EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015AG0014(02)

Motivazione del Consiglio: Posizione (UE) n. 14/2015 del Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento e del Consiglio relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione

GU C 365 del 4.11.2015, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 365/20


Motivazione del Consiglio: Posizione (UE) n. 14/2015 del Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento e del Consiglio relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione

(2015/C 365/02)

I.   INTRODUZIONE

1.

L’11 settembre 2013 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso (proposta TSM), avente come base giuridica l’articolo 114 del TFUE. I principali elementi della proposta TSM comprendevano disposizioni relative a un’autorizzazione unica UE per i fornitori di comunicazioni elettroniche, agli input europei (fra cui il coordinamento dell’uso dello spettro radio e i prodotti europei di accesso virtuale), all’armonizzazione dei diritti degli utenti finali, alla neutralità della rete, ai poteri delle autorità nazionali di regolamentazione, al roaming e al BEREC.

2.

Il Comitato economico e sociale europeo ha votato il suo parere il 21 gennaio 2014 e il Comitato delle regioni ha votato il suo parere il 30 e 31 gennaio 2014.

3.

Il Parlamento europeo ha votato la sua risoluzione legislativa in prima lettura il 3 aprile 2014 (1), adottando 233 emendamenti. La maggior parte degli elementi della proposta TSM sono stati mantenuti. Il Parlamento europeo ha emendato le disposizioni relative al roaming al fine di abolire i sovrapprezzi del roaming entro dicembre 2015, fatta salva l’applicazione di una «clausola di utilizzo corretto». Le disposizioni relative alla neutralità della rete sono state emendate in particolare per includere una definizione di neutralità della rete e per limitare la possibilità per gli operatori di fornire servizi specializzati esigendo che la capacità della rete sia sufficiente per fornirli in aggiunta ai servizi di accesso a Internet. I prodotti europei armonizzati di accesso a banda larga all’ingrosso non sono stati mantenuti e la forma degli elementi di tutela dei consumatori è stata modificata.

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno avviato i negoziati in vista di un accordo rapido in seconda lettura. L’esame approfondito della proposta TSM ha condotto all’intesa di concentrare le discussioni solo su due questioni fondamentali: il roaming e la neutralità della rete, compresi i diritti dei consumatori legati a entrambe le questioni. Le disposizioni relative a un’autorizzazione unica UE, agli input europei (fra cui il coordinamento dello spettro radio e i prodotti europei di accesso virtuale) e al BEREC non sono state mantenute.

4.

I negoziati si sono conclusi positivamente il 30 giugno 2015 con il raggiungimento, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, di un accordo provvisorio su un testo di compromesso.

5.

L’8 luglio 2015 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha confermato il testo di compromesso della proposta TSM concordato dalle due istituzioni.

6.

Il 16 luglio 2015 il presidente della commissione ITRE del Parlamento europeo ha trasmesso una lettera alla presidenza in cui dichiarava che, qualora il Consiglio avesse trasmesso formalmente al Parlamento europeo la sua posizione quale concordata, previa verifica effettuata dai giuristi-linguisti, egli, insieme al relatore, avrebbe raccomandato alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti nella seconda lettura del Parlamento.

II.   OBIETTIVO

7.

Dal risultato dei negoziati emerge che il regolamento mira a stabilire norme comuni per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a Internet e a tutelare i diritti degli utenti finali.

8.

Nel settore del roaming, il regolamento istituisce un nuovo meccanismo di prezzi al dettaglio per i servizi di roaming regolamentati all’interno dell’Unione al fine di abolire i sovrapprezzi del roaming al dettaglio senza distorsioni nei mercati nazionali e visitati.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

A.   Aspetti generali

9.

A seguito del voto della plenaria, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno condotto negoziati allo scopo di concludere un accordo in seconda lettura sulla base di una posizione in prima lettura del Consiglio che il Parlamento possa approvare senza modifiche. Il testo della posizione in prima lettura del Consiglio rispecchia pienamente il compromesso raggiunto dai colegislatori.

B.   Questioni fondamentali

10.

I principali elementi del compromesso raggiunto con il Parlamento europeo sono di seguito illustrati:

a.   Roaming

11.

In base al compromesso, i sovrapprezzi del roaming al dettaglio nell’Unione europea saranno aboliti dal 15 giugno 2017. Tuttavia, il compromesso definisce due situazioni in cui l’applicazione di sovrapprezzi, fatti salvi criteri specifici, è ancora autorizzata.

12.

In primo luogo, i fornitori di roaming potranno applicare una «politica di utilizzo corretto» per prevenire l’utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati. Una volta superati i limiti della politica di utilizzo corretto, può essere applicato un sovrapprezzo. Il sovrapprezzo non può essere più elevato delle tariffe massime all’ingrosso. Le norme dettagliate concernenti l’applicazione della politica di utilizzo corretto saranno definite dalla Commissione in un atto di esecuzione entro il 15 dicembre 2016.

13.

In secondo luogo, al fine di assicurare la sostenibilità del modello di tariffazione nazionale, in circostanze specifiche ed eccezionali, qualora i fornitori di roaming non siano in grado di recuperare i costi globali della fornitura di servizi di roaming regolamentati dalle loro entrate globali risultanti dalla fornitura di tali servizi, detti fornitori, previa autorizzazione dell’autorità nazionale di regolamentazione, possono applicare un sovrapprezzo, ma solo nella misura necessaria per recuperare tali costi.

14.

L’abolizione dei sovrapprezzi del roaming in data 15 giugno 2017 è subordinata all’adozione, entro tale data, di una proposta legislativa che modifichi le tariffe massime all’ingrosso attualmente disciplinate dal regolamento n. 531/2012 o fornisca un’altra soluzione alle questioni individuate al livello di mercato all’ingrosso. Prima di presentare tale proposta legislativa, la Commissione deve procedere a un riesame del mercato del roaming all’ingrosso al fine di valutare le misure necessarie per consentire l’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio.

15.

Per assicurare un passaggio agevole all’abolizione dei sovrapprezzi del roaming, il compromesso prevede un periodo transitorio che prenderà inizio il 30 aprile 2016. A partire da tale data i sovrapprezzi del roaming saranno ridotti in modo significativo. Il sovrapprezzo massimo sarà allora limitato alle attuali tariffe massime all’ingrosso stabilite nel regolamento n. 531/2012. Per le chiamate ricevute, il sovrapprezzo massimo sarà la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l’UE, che sarà fissata dalla Commissione entro la fine del 2015 mediante un atto di esecuzione.

b.   Neutralità della rete

16.

In virtù delle nuove norme UE per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a Internet, nel fornire tali servizi i fornitori dovranno trattare tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, a prescindere dalla fonte e dalla destinazione, dai contenuti cui si è avuto accesso o che sono stati diffusi, dalle applicazioni o dai servizi utilizzati. Detti fornitori possono ricorrere a misure di gestione ragionevole del traffico, ma tali misure devono essere trasparenti, non discriminatorie, proporzionate e non fondate su considerazioni di ordine commerciale. Le misure di gestione del traffico non devono monitorare i contenuti specifici e devono essere mantenute per il tempo strettamente necessario. Le misure che eccedono tale gestione ragionevole del traffico (ad esempio blocchi o strozzature) saranno vietate, fatta eccezione per un numero limitato di casi definiti nel regolamento.

17.

Saranno consentiti accordi sui servizi che richiedono un livello specifico di qualità, purché tali servizi non siano utilizzabili o offerti in sostituzione di servizi di accesso a Internet e non vadano a scapito della disponibilità o della qualità generale dei servizi di accesso a Internet per gli utenti finali.

c.   Diritti degli utenti finali

18.

Le norme sulla salvaguardia dell’accesso a un Internet aperto e sul roaming sono integrate con disposizioni relative agli utenti finali che, in particolare, consentono agli utenti finali di compiere scelte informate. Ad esempio, per quanto concerne la neutralità della rete, i fornitori di servizi di accesso a Internet dovrebbero informare con chiarezza gli utenti finali sul modo in cui le pratiche di gestione del traffico e i servizi diversi da quelli di accesso a Internet potrebbero incidere sulla qualità del servizio di accesso a Internet. I fornitori dovrebbero altresì informare gli utenti finali della velocità normalmente disponibile e dei mezzi di ricorso in caso di mancata conformità.

19.

Nel settore del roaming, al fine di rafforzare i diritti dei clienti in roaming, il regolamento stabilisce requisiti di trasparenza in relazione alle condizioni specifiche di tariffa e volume che si applicheranno una volta aboliti i sovrapprezzi del roaming. In particolare, ai clienti dovranno essere notificate informazioni in merito alla politica di utilizzo corretto applicabile o quando sono raggiunti i volumi di consumo.

IV.   CONCLUSIONE

La posizione del Consiglio rispecchia pienamente il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Parlamento europeo e il Consiglio, con l’accordo della Commissione. Il compromesso è confermato dalla lettera inviata il 16 luglio 2015 dal presidente della commissione ITRE al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti.


(1)  Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012 [COM(2013)0627 — C7-0267/2013 — 2013/0309(COD)]


Top