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Document 52014PC0658

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Svizzera alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" per la realizzazione di ITER

/* COM/2014/0658 final - 2014/0306 (NLE) */

52014PC0658

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Svizzera alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" per la realizzazione di ITER /* COM/2014/0658 final - 2014/0306 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 15 novembre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, con la Confederazione svizzera al fine di concludere un accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Svizzera alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" per la realizzazione di ITER.

I negoziati sono stati avviati il 29 novembre 2013 e le successive tornate negoziali si sono svolte il 5 e 16 dicembre 2013, il 13 gennaio e il 12 febbraio 2014. I negoziati sono stati sospesi a seguito del referendum indetto dalla Svizzera il 9 febbraio 2014, il cui esito ha avuto una conseguenza diretta sulla capacità della Svizzera di firmare il protocollo che estende alla Croazia l'accordo sulla libera circolazione delle persone.

Il 6 maggio 2014 il Consiglio ha adottato una dichiarazione relativa alla Svizzera, secondo la quale i negoziati sulla piena partecipazione della Svizzera ai due programmi [Orizzonte 2020 e Erasmus+] sarebbero stati ufficialmente sospesi fintanto che non fosse stato firmato il citato protocollo sulla Croazia. La dichiarazione del Consiglio stabiliva un legame diretto tra la «piena associazione» della Svizzera e l'estensione alla Croazia dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, il che lasciava aperta la possibilità di istituire una forma di accordo di portata inferiore alla «piena» associazione.

La soluzione cui si è giunti è compatibile con la dichiarazione del Consiglio, in quanto non configura una «piena associazione» pur mantenendo un approccio equilibrato di reciproco interesse in grado di soddisfare entrambe le Parti, ossia l'associazione solo a settori limitati del programma Orizzonte 2020 - segnatamente il primo pilastro (Consiglio europeo della ricerca, Azioni Marie Skłodowska-Curie, Tecnologie emergenti e future, Infrastrutture di ricerca) - e alle azioni nell'ambito dell'obiettivo «Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione», oltre all'intero programma Euratom e ITER. Tale associazione limitata entrerebbe in vigore il 15 settembre 2014, mentre l'associazione all'intero programma Orizzonte 2020 sarebbe applicabile a partire dal 2017, subordinatamente alla ratifica della Svizzera del protocollo che estende alla Croazia l'accordo sulla libera circolazione delle persone.

Inoltre, le direttive di negoziato adottate dal Consiglio nel novembre 2013 imponevano alla Commissione di includere nel testo dell'accordo due clausole «ghigliottina», che stabilivano il collegamento dell'accordo di associazione all'accordo sulla libera circolazione delle persone e alla ratifica da parte della Svizzera del protocollo che estende alla Croazia l'accordo sulla libera circolazione delle persone. Queste due clausole sono state mantenute.

La soluzione proposta è stata presentata il 14 luglio 2014 al gruppo di lavoro «Ricerca», che l'ha accolta favorevolmente. L'accordo sul testo è stato raggiunto con la Svizzera il 24 luglio 2014 dopo ulteriori negoziati. Il testo dell'accordo è accluso in allegato.

La Commissione invita il Consiglio ad adottare una decisione sulla firma e sull'applicazione provvisoria dell'accordo a nome dell'Unione europea. Ai fini della conclusione dell'accordo a nome della Comunità europea dell'energia atomica, la Commissione invita il Consiglio a dare la sua approvazione, a norma dell'articolo 101, secondo comma, del trattato che istituisce la CEEA.

La proposta acclusa riguarda una decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo. La Commissione invita il Consiglio:

– ad adottare una decisione sulla firma e sull'applicazione provvisoria dell'accordo a nome dell'Unione europea.

2.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta di decisione del Consiglio si basa sull'articolo 186 e sull'articolo 218, paragrafi 5 e 8, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La scheda finanziaria legislativa che accompagna la presente decisione definisce l'incidenza indicativa sul bilancio.

Alla luce di quanto esposto, la Commissione chiede al Consiglio di:

– adottare una decisione sulla firma e sull'applicazione provvisoria dell'accordo a nome dell'Unione europea;

– autorizzare il negoziatore dell'accordo a firmare, a nome dell'Unione europea, l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Svizzera alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" per la realizzazione di ITER.

2014/0306 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Svizzera alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" per la realizzazione di ITER

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il 15 novembre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, con la Confederazione svizzera al fine di concludere un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Svizzera alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" per la realizzazione di ITER.

(2)       Visto l'esito positivo dei negoziati, è opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione europea, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva.

(3)       La conclusione dell'accordo è soggetta ad una distinta procedura applicabile alle materie che rientrano nel campo di applicazione del trattato della Comunità europea dell'energia atomica.

(4)       È opportuno applicare l'accordo a titolo provvisorio a decorrere dal 15° settembre 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata, a nome dell'Unione europea, la firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Svizzera alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" per la realizzazione di ITER, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore del medesimo.

Articolo 3

L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 15 settembre 2014, in conformità all'articolo 15 dell'accordo stesso, in attesa della sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

              1.2.    Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

              1.3.    Natura della proposta/iniziativa

              1.4.    Obiettivi

              1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.6.    Durata e incidenza finanziaria

              1.7.    Modalità di gestione previste

2.           MISURE DI GESTIONE

              2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

              2.2.    Sistema di gestione e di controllo

              2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

              3.2.    Incidenza prevista sulle spese

              3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

              3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

              3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

              3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

              3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

              3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.        Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Svizzera alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" per la realizzazione di ITER

1.2.        Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[1]

Titolo 8: Ricerca e Innovazione, Strategia politica e coordinamento per le direzioni generali RTD, JRC, AGRI, EAC, CNECT, ENER, ENTR e MOVE

Titolo 10 — Ricerca diretta (JRC)

1.3.        Natura della proposta/iniziativa

þ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[2]

¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

¨ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

1.4.        Obiettivi

1.4.1.     Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Associare la Svizzera alle azioni dirette e indirette del programma Orizzonte 2020 e ai programmi Euratom; disciplinare la sua partecipazione alle attività condotte dall'Impresa comune "Fusion for Energy" per la realizzazione di ITER; assicurare la rappresentanza istituzionale della Svizzera nei rispettivi comitati e organismi; ricevere il contributo finanziario e tecnico della Svizzera per l'attuazione del programma Orizzonte 2020, del programma Euratom e ITER. Misura strategica volta ad incoraggiare la cooperazione tra l'UE ed Euratom e la Svizzera in considerazione dell'importanza che la ricerca scientifica e tecnologica riveste per le Parti, l'attuazione congiunta in corso di programmi di ricerca di interesse reciproco, al fine di cooperare e a dare accesso alle attività svolte nell'ambito di Orizzonte 2020, Euratom, ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (Fusion for Energy - F4E).

1.4.2.     Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n.

Le attività ABM/ABB relative all'associazione della Svizzera al programma Orizzonte 2020 consentiranno di rafforzare l'eccellenza nella scienza contribuendo all'instaurazione dell'Unione dell'innovazione.

1.4.3.     Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

L'accordo dovrebbe consentire alla Svizzera e all'Unione europea di trarre benefici reciproci tramite la partecipazione a Orizzonte 2020. L'UE beneficerà delle eccellenti capacità di ricerca e innovazione della Svizzera, dei suoi laboratori e istituti nei settori della fissione e della fusione, consentendole di diventare un partner eccellente nelle attività di ricerca di Euratom.

1.4.4.     Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

-         Numero di proposte/richiedenti svizzeri rispetto al numero di proposte/richiedenti selezionati per un finanziamento nell'ambito dei programmi contemplati dal presente accordo;

-         numero di soggetti svizzeri che ottengono il finanziamento e proporzione di tale finanziamento nei programmi contemplati dall'accordo rispetto alla sua relativa partecipazione ai programmi e numero di convenzioni di sovvenzione e contratti firmati che coinvolgono la partecipazione di partner svizzeri;

-         contributo svizzero alla realizzazione dell'Unione dell'innovazione.

1.5.        -         Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.     Necessità nel breve e lungo termine

Articoli 186, 218, paragrafi 6 e 8, del TFUE e articolo 101 del trattato Euratom.

1.5.2.     Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

La Svizzera versa un contributo finanziario per la partecipazione, che viene aggiunto al bilancio dell'UE. È stata il maggiore contributore finanziario tra tutti i paesi associati al 7º PQ. È anche un partner attivo nelle iniziative di cui agli articoli 185 e 187.

1.5.3.     Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La Svizzera è stata associata ai programmi quadro di sviluppo scientifico e tecnologico dal 2004 e vi ha partecipato dal 1987. È l'unico paese terzo associato ad Euratom e ITER (dal 1979). In media, il tasso di successo dei partecipanti svizzeri è molto più elevato rispetto agli Stati membri dell'UE.

1.5.4.     Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Il programma Orizzonte 2020 è compatibile con altri strumenti di finanziamento dell'Unione e complementare alla partecipazione ai programmi COSME e Galileo, il che consente sinergie nel finanziamento e una migliore valorizzazione dell'associazione a Orizzonte 2020.

1.6.        Durata e incidenza finanziaria

þ Proposta/iniziativa di durata limitata

– þ  Proposta/iniziativa in vigore dal [15/9/2014] al [31/12/2020] per Orizzonte 2020

– þ  Proposta/iniziativa in vigore dal [15.9.2014] al [31.12.2018] per il programma Euratom

– þ  Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [15.9.2014] al [31.12.2020] volta a disciplinare la partecipazione della Svizzera al progetto ITER

– þ  Incidenza finanziaria dal 2014 al 2020

¨ Proposta/iniziativa di durata illimitata

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

– e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.        Modalità di gestione previste[3]

Per il bilancio 2014

þ Gestione diretta a opera della Commissione

– þ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

– þ  A opera delle agenzie esecutive;

– ¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

þ Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

– ¨ a paesi terzi o organismi da questi designati;

– ¨ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

– ¨ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

– ¨ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

– ¨ a organismi di diritto pubblico;

– ý  organismi istituiti dalle Comunità

– ¨ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– ¨ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– ¨ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

– Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

La gestione sarà assicurata dai servizi della Commissione e da F4E per ITER. La Commissione rappresenta Euratom in seno agli organi direttivi dell'organizzazione ITER e F4E.

2.           MISURE DI GESTIONE

2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

2.2.        Sistema di gestione e di controllo

La Commissione valuterà periodicamente tutte le azioni svolte nell'ambito dell'accordo, e ne monitorerà l'attuazione nell'ambito del comitato di ricerca Svizzera/Comunità, istituito dall'articolo 5 dell'accordo quadro. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.     Rischi individuati

Nessuno.

2.2.2.     Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

L'allegato B dell'accordo precisa le norme che disciplinano il contributo finanziario della Svizzera al programma «Orizzonte 2020», «Euratom» e alle attività di F4E (ITER).

2.2.3.     Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

n.d.

2.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Tali misure sono previste nell'allegato C dell'accordo, segnatamente:

- Audit: le convenzioni di sovvenzione e/o i contratti conclusi con i partecipanti al programma stabiliti in Svizzera possono prevedere che siano effettuati controlli di tipo scientifico, finanziario, tecnologico o di altra natura in qualsiasi momento nei locali dei partecipanti e dei loro subappaltatori da parte di agenti della Commissione, della Corte dei conti europea, o di altre persone incaricate dalla Commissione, conformemente al regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002[4], modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1081/2010[5], al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002[6], modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007[7], al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 966/2012[8] e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012[9] della Commissione e alle altre norme di cui al presente accordo

Gli audit possono essere effettuati dopo la scadenza del programma Orizzonte 2020 (2014-2020) e del programma Euratom 2014-2018, con le modalità indicate nelle convenzioni di sovvenzione e/o nei contratti in questione.

- Controlli e verifiche sul posto: ai sensi del presente accordo, la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare, sul territorio svizzero, i controlli e le verifiche sul posto secondo le condizioni e le modalità stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96[10] del Consiglio e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013[11].

- Misure e sanzioni amministrative: ferma restando l'applicazione del diritto penale svizzero, misure e sanzioni amministrative possono essere comminate dalla Commissione in conformità con il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 966/2012 e il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, e con il regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95[12] sulla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee.

- Sono previste misure di recupero che hanno forza esecutiva sul territorio svizzero.

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.        Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

· Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero           […][Denominazione…...….] || Diss./Non diss.[13] || di paesi EFTA[14] || di paesi candidati[15] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

1 bis || 08 01 Spese amministrative - Ricerca 08 01 05 01 Spesa relativa al personale di ricerca 08 01 05 03 Altre spese di gestione - Ricerca || Non diss. || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO

· Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero           […][Denominazione…...….] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

|| […][XX.YY.YY.YY] || || SÌ/NO 0 || SÌ/NO 0 || SÌ/NO 0 || SÌ/NO

3.2.        Incidenza prevista sulle spese

[Sezione da compilare utilizzando il foglio elettronico sui dati di bilancio di natura amministrativa (secondo documento allegato alla presente scheda finanziaria), da caricare su CISNET a fini di consultazione interservizi.]

3.2.1.     Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 1 bis || Competitività per la crescita e l'occupazione

DG: Ricerca e innovazione || || || 2014[16] || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

Ÿ Stanziamenti operativi || || || || || || || ||

Numero della linea di bilancio || Impegni || (1) || || || || || || || ||

Pagamenti || (2) || || || || || || || ||

Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || || || || || || ||

Pagamenti || (2a) || || || || || || || ||

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[17] 08 01 05 08 01 05 01 08 01 05 03 || 0,068 0,064 0,004 || 0,232 0,218 0,014 || 0,232 0,218 0,014 || 0,232 0,218 0,014 || 0,232 0,218 0,014 || 0,232 0,218 0,014 || 0,232 0,218 0,014 || 1,460 1,372 0,088

Numero della linea di bilancio || 08 01 05 || (3) || 0,068 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 1,460

TOTALE degli stanziamenti per la DG Ricerca e innovazione || Impegni || =1+1a+3 || 0,068 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 1,460

Pagamenti || =2+2a +3 || 0,068 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 1,460

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || ||

Pagamenti || (5) || || || || || || || ||

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 0,068 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 1,460

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 0,068 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 1,460

Pagamenti || =5+ 6 || 0,068 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 1,460

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || ||

Pagamenti || (5) || || || || || || || ||

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 0,068 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 1,460

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || || 0,068 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 1,460

Pagamenti || || 0,068 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 1,460

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || "Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

DG: Ricerca e innovazione ||

Ÿ Risorse umane || || || || || || || ||

Ÿ Altre spese amministrative || || || || || || || ||

TOTALE DG <….> || Stanziamenti || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,009 || 0,032 || 0,032 || 0,032 || 0,032 || 0,032 || 0,032 || 0,201

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || 2014[18] || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,077 || 0,264 || 0,264 || 0,264 || 0,264 || 0,264 || 0,264 || 1,661

Pagamenti || 0,077 || 0,264 || 0,264 || 0,264 || 0,264 || 0,264 || 0,264 || 1,661

3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– þ  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

– ¨  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

RISULTATI

Tipo[19] || Costo medio || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. totale || Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 [20]... || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1 || || || || || || || || || || || || || || || ||

OBIETTIVO SPECIFICO 2 ... || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale dell'obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || || || || ||

3.2.3.     Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.  Sintesi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

– þ  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

|| 2014[21] || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,009 || 0,032 || 0,032 || 0,032 || 0,032 || 0,032 || 0,032 || 0,201

Risorse umane || || || || || || || ||

Altre spese amministrative || || || || || || || ||

Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Esclusa la RUBRICA 5[22] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || 0,064 || 0,218 || 0,218 || 0,218 || 0,218 || 0,218 || 0,218 || 1,372

Altre spese di natura amministrativa || 0,004 || 0,014 || 0,014 || 0,014 || 0,014 || 0,014 || 0,014 || 0,088

Totale parziale esclusa RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,068 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 0,232 || 1,460

TOTALE || 0,077 || 0,264 || 0,264 || 0,264 || 0,264 || 0,264 || 0,264 || 1,661

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

– þ  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

|| 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Ÿ Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) || || || ||

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || || || || || || ||

XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || ||

08 01 05 01 (ricerca indiretta) || 0,6 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2

10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || ||

Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[23] ||

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || ||

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || ||

XX 01 04 yy[24] || - in sede || || || || || || ||

nelle delegazioni || || || || || || ||

XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta) || || || || || || ||

10 01 05 02 (AC, INT e END – ricerca diretta) || || || || || || ||

Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || ||

TOTALE || || || || || || ||

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei || Preparazione e riunioni del comitato congiunto nonché missioni atte a garantire il corretto funzionamento e l'attuazione, nonché revisione regolare e monitoraggio, dell'accordo.

Personale esterno ||

3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– þ  La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

– ¨  La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

– ¨  La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[25].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

– ¨ La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

|| 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm

3.3.        Incidenza prevista sulle entrate

– ¨  La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

– þ  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

– ¨         sulle risorse proprie

– þ         sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)*

Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[26]

2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

6013 – Orizzonte 2020 - Fissione + JRC - Fusione - ITER || || 34,503 1,838 4,452 26,670 || 114,251 4,916 4,754 32,234 || 120,164 6,566 5,118 11,930 || 408,023 6,735 5,839 11,843 || 431,961 6,902 6,214 10,835 || 461,596 7,636 6,125 9,824 || 504,525 8,125 6,518 4,924

* Gli importi per il periodo 2014-2020 sono in Mio EUR e sono da considerarsi indicativi. Il contributo finale chiesto terrà conto delle rettifiche apportate nel corso dell'anno precedente.

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

2014-2016

Linee di bilancio del primo pilastro e per l'obiettivo Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione: 08.02 50 01, 09.04 50 01, 15.03 50 01 e 08 03 50 01, 08 04 50 01, 10 03 50 01.

Dal 2017

Linee di bilancio: 02 04 50 01, 05 09 50 01, 06 03 50 01, 08 02 50 01, 09 04 50 01, 10.02 50 01, 15.03 50 01, 32.04 50 01 e stanziamenti provenienti dai contributi finanziari di Orizzonte 2020 dei paesi terzi (cioè, non aderenti allo Spazio economico europeo).

08 03 50 01, 08 04 50 01, 10 03 50 01 — Stanziamenti provenienti dai contributi di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

Il contributo finanziario della Svizzera è calcolato come segue:

Per il 2014 il calcolo è stato basato sul PIL della Svizzera nel 2012 come segue:

— la partecipazione della Svizzera al primo pilastro di Orizzonte 2020 e le azioni nell'ambito dell'obiettivo Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione, nonché del PQ EURATOM (ad eccezione della parte relativa alla fusione), pro rata 7/24, (PIL CH (2012)/PIL UE 28);

— la partecipazione della Svizzera al progetto ITER e la parte relativa alla fusione di Euratom, 12/12, = (PIL CH (2012)/PIL UE 28+ PIL CH).

Per il periodo 2015-2020:

— la partecipazione della Svizzera al primo pilastro di Orizzonte 2020 e le azioni nell'ambito dell'obiettivo Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione, nonché del PQ EURATOM (ad eccezione della parte relativa alla fusione) = PIL CH (2013)/PIL UE 28 ridotto della parte degli inviti a presentare proposte dal bilancio 2015 che terminano prima del 15.9.2014;

— la partecipazione della Svizzera al progetto ITER di fusione, nonché alla parte del PQ Euratom relativa alla fusione, = PIL CH (2013)/PIL UE 28+ PIL CH.

[1]               ABM: activity-based management (gestione per attività) – ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

[2]               A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[3]               Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[4]               GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

[5]               GU L 311 del 26.11.2010, pag. 9.

[6]               GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

[7]               GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13.

[8]               GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

[9]               GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

[10]             GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

[11]             GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.

[12]             GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

[13]             Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

[14]             EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[15]             Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

[16]             L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

[17]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[18]             L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

[19]             I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

[20]             Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate".

[21]             L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

[22]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[23]             AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END= esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

[24]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

[25]             Cfr. punti 19 e 24 dell'accordo interistituzionale (per il periodo 2007-2013).

[26]             Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Svizzera alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" per la realizzazione di ITER

L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

 

(in seguito denominate rispettivamente, "Unione" e "Euratom"),

 

da una parte,

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

(in seguito denominata "Svizzera"),

dall’altra,

(in seguito denominate "le Parti"),

CONSIDERANDO che una stretta relazione tra la Svizzera e l'Unione e Euratom è vantaggiosa per entrambe le Parti;

CONSIDERANDO che la ricerca scientifica e tecnologica è importante sia per l'Unione e Euratom sia per la Svizzera ed entrambe le Parti hanno interesse a cooperare in questo campo per ottimizzare l’impiego delle risorse ed evitare inutili duplicazioni;

CONSIDERANDO che la Svizzera e l'Unione e Euratom stanno conducendo programmi di ricerca in alcuni settori di interesse comune;

CONSIDERANDO che l'Unione e Euratom e la Svizzera hanno interesse a cooperare in tali programmi traendone reciproco vantaggio;

CONSIDERANDO che entrambe le Parti hanno interesse a incoraggiare l’accesso reciproco dei rispettivi organismi di ricerca alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico condotte in Svizzera, da un lato, e al programma quadro di ricerca e innovazione dell’Unione e al programma di ricerca e formazione di Euratom, così come alle attività svolte dall'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione (in seguito "Fusion for Energy")[1], dall’altro;

CONSIDERANDO che nel 1978 la Comunità europea dell’energia atomica e la Svizzera hanno concluso un accordo di cooperazione nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi (in seguito denominato "accordo sulla fusione");

CONSIDERANDO che entrambe le Parti desiderano sottolineare i vantaggi reciproci dell’esecuzione dell’accordo sulla fusione, nel caso della Comunità europea dell’energia atomica, il ruolo della Svizzera nell'avanzamento di tutti gli elementi del programma comunitario sulla fusione, in particolare JET e ITER, verso la realizzazione del reattore dimostrativo DEMO, e, nel caso della Svizzera, lo sviluppo e il rafforzamento del programma svizzero e la sua integrazione nei consessi europei e internazionali;

CONSIDERANDO che entrambe le Parti riaffermano il loro desiderio di proseguire la cooperazione a lungo termine nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi sulla base di un quadro e strumenti nuovi atti a garantire il sostegno alle attività di ricerca;

CONSIDERANDO che il presente accordo abroga e sostituisce l’accordo sulla fusione;

CONSIDERANDO che l'8 gennaio 1986 le Parti hanno concluso un "Accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica" che è entrato in vigore il 17 luglio 1987 (in seguito denominato "accordo quadro");

CONSIDERANDO che l’articolo 6 del suddetto accordo quadro prevede che la cooperazione ai sensi dell’accordo sia realizzata attraverso opportuni accordi;

CONSIDERANDO che, il 25 giugno 2007, le Comunità e la Svizzera hanno firmato un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra;

CONSIDERANDO che, il 12 dicembre 2012, Euratom e la Svizzera hanno concluso un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, che associa la Confederazione svizzera al programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013);

CONSIDERANDO che i suddetti accordi prevedono, all'articolo 9, paragrafo 2, il rinnovo dell'accordo allo scopo di consentire la partecipazione a nuovi programmi quadro pluriennali di ricerca e sviluppo tecnologico o altre attività in corso o future, a condizioni concordemente stabilite;

CONSIDERANDO che Euratom ha concluso l’accordo sull’istituzione dell’organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER. A norma dell’articolo 21 di tale accordo e degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea dell’energia atomica e la Confederazione svizzera sull’applicazione al territorio svizzero dell’accordo ITER, dell’accordo sui privilegi e le immunità per ITER e dell’accordo sull’approccio allargato e concernente l’adesione della Svizzera all’impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione del 22 novembre 2007, l’accordo si applica alla Svizzera, che partecipa al programma sulla fusione di Euratom in qualità di Stato terzo pienamente associato;

CONSIDERANDO che Euratom è membro dell’impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione istituita con decisione del Consiglio del 27 marzo 2007. A norma dell’articolo 2 di tale decisione e degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea dell’energia atomica e la Confederazione svizzera sull’applicazione al territorio svizzero dell’accordo ITER, dell’accordo sui privilegi e le immunità per ITER e dell’accordo sull’approccio allargato e concernente l’adesione della Svizzera all’impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione del 28 novembre 2007, la Svizzera è entrata a far parte dell’impresa comune come Stato terzo, avendo associato il proprio programma di ricerca al programma sulla fusione di Euratom;

CONSIDERANDO che Euratom ha concluso l’accordo tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo del Giappone per l’attuazione congiunta delle attività che rientrano nell’approccio allargato nel settore della ricerca sull’energia da fusione. A norma del suo articolo 26, l’accordo si applica alla Svizzera, che partecipa al programma sulla fusione di Euratom come Stato terzo pienamente associato;

CONSIDERANDO che il programma quadro di ricerca e innovazione dell’Unione (2014-2020) — Orizzonte 2020 (in seguito "Orizzonte 2020") è stato istituito con regolamento (UE) n. 1291/2013[2] del Parlamento europeo e del Consiglio, il programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020 è stato adottato con decisione 2013/743/UE[3] del Consiglio, il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2014-2018) che integra Orizzonte 2020 (in seguito "programma Euratom") è stato adottato con regolamento (Euratom) n. 1314/2013[4] del Consiglio, le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito di Orizzonte 2020 e del programma Euratom sono state adottate con regolamento (UE) n. 1290/2013[5] del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (in seguito "EIT") è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1292/2013[6] del Parlamento europeo e del Consiglio, e la decisione di fornire la base per il finanziamento delle attività connesse a ITER per il periodo 2014-2020 è stata adottata con decisione 2013/791/Euratom[7] del Consiglio, che modifica la decisione 2007/198/Euratom che istituisce l’impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione e le conferisce dei vantaggi;

CONSIDERANDO che, fatte salve le disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, il presente accordo e le attività che saranno svolte nell’ambito dello stesso non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di intraprendere attività bilaterali con la Svizzera nel campo della scienza, della tecnologia, della ricerca e dello sviluppo, e di concludere, ove opportuno, accordi a tale scopo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Le condizioni e le modalità di partecipazione della Svizzera all’attuazione del primo pilastro di Orizzonte 2020 e delle azioni nell’ambito dell’obiettivo specifico "Diffondere l’eccellenza e ampliare la partecipazione", al programma Euratom 2014-2018 e alle attività condotte dall'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione (in seguito "Fusion for Energy") per il periodo 2014-2020, sono stabilite nel presente accordo.

1 bis. Fatto salvo l’articolo 13, paragrafo 3 quater, il presente accordo stabilisce, a decorrere dal 1º gennaio 2017, le condizioni e le modalità di partecipazione della Svizzera all’attuazione dell’intero programma Orizzonte 2020, al programma Euratom 2014-2018 e alle attività condotte dall’impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione per il periodo 2014-2020.

2. I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera possono partecipare ai programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 7.

3. A decorrere dal 1º gennaio 2017, i soggetti giuridici stabiliti in Svizzera possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca dell’Unione europea, nella misura in cui tale partecipazione non è contemplata dal paragrafo 1.

4. I soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea, incluso il Centro comune di ricerca, possono partecipare a programmi e/o progetti di ricerca in Svizzera in settori equivalenti a quelli dei programmi menzionati nel paragrafo 1 e, dal 1º gennaio 2017, a quelli menzionati nel paragrafo 1 bis.

5. Ai fini del presente accordo, si intende per:

a. "soggetto giuridico", qualsiasi persona fisica o qualsiasi persona giuridica costituita e riconosciuta come tale ai sensi del diritto nazionale, del diritto dell’Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi;

b. "programmi contemplati dal presente accordo", il primo pilastro di Orizzonte 2020, le azioni nell’ambito dell’obiettivo specifico "Diffondere l’eccellenza e ampliare la partecipazione" e il programma Euratom 2014-2018 o, fatto salvo l’articolo 13, paragrafo 3 quater, l’intero programma Orizzonte 2020 e l'intero programma Euratom 2014-2018 a decorrere dal 1º gennaio 2017;

c. "primo pilastro di Orizzonte 2020", le azioni nell’ambito degli obiettivi specifici elencati nell’allegato I, parte I, del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, vale a dire "Consiglio europeo della ricerca", Tecnologie emergenti e future", "Azioni Marie Skłodowska-Curie" e "Infrastrutture di ricerca".

ARTICOLO 2

Forme e strumenti di cooperazione

1.       La cooperazione assume le seguenti forme:

a.  Partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in Svizzera a programmi contemplati dal presente accordo in conformità ai termini e alle condizioni stabiliti nelle rispettive regole di partecipazione e di diffusione; e a tutte le attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy", in conformità ai termini e alle condizioni stabiliti dall’impresa comune.

     Qualora l’Unione adotti disposizioni per l’attuazione degli articoli 185 e 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)[8], la Svizzera è autorizzata a partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità alle decisioni e ai regolamenti che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture. Fatto salvo l’articolo 13, paragrafo 3 quater, la presente disposizione si applica solo a decorrere dal 1º gennaio 2017.

     I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera sono ammessi a partecipare, in quanto soggetti di un paese associato, alle azioni indirette basate sugli articoli 185 e 187 del TFUE. Fatto salvo l’articolo 13, paragrafo 3 quater, la presente disposizione si applica solo a decorrere dal 1º gennaio 2017.

     Il regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, si applica alla partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in Svizzera alle comunità della conoscenza e dell’innovazione.

     I partecipanti svizzeri sono invitati al Forum dei soggetti portatori d'interesse dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT).

b.  Contributo finanziario della Svizzera alle dotazioni di bilancio dei programmi di lavoro adottati per l’attuazione dei programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy", quale definito all’articolo 4, paragrafo 2.

c.  Partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea ai programmi o ai progetti di ricerca svizzeri decisi dal Consiglio federale su temi equivalenti a quelli dei programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy", conformemente alle modalità e condizioni stabilite dalla pertinente normativa svizzera e con il consenso dei partner nel progetto specifico e nella gestione del corrispondente programma svizzero. I soggetti giuridici stabiliti nell'Unione che partecipano a programmi e/o progetti di ricerca svizzeri provvedono alla copertura dei propri costi, inclusa la rispettiva quota di spese generali di gestione e amministrazione del progetto.

2.       Oltre alla trasmissione tempestiva di informazioni e di documentazione concernenti l'attuazione dei programmi contemplati dal presente accordo e delle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy", così come dei programmi e/o progetti svizzeri, la cooperazione tra le Parti può assumere le forme e gli strumenti seguenti:

a. periodici scambi di opinioni sugli orientamenti e le priorità della politica in materia di ricerca, e sui relativi piani, della Svizzera e dell'Unione e di Euratom;

b. scambi di opinioni sulle prospettive e sullo sviluppo della cooperazione;

c. trasmissione tempestiva di informazioni sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti di ricerca della Svizzera e dell'Unione e di Euratom, nonché sui risultati del lavoro svolto nell’ambito del presente accordo;

d. riunioni congiunte e dichiarazioni comuni rese in esito alle stesse;

e. visite e scambi di ricercatori, ingegneri e tecnici;

f.          periodici contatti e riunioni di follow-up tra i responsabili dei programmi o dei progetti della Svizzera e dell’Unione e di Euratom;

g. partecipazione di esperti a seminari, congressi e workshop;

h. trasmissione tempestiva di informazioni sull’attività di ITER alla stregua di quanto avviene con gli Stati membri.

ARTICOLO 3

Diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale

1. Fatte salve le disposizioni dell’allegato A e del diritto applicabile, i soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano a programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle informazioni e della proprietà intellettuale derivanti da tale partecipazione, i medesimi diritti e i medesimi obblighi dei soggetti giuridici stabiliti nell’Unione che partecipano ai programmi e alle attività di ricerca in questione. Questa disposizione non si applica ai risultati scaturiti da progetti iniziati prima dell'applicazione provvisoria del presente accordo.

2. Fatte salve le disposizioni dell'allegato A e del diritto applicabile, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione, che partecipano ai programmi e/o progetti di ricerca svizzeri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle informazioni e della proprietà intellettuale derivanti da tale partecipazione, i medesimi diritti e i medesimi obblighi dei soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano ai programmi e/o progetti in questione. Questa disposizione non si applica ai risultati scaturiti da progetti iniziati prima dell'applicazione provvisoria del presente accordo.

3. Agli effetti del presente accordo, per "proprietà intellettuale" si intende la definizione data dall'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967.

ARTICOLO 4

Disposizioni finanziarie

1.       Il contributo finanziario della Svizzera per la partecipazione all’attuazione dei programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" è determinato in proporzione e a complemento delle risorse disponibili anno per anno nel bilancio generale dell'Unione europea per stanziamenti d’impegno finalizzati a far fronte agli obblighi della Commissione relativi alle attività da eseguire nelle forme opportune ai fini dell’attuazione, della gestione, dello svolgimento e delle operazioni dei programmi contemplati dal presente accordo.

L’Unione europea si riserva il diritto di utilizzare gli stanziamenti operativi e amministrativi derivanti dal contributo della Svizzera ai programmi contemplati dal presente accordo e a tutte le attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" in funzione delle esigenze di tali programmi e attività.

2.       Ad esclusione della seconda frase del presente paragrafo, il fattore di proporzionalità applicato per determinare il contributo finanziario della Svizzera nell'ambito del presente accordo è costituito dal rapporto tra il prodotto interno lordo della Svizzera, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell’Unione europea. Il fattore di proporzionalità applicato per determinare il contributo finanziario della Svizzera alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" e alle attività sulla fusione del programma Euratom è costituito dal rapporto tra il prodotto interno lordo della Svizzera, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell’Unione europea e della Svizzera.

Questi rapporti sono calcolati sulla base delle più recenti statistiche di Eurostat, disponibili al momento della pubblicazione del progetto di bilancio dell'Unione europea per lo stesso anno.

3.       Le regole che disciplinano il contributo finanziario della Svizzera sono enunciate nell'allegato B.

ARTICOLO 5

Comitato di ricerca Svizzera/Comunità

1. Il "comitato di ricerca Svizzera/Comunità" istituito dall’accordo quadro esamina, valuta e assicura la corretta applicazione del presente accordo. Ogni questione relativa all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo è deferita al comitato.

2. Il comitato può decidere di modificare i riferimenti agli atti dell'Unione riportati nell'allegato C.

3.       Il comitato si riunisce su richiesta di una delle Parti. Inoltre, il comitato lavora su base continuativa mediante scambio di documenti, e-mail e altri mezzi di comunicazione.

ARTICOLO 6

Partecipazione ai comitati

1.       I rappresentanti della Svizzera partecipano in qualità di osservatori ai comitati incaricati dell’attuazione dei programmi contemplati dal presente accordo. La partecipazione si svolge in conformità al regolamento interno del comitato in questione. La Svizzera è informata dei risultati delle votazioni in tali comitati. La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese le procedure per il ricevimento di informazioni e documenti, applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea.

2.       I rappresentanti della Svizzera partecipano in qualità di osservatori al consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca. Tale partecipazione si svolge in conformità al regolamento interno del consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca.

3.       Le spese di viaggio e soggiorno sostenute da rappresentanti della Svizzera che partecipano alle riunioni dei comitati di cui ai paragrafi 1 e 2 sono rimborsate dalla Commissione in base agli stessi criteri e alle stesse procedure applicabili, nello stesso periodo, ai rappresentanti degli Stati membri dell’Unione europea.

4.       I rappresentanti della Svizzera partecipano agli organismi dell'impresa comune "Fusion for Energy". La partecipazione si svolge conformemente allo statuto di "Fusion for Energy", comprese le disposizioni in materia di diritto di voto.

5.       La partecipazione dei rappresentanti della Svizzera in seno al comitato dello Spazio europeo della ricerca e dell’innovazione (CSER) e nei gruppi connessi al SER si svolge conformemente al regolamento interno del comitato e dei rispettivi gruppi.

ARTICOLO 7

Partecipazione

1.       Fatte salve le disposizioni dell’articolo 3, i soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano ai programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" hanno gli stessi diritti e obblighi contrattuali dei soggetti giuridici stabiliti nell’Unione.

2.       Le condizioni in materia di presentazione e valutazione delle proposte, aggiudicazione e conclusione di convenzioni di sovvenzione e/o contratti nell’ambito dei programmi contemplati dal presente accordo e delle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" applicabili ai soggetti giuridici stabiliti in Svizzera sono uguali a quelle applicabili alle convenzioni di sovvenzione e/o ai contratti conclusi nell'ambito dei medesimi programmi o delle attività di "Fusion for Energy" con soggetti giuridici stabiliti nell’Unione.

3.       I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera sono ammessi agli strumenti finanziari istituiti nell’ambito dei programmi contemplati dal presente accordo.

4.       Ai fini della nomina dei valutatori o degli esperti nell’ambito dei programmi contemplati dal presente accordo, nonché per le attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" sarà preso in considerazione un numero adeguato di esperti svizzeri, tenendo conto delle competenze e delle conoscenze idonee all’espletamento dei compiti loro assegnati.

5.       Fatto salvo il disposto dell’articolo 1, paragrafo 4, dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 3, paragrafo 2, e fatte salve le norme e i regolamenti interni vigenti, i soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea possono partecipare, alle stesse condizioni applicabili ai partecipanti svizzeri, ai programmi e/o progetti previsti dai programmi e attività di ricerca svizzeri di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c). Le autorità svizzere possono subordinare la partecipazione a un progetto da parte di uno o più soggetti giuridici stabiliti nell'Unione alla partecipazione congiunta di almeno un soggetto stabilito in Svizzera.

ARTICOLO 8

Mobilità

Ciascuna Parte si impegna, conformemente alla legislazione e agli accordi vigenti, a consentire l'ingresso ed il soggiorno, di un certo numero di ricercatori che partecipano, in Svizzera e nell'Unione, alle attività contemplate dal presente accordo, quando ciò sia indispensabile ai fini della adeguata esecuzione di una determinata attività.

ARTICOLO 9

Revisione e collaborazione futura

1. Qualora l’Unione o Euratom decidano di modificare o ampliare i loro programmi di ricerca o le attività di "Fusion for Energy", il presente accordo può essere modificato o ampliato a condizioni concordemente stabilite. Le Parti si scambiano informazioni e opinioni sulle modifiche o ampliamenti previsti, nonché su qualsiasi questione che incida direttamente o indirettamente sulla cooperazione della Svizzera nei settori relativi ai programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy". Alla Svizzera è notificato l’esatto contenuto dei programmi o attività modificati o ampliati entro due settimane dalla data di adozione degli stessi da parte dell’Unione e di Euratom. In caso di modifica o ampliamento dei programmi o delle attività di ricerca la Svizzera può recedere dal presente accordo con un preavviso di sei mesi. Le Parti comunicano la propria intenzione di denunciare o prorogare il presente accordo entro tre mesi dall'adozione della decisione dell'Unione o di Euratom.

2. Qualora l’Unione o Euratom adottino un nuovo programma quadro pluriennale per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico o una nuova decisione volta a finanziare le attività di "Fusion for Energy", il presente accordo può essere rinnovato o rinegoziato a condizioni concordemente stabilite. Le Parti si scambiano informazioni ed opinioni sulla preparazione di tali programmi o su altre attività di ricerca in corso e future, comprese quelle condotte da "Fusion for Energy", attraverso il comitato di ricerca Svizzera/Comunità.

ARTICOLO 10

Rapporto con altri accordi internazionali

1. Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio dei vantaggi previsti da altri accordi internazionali a cui una delle Parti è vincolata, che sono riservati esclusivamente ai soggetti giuridici stabiliti nel territorio di detta Parte.

2. Nel quadro del presente accordo i soggetti giuridici stabiliti in un altro paese associato al programma Orizzonte 2020 (paese associato) o al programma Euratom sono titolari degli stessi diritti e obblighi dei soggetti stabiliti in uno Stato membro, purché il paese associato in cui è stabilito il soggetto abbia acconsentito a garantire ai soggetti giuridici della Svizzera gli stessi diritti e abbia imposto loro gli stessi obblighi.

ARTICOLO 11

Ambito di applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica e alle condizioni precisate in detti trattati e, dall’altro, al territorio della Svizzera.

ARTICOLO 12

Allegati

Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 13

Modifica e denuncia

1. Il presente accordo si applica per la durata di Orizzonte 2020, fino al 31 dicembre 2018 per il programma Euratom, e fino al 31 dicembre 2020 per le attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy".

In deroga al paragrafo 3, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e il 31 marzo 2019, una delle due Parti può denunciare, per iscritto, il presente accordo in relazione alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy". In tal caso l’accordo cessa di applicarsi il 31 dicembre 2018 con riferimento a tali attività.

Il presente accordo è tacitamente esteso e applicato secondo le stesse modalità e condizioni al programma Euratom 2019-2020, a meno che una delle Parti notifichi la sua decisione di non estendere il presente accordo al citato programma entro tre mesi dall’adozione del programma Euratom 2019-2020. In tal caso, il presente accordo cessa di applicarsi il 31 dicembre 2018 al programma Euratom, fatta salva la partecipazione della Svizzera a Orizzonte 2020 e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy".

2. Il presente accordo può essere modificato solo previo accordo scritto delle Parti. La procedura di entrata in vigore delle modifiche è identica a quella applicabile al presente accordo.

3. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti mediante un preavviso scritto di almeno sei mesi.

3 bis. Qualora sia denunciato l’accordo sulla libera circolazione delle persone firmato tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, il presente accordo cessa di applicarsi alla stessa data del suddetto accordo. A tal fine non è necessaria alcuna comunicazione scritta preliminare.

3 ter. Il presente accordo cessa di applicarsi in mancanza della notifica da parte della Svizzera richiesta per l’entrata in vigore del protocollo sull’estensione alla Croazia dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, entro sei mesi dal completamento delle procedure interne della Svizzera. A tal fine non è necessaria alcuna comunicazione scritta preliminare.

3 quater. Il presente accordo cessa di applicarsi con effetto retroattivo al 31 dicembre 2016 in mancanza della ratifica, entro il 9 febbraio 2017, da parte della Svizzera del protocollo sull’estensione alla Croazia dell’accordo sulla libera circolazione delle persone firmato tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra. Se la Confederazione svizzera ratifica il protocollo di cui sopra, il presente accordo si applica all’intero programma Orizzonte 2020, al programma Euratom 2014-2018 e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy", a decorrere dal 1º gennaio 2017.

4. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia e/o della scadenza del presente accordo sono portati a compimento alle condizioni in esso stabilite. Le Parti risolvono di comune accordo le eventuali altre conseguenze dovute alla denuncia dell’accordo.

ARTICOLO 14

Clausola di riesame

Nel quarto anno dall’entrata in vigore del presente accordo, le Parti procedono a una verifica congiunta dell’applicazione dell’accordo, compreso il fattore di proporzionalità utilizzato per determinare il contributo finanziario della Svizzera, sulla base dei dati riguardanti la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in Svizzera ad azioni dirette ed indirette nell’ambito dei programmi contemplati dal presente accordo negli anni 2014-2016 nonché alle attività di "Fusion for Energy".

ARTICOLO 15

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1.       Il presente accordo è ratificato o concluso dalle Parti in conformità alle loro norme rispettive. Esso entra in vigore alla data dell’ultima notifica dell’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

In relazione all’associazione della Svizzera a Orizzonte 2020, l’applicazione provvisoria del presente accordo decorre dal momento della firma dell'accordo da parte dei rappresentanti della Svizzera e dell’Unione.

In relazione all’associazione della Svizzera al programma Euratom e alle attività di "Fusion for Energy", l’applicazione provvisoria del presente accordo decorre dal momento in cui la Svizzera ha firmato l’accordo, e Euratom ha notificato alla Svizzera l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie per la conclusione del presente accordo.

L’applicazione provvisoria ha effetto dal 15 settembre 2014. I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera sono trattati alla stregua di soggetti di un paese associato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma Orizzonte 2020 ai fini degli inviti a presentare proposte, delle procedure di aggiudicazione di appalti o dei bandi di gara nell’ambito dei programmi contemplati dal presente accordo con scadenza dal 15 settembre 2014 in poi.

Se i soggetti giuridici stabiliti in Svizzera non sono ammissibili al finanziamento in base a inviti a presentare proposte, procedure di aggiudicazione di appalti o bandi di gara nell’ambito dei programmi contemplati dal presente accordo finanziato dal bilancio 2015, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma Orizzonte 2020, ai fini del calcolo del contributo finanziario della Svizzera elaborato conformemente all’allegato B del presente accordo per l’anno 2015, la dotazione di bilancio del programma è ridotta della dotazione finanziaria di detti inviti a presentare proposte, procedure o bandi di gara.

2.       Se una delle Parti informa l'altra Parte che non intende concludere o ratificare il presente accordo, si conviene quanto segue:

-    l’Unione e Euratom rimborsano alla Svizzera il suo contributo finanziario al bilancio generale dell’Unione europea di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b);

-    tuttavia, i fondi già impegnati dall’Unione e Euratom nel corso dell’applicazione provvisoria del presente accordo per la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in Svizzera alle azioni indirette o ad attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy", sono detratti dall’Unione e Euratom dal suddetto rimborso;

-    i progetti e le attività avviati durante l'applicazione provvisoria e ancora in corso al momento della suddetta notifica sono portati a compimento alle condizioni stabilite dal presente accordo.

ARTICOLO 16

Relazione con l'accordo sulla fusione del 1978

1. All’atto della sua applicazione provvisoria, il presente accordo sospende l’accordo di cooperazione nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi del 1978.

2. Al momento della sua entrata in vigore, il presente accordo abroga e sostituisce l’accordo di cooperazione nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi del 1978.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, finlandese, francese, greca, inglese, estone, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

ALLEGATO A

PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I.       DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI SOGGETTI GIURIDICI DELLE PARTI

1. Ciascuna parte garantisce che i diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici dell'altra Parte che partecipano alle attività condotte nell'ambito del presente accordo, nonché i diritti e gli obblighi derivanti da detta partecipazione, siano compatibili con le convenzioni internazionali pertinenti applicabili alla Parti, in particolare l'accordo TRIPS (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, amministrato dall'Organizzazione mondiale del commercio), la convenzione di Berna (Atto di Parigi 1971) e la convenzione di Parigi (Atto di Stoccolma 1967).

2. I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano ad azioni indirette nell’ambito dei programmi contemplati dal presente accordo sono titolari di diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale in conformità al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma Orizzonte 2020 e alle disposizioni delle convenzioni di sovvenzione Euratom e di Orizzonte 2020.

3. I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano ad attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" sono titolari di diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale in conformità alle norme in materia di diritti di proprietà intellettuale e di diffusione di informazioni e alle norme finanziarie adottate dall'impresa comune "Fusion for Energy".

4. Se partecipano ad azioni indirette nell'ambito del programma Orizzonte 2020, attuate in conformità all’articolo 185 e all’articolo 187 del TFUE, i soggetti giuridici stabiliti in Svizzera sono titolari di diritti ed obblighi in materia di proprietà intellettuale alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma Orizzonte 2020 e alle disposizioni delle pertinenti convenzioni di sovvenzione e alle eventuali altre norme applicabili, a seconda del caso.

5. I soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea che partecipano ai programmi o ai progetti di ricerca svizzeri sono titolari degli stessi diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano a detti programmi o progetti di ricerca.

II.      DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA LE PARTI

1. Salvo diversa convenzione tra le Parti, ai diritti di proprietà intellettuale generati dalle Parti nel corso delle attività condotte in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del presente accordo si applicano le regole specificate di seguito:

a. la Parte che genera la proprietà intellettuale ne è titolare. Quando non può essere determinato il rispettivo ruolo svolto dalla Parti nelle attività, esse condividono la titolarità della proprietà intellettuale;

b. la Parte titolare concede all’altra Parte diritti di accesso alla proprietà intellettuale e facoltà di utilizzo della stessa per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del presente accordo. Tali diritti di accesso e l'utilizzo della proprietà intellettuale sono concessi a titolo gratuito.

2. Salvo diversa convenzione tra le Parti, alle pubblicazioni di carattere scientifico delle Parti si applicano le regole specificate di seguito:

a.  in caso di pubblicazione ad opera di una Parte di dati, informazioni e risultati tecnici o scientifici per mezzo di riviste, articoli, relazioni e libri, incluse opere audiovisive e software, che siano frutto o siano collegate ad attività condotte nell'ambito del presente accordo, l’altra Parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida per tutti i paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere, a meno che ciò sia in contrasto con diritti di proprietà intellettuale esistenti di terze parti;

b. ogni riproduzione destinata al pubblico di dati ed informazioni tutelati da diritto d'autore, prodotta a norma delle presenti disposizioni, deve indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Deve inoltre contenere una menzione chiara e visibile del sostegno cooperativo delle Parti.

3. Salvo diversa convenzione tra le Parti, alle informazioni da non divulgare, si applicano le regole specificate di seguito:

a. all'atto di comunicare all'altra Parte le informazioni relative alle attività condotte nell'ambito del presente accordo, ciascuna Parte stabilisce quali siano le informazioni che non desidera divulgare;

b. ai fini specifici dell’applicazione del presente accordo la Parte che riceve dette informazioni può comunicare, sotto la propria responsabilità, tali informazioni riservate come informazioni classificate a organismi o persone sotto la sua autorità, imponendo loro l’obbligo di mantenerle riservate;

c. previo consenso scritto della Parte che fornisce le informazioni riservate, la Parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito dalla precedente lettera b). Le Parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione scritta preliminare per una divulgazione più ampia delle informazioni. Ciascuna Parte rilascia tale autorizzazione nei limiti consentiti dalle proprie leggi, regolamenti e politiche;

d. le informazioni non documentali riservate e ogni altra informazione confidenziale o segreta fornita nel corso di seminari o altre riunioni di rappresentanti delle Parti indette a norma del presente accordo, nonché le informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di strutture o l'esecuzione di azioni indirette, rimangono confidenziali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni riservate, confidenziali o segrete siano resi edotti del carattere confidenziale delle informazioni prima che queste siano comunicate, a norma della lettera a);

e.  ciascuna Parte si impegna ad assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente accordo per quanto riguarda l'obbligo di non divulgare le informazioni riservate ricevute a norma delle lettere a) e d). Se una delle Parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull'obbligo del segreto di cui alla lettera a) e alla lettera d), ne informa immediatamente l'altra Parte. Successivamente le Parti si consultano per definire una linea di condotta adeguata.

ALLEGATO B

REGOLE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLA SVIZZERA DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL PRESENTE ACCORDO

I.       DETERMINAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA

1. La Commissione comunica alla Svizzera i seguenti dati unitamente alla relativa documentazione, compresi i corrispondenti dati Eurostat, non appena possibile e al più tardi entro il 1º settembre di ogni anno e di ogni aggiornamento del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 non appena disponibile:

a. gli importi degli stanziamenti di impegno che figurano nella dichiarazione di spesa del progetto preliminare di bilancio dell’Unione europea per l’anno successivo corrispondenti ai programmi contemplati dal presente accordo e al contributo finale dell’Unione all'impresa comune "Fusion for Energy";

b. l’importo stimato dei contributi finanziari ricavato dal progetto di bilancio, corrispondente alla partecipazione della Svizzera per l’anno successivo a ciascuno dei programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy".

2. Non appena il bilancio generale è definitivamente adottato e contestualmente alla prima richiesta di fondi dell’anno, la Commissione comunica alla Svizzera gli importi sopra citati, corredati della relativa documentazione, compresi i pertinenti dati Eurostat, in distinte dichiarazioni di spesa, corrispondenti alla partecipazione della Svizzera a ciascuno dei programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy".

II.      MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. Nei mesi di giugno e novembre di ciascun esercizio finanziario, la Commissione trasmette alla Svizzera una richiesta separata di fondi per i contributi dovuti a ciascuno dei programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" nel quadro del presente accordo. Tali richieste di fondi hanno per oggetto il pagamento di 6/12° del contributo della Svizzera relativo a ciascuna richiesta di fondi, da versarsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Tuttavia, nell’ultimo anno di esecuzione dei due programmi e nell’ultimo anno della decisione 2013/791/Euratom[9] del Consiglio, che modifica la decisione 2007/198/UE, che istituisce l’impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione e le conferisce dei vantaggi, la Commissione trasmette, nel mese di giugno, un’unica richiesta di fondi a copertura dell’intero esercizio, da versare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di fondi.

1bis. Fatto salvo il paragrafo 1, entro il 15 dicembre 2014 la Commissione trasmette alla Svizzera una richiesta di fondi corrispondente a 7/24° del suo contributo annuo ai programmi contemplati dal presente accordo nel 2014, ad eccezione delle attività sulla fusione condotte nell’ambito del programma Euratom. La Commissione trasmette inoltre, entro il 15 dicembre 2014, una richiesta corrispondente a 12/12° del contributo annuale della Svizzera alle attività sulla fusione del programma Euratom e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" nel 2014. Tali richieste prevedono che il pagamento del contributo della Svizzera avvenga al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

I paragrafi seguenti si applicano di conseguenza.

2. Il contributo della Svizzera è espresso e corrisposto in euro.

3. Il contributo dovuto dalla Svizzera in virtù del presente accordo deve essere versato nei termini di cui al paragrafo 1. Ogni eventuale ritardo nei versamenti dà origine al pagamento di interessi, calcolati al tasso interbancario EURIBOR a un mese. Tale tasso è maggiorato di 1,5 punti percentuali per ciascun mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora.

III.       MODALITÀ DI ATTUAZIONE

1. Il contributo finanziario della Svizzera ai due programmi e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" a norma dell’articolo 4 del presente accordo resta invariato per tutto l’esercizio finanziario considerato. Eventuali pertinenti modifiche nel bilancio dell’UE adottate nell’esercizio finanziario in questione devono essere prese in considerazione al momento della prima richiesta di fondi trasmessa nell’anno successivo, fatta eccezione per l’ultimo anno dei rispettivi programmi e attività.

2. Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario (n), in sede di compilazione del conto delle entrate e delle uscite la Commissione procede al conguaglio dei conti relativi alla partecipazione della Svizzera, prendendo in considerazione le variazioni intervenute in corso d'esercizio in seguito a trasferimenti, storni, riporti, disimpegni e bilanci rettificativi e suppletivi.

3. Il conguaglio è effettuato al momento del primo versamento per l'esercizio finanziario n + 1. Tuttavia, l’ultimo di tali conguagli ha luogo entro il mese di luglio del quarto anno successivo alla fine di ciascuno dei due programmi e al termine della durata della decisione 2013/791/Euratom del Consiglio, che modifica la decisione 2007/198/Euratom che istituisce l'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi. I versamenti della Svizzera sono accreditati ai programmi dell'Unione europea e di Euratom in quanto entrate di bilancio assegnate alle linee di bilancio specifiche nello stato delle entrate del bilancio generale dell'Unione europea.

IV.    INFORMAZIONI

1. Entro il 1º settembre di ciascun esercizio finanziario (n + 1), la Commissione prepara e invia alla Svizzera, a fini informativi, un prospetto dello stato delle risorse assegnate ai programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" per il precedente esercizio finanziario (n), compilato sul modello del conto di gestione della Commissione.

2. La Commissione comunica alla Svizzera i dati statistici e tutte le altre informazioni finanziarie generali relative all’attuazione di ciascuno dei due programmi e delle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" messe a disposizione degli Stati membri.

ALLEGATO C

CONTROLLO FINANZIARIO DEI PARTECIPANTI SVIZZERI AL PROGRAMMA ORIZZONTE 2020, AL PROGRAMMA EURATOM E ALLE ATTIVITÀ CONDOTTE DALL'IMPRESA COMUNE "FUSION FOR ENERGY" CONTEMPLATI DAL PRESENTE ACCORDO

I.       COMUNICAZIONI DIRETTE

La Commissione può comunicare direttamente con i partecipanti ai programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" stabiliti in Svizzera e con i loro subfornitori, i quali possono inoltrare direttamente alla Commissione tutte le informazioni e la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare sulla base degli strumenti di cui al presente accordo e delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per darvi attuazione.

II.      AUDIT

1. In conformità al regolamento (UE) n. 966/2012[10] del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012[11] della Commissione e alle altre disposizioni indicate nel presente accordo, le convenzioni di sovvenzione e/o i contratti conclusi con i partecipanti ai programmi e alle attività stabiliti in Svizzera possono prevedere che audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura siano effettuati in qualsiasi momento presso le sedi dei partecipanti e quelle dei loro subappaltatori da agenti della Commissione o da altre persone da essa debitamente autorizzate.

2. Gli agenti della Commissione, della Corte dei conti europea e le altre persone da essa autorizzate devono avere accesso ai siti, ai lavori e a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine efficacemente il loro compito. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nelle convenzioni di sovvenzione e/o nei contratti conclusi in applicazione degli strumenti indicati dal presente accordo.

3. Dopo la scadenza del programma "Orizzonte 2020" e del programma Euratom, oppure dopo il 31 dicembre 2020 per le attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy", gli audit possono essere effettuati secondo le modalità stabilite nelle convenzioni di sovvenzione e/o nei contratti in questione.

4. Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit da effettuare sul territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione. Il Controllo federale delle finanze della Svizzera o altre autorità svizzere competenti designate da tale organismo possono assistere ai citati audit.

III.    INDAGINI SVOLTE DALL’UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE (OLAF)

1. Nell’ambito del presente accordo, la Commissione (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto sul territorio svizzero, in conformità alle modalità e alle condizioni di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96[12] del Consiglio e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013[13] del Parlamento europeo e del Consiglio, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione e/o di Euratom.

2. I controlli e le verifiche sul posto sono preparate e svolte dall'OLAF in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze della Svizzera o con altre autorità svizzere competenti da questo designate; esse sono informate in tempo utile dell'oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo da poter apportare tutto l'aiuto necessario. A tal fine, gli agenti delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

3. Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto possono essere effettuati congiuntamente dall'OLAF e da tali autorità.

4. Qualora i partecipanti a programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" si oppongano a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori dell'OLAF, in conformità con la normativa nazionale, l'assistenza necessaria per consentire l'adempimento della loro missione di controllo e verifica sul posto.

5. L’OLAF comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze della Svizzera o ad altre autorità svizzere competenti designate dal Controllo federale delle finanze della Svizzera qualsiasi fatto o sospetto relativo a una irregolarità di cui sia venuto a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. In ogni caso, l’OLAF informa l’autorità sopra citata dei risultati di questi controlli e verifiche.

IV.    INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE

1. Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e dell'Unione procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, procedono a consultazioni.

2. Le autorità competenti svizzere informano senza indugio la Commissione di casi o sospetti di irregolarità di cui sono venute a conoscenza in relazione alla conclusione o attuazione delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per dare attuazione agli strumenti indicati nel presente accordo.

V.      RISERVATEZZA

Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa dalla legislazione della Svizzera e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni dell'Unione. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni dell'Unione, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle Parti.

VI.    MISURE E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ferma restando l’applicazione del diritto penale svizzero, misure e sanzioni amministrative possono essere comminate dalla Commissione in conformità al regolamento (UE) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) n. 1268/2012, e al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95[14] del Consiglio relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

VII.   RISCOSSIONE ED ESECUZIONE

Le decisioni della Commissione prese a norma del programma Orizzonte 2020 o del programma Euratom nell'ambito di applicazione del presente accordo, le quali comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario, costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità designata dal governo svizzero, che ne informa la Commissione. L'esecuzione forzata ha luogo nell'osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea. Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto o una convenzione di sovvenzione nell’ambito di Orizzonte 2020 e del programma Euratom hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.

[1] Istituita dalla decisione 2007/198/Euratom del Consiglio del 27 marzo 2007 (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58).

[2] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104.

[3] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965.

[4] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 948.

[5] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81.

[6] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 147.

[7] GU L 349 del 21.12.2013, pag. 100.

[8] GU C 115 del 9.5.2008, pag. 47.

[9] GU L 349 del 21.12.2013, pag. 100.

[10] GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

[11] GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

[12] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

[13] GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.

[14] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

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