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Document 52014PC0609

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli

    /* COM/2014/0609 final - 2014/0282 (NLE) */

    52014PC0609

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli /* COM/2014/0609 final - 2014/0282 (NLE) */


    RELAZIONE

    1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Nella dichiarazione ministeriale congiunta del 12 settembre 2014 sull'attuazione dell'accordo di associazione/zona di libero scambio globale e approfondito (AA/DCFTA) UE-Ucraina, rilasciata a seguito delle consultazioni trilaterali tra l'Unione europea, la Federazione russa e l'Ucraina, l'UE ha convenuto di proporre, nell'ambito di un processo di pace globale in Ucraina, di rinviare al 31 dicembre 2015 l'applicazione provvisoria della DCFTA (titolo IV) mantenendo al tempo stesso nel periodo in questione misure commerciali autonome dell'UE a favore dell'Ucraina. Da parte sua, la Russia ha confermato che il regime preferenziale previsto dall'ALS tra gli Stati della CSI continuerà ad essere applicato all'Ucraina. Le consultazioni proseguiranno nell'ambito di un processo di pace globale in Ucraina, nel rispetto dell'integrità territoriale del paese e del suo diritto di decidere il proprio destino.

    Di conseguenza, per sostenere la stabilità politica ed economica dell'Ucraina, la Commissione propone che, oltre al titolo I, agli articoli 4, 5 e 6 del titolo II e al titolo VII (fatta eccezione per l'articolo 479, paragrafo 1) dell'accordo, previsti dalla decisione 2014/295/UE del Consiglio del 17 marzo 2014, per i titoli III, V, VI e VII, nonché per i relativi allegati e protocolli, la notifica di cui all'articolo 486 dell'accordo sia effettuata senza indugio; per il titolo IV, nonché per i relativi allegati e protocolli, la Commissione propone invece che sia effettuata una notifica che consenta l'applicazione provvisoria dal 1° gennaio 2016. Si dovrebbe seguire un approccio analogo per l'applicazione pratica delle disposizioni del titolo VII che riguardano specificamente il titolo IV.

    2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    Per quanto riguarda l'Unione, la base giuridica della decisione di modifica è l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del TFUE.

    La proposta mira a modificare la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli ("decisione del Consiglio del 20 giugno 2014"), per consentire la graduale applicazione provvisoria dei titoli III, IV, V, VI e VII dell'accordo di associazione, nonché dei relativi allegati e protocolli.

    Si propone pertanto che, oltre al titolo I, agli articoli 4, 5 e 6 del titolo II e al titolo VII (fatta eccezione per l'articolo 479, paragrafo 1) dell'accordo, previsti dalla decisione 2014/295/UE del Consiglio del 17 marzo 2014, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 della decisione del Consiglio del 20 giugno 2014, per i titoli III, V, VI e VII, nonché per i relativi allegati e protocolli, la notifica di cui all'articolo 486 dell'accordo sia effettuata senza indugio, mentre per il titolo IV, nonché per i relativi allegati e protocolli, sarà effettuata una notifica che consenta l'applicazione provvisoria dal 1° gennaio 2016.

    La graduale applicazione provvisoria dei titoli III, IV, V, VI e VII dell'accordo di associazione, nonché dei relativi allegati e protocolli, non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati.

    2014/0282 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che modifica la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e con l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)       Il 20 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli[1].

    (2)       Conformemente a quanto concordato nella riunione ministeriale trilaterale tenutasi il 12 settembre 2014 tra l'UE, l'Ucraina e la Russia sull'attuazione dell'accordo di associazione/zona di libero scambio globale e approfondito UE-Ucraina, la Commissione propone agli Stati membri di rinviare al 31 dicembre 2015 l'applicazione provvisoria delle disposizioni dell'accordo di associazione relative alle questioni commerciali (titolo IV) mantenendo al tempo stesso l'applicazione delle misure commerciali autonome dell'UE a favore dell'Ucraina. Da parte sua, la Russia ha confermato che il regime preferenziale previsto dall'ALS tra gli Stati della CSI continuerà ad essere applicato all'Ucraina. Le consultazioni proseguiranno nell'ambito di un processo di pace globale in Ucraina, nel rispetto dell'integrità territoriale del paese e del suo diritto di decidere il proprio destino.

    (3)       L'applicazione provvisoria dei titoli III, IV, V, VI e VII dell'accordo di associazione, nonché dei relativi allegati e protocolli, avverrà in fasi diverse. Pertanto, per i titoli III, V, VI e VII, nonché per i relativi allegati e protocolli, la notifica di cui all'articolo 486 dell'accordo sarà effettuata senza indugio, mentre per il titolo IV, nonché per i relativi allegati e protocolli, sarà effettuata una notifica che consenta l'applicazione provvisoria dal 1° gennaio 2016.

    (4)       L'applicazione provvisoria delle disposizioni pertinenti dei titoli III, IV, V, VI e VII dell'accordo di associazione, nonché dei relativi allegati e protocolli, avverrà in fasi diverse. Pertanto, per i titoli III, V, VI e VII, nonché per i relativi allegati e protocolli, la notifica di cui all'articolo 486 dell'accordo sarà effettuata senza indugio, unitamente alla notifica delle disposizioni di cui all'articolo 4 della decisione 2014/295/UE del Consiglio del 17 marzo 2014, mentre per il titolo IV, nonché per i relativi allegati e protocolli, sarà effettuata una notifica che consenta l'applicazione provvisoria dal 1° gennaio 2016.

    (5)       È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli, è così modificata:

    all'articolo 4 sono aggiunti i seguenti commi:

    "Per quanto riguarda i titoli III, V, VI e VII, nonché i relativi allegati e protocolli, il presente articolo è applicato effettuando senza indugio una notifica a norma dell'articolo 486 dell'accordo.

    Per quanto riguarda il titolo IV, nonché i relativi allegati e protocolli, il presente articolo è applicato effettuando una notifica a norma dell'articolo 486 dell'accordo che consenta l'applicazione provvisoria dal 1° gennaio 2016".

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il

                                                                           Per il Consiglio

                                                                           Il presidente

    [1]               Documento 11126/14 del Consiglio del 20 giugno 2014.

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