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Document 52014PC0496

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020, il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)

    /* COM/2014/0496 final - 2014/0228 (NLE) */

    52014PC0496

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020, il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) /* COM/2014/0496 final - 2014/0228 (NLE) */


    RELAZIONE

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

    In data 18 marzo 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione europea, con le Isole Fær Øer per un accordo tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associ le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020, il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020).

    I negoziati si sono conclusi e sono sfociati nel progetto di accordo accluso. La Commissione propone che, a seguito dell'autorizzazione a firmare e a dare applicazione provvisoria all'accordo, il Consiglio concluda l'accordo a nome dell'Unione europea.

    La proposta acclusa è una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo. La Commissione propone al Consiglio di:

    – concludere l'accordo a nome dell'Unione europea.

    2.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    La proposta di decisione del Consiglio si basa sull'articolo 186, sull'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e sull'articolo 218, paragrafo 8, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    2014/0228 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020, il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

    vista la proposta della Commissione europea[1],

    vista l'approvazione del Parlamento europeo[2],

    considerando quanto segue:

    (1)       L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020, il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020), è stato firmato a nome dell'Unione europea in data XX 20XX in virtù della decisione n. XX/XX/UE del Consiglio, con riserva della sua successiva conclusione.

    (2)       È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020, il programma quadro di ricerca e innovazione, è approvato a nome dell'Unione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a trasmettere, a nome dell'Unione europea, la notifica relativa all'espletamento della procedura per l'entrata in vigore dell'accordo, come previsto all'articolo 5, paragrafo 2, del medesimo.

    Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

                                                                           Per il Consiglio

                                                                           Il presidente

    [1]               GU L [...] del [...], pag. [...].

    [2]               GU L [...] del [...], pag. [...].

    ALLEGATO

    ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

    TRA

    L'UNIONE EUROPEA E LE ISOLE FÆR ØER

    CHE ASSOCIA LE ISOLE FÆR ØER A ORIZZONTE 2020, IL PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE (2014-2020)

    L'UNIONE EUROPEA,

    in seguito denominata "l'Unione",

    da una parte,

    e

    IL GOVERNO DELLE FÆR ØER,

    in seguito denominato "le Fær Øer",

    dall'altra,

    in seguito congiuntamente denominati "le parti",

    CONSIDERANDO che Orizzonte 2020, il programma quadro unionale di ricerca e innovazione (2014-2020) (di seguito: "Orizzonte 2020"), è stato istituito con il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[1]. Il programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020 è stato adottato con la decisione 2013/743/UE del Consiglio[2];

    CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 7 di Orizzonte 2020, le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione di paesi associati a Orizzonte 2020, compreso il contributo finanziario basato sul prodotto interno lordo del paese associato, sono determinate per mezzo di accordi internazionali fra l'Unione e i paesi associati;

    CONSIDERANDO che i ricercatori faroesi hanno già partecipato con successo a progetti finanziati dall'Unione e considerati l'importanza dell'attuale cooperazione scientifica e tecnologica tra le Fær Øer e l'Unione e il loro interesse reciproco a rafforzare la ricerca e l'innovazione nel quadro della realizzazione dello Spazio europeo della ricerca;

    CONSIDERANDO l'interesse di entrambe le parti a incoraggiare l'accesso reciproco dei rispettivi organismi di ricerca alle attività di ricerca e sviluppo nelle Fær Øer, da un lato, e ai programmi quadro unionali di ricerca e sviluppo tecnologico, dall'altro;

    RICONOSCENDO la particolare situazione delle Isole Fær Øer, caratterizzate da piccole dimensioni territoriali e da una popolazione ridotta, nonché dalla loro stretta prossimità all'Unione in quanto paese vicino nordeuropeo;

    CONSIDERANDO che il governo delle Fær Øer conclude questo accordo a nome del Regno di Danimarca in conformità alla legge sulla conclusione degli accordi di diritto internazionale da parte del governo delle Fær Øer;

    CONSIDERANDO che, fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito: "TFUE"), il presente accordo e qualsiasi attività svolta nell'ambito dello stesso non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di intraprendere attività bilaterali con le Fær Øer nel campo della scienza, della tecnologia, della ricerca e dello sviluppo e di concludere, ove opportuno, accordi a tale scopo,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    ARTICOLO 1

    Campo di applicazione

    1.           Le Fær Øer partecipano in qualità di paese associato, secondo le modalità e alle condizioni stabilite o menzionate nel presente accordo e nei suoi allegati, a Orizzonte 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020[3], dal regolamento (UE) n. 1290/2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020[4] e dalla decisione 2013/743/UE del Consiglio che stabilisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020[5].

    1 bis.      Il regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[6], si applica alla partecipazione dei soggetti giuridici faroesi alle comunità della conoscenza e dell'innovazione.

    2.           Tutti gli atti derivanti dagli atti di cui al paragrafo 1, ivi compresi gli atti che istituiscono le strutture necessarie per l'attuazione di Orizzonte 2020 mediante attività di ricerca ai sensi degli articoli 185 e 187 del TFUE, sono applicabili nelle Fær Øer.

    3.           Oltre all'associazione di cui al paragrafo 1, la cooperazione può comprendere:

    a)      regolari scambi di opinioni sugli orientamenti e le priorità delle politiche di ricerca nelle Fær Øer e nell'Unione e sulla pianificazione di dette politiche;

    b)      scambi di opinioni sulle prospettive e sullo sviluppo della cooperazione;

    c)      la trasmissione tempestiva di informazioni sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti di ricerca nelle Fær Øer e nell'Unione, nonché sui risultati del lavoro svolto nell'ambito del presente accordo;

    d)      riunioni congiunte;

    e)      visite e scambi di ricercatori, tecnici e ingegneri;

    f)       contatti regolari e intensi tra responsabili di programmi o responsabili di progetti delle Fær Øer e dell'Unione;

    g)      la partecipazione di esperti a seminari, simposi e laboratori.

    ARTICOLO 2

    Modalità e condizioni riguardanti l'associazione delle Fær Øer

    a Orizzonte 2020

    1. Fatte salve le modalità e condizioni stabilite o menzionate agli allegati I e II, i soggetti giuridici delle Fær Øer possono partecipare alle azioni indirette e alle attività del Centro comune di ricerca della Commissione europea alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici degli Stati membri dell'Unione. Agli organismi di ricerca delle Fær Øer si applicano le stesse modalità e condizioni in materia di presentazione e valutazione delle proposte nonché di aggiudicazione e conclusione di convenzioni di sovvenzione e/o contratti nell'ambito dei programmi dell'Unione applicabili alle convenzioni di sovvenzione e/o ai contratti conclusi nel quadro dei medesimi programmi con organismi di ricerca stabiliti nell'Unione, tenuto conto degli interessi reciproci dell'Unione e delle Fær Øer.

                  Fatte salve le modalità e condizioni stabilite o menzionate agli allegati I e II, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione e il Centro comune di ricerca della Commissione europea possono partecipare ai programmi e ai progetti di ricerca delle Fær Øer in settori analoghi a quelli di Orizzonte 2020 alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici delle Fær Øer. Nel quadro del presente accordo i soggetti giuridici stabiliti in un altro paese associato a Orizzonte 2020 sono titolari degli stessi diritti e obblighi dei soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro, purché il paese associato in cui è stabilito il soggetto abbia acconsentito a garantire ai soggetti giuridici delle Fær Øer gli stessi diritti e abbia imposto loro gli stessi obblighi.

    2. A decorrere dalla data di applicazione del presente accordo, le Fær Øer versano per ogni anno di validità di Orizzonte 2020 un contributo finanziario al bilancio annuale dell'Unione. Il contributo finanziario delle Fær Øer viene aggiunto all'importo degli stanziamenti di impegno iscritti ogni anno nel bilancio annuale dell'Unione per far fronte agli obblighi finanziari derivanti dalle varie attività necessarie per l'attuazione, la gestione e l'esecuzione di Orizzonte 2020. Le disposizioni che disciplinano il calcolo e il versamento del contributo finanziario delle Fær Øer sono stabilite all'allegato III.

    3. I rappresentanti delle Fær Øer partecipano in qualità di osservatori ai comitati istituiti nell'ambito di Orizzonte 2020. Detti comitati si riuniscono senza i rappresentanti delle Fær Øer durante le votazioni. Le Fær Øer sono informate del risultato di tali votazioni. La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese le procedure relative al ricevimento di informazioni e documenti, che si applicano ai rappresentanti degli Stati membri.

    4. I rappresentanti delle Fær Øer partecipano al consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca in conformità al regolamento interno di tale consiglio di amministrazione.

    5. Le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai rappresentanti delle Fær Øer che partecipano ai lavori dei comitati e degli organismi di cui al presente articolo o a riunioni organizzate dall'Unione e connesse con l'attuazione di Orizzonte 2020 sono rimborsate dall'Unione in base e conformemente alle procedure attualmente applicabili ai rappresentanti degli Stati membri.

    ARTICOLO 3

    Rafforzamento della cooperazione

    1.           Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell'ambito delle proprie legislazioni vigenti, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività oggetto del presente accordo, nonché per agevolare l'entrata e l'uscita dal loro territorio dei beni destinati a essere utilizzati in tali attività.

    2.           Le parti garantiscono che non saranno imposti prelievi o oneri fiscali sul trasferimento di fondi tra l'Unione e le Fær Øer qualora detti fondi siano necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

    ARTICOLO 4

    Comitato UE-Fær Øer per la ricerca e l'innovazione

    1.           È istituito un comitato misto denominato "comitato UE-Fær Øer per la ricerca e l'innovazione", incaricato di:

    a)      garantire, valutare e verificare lo stato di attuazione del presente accordo;

    b)      esaminare qualunque misura atta a migliorare e sviluppare la cooperazione;

    c)      avere regolari scambi di opinioni sugli orientamenti futuri e sulle priorità delle politiche delle Fær Øer e dell'Unione in materia di ricerca nonché sulla pianificazione di dette politiche e sulle prospettive della cooperazione;

    d)      apportare all'accordo, secondo le procedure interne di ciascuna parte, le modifiche tecniche che si rendono necessarie.

    2.           Il comitato UE-Fær Øer per la ricerca e l'innovazione, composto da rappresentanti della Commissione e delle Fær Øer, adotta il proprio regolamento interno.

    3.           Il comitato UE-Fær Øer per la ricerca e l'innovazione si riunisce su richiesta di una delle parti. Il comitato lavora su base continuativa mediante scambio di documenti, e-mail e altri mezzi di comunicazione.

    ARTICOLO 5

    Disposizioni finali

    1.           Gli allegati I, II, III e IV costituiscono parte integrante del presente accordo.

    2.           Il presente accordo è concluso per la durata di Orizzonte 2020. Esso entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per l'entrata in vigore dell'accordo. Esso si applica in via provvisoria a decorrere dal 1º gennaio 2014.

                  Il presente accordo può essere modificato solo previo consenso scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore secondo la stessa procedura applicata all'accordo attraverso i canali diplomatici. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con preavviso scritto di almeno sei mesi attraverso i canali diplomatici. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia e/o della scadenza del presente accordo sono portati a compimento alle condizioni in esso stabilite. Le parti risolvono di concerto le eventuali altre conseguenze dovute alla denuncia dell'accordo.

    3.           Se una delle parti informa l'altra parte di non essere intenzionata a concludere il presente accordo, si conviene che:

    – l'Unione rimborsa alle Fær Øer il loro contributo al bilancio annuale dell'Unione europea di cui all'articolo 2, paragrafo 2,

    – tuttavia, gli stanziamenti impegnati dall'Unione in relazione alla partecipazione di soggetti giuridici faroesi alle azioni indirette, ivi compresi i rimborsi di cui all'articolo 2, paragrafo 5, sono dedotti dall'Unione da tali rimborsi,

    – i progetti e le attività avviate durante l'applicazione in via provvisoria e ancora in corso al momento della notifica di cui al paragrafo 2 sono portati a compimento alle condizioni stabilite dal presente accordo.

    4.           Ove decida di modificare Orizzonte 2020, l'Unione notifica alle Fær Øer il contenuto esatto delle modifiche entro una settimana dalla data di adozione delle stesse da parte sua. In caso di revisione o estensione dei programmi di ricerca, le Fær Øer possono mettere fine al presente accordo con un preavviso di sei mesi. Le parti comunicano la propria intenzione di denunciare o prorogare il presente accordo entro tre mesi dall'adozione della decisione dell'Unione.

    5.           Ove l'Unione adotti un nuovo programma quadro pluriennale per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, su richiesta di una delle parti può essere rinegoziato o rinnovato un nuovo accordo alle condizioni concordate di comune intesa.

    6.           Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il TFUE, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio delle Fær Øer.

    7.           Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e faroese, ciascun testo facente ugualmente fede.

    ALLEGATO I

    MODALITÀ E CONDIZIONI DELLA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI GIURIDICI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE E DELLE FÆR ØER

    Ai fini del presente accordo, per "soggetto giuridico" si intende qualsiasi persona fisica o qualsiasi persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto unionale o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi.

    I.          Modalità e condizioni della partecipazione di soggetti giuridici delle Fær Øer alle azioni indirette di Orizzonte 2020

    1.           La partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nelle Fær Øer alle azioni indirette di Orizzonte 2020 e il relativo finanziamento seguono le condizioni fissate, per i paesi associati, dal regolamento (UE) n. 1290/2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020 e seguono altresì le modalità e le condizioni fissate o menzionate nel presente accordo e nei suoi allegati.

                  Qualora l'Unione adotti disposizioni per l'attuazione degli articoli 185 e 187 del TFUE, le Fær Øer devono essere autorizzate a partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità alle decisioni e ai regolamenti che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture.

                  I soggetti giuridici stabiliti nelle Fær Øer sono ammessi a beneficiare, alle stesse condizioni dei soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri, agli strumenti finanziari istituiti nell'ambito di Orizzonte 2020.

    2.           I soggetti giuridici delle Fær Øer sono presi in considerazione, al pari dei soggetti giuridici dell'Unione europea, ai fini della selezione di esperti indipendenti per i compiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1290/2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione nell'ambito di Orizzonte 2020.

    3.           In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (di seguito: "il regolamento finanziario") e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento finanziario, le convenzioni di sovvenzione e/o i contratti conclusi dall'Unione con un soggetto giuridico delle Fær Øer per la realizzazione di un'azione indiretta prevedono lo svolgimento di controlli e di revisioni contabili da parte della Commissione o della Corte dei conti dell'Unione europea, o sotto l'autorità di queste due istituzioni. Le autorità competenti delle Fær Øer provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza ragionevole e fattibile, necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e revisioni.

    II.        Modalità e condizioni della partecipazione di soggetti giuridici degli Stati membri ai programmi e ai progetti di ricerca delle Fær Øer

    1.           La partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione, costituiti conformemente al diritto nazionale di uno degli Stati membri dell'Unione o al diritto unionale, a progetti dei programmi di ricerca e sviluppo delle Fær Øer può richiedere la partecipazione congiunta di almeno un soggetto giuridico delle Fær Øer. Tali proposte di partecipazione devono essere pertanto presentate, ove necessario, unitamente a uno o più soggetti giuridici delle Fær Øer.

    2.           Fatti salvi il paragrafo 1 e l'allegato II, i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici stabiliti nell'Unione che partecipano a progetti di ricerca delle Fær Øer nell'ambito di programmi di ricerca e sviluppo, le modalità e le condizioni applicabili in materia di presentazione e valutazione delle proposte nonché di aggiudicazione degli appalti e conclusione di convenzioni di sovvenzione e/o contratti per l'attuazione di detti progetti sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle direttive governative vigenti nelle Fær Øer in materia di esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo, nonché, se del caso, dalle disposizioni in materia di sicurezza nazionale applicabili ai soggetti giuridici faroesi e tali da garantire un trattamento equo, tenuto conto della natura della cooperazione fra le Fær Øer e l'Unione in questo settore.

                  Il finanziamento di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione che partecipano a progetti di ricerca faroesi nell'ambito dei programmi di ricerca e sviluppo sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle direttive governative vigenti nelle Fær Øer in materia di esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo, nonché, se del caso, dalle disposizioni in materia di sicurezza nazionale applicabili ai soggetti giuridici non faroesi che partecipano ai progetti di ricerca delle Fær Øer nell'ambito di programmi di ricerca e sviluppo. Se i soggetti giuridici non faroesi non beneficiano di finanziamenti, i soggetti giuridici dell'Unione sostengono le proprie spese, ivi compresa la parte relativa dei costi amministrativi e di gestione generale del progetto.

    3.           Le proposte di ricerca in tutti i settori devono essere presentate al Consiglio di ricerca faroese (Granskingarráðið).

    4.           Le Fær Øer informano regolarmente l'Unione in merito ai programmi faroesi in corso di svolgimento e alle opportunità di partecipazione per i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione.

    ALLEGATO II

    PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

    I.            Applicazione

    Ai fini del presente accordo si intende per:

    1.           "proprietà intellettuale", la definizione data dall'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967;

    2.           "conoscenze", i risultati, ivi comprese le informazioni, tutelabili o meno, nonché i diritti di autore o i diritti su dette informazioni acquisiti in virtù di domanda o rilascio di brevetti, disegni, specie vegetali, certificati di protezione complementare o di altre forme di tutela equiparabili.

    II.          Diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici delle parti

    1.           Ciascuna parte garantisce che i diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici dell'altra parte che partecipano alle attività svolte conformemente al presente accordo e i diritti e gli obblighi derivanti da detta partecipazione siano compatibili con le pertinenti convenzioni internazionali applicabili alla parti, in particolare l'accordo TRIPS (accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, gestito dall'Organizzazione mondiale del commercio), la convenzione di Berna (atto di Parigi - 1971) e la convenzione di Parigi (atto di Stoccolma - 1967).

    2.           I soggetti giuridici stabiliti nelle Fær Øer che partecipano alle azioni indirette di Orizzonte 2020 sono titolari dei diritti e degli obblighi in materia di proprietà intellettuale previsti dal regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020 e dalle convenzioni di sovvenzione e/o dai contratti conclusi con l'Unione; allo stesso tempo detti diritti e obblighi devono essere conformi al punto 1.

    3.           Quando partecipano a un'azione indiretta nell'ambito di Orizzonte 2020, attuata conformemente agli articoli 185 e 187 del TFUE, i soggetti giuridici stabiliti nelle Fær Øer sono titolari dei diritti e degli obblighi in materia di proprietà intellettuale previsti dal regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020 nonché dalle disposizioni delle pertinenti convenzioni di sovvenzione.

    4.           I soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea che partecipano ai programmi o ai progetti di ricerca faroesi sono titolari degli stessi diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici stabiliti nelle Fær Øer che partecipano a detti programmi o progetti di ricerca in conformità al punto 1.

    III.       Diritti di proprietà intellettuale delle parti

    1.           Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, ai diritti di proprietà intellettuale generati dalle parti nel corso delle attività svolte a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente accordo si applicano le regole specificate qui di seguito:

    a)      la parte che genera la proprietà intellettuale ne è titolare. Quando il loro ruolo rispettivo nei lavori non può essere determinato, le parti condividono la titolarità della proprietà intellettuale.

    b)      la parte titolare concede all'altra parte diritti di accesso alla proprietà intellettuale e facoltà di utilizzo della stessa per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente accordo. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito.

    2.           Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle pubblicazioni scientifiche delle parti si applicano le regole specificate qui di seguito:

    a)      in caso di pubblicazione ad opera di una parte di dati scientifici e tecnici, informazioni e risultati, riviste, articoli, relazioni o libri, incluse opere audiovisive e software, che siano frutto di attività svolte nell'ambito del presente accordo o siano collegati a esse, è concessa a titolo gratuito all'altra parte una licenza non esclusiva, irrevocabile e valida in tutti i paesi che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere, a meno che ciò sia in contrasto con diritti di proprietà intellettuale esistenti di terze parti;

    b)      tutte le riproduzioni, destinate al pubblico, di dati e informazioni tutelati da diritto d'autore, prodotte a norma della presente sezione, devono indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo quelli di coloro che rifiutino espressamente di essere citati. Esse devono inoltre contenere una menzione chiara e visibile del sostegno congiunto ricevuto dalle parti.

    3.           Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle informazioni riservate delle parti si applicano le regole specificate qui di seguito:

    a)      all'atto di comunicare all'altra parte le informazioni relative alle attività svolte a norma del presente accordo, ciascuna parte stabilisce quali siano le informazioni che non desidera divulgare;

    b)      ai fini specifici dell'applicazione del presente accordo, la parte che riceve dette informazioni può comunicare sotto la propria responsabilità tali informazioni riservate come informazioni classificate a organismi o persone sotto la sua autorità, imponendo loro l'obbligo di mantenerle riservate;

    c)      previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni riservate, l'altra parte può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito a norma della lettera b). Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta e ottenuta l'autorizzazione scritta preliminare per tale divulgazione più ampia. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalla propria legislazione e regolamentazione e dalle proprie politiche;

    d)      le informazioni riservate di carattere non documentale e ogni altra informazione confidenziale o segreta fornita nel corso di seminari o altre riunioni tra i rappresentanti delle parti indette a norma del presente accordo, nonché le informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di impianti o l'esecuzione di azioni indirette rimangono confidenziali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni riservate, confidenziali o segrete siano resi edotti del carattere confidenziale delle informazioni prima che queste siano comunicate, a norma della lettera a);

    e)      ciascuna parte si impegna a garantire che le informazioni riservate ricevute a norma delle lettere a) e c) siano controllate secondo quanto stabilito nel presente accordo. Se una delle parti si rende conto di non essere in grado di rispettare le disposizioni sul divieto di diffusione di cui alle lettere a) e c), o di non essere presumibilmente in grado di farlo in futuro, ne informa immediatamente l'altra parte. In seguito, le parti si consultano per definire un'adeguata linea di azione.

    ALLEGATO III

    REGOLE RELATIVE AL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLE FÆR ØER A ORIZZONTE 2020

    I.            Calcolo del contributo finanziario delle Fær Øer

    1.           Il contributo finanziario delle Fær Øer a Orizzonte 2020 è stabilito su base annua in proporzione e a complemento dell'importo disponibile ogni anno nel bilancio generale dell'Unione europea per gli stanziamenti di impegno necessari per l'attuazione, la gestione e l'esecuzione di Orizzonte 2020.

    2.           Il fattore di proporzionalità in base al quale viene determinato il contributo finanziario delle Fær Øer si ottiene calcolando il rapporto tra il prodotto interno lordo delle Fær Øer, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell'Unione. Tali rapporti sono calcolati, per gli Stati membri, in base alle statistiche più recenti della Commissione (Eurostat) disponibili al momento della pubblicazione del progetto di bilancio dell'Unione europea per lo stesso anno e, per le Fær Øer, in base ai dati statistici più recenti relativi allo stesso anno ottenuti dall'Autorità statistica nazionale (Hagstova Føroya) delle Fær Øer disponibili al momento della pubblicazione del progetto di bilancio dell'Unione.

    3.           La Commissione comunica alle Fær Øer, quanto prima e comunque non oltre il 1º settembre dell'anno che precede ogni esercizio finanziario, le seguenti informazioni e la relativa documentazione:

    – gli importi degli stanziamenti di impegno che figurano nello stato delle spese del progetto di bilancio dell'Unione europea corrispondenti a Orizzonte 2020;

    – l'importo stimato, ricavato dal progetto di bilancio dell'Unione, dei contributi finanziari corrispondenti alla partecipazione delle Fær Øer a Orizzonte 2020, in conformità ai paragrafi 1, 2 e 3.

    Dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione, la Commissione comunica alle Fær Øer, nello stato delle spese corrispondenti alla partecipazione delle Fær Øer, gli importi definitivi di cui al paragrafo 1.

    Nel quarto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, le parti riesaminano il fattore di proporzionalità in base al quale viene determinato il contributo finanziario delle Fær Øer, sulla base dei dati relativi alla partecipazione dei soggetti giuridici faroesi alle azioni dirette e indirette nell'ambito di Orizzonte 2020 nel periodo 2014-2016.

    II.          Pagamento del contributo finanziario delle Fær Øer

    1.           Al più tardi entro gennaio e giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione presenta alle Fær Øer una richiesta di fondi per i contributi dovuti a norma del presente accordo.

                  Tali richieste hanno per oggetto il pagamento dei seguenti importi:

                  sei dodicesimi del contributo delle Fær Øer entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di fondi. Tuttavia, i sei dodicesimi da versare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta presentata in gennaio sono calcolati in base all'importo stabilito nello stato delle entrate del progetto di bilancio: il relativo conguaglio avverrà in coincidenza con il versamento dei sei dodicesimi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di fondi presentata non oltre il mese di giugno.

                  Per il primo anno di attuazione del presente accordo, la Commissione presenta la prima richiesta di fondi entro 30 giorni dall'applicazione in via provvisoria dell'accordo medesimo. Se presentata dopo il 15 giugno, tale richiesta prevede il versamento entro 30 giorni dei dodici dodicesimi del contributo faroese, calcolato in base all'importo stabilito nello stato delle entrate del bilancio.

    2.           Il contributo delle Fær Øer è espresso e corrisposto in euro. I versamenti delle Fær Øer sono accreditati ai programmi dell'Unione in quanto entrate di bilancio assegnate alle linee di bilancio specifiche nello stato delle entrate del bilancio annuale dell'Unione. Il regolamento finanziario si applica alla gestione degli stanziamenti.

    3.           Il contributo dovuto dalle Fær Øer in virtù del presente accordo è versato entro i termini di cui al punto 1. Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo dà luogo a un pagamento, da parte delle Fær Øer, di interessi di mora sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso di interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

                  Se il ritardo del pagamento del contributo è tale da compromettere significativamente l'attuazione e la gestione del programma, la Commissione sospende la partecipazione delle Fær Øer al programma per l'esercizio finanziario considerato in caso di mancato pagamento entro 20 giorni feriali a decorrere dall'invio alle Fær Øer di una lettera di sollecito ufficiale, fatti salvi gli obblighi che spettano all'Unione in virtù delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti già conclusi relativi all'esecuzione di determinate azioni indirette.

    4.           Entro il 31 maggio dell'anno che segue ciascun esercizio finanziario, la Commissione prepara e invia a fini informativi alle Fær Øer un prospetto dello stato delle risorse assegnate a Orizzonte 2020 per tale esercizio finanziario, compilato sul modello del conto di gestione della Commissione.

    5.           Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario, nello stabilire il conto di gestione, la Commissione provvede a regolarizzare i conti relativi alla partecipazione delle Fær Øer. Detta regolarizzazione tiene conto delle modifiche avvenute in seguito a trasferimenti, annullamenti, riporti, disimpegni o bilanci rettificativi e suppletivi nel corso dell'esercizio finanziario. Il conguaglio ha luogo al momento del secondo versamento per l'esercizio finanziario successivo e nel luglio 2021 per l'ultimo esercizio finanziario. Le regolarizzazioni successive sono effettuate ogni anno fino al luglio 2023.

    ALLEGATO IV

    CONTROLLO FINANZIARIO RELATIVO AI PARTECIPANTI FAROESI AI PROGRAMMI CONTEMPLATI DAL PRESENTE ACCORDO

    I.          Comunicazione diretta

    La Commissione comunica direttamente con i partecipanti al programma stabiliti nelle Fær Øer e con i loro subcontraenti, i quali possono inoltrare direttamente alla Commissione tutte le informazioni e la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare sulla base degli strumenti di cui al presente accordo e delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per darvi attuazione.

    II.        Controlli

    1.           In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[7] e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione[8] (di seguito: "le modalità di applicazione") nonché alle altre disposizioni indicate nel presente accordo, le convenzioni di sovvenzione e/o i contratti conclusi con i partecipanti al programma stabiliti nelle Fær Øer contengono disposizioni per consentire al personale della Commissione o ad altre persone da essa incaricate di effettuare in qualsiasi momento controlli di natura scientifica, finanziaria, tecnica o di altra natura presso le sedi dei partecipanti e dei loro subcontraenti.

    2.           Il personale della Commissione o della Corte dei conti europea e le altre persone incaricate dalla Commissione hanno adeguato accesso ai siti, ai lavori e ai documenti (sia su supporto elettronico che su supporto cartaceo), nonché a tutte le informazioni necessarie per svolgere tali controlli in loco, purché tale diritto di accesso sia espressamente menzionato nelle convenzioni di sovvenzione e/o nei contratti conclusi per dare attuazione agli strumenti di cui al presente accordo che vedono la partecipazione di soggetti faroesi. La mancata concessione di tale diritto di accesso sarebbe considerata una violazione dell'obbligo di giustificare i costi e, di conseguenza, una violazione potenziale delle convenzioni di sovvenzione.

    3.           I controlli possono essere effettuati dopo lo scadere del programma o del presente accordo, secondo le modalità stabilite nelle convenzioni di sovvenzione e/o nei contratti in questione.

    III.         Controlli in loco

    1.           Nell'ambito del presente accordo, la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare controlli e ispezioni in loco presso le sedi dei partecipanti e dei loro subcontraenti faroesi, conformemente ai termini e alle condizioni di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio[9].

    2.           I controlli e le ispezioni in loco sono preparati e svolti dalla Commissione in stretta collaborazione con l'Ufficio nazionale di controllo (Landsgrannskoðanin), il quale deve essere informato con ragionevole anticipo dell'oggetto, delle finalità e del fondamento giuridico dei controlli e delle ispezioni così da poterne coadiuvare lo svolgimento. A tal fine, i funzionari delle competenti autorità faroesi possono partecipare ai controlli e alle ispezioni in loco.

    3.           Se le autorità faroesi interessate lo desiderano, i controlli e le ispezioni in loco sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

    4.           Qualora i soggetti partecipanti al programma oppongano resistenza a un controllo o a un'ispezione in loco, le autorità faroesi, operando in conformità alle norme e ai regolamenti nazionali, prestano assistenza agli ispettori della Commissione nella misura ragionevolmente necessaria per consentire loro di portare a termine il controllo o l'ispezione.

    5.           La Commissione informa prima possibile le autorità faroesi competenti di eventuali casi o sospetti di irregolarità emersi nel corso dei controlli o delle verifiche in loco. La Commissione è comunque tenuta a informare dette autorità circa i risultati dei controlli e delle ispezioni.

    IV.         Informazione e consultazione

    1.           Ai fini di un'adeguata applicazione del presente allegato, le autorità competenti delle Fær Øer e dell'Unione si scambiano regolarmente informazioni, ad esclusione di quelle proibite o non autorizzate dalle norme e dai regolamenti nazionali, ed effettuano consultazioni su richiesta di una delle due parti.

    2.           Le autorità faroesi competenti informano la Commissione in tempi ragionevoli di casi o sospetti di irregolarità di cui sono venute a conoscenza in relazione alla conclusione o attuazione delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per dare attuazione agli strumenti di cui al presente accordo.

    V.          Riservatezza

    Le informazioni trasmesse o acquisite in qualsiasi forma nell'ambito del presente allegato sono coperte dal segreto professionale e protette allo stesso modo in cui informazioni analoghe sono protette dalla legge faroese e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione. Dette informazioni non possono essere comunicate a persone che non siano quelle delle istituzioni dell'Unione o degli Stati membri o delle Fær Øer le cui funzioni impongano legalmente che ne siano a conoscenza, né possono essere utilizzate per altri fini che non siano quelli di garantire una protezione efficace degli interessi finanziari delle parti.

    VI.         Misure e sanzioni amministrative

    Fatta salva l'applicazione del diritto penale faroese, la Commissione può adottare misure e sanzioni amministrative in forza del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 e del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio[10].

    VII.       Riscossione ed esecuzione

    Le decisioni rientranti nel presente accordo, adottate dalla Commissione nell'ambito di Orizzonte 2020 e che comportino un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo nelle Fær Øer. Se la Commissione lo richiede, l'autorità designata dal governo delle Fær Øer avvia una procedura di esecuzione della decisione per conto della Commissione. In tal caso, la decisione della Commissione è trasmessa al tribunale faroese, che si limita a verificarne l'autenticità, dall'autorità designata a tal fine dal governo delle Fær Øer, che ne informa la Commissione. L'esecuzione forzata ha luogo nell'osservanza del diritto e delle disposizioni procedurali faroesi. Le pertinenti disposizioni di esecuzione sono inserite nelle convenzioni di sovvenzione e/o nei contratti che vedono la partecipazione di soggetti faroesi. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per l'esame della legittimità della decisione della Commissione e per l'eventuale sospensione dell'esecuzione. Inoltre, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza della giurisdizione faroese.

    [1]               Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Orizzonte 2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

    [2]               Decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

    [3]               GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104.

    [4]               GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81.

    [5]               GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965.

    [6]               Regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 174).

    [7]               Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 298 del 26.10.2012).

    [8]               Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012).

    [9]               GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

    [10]             Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995).

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