This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52014PC0716
Proposal for a COUNCIL DECISION on subjecting 4-methyl-5-(4-methylphenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine (4,4'-DMAR) and 1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazine (MT-45) to control measures
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla proposta di sottoporre le sostanze 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-diidroossazolo-2-amina (4,4'-DMAR) e 1-cicloesil-4(1,2-difeniletil)-piperazina (MT-45) a misure di controllo
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla proposta di sottoporre le sostanze 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-diidroossazolo-2-amina (4,4'-DMAR) e 1-cicloesil-4(1,2-difeniletil)-piperazina (MT-45) a misure di controllo
/* COM/2014/0716 final - 2014/0340 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla proposta di sottoporre le sostanze 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-diidroossazolo-2-amina (4,4'-DMAR) e 1-cicloesil-4(1,2-difeniletil)-piperazina (MT-45) a misure di controllo /* COM/2014/0716 final - 2014/0340 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La decisione 2005/387/GAI del Consiglio
relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al
controllo delle nuove sostanze psicoattive[1]
(in seguito "decisione del Consiglio") stabilisce una procedura in
tre fasi in esito alla quale una nuova sostanza psicoattiva può essere
sottoposta a misure di controllo nell'Unione europea. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della
citata decisione, il 20 giugno 2014 il Consiglio ha chiesto una valutazione dei
rischi provocati dall'uso, dalla fabbricazione e dal traffico della nuova
sostanza psicoattiva 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-diidroossazolo-2-amina (nota
anche come «4,4'-DMAR» o «4,4'-dimetilaminorex»), del coinvolgimento di
organizzazioni criminali e delle eventuali conseguenze dell'introduzione di
misure di controllo applicabili a questa sostanza. Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2, 3 e
4 della decisione del Consiglio, il Comitato scientifico dell'Osservatorio
europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) ha valutato i rischi
connessi alla sostanza 4,4'-DMAR. Il 19 settembre 2014 il Presidente del
Comitato scientifico ha presentato alla Commissione e al Consiglio la relazione
di valutazione dei rischi. Le principali conclusioni della citata valutazione
sono le seguenti: ·
La nuova sostanza psicoattiva 4,4'-DMAR sembra aver
proprietà psicostimolanti. La sostanza 4,4'-DMAR è strutturalmente collegata a
due sostanze elencate nella convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze
psicotrope del 1971 (4‑metilaminorex e aminorex). ·
La sostanza 4,4'-DMAR è disponibile sul mercato
degli stupefacenti nell'Unione europea almeno dal dicembre 2012 ed è stata
individuata in nove Stati membri. ·
Benché le informazioni disponibili facciano
ritenere che la sostanza non sia utilizzata su vasta scala, nell'arco di circa
un anno in tre Stati membri sono stati registrati 31 decessi connessi alla
sostanza 4,4'-DMAR nonché un caso di intossicazione non mortale. Il 25 settembre 2014, a norma
dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione in parola, il Consiglio
ha deciso di chiedere la valutazione del rischio della sostanza 1-cicloesil- 4-
(1,2‑difeniletil)-piperazina (nota anche come «MT-45»). Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2, 3 e
4 della decisione del Consiglio il Comitato scientifico dell'OEDT ha valutato i
rischi connessi all'MT-45. Il 6 ottobre 2014 il Presidente del Comitato
scientifico ha presentato alla Commissione e al Consiglio la relazione di
valutazione dei rischi. Le principali conclusioni della citata valutazione
sono le seguenti: ·
La nuova sostanza psicoattiva MT-45 è un oppioide
sintetico a struttura unica, che era stata studiata negli anni '70 per le sue
proprietà analgesiche. ·
La sostanza MT-45 è disponibile sul mercato degli
stupefacenti nell'Unione europea almeno dal dicembre 2013 ed è stata
individuata in tre Stati membri. ·
In totale sono stati segnalati 28 decessi associati
alla sostanza MT-45 in uno Stato membro, in un periodo di nove mesi, oltre a 18
casi di intossicazioni non mortali. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della
decisione del Consiglio, entro sei settimane dalla data di ricevimento della
relazione di valutazione dei rischi la Commissione presenta al Consiglio
un'iniziativa per sottoporre le nuove sostanze psicoattive a misure di controllo
nell'Unione europea, oppure, se non ritiene necessario presentare una
iniziativa in tal senso, presenta una relazione in cui motiva la propria
posizione. Benché a questo stadio le prove scientifiche
relative ai rischi generali rappresentati dalle due sostanze siano limitate, la
Commissione ritiene giustificato sottoporre le sostanze 4,4'-DMAR e MT-45 a
misure di controllo in tutta l'Unione. Il motivo principale è che, stando alle
informazioni rese disponibili dalla relazione di valutazione dei rischi, la
tossicità delle sostanze in questione è tale che il loro consumo può nuocere
gravemente alla salute delle persone. Inoltre, i rischi sono acuiti dal fatto
che, stando alle informazioni trasmesse, alcune persone assumerebbero a volte a
loro insaputa tali sostanze in associazione o in alternativa ad altre sostanze
psicoattive. 2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA La presente proposta di decisione del
Consiglio intende esortare gli Stati membri a sottoporre le sostanze 4,4'-DMAR
e MT-45 a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalle rispettive
legislazioni, conformemente agli obblighi che loro incombono in virtù della
convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971. 2014/0340 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla proposta di sottoporre le
sostanze 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-diidroossazolo-2-amina (4,4'-DMAR) e
1-cicloesil-4(1,2-difeniletil)-piperazina (MT-45) a misure di controllo IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio,
del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei
rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive[2], in particolare
l'articolo 8, paragrafo 3, vista l'iniziativa della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Conformemente all'articolo 6
della decisione 2005/387/GAI del Consiglio, il Comitato scientifico integrato
dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT),
riunito in sessione straordinaria, ha redatto una relazione di valutazione dei
rischi connessi con la nuova sostanza psicoattiva
4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-diidroossazolo-2-amina (4,4'-DMAR), che è stata
successivamente trasmessa alla Commissione e al Consiglio il 19 settembre 2014. (2) La sostanza 4,4'-DMAR è un
derivato sintetico dell'ossazolina sostituita. Si tratta di un derivato
dell'aminorex e del 4-metilaminorex (4-MAR), due stimolanti sintetici
sottoposti a misure di controllo ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite
sulle sostanze psicotrope del 1971. (3) La sostanza 4,4'-DMAR è
presente sul mercato degli stupefacenti dell'Unione europea almeno dal dicembre
2012 ed è stata segnalata dal sistema di allarme rapido nel dicembre 2012.
Nove Stati membri hanno segnalato di aver individuato la sostanza in occasione
di sequestri, principalmente sotto forma di polvere bianca o colorata e di
compresse, nonché in campioni biologici. (4) La sostanza 4,4'-DMAR è
apparsa sul mercato delle nuove sostanze psicoattive come "sostanza
chimica utilizzata per la ricerca". Inizialmente venduta al dettaglio su
Internet, ora può essere acquistata anche per strada. La sostanza 4,4'-DMAR è
venduta e consumata in quanto tale, ma è anche spacciata abusivamente sotto il
nome di ecstasy o di anfetamina sul mercato illegale. (5) Tra giugno 2013 e giugno 2014
sono stati registrati 31 decessi dovuti a tale sostanza in tre Stati membri.
Nella maggior parte dei casi, la sostanza 4,4'-DMAR è stata la causa, o la
concausa assieme ad altre sostanze, del decesso. Uno Stato membro ha segnalato
un caso di intossicazione non mortale. (6) Non esistono studi sulla
tossicità della sostanza 4,4'-DMAR. (7) Non esistono dati
significativi sulla frequenza d'uso della sostanza 4,4'-DMAR, ma dalle
informazioni disponibili risulta che il suo uso non sarebbe diffuso. Le
informazioni riguardanti i casi di decesso suggeriscono inoltre che i
consumatori avrebbero fatto uso della sostanza 4,4'-DMAR a loro insaputa mentre
cercavano altri stimolanti. (8) La criminalità organizzata è
coinvolta solo in misura limitata nella produzione, nella distribuzione, nel
traffico e nella fornitura di 4,4'-DMAR all'interno dell'Unione. I precursori
chimici e le vie di sintesi utilizzati per la fabbricazione di 4,4'-DMAR non
sono noti. (9) La sostanza 4,4'-DMAR non
rientra nell'elenco delle sostanze sottoposte a controllo nella convenzione
unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 né nella convenzione
delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971; non è attualmente
oggetto di alcuna valutazione e non è mai stata valutata nel quadro delle
Nazioni Unite, né è prevista tale valutazione. (10) La sostanza 4,4'-DMAR non ha
alcun uso medico umano e veterinario accertato o riconosciuto nell'Unione. A
parte il suo utilizzo in materiali di riferimento nella chimica analitica e
nella ricerca scientifica che ne studia le proprietà chimiche, farmacologiche e
tossicologiche, non ci sono indicazioni di utilizzi di tale sostanza per altre
finalità. (11) La relazione di valutazione dei
rischi rileva che esistono poche prove scientifiche riguardanti la sostanza
4,4'-DMAR e sottolinea che sarebbero necessarie ulteriori ricerche per
determinare i rischi sanitari e sociali che rappresenta. Tuttavia, gli elementi
e le informazioni disponibili forniscono motivi sufficienti per sottoporre la
sostanza 4,4'-DMAR a misure di controllo in tutta l'Unione. In considerazione
dei rischi sanitari che comporta, come documentato dalla presenza rilevata in
vari casi di decesso, del fatto che può essere assunta inconsapevolmente e
della mancanza di proprietà o usi terapeutici, la sostanza 4,4'-DMAR dovrebbe
essere sottoposta a misure di controllo. (12) Poiché tre Stati membri
controllano la sostanza 4,4'-DMAR in base alla legislazione nazionale,
conformandosi in tal modo agli obblighi derivanti dalla convenzione delle
Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971, e cinque Stati membri
controllano tale sostanza mediante altre misure legislative, sottoporla a
misure di controllo in tutta l'Unione potrebbe evitare ostacoli alla
cooperazione transfrontaliera tra autorità di polizia e giudiziarie e
contribuire a proteggere i cittadini dai rischi rappresentati dalla
disponibilità e dal consumo della stessa. (13) Conformemente all'articolo 6,
paragrafi 2, 3 e 4, della decisione 2005/387/GAI del Consiglio, il Comitato
scientifico integrato dell'OEDT, riunito in sessione straordinaria, ha redatto
una relazione di valutazione dei rischi rappresentati dalla nuova sostanza
psicoattiva 1-cicloesil-4-(1,2-difeniletil)-piperazina (MT-45), che è stata
trasmessa alla Commissione e al Consiglio il 6 ottobre 2014. (14) La sostanza MT-45 è una
piperazina N,N'-disostituita con un anello di cicloesano legato ad uno
degli atomi di azoto dell'anello di piperazina e un gruppo 1,2-difeniletil
legato all'altro atomo di azoto. La sostanza MT-45 fa parte di una serie di
analgesici 1‑(1,2‑difeniletil)-piperazina scoperti all'inizio degli
anni '70. (15) La sostanza MT-45 è presente
dall'ottobre 2013 sul mercato degli stupefacenti nell'Unione, dove viene
commercializzata come "sostanza chimica utilizzata per la ricerca",
per lo più via Internet. L'OEDT ha individuato 12 siti web di fornitori e
distributori che offrono la vendita di MT-45, alcuni dei quali apparentemente
stabiliti nell'Unione. (16) Tra novembre 2013 e luglio
2014, 28 decessi sono stati segnalati complessivamente in un solo Stato membro.
Nella maggior parte dei casi, l'analisi di campioni biologici ha confermato la
presenza di MT-45. Lo stesso Stato membro ha inoltre segnalato 18 casi di
intossicazioni non mortali, che presentavano sintomi clinici simili a quelli di
un'intossicazione da oppioidi, e con reazione in alcuni casi al naloxone, un
antagonista dei recettori degli oppioidi. (17) Diversi studi su animali hanno
dimostrato che la tossicità acuta di MT-45 è notevolmente superiore a quella
della morfina. (18) Le informazioni disponibili
indicano che il consumo di MT-45 non sarebbe ampiamente diffuso. La sostanza
sembra essere essenzialmente utilizzata in ambiente privato, da parte di
utilizzatori disposti a provare qualsiasi nuova sostanza o da consumatori
dipendenti dagli oppioidi che non hanno accesso all'eroina o ad altri oppioidi.
Gli utilizzatori possono combinare MT-45 con altre sostanze psicoattive. Non
sono disponibili informazioni sui rischi sociali che potrebbero essere
associati alla sostanza MT-45. (19) Non vi è alcuna prova del
coinvolgimento della criminalità organizzata nella produzione, nella
distribuzione, nel traffico e nella fornitura di tale sostanza. I precursori
chimici e le vie di sintesi utilizzati per la fabbricazione della sostanza
MT-45 individuata negli Stati membri non sono noti. (20) La sostanza MT-45 non rientra
nell'elenco delle sostanze sottoposte a controllo nella convenzione unica delle
Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 è nella convenzione delle Nazioni
Unite sulle sostanze psicotrope del 1971; non è attualmente oggetto di alcuna
valutazione e non è mai stata valutata nel quadro delle Nazioni Unite, né è
prevista tale valutazione. (21) La sostanza MT-45 non ha alcun
uso medico umano o veterinario accertato o riconosciuto nell'Unione. A parte il
suo utilizzo in materiali di riferimento nella chimica analitica e nella
ricerca scientifica che ne studia le proprietà chimiche, farmacologiche e
tossicologiche, non ci sono indicazioni di utilizzi di tale sostanza per altre
finalità. (22) La relazione di valutazione
dei rischi rileva che esistono poche prove scientifiche riguardanti la sostanza
MT-45 e sottolinea che sarebbero necessarie ulteriori ricerche per determinare
i rischi sanitari e sociali che rappresenta. Tuttavia, gli elementi e le
informazioni disponibili forniscono motivi sufficienti per sottoporre l'MT-45 a
misure di controllo in tutta l'Unione. In considerazione dei rischi sanitari
che comporta, come documentato dalla presenza rilevata in vari casi di decesso,
del fatto che può essere assunta inconsapevolmente e della mancanza di
proprietà o usi terapeutici, la sostanza MT-45 dovrebbe essere sottoposta a
misure di controllo. (23) Poiché uno Stato membro
controlla l'MT-45 in base alla legislazione nazionale, conformandosi in tal
modo agli obblighi derivanti dalle convenzioni delle Nazioni Unite sulle
sostanze stupefacenti, e sette Stati membri controllano la sostanza mediante altre
misure legislative, sottoporla a misure di controllo in tutta l'Unione potrebbe
evitare ostacoli alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di polizia e
giudiziarie e contribuire a proteggere i cittadini dai rischi rappresentati
dalla disponibilità e dal consumo della stessa, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le seguenti nuove sostanze psicoattive sono
sottoposte a misure di controllo in tutta l'Unione europea: (a)
4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-diidroossazolo-2-amina)
(«4,4'-DMAR»); (b)
1-cicloesil-4-(1,2-difeniletil)-piperazina
(«MT-45»). Articolo 2 Entro [un anno dalla pubblicazione della presente decisione],
gli Stati membri adottano le misure necessarie in base al loro diritto interno
al fine di assoggettare le nuove sostanze psicoattive individuate nell'articolo
1 a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalla legislazione
nazionale in conformità degli obblighi che discendono dalla convenzione delle
Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32. [2] GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.