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Document 52014PC0595
Proposal for a COUNCIL DECISION determining certain direct financial consequences incurred as a result of the cessation of the participation of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in certain acts of the Union in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters adopted before the entry into force of the Treaty of Lisbon
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che determina le conseguenze finanziarie dirette derivanti dalla cessazione della partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a taluni atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che determina le conseguenze finanziarie dirette derivanti dalla cessazione della partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a taluni atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona
/* COM/2014/0595 final - 2014/0277 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che determina le conseguenze finanziarie dirette derivanti dalla cessazione della partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a taluni atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona /* COM/2014/0595 final - 2014/0277 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il protocollo (n. 36) sulle disposizioni
transitorie allegato al trattato sull'Unione europea (TUE), al trattato
sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al trattato che istituisce la
Comunità europea dell'energia atomica (il "protocollo")
conferma, all'articolo 9, che gli effetti giuridici degli atti dell'Unione
adottati in base al TUE prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona
sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati. L'articolo 10, paragrafo 1, del
protocollo prevede, a titolo di misura transitoria e in ordine agli atti dell'Unione
nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in
materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona,
che le attribuzioni delle istituzioni alla data di entrata in vigore di detto
trattato, ossia al 1o dicembre 2009, siano le seguenti: le
attribuzioni della Commissione ai sensi dell'articolo 258 del TFUE non sono
applicabili e le attribuzioni della Corte di giustizia dell'Unione europea ai
sensi del titolo VI del TUE, nella versione vigente prima dell'entrata in
vigore del trattato di Lisbona, restano invariate, anche nel caso in cui siano
state accettate in forza dell'articolo 35, paragrafo 2, del TUE. A norma dell'articolo 10, paragrafo 3,
del protocollo, la misura transitoria di cui al paragrafo 1 del medesimo
articolo cessa di avere effetto cinque anni dopo l'entrata in vigore del
trattato di Lisbona, ossia il 1o dicembre 2014. A norma dell'articolo 10, paragrafo 4,
primo comma, del protocollo, al più tardi sei mesi prima della fine del
periodo transitorio di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo il Regno Unito
può notificare al Consiglio che, riguardo agli atti di cui al paragrafo 1 del
medesimo articolo, non accetta le attribuzioni delle istituzioni menzionate al
paragrafo 1 del medesimo articolo quali previste dai trattati. Se il Regno
Unito ha effettuato la notifica, cessano di applicarglisi tutti gli atti di cui
all'articolo 10, paragrafo 1, dalla data di fine del periodo transitorio
di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo, ossia dal 1o dicembre 2014. Il Regno Unito ha effettuato la notifica di cui
all'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, del protocollo il
24 luglio 2013. A norma dell'articolo 10, paragrafo 4,
secondo comma, del protocollo, il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione, determina gli adattamenti necessari
che ne conseguono e il necessario regime transitorio. Il Regno Unito non
partecipa all'adozione della decisione. A norma dell'articolo 10, paragrafo 4,
terzo comma, del protocollo, il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione, può altresì adottare una decisione
che stabilisce che il Regno Unito si fa carico delle eventuali conseguenze
finanziarie dirette derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla
cessazione della sua partecipazione agli atti suddetti. A norma dell'articolo 10, paragrafo 5,
del protocollo, successivamente il Regno Unito può in qualsiasi momento
notificare al Consiglio che desidera partecipare ad atti che, in forza del
paragrafo 4, primo comma, del medesimo articolo, hanno cessato di
applicarglisi. Il Regno Unito ha annunciato che non intende
notificare al Consiglio il desiderio di partecipare alla decisione 2008/615/GAI
del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della
cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla
criminalità transfrontaliera[1],
alla decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008,
relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della
cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla
criminalità transfrontaliera[2]
e alla decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio, del
30 novembre 2009, sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi
che effettuano attività di laboratorio[3]
(di seguito "decisioni di Prüm"). A seguito della notifica del
24 luglio 2013 e dell'assenza di notifica del desiderio di partecipare,
le decisioni di Prüm cessano di applicarsi al Regno Unito dal 1o dicembre 2014. Data la rilevanza pratica e operativa che le
decisioni di Prüm rivestono per l'Unione ai fini della pubblica sicurezza, più
specificamente per le attività di contrasto e per la prevenzione e
individuazione dei reati e le relative indagini, la Commissione ha presentato
la proposta di decisione del Consiglio che determina gli adattamenti necessari
che conseguono alla posizione del Regno Unito e il necessario regime transitorio
[…][4], nella quale sono
stabilite modalità vincolanti. Il Regno Unito ha ricevuto fondi in base al
programma ISEC, di cui alla decisione 2007/125/GAI del Consiglio, del
12 febbraio 2007, che istituisce per il periodo 2007‑2013
il programma specifico "Prevenzione e lotta contro la criminalità",
quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà[5], per due progetti
collegati alle decisioni di Prüm, relativi, il primo, all'attuazione nel Regno
Unito dello scambio di dati sul DNA in ambito Prüm, cofinanziato per un importo
massimo di 961 019 EUR destinato al Ministero dell'Interno, e, il
secondo, al progetto britannico di valutazione delle impronte digitali in ambito
Prüm, cofinanziato per un importo massimo di 547 836 EUR destinato al
Ministero dell'Interno, per un importo complessivo di 1 508 855 EUR. Qualora non rispettasse una delle condizioni
stabilite nella decisione […] del Consiglio che determina gli adattamenti
necessari che conseguono alla sua posizione e il necessario regime transitorio
ovvero decidesse di non partecipare alle decisioni di Prüm, il Regno Unito
dovrebbe restituire gli importi effettivamente erogatigli fino a concorrenza di
1 508 855 EUR. 2. ELEMENTI
GIURIDICI DELLA PROPOSTA Sintesi delle misure proposte La proposta determina, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, terzo comma, del protocollo, le conseguenze finanziarie dirette derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della partecipazione del Regno Unito a taluni atti. Base giuridica Articolo 10, paragrafo 4, terzo comma, del protocollo (n. 36) allegato ai trattati. Principio di sussidiarietà Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, terzo comma, del protocollo, solo il Consiglio è autorizzato a adottare una decisione che stabilisce che il Regno Unito deve farsi carico delle conseguenze finanziarie dirette derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione agli atti in questione. Il principio di sussidiarietà pertanto non si applica. Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità. Scelta dello strumento Strumento proposto: decisione del Consiglio. A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, terzo comma, del protocollo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare "una decisione che stabilisce che il Regno Unito si fa carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione agli atti suddetti". La decisione è quindi la forma di atto prevista espressamente da detta disposizione di diritto primario. 3. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta potrebbe ripercuotersi positivamente
sul bilancio dell'Unione europea, perché prevede che, in determinate circostanze,
il Regno Unito restituisca gli importi ricevuti dall'Unione fino a concorrenza
di 1 508 855 EUR. 2014/0277 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che determina le conseguenze finanziarie
dirette derivanti dalla cessazione della partecipazione del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord a taluni atti dell'Unione nel settore della
cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale
adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il protocollo sulle disposizioni transitorie, in particolare l'articolo 10,
paragrafo 4, terzo comma, vista la proposta della
Commissione europea, considerando quanto segue: (1) A norma del protocollo
(n. 36) sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione
europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che
istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, il Regno Unito aveva la
possibilità di notificare al Consiglio, entro il 31 maggio 2014, che
non accetta le attribuzioni della Commissione e della Corte di giustizia
introdotte dal trattato di Lisbona in ordine agli atti dell'Unione nel
settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in
materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. (2) Con lettera del
24 luglio 2013 al presidente del Consiglio, il Regno Unito ha
notificato di non accettare le attribuzioni della Commissione e della Corte di
giustizia introdotte dal trattato di Lisbona nel settore della cooperazione di
polizia e della cooperazione giudiziaria. I pertinenti atti nel settore della
cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale
cessano quindi di applicarsi al Regno Unito il 1o dicembre 2014. (3) Il Regno Unito può notificare
che desidera partecipare agli atti che hanno cessato di applicarglisi. (4) Con lettera del [… 2014] al
presidente del Consiglio e al presidente della Commissione, il Regno Unito ha
notificato che desidera partecipare ad alcuni di detti atti. (5) A norma dell'articolo 10,
paragrafo 4, secondo comma, del protocollo (n. 36), il Consiglio è
tenuto a determinare, su proposta della Commissione, gli adattamenti necessari
che conseguono a detta posizione e il necessario regime transitorio. In forza
del terzo comma della medesima disposizione, il Consiglio può altresì stabilire
che il Regno Unito deve farsi carico delle conseguenze finanziarie dirette
derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua
partecipazione agli atti suddetti. (6) Poiché il Regno Unito non ha
notificato al Consiglio il desiderio di partecipare alle decisioni del
Consiglio 2008/615/GAI[6]
e 2008/616/GAI[7]
e alla decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio[8],
dette collettivamente "decisioni di Prüm", tali atti cesseranno di
applicarglisi a decorrere dal 1o dicembre 2014.
Data la rilevanza pratica e operativa che le decisioni di Prüm rivestono per l'Unione
ai fini della pubblica sicurezza, più specificamente per le attività di
contrasto e per la prevenzione e individuazione dei reati e le relative
indagini, con decisione […][9]
il Consiglio ha tuttavia chiesto al Regno Unito di procedere a un esame
completo dei risvolti economici e attuativi della situazione, per valutare i
meriti e i benefici pratici che gli deriverebbero dalla decisione di
partecipare nuovamente alle decisioni di Prüm e le iniziative che si
renderebbero a tal fine necessarie; i risultati dell'esame saranno pubblicati
entro il 30 settembre 2015. In caso di esito positivo dell'esame dei
risvolti economici e attuativi, il Regno Unito deciderà, entro il
31 dicembre 2015, se notificare, entro le quattro settimane
successive, che desidera partecipare alle decisioni di Prüm, in conformità
dell'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo (n. 36). (7) Il
Regno Unito ha ricevuto fondi in base al programma "Prevenzione e lotta
contro la criminalità", istituito dalla decisione 2007/125/GAI del
Consiglio[10],
per due progetti collegati alle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI e alla
decisione quadro 2009/905/GAI, relativi, il primo, all'attuazione nel Regno
Unito dello scambio di dati sul DNA in ambito Prüm, cofinanziato per un importo
massimo di 961 019 EUR destinato al Ministero dell'Interno, e, il secondo,
al progetto britannico di valutazione delle impronte digitali in ambito Prüm,
cofinanziato per un importo massimo di 547 836 EUR destinato al
Ministero dell'Interno, per un importo complessivo di 1 508 855 EUR. (8) Qualora
non rispettasse uno dei termini fissati all'articolo 1 della decisione
[…che determina gli adattamenti necessari e il necessario regime transitorio
che conseguono alla cessazione della partecipazione] ovvero decidesse di non
partecipare alle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI e alla decisione quadro
2009/905/GAI, il Regno Unito dovrebbe restituire, a titolo di conseguenza
finanziaria diretta derivante necessariamente e inevitabilmente dalla
cessazione della partecipazione alle decisioni di Prüm, gli importi
effettivamente erogati dalla Commissione come contributo del bilancio dell'Unione
all'attuazione di tali decisioni. (9) A
norma dell'articolo 10, paragrafo 4, terzo comma, del protocollo
(n. 36), il Regno Unito partecipa all'adozione della presente
decisione ed è da essa vincolato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il Regno Unito, qualora non rispetti uno dei termini fissati all'articolo 1
della decisione […che determina gli adattamenti necessari e il necessario
regime transitorio che conseguono alla cessazione della partecipazione]
ovvero decida di non partecipare alle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI e
alla decisione quadro 2009/905/GAI, restituisce al bilancio dell'Unione
europea gli importi ricevuti in base al programma "Prevenzione e lotta
contro la criminalità" fino a concorrenza di 1 508 855 EUR. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 1o dicembre 2014. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1. [2] GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12. [3] GU L 322 del 9.12.2009, pag. 14. [4] [inserire riferimento all'altra proposta adottata lo
stesso giorno] [5] GU L 58 del 24.2.2007, pag. 7. [6] Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno
2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto
nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210
del 6.8.2008, pag. 1). [7] Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno
2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento
della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e
alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12). [8] Decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio, del 30 novembre
2009, sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano
attività di laboratorio (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 14). [9] Decisione ... del Consiglio, del ..., che determina gli
adattamenti necessari e il necessario regime transitorio che conseguono alla
cessazione della partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord a taluni atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e
della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima
dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. [10] Decisione 2007/125/GAI del Consiglio, del 12 febbraio 2007,
che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico "Prevenzione
e lotta contro la criminalità", quale parte del programma generale sulla
sicurezza e la tutela delle libertà (GU L 58 del 24.2.2007, pag. 7).