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Document 52014PC0658
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing and provisional application on behalf of the Union of the Agreement for scientific and technological cooperation between the European Union and European Atomic Energy Community and the Swiss Confederation associating the Swiss Confederation to Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation and the Research and Training Programme of the European Atomic Energy Community complementing Horizon 2020; and regulating Switzerland's participation in the ITER activities carried out by Fusion for Energy
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Svizzera alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" per la realizzazione di ITER
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Svizzera alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" per la realizzazione di ITER
/* COM/2014/0658 final - 2014/0306 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Svizzera alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" per la realizzazione di ITER /* COM/2014/0658 final - 2014/0306 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il 15 novembre 2013 il Consiglio ha
autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione europea e
della Comunità europea dell'energia atomica, con la Confederazione svizzera al
fine di concludere un accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia
atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al
programma quadro di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 e al programma di
ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra
Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Svizzera alle attività
condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" per la realizzazione
di ITER. I negoziati sono stati avviati il 29 novembre
2013 e le successive tornate negoziali si sono svolte il 5 e 16 dicembre 2013,
il 13 gennaio e il 12 febbraio 2014. I negoziati sono stati sospesi a seguito
del referendum indetto dalla Svizzera il 9 febbraio 2014, il cui esito ha avuto
una conseguenza diretta sulla capacità della Svizzera di firmare il protocollo che
estende alla Croazia l'accordo sulla libera circolazione delle persone. Il 6 maggio 2014 il Consiglio ha adottato una
dichiarazione relativa alla Svizzera, secondo la quale i negoziati sulla piena
partecipazione della Svizzera ai due programmi [Orizzonte 2020 e Erasmus+]
sarebbero stati ufficialmente sospesi fintanto che non fosse stato firmato il
citato protocollo sulla Croazia. La dichiarazione del Consiglio stabiliva un
legame diretto tra la «piena associazione» della Svizzera e l'estensione alla
Croazia dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, il che lasciava
aperta la possibilità di istituire una forma di accordo di portata inferiore
alla «piena» associazione. La soluzione cui si è giunti è compatibile con
la dichiarazione del Consiglio, in quanto non configura una «piena
associazione» pur mantenendo un approccio equilibrato di reciproco interesse in
grado di soddisfare entrambe le Parti, ossia l'associazione solo a settori limitati
del programma Orizzonte 2020 - segnatamente il primo pilastro (Consiglio
europeo della ricerca, Azioni Marie Skłodowska-Curie, Tecnologie emergenti
e future, Infrastrutture di ricerca) - e alle azioni nell'ambito dell'obiettivo
«Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione», oltre all'intero
programma Euratom e ITER. Tale associazione limitata entrerebbe in vigore il 15
settembre 2014, mentre l'associazione all'intero programma Orizzonte 2020 sarebbe
applicabile a partire dal 2017, subordinatamente alla ratifica della Svizzera
del protocollo che estende alla Croazia l'accordo sulla libera circolazione
delle persone. Inoltre, le direttive di negoziato adottate
dal Consiglio nel novembre 2013 imponevano alla Commissione di includere nel
testo dell'accordo due clausole «ghigliottina», che stabilivano il collegamento
dell'accordo di associazione all'accordo sulla libera circolazione delle
persone e alla ratifica da parte della Svizzera del protocollo che estende alla
Croazia l'accordo sulla libera circolazione delle persone. Queste due clausole
sono state mantenute. La soluzione proposta è stata presentata il 14
luglio 2014 al gruppo di lavoro «Ricerca», che l'ha accolta favorevolmente. L'accordo
sul testo è stato raggiunto con la Svizzera il 24 luglio 2014 dopo
ulteriori negoziati. Il testo dell'accordo è accluso in allegato. La Commissione invita il Consiglio ad adottare
una decisione sulla firma e sull'applicazione provvisoria dell'accordo a nome
dell'Unione europea. Ai fini della conclusione dell'accordo a nome della
Comunità europea dell'energia atomica, la Commissione invita il Consiglio a
dare la sua approvazione, a norma dell'articolo 101, secondo comma, del
trattato che istituisce la CEEA. La proposta acclusa riguarda una decisione del
Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo. La
Commissione invita il Consiglio: –
ad adottare una decisione sulla firma e sull'applicazione
provvisoria dell'accordo a nome dell'Unione europea. 2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La proposta di decisione del Consiglio si basa
sull'articolo 186 e sull'articolo 218, paragrafi 5 e 8, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. 3. INCIDENZA SUL BILANCIO La scheda finanziaria legislativa che accompagna
la presente decisione definisce l'incidenza indicativa sul bilancio. Alla luce di quanto esposto, la Commissione
chiede al Consiglio di: –
adottare una decisione sulla firma e sull'applicazione
provvisoria dell'accordo a nome dell'Unione europea; –
autorizzare il negoziatore dell'accordo a firmare,
a nome dell'Unione europea, l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica
tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la
Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma
quadro di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e
formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte
2020, e che disciplina la partecipazione della Svizzera alle attività condotte dall'impresa
comune "Fusion for Energy" per la realizzazione di ITER. 2014/0306 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e
all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e
tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e
la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma
quadro di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e
formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte
2020, e che disciplina la partecipazione della Svizzera alle attività condotte
dall'impresa comune "Fusion for Energy" per la realizzazione di ITER IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo
218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 15 novembre 2013 il
Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione
europea e della Comunità europea dell'energia atomica, con la Confederazione
svizzera al fine di concludere un accordo di cooperazione scientifica e
tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e
la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma
quadro di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e
formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte
2020, e che disciplina la partecipazione della Svizzera alle attività condotte dall'impresa
comune "Fusion for Energy" per la realizzazione di ITER. (2) Visto l'esito positivo dei
negoziati, è opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione europea,
fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva. (3) La conclusione dell'accordo è
soggetta ad una distinta procedura applicabile alle materie che rientrano nel
campo di applicazione del trattato della Comunità europea dell'energia atomica. (4) È opportuno applicare l'accordo
a titolo provvisorio a decorrere dal 15° settembre 2014, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvata, a nome dell'Unione europea, la
firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione
europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera
che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e
innovazione - Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della
Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che
disciplina la partecipazione della Svizzera alle attività condotte dall'impresa
comune "Fusion for Energy" per la realizzazione di ITER, con riserva della conclusione di tale accordo. Il
testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il
segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per
la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le
persone indicate dal negoziatore del medesimo. Articolo 3 L'accordo è
applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 15 settembre 2014, in conformità
all'articolo 15 dell'accordo stesso, in attesa della sua entrata in
vigore. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi 1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista
sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista
sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Proposta
di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome
dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione
scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia
atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al
programma quadro di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 e al programma di
ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra
Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Svizzera alle attività
condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" per la realizzazione
di ITER 1.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB[1] Titolo
8: Ricerca e Innovazione, Strategia politica e coordinamento per le direzioni
generali RTD, JRC, AGRI, EAC, CNECT, ENER, ENTR e MOVE Titolo
10 — Ricerca diretta (JRC) 1.3. Natura della
proposta/iniziativa þ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un
progetto pilota/un'azione preparatoria[2] ¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente ¨ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una
nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Associare
la Svizzera alle azioni dirette e indirette del programma Orizzonte 2020 e ai
programmi Euratom; disciplinare la sua partecipazione alle attività condotte dall'Impresa
comune "Fusion for Energy" per la realizzazione di ITER; assicurare
la rappresentanza istituzionale della Svizzera nei rispettivi comitati e
organismi; ricevere il contributo finanziario e tecnico della Svizzera per l'attuazione
del programma Orizzonte 2020, del programma Euratom e ITER. Misura strategica volta
ad incoraggiare la cooperazione tra l'UE ed Euratom e la Svizzera in considerazione
dell'importanza che la ricerca scientifica e tecnologica riveste per le Parti,
l'attuazione congiunta in corso di programmi di ricerca di interesse reciproco,
al fine di cooperare e a dare accesso alle attività svolte nell'ambito di
Orizzonte 2020, Euratom, ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (Fusion for
Energy - F4E). 1.4.2. Obiettivi specifici e attività
ABM/ABB interessate Obiettivo specifico n. Le
attività ABM/ABB relative all'associazione della Svizzera al programma
Orizzonte 2020 consentiranno di rafforzare l'eccellenza nella scienza
contribuendo all'instaurazione dell'Unione dell'innovazione. 1.4.3. Risultati e incidenza previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. L'accordo
dovrebbe consentire alla Svizzera e all'Unione europea di trarre benefici
reciproci tramite la partecipazione a Orizzonte 2020. L'UE beneficerà delle
eccellenti capacità di ricerca e innovazione della Svizzera, dei suoi
laboratori e istituti nei settori della fissione e della fusione, consentendole
di diventare un partner eccellente nelle attività di ricerca di Euratom. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli
indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa. - Numero
di proposte/richiedenti svizzeri rispetto al numero di proposte/richiedenti
selezionati per un finanziamento nell'ambito dei programmi contemplati dal
presente accordo; - numero
di soggetti svizzeri che ottengono il finanziamento e proporzione di tale
finanziamento nei programmi contemplati dall'accordo rispetto alla sua relativa
partecipazione ai programmi e numero di convenzioni di sovvenzione e contratti
firmati che coinvolgono la partecipazione di partner svizzeri; - contributo
svizzero alla realizzazione dell'Unione dell'innovazione. 1.5. - Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità nel breve e lungo
termine Articoli
186, 218, paragrafi 6 e 8, del TFUE e articolo 101 del trattato Euratom. 1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento
dell'Unione europea La
Svizzera versa un contributo finanziario per la partecipazione, che viene
aggiunto al bilancio dell'UE. È stata il maggiore contributore finanziario tra tutti
i paesi associati al 7º PQ. È anche un partner attivo nelle iniziative di
cui agli articoli 185 e 187. 1.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe La
Svizzera è stata associata ai programmi quadro di sviluppo scientifico e
tecnologico dal 2004 e vi ha partecipato dal 1987. È l'unico paese terzo
associato ad Euratom e ITER (dal 1979). In media, il tasso di successo dei
partecipanti svizzeri è molto più elevato rispetto agli Stati membri dell'UE. 1.5.4. Compatibilità ed eventuale
sinergia con altri strumenti pertinenti Il
programma Orizzonte 2020 è compatibile con altri strumenti di finanziamento
dell'Unione e complementare alla partecipazione ai programmi COSME e Galileo,
il che consente sinergie nel finanziamento e una migliore valorizzazione dell'associazione
a Orizzonte 2020. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria þ Proposta/iniziativa di durata limitata –
þ Proposta/iniziativa in vigore dal [15/9/2014] al [31/12/2020] per
Orizzonte 2020 –
þ Proposta/iniziativa in vigore dal [15.9.2014] al [31.12.2018] per il
programma Euratom –
þ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [15.9.2014] al
[31.12.2020] volta a disciplinare la partecipazione della Svizzera al progetto
ITER –
þ Incidenza finanziaria dal 2014 al 2020 ¨ Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA –
e successivo funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione previste[3] Per il bilancio 2014 þ Gestione diretta
a opera della Commissione –
þ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
–
þ A opera delle agenzie esecutive; –
¨ Gestione concorrente
con gli Stati membri þ Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati: –
¨ a paesi terzi o organismi da questi designati; –
¨ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare); –
¨ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti; –
¨ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento
finanziario; –
¨ a organismi di diritto pubblico; –
ý organismi istituiti dalle Comunità –
¨ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio
pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie; –
¨ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione
di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie
finanziarie; –
¨ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della
PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base. – Se è indicata più di una modalità, fornire
ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni". Osservazioni La gestione
sarà assicurata dai servizi della Commissione e da F4E per ITER. La Commissione
rappresenta Euratom in seno agli organi direttivi dell'organizzazione ITER e
F4E. 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Precisare frequenza e
condizioni. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo La
Commissione valuterà periodicamente tutte le azioni svolte nell'ambito dell'accordo,
e ne monitorerà l'attuazione nell'ambito del comitato di ricerca
Svizzera/Comunità, istituito dall'articolo 5 dell'accordo quadro. Sistema
di gestione e di controllo 2.2.1. Rischi individuati Nessuno. 2.2.2. Informazioni riguardanti il
sistema di controllo interno istituito L'allegato
B dell'accordo precisa le norme che disciplinano il contributo finanziario
della Svizzera al programma «Orizzonte 2020», «Euratom» e alle attività di
F4E (ITER). 2.2.3. Stima dei costi e dei benefici
dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore n.d. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure di
prevenzione e tutela in vigore o previste. Tali
misure sono previste nell'allegato C dell'accordo, segnatamente: - Audit:
le convenzioni di sovvenzione e/o i contratti conclusi con i partecipanti al
programma stabiliti in Svizzera possono prevedere che siano effettuati
controlli di tipo scientifico, finanziario, tecnologico o di altra natura in
qualsiasi momento nei locali dei partecipanti e dei loro subappaltatori da
parte di agenti della Commissione, della Corte dei conti europea, o di altre
persone incaricate dalla Commissione, conformemente al regolamento del
Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002[4],
modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1081/2010[5], al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002[6], modificato da ultimo
dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007[7],
al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 966/2012[8] e al regolamento
delegato (UE) n. 1268/2012[9]
della Commissione e alle altre norme di cui al presente accordo Gli
audit possono essere effettuati dopo la scadenza del programma Orizzonte 2020
(2014-2020) e del programma Euratom 2014-2018, con le modalità indicate nelle
convenzioni di sovvenzione e/o nei contratti in questione. - Controlli
e verifiche sul posto: ai sensi del presente accordo, la Commissione (OLAF) è
autorizzata a effettuare, sul territorio svizzero, i controlli e le verifiche
sul posto secondo le condizioni e le modalità stabilite dal regolamento (CE,
Euratom) n. 2185/96[10]
del Consiglio e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013[11]. - Misure
e sanzioni amministrative: ferma restando l'applicazione del diritto penale
svizzero, misure e sanzioni amministrative possono essere comminate dalla
Commissione in conformità con il regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio (UE) n. 966/2012 e il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012
della Commissione, e con il regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95[12] sulla protezione degli
interessi finanziari delle Comunità europee. - Sono
previste misure di recupero che hanno forza esecutiva sul territorio svizzero. 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio esistenti Secondo l'ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero […][Denominazione…...….] || Diss./Non diss.[13] || di paesi EFTA[14] || di paesi candidati[15] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario 1 bis || 08 01 Spese amministrative - Ricerca 08 01 05 01 Spesa relativa al personale di ricerca 08 01 05 03 Altre spese di gestione - Ricerca || Non diss. || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario
pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero […][Denominazione…...….] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario || […][XX.YY.YY.YY] || || SÌ/NO 0 || SÌ/NO 0 || SÌ/NO 0 || SÌ/NO 3.2. Incidenza
prevista sulle spese [Sezione da compilare
utilizzando il foglio elettronico sui dati di bilancio
di natura amministrativa (secondo
documento allegato alla presente scheda finanziaria), da caricare su CISNET a
fini di consultazione interservizi.] 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 1 bis || Competitività per la crescita e l'occupazione DG: Ricerca e innovazione || || || 2014[16] || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || Numero della linea di bilancio || Impegni || (1) || || || || || || || || Pagamenti || (2) || || || || || || || || Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || || || || || || || Pagamenti || (2a) || || || || || || || || Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[17] 08 01 05 08 01 05 01 08 01 05 03 || 0,068 0,064 0,004 || 0,232 0,218 0,014 || 0,232 0,218 0,014 || 0,232 0,218 0,014 || 0,232 0,218 0,014 || 0,232 0,218 0,014 || 0,232 0,218 0,014 || 1,460 1,372 0,088 Numero della linea di bilancio || 08 01 05 || (3) || 0,068 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 1,460 TOTALE degli stanziamenti per la DG Ricerca e innovazione || Impegni || =1+1a+3 || 0,068 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 1,460 Pagamenti || =2+2a +3 || 0,068 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 1,460 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 0,068 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 1,460 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 0,068 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 1,460 Pagamenti || =5+ 6 || 0,068 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 1,460 Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 0,068 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 1,460 TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || || 0,068 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 1,460 Pagamenti || || 0,068 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 1,460 Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || "Spese amministrative" Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE DG: Ricerca e innovazione || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese amministrative || || || || || || || || TOTALE DG <….> || Stanziamenti || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,009 || 0,032 || 0,032 || 0,032 || 0,032 || 0,032 || 0,032 || 0,201 Mio EUR (al terzo decimale) || || || 2014[18] || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,077 || 0,264 || 0,264 || 0,264 || 0,264 || 0,264 || 0,264 || 1,661 Pagamenti || 0,077 || 0,264 || 0,264 || 0,264 || 0,264 || 0,264 || 0,264 || 1,661 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi –
þ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti
operativi. –
¨ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi,
come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE RISULTATI Tipo[19] || Costo medio || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. totale || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO 1 [20]... || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale dell'obiettivo specifico 1 || || || || || || || || || || || || || || || || OBIETTIVO SPECIFICO 2 ... || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale dell'obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || || || || || 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di
natura amministrativa. –
þ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura
amministrativa, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo decimale) || 2014[21] || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,009 || 0,032 || 0,032 || 0,032 || 0,032 || 0,032 || 0,032 || 0,201 Risorse umane || || || || || || || || Altre spese amministrative || || || || || || || || Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Esclusa la RUBRICA 5[22] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 0,064 || 0,218 || 0,218 || 0,218 || 0,218 || 0,218 || 0,218 || 1,372 Altre spese di natura amministrativa || 0,004 || 0,014 || 0,014 || 0,014 || 0,014 || 0,014 || 0,014 || 0,088 Totale parziale esclusa RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,068 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 1,460 TOTALE || 0,077 || 0,264 || 0,264 || 0,264 || 0,264 || 0,264 || 0,264 || 1,661 Il fabbisogno di
stanziamenti relativi alle risorse umane è coperto dagli stanziamenti della DG
già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della
stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG
responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto
dei vincoli di bilancio. 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di
risorse umane –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane. –
þ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come
spiegato di seguito: Stima da esprimere in equivalenti a tempo
pieno || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) || || || || XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || || || || || || || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || 08 01 05 01 (ricerca indiretta) || 0,6 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[23] || XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || XX 01 04 yy[24] || - in sede || || || || || || || nelle delegazioni || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, INT e END – ricerca diretta) || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || TOTALE || || || || || || || XX è il settore o il
titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione
e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Preparazione e riunioni del comitato congiunto nonché missioni atte a garantire il corretto funzionamento e l'attuazione, nonché revisione regolare e monitoraggio, dell'accordo. Personale esterno || 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
þ La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario
pluriennale attuale. –
¨ La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[25]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
¨ La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi. Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Totale Specificare l'organismo di cofinanziamento || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm TOTALE degli stanziamenti cofinanziati || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
¨ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate. –
þ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: –
¨ sulle risorse proprie –
þ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale)* Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[26] 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 6013 – Orizzonte 2020 - Fissione + JRC - Fusione - ITER || || 34,503 1,838 4,452 26,670 || 114,251 4,916 4,754 32,234 || 120,164 6,566 5,118 11,930 || 408,023 6,735 5,839 11,843 || 431,961 6,902 6,214 10,835 || 461,596 7,636 6,125 9,824 || 504,525 8,125 6,518 4,924 * Gli importi per
il periodo 2014-2020 sono in Mio EUR e sono da considerarsi indicativi. Il
contributo finale chiesto terrà conto delle rettifiche apportate nel corso dell'anno
precedente. Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. 2014-2016 Linee di bilancio del primo pilastro e per l'obiettivo
Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione: 08.02 50 01, 09.04 50 01,
15.03 50 01 e 08 03 50 01, 08 04 50 01, 10 03 50 01. Dal 2017 Linee di bilancio: 02 04 50 01, 05 09 50 01, 06 03
50 01, 08 02 50 01, 09 04 50 01, 10.02 50 01, 15.03 50 01, 32.04 50 01 e
stanziamenti provenienti dai contributi finanziari di Orizzonte 2020 dei paesi
terzi (cioè, non aderenti allo Spazio economico europeo). 08 03 50 01, 08 04 50 01, 10 03 50 01 — Stanziamenti
provenienti dai contributi di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca
e allo sviluppo tecnologico. Precisare il metodo di
calcolo dell'incidenza sulle entrate. Il
contributo finanziario della Svizzera è calcolato come segue: Per
il 2014 il calcolo è stato basato sul PIL della Svizzera nel 2012 come segue: —
la partecipazione della Svizzera al primo pilastro di Orizzonte 2020 e le
azioni nell'ambito dell'obiettivo Diffondere l'eccellenza e ampliare la
partecipazione, nonché del PQ EURATOM (ad eccezione della parte relativa alla
fusione), pro rata 7/24, (PIL CH (2012)/PIL UE 28); —
la partecipazione della Svizzera al progetto ITER e la parte relativa alla
fusione di Euratom, 12/12, = (PIL CH (2012)/PIL UE 28+ PIL CH). Per il periodo 2015-2020: — la partecipazione della Svizzera al primo pilastro
di Orizzonte 2020 e le azioni nell'ambito dell'obiettivo Diffondere l'eccellenza
e ampliare la partecipazione, nonché del PQ EURATOM (ad eccezione della parte
relativa alla fusione) = PIL CH (2013)/PIL UE 28 ridotto della
parte degli inviti a presentare proposte dal bilancio 2015 che terminano prima
del 15.9.2014; —
la partecipazione della Svizzera al progetto ITER di fusione, nonché alla parte
del PQ Euratom relativa alla fusione, = PIL CH (2013)/PIL UE 28+
PIL CH. [1] ABM:
activity-based management (gestione per attività) – ABB: activity-based
budgeting (bilancio per attività). [2] A
norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento
finanziario. [3] Le
spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario
sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [4] GU
L 248 del 16.9.2002, pag. 1. [5] GU
L 311 del 26.11.2010, pag. 9. [6] GU
L 357 del 31.12.2002, pag. 1. [7] GU
L 111 del 28.4.2007, pag. 13. [8] GU
L 298 del 26.10.2012, pag. 1. [9] GU
L 362 del 31.12.2012, pag. 1. [10] GU
L 292 del 15.11.1996, pag. 2. [11] GU
L 248 del 18.9.2013, pag. 1. [12] GU
L 312 del 23.12.1995, pag. 1. [13] Diss.
= stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati. [14] EFTA:
Associazione europea di libero scambio. [15] Paesi
candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali. [16] L'anno
N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. [17] Assistenza
tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o
azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. [18] L'anno
N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. [19] I
risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di
studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.). [20] Come
descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici e attività ABM/ABB
interessate". [21] L'anno
N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. [22] Assistenza
tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o
azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. [23] AC
= agente contrattuale; AL = agente locale; END= esperto nazionale distaccato;
INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione
(jeune expert en délégation). [24] Sottomassimale
per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee
"BA"). [25] Cfr.
punti 19 e 24 dell'accordo interistituzionale (per il periodo 2007-2013). [26] Per
le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare
gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di
riscossione. Accordo di
cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e la Comunità
europea dell’energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la
Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione -
Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea
dell’energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la
partecipazione della Svizzera alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion
for Energy" per la realizzazione di ITER L'UNIONE EUROPEA
E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, (in seguito denominate
rispettivamente, "Unione" e "Euratom"), da una parte, e LA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA, (in seguito denominata
"Svizzera"), dall’altra, (in seguito denominate "le
Parti"), CONSIDERANDO che una stretta
relazione tra la Svizzera e l'Unione e Euratom è vantaggiosa per entrambe le
Parti; CONSIDERANDO che la ricerca
scientifica e tecnologica è importante sia per l'Unione e Euratom sia per la
Svizzera ed entrambe le Parti hanno interesse a cooperare in questo campo per
ottimizzare l’impiego delle risorse ed evitare inutili duplicazioni; CONSIDERANDO che la Svizzera e
l'Unione e Euratom stanno conducendo programmi di ricerca in alcuni settori di
interesse comune; CONSIDERANDO che l'Unione e
Euratom e la Svizzera hanno interesse a cooperare in tali programmi traendone
reciproco vantaggio; CONSIDERANDO che entrambe le
Parti hanno interesse a incoraggiare l’accesso reciproco dei rispettivi
organismi di ricerca alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico condotte
in Svizzera, da un lato, e al programma quadro di ricerca e innovazione dell’Unione
e al programma di ricerca e formazione di Euratom, così come alle attività
svolte dall'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da
fusione (in seguito "Fusion for Energy")[1], dall’altro; CONSIDERANDO che nel 1978 la
Comunità europea dell’energia atomica e la Svizzera hanno concluso un accordo
di cooperazione nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica
dei plasmi (in seguito denominato "accordo sulla fusione"); CONSIDERANDO che entrambe le
Parti desiderano sottolineare i vantaggi reciproci dell’esecuzione dell’accordo
sulla fusione, nel caso della Comunità europea dell’energia atomica, il ruolo
della Svizzera nell'avanzamento di tutti gli elementi del programma comunitario
sulla fusione, in particolare JET e ITER, verso la realizzazione del reattore
dimostrativo DEMO, e, nel caso della Svizzera, lo sviluppo e il rafforzamento
del programma svizzero e la sua integrazione nei consessi europei e
internazionali; CONSIDERANDO che entrambe le
Parti riaffermano il loro desiderio di proseguire la cooperazione a lungo
termine nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei
plasmi sulla base di un quadro e strumenti nuovi atti a garantire il sostegno
alle attività di ricerca; CONSIDERANDO che il presente
accordo abroga e sostituisce l’accordo sulla fusione; CONSIDERANDO che l'8 gennaio 1986
le Parti hanno concluso un "Accordo quadro di cooperazione scientifica e
tecnica" che è entrato in vigore il 17 luglio 1987 (in seguito denominato
"accordo quadro"); CONSIDERANDO che l’articolo 6 del
suddetto accordo quadro prevede che la cooperazione ai sensi dell’accordo sia
realizzata attraverso opportuni accordi; CONSIDERANDO
che, il 25 giugno 2007, le Comunità e la Svizzera hanno firmato un accordo di
cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità
europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera,
dall’altra; CONSIDERANDO che, il 12 dicembre
2012, Euratom e la Svizzera hanno concluso un accordo di cooperazione
scientifica e tecnologica tra la Comunità europea dell’energia atomica, da una
parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, che associa la Confederazione
svizzera al programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le
attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013); CONSIDERANDO che i suddetti
accordi prevedono, all'articolo 9, paragrafo 2, il rinnovo dell'accordo allo
scopo di consentire la partecipazione a nuovi programmi quadro pluriennali di
ricerca e sviluppo tecnologico o altre attività in corso o future, a condizioni
concordemente stabilite; CONSIDERANDO che Euratom ha
concluso l’accordo sull’istituzione dell’organizzazione internazionale
dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER.
A norma dell’articolo 21 di tale accordo e degli accordi in forma di scambio di
lettere tra la Comunità europea dell’energia atomica e la Confederazione
svizzera sull’applicazione al territorio svizzero dell’accordo ITER,
dell’accordo sui privilegi e le immunità per ITER e dell’accordo sull’approccio
allargato e concernente l’adesione della Svizzera all’impresa comune europea
per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione del 22 novembre 2007, l’accordo
si applica alla Svizzera, che partecipa al programma sulla fusione di Euratom
in qualità di Stato terzo pienamente associato; CONSIDERANDO che Euratom è membro
dell’impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione
istituita con decisione del Consiglio del 27 marzo 2007. A norma
dell’articolo 2 di tale decisione e degli accordi in forma di scambio di
lettere tra la Comunità europea dell’energia atomica e la Confederazione
svizzera sull’applicazione al territorio svizzero dell’accordo ITER,
dell’accordo sui privilegi e le immunità per ITER e dell’accordo sull’approccio
allargato e concernente l’adesione della Svizzera all’impresa comune europea
per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione del 28 novembre 2007, la
Svizzera è entrata a far parte dell’impresa comune come Stato terzo, avendo
associato il proprio programma di ricerca al programma sulla fusione di
Euratom; CONSIDERANDO che Euratom ha
concluso l’accordo tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo
del Giappone per l’attuazione congiunta delle attività che rientrano
nell’approccio allargato nel settore della ricerca sull’energia da fusione. A
norma del suo articolo 26, l’accordo si applica alla Svizzera, che partecipa al
programma sulla fusione di Euratom come Stato terzo pienamente associato; CONSIDERANDO
che il programma quadro di ricerca e innovazione dell’Unione (2014-2020) — Orizzonte
2020 (in seguito "Orizzonte 2020") è stato istituito con regolamento
(UE) n. 1291/2013[2]
del Parlamento europeo e del Consiglio, il programma specifico di attuazione di
Orizzonte 2020 è stato adottato con decisione 2013/743/UE[3] del Consiglio, il
programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica
(2014-2018) che integra Orizzonte 2020 (in seguito "programma Euratom")
è stato adottato con regolamento (Euratom) n. 1314/2013[4] del Consiglio, le norme
in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito di Orizzonte 2020 e del
programma Euratom sono state adottate con regolamento (UE) n. 1290/2013[5] del Parlamento europeo
e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l’Istituto
europeo di innovazione e tecnologia (in seguito "EIT") è stato
modificato dal regolamento (UE) n. 1292/2013[6] del Parlamento europeo
e del Consiglio, e la decisione di fornire la base per il finanziamento delle
attività connesse a ITER per il periodo 2014-2020 è stata adottata con
decisione 2013/791/Euratom[7]
del Consiglio, che modifica la decisione 2007/198/Euratom che istituisce l’impresa
comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione e le conferisce
dei vantaggi; CONSIDERANDO che, fatte salve le
disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato
che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, il presente accordo e
le attività che saranno svolte nell’ambito dello stesso non pregiudicano la
facoltà degli Stati membri di intraprendere attività bilaterali con la Svizzera
nel campo della scienza, della tecnologia, della ricerca e dello sviluppo, e di
concludere, ove opportuno, accordi a tale scopo, HANNO
CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Oggetto 1.
Le
condizioni e le modalità di partecipazione della Svizzera all’attuazione del
primo pilastro di Orizzonte 2020 e delle azioni nell’ambito dell’obiettivo
specifico "Diffondere l’eccellenza e ampliare la partecipazione", al
programma Euratom 2014-2018 e alle attività condotte dall'impresa comune
europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione (in seguito "Fusion
for Energy") per il periodo 2014-2020, sono stabilite nel presente
accordo. 1 bis.
Fatto salvo l’articolo 13, paragrafo 3 quater, il presente
accordo stabilisce, a decorrere dal 1º gennaio 2017, le condizioni e le
modalità di partecipazione della Svizzera all’attuazione dell’intero programma
Orizzonte 2020, al programma Euratom 2014-2018 e alle attività condotte dall’impresa
comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione per il periodo
2014-2020. 2.
I
soggetti giuridici stabiliti in Svizzera possono partecipare ai programmi
contemplati dal presente accordo e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion
for Energy" nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 7. 3.
A
decorrere dal 1º gennaio 2017, i soggetti giuridici stabiliti in Svizzera
possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca dell’Unione
europea, nella misura in cui tale partecipazione non è contemplata dal
paragrafo 1. 4.
I
soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea, incluso il Centro comune di
ricerca, possono partecipare a programmi e/o progetti di ricerca in Svizzera in
settori equivalenti a quelli dei programmi menzionati nel paragrafo 1 e, dal 1º
gennaio 2017, a quelli menzionati nel paragrafo 1 bis. 5.
Ai
fini del presente accordo, si intende per: a.
"soggetto giuridico", qualsiasi persona fisica o qualsiasi persona
giuridica costituita e riconosciuta come tale ai sensi del diritto nazionale,
del diritto dell’Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità
giuridica e che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere
soggetta a obblighi; b.
"programmi contemplati dal presente accordo", il primo pilastro di
Orizzonte 2020, le azioni nell’ambito dell’obiettivo specifico "Diffondere
l’eccellenza e ampliare la partecipazione" e il programma Euratom
2014-2018 o, fatto salvo l’articolo 13, paragrafo 3 quater,
l’intero programma Orizzonte 2020 e l'intero programma Euratom 2014-2018 a
decorrere dal 1º gennaio 2017; c.
"primo pilastro di Orizzonte 2020", le azioni nell’ambito degli obiettivi
specifici elencati nell’allegato I, parte I, del regolamento (UE)
n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, vale a dire "Consiglio
europeo della ricerca", Tecnologie emergenti e future", "Azioni
Marie Skłodowska-Curie" e "Infrastrutture di ricerca". ARTICOLO 2 Forme e
strumenti di cooperazione 1. La
cooperazione assume le seguenti forme: a. Partecipazione
di soggetti giuridici stabiliti in Svizzera a programmi contemplati dal
presente accordo in conformità ai termini e alle condizioni stabiliti nelle rispettive
regole di partecipazione e di diffusione; e a tutte le attività condotte dall'impresa
comune "Fusion for Energy", in conformità ai termini e alle
condizioni stabiliti dall’impresa comune. Qualora
l’Unione adotti disposizioni per l’attuazione degli articoli 185 e 187 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)[8], la Svizzera è
autorizzata a partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette
disposizioni, in conformità alle decisioni e ai regolamenti che sono stati o
saranno adottati per istituire tali strutture. Fatto salvo l’articolo 13,
paragrafo 3 quater, la presente disposizione si applica solo a
decorrere dal 1º gennaio 2017. I
soggetti giuridici stabiliti in Svizzera sono ammessi a partecipare, in quanto
soggetti di un paese associato, alle azioni indirette basate sugli articoli 185
e 187 del TFUE. Fatto salvo l’articolo 13, paragrafo 3 quater,
la presente disposizione si applica solo a decorrere dal 1º gennaio 2017. Il
regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, come
modificato dal regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, si applica alla partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in
Svizzera alle comunità della conoscenza e dell’innovazione. I
partecipanti svizzeri sono invitati al Forum dei soggetti portatori d'interesse
dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT). b. Contributo
finanziario della Svizzera alle dotazioni di bilancio dei programmi di lavoro
adottati per l’attuazione dei programmi contemplati dal presente accordo e alle
attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy", quale
definito all’articolo 4, paragrafo 2. c. Partecipazione
di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea ai programmi o ai progetti
di ricerca svizzeri decisi dal Consiglio federale su temi equivalenti a quelli
dei programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte
dall'impresa comune "Fusion for Energy", conformemente alle modalità
e condizioni stabilite dalla pertinente normativa svizzera e con il consenso
dei partner nel progetto specifico e nella gestione del corrispondente
programma svizzero. I
soggetti giuridici stabiliti nell'Unione che partecipano a programmi e/o
progetti di ricerca svizzeri provvedono alla copertura dei propri costi,
inclusa la rispettiva quota di spese generali di gestione e amministrazione del
progetto. 2. Oltre
alla trasmissione tempestiva di informazioni e di documentazione concernenti l'attuazione
dei programmi contemplati dal presente accordo e delle attività condotte
dall'impresa comune "Fusion for Energy", così come dei programmi e/o
progetti svizzeri, la cooperazione tra le Parti può assumere le forme e gli
strumenti seguenti: a. periodici
scambi di opinioni sugli orientamenti e le priorità della politica in materia
di ricerca, e sui relativi piani, della Svizzera e dell'Unione e di Euratom; b. scambi
di opinioni sulle prospettive e sullo sviluppo della cooperazione; c. trasmissione
tempestiva di informazioni sullo stato di attuazione dei programmi e dei
progetti di ricerca della Svizzera e dell'Unione e di Euratom, nonché sui
risultati del lavoro svolto nell’ambito del presente accordo; d. riunioni
congiunte e dichiarazioni comuni rese in esito alle stesse; e. visite e
scambi di ricercatori, ingegneri e tecnici; f. periodici
contatti e riunioni di follow-up tra i responsabili dei programmi o dei
progetti della Svizzera e dell’Unione e di Euratom; g. partecipazione
di esperti a seminari, congressi e workshop; h. trasmissione
tempestiva di informazioni sull’attività di ITER alla stregua di quanto avviene
con gli Stati membri. ARTICOLO 3 Diritti e
obblighi in materia di proprietà intellettuale 1.
Fatte
salve le disposizioni dell’allegato A e del diritto applicabile, i soggetti
giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano a programmi contemplati dal
presente accordo e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for
Energy" hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle
informazioni e della proprietà intellettuale derivanti da tale partecipazione,
i medesimi diritti e i medesimi obblighi dei soggetti giuridici stabiliti
nell’Unione che partecipano ai programmi e alle attività di ricerca in
questione. Questa disposizione non si applica ai risultati scaturiti da
progetti iniziati prima dell'applicazione provvisoria del presente accordo. 2.
Fatte
salve le disposizioni dell'allegato A e del diritto applicabile, i soggetti
giuridici stabiliti nell'Unione, che partecipano ai programmi e/o progetti di
ricerca svizzeri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), hanno, in
materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle informazioni e della
proprietà intellettuale derivanti da tale partecipazione, i medesimi diritti e
i medesimi obblighi dei soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che
partecipano ai programmi e/o progetti in questione. Questa disposizione non si
applica ai risultati scaturiti da progetti iniziati prima dell'applicazione
provvisoria del presente accordo. 3.
Agli
effetti del presente accordo, per "proprietà intellettuale" si
intende la definizione data dall'articolo 2 della Convenzione che
istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a
Stoccolma il 14 luglio 1967. ARTICOLO
4 Disposizioni
finanziarie 1. Il
contributo finanziario della Svizzera per la partecipazione all’attuazione dei
programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte dall'impresa
comune "Fusion for Energy" è determinato in proporzione e a
complemento delle risorse disponibili anno per anno nel bilancio generale
dell'Unione europea per stanziamenti d’impegno finalizzati a far fronte agli
obblighi della Commissione relativi alle attività da eseguire nelle forme
opportune ai fini dell’attuazione, della gestione, dello svolgimento e delle
operazioni dei programmi contemplati dal presente accordo. L’Unione europea
si riserva il diritto di utilizzare gli stanziamenti operativi e amministrativi
derivanti dal contributo della Svizzera ai programmi contemplati dal presente
accordo e a tutte le attività condotte dall'impresa comune "Fusion for
Energy" in funzione delle esigenze di tali programmi e attività. 2. Ad
esclusione della seconda frase del presente paragrafo, il fattore di
proporzionalità applicato per determinare il contributo finanziario della
Svizzera nell'ambito del presente accordo è costituito dal rapporto tra il
prodotto interno lordo della Svizzera, a prezzi di mercato, e la somma dei
prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell’Unione
europea. Il fattore di proporzionalità applicato per determinare il contributo
finanziario della Svizzera alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion
for Energy" e alle attività sulla fusione del programma Euratom è
costituito dal rapporto tra il prodotto interno lordo della Svizzera, a prezzi
di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli
Stati membri dell’Unione europea e della Svizzera. Questi rapporti
sono calcolati sulla base delle più recenti statistiche di Eurostat,
disponibili al momento della pubblicazione del progetto di bilancio
dell'Unione europea per lo stesso anno. 3. Le regole che disciplinano
il contributo finanziario della Svizzera sono enunciate nell'allegato B. ARTICOLO 5 Comitato di
ricerca Svizzera/Comunità 1.
Il
"comitato di ricerca Svizzera/Comunità" istituito dall’accordo quadro
esamina, valuta e assicura la corretta applicazione del presente accordo. Ogni
questione relativa all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo
è deferita al comitato. 2.
Il
comitato può decidere di modificare i riferimenti agli atti dell'Unione
riportati nell'allegato C. 3. Il
comitato si riunisce su richiesta di una delle Parti. Inoltre, il comitato
lavora su base continuativa mediante scambio di documenti, e-mail e altri mezzi
di comunicazione. ARTICOLO 6 Partecipazione
ai comitati 1. I
rappresentanti della Svizzera partecipano in qualità di osservatori ai comitati
incaricati dell’attuazione dei programmi contemplati dal presente accordo. La
partecipazione si svolge in conformità al regolamento interno del comitato in
questione. La Svizzera è informata dei risultati delle votazioni in tali
comitati. La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le
stesse modalità, comprese le procedure per il ricevimento di informazioni e
documenti, applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione
europea. 2. I
rappresentanti della Svizzera partecipano in qualità di osservatori al
consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca. Tale partecipazione
si svolge in conformità al regolamento interno del consiglio di amministrazione
del Centro comune di ricerca. 3. Le
spese di viaggio e soggiorno sostenute da rappresentanti della Svizzera che
partecipano alle riunioni dei comitati di cui ai paragrafi 1 e 2 sono
rimborsate dalla Commissione in base agli stessi criteri e alle stesse
procedure applicabili, nello stesso periodo, ai rappresentanti degli Stati
membri dell’Unione europea. 4. I
rappresentanti della Svizzera partecipano agli organismi dell'impresa comune
"Fusion for Energy". La partecipazione si svolge conformemente allo
statuto di "Fusion for Energy", comprese le disposizioni in materia
di diritto di voto. 5. La
partecipazione dei rappresentanti della Svizzera in seno al comitato dello
Spazio europeo della ricerca e dell’innovazione (CSER) e nei gruppi connessi al
SER si svolge conformemente al regolamento interno del comitato e dei
rispettivi gruppi. ARTICOLO 7 Partecipazione 1. Fatte
salve le disposizioni dell’articolo 3, i soggetti giuridici stabiliti in
Svizzera che partecipano ai programmi contemplati dal presente accordo e alle attività
condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" hanno gli stessi
diritti e obblighi contrattuali dei soggetti giuridici stabiliti nell’Unione. 2. Le
condizioni in materia di presentazione e valutazione delle proposte,
aggiudicazione e conclusione di convenzioni di sovvenzione e/o contratti
nell’ambito dei programmi contemplati dal presente accordo e delle attività
condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" applicabili ai
soggetti giuridici stabiliti in Svizzera sono uguali a quelle applicabili alle
convenzioni di sovvenzione e/o ai contratti conclusi nell'ambito dei medesimi
programmi o delle attività di "Fusion for Energy" con soggetti
giuridici stabiliti nell’Unione. 3. I
soggetti giuridici stabiliti in Svizzera sono ammessi agli strumenti finanziari
istituiti nell’ambito dei programmi contemplati dal presente accordo. 4. Ai
fini della nomina dei valutatori o degli esperti nell’ambito dei programmi
contemplati dal presente accordo, nonché per le attività condotte dall'impresa
comune "Fusion for Energy" sarà preso in considerazione un numero adeguato
di esperti svizzeri, tenendo conto delle competenze e delle conoscenze idonee
all’espletamento dei compiti loro assegnati. 5. Fatto
salvo il disposto dell’articolo 1, paragrafo 4, dell’articolo 2, paragrafo 1,
lettera c), e dell’articolo 3, paragrafo 2, e fatte salve le norme e i
regolamenti interni vigenti, i soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea
possono partecipare, alle stesse condizioni applicabili ai partecipanti
svizzeri, ai programmi e/o progetti previsti dai programmi e attività di
ricerca svizzeri di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c). Le autorità
svizzere possono subordinare la partecipazione a un progetto da parte di uno o
più soggetti giuridici stabiliti nell'Unione alla partecipazione congiunta di
almeno un soggetto stabilito in Svizzera. ARTICOLO
8 Mobilità Ciascuna Parte
si impegna, conformemente alla legislazione e agli accordi vigenti, a
consentire l'ingresso ed il soggiorno, di un certo numero di ricercatori che
partecipano, in Svizzera e nell'Unione, alle attività contemplate dal presente
accordo, quando ciò sia indispensabile ai fini della adeguata esecuzione di una
determinata attività. ARTICOLO
9 Revisione
e collaborazione futura 1.
Qualora
l’Unione o Euratom decidano di modificare o ampliare i loro programmi di
ricerca o le attività di "Fusion for Energy", il presente accordo può
essere modificato o ampliato a condizioni concordemente stabilite. Le Parti si
scambiano informazioni e opinioni sulle modifiche o ampliamenti previsti,
nonché su qualsiasi questione che incida direttamente o indirettamente sulla
cooperazione della Svizzera nei settori relativi ai programmi contemplati dal
presente accordo e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for
Energy". Alla Svizzera è notificato l’esatto contenuto dei programmi o
attività modificati o ampliati entro due settimane dalla data di adozione degli
stessi da parte dell’Unione e di Euratom. In caso di modifica o ampliamento dei
programmi o delle attività di ricerca la Svizzera può recedere dal presente
accordo con un preavviso di sei mesi. Le Parti comunicano la propria intenzione
di denunciare o prorogare il presente accordo entro tre mesi dall'adozione
della decisione dell'Unione o di Euratom. 2.
Qualora
l’Unione o Euratom adottino un nuovo programma quadro pluriennale per le
attività di ricerca e sviluppo tecnologico o una nuova decisione volta a
finanziare le attività di "Fusion for Energy", il presente accordo
può essere rinnovato o rinegoziato a condizioni concordemente stabilite. Le
Parti si scambiano informazioni ed opinioni sulla preparazione di tali
programmi o su altre attività di ricerca in corso e future, comprese quelle condotte
da "Fusion for Energy", attraverso il comitato di ricerca
Svizzera/Comunità. ARTICOLO
10 Rapporto
con altri accordi internazionali 1.
Le
disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio dei vantaggi
previsti da altri accordi internazionali a cui una delle Parti è vincolata, che
sono riservati esclusivamente ai soggetti giuridici stabiliti nel territorio di
detta Parte. 2.
Nel
quadro del presente accordo i soggetti giuridici stabiliti in un altro paese
associato al programma Orizzonte 2020 (paese associato) o al programma Euratom
sono titolari degli stessi diritti e obblighi dei soggetti stabiliti in uno
Stato membro, purché il paese associato in cui è stabilito il soggetto abbia
acconsentito a garantire ai soggetti giuridici della Svizzera gli stessi
diritti e abbia imposto loro gli stessi obblighi. ARTICOLO
11 Ambito
di applicazione territoriale Il presente
accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano il trattato
sul funzionamento dell’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità
europea dell’energia atomica e alle condizioni precisate in detti trattati e,
dall’altro, al territorio della Svizzera. ARTICOLO
12 Allegati Gli
allegati A, B e C costituiscono parte integrante del presente accordo. ARTICOLO
13 Modifica
e denuncia 1.
Il
presente accordo si applica per la durata di Orizzonte 2020, fino al 31
dicembre 2018 per il programma Euratom, e fino al 31 dicembre 2020 per le attività
condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy". In deroga al
paragrafo 3, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e il 31 marzo 2019, una
delle due Parti può denunciare, per iscritto, il presente accordo in relazione
alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy". In
tal caso l’accordo cessa di applicarsi il 31 dicembre 2018 con riferimento a
tali attività. Il presente
accordo è tacitamente esteso e applicato secondo le stesse modalità e
condizioni al programma Euratom 2019-2020, a meno che una delle Parti notifichi
la sua decisione di non estendere il presente accordo al citato programma entro
tre mesi dall’adozione del programma Euratom 2019-2020. In tal caso, il
presente accordo cessa di applicarsi il 31 dicembre 2018 al programma Euratom,
fatta salva la partecipazione della Svizzera a Orizzonte 2020 e alle attività condotte
dall'impresa comune "Fusion for Energy". 2.
Il
presente accordo può essere modificato solo previo accordo scritto delle Parti.
La procedura di entrata in vigore delle modifiche è identica a quella applicabile
al presente accordo. 3.
Il
presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle
Parti mediante un preavviso scritto di almeno sei mesi. 3 bis. Qualora
sia denunciato l’accordo sulla libera circolazione delle persone firmato tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione
svizzera, dall’altra, il presente accordo cessa di applicarsi alla stessa data
del suddetto accordo. A tal fine non è necessaria alcuna comunicazione scritta
preliminare. 3 ter. Il
presente accordo cessa di applicarsi in mancanza della notifica da parte della
Svizzera richiesta per l’entrata in vigore del protocollo sull’estensione alla
Croazia dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una
parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione
delle persone, entro sei mesi dal completamento delle procedure interne della
Svizzera. A tal fine non è necessaria alcuna comunicazione scritta preliminare. 3 quater. Il
presente accordo cessa di applicarsi con effetto retroattivo al 31 dicembre
2016 in mancanza della ratifica, entro il 9 febbraio 2017, da parte della
Svizzera del protocollo sull’estensione alla Croazia dell’accordo sulla libera
circolazione delle persone firmato tra la Comunità europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra. Se la
Confederazione svizzera ratifica il protocollo di cui sopra, il presente
accordo si applica all’intero programma Orizzonte 2020, al programma Euratom
2014-2018 e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for
Energy", a decorrere dal 1º gennaio 2017. 4.
I
progetti e le attività in corso al momento della denuncia e/o della scadenza
del presente accordo sono portati a compimento alle condizioni in esso
stabilite. Le Parti risolvono di comune accordo le eventuali altre conseguenze
dovute alla denuncia dell’accordo. ARTICOLO
14 Clausola
di riesame Nel quarto anno
dall’entrata in vigore del presente accordo, le Parti procedono a una verifica
congiunta dell’applicazione dell’accordo, compreso il fattore di
proporzionalità utilizzato per determinare il contributo finanziario della
Svizzera, sulla base dei dati riguardanti la partecipazione di soggetti
giuridici stabiliti in Svizzera ad azioni dirette ed indirette nell’ambito dei
programmi contemplati dal presente accordo negli anni 2014-2016 nonché alle
attività di "Fusion for Energy". ARTICOLO
15 Entrata
in vigore e applicazione provvisoria 1. Il
presente accordo è ratificato o concluso dalle Parti in conformità alle loro
norme rispettive. Esso entra in vigore alla data dell’ultima notifica
dell’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. In relazione
all’associazione della Svizzera a Orizzonte 2020, l’applicazione provvisoria
del presente accordo decorre dal momento della firma dell'accordo da parte dei
rappresentanti della Svizzera e dell’Unione. In relazione
all’associazione della Svizzera al programma Euratom e alle attività di "Fusion
for Energy", l’applicazione provvisoria del presente accordo decorre dal
momento in cui la Svizzera ha firmato l’accordo, e Euratom ha notificato alla
Svizzera l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie per la conclusione
del presente accordo. L’applicazione
provvisoria ha effetto dal 15 settembre 2014. I soggetti giuridici stabiliti in
Svizzera sono trattati alla stregua di soggetti di un paese associato ai sensi
dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE)
n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce le norme in
materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma Orizzonte 2020
ai fini degli inviti a presentare proposte, delle procedure di aggiudicazione
di appalti o dei bandi di gara nell’ambito dei programmi contemplati dal
presente accordo con scadenza dal 15 settembre 2014 in poi. Se i soggetti
giuridici stabiliti in Svizzera non sono ammissibili al finanziamento in base a
inviti a presentare proposte, procedure di aggiudicazione di appalti o bandi di
gara nell’ambito dei programmi contemplati dal presente accordo finanziato dal
bilancio 2015, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1,
lettera a), del regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio che stabilisce le norme in materia di partecipazione e
diffusione nell'ambito del programma Orizzonte 2020, ai fini del calcolo del
contributo finanziario della Svizzera elaborato conformemente all’allegato B
del presente accordo per l’anno 2015, la dotazione di bilancio del programma è
ridotta della dotazione finanziaria di detti inviti a presentare proposte,
procedure o bandi di gara. 2. Se
una delle Parti informa l'altra Parte che non intende concludere o ratificare
il presente accordo, si conviene quanto segue: - l’Unione
e Euratom rimborsano alla Svizzera il suo contributo finanziario al bilancio
generale dell’Unione europea di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera
b); -
tuttavia, i fondi già impegnati dall’Unione e Euratom nel corso
dell’applicazione provvisoria del presente accordo per la partecipazione di
soggetti giuridici stabiliti in Svizzera alle azioni indirette o ad attività
condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy", sono detratti dall’Unione
e Euratom dal suddetto rimborso; - i
progetti e le attività avviati durante l'applicazione provvisoria e ancora in
corso al momento della suddetta notifica sono portati a compimento alle
condizioni stabilite dal presente accordo. ARTICOLO
16 Relazione
con l'accordo sulla fusione del 1978 1.
All’atto
della sua applicazione provvisoria, il presente accordo sospende l’accordo di
cooperazione nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica
dei plasmi del 1978. 2.
Al
momento della sua entrata in vigore, il presente accordo abroga e sostituisce
l’accordo di cooperazione nel settore della fusione termonucleare controllata e
della fisica dei plasmi del 1978. Il presente
accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese,
finlandese, francese, greca, inglese, estone, italiana, lettone, lituana,
maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola,
svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. ALLEGATO A PRINCIPI DI
ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI
PROPRIETÀ INTELLETTUALE I. DIRITTI
DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI SOGGETTI GIURIDICI DELLE PARTI 1.
Ciascuna
parte garantisce che i diritti di proprietà intellettuale dei soggetti
giuridici dell'altra Parte che partecipano alle attività condotte nell'ambito
del presente accordo, nonché i diritti e gli obblighi derivanti da detta
partecipazione, siano compatibili con le convenzioni internazionali pertinenti
applicabili alla Parti, in particolare l'accordo TRIPS (Accordo sugli aspetti
dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, amministrato
dall'Organizzazione mondiale del commercio), la convenzione di Berna (Atto di
Parigi 1971) e la convenzione di Parigi (Atto di Stoccolma 1967). 2.
I
soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano ad azioni indirette
nell’ambito dei programmi contemplati dal presente accordo sono titolari di
diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale in conformità al regolamento
(UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le
norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma Orizzonte
2020 e alle disposizioni delle convenzioni di sovvenzione Euratom e di
Orizzonte 2020. 3.
I
soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano ad attività condotte
dall'impresa comune "Fusion for Energy" sono titolari di diritti e
obblighi in materia di proprietà intellettuale in conformità alle norme in
materia di diritti di proprietà intellettuale e di diffusione di informazioni e
alle norme finanziarie adottate dall'impresa comune "Fusion for
Energy". 4.
Se
partecipano ad azioni indirette nell'ambito del programma Orizzonte 2020,
attuate in conformità all’articolo 185 e all’articolo 187 del TFUE, i
soggetti giuridici stabiliti in Svizzera sono titolari di diritti ed obblighi in
materia di proprietà intellettuale alle condizioni stabilite dal regolamento
(UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le
norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma
Orizzonte 2020 e alle disposizioni delle pertinenti convenzioni di sovvenzione
e alle eventuali altre norme applicabili, a seconda del caso. 5.
I
soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea che
partecipano ai programmi o ai progetti di ricerca svizzeri sono titolari degli
stessi diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale dei soggetti
giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano a detti programmi o progetti di
ricerca. II. DIRITTI
DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA LE PARTI 1.
Salvo
diversa convenzione tra le Parti, ai diritti di proprietà intellettuale
generati dalle Parti nel corso delle attività condotte in conformità all'articolo
2, paragrafo 2, del presente accordo si applicano le regole specificate di
seguito: a. la Parte
che genera la proprietà intellettuale ne è titolare. Quando non può essere
determinato il rispettivo ruolo svolto dalla Parti nelle attività, esse condividono
la titolarità della proprietà intellettuale; b. la Parte
titolare concede all’altra Parte diritti di accesso alla proprietà
intellettuale e facoltà di utilizzo della stessa per lo svolgimento delle attività
di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del presente accordo. Tali diritti di
accesso e l'utilizzo della proprietà intellettuale sono concessi a titolo
gratuito. 2.
Salvo
diversa convenzione tra le Parti, alle pubblicazioni di carattere scientifico
delle Parti si applicano le regole specificate di seguito: a. in caso
di pubblicazione ad opera di una Parte di dati, informazioni e risultati
tecnici o scientifici per mezzo di riviste, articoli, relazioni e libri,
incluse opere audiovisive e software, che siano frutto o siano collegate ad
attività condotte nell'ambito del presente accordo, l’altra Parte ha diritto di
ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida
per tutti i paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere
e distribuire al pubblico tali opere, a meno che ciò sia in contrasto con
diritti di proprietà intellettuale esistenti di terze parti; b. ogni
riproduzione destinata al pubblico di dati ed informazioni tutelati da diritto
d'autore, prodotta a norma delle presenti disposizioni, deve indicare i nomi
degli autori dell'opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non
essere citati. Deve inoltre contenere una menzione chiara e visibile del
sostegno cooperativo delle Parti. 3.
Salvo
diversa convenzione tra le Parti, alle informazioni da non divulgare, si
applicano le regole specificate di seguito: a. all'atto
di comunicare all'altra Parte le informazioni relative alle attività condotte
nell'ambito del presente accordo, ciascuna Parte stabilisce quali siano le
informazioni che non desidera divulgare; b. ai fini
specifici dell’applicazione del presente accordo la Parte che riceve dette
informazioni può comunicare, sotto la propria responsabilità, tali informazioni
riservate come informazioni classificate a organismi o persone sotto la sua
autorità, imponendo loro l’obbligo di mantenerle riservate; c. previo
consenso scritto della Parte che fornisce le informazioni riservate, la Parte
che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito
dalla precedente lettera b). Le Parti collaborano al fine di stabilire le
procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione
scritta preliminare per una divulgazione più ampia delle informazioni. Ciascuna
Parte rilascia tale autorizzazione nei limiti consentiti dalle proprie leggi,
regolamenti e politiche; d. le informazioni
non documentali riservate e ogni altra informazione confidenziale o segreta fornita
nel corso di seminari o altre riunioni di rappresentanti delle Parti indette a
norma del presente accordo, nonché le informazioni apprese attraverso il
personale distaccato, l'uso di strutture o l'esecuzione di azioni indirette, rimangono
confidenziali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni
riservate, confidenziali o segrete siano resi edotti del carattere confidenziale
delle informazioni prima che queste siano comunicate, a norma della
lettera a); e. ciascuna
Parte si impegna ad assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente
accordo per quanto riguarda l'obbligo di non divulgare le informazioni
riservate ricevute a norma delle lettere a) e d). Se una delle Parti
si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di
osservare le disposizioni sull'obbligo del segreto di cui alla lettera a) e
alla lettera d), ne informa immediatamente l'altra Parte. Successivamente le Parti
si consultano per definire una linea di condotta adeguata. ALLEGATO B REGOLE RELATIVE
ALLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLA SVIZZERA DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL
PRESENTE ACCORDO I. DETERMINAZIONE
DELLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA 1.
La
Commissione comunica alla Svizzera i seguenti dati unitamente alla relativa
documentazione, compresi i corrispondenti dati Eurostat, non appena possibile e
al più tardi entro il 1º settembre di ogni anno e di ogni aggiornamento
del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 non appena disponibile: a. gli
importi degli stanziamenti di impegno che figurano nella dichiarazione di spesa
del progetto preliminare di bilancio dell’Unione europea per l’anno successivo
corrispondenti ai programmi contemplati dal presente accordo e al contributo
finale dell’Unione all'impresa comune "Fusion for Energy"; b. l’importo
stimato dei contributi finanziari ricavato dal progetto di bilancio, corrispondente
alla partecipazione della Svizzera per l’anno successivo a ciascuno dei
programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte dall'impresa
comune "Fusion for Energy". 2.
Non
appena il bilancio generale è definitivamente adottato e contestualmente alla prima
richiesta di fondi dell’anno, la Commissione comunica alla Svizzera gli importi
sopra citati, corredati della relativa documentazione, compresi i pertinenti
dati Eurostat, in distinte dichiarazioni di spesa, corrispondenti alla
partecipazione della Svizzera a ciascuno dei programmi contemplati dal presente
accordo e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for
Energy". II. MODALITÀ
DI VERSAMENTO 1.
Nei
mesi di giugno e novembre di ciascun esercizio finanziario, la Commissione
trasmette alla Svizzera una richiesta separata di fondi per i contributi dovuti
a ciascuno dei programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte
dall'impresa comune "Fusion for Energy" nel quadro del presente
accordo. Tali richieste di fondi hanno per oggetto il pagamento di 6/12° del
contributo della Svizzera relativo a ciascuna richiesta di fondi, da versarsi
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Tuttavia, nell’ultimo anno di
esecuzione dei due programmi e nell’ultimo anno della decisione
2013/791/Euratom[9]
del Consiglio, che modifica la decisione 2007/198/UE, che istituisce l’impresa comune
europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione e le conferisce dei
vantaggi, la Commissione trasmette, nel mese di giugno, un’unica richiesta di
fondi a copertura dell’intero esercizio, da versare entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta di fondi. 1bis. Fatto
salvo il paragrafo 1, entro il 15 dicembre 2014 la Commissione trasmette alla
Svizzera una richiesta di fondi corrispondente a 7/24° del suo contributo annuo
ai programmi contemplati dal presente accordo nel 2014, ad eccezione delle
attività sulla fusione condotte nell’ambito del programma Euratom. La
Commissione trasmette inoltre, entro il 15 dicembre 2014, una richiesta corrispondente
a 12/12° del contributo annuale della Svizzera alle attività sulla fusione del
programma Euratom e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for
Energy" nel 2014. Tali richieste prevedono che il pagamento del contributo
della Svizzera avvenga al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della
richiesta. I paragrafi
seguenti si applicano di conseguenza. 2.
Il
contributo della Svizzera è espresso e corrisposto in euro. 3.
Il
contributo dovuto dalla Svizzera in virtù del presente accordo deve essere
versato nei termini di cui al paragrafo 1. Ogni eventuale ritardo nei
versamenti dà origine al pagamento di interessi, calcolati al tasso
interbancario EURIBOR a un mese. Tale tasso è maggiorato di 1,5 punti
percentuali per ciascun mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica
all'intero periodo di mora. III. MODALITÀ
DI ATTUAZIONE 1.
Il
contributo finanziario della Svizzera ai due programmi e alle attività condotte
dall'impresa comune "Fusion for Energy" a norma dell’articolo 4
del presente accordo resta invariato per tutto l’esercizio finanziario
considerato. Eventuali pertinenti modifiche nel bilancio dell’UE adottate
nell’esercizio finanziario in questione devono essere prese in considerazione
al momento della prima richiesta di fondi trasmessa nell’anno successivo, fatta
eccezione per l’ultimo anno dei rispettivi programmi e attività. 2.
Al
momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario (n), in sede di
compilazione del conto delle entrate e delle uscite la Commissione procede al
conguaglio dei conti relativi alla partecipazione della Svizzera, prendendo in
considerazione le variazioni intervenute in corso d'esercizio in seguito a
trasferimenti, storni, riporti, disimpegni e bilanci rettificativi e
suppletivi. 3.
Il
conguaglio è effettuato al momento del primo versamento per l'esercizio
finanziario n + 1. Tuttavia, l’ultimo di tali conguagli ha luogo entro il mese
di luglio del quarto anno successivo alla fine di ciascuno dei due programmi e
al termine della durata della decisione 2013/791/Euratom del Consiglio, che
modifica la decisione 2007/198/Euratom che istituisce l'impresa comune europea
per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi. I
versamenti della Svizzera sono accreditati ai programmi dell'Unione europea e
di Euratom in quanto entrate di bilancio assegnate alle linee di bilancio
specifiche nello stato delle entrate del bilancio generale dell'Unione europea. IV. INFORMAZIONI 1.
Entro
il 1º settembre di ciascun esercizio finanziario (n + 1), la Commissione
prepara e invia alla Svizzera, a fini informativi, un prospetto dello stato
delle risorse assegnate ai programmi contemplati dal presente accordo e alle
attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" per il
precedente esercizio finanziario (n), compilato sul modello del conto di
gestione della Commissione. 2.
La
Commissione comunica alla Svizzera i dati statistici e tutte le altre
informazioni finanziarie generali relative all’attuazione di ciascuno dei due
programmi e delle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for
Energy" messe a disposizione degli Stati membri. ALLEGATO C CONTROLLO
FINANZIARIO DEI PARTECIPANTI SVIZZERI AL PROGRAMMA ORIZZONTE 2020, AL PROGRAMMA
EURATOM E ALLE ATTIVITÀ CONDOTTE DALL'IMPRESA COMUNE "FUSION FOR
ENERGY" CONTEMPLATI DAL PRESENTE ACCORDO I. COMUNICAZIONI
DIRETTE La Commissione
può comunicare direttamente con i partecipanti ai programmi contemplati dal
presente accordo e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for
Energy" stabiliti in Svizzera e con i loro subfornitori, i quali possono
inoltrare direttamente alla Commissione tutte le informazioni e la
documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare sulla base degli
strumenti di cui al presente accordo e delle convenzioni di sovvenzione e/o dei
contratti conclusi per darvi attuazione. II. AUDIT 1.
In
conformità al regolamento (UE) n. 966/2012[10]
del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE)
n. 1268/2012[11]
della Commissione e alle altre disposizioni indicate nel presente accordo, le
convenzioni di sovvenzione e/o i contratti conclusi con i partecipanti ai
programmi e alle attività stabiliti in Svizzera possono prevedere che audit
scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura siano effettuati in
qualsiasi momento presso le sedi dei partecipanti e quelle dei loro
subappaltatori da agenti della Commissione o da altre persone da essa
debitamente autorizzate. 2.
Gli
agenti della Commissione, della Corte dei conti europea e le altre persone da
essa autorizzate devono avere accesso ai siti, ai lavori e a tutte le
informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a
termine efficacemente il loro compito. Il diritto di accesso deve essere
esplicitamente sancito nelle convenzioni di sovvenzione e/o nei contratti
conclusi in applicazione degli strumenti indicati dal presente accordo. 3.
Dopo
la scadenza del programma "Orizzonte 2020" e del programma Euratom,
oppure dopo il 31 dicembre 2020 per le attività condotte dall'impresa comune "Fusion
for Energy", gli audit possono essere effettuati secondo le modalità
stabilite nelle convenzioni di sovvenzione e/o nei contratti in questione. 4.
Il
Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato
degli audit da effettuare sul territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non
è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.
Il Controllo federale delle finanze della Svizzera o altre autorità svizzere
competenti designate da tale organismo possono assistere ai citati audit. III. INDAGINI SVOLTE DALL’UFFICIO
EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE (OLAF) 1. Nell’ambito
del presente accordo, la Commissione (OLAF) può svolgere indagini, compresi
controlli e verifiche sul posto sul territorio svizzero, in conformità alle
modalità e alle condizioni di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96[12] del Consiglio e al
regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013[13]
del Parlamento europeo e del Consiglio, per accertare eventuali frodi, casi di
corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari
dell’Unione e/o di Euratom. 2. I
controlli e le verifiche sul posto sono preparate e svolte dall'OLAF in stretta
collaborazione con il Controllo federale delle finanze della Svizzera o con
altre autorità svizzere competenti da questo designate; esse sono informate in
tempo utile dell'oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli
e delle verifiche, in modo da poter apportare tutto l'aiuto necessario. A tal
fine, gli agenti delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai
controlli e alle verifiche sul posto. 3.
Se
le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul
posto possono essere effettuati congiuntamente dall'OLAF e da tali autorità. 4.
Qualora
i partecipanti a programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte
dall'impresa comune "Fusion for Energy" si oppongano a un controllo o
a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori
dell'OLAF, in conformità con la normativa nazionale, l'assistenza necessaria per
consentire l'adempimento della loro missione di controllo e verifica sul posto. 5.
L’OLAF
comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze della Svizzera o ad altre
autorità svizzere competenti designate dal Controllo federale delle finanze
della Svizzera qualsiasi fatto o sospetto relativo a una irregolarità di cui
sia venuto a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. In
ogni caso, l’OLAF informa l’autorità sopra citata dei risultati di questi
controlli e verifiche. IV. INFORMAZIONE
E CONSULTAZIONE 1.
Ai
fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità
svizzere e dell'Unione procedono, a intervalli regolari, a scambi di
informazioni e, su richiesta di una di esse, procedono a consultazioni. 2.
Le
autorità competenti svizzere informano senza indugio la Commissione di casi o
sospetti di irregolarità di cui sono venute a conoscenza in relazione alla
conclusione o attuazione delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti
conclusi per dare attuazione agli strumenti indicati nel presente accordo. V. RISERVATEZZA Le informazioni
comunicate o acquisite a norma del presente allegato, in qualsiasi forma si
presentino, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione
concessa dalla legislazione della Svizzera e dalle disposizioni corrispondenti
applicabili alle istituzioni dell'Unione. Tali informazioni non possono essere
comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni
dell'Unione, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione
delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi
dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle Parti. VI. MISURE E
SANZIONI AMMINISTRATIVE Ferma restando
l’applicazione del diritto penale svizzero, misure e sanzioni amministrative
possono essere comminate dalla Commissione in conformità al regolamento (UE) n.
966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE)
n. 1268/2012, e al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95[14] del Consiglio relativo
alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità. VII. RISCOSSIONE
ED ESECUZIONE Le decisioni
della Commissione prese a norma del programma Orizzonte 2020 o del programma
Euratom nell'ambito di applicazione del presente accordo, le quali comportano,
a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario,
costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. La formula esecutiva è apposta, con
la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità designata dal
governo svizzero, che ne informa la Commissione. L'esecuzione forzata ha luogo
nell'osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legalità della
decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al controllo della Corte di
giustizia dell'Unione europea. Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione
europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un
contratto o una convenzione di sovvenzione nell’ambito di Orizzonte 2020 e del
programma Euratom hanno forza esecutiva alle stesse condizioni. [1] Istituita
dalla decisione 2007/198/Euratom del Consiglio del 27 marzo 2007 (GU L 90 del
30.3.2007, pag. 58). [2] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104. [3] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965. [4] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 948. [5] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81. [6]
GU L 347 del
20.12.2013, pag. 147. [7] GU L 349 del 21.12.2013, pag. 100. [8] GU C 115 del 9.5.2008, pag. 47. [9] GU L 349 del 21.12.2013, pag. 100. [10] GU
L 298 del 26.10.2012, pag. 1. [11] GU
L 362 del 31.12.2012, pag. 1. [12] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. [13] GU L 248 del 18.9.2013,
pag. 1. [14] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.