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Document 52014PC0609
Proposal for a COUNCIL DECISION amending the Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, as regards Title III (with the exception of the provisions relating to the treatment of third-country nationals legally employed as workers in the territory of the other Party) and Titles IV, V, VI and VII thereof, as well as the related Annexes and Protocols
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli
/* COM/2014/0609 final - 2014/0282 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli /* COM/2014/0609 final - 2014/0282 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Nella dichiarazione ministeriale congiunta del
12 settembre 2014 sull'attuazione dell'accordo di associazione/zona
di libero scambio globale e approfondito (AA/DCFTA) UE-Ucraina, rilasciata a
seguito delle consultazioni trilaterali tra l'Unione europea, la Federazione
russa e l'Ucraina, l'UE ha convenuto di proporre, nell'ambito di un processo di
pace globale in Ucraina, di rinviare al 31 dicembre 2015 l'applicazione
provvisoria della DCFTA (titolo IV) mantenendo al tempo stesso nel periodo in
questione misure commerciali autonome dell'UE a favore dell'Ucraina. Da parte
sua, la Russia ha confermato che il regime preferenziale previsto dall'ALS tra
gli Stati della CSI continuerà ad essere applicato all'Ucraina. Le consultazioni
proseguiranno nell'ambito di un processo di pace globale in Ucraina, nel
rispetto dell'integrità territoriale del paese e del suo diritto di decidere il
proprio destino. Di conseguenza, per sostenere la stabilità
politica ed economica dell'Ucraina, la Commissione propone che, oltre al titolo I, agli articoli 4, 5 e 6 del titolo II e al
titolo VII (fatta eccezione per l'articolo 479, paragrafo 1) dell'accordo,
previsti dalla decisione 2014/295/UE del Consiglio del 17 marzo 2014, per
i titoli III, V, VI e VII, nonché per i relativi allegati e protocolli, la
notifica di cui all'articolo 486 dell'accordo sia effettuata senza indugio; per
il titolo IV, nonché per i relativi allegati e protocolli, la Commissione
propone invece che sia effettuata una notifica che consenta l'applicazione
provvisoria dal 1° gennaio 2016. Si dovrebbe seguire un approccio analogo per
l'applicazione pratica delle disposizioni del titolo VII che riguardano
specificamente il titolo IV. 2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Per quanto riguarda l'Unione, la base
giuridica della decisione di modifica è l'articolo 217, in combinato disposto
con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo
comma, del TFUE. La proposta mira a modificare la decisione del
Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione
provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità
europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina,
dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le
disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente
assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli
IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli
("decisione del Consiglio del 20 giugno 2014"), per consentire la
graduale applicazione provvisoria dei titoli III, IV, V, VI e VII dell'accordo
di associazione, nonché dei relativi allegati e protocolli. Si propone pertanto che, oltre al titolo I, agli articoli 4, 5 e 6 del titolo II e al
titolo VII (fatta eccezione per l'articolo 479, paragrafo 1) dell'accordo,
previsti dalla decisione 2014/295/UE del Consiglio del 17 marzo 2014, ai
fini dell'applicazione dell'articolo 4 della decisione del Consiglio del 20
giugno 2014, per i titoli III, V, VI e VII, nonché per i
relativi allegati e protocolli, la notifica di cui all'articolo 486
dell'accordo sia effettuata senza indugio, mentre per il titolo IV, nonché per
i relativi allegati e protocolli, sarà effettuata una notifica che consenta
l'applicazione provvisoria dal 1° gennaio 2016. La graduale applicazione provvisoria dei
titoli III, IV, V, VI e VII dell'accordo di associazione, nonché dei relativi
allegati e protocolli, non pregiudica la ripartizione delle competenze tra
l'Unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati. 2014/0282 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione del Consiglio
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria
dell'accordo di associazione tra l'Unione europea
e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte,
e l'Ucraina, dall'altra,
per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative
al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori
subordinati
nel territorio dell'altra parte)
e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e
protocolli
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare
l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e con
l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 20 giugno 2014 il
Consiglio ha adottato la decisione relativa alla firma, a nome dell'Unione
europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra
l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati
membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo
III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini
di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio
dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi
allegati e protocolli[1]. (2) Conformemente a quanto
concordato nella riunione ministeriale trilaterale tenutasi il 12 settembre 2014
tra l'UE, l'Ucraina e la Russia sull'attuazione dell'accordo di
associazione/zona di libero scambio globale e approfondito UE-Ucraina, la
Commissione propone agli Stati membri di rinviare al 31 dicembre 2015
l'applicazione provvisoria delle disposizioni dell'accordo di associazione
relative alle questioni commerciali (titolo IV) mantenendo al tempo stesso
l'applicazione delle misure commerciali autonome dell'UE a favore dell'Ucraina.
Da parte sua, la Russia ha confermato che il regime preferenziale previsto
dall'ALS tra gli Stati della CSI continuerà ad essere applicato all'Ucraina. Le
consultazioni proseguiranno nell'ambito di un processo di pace globale in
Ucraina, nel rispetto dell'integrità territoriale del paese e del suo diritto
di decidere il proprio destino. (3) L'applicazione provvisoria
dei titoli III, IV, V, VI e VII dell'accordo di associazione, nonché dei
relativi allegati e protocolli, avverrà in fasi diverse. Pertanto, per i titoli
III, V, VI e VII, nonché per i relativi allegati e protocolli, la notifica di
cui all'articolo 486 dell'accordo sarà effettuata senza indugio, mentre per il
titolo IV, nonché per i relativi allegati e protocolli, sarà effettuata una
notifica che consenta l'applicazione provvisoria dal 1° gennaio 2016. (4) L'applicazione provvisoria
delle disposizioni pertinenti dei titoli III, IV, V, VI e VII dell'accordo di
associazione, nonché dei relativi allegati e protocolli, avverrà in fasi
diverse. Pertanto, per i titoli III, V, VI e VII, nonché per i relativi
allegati e protocolli, la notifica di cui all'articolo 486 dell'accordo sarà
effettuata senza indugio, unitamente alla notifica delle disposizioni di cui
all'articolo 4 della decisione 2014/295/UE del Consiglio del 17 marzo 2014,
mentre per il titolo IV, nonché per i relativi allegati e protocolli, sarà
effettuata una notifica che consenta l'applicazione provvisoria dal 1° gennaio 2016. (5) È quindi opportuno modificare
di conseguenza la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome
dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di
associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e
i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda
il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di
cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel
territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i
relativi allegati e protocolli, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione del Consiglio relativa alla
firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo
di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica
e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto
riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al
trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori
subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello
stesso, nonché i relativi allegati e protocolli, è così modificata: all'articolo 4 sono aggiunti i seguenti commi: "Per quanto riguarda i titoli III, V, VI
e VII, nonché i relativi allegati e protocolli, il presente articolo è
applicato effettuando senza indugio una notifica a norma dell'articolo 486
dell'accordo. Per quanto riguarda il titolo IV, nonché i
relativi allegati e protocolli, il presente articolo è applicato effettuando
una notifica a norma dell'articolo 486 dell'accordo che consenta l'applicazione
provvisoria dal 1° gennaio 2016". Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] Documento 11126/14 del Consiglio del 20 giugno 2014.