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Document 52014PC0660
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on protection against subsidised imports from countries not members of the European Union (codification)
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (codificazione)
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (codificazione)
/* COM/2014/0660 final - 2014/0305 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (codificazione) /* COM/2014/0660 final - 2014/0305 (COD) */
RELAZIONE 1. Nel contesto dell'Europa dei
cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e
alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più
comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di
far valere i diritti che la normativa sancisce. Questo obiettivo non può essere realizzato
fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in
modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a
ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica.
L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di
ricerca e di comparazione dei diversi atti. Per tale motivo è indispensabile codificare le
disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa
sia chiara e trasparente. 2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha
deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione
di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta
di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare
i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire
la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni. 3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo
(dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2],
sottolineando l’importanza della codificazione, poiché offre la certezza del
diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento. La codificazione va effettuata nel pieno rispetto
dell'iter di adozione degli atti dell'Unione. Dal momento che in sede di codificazione nessuna
modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne
fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno
concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un
metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di
codificazione. 4. Lo scopo della
presente proposta è quello di codificare il Regolamento (CE) n. 597/2009
del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le
importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della
Comunità europea[3]. Il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso
incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e
pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali
necessarie ai fini dell’opera di codificazione. 5. La proposta di codificazione è stata
elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in 22 lingue ufficiali,
del regolamento (CE) n. 597/2009 e
dell'atto modificativo dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle
pubblicazioni dell'Unione europea, attraverso un sistema di elaborazione dati.
Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la
concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che
figura all'allegato VI del regolamento codificato. ê 597/2009
(adattato) 2014/0305 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri Ö dell'Unione Õ europea
(codificazione) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato Ö sul
funzionamento dell'Unione europea Õ, in particolare
l'articolo Ö 207, paragrafo
2 Õ, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[5], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: ê 597/2009
considerando 1 (1) Il regolamento (CE) n. 597/2009
del Consiglio[6],
è stato modificato in modo sostanziale[7].
È opportuno, per ragioni di razionalizzazione e chiarezza procedere alla
codificazione di tale regolamento. ê 597/2009
considerando 3 (adattato) (2) L’allegato 1A dell’accordo
che istituisce Ö l’Organizzazione
mondiale del commercio Õ («accordo OMC»),
comprende, tra l’altro, l’accordo generale sulle tariffe doganali e sul
commercio del 1994 («il GATT 1994»), un accordo sull’agricoltura («l'accordo
sull'agricultura», un accordo sull’applicazione dell’articolo VI del GATT
del 1994 («accordo antidumping del 1994») e un accordo sulle sovvenzioni e
sulle misure compensative («accordo sulle sovvenzioni»). ê 597/2009
considerando 5 (adattato) (3) Ai fini dell’applicazione
adeguata e trasparente delle norme stabilite Ö dall'accordo
sulle sovvenzioni Õ, è opportuno
recepire nella legislazione unionale, nella massima misura possibile, i termini
di tale accordo. ê 597/2009
considerando 6 (4) Appare inoltre opportuno
illustrare, in maniera sufficientemente dettagliata, quando si considera
esistente una sovvenzione, in base a quali principi essa può essere oggetto di
misure compensative (in particolare se la sovvenzione è stata concessa in modo
specifico) e in base a quali criteri debba essere calcolato l’importo della
sovvenzione compensabile. ê 597/2009
considerando 7 (5) Nel determinare l’esistenza
di una sovvenzione, è necessario dimostrare che c’è stato un contributo
finanziario da parte di una pubblica amministrazione o di qualsiasi ente
pubblico nel territorio di un paese, o che c’è stata una forma di sostegno dei
redditi o dei prezzi ai sensi dell’articolo XVI del GATT 1994, e che in tal
modo è stato conferito un vantaggio all’impresa beneficiaria. ê 597/2009
considerando 8 (6) Per il calcolo del vantaggio
conferito al beneficiario, nei casi in cui nel paese in questione manchino tali
valori indicativi, i valori indicativi vanno determinati adeguando le
condizioni vigenti nel paese interessato in base a fattori effettivamente
presenti nel paese. Se ciò non risulta fattibile perché, tra l’altro, prezzi o
costi non esistono o sono inattendibili, gli opportuni valori indicativi vanno
determinati rifacendosi alle condizioni presenti su altri mercati. ê 597/2009
considerando 9 (adattato) (7) È opportuno fissare
orientamenti chiari e particolareggiati per quanto riguarda i fattori che
possono contribuire a determinare se le importazioni oggetto di sovvenzioni
abbiano causato oppure minaccino di provocare un pregiudizio grave; per
dimostrare che il volume e i prezzi delle importazioni in questione sono
responsabili del pregiudizio subito dall’industria Ö dell'Unione Õ, occorre tener conto
dell’incidenza di altri fattori e in particolare delle condizioni di mercato
vigenti Ö nell'Unione Õ. ê 597/2009
considerando 10 (adattato) (8) È opportuno definire il
termine «industria Ö dell'Unione Õ» e stabilire che le
parti collegate agli esportatori possono essere escluse da tale industria,
definendo il termine «parti collegate»; inoltre occorre prevedere che un
procedimento in materia di dazi compensativi possa essere attuato in nome dei
produttori di una regione Ö dell'Unione Õ e fissare gli
orientamenti relativi alla definizione di regione. ê 597/2009
considerando 11 (adattato) (9) È necessario stabilire chi
abbia diritto a presentare una denunzia in materia di dazi compensativi,
precisando in quale misura essa debba essere sostenuta dall’industria Ö dell'Unione Õ, e le informazioni
in materia di sovvenzioni compensabili, pregiudizio e nesso di causalità che
devono essere comunicate; è inoltre opportuno specificare le procedure di
rigetto delle domande o di apertura dei procedimenti. ê 597/2009
considerando 12 (10) È necessario stabilire le
modalità secondo cui si comunica alle parti interessate quali siano le
informazioni richieste dalle autorità e si offrono alle stesse ampie
possibilità per la presentazione di tutti gli elementi di prova pertinenti e la
difesa dei propri interessi; è inoltre opportuno fissare chiaramente le norme
sostanziali e procedurali da seguire durante l’inchiesta, in particolare quelle
secondo cui le parti interessate possono manifestarsi, presentare osservazioni
e comunicare le informazioni pertinenti entro termini precisi, affinché le
osservazioni e i dati comunicati siano presi in considerazione; è inoltre
opportuno fissare i casi e i modi nei quali le parti interessate possono avere
accesso alle informazioni comunicate dalle altre parti interessate e presentare
osservazioni in merito; sarebbe altresì opportuno instaurare una collaborazione
tra gli Stati membri e la Commissione per quanto attiene alla raccolta di
informazioni. ê 597/2009
considerando 13 (11) È necessario stabilire le
modalità secondo cui possono essere istituiti dazi provvisori, precisando che
tali dazi non possono essere istituiti prima del decorso di sessanta giorni o
dopo il decorso di nove mesi dall’inizio del procedimento; è altresì necessario
prevedere che tali dazi possano in tutti i casi essere istituiti dalla
Commissione solo per un periodo di quattro mesi. ê 597/2009
considerando 14 (12) Occorre stabilire procedure
per l’accettazione di impegni tali da eliminare o compensare le sovvenzioni
compensabili e il pregiudizio, in alternativa all’imposizione di dazi
provvisori o definitivi; è inoltre opportuno precisare le conseguenze della
violazione o della revoca di impegni e stabilire che possono essere imposti
dazi provvisori in casi di sospetta inosservanza degli impegni oppure qualora
sia necessaria un’inchiesta supplementare per completare le risultanze; ai fini
dell’accettazione degli impegni, occorre considerare se gli impegni proposti e
la loro esecuzione non rischino di provocare un comportamento lesivo della
concorrenza. ê 597/2009
considerando 15 (13) Si considera opportuno
consentire la revoca di un impegno e l’applicazione del dazio in un unico atto
giuridico. È inoltre necessario assicurare che la procedura di revoca sia
portata a termine entro un periodo pari normalmente a sei mesi e comunque non
superiore a nove mesi, per garantire un’adeguata applicazione della misura. ê 597/2009
considerando 16 (14) È necessario prevedere che i
procedimenti si concludano – con o senza l’istituzione di misure
definitive – normalmente entro dodici mesi e comunque non oltre
tredici mesi a decorrere dall’inizio dell’inchiesta. ê 597/2009
considerando 17 (adattato) (15) Le inchieste o i procedimenti
dovrebbero essere chiusi qualora l’importo della sovvenzione Ö sia Õ minimo oppure, in
particolare nel caso di importazioni originarie di paesi in via di sviluppo, il
volume delle importazioni sovvenzionate o il pregiudizio Ö siano Õ trascurabili, ed è
opportuno definire tali Ö situazioni Õ; per i casi in cui
si debbano istituire misure, è necessario stabilire le modalità di chiusura
dell’inchiesta e precisare che le misure stesse devono essere inferiori
all’importo delle sovvenzioni compensabili qualora un importo inferiore sia
sufficiente per eliminare il pregiudizio, nonché specificare il metodo di
calcolo del livello delle misure da applicarsi in caso di ricorso a tecniche di
campionamento. ê 597/2009
considerando 18 (16) È necessario stabilire che i
dazi provvisori possono essere riscossi a titolo retroattivo qualora ciò sia
ritenuto opportuno e precisare le circostanze in cui si applicano
retroattivamente per salvaguardare l’efficacia delle misure definitive; è
inoltre necessario stabilire che i dazi possono essere applicati con effetto
retroattivo in casi di violazione o di revoca di impegni. ê 597/2009
considerando 19 (17) Occorre prevedere che le
misure scadano dopo cinque anni, salvo che da un riesame risulti che esse
devono essere mantenute in vigore; è inoltre necessario stabilire che, in
presenza di elementi di prova sufficienti relativi a un mutamento di
circostanze, si devono svolgere riesami intermedi o inchieste per determinare
se siano giustificate le restituzioni di dazi compensativi. ê 597/2009
considerando 20 (18) Sebbene l’accordo sulle
sovvenzioni non contenga disposizioni relative all’elusione delle misure
compensative, esiste la possibilità di una simile elusione, in termini
analoghi, benché non identici, all’elusione delle misure antidumping; risulta
pertanto opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione contro
le elusioni. ê 597/2009
considerando 21 (19) È auspicabile chiarire quali
parti hanno il diritto di chiedere l’apertura di inchieste antielusione. ê 597/2009
considerando 22 (adattato) (20) È opportuno inoltre chiarire
quali pratiche costituiscano un’elusione delle misure in vigore. Le pratiche di
elusione possono aver luogo all’interno o all’esterno Ö dell'Unione Õ. Occorre pertanto
prevedere che le esenzioni dai dazi estesi, che possono essere concesse agli
importatori, possano essere accordate anche agli esportatori, quando si
estendono i dazi per impedire l’elusione che ha luogo al di fuori Ö dell'Unione Õ. ê 597/2009
considerando 23 (21) È opportuno autorizzare la
sospensione delle misure compensative qualora si riscontri un temporaneo
mutamento delle condizioni di mercato che renda inopportuna l’applicazione
continuativa di tali misure. ê 597/2009
considerando 24 (22) È necessario stabilire che le
importazioni sotto inchiesta possano essere soggette a registrazione all’atto
dell’importazione, ai fini della successiva applicazione di misure contro dette
importazioni. ê 597/2009
considerando 25 (23) Ai fini di una corretta
applicazione delle misure, è necessario che gli Stati membri controllino, e
comunichino alla Commissione, gli scambi relativi alle importazioni dei
prodotti soggetti a inchieste o oggetto di misure e gli importi dei dazi
riscossi a norma del presente regolamento. È inoltre necessario prevedere la
possibilità che la Commissione chieda agli Stati membri di fornire, nel
rispetto delle regole in materia di riservatezza, informazioni da utilizzare
per controllare l’osservanza degli impegni relativi ai prezzi e per verificare
il grado di efficacia delle misure in vigore. ê 597/2009
considerando 27 (24) È opportuno stabilire che
possono essere svolte visite di verifica per controllare le informazioni
presentate in materia di sovvenzioni compensabili e di pregiudizio; tali visite
sono tuttavia condizionate al ricevimento di risposte adeguate ai questionari. ê 597/2009
considerando 28 (25) È necessario stabilire che,
nel caso di elevato numero di parti o di transazioni commerciali, si ricorra a
tecniche di campionamento ai fini della conclusione dell’inchiesta entro i
termini fissati. ê 597/2009
considerando 29 (26) È necessario stabilire che,
nei confronti delle parti che non collaborano in misura soddisfacente, possono
essere usate ai fini delle risultanze altre informazioni e queste possono
essere meno favorevoli di quelle disponibili nell’ipotesi della cooperazione. ê 597/2009
considerando 30 (27) Dovrebbero essere emanate
disposizioni relative al trattamento delle informazioni riservate per impedire
la rivelazione di segreti d’impresa o amministrativi. ê 597/2009
considerando 31 (adattato) (28) È indispensabile stabilire che
le parti aventi diritto a tale trattamento possano essere informate
correttamente dei fatti e delle considerazioni principali, con particolare
riguardo al processo decisionale Ö nell'Unione Õ, in tempo utile
affinché possano difendere i loro interessi. ê 597/2009
considerando 32 (adattato) (29) È opportuno istituire un
sistema amministrativo nell’ambito del quale possano essere presentate
argomentazioni sulla corrispondenza delle misure all’interesse Ö dell'Unione Õ, e in particolare
dei consumatori, all’istituzione di misure, nonché fissare i termini per la
presentazione delle relative informazioni, precisando inoltre i diritti
all’informazione delle parti interessate. ê 597/2009
considerando 33 (adattato) (30) Per l’applicazione delle norme
dell’accordo sulle sovvenzioni, è indispensabile che, al fine di mantenere
l’equilibrio tra i diritti e gli obblighi che tale accordo intende creare, Ö l'Unione Õ tenga conto della
loro interpretazione da parte dei suoi principali interlocutori commerciali
quale risulta dalla legislazione o dalla prassi in vigore. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 18 (adattato) (31) Ö L'esecuzione del
presente regolamento Õ richiede condizioni
uniformi per l'adozione di dazi provvisori e definitivi e per la chiusura di
un'inchiesta senza adozione di misure. Tali misure devono essere adottate dalla
Commissione conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio[8]. (32) È opportuno ricorrere alla
procedura consultiva per l'adozione di misure provvisorie, dati gli effetti di
tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione delle misure
definitive. Tale procedura dovrebbe essere utilizzata anche per l'accettazione
degli impegni, l'apertura e la non apertura di riesami in previsione della
scadenza, la sospensione delle misure, la proroga della sospensione delle
misure e il ripristino delle misure, dato l'effetto di tali misure rispetto
alle misure definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure possa
causare un Ö pregiudizio Õ che sarebbe
difficile da riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare
misure provvisorie immediatamente applicabili, ê 597/2009
(adattato) HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Principi 1. Un dazio compensativo può essere imposto al
fine di compensare una sovvenzione concessa, direttamente o indirettamente, per
la fabbricazione, la produzione, l’esportazione o il trasporto di qualsiasi
prodotto la cui immissione in libera pratica Ö nell'Unione Õ causi un
pregiudizio. 2. Nonostante il paragrafo 1, qualora i
prodotti non siano importati direttamente dal paese d’origine, ma vengano
esportati verso Ö l'Unione Õ da un paese
intermedio, le disposizioni del presente regolamento sono pienamente
applicabili e le operazioni si considerano avvenute, se del caso, tra il paese
d’origine e Ö l'Unione Õ. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento: a) un prodotto si considera
sovvenzionato se beneficia di una sovvenzione compensabile ai sensi degli
articoli 3 e 4. La sovvenzione può essere concessa dalla pubblica
amministrazione del paese d’origine del prodotto importato o dalla pubblica
amministrazione di un paese intermedio dal quale il prodotto sia esportato Ö nell'Unione Õ, denominato ai fini
del presente regolamento «paese di esportazione»; b) per «pubblica amministrazione»
s’intende qualsiasi ente pubblico entro il territorio del paese di origine o di
esportazione; c) per «prodotto simile» si intende un
prodotto identico, vale a dire uguale sotto tutti gli aspetti al prodotto
considerato, oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che,
pur non essendo uguale sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto
somiglianti a quelle del prodotto considerato; d) per «pregiudizio» si intende, salvo
altrimenti disposto, il pregiudizio grave, o la minaccia di pregiudizio grave a
danno dell’industria Ö dell'Unione Õ, oppure un grave
ritardo nella costituzione di tale industria. Tale termine è interpretato in
conformità delle disposizioni dell’articolo 8. Articolo 3 Definizione
di Ö sovvenzione Õ Vi è sovvenzione
quando: 1) a) una pubblica
amministrazione del paese d’origine o di esportazione attribuisca un contributo
finanziario, ossia quando: i) provvedimenti pubblici comportino il
trasferimento diretto di fondi (ad esempio sussidi, prestiti, iniezioni di
capitale) o potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni (ad
esempio garanzie su prestiti); ii) la pubblica amministrazione rinunci ad
entrate altrimenti dovute ovvero non le riscuota (ad esempio nel caso di
incentivi fiscali quali i crediti d’imposta). Al riguardo, non si considerano
sovvenzioni l’esenzione di un prodotto esportato dai dazi o dalle imposte che
gravano su un prodotto simile se destinato al consumo interno, ovvero la
remissione di tali dazi o imposte per importi non superiori a quelli dovuti, a
condizione che sia concessa in conformità delle disposizioni degli allegati I,
II e III; iii) la pubblica amministrazione fornisca
beni o servizi diversi dalle infrastrutture generali ovvero acquisti beni; iv) la pubblica amministrazione: –
effettui versamenti a un meccanismo di
finanziamento, o –
incarichi o dia ordine a un ente privato di
svolgere una o più delle funzioni illustrate nei punti i), ii) e iii), che di
norma spettano alla pubblica amministrazione, e l’attività svolta non differisca
in sostanza dalla prassi della pubblica amministrazione; o b) sia posta in essere una qualsivoglia
forma di sostegno al reddito o ai prezzi ai sensi dell’articolo XVI del GATT
1994; e 2) venga in tal modo conferito un
vantaggio. Articolo 4 Sovvenzioni compensabili 1. Le sovvenzioni sono compensabili soltanto
nei casi in cui siano specifiche, ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4. 2. Al fine di determinare se una sovvenzione
sia specifica per un’impresa o industria, ovvero per un gruppo di imprese o
industrie (in appresso denominate «determinate imprese»), rientranti
nell’ambito della competenza dell’autorità concedente, si applicano i seguenti
principi: a) ove l’autorità concedente, ovvero la
legislazione secondo cui essa opera, limiti esplicitamente a determinate
imprese l’accesso alla sovvenzione, questa si considera specifica; b) ove l’autorità concedente, ovvero la
legislazione secondo cui essa opera, stabilisca criteri o condizioni oggettivi
che disciplinano la spettanza e l’importo della sovvenzione, questa non si
considera specifica, purché la spettanza sia automatica e tali criteri e
condizioni siano rigorosamente osservati; c) ove, pur non sussistendo
apparentemente le specificità in base ai principi di cui alle lettere a) e b),
vi sia motivo di ritenere che si tratti in realtà di una sovvenzione specifica,
si possono prendere in considerazione altri fattori, quali l’utilizzo di un
programma di sovvenzioni da parte di un numero limitato di imprese, la
fruizione predominante da parte di determinate imprese, la concessione di
sovvenzioni sproporzionatamente elevate a determinate imprese, e il modo in cui
l’autorità concedente ha esercitato il proprio potere discrezionale nella
decisione di concedere la sovvenzione. A questo proposito, si prendono in considerazione
in particolare informazioni sulla frequenza con la quale vengono rigettate o
approvate richieste di sovvenzione e i motivi di tali decisioni. Ai fini della lettera b) per «criteri o
condizioni oggettivi» s’intendono criteri o condizioni neutri, che non
favoriscano determinate imprese rispetto ad altre, e che siano di natura
economica e di applicazione orizzontale, quali il numero di dipendenti o la
dimensione dell’impresa. I criteri o le condizioni devono essere
esposti chiaramente in leggi, regolamenti o altri documenti ufficiali, in modo
da poter essere verificati. Nell’applicazione del primo comma, lettera c),
si tiene conto del grado di diversificazione delle attività economiche
nell’ambito di competenza dell’autorità concedente, nonché della durata del
programma di sovvenzione. 3. Si considera specifica la sovvenzione
limitata a determinate imprese ubicate in una determinata area geografica
nell’ambito della competenza dell’autorità concedente. L’istituzione o la
modifica di aliquote d’imposta di applicazione generale, a qualsiasi livello
della pubblica amministrazione che ne abbia il potere, non si considera una
sovvenzione specifica ai fini del presente regolamento. 4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 2
e 3, si considerano specifiche le seguenti sovvenzioni: a) sovvenzioni condizionate, di diritto
o di fatto, singolarmente o nel quadro di altre condizioni, all’andamento delle
esportazioni, in particolare quelle illustrate nell’allegato I; b) sovvenzioni condizionate,
singolarmente o nel quadro di altre condizioni, all’uso preferenziale di merci
nazionali rispetto a prodotti importati. Ai fini della lettera a), le sovvenzioni si
considerano condizionate di fatto all’andamento delle esportazioni qualora i
fatti dimostrino che la concessione di una sovvenzione, che non sia legalmente
condizionata all’andamento delle esportazioni, sia vincolata di fatto alle
esportazioni effettive o previste o ai proventi derivanti dalle esportazioni,
effettivi o previsti. Una sovvenzione non si considera una sovvenzione
all’esportazione ai fini della presente disposizione per il semplice fatto di
essere accordata a imprese esportatrici. 5. La determinazione della specificità ai
sensi delle disposizioni del presente articolo dev’essere chiaramente
suffragata da elementi di prova diretti. Articolo 5 Calcolo
dell’importo della sovvenzione compensabile L’importo delle sovvenzioni compensabili
corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario nel corso del periodo
dell’inchiesta sulle sovvenzioni. Di norma, tale periodo coincide con l’ultimo
esercizio di bilancio del beneficiario, ma può essere costituito da qualsiasi
altro periodo comprendente almeno i sei mesi precedenti l’apertura
dell’inchiesta per il quale si possa disporre di dati finanziari e di altra natura
attendibili. Articolo 6 Calcolo del vantaggio conferito al
beneficiario Per il calcolo del vantaggio conferito al
beneficiario, si applicano le norme seguenti: a) il conferimento di capitale
azionario da parte di una pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a
meno che l’investimento si possa considerare incompatibile con la normale
prassi di investimento, ivi compreso il conferimento di capitale di rischio, di
investitori privati nel territorio del paese d’origine e/o di esportazione; b) il mutuo concesso da una pubblica
amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che non si riscontri una
differenza tra l’importo pagato per il finanziamento pubblico dall’impresa
beneficiaria e l’importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale
da essa effettivamente ottenibile sul mercato. In questo caso, il vantaggio
corrisponde alla differenza tra Ö tali Õ due importi; c) la garanzia su mutuo concessa dalla
pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che non si riscontri
una differenza tra l’importo pagato dall’azienda beneficiaria per il mutuo
garantito dalla pubblica amministrazione e l’importo che la stessa avrebbe
pagato per un mutuo commerciale analogo in assenza di una garanzia della pubblica
amministrazione. In Ö tal Õ caso, il vantaggio
corrisponde alla differenza tra i due importi, rettificata in base a eventuali
differenze nelle commissioni; d) la fornitura di beni o servizi
ovvero l’acquisto di beni da parte della pubblica amministrazione non comporta
un vantaggio, a meno che la fornitura venga effettuata per un corrispettivo
inferiore all’importo che sarebbe adeguato, ovvero che l’acquisto venga
effettuato per un corrispettivo superiore all’importo che sarebbe adeguato.
L’adeguatezza del corrispettivo si determina in relazione alle condizioni di
mercato vigenti relativamente alla merce o al servizio in questione nel paese
in cui ha luogo la fornitura o l’acquisto ivi compresi: prezzo, qualità,
disponibilità, commerciabilità, trasporto e altre condizioni di acquisto o di
vendita. Se nel paese in cui ha luogo la fornitura o
l’acquisto mancano per la merce o il servizio in questione condizioni di
mercato che possano essere utilizzate come adeguati valori indicativi, trovano
applicazione le norme seguenti: i) le condizioni di mercato vigenti nel
paese interessato vanno adeguate sulla base dei costi, prezzi e altri fattori
effettivamente presenti nel paese, secondo un importo appropriato che rifletta
le normali condizioni di mercato; oppure ii) ove necessario, è possibile avvalersi
delle condizioni vigenti sul mercato di un altro paese o sul mercato mondiale,
di cui il beneficiario può disporre. Articolo 7 Disposizioni generali relative al
calcolo dell’importo 1. L’importo delle sovvenzioni compensabili è
calcolato per unità di prodotto sovvenzionato esportato verso Ö l'Unione Õ. Nel calcolare tale importo, si possono dedurre
dalla totalità della sovvenzione i seguenti elementi: a) tasse di domanda e altre spese
necessarie per avere accesso alla sovvenzione o per riceverla; b) imposte d’esportazione, dazi o altri
tributi prelevati all’esportazione di tale prodotto verso Ö l'Unione Õ, specificamente
destinati a compensare la sovvenzione. Il soggetto che chiede una deduzione deve
provare che tale richiesta è giustificata. 2. Qualora la sovvenzione sia accordata senza
riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate,
l’importo della sovvenzione compensabile è determinato ripartendo
opportunamente il valore totale della sovvenzione in base al livello di
produzione, di vendita o di esportazione dei prodotti in questione nel periodo
oggetto dell’inchiesta sulle sovvenzioni. 3. Qualora la sovvenzione possa essere
concessa all’acquisto, presente o futuro, di capitale fisso, l’importo della
sovvenzione compensabile viene calcolato ripartendo quest’ultima su un periodo
corrispondente al normale periodo di ammortamento di tale capitale nel settore
in questione. L’importo così calcolato che si può attribuire
al periodo d’inchiesta, ivi compreso quello derivante da capitale fisso
acquistato anteriormente a tale periodo, è ripartito nel modo descritto al
paragrafo 2. Nel caso di capitale fisso non ammortizzabile,
la sovvenzione si considera alla stregua di un prestito senza interessi e viene
trattata in conformità dell’articolo 6, lettera b). 4. Qualora una sovvenzione non possa essere
connessa all’acquisto di capitale fisso, l’importo del vantaggio ricevuto nel
corso del periodo oggetto dell’inchiesta è attribuito, in linea di massima, a
tale periodo, e ripartito nel modo descritto al paragrafo 2, a meno che non si
presentino situazioni particolari che giustifichino l’attribuzione a un periodo
diverso. Articolo 8 Accertamento del pregiudizio 1. L’accertamento del pregiudizio si basa su
prove positive e implica un esame obiettivo: a) del volume delle importazioni
sovvenzionate e del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili sul mercato Ö dell'Unione Õ; e b) dell’incidenza di tali importazioni
sull’industria Ö dell'Unione Õ. 2. Per quanto riguarda il volume delle
importazioni sovvenzionate, occorre esaminare se queste sono aumentate in
misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla
produzione o al consumo Ö nell'Unione Õ. Riguardo agli
effetti sui prezzi, si esamina se le importazioni sovvenzionate sono state
effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili
dell’industria Ö dell'Unione Õ oppure se tali
importazioni hanno comunque l’effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di
impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Questi
fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base
di giudizio determinante. 3. Se le importazioni di un prodotto da più
paesi sono simultaneamente oggetto di inchiesta antisovvenzioni, gli effetti di
tali importazioni possono essere valutati cumulativamente solo se è accertato
che: a) l’importo delle sovvenzioni
compensabili determinato per le importazioni da ciascun paese è superiore a
quello minimo definito dall’articolo 14, paragrafo 5, e il volume delle
importazioni da ciascun paese non è trascurabile; e b) la valutazione cumulativa degli
effetti delle importazioni è opportuna alla luce delle condizioni di
concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto simile Ö dell'Unione Õ. 4. L’esame dell’incidenza delle importazioni
sovvenzionate sull’industria Ö dell'Unione Õ comprende una
valutazione di tutti i fattori e indicatori economici attinenti alla situazione
dell’industria quali il fatto che l’industria non abbia ancora completamente
superato le conseguenze di precedenti sovvenzioni o pratiche di dumping,
l’entità dell’importo delle sovvenzioni compensabili, la diminuzione reale o
potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di
mercato, della produttività, dell’utile sul capitale investito o
dell’utilizzazione della capacità produttiva; i fattori che incidono sui prezzi
Ö unionali Õ; gli effetti
negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte,
sull’occupazione, sui salari, sulla crescita, sulla capacità di ottenere
capitali o investimenti e, nel caso dell’agricoltura, l’aumento dell’onere per
i programmi di sostegno pubblici. Detto elenco non è tassativo, né tali
fattori, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di
giudizio determinante. 5. Deve essere dimostrato, in base a tutti gli
elementi di prova presentati in relazione con il paragrafo 1, che le
importazioni sovvenzionate causano pregiudizio. In particolare, occorre
dimostrare che il volume e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 2 hanno
sull’industria Ö dell'Unione Õ gli effetti
contemplati nel paragrafo 4 e che questa incidenza si manifesta in misura che
possa essere considerata grave. 6. Oltre alle importazioni sovvenzionate,
vengono esaminati i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio
all’industria Ö dell'Unione Õ per evitare che il
pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni
sovvenzionate a norma del paragrafo 5. I fattori che possono essere presi in
considerazione a Ö tal Õ proposito
comprendono il volume e i prezzi delle importazioni non sovvenzionate, la
contrazione della domanda oppure le variazioni dell’andamento dei consumi, le
restrizioni commerciali attuate da produttori di paesi terzi e Ö dell'Unione Õ, la concorrenza tra
gli stessi, nonché gli sviluppi tecnologici e le prestazioni dell’industria Ö dell'Unione Õ in materia di
esportazioni e di produttività. 7. L’effetto delle importazioni sovvenzionate
è valutato in relazione alla produzione Ö unionale Õ del prodotto simile,
quando i dati disponibili permettono di individuare distintamente tale
produzione in base a criteri quali i processi di produzione, le vendite e i
profitti dei produttori. Se non è possibile individuare separatamente tale
produzione, gli effetti delle importazioni sovvenzionate sono valutati in
relazione alla produzione del gruppo o della gamma di prodotti più ristretta
possibile, comprendente anche il prodotto simile, per la quale possono essere
ottenute le necessarie informazioni. 8. L’esistenza della minaccia di un
pregiudizio grave deve essere accertata sulla base di fatti e non di semplici
asserzioni, congetture o remote possibilità. Il mutamento di circostanze atto a
creare una situazione nella quale la sovvenzione è causa di pregiudizio deve
essere chiaramente prevedibile e imminente. Per accertare l’esistenza della minaccia di un
pregiudizio notevole, è opportuno prendere in considerazione fattori quali: a) la natura della sovvenzione o delle
sovvenzioni in questione e le probabili conseguenze sugli scambi; b) un sensibile tasso di incremento
delle importazioni sovvenzionate sul mercato Ö dell'Unione Õ, tale da far
prevedere un sostanziale aumento delle importazioni; c) una sufficiente disponibilità di
capacità da parte dell’esportatore, ovvero l’imminente e sensibile aumento
della medesima, che denotino un probabile e sostanziale incremento delle
esportazioni sovvenzionate Ö nell'Unione Õ, tenendo conto della
disponibilità di altri mercati d’esportazione con capacità residua di
assorbimento; d) il fatto che le importazioni siano
effettuate a prezzi tali da provocare una significativa diminuzione dei prezzi
oppure impedirne gli aumenti che altrimenti si verificherebbero e tali da
stimolare la domanda di altre importazioni; e) la situazione delle scorte dei
prodotti sotto inchiesta. Nessuno dei fattori sopra elencati
costituisce, di per sé, una base di giudizio determinante, ma la totalità degli
stessi deve consentire di concludere che sono imminenti ulteriori esportazioni
sovvenzionate dalle quali, se non venissero prese misure di difesa, deriverebbe
un grave pregiudizio. Articolo 9 Definizione di industria Ö dell'Unione Õ 1. Ai fini del presente regolamento, si
intende per «industria Ö dell'Unione Õ» il complesso dei
produttori di prodotti simili Ö nell'Unione Õ o quelli tra di essi
le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria, a
norma dell’articolo 10, paragrafo 6, della produzione Ö unionale Õ totale di tali
prodotti. Tuttavia: a) qualora i produttori siano collegati
agli esportatori o agli importatori o siano essi stessi importatori del
prodotto assertivamente oggetto di sovvenzioni, l’espressione «industria Ö dell'Unione Õ» può essere
interpretata come riferita esclusivamente al resto dei produttori; b) in circostanze eccezionali il
territorio Ö dell'Unione Õ può essere
suddiviso, per quanto riguarda la produzione considerata, in due o più mercati
concorrenziali e i produttori all’interno di ogni mercato possono essere
considerati un’industria distinta se: i) i produttori del mercato in questione
vendono tutta o quasi tutta la produzione del prodotto considerato su tale
mercato; e ii) la domanda su tale mercato non viene
soddisfatta in modo considerevole da produttori del prodotto considerato
stabiliti altrove Ö nell'Unione Õ. In questo caso, l’esistenza di un pregiudizio può
essere accettata anche se una parte notevole dell’industria Ö dell'Unione Õ totale non viene
colpita dal pregiudizio stesso, a condizione che vi sia una concentrazione di
importazioni sovvenzionate in tale mercato isolato e che inoltre le
importazioni sovvenzionate causino pregiudizio ai produttori di tutta o quasi
tutta la produzione presente su detto mercato. 2. Ai fini del
paragrafo 1, si ritiene che i produttori siano collegati agli esportatori o
agli importatori solo qualora: a) uno di essi controlli l’altro in
forma diretta o indiretta; oppure b) entrambi siano controllati in forma
diretta o indiretta da un terzo; oppure c) insieme controllino in forma diretta
o indiretta un terzo, a condizione che vi siano motivi per ritenere o
sospettare che, a causa di tale rapporto, il produttore sia indotto a
comportarsi in modo diverso rispetto ai produttori non collegati. Ai fini del presente paragrafo, si ritiene che
un produttore controlli l’altro quando il primo è in grado, di diritto o di
fatto, di imporre limitazioni od orientamenti al secondo. 3. Qualora per industria Ö dell'Unione Õ si intendano i
produttori di una determinata regione, gli esportatori o la pubblica
amministrazione che concede le sovvenzioni compensabili hanno l’opportunità di
offrire impegni a norma dell’articolo 13 riguardo alla regione interessata. In
tali casi, qualora si valuti l’interesse Ö dell'Unione Õ alle misure, deve
essere attribuita particolare importanza all’interesse della regione. Se non
viene offerto prontamente un impegno adeguato, oppure nelle circostanze esposte
nell’articolo 13, paragrafi 9 e 10, può essere istituito un dazio
provvisorio o definitivo per tutto il territorio Ö dell'Unione Õ. In tal caso i dazi,
se possibile, possono essere applicati unicamente a determinati produttori o
esportatori. 4. Al presente articolo Ö sono
applicabili Õ le disposizioni
dell’articolo 8, paragrafo 7. Articolo 10 Apertura del procedimento 1. Salvo il disposto del paragrafo 8,
l’inchiesta per determinare l’esistenza, il grado e l’effetto di un’asserita
sovvenzione è aperta in seguito a una denuncia scritta presentata da qualsiasi
persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente
personalità giuridica, che agisce per conto dell’industria Ö dell'Unione Õ. La denuncia può essere presentata presso la
Commissione o presso uno Stato membro che la fa pervenire alla Commissione. La
Commissione invia agli Stati membri copia di ogni denuncia ricevuta. La
denuncia si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo alla
consegna alla Commissione per posta raccomandata oppure al rilascio di una
ricevuta da parte della Commissione. Qualsiasi Stato membro che, pur in mancanza di
una denuncia, sia in possesso di elementi di prova sufficienti in relazione a
una sovvenzione o al pregiudizio che ne risulta per un’industria Ö dell'Unione Õ comunica
immediatamente tali elementi alla Commissione. 2. La denuncia di cui al paragrafo 1 contiene
elementi di prova relativi all’esistenza delle sovvenzioni (compreso, se
possibile, il loro importo), del pregiudizio e del nesso di causalità tra le
importazioni assertivamente sovvenzionate e il preteso pregiudizio. La denuncia
contiene tutte le informazioni di cui il denunziante può disporre relativamente
a quanto segue: a) l’identità del denunziante con una descrizione
del volume e del valore della produzione Ö unionale Õ del prodotto simile
realizzata dal denunziante stesso; se viene presentata per conto dell’industria
Ö dell'Unione Õ, la denuncia scritta
deve definire l’industria per conto della quale è presentata con un elenco di
tutti i produttori Ö unionali Õ noti (oppure delle
associazioni dei produttori Ö unionali Õ del prodotto simile
e, per quanto possibile, con l’indicazione del volume e del valore della
produzione Ö unionale Õ del prodotto simile
attribuibile a tali produttori; b) descrizione completa del prodotto
assertivamente sovvenzionato, nome del paese o dei paesi di origine o di
esportazione, identità di ciascun esportatore o produttore noto dei paesi
terzi, con un elenco delle persone note che importano il prodotto; c) elementi di prova relativi
all’esistenza, all’importo, alla natura e alla compensabilità delle sovvenzioni
in questione; d) Ö le Õ variazioni del
volume delle importazioni assertivamente sovvenzionate, al loro effetto sui
prezzi del prodotto simile sul mercato Ö dell'Unione Õ e alla conseguente
incidenza di tali importazioni sull’industria Ö dell'Unione Õ, quale risulta dai
fattori e dagli indicatori attinenti alla situazione dell’industria Ö dell'Unione Õ, elencati
all’articolo 8, paragrafi 2 e 4. 3. La Commissione esamina, per quanto
possibile, l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella
denuncia, per determinare se siano sufficienti per giustificare l’apertura di
un’inchiesta. 4. Può essere aperta un’inchiesta per
stabilire se le asserite sovvenzioni sono specifiche o meno ai sensi
dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3. 5. Può altresì essere aperta un’inchiesta
sulle misure elencate nell’allegato IV al presente regolamento, in quanto
contengano un elemento di sovvenzione definito ai sensi dell’articolo 3 al
fine di determinare se siano pienamente conformi alle disposizioni di tale
allegato. 6. L’inchiesta può essere avviata a norma del
paragrafo 1 unicamente se previo esame del grado di sostegno o di opposizione
alla denuncia espresso dai produttori Ö unionali Õ del prodotto simile,
è stato accertato che la denuncia è presentata dall’industria Ö dell'Unione Õ o per suo conto. La
denuncia si considera presentata dall’industria Ö dell'Unione Õ, o per suo conto, se
è sostenuta dai produttori Ö unionali Õ che complessivamente
realizzano oltre il 50 % della produzione totale del prodotto simile
attribuibile a quella parte dell’industria Ö dell'Unione Õ che ha espresso
sostegno od opposizione alla denuncia. L’inchiesta tuttavia non può essere
aperta se i produttori Ö unionali Õ che hanno espresso
un chiaro sostegno alla denuncia effettuano meno del 25 % della produzione
totale del prodotto simile realizzata dall’industria Ö dell'Unione Õ. 7. Se non è stata presa la decisione di
avviare l’inchiesta, le autorità si astengono dal rendere pubblica la relativa
denuncia. Tuttavia, non appena possibile dopo l’accettazione di una denuncia a
norma del presente articolo, e in ogni caso prima dell’apertura dell’inchiesta,
la Commissione informa il paese d’origine e/o d’esportazione interessato, invitandolo
a procedere a consultazioni, nell’intento di chiarire la situazione in ordine
alle questioni di cui al paragrafo 2, e di pervenire a una soluzione definita
di comune accordo. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 18, 1) 8. Qualora, in circostanze particolari, la
Commissione decida di iniziare un’inchiesta senza aver ricevuto una denuncia
scritta presentata dall’industria dell'Unione, o per suo conto, l’inchiesta,
per poter essere aperta, deve essere giustificata da sufficienti elementi di
prova dell’esistenza di sovvenzioni passibili di misure compensative, del
pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2. La
Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che abbia
stabilito la necessità di iniziare tale inchiesta. ê 597/2009
(adattato) 9. Ai fini della decisione relativa
all’apertura di un’inchiesta, si tiene conto simultaneamente degli elementi di
prova dell’esistenza di sovvenzioni e del pregiudizio. La denuncia viene
respinta se gli elementi di prova relativi alle sovvenzioni o al pregiudizio
non sono sufficienti per giustificare l’inizio di un’inchiesta. Non vengono
avviati procedimenti contro paesi le cui importazioni rappresentano una quota
di mercato inferiore all’1 %, a meno che tali paesi complessivamente
rappresentino una quota pari o superiore al 3 % del consumo Ö unionale Õ . 10. Una denuncia può essere ritirata prima
dell’apertura dell’inchiesta e in tal caso è considerata come non presentata. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 18, 2) 11. Se risulta che gli elementi di prova sono
sufficienti a tal fine, la Commissione inizia i procedimenti entro
quarantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della denuncia e
pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se gli
elementi di prova presentati sono insufficienti, il denunziante ne è informato
entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data alla quale la denuncia è
stata presentata alla Commissione. La Commissione fornisce informazioni agli
Stati membri in merito alla sua analisi della denuncia normalmente entro 21
giorni dalla data in cui la denuncia è stata presentata alla Commissione. ê 597/2009
(adattato) 12. L’avviso di apertura del procedimento
annuncia l’inizio dell’inchiesta, indica il prodotto e i paesi interessati,
fornisce un riassunto delle informazioni ricevute e dispone che tutte le
informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L’avviso fissa inoltre i termini entro i quali
le parti interessate possono manifestarsi, comunicare osservazioni scritte e
presentare informazioni, affinché tali osservazioni e informazioni possano
essere prese in considerazione nel corso dell’inchiesta; l’avviso precisa
inoltre il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di
essere sentite dalla Commissione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5. 13. La Commissione informa gli esportatori,
importatori e associazioni rappresentative degli importatori o degli esportatori
notoriamente interessati, nonché il paese d’origine e/o d’esportazione e i
denunzianti in merito all’apertura del procedimento e, tenendo debitamente
conto dell’esigenza di tutelare le informazioni riservate, fornisce il testo
integrale della denuncia scritta ricevuta a norma del paragrafo 1 agli
esportatori interessati e alle autorità del paese d’origine e/o d’esportazione,
nonché alle altre parti interessate che ne facciano richiesta. Se gli
esportatori interessati sono molto numerosi, il testo integrale della denuncia
scritta può essere fornito unicamente alle autorità del paese d’origine e/o
d’esportazione e alla relativa associazione di categoria. 14. L’inchiesta antisovvenzioni non osta alle
procedure di sdoganamento. Articolo 11 L’inchiesta 1. Dopo l’apertura dei procedimenti, la
Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, inizia l’inchiesta a
livello Ö unionale Õ. L’inchiesta
riguarda tanto la sovvenzione quanto il pregiudizio, i cui aspetti sono
esaminati simultaneamente. Ai fini di una conclusione rappresentativa,
viene scelto un periodo dell’inchiesta che per le sovvenzioni coincide di norma
con il periodo d’inchiesta di cui all’articolo 5. Le informazioni relative a un periodo
successivo al periodo d’inchiesta non sono di norma prese in considerazione. 2. Le parti che ricevono i questionari
utilizzati nelle inchieste antisovvenzioni hanno almeno trenta giorni di tempo
per la risposta. Per gli esportatori il termine decorre dalla data di
ricevimento del questionario, che a tal fine si considera ricevuto una
settimana dopo la data di spedizione all’esportatore oppure di trasmissione
alla competente rappresentanza diplomatica del paese d’origine e/o
d’esportazione. Il termine Ö di trenta
giorni Õ può essere
prorogato, tenendo debitamente conto dei termini fissati per l’inchiesta e a
condizione che le parti interessate abbiano validi motivi connessi a
circostanze particolari che le riguardino, per chiedere tale proroga. 3. La Commissione può chiedere agli Stati
membri di fornirle informazioni e gli Stati membri prendono le disposizioni
necessarie per soddisfare tali richieste. Essi comunicano alla Commissione le
informazioni richieste, nonché i risultati delle verifiche, dei controlli o
delle inchieste effettuati. Quando queste informazioni sono di interesse
generale, o sono richieste da uno Stato membro, la Commissione le comunica agli
Stati membri, a condizione che non siano riservate. Se le informazioni sono
riservate, è comunicato un riassunto non riservato. 4. La Commissione può chiedere agli Stati
membri di svolgere le verifiche e i controlli necessari, segnatamente presso
gli importatori, i commercianti e i produttori Ö dell'Unione Õ e di effettuare inchieste
in paesi terzi, a condizione che le imprese interessate siano d’accordo e che
il governo del paese considerato sia stato ufficialmente informato e non abbia
fatto obiezioni. Gli Stati membri prendono le disposizioni
necessarie per soddisfare tali richieste della Commissione. Funzionari della Commissione possono, a
richiesta di quest’ultima o di uno Stato membro, assistere gli agenti degli
Stati membri nell’adempimento delle loro funzioni. 5. Le parti interessate, che si sono
manifestate in conformità con l’articolo 10, paragrafo 12, secondo comma,
vengono sentite a condizione che, nel termine fissato dall’avviso pubblicato
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, presentino una domanda
scritta nella quale dimostrino di essere parti in causa che potrebbero essere
danneggiate dall’esito dei procedimenti e di avere particolari motivi per
chiedere di essere sentite. 6. Gli importatori, gli esportatori e i
denunzianti, che si siano manifestati a norma dell’articolo 10, paragrafo
12, secondo comma, e che ne facciano richiesta, nonché la pubblica
amministrazione del paese d’origine e/o d’esportazione hanno la possibilità di
incontrarsi con le parti avverse, in modo che possano essere presentate le tesi
opposte e le eventuali confutazioni. Nel concedere tale possibilità si deve tener
conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle
informazioni, nonché delle esigenze delle parti. Nessuna parte è tenuta ad assistere a un
incontro e la sua assenza non produce effetti per essa lesivi. Le informazioni comunicate oralmente a norma
del presente paragrafo sono prese in considerazione se sono successivamente
ripresentate per iscritto. 7. I denunzianti, il governo del paese
d’origine e/o d’esportazione, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni
rappresentative, gli utenti e le organizzazioni di consumatori che si sono
manifestati a norma dell’articolo 10, paragrafo 12, secondo comma, che ne
facciano richiesta per iscritto possono prendere conoscenza di tutte le
informazioni fornite dalle parti interessate all’inchiesta, tranne i documenti
interni preparati dalle autorità Ö dell'Unione Õ o degli Stati
membri, purché tali informazioni siano attinenti alla tutela dei loro
interessi, non siano riservate ai sensi dell’articolo 29 e siano utilizzate
nell’inchiesta. Le parti possono rispondere presentando le
loro osservazioni, che sono prese in considerazione, sempre quando siano
accompagnate da sufficienti elementi di prova. 8. Salvo nei casi di cui all’articolo 28,
l’esattezza delle informazioni comunicate dalle parti interessate e sulle quali
si basano le conclusioni deve essere accertata con la massima accuratezza. 9. Per i procedimenti avviati a norma
dell’articolo 10, paragrafo 11, l’inchiesta viene conclusa, ove possibile,
entro un anno. In ogni caso, tali inchieste si concludono entro tredici mesi
dall’inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell’articolo 13
per gli impegni e dell’articolo 15 per i provvedimenti. 10. Per tutta la durata dell’inchiesta, la
Commissione offre al paese d’origine e/o d’esportazione un’adeguata possibilità
di proseguire le consultazioni, al fine di chiarire la situazione di fatto e di
pervenire a una soluzione concordata. Articolo 12 Misure provvisorie 1. Possono essere imposti dazi provvisori
qualora: a) sia stato avviato un procedimento a
norma dell’articolo 10; ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 18, 3) b) sia stato pubblicato un avviso di
apertura, le parti interessate abbiano avuto un'adeguata possibilità di
presentare informazioni e osservazioni ai sensi dell’articolo 10,
paragrafo 12, secondo comma; ê 597/2009
(adattato) c) sia stato accertato a titolo
provvisorio che il prodotto importato beneficia di sovvenzioni compensabili e
che ne deriva un pregiudizio per l’industria Ö dell'Unione Õ; e d) qualora l’interesse Ö dell'Unione Õ richieda un
intervento per prevenire tale pregiudizio. I dazi provvisori vengono imposti non prima di
sessanta giorni e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del
procedimento. L’importo del dazio compensativo provvisorio
non può superare l’importo totale delle sovvenzioni compensabili
provvisoriamente accertato e deve essere inferiore a tale importo, se un dazio
inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria Ö dell'Unione Õ. 2. I dazi provvisori sono protetti da una
garanzia e l’immissione in libera pratica dei prodotti interessati Ö nell'Unione Õ viene subordinata
alla costituzione di tale garanzia. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 18, 3) 3. La Commissione istituisce le misure
provvisorie secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 4. ê 597/2009 4. Quando l’intervento immediato della
Commissione è richiesto da uno Stato membro e ricorrono i presupposti di cui al
paragrafo 1, primo e secondo comma, la Commissione decide, entro un termine
massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, se è
opportuno imporre un dazio compensativo provvisorio. 5. I dazi compensativi provvisori sono imposti
per un periodo massimo di quattro mesi. Articolo 13 Impegni ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 18, 4) (adattato) 1. Qualora sia stata accertata in via
provvisoria l'esistenza di una sovvenzione e di un pregiudizio, la Commissione
può, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 2,
accettare offerte di impegni volontari soddisfacenti in base alle quali: a) il paese d'origine e/o
d'esportazione accetta di eliminare o di limitare la sovvenzione o di adottare
altre misure relative ai suoi effetti; oppure b) l'esportatore si obbliga a
modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni nella zona in
questione finché tali esportazioni beneficiano di sovvenzioni compensabili, in
modo che la Commissione concluda che l'effetto pregiudizievole delle
sovvenzioni è eliminato. In tal caso e per tutto il periodo in cui
hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a
norma dell'articolo 12, paragrafo 3, e i dazi definitivi istituiti a norma
dell'articolo 15, paragrafo 1, non si applicano alle relative importazioni del
prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della
Commissione con la quale si accettano gli impegni, Ö così come
successivamente modificata Õ. Gli aumenti dei prezzi in conformità di tali
impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare
l'importo delle sovvenzioni compensabili e sono inferiori a tale importo quando
anche un aumento meno elevato sia sufficiente per eliminare il pregiudizio
causato all'industria dell'Unione. ê 597/2009 2. Gli impegni possono essere proposti dalla
Commissione, senza che i paesi o gli esportatori abbiano l’obbligo di
assumerli. Il fatto che i paesi o gli esportatori non assumano tali impegni
oppure non accettino la proposta della Commissione non pregiudica la
valutazione del caso. Tuttavia, se le importazioni sovvenzionate
continuano, si può considerare che la minaccia di pregiudizio presenti maggiori
probabilità di concretarsi. Non sono chiesti ai paesi o agli esportatori
impegni in materia di prezzi, né sono accettati quelli offerti se non è stata
accertata a titolo provvisorio l’esistenza delle sovvenzioni e del conseguente
pregiudizio. Salvo circostanze eccezionali non possono
essere offerti impegni dopo la scadenza del termine fissato a norma
dell’articolo 30, paragrafo 5, per la presentazione delle osservazioni. 3. Gli impegni offerti non devono
necessariamente essere accettati se si ritiene che la loro accettazione
provochi difficoltà, per esempio se il numero di esportatori effettivi o
potenziali è troppo elevato o per altri motivi, anche di ordine generale. Agli
esportatori e/o al paese d’origine e/o di esportazione possono essere
comunicati i motivi per i quali si propone il rifiuto dell’offerta di impegno e
si può dare loro la possibilità di presentare osservazioni. I motivi del
rigetto vengono esposti nella decisione definitiva. 4. Alle parti che offrono un impegno si chiede
di fornire una versione non riservata dell’impegno stesso, che possa essere
comunicata alle altre parti dell’inchiesta interessate. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 18, 4) 5. In caso di accettazione degli impegni,
l'inchiesta è chiusa. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura
d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3. ê 597/2009 è1 37/2014
Art. 1 e allegato, punto 18, 4) 6. Se gli impegni sono accettati, l’inchiesta
sulle sovvenzioni e sul pregiudizio è di norma completata. In questa ipotesi,
se si accerta l’insussistenza delle sovvenzioni o del pregiudizio, l’impegno
diviene automaticamente caduco, salvo che tale accertamento sia dovuto in gran
parte all’esistenza di un impegno. In questa ipotesi, si può esigere che
l’impegno sia confermato per un congruo periodo di tempo. Se si accerta l’esistenza di sovvenzioni o di
pregiudizio, l’impegno continua a esplicare i suoi effetti conformemente alle
proprie modalità e alle disposizioni del presente regolamento. 7. La Commissione chiede ai paesi o agli
esportatori i cui impegni sono stati accettati di fornire informazioni
periodiche inerenti all’adempimento di tali impegni e di autorizzare la
verifica dei relativi dati. L’inosservanza di tale obbligo è considerata come
una violazione dell’impegno assunto. 8. Quando nel corso dell’inchiesta sono
accettati impegni offerti da alcuni esportatori, ai fini degli articoli 18, 19,
20 e 22 si considera che tali impegni abbiano effetto dalla data di chiusura
dell’inchiesta nei confronti del paese d’origine e/o esportazione. è1 9.
In caso di violazione o di revoca di un impegno a opera di una delle parti che
lo hanno assunto, o in caso di revoca dell'accettazione dell'impegno da parte
della Commissione, l'accettazione dell'impegno è revocata, se del caso, dalla
Commissione e si applica il dazio provvisorio istituito dalla Commissione a
norma dell'articolo 12 o il dazio definitivo istituito a norma dell'articolo
15, paragrafo 1, a condizione che l'esportatore interessato o il paese di
origine e/o di esportazione, salvo nei casi di revoca dell'impegno da parte
dell'esportatore o del paese in questione, abbia avuto la possibilità di
presentare le sue osservazioni. La Commissione fornisce informazioni agli Stati
membri quando stabilisce di revocare un impegno. ç Una parte interessata o uno Stato membro può
presentare informazioni contenenti elementi di prova prima facie della
violazione di un impegno. La successiva valutazione, intesa ad accertare se vi
sia stata o meno violazione dell’impegno, si conclude di norma entro sei mesi e
ad ogni modo non oltre nove mesi dopo la presentazione di una richiesta
debitamente motivata. La Commissione può chiedere l’assistenza delle
competenti autorità degli Stati membri per controllare il rispetto degli
impegni. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 18, 4) 10. A norma dell'articolo 12, può essere
imposto un dazio provvisorio sulla base delle migliori informazioni disponibili
quando vi sia motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato oppure in caso
di revoca o di violazione di un impegno qualora l'inchiesta nella quale è stato
assunto l'impegno non sia ancora conclusa. ê 597/2009
(adattato) Articolo 14 Chiusura del procedimento senza
l’istituzione di misure 1. In caso di ritiro della denuncia i
procedimenti possono essere chiusi, a meno che la chiusura sia contraria
all’interesse Ö dell'Unione Õ. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 18, 5) 2. Qualora non si ritengano necessarie misure
di difesa, l'inchiesta o i procedimenti sono chiusi. La Commissione chiude
l'inchiesta secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo
3. ê 597/2009
(adattato) è1 37/2014
Art. 1 e allegato, punto 18, 6) 3. I procedimenti sono immediatamente chiusi
se si accerta che l’importo delle sovvenzioni compensabili è minimo, in
conformità del paragrafo 5, oppure se il volume, effettivo o potenziale, delle
importazioni sovvenzionate o il pregiudizio sono trascurabili. 4. Per i procedimenti iniziati a norma
dell’articolo 10, paragrafo 11, il pregiudizio si considera di norma trascurabile
quando la quota di mercato delle importazioni è inferiore agli importi indicati
nell’articolo 10, paragrafo 9. Per quanto riguarda le inchieste relative a
importazioni da paesi in via di sviluppo, il volume delle importazioni
sovvenzionate si considera trascurabile se è inferiore al 4% del totale delle
importazioni del prodotto simile Ö nell'Unione Õ, a meno che le
importazioni da paesi in via di sviluppo aventi quote inferiori al 4% siano
collettivamente superiori al 9% del totale delle importazioni Ö nell'Unione Õ del prodotto simile. 5. L’importo delle sovvenzioni compensabili è
considerato minimo se inferiore all’1% ad valorem, tranne nel
caso di inchieste relative a importazioni da paesi in via di sviluppo, per cui
il limite di irrilevanza delle sovvenzioni è il 2% ad valorem, fermo
restando che deve essere chiusa solo l’inchiesta qualora l’importo delle
sovvenzioni compensabili sia inferiore al limite d’irrilevanza per singoli
esportatori, che rimangono soggetti al procedimento e possono essere sottoposti
a ulteriori inchieste nel corso di successivi esami svolti nei confronti del
paese interessato ai sensi degli articoli 18 e 19. Articolo 15 Imposizione di dazi definitivi è1 1.
Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di
sovvenzioni compensabili e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi
dell'Unione esigono un intervento a norma dell'articolo 31, la Commissione,
deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3,
istituisce un dazio compensativo definitivo. Se sono in vigore dazi provvisori,
la Commissione avvia tale procedura almeno un mese prima della loro
scadenza. ç ê 597/2009 (adattato) è1 37/2014
Art. 1 e allegato, punto 18, 7) Non sono istituite misure qualora le
sovvenzioni siano state revocate o sia stato dimostrato che le sovvenzioni non
conferiscono più alcun vantaggio agli esportatori in questione. L’importo del dazio compensativo non deve
superare l’importo delle sovvenzioni compensabili accertato e dovrebbe essere
inferiore a tale importo, qualora un dazio inferiore sia sufficiente per
eliminare il pregiudizio causato all’industria Ö dell'Unione Õ. 2. Il dazio compensativo viene istituito per
l’importo adeguato a ciascun caso e senza discriminazione, sulle importazioni
di prodotti che secondo gli accertamenti effettuati sono oggetto di sovvenzioni
e causano pregiudizio, indipendentemente dalla loro fonte, fatte salve quelle
effettuate dagli esportatori i cui impegni sono stati accettati in conformità
del presente regolamento. Il regolamento che impone i dazi indica i nomi
dei fornitori oppure, qualora ciò non sia possibile, il nome del paese
fornitore interessato. 3. Se la Commissione ha svolto un'inchiesta
limitata a norma dell’articolo 27, il dazio compensativo applicato alle
importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati
conformemente all’articolo 27, ma che non sono stati inclusi nell’esame, non
supera la media ponderata dell’importo delle sovvenzioni compensabili stabilito
per le parti incluse nel campione. Ai fini del presente paragrafo la Commissione
non tiene conto di importi di sovvenzioni compensabili nulli o minimi, né di
importi determinati nelle circostanze di cui all’articolo 28. Si applicano dazi individuali alle
importazioni provenienti da esportatori o produttori per i quali è stato
calcolato un importo individuale di sovvenzione, a norma dell’articolo 27. Articolo 16 Retroattività 1. Le misure provvisorie e i dazi compensativi
definitivi sono applicati unicamente ai prodotti immessi in libera pratica dopo
l’entrata in vigore delle decisioni adottate a norma dell’articolo 12,
paragrafo 1, ovvero dell’articolo 15, paragrafo 1, a seconda del caso, fatte
salve le eccezioni di cui al presente regolamento. è1 2.
Se è stato imposto un dazio provvisorio e se viene accertata a titolo
definitivo l'esistenza di sovvenzioni compensabili e del pregiudizio, la
Commissione, indipendentemente dall'imposizione di un dazio compensativo
definitivo, decide in quale misura debba essere definitivamente riscosso il
dazio provvisorio. ç A tal fine non è considerato come pregiudizio il
ritardo grave nella costituzione di un’industria Ö dell'Unione Õ, né la minaccia di
un pregiudizio grave, a meno che si accerti che, in mancanza di misure
provvisorie, tale minaccia si sarebbe trasformata in un pregiudizio grave. In
tutti gli altri casi concernenti una minaccia di pregiudizio oppure un ritardo
nella costituzione dell’industria, gli eventuali importi depositati a titolo
provvisorio sono svincolati e i dazi definitivi possono essere istituiti solo a
decorrere dalla data di accertamento definitivo della minaccia o del grave
ritardo. 3. Se il dazio compensativo definitivo è
superiore al dazio provvisorio, la differenza non viene riscossa. Se il dazio
definitivo è inferiore al dazio provvisorio il dazio viene ricalcolato. Se
l’accertamento definitivo dà esito negativo, il dazio provvisorio non viene
confermato. 4. Può essere riscosso un dazio compensativo
definitivo sui prodotti immessi in consumo nei novanta giorni precedenti la
data di applicazione delle misure provvisorie e comunque non prima
dell’apertura dell’inchiesta, a condizione che: a) le importazioni siano state
registrate a norma dell’articolo 24, paragrafo 5; b) la Commissione abbia dato agli
importatori interessati la possibilità di presentare le osservazioni; c) esistano circostanze gravi nelle
quali, per il prodotto di cui trattasi, importazioni massicce in un periodo di
tempo relativamente breve di un prodotto che beneficia di sovvenzioni
compensabili ai sensi del presente regolamento provocano un pregiudizio
difficilmente rimediabile; e d) si ritenga necessario, per evitare
il ripetersi di tale pregiudizio, calcolare retroattivamente i dazi
compensativi su tali importazioni. 5. In caso di violazione o di revoca di un
impegno, possono essere applicati dazi definitivi a prodotti immessi in libera
pratica nei novanta giorni precedenti la data di applicazione dei dazi
provvisori, a condizione che le importazioni siano state registrate a norma
dell’articolo 24, paragrafo 5. Detta imposizione retroattiva non si
applica tuttavia alle importazioni introdotte Ö nell'Unione Õ prima della
violazione o della revoca dell’impegno. Articolo 17 Durata Le misure compensative restano in vigore per
il tempo e nella misura necessari per agire contro le sovvenzioni compensabili
arrecanti pregiudizio. Articolo 18 Riesami in previsione della scadenza 1. Le misure compensative definitive scadono
dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni
dalla data della conclusione dell’ultimo riesame relativo alle sovvenzioni e al
pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non si accerti che la scadenza
di dette misure implica il rischio del persistere o della reiterazione delle
sovvenzioni e del pregiudizio. Il riesame in previsione della scadenza è
avviato per iniziativa della Commissione oppure su domanda dei produttori Ö dell'Unione Õ o dei loro
rappresentanti e le misure restano in vigore in attesa dell’esito del riesame. 2. Il riesame in previsione della scadenza
viene avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio
del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni o del pregiudizio, in
caso di scadenza di misure. Tali elementi di prova possono riguardare, in particolare,
il persistere delle sovvenzioni o del pregiudizio oppure il fatto che
l’eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente
all’applicazione delle misure oppure la probabilità che, alla luce della
situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, vengano concesse
nuove sovvenzioni arrecanti pregiudizio. 3. Nello svolgimento delle inchieste a norma
del presente paragrafo gli esportatori, gli importatori, il paese d’origine e/o
d’esportazione e i produttori Ö dell'Unione Õ hanno la possibilità
di sviluppare o confutare o commentare le questioni esposte nella domanda di
riesame. Ai fini delle relative conclusioni si tiene debitamente conto di tutti
gli elementi di prova pertinenti, debitamente documentati, che sono stati
presentati in merito al rischio del persistere o della reiterazione delle
sovvenzioni e del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. 4. Un avviso di imminente scadenza delle
misure è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a una
data appropriata nel corso dell’ultimo anno del periodo di applicazione delle
misure definito nel presente articolo. I produttori Ö dell'Unione Õ, con un anticipo di
almeno tre mesi rispetto alla fine del periodo di cinque anni, possono
presentare una domanda di riesame ai sensi del paragrafo 2. Viene inoltre
pubblicato anche l’avviso relativo all’effettiva scadenza delle misure a norma
del presente articolo. Articolo 19 Riesami intermedi 1. Può essere svolto un riesame relativo alla
necessità di mantenere in vigore le misure, per iniziativa della Commissione
oppure su richiesta di uno Stato membro oppure, a condizione che sia trascorso
almeno un anno dall’istituzione delle misure definitive, su domanda di
qualsiasi esportatore o importatore oppure di produttori Ö dell'Unione Õ oppure del governo
del paese d’origine e/o di esportazione, la quale contenga sufficienti elementi
di prova della necessità di tale riesame intermedio. 2. Un riesame intermedio è avviato quando la
domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che le misure non sono
più necessarie per eliminare le sovvenzioni compensabili oppure che, in caso di
soppressione o modifica delle misure, il pregiudizio non persisterebbe né si
ripeterebbe oppure che le misure vigenti non sono più sufficienti per agire
contro le sovvenzioni compensabili arrecanti il pregiudizio, o hanno cessato di
esserlo. 3. Quando i dazi compensativi istituiti sono
inferiori all’importo delle sovvenzioni compensabili accertato, può essere
avviato un riesame intermedio qualora i produttori Ö dell'Unione Õ o un’altra parte
interessata presentino, normalmente entro due anni dall’entrata in vigore delle
misure, elementi sufficienti per dimostrare che, dopo il periodo dell’inchiesta
originale e prima o dopo l’istituzione delle misure, i prezzi all’esportazione
sono diminuiti o che non vi sono state variazioni o vi sono state variazioni
irrilevanti dei prezzi di rivendita del prodotto importato Ö nell'Unione Õ. Se l’inchiesta
dimostra che la denuncia corrisponde al vero, i dazi compensativi possono
essere aumentati al fine di conseguire l’incremento di prezzo necessario per
eliminare il pregiudizio; il livello maggiorato del dazio non deve tuttavia
eccedere l’importo delle sovvenzioni compensabili. Il riesame intermedio può anche essere
avviato, alle suddette condizioni, su iniziativa della Commissione o su
richiesta di uno Stato membro. 4. Nello svolgimento delle inchieste a norma
del presente articolo, la Commissione può, in particolare, esaminare se le
circostanze relative alle sovvenzioni o al pregiudizio siano mutate in misura
significativa oppure se le misure vigenti hanno raggiunto lo scopo di eliminare
il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell’articolo 8. A tale fine,
nelle conclusioni definitive, si tiene conto di tutti gli elementi di prova
pertinenti e debitamente documentati. Articolo 20 Riesami accelerati Qualsiasi esportatore le cui esportazioni
siano soggette a un dazio compensativo definitivo, ma che non sia stato
individualmente indagato nel corso dell’inchiesta originale per motivi diversi
dal rifiuto a collaborare con la Commissione ha diritto, a richiesta, di essere
sottoposto a riesame accelerato affinché la Commissione possa tempestivamente
stabilire un’aliquota individuale per il dazio compensativo ad esso
applicabile. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 18, 8) La Commissione avvia tale riesame dopo aver
dato ai produttori dell'Unione l'opportunità di comunicare le loro
osservazioni. ê 597/2009 è1 37/2014
Art. 1 e allegato, punto 18, 9) Articolo 21 Restituzioni 1. Nonostante l’articolo 18, un importatore
può chiedere la restituzione di dazi pagati se dimostra che l’importo delle
sovvenzioni compensabili in base al quale sono stati pagati i dazi è stato
eliminato o ridotto ad un livello inferiore al dazio in vigore. 2. Per chiedere la restituzione dei dazi
compensativi, l’importatore presenta una domanda alla Commissione. Essa è
trasmessa tramite lo Stato membro sul territorio del quale i prodotti sono
stati immessi in libera pratica ed entro sei mesi dalla data in cui le autorità
competenti hanno debitamente accertato l’importo dei dazi definitivi da
riscuotere oppure dalla data della decisione di riscossione definitiva degli
importi depositati a titolo di dazi provvisori. Lo Stato membro trasmette al
più presto la domanda alla Commissione. 3. Una domanda di restituzione si considera sostenuta
da sufficienti elementi di prova se contiene informazioni precise sull’importo
della restituzione dei dazi compensativi richiesta e tutti i documenti doganali
relativi al calcolo e al pagamento di detto importo. Essa deve inoltre
contenere elementi di prova, per un periodo rappresentativo, relativi
all’importo delle sovvenzioni compensabili per l’esportatore o il produttore al
quale si applica il dazio. Qualora l’importatore non sia collegato
all’esportatore o al produttore interessato e tali informazioni non siano
immediatamente disponibili oppure l’esportatore o il produttore non sia
disposto a comunicarle all’importatore, la domanda deve contenere una
dichiarazione del produttore o dell’esportatore attestante che l’importo delle
sovvenzioni compensabili è stato ridotto o eliminato, secondo quanto è
specificato nel presente articolo e che gli elementi di prova pertinenti
saranno comunicati alla Commissione. Se l’esportatore o il produttore non
comunicano tali informazioni entro un congruo termine, la domanda è respinta. è1 4.
La Commissione decide se e in quale misura la domanda debba essere accolta,
oppure decide in qualsiasi momento di avviare un riesame intermedio e si avvale
delle risultanze di tale riesame, svolto in conformità delle disposizioni
pertinenti, per stabilire se e in quale misura la restituzione sia
giustificata. ç Le restituzioni dei dazi sono eseguite di
norma entro dodici mesi e, comunque non oltre diciotto mesi, dalla data alla
quale la domanda di restituzione, debitamente sostenuta da elementi di prova, è
stata presentata dall’importatore del prodotto soggetto al dazio compensativo. Il pagamento delle restituzioni autorizzate è
di norma eseguito dagli Stati membri entro novanta giorni dalla decisione di
cui al primo comma. Articolo 22 Disposizioni generali in materia di
riesami e di restrizioni 1. Le disposizioni del presente regolamento
relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste, escluse quelle
relative ai termini, si applicano a tutti i riesami effettuati a norma degli
articoli 18, 19 e 20. I riesami effettuati a norma degli articoli 18
e 19 si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro dodici mesi dalla
data di inizio. Ad ogni modo, i riesami a norma degli articoli 18 e 19 sono
conclusi in tutti i casi entro quindici mesi dalla loro apertura. I riesami effettuati a norma dell’articolo 20
si concludono in ogni caso entro nove mesi dalla data di inizio. Se un riesame a norma dell’articolo 18 è
avviato mentre è in corso un riesame a norma dell’articolo 19 nell’ambito degli
stessi procedimenti, il riesame a norma dell’articolo 19 si conclude alla
scadenza prevista sopra per il riesame a norma dell’articolo 18. Se l’inchiesta non è completata entro i
termini indicati nel secondo, terzo e quarto comma, le misure possono: a) giungere a scadenza nel quadro delle
inchieste a norma dell’articolo 18; b) giungere a scadenza in caso di
inchieste condotte a norma degli articoli 18 e 19 parallelamente nel caso in
cui l’inchiesta a norma dell’articolo 18 era stata avviata mentre era in corso
un riesame a norma dell’articolo 19 nell’ambito degli stessi procedimenti, o
nel caso in cui tali riesami erano stati avviati allo stesso tempo; oppure c) essere lasciate in vigore nel quadro
delle inchieste a norma degli articoli 19 e 20. Un avviso annunciante la scadenza effettiva o
il mantenimento in vigore delle misure a norma del presente paragrafo è
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 18, 10) 2. La Commissione avvia i riesami a norma
degli articoli 18, 19 e 20. La Commissione decide se avviare o no i riesami a
norma dell'articolo 18 secondo la procedura consultiva prevista all'articolo
25, paragrafo 2. La Commissione fornisce inoltre informazioni agli Stati membri
una volta che un operatore o uno Stato membro abbia presentato una richiesta
che giustifichi l'avvio di un riesame a norma degli articoli 19 e 20 e la
Commissione ne abbia completato l'analisi o una volta che la Commissione abbia
essa stessa stabilito che la necessità di mantenere in vigore le misure
dovrebbe essere riesaminata. 3. Secondo l'esito del riesame, le misure,
secondo la procedura di esame prevista dall'articolo 25, paragrafo 3, sono
abrogate o vengono lasciate in vigore a norma dell'articolo 18 oppure
abrogate, lasciate in vigore o modificate a norma degli articoli 19 e 20. ê 597/2009
(adattato) 4. Qualora le misure siano soppresse nei
confronti di singoli esportatori, ma non nel paese nel suo complesso, tali
esportatori rimangono soggetti ai procedimenti e di conseguenza possono essere
soggetti a una nuova inchiesta in un successivo riesame svolto nei confronti
del paese stesso a norma del presente articolo. 5. Qualora sia in corso al termine del periodo
di applicazione delle misure previsto all’articolo 18, il riesame a norma
dell’articolo 19 verte anche sulle circostanze di cui all’articolo 18. 6. In tutte le inchieste relative a riesami o
restituzioni svolte a norma degli articoli da 18 a 21, la Commissione, se le
circostanze non sono cambiate, applica gli stessi metodi impiegati
nell’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio, tenendo debitamente conto
degli articoli 5, 6, 7 e 27. Articolo 23 Elusione 1. L’applicazione dei dazi compensativi istituiti
a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi
terzi di prodotti simili, leggermente modificati o meno, o alle importazioni
dal paese oggetto delle misure di prodotti simili leggermente modificati, o
loro parti, se le misure in vigore vengono eluse. 2. Dazi compensativi non superiori al dazio
compensativo residuo istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, possono
essere estesi alle importazioni dei prodotti delle società che beneficiano di
dazi individuali nei paesi oggetto delle misure, se le misure in vigore vengono
eluse. 3. Si intende per elusione una modificazione
della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e Ö l'Unione Õ o tra società del
paese oggetto delle misure e Ö l'Unione Õ che derivi da
pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente
motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio,
essendo provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli
effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei
prodotti simili e che il prodotto simile importato e/o parti di esso
beneficiano ancora della sovvenzione. Le pratiche, i
processi o le lavorazioni di cui al primo comma comprendono, tra l’altro: a) le leggere modificazioni apportate
al prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto codici doganali
normalmente non soggetti alle misure, sempreché la modifica non alteri le sue
caratteristiche essenziali; b) la spedizione del prodotto oggetto
delle misure attraverso paesi terzi; c) la riorganizzazione della struttura
delle vendite e dei canali di vendita da parte degli esportatori o dei
produttori del paese oggetto delle misure al fine ultimo di esportare i loro prodotti
Ö nell'Unione Õ attraverso i
produttori che beneficiano di aliquote del dazio individuali inferiori a quelle
applicabili ai prodotti dei fabbricanti. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 18, 11) 4. Le inchieste sono avviate a norma del
presente articolo su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato
membro o di una parte interessata in base a elementi di prova sufficienti
relativi ai fattori enunciati nei paragrafi 1, 2 e 3. L'apertura delle inchieste
è decisa con regolamento della Commissione che può stabilire inoltre che le
autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma
dell'articolo 24, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie. La
Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che una parte
interessata o uno Stato membro abbia presentato una richiesta che giustifichi
l'apertura di un'inchiesta e la Commissione ne abbia completato l'analisi o
qualora la Commissione abbia essa stessa stabilito che vi è la necessità di
aprire un'inchiesta. Le inchieste sono svolte dalla Commissione.
Essa può essere assistita dalle autorità doganali e l'inchiesta si conclude
entro nove mesi. Se l'estensione delle misure è giustificata
dai fatti definitivamente accertati, la relativa decisione è presa dalla
Commissione che delibera secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25,
paragrafo 3. ê 597/2009
(adattato) L’estensione entra in vigore alla data in cui
è stata imposta la registrazione a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, oppure
è stata chiesta la costituzione di garanzie. Alle inchieste aperte in
conformità del presente articolo si applicano le disposizioni procedurali del
presente regolamento relative all’apertura e allo svolgimento delle inchieste. 5. Non sono soggette alla registrazione a
norma dell’articolo 24, paragrafo 5, né ad alcuna misura le importazioni
effettuate da società che beneficiano di esenzioni. 6. Le richieste di esenzione, sostenute da
sufficienti elementi di prova, devono essere presentate entro i termini
stabiliti dal regolamento della Commissione con il quale è avviata l’inchiesta. Se le pratiche, i processi o le lavorazioni
intesi all’elusione delle misure hanno luogo al di fuori Ö dell'Unione Õ, possono essere
concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame che dimostrino di non
essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e per i quali si
sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi del
paragrafo 3. Se le pratiche, i processi o le lavorazioni
intesi all’elusione delle misure hanno luogo all’interno Ö dell'Unione Õ, possono essere
concesse esenzioni agli importatori in grado di dimostrare che non sono collegati
ai produttori oggetto delle misure. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 18, 11) (adattato) Ö Tali Õ esenzioni sono
concesse con decisione della Commissione e sono valide per il periodo e alle
condizioni fissati nella decisione. La Commissione fornisce informazioni agli
Stati membri una volta conclusa la sua analisi. ê 597/2009 Ove ricorrano le condizioni di cui
all’articolo 20, le esenzioni possono essere concesse anche dopo la conclusione
dell’inchiesta che ha portato all’estensione delle misure. 7. A condizione che sia trascorso almeno un
anno dall’estensione delle misure e se il numero delle parti che hanno chiesto
o che potrebbero chiedere un’esenzione è significativo, la Commissione può
decidere di avviare un riesame dell’estensione delle misure. Tale riesame è
eseguito in conformità delle disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 1,
applicabili ai riesami a norma dell’articolo 19. 8. Il presente articolo non osta alla normale
applicazione delle disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 24 Disposizioni generali 1. I dazi compensativi provvisori o definitivi
sono imposti con regolamento e sono riscossi dagli Stati membri secondo la
forma, l’aliquota e gli altri elementi fissati nel regolamento istitutivo. Tali
dazi sono inoltre riscossi indipendentemente dai dazi doganali, dalle tasse e
dagli altri oneri normalmente imposti sulle importazioni. Nessun prodotto può essere soggetto nel
contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di porre rimedio ad
una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla
concessione di sovvenzioni all’esportazione. 2. I regolamenti che impongono dazi
compensativi provvisori o definitivi e i regolamenti o le decisioni che accettano
gli impegni oppure che chiudono le inchieste o i procedimenti sono pubblicati
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tali regolamenti o decisioni indicano tra
l’altro, ferma restando la tutela delle informazioni riservate, i nomi degli
esportatori, se possibile, oppure dei paesi interessati, una descrizione del
prodotto e una sintesi dei fatti e delle considerazioni essenziali che sono
rilevanti per la determinazione della sovvenzione e del pregiudizio. Una copia
del regolamento o della decisione è comunque inviata alle parti notoriamente
interessate. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, altresì, ai
riesami. 3. Disposizioni particolari, relative tra
l’altro alla definizione comune del concetto di origine, contenuta nel
regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, possono essere adottate a norma del
presente regolamento [9]. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 18, 12) 4. Nell'interesse dell'Unione, le misure
istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un
periodo di nove mesi, con decisione della Commissione secondo la procedura
consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 2. La sospensione può essere
prorogata per un periodo ulteriore non superiore a un anno dalla Commissione,
che delibera secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo
2. Le misure possono essere sospese unicamente
qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato
tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della
sospensione, e a condizione che l'industria dell'Unione abbia avuto la
possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in
considerazione. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi
momento secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 2, se
i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi. ê 597/2009
(adattato) è1 37/2014
Art. 1 e allegato, punto 18, 12) è1 5.
La Commissione può, dopo aver informato a tempo debito gli Stati membri,
chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per
registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a
decorrere dalla data della registrazione. ç Le importazioni possono essere sottoposte a
registrazione su domanda dell’industria Ö dell'Unione Õ che contenga
elementi di prova sufficienti a tal fine. La registrazione è disposta con regolamento,
che deve precisare gli scopi dell’intervento e, secondo i casi, l’importo
stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a
registrazione per un periodo superiore a nove mesi. 6. Gli Stati membri comunicano mensilmente
alla Commissione le operazioni relative all’importazione dei prodotti soggetti
alle inchieste e alle misure, nonché l’importo dei dazi riscossi a norma del
presente regolamento. 7. Fatto salvo il paragrafo 6, la Commissione
può chiedere agli Stati membri in base ad un esame condotto caso per caso di
fornirle le informazioni necessarie per controllare efficacemente
l’applicazione delle misure. Si applicano al riguardo le disposizioni
dell’articolo 11, paragrafi 3 e 4. I dati forniti dagli Stati membri a norma
del presente articolo sottostanno alle disposizioni dell’articolo 29, paragrafo
6. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 18, 13) (adattato) Articolo 25 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato
istituito dal [regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio[10]]. Esso è un comitato
ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE)
n. 182/2011. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE)
n. 182/2011. 4. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE)
n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso. 5. A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del
regolamento (UE) n. 182/2011, laddove si faccia ricorso alla procedura
scritta per l'adozione di misure definitive a norma del paragrafo 3 del
presente articolo o per decidere in merito all'apertura o non apertura di
riesami in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del presente
regolamento, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine
fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda una
maggioranza dei membri del comitato quale definita nell'articolo 5, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 182/2011. Ove si faccia ricorso alla procedura
scritta in altri casi in cui si è svolta una discussione del progetto di misura
in sede di comitato, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il
termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda
una maggioranza semplice dei membri del comitato. Laddove si faccia ricorso
alla procedura scritta in altri casi in cui non si è svolta una discussione del
progetto di misura in sede di comitato, detta procedura si conclude senza esito
quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il
presidente o lo richieda almeno un quarto dei membri del comitato. 6. Il comitato può prendere in considerazione
qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento
sollevata dalla Commissione o su richiesta di uno Stato membro. Gli Stati
membri possono richiedere informazioni e scambiare opinioni in seno al comitato
o direttamente con la Commissione. ê 597/2009
(adattato) Articolo 26 Visite di verifica 1. La Commissione, se lo ritiene necessario,
effettua visite per esaminare la documentazione contabile di importatori,
esportatori, operatori commerciali, agenti, produttori, associazioni e
organizzazioni di categoria, allo scopo di verificare le informazioni
comunicate in materia di sovvenzioni e di pregiudizio. In mancanza di una
risposta adeguata e tempestiva la visita di verifica può essere omessa. 2. Se necessario la Commissione può svolgere
inchieste nei paesi terzi, a condizione di aver ottenuto l’accordo delle
imprese interessate e in assenza di obiezioni dei paesi ufficialmente avvisati.
Ottenuto l’accordo delle imprese interessate, la Commissione comunica al paese
d’origine e/o di esportazione i nomi e gli indirizzi delle imprese da visitare
e le date concordate. 3. Le imprese interessate vengono informate
sulla natura delle informazioni da verificare durante le visite e sugli
ulteriori elementi da fornire; nel corso delle visite possono tuttavia essere
chiesti altri dati particolari, alla luce delle informazioni già ottenute. 4. Nelle inchieste svolte in conformità dei
paragrafi 1, 2 e 3 la Commissione è assistita da agenti degli Stati membri che
lo abbiano richiesto. Articolo 27 Campionamento 1. Nei casi in cui il numero di denunzianti,
esportatori o importatori, tipi di prodotto o operazioni è molto elevato,
l’inchiesta può essere limitata: a) a un numero adeguato di parti,
prodotti o operazioni con l’utilizzazione di campioni statisticamente validi,
sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione; oppure b) al massimo volume rappresentativo
della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere
adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. 2. La selezione Ö finale Õ di parti, tipi di
prodotti o operazioni a norma del presente articolo spetta alla Commissione; di
preferenza tuttavia la scelta del campione avviene previa consultazione e con
il consenso delle parti interessate, purché queste, entro tre settimane dalla
data di apertura dell’inchiesta, si siano manifestate e abbiano comunicato
informazioni sufficienti ai fini della selezione di un campione
rappresentativo. 3. Qualora Ö l'inchiesta Õ sia stato limitata
ai sensi del presente articolo, viene determinato un importo di sovvenzione
individuale per gli esportatori o i produttori non inclusi nella selezione
iniziale che presentino le informazioni necessarie entro i termini fissati dal presente
regolamento, a meno che il numero di esportatori o produttori sia talmente
elevato da rendere l’esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire
la tempestiva conclusione dell’inchiesta. 4. Qualora si decida di ricorrere al
campionamento e le parti selezionate o alcune di esse rifiutino di collaborare
in misura tale da incidere sostanzialmente sui risultati dell’inchiesta, può
essere selezionato un nuovo campione. Tuttavia, se la mancata collaborazione
continua oppure se manca il tempo sufficiente per effettuare una nuova
selezione, si applicano le disposizioni pertinenti dell’articolo 28. Articolo 28 Omessa collaborazione 1. Qualora una parte interessata rifiuti
l’accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini
fissati dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l’inchiesta,
possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o
negative, in base ai dati disponibili. Se si accerta che una parte interessata ha
fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali
informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Le parti interessate vengono informate delle
conseguenze dell’omessa collaborazione. 2. L’assenza di risposta su supporto
informatico non viene considerata come una forma di omessa collaborazione,
sempre che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella
forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi
eccessivi. 3. Le informazioni presentate da una parte
interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non
devono essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali
da provocare eccessive difficoltà per l’elaborazione di conclusioni
sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate
correttamente entro i termini, siano verificabili e la parte interessata abbia
agito con la migliore diligenza. 4. Se le informazioni o gli elementi di prova
non vengono ammessi, la parte che li ha forniti viene immediatamente informata
del motivo e ha la possibilità di dare ulteriori chiarimenti entro il termine
specificato. Se i chiarimenti non sono considerati soddisfacenti, i motivi che
hanno giustificato il rifiuto degli elementi di prova o delle informazioni
vengono resi noti e indicati nelle conclusioni pubblicate. 5. Le conclusioni, comprese quelle relative
all’importo delle sovvenzioni compensabili, che siano elaborate in conformità
delle disposizioni del paragrafo 1 e in particolare in base alle informazioni
contenute nella denuncia, vengono verificate — per quanto possibile e tenendo
debitamente conto dei termini per l’inchiesta — in relazione ai dati
disponibili provenienti da altre fonti obiettive, quali listini prezzi
pubblicati, statistiche ufficiali sulle importazioni e dichiarazioni doganali
oppure in relazione alle informazioni ottenute da altre parti interessate nel
corso dell’inchiesta. Tali informazioni possono eventualmente
includere dati riguardanti il mercato mondiale o altri mercati rappresentativi. 6. Qualora una parte interessata non collabori
o collabori solo parzialmente, impedendo in tal modo l’accesso a informazioni
rilevanti, l’esito dell’inchiesta può essere per essa meno favorevole che
nell’ipotesi della collaborazione. Articolo 29 Trattamento riservato 1. Le informazioni di natura riservata (ad
esempio perché la loro rivelazione implicherebbe un significativo vantaggio
concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona
che ha fornito l’informazione o la persona dalla quale questa l’ha ottenuta)
oppure che sono comunicate a titolo riservato dalle parti interessate
dall’inchiesta, per motivi debitamente giustificati, devono essere trattate
come tali dalle autorità. 2. Alle parti interessate che comunicano
informazioni riservate viene chiesto di presentare un riassunto non riservato,
sufficientemente particolareggiato affinché la sostanza delle informazioni
presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. In
circostanze eccezionali le parti possono precisare che tali informazioni non si
prestano a essere riassunte. In tal caso, devono essere comunicati i motivi di
tale impossibilità. 3. Se la domanda di trattamento riservato non
è considerata giustificata e la parte che ha comunicato le informazioni non è disposta
a renderle pubbliche, né ad autorizzarne la rivelazione in termini generici o
sintetici, le informazioni di cui trattasi possono essere disattese, a meno che
la loro esattezza sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili. Le domande
di trattamento riservato non devono essere respinte arbitrariamente. 4. Il presente articolo non osta alla
rivelazione da parte delle autorità Ö dell'Unione Õ, di informazioni
generali, e in particolare dei motivi che hanno giustificato le decisioni prese
in forza del presente regolamento, né alla rivelazione di elementi di prova su
cui le autorità Ö dell'Unione Õ si sono basate,
qualora essa sia necessaria per illustrare detti motivi nel corso di
procedimenti giudiziari. Tale rivelazione deve tener conto del legittimo
interesse delle parti a che i loro segreti d’impresa o amministrativi non siano
rivelati. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 18, 14) 5. La Commissione e gli Stati membri, inclusi
i loro agenti, sono tenuti a non rivelare, salvo esplicita autorizzazione della
parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente
regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Le
informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri oppure i documenti
interni preparati dalle autorità dell'Unione o dagli Stati membri non sono
divulgati, salvo diversa disposizione del presente regolamento. ê 597/2009 6. Le informazioni ricevute in applicazione
del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il
quale esse sono state richieste. Tale disposizione non osta all’utilizzazione
delle informazioni ricevute nel quadro di un’inchiesta ai fini dell’apertura di
altre inchieste riguardanti lo stesso prodotto simile nell’ambito dello stesso
procedimento. Articolo 30 Comunicazione di informazioni 1. I denunzianti, gli importatori, gli
esportatori e le loro associazioni rappresentative e il paese di origine e/o di
esportazione possono chiedere di essere informati degli elementi specifici dei
fatti e delle considerazioni principali in base ai quali sono state istituite
le misure provvisorie. Le domande di informazioni devono essere presentate per
iscritto immediatamente dopo l’istituzione delle misure provvisorie e le
informazioni sono comunicate il più rapidamente possibile per iscritto. 2. Le parti di cui al paragrafo 1 possono
chiedere informazioni finali sui fatti e sulle considerazioni principali in
base ai quali si intende raccomandare l’istituzione di misure definitive oppure
la chiusura di un’inchiesta o di un procedimento senza l’istituzione di misure,
in particolare per quanto riguarda eventuali fatti e considerazioni diversi da
quelli su cui si basano le misure provvisorie. 3. Le domande di informazioni finali devono
essere inviate alla Commissione per iscritto e, qualora sia stato istituito un
dazio provvisorio, devono pervenire entro un mese a decorrere dalla data di
pubblicazione dell’istituzione del dazio. Se non è stato istituito un dazio
provvisorio, le parti hanno la possibilità di chiedere informazioni finali
entro i termini fissati dalla Commissione. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 18, 15) 4. Le informazioni finali sono comunicate per
iscritto. La trasmissione tiene debitamente conto dell'esigenza di tutelare le
informazioni riservate, avviene il più rapidamente possibile e di norma almeno
un mese prima dell'avvio delle procedure di cui all'articolo 14 o
all'articolo 15. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non
può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più
rapidamente possibile. La divulgazione delle informazioni non
pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione, ma, qualora tale
decisione si basi su fatti e considerazioni diversi, questi sono comunicati il
più rapidamente possibile. 5. Le osservazioni presentate dopo le
informazioni finali sono prese in considerazione unicamente se sono ricevute
entro un termine fissato dalla Commissione, per ciascun caso, in funzione
dell'urgenza della questione e comunque non inferiore a dieci giorni. Può
essere fissato un termine più breve ogniqualvolta debbano essere presentate
ulteriori informazioni finali. ê 597/2009
(adattato) Articolo 31 Interesse Ö dell'Unione Õ 1. Per decidere se sia necessario intervenire
nell’interesse Ö dell'Unione Õ è opportuno valutare
i diversi interessi nel loro complesso, in particolare quelli dell’industria Ö dell'Unione Õ, degli utenti e dei
consumatori. Una decisione a norma del presente articolo può essere presa
unicamente se tutte le parti hanno avuto la possibilità di comunicare le loro
osservazioni in conformità del paragrafo 2. Per valutare l’interesse Ö dell'Unione Õ viene presa in
particolare considerazione l’esigenza di eliminare gli effetti delle
sovvenzioni in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una
concorrenza effettiva. Può essere deciso di non applicare le misure determinate
in base alle sovvenzioni e al pregiudizio accertati se le autorità, alla luce
delle informazioni presentate, concludono che la loro applicazione non è
nell’interesse Ö dell'Unione Õ. 2. Affinché le autorità possano tener conto,
in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere
se l’istituzione delle misure sia nell’interesse Ö dell'Unione Õ, i denunzianti, gli
importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi
e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e
comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell’avviso
di apertura dell’inchiesta antisovvenzioni. Tali informazioni oppure i relativi
riassunti sono comunicati alle altre parti menzionate nel presente paragrafo,
le quali possono esprimersi in merito. 3. Le parti che hanno agito in conformità del
paragrafo 2 possono chiedere un’audizione. Le domande vengono ammesse se sono
presentate entro i termini di cui al paragrafo 2 e se indicano i motivi, sotto
il profilo dell’interesse Ö dell'Unione Õ, per i quali le
parti dovrebbero essere sentite. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 18, 16) 4. Le parti che hanno agito a norma del
paragrafo 2 possono comunicare osservazioni sull'applicazione di eventuali dazi
provvisori. Tali osservazioni, per poter essere prese in considerazione, devono
pervenire entro venticinque giorni a decorrere dalla data di applicazione di
tali misure e, integralmente oppure in forma di riassunto, sono comunicate alle
altre parti, le quali possono esprimersi in merito. 5. La Commissione esamina le informazioni
regolarmente presentate e decide in che misura esse sono rappresentative; i
risultati di tale esame e un parere sul merito sono comunicati al comitato
nell'ambito del progetto di misura presentato in virtù degli articoli 14 e 15.
Le opinioni espresse in tale comitato dovrebbero essere prese in considerazione
dalla Commissione alle condizioni previste nel regolamento (UE)
n. 182/2011. ê 597/2009
(adattato) è1 37/2014
Art. 1 e allegato, punto 18, 16) 6. Le parti che hanno agito in conformità del
paragrafo 2 possono chiedere di essere informate sui fatti e sulle
considerazioni in base ai quali saranno probabilmente prese le decisioni
definitive. è1 Tali
informazioni sono fornite per quanto possibile e senza pregiudizio di qualsiasi
decisione successiva della Commissione. ç 7. Le informazioni sono prese in
considerazione unicamente se sostenute da elementi di prova effettivi che ne
dimostrano la validità. Articolo 32 Rapporti tra dazi compensativi e i
rimedi multilaterali Qualora un prodotto importato sia assoggettato
a contromisure a seguito delle procedure di risoluzione delle controversie
dell’accordo sulle sovvenzioni, e tali misure siano idonee a eliminare il
pregiudizio causato dalle sovvenzioni compensabili, i dazi compensativi imposti
al riguardo sono immediatamente sospesi o, se del caso, abrogati. Articolo 33 Disposizioni finali Il presente regolamento non osta
all’applicazione: a) di eventuali norme speciali
stabilite da accordi conclusi tra Ö l'Unione Õ e i paesi terzi; b) dei regolamenti Ö unionali Õ nel settore agricolo
e dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1667/2006[11], (CE) n. 614/2009[12] e (CE) n. 1216/2009[13]. Il presente
regolamento si applica in maniera complementare a tali regolamenti e in deroga
alle disposizioni degli stessi che ostino all’applicazione dei dazi
compensativi; c) di misure speciali, che non siano
incompatibili con gli obblighi assunti a norma del GATT Ö 1994 Õ. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 18, 17) Articolo 34 Relazione La Commissione include informazioni
sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale
sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale al
Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'[articolo 22 bis del
regolamento (CE) n. 1225/2009]. ê 597/2009
(adattato) Articolo 35 Abrogazione Il regolamento (CE) n. Ö 597/2009 Õ è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si
intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di
concordanza di cui all’allegato VI. Articolo 36 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] COM(87) 868 PV. [2] V. allegato 3, parte A, delle conclusioni. [3] Iscritto nel programma legislativo per il 2014. [4] V. allegato V della presente proposta. [5] GU C […] del […], pag. […]. [6] Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11
giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni
provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del
18.7.2009, pag. 93). [7] Cfr. allegato V. [8] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi
generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri
dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L
55 del 28.2.2011, pag. 13). [9] regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12
ottobre 1992, che istituisce un codice doganale della Comunità (GU L 302 del
19.10.1992, pag. 1). [10] Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30
novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping
da parte di paesi non membri Ö dell'Unione Õ europea
(GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51). [11] Regolamento (CE) n. 1667/2006 del Consiglio, del
7 novembre 2006, relativo al glucosio e al lattosio (GU L 312
dell’11.11.2006, pag. 1). [12] Regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio
2009, che instaura un regime comune di scambi per l’ovoalbumina e la
lattoalbumina (GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8). [13] Regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30
novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla
trasformazione di prodotti agricoli (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10). ê 597/2009 ALLEGATO I ELENCO ILLUSTRATIVO DELLE
SOVVENZIONI ALL’ESPORTAZIONE a) Concessione da parte di una pubblica
amministrazione di sovvenzioni dirette a un’impresa o a un’industria, in base
alle loro prestazioni all’esportazione. b) Misure di ritenuta valutaria o
pratiche analoghe che comportano un premio all’esportazione. c) Tariffe di nolo e di trasporto
interno sulle spedizioni destinate all’esportazione, stabilite da, o per conto
di, pubbliche amministrazioni, a condizioni più favorevoli che per le
spedizioni destinate all’interno del paese. d) La fornitura da parte di pubbliche
amministrazioni o di loro enti, direttamente o indirettamente attraverso
strutture operanti per conto della pubblica amministrazione, di prodotti
importati, di prodotti nazionali o di servizi per la produzione di merci
esportate, a condizioni più favorevoli di quelle applicabili alla fornitura di
prodotti o servizi simili o direttamente competitivi per la produzione di merci
destinate al consumo interno, se (nel caso dei prodotti) dette condizioni sono
più favorevoli di quelle che negli scambi commerciali[1] sono riservate sui
mercati mondiali agli esportatori nazionali. e) L’esenzione totale o parziale, la
remissione o il differimento, riferiti specificamente alle esportazioni, di
imposte dirette[2]
o oneri sociali versati o a carico delle imprese industriali o commerciali[3]. f) La concessione di speciali sgravi
direttamente connessi con le esportazioni o con pratiche di esportazione, oltre
a quelli accordati per quanto riguarda la produzione destinate al consumo
interno, nel calcolo in base al quale vengono stabilite le imposte dirette. g) L’esenzione o la remissione, per
quanto riguarda la produzione e la distribuzione di prodotti esportati, di
imposte indirette[4]
in eccesso rispetto a quelle riscosse sulla produzione e la distribuzione di
prodotti simili venduti per il consumo interno. h) L’esenzione, la remissione o il
rinvio di imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori[5] sui beni o sui servizi
utilizzati nella produzione di prodotti esportati, in eccesso rispetto
all’esenzione, alla remissione o al differimento di imposte indirette a cascata
analoghe, riscosse a stadi anteriori su prodotti o servizi utilizzati nella
produzione di prodotti simili venduti per il consumo interno; si possono
tuttavia esentare, rimettere o differire le imposte indirette a cascata
riscosse a stadi anteriori sui prodotti esportati anche quando i prodotti
simili venduti per il consumo interno non beneficiano dell’esonero della
remissione o del differimento se le imposte indirette a cascata riscosse a
stadi anteriori sono percepite su fattori produttivi consumati nella
realizzazione del prodotto esportato (tenendo conto di un normale margine di
scarto)[6].
Quanto precede è da interpretarsi in conformità delle direttive sul consumo di
fattori immessi nel processo produttivo contenute nell’allegato II. i) La remissione o la restituzione di
oneri relativi all’importazione[7]
in eccesso rispetto a quelli riscossi sui fattori produttivi importati
utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato (tenendo conto di un
normale margine di scarto); tuttavia, in casi particolari le imprese possono
utilizzare una quantità di fattori produttivi circolanti sul mercato nazionale
pari a e aventi le stesse qualità e caratteristiche dei fattori produttivi
importati, in sostituzione degli stessi, per beneficiare di questa disposizione
sempreché l’importazione e le corrispondenti operazioni di esportazione
avvengono ambedue entro un ragionevole arco di tempo, non superiore ai due
anni. Quanto precede è da interpretarsi in conformità delle direttive sul
consumo di fattori immessi nel processo produttivo contenute nell’allegato II e
delle direttive per la determinazione di sistemi di restituzione del dazio su
sostituzioni a titolo di sovvenzione all’esportazione, contenute nell’allegato
III. j) La concessione da parte di
pubbliche amministrazioni (o di enti speciali controllati dalle pubbliche
amministrazioni) di sistemi di garanzie di credito all’esportazione o di misure
di assicurazione, di provvedimenti assicurativi o di garanzie contro
l’incremento dei costi dei prodotti esportati, oppure di programmi di tutela
contro i rischi di cambio, con premi inadeguati per coprire i costi e le
perdite inerenti alla gestione a lungo termine dei programmi stessi. k) La concessione da parte di pubbliche
amministrazioni (o di enti speciali controllati dalle pubbliche amministrazioni
e/o operanti sotto l’autorità delle pubbliche amministrazioni) di crediti
all’esportazione a tassi inferiori a quelli che essi debbono effettivamente
pagare per i fondi utilizzati a tal fine (o che dovrebbero pagare se
prendessero detti fondi a prestito sul mercato internazionale dei capitali per
ottenere fondi della stessa scadenza e nella stessa valuta nominale del credito
all’esportazione), oppure il pagamento da parte di tali amministrazioni o enti
della totalità o di una parte dei costi che debbono sostenere gli esportatori o
gli istituti per ottenere i crediti, sempre che detti fondi vengano utilizzati
per garantire un vantaggio cospicuo nelle condizioni di credito
all’esportazione. Tuttavia, ove un membro dell’OMC abbia aderito ad
un impegno internazionale in materia di crediti ufficiali all’esportazione del
quale siano parti al 1o gennaio 1979 almeno dodici membri
originali (o ad un impegno successivo adottato da tali membri originali) o se,
nella pratica, un membro dell’OMC applica le disposizioni di tale impegno
concernenti i tassi di interesse, qualsiasi prassi seguita in materia di
credito all’esportazione che sia conforme a tali disposizioni non è considerata
una sovvenzione all’esportazione. l) Qualsiasi altro onere a carico
dello Stato che costituisce una sovvenzione all’esportazione ai sensi
dell’articolo XVI del GATT 1994. ____________ ALLEGATO II DIRETTIVE SUL CONSUMO DI FATTORI
IMMESSI NEL PROCESSO PRODUTTIVO[8] 1. I sistemi di abbuono delle imposte
indirette prevedono l’esenzione, la remissione o il differimento di imposte
indirette a cascata riscosse a stadi anteriori sui fattori produttivi
utilizzati per la realizzazione dei prodotti esportati (tenuto conto del
normale scarto). Analogamente, i regimi di restituzione del dazio possono
prevedere la remissione o il rimborso degli oneri sull’importazione prelevati
su fattori produttivi consumati per la realizzazione del prodotto esportato
(tenuto conto del normale scarto). 2. L’elenco illustrativo delle
sovvenzioni all’esportazione di cui all’allegato I fa riferimento ai «fattori
produttivi utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato» alle lettere
h) e i). Ai sensi della lettera h), i sistemi di abbuono delle imposte
indirette possono costituire una sovvenzione all’esportazione nella misura in
cui danno luogo ad esenzioni, remissioni o differimenti delle imposte indirette
a cascata riscosse a stadi anteriori che superino l’ammontare delle imposte
effettivamente prelevate sui fattori produttivi utilizzati nella produzione del
prodotto esportato. Ai sensi della lettera i), i regimi di restituzione del
dazio (drawback) possono costituire una sovvenzione all’esportazione nella
misura in cui comportano una remissione o un rimborso di oneri
sull’importazione superiori a quelli effettivamente prelevati sui fattori
immessi nella produzione dei prodotti esportati. Entrambi i punti stabiliscono
che nel riscontro del consumo di tali fattori immessi nella produzione del
prodotto esportato va tenuto conto del normale scarto. La lettera i) prevede
inoltre, se del caso, l’utilizzo di fattori sostitutivi. 3. Nel verificare il consumo dei fattori
produttivi utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato, nell’ambito
di una inchiesta in merito all’imposizione di dazi compensativi a norma del
presente regolamento, la Commissione si basa di norma sulla seguente procedura. 4. Ove si presuma che un sistema di
abbuono di imposte indirette, ovvero un regime di restituzione del dazio, dia
luogo a una sovvenzione a causa dell’importo eccessivo dell’abbuono o della
restituzione in relazione a fattori immessi nella produzione del prodotto esportato,
la Commissione deve anzitutto verificare se la pubblica amministrazione del
paese di esportazione ha istituito ed applica un meccanismo o una procedura che
consente di stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nella
fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità. Nei casi in cui venga
accertata l’applicazione di un siffatto meccanismo o procedura, la Commissione
procede ad un esame per verificare se sia adeguato e rispondente al suo scopo,
e basato su prassi commerciali generalmente accettate nel paese di
esportazione. La Commissione può ritenere necessario effettuare verifiche, in
conformità dell’articolo 26, paragrafo 2, al fine di controllare le
informazioni o di accertare che il meccanismo, o procedura, venga applicato in
modo efficace. 5. Ove tale meccanismo o procedura non
esista o risulti inadeguato ovvero, pur essendo istituito e ritenuto adeguato
non venga applicato in modo efficace, si renderà necessario un ulteriore esame
da parte del paese di esportazione sulla base degli effettivi fattori
produttivi consumati, al fine di determinare se sia stato effettuato un
pagamento eccessivo. Qualora la Commissione lo ritenga necessario, si può
svolgere un’ulteriore verifica in conformità del punto 4. 6. La Commissione considera di norma i
fattori produttivi come materialmente incorporati, ove gli stessi siano
impiegati nel processo produttivo e risultino fisicamente presenti nel prodotto
esportato. Un fattore produttivo non deve necessariamente essere presente nel
prodotto finale nella forma in cui si presentava al momento dell’immissione nel
processo di produzione. 7. Nel determinare la quantità
consumata di un particolare fattore produttivo utilizzato per la fabbricazione
di un prodotto esportato, si deve tener conto di un «normale scarto» che deve
rientrare nel consumo per la produzione del prodotto esportato. Il termine
«scarto» si riferisce a quella parte di un dato fattore produttivo che non
svolge una funzione indipendente nel processo produttivo, non viene consumata
nella fabbricazione del prodotto esportato (per motivi quali inefficienze) e
non viene recuperata, utilizzata o venduta dallo stesso produttore. 8. Nel determinare se la quantità di
scarto dichiarata sia «normale», la Commissione deve tener conto del processo
di produzione, dell’esperienza media dell’industria nel paese di esportazione,
e di altri fattori tecnici, se del caso. La Commissione deve tener presente che
un aspetto importante è il fatto che le autorità del paese di esportazione
abbiano effettuato un calcolo ragionevole della quantità dello scarto, nei casi
in cui tale quantità viene inclusa nel calcolo dell’abbuono o della remissione
in relazione a imposte o dazi. ____________ ALLEGATO III DIRETTIVE PER LA QUALIFICAZIONE DEI
SISTEMI DI RESTITUZIONE DAZIARIA SOSTITUTIVA COME SOVVENZIONI ALL’ESPORTAZIONE I I sistemi di restituzione del dazio (drawback)
possono prevedere il rimborso o la restituzione degli oneri sulle importazioni
nel caso di fattori produttivi consumati per la fabbricazione di un altro
prodotto e nel caso in cui, all’atto della riesportazione, quest’ultimo
contenga fattori produttivi nazionali di qualità e caratteristiche analoghe a
quelle di fattori produttivi importati, in sostituzione degli stessi. Ai sensi
della lettera i) dell’allegato I, i sistemi di restituzioni daziarie
sostitutive possono costituire una sovvenzione all’esportazione nella misura in
cui comportano la restituzione di un importo superiore agli oneri
sull’importazione inizialmente riscossi sui fattori produttivi importati per i quali
si richiede la restituzione del dazio. II Nell’esaminare un sistema di restituzione
daziaria sostitutiva nell’ambito di una inchiesta sulle sovvenzioni ai sensi
del presente regolamento, la Commissione si basa di norma sui seguenti criteri: 1) la lettera i) dell’allegato I
stabilisce che nella fabbricazione di un prodotto per l’esportazione, i fattori
produttivi importati possono essere sostituiti con fattori produttivi,
nazionali, purché questi ultimi siano in quantità uguale e di qualità e caratteristiche
identiche a quelle dei fattori di produzione importati sostituiti. L’esistenza
di un meccanismo o di una procedura di verifica è importante poiché consente al
governo del paese di esportazione di garantire e dimostrare che la quantità di
fattori produttivi per i quali si richiede la restituzione del dazio non supera
la quantità di prodotti analoghi esportati, in qualsivoglia forma, e che la
restituzione degli oneri sulle importazioni non supera l’importo degli oneri
originariamente prelevati sui fattori di produzione importati in questione; 2) ove si presuma che un sistema di
restituzione daziaria sostitutiva dia luogo a una sovvenzione, la Commissione
deve anzitutto determinare se la pubblica amministrazione del paese di
esportazione ha istituito ed applica un meccanismo o una procedura di verifica.
Nei casi in cui venga accertata l’applicazione di un siffatto meccanismo o
procedura, la Commissione procede a un esame per verificare se sia adeguato e
rispondente al suo scopo, e basato su prassi commerciali generalmente ammesse
nel paese di esportazione. Nella misura in cui si accerta che le procedure
rispondono a questo criterio e sono efficacemente applicate, si considera che
non esistano sovvenzioni. La Commissione può ritenere necessario effettuare verifiche,
in conformità dell’articolo 26, paragrafo 2, al fine di controllare le
informazioni o di accertare che il meccanismo o procedura venga applicato in
modo efficace; 3) ove le procedure di verifica non
esistano o risultino inadeguate ovvero, pur essendo istituite e considerate
adeguate, non vengano applicate in modo efficace, potrebbe configurarsi una
sovvenzione. In tal caso, si renderà di norma necessario un ulteriore esame da
parte del paese di esportazione sulla base delle effettive transazioni interessate,
al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. Qualora
la Commissione lo ritenga necessario, può essere condotta un’ulteriore verifica
in conformità del punto 2; 4) l’esistenza di una disposizione
sulla restituzione daziaria sostitutiva, ai sensi della quale agli esportatori
è consentito di scegliere particolari importazioni sulle quali richiedere la
restituzione del dazio (drawback), di per sé stessa non implica la sussistenza
di una sovvenzione; 5) vi è restituzione di un importo
eccessivo di oneri sulle importazioni, ai sensi della lettera i) dell’allegato
I ove le pubbliche amministrazioni versino interessi su importi rimborsati in
base a sistemi di restituzione del dazio, nella misura degli interessi
effettivamente versati o dovuti. ____________ ALLEGATO IV (Il presente allegato riproduce l’allegato 2
dell’accordo sull’agricoltura. Eventuali termini o espressioni non spiegati nel
presente allegato o non sufficientemente chiari sono da interpretarsi nel
contesto di tale accordo.) SOSTEGNO INTERNO: BASE PER
L’ESONERO DAGLI IMPEGNI DI RIDUZIONE 1. Le
misure di sostegno interno per le quali si chiede l’esonero dagli impegni di
riduzione devono soddisfare il requisito fondamentale di non avere, se non
eventualmente a livello minimo, effetti distorsivi degli scambi o effetti sulla
produzione. Pertanto, tutte le misure per le quali si chiede l’esonero devono
rispondere ai seguenti criteri di base: a) il sostegno in questione deve essere
fornito nel quadro di un programma statale finanziato con risorse pubbliche
(anche mediante agevolazioni), non implicante trasferimenti dai consumatori; e b) il sostegno in questione non può avere
per effetto un sostegno dei prezzi a favore dei produttori; nonché alle condizioni e ai criteri inerenti alle
singole politiche sotto precisati. Programmi pubblici di servizi 2. Servizi generali Le politiche di questa categoria implicano
spese (o agevolazioni) per programmi che forniscono servizi o benefici
all’agricoltura o alla Comunità rurale. Esse non comportano pagamenti diretti
ai produttori né alle imprese di trasformazione. I programmi in questione, che
comprendono, ma non esclusivamente, quelli sotto elencati soddisfano i criteri
generali di cui sopra al punto 1 e, ove precisate, condizioni connesse alle
singole politiche: a) ricerca, in particolare ricerca
generica, ricerca collegata a programmi ambientali e programmi di ricerca
relativi a particolari prodotti; b) lotta contro parassiti e malattie,
ivi comprese misure sia generali sia relative a singoli prodotti, in
particolare sistemi di preallarme, quarantena ed eradicazione; c) servizi di formazione, comprendenti
mezzi di formazione a livello sia generale sia specializzato; d) servizi di divulgazione e di
consulenza, compresa la fornitura di mezzi atti a facilitare il trasferimento
di informazioni e dei risultati della ricerca ai produttori e ai consumatori; e) servizi di ispezione, sia a
carattere generale sia in relazione a determinati prodotti a fini di sanità,
sicurezza, classificazione o standardizzazione; f) servizi di marketing e promozione,
ivi comprese informazioni di mercato, consulenza e promozione per particolari
prodotti, ma escluse le spese a fini non precisati che potrebbero essere
utilizzate dai venditori per ridurre il loro prezzo di vendita o conferire un
vantaggio economico diretto agli acquirenti; e g) servizi infrastrutturali
comprendenti: reti elettriche, strade e altri mezzi di trasporto, strutture
commerciali e portuali, approvvigionamento idrico, dighe e reti fognarie e lavori
infrastrutturali connessi a programmi ambientali. In ogni caso la spesa deve
essere destinata unicamente alla fornitura o costruzione di opere permanenti, e
non deve comprendere la fornitura sovvenzionata di installazioni nelle aziende
tranne per l’erogazione dei pubblici servizi normalmente disponibili. Non deve
comprendere inoltre sovvenzioni per fattori di produzione o costi d’esercizio,
né prezzi di utenza preferenziali. 3. Stoccaggio pubblico a fini
di sicurezza alimentare[9] Spese (o agevolazioni) relative alla
costituzione e conservazione di scorte di prodotti che costituiscono parte
integrante di un programma di sicurezza alimentare previsto dalla legislazione
nazionale. Può anche trattarsi di un aiuto statale allo stoccaggio privato di
prodotti nel quadro di un tale programma. Il volume e la costituzione delle scorte
corrispondono a obiettivi prefissati connessi unicamente alla sicurezza
alimentare. Il processo di costituzione e smaltimento deve essere
finanziariamente trasparente. L’acquisto delle derrate da parte dello Stato
deve essere effettuato ai prezzi correnti di mercato e il prezzo di vendita dei
prodotti stoccati a fini di sicurezza alimentare non dev’essere inferiore al
prezzo corrente del prodotto e della qualità in questione sul mercato interno. 4. Aiuto alimentare interno[10] Spese (o agevolazioni) per la fornitura di
aiuti alimentari interni alle fasce bisognose della popolazione. L’ammissibilità all’aiuto alimentare è
subordinata a criteri chiaramente definiti connessi a obiettivi nutrizionali.
L’aiuto consiste nella fornitura diretta di viveri agli interessati o nella
fornitura dei mezzi atti a consentire a coloro che rispondono ai criteri
stabiliti di acquistare i prodotti a prezzi di mercato o sovvenzionati.
L’acquisto delle derrate da parte dello Stato deve essere effettuato ai prezzi
correnti di mercato e il finanziamento e la gestione dell’aiuto devono essere
trasparenti. 5. Pagamenti diretti ai
produttori Il sostegno fornito mediante pagamenti diretti
(o agevolazioni, compresi pagamenti in natura) ai produttori per i quali viene
chiesto l’esonero dagli impegni di riduzione deve soddisfare i criteri di base
di cui sopra al punto 1, nonché i criteri specifici per i singoli tipi di
pagamento diretto di cui ai punti da 6 a 13. Qualora l’esonero dalla riduzione
sia chiesto per un tipo di pagamento diretto esistente o nuovo o diverso da
quelli di cui ai punti da 6 a 13, esso deve essere conforme, oltre che ai
criteri generali di cui al punto 1, ai criteri di cui al punto 6, lettere da b)
a e). 6. Sostegno dei redditi su base
fissa a) L’ammissibilità ai pagamenti in questione
deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti quali reddito,
status di produttore o di proprietario di terreni, utilizzazione di fattori o
livello di produzione in un periodo di riferimento definito e fisso. b) L’importo dei pagamenti in un dato anno
non può essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della
produzione (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore in un anno
successivo al periodo di riferimento. c) L’importo dei pagamenti in un dato anno
non può essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o
internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di
riferimento. d) L’importo dei pagamenti in un dato anno
non può essere stabilito in relazione o in base ai fattori di produzione
utilizzati in un anno successivo al periodo di riferimento. e) Nessuna produzione è richiesta per
ricevere i pagamenti. 7. Partecipazione finanziaria
dello Stato a programmi di assicurazione e di garanzia del reddito a) L’ammissibilità ai pagamenti in questione
è subordinata ad una perdita di reddito, considerato soltanto il reddito
ricavato dall’agricoltura, superiore al 30% del reddito lordo medio o
dell’equivalente in termini di reddito netto (escluso qualsiasi pagamento
nell’ambito degli stessi programmi o di programmi analoghi) nel triennio
precedente oppure di una media triennale basata sui cinque anni precedenti
esclusi quello con i valori più elevati e quello con i valori più bassi. Tutti
i produttori che soddisfano questa condizione sono ammissibili ai pagamenti. b) L’importo dei pagamenti compensa in
misura inferiore al 70% la perdita di reddito subita dal produttore nell’anno
in cui quest’ultimo diventa ammissibile all’assistenza in questione. c) L’importo dei pagamenti è unicamente
collegato al reddito; esso non ha alcun rapporto con il tipo o il volume della
produzione (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore, con i prezzi,
interni o internazionali, di tale produzione, né con i fattori di produzione
utilizzati. d) Se un produttore riceve nello stesso anno
pagamenti ai sensi del presente punto e del punto 8 (soccorso in caso di
calamità naturali), il totale di detti pagamenti deve essere inferiore al 100%
della perdita che egli ha complessivamente subito. 8. Pagamenti (diretti o
mediante partecipazione finanziaria dello Stato a sistemi di assicurazione dei
raccolti) in seguito a calamità naturali a) L’ammissibilità ai pagamenti in questione
sussiste soltanto quanto le autorità pubbliche riconoscono ufficialmente che si
è verificata o si sta verificando una calamità naturale o una catastrofe
analoga (in particolare epidemie, infestazioni, incidenti nucleari e guerra sul
territorio del membro interessato) ed è determinata da una perdita di
produzione superiore al 30% della produzione media dei tre anni precedenti o di
tre dei cinque anni precedenti, esclusi quello con i risultati più elevati e
quello con i risultati più bassi. b) I pagamenti in caso di calamità si
effettuano soltanto in relazione alle perdite di reddito, bestiame (compresi
pagamenti relativi a trattamenti veterinari), terra o altri fattori di
produzione subite in seguito alla calamità in questione. c) I pagamenti devono compensare non più del
costo totale per la sostituzione dei beni perduti e non devono comportare
obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione
successiva. d) I pagamenti effettuati durante una
calamità non possono superare il livello necessario per impedire o ridurre
ulteriori perdite quali definite sopra alla lettera b). e) Se un prodotto riceve nello stesso anno
pagamenti ai sensi del presente punto e del punto 7 (programmi di assicurazione
e di garanzia del reddito), il totale di detti pagamenti deve essere inferiore
al 100% della perdita che egli ha complessivamente subito. 9. Assistenza all’aggiustamento
strutturale fornita mediante programmi per il ritiro dei produttori
dall’attività a) L’ammissibilità ai pagamenti in questione
deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell’ambito di
programmi intesi ad agevolare il ritiro dall’attività delle persone operanti
nel campo della produzione agricola commerciabile o il loro passaggio ad
attività non agricole. b) I pagamenti sono condizionati al ritiro
totale e permanente dei beneficiari dalla produzione agricola commerciabile. 10. Assistenza all’aggiustamento
strutturale fornita mediante programmi di smobilizzo delle risorse a) L’ammissibilità ai pagamenti in questione
deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell’ambito di
programmi intesi a ritirare terra o altre risorse, comprese quelle zootecniche,
dalla produzione agricola commerciabile. b) I pagamenti sono condizionati, per la
terra, al ritiro dalla produzione agricola commerciabile per almeno tre anni e
per il bestiame all’abbattimento o alla cessione permanente definitiva. c) I pagamenti non comportano obblighi né
indicazioni circa impieghi alternativi della terra o delle altre risorse
implicanti la produzione di prodotti agricoli commerciabili. d) I pagamenti non possono essere connessi
al tipo o alla quantità della produzione, né ai prezzi, interni o
internazionali, di produzioni attuate utilizzando la terra o altre risorse
rimaste in produzione. 11. Assistenza all’aggiustamento
strutturale fornita mediante aiuti all’investimento a) L’ammissibilità ai pagamenti in questione
deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell’ambito di
programmi statali intesi a contribuire alla ristrutturazione finanziaria o
materiale delle attività di un produttore in seguito a difficoltà strutturali
oggettivamente comprovate. L’ammissibilità ai programmi in questione può anche
essere basata su un preciso programma statale per la riprivatizzazione delle terre
coltivabili. b) L’importo dei pagamenti in un dato anno
non può essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della
produzione (compresi i capi di bestiame), attuata dal produttore in un anno
successivo al periodo di riferimento, fatto salvo il criterio di cui alla
lettera e). c) L’importo dei pagamenti in un dato anno
non può essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o
internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di
riferimento. d) I pagamenti devono essere forniti
soltanto per il periodo di tempo necessario all’attuazione degli investimenti
per i quali sono stati concessi. e) I pagamenti non comportano obblighi o
comunque indicazioni circa i prodotti agricoli che saranno coltivati dai
beneficiari, fatta eccezione per l’obbligo di non coltivare un determinato
prodotto. f) I pagamenti devono essere limitati
all’importo necessario per compensare lo svantaggio strutturale. 12. Pagamenti concessi nel quadro
di programmi ambientali a) L’ammissibilità ai pagamenti in questione
deve essere determinata nel quadro di un preciso programma statale per la
protezione o la conservazione dell’ambiente, nonché essere subordinata al
rispetto di specifiche condizioni dettate da tale programma, comprese
condizioni relative ai metodi e ai fattori di produzione. b) L’importo del pagamento deve essere
limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti
dall’osservanza del programma statale. 13. Pagamenti nel quadro di
programmi di assistenza regionale a) L’ammissibilità ai pagamenti in questione
è limitata ai produttori delle regioni svantaggiate. Ciascuna di queste deve
essere un’area geografica contigua chiaramente designata con un’identità
economica e amministrativa definibile, considerata svantaggiata in base a
criteri neutrali e oggettivi chiaramente precisati in leggi o regolamenti e
tali da indicare che le difficoltà della regione derivano da circostanze non
soltanto provvisorie. b) L’importo dei pagamenti in un dato anno
non può essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della
produzione (ivi compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore in un anno
successivo al periodo di riferimento, salvo per ridurre tale produzione. c) L’importo dei pagamenti in un dato anno
non può essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o
internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di
riferimento. d) I pagamenti sono destinati soltanto ai
produttori delle regioni ammissibili; tuttavia essi sono generalmente accessibili
a tutti i produttori di tali regioni. e) Quando i pagamenti sono connessi ai
fattori di produzione, al di sopra di un livello di soglia del fattore in
questione essi sono effettuati ad un tasso decrescente. f) I pagamenti sono limitati ai costi supplementari
o alla perdita di reddito connessi all’esercizio dell’agricoltura nell’area
indicata. ____________ é ALLEGATO V Regolamento abrogato e relativa
modificazione Regolamento del Consiglio (CE) n. 597/2009 (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93) || || || Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1) || limitatmente al punto 18 dell'allegato _____________ ALLEGATO VI Tavola di concordanza Regolamento (CE) n. 597/2009 || Il presente regolamento Articoli da 1 a 11 || Articoli da 1 a 11 Articolo 12 paragrafi da 1 a 4 || Articolo 12, paragrafi da 1 a 4 Articolo 12, paragrafo 6 || Articolo 12, paragrafo 5 Articoli 13 e 14 || Articoli 13 e 14 Articolo 15, paragrafo 1 || Articolo 15, paragrafo 1 Articolo 15, paragrafo 2, prima frase || Articolo 15, paragrafo 2, primo comma Articolo 15, paragrafo 2, seconda frase || Articolo 15, paragrafo 2, secondo comma Articolo 15, paragrafo 3 || Articolo 15, paragrafo 3 Articoli da 16 a 27 || Articoli da 16 a 27 Articolo 28, paragrafi da 1 a 4 || Articolo 28, paragrafi da 1 a 4 Articolo 28, paragrafo 5, prima frase || Articolo 28, paragrafo 5, primo comma Articolo 28, paragrafo 5, seconda frase || Articolo 28, paragrafo 5, secondo comma Articolo 28, paragrafo 6 || Articolo 28, paragrafo 6 Articoli da 29 a 33 || Articoli da 29 a 33 Articolo 33 bis || Articolo 34 Articolo 34 || Articolo 35 Articolo 35 || Articolo 36 Allegati da I a IV || Allegati da I a IV Allegato V || - Allegato VI || - - || Allegato V - || Allegato VI ______________ [1] Per «scambi commerciali» si intendono gli scambi in cui
la scelta tra prodotti nazionali e prodotti d’importazione è libera e dipende
unicamente da considerazioni di ordine commerciale. [2] Ai fini del presente regolamento:
– per «imposte dirette» si intendono le imposte su retribuzioni,
gli utili, gli interessi, le rendite, le royalties e qualsivoglia
altra forma di reddito, nonché le imposte sulla proprietà immobiliare,
– per «oneri sulle importazioni» si intendono le tariffe, i dazi
doganali e gli altri oneri fiscali non enumerati altrove nella
presente nota, riscossi sulle importazioni,
– per «imposte indirette» si intendono le imposte sulle vendite,
le accise, le imposte sulla cifra d’affari, sul valore aggiunto,
sulle concessioni, l’imposta di bollo, le imposte sui trasferimenti, le
imposte sulle scorte e le attrezzature, le compensazioni fiscali alla frontiera
e qualsivoglia altra imposta diversa da imposte dirette e oneri sulle
importazioni,
– le imposte indirette «riscosse a stati anteriori» sono quelle
prelevate su beni o servizi utilizzati direttamente o indirettamente
nella fabbricazione del prodotto,
– le imposte indirette «a cascata» sono imposte plurifase
applicate dove non esistono meccanismi di successivo credito
d’imposta, ove i beni o i servizi imponibili ad un determinato stadio
della produzione siano utilizzati in uno stadio produttivo successivo,
– la «remissione» delle imposte comprende le restituzioni e la
riduzione delle imposte,
– la «remissione o la restituzione del dazio (drawback)» comprende
l’esenzione e il differimento totale o parziale degli oneri sulle
importazioni. [3] Il differimento non costituisce necessariamente una
sovvenzione all’esportazione quando, ad esempio, viene riscosso un adeguato
importo di interessi. [4] Cfr. nota 2. [5] Cfr. nota 2. [6] La lettera h) non si applica ai sistemi dell’imposta sul
valore aggiunto o delle compensazioni fiscali alla frontiera in sua vece; il
problema dell’eccessiva remissione delle imposte sul valore aggiunto è
disciplinato esclusivamente dalla lettera g). [7] Cfr. nota 2. [8] Per fattori immessi nel processo produttivo s’intendono
fattori incorporati materialmente nel prodotto, nonché energia, combustibili e
carburanti utilizzati nel processo produttivo, e catalizzatori consumati in
abbinamento agli stessi per ottenere il prodotto esportato. [9] Ai fini del punto 3 del presente allegato, si
considerano conformi alle disposizioni in esso contenute i programmi statali di
stoccaggio a fini di sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo attuati
in modo trasparente e gestiti secondo orientamenti o criteri oggettivi
pubblicati ufficialmente, compresi i programmi nell’ambito dei quali le scorte
di derrate a fini di sicurezza alimentare sono acquistate e fornite a prezzi
amministrati, purché la differenza tra il prezzo d’acquisto e il prezzo di
riferimento esterno sia conteggiata nella MAS. [10] Ai fini dei punti 3 e 4 del presente allegato, la
fornitura di prodotti alimentari a prezzi sovvenzionati al fine di soddisfare
il fabbisogno alimentare delle popolazioni urbane e rurali bisognose dei paesi
in via di sviluppo su base regolare a prezzi equi si ritiene conforme alle
disposizioni del presente punto.