare misure di promozione commerciale mirate adottate dalla Commissione al fine di sostenere una produzione di carne e una zootecnia europee di qualità elevata. [Em. 21]

    (5)

    Secondo le previsioni, le conoscenze relative alle ripercussioni della tecnica di clonazione sul benessere degli animali utilizzati sono destinate ad aumentare. È probabile che la tecnica di clonazione sia perfezionata con il passare del tempo. I divieti devono pertanto applicarsi solo a titolo provvisorio. Occorre dunque riesaminare la È opportuno che il presente regolamento sia riesaminato direttiva entro un periodo di tempo ragionevole, tenendo conto dell'esperienza maturata dagli Stati membri durante la suaattuazione applicazione , dei progressi scientifici e tecnici dell'evoluzione delle percezioni dei consumatori e degli sviluppi e dell'evoluzione della situazione internazionale , con particolare riferimento ai flussi commerciali e alle relazioni commerciali dell'Unione . [Em. 22]

    (5 bis)

    Secondo l'ultimo sondaggio Eurobarometro, la maggioranza degli europei non ritiene che la clonazione animale per la produzione alimentare sia una tecnica sicura per la loro salute e quella della loro famiglia. Inoltre, per quanto concerne la clonazione animale, in Europa sono in maggioranza i paesi che preferiscono chiaramente che le decisioni siano prese innanzitutto partendo da considerazioni morali ed etiche piuttosto che in base a prove scientifiche. Di conseguenza, prima di sottoporre a riesame la presente legislazione è opportuno che la Commissione effettui un nuovo sondaggio ufficiale dell'Unione per valutare nuovamente le percezioni dei consumatori. [Em. 23]

    (5 ter)

    Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla definizione di norme per i sistemi di tracciabilità dei cloni animali, della progenie di cloni animali e del materiale germinale dei cloni animali e della loro progenie. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 24]

    (6)

    La Il presente direttiva regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare segnatamente la libertà d'impresa e la libertà delle scienze. La Il presente direttiva regolamento deve essere attuata applicato conformemente a detti diritti e principi. [Em. 25]

    (6 bis)

    Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della sua potata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. [Em. 26]

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE DIRETTIVA REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    La Il presente direttiva regolamento stabilisce norme in materia di:

    a)

    clonazione degli animali nell'Unione;

    b)

    immissione sul mercato e importazione di cloni embrionali e di cloni animali , cloni embrionali, progenie di cloni animali, materiale germinale di cloni animali e della loro progenie, nonché alimenti e mangimi provenienti da cloni animali e dalla loro progenie . [Em. 27]

    Essa si applica alla clonazione a tutte le specie di animalidelle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina («gli animali») allevati e fatti riprodurre a fini agricoli. [Em. 28]

    Articolo 1 bis

    Obiettivo

    L'obiettivo del presente regolamento è di rispondere alle preoccupazioni in materia di salute e benessere degli animali nonché alle percezioni e alle considerazioni etiche dei consumatori riguardo alla tecnica di clonazione. [Em. 29]

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della del presente direttiva regolamento si intende per:

    a)

    animali «allevati e fatti riprodurre a fini agricoli» («animali») : gli animali allevati e fatti riprodurre per ricavarne prodotti alimentari, mangimi, lana, pelli, pellicce o per altri fini agricoli. Non sono compresi gli animali allevati e fatti riprodurre esclusivamente per altri scopi quali la ricerca, la produzione di medicinali e dispositivi medici, e la conservazione di razze rare o di specie minacciate di estinzione,gli eventi sportivi e culturali e di razze rare identificate come tali dalle autorità competenti degli Stati membri, qualora non siano disponibili metodi alternativi ; [Em. 30]

    b)

    «clonazione»: la riproduzione asessuata di animali con al fine di creare, utilizzando tra l'altro una tecnica mediante la quale il nucleo di una cellula di un singolo animale è trasferito in un oocita dal quale sia stato prelevato il nucleo al fine di creare singoli embrioni geneticamente identici («cloni embrionali»), che possono successivamente essere impiantati in madri surrogate per produrre popolazioni di animali geneticamente identici («cloni animali»); [Em. 31]

    b bis)

    «progenie di cloni animali»: animali, diversi dai cloni animali, in cui almeno uno dei progenitori è un clone animale; [Em. 32]

    b ter)

    «materiale germinale»: lo sperma, gli oociti e gli embrioni prelevati da animali o prodotti a partire da animali ai fini della riproduzione; [Em. 33]

    b quater)

    «tracciabilità»: la possibilità di tracciare e seguire un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o una sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime, attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione; [Em. 34]

    c)

    «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un animale o di un prodotto sul mercato interno.

    c bis)

    «alimento»: un alimento quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002. [Em. 35]

    Articolo 3

    Divieto provvisorio [Em. 36]

    Gli Stati membri vietano a titolo provvisorio Sono vietate : [Em. 37]

    a)

    la clonazione di animali;

    b)

    l'immissione sul mercato e l'importazione di cloni animali, e di cloni embrionali , progenie di cloni animali, materiale germinale di cloni animali e della loro progenie, nonché alimenti e mangimi provenienti da cloni animali e dalla loro progenie . [Em. 38]

    Articolo 3 bis

    Condizioni d'importazione

    Non sono importati animali da paesi terzi a meno che i certificati di importazione che li accompagnano indichino che non sono cloni animali o progenie di cloni animali.

    Non sono importati materiale germinale, alimenti e mangimi da paesi terzi a meno che i certificati di importazione che li accompagnano indichino che non sono derivati da cloni animali o progenie di cloni animali.

    Al fine di garantire che i certificati di importazione che accompagnano gli animali e il materiale germinale e gli alimenti e i mangimi di origine animale indichino se sono cloni animali o progenie di cloni animali o se sono derivati da cloni animali o dalla loro progenie, la Commissione adotta condizioni specifiche di importazione conformemente all'articolo 48 o all'articolo 49 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio  (11) entro …  (*1) e, se del caso, presenta una proposta di modifica di altre normative in materia di salute animale o condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alle importazioni. [Em. 39]

    Articolo 3 ter

    Tracciabilità

    Al fine di fornire alle autorità competenti e agli operatori economici le informazioni loro necessarie per l'applicazione dell'articolo 3, lettera b), sono istituiti sistemi di tracciabilità per quanto riguarda:

    a)

    i cloni animali;

    b)

    la progenie di cloni animali;

    c)

    il materiale germinale di cloni animali e della loro progenie.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 bis per stabilire norme dettagliate per l'inclusione delle informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a c), nei certificati previsti dalla legislazione in materia di salute animale e dalla legislazione zootecnica o nei certificati elaborati dalla Commissione a tal fine. Tali atti delegati sono adottati entro …  (*2) . [Em. 40]

    Articolo 4

    Sanzioni

    Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazioni del delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva regolamento e prendono tutte le misure necessarie a garantirnel'attuazione l'applicazione . Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive e assicurano condizioni di parità . Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il … (*3) [date for transposition of the Directive] e provvedono a dare immediata notifica di ogni successiva modifica. [Em. 41]

    Articolo 4 bis

    Esercizio della delega

    1     Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.     Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal …  (*4) . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3.     La delega di potere di cui all'articolo 3 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5     L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 42]

    Articolo 5

    Relazioni e riesame

    1.   Entro il … (*5) [date = 5 years after the date of transposition of this Directive], gli Stati membri riferiscono alla Commissione sull'esperienza acquisita nell'applicazione della del presente direttiva regolamento . [Em. 43]

    2.   La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione della presente direttiva regolamento , tenendo conto dei seguenti elementi:

    a)

    relazioni presentate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1;

    b)

    tutte le prove scientifiche e tecniche disponibili di progressi scientifici e tecnici, riguardanti in particolare aspetti della clonazione attinenti al benessere degli animali e questioni di sicurezza alimentare, e i progressi compiuti nella creazione di sistemi di tracciabilità affidabili per i cloni e la progenie di cloni ; [Em. 44]

    b bis)

    evoluzione delle percezioni dei consumatori riguardo alla clonazione; [Em. 45]

    c)

    evoluzione della situazione internazionale;

    c bis)

    preoccupazioni dei consumatori in materia di salute pubblica e benessere degli animali; [Em. 46]

    c ter)

    questioni etiche legate alla clonazione di animali. [Em. 47]

    2 bis.     La Commissione rende accessibile al pubblico la relazione di cui al paragrafo 2. [Em. 48]

    2 ter.     La Commissione avvia una consultazione pubblica, mediante un sondaggio ufficiale dell'Unione, volta a verificare eventuali nuove tendenze nella percezione dei consumatori relativamente ai prodotti alimentari ottenuti da cloni animali. [Em. 49]

    Articolo 6

    Recepimento

    1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [date = 12 month after the date of transposition of this Directive]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. [Em. 50]

    Articolo 7

    Entrata in vigore

    LaIl presente direttiva regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal  (*6) [Em. 52]

    Articolo 8

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. [Em. 53]

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. [Em. 54]

    Fatto a …, il

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    Per il Consiglio

    Il presidente


    (1)  GU C 311 del 12.9.2014, pag. 73.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 8 settembre 2015.

    (3)   Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

    (4)  Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23).

    (5)   http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/sc_op_ej767_animal_cloning_en.pdf

    (6)  Parere del comitato scientifico relativamente alla sicurezza alimentare, alla salute e al benessere degli animali e all'impatto ambientale di animali ottenuti per clonazione mediante trasferimento nucleare di cellule somatiche (SCNT), della loro prole e dei prodotti ricavati da detti animali:http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm?wtrl=01.

    (7)   http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2794.pdf

    (8)   Ethical aspects of animal cloning for food supply (Aspetti etici della clonazione animale a scopo alimentare), 16 gennaio 2008: http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/publications/opinion23_en.pdf

    (9)   Sentenza della Corte di giustizia del 23 febbraio 1988, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Consiglio delle Comunità europee, C-68/86, EU:C:1988:85; sentenza della Corte di giustizia del 16 novembre 1989, Commissione delle Comunità europee/Consiglio delle Comunità europee, C-131/87, EU:C:1989:581; sentenza della Corte di giustizia del 16 novembre 1989, Commissione delle Comunità europee/Consiglio delle Comunità europee, C-11/88, EU:C:1989:583.

    (10)   Cfr. ad esempio le relazioni Eurobarometro 2008 e 2010: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_238_en.pdf e http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf

    (11)   Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

    (*1)   Sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

    (*2)   Sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

    (*3)   Un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

    (*4)   Data di entrata in vigore del presente regolamento.

    (*5)   Sei anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

    (*6)   Un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.


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