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Document 52014XC0128(03)

Comunicazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’articolo 20, paragrafi 1 e 1 bis , e dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2013 della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE

GU C 25 del 28.1.2014, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 25/4


Comunicazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’articolo 20, paragrafi 1 e 1 bis, e dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (1) di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2) relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2013 della Commissione (3)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 25/04

Introduzione

L’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 6, paragrafo 2, l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 20, paragrafi 1 e 1 bis, del regolamento (CE) n. 802/2004 dispongono che le notifiche, le richieste motivate, le osservazioni sulle obiezioni formulate dalla Commissione, gli impegni proposti dalle imprese interessate e il formulario MC siano presentati alla Commissione nel formato e nel numero di copie specificati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Con la presente comunicazione la Commissione precisa, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 20, paragrafi 1 e 1 bis, del regolamento (CE) n. 802/2004, il numero di copie e il formato in cui occorre presentare le notifiche, le richieste motivate, le osservazioni sulle obiezioni formulate dalla Commissione, gli impegni proposti dalle imprese interessate e il formulario MC.

L’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 802/2004 prescrive che i documenti o le eventuali copie aggiuntive dei documenti presentati alla Commissione per via elettronica siano trasmessi nel formato indicato dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che i documenti trasmessi per posta elettronica siano inviati all’indirizzo di posta elettronica pubblicato dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Con la presente comunicazione la Commissione precisa, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 802/2004, il formato in cui occorre trasmettere i documenti per via elettronica e l’indirizzo di posta elettronica al quale devono essere inviati.

Notifiche: formulario CO e formulario semplificato CO [allegati I e II del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione]

Richieste motivate (4): — formulario RM [allegato III del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione]

Impegni proposti dalle imprese interessate e formulario MC [allegato IV del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione]

Osservazioni in merito alle obiezioni della Commissione

1)

Un originale cartaceo firmato.

2)

Tre copie cartacee dell’intera documentazione. Il gruppo responsabile del caso può revocare l’obbligo di presentare copie cartacee oppure richiedere copie aggiuntive.

3)

Due copie della documentazione in formato CD-ROM o DVD-ROM (il «supporto»), attenendosi alle seguenti specifiche:

a)

i file contenuti in questo supporto devono essere consultabili in formato Portable Document Format (PDF) non protetto o sotto forma di foglio di calcolo non protetto e, preferibilmente, non devono superare 40 MB (megabyte) ciascuno. La copia della documentazione può essere contenuta in vari CD-ROM o DVD-ROM;

b)

i file devono essere denominati in modo da consentire di individuare facilmente la sezione del formulario CO, del formulario semplificato CO, del formulario RM e del formulario MC cui si riferiscono;

c)

ciascun file reca il numero del procedimento per il quale è presentata la documentazione;

d)

sul supporto deve figurare come file separato un elenco dei diversi file contenuti.

Formato delle comunicazioni elettroniche

Qualsiasi richiesta diversa da quelle citate sopra deve rispettare le seguenti regole:

occorre evitare software di compressione dei file (zip, rar, 7zip, ecc.),

se possibile, occorre evitare i file .pst; in caso contrario, le dimensioni non dovrebbero superare 500 MB,

le dimensioni del formato Adobe Portable Document (PDF) non ricercabile dovrebbero essere limitate a 30 MB. Non bisogna unire i file multipli in un unico file PDF,

occorre evitare i file Lotus Notes,

i singoli file non dovrebbero essere protetti da password. Se è necessaria una protezione, utilizzare TrueCrypt per il criptaggio.

Indirizzo di posta elettronica per la corrispondenza

La corrispondenza trasmessa tramite posta elettronica deve essere inviata all’indirizzo: comp-merger-registry@ec.europa.eu

Data di applicazione della presente comunicazione

Le istruzioni contenute nella presente comunicazione si applicano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.


(1)  GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(3)  GU L 336 del 14.12.2013, pag. 1.

(4)  Le richieste motivate ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.


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