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Document 52014TA1210(17)

    Relazione sui conti annuali dell’Agenzia europea di controllo della pesca relativi all’esercizio 2013, corredata delle risposte dell’Agenzia

    GU C 442 del 10.12.2014, p. 152–159 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.12.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 442/152


    RELAZIONE

    sui conti annuali dell’Agenzia europea di controllo della pesca relativi all’esercizio 2013, corredata delle risposte dell’Agenzia

    (2014/C 442/17)

    INTRODUZIONE

    1.

    L’Agenzia europea di controllo della pesca (di seguito «l’Agenzia» o «EFCA»), con sede a Vigo, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio (1). Il suo compito principale consiste nell’organizzare il coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione della pesca praticate dagli Stati membri al fine di assicurare l’applicazione effettiva e uniforme delle norme della politica comune della pesca (2).

    INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

    2.

    L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e controllo dell’Agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor (ove presenti) e un’analisi delle attestazioni della direzione (management representations).

    DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

    3.

    Conformemente alle disposizioni dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Corte ha controllato:

    a)

    i conti annuali dell’Agenzia, che comprendono i rendiconti finanziari (3) e le relazioni sull’esecuzione del bilancio (4) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013,

    b)

    la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti.

    La responsabilità della direzione

    4.

    La direzione è responsabile della preparazione e della fedele presentazione dei conti annuali dell’Agenzia e della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti (5):

    a)

    le responsabilità della direzione per i conti annuali dell’Agenzia comprendono la definizione, l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno adeguato ai fini della preparazione e della fedele presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a frode o errore, la selezione e l’applicazione di politiche contabili appropriate basate sulle norme contabili adottate dal contabile della Commissione (6), e l’elaborazione di stime contabili ragionevoli rispetto alle circostanze. Il direttore approva i conti annuali dell’Agenzia dopo che il contabile li ha preparati, sulla base di tutte le informazioni disponibili, e corredati di una nota nella quale dichiara, tra l’altro, di avere la ragionevole certezza che essi forniscono un’immagine fedele, sotto tutti gli aspetti rilevanti, della situazione finanziaria dell’Agenzia;

    b)

    le responsabilità della direzione riguardo alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti e alla conformità al principio della sana gestione finanziaria, richiedono la definizione, l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, che comprende l’opportuna supervisione e misure appropriate per prevenire le irregolarità e le frodi nonché, se necessario, azioni legali per recuperare i fondi indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

    La responsabilità del revisore

    5.

    È responsabilità della Corte presentare al Parlamento europeo e al Consiglio (7), sulla base dell’audit espletato, una dichiarazione concernente l’affidabilità dei conti annuali e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La Corte espleta l’audit conformemente ai princìpi internazionali di audit e ai codici deontologici dell’IFAC nonché ai princìpi internazionali delle istituzioni superiori di controllo dell’INTOSAI. In base a tali princìpi, la Corte è tenuta a pianificare e svolgere i propri audit in modo da ottenere una ragionevole certezza riguardo all’assenza di inesattezze rilevanti nei conti annuali dell’Agenzia, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

    6.

    L’audit comporta l’esecuzione di procedure volte ad ottenere elementi probatori relativi agli importi e alle informazioni riportate nei conti, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. Le procedure selezionate dipendono dal giudizio dell’auditor, basato su una valutazione dei rischi di inesattezze rilevanti nei conti e di significative inosservanze del quadro giuridico dell’Unione europea, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti. Nel valutare tali rischi, l’auditor esamina tutti i controlli interni applicati alla compilazione e alla presentazione fedele dei conti, nonché i sistemi di supervisione e controllo posti in essere per garantire la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, e definisce procedure di audit adeguate alle circostanze. L’audit include altresì una valutazione dell’adeguatezza delle politiche contabili, della ragionevolezza delle stime contabili elaborate, nonché la valutazione della presentazione complessiva dei conti.

    7.

    La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti siano sufficienti e adeguati a fornire una base per la propria dichiarazione di affidabilità.

    Giudizio sull’affidabilità dei conti

    8.

    A giudizio della Corte, i conti annuali dell’Agenzia presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2013, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell’Agenzia e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione.

    Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

    9.

    A giudizio della Corte, le operazioni su cui sono basati i conti annuali per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

    10.

    Le osservazioni che seguono non mettono in discussione i giudizi della Corte.

    OSSERVAZIONI SULLA GESTIONE DI BILANCIO

    11.

    Nel 2013 il tasso di impegno globale degli stanziamenti è stato del 99 %, segno che gli impegni sono stati contratti in maniera tempestiva. Il livello di stanziamenti impegnati riportati al 2014, vale a dire 4 98  592 euro (38 %) per il titolo II (spese amministrative) e 7 34  301 euro (43 %) per il titolo III (spese operative), è stato tuttavia elevato.

    12.

    Per il Titolo III, l’alto livello di riporti previsti è stato determinato dal notevole carico di lavoro cui l’Agenzia ha dovuto far fronte per l’avvio o la realizzazione di numerosi progetti nel settore delle tecnologie informatiche (IT) nel corso del 2013.

    SEGUITO DATO ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE PER L’ESERCIZIO PRECEDENTE

    13.

    Nell’allegato I viene fornito un quadro generale delle azioni correttive intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per l’esercizio precedente.

    La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Milan Martin CVIKL, Membro della Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione del 1o luglio 2014.

    Per la Corte dei conti

    Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

    Presidente


    (1)  GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.

    (2)  L’allegato II espone in maniera sintetica, a titolo informativo, le competenze e le attività dell’Agenzia.

    (3)  Questi conti comprendono il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, la tabella dei flussi di cassa, il prospetto di variazioni del patrimonio netto e un riepilogo delle politiche contabili significative, nonché altre note esplicative.

    (4)  Queste comprendono il conto di risultato dell’esecuzione del bilancio e relativo allegato.

    (5)  Articoli 39 e 50 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

    (6)  Le norme contabili adottate dal contabile della Commissione sono derivate dagli International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) emanati dalla Federazione internazionale dei revisori contabili (International Federation of Accountants — IFAC) o, se applicabili, dai princìpi contabili internazionali [International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS)] emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB).

    (7)  Articolo 107 del regolamento (UE) n. 1271/2013.


    ALLEGATO I

    Seguito dato alle osservazioni formulate per l’esercizio precedente

    Anno

    Osservazione della Corte

    Stato di avanzamento delle azioni correttive

    (Completato/In corso/Pendente/N.D.)

    2011

    La Corte ha rilevato la necessità di migliorare ulteriormente le procedure di selezione del personale. Gli avvisi di posto vacante non fornivano informazioni sulle procedure di reclamo e di ricorso. Le riunioni della commissione giudicatrice non erano sufficientemente documentate e nel caso di una procedura di assunzione l’Autorità che ha il potere di nomina ha deciso di non rispettare la graduatoria stilata dalla commissione giudicatrice, senza tuttavia motivare tale decisione.

    Completato

    2012

    Il livello degli stanziamenti impegnati per i diversi titoli è variato tra il 94 % e il 99 % degli stanziamenti totali, indicando che gli impegni giuridici sono stati contratti tempestivamente. Tuttavia, il livello degli stanziamenti impegnati riportati al 2013 è stato elevato per il Titolo II (Spese amministrative) (35 %) e per il Titolo III (Spese operative) (46 %). Per il Titolo II, tale situazione è stata causata in larga misura da eventi che sfuggono al controllo dell’Agenzia, quali la fatturazione tardiva dei costi per la locazione degli uffici per il 2012 da parte delle autorità spagnole. Inoltre, per far fronte ad accresciute necessità operative nell’ultimo trimestre 2012, l’Agenzia ha ordinato un alto volume di beni e servizi che dovevano ancora essere forniti alla fine dell’esercizio. Per il Titolo III, l’alto livello di riporti è stato dovuto al notevole carico di lavoro cui l’Agenzia ha dovuto far fronte per l’avvio o la realizzazione di numerosi progetti nel settore delle tecnologie informatiche (IT) nel corso del 2012. Questo carico di lavoro ha avuto un impatto sulla tempestività con cui sono state realizzate le procedure di appalto nel caso di due progetti IT avviati nel 2012. Inoltre, le spese per i corsi di formazione e le missioni cui hanno partecipato il personale dell’Agenzia e gli esperti nell’ultimo trimestre 2012 sono state rimborsate soltanto agli inizi del 2013.

    N.D.

    2012

    In risposta alla relazione della Corte sull’esercizio 2011, l’Agenzia ha intrapreso azioni correttive nel giugno 2012 allo scopo di migliorare la trasparenza delle procedure di assunzione. Nel 2012, le uniche debolezze rilevate riguardavano tre procedure di assunzione sottoposte ad audit, che erano state iniziate anteriormente alla relazione della Corte sull’esercizio 2011: gli avvisi di posto vacante non informavano i candidati sulle procedure per presentare reclami o ricorsi; ai candidati è stato attribuito un punteggio globale anziché un punteggio per ciascun criterio di selezione; non vi erano elementi che dimostrassero che i quesiti per le prove scritte e orali fossero stabiliti prima della data dell’esame delle candidature.

    Completato


    ALLEGATO II

    Agenzia europea di controllo della pesca (Vigo)

    Competenze e attività

    Ambiti di competenza UE in base al trattato

    (articolo 43 del TFUE)

    Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l’organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all’articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell’agricoltura e della pesca.

    Competenze dell’Agenzia

    [regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 1224/2009]

    Obiettivi

    Il regolamento istituisce un’Agenzia europea di controllo della pesca, il cui obiettivo è organizzare il coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione della pesca praticate dagli Stati membri e assistere i medesimi affinché cooperino per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, al fine di assicurarne l’applicazione effettiva e uniforme.

    Compiti/Missione

    coordinare le attività di controllo e di ispezione degli Stati membri connesse agli obblighi dell’UE in materia di controllo e di ispezione;

    coordinare l’impiego dei mezzi nazionali di controllo e di ispezione messi in comune dagli Stati membri interessati a norma del citato regolamento;

    assistere gli Stati membri nella trasmissione delle informazioni sulle attività di pesca e sulle attività di controllo e di ispezione alla Commissione e a terzi;

    assistere gli Stati membri, nell’ambito delle sue competenze, nell’adempimento dei doveri e degli obblighi derivanti dalle norme della politica comune della pesca;

    assistere gli Stati membri e la Commissione nell’armonizzazione dell’applicazione della politica comune della pesca in tutta l’UE;

    contribuire alle attività di ricerca e di sviluppo in materia di tecniche di controllo e di ispezione svolte dagli Stati membri e dalla Commissione;

    contribuire al coordinamento della formazione degli ispettori e dello scambio di esperienze tra Stati membri;

    coordinare le operazioni per la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, conformemente alle norme UE;

    contribuire all’attuazione uniforme del sistema di controllo della politica comune della pesca, segnatamente per quanto riguarda:

    1)

    l’organizzazione del coordinamento operativo delle attività di controllo esercitate dagli Stati membri per l’attuazione di programmi di controllo e di ispezione specifici, di programmi di controllo relativi alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («INN») e di programmi di controllo e di ispezione internazionali;

    2)

    lo svolgimento di ispezioni, nella misura in cui l’adempimento dei compiti dell’Agenzia lo richieda.

    Si prega di osservare che, fra le altre competenze, dopo la modifica del regolamento istitutivo dell’Agenzia mediante il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, vi sono le seguenti:

    1.

    Il coordinamento operativo dell’Agenzia verte sul controllo di tutte le attività che rientrano nell’ambito di applicazione della politica comune della pesca.

    2.

    Ad agenti dell’Agenzia può essere conferito l’incarico di ispettori dell’Unione in acque internazionali.

    3.

    L’Agenzia può acquistare, affittare o noleggiare le attrezzature necessarie per l’attuazione dei piani di impiego congiunti.

    4.

    L’Agenzia, ove necessario:

    a)

    pubblica manuali che stabiliscono procedure di ispezione armonizzate;

    b)

    elabora materiale orientativo sulle migliori prassi in materia di controllo della politica comune della pesca, anche per quanto riguarda la formazione dei funzionari addetti al controllo, e mantiene regolarmente aggiornato tale materiale;

    c)

    fornisce alla Commissione il sostegno tecnico e amministrativo necessario per l’espletamento dei suoi compiti.

    5.

    L’Agenzia, tenendo nel debito conto le differenze tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e conformemente della normativa UE e alle norme concordate a livello internazionale, agevola la cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione ai fini dell’elaborazione di norme armonizzate in materia di controllo e di migliori prassi nel campo delle procedure giuridiche.

    6.

    L’Agenzia, su notifica della Commissione o di propria iniziativa, istituisce un’unità di emergenza laddove si configuri una situazione che comporta un rischio grave diretto, indiretto o potenziale per la politica comune della pesca e se non sia possibile prevenire, eliminare o ridurre tale rischio con gli strumenti esistenti o gestirlo adeguatamente.

    7.

    L’Agenzia contribuisce all’attuazione della politica integrata marittima dell’UE e, in particolare, conclude accordi amministrativi con altri organismi in relazione a materie contemplate dal citato regolamento previa approvazione del consiglio di amministrazione.

    Organizzazione

    Consiglio d’amministrazione

    Composizione

    Un rappresentante per ogni Stato membro e sei rappresentanti della Commissione.

    Le sue funzioni comprendono tra l’altro:

    adottare il bilancio e la tabella dell’organico, i programmi di lavoro annuale e pluriennale, la relazione annuale e il piano pluriennale in materia di politica del personale. Emettere un parere sui conti definitivi.

    Direttore esecutivo

    Nominato dal consiglio di amministrazione da un elenco di almeno due candidati proposti dalla Commissione.

    Audit esterno

    Corte dei conti europea.

    Audit interno

    Servizio di audit interno della Commissione europea (IAS).

    Autorità competente per il discarico

    Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio.

    Risorse messe a disposizione dell’Agenzia nel 2013 (2012)

    Bilancio definitivo

    Bilancio totale 2013: 9,22 (9,22) milioni di euro

    Titolo I -6,33 (6,22) milioni di euro

    Titolo II -1,18 (1,28) milioni di euro

    Titolo III -1,71 (1,71) milioni di euro

    Effettivi al 31 dicembre 2013

    54 (54) posti per personale temporaneo previsti nella tabella dell’organico, di cui occupati: 52  (1) (50)

    + 5 (5) posti per agenti contrattuali, di cui occupati: 5(5)

    + 4 (4) posti per esperti nazionali distaccati (END), di cui occupati: 3 (4)

    Numero totale dei posti, END compresi: 63 (63), di cui occupati 60 (59)

    Attività fornite e servizi forniti nel 2013 (2012)

    Coordinamento operativo

    Attuazione del Piano di impiego congiunto (PIC) per la pesca del merluzzo nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nel Kattegat, nella Manica orientale e nelle «acque occidentali» (acque della Scozia occidentale e Mare d’Irlanda);

    PIC per la pesca del merluzzo e del salmone nel Mar Baltico;

    PIC per la pesca del tonno rosso nel Mar Mediterraneo e nell’Atlantico orientale;

    attuazione del PIC nelle zone dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale e dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-orientale;

    attuazione del PIC per specie pelagiche nelle acque occidentali dell’Unione europea;

    sostegno ai programmi nazionali di controllo nel Mar Nero;

    consolidamento dei PIC tramite la promozione di un approccio regionale.

    Potenziamento delle capacità

    Sviluppo e aggiornamento dei programmi di formazione basilari;

    sviluppo di una piattaforma collaborativa basata sul web per la formazione;

    assistenza ai programmi di formazione nazionali degli Stati membri;

    formazione dei formatori e degli ispettori dell’Unione prima del loro primo incarico;

    gestione, manutenzione, potenziamento e sviluppo delle capacità di monitoraggio tramite tecnologie di informazione e comunicazione (TIC): Sistema di controllo dei pescherecci (VMS), sistema elettronico di trasmissione dei dati (ERS), rapporto di ispezione elettronico (EIR), coordinamento delle ispezioni (JADE), portale e sistema di teleconferenze (Fishnet).

    Software di sorveglianza marittima MARSURV3 (con EMSA).

    sostegno ad attività finalizzate alla lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

    servizi contrattuali concernenti il noleggio di una nave pattuglia per la supervisione delle attività di pesca da parte dell’Agenzia;

    formazione avanzata per gli ispettori dell’Unione [agenti coinvolti nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU)]: scambio di migliori pratiche, corsi di aggiornamento, ecc.; formazione per gli ispettori di paesi terzi su richiesta della Commissione europea.

    (cfr. il programma di lavoro annuale 2012 dell’Agenzia per maggiori dettagli).


    (1)  Tale cifra comprende le offerte di lavoro a fini di assunzione (tre offerte), conformemente alle informazioni statistiche fornite nel piano pluriennale di politica del personale 2015-2017 (situazione al 31.1.2014).

    Fonte: Allegato fornito dall’Agenzia.


    LE RISPOSTE DELL’AGENZIA

    11.

    L’Agenzia concorda con i fatti presentati dalla Corte in merito all’elevato livello di riporti previsti, parte dei quali era dovuta alla situazione — chiarita definitivamente nel novembre 2013 — riguardante l’importo e la tempistica degli eventuali pagamenti degli adeguamenti retroattivi delle retribuzioni relative al 2011 e 2012.

    12.

    Come indicato dalla Corte, la natura e il ciclo dell’attuazione dei progetti hanno determinato la necessità dei riporti previsti.


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