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Document 52014PC0728
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 4 of the EEA Agreement on rules of origin (Croatia Enlargement)
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 4 dell'accordo SEE relativo alle norme d'origine (Allargamento alla Croazia)
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 4 dell'accordo SEE relativo alle norme d'origine (Allargamento alla Croazia)
/* COM/2014/0728 final - 2014/0349 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 4 dell'accordo SEE relativo alle norme d'origine (Allargamento alla Croazia) /* COM/2014/0728 final - 2014/0349 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità
del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima
sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione dell'UE nell'accordo
SEE. In tale contesto, occorre modificare il
protocollo 4 dell'accordo SEE relativo alle norme d'origine. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Il progetto di decisione del Comitato misto
SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare il
protocollo 4 dell'accordo SEE relativo alle norme d'origine per tener conto
dell'adesione della Repubblica di Croazia all'accordo SEE. L'accordo sull'allargamento
del SEE è stato firmato l'11 aprile 2014 e viene applicato provvisoriamente dal
12 aprile 2014. Alcune disposizioni transitorie riguardanti l'applicazione
delle norme d'origine dopo l'applicazione provvisoria dell'accordo sull'allargamento
del SEE devono essere integrate nell'accordo SEE. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di
applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio,
su proposta della Commissione, definire la posizione da adottare a nome dell'Unione
in ordine a tali decisioni. Il progetto di decisione del Comitato misto
SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale
posizione dell'Unione. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima
in sede di Comitato misto SEE. 2014/0349 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea
in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 4
dell'accordo SEE relativo alle norme d'origine
(Allargamento alla Croazia) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218,
paragrafo 9, visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del
Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione
dell'accordo sullo Spazio economico europeo[1],
in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'accordo sullo Spazio
economico europeo[2]
("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994. (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo
SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il
protocollo 4 dell'accordo SEE ("protocollo 4"). (3) Il protocollo 4 contiene
disposizioni e norme riguardanti le norme d'origine. (4) Alcune disposizioni
transitorie riguardanti l'applicazione delle norme d'origine dopo l'applicazione
provvisoria dell'accordo sull'allargamento del SEE devono essere integrate nell'accordo
SEE. (5) Occorre quindi modificare il
protocollo 4. (6) La posizione dell'Unione in
sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione allegato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell'Unione
europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica del
protocollo 4 dell'accordo SEE relativo alle norme d'origine si basa sul
progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6. [2] GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3. ALLEGATO
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. .../2014
che modifica il protocollo 4 (norme d'origine) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo
("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1)
Il protocollo 4 dell'accordo SEE riguarda le norme
d'origine. (2)
Il 1º luglio 2013 la Repubblica di Croazia ha
aderito all'Unione europea. (3)
A seguito della conclusione positiva dei negoziati
di allargamento dell'Unione europea, la Repubblica di Croazia ha presentato
domanda per aderire all'accordo SEE. (4)
L'accordo sulla partecipazione della Repubblica di
Croazia allo Spazio economico europeo ("accordo sull'allargamento del SEE")
è stato siglato il 20 dicembre 2013. (5)
L'accordo sull'allargamento del SEE è stato firmato
l'11 aprile 2014 e viene applicato provvisoriamente dal 12 aprile 2014. (6)
Alcune disposizioni transitorie riguardanti l'applicazione
delle norme d'origine dopo l'applicazione provvisoria dell'accordo sull'allargamento
del SEE devono essere integrate nell'accordo SEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il protocollo 4 dell'accordo
SEE è modificato conformemente alle disposizioni che figurano nell'allegato
della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il [...],
a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche
previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo[1]. Essa si applica a decorrere dal 1° luglio
2013. Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella
sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Fatto a Bruxelles, il [...] Per il Comitato misto SEE Il presidente
[…]
I segretari
del Comitato misto SEE
[…] ALLEGATO della
decisione del Comitato misto SEE
n. […] Nel
protocollo 4 dell'accordo SEE, dopo l'articolo 40 è aggiunto quanto segue: "Articolo 41 Disposizioni transitorie riguardanti l'adesione
della Repubblica di Croazia all'Unione europea 1. Una prova dell'origine debitamente
rilasciata da uno Stato EFTA o dalla Repubblica di Croazia o compilata nel
quadro di un accordo preferenziale applicato tra gli Stati EFTA e la Repubblica
di Croazia è considerata prova dell'origine preferenziale SEE, a condizione
che: a) la prova dell'origine e i documenti
di trasporto siano stati rilasciati o compilati al più tardi il giorno
precedente la data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea,
nonché b) la prova dell'origine sia
presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione
della Repubblica di Croazia all'Unione europea. Laddove la merce sia stata dichiarata all'importazione
da uno Stato EFTA o dalla Repubblica di Croazia verso, rispettivamente, la
Repubblica di Croazia o uno Stato EFTA prima della data di adesione della
Repubblica di Croazia all'Unione europea, nel quadro di accordi preferenziali
applicati in quel momento tra uno Stato EFTA e la Repubblica di Croazia, la
prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi può anche
essere accettata negli Stati EFTA o nella Repubblica di Croazia purché tale
documento sia presentato alle autorità doganali entro il termine di quattro
mesi dalla data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. 2. Gli Stati EFTA, da una parte, e la
Repubblica di Croazia, dall'altra, sono autorizzati a mantenere le
autorizzazioni mediante le quali è stato conferito lo status di "esportatore
autorizzato" nel quadro di accordi conclusi tra gli Stati EFTA, da una
parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, a condizione che gli esportatori
autorizzati applichino le norme di origine del presente protocollo. Gli Stati EFTA, da una parte, e la Croazia,
dall'altra, valutano, entro un anno dalla data di adesione della Repubblica di
Croazia all'Unione europea, la necessità di sostituire tali autorizzazioni con
nuove autorizzazioni rilasciate in conformità del presente protocollo. 3. Le richieste di controllo a
posteriori delle prove dell'origine rilasciate o compilate nel quadro degli
accordi preferenziali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accettate dalle competenti
autorità doganali degli Stati EFTA e della Repubblica di Croazia nei tre anni
successivi al rilascio o alla compilazione delle prove in questione e possono
essere presentate da tali autorità nei tre anni successivi all'accettazione
della prova dell'origine loro fornita a corredo di una dichiarazione di
importazione. 4. Le disposizioni dell'accordo sono
applicabili alle merci, esportate dalla Repubblica di Croazia verso gli Stati
EFTA o dagli Stati EFTA verso la Repubblica di Croazia, che rispettano le norme
del presente protocollo e che, alla data di adesione della Repubblica di
Croazia all'Unione europea, sono in transito o in custodia temporanea presso un
deposito doganale o in zona franca in uno Stato EFTA o nella Repubblica di
Croazia. 5. Il trattamento preferenziale può
essere concesso nei casi di cui al paragrafo 4 purché, entro quattro mesi dalla
data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, venga
presentata alle autorità doganali del paese di importazione una prova dell'origine
rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese di esportazione." _______________ [1] [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi
costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]