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Document 52014PC0667
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on protection against dumped imports from countries not members of the European Union (codification)
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (codificazione)
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (codificazione)
/* COM/2014/0667 final - 2014/0309 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (codificazione) /* COM/2014/0667 final - 2014/0309 (COD) */
RELAZIONE 1. Nel contesto dell'Europa dei
cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e
alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più
comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di
far valere i diritti che la normativa sancisce. Questo obiettivo non può essere realizzato
fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in
modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a
ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica.
L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di
ricerca e di comparazione dei diversi atti. Per tale motivo è indispensabile codificare le
disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa
sia chiara e trasparente. 2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha
deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione
di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari
servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a
intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione
immediata delle disposizioni. 3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992)
hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione, poiché offre
la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso
momento. La codificazione va effettuata nel pieno rispetto
dell'iter di adozione degli atti dell'Unione. Dal momento che in sede di codificazione
nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti
che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione
hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un
metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di
codificazione. 4. Lo scopo della
presente proposta è quello di codificare il regolamento (CE)
n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009 relativo alla difesa
contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della
Comunità europea[3]. Il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e
pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche
formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione. 5. La proposta di codificazione è stata
elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in 22 lingue ufficiali, del
regolamento (CE) n. 1225/2009 e dell'atto
modificativo dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei
casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la
concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che
figura all'allegato II del regolamento codificato. ê 1225/2009
(adattato) 2014/0309 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non membri Ö dell'Unione Õ europea
(codificazione) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato Ö sul
funzionamento dell'Unione europea Õ, in particolare
l'articolo Ö 207, paragrafo
2 Õ, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[5], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: ê 1225/2009
considerando 1 (adattato) (1) Il regolamento (CE) n. Ö 1225/2009 Õ del Consiglio[6], è stato modificato in
modo sostanziale e a più riprese[7].
A fini di razionalità e chiarezza è opportuno provvedere alla codificazione di
tale regolamento. ê 1225/2009
considerando 3 (adattato) (2) L’accordo relativo
all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe
doganali e sul commercio 1994 (l'«accordo antidumping del 1994»), contiene
norme per quanto riguarda, tra l'altro, il calcolo del dumping, la procedura
relativa all'apertura e allo svolgimento successivo delle inchieste, compresi
gli aspetti inerenti all'accertamento e all'esame dei fatti, l'istituzione di
misure provvisorie e l'imposizione e la riscossione dei dazi antidumping, la
durata e il riesame delle misure antidumping e la divulgazione delle
informazioni relative alle inchieste antidumping. (3) Ai fini dell'applicazione
adeguata e trasparente Ö delle Õ norme Ö dell'accordo
antidumping del 1994 Õ, è opportuno Ö recepire nella
legislazione unionale Õ, nella misura
massima possibile, i termini di tale accordo accordo. ê 1225/2009 considerando
4 (adattato) è1 Rettifica, GU L 7 del 12.1.2010, pag. 22 (4) Per l'applicazione Ö delle Õ norme Ö dell'accordo
antidumping del 1994 Õ, è essenziale che,
al fine di mantenere l'equilibrio tra diritti e obblighi è1 derivanti
dall' Ö generale sulle
tariffe doganali e sul commercio («GATT») Õ ç, Ö l'Unione Õ tenga conto Ö dell' Õ interpretazione Ö delle norme
stesse Õ da parte dei suoi
principali interlocutori commerciali. ê 1225/2009
considerando 5 (5) È opportuno fissare norme
chiare e circostanziate sul calcolo del valore normale, precisando che in tutti
i casi dovrebbe essere basato sulle vendite rappresentative effettuate nel
corso di normali operazioni commerciali nel paese esportatore. È opportuno
indicare quando due o più persone si considerano collegate ai fini della
determinazione del dumping. Conviene definire le circostanze nelle quali si può
considerare che le vendite sul mercato interno, essendo state effettuate in
perdita, non possono essere prese in considerazione e che quindi è possibile
fare ricorso alle restanti vendite oppure al valore normale costruito oppure
alle vendite a paesi terzi. È inoltre opportuno prendere disposizioni adeguate
per la ripartizione dei costi, anche per la fase di avviamento e occorre
fissare gli orientamenti inerenti alla definizione di tale fase e ai relativi
metodi di ripartizione dei costi. È inoltre necessario, per il calcolo del
valore normale, indicare il metodo da applicare per determinare gli importi
delle spese generali, amministrative e di vendita e il margine di profitto da
inserire in tale valore. ê 1225/2009 considerando
6 (6) Per determinare il valore
normale relativo ai paesi che non hanno un'economia di mercato, conviene
dettare le regole per la scelta di un appropriato paese terzo ad economia di
mercato da utilizzare a tale scopo e, qualora non sia possibile trovare un
paese terzo adatto, stabilire che il valore normale può essere determinato su
qualsiasi altra base equa. ê 1225/2009
considerando 7 (adattato) (7) È opportuno definire il
prezzo all'esportazione ed elencare gli adeguamenti che Ö devono Õessere applicati nei
casi in cui si ritiene necessario ricostruire il prezzo rispetto al primo
prezzo sul mercato libero. ê 1225/2009
considerando 8 (adattato) (8) Ai fini di un equo confronto
tra il prezzo all'esportazione e il valore normale, è consigliabile elencare i
fattori che possono incidere sui prezzi e sulla loro comparabilità, nonché
fissare disposizioni specifiche riguardo ai tempi e alle modalità di
applicazione degli adeguamenti, tenendo presente che occorre evitare di duplicare
detti adeguamenti; è inoltre necessario stabilire che il confronto può essere
effettuato utilizzando la media dei prezzi, anche se i singoli prezzi
all'esportazione possono essere confrontati con la media del valore normale
qualora i primi varino secondo il cliente, la regione o il periodo di tempo. ê 1225/2009
considerando 9 (adattato) (9) È Ö opportuno Õ fissare orientamenti
chiari e particolareggiati sui fattori che sono pertinenti per determinare se
le importazioni oggetto di dumping abbiano causato un pregiudizio materiale
oppure minaccino di provocare pregiudizio. Per dimostrare che il volume
e i prezzi delle importazioni in questione sono responsabili del
pregiudizio subito dall'industria Ö dell'Unione Õ, occorre tener conto
dell'incidenza di altri fattori e in particolare delle condizioni di mercato
nell' Ö Unione Õ . ê 1225/2009
considerando 10 (adattato) (10) È opportuno definire il
termine «industria Ö dell'Unione Õ» e stabilire che le
parti collegate agli esportatori possono essere escluse da tale industria,
definendo il termine «collegati»; occorre inoltre precisare che le azioni
antidumping possono essere attuate nell'interesse dei produttori di una regione
Ö dell'Unione Õ e fissare gli
orientamenti relativi alla definizione di regione. ê 1225/2009
considerando 11 (adattato) (11) È necessario stabilire chi abbia
diritto a presentare una denuncia antidumping, precisando in quale misura la
denuncia debba essere sostenuta dall'industria Ö dell'Unione Õ e le informazioni in
materia di dumping, pregiudizio e nesso di causalità che devono essere
comunicate; conviene inoltre specificare le procedure di rigetto delle denunce
oppure di apertura dei procedimenti. ê 1225/2009
considerando 12 (adattato) (12) È necessario stabilire le
modalità secondo le quali si comunicano alle parti interessate le informazioni
richieste dalle autorità. Ö Alle parti
interessate devono essere Õ accordate ampie
possibilità di presentare tutti gli elementi di prova pertinenti e di difendere
i loro interessi. È inoltre opportuno fissare chiaramente le norme e le
procedure da seguire durante l'inchiesta, precisando che le parti interessate
devono manifestarsi, presentare le loro osservazioni e comunicare le
informazioni pertinenti entro termini precisi, affinché le osservazioni
e i dati comunicati possano essere presi in considerazione. È inoltre
opportuno fissare a quali condizioni le parti interessate possono avere accesso
alle informazioni comunicate dalle altre parti e presentare osservazioni in
merito. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero collaborare riguardo alla
raccolta di informazioni. ê 1225/2009
considerando 13 (adattato) (13) È necessario stabilire le
condizioni alle quali possono essere istituiti i dazi provvisori, Ö in particolare la
condizione secondo cui Õ tali dazi devono
essere istituiti non prima dei sessanta giorni dall'inizio del procedimento e
non oltre nove mesi da detta data; per ragioni amministrative, occorre
stabilire che in tutti i casi tali dazi possono essere istituiti dalla
Commissione direttamente per un periodo di nove mesi oppure per due periodi
successivi di sei e tre mesi. ê 1225/2009
considerando 14 (adattato) (14) Occorre specificare le
procedure relative all'accettazione di impegni idonei ad eliminare il dumping e
il pregiudizio invece dell'imposizione di dazi provvisori o definitivi. È
inoltre opportuno precisare le conseguenze della violazione o della revoca di
impegni e stabilire che possono essere istituiti dazi provvisori in caso di
sospetta inosservanza degli impegni oppure qualora sia necessaria un'inchiesta
supplementare per completare le risultanze. Ai fini dell'accettazione degli
impegni, occorre considerare se gli impegni proposti e la loro esecuzione non
inducano ad un comportamento lesivo della concorrenza. ê 1225/2009
considerando 15 (adattato) (15) È necessario prevedere la
chiusura dei procedimenti con o senza l'istituzione di misure definitive,
normalmente entro dodici mesi e comunque non oltre quindici mesi a decorrere
dall'inizio dell'inchiesta. (16) Le inchieste o i procedimenti
devono essere chiusi quando il margine di dumping è irrilevante oppure il
pregiudizio è trascurabile; è opportuno definire Ö tali
situazioni Õ. Qualora debbano
essere istituite misure, è necessario stabilire le modalità di chiusura
dell'inchiesta e precisare che le misure devono essere inferiori al margine di
dumping qualora tale importo inferiore sia sufficiente per eliminare il
pregiudizio, nonché specificare il metodo di calcolo del livello delle misure
in un caso di ricorso a tecniche di campionamento. ê 1225/2009
considerando 16 (17) È necessario stabilire che i
dazi provvisori possono essere riscossi a titolo retroattivo e precisare le
circostanze che giustificano l'applicazione retroattiva dei dazi per evitare
che sia pregiudicata l'efficacia delle misure definitive; è inoltre necessario
stabilire che i dazi possono essere applicati con effetto retroattivo in caso
di violazione o di revoca di impegni assunti. ê 1225/2009
considerando 17 (adattato) (18) Occorre prevedere che le
misure scadano dopo cinque anni, salvo che da un'inchiesta di riesame risulti
che esse devono essere lasciate in vigore. È inoltre necessario stabilire che,
in presenza di elementi di prova sufficienti relativi al mutamento di
circostanze, devono essere svolti riesami intermedi o inchieste per determinare
se siano giustificate le restituzioni di dazi antidumping. È opportuno inoltre
precisare che, qualora sia necessario ricalcolare il margine di dumping con una
ricostruzione del prezzo all'esportazione, i dazi non devono essere considerati
un costo sostenuto tra l'importazione e la rivendita se detti dazi si
ripercuotono sui prezzi dei prodotti soggetti alle misure Ö nell'Unione Õ. ê 1225/2009
considerando 18 (adattato) (19) È necessario specificare che i
prezzi all'esportazione e i margini di dumping possono essere sottoposti
ad una nuova valutazione qualora il dazio sia stato assorbito dall'esportatore
con una forma di compensazione e di conseguenza non incida sui prezzi dei
prodotti soggetti alle misure Ö nell'Unione Õ . ê 1225/2009 considerando
19 (adattato) è1 Rettifica, GU L 7 del 12.1.2010, pag. 22 (20) L'accordo antidumping del 1994
non contiene disposizioni sull'elusione delle misure antidumping, benché una
separata decisione ministeriale GATT Ö abbia
riconosciuto Õ il problema Ö dell'elusione Õ e lo Ö abbia deferito Õ al comitato
antidumping del GATT. Poiché i negoziati multilaterali non hanno sinora avuto
alcun risultato e in attesa dell'esito del è1 deferimento
al comitato antidumping dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), ç è necessario
che la legislazione Ö unionale Õ
preveda disposizioni per far fronte a pratiche, incluso il
semplice assemblaggio Ö nell'Unione Õ oppure in un paese
terzo, volte essenzialmente ad eludere le misure antidumping. ê 1225/2009 considerando
20 (adattato) è1 Rettifica, GU L 7 del 12.1.2010, pag. 22 (21) È opportuno inoltre chiarire
quali pratiche costituiscano un'elusione delle misure in vigore. Le pratiche di
elusione possono aver luogo all'interno o all'esterno Ö dell'Unione Õ . Occorre pertanto
prevedere che è1 le
esenzioni dai dazi estesi che possono essere concesse agli importatori possano
essere accordate anche agli ç esportatori, quando
si estendono i dazi per impedire l'elusione che ha luogo al di fuori Ö dell'Unione Õ . ê 1225/2009
considerando 21 (22) Occorre autorizzare la
sospensione delle misure antidumping qualora si riscontri un temporaneo
mutamento delle condizioni di mercato che renda temporaneamente inopportuno il
mantenimento di tali misure. ê 1225/2009
considerando 22 (adattato) (23) È necessario prevedere che le
importazioni sotto inchiesta possono essere soggette a registrazione al momento
dell'importazione, ai fini della successiva applicazione di misure contro dette
importazioni. ê 1225/2009
considerando 23 (24) Ai fini di una corretta
esecuzione delle misure, è necessario che gli Stati membri controllino gli
scambi relativi alle importazioni dei prodotti soggetti ad inchieste o oggetto
di misure e che informino la Commissione dei risultati del controllo e degli
importi dei dazi riscossi a norma del presente regolamento. ê 1225/2009
considerando 26 (25) È opportuno che possano essere
svolte visite di verifica per controllare le informazioni presentate in materia
di dumping e di pregiudizio, ancorché tali visite dovrebbero essere
condizionate dal ricevimento di risposte adeguate ai questionari. ê 1225/2009
considerando 27 (26) È necessario stabilire che,
nel caso di elevato numero di parti o di transazioni commerciali, si ricorra a
tecniche di campionamento ai fini di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.
ê 1225/2009
considerando 28 (adattato) (27) È necessario stabilire che nei
confronti delle parti che non collaborano in misura sufficiente possono essere
usate ai fini delle risultanze altre informazioni che possano essere meno
favorevoli per dette parti. ê 1225/2009
considerando 29 (28) È opportuno provvedere al
trattamento di informazioni riservate per evitare di divulgare i segreti
d'impresa. ê 1225/2009
considerando 30 (adattato) (29) È essenziale stabilire che le
parti aventi diritto a tale trattamento possano essere informate correttamente
dei fatti e delle considerazioni principali, e ciò tenuto conto del processo di
formazione delle decisioni nella Comunità, entro un termine affinché le parti
possano difendere i loro interessi. ê 1225/2009,
considerando 31 (adattato) (30) Appare opportuno prevedere un
sistema amministrativo nell'ambito del quale possano essere presentate
argomentazioni in merito all'interesse della Comunità all'istituzione di
misure, compreso l'interesse dei consumatori, nonché fissare i termini per la
presentazione di tali osservazioni, precisando inoltre i diritti
all'informazione delle parti interessate. ê 37/2014 art. 1
e allegato, punto 22 (adattato) (31) Ö L'esecuzione
del presente regolamento Õ richiede uniformi
per l'adozione di dazi provvisori e definitivi e per la chiusura di
un'inchiesta senza adozione di misure. Tali misure devono essere adottate dalla
Commissione conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio[8]. (32) È opportuno ricorrere alla
procedura consultiva per l'adozione di misure provvisorie, dati gli effetti di
tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione delle misure
definitive. Tale procedure dovrebbe essere utilizzata anche per l'accettazione
degli impegni, l'apertura e la non apertura di riesami in previsione della
scadenza, la sospensione delle misure, la proroga della sospensione delle
misure e il ripristino delle misure, dato l'effetto di tali misure rispetto
alle misure definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure possa
causare un Ö pregiudizio Õ che sarebbe
difficile da riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare
misure provvisorie immediatamente applicabili, ê 1225/2009
(adattato) è1 Rettifica, GU L 7 del 12.1.2010, pag. 22 è2 1168/2012 Art. 1.1(a) è3 37/2014 Art. 1 e allegato, punto 22, lett. 1) HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Principi 1. Un dazio antidumping può essere imposto su
qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica Ö nell'Unione Õ causi un
pregiudizio. 2. Un prodotto è considerato oggetto di
dumping quando il suo prezzo all'esportazione Ö nell'Unione Õ è inferiore ad un
prezzo comparabile del prodotto simile, applicato nel paese esportatore
nell'ambito di normali operazioni commerciali. 3. Il paese esportatore è di norma il paese
d'origine. Esso, tuttavia, può essere un paese intermedio, salvo quando i
prodotti transitano semplicemente in questo paese oppure non sono ivi
fabbricati o il loro prezzo in questo paese non è comparabile. 4. Ai fini del presente regolamento, per
«prodotto simile» si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto
tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un tale
prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli
aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto
considerato. Articolo 2 Determinazione del dumping A. VALORE NORMALE 1. Il valore normale è di norma basato sui
prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da
acquirenti indipendenti nel paese esportatore. Qualora l'esportatore nel paese esportatore
non produca né venda il prodotto simile, il valore normale può tuttavia essere
stabilito in basi ai prezzi di altri venditori o produttori. I prezzi praticati tra le parti apparentemente
associate oppure vincolate da un accordo di compensazione possono essere
considerati come propri di normali operazioni commerciali, e possono quindi
essere utilizzati per stabilire il valore normale unicamente qualora sia
dimostrato che tale rapporto non incide sui prezzi. Per determinare se due parti sono associate
occorre tener conto della definizione di «parti collegate», di cui
all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione[9]. 2. Le vendite del prodotto simile destinato al
consumo sul mercato interno sono di norma utilizzate per determinare il valore
normale se il volume di tali vendite corrisponde ad almeno il 5 % del
volume delle vendite del prodotto alla Comunità. Può tuttavia essere utilizzato
anche un volume di vendite inferiore, tra l'altro quando i prezzi applicati
sono considerati rappresentativi per il mercato considerato. 3. Quando, nel corso di normali operazioni
commerciali, non vi sono vendite del prodotto simile, oppure se tali vendite
riguardano quantitativi insufficienti oppure se, tale vendite a causa di una
particolare situazione di mercato, non permettono un valido confronto, il
valore normale del prodotto è calcolato in base al costo di produzione nel
paese d'origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali,
amministrative e di vendita e per i profitti oppure in base ai prezzi
all'esportazione, nel corso di normali operazioni commerciali, ad un paese
terzo appropriato, purché tali prezzi siano rappresentativi. Ai sensi del primo comma, si ritiene che una
particolare situazione di mercato per il prodotto interessato sussista, tra
l'altro, in presenza di prezzi artificialmente bassi, di accordi di
compensazione e di altri regimi di perfezionamento non commerciali. 4. Le vendite del prodotto simile sul mercato
interno del paese esportatore, oppure destinati ad un paese terzo, che sono
effettuate a prezzi inferiori ai costi di produzione unitari (fissi
e variabili), con l'aggiunta delle spese generali, amministrative e di
vendita, possono essere considerate come non eseguite nell'ambito di normali
operazioni commerciali a causa del prezzo e quindi si può, non tenerne conto ai
fini della determinazione del valore normale, soltanto se tali vendite sono
avvenute in un periodo di tempo prolungato, in quantitativi consistenti e a
prezzi che non consentono di coprire tutti i costi entro un congruo termine. Si ritiene che i prezzi inferiori ai costi al
momento della vendita consentano il recupero dei costi entro un congruo termine
se sono superiori alla media ponderata dei costi nel periodo dell'inchiesta. Per periodo di tempo prolungato si intende di
norma un anno e comunque un periodo non inferiore a sei mesi. Si ritiene che le
vendite a prezzi inferiori ai costi unitari siano effettuate in quantitativi
consistenti entro tale periodo se viene accertato che la media ponderata dei
prezzi di vendita è inferiore alla media ponderata dei costi unitari oppure che
il volume delle vendite a prezzi inferiori ai costi unitari è pari ad almeno il
20 % del volume delle vendite prese in considerazione per determinare il
valore normale. 5. I costi sono
di norma calcolati in base ai documenti contabili tenuti dalla parte sottoposta
all'inchiesta, a condizione che tali documenti siano conformi ai principi
contabili generalmente riconosciuti nel paese interessato e che sia dimostrato
che essi esprimono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita
del prodotto in esame. Se i costi di produzione e le spese di vendita
del prodotto in esame non si riflettono adeguatamente nei documenti contabili
della parte interessata, saranno adeguati o calcolati sulla base dei costi di
altri produttori o esportatori dello stesso paese oppure, qualora tali
informazioni non fossero disponibili o utilizzabili, di qualsiasi altro
riferimento ragionevole, comprese le informazioni tratte da altri mercati
rappresentativi. Sono presi in considerazione gli elementi di
prova comunicati sulla corretta ripartizione dei costi, a condizione che sia
dimostrato che tali metodi sono tradizionalmente utilizzati. In mancanza di un
metodo più appropriato, la ripartizione dei costi è fatta di preferenza in
funzione del volume d'affari. Se l'adeguamento non è già previsto nel sistema
di ripartizione di cui al presente comma, i costi sono opportunamente adeguati per
tener conto delle voci di spesa straordinarie attinenti alla produzione attuale
e/o futura. Quando, per una parte del periodo previsto per
il recupero dei costi, vengono utilizzati nuovi impianti di produzione che
implicano sostanziali investimenti aggiuntivi e bassi indici di utilizzazione
degli impianti, in seguito ad operazioni di avviamento che si svolgono nel
periodo dell'inchiesta o in una parte di esso, i costi medi per la fase di
avviamento sono quelli applicabili, secondo le regole di ripartizione sopra
specificate, alla fine di tale fase e come tali sono inseriti, per il periodo
dell'inchiesta, nella media ponderata dei costi di cui al paragrafo 4,
secondo comma. La durata della fase di avviamento è determinata in funzione
delle circostanze relative al produttore o all'esportatore interessato e non
deve comunque superare un'adeguata parte iniziale del periodo previsto per il
recupero dei costi. Per questo adeguamento dei costi applicabile durante il
periodo dell'inchiesta, le informazioni relative ad una fase di avviamento che
si estende oltre detto periodo vengono prese in considerazione unicamente se
sono presentate prima delle verifiche ed entro tre mesi a decorrere dall'inizio
dell'inchiesta. 6. Gli importi relativi alle spese generali,
amministrative e di vendita e ai profitti sono basati su dati effettivi
attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nel corso di
normali operazioni commerciali, da parte dell'esportatore o del produttore
soggetti all'inchiesta. Se non è possibile determinare tali importi in base ai
dati suddetti, possono essere utilizzati i seguenti elementi: a) la media ponderata degli importi
effettivi determinati per altri esportatori o produttori sottoposti
all'inchiesta riguardo alla produzione e alla vendita del prodotto simile sul
mercato interno del paese d'origine; b) gli importi effettivamente sostenuti
dall'esportatore o dal produttore in questione sul mercato interno del paese
d'origine, nel corso di normali operazioni commerciali, per la produzione e la
vendita di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale; c) qualunque altro metodo appropriato,
a condizione che l'importo del profitto così determinato non superi quello
normalmente realizzato da altri esportatori o produttori per la vendita, sul
mercato interno del paese d'origine, dei prodotti appartenenti alla stessa
categoria generale. 7.(a) Nel caso di
importazioni in provenienza da paesi non retti da un'economia di mercato[10], il valore normale è
determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad
economia di mercato oppure al prezzo per l'esportazione da tale paese terzo ad
altri paesi; compresa Ö l'Unione Õ , oppure, qualora
ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo
realmente pagato o pagabile Ö nell'Unione Õ per un prodotto
simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di
profitto. Un paese terzo ad economia di mercato viene
opportunamente selezionato, tenendo debitamente conto di tutte le informazioni
attendibili di cui si disponga al momento della scelta. Si deve inoltre tener
conto dei termini e, se lo si ritiene opportuno, viene utilizzato un paese
terzo ad economia di mercato sottoposto alla stessa inchiesta. Le parti interessate sono informate subito dopo
l'apertura dell'inchiesta in merito al paese terzo ad economia di mercato che
si prevede di utilizzare e hanno dieci giorni di tempo per presentare
osservazioni. b) Nel caso di inchieste antidumping
relative ad è1 importazioni
in provenienza dalla Repubblica popolare cinese, dal Vietnam e dal Kazakistan,
nonché da qualsiasi paese non retto da un’economia di mercato ç che sia membro
dell'OMC alla data di apertura dell'inchiesta, il valore normale è determinato
a norma dei paragrafi da 1 a 6 qualora, in base a richieste debitamente
motivate di uno o più produttori oggetto dell'inchiesta e in funzione dei
criteri e delle procedure di cui alla lettera c), sia dimostrata la prevalenza
di condizioni dell'economia di mercato per il produttore o per i produttori in
questione relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile.
Qualora ciò non sia possibile, si applica il regime di cui alla lettera a). c) La domanda di cui alla lettera b)
dev'essere fatta per iscritto e deve contenere prove sufficienti in ordine al
fatto che il produttore opera in condizioni di economia di mercato. Ciò si
verifica quando: –
le decisioni delle imprese in materia di prezzi,
costi e fattori produttivi, inclusi ad esempio le materie prime, le spese per
gli impianti tecnologici e la manodopera, la produzione, le vendite e gli
investimenti, vengano prese in risposta a tendenze del mercato che rispecchiano
condizioni di domanda e di offerta, senza significative interferenze statali,
ed i costi dei principali mezzi di produzione riflettano nel complesso i valori
di mercato; –
le imprese dispongano di una serie ben definita di
documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che
siano d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in
materia di contabilità; –
i costi di produzione e la situazione finanziaria
delle imprese non siano soggette a distorsioni di rilievo derivanti dal
precedente sistema ad economia non di mercato relativamente alle svalutazioni
anche degli attivi, alle passività di altro genere, al commercio di scambio e
ai pagamenti effettuati mediante compensazione dei debiti; –
le imprese in questione siano soggette a leggi in
materia fallimentare e di proprietà che garantiscano certezza del diritto e
stabilità per la loro attività, e –
le conversioni del tasso di cambio siano effettuate
ai tassi di mercato. Si procede ad un accertamento se il produttore
soddisfa i criteri summenzionati è2 di
regola entro sette mesi, ma in ogni caso non oltre otto mesi dall'avvio
dell'inchiesta ç, è3 dopo
aver sentito l'industria dell'Unione ç dopo aver dato
all'industria Ö unionale Õ la possibilità di
presentare osservazioni. Ö Tale Õ accertamento resta
valido durante l'inchiesta. è3 La
Commissione fornisce informazioni agli Stati membri in merito alla sua analisi
delle richieste svolta a norma della lettera b) normalmente entro 28 settimane
dall'apertura dell'inchiesta. ç ê 1168/2012 Art.
1, punto 1, lett. b) (adattato) d) Se la Commissione ha svolto Ö un'inchiesta Õ limitata a norma
dell’articolo 17, l’accertamento di cui alle lettere b) e c) del presente
paragrafo è limitato alle parti incluse nell’ Ö inchiesta Õ e ai produttori che
ricevono un trattamento individuale ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3. ê 1225/2009
(adattato) B. PREZZO ALL'ESPORTAZIONE 8. Il prezzo all'esportazione è il prezzo
realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l'esportazione dal
paese esportatore Ö all'Unione Õ. 9. Quando non esiste un prezzo
all'esportazione oppure quando il prezzo all'esportazione non è considerato
attendibile a causa dell'esistenza di un rapporto d'associazione o di un
accordo di compensazione tra l'esportatore e l'importatore o un terzo, il
prezzo all'esportazione può essere costruito in base al prezzo al quale il
prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente
indipendente, ovvero, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente
indipendente o non viene rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua
importazione, su qualsiasi altra base equa. In Ö tali Õ casi, per stabilire
in prezzo all'esportazione attendibile al livello frontiera Ö unionale Õ , sono applicati
adeguamenti per tener conto di tutti i costi, compresi i dazi e le imposte,
sostenuti tra l'importazione e la rivendita e dei profitti. I costi per i quali sono applicati gli
adeguamenti comprendono quelli normalmente a carico dell'importatore, ma che
sono sostenuti da qualsiasi parte operante all'interno o all'esterno Ö dell'Unione Õ, che sia collegata
all'importatore o all'esportatore oppure ad essi vincolata da un accordo di
compensazione. Sono inclusi in tali costi trasporto normale, assicurazione,
movimentazione, carico e scarico e spese accessorie; dazi doganali, dazi
antidumping ed altre tasse pagabili nel paese importatore per l'importazione o
la vendita delle merci, nonché un margine adeguato per le spese generali,
amministrative e di vendita e i profitti. C. CONFRONTO 10. Tra il valore normale e il prezzo
all'esportazione deve essere effettuato un confronto equo, allo stesso stadio
commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto
possibile ravvicinate, tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti
sulla comparabilità dei prezzi. Se il valore normale e il prezzo
all'esportazione determinati non si trovano in tale situazione comparabile, si
tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti
dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto viene
parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro
comparabilità. Nell'applicazione di adeguamenti deve essere evitata qualsiasi
forma di duplicazione, in particolare per quanto riguarda sconti, riduzioni,
quantitativi e stadio commerciale. Quando sono soddisfatte le condizioni
specificate, possono essere applicati adeguamenti per i fattori qui di seguito
elencati: a) Caratteristiche fisiche Viene effettuato un adeguamento per le differenze
inerenti alle caratteristiche fisiche del prodotto interessato. L'importo
dell'adeguamento corrisponde alla stima del valore di mercato della differenza. b) Oneri all'importazione e imposte
indirette Il valore normale è adeguato di un importo
corrispondente agli oneri all'importazione o alle imposte indirette che gravano
sul prodotto simile e sui materiali in esso incorporati destinati al consumo
nel paese esportatore e che non sono riscossi oppure sono rimborsati per i
prodotti esportati Ö Unione Õ. c) Sconti, riduzione e quantitativi Viene applicato un adeguamento per le differenze
inerenti agli sconti e alle riduzioni, compresi quelli accordati per le
differenze tra i quantitativi, a condizione che siano adeguatamente
quantificati e direttamente collegati alle vendite in oggetto. Può essere
effettuato un adeguamento anche per gli sconti e le riduzioni differiti, a
condizione che la domanda di adeguamento si basi su una prassi normalmente
seguita in precedenza, inclusa l'osservanza delle condizioni richieste per
ottenere gli sconti o le riduzioni. d) Stadio commerciale i) Viene applicato un adeguamento per le
differenze relative allo stadio commerciale, compresa ogni differenza che può
emergere nelle vendite Original Equipment Manufacturer (OEM), se rispetto al
sistema di distribuzione nei due mercati risulta che il prezzo
all'esportazione, compreso quello costruito, si riferisce ad uno stadio
commerciale diverso rispetto a quello del valore normale e che la differenza
incide sulla comparabilità dei prezzi, come è dimostrato dalle costanti ed
evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi del venditore per i diversi
dati commerciali nel mercato interno del paese esportatore. L'importo dell'adeguamento
è determinato in funzione del valore di mercato della differenza. ii) Tuttavia, in circostanze non previste
nel punto i), qualora una differenza esistente nello stadio commerciale
non possa essere quantificata per l'assenza di tali stadi sul mercato interno
dei paesi esportatori, o quando si dimostri che talune funzioni si riferiscono
a stadi commerciali diversi da quello che deve essere utilizzato in sede di
confronto, può essere accordato uno speciale adeguamento. e) Trasporto, assicurazione, movimentazione,
carico e costi accessori Viene applicato un adeguamento per le differenze
inerenti ai costi direttamente connessi sostenuti per far pervenire il prodotto
dai locali dell'esportatore ad un acquirente indipendente, quando tali costi
sono inclusi nei prezzi applicati. Sono comprese le spese di trasporto,
assicurazione, movimentazione, carico e quelle accessorie. f) Imballaggio Si applica un adeguamento per tener conto delle
differenze relative ai rispettivi costi, direttamente collegati, sostenuti per
l'imballaggio del prodotto. g) Credito Si applica un adeguamento per le differenze
inerenti al costo di eventuali crediti concessi per le vendite in esame, a
condizione che si sia tenuto conto di questo fattore nella determinazione dei
prezzi applicati. h) Servizio d'assistenza Viene effettuato un adeguamento per le differenze
inerenti ai costi diretti sostenuti per fornire garanzie, assistenza tecnica e
servizi, a norma di legge oppure in conformità del contratto di vendita. i) Commissioni Si applica un adeguamento per le differenze
relative alle commissioni pagate per le vendite in esame. Nel termine «commissione» si intende incluso il
rialzo ricevuto da un commerciante del prodotto o del prodotto simile, se le
funzioni di tale commerciante sono analoghe a quelle di un agente che opera
sulla base di commissioni. j) Conversione valutaria Se il confronto tra i prezzi richiede una
conversione valutaria, deve essere utilizzato il tasso di cambio della data di
vendita. Tuttavia, nei casi in cui la vendita di valuta straniera sui mercati a
termine sia direttamente collegata all'esportazione in oggetto, si utilizza il
tasso di cambio della vendita a termine. La data di vendita è di norma la data
della fattura, ma si può utilizzare la data del contratto, dell'ordine di
acquisto o della conferma dell'ordine, se questi documenti sono più idonei a
determinare le condizioni di vendita. Non si tiene conto delle fluttuazioni dei
cambi e gli esportatori dispongono di un termine di sessanta giorni per
modificare i propri prezzi in funzione di sensibili variazioni dei cambi nel
periodo dell'inchiesta. k) Altri fattori Un adeguamento può essere ugualmente effettuato
per differenze relative ad altri fattori non indicati nelle lettere da a) a j)
se è dimostrato, come prescritto a norma del presente paragrafo, che tali
differenze incidono sulla comparabilità dei prezzi, in particolare che gli
acquirenti pagano sistematicamente prezzi diversi sul mercato interno a causa
della differenza fra tali fattori. D. MARGINE DI DUMPING 11. Salve le disposizioni pertinenti relative
all'equo confronto, l'esistenza di margini di dumping nel corso dell'inchiesta
è di norma accettata in base al confronto tra la media ponderata del valore
normale e la media ponderata dei prezzi di tutte le transazioni di esportazione
Ö nell'Unione Õ oppure in base al
confronto tra i singoli valori normali e i singoli prezzi all'esportazione
Ö nell'Unione Õ per ogni operazione.
Il valore normale determinato in base alla media ponderata può tuttavia essere
confrontato con i prezzi delle singole operazioni di esportazione Ö nell'Unione Õ, se Ö vi sono
sensibili differenza nell'andamento Õ dei prezzi all'esportazione
Ö tra i Õ differenti
acquirenti, regioni o periodi e se con i metodi specificati nella prima frase
del presente paragrafo non è possibile valutare correttamente il margine di
dumping. Il presente paragrafo non osta all'utilizzazione delle tecniche di
campionamento a norma dell'articolo 17. 12. Per margine di dumping si intende
l'importo di cui il valore normale supera il prezzo all'esportazione. Quando i
margini di dumping variano, può essere calcolata una media ponderata. Articolo 3 Accertamento di un pregiudizio 1. Ai fini del presente regolamento si intende
per pregiudizio, salvo altrimenti disposto, un pregiudizio notevole, la
minaccia di un pregiudizio materiale a danno dell'industria Ö dell'Unione Õ, oppure un grave
ritardo nella creazione di tale industria. Il termine è interpretato a norma
del presente articolo. 2. L'accertamento di un pregiudizio si basa su
prove positive e implica un esame obiettivo: a) del volume delle importazioni
oggetto di dumping e dei loro effetti sui prezzi dei prodotti simili sul
mercatoÖ dell'Unione Õ; e b) dell'incidenza di tali importazioni
sull'industria Ö dell'Unione Õ. 3. Per quanto riguarda il volume delle
importazioni oggetto di dumping, occorre esaminare se queste ultime sono
aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto
alla produzione o al consumo Ö nell'Unione Õ. Riguardo agli effetti
sui prezzi si esamina se le importazioni oggetto di dumping sono state
effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili
dell'industria Ö dell'Unione Õ oppure se tali
importazioni hanno comunque l'effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di
impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Ö Tali Õ fattori,
singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di
giudizio determinante. 4. Se le importazioni di un prodotto da più di
un paese sono simultaneamente oggetto di inchieste antidumping, gli effetti di
tali importazioni possono essere valutati cumulativamente solo se è accertato
che: a) il margine di dumping stabilito per
le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito
all'articolo 9, paragrafo 3 e il volume delle importazioni da ciascun
paese non è trascurabile; e b) la valutazione cumulativa degli
effetti delle importazioni oggetto di dumping è opportuna alla luce delle
condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il
prodotto Ö unionale Õ simile. 5. L'esame dell'incidenza delle importazioni
oggetto di dumping sull'industria Ö unionale Õ interessata
comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti
in rapporto con la situazione dell'industria, quali il fatto che l'industria
non abbia ancora completamente superato le conseguenze di precedenti pratiche
di dumping o di sovvenzioni, l'entità del margine di dumping effettivo, la
diminuzione reale e potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione,
della quota di mercato, della produttività, dell'utile sul capitale investito,
e dell'utilizzazione della capacità produttiva; i fattori che incidono sui
prezzi Ö nell'Unione Õ, gli effetti
negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte,
sull'occupazione, sui salari, sulla crescita e sulla capacità di ottenere
capitale o investimenti. Detto elenco non è tassativo, né tali fattori,
singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio
determinante. 6. Deve essere dimostrato, in base a tutti gli
elementi di prova, presentati a norma del paragrafo 2, che le importazioni
oggetto di dumping causano pregiudizio ai sensi del presente regolamento. In
particolare, occorre dimostrare che il volume e/o i prezzi individuati a norma
del paragrafo 3 hanno sull'industria Ö dell'Unione Õ gli effetti
contemplati nel paragrafo 5 e che Ö tale Õ incidenza si
manifesta in maniera che può essere considerata materiale. 7. Oltre alle importazioni oggetto di dumping,
vengon o esaminati i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio
all'industria Ö dell'Unione Õ per evitare che il
pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni oggetto di
dumping a norma del paragrafo 6. I fattori che possono essere presi in
considerazione a Ö tale Õ proposito
comprendono, tra l'altro, il volume e i prezzi delle importazioni non
vendute a prezzi di dumping, la contrazione della domanda oppure le variazioni
dell'andamento dei consumi, le restrizioni commerciali attuate da produttori di
paesi terzi e Ö dell'Unione Õ la concorrenza tra
gli stessi, nonché gli sviluppi tecnologici e le prestazioni dell'industria Ö dell'Unione Õ in materia di
esportazioni e di produttività. 8. L'effetto delle importazioni oggetto di
dumping è valutato in relazione alla produzione dell'industria Ö dell'Unione Õ del prodotto simile,
quando i dati disponibili permettono di individuare distintamente tale
produzione in base a criteri quali i processi di produzione, le vendite
e i profitti dei produttori. Se non è possibile individuare separatamente
tale produzione, gli effetti delle importazioni oggetto di dumping sono
valutati in relazione alla produzione del gruppo e della gamma di prodotti più
ristretta possibile, comprendente il prodotto simile, per la quale possono
essere ottenute le necessarie informazioni. 9. L'esistenza di una minaccia di un
pregiudizio materiale deve essere accertata sulla base di fatti e non di
semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. Il mutamento di
circostanze atto a creare una situazione in cui il dumping causerebbe un
pregiudizio deve essere chiaramente prevedibile ed imminente. Per accertare l'esistenza di una minaccia di
notevole pregiudizio, vengono presi in considerazione, tra l'altro, i seguenti
fattori: a) un sensibile tasso di incremento
delle importazioni oggetto di dumping sul mercato Ö dell'Unione Õ, tale da far
prevedere un sostanziale aumento delle importazioni; b) una sufficiente disponibilità di
capacità da parte dell'esportatore, ovvero l'imminente e sensibile aumento
della medesima, che denotino un probabile e sostanziale incremento delle
esportazioni oggetto di dumping Ö nell'Unione Õ, in considerazione
della disponibilità di altri mercati d'esportazione con capacità residua di
assorbimento; c) il fatto che le importazioni siano
effettuate a prezzi tali da provocare una significativa diminuzione dei prezzi
oppure impedirne gli aumenti che altrimenti si sarebbero verificati e tali da
stimolare la domanda di altre importazioni; d) la situazione delle scorte dei
prodotti soggetti all'inchiesta. Nessuno dei fattori sopra elencati costituisce,
di per sé, una base di giudizio determinante, ma in presenza di tutti i fattori
considerati si può concludere che sono imminenti ulteriori importazioni a
prezzi di dumping dalle quali, se non venissero prese misure di difesa,
deriverebbe un notevole pregiudizio. Articolo 4 Definizione
di industria Ö dell'Unione Õ 1. Ai fini del presente regolamento, si
intende per «industria Ö dell'Unione Õ il complesso dei
produttori di prodotti simili Ö nell'Unione Õ o quelli tra di essi
le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria, a
norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della produzione Ö unionale
complessiva Õ di tali prodotti.
Tuttavia: a) qualora i produttori siano collegati
agli esportatori o agli importatori o siano essi stessi importatori del
prodotto assertivamente oggetto di dumping, l'espressione «industria Ö dell'Unione Õ» può essere interpretata
come riferita esclusivamente al resto dei produttori; b) in circostanze eccezionali il
territorio Ö dell'Unione Õ può essere
suddiviso, per quanto riguarda la produzione considerata, in due o più mercati
competitivi ed i produttori all'interno di ogni mercato possono essere
considerati un'industria distinta se: i) i produttori di detto mercato vendono
tutta o quasi tutta la produzione del prodotto considerato su tale mercato e ii) la domanda su detto mercato non viene
soddisfatta in modo considerevole da produttori del prodotto considerato
stabiliti altrove Ö nell'Unione Õ. In questo caso, l'esistenza di un pregiudizio può
essere Ö riconosciuta Õ anche se una parte
notevole dell'industria totale Ö dell'Unione Õ non viene colpita da
detto pregiudizio, a condizione che vi sia una concentrazione di importazioni a
prezzi di dumping in tale mercato isolato e che inoltre tali importazioni causino
pregiudizio ai produttori di tutti o quasi tutti i prodotti presenti su detto
mercato. 2. Ai fini del paragrafo 1, si ritiene
che i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori solo
qualora: a) uno di essi controlli l'altro in
forma diretta o indiretta; oppure b) entrambi siano controllati in forma
diretta o indiretta da un terzo; oppure c) insieme controllino in forma diretta
o indiretta un terzo, a condizione che vi siano motivi per ritenere o
sospettare che, a causa di tale rapporto, detto produttore sia indotto a
comportarsi in modo diverso rispetto ai produttori non collegati. Ai fini del presente paragrafo, si ritiene che
una parte controlli l'altra quando la prima è in grado, di diritto o di fatto,
di imporre limitazioni od orientamenti alla seconda. 3. Qualora per industria Ö dell'Unione Õ si intendono i
produttori di una determinata regione, gli esportatori hanno l'opportunità di
offrire impegni a norma dell'articolo 8 riguardo alla regione interessata.
In tali casi, qualora si valuti l'interesse Ö dell'Unione Õ alle misure,
occorrerà attribuire una particolare importanza all'interesse della regione. Se
non viene offerto prontamente un impegno adeguato, oppure nelle circostanze
esposte nell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, può essere istituito
un dazio provvisorio o definitivo per tutto il territorio Ö dell'Unione Õ. In tal caso, i
dazi, se possibile, possono essere applicati unicamente a determinati
produttori o esportatori. 4. Al presente articolo si applicano le
disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 8. Articolo 5 Apertura
del procedimento 1. Salvo il disposto del paragrafo 6,
l'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto delle pretese
pratiche di dumping è aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata da
qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non
avente personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria Ö dell'Unione Õ. La denuncia può essere introdotta presso la
Commissione o presso uno Stato membro che la fa pervenire alla Commissione. La
Commissione invia agli Stati membri copia di ogni denuncia ricevuta. La
denuncia si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo alla
consegna alla Commissione per posta raccomandata oppure al rilascio di una
ricevuta da parte della Commissione. Uno Stato membro che, in mancanza di una
denuncia, sia in possesso di elementi di prova sufficienti in relazione al
dumping o al pregiudizio che ne risulta per un'industria Ö dell'Unione Õ comunica
immediatamente tali elementi alla Commissione. 2. La denuncia di cui al paragrafo 1 deve
contenere elementi di prova relativi all'esistenza del dumping, del pregiudizio
e del nesso di causalità tra le importazioni assertivamente oggetto di dumping
e il preteso pregiudizio. La denuncia deve contenere tutte le informazioni di
cui il denunziante può disporre relativamente a quanto segue: a) identità del denunziante con una
descrizione del volume e del valore della produzione Ö unionale Õ del prodotto
simile realizzata dal denunziante stesso; se viene presentata per conto
dell'industria Ö dell'Unione Õ, la denuncia scritta
deve definire l'industria per conto della quale è presentata con un elenco di
tutti i produttori Ö dell'Unione Õ noti (oppure delle
associazioni dei produttori Ö dell'Unione Õ) del prodotto simile
e, per quanto possibile, con l'indicazione del volume e del valore della
produzione Ö unionale Õ del prodotto simile
attribuibile a tali produttori; b) descrizione completa del prodotto
assertivamente oggetto di dumping, nome del paese o dei paesi di origine o di
esportazione, identità di ciascun esportatore o produttore noto dei paesi
terzi, con un elenco delle persone note che importano il prodotto; c) Ö i Õ prezzi ai quali il
prodotto è venduto quando è destinato al consumo nel mercato interno dei paesi
di origine o di esportazione (oppure, secondo il caso, Ö i Õ prezzi ai quali il
prodotto è venduto dal paese o dai paesi di origine o di esportazione a un
paese o a paesi terzi oppure sul valore costruito del prodotto), nonché Ö i Õ prezzi
all'esportazione oppure, secondo il caso, Ö i Õ prezzi ai quali il
prodotto è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente Ö nell'Unione Õ; d) l'andamento del volume delle
importazioni assertivamente oggetto di dumping, al loro effetto sui prezzi del
prodotto simile sul mercato Ö dell'Unione Õ e alla conseguente
incidenza di tali importazioni sull'industria Ö dell'Unione Õ quale risulta dai
fattori e dagli indicatori attinenti alla situazione dell'industria Ö dell'Unione Õ, elencati
all'articolo 3, paragrafo 3 e paragrafo 5. 3. La Commissione esamina, per quanto
possibile, l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella
denuncia, per determinare se siano sufficienti per giustificare l'apertura di
un'inchiesta. 4. Un'inchiesta può essere avviata a norma del
paragrafo 1 unicamente se previo esame del grado di sostegno o di opposizione
alla denuncia espresso dai produttori Ö unionali Õ del prodotto simile,
è stato accertato che la denuncia è presentata dall'industria Ö dell'Unione Õ o per suo conto. La
denuncia si considera presentata dall'industria Ö dell'Unione Õ, o per suo conto, se
è sostenuta dai produttori Ö dell'Unione Õ che complessivamente
realizzano oltre il 50 % della produzione totale del prodotto simile attribuibile
a quella parte dell'industria Ö dell'Unione Õ che ha espresso
sostegno od opposizione alla denuncia. L'inchiesta tuttavia non può essere
aperta se i produttori Ö dell'Unione Õ che hanno espresso
un chiaro sostegno alla denuncia effettuano meno del 25% della produzione
totale de prodotto simile realizzata dall'industria Ö dell'Unione Õ. 5. Se non è stata presa la decisione di
avviare l'inchiesta, le autorità evitano di divulgare la relativa denuncia.
Tuttavia, dopo aver ricevuto una denuncia adeguatamente documentata e prima di
avviare l'inchiesta, esse ne informano il governo del paese esportatore
interessato. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 22, lett. 2) (adattato) 6. Qualora, in circostanze particolari, Ö la Commissione decida Õ di iniziare
un'inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall'industria
dell'Unione, o per suo conto, l'inchiesta può essere aperta unicamente se è
giustificata da sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping, del
pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2. La
Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che abbia stabilito
la necessità di avviare tale inchiesta. ê 1225/2009
(adattato) 7. Ai fini della decisione relativa
all'apertura di un'inchiesta, si tiene conto simultaneamente degli elementi di
prova dell'esistenza del dumping e del pregiudizio. La denuncia viene respinta
se gli elementi di prova relativi al dumping o al pregiudizio non sono
sufficienti per giustificare l'inizio di un'inchiesta. Non vengono avviati
procedimenti contro paesi le cui importazioni rappresentano una quota di
mercato inferiore all'1%, a meno che tali paesi complessivamente rappresentino
una quota pari o superiore al 3% del consumo Ö unionale Õ. 8. Una denuncia può essere ritirata prima
dell'apertura dell'inchiesta e in tal caso è considerata come non presentata. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 22, lett. 2) 9. Se risulta che gli elementi di prova sono
sufficienti a tal fine, la Commissione inizia il procedimento entro
quarantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della denuncia e
pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se gli
elementi di prova presentati sono insufficienti, il denunziante ne è informato
entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data alla quale la denuncia è
stata presentata alla Commissione. La Commissione fornisce informazioni agli
Stati membri in merito alla sua analisi della denuncia normalmente entro 21
giorni dalla data in cui la denuncia è stata presentata alla Commissione. ê 1225/2009
(adattato) è1 37/2014 Art. 1 e allegato, punto 22, lett. 3) 10. L'avviso di apertura del procedimento
annuncia l'inizio dell'inchiesta, indica il prodotto e i paesi
interessati, fornisce un riassunto delle informazioni ricevute e dispone che
tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L'avviso fissa inoltre i termini entro i quali
le parti interessate possono manifestarsi, comunicare per iscritto le loro
osservazioni e presentare le informazioni necessarie affinché tali osservazioni
e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. L'avviso precisa inoltre il periodo entro il
quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione
conformemente all'articolo 6, paragrafo 5. 11. La Commissione informa gli esportatori,
importatori e associazioni rappresentative degli importatori o degli
esportatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi
esportatori e i denunzianti, in merito all'apertura del procedimento e, tenendo
debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, fornisce
il testo integrale della denuncia scritta ricevuta a norma del
paragrafo 1, agli esportatori interessati e alle autorità del paese
esportatore, nonché alle altre parti interessate implicate nell'inchiesta che
ne facciano richiesta. Se gli esportatori interessati sono molto numerosi, il
testo integrale della denuncia scritta può essere fornito unicamente alle
autorità del paese esportatore e alle relative associazioni di categoria. 12. L'inchiesta antidumping non osta alle
procedure di sdoganamento. Articolo 6 Inchiesta 1. Dopo l'apertura del procedimento, la
Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, inizia l'inchiesta a
livello Ö unionale Õ . L'inchiesta
riguarda tanto le pratiche di dumping quanto il pregiudizio, i cui aspetti sono
esaminati simultaneamente. Ai fini di una conclusione rappresentativa,
viene scelto un periodo dell'inchiesta che per il dumping riguarda normalmente
un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l'inizio del
procedimento. Le informazioni relative ad un periodo
successivo al periodo dell'inchiesta non sono di norma prese in considerazione. 2. Le parti che ricevono i questionari
utilizzati nelle inchieste antidumping hanno almeno 30 giorni di tempo per
la risposta. Per gli esportatori il termine decorre dalla data di ricevimento
del questionario, che a tal fine si considera ricevuto una settimana dopo la
data di spedizione all'esportatore oppure di trasmissione alla competente
rappresentanza diplomatica del paese esportatore. Il termine può essere
prorogato, tenendo debitamente conto dei termini fissati per l'inchiesta e a
condizione che le parti interessate abbiano validi motivi connessi a circostanze
particolari che li riguardino, per chiedere tale proroga. 3. La Commissione può chiedere agli Stati
membri di fornirle informazioni e gli Stati membri prendono le disposizioni
necessarie per soddisfare tali richieste. Essi comunicano alla Commissione le
informazioni richieste, nonché i risultati delle verifiche, dei controlli o
delle inchieste effettuati. Quando Ö tali Õ informazioni sono di
interesse generale, o sono richieste da uno Stato membro, la Commissione le
comunica agli Stati membri, a condizione che non siano riservate. Se le
informazioni sono riservate è comunicato un riassunto non riservato. 4. La Commissione può chiedere agli Stati
membri di svolgere le verifiche e i controlli necessari, in particolare
presso gli importatori, gli operatori commerciali ed i produttori Ö dell'Unione Õ e di effettuare
inchieste in paesi terzi, a condizione che le imprese interessate siano
d'accordo e che il governo del paese considerato sia stato ufficialmente
informato e non abbia fatto obiezioni. Gli Stati membri prendono le disposizioni
necessarie per soddisfare tali richieste della Commissione. Funzionari della Commissione possono, a
richiesta di quest'ultima o di uno Stato membro, assistere gli agenti degli
Stati membri nell'adempimento delle loro funzioni. 5. Le parti interessate, che si sono
manifestate a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, vengono sentite a
condizione che, nel termine fissato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, presentino una domanda scritta nella quale dimostrino
di essere parti in causa che potrebbero essere coinvolte dall'esito del
procedimento e di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite. 6. Gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti
del governo dei paesi esportatori e i denunzianti, che si siano
manifestati a norma dell'articolo 5, paragrafo 10 e che ne facciano
richiesta, hanno la possibilità di incontrarsi con le parti avverse, in modo
che possano essere presentate le tesi opposte e le eventuali confutazioni. Nel concedere tale possibilità si deve tener
conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle
informazioni, nonché delle esigenze delle parti. Nessuna parte è tenuta ad assistere ad un
incontro e la sua assenza non produce effetti per essa lesivi. Le informazioni comunicate oralmente a norma
del presente paragrafo sono prese in considerazione se sono successivamente
ripresentate per iscritto. 7. I denunzianti, gli importatori, gli
esportatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le
organizzazioni di consumatori che si sono manifestati a norma
dell'articolo 5, paragrafo 10, nonché i rappresentanti del paese
esportatore, che ne facciano richiesta per iscritto possono prendere conoscenza
di tutte le informazioni fornite dalle parti interessate all'inchiesta, tranne
i documenti interni preparati dalle autorità Ö dell'Unione Õ o degli
Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro
interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 19 e siano
utilizzate nell'inchiesta. Le parti possono rispondere presentando le
loro osservazioni, che sono prese in considerazione, purché siano accompagnate
da sufficienti elementi di prova. 8. Salvo nei casi di cui all'articolo 18,
l'esattezza delle informazioni comunicate dalle parti interessate e sulle quali
si basano le risultanze deve essere accertata con la massima accuratezza. 9. Per i procedimenti avviati a norma
dell'articolo 5, paragrafo 9, l'inchiesta viene conclusa, ove
possibile, entro un anno. In ogni caso, essa si conclude entro quindici mesi
dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma degli
articoli 8 o 9. Articolo 7 Misure
provvisorie 1. Possono essere imposti dazi provvisori
qualora: a) sia stato avviato un procedimento a
norma dell'articolo 5; b) sia stato pubblicato un avviso di
apertura, le parti interessate abbiano avuto è1 un'adeguata
possibilità ç di presentare
informazioni e osservazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 10; c) sia stata accertata a titolo
provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio subito
dall'industria Ö dell'Unione Õ; d) l'interesse della Comunità richieda
un intervento per evitare tale pregiudizio. I dazi provvisori vengono imposti non prima di
60 giorni e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del
procedimento. 2. L'importo del dazio provvisorio non può
superare il margine di dumping provvisoriamente accertato e dovrebbe essere
inferiore a tale margine, se un dazio inferiore è sufficiente per eliminare il
pregiudizio arrecato all'industria Ö dell'Unione Õ. 3. I dazi provvisori sono protetti da una
garanzia e l'immissione in libera pratica dei prodotti interessati Ö nell'Unione Õ viene subordinata
alla costituzione di tale garanzia. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 22, lett. 3) (adattato) 4. La Commissione Ö adotta Õ le misure
provvisorie secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 4. ê 1225/2009 5. Quando l'intervento immediato della
Commissione è richiesto da uno Stato membro e sono presenti i presupposti di
cui al paragrafo 1, la Commissione decide, entro un termine massimo di
cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, se è opportuno imporre
un dazio provvisorio antidumping. 6. I dazi provvisori sono imposti per un
periodo di sei mesi e possono essere prorogati di tre mesi oppure possono
essere imposti per un periodo di nove mesi. Possono tuttavia essere prorogati,
o imposti per un periodo di nove mesi unicamente se gli esportatori che
rappresentano una percentuale significativa degli scambi in oggetto lo
richiedono o non fanno obiezione alla relativa notificazione della Commissione. Articolo 8 Impegni ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 22, lett. 4) 1. Qualora sia stata accertata in via
provvisoria l'esistenza di un dumping e di un pregiudizio, la Commissione può,
secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2, accettare
l'offerta di un esportatore di impegnarsi volontariamente e in modo
soddisfacente a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni a
prezzi di dumping, sempreché la Commissione ritenga che il pregiudizio causato
dal dumping sia in tal modo eliminato. In tal caso e per tutto il periodo in cui
hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a
norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o, se del caso, i dazi definitivi istituiti
a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, non si applicano alle relative
importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella
decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle
successive modificazioni di tale decisione. Gli aumenti dei prezzi in conformità a tali
impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare il
margine di dumping e dovrebbero essere inferiori al margine di dumping qualora
un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato
all'industria dell'Unione. ê 1225/2009 2. Gli impegni possono essere proposti dalla
Commissione, senza che gli esportatori abbiano l'obbligo di assumerli. Il fatto
che gli esportatori non assumano tali impegni oppure non accettino la proposta
della Commissione non pregiudica la valutazione del caso. Tuttavia, se le importazioni oggetto di
dumping continuano, si può ritenere che la minaccia di pregiudizio presenti
maggiori probabilità di concretarsi. Non sono chiesti agli esportatori impegni
in materia di prezzi, né sono accettati quelli offerti se non è stata accertata
o titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio. Salvo circostanze eccezionali non possono essere
offerti impegni dopo la scadenza del termine fissato conformemente
all'articolo 20, paragrafo 5 per la presentazione delle osservazioni. 3. Gli impegni offerti non devono
necessariamente essere accettati se si ritiene che la loro accettazione
provochi difficoltà, per esempio se il numero di esportatori effettivi o
potenziali è troppo elevato o per altri motivi, anche di ordine generale. Agli
esportatori interessati possono essere comunicati i motivi per i quali si
intende proporre il rifiuto dell'offerta di impegno e si può dare loro la
possibilità di presentare osservazioni. I motivi del rigetto vengono esposti
nella decisione definitiva. 4. Alle parti che offrono un impegno si chiede
di fornire una versione non riservata dell'impegno stesso, che possa essere
comunicata alle altre parti interessate all'inchiesta. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 22, lett. 4) 5. In caso di accettazione degli impegni,
l'inchiesta è chiusa. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura
d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3. ê 1225/2009 6. Se gli impegni sono accettati, l'inchiesta
sul dumping e sul pregiudizio è normalmente completata. In tal caso, se si
conclude per l'insussistenza del dumping o del pregiudizio, l'impegno diviene
automaticamente caduco, salvo che tale accertamento sia dovuto in gran parte
all'esistenza di un impegno. In tal caso, si può esigere che l'impegno sia
confermato per un congruo periodo di tempo. Se si accerta l'esistenza di dumping o di
pregiudizio, l'impegno continua ad esplicare i suoi effetti conformemente alle
sue modalità ed alle disposizioni del presente regolamento. 7. La Commissione chiede agli esportatori i
cui impegni sono stati accettati di fornire informazioni periodiche inerenti
all'adempimento di tali impegni e di autorizzare la verifica dei relativi dati.
L'inosservanza di tale obbligo è considerata come una violazione dell'impegno
assunto. 8. Quando nel corso dell'inchiesta sono
accettati impegni offerti da alcuni esportatori, ai fini dell'articolo 11
si ritiene che tali impegni abbiano effetto dalla data di chiusura
dell'inchiesta nei confronti del paese esportatore. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 22, lett. 4) 9. In caso di violazione o di revoca di un
impegno a opera di una delle parti che lo hanno assunto, o in caso di revoca
dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione, l'accettazione
dell'impegno è revocata con decisione o, a seconda dei casi, con regolamento
della Commissione e si applica automaticamente il dazio provvisorio istituito
dalla Commissione a norma dell'articolo 7 o il dazio definitivo istituito a
norma dell'articolo 9, paragrafo 4, a condizione che l'esportatore interessato,
salvo nei casi in cui abbia revocato lui stesso l'impegno, abbia avuto la
possibilità di presentare le sue osservazioni. La Commissione fornisce
informazioni agli Stati membri quando stabilisce di revocare un impegno. ê 1225/2009 Una parte interessata o uno Stato membro può
presentare informazioni contenenti elementi di prova prima facie
della violazione di un impegno. La successiva valutazione, intesa ad accertare
se vi sia stata o meno violazione di un impegno, si conclude di norma entro sei
mesi e ad ogni modo non oltre nove mesi dopo la presentazione di una richiesta
debitamente motivata. La Commissione può chiedere l'assistenza delle
competenti autorità degli Stati membri per controllare il rispetto degli
impegni. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 22, lett. 4) 10. A norma dell'articolo 7, può essere
imposto un dazio provvisorio sulla base delle migliori informazioni disponibili
quando vi sia motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato oppure in caso
di revoca o di violazione di un impegno qualora l'inchiesta nella quale è stato
assunto l'impegno non sia ancora conclusa. ê 1225/2009
(adattato) Articolo 9 Chiusura del procedimento senza
l'istituzione di misure; imposizione di dazi definitivi 1. In caso di ritiro della denuncia il
procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria
all'interesse Ö dell'Unione Õ. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 22, lett. 5) 2. Qualora non si ritengano necessarie misure
di difesa, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. La Commissione conclude
l'inchiesta secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo
3. ê 1225/2009 3. Per i procedimenti avviati a norma
dell'articolo 5, paragrafo 9, il pregiudizio è di norma considerato
irrilevante se le importazioni in oggetto sono inferiori ai volumi di cui
all'articolo 5, paragrafo 7. Gli stessi procedimenti sono
immediatamente chiusi se si accerta che il margine di dumping è inferiore al
2%, espresso in percentuale del prezzo all'esportazione, a condizione che sia
chiusa unicamente l'inchiesta quando il margine è inferiore al 2% per i singoli
esportatori, che rimangono soggetti al procedimento e che possono essere
sottoposti ad un'ulteriore inchiesta in un eventuale riesame svolto per il
paese interessato a norma dell'articolo 11. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 22, lett. 5) 4. Quando dalla constatazione definitiva dei
fatti risulta l'esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando
gli interessi dell'Unione esigono un intervento a norma dell'articolo 21, la
Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15,
paragrafo 3, istituisce un dazio antidumping definitivo. Se sono stati
istituiti dazi provvisori, la Commissione avvia tale procedura al più tardi un
mese prima della loro scadenza. L'importo del dazio antidumping non deve
superare il margine di dumping accertato ma dovrebbe essere inferiore a tale
margine, qualora tale importo inferiore sia sufficiente per eliminare il
pregiudizio causato all'industria dell'Unione. ê 765/2012 Art. 1 5. Il dazio antidumping viene istituito per
l’importo adeguato a ciascun caso e senza discriminazione sulle importazioni di
prodotti per le quali è stato accertato che sono oggetto di dumping e che
causano pregiudizio, indipendentemente dalla fonte, salvo quelle effettuate
dagli esportatori i cui impegni sono stati accettati a norma del presente
regolamento. Il regolamento che istituisce misure
antidumping fissa il dazio per ciascun fornitore, oppure, qualora ciò non sia
possibile, per il paese fornitore interessato. I fornitori che sono
giuridicamente distinti da altri fornitori o che sono giuridicamente distinti
dallo Stato possono comunque essere considerati come un’unica entità ai fini
della fissazione del dazio. Per l’applicazione del presente comma, si può tener
conto di fattori quali l’esistenza di collegamenti strutturali o societari tra
i fornitori e lo Stato o tra fornitori, il controllo o un’influenza sostanziale
dello Stato in materia di fissazione dei prezzi e di produzione, o la struttura
economica del paese fornitore. ê 1225/2009
(adattato) è1 1168/2012 Art. 1, punto 2 è2 37/2014 Art. 1 e allegato, punto 22, lett. 6) è3 37/2014 Art. 1 e allegato, punto 22, lett. 7) 6. è1 Se
la Commissione ha svolto Ö un'inchiesta Õ limitata a norma
dell’articolo 17, il dazio antidumping applicato a importazioni provenienti da
esportatori o da produttori che si sono manifestati conformemente all’articolo
17, ma che non sono stati inseriti nell’Ö un'inchiesta Õ, non supera la media
ponderata del margine di dumping stabilito per le parti inserite nel campione,
indipendentemente dal fatto che il valore normale per tali parti sia
determinato sulla base dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, o dell’articolo 2,
paragrafo 7, lettera a). ç Ai fini del presente paragrafo la Commissione
non tiene conto di margini nulli o minimi, né di margini determinati nelle
circostanze di cui all'articolo 18. Si applicano dazi individuali alle
importazioni provenienti da esportatori o produttori che sono stati sottoposti
ad un esame individuale, a norma dell'articolo 17. Articolo 10 Retroattività 1. Le misure provvisorie e i dazi
antidumping definitivi sono applicati unicamente ai prodotti immessi in libera
pratica dopo l'entrata in vigore delle Ö misure Õ adottate a norma
dell'articolo 7, paragrafo 1 e dell'articolo 9, paragrafo 4,
a seconda del caso, fatte salve le eccezioni di cui al presente regolamento. è2 2.
Se è stato imposto un dazio provvisorio e se viene accertata a titolo
definitivo l'esistenza di dumping e di pregiudizio, la Commissione,
indipendentemente dall'imposizione di un dazio antidumping definitivo, decide
in quale misura debba essere definitivamente riscosso il dazio
provvisorio. ç A tal fine non è
considerato un pregiudizio un ritardo grave nella costituzione di un'industria Ö dell'Unione Õ , né una minaccia di
un pregiudizio notevole, a meno che si accerti che, in mancanza di misure
provvisorie, tale minaccia si sarebbe trasformata in un pregiudizio notevole.
In tutti gli altri casi concernenti una minaccia di pregiudizio oppure un
ritardo nella costituzione dell'industria, gli eventuali importi depositati a
titolo provvisorio sono liberati e i dazi definitivi possono essere
istituiti solo a decorrere dalla data di accertamento definitivo della minaccia
o del grave ritardo. 3. Se il dazio antidumping definitivo è
superiore al dazio provvisorio la differenza non viene riscossa. Se il dazio
definitivo è inferiore al dazio provvisorio il dazio viene ricalcolato. Se
l'accertamento definitivo dà esito negativo, il dazio provvisorio non viene
confermato. 4. Può essere riscosso un dazio antidumping
definitivo sui prodotti immessi in consumo non oltre novanta giorni prima della
data di applicazione delle misure provvisorie e non prima dell'apertura
dell'inchiesta, a condizione che a) le importazioni siano state
registrate a norma dell'articolo 14, paragrafo 5; b) agli importatori interessati Ö sia stata data Õ la possibilità di
presentare le osservazioni; c) il prodotto di cui trattasi è stato
oggetto nel passato di pratiche di dumping per un periodo prolungato o
l'importatore è oppure dovrebbe essere informato delle pratiche di dumping per
quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio addotto o accertato; e d) oltre al livello delle importazioni
che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, si rileva un
ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della
collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe
gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo
da applicare. 5. In caso di violazione o di revoca di un
impegno, possono essere applicati dazi definitivi a prodotti immessi in consumo
non oltre 90 giorni prima della data di applicazione dei dazi provvisori, a
condizione che le importazioni siano state registrate a norma
dell'articolo 14, paragrafo 5. Detta imposizione retroattiva non si
applica tuttavia alle importazioni introdotte nella Comunità prima della
violazione o della revoca dell'impegno. Articolo 11 Durata, riesami e restituzioni 1. Le misure antidumping restano in vigore per
il tempo e nella misura necessari per agire contro il dumping arrecante
pregiudizio. 2. Le misure di antidumping definitive scadono
dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni
dalla data della conclusione dell'ultimo riesame relativo al dumping e al
pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la
scadenza di dette misure implica il rischio del persistere o della reiterazione
del dumping e del pregiudizio. Il riesame in previsione della scadenza è
avviato per iniziativa della Commissione oppure su domanda dei produttori Ö dell'Unione Õ o dei loro
rappresentanti e le misure restano in vigore in attesa dell'esito del riesame. Il riesame in previsione della scadenza viene
avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del
persistere o della reiterazione del dumping o del pregiudizio, in assenza di
misure. Tali elementi di prova possono riguardare, tra l'altro, il persistere
del dumping o del pregiudizio oppure il fatto che l'eliminazione del
pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all'applicazione delle misure
oppure la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle
condizioni del mercato, vengano attuate nuove pratiche di dumping arrecanti
pregiudizio. Nello svolgimento delle inchieste a norma del
presente paragrafo gli esportatori, gli importatori, i rappresentanti del paese
esportatore e i produttori Ö dell'Unione Õ hanno la possibilità
di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame
oppure di presentare osservazioni in merito. Ai fini delle relative conclusioni
si tiene debitamente conto di tutti gli elementi di prova pertinenti,
debitamente documentati, che sono stati presentati in merito al rischio del
persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, in assenza di
misure. Un avviso di imminente scadenza delle misure è
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a una data
appropriata nel corso dell'ultimo anno del periodo di applicazione delle misure
definito nel presente paragrafo. I produttori Ö dell'Unione Õ, non oltre tre mesi
prima della fine del periodo di cinque anni, possono presentare una domanda di
riesame a norma del secondo comma. Viene inoltre pubblicato anche l'avviso
relativo all'effettiva scadenza delle misure a norma del presente paragrafo. 3. Può essere svolto un riesame relativo alla
necessità di lasciare in vigore le misure, per iniziativa della Commissione
oppure a richiesta di uno Stato membro oppure, a condizione che sia trascorso
almeno un anno dall'istituzione delle misure definitive, su domanda di
qualsiasi esportatore o importatore oppure di produttori Ö dell'Unione Õ, la quale contenga
sufficienti elementi di prova dell'esigenza di tale riesame intermedio. Un riesame intermedio è avviato quando la
domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che le misure non sono
più necessarie per eliminare il dumping oppure che, in caso di soppressione o
modifica delle misure, il pregiudizio non persisterebbe né si ripeterebbe
oppure che le misure vigenti non sono più sufficienti per agire contro il
dumping arrecante il pregiudizio, o hanno cessato di esserlo. Nello svolgimento delle inchieste a norma del
presente paragrafo, la Commissione può, tra l'altro, esaminare se le
circostanze relative al dumping o al pregiudizio siano mutate in misura
significativa oppure se le misure vigenti hanno raggiunto lo scopo di eliminare
il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell'articolo 3. A tale
fine, nella conclusione definitiva, si tiene conto di tutti gli elementi di
prova pertinenti e debitamente fondati e documentati. 4. Viene inoltre svolto un riesame per
accertare i singoli margini di dumping nei confronti dei nuovi esportatori nel
paese d'esportazione in oggetto, i quali, non hanno effettuato esportazioni nel
periodo dell'inchiesta in base al quale le misure sono state istituite. Il riesame è avviato se un nuovo esportatore o
produttore può dimostrare di non essere collegato agli esportatori o ai
produttori del paese esportatore nei confronti dei quali sono state istituite
misure antidumping per il prodotto in oggetto e di aver effettivamente eseguito
esportazioni Ö nell'Unione Õ dopo il periodo
dell'inchiesta oppure di aver assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile
di esportare un quantitativo significativo Ö nell'Unione Õ. è3 Il
riesame relativo ai nuovi esportatori viene avviato e svolto rapidamente dopo
aver dato ai produttori dell'Unione la possibilità di comunicare
osservazioni. ç Il regolamento della
Commissione che inizia il riesame sopprime, nei confronti dei nuovi esportatori
interessati, il dazio in vigore modificando il regolamento che istituisce il
dazio, e stabilisce che le importazioni siano soggette a registrazione a norma
dell'articolo 14, paragrafo 5 affinché, qualora il riesame si
concluda con l'accertamento dell'esistenza di dumping nei confronti di tali
esportatori, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo al
decorrere dalla data di inizio del riesame. Le disposizioni del presente paragrafo non si
applicano ai dazi istituiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 6. 5. Le disposizioni del presente regolamento
relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste, escluse quelle
relative ai termini, si applicano a tutti i riesami effettuati a norma dei
paragrafi 2, 3 e 4. I riesami effettuati a norma dei
paragrafi 2 e 3 si svolgono rapidamente e si concludono di norma
entro 12 mesi dalla data di inizio. Ad ogni modo, i riesami a norma dei paragrafi 2
e 3 sono conclusi in tutti i casi entro 15 mesi dalla loro apertura. I riesami effettuati a norma del
paragrafo 4 si concludono in ogni caso entro nove mesi dalla data di
inizio. Se un riesame a norma del paragrafo 2 è
avviato mentre è in corso un riesame a norma del paragrafo 3 nell'ambito
dello stesso procedimento, il riesame a norma del paragrafo 3 si conclude
alla scadenza prevista per il riesame a norma del paragrafo 2. Se l'inchiesta non è completata entro i
termini di cui al secondo, terzo e quarto comma, le misure possono: –
giungere a scadenza nel quadro delle inchieste a
norma del paragrafo 2, –
giungere a scadenza in caso di inchieste condotte a
norma dei paragrafi 2 e 3 parallelamente, nel caso in cui l'inchiesta
a norma del paragrafo 2 era stata avviata mentre era in corso un riesame a
norma del paragrafo 3 nell'ambito dello stesso procedimento, o nel caso in
cui tali riesami erano stati avviati allo stesso tempo, oppure –
essere lasciate in vigore nel quadro delle
inchieste a norma dei paragrafi 3 e 4. Un avviso annunciante la scadenza effettiva o
il mantenimento in vigore delle misure a norma del presente paragrafo è
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 22, lett. 7) 6. La Commissione avvia i riesami a norma del
presente articolo. La Commissione decide se avviare o no i riesami a norma del
paragrafo 2 del presente articolo secondo la procedura consultiva prevista
all'articolo 15, paragrafo 2. La Commissione fornisce inoltre informazioni agli
Stati membri una volta che un operatore o uno Stato membro abbia presentato una
richiesta che giustifichi l'avvio di un riesame a norma dei paragrafi 3 e 4 del
presente articolo e la Commissione ne abbia completato l'analisi o una volta che
la Commissione abbia essa stessa stabilito che la necessità di mantenere in
vigore le misure dovrebbe essere riesaminata. Secondo l'esito del riesame, le misure,
secondo la procedura d'esame prevista dall'articolo 15, paragrafo 3, sono
abrogate o vengono lasciate in vigore a norma del paragrafo 2 del presente
articolo oppure abrogate, lasciate in vigore o modificate a norma degli
articoli 3 e 4 del presente articolo. Qualora le misure siano soppresse nei
confronti di singoli esportatori, ma non del paese nel suo complesso, tali
esportatori rimangono soggetti al procedimento e di conseguenza possono essere
automaticamente soggetti a una nuova inchiesta in un successivo riesame svolto
nei confronti del paese in oggetto a norma del presente articolo. ê 1225/2009
(adattato) 7. Se un riesame a norma del paragrafo 3
e in corso al termine del periodo di applicazione delle misure previsto al
paragrafo 2, esso verte anche sulle circostanze di cui al
paragrafo 2. 8. Nonostante il paragrafo 2, un importatore
può chiedere la restituzione di dazi pagati se dimostra che il margine di
dumping in base al quale sono stati pagati i dazi è stato eliminato o ridotto
ad un livello inferiore al dazio in vigore. Per chiedere la restituzione dei dazi
antidumping, l'importatore presenta una domanda alla Commissione. Essa è
trasmessa tramite lo Stato membro sul territorio del quale i prodotti sono
stati immessi in libera pratica ed entro sei mesi dalla data sui cui le
autorità competenti hanno debitamente accertato l'importo dei dazi definitivi
da riscuotere oppure dalla data della decisione di riscossione definitivo degli
importi depositati a titolo di dazi provvisori. Lo Stato membro trasmette al
più presto la domanda alla Commissione. Una domanda di restituzione si considera
sostenuta da sufficienti elementi di prova se contiene informazioni precise
sull'importo della restituzione dei dazi antidumping richiesta e tutti i
documenti doganali relativi al calcolo e al pagamento di detto importo. Essa
deve inoltre contenere elementi di prova, per un periodo rappresentativo,
relativi ai valori normali e ai prezzi all'esportazione Ö nell'Unione Õ per l'esportatore o
il produttore al quale si applica il dazio. Qualora l'importatore non sia
collegato all'esportatore o al produttore interessato e tali informazioni non
siano immediatamente disponibili oppure l'esportatore o il produttore non sia
disposto a comunicarle all'importatore, la domanda deve contenere una
dichiarazione del produttore o dell'esportatore attestante che il margine di
dumping è stato ridotto o eliminato, secondo quanto è specificato nel presente
articolo e che gli elementi di prova pertinenti saranno comunicati alla
Commissione. Se l'esportatore o il produttore non comunicano tali informazioni
entro un congruo termine, la domanda è respinta. ê 37/2014 Art. 1 e
allegato, punto 22, lett. 7) (adattato) La Commissione decide se e in quale misura la
domanda debba essere accolta, oppure decide in qualsiasi momento di avviare un
riesame intermedio e le risultanze di tale riesame, svolto conformemente alle
disposizioni pertinenti, sono utilizzate per stabilire se e in quale misura la
restituzione sia giustificata. La Commissione fornisce informazioni agli Stati
membri una volta conclusa la sua analisi della domanda. ê 1225/2009 (adattato) è1 Rettifica, GU L 7 del 12.1.2010, pag. 22 Le restituzioni dei dazi sono eseguite di
norma entro 12 mesi e, comunque non oltre 18 mesi, dalla data alla quale la domanda
di restituzione debitamente sostenuta da elementi di prova, è stata presentata
dall'importatore del prodotto soggetto al dazio antidumping. Il pagamento delle restituzioni autorizzate è
di norma eseguito dagli Stati membri entro 90 giorni dalla decisione della
Commissione. 9. In tutte le inchieste relative a riesami o
restituzioni svolte a norma del presente articolo la Commissione, se le
circostanze non sono cambiate, applica gli stessi metodi impiegati
nell'inchiesta conclusa con l'istituzione del dazio, tenendo debitamente conto
delle disposizioni dell'articolo 2, in particolare i paragrafi 11
e 12, e dell'articolo 17. 10. Nelle inchieste svolte a norma del
presente articolo la Commissione esamina l'attendibilità dei prezzi
all'esportazione a norma dell'articolo 2. Tuttavia, se il prezzo
all'esportazione è costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 9,
non viene detratto l'importo dei dazi antidumping quando sono forniti elementi
di prova inoppugnabili del fatto che il dazio è debitamente traslato nei prezzi
di rivendita e nei successivi prezzi di vendita Ö nell'Unione Õ . Articolo 12 è1 Assorbimento ç ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 22, lett. 8) 1. Se l'industria dell'Unione o un'altra parte
interessata presenta, normalmente entro due anni dall'entrata in vigore delle
misure, informazioni sufficienti per dimostrare che, dopo il periodo
dell'inchiesta originale e prima o dopo l'istituzione delle misure, i prezzi
all'esportazione sono diminuiti o che non vi sono state variazioni o vi sono
state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di
vendita del prodotto importato nell'Unione, la Commissione può riaprire
l'inchiesta per esaminare se la misura abbia inciso sui prezzi suddetti. La
Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che una parte
interessata abbia presentato informazioni sufficienti a giustificare la
riapertura dell'inchiesta e la Commissione ne abbia completato l'analisi. ê 1225/2009
(adattato) è1 Rettifica, GU L 7 del 12.1.2010, pag. 22 L'inchiesta può anche essere riaperta, alle
condizioni Ö indicate nel
primo comma Õ, su iniziativa della
Commissione o su richiesta di uno Stato membro. 2. è1 Durante
l'inchiesta in forza del presente articolo gli esportatori, gli importatori
e i produttori Ö dell'Unione Õ, hanno la
possibilità di chiarire la situazione relativa ai prezzi di rivendita e ai
successivi prezzi di vendita e, qualora si concluda che la misura avrebbe
dovuto provocare variazioni di tali prezzi per eliminare il pregiudizio
precedentemente accertato a norma dell'articolo 3, i prezzi
all'esportazione sono rivalutati a norma dell'articolo 2 e i margini
di dumping sono ricalcolati in funzione dei prezzi all'esportazione così
ottenuti. Se si ritiene che le condizioni di cui all'articolo 12,
paragrafo 1, ricorrano a causa del calo dei prezzi all'esportazione,
intervenuto dopo il periodo dell'inchiesta originale e prima o dopo
l'istituzione delle misure, i margini di dumping possono essere ricalcolati per
tener conto della diminuzione dei prezzi all'esportazione. ç ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 22, lett. 8) 3. Qualora dalla nuova inchiesta risulti che
il margine di dumping è aumentato, la Commissione, deliberando secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, può modificare le misure
in vigore in funzione delle nuove risultanze sui prezzi all'esportazione.
L'importo del dazio antidumping istituito a norma del presente articolo non può
essere superiore al doppio del dazio inizialmente istituito. ê 1225/2009
(adattato) 4. Le disposizioni pertinenti
dell'articolo 5 e dell'articolo 6 si applicano alle nuove inchieste
eseguite a norma del presente articolo, fermo restando che tali nuove inchieste
si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro sei mesi dalla data di
apertura. Queste nuove inchieste si concludono in ogni caso entro nove mesi
dalla loro apertura. Qualora la nuova inchiesta non si concluda
entro i termini di cui al primo comma, i dazi rimangono invariati. Un avviso
annunciante il mantenimento in vigore delle misure a norma del presente
paragrafo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 5. A norma del presente articolo le asserite
variazioni del valore normale sono prese in considerazione unicamente se
informazioni complete sui valori normali modificati, debitamente comprovate,
sono comunicate alla Commissione entro i termini fissati nell'avviso di
apertura dell'inchiesta. Qualora l'inchiesta implichi un riesame dei valori
normali, le importazioni possono essere sottoposte a registrazione, a norma
dell'articolo 14, paragrafo 5, in attesa dell'esito dell'inchiesta. Articolo 13 Elusione 1. L'applicazione dei dazi antidumping
istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni
da paesi terzi di prodotti simili, leggermente modificati o meno, o alle
importazioni dal paese oggetto delle misure di prodotti simili leggermente
modificati, o di loro parti, se le misure in vigore vengono eluse. Dazi antidumping non superiori al dazio
antidumping residuo istituito a norma dell'articolo 9, paragrafo 5
possono essere estesi alle importazioni dei prodotti delle società che
beneficiano di dazi individuali dei paesi oggetto delle misure, se le misure in
vigore vengono eluse. Si intende per elusione una modificazione
della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e Ö l'Unione Õ o tra società del
paese oggetto delle misure e Ö l'Unione Õ che derivi da
pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente
motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio,
essendo provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli
effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei
prodotti simili, ed essendo provato altresì, se necessario conformemente alle disposizioni
dell'articolo 2, che esiste un dumping in relazione ai valori normali
precedentemente accertati per i prodotti simili. Le pratiche, i processi o le lavorazioni di
cui al primo comma comprendono, tra l'altro: a) le leggere modificazioni apportate
al prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto codici doganali
normalmente non soggetti alle misure, sempreché la modifica non alteri le sue
caratteristiche essenziali; b) la spedizione del prodotto oggetto
delle misure attraverso paesi terzi; c) la riorganizzazione della struttura
delle vendite e dei canali di vendita da parte degli esportatori o dei
produttori del paese oggetto delle misure al fine ultimo di esportare i loro
prodotti Ö nell'Unione Õ attraverso i
produttori che beneficiano di aliquote del dazio individuali inferiori a quelle
applicabili ai prodotti dei fabbricanti; d) nelle circostanze indicate al
paragrafo 2, l'assemblaggio di parti per mezzo di operazioni di
assemblaggio Ö nell'Unione Õ o in un paese terzo. 2. Operazioni di assemblaggio Ö nell'Unione Õ o in un paese terzo
sono considerate elusive delle misure vigenti, nelle seguenti circostanze: a) le operazioni sono iniziate o
sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping oppure nel
periodo immediatamente precedente e i pezzi utilizzati sono originari del
paese soggetto alla misura; e b) il valore dei pezzi suddetti è
uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto
assemblato; l'elusione è tuttavia esclusa se il valore aggiunto ai pezzi
originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento è superiore al
25 % del costo di produzione; e c) gli effetti riparatori del dazio
sono indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile
assemblato, e vi siano elementi di prova dell'esistenza del dumping in
relazione ai valori normali precedentemente determinati per i prodotti simili o
similari. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 22, lett. 9) 3. Le inchieste sono avviate a norma del
presente articolo su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato
membro o di una parte interessata in base a elementi di prova sufficienti
relativi ai fattori enunciati nel paragrafo 1. L'apertura delle inchieste è
decisa con regolamento della Commissione che può stabilire inoltre che le
autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma
dell'articolo 14, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie. La
Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che una parte
interessata o uno Stato membro abbia presentato una richiesta che giustifichi
l'apertura di un'inchiesta e la Commissione ne abbia completato l'analisi o
qualora la Commissione abbia essa stessa stabilito che vi è la necessità di
aprire un'inchiesta. Le inchieste sono svolte dalla Commissione.
Essa può essere assistita dalle autorità doganali e l'inchiesta si conclude
entro nove mesi. Se l'estensione delle misure è giustificata
dai fatti definitivamente accertati, la relativa decisione è presa dalla
Commissione che delibera secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15,
paragrafo 3. L'estensione entra in vigore alla data in cui è stata imposta la
registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, oppure a quella in cui è
stata chiesta la costituzione di garanzie. Alle inchieste aperte a norma del
presente articolo si applicano le disposizioni del presente regolamento
relative alle procedure in materia di apertura e di svolgimento delle
inchieste. ê 1225/2009
(adattato) 4. Non sono soggette alla registrazione a
norma dell'articolo 14, paragrafo 5, né ad alcuna misura le
importazioni effettuate da società che beneficiano di esenzioni. Le richieste di esenzione, sostenute da
sufficienti elementi di prova, devono essere presentate entro i termini
stabiliti dal regolamento della Commissione con il quale è avviata l'inchiesta. Se le pratiche, i processi o le lavorazioni
intesi all'elusione delle misure hanno luogo al di fuori Ö dell'Unione Õ, possono essere
concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame che dimostrino di non
essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e per i quali si
sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi dei
paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Se le pratiche, i processi o le lavorazioni
intesi all'elusione delle misure hanno luogo all'interno Ö dell'Unione Õ, possono essere
concesse esenzioni agli importatori in grado di dimostrare che non sono
collegati ai produttori oggetto delle misure. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 22, lett. 9) (adattato) Ö Tali Õ esenzioni sono
concesse con decisione della Commissione e sono valide per il periodo e alle
condizioni fissati nella decisione. La Commissione fornisce informazioni agli
Stati membri una volta conclusa la sua analisi. ê 1225/2009 Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11,
paragrafo 4, le esenzioni possono essere concesse anche dopo la
conclusione dell'inchiesta che ha portato all'estensione delle misure. A condizione che sia trascorso almeno un anno
dall'estensione delle misure e se il numero delle parti che hanno chiesto o che
potrebbero chiedere un'esenzione è significativo, la Commissione può decidere
di avviare un riesame dell'estensione delle misure. Tale riesame è eseguito a
norma dell'articolo 11, paragrafo 5, applicabili ai riesami a norma
dell'articolo 11, paragrafo 3. 5. Il presente articolo non osta alla normale
applicazione delle disposizioni in vigore in materia di dazi doganali. Articolo 14 Disposizioni generali 1. I dazi antidumping provvisori o definitivi
sono imposti con regolamento e sono riscossi dagli Stati membri secondo la
forma, l'aliquota e gli altri elementi fissati nel regolamento istitutivo. Tali
dazi sono inoltre riscossi indipendentemente dai dazi doganali, dalle tasse e
dagli altri oneri normalmente imposti sulle importazioni. Nessun prodotto può essere soggetto nel
contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell'intento di porre rimedio
ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla
concessione di sovvenzioni all'esportazione. 2. I regolamenti che impongono dazi
antidumping provvisori o definitivi e i regolamenti o le decisioni che
accettano gli impegni oppure che chiudono le inchieste o i procedimenti sono
pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tali regolamenti o decisioni indicano tra
l'altro, ferma restando la tutela delle informazioni riservate, i nomi degli
esportatori, se possibile, oppure dei paesi interessati, una descrizione del
prodotto e una sintesi dei fatti e delle considerazioni essenziali pertinenti
per la determinazione del dumping e del pregiudizio. Una copia del regolamento
o della decisione è comunque inviata alle parti notoriamente interessate. Le
disposizioni del presente paragrafo si applicano, mutatis mutandis, ai riesami. 3. Disposizioni particolari, relative tra
l'altro alla definizione comune del concetto di origine, contenuta nel
regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio[11], possono essere
adottate a norma del presente regolamento. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 22, lett. 10) 4. Nell'interesse dell'Unione, le misure
istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un
periodo di nove mesi, con decisione della Commissione secondo la procedura
consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2. La sospensione può essere prorogata
per un periodo ulteriore non superiore a un anno dalla Commissione, che
delibera secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Le misure possono essere sospese unicamente
qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato
tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della
sospensione, e a condizione che l'industria dell'Unione abbia avuto la
possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in
considerazione. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi
momento secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2, se
i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi. ê 1225/2009
(adattato) è1 37/2014 Art. 1 e allegato, punto 22, lett. 10) è1 5.
La Commissione può, dopo aver informato a tempo debito gli Stati membri,
chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per
registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a
decorrere dalla data della registrazione. ç Le importazioni
possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria Ö dell'Unione Õ che contenga
elementi di prova sufficienti a tal fine. La registrazione è decisa con
regolamento, che deve precisare gli scopi dell'intervento e, secondo i casi,
l'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette
a registrazione per un periodo superiore a nove mesi. 6. Gli Stati membri comunicano mensilmente
alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti
alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del
presente regolamento. 7. Fatto salvo il paragrafo 6, la
Commissione può chiedere agli Stati membri, in base ad un esame condotto caso
per caso, di fornire le informazioni necessarie a controllare efficacemente
l'applicazione delle misure. Si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 6,
paragrafi 3 e 4. I dati forniti dagli Stati membri a norma del
presente articolo sottostanno alle disposizioni dell'articolo 19,
paragrafo 6. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 22, lett. 11) Articolo 15 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato.
Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE)
n. 182/2011. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. 4. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE)
n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso. 5. A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del
regolamento (UE) n. 182/2011, laddove si faccia ricorso alla procedura
scritta per l'adozione di misure definitive a norma del paragrafo 3 del
presente articolo o per decidere in merito all'apertura o non apertura di riesami
in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del
presente regolamento, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il
termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda
una maggioranza dei membri del comitato quale definita nell'articolo 5,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 182/2011. Laddove si faccia ricorso
alla procedura scritta in altri casi in cui si è svolta una discussione del
progetto di misura in sede di comitato, detta procedura si conclude senza esito
quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il
presidente o lo richieda una maggioranza semplice dei membri del comitato.
Laddove si faccia ricorso alla procedura scritta in altri casi in cui non si è
svolta una discussione del progetto di misura in sede di comitato, detta
procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato dal
presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda almeno un quarto
dei membri del comitato. 6. Il comitato può prendere in considerazione
qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento
sollevata dalla Commissione o su richiesta di uno Stato membro. Gli Stati
membri possono richiedere informazioni e scambiare opinioni in seno al comitato
o direttamente con la Commissione. ê 1225/2009
(adattato) Articolo 16 Visite di verifica 1. La Commissione, se lo ritiene necessario,
effettua visite per esaminare la documentazione contabile di importatori,
esportatori, operatori commerciali, agenti, produttori, associazioni e
organizzazioni di categoria, allo scopo di verificare le informazioni
comunicate in materia di dumping e di pregiudizio. In mancanza di una risposta
adeguata e tempestiva la visita di verifica può non essere svolta. 2. Se necessario la Commissione può svolgere
inchieste nei paesi terzi, a condizione di aver ottenuto l'accordo delle
imprese interessate e in assenza di obiezioni dei rappresentanti governativi,
formalmente avvisati, di detti paesi. Ottenuto l'accordo delle imprese
interessate, la Commissione comunica alle autorità del paese esportatore i nomi
e gli indirizzi delle imprese da visitare e le date concordate. 3. Le imprese interessate vengono informate
sulla natura delle informazioni da verificare durante le visite e sugli
ulteriori elementi da fornire, fermo restando che nel corso delle visite
possono essere chiesti altri dati particolari, alla luce delle informazioni già
ottenute. 4. Nelle inchieste svolte a norma dei
paragrafi 1, 2 e 3 la Commissione è assistita da agenti degli Stati
membri che lo abbiano richiesto. Articolo 17 Campionamento 1. Nei casi in cui il numero di denunzianti,
esportatori o importatori, tipi di prodotto o operazioni è molto elevato,
l'inchiesta può essere limitata ad un numero adeguato di parti, prodotti o
operazioni con l'utilizzazione di campioni statisticamente validi, sulla base
delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo
volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che
possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. 2. La selezione definitiva di parti, tipi di
prodotti o operazioni a norma delle disposizioni in materia di campionamento
spetta alla Commissione, anche se di preferenza la scelta del campione avviene
previa consultazione e con il consenso delle parti interessate, a condizione
che dette parti, entro tre settimane dalla data di apertura dell'inchiesta, si
siano manifestate e abbiano comunicato informazioni sufficienti ai fini della
selezione di un campione rappresentativo. 3. Qualora Ö l'inchiesta Õ sia stata limitata
ai sensi del presente articolo, viene comunque determinato un margine di
dumping individuale per gli esportatori o i produttori non inseriti nella
selezione iniziale che presentino le informazioni necessarie entro i termini
fissati dal presente regolamento, a meno che il numero di esportatori o
produttori sia talmente elevato da rendere Ö l'inchiesta Õ dei singoli casi
indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta. 4. Qualora si decida di ricorrere al
campionamento e le parti selezionate o alcune di esse rifiutino di collaborare
in misura tale da incidere sostanzialmente sui risultati dell'inchiesta, può
essere selezionato un nuovo campione. Tuttavia, se la mancata collaborazione
continua oppure se manca il tempo sufficiente per effettuare una nuova
selezione, si applicano le disposizioni pertinenti dell'articolo 18. Articolo 18 Omessa collaborazione 1. Qualora una parte interessata rifiuti
l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini
fissati dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l'inchiesta,
possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o
negative, in base ai dati disponibili. Se si accerta che una parte interessata ha
fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali
informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Le parti interessate vengono informate delle
conseguenze dell'omessa collaborazione. 2. L'assenza di risposta su supporto
informatico non viene considerata come una forma di omessa collaborazione, a
condizione che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta
nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi
eccessivi. 3. Le informazioni presentate da una parte
interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non
devono essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali
da provocare eccessive difficoltà per l'elaborazione di conclusioni
sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate
correttamente entro i termini siano verificabili e la parte interessata abbia agito
con la migliore diligenza. 4. Se le informazioni o gli elementi di prova
non sono accettati, la parte che li ha forniti viene immediatamente informata
del motivo e ha la possibilità di dare ulteriori spiegazioni entro il termine
specificato. Se le spiegazioni non sono considerate soddisfacenti, i motivi che
hanno giustificato il rifiuto degli elementi di prova o delle informazioni
vengono resi noti ed indicati nelle conclusioni pubblicate. 5. Se le conclusioni, comprese quelle relative
al valore normale, sono elaborate a norma del paragrafo 1 e, in
particolare, in base alle informazioni contenute nella denuncia, per quanto
possibile, e tenendo debitamente conto dei termini per l'inchiesta, tali
informazioni vengono verificate in relazione ai dati disponibili provenienti da
altre fonti obiettive, quali listini prezzi pubblicati, statistiche ufficiali
sulle importazioni e dichiarazioni doganali oppure in relazione alle
informazioni ottenute da altre parti interessate nel corso dell'inchiesta. Tali informazioni possono eventualmente
includere dati riguardanti il mercato mondiale o altri mercati rappresentativi. 6. L'esito dell'inchiesta per una parte
interessata che non collabora oppure collabora solo in parte, impedendo in tal
modo l'accesso ad informazioni pertinenti, può essere meno favorevole rispetto
alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse
collaborato. Articolo 19 Trattamento riservato 1. Le informazioni di natura riservata (ad
esempio perché la loro divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio
concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona
che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale l'ha ottenuta) oppure
che sono comunicate a titolo riservato dalle parti interessate dall'inchiesta,
per motivi debitamente giustificati, devono essere trattate come tali dalle
autorità. 2. Alle parti interessate che comunicano
informazioni riservate viene chiesto di presentare un riassunto non riservato,
sufficientemente particolareggiato affinché la sostanza delle informazioni
presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. In
circostanze eccezionali le parti possono precisare che tali informazioni non si
prestano ad essere riassunte. In tal caso, vanno comunicati i motivi di tale
impossibilità. 3. Se la domanda di trattamento riservato non
è considerata giustificata e la parte che ha comunicato le informazioni non è
disposta a renderle pubbliche, né ad autorizzarne la divulgazione in termini
generici o sintetici, tali informazioni possono essere disattese, a meno che la
loro esattezza sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili. Le domande di
trattamento riservato non devono essere respinte arbitrariamente. 4. Il presente articolo non osta alla
divulgazione, da parte delle autorità Ö dell'Unione, Õ di informazioni
generali, ed in particolare dei motivi che hanno giustificato le decisioni
prese in forza del presente regolamento, né alla divulgazione di elementi di
prova su cui le autorità Ö dell'Unione, Õ si sono basate,
qualora ciò sia necessario per illustrare detti motivi nel corso di
procedimenti giudiziari. Tale divulgazione deve tener conto del legittimo
interesse delle parti a che i loro segreti d'impresa non siano rivelati. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 22, lett. 12) 5. La Commissione e gli Stati membri, inclusi
i loro agenti, sono tenuti a non divulgare, salvo esplicita autorizzazione
della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del
presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Le
informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri oppure i documenti
interni preparati dalle autorità dell'Unione o dagli Stati membri non sono
divulgati, salvo diversa disposizione del presente regolamento. ê 1225/2009 6. Le informazioni ricevute in applicazione
del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il
quale esse sono state richieste. Tale disposizione non osta all'utilizzazione
delle informazioni ricevute nel quadro di un'inchiesta ai fini dell'apertura di
altre inchieste relativamente al prodotto in questione nell'ambito dello stesso
procedimento. Articolo 20 Divulgazione di informazioni 1. I denunzianti, gli importatori, gli
esportatori e le loro associazioni rappresentative e i rappresentanti del
paese esportatore possono chiedere di essere informati degli elementi specifici
dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono state istituite le
misure provvisorie. Le domande di informazioni devono essere presentate per
iscritto immediatamente dopo l'istituzione delle misure provvisorie e le
informazioni sono comunicate il più rapidamente possibile per iscritto. 2. Le parti di cui al paragrafo 1 possono
chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai
quali si intende raccomandare l'istituzione di misure definitive oppure la
chiusura di un'inchiesta o di un procedimento senza l'istituzione di misure definitive,
in particolare per quanto riguarda eventuali fatti e considerazioni diversi da
quelli utilizzati per le misure provvisorie. 3. Le domande di informazioni a norma del
paragrafo 2 devono essere inviate alla Commissione per iscritto e, qualora
sia stato istituito un dazio provvisorio, debbano pervenire, entro un mese a
decorrere dalla data di pubblicazione dell'istituzione del dazio. Se non è
stato istituito un dazio provvisorio, le parti hanno la possibilità di chiedere
informazioni finali entro i termini fissati dalla Commissione. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 22, lett. 13) 4. Le informazioni finali sono comunicate per
iscritto. La trasmissione tiene debitamente conto dell'esigenza di tutelare le
informazioni riservate, avviene il più rapidamente possibile e di norma entro
un mese prima dell'avvio delle procedure di cui all'articolo 9. Eventuali fatti
e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della
risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile. La divulgazione delle informazioni non
pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione, ma, qualora tale
decisione si basi su fatti e considerazioni diversi, questi sono comunicati il
più rapidamente possibile. 5. Le osservazioni presentate dopo le
informazioni finali sono prese in considerazione unicamente se sono ricevute
entro un termine fissato dalla Commissione, per ciascun caso, in funzione
dell'urgenza della questione e comunque non inferiore a dieci giorni. Può
essere fissato un termine più breve ogniqualvolta debbano essere presentate
ulteriori informazioni finali. ê 1225/2009
(adattato) Articolo 21 Interesse Ö dell'Unione Õ 1. Per decidere se sia necessario intervenire
nell'interesse della Comunità vengono valutati i diversi interessi nel loro
complesso, compresi quelli dell'industria Ö dell'Unione Õ , degli utenti e dei
consumatori. Una decisione a norma del presente articolo può essere presa
unicamente se tutte le parti hanno avuto la possibilità di comunicare le loro
osservazioni a norma del paragrafo 2. Per valutare l'interesse della
Comunità viene presa in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli
effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare
una concorrenza effettiva. Le misure stabilite in base al dumping e al
pregiudizio accertati possono non essere applicate se le autorità, alla luce
delle informazioni presentate, concludono che l'applicazione di tali misure non
è nell'interesse Ö dell'Unione Õ. 2. Affinché le autorità possano tener conto,
in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere
se l'istituzione delle misure sia nell'interesse Ö dell'Unione Õ, i denunzianti, gli
importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi
e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e
comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell'avviso
di apertura dell'inchiesta antidumping. Tali informazioni oppure i relativi
riassunti sono comunicati alle altre parti citate nel presente articolo, le
quali possono esprimersi in merito. 3. Le parti che hanno agito a norma del paragrafo 2
possono chiedere un'audizione. Le domande vengono accettate se sono presentate
entro i termini di cui al paragrafo 2 e se precisano i motivi, in termini
di interesse Ö dell'Unione Õ, per i quali le
parti dovrebbero essere sentite. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 22, lett. 14) 4. Le parti che hanno agito a norma del
paragrafo 2 possono comunicare osservazioni sull'applicazione di eventuali dazi
provvisori. Tali osservazioni, per poter essere prese in considerazione, devono
pervenire entro 25 giorni a decorrere dalla data di applicazione di tali misure
e, integralmente oppure in forma di riassunto, sono comunicate alle altre
parti, le quali possono esprimersi in merito. 5. La Commissione esamina le informazioni
regolarmente presentate e decide in che misura esse sono rappresentative; i
risultati di tale esame e un parere sul merito sono comunicati al comitato
nell'ambito del progetto di misura presentato a norma dell'articolo 9. Le
opinioni espresse in tale comitato dovrebbero essere prese in considerazione
dalla Commissione alle condizioni previste nel regolamento (UE)
n. 182/2011. 6. Le parti che hanno agito a norma del
paragrafo 2 possono chiedere di essere informate sui fatti e sulle
considerazioni in base ai quali saranno probabilmente prese le decisioni
definitive. Tali informazioni vengono fornite per quanto possibile e senza
pregiudizio di qualsiasi decisione successiva della Commissione. ê 1225/2009 (adattato) 7. Le informazioni sono prese in
considerazione unicamente se sostenute da elementi di prova effettivi che ne
dimostrano la validità. Articolo 22 Disposizioni finali Il presente regolamento non osta
all'applicazione: a) di eventuali norme speciali
stabilite da accordi conclusi tra Ö l'Unione Õ e i paesi
terzi; b) dei regolamenti Ö unionali Õ nel settore agricolo
e dei regolamenti del del Consiglio (CE) n. 1667/2006[12], (CE) n. 614/2009[13] e (CE) n. 1216/2009[14]. Le disposizioni
del presente regolamento vengono applicate in maniera complementare a quella
dei regolamenti suddetti e in deroga alle disposizioni degli stessi che ostino
all'applicazione dei dazi antidumping; c) di misure speciali, che non siano
incompatibili con gli obblighi assunti a norma dell'accordo generale sulle
tariffe doganali e sul commercio (GATT). ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 22, lett. 15) Articolo 23 Relazione 1. La Commissione, tenendo debitamente conto
della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi
dell'articolo 19, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione
annuale sull'applicazione e sull'attuazione del regolamento. La relazione
riporta informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive,
la chiusura di inchieste senza provvedimenti, le nuove inchieste, i riesami e
le visite di verifica, nonché sulle attività dei vari organi responsabili del
controllo dell'attuazione del presente regolamento e del rispetto degli
obblighi da esso derivanti. 2. Il Parlamento europeo può, entro un mese
dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare
quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per
presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del presente
regolamento. 3. La Commissione rende pubblica la relazione
al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo e al
Consiglio. ê 1225/2009
(adattato) Articolo 24 Abrogazione Il regolamento (CE) n. Ö 1225/2009 Õ è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si
intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di
concordanza contenuta nell’allegato II. Articolo 25 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] COM(87) 868 PV. [2] V. allegato 3, parte A, delle
conclusioni. [3] Iscritto
nel programma legislativo per il 2014. [4] V. allegato I della presente
proposta. [5] GU C […], del […], pag. […]. [6] Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30
novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di
dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51). [7] V. allegato I. [8] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi
generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri
dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L
55 del 28.2.2011, pag. 13). [9] Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2
luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE)
n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253
dell’11.10.1993, pag. 1). [10] è1 Inclusi
Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Corea del Nord, Georgia,
Kirghizistan, Moldova, Mongolia, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. ç [11] Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre
1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302
del 19.10.1992, pag. 1). [12] Regolamento (CE) n. 1667/2006 del Consiglio, del
7 novembre 2006, relativo al glucosio e al lattosio (GU L 312
dell’11.11.2006, pag. 1). [13] Regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio
2009, che instaura un regime comune di scambi per l’ovoalbumina e la
lattoalbumina (GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8). [14] Regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30
novembre 2009 , sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla
trasformazione di prodotti agricoli (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10). é ALLEGATO I Regolamento
abrogato ed elenco delle successive modifiche Regolamento (EC) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343, del 22.12.2009, pag. 51) || || || Regolamento (CE) n. 765/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 237, del 3.9.2012, pag. 1) || || Regolamento (CE) n. 1168/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344, del 14.12.2012, pag. 1) || || Regolamento (EU) No 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18, del 21.1.2014, pag. 1) || limitatamente al punto 22 _____________ ALLEGATO II Tavola di concordanza Regolamento (EC) No 1225/2009 || Il presente Regolamento Articoli da 1 a 4 || Articoli da 1 a 4 Articolo 5, paragrafi da 1 a 9 || Articolo 5, paragrafi da 1 a 9 Articolo 5, paragrafo 10, prima frase || Articolo 5, paragrafo 10, primo comma Articolo 5, paragrafo 10, seconda e terza frase || Articolo 5, paragrafo 10, secondo comma Articolo 5, paragrafi 11 e 12 || Articolo 5, paragrafi 11 e 12 Articolo 6, paragrafo 1, prima e seconda frase || Articolo 6, paragrafo 1, primo comma Articolo 6, paragrafo 1, terza frase || Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma Articolo 6, paragrafo 1, quarta frase || Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma Articolo 6, paragrafo 2 || Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 6, paragrafo 3, prima frase || Articolo 6, paragrafo 3, primo comma Articolo 6, paragrafo 3, seconda frase || Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma Articolo 6, paragrafo 3, terza frase || Articolo 6, paragrafo 3, terzo comma Articolo 6, paragrafo 4, prima frase || Articolo 6, paragrafo 4, prima comma Articolo 6, paragrafo 4, seconda frase || Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma Articolo 6, paragrafo 4, terza frase || Articolo 6, paragrafo 4, terzo comma Articolo 6, paragrafo 5 || Articolo 6, paragrafo 5 Articolo 6, paragrafo 6, prima frase || Articolo 6, paragrafo 6, primo comma Articolo 6, paragrafo 6, seconda frase || Articolo 6, paragrafo 6, secondo comma Articolo 6, paragrafo 6, terza frase || Articolo 6, paragrafo 6, terzo comma Articolo 6, paragrafo 6, quarta frase || Articolo 6, paragrafo 6, quarto comma Articolo 6, paragrafo 7, prima frase || Articolo 6, paragrafo 7, primo comma Articolo 6, paragrafo 7, seconda frase || Articolo 6, paragrafo 7, secondo comma Articolo 6, paragrafi 8 e 9 || Articolo 6, paragrafi 8 e 9 Articolo 7, paragrafo 1, prima frase || Articolo 7, paragrafo 1, primo comma Articolo 7, paragrafo 1, seconda frase || Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma Articolo 7, paragrafi da 2 a 5 || Articolo 7, paragrafi da 2 a 5 Articolo 7, paragrafo 7 || Articolo 7, paragrafo 6 Articolo 8, paragrafo 1, prima frase || Articolo 8, paragrafo 1, primo comma Articolo 8, paragrafo 1, seconda frase || Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma Articolo 8, paragrafo 1, terza frase || Articolo 8, paragrafo 1, terzo comma Articolo 8, paragrafo 2, prima e seconda frase || Articolo 8, paragrafo 2, primo comma Articolo 8, paragrafo 2, terza e quarta frase || Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma Articolo 8, paragrafo 2, quinta frase || Articolo 8, paragrafo 2, terzo comma Articolo 8, paragrafi 3, 4 e 5 || Articolo 8, paragraf 3, 4 e 5 Articolo 8, paragrafo 6, prima e seconda frase || Articolo 8, paragrafo 6, primo comma Articolo 8, paragrafo 6, terza frase || Articolo 8, paragrafo 6, secondo comma Articolo 8, paragrafi 7 e 8 || Articolo 8, paragrafi 7 e 8 Articolo 8, paragrafo 9, primo comma || Articolo 8, paragrafo 9, primo comma Articolo 8, paragrafo 9, secondo comma, prima e seconda frase || Articolo 8, paragrafo 9, secondo comma Articolo 8, paragrafo 9, secondo comma, terza frase || Articolo 8, paragrafo 9, terzo comma Articolo 8, paragrafo 10 || Articolo 8, paragrafo 10 Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3 || Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 9, paragrafo 4, prima frase || Articolo 9, paragrafo 4, primo comma Articolo 9, paragrafo 4, seconda frase || Articolo 9, paragrafo 4, secondo comma Articolo 9, paragrafo 5 || Articolo 9, paragrafo 5 Articolo 9, paragrafo 6, prima frase || Articolo 9, paragrafo 6, primo comma Articolo 9, paragrafo 6, seconda frase || Articolo 9, paragrafo 6, secondo comma Articolo 9, paragrafo 6, terza frase || Articolo 9, paragrafo 6, terzo comma Articolo 10, paragrafo 1 || Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 10, paragrafo 2, prima frase || Articolo 10, paragrafo 2, primo comma Articolo 10, paragrafo 2, seconda e terza frase || Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma Articolo 10, paragrafo 3 || Articolo 10, paragrafo 3 Articolo 10, paragrafo 4, frase introduttiva || Articolo 10, paragrafo 4, frase introduttiva e lettere a) e b) Articolo 10, paragrafo 4, lettera a) || Articolo 10, paragrafo 4, lettera c) Articolo 10, paragrafo 4, lettera b) || Articolo 10, paragrafo 4, lettera d) Articolo 10, paragrafo 5 || Articolo 10, paragrafo 5 Articolo 11, paragrafi da 1 a 4 || Articolo 11, paragrafi da 1 a 4 Articolo 11, paragrafo 5, primo comma, prima frase || Articolo 11, paragrafo 5, primo comma Articolo 11, paragrafo 5, primo comma, seconda frase || Articolo 11, paragrafo 5, secondo comma Articolo 11, paragrafo 5, primo comma, terza frase || Articolo 11, paragrafo 5, terzo comma Articolo 11, paragrafo 5, primo comma, quarta frase || Articolo 11, paragrafo 5, quarto comma Articolo 11, paragrafo 5, secondo comma || Articolo 11, paragrafo 5, quinto comma Articolo 11, paragrafo 5, terzo comma || Articolo 11, paragrafo 5, sesto comma Articolo 11, paragrafo 6, prima, seconda e terza frase || Articolo 11, paragrafo 6, primo comma Articolo 11, paragrafo 6, quarta frase || Articolo 11, paragrafo 6, secondo comma Articolo 11, paragrafo 6, quinta frase || Articolo 11, paragrafo 6, terzo comma Articolo 11, paragrafo 7 || Articolo 11, paragrafo 7 Articolo 11, paragrafo 8, primo, secondo e terzo comma || Articolo 11, paragrafo 8, primo, secondo e terzo comma Articolo 11, paragrafo 8, quarto comma, prima e seconda frase || Articolo 11, paragrafo 8, quarto comma Articolo 11, paragrafo 8, quarto comma, terza frase || Articolo 11, paragrafo 8, quinto comma Articolo 11, paragrafo 8, quarto comma, quarta frase || Articolo 11, paragrafo 8, sesto comma Articolo 11, paragrafi 9 e 10 || Articolo 11, paragrafi 9 e 10 Articolo 12 || Articolo 12 Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, prima frase || Articolo 13, paragrafo 1, primo comma Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, seconda frase || Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, terza frase || Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma || Articolo 13, paragrafo 1, quarto comma Articolo 13, paragrafi 2 e 3 || Articolo 13, paragrafi 2 e 3 Articolo 13, paragrafo 4, primo comma, prima frase || Articolo 13, paragrafo 4, primo comma Articolo 13, paragrafo 4, primo comma, seconda frase || Articolo 13, paragrafo 4, secondo comma Articolo 13, paragrafo 4, primo comma, terza frase || Articolo 13, paragrafo 4, terzo comma Articolo 13, paragrafo 4, primo comma, quarta frase || Articolo 13, paragrafo 4, quarto comma Articolo 13, paragrafo 4, secondo comma || Articolo 13, paragrafo 4, quinto comma Articolo 13, paragrafo 4, terzo comma || Articolo 13, paragrafo 4, sesto comma Articolo 13, paragrafo 4, quarto comma || Articolo 13, paragrafo 4, sesto comma Articolo 13, paragrafo 5 || Articolo 13, paragrafo 5 Articolo 14, paragrafo 1, prima e seconda frase || Articolo 14, paragrafo 1, primo comma Articolo 14, paragrafo 1, terza frase || Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma Articolo 14, paragrafo 2, prima frase || Articolo 14, paragrafo 2, primo comma Articolo 14, paragrafo 2, seconda, terza e quarta frase || Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma Articolo 14, paragrafo 3 || Articolo 14, paragrafo 3 Articolo 14, paragrafo 4, prima e seconda frase || Articolo 14, paragrafo 4, primo comma Articolo 14, paragrafo 4, terza e quarta frase || Articolo 14, paragrafo 4, secondo comma Articolo 14, paragrafi 5, 6 e 7 || Articolo 14, paragrafi 5, 6 e 7 Articoli 15 e 16 || Articoli 15 e 16 Articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 || Articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 17, paragrafo 4, prima frase || Articolo 17, paragrafo 4, primo comma Articolo 17, paragrafo 4, seconda frase || Articolo 17, paragrafo 4, secondo comma Articolo 18, paragrafo 1, prima frase || Articolo 18, paragrafo 1, primo comma Articolo 18, paragrafo 1, seconda frase || Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma Articolo 18, paragrafo 1, terza frase || Articolo 18, paragrafo 1, terzo comma Articolo 18, paragrafi da 2 a 6 || Articolo 18, paragrafi da 2 a 6 Articolo 19, paragrafi da 1 a 5 || Articolo 19, paragrafi da 1 a paragrafo 5 Articolo 19, paragrafo 6, prima frase || Articolo 19, paragrafo 6, primo comma Articolo 19, paragrafo 6, seconda frase || Articolo 19, paragrafo 6, secondo comma Articolo 20, paragrafi 1, 2 e 3 || Articolo 20, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 20, paragrafo 4, prima, seconda e terza frase || Articolo 20, paragrafo 4, primo comma Articolo 20, paragrafo 4, quarta frase || Articolo 20, paragrafo 4, secondo comma Articolo 20, paragrafo 5 || Articolo 20, paragrafo 5 Articoli 21 e 22 || Articoli 21 e 22 Articolo 22a || Articolo 23 Articolo 23 || Articolo 24 Articolo 24 || Articolo 25 Annex I || - Annex II || - - || Allegato I - || Allegato II _________