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Document 52014PC0728

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 4 dell'accordo SEE relativo alle norme d'origine (Allargamento alla Croazia)

    /* COM/2014/0728 final - 2014/0349 (NLE) */

    52014PC0728

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 4 dell'accordo SEE relativo alle norme d'origine (Allargamento alla Croazia) /* COM/2014/0728 final - 2014/0349 (NLE) */


    RELAZIONE

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione dell'UE nell'accordo SEE.

    In tale contesto, occorre modificare il protocollo 4 dell'accordo SEE relativo alle norme d'origine.

    2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare il protocollo 4 dell'accordo SEE relativo alle norme d'origine per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'accordo SEE. L'accordo sull'allargamento del SEE è stato firmato l'11 aprile 2014 e viene applicato provvisoriamente dal 12 aprile 2014.

    Alcune disposizioni transitorie riguardanti l'applicazione delle norme d'origine dopo l'applicazione provvisoria dell'accordo sull'allargamento del SEE devono essere integrate nell'accordo SEE.

    3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.

    Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'Unione. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

    2014/0349 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 4 dell'accordo SEE relativo alle norme d'origine (Allargamento alla Croazia)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo[1], in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)       L'accordo sullo Spazio economico europeo[2] ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

    (2)       A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 4 dell'accordo SEE ("protocollo 4").

    (3)       Il protocollo 4 contiene disposizioni e norme riguardanti le norme d'origine.

    (4)       Alcune disposizioni transitorie riguardanti l'applicazione delle norme d'origine dopo l'applicazione provvisoria dell'accordo sull'allargamento del SEE devono essere integrate nell'accordo SEE.

    (5)       Occorre quindi modificare il protocollo 4.

    (6)       La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione allegato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica del protocollo 4 dell'accordo SEE relativo alle norme d'origine si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il

                                                                           Per il Consiglio

                                                                           Il presidente

    [1]               GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

    [2]               GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

    ALLEGATO DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2014 che modifica il protocollo 4 (norme d'origine) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1) Il protocollo 4 dell'accordo SEE riguarda le norme d'origine.

    (2) Il 1º luglio 2013 la Repubblica di Croazia ha aderito all'Unione europea.

    (3) A seguito della conclusione positiva dei negoziati di allargamento dell'Unione europea, la Repubblica di Croazia ha presentato domanda per aderire all'accordo SEE.

    (4) L'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo ("accordo sull'allargamento del SEE") è stato siglato il 20 dicembre 2013.

    (5) L'accordo sull'allargamento del SEE è stato firmato l'11 aprile 2014 e viene applicato provvisoriamente dal 12 aprile 2014.

    (6) Alcune disposizioni transitorie riguardanti l'applicazione delle norme d'origine dopo l'applicazione provvisoria dell'accordo sull'allargamento del SEE devono essere integrate nell'accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il protocollo 4 dell'accordo SEE è modificato conformemente alle disposizioni che figurano nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo[1].

    Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2013.

    Articolo 3

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il [...]

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente […]

    I segretari del Comitato misto SEE […]

    ALLEGATO

    della decisione del Comitato misto SEE n. […]

    Nel protocollo 4 dell'accordo SEE, dopo l'articolo 40 è aggiunto quanto segue:

    "Articolo 41

    Disposizioni transitorie riguardanti l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

    1.         Una prova dell'origine debitamente rilasciata da uno Stato EFTA o dalla Repubblica di Croazia o compilata nel quadro di un accordo preferenziale applicato tra gli Stati EFTA e la Repubblica di Croazia è considerata prova dell'origine preferenziale SEE, a condizione che:

    a)         la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati o compilati al più tardi il giorno precedente la data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, nonché

    b)         la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

    Laddove la merce sia stata dichiarata all'importazione da uno Stato EFTA o dalla Repubblica di Croazia verso, rispettivamente, la Repubblica di Croazia o uno Stato EFTA prima della data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, nel quadro di accordi preferenziali applicati in quel momento tra uno Stato EFTA e la Repubblica di Croazia, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi può anche essere accettata negli Stati EFTA o nella Repubblica di Croazia purché tale documento sia presentato alle autorità doganali entro il termine di quattro mesi dalla data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

    2.         Gli Stati EFTA, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, sono autorizzati a mantenere le autorizzazioni mediante le quali è stato conferito lo status di "esportatore autorizzato" nel quadro di accordi conclusi tra gli Stati EFTA, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, a condizione che gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine del presente protocollo.

    Gli Stati EFTA, da una parte, e la Croazia, dall'altra, valutano, entro un anno dalla data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, la necessità di sostituire tali autorizzazioni con nuove autorizzazioni rilasciate in conformità del presente protocollo.

    3.         Le richieste di controllo a posteriori delle prove dell'origine rilasciate o compilate nel quadro degli accordi preferenziali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accettate dalle competenti autorità doganali degli Stati EFTA e della Repubblica di Croazia nei tre anni successivi al rilascio o alla compilazione delle prove in questione e possono essere presentate da tali autorità nei tre anni successivi all'accettazione della prova dell'origine loro fornita a corredo di una dichiarazione di importazione.

    4.         Le disposizioni dell'accordo sono applicabili alle merci, esportate dalla Repubblica di Croazia verso gli Stati EFTA o dagli Stati EFTA verso la Repubblica di Croazia, che rispettano le norme del presente protocollo e che, alla data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, sono in transito o in custodia temporanea presso un deposito doganale o in zona franca in uno Stato EFTA o nella Repubblica di Croazia.

    5.         Il trattamento preferenziale può essere concesso nei casi di cui al paragrafo 4 purché, entro quattro mesi dalla data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, venga presentata alle autorità doganali del paese di importazione una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese di esportazione."

    _______________

    [1]               [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

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