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Document 52014XX1217(05)

    Relazione finale del consigliere-auditore — Funghi (AT.39965)

    GU C 453 del 17.12.2014, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.12.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 453/20


    Relazione finale del consigliere-auditore (1)

    Funghi

    (AT.39965)

    (2014/C 453/10)

    Il 9 aprile 2013 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 (2) nei confronti di Bonduelle SCA, Bonduelle SAS, Bonduelle Conserve International SAS («Bonduelle»), Lutèce B.V., Lutèce Holding B.V., C4C Holding B.V. («Lutèce»), Prochamp B.V., Peffer Holding B.V. («Prochamp») e [un’altra impresa].

    A seguito di discussioni e proposte di transazione ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 (3), il 15 maggio 2014 la Commissione europea ha adottato una comunicazione degli addebiti destinata a Bonduelle, Lutèce e Prochamp («le parti del procedimento di transazione») in cui afferma che queste ultime avevano partecipato a un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

    L’infrazione descritta nella comunicazione degli addebiti destinata alle parti interessate riguardava un cartello a livello del SEE concernente la vendita con marchio privato (HDD, HD e MPP) (4) di funghi in scatola a dettaglianti e al canale del servizio alimentare tramite procedure di gara. L’obiettivo dell’operazione era stabilizzare le quote di mercato per il prodotto oggetto del cartello e arrestare il declino dei prezzi. L’infrazione ha avuto luogo dal 1o settembre 2010 al 22 dicembre 2011 per Lutèce, e dal 1o settembre 2010 al 28 febbraio 2012 per Bonduelle e Prochamp.

    Nelle risposte fornite alla comunicazione degli addebiti le parti del procedimento hanno confermato che tale comunicazione corrispondeva al contenuto delle loro proposte di transazione.

    A norma dell’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse esclusivamente gli addebiti o le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva.

    Stante quanto sopra e considerato che le parti del procedimento di transazione non hanno presentato al consigliere-auditore alcuna richiesta o denuncia (5), egli ritiene che, nel caso in oggetto, sia stato rispettato l’esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti del procedimento.

    Bruxelles, il 23 giugno 2014

    Wouter WILS


    (1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (la decisione 2011/695/UE) (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

    (2)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 773/2004 del Consiglio, del 7 aprile 2004, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

    (4)  MDD sta per «Marque des Distributeurs», HD sta per «Hard Discounts» e MPP per «Marque Premier Prix».

    (5)  A norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione 2011/695/UE, le parti dei procedimenti nei casi di cartelli tra imprese che partecipano a discussioni in vista di una transazione a norma dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase della procedura di transazione al fine di garantire l’effettivo esercizio dei propri diritti procedurali. Cfr. inoltre il punto 18 della comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1).


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