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Document 52014PC0605
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on protection against injurious pricing of vessels (codification)
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi (codificazione)
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi (codificazione)
/* COM/2014/0605 final - 2014/0280 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi (codificazione) /* COM/2014/0605 final - 2014/0280 (COD) */
RELAZIONE 1. Nel contesto dell'Europa dei
cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e
alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più
comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di
far valere i diritti che la normativa sancisce. Questo obiettivo non può essere realizzato
fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in
modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a
ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica.
L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di
ricerca e di comparazione dei diversi atti. Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si
vuole che la normativa sia chiara e trasparente. 2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha
deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione
di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero
sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più
brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle
disposizioni. 3. Le conclusioni della presidenza del
Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa
necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione, poiché offre la
certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento. La codificazione va
effettuata nel pieno rispetto dell'iter di adozione degli atti dell'Unione. Dal momento che in sede di
codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere
apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e
la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del
20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la
rapida adozione degli atti di codificazione. 4. Lo scopo della
presente proposta è quello di codificare il regolamento (CE) n. 385/96 del
Consiglio del 29 gennaio 1996 relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi
pregiudizievoli nella vendita di navi[3].
Il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e
pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali
necessarie ai fini dell’opera di codificazione. 5. La proposta di codificazione è stata
elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in 22 lingue ufficiali,
del regolamento (CE) n. 385/96 e
dell'atto modificativo dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle
pubblicazioni dell'Unione europea, attraverso un sistema di elaborazione dati.
Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la
concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che
figura all'allegato II del regolamento codificato. ê 385/96
(adattato) 2014/0280 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo alla difesa contro le pratiche di
prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi (codificazione) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato Ö sul
funzionamento dell'Unione europea Õ, in particolare
l'articolo Ö 207, paragrafo
2 Õ, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: ê (1) Il regolamento (CE) n. 385/96
del Consiglio[6]
è stato modificato in modo sostanziale[7].
A fini di razionalità e chiarezza è opportuno provvedere alla codificazione di
tale regolamento. ê 385/96
considerando 1 (2) I negoziati multilaterali
tenuti nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico hanno condotto alla conclusione, in data 21 dicembre 1994, dell'accordo
relativo alle normali condizioni di concorrenza nell'industria della
costruzione e della riparazione navale commerciale (in appresso «accordo sulla
costruzione navale»). ê 385/96
considerando 2 (adattato) (3) Nell'ambito dell'accordo
sulla costruzione navale è stato riconosciuto che le particolari
caratteristiche delle transazioni relative all'acquisto di navi rendono
impraticabile l'applicazione di dazi antidumping e compensativi a norma
dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul
commercio 1994, dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e
dell'accordo sull'attuazione dell'articolo VI dell'Ö dell'accordo
generale sulle tariffe doganali e sul commercio Õ 1994 Ö ('l'accordo
antidumping 1994') Õ allegato all'accordo
che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio. L'esigenza di
predisporre efficaci strumenti di difesa nei confronti delle vendite di navi a
prezzi inferiori al valore normale tali da provocare pregiudizio ha condotto
all'elaborazione di un codice relativo alle pratiche di determinazione di
prezzi pregiudizievoli nell'industria della costruzione navale, il quale, con i
principi di base, costituisce l'allegato III dell'accordo sulla costruzione
navale (in appresso «codice dei prezzi pregiudizievoli»). ê 385/96
considerando 3 (adattato) (4) Il testo del codice dei
prezzi pregiudizievoli si basa essenzialmente sull'accordo Ö antidumping
1994 Õ, con alcune
divergenze giustificate dal carattere specifico delle transazioni relative
all'acquisto di navi. È Ö pertanto Õ opportuno Ö recepire nella
legislazione unionale Õ, nella misura
massima possibile e in base al testo del [regolamento (CE) n. 1225/2009 del
Consiglio[8]],
i termini del codice dei prezzi pregiudizievoli. ê 385/96
considerando 4 (adattato) (5) La significativa importanza
dell'accordo OCSE relativo alle normali condizioni di concorrenza
nell'industria della costruzione e della riparazione navale commerciale nonché
delle disposizioni legislative che ne derivano per il diritto Ö unionale Õ. ê 385/96
considerando 5 (adattato) (6) Al fine di mantenere
l'equilibrio tra diritti e obblighi derivanti dall'accordo sulla costruzione
navale, Ö l'Unione Õ
deve intervenire nei confronti delle vendite di navi a
prezzi inferiori al valore normale che cagionano un pregiudizio all'industria Ö unionale Õ. ê 385/96
considerando 6 (adattato) (7) Nei confronti dei costruttori
navali delle Parti dell'accordo sulla costruzione navale, la vendita di una
nave può essere soggetta a un'inchiesta Ö dell'Unione Õ soltanto quando
l'acquirente della nave è Ö dell'Unione Õ e purché non si
tratti di una nave militare. ê 385/96
considerando 7 (8) È opportuno fissare norme
chiare e circostanziate sul calcolo del valore normale, precisando che, per
quanto possibile, tale calcolo dovrebbe essere basato su una vendita
rappresentativa di una nave simile effettuata nel corso di normali operazioni
commerciali nel paese esportatore. Conviene definire le circostanze nelle quali
si può considerare che una vendita sul mercato interno, essendo stata
effettuata in perdita, non può essere presa in considerazione e che quindi è
possibile fare ricorso alla vendita di una nave simile a un paese terzo oppure
al valore normale costruit. È inoltre opportuno prendere disposizioni adeguate
per la ripartizione dei costi, anche per la fase di avviamento. È inoltre
necessario, per il calcolo del valore normale, indicare il metodo da applicare
per determinare gli importi delle spese generali, amministrative e di vendita e
il margine di profitto da inserire in tale valore. ê 385/96
considerando 8 (9) Per poter applicare
correttamente lo strumento di lotta contro le pratiche di prezzi
pregiudizievoli, la Commissione deve prendere tutte le disposizioni necessarie
per verificare in grandi conglomerati o holding dei paesi terzi la fondatezza
delle imputazioni contabili in sede di stima della struttura del costo di
produzione. ê 385/96
considerando 9 (10) Per determinare il valore
normale relativo ai paesi che non hanno un'economia di mercato, conviene
dettare le regole per la scelta di un appropriato paese terzo ad economia di
mercato da utilizzare a tale scopo e, qualora non sia possibile trovare un
paese terzo adatto, stabilire che il valore normale può essere determinato su
qualsiasi altra base equa. ê 385/96
considerando 10 (adattato) (11) È opportuno definire il prezzo
all'esportazione ed elencare gli adeguamenti che possono essere applicati nei
casi in cui si ritiene necessario ricostruire Ö tale Õ prezzo rispetto al
primo prezzo sul mercato libero. ê 385/96
considerando 11 (12) Ai fini di un equo confronto
tra il prezzo all'esportazione e il valore normale, è consigliabile elencare i
fattori, incluse le clausole penali del contratto, che possono incidere sui
prezzi e sulla loro comparabilità. ê 385/96
considerando 12 (adattato) (13) È auspicabile stabilire
orientamenti chiari e particolareggiati sui fattori che sono pertinenti al fine
di determinare se la vendita a prezzi pregiudizievoli abbia causato un
pregiudizio grave oppure minacci di cagionare un pregiudizio. Per dimostrare
che il prezzo della vendita in oggetto è responsabile del pregiudizio subito
dall'industria Ö unionale Õ, occorre tener conto
dell'incidenza di altri fattori e in particolare delle condizioni di mercato Ö nell'Unione Õ. ê 385/96
considerando 13 (adattato) (14) È opportuno definire il
termine «industria Ö unionale Õ» in riferimento alla
capacità di costruire una nave simile e stabilire che le parti collegate agli
esportatori possono essere escluse da tale industria, definendo il termine
«collegati». ê 385/96
considerando 14 (adattato) (15) È necessario stabilire le
condizioni procedurali e sostanziali per la presentazione di una denuncia
contro prezzi pregiudizievoli, precisando in quale misura la denuncia debba
essere sostenuta dall'industria Ö dell'Unione Õ e le informazioni
relative all'acquirente della nave, ai prezzi pregiudizievoli, al pregiudizio e
al nesso di causalità che devono essere comunicate. che conviene inoltre
specificare le procedure di rigetto delle denunce oppure di apertura dei
procedimenti. ê 385/96
considerando 15 (adattato) (16) Qualora l'acquirente della
nave venduta a prezzi pregiudizievoli sia stabilito nel territorio di un'altra
Parte contraente dell'accordo sulla costruzione navale, la denuncia può
contenere anche la richiesta che le autorità di tale parte contraente inizino
un'inchiesta. Tale richiesta Ö deve essere Õ opportunamente
trasmessa alle autorità del paese terzo. ê 385/96
considerando 16 (adattato) (17) Ö Se del caso Õ, un'inchiesta può
essere aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata dalle autorità di
una parte contraente dell'accordo sulla costruzione navale, in conformità del
presente regolamento e alle condizioni dell'accordo sulla costruzione navale. ê 385/96
considerando 17 (adattato) (18) È necessario stabilire le
modalità secondo le quali si comunicano alle parti interessate le informazioni
richieste dalle autorità. Ö Ai soggetti
interessati devono essere Õ accordate ampie
possibilità di presentare tutti gli elementi di prova pertinenti e di difendere
i loro interessi. È inoltre opportuno fissare chiaramente le norme e le
procedure da seguire durante l'inchiesta, precisando che le parti interessate
devono manifestarsi, presentare le loro osservazioni e comunicare le
informazioni pertinenti entro termini precisi, affinché le osservazioni e i
dati comunicati possano essere presi in considerazione. È inoltre opportuno
fissare a quali condizioni le parti interessate possono avere accesso alle
informazioni comunicate dalle altre parti e presentare le loro osservazioni in
merito Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero collaborare riguardo alla
raccolta di informazioni. ê 385/96 considerando
18 (19) È necessario prevedere la
chiusura dei procedimenti, con o senza l'imposizione di un diritto, normalmente
entro un anno a decorrere dall'inizio dell'inchiesta oppure dalla data di
consegna della nave, secondo il caso. (20) Le inchieste o i procedimenti
devono essere chiusi quando il margine di prezzo pregiudizievole è irrilevante. ê 385/96
considerando 19 (adattato) (21) L'inchiesta può essere chiusa
senza l'imposizione di diritti per pratiche di prezzi pregiudizievoli se la vendita
della nave a tali prezzi è definitivamente e incondizionatamente annullata
oppure se è accettato un provvedimento di riparazione alternativo. Ö Deve tuttavia
essere rivolta particolare attenzione Õ all'esigenza di Ö non Õ pregiudicare la
realizzazione delle finalità del presente regolamento. ê 385/96
considerando 20 (22) Deve essere imposto mediante
decisione il pagamento di diritti per un importo pari al margine di prezzo
pregiudizievole, nei confronti di un costruttore navale la cui vendita di una
nave a tali prezzi abbia cagionato pregiudizio all'industria Ö dell'Unione Õ, qualora siano
soddisfatte tutte le condizioni previste dal presente regolamento. Devono
essere previste norme precise e particolareggiate per l'applicazione di tale
decisione, incluse tutte le misure necessarie ai fini dell'effettiva esecuzione,
in particolare l'attuazione di contromisure qualora il costruttore navale non
versi entro i termini i diritti dovuti per il prezzo pregiudizievole. ê 385/96
considerando 21 (adattato) (23) È necessario stabilire norme
precise per il rifiuto dei diritti di carico e di scarico nei porti Ö dell'Unione Õ alle navi costruite
dal costruttore navale soggetto alla contromisura. ê 385/96
considerando 22 (24) L'obbligazione di versare i
diritti dovuti per il prezzo pregiudizievole si estingue unicamente con il
pagamento dell'intero importo oppure alla scadenza delle contromisure applicate. ê 385/96
considerando 23 (adattato) (25) Tutte le azioni intraprese in
base al presente regolamento non devono essere in contrasto con l'interesse Ö dell'Unione Õ. ê 385/96
considerando 24 (adattato) (26) Ö L'Unione Õ, quando agisce in
forza del presente regolamento, deve tener conto dell'esigenza di interventi
rapidi ed efficaci. ê 385/96
considerando 26 (27) È opportuno che possano essere
svolte visite di verifica per controllare le informazioni presentate in materia
di prezzi pregiudizievoli e di pregiudizio, ancorché tali visite dovrebbero
essere condizionate dal ricevimento di adeguate risposte ai questionari. ê 385/96
considerando 27 (28) È necessario stabilire che nei
confronti delle parti che non collaborano in misura sufficiente possano essere
usate ai fini delle risultanze altre informazioni e che queste possano essere
meno favorevoli per dette parti. ê 385/96
considerando 28 (29) Occorre provvedere al
trattamento di informazioni riservate per evitare di divulgare i segreti
d'impresa. ê 385/96
considerando 29 (adattato) (30) È essenziale stabilire che le
parti aventi diritto a tale trattamento possano essere correttamente informate
dei fatti e delle considerazioni principali e ciò, tenuto conto del processo di
formazione delle decisioni Ö nell'Unione Õ, in tempo utile
affinché le parti possano difendere i loro interessi. ê 37/2014
Art. 1 e allegato, punto 5 (adattato) (31) Ö L'attuazione Õ delle procedure
previste dal presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione
di misure necessarie alla sua Ö esecuzione Õ conformemente al
regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], ê 385/96
(adattato) HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Principi e definizioni 1. Al costruttore di una nave per la quale sia
stato fissato un prezzo pregiudizievole e la cui vendita a un acquirente di un
paese diverso da quello di cui la nave è originaria causi un pregiudizio può
essere imposto il pagamento di diritti per pratiche di prezzi pregiudizievoli. 2. Si ritiene che per una nave sia stato
fissato un prezzo pregiudizievole quando il prezzo all'esportazione della nave
venduta è inferiore ad un prezzo comparabile di una nave simile venduta a un
acquirente del paese esportatore nell'ambito di normali operazioni commerciali. 3. Ai fini del presente regolamento Ö si applicano le
seguenti definizioni: Õ a) per «nave» se intende una nave
d'alto mare a propulsione autonoma, di almeno 100 t, adibita al trasporto
di merci o persone oppure all'effettuazione di servizi specializzati (per
esempio rompighiaccio e draghe) e un rimorchiatore di almeno 365 kW; b) per «nave simile» si intende una
nave dello stesso tipo, avente la stessa utilizzazione, approssimativamente le
stesse dimensioni e caratteristiche molto simili a quelle della nave in esame; c) per «stessa categoria generale di
navi» si intendono le navi dello stesso tipo e aventi la stessa utilizzazione,
ma di dimensioni sensibilmente diverse; d) per «vendita» si intende la
costituzione o il trasferimento di una situazione giuridica di proprietà
rispetto a una nave, qualora detta situazione non sia stata costituita o
acquisita unicamente a fini di garanzia di un normale prestito commerciale; e) per «situazione giuridica di
proprietà» si intende qualsiasi situazione giuridica di natura obbligatoria o
reale che consente al titolare di trarre vantaggio dall'esercizio della nave in
modo sostanzialmente analogo a quello del proprietario. Per stabilire se esiste
un'analogia sostanziale di questo tipo, vengono esaminati i seguenti elementi: i) le condizioni e le circostanze
dell'atto; ii) le pratiche commerciali nel settore
industriale in questione; iii) se la nave oggetto dell'atto è integrata
nelle attività del titolare; iv) se in pratica il titolare può trarre
vantaggio dall'esercizio della nave ed assumere i relativi rischi per una parte
significativa della vita economica della nave; f) per «acquirente» si intende
qualsiasi persona o società che acquisisce una situazione proprietaria, anche
con un contratto di locazione o di locazione a scafo nudo, in collegamento con
il primo trasferimento dal costruttore, direttamente o indirettamente, compresa
una persona o una società che detiene un acquirente o ne ha il controllo o è in
grado di impartirgli istruzioni. Una persona o una società detiene un
acquirente quando ha una partecipazione superiore al 50%. Una persona o una società
controlla l'acquirente quando, di diritto o di fatto, può imporgli limitazioni
oppure orientamenti. In presenza di una partecipazione del 25%, il controllo si
ritiene esistente. Se la detenzione dell'acquirente è provata, si presume che
non esista un controllo distinto, salvo contrario accertamento. Una nave può
avere più di un acquirente; g) per «società» si intende qualsiasi
tipo di società o impresa, costituita a norma del diritto civile o commerciale,
incluse le cooperative e altre persone giuridiche, di diritto pubblico o
privato, comprese quelle senza fini di lucro; h) per «parte contraente» si intende
qualsiasi paese terzo parte dell'accordo sulla costruzione navale. Articolo 2 Determinazione del prezzo
pregiudizievole A. Valore normale 1. Il valore normale è di norma basato sul
prezzo pagato o pagabile, nel corso di normali operazioni commerciali, per una
nave simile da un acquirente indipendente nel paese esportatore. 2. I prezzi praticati tra le parti
apparentemente associate oppure vincolate da un accordo di compensazione
possono essere considerati come propri di normali operazioni commerciali e
possono quindi essere utilizzati per stabilire il valore normale unicamente
qualora sia dimostrato che tale rapporto non incide sui prezzi. 3. Quando, nel corso di normali operazioni
commerciali, non vi sono vendite di navi simili, oppure se tali vendite, a
causa di una particolare situazione di mercato, non permettono un valido
confronto, il valore normale della nave simile è calcolato in base al prezzo di
una nave simile esportata, nel corso di normali operazioni commerciali, in un
paese terzo appropriato, a condizione che tale prezzo sia rappresentativo. In
mancanza di tali vendite a qualsiasi paese terzo appropriato oppure se non è
possibile fare un equo confronto, il valore normale della nave simile è
determinato in base al costo di produzione nel paese d'origine, maggiorato di
un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per il
profitto. 4. Le vendite delle navi simili sul mercato
interno del paese esportatore oppure destinate ad un paese terzo che sono
effettuate a prezzi inferiori ai costi di produzione unitari (fissi e
variabili), con l'aggiunta delle spese generali, amministrative e di vendita,
possono essere considerate come non eseguite nell'ambito di normali operazioni
commerciali a causa del prezzo e quindi si può non tenerne conto ai fini della
determinazione del valore normale, soltanto se tali vendite sono avvenute a
prezzi che non consentono di coprire tutti i costi entro un congruo termine,
normalmente di cinque anni. 5. I costi sono di norma calcolati in base ai
documenti contabili tenuti dal costruttore navale sottoposto all'inchiesta, a
condizione che tali documenti siano conformi ai principi contabili generalmente
riconosciuti nel paese interessato e che sia dimostrato che essi esprimono
adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita della nave in esame. Sono presi in considerazione tutti gli
elementi di prova comunicati sulla corretta ripartizione dei costi, a
condizione che sia dimostrato che tali metodi sono stati sempre utilizzati. In
mancanza di un metodo più appropriato, la ripartizione dei costi è fatta di
preferenza in funzione del volume d'affari. Se l'adeguamento non è già previsto
nel sistema di ripartizione di cui al presente paragrafo, i costi sono
opportunamente adeguati per tener conto delle voci di spesa straordinarie
attinenti alla produzione attuale e/o futura. 6. Gli importi relativi alle spese generali,
amministrative e di vendita e ai profitti sono basati su dati effettivi
attinenti alla produzione e alla vendita delle navi simili, nel corso di
normali operazioni commerciali, da parte del costruttore navale soggetto
all'inchiesta. Se non è possibile determinare tali importi in base ai dati
suddetti, possono essere utilizzati i seguenti elementi: a) la media ponderata degli importi
effettivi determinati per altri costruttori navali del paese d'origine riguardo
alla produzione e alla vendita di navi simili sul mercato interno di tale paese; b) gli importi effettivamente sostenuti
dal costruttore navale in questione sul mercato interno del paese d'origine,
nel corso di normali operazioni commerciali, per la produzione e la vendita di
navi appartenenti alla stessa categoria generale; c) qualunque altro metodo appropriato,
a condizione che l'importo del profitto così determinato non superi quello
normalmente realizzato da altri costruttori navali per la vendita, sul mercato
interno del paese d'origine, di navi appartenenti alla stessa categoria
generale; e, inoltre, il profitto aggiunto nel calcolo del
valore costruito si basa in tutti i casi sul profitto medio realizzato in un
congruo periodo di tempo, normalmente di sei mesi prima e dopo la vendita in
esame e deve esprimere un equo profitto al momento di tale vendita. Per tale
calcolo deve essere eliminata qualsiasi distorsione che possa alterare il
risultato. 7. In considerazione del lungo intervallo che
intercorre tra la conclusione del contratto e la consegna della nave, un valore
normale non comprende i costi effettivi per i quali il costruttore navale può
dimostrare che sono dovuti a forza maggiore e che superano sensibilmente
l'incremento dei costi che il costruttore avrebbe potuto prevedere e prendere
in considerazione al momento in cui sono state fissate le condizioni concrete
di vendita. 8. Nel caso di vendite da paesi non retti da
un'economia di mercato, in particolare da quelli cui si applica il regolamento
(CE) n. 625/2009 del Consiglio[10],
il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un
paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l'esportazione da tale
paese terzo ad altri paesi, compresa Ö l'Unione Õ oppure, qualora ciò
non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente
pagato o pagabile Ö nell'Unione Õ per una nave simile,
se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto. Un paese terzo ad economia di mercato viene
opportunamente selezionato, tenendo debitamente conto di tutte le informazioni
attendibili di cui si disponga al momento della scelta. Si deve inoltre tener
conto dei termini. Le parti coinvolte nell'inchiesta sono
informate subito dopo l'apertura dell'inchiesta in merito al paese terzo ad
economia di mercato che si prevede di utilizzare e hanno dieci giorni di tempo
per presentare le loro osservazioni. B. Prezzo all'esportazione 9. Il prezzo all'esportazione è il prezzo
realmente pagato o pagabile per la nave in esame. 10. Quando non esiste un prezzo
all'esportazione oppure quando il prezzo all'esportazione non è considerato
attendibile a causa dell'esistenza di un rapporto d'associazione o di un
accordo di compensazione tra il costruttore navale e l'acquirente o un terzo,
il prezzo all'esportazione può essere costruito in base al prezzo al quale la
nave è rivenduta per la prima volta ad un acquirente indipendente, ovvero, se
la nave non viene rivenduta ad un acquirente indipendente o non viene rivenduta
nello stato in cui è stata originariamente venduta, su qualsiasi altra base
equa. In Ö tali Õ casi, per stabilire
un prezzo all'esportazione attendibile, sono applicati adeguamenti per tener
conto di tutti i costi, compresi i dazi e le imposte, sostenuti tra la prima e
la seconda transazione e dei profitti. I costi per i quali sono applicati gli
adeguamenti comprendono quelli normalmente a carico dell'acquirente, ma che
sono sostenuti da qualsiasi parte operante all'interno o all'esterno Ö dell'Unione Õ, che sia collegata
al costruttore navale o all'acquirente oppure ad essi vincolata da un accordo
di compensazione. Sono inclusi in tali costi trasporto normale, assicurazione,
movimentazione, carico e scarico e spese accessorie; dazi doganali ed altre
tasse pagabili nel paese importatore per l'acquisto della nave, nonché un
margine adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita e i
profitti. C. Confronto 11. Tra il valore normale e il prezzo
all'esportazione deve essere effettuato un confronto equo, allo stesso stadio
commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto
possibile ravvicinate, ovvero le vendite eseguite entro tre mesi prima o dopo
la vendita in esame oppure, in mancanza di tali vendite, entro un periodo
ritenuto appropriato. Si tiene debitamente conto, valutando tutti gli aspetti
dei singoli casi, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi,
comprese le differenze relative a condizioni e modalità di vendita, clausole
penali, imposizione fiscale, stadio commerciale, quantitativi e caratteristiche
fisiche, nonché di tutte le altre differenze, purché sia dimostrato che
incidono sulla comparabilità dei prezzi. Quando, nei casi specificati nel
paragrafo 10, i prezzi non sono comparabili, il valore normale è stabilito ad
uno stadio commerciale equivalente a quello del prezzo all'esportazione
costruito oppure, con gli adeguamenti opportuni, a norma del presente
paragrafo. Nell'applicazione di adeguamenti deve essere evitata qualsiasi forma
di duplicazione, in particolare per quanto riguarda gli sconti e le clausole
penali. Se il confronto tra i prezzi richiede una conversione valutaria, deve
essere utilizzato il tasso di cambio della data di vendita. Tuttavia, nei casi
in cui la vendita di valuta straniera sui mercati a termine sia direttamente
collegata alla vendita in oggetto, si utilizza il tasso di cambio della vendita
a termine. Ai fini della presente disposizione per «data della vendita» si
intende la data alla quale sono stabilite le condizioni concrete di vendita,
che normalmente coincide con la data del contratto. Se tuttavia la condizioni
concrete di vendita sono sostanzialmente modificate ad un'altra data, si
applica il tasso di cambio in vigore alla data della modifica. In tal caso
vengono applicati opportuni adeguamenti per tener conto di eventuali effetti
sul margine del prezzo pregiudizievole dovuti unicamente alle fluttuazioni dei
tassi di cambio tra la data originale di vendita e la data della modifica. D. Margine di prezzo pregiudizievole 12. Fatte salve le disposizioni pertinenti
relative all'equo confronto, l'esistenza di margini di prezzo pregiudizievole è
di norma accertata in base al confronto tra la media ponderata del valore
normale e la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite oppure in base al
confronto tra i singoli valori normali e i singoli prezzi all'esportazione per
ogni operazione. Il valore normale determinato in base alla media ponderata può
tuttavia essere confrontato con i prezzi delle singole operazioni di vendita,
se gli andamenti dei prezzi all'esportazione sono sensibilmente diversi in
relazione a differenti acquirenti, regioni o periodi e se con i metodi
specificati nella prima frase del presente paragrafo non è possibile valutare
correttamente il margine di prezzo pregiudizievole. 13. Per margine di prezzo pregiudizievole si
intende l'importo di cui il valore normale supera il prezzo all'esportazione.
Quando i margini di prezzo pregiudizievole variano, può essere calcolata una
media ponderata. Articolo 3 Accertamento Ö del Õ
pregiudizio 1. Ai fini del presente regolamento si intende
per pregiudizio, salvo altrimenti disposto, un pregiudizio grave Ö o Õ la minaccia di pregiudizio
grave a danno dell'industria Ö dell'Unione Õ, oppure un grave
ritardo nella creazione di tale industria. Il termine è interpretato in
conformità con le disposizioni del presente articolo. 2. L'accertamento di un pregiudizio si basa su
prove positive e implica un esame obiettivo: a) dell'effetto della vendita a un
prezzo inferiore al valore normale sui prezzi delle navi simili sul mercato Ö dell'Unione Õ; e b) dell'incidenza di tale vendita sull'industria
Ö dell'Unione Õ. 3. Per quanto riguarda l'effetto sui prezzi
della vendita a un prezzo inferiore al valore normale, occorre esaminare se
tale vendita è stata effettuata a un prezzo sensibilmente inferiore a quello
delle navi simili dell'industria Ö dell'Unione Õ oppure se tale
vendita ha comunque l'effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire
in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Questi
fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base
di giudizio determinante. 4. Se le vendite di navi da più di un paese
sono simultaneamente oggetto di inchieste in materia di prezzi pregiudizievoli,
gli effetti di tali vendite possono essere valutati comulativamente solo se è
accertato che a) il margine di prezzo pregiudizievole
stabilito per le navi acquistate da ciascun paese è superiore a quello minimo
definito all'articolo 7, paragrafo 3; e b) la valutazione cumulativa degli
effetti delle vendite è opportuna alla luce delle condizioni della concorrenza
tra le navi vendute da costruttori navali non Ö unionali Õ all'acquirente e tra
queste navi e le navi simili dell'industria Ö dell'Unione Õ. 5. L'esame dell'incidenza della vendita ad un
prezzo inferiore al valore normale sull'industria Ö dell'Unione Õ interessata
comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti
in rapporto con la situazione dell'industria, quali il fatto che l'industria
non abbia ancora completamente superato le conseguenze di precedenti pratiche
di dumping, di determinazione di prezzi pregiudizievoli o di sovvenzioni,
l'entità del margine effettivo di prezzo pregiudizievole, la diminuzione reale
e potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di
mercato, della produttività, dell'utile sul capitale investito e
dell'utilizzazione della capacità produttiva; i fattori che incidono sui prezzi
Ö nell'Unione Õ, gli effetti
negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte,
sull'occupazione, sui salari, sulla crescita e sulla capacità di ottenere
capitali o investimenti. Detto elenco non è tassativo, né tali fattori,
singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio
determinante. 6. Deve essere dimostrato, in base a tutti gli
elementi di prova, presentati in conformità con il paragrafo 2, che la vendita
a un prezzo inferiore al valore normale causa o ha causato pregiudizio ai sensi
del presente regolamento. In particolare, occorre dimostrare che i livelli dei
prezzi individuati a norma del paragrafo 3 hanno sull'industria Ö dell'Unione Õ gli effetti contemplati
nel paragrafo 5 e che questa incidenza si manifesta in misura che può essere
considerata grave. 7. Oltre alla vendita a un prezzo inferiore al
valore normale, vengono esaminati i fattori noti che contemporaneamente causano
pregiudizio all'industria Ö dell'Unione Õ per evitare che il
pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alla vendita suddetta a norma
del paragrafo 6. I fattori che possono essere presi in considerazione a questo
proposito comprendono, tra l'altro, il volume e i prezzi delle vendite di
costruttori navali di altri paesi terzi non eseguite a prezzi inferiori al
valore normale, la contrazione della domanda oppure le variazioni
dell'andamento dei consumi, le restrizioni commerciali attuate da produttori di
paesi terzi e Ö dell'Unione Õ e la concorrenza tra
gli stessi, nonché gli sviluppi tecnologici e le prestazioni dell'industria Ö dell'Unione Õ in materia di
esportazioni e di produttività. 8. L'effetto della vendita a un prezzo
inferiore al valore normale è valutato in relazione alla produzione
dell'industria Ö dell'Unione Õ delle navi simili
quando i dati disponibili permettono di individuare distintamente tale produzione
in base a criteri quali i processi di produzione, le vendite e i profitti dei
produttori. Se non è possibile individuare separatamente tale produzione, gli
effetti della vendita a un prezzo inferiore al valore normale sono valutati in
relazione alla produzione del gruppo o della gamma di navi più ristretta
possibile, comprendente la nave simile, per la quale possono essere ottenute le
necessarie informazioni. 9. L'esistenza di una minaccia di un grave
pregiudizio deve essere accertata sulla base di fatti e non di semplici
asserzioni, congetture o remote possibilità. Il mutamento di circostanze atto a
creare una situazione in cui la vendita a un prezzo inferiore al valore normale
causerebbe un pregiudizio deve essere chiaramente prevedibile e imminente. Per accertare l'esistenza di una minaccia di
grave pregiudizio, vengono presi in considerazione i seguenti fattori: a) una sufficiente disponibilità di
capacità da parte del costruttore navale, ovvero l'imminente e sensibile
aumento della medesima, che denotino un probabile e sostanziale incremento
delle vendite a un prezzo inferiore al valore normale, in considerazione della
disponibilità di altri mercati d'esportazione con capacità residua di
assorbimento; b) il fatto che le navi siano esportate
a prezzi tali da provocare una significativa diminuzione dei prezzi oppure
impedirne gli aumenti che altrimenti si sarebbero verificati e tali da
stimolare la domanda di ulteriori acquisti da altri paesi. Nessuno dei fattori sopra elencati
costituisce, di per sé, una base di giudizio determinante, ma in presenza di
tutti i fattori considerati si può concludere che sono imminenti ulteriori
vendite a un prezzo inferiore al valore normale dalle quali, se non venissero
prese misure di difesa, deriverebbe un grave pregiudizio. Articolo 4 Definizione di industria Ö dell'Unione Õ 1. Ai fini del presente regolamento si intende
per «industria Ö dell'Unione Õ» il complesso dei
produttori Ö dell'Unione Õ che possono produrre
una nave simile con gli impianti disponibili oppure i cui impianti possono
essere trasformati in tempo utile per costruire una nave simile oppure la parte
dei produttori la cui capacità complessiva di produrre navi simili rappresenta
una proporzione maggioritaria, a norma dell'articolo 5, paragrafo 6 della
capacità Ö unionale Õ complessiva. Quando
tuttavia i produttori sono collegati al costruttore navale, agli esportatori o
agli acquirenti oppure sono essi stessi acquirenti della nave venduta a prezzi
assertivamente pregiudizievoli, il termine «industria Ö dell'Unione Õ» si può riferire
agli altri produttori. 2. Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che i
produttori siano collegati al costruttore navale, agli esportatori o agli
acquirenti solo qualora a) uno di essi controlli l'altro in
forma diretta o indiretta oppure b) entrambi siano controllati in forma
diretta o indiretta da un terzo oppure c) insieme contròllino in forma diretta
o indiretta un terzo, a condizione che vi siano motivi per ritenere o
sospettare che, a causa di tale rapporto, detto produttore sia indotto a
comportarsi in modo diverso rispetto ai produttori non collegati. Ai fini del presente paragrafo, si ritiene che
una parte controlli l'altra quando la prima è in grado, di diritto o di fatto,
di imporre limitazioni od orientamenti alla seconda. 3. Al presente articolo si applicano le
disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 8. Articolo 5 Apertura del procedimento 1. Salvo il disposto del paragrafo 8,
l'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto delle pretese
pratiche di prezzi pregiudizievoli è aperta in seguito ad una denuncia scritta
presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi
associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto
dell'industria Ö dell'Unione Õ. La denuncia può essere introdotta presso la
Commissione o presso uno Stato membro che la fa pervenire alla Commissione. La
Commissione invia agli Stati membri copia di ogni denuncia da essa ricevuta. La
denuncia si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo alla
consegna alla Commissione per posta raccomandata oppure al rilascio di una
ricevuta da parte della Commissione. Uno Stato membro che, in mancanza di una
denuncia, sia in possesso di elementi di prova sufficienti in relazione alle
pratiche di prezzi pregiudizievoli o al pregiudizio che ne risulta per
un'industria Ö dell'Unione Õ comunica
immediatamente tali elementi alla Commissione. 2. Una denuncia a norma del paragrafo 1 deve
essere presentata a) entro sei mesi a decorrere dal
momento in cui il denunziante è stato o avrebbe dovuto essere informato della
vendita della nave Ö se: Õ i) il denunziante è stato invitato a
presentare un'offerta per il contratto in oggetto in seguito ad una procedura
multipla e aperta, oppure a qualsiasi altra procedura Ö di gara Õ; ii) il denunziante ha effettivamente
presentato un'offerta; e iii) l'offerta del denunziante era
sostanzialmente conforme alle specificazioni; b) entro nove mesi a decorrere dal
momento in cui il denunziante è stato o avrebbe dovuto essere informato della
vendita della nave, in mancanza di un invito a presentare offerte, a condizione
che una notifica dell'intenzione di presentare la denuncia, contenente le
informazioni di cui il denunziante dispone per identificare la transazione in
oggetto, sia stata presentata alla Commissione oppure a uno Stato membro entro
sei mesi a decorrere dalla stessa data. In ogni caso una denuncia deve essere
presentata entro sei mesi dalla consegna della nave. Si presume che un costruttore sia informato
della vendita al momento della pubblicazione della notizia della conclusione
del contratto, con informazioni molto generiche sulla nave, nella stampa
internazionale. Ai fini del presente articolo si intende per
«gara con procedura multipla e aperta» una gara in cui l'acquirente potenziale
invita a presentare offerte almeno tutti i costruttori che, a sua conoscenza,
possono costruire la nave in questione. 3. La denuncia di cui al paragrafo 1 deve
contenere elementi di prova relativi ai seguenti elementi: a) applicazione di prezzi pregiudizievoli; b) esistenza di pregiudizio; c) rapporto di causalità tra la vendita
a prezzi pregiudizievoli e il pregiudizio asserito; e d) i) il fatto che, se il
contratto di vendita della nave è stato aggiudicato in seguito ad una procedura
multipla e aperta, il denunziante è stato invitato a presentare un'offerta e
che, in tal caso, l'offerta del denunziante era sostanzialmente conforme alle
specificazioni (data di consegna e caratteristiche tecniche) oppure ii) il fatto che, se il contratto di vendita
della nave è stato aggiudicato in seguito ad un'altra procedura, il denunziante
è stato invitato a presentare un'offerta e che l'offerta del denunziante era
sostanzialmente conforme alle specificazioni, oppure iii) il fatto che, in mancanza di un invito a
presentare offerte diverso da una procedura multipla e aperta, il denunziante
aveva la capacità di costruire la nave in questione e che, se il denunziante
era stato informato o doveva essere informato dell'acquisto proposto, aveva
evidentemente cercato di concludere il contratto di vendita con l'acquirente
conformemente alle specificazioni dell'offerta. Si presume che il denunziante
fosse informato o dovesse essere informato dell'acquisto proposto se è
dimostrato che la maggior parte dell'industria pertinente aveva cercato di
concludere il contratto di vendita per la nave in questione con il potenziale
acquirente oppure se è dimostrato che informazioni generali sull'acquisto
proposto potevano essere ottenute da intermediari, organismi finanziari,
società di classificazione navale, noleggiatori, associazioni professionali
oppure altri organismi che normalmente partecipano alle transazioni nel settore
della costruzione navale e con i quali il denunziante ha regolari contatti o
relazioni d'affari. 4. La denuncia deve contenere tutte le
informazioni di cui il denunziante può disporre relativamente a quanto segue: a) Ö l' Õidentità del
denunziante con una descrizione del volume e del valore della produzione Ö unionale Õ della nave simile
realizzata dal denunziante stesso; se viene presentata per conto dell'industria
Ö dell'Unione Õ, la denuncia scritta
deve definire l'industria per conto della quale è presentata con un elenco di
tutti i produttori Ö dell'Unione Õ aventi la capacità
di costruire una nave simile e, per quanto possibile, con l'indicazione del
volume e del valore della produzione Ö unionale Õ della nave simile
attribuibile a tali produttori; b) Ö una Õ descrizione completa
della nave assertivamente venduta a prezzi pregiudizievoli, nome del paese o
dei paesi di origine o di esportazione, identità di ciascun esportatore o
produttore noto dei paesi terzi e identità dell'acquirente della nave; c) Ö i Õ prezzi ai quali tali
navi sono vendute nel mercato interno dei paesi di origine o di esportazione
(oppure, Ö se del caso, i Õ prezzi ai quali tali
navi sono vendute dal paese o dai paesi di origine o di esportazione a un paese
o a paesi terzi oppure sul valore costruito della nave), nonché informazioni
sui prezzi all'esportazione oppure, Ö se del caso, il Õ prezzo al quale la
nave è rivenduta per la prima volta ad un acquirente indipendente; d) l'effetto della vendita a prezzi
pregiudizievoli sui prezzi della nave simile sul mercato Ö dell'Unione Õ e la conseguente
incidenza di tale vendita sull'industria Ö dell'Unione Õ, quale risulta dai
fattori e dagli indicatori attinenti alle situazione dell'industria Ö dell'Unione Õ, elencati
all'articolo 3, paragrafi 3 e 5. 5. La Commissione esamina, per quanto
possibile, l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella
denuncia per determinare se siano sufficienti per giustificare l'apertura di
un'inchiesta. 6. Un'inchiesta può essere avviata a norma del
paragrafo 1 unicamente se, previo esame del grado di sostegno o di opposizione
alla denuncia espresso dai produttori Ö dell'Unione Õ aventi la capacità
di costruire la nave simile, è stato accertato che la denuncia è presentata
dall'industria Ö dell'Unione Õ o per suo conto. La
denuncia si considera presentata dall'industria Ö dell'Unione Õ o per suo conto se è
sostenuta dai produttori Ö dell'Unione Õ la cui capacità
complessiva di produrre la nave simile supera il 50% della capacità totale di
produrre la nave simile attribuibile a quella parte dell'industria Ö dell'Unione Õ che ha espresso
sostegno od opposizione alla denuncia. L'inchiesta tuttavia non può essere
aperta se i produttori Ö dell'Unione Õ che hanno espresso
un chiaro sostegno alla denuncia rappresentano meno del 25% della capacità
totale dei produttori Ö dell'Unione Õ che possono produrre
la nave simile. 7. Se non è stata presa la decisione di
avviare l'inchiesta, le autorità evitano di divulgare la relativa denuncia.
Tuttavia, prima di avviare l'inchiesta, esse ne informano il governo del paese
esportatore interessato. 8. Qualora, in circostanze particolari, Ö la Commissione Õ decida di iniziare
un'inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall'industria
Ö dell'Unione Õ o per suo conto,
l'inchiesta può essere aperta unicamente se è giustificata da sufficienti
elementi di prova dell'applicazione di prezzi pregiudizievoli, dell'esistenza
del pregiudizio e del nesso di causalità e se un rappresentante dell'industria Ö dell'Unione Õ assertivamente lesa
soddisfa i criteri esposti nel paragrafo 3, lettera d). Ö Se del caso Õ, l'inchiesta può
essere avviata anche in seguito a una denuncia presentata dalle autorità di una
Parte contraente. La denuncia deve essere sostenuta da sufficienti elementi di
prova per dimostrare che la nave è oppure è stata venduta a prezzi
pregiudizievoli e che l'asserita vendita a un acquirente Ö dell'Unione Õ a prezzi inferiori
al valore normale provoca o ha provocato pregiudizio all'industria nazionale
della Parte contraente interessata. 9. Ai fini della decisione relativa
all'apertura di un'inchiesta si tiene conto simultaneamente degli elementi di
prova dell'esistenza di prezzi pregiudizievoli e del pregiudizio. La denuncia
viene respinta se gli elementi di prova relativi ai prezzi pregiudizievoli o al
pregiudizio non sono sufficienti per giustificare l'inizio di un'inchiesta. 10. Una denuncia può essere ritirata prima
dell'apertura dell'inchiesta e in tal caso è considerata come non presentata. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 5, 1) (adattato) 11. Se risulta che gli elementi di prova sono
sufficienti a tal fine, Ö la Commissione Õ inizia il
procedimento entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data in cui è stata
presentata la denuncia oppure, se l'inchiesta è stata aperta ai sensi del
paragrafo 8, entro sei mesi a decorrere dal momento in cui le parti interessate
sono state informate o avrebbero dovuto essere informate della vendita della
nave e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Se gli elementi di prova presentati sono insufficienti, il denunziante ne è
informato entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data alla quale la
denuncia è stata presentata alla Commissione.La Commissione fornisce
informazioni agli Stati membri una volta che abbia stabilito la necessità di
iniziare tale procedimento. ê 385/96
(adattato) 12. L'avviso di apertura del procedimento
annuncia l'inizio dell'inchiesta, indica il nome e il paese del costruttore
navale e dell'acquirente o degli acquirenti, fornisce una descrizione della
nave e un riassunto delle informazioni ricevute e dispone che tutte le
informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L'avviso fissa inoltre i termini entro i quali
le parti interessate possono manifestarsi, comunicare per iscritto le loro
osservazioni e presentare le informazioni necessarie affinché tali osservazioni
e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta.
L'avviso precisa inoltre il periodo entro il quale le parti interessate possono
chiedere di essere sentite dalla Commissione conformemente all'articolo 6,
paragrafo 5. 13. La Commissione informa l'esportatore,
l'acquirente oppure gli acquirenti della nave e le associazioni rappresentative
dei produttori, degli esportatori oppure degli acquirenti di tali navi
notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese la cui nave è
soggetta all'inchiesta e i denunzianti in merito all'apertura del procedimento
e, tenendo debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni
riservate, fornisce il testo integrale della denuncia scritta ricevuta a norma
del paragrafo 1 all'esportatore e alle autorità del paese esportatore, nonché,
su loro richiesta, alle altre parti interessate implicate nell'inchiesta. Articolo 6 L'inchiesta 1. Dopo l'apertura del procedimento, la
Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e, Ö se del caso Õ , con le autorità di
paesi terzi, inizia l'inchiesta a livello Ö unionale Õ . L'inchiesta
riguarda tanto le pratiche di determinazione di prezzi pregiudizievoli quanto
il pregiudizio, i cui aspetti sono esaminati simultaneamente. 2. Le parti che ricevono i questionari
utilizzati nell'inchiesta in materia di prezzi pregiudizievoli hanno almeno
trenta giorni di tempo per la risposta. Per gli esportatori il termine decorre
dalla data di ricevimento del questionario, che a tal fine si considera
ricevuto una settimana dopo la data di spedizione all'esportatore oppure di
trasmissione alla competente rappresentanza diplomatica del paese esportatore.
Il termine può essere prorogato, tenendo debitamente conto dei termini fissati
per l'inchiesta e a condizione che le parti interessate abbiano validi motivi,
connessi a circostanze particolari che li riguardino, per chiedere tale
proroga. 3. La Commissione può chiedere alle autorità
di paesi terzi, secondo il caso e agli Stati membri di fornirle informazioni e
gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per soddisfare tali
richieste. Essi comunicano alla Commissione le
informazioni richieste, nonché i risultati delle verifiche, dei controlli o
delle inchieste effettuati. Quando Ö tali Õ informazioni sono di
interesse generale o sono richieste da uno Stato membro la Commissione le
comunica agli Stati membri, a condizione che non siano riservate. Se le
informazioni sono riservate è comunicato un riassunto non riservato. 4. La Commissione può chiedere alle autorità
di paesi terzi, secondo il caso e agli Stati membri di svolgere le verifiche e
i controlli necessari, segnatamente presso i produttori Ö dell'Unione Õ e di effettuare
inchieste in paesi terzi, a condizione che le imprese interessate siano
d'accordo e che il governo del paese considerato sia stato ufficialmente
informato e non abbia fatto obiezioni. Gli Stati membri prendono le disposizioni
necessarie per soddisfare tali richieste della Commissione. Funzionari della Commissione possono, a
richiesta di quest'ultima o di uno Stato membro, assistere gli agenti degli
Stati membri nell'adempimento delle loro funzioni. Funzionari della Commissione
possono inoltre assistere gli agenti delle autorità di paesi terzi
nell'adempimento delle loro funzioni, previo accordo tra la Commissione e tali
autorità. 5. Le parti interessate, che si sono
manifestate in conformità con l'articolo 5, paragrafo 12, vengono sentite a condizione
che, nel termine fissato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale Ö dell'Unione Õ europea,
presentino una domanda scritta nella quale dimostrino di essere parti in causa
che potrebbero essere danneggiate dall'esito del procedimento e di avere
particolari motivi per chiedere di essere sentite. 6. Il costruttore navale, l'acquirente o gli
acquirenti, i rappresentanti del governo dei paesi esportatori, i denunzianti e
le altre parti interessate che si siano manifestati a norma dell'articolo 5,
paragrafo 12 e che ne facciano richiesta, hanno la possibilità di incontrarsi
con le parti avverse, in modo che possano essere presentate le tesi opposte e
le eventuali confutazioni. Nel concedere tale possibilità si deve tener
conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle
informazioni, nonché delle esigenze delle parti. Nessuna parte è tenuta ad assistere a un
incontro e la sua assenza non produce effetti per essa lesivi. Le informazioni comunicate oralmente a norma
del presente paragrafo sono prese in considerazione se sono successivamente
ripresentate per iscritto. 7. I denunzianti, il costruttore navale,
l'acquirente o gli acquirenti e le altre parti interessate che si sono
manifestati a norma dell'articolo 5, paragrafo 12, nonché i rappresentanti del
paese esportatore, che ne facciano richiesta per iscritto possono prendere
conoscenza di tutte le informazioni fornite dalle parti interessate
all'inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità Ö dell'Unione Õ o degli Stati
membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro
interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 13 e siano utilizzate
nell'inchiesta. Le parti possono rispondere presentando le
loro osservazioni, che sono prese in considerazione, purché siano accompagnate
da sufficienti elementi di prova. 8. Salvo nei casi di cui all'articolo 12,
l'esattezza delle informazioni comunicate dalle parti interessate e sulle quali
si basano le risultanze deve essere accertata con la massima accuratezza. 9. Per i procedimenti in cui viene effettuato
un confronto tra i prezzi, quando è stata consegnata una nave simile,
l'inchiesta deve essere conclusa entro un anno a decorrere dalla data dell'apertura. Per i procedimenti in cui la nave simile è in
costruzione, l'inchiesta si conclude entro un anno dalla data di consegna della
nave simile. Le inchieste nelle quali è necessario
calcolare il valore normale devono essere chiuse entro un anno a decorrere
dall'apertura oppure dalla consegna della nave, qualora quest'ultima data sia
successiva. Ö Tali Õ termini sono sospesi
qualora si applichi l'articolo 16, paragrafo 2. Articolo 7 Chiusura del procedimento senza
l'istituzione di misure; imposizione e riscossione di diritti per le pratiche
di prezzi pregiudizievoli 1. In caso di ritiro della denuncia il
procedimento può essere chiuso. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 5, 2) 2. Qualora non si ritengano necessarie misure,
l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta
secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2. ê 385/96 3. I procedimenti sono immediatamente chiusi
se si accerta che il margine di prezzo pregiudizievole è inferiore al 2%,
espresso in percentuale del prezzo all'esportazione. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 5, 2) 4. Quando dalla constatazione definitiva dei
fatti risulta l'esistenza di prezzi pregiudizievoli e di un conseguente
pregiudizio, la Commissione impone al costruttore navale il pagamento di
diritti per pratiche di prezzi pregiudizievoli secondo la procedura d'esame di
cui all'articolo 10, paragrafo 2. L'ammontare dei diritti per pratiche di
prezzi pregiudizievoli deve essere pari al margine di prezzo pregiudizievole
accertato. Dopo aver informato gli Stati membri, la Commissione prende i
provvedimenti necessari per l'esecuzione della propria decisione, in
particolare per la riscossione dell'importo dovuto. ê 385/96 5. Il costruttore navale deve versare il
diritto per pratiche di prezzi pregiudizievoli entro centottanta giorni dalla
notifica, che a tal fine si considera ricevuta una settimana a decorrere dalla
data d'invio al costruttore navale. La Commissione può accordare al costruttore
una proroga sufficiente di tale termine se il costruttore dimostra che il
pagamento entro centottanta giorni può provocare il fallimento oppure che è
incompatibile con un'amministrazione controllata. In tal caso sulla quota non
pagata maturano gli interessi, ad un tasso pari al rendimento sul mercato
secondario delle obbligazioni in euro a medio termine presso la borsa del
Lussemburgo, più 50 punti di base. Articolo 8 Provvedimenti di riparazione
alternativi ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 5, 3) L'inchiesta può essere chiusa senza
l'imposizione di diritti per pratiche di prezzi pregiudizievoli se il
costruttore navale annulla definitivamente e incondizionatamente la vendita
della nave a prezzi pregiudizievoli oppure si conforma alla misura alternativa
equivalente accettata dalla Commissione. ê 385/96 Una vendita si considera annullata se tutti i
rapporti contrattuali fra le parti sono risolti, tutti i corrispettivi pagati
in relazione alla vendita sono restituiti e tutti i diritti sulla nave in
oggetto oppure su parti di essa sono resi al costruttore navale. Articolo 9 Contromisure – rifiuto dei
diritti di carico e scarico ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 5, 4) 1. Qualora un costruttore interessato non
versi i diritti dovuti a norma dell'articolo 7, la Commissione può istituire
contromisure, in forma di rifiuto di diritti di carico e scarico, nei confronti
delle navi costruite dal costruttore navale in questione. La Commissione fornisce informazioni agli
Stati membri una volta che si verifichino le condizioni per le contromisure di
cui al primo comma. ê 385/96
(adattato) 2. La decisione che istituisce le contromisure
entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
Ö dell'Unione Õ europea e
rimane in vigore in attesa del versamento del diritto da parte del costruttore
navale. Le contromisure si applicano a tutte le navi oggetto di contratti
conclusi in un periodo massimo di quattro anni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della decisione. Ogni nave è soggetta alle contromisure per
un periodo massimo di quattro anni dopo la consegna. Tali periodi possono
essere ridotti soltanto in seguito ad un procedimento internazionale di
composizione delle controversie relativo alla contromisura istituita e in
conformità dell'esito di tale procedimento. Le navi soggette al rifiuto dei diritti di
carico e di scarico sono designate con decisione adottata dalla Commissione e
pubblicata nella Gazzetta ufficiale Ö dell'Unione Õ europea. 3. Le autorità doganali degli Stati membri non
concedono l'autorizzazione di carico o di scarico alle navi cui sono stati
rifiutati i diritti di carico e di scarico. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 5, 5) (adattato) Articolo 10 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato
istituito dal [regolamento (CE) n. 1225/2009]. Esso è un comitato ai sensi
del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE)
n. 182/2011. ê 385/96
(adattato) Articolo 11 Visite di verifica 1. La Commissione, se lo ritiene necessario,
effettua visite per esaminare la documentazione contabile di esportatori,
costruttori navali, operatori commerciali, agenti, produttori, associazioni e
organizzazioni di categoria, allo scopo di verificare le informazioni
comunicate in materia di determinazione di prezzi pregiudizievoli e di
pregiudizio. In mancanza di una risposta adeguata e tempestiva la visita di
verifica può non essere svolta. 2. Se necessario la Commissione può svolgere
inchieste nei paesi terzi, a condizione di aver ottenuto l'accordo delle
imprese interessate e in assenza di obiezioni dei rappresentanti governativi,
formalmente avvisati, di detti paesi. Ottenuto l'accordo delle imprese
interessate, la Commissione comunica alle autorità del paese esportatore i nomi
e gli indirizzi delle imprese da visitare e le date concordate. 3. Le imprese interessate vengono informate
sulla natura delle informazioni da verificare durante le visite e sugli
ulteriori elementi da fornire, fermo restando che nel corso delle visite
possono essere chiesti altri dati particolari, alla luce delle informazioni già
ottenute. 4. Nelle inchieste svolte in conformità dei
paragrafi 1, 2 e 3 la Commissione è assistita da agenti degli Stati membri che
lo abbiano richiesto. Articolo 12 Omessa collaborazione 1. Qualora una parte interessata rifiuti
l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini
fissati dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l'inchiesta,
possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o
negative, in base ai dati disponibili. Se si accerta che una parte interessata ha
fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali
informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Le parti
interessate vengono informate delle conseguenze dell'omessa collaborazione. 2. L'assenza di risposta su supporto
informatico non viene considerata come una forma di omessa collaborazione, a
condizione che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta
nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi
eccessivi. 3. Le informazioni presentate da una parte
interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non
devono essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali
da provocare eccessive difficoltà per l'elaborazione di conclusioni
sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate
correttamente entro i termini fissati, siano verificabili e la parte
interessata abbia agito con la migliore diligenza. 4. Se le informazioni o gli elementi di prova
non sono accettati, la parte che li ha forniti viene immediatamente informata
del motivo e ha la possibilità di dare ulteriori spiegazioni entro il termine
specificato. Se le spiegazioni non sono considerate soddisfacenti, i motivi che
hanno giustificato il rifiuto degli elementi di prova o delle informazioni
vengono resi noti ed indicati nelle conclusioni pubblicate. 5. Se le conclusioni, comprese quelle relative
al valore normale, sono elaborate in conformità delle disposizioni del
paragrafo 1 e in particolare in base alle informazioni contenute nella
denuncia, per quanto possibile e tenendo debitamente conto dei termini fissati
per l'inchiesta, tali informazioni devono essere verificate in relazione ai
dati disponibili provenienti da altre fonti obiettive, quali listini prezzi
pubblicati, statistiche ufficiali sulle vendite e dichiarazioni doganali oppure
in relazione alle informazioni ottenute da altre parti interessate nel corso
dell'inchiesta. 6. L'esito dell'inchiesta per una parte
interessata che non collabora oppure collabora solo in parte, impedendo in tal
modo l'accesso ad informazioni pertinenti, può essere meno favorevole rispetto
alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse
collaborato. Articolo 13 Trattamento riservato 1. Le informazioni di natura riservata (ad
esempio perché la loro divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio
concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona
che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale l'ha ottenuta) oppure
che sono comunicate a titolo riservato dalle parti interessate dall'inchiesta,
per motivi debitamente giustificati, devono essere trattate come tali dalle
autorità. 2. Alle parti interessate che comunicano
informazioni riservate viene chiesto di presentare un riassunto non riservato,
sufficientemente particolareggiato affinché la sostanza delle informazioni
presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. In circostanze
eccezionali le parti possono precisare che tali informazioni non si prestano ad
essere riassunte. In tal caso, vanno comunicati i motivi di tale impossibilità. 3. Se la domanda di trattamento riservato non
è considerata giustificata e la parte che ha comunicato le informazioni non è
disposta a renderle pubbliche, né ad autorizzarne la divulgazione in termini
generici o sintetici, tali informazioni possono essere disattese, a meno che la
loro esattezza sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili. Le domande di
trattamento riservato non devono essere respinte arbitrariamente. 4. Il presente articolo non osta alla
divulgazione da parte delle autorità Ö dell'Unione Õ di informazioni
generali ed in particolare dei motivi che hanno giustificato le decisioni prese
in forza del presente regolamento, né alla divulgazione di elementi di prova su
cui le autorità Ö dell'Unione Õ si sono basate
qualora ciò sia necessario per illustrare detti motivi nel corso di
procedimenti giudiziari. Tale divulgazione deve tener conto del legittimo
interesse delle parti a che i loro segreti d'impresa non siano rivelati. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 5, 6) 5. La Commissione e gli Stati membri, inclusi
i loro agenti, sono tenuti a non divulgare, salvo esplicita autorizzazione
della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del
presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Le
informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri oppure i documenti
interni preparati dalle autorità dell'Unione o dagli Stati membri non sono
divulgati, salvo diversa disposizione del presente regolamento. ê 385/96 6. Le informazioni ricevute in applicazione
del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il
quale esse sono state richieste. Articolo 14 Divulgazione di informazioni 1. I denunzianti, il costruttore navale,
l'esportatore, l'acquirente o gli acquirenti della nave, le loro associazioni
rappresentative e i rappresentanti del paese esportatore possono chiedere di
essere informati degli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni
in base ai quali si intende raccomandare l'imposizione del pagamento di un diritto
per prezzi pregiudizievoli oppure la chiusura di un'inchiesta o di un
procedimento senza l'imposizione di un diritto. 2. Le domande di informazioni a norma del
paragrafo 1 devono essere inviate alla Commissione per iscritto e devono
pervenire entro i termini fissati dalla Commissione. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 5, 7) (adattato) 3. Ö La
comunicazione finale delle Õ informazioni Ö è effettuata Õ per iscritto. Ö Essa Õ tiene debitamente
conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, avviene il più
rapidamente possibile e di norma entro un mese prima della decisione
definitiva. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare
al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente
possibile. La divulgazione delle informazioni non
pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione, ma, qualora tale
decisione si basi su fatti e considerazioni diversi, questi sono comunicati il
più rapidamente possibile. ê 385/96
(adattato) 4. Le osservazioni presentate dopo Ö la
comunicazione finale delle informzaioni Õ sono prese in
considerazione unicamente se sono ricevute entro un termine fissato dalla
Commissione, per ciascun caso, in funzione dell'urgenza della questione e
comunque non inferiore a dieci giorni. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 5, 8) Articolo 15 Relazione La Commissione include informazioni
sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale
sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale
presentate al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi [dell'articolo 22 bis
del regolamento (CE) n. 1225/2009]. ê 385/96
(adattato) Articolo 16 Disposizioni finali 1. Il presente regolamento non osta
all'applicazione: a) di eventuali norme speciali
stabilite da accordi conclusi tra Ö l'Unione Õ e i paesi terzi; b) di misure speciali, purché non siano
incompatibili con gli obblighi assunti a norma dell'accordo sulla costruzione
navale. 2. Lo svolgimento delle inchieste a norma del
presente regolamento e la decisione di imporre o di lasciare in vigore misure
non possono essere in contrasto con gli obblighi assunti Ö dall'Unione Õ a norma
dell'accordo sulla costruzione navale oppure di qualsiasi altro accordo
internazionale pertinente. Il presente regolamento non impedisce Ö all'Unione Õ di rispettare gli
obblighi assunti a norma dell'accordo sulla costruzione navale in materia di
composizione delle controversie. ê Articolo 17 Abrogazione Il regolamento (CE) n. 385/96 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si
intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di
concordanza contenuta nell’allegato II. ê 385/96
(adattato) Articolo 18 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale Ö dell'Unione
europea Õ. Esso si applica dal giorno di entrata in
vigore dell'accordo sulla costruzione navale[11]. Esso non è applicabile alle navi oggetto di un
contratto concluso prima dell'entrata in vigore dell'accordo sulla costruzione
navale, a eccezione delle navi oggetto di un contratto concluso dopo il 21
dicembre 1994 e la cui consegna è prevista oltre cinque anni dopo la data del
contratto. Tali navi rientrano nel campo di applicazione del presente
regolamento, salvo che il costruttore possa dimostrare che la proroga della
data di consegna era dovuta a normali motivi commerciali e non aveva
l'obiettivo di evitare l'applicazione del presente regolamento. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] COM(87) 868 PV. [2] V. allegato 3, parte A, delle conclusioni. [3] Iscritto nel programma legislativo per il 2014. [4] V. allegato I della presente proposta. [5] GU C […] del […], pag. […]. [6] Regolamento (CE) n. 385/96 del Consiglio del 29 gennaio
1996 relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella
vendita di navi (GU L 56 del 6.3.1996, p. 21). [7] V. allegato I. [8] Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30
novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da
parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del
22.12.2009, pag. 51). [9] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi
generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri
dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). [10] Regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio del 7 luglio
2009 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi
(GU L 185 del 17.7.2009, pag.1). [11] Il giorno di entrata in vigore dell'accordo verrà
pubblicato nella Gazzetta ufficiale Ö dell'Unione
europea Õ, serie L. é ALLEGATO
I Regolamento
abrogato e relativa modifica Regolamento (CE) n. 385/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 21) || || || Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1) || limitatamente al punto 5 dell'allegato _____________ ALLEGATO II Tavola
di conordanza Regolamento (CE) n. 385/96 || Il presente regolamento Articoli da 1 a 4 || Articoli da 1 a 4 Articolo 5, paragrafo 1 || Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva || Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), frase introduttiva || Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), frase introduttiva Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), primo trattino || Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), punto i) Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), secondo trattino || Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), punto ii) Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), terzo trattino || Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), punto iii) Articolo 5, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma || Articolo 5, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma Articolo 5, paragrafi da 3 a 10 || Articolo 5, paragrafi da 3 a 10 Articolo 5, paragrafo 11, primo comma || Articolo 5, paragrafo 11, prima e seconda frase Articolo 5, paragrafo 11, secondo comma || Articolo 5, paragrafo 11, terza frase Articolo 5, paragrafo 12, prima frase || Articolo 5, paragrafo 12, primo comma Articolo 5, paragrafo 12, seconda e terza frase || Articolo 5, paragrafo 12, secondo comma Articolo 6, paragrafi 1 e 2 || Articolo 6, paragrafi 1 e 2 Articolo 6, paragrafo 3, prima frase || Articolo 6, paragrafo 3, primo comma Articolo 6, paragrafo 3, seconda frase || Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma Articolo 6, paragrafo 3, terza frase || Articolo 6, paragrafo 3, terzo comma Articolo 6, paragrafo 4, prima frase || Articolo 6, paragrafo 4, primo comma Articolo 6, paragrafo 4, seconda frase || Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma Articolo 6, paragrafo 4, terza e quarta frase || Articolo 6, paragrafo 4, terzo comma Articolo 6, paragrafo 5 || Articolo 6, paragrafo 5 Articolo 6, paragrafo 6, prima frase || Articolo 6, paragrafo 6, primo comma Articolo 6, paragrafo 6, seconda frase || Articolo 6, paragrafo 6, secondo comma Articolo 6, paragrafo 6, terza frase || Articolo 6, paragrafo 6, terzo comma Articolo 6, paragrafo 6, quarta frase || Articolo 6, paragrafo 6, quarto comma Articolo 6, paragrafo 7, prima frase || Articolo 6, paragrafo 7, primo comma Articolo 6, paragrafo 7, seconda frase || Articolo 6, paragrafo 7, secondo comma Articolo 6, paragrafi 8 e 9 || Articolo 6, paragrafi 8 e 9 Articoli da 7 a 11 || Articoli da 7 a 11 Articolo 12, paragrafo 1, prima frase || Articolo 12, paragrafo 1, primo comma Articolo 12, paragrafo 1, seconda frase || Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma Articolo 12, paragrafo 1, terza frase || Articolo 12, paragrafo 1, terzo comma Articolo 12, paragrafi da 2 a 6 || Articolo 12, paragrafi da 2 a 6 Articolo 13 || Articolo 13 Articolo 14, paragrafi 1 e 2 || Articolo 14, paragrafi 1 e 2 Articolo 14, paragrafo 3, prima, seconda e terza frase || Articolo 14, paragrafo 3, primo comma Articolo 14, paragrafo 3, quarta frase || Articolo 14, paragrafo 3, secondo comma Articolo 14, paragrafo 4 || Articolo 14, paragrafo 4 Articolo 14 bis || Articolo 15 Articolo 15 || Articolo 16 - || Articolo 17 Articolo 16 || Articolo 18 - || Allegato I - || Allegato II _____________