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Document 52014PC0653
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION extending the application of Council Implementing Decision 2012/181/EU authorising Romania to apply a special measure derogating from Article 287 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che proroga l'applicazione della decisione di esecuzione 2012/181/UE del Consiglio che autorizza la Romania a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che proroga l'applicazione della decisione di esecuzione 2012/181/UE del Consiglio che autorizza la Romania a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
/* COM/2014/0653 final - 2014/0302 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che proroga l'applicazione della decisione di esecuzione 2012/181/UE del Consiglio che autorizza la Romania a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto /* COM/2014/0653 final - 2014/0302 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivazione e obiettivi della proposta A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della
direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta
sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio,
deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni
Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta
direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare
talune evasioni o elusioni fiscali. Con lettere protocollate dalla Commissione il
28 aprile 2014 e il 22 agosto 2014 la Romania ha chiesto l'autorizzazione di
continuare ad applicare una franchigia d'imposta ai soggetti passivi il
cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta
nazionale di 65 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione,
con lettera del 1° settembre 2014, ha informato gli altri Stati membri
della domanda presentata dalla Romania. Con lettera in data 3 settembre 2014 la
Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutte le informazioni
necessarie per l'esame della richiesta. Contesto generale A norma del titolo XII, capo 1, della
direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le
piccole imprese, compresa l'esenzione dei soggetti passivi il cui volume d'affari
annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un
soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e,
pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti. Secondo l'articolo 287, punto 18), della
direttiva IVA, la Romania può applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti
passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in
moneta nazionale di 35 000 EUR al tasso di conversione del giorno della
sua adesione. Nel 2011 la Romania ha chiesto una deroga al
fine di semplificare gli obblighi in materia di IVA per le piccole imprese e
facilitare la riscossione dell'imposta da parte dell'amministrazione fiscale
nazionale. Con decisione 2012/181/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, il
Consiglio ha autorizzato la Romania ad applicare fino al 31 dicembre 2014
una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al
massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 65 000 EUR. Questa
misura è facoltativa per i soggetti passivi. La Romania ha ora chiesto la proroga di tale
misura. Dalle informazioni comunicate dalla Romania,
sembra che più di 10 000 soggetti passivi abbiano beneficiato dell'esenzione
dall'IVA in conseguenza dell'applicazione della misura. Inoltre da un'analisi
dell'economia rumena emerge che più dell'84% del numero totale dei contribuenti
ha un volume d'affari inferiore a 65 000 EUR. Circa il 21% di questi
contribuenti sono registrati ai fini dell'IVA e contribuiscono solo per l'1,81%
al totale delle entrate IVA e solo per lo 0,54% al gettito fiscale complessivo.
La Romania ritiene che tale misura apporti una semplificazione sia per i
soggetti passivi che per l'amministrazione fiscale. Si propone pertanto di
prorogare la deroga fino al 31 dicembre 2017. Disposizioni vigenti nel settore della
proposta Deroghe di questo tipo sono state accordate ad
altri Stati membri. Coerenza con altri obiettivi e politiche
dell'Unione La misura è conforme agli obiettivi dell'Unione
per le piccole imprese, come previsti nella comunicazione della Commissione "Pensare
anzitutto in piccolo" — Uno "Small Business Act" per l'Europa
(COM (2008) 394 del 25 giugno 2008). 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Consultazione delle parti interessate Non pertinente. Ricorso al parere di esperti Non è stato necessario consultare esperti
esterni. Valutazione d'impatto La proposta di decisione di esecuzione del
Consiglio è intesa a mantenere una misura di semplificazione che esonera le
imprese con un volume d'affari annuo al massimo uguale al controvalore in
moneta nazionale di 65 000 EUR da numerosi obblighi in materia di IVA;
essa ha pertanto un impatto potenziale positivo. In considerazione della portata ridotta della
deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'incidenza sarà comunque
limitata. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Sintesi delle misure proposte Autorizzazione della Romania ad applicare una
misura di deroga alla direttiva IVA per quanto riguarda una misura di
semplificazione per le imprese il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale
al controvalore in moneta nazionale di 65 000 EUR al tasso di conversione
del giorno della sua adesione. Base giuridica Articolo 395 della direttiva IVA. Principio di sussidiarietà Considerando la disposizione della direttiva
IVA su cui si basa la proposta, questa è di competenza esclusiva dell'Unione
europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di
proporzionalità per le seguenti ragioni. La decisione riguarda un'autorizzazione
concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo. Tenuto conto dell'ambito di applicazione
limitato della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo
perseguito. Scelta dello strumento Strumento proposto: decisione di esecuzione
del Consiglio. A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA,
la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile
soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su
proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è inoltre
lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non incide sul bilancio dell'UE in
quanto la Romania effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle
disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 del
Consiglio. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI Clausola limitativa La proposta è circoscritta nel tempo. 2014/0302 (NLE) Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che proroga l'applicazione della decisione di
esecuzione 2012/181/UE del Consiglio che autorizza la Romania a introdurre una
misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa
al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto[1], in particolare l'articolo
395, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con lettere protocollate
dalla Commissione il 28 aprile 2014 e il 22 agosto 2014 la Romania ha chiesto l'autorizzazione
ad applicare una misura di deroga all'articolo 287, punto 18), della
direttiva 2006/112/CE al fine di continuare a esonerare dall'imposta sul
valore aggiunto (IVA) i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non
supera il controvalore in moneta nazionale di 65 000 EUR al tasso di
conversione del giorno della sua adesione. Tale misura consentirebbe di
continuare a esonerare detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità
degli obblighi in materia di IVA di cui al titolo XI, capi da 2 a 6, della
direttiva 2006/112/CE. (2) In conformità dell'articolo
395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione
ha informato gli altri Stati membri, con lettera del
1° settembre 2014, della domanda presentata dalla Romania. Con
lettera in data 3 settembre 2014 la Commissione ha comunicato alla Romania
che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta. (3) Gli Stati membri possono già
applicare un regime speciale per le piccole imprese a norma del titolo XII
della direttiva 2006/112/CE. Ai sensi dell'articolo 287, punto 18), della
suddetta direttiva, la Romania può applicare una franchigia dall'IVA ai
soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al
controvalore in moneta nazionale di 35 000 EUR al tasso di
conversione del giorno della sua adesione. (4) Con decisione di esecuzione
2012/181/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, che autorizza la Romania a
introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore
aggiunto[2],
la Romania era stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2014 e nell'ambito di una
misura di deroga, a esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari
annuo non supera il controvalore in moneta nazionale di 65 000 EUR al
tasso di conversione del giorno della sua adesione. Dato che la fissazione di
tale soglia più elevata ha comportato una riduzione significativa degli
obblighi in materia di IVA cui sono soggette le piccole imprese, mentre
queste ultime sono ancora libere di scegliere il regime IVA normale a norma
dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE, è opportuno autorizzare la
Romania ad applicare la misura in questione per un ulteriore periodo limitato. (5) Secondo le informazioni
comunicate dalla Romania, tale misura avrà un'incidenza trascurabile sull'IVA
riscossa allo stadio del consumo finale. (6) La deroga non incide sulle
risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga all'articolo 287, punto 18), della
direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata ad applicare un'esenzione dall'IVA
a favore dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera il
controvalore in moneta nazionale di 65 000 EUR al tasso di
conversione del giorno della sua adesione all'Unione europea. Articolo 2 La presente decisione si applica dal 1°
gennaio 2015 al 31 dicembre 2017. Articolo 3 La Romania è destinataria della presente
decisione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. [2] GU L 92 del 30.3.2012, pag. 26.