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Document 52014XC1014(01)

    Sintesi della decisione della Commissione, del 2 aprile 2014 , relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39792 — Abrasivi in acciaio) [notificata con il numero C(2014) 2074 final]

    GU C 362 del 14.10.2014, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.10.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 362/8


    Sintesi della decisione della Commissione

    del 2 aprile 2014

    relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE

    (Caso AT.39792 — Abrasivi in acciaio)

    [notificata con il numero C(2014) 2074 final]

    (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    2014/C 362/07

    Il 2 aprile 2014 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

    1.   INTRODUZIONE

    (1)

    La decisione riguarda un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del trattato e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nel settore dei prodotti abrasivi in acciaio. Gli abrasivi in acciaio sono particelle di acciaio sfuse, in forma di graniglia sia sferica che angolosa, principalmente utilizzati nei settori siderurgico, automobilistico, metallurgico, petrolchimico e della lavorazione della pietra. Vengono prodotti per atomizzazione dell’acciaio fuso ottenuto dalla fusione di rottami di acciaio, seguita da una serie di trattamenti termici e meccanici per conferire loro caratteristiche finali. Il comportamento anticoncorrenziale individuato nel caso di specie riguarda la graniglia di acciaio sferica e angolosa in tutti i gradi. La decisione è destinata alle seguenti entità: i) Ervin Industries Inc. e Ervin Amasteel (Ervin); ii) WHA Holding SAS e Winoa SA (Winoa); iii) Metalltechnik Schmidt GmbH & Co. KG (MTS) e iv) Eisenwerk Würth GmbH (Würth).

    2.   DESCRIZIONE DEL CASO

    2.1.   Procedimento

    (2)

    A seguito della domanda di immunità presentata da Ervin, tra il 15 e il 17 giugno 2010, la Commissione ha effettuato accertamenti senza preavviso nei locali di vari produttori di abrasivi in acciaio.

    (3)

    Nel corso dell’indagine, la Commissione ha inoltre inviato varie richieste di informazioni ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003.

    (4)

    Il 16 gennaio 2013 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 nei confronti delle società destinatarie della decisione e di un’altra parte, al fine di avviare discussioni di transazione con esse. Le riunioni in vista della transazione hanno avuto luogo tra il febbraio e il dicembre 2013. Successivamente Ervin, Winoa, MTS e Würth hanno presentato alla Commissione richieste formali di transazione a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 (2).

    (5)

    Il 13 febbraio 2014 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti di Ervin, Winoa, MTS e Würth. Tutte le parti hanno confermato che la comunicazione corrispondeva al contenuto delle loro proposte e hanno pertanto ribadito l’impegno a seguire la procedura di transazione. Il 31 marzo 2014 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole e il 2 aprile 2014 la Commissione ha adottato la decisione.

    2.2.   Destinatari e durata

    (6)

    I destinatari della decisione hanno partecipato a un cartello e/o hanno responsabilità ad esso connesse, violando pertanto l’articolo 101 del trattato, durante i periodi indicati di seguito:

    Entità

    Durata

    Ervin Industries Inc.

    Ervin Amasteel

    3 ottobre 2003 - 30 marzo 2010

    Winoa SA

    WHA Holding SAS

    3 ottobre 2003 - 15 giugno 2010

    6 ottobre 2005 - 15 giugno 2010

    Metalltechnik Schmidt GmbH & Co. KG

    15 ottobre 2003 - 15 giugno 2010

    Eisenwerk Würth GmbH

    19 gennaio 2004 - 15 giugno 2010

    (7)

    In qualità di società madre, Ervin Industries Inc. è responsabile in solido per la partecipazione della sua controllata Ervin Amasteel. WHA Holding SAS e Winoa SA sono inoltre responsabili per il comportamento delle loro controllate al 100 %, dirette o indirette, implicate nel caso e WHA Holding SAS è altresì responsabile in solido per il comportamento di Winoa SA.

    2.3.   Sintesi dell’infrazione

    (8)

    La decisione riguarda un’intesa, il cui obiettivo ultimo era coordinare i prezzi degli abrasivi in acciaio e limitare la concorrenza sui prezzi. Al fine di realizzare il loro obiettivo le parti hanno intrattenuto frequenti contatti anticoncorrenziali, su base bilaterale e multilaterale. In occasione di tali contatti le parti discutevano i principali componenti del prezzo applicabile a tutte le loro vendite di abrasivi in acciaio nel SEE e in particolare:

    a)

    hanno coordinato l’introduzione di un modello di calcolo uniforme per un supplemento comune per costo dei rottami — una maggiorazione variabile da applicare al prezzo di tutti gli abrasivi in acciaio nel SEE; la maggiorazione comune è stata applicata durante l’intero periodo dell’infrazione;

    b)

    hanno introdotto un supplemento energetico;

    c)

    hanno coordinato il loro comportamento in relazione a singoli clienti; le parti discutevano (soprattutto mediante contatti bilaterali) quali parametri della concorrenza far valere fra di loro in relazione ai singoli clienti: in linea di principio la concorrenza sui prezzi era limitata, il che lasciava solo una concorrenza in termini di qualità e servizi. Con l’obiettivo ultimo di limitare la concorrenza sui prezzi, talvolta le parti si sono inoltre ripartite i clienti.

    (9)

    La portata geografica del comportamento è stata pari all’intero SEE per tutte le parti durante l’intero periodo della loro partecipazione.

    2.4.   Misure correttive

    (10)

    La decisione relativa al presente caso applica gli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 (3). La decisione infligge ammende a tutte le entità pertinenti delle imprese elencate al punto 6, ad esclusione di Ervin.

    2.4.1.   Importo di base dell’ammenda

    (11)

    Nel determinare le ammende, la Commissione ha tenuto conto delle vendite da parte delle entità partecipanti sui mercati in questione nell’ultimo anno prima della cessazione delle attività dell’intesa, del fatto che gli accordi di coordinamento dei prezzi rientrano tra le più gravi restrizioni della concorrenza, della durata dell’intesa e di un importo supplementare atto a dissuadere le imprese dall’adottare pratiche di coordinamento dei prezzi.

    2.4.2.   Adeguamenti dell’importo di base

    (12)

    La Commissione non ha applicato circostanze aggravanti. La Commissione ha tuttavia ritenuto che si applicassero circostanze attenuanti per MTS e Würth, dal momento che gli elementi di prova dimostravano che queste hanno contribuito in misura minore rispetto ad altre parti ad alcuni degli accordi per mantenere in essere l’intesa.

    2.4.3.   Modifiche all’importo di base

    (13)

    Alla luce delle circostanze specifiche del caso di specie, la Commissione ha esercitato il suo potere discrezionale a norma del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 e ha adeguato le ammende in modo tale da tener conto della proporzione delle vendite dei prodotti oggetto del cartello rispetto al fatturato totale, nonché delle differenze tra le parti in vista della loro partecipazione individuale all’infrazione.

    2.4.4.   Applicazione del massimale del 10 % del fatturato

    (14)

    Nel caso di specie, nessuna ammenda è stata superiore al 10 % del fatturato totale di ciascuna impresa per il 2012.

    2.4.5.   Applicazione della Comunicazione del 2006 sul trattamento favorevole: riduzione dell’importo delle ammende

    (15)

    La Commissione ha concesso la completa immunità dalle ammende a Ervin.

    2.4.6.   Applicazione della comunicazione concernente la transazione

    (16)

    Le ammende inflitte a tutti i destinatari della decisione sono state ridotte del 10 % in applicazione della comunicazione concernente la transazione.

    3.   CONCLUSIONE

    (17)

    Le ammende inflitte ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti:

    a)   Ervin Industries Inc. e Ervin Amasteel, responsabili in solido: 0 EUR;

    b)   Winoa SA: 8 046 000 EUR;

    c)   Winoa SA e WHA Holding SAS, responsabili in solido: 19 519 000 EUR;

    d)   Metalltechnik Schmidt GmbH & Co. KG: 2 079 000 EUR;

    e)   Eisenwerk Würth GmbH: 1 063 000 EUR.


    (1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

    (3)  GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 2.


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