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Document 52014SC0123
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on single-member private limited liablity companies
DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio
DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio
/* SWD/2014/0123 final */
DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio /* SWD/2014/0123 final
Definizione del
problema
Solo il 2% delle piccole e medie
imprese (PMI) investe all'estero creando società in altri paesi. Una
percentuale così bassa può essere dovuta a diversi fattori, tra cui le
disparità tra le legislazioni nazionali e la mancanza di fiducia verso le
società estere da parte dei potenziali clienti e partner commerciali. Per
acquisire la fiducia dei clienti stranieri e per essere più vicine al mercato
locale nel quale esse lavorano, sia le PMI che altre società spesso decidono di
operare tramite società controllate che esse detengono al 100%[1].
Stabilire società controllate all'estero, tuttavia, è spesso oneroso. Le
differenze linguistiche, amministrative e giuridiche tra gli Stati membri
possono rendere costosa la costituzione e la gestione di controllate all'estero.
In primo luogo, i costi diretti (sostenuti a causa degli obblighi ai quali è
subordinata la costituzione di una società[2])
possono essere più elevati rispetto al paese di origine della società. In secondo luogo, le differenze tra le legislazioni
nazionali[3] spesso comportano una più grande
necessità di consulenze giuridiche e quindi costi supplementari. Se gli
obblighi ai quali si deve adempiere fossero analoghi in tutta l'UE, la
necessità di consulenze supplementari verrebbe meno. È probabile che
tutti questi costi risultino particolarmente elevati per i gruppi di società,
in quanto attualmente la società madre deve adempiere ad obblighi diversi per
ciascuno dei paesi nei quali desidera stabilire una controllata. La
Commissione europea si era proposta di affrontare il problema degli ostacoli
cui sono confrontate le società che desiderano operare a livello
transfrontaliero nella sua proposta del 2008 relativa allo
statuto della società privata europea (SPE). Per essere adottata, tuttavia
detta proposta richiedeva un accordo unanime tra gli Stati membri. Visti gli
scarsi progressi realizzati nel corso dei negoziati, la Commissione ha deciso
di ritirarla (decisione presa nel contesto del programma REFIT[4]). Si è
poi annunciato che la Commissione avrebbe invece proposto misure alternative
per affrontare alcuni dei problemi cui sono esposte le PMI che cercano di
operare al di là delle frontiere nazionali. Tale approccio è in linea con il
piano di azione 2012 sul diritto europeo delle società e sul governo societario[5], che
ha ribadito l'impegno della Commissione a dare seguito alla proposta SPE
avviando altre iniziative intese ad offrire alle società migliori opportunità
per operare al di là delle frontiere. La presente valutazione d'impatto rientra
in tale contesto e si concentra in particolare sulle difficoltà incontrate
nella costituzione di controllate all'estero.
La
necessità di un'iniziativa a livello UE
Ad oggi, le soluzioni adottate
dagli Stati membri al fine di snellire le procedure e di ridurre i costi di
avviamento di una società si sono concentrate sulle rispettive situazioni
nazionali (ossia le attuali legislazioni nazionali) e non sono state coordinate
con altri Stati membri. Pertanto, tra uno Stato membro e l'altro permangono
divergenze ed è improbabile che nel prossimo futuro gli Stati membri, da soli,
introducano nei propri sistemi giuridici nazionali requisiti identici per una
particolare forma di diritto societario. È probabile invece che le singole
azioni degli Stati membri continuino a determinare una serie di approcci
nazionali divergenti. Conformarsi a questi diversi sistemi significherebbe
pertanto continuare ad imporre costi supplementari alle PMI, scoraggiandole
dall'essere più attive all'estero. Alla luce di questa situazione, il solo modo
possibile per superare gli ostacoli con i quali le società sono attualmente
chiamate a confrontarsi consiste nell'introduzione di un approccio
a livello dell'UE.
Obiettivi dell'iniziativa
dell'UE
L'obiettivo
generale dell'iniziativa UE è quello di stimolare l'attività
imprenditoriale, permettendo agli imprenditori, in particolare alle PMI, di
costituire società all'estero più facilmente, con l'obiettivo di stimolare la
crescita, la creazione di posti di lavoro e l'innovazione nell'UE. L'obiettivo
specifico consiste nel ridurre determinati costi, generalmente associati
alla costituzione ed alla gestione di controllate all'estero. L'obiettivo operativo
è quello di armonizzare alcuni aspetti pertinenti delle legislazioni nazionali
al fine di facilitare la costituzione di società all'estero.
Opzioni politiche
Dato
che l'iniziativa in questione mira ad affrontare problemi a carico
delle società ‑ in particolare delle PMI - analoghi a
quelli trattati dalla proposta SPE del 2008, la presente valutazione d'impatto
prende in esame opzioni politiche simili, respingendo però fin dall'inizio
quelle che appaiono irrealistiche, che non sono direttamente legate alla
costituzione di controllate oppure che creerebbero una discriminazione
ingiustificata tra società. Alla luce di ciò, l'opzione di istituire norme
applicabili soltanto alle PMI è stata respinta, in quanto non sarebbe pratica
da attuare e ridurrebbe inutilmente la portata dell'iniziativa. L'obiettivo è
invece quello di stabilire norme che siano sì particolarmente adatte alle PMI e
ai gruppi di società appartenenti a PMI, ma che non impediscano alle
società più grandi di beneficiarne. La valutazione d'impatto respinge
inoltre la possibilità di istituire una nuova forma giuridica europea stricto
sensu o di armonizzare il settore del diritto societario relativo al
processo di costituzione di controllate, sotto forma sia di società per
azioni che di società a responsabilità limitata. Le altre opzioni
politiche prese in esame si riferiscono alle società a responsabilità limitata
con un unico socio, in quanto è questo il tipo di società più frequentemente
utilizzato per la costituzione di controllate. La proposta di armonizzare il
settore del diritto societario inerente a questo aspetto impone agli Stati
membri di introdurre nella propria legislazione nazionale disposizioni atte a
creare una forma giuridica nazionale che - in tutti gli Stati membri - sia
giuridicamente definita nello stesso modo e sia indicata con la sigla comune
SUP (ossia Societas unius personae). Opzioni politiche più
particolareggiate sono state esaminate in merito ai seguenti aspetti: 1)
registrazione, 2)
requisito minimo di capitale. Sono
stati esaminati diversi modelli del processo di registrazione e sono state
studiate le possibili opzioni per particolari aspetti del modello e per l'interazione
tra questi aspetti, come ad esempio la registrazione on-line (registrazione
possibile soltanto on-line, oppure possibile sia on-line che su supporto
cartaceo) e l'utilizzo di un modello per l'atto costitutivo (obbligatorio se la
registrazione avviene on-line). Sono
stati inoltre esaminati diversi modelli per il requisito minimo di capitale,
anche in questo caso con riferimento all'interazione tra i diversi aspetti, ad
esempio il requisito minimo di capitale (fissazione del requisito minimo di
capitale equivalente alla media dei paesi UE o equivalente a 1 euro), e l'uso
di strumenti di protezione dei creditori (fissazione del requisito minimo di
capitale a 1 euro, ma con l'obbligo supplementare di superare un test di
bilancio e di rilasciare una dichiarazione di solvibilità). 5.
Opzioni prescelte e loro impatto Registrazione
Lo
scenario status quo non consentirebbe di conseguire l'obiettivo dell'iniziativa
UE in quanto non ridurrebbe i costi legati alla costituzione di società a
responsabilità limitata con un unico socio. Inoltre, la possibilità di
apportare modifiche al diritto societario nazionale senza coordinamento a
livello UE non consentirebbe di creare una sufficiente coerenza e compatibilità
tra il diritto societario dei vari Stati membri. L'opzione
che consentirebbe di conseguire al meglio gli obiettivi sarebbe quella di
rendere disponibile la registrazione on-line attraverso un modello di atto
costitutivo unico. Tra tutte le opzioni esaminate, questa è quella che
determinerebbe la riduzione di costi più significativa, grazie ai risparmi
dovuti sia alla procedura di registrazione on-line diretta sia all'utilizzo di
un modello unico per tutta l'UE da parte delle società che scelgono di registrarsi
on-line. Questa opzione sarebbe coerente con le altre politiche dell'Unione[6]. Essa
garantirebbe infatti la disponibilità di una procedura di registrazione
on-line, per la quale verrebbe proposto un modello unico per tutta l'UE, senza
obbligare gli Stati membri e le società ad accettarla come unica procedura
possibile per la registrazione delle SUP. Rispetto alle altre, questa opzione
avrebbe il massimo impatto positivo sui fondatori delle società, senza per
questo avere un più forte impatto negativo sulle altre parti in causa. Per dare
un'indicazione dell'entità del potenziale risparmio per i fondatori di società
a responsabilità limitata con un unico socio, sono stati effettuati calcoli
sulla base di due scenari, uno a risparmio elevato e uno a risparmio debole. In
un anno, i risparmi per i fondatori di SUP nell'UE potrebbero variare da 21 milioni di
euro, in uno scenario a risparmio debole, a 58 milioni di euro, in uno scenario
a risparmio elevato. Delle
misure proposte nell'ambito delle varie opzioni, l'introduzione di una
procedura di registrazione on-line è quella che avrebbe l'impatto più forte
sugli Stati membri e sulle altre parti interessate. Il livello dell'impatto,
tuttavia, differirebbe da uno Stato membro all'altro, in funzione della misura
in cui la procedura di registrazione è attualmente digitalizzata a
livello nazionale, delle risorse umane disponibili e del modo in cui lo
Stato membro sceglie di conformarsi alle norme imposte dall'iniziativa, dato
che agli Stati membri non verrebbe imposto nessun metodo particolare per
ottenere il risultato finale auspicato. Gli Stati membri resterebbero
pienamente responsabili della qualità delle necessarie verifiche effettuate sui
richiedenti e l'iniziativa non renderebbe meno rigorose le vigenti norme
relative a tali controlli. Ciò dovrebbe placare le preoccupazioni di alcuni
gruppi di parti interessate, quali ad esempio i notai, quanto all'abbassamento
del livello dei controlli esercitati all'interno degli Stati membri. Come già
avviene in molti Stati membri, la procedura di registrazione può essere
controllata efficacemente senza che il fondatore della società debba
presentarsi personalmente davanti al notaio negli Stati membri nei quali è
previsto tale obbligo. La maggior parte degli Stati membri si troverebbe nella
necessità di adattare il proprio sistema di registrazione on-line nazionale
invece che di crearne uno nuovo, e la sola spesa associata al modello unico di
atto costitutivo sarebbe quella di renderlo disponibile on-line. Inoltre, tali costi
verrebbero sostenuti dagli Stati membri una sola volta, mentre i benefici per i
fondatori di società si protrarrebbero per il futuro. Requisito
minimo di capitale Lo
scenario status quo non sarebbe efficace per conseguire gli obiettivi
dell'iniziativa UE. Le misure nazionali potrebbero infatti portare gli Stati
membri in direzioni diverse, come dimostrano gli esempi delle riforme in
Ungheria, nella Repubblica ceca e in Slovacchia[7].
Inoltre, tali riforme, adottate a livello nazionale, riguardano solitamente un
contesto nazionale e non sarebbero sufficientemente coordinate a livello
europeo. L'opzione
che consentirebbe di conseguire al meglio gli obiettivi sarebbe quella di un
requisito minimo di capitale di 1 euro, senza ulteriori misure per proteggere i
creditori. Ciò ridurrebbe i costi legati al rispetto del requisito minimo di
capitale per le società in diversi Stati membri, senza imporre costi
supplementari. Tuttavia, questa opzione è meno efficace ai fini del
conseguimento degli obiettivi e non offre il grado di coerenza con altre
politiche dell'UE che sarebbe invece offerto da un'opzione intesa sì a ridurre
il requisito minimo di capitale, ma anche a obbligare le società a superare un
test di bilancio e a rilasciare una dichiarazione di solvibilità. Quest'ultima
opzione potrebbe ancora essere vantaggiosa per le società, sebbene in misura
minore, e consentirebbe al tempo stesso di agire nell'interesse dei creditori.
In termini di introduzione delle nuove norme negli ordinamenti giuridici
nazionali, l'impatto delle due opzioni sugli Stati membri è sostanzialmente lo
stesso. L'opzione preferita (ossia un requisito minimo di capitale di 1 euro,
più l'obbligo di superare un test di bilancio e di rilasciare una dichiarazione
di solvibilità) potrebbe fruttare ai fondatori di società nell'UE risparmi tra 215
e 595 milioni di euro in un anno[8]
(deducendo i costi per le dichiarazioni di solvibilità nel caso in cui si
proceda a distribuzioni), garantendo nel contempo ai creditori un livello
adeguato di protezione. Questa
opzione avrebbe un impatto su quegli Stati membri nei quali attualmente non è
applicato il requisito minimo di capitale di 1 euro e/o che nella loro
legislazione nazionale non si avvalgono di dichiarazioni di solvibilità per
regolamentare le distribuzioni. Questi Stati membri, pertanto, potrebbero
non essere favorevoli all'iniziativa. La questione del requisito minimo di
capitale di 1 euro sarebbe tuttavia discussa in un contesto istituzionale
diverso rispetto a quello della proposta SPE (poi ritirata) e non sarebbe
collegata ad altre questioni delicate come la partecipazione dei lavoratori e
il trasferimento della sede sociale della società. Tutto ciò, unito all'introduzione
di una tutela dei creditori più solida rispetto alla proposta SPE, dovrebbe
rendere più probabile la possibilità di raggiungere un accordo tra gli Stati
membri, soprattutto in considerazione del fatto che la mancanza di misure
compensative per proteggere i creditori è uno dei motivi per cui molti Stati
membri tendono a essere contrari all'abbassamento del requisito minimo di
capitale. In cambio di un requisito minimo di capitale basso, le società
dovrebbero dedicare una maggiore attenzione a garantire un adeguato livello di
liquidità prima di procedere alle distribuzioni (ad esempio distribuire dividendi
o utili all'unico socio). Combinazione
prescelta delle opzioni disponibili La
combinazione delle opzioni prescelte per ciascuno degli aspetti di cui sopra -
registrazione on-line delle SUP, modello di atto costitutivo uniforme per tutta
l'UE, requisito minimo di capitale di 1 euro e necessità di superare un test di
bilancio e rilasciare una dichiarazione di solvibilità - avrebbe un impatto
positivo sull'esercizio dei diritti fondamentali. In particolare, essa andrebbe
a rafforzare il principio della libertà d'impresa, creando una modalità nuova
di esercitare tale diritto e offrendo ai fondatori di società una più ampia
scelta su come svolgere attività commerciali. Le
opzioni prescelte avrebbero anche effetti positivi sul piano economico e
sociale. Incoraggiando l'attività imprenditoriale, queste opzioni dovrebbero
portare ad una più ampia scelta di prodotti e servizi per i consumatori, alla
creazione di un numero maggiore di nuovi posti di lavoro e ad un sistema
di protezione dei creditori più adeguato al contesto imprenditoriale attuale.
Dato che le opzioni prescelte non avrebbero alcuna conseguenza sulla questione
del trasferimento della sede legale né della partecipazione dei lavoratori, non
sarebbe necessario introdurre misure intese a ridurre al minimo la potenziale
elusione dei pertinenti diritti sociali o di altro tipo in quanto le misure
contro gli abusi sono, se necessario, stabilite dalla legislazione nazionale. La combinazione
delle opzioni prescelte potrebbe fruttare ai fondatori di società nell'UE
risparmi tra 236 e 653 milioni di euro in un anno. È difficile prevedere
come questi risparmi sarebbero distribuiti tra i fondatori di società stranieri
e quelli nazionali, ma il risparmio complessivo dovrebbe consentire alle società,
in particolare alle PMI, di beneficiare maggiormente delle opportunità di
svolgere attività commerciali al di là delle frontiere nazionali. Pur
dovendo comunque rispettare norme di diritto societario diverse rispetto a
quelle vigenti negli Stati membri in cui esse andrebbero ad operare, le società
dovrebbero beneficiare di condizioni più favorevoli rispetto a quelle
attualmente vigenti, grazie alle semplificazione del contesto normativo per
quanto riguarda le questioni affrontate dalle opzioni politiche prescelte. 6.
Monitoraggio e valutazione La Commissione europea
valuterebbe i progressi compiuti con riferimento agli obiettivi fissati. Il
monitoraggio all'inizio si concentrerebbe sull'attuazione della proposta. Si
procederebbe poi alla raccolta di informazioni più specifiche sul suo impatto,
ad esempio controllando il numero di società a socio unico (comprese le SUP)
costituite, l'andamento delle loro attività transfrontaliere, la loro
composizione, i costi operativi e la possibilità di registrazione on-line. Una
successiva valutazione esaminerebbe le modalità con le quali la proposta è
stata attuata nelle legislazioni nazionali e l'effetto che essa ha avuto sui
costi abitualmente legati alla costituzione e alla gestione di una società
all'estero, oltre a riferire su problemi pratici ancora irrisolti. [1] Le
società controllate hanno personalità giuridica distinta e sono disciplinate
dalle regole in vigore del paese nel quale sono registrate. Pertanto, oltre ad
offrire il marchio e la reputazione della società madre, le controllate offrono
ai clienti anche la sicurezza legata al fatto di interagire con una società che
ha lo status giuridico di società nazionale piuttosto che con una società
estera. [2] Ad
esempio requisito minimo di capitale, costi di registrazione o spese notarili. [3] Ad esempio le differenze relative all'atto costitutivo,
all'organizzazione e alla struttura delle società o agli obblighi di
comunicazione. [4] Il ritiro della proposta SPE è stato menzionato nell'allegato della
comunicazione dal titolo "Adeguatezza ed efficacia della
regolamentazione (REFIT): risultati e prossime tappe", COM(2013) 685 del 2.10.2013. [5] COM(2012)
740. [6] Nell'ambito
di tutte le opzioni considerate, gli obiettivi possono essere conseguiti
soltanto imponendo agli Stati membri spese supplementari, la cui entità
dipenderà dalle modalità della registrazione attualmente esistenti a livello
nazionale. Le opzioni che offrono la possibilità di registrazione sia on-line
che su carta sono conformi all'agenda digitale dell'UE, in quanto offrono
la possibilità - senza imporre l'obbligo - di registrare una società
on-line. [7] Cfr. il testo completo della valutazione d'impatto. [8] Cfr. i calcoli contenuti nell'allegato alla valutazione d'impatto.