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Document 52014PC0496
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement for scientific and technological cooperation between the European Union and the Faroe Islands associating the Faroe Islands to Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020).
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020, il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020, il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)
/* COM/2014/0496 final - 2014/0228 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020, il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) /* COM/2014/0496 final - 2014/0228 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA In data 18 marzo 2014 il Consiglio ha
autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione europea,
con le Isole Fær Øer per un accordo tra l'Unione europea e le
Isole Fær Øer che associ le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020,
il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020). I negoziati si sono conclusi e sono sfociati
nel progetto di accordo accluso. La Commissione propone che, a seguito dell'autorizzazione
a firmare e a dare applicazione provvisoria all'accordo, il Consiglio concluda
l'accordo a nome dell'Unione europea. La proposta acclusa è una proposta di
decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo. La Commissione
propone al Consiglio di: –
concludere l'accordo a nome dell'Unione
europea. 2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La proposta di decisione del Consiglio si basa
sull'articolo 186, sull'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e sull'articolo 218,
paragrafo 8, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 2014/0228 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di
cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer
che associa le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020, il programma
quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218,
paragrafo 6, lettera a), e con l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma, vista la proposta della Commissione europea[1], vista l'approvazione del Parlamento europeo[2], considerando quanto segue: (1) L'accordo di cooperazione
scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che
associa le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020, il programma quadro
di ricerca e innovazione (2014-2020), è stato firmato a nome dell'Unione
europea in data XX 20XX in virtù della decisione n. XX/XX/UE del
Consiglio, con riserva della sua successiva conclusione. (2) È opportuno approvare l'accordo
a nome dell'Unione europea, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'accordo di cooperazione
scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che
associa le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020, il programma quadro
di ricerca e innovazione, è approvato a nome dell'Unione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio
designa la persona abilitata a trasmettere, a nome dell'Unione europea, la
notifica relativa all'espletamento della procedura per l'entrata in vigore dell'accordo,
come previsto all'articolo 5, paragrafo 2, del medesimo. Il testo
dell'accordo è accluso alla presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L [...] del [...], pag. [...]. [2] GU L [...] del [...], pag. [...]. ALLEGATO ACCORDO
DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA L'UNIONE
EUROPEA E LE ISOLE FÆR ØER CHE
ASSOCIA LE ISOLE FÆR ØER A ORIZZONTE 2020, IL PROGRAMMA QUADRO
DI RICERCA E INNOVAZIONE (2014-2020) L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata "l'Unione", da una parte, e IL GOVERNO DELLE FÆR ØER, in seguito denominato "le
Fær Øer", dall'altra, in seguito congiuntamente denominati "le
parti", CONSIDERANDO che Orizzonte 2020, il programma quadro unionale di
ricerca e innovazione (2014-2020) (di seguito: "Orizzonte 2020"),
è stato istituito con il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio[1].
Il programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020 è stato adottato
con la decisione 2013/743/UE del Consiglio[2]; CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 7 di Orizzonte 2020, le
modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione di paesi
associati a Orizzonte 2020, compreso il contributo finanziario basato sul
prodotto interno lordo del paese associato, sono determinate per mezzo di
accordi internazionali fra l'Unione e i paesi associati; CONSIDERANDO che i ricercatori faroesi hanno già partecipato con
successo a progetti finanziati dall'Unione e considerati l'importanza
dell'attuale cooperazione scientifica e tecnologica tra le Fær Øer e
l'Unione e il loro interesse reciproco a rafforzare la ricerca e l'innovazione
nel quadro della realizzazione dello Spazio europeo della ricerca; CONSIDERANDO l'interesse di entrambe le parti a incoraggiare l'accesso
reciproco dei rispettivi organismi di ricerca alle attività di ricerca e
sviluppo nelle Fær Øer, da un lato, e ai programmi quadro unionali di
ricerca e sviluppo tecnologico, dall'altro; RICONOSCENDO la particolare situazione delle Isole Fær Øer,
caratterizzate da piccole dimensioni territoriali e da una popolazione ridotta,
nonché dalla loro stretta prossimità all'Unione in quanto paese vicino
nordeuropeo; CONSIDERANDO che il governo delle Fær Øer conclude
questo accordo a nome del Regno di Danimarca in conformità alla legge sulla conclusione
degli accordi di diritto internazionale da parte del governo delle
Fær Øer; CONSIDERANDO che, fatte salve le pertinenti disposizioni
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito:
"TFUE"), il presente accordo e qualsiasi attività svolta nell'ambito
dello stesso non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di intraprendere
attività bilaterali con le Fær Øer nel campo della scienza, della
tecnologia, della ricerca e dello sviluppo e di concludere, ove opportuno,
accordi a tale scopo, HANNO CONVENUTO
QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Campo di applicazione 1. Le Fær Øer partecipano
in qualità di paese associato, secondo le modalità e alle condizioni stabilite
o menzionate nel presente accordo e nei suoi allegati, a Orizzonte 2020,
istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca
e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020[3],
dal regolamento (UE) n. 1290/2013 che stabilisce le norme in materia di
partecipazione e diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020[4] e dalla decisione 2013/743/UE
del Consiglio che stabilisce il programma specifico di attuazione di
Orizzonte 2020[5]. 1 bis. Il regolamento (CE) n. 294/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) n.
1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[6],
si applica alla partecipazione dei soggetti giuridici faroesi alle comunità
della conoscenza e dell'innovazione. 2. Tutti gli atti derivanti
dagli atti di cui al paragrafo 1, ivi compresi gli atti che istituiscono le
strutture necessarie per l'attuazione di Orizzonte 2020 mediante attività
di ricerca ai sensi degli articoli 185 e 187 del TFUE, sono applicabili nelle
Fær Øer. 3. Oltre all'associazione di cui
al paragrafo 1, la cooperazione può comprendere: a) regolari scambi di opinioni sugli
orientamenti e le priorità delle politiche di ricerca nelle Fær Øer e
nell'Unione e sulla pianificazione di dette politiche; b) scambi di opinioni sulle prospettive e
sullo sviluppo della cooperazione; c) la trasmissione tempestiva di
informazioni sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti di ricerca
nelle Fær Øer e nell'Unione, nonché sui risultati del lavoro svolto
nell'ambito del presente accordo; d) riunioni congiunte; e) visite e scambi di ricercatori, tecnici e
ingegneri; f) contatti regolari e intensi tra
responsabili di programmi o responsabili di progetti delle Fær Øer e
dell'Unione; g) la partecipazione di esperti a seminari,
simposi e laboratori. ARTICOLO 2 Modalità e condizioni riguardanti
l'associazione delle Fær Øer a Orizzonte 2020 1.
Fatte salve le modalità e condizioni stabilite o
menzionate agli allegati I e II, i soggetti giuridici delle Fær Øer
possono partecipare alle azioni indirette e alle attività del Centro comune di
ricerca della Commissione europea alle stesse condizioni che si applicano ai
soggetti giuridici degli Stati membri dell'Unione. Agli organismi di ricerca
delle Fær Øer si applicano le stesse modalità e condizioni in materia di
presentazione e valutazione delle proposte nonché di aggiudicazione e
conclusione di convenzioni di sovvenzione e/o contratti nell'ambito dei
programmi dell'Unione applicabili alle convenzioni di sovvenzione e/o ai
contratti conclusi nel quadro dei medesimi programmi con organismi di ricerca
stabiliti nell'Unione, tenuto conto degli interessi reciproci dell'Unione e
delle Fær Øer. Fatte salve le modalità e
condizioni stabilite o menzionate agli allegati I e II, i soggetti giuridici
stabiliti nell'Unione e il Centro comune di ricerca della Commissione europea
possono partecipare ai programmi e ai progetti di ricerca delle Fær Øer in
settori analoghi a quelli di Orizzonte 2020 alle stesse condizioni che si
applicano ai soggetti giuridici delle Fær Øer. Nel quadro del presente
accordo i soggetti giuridici stabiliti in un altro paese associato a
Orizzonte 2020 sono titolari degli stessi diritti e obblighi dei soggetti
giuridici stabiliti in uno Stato membro, purché il paese associato in cui è
stabilito il soggetto abbia acconsentito a garantire ai soggetti giuridici
delle Fær Øer gli stessi diritti e abbia imposto loro gli stessi obblighi. 2.
A decorrere dalla data di applicazione del presente
accordo, le Fær Øer versano per ogni anno di validità di Orizzonte 2020
un contributo finanziario al bilancio annuale dell'Unione. Il contributo
finanziario delle Fær Øer viene aggiunto all'importo degli stanziamenti di
impegno iscritti ogni anno nel bilancio annuale dell'Unione per far fronte agli
obblighi finanziari derivanti dalle varie attività necessarie per l'attuazione,
la gestione e l'esecuzione di Orizzonte 2020. Le disposizioni che
disciplinano il calcolo e il versamento del contributo finanziario delle
Fær Øer sono stabilite all'allegato III. 3.
I rappresentanti delle Fær Øer partecipano in
qualità di osservatori ai comitati istituiti nell'ambito di Orizzonte 2020.
Detti comitati si riuniscono senza i rappresentanti delle Fær Øer durante
le votazioni. Le Fær Øer sono informate del risultato di tali votazioni.
La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse
modalità, comprese le procedure relative al ricevimento di informazioni e
documenti, che si applicano ai rappresentanti degli Stati membri. 4.
I rappresentanti delle Fær Øer partecipano al
consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca in conformità al
regolamento interno di tale consiglio di amministrazione. 5.
Le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai
rappresentanti delle Fær Øer che partecipano ai lavori dei comitati e
degli organismi di cui al presente articolo o a riunioni organizzate
dall'Unione e connesse con l'attuazione di Orizzonte 2020 sono rimborsate
dall'Unione in base e conformemente alle procedure attualmente applicabili ai
rappresentanti degli Stati membri. ARTICOLO 3 Rafforzamento della cooperazione 1. Le parti si impegnano a fare
ogni possibile sforzo, nell'ambito delle proprie legislazioni vigenti, per
facilitare la libera circolazione e il soggiorno dei ricercatori che
partecipano alle attività oggetto del presente accordo, nonché per agevolare
l'entrata e l'uscita dal loro territorio dei beni destinati a essere utilizzati
in tali attività. 2. Le parti garantiscono che non
saranno imposti prelievi o oneri fiscali sul trasferimento di fondi tra
l'Unione e le Fær Øer qualora detti fondi siano necessari per lo
svolgimento delle attività oggetto del presente accordo. ARTICOLO 4 Comitato UE-Fær Øer per la
ricerca e l'innovazione 1. È istituito un comitato misto
denominato "comitato UE-Fær Øer per la ricerca e l'innovazione",
incaricato di: a) garantire, valutare e verificare lo stato
di attuazione del presente accordo; b) esaminare qualunque misura atta a
migliorare e sviluppare la cooperazione; c) avere regolari scambi di opinioni sugli
orientamenti futuri e sulle priorità delle politiche delle Fær Øer e
dell'Unione in materia di ricerca nonché sulla pianificazione di dette
politiche e sulle prospettive della cooperazione; d) apportare all'accordo, secondo le
procedure interne di ciascuna parte, le modifiche tecniche che si rendono necessarie. 2. Il comitato UE-Fær Øer
per la ricerca e l'innovazione, composto da rappresentanti della Commissione e
delle Fær Øer, adotta il proprio regolamento interno. 3. Il comitato UE-Fær Øer
per la ricerca e l'innovazione si riunisce su richiesta di una delle parti. Il
comitato lavora su base continuativa mediante scambio di documenti, e-mail e
altri mezzi di comunicazione. ARTICOLO 5 Disposizioni finali 1. Gli allegati I, II, III e IV
costituiscono parte integrante del presente accordo. 2. Il presente accordo è
concluso per la durata di Orizzonte 2020. Esso entra in vigore alla data
in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle
procedure previste dai rispettivi ordinamenti per l'entrata in vigore
dell'accordo. Esso si applica in via provvisoria a decorrere dal 1º gennaio
2014. Il presente accordo può
essere modificato solo previo consenso scritto delle parti. Le modifiche
entrano in vigore secondo la stessa procedura applicata all'accordo attraverso
i canali diplomatici. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi
momento da ciascuna delle parti con preavviso scritto di almeno sei mesi
attraverso i canali diplomatici. I progetti e le attività in corso al momento
della denuncia e/o della scadenza del presente accordo sono portati a
compimento alle condizioni in esso stabilite. Le parti risolvono di concerto le
eventuali altre conseguenze dovute alla denuncia dell'accordo. 3. Se una delle parti informa
l'altra parte di non essere intenzionata a concludere il presente accordo, si
conviene che: –
l'Unione rimborsa alle Fær Øer il loro
contributo al bilancio annuale dell'Unione europea di cui all'articolo 2,
paragrafo 2, –
tuttavia, gli stanziamenti impegnati dall'Unione in
relazione alla partecipazione di soggetti giuridici faroesi alle azioni
indirette, ivi compresi i rimborsi di cui all'articolo 2, paragrafo 5, sono
dedotti dall'Unione da tali rimborsi, –
i progetti e le attività avviate durante
l'applicazione in via provvisoria e ancora in corso al momento della notifica
di cui al paragrafo 2 sono portati a compimento alle condizioni stabilite dal
presente accordo. 4. Ove decida di modificare
Orizzonte 2020, l'Unione notifica alle Fær Øer il contenuto esatto
delle modifiche entro una settimana dalla data di adozione delle stesse da
parte sua. In caso di revisione o estensione dei programmi di ricerca, le
Fær Øer possono mettere fine al presente accordo con un preavviso di sei
mesi. Le parti comunicano la propria intenzione di denunciare o prorogare il
presente accordo entro tre mesi dall'adozione della decisione dell'Unione. 5. Ove l'Unione adotti un nuovo
programma quadro pluriennale per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e
dimostrazione, su richiesta di una delle parti può essere rinegoziato o
rinnovato un nuovo accordo alle condizioni concordate di comune intesa. 6. Il presente accordo si
applica, da una parte, ai territori in cui si applica il TFUE, alle condizioni
in esso indicate, e, dall'altra, al territorio delle Fær Øer. 7. Il presente accordo è redatto
in duplice esemplare nelle lingue bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca,
estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana,
ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca,
slovena, finlandese, svedese e faroese, ciascun testo facente ugualmente fede. ALLEGATO I MODALITÀ E CONDIZIONI DELLA PARTECIPAZIONE
DI SOGGETTI GIURIDICI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE E DELLE FÆR ØER Ai fini del presente accordo, per "soggetto giuridico" si
intende qualsiasi persona fisica o qualsiasi persona giuridica costituita e
riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto unionale o
del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo
in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi. I. Modalità e condizioni della
partecipazione di soggetti giuridici delle Fær Øer alle azioni indirette
di Orizzonte 2020 1. La partecipazione di soggetti
giuridici stabiliti nelle Fær Øer alle azioni indirette di Orizzonte 2020
e il relativo finanziamento seguono le condizioni fissate, per i paesi
associati, dal regolamento (UE) n. 1290/2013 che stabilisce le norme in
materia di partecipazione e diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020 e
seguono altresì le modalità e le condizioni fissate o menzionate nel presente
accordo e nei suoi allegati. Qualora l'Unione adotti
disposizioni per l'attuazione degli articoli 185 e 187 del TFUE, le
Fær Øer devono essere autorizzate a partecipare alle strutture giuridiche
create in virtù di dette disposizioni, in conformità alle decisioni e ai
regolamenti che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture. I soggetti giuridici
stabiliti nelle Fær Øer sono ammessi a beneficiare, alle stesse condizioni
dei soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri, agli strumenti finanziari
istituiti nell'ambito di Orizzonte 2020. 2. I soggetti giuridici delle
Fær Øer sono presi in considerazione, al pari dei soggetti giuridici
dell'Unione europea, ai fini della selezione di esperti indipendenti per i
compiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1290/2013 che
stabilisce le norme in materia di partecipazione nell'ambito di Orizzonte 2020.
3. In conformità al regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio
generale dell'Unione (di seguito: "il regolamento finanziario") e al
regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012,
recante le modalità di applicazione del regolamento finanziario, le convenzioni
di sovvenzione e/o i contratti conclusi dall'Unione con un soggetto giuridico
delle Fær Øer per la realizzazione di un'azione indiretta prevedono lo
svolgimento di controlli e di revisioni contabili da parte della Commissione o
della Corte dei conti dell'Unione europea, o sotto l'autorità di queste due
istituzioni. Le autorità competenti delle Fær Øer provvedono a prestare,
in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza
ragionevole e fattibile, necessaria o utile, secondo le circostanze, per
l'esecuzione di tali controlli e revisioni. II. Modalità
e condizioni della partecipazione di soggetti giuridici degli Stati membri ai
programmi e ai progetti di ricerca delle Fær Øer 1. La partecipazione di soggetti
giuridici stabiliti nell'Unione, costituiti conformemente al diritto nazionale
di uno degli Stati membri dell'Unione o al diritto unionale, a progetti dei
programmi di ricerca e sviluppo delle Fær Øer può richiedere la
partecipazione congiunta di almeno un soggetto giuridico delle Fær Øer.
Tali proposte di partecipazione devono essere pertanto presentate, ove
necessario, unitamente a uno o più soggetti giuridici delle Fær Øer. 2. Fatti salvi il paragrafo 1 e
l'allegato II, i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici stabiliti
nell'Unione che partecipano a progetti di ricerca delle Fær Øer
nell'ambito di programmi di ricerca e sviluppo, le modalità e le condizioni
applicabili in materia di presentazione e valutazione delle proposte nonché di
aggiudicazione degli appalti e conclusione di convenzioni di sovvenzione e/o
contratti per l'attuazione di detti progetti sono disciplinati dalle
disposizioni legislative e regolamentari e dalle direttive governative vigenti
nelle Fær Øer in materia di esecuzione dei programmi di ricerca e
sviluppo, nonché, se del caso, dalle disposizioni in materia di sicurezza
nazionale applicabili ai soggetti giuridici faroesi e tali da garantire un
trattamento equo, tenuto conto della natura della cooperazione fra le
Fær Øer e l'Unione in questo settore. Il finanziamento di soggetti
giuridici stabiliti nell'Unione che partecipano a progetti di ricerca faroesi
nell'ambito dei programmi di ricerca e sviluppo sono disciplinati dalle
disposizioni legislative e regolamentari e dalle direttive governative vigenti
nelle Fær Øer in materia di esecuzione dei programmi di ricerca e
sviluppo, nonché, se del caso, dalle disposizioni in materia di sicurezza
nazionale applicabili ai soggetti giuridici non faroesi che partecipano ai
progetti di ricerca delle Fær Øer nell'ambito di programmi di ricerca e
sviluppo. Se i soggetti giuridici non faroesi non beneficiano di finanziamenti,
i soggetti giuridici dell'Unione sostengono le proprie spese, ivi compresa la
parte relativa dei costi amministrativi e di gestione generale del progetto. 3. Le proposte di ricerca in
tutti i settori devono essere presentate al Consiglio di ricerca faroese
(Granskingarráðið). 4. Le Fær Øer informano
regolarmente l'Unione in merito ai programmi faroesi in corso di svolgimento e
alle opportunità di partecipazione per i soggetti giuridici stabiliti
nell'Unione. ALLEGATO
II PRINCIPI
DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE I. Applicazione Ai fini del presente
accordo si intende per: 1. "proprietà
intellettuale", la definizione data dall'articolo 2 della convenzione che
istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a
Stoccolma il 14 luglio 1967; 2. "conoscenze", i
risultati, ivi comprese le informazioni, tutelabili o meno, nonché i diritti di
autore o i diritti su dette informazioni acquisiti in virtù di domanda o
rilascio di brevetti, disegni, specie vegetali, certificati di protezione
complementare o di altre forme di tutela equiparabili. II. Diritti di proprietà intellettuale
dei soggetti giuridici delle parti 1. Ciascuna parte garantisce che
i diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici dell'altra parte
che partecipano alle attività svolte conformemente al presente accordo e i
diritti e gli obblighi derivanti da detta partecipazione siano compatibili con
le pertinenti convenzioni internazionali applicabili alla parti, in particolare
l'accordo TRIPS (accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale
attinenti al commercio, gestito dall'Organizzazione mondiale del commercio), la
convenzione di Berna (atto di Parigi - 1971) e la convenzione di Parigi (atto
di Stoccolma - 1967). 2. I soggetti giuridici
stabiliti nelle Fær Øer che partecipano alle azioni indirette di
Orizzonte 2020 sono titolari dei diritti e degli obblighi in materia di
proprietà intellettuale previsti dal regolamento (UE) n. 1290/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme in materia di
partecipazione e diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020 e dalle convenzioni
di sovvenzione e/o dai contratti conclusi con l'Unione; allo stesso tempo detti
diritti e obblighi devono essere conformi al punto 1. 3. Quando partecipano a
un'azione indiretta nell'ambito di Orizzonte 2020, attuata conformemente
agli articoli 185 e 187 del TFUE, i soggetti giuridici stabiliti nelle
Fær Øer sono titolari dei diritti e degli obblighi in materia di proprietà
intellettuale previsti dal regolamento (UE) n. 1290/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme in materia di
partecipazione e diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020 nonché dalle
disposizioni delle pertinenti convenzioni di sovvenzione. 4. I soggetti giuridici
stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea che partecipano ai programmi o
ai progetti di ricerca faroesi sono titolari degli stessi diritti e obblighi in
materia di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici stabiliti nelle
Fær Øer che partecipano a detti programmi o progetti di ricerca in
conformità al punto 1. III. Diritti
di proprietà intellettuale delle parti 1. Salvo accordi diversi
stabiliti dalle parti, ai diritti di proprietà intellettuale generati dalle
parti nel corso delle attività svolte a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del
presente accordo si applicano le regole specificate qui di seguito: a) la parte che genera la proprietà
intellettuale ne è titolare. Quando il loro ruolo rispettivo nei lavori non può
essere determinato, le parti condividono la titolarità della proprietà
intellettuale. b) la parte titolare concede all'altra parte
diritti di accesso alla proprietà intellettuale e facoltà di utilizzo della
stessa per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3,
del presente accordo. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito. 2. Salvo accordi diversi
stabiliti dalle parti, alle pubblicazioni scientifiche delle parti si applicano
le regole specificate qui di seguito: a) in caso di pubblicazione ad opera di una
parte di dati scientifici e tecnici, informazioni e risultati, riviste, articoli,
relazioni o libri, incluse opere audiovisive e software, che siano frutto di
attività svolte nell'ambito del presente accordo o siano collegati a esse, è
concessa a titolo gratuito all'altra parte una licenza non esclusiva,
irrevocabile e valida in tutti i paesi che le consenta di tradurre, riprodurre,
adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere, a meno che ciò sia
in contrasto con diritti di proprietà intellettuale esistenti di terze parti; b) tutte le riproduzioni, destinate al
pubblico, di dati e informazioni tutelati da diritto d'autore, prodotte a norma
della presente sezione, devono indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo
quelli di coloro che rifiutino espressamente di essere citati. Esse devono
inoltre contenere una menzione chiara e visibile del sostegno congiunto
ricevuto dalle parti. 3. Salvo accordi diversi
stabiliti dalle parti, alle informazioni riservate delle parti si applicano le
regole specificate qui di seguito: a) all'atto di comunicare all'altra parte le
informazioni relative alle attività svolte a norma del presente accordo,
ciascuna parte stabilisce quali siano le informazioni che non desidera
divulgare; b) ai fini specifici dell'applicazione del
presente accordo, la parte che riceve dette informazioni può comunicare sotto
la propria responsabilità tali informazioni riservate come informazioni
classificate a organismi o persone sotto la sua autorità, imponendo loro
l'obbligo di mantenerle riservate; c) previo consenso scritto della parte che
fornisce le informazioni riservate, l'altra parte può divulgarle in maniera più
ampia di quanto consentito a norma della lettera b). Le parti collaborano
al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta e
ottenuta l'autorizzazione scritta preliminare per tale divulgazione più ampia.
Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti
consentiti dalla propria legislazione e regolamentazione e dalle proprie
politiche; d) le informazioni riservate di carattere
non documentale e ogni altra informazione confidenziale o segreta fornita nel
corso di seminari o altre riunioni tra i rappresentanti delle parti indette a
norma del presente accordo, nonché le informazioni apprese attraverso il
personale distaccato, l'uso di impianti o l'esecuzione di azioni indirette
rimangono confidenziali, a condizione che i soggetti che ricevono tali
informazioni riservate, confidenziali o segrete siano resi edotti del carattere
confidenziale delle informazioni prima che queste siano comunicate, a norma
della lettera a); e) ciascuna parte si impegna a garantire che
le informazioni riservate ricevute a norma delle lettere a) e c) siano
controllate secondo quanto stabilito nel presente accordo. Se una delle parti
si rende conto di non essere in grado di rispettare le disposizioni sul divieto
di diffusione di cui alle lettere a) e c), o di non essere presumibilmente in
grado di farlo in futuro, ne informa immediatamente l'altra parte. In seguito,
le parti si consultano per definire un'adeguata linea di azione. ALLEGATO
III REGOLE
RELATIVE AL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLE FÆR ØER A ORIZZONTE 2020 I. Calcolo del contributo finanziario delle Fær Øer 1. Il contributo finanziario
delle Fær Øer a Orizzonte 2020 è stabilito su base annua in
proporzione e a complemento dell'importo disponibile ogni anno nel bilancio
generale dell'Unione europea per gli stanziamenti di impegno necessari per
l'attuazione, la gestione e l'esecuzione di Orizzonte 2020. 2. Il fattore di proporzionalità
in base al quale viene determinato il contributo finanziario delle Fær Øer
si ottiene calcolando il rapporto tra il prodotto interno lordo delle
Fær Øer, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a
prezzi di mercato, degli Stati membri dell'Unione. Tali rapporti sono calcolati,
per gli Stati membri, in base alle statistiche più recenti della Commissione
(Eurostat) disponibili al momento della pubblicazione del progetto di bilancio
dell'Unione europea per lo stesso anno e, per le Fær Øer, in base ai dati
statistici più recenti relativi allo stesso anno ottenuti dall'Autorità
statistica nazionale (Hagstova Føroya) delle Fær Øer disponibili al
momento della pubblicazione del progetto di bilancio dell'Unione. 3. La Commissione comunica alle
Fær Øer, quanto prima e comunque non oltre il 1º settembre
dell'anno che precede ogni esercizio finanziario, le seguenti informazioni e la
relativa documentazione: –
gli importi degli stanziamenti di impegno che
figurano nello stato delle spese del progetto di bilancio dell'Unione europea
corrispondenti a Orizzonte 2020; –
l'importo stimato, ricavato dal progetto di
bilancio dell'Unione, dei contributi finanziari corrispondenti alla
partecipazione delle Fær Øer a Orizzonte 2020, in conformità ai
paragrafi 1, 2 e 3. Dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione, la
Commissione comunica alle Fær Øer, nello stato delle spese corrispondenti
alla partecipazione delle Fær Øer, gli importi definitivi di cui al
paragrafo 1. Nel quarto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, le parti
riesaminano il fattore di proporzionalità in base al quale viene determinato il
contributo finanziario delle Fær Øer, sulla base dei dati relativi alla
partecipazione dei soggetti giuridici faroesi alle azioni dirette e indirette
nell'ambito di Orizzonte 2020 nel periodo 2014-2016. II. Pagamento del contributo finanziario delle Fær Øer 1. Al più tardi entro gennaio e
giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione presenta alle Fær Øer
una richiesta di fondi per i contributi dovuti a norma del presente accordo. Tali richieste hanno per
oggetto il pagamento dei seguenti importi: sei dodicesimi del
contributo delle Fær Øer entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta
di fondi. Tuttavia, i sei dodicesimi da versare entro 30 giorni dal ricevimento
della richiesta presentata in gennaio sono calcolati in base all'importo
stabilito nello stato delle entrate del progetto di bilancio: il relativo
conguaglio avverrà in coincidenza con il versamento dei sei dodicesimi entro 30
giorni dal ricevimento della richiesta di fondi presentata non oltre il mese di
giugno. Per il primo anno di
attuazione del presente accordo, la Commissione presenta la prima richiesta di
fondi entro 30 giorni dall'applicazione in via provvisoria dell'accordo
medesimo. Se presentata dopo il 15 giugno, tale richiesta prevede il versamento
entro 30 giorni dei dodici dodicesimi del contributo faroese, calcolato in base
all'importo stabilito nello stato delle entrate del bilancio. 2. Il contributo delle
Fær Øer è espresso e corrisposto in euro. I versamenti delle Fær Øer
sono accreditati ai programmi dell'Unione in quanto entrate di bilancio
assegnate alle linee di bilancio specifiche nello stato delle entrate del
bilancio annuale dell'Unione. Il regolamento finanziario si applica alla
gestione degli stanziamenti. 3. Il contributo dovuto dalle
Fær Øer in virtù del presente accordo è versato entro i termini di cui al
punto 1. Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo dà luogo a un
pagamento, da parte delle Fær Øer, di interessi di mora sull'importo restante
alla data di scadenza. Il tasso di interesse da applicare agli importi
esigibili non rimborsati alla data di scadenza è quello applicato dalla Banca
centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in
vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di 1,5
punti percentuali. Se il ritardo del pagamento
del contributo è tale da compromettere significativamente l'attuazione e la
gestione del programma, la Commissione sospende la partecipazione delle
Fær Øer al programma per l'esercizio finanziario considerato in caso di
mancato pagamento entro 20 giorni feriali a decorrere dall'invio alle
Fær Øer di una lettera di sollecito ufficiale, fatti salvi gli obblighi
che spettano all'Unione in virtù delle convenzioni di sovvenzione e/o dei
contratti già conclusi relativi all'esecuzione di determinate azioni indirette. 4. Entro il 31 maggio dell'anno
che segue ciascun esercizio finanziario, la Commissione prepara e invia a fini
informativi alle Fær Øer un prospetto dello stato delle risorse assegnate
a Orizzonte 2020 per tale esercizio finanziario, compilato sul modello del
conto di gestione della Commissione. 5. Al momento della chiusura dei
conti di ogni esercizio finanziario, nello stabilire il conto di gestione, la
Commissione provvede a regolarizzare i conti relativi alla partecipazione delle
Fær Øer. Detta regolarizzazione tiene conto delle modifiche avvenute in
seguito a trasferimenti, annullamenti, riporti, disimpegni o bilanci
rettificativi e suppletivi nel corso dell'esercizio finanziario. Il conguaglio
ha luogo al momento del secondo versamento per l'esercizio finanziario
successivo e nel luglio 2021 per l'ultimo esercizio finanziario. Le regolarizzazioni
successive sono effettuate ogni anno fino al luglio 2023. ALLEGATO IV CONTROLLO FINANZIARIO RELATIVO AI PARTECIPANTI
FAROESI AI PROGRAMMI CONTEMPLATI DAL PRESENTE ACCORDO I. Comunicazione diretta La Commissione comunica direttamente con i partecipanti al programma
stabiliti nelle Fær Øer e con i loro subcontraenti, i quali possono
inoltrare direttamente alla Commissione tutte le informazioni e la
documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare sulla base degli
strumenti di cui al presente accordo e delle convenzioni di sovvenzione e/o dei
contratti conclusi per darvi attuazione. II. Controlli 1. In conformità al regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[7] e al regolamento
delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione[8] (di seguito: "le
modalità di applicazione") nonché alle altre disposizioni indicate nel
presente accordo, le convenzioni di sovvenzione e/o i contratti conclusi con i
partecipanti al programma stabiliti nelle Fær Øer contengono disposizioni
per consentire al personale della Commissione o ad altre persone da essa
incaricate di effettuare in qualsiasi momento controlli di natura scientifica,
finanziaria, tecnica o di altra natura presso le sedi dei partecipanti e dei
loro subcontraenti. 2. Il personale della
Commissione o della Corte dei conti europea e le altre persone incaricate dalla
Commissione hanno adeguato accesso ai siti, ai lavori e ai documenti (sia su
supporto elettronico che su supporto cartaceo), nonché a tutte le informazioni
necessarie per svolgere tali controlli in loco, purché tale diritto di accesso
sia espressamente menzionato nelle convenzioni di sovvenzione e/o nei contratti
conclusi per dare attuazione agli strumenti di cui al presente accordo che
vedono la partecipazione di soggetti faroesi. La mancata concessione di tale
diritto di accesso sarebbe considerata una violazione dell'obbligo di
giustificare i costi e, di conseguenza, una violazione potenziale delle
convenzioni di sovvenzione. 3. I controlli possono essere
effettuati dopo lo scadere del programma o del presente accordo, secondo le
modalità stabilite nelle convenzioni di sovvenzione e/o nei contratti in
questione. III. Controlli in loco 1. Nell'ambito del presente
accordo, la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare controlli e ispezioni
in loco presso le sedi dei partecipanti e dei loro subcontraenti faroesi,
conformemente ai termini e alle condizioni di cui al regolamento (Euratom, CE)
n. 2185/96 del Consiglio[9]. 2. I controlli e le ispezioni in
loco sono preparati e svolti dalla Commissione in stretta collaborazione con
l'Ufficio nazionale di controllo (Landsgrannskoðanin), il quale deve essere
informato con ragionevole anticipo dell'oggetto, delle finalità e del
fondamento giuridico dei controlli e delle ispezioni così da poterne coadiuvare
lo svolgimento. A tal fine, i funzionari delle competenti autorità faroesi
possono partecipare ai controlli e alle ispezioni in loco. 3. Se le autorità faroesi
interessate lo desiderano, i controlli e le ispezioni in loco sono effettuati
congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità. 4. Qualora i soggetti
partecipanti al programma oppongano resistenza a un controllo o a un'ispezione
in loco, le autorità faroesi, operando in conformità alle norme e ai
regolamenti nazionali, prestano assistenza agli ispettori della Commissione
nella misura ragionevolmente necessaria per consentire loro di portare a
termine il controllo o l'ispezione. 5. La Commissione informa prima
possibile le autorità faroesi competenti di eventuali casi o sospetti di
irregolarità emersi nel corso dei controlli o delle verifiche in loco. La
Commissione è comunque tenuta a informare dette autorità circa i risultati dei
controlli e delle ispezioni. IV. Informazione
e consultazione 1. Ai fini di un'adeguata
applicazione del presente allegato, le autorità competenti delle Fær Øer e
dell'Unione si scambiano regolarmente informazioni, ad esclusione di quelle
proibite o non autorizzate dalle norme e dai regolamenti nazionali, ed
effettuano consultazioni su richiesta di una delle due parti. 2. Le autorità faroesi
competenti informano la Commissione in tempi ragionevoli di casi o sospetti di
irregolarità di cui sono venute a conoscenza in relazione alla conclusione o
attuazione delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per dare
attuazione agli strumenti di cui al presente accordo. V. Riservatezza Le informazioni trasmesse o acquisite in qualsiasi forma nell'ambito
del presente allegato sono coperte dal segreto professionale e protette allo
stesso modo in cui informazioni analoghe sono protette dalla legge faroese e
dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione.
Dette informazioni non possono essere comunicate a persone che non siano quelle
delle istituzioni dell'Unione o degli Stati membri o delle Fær Øer le cui
funzioni impongano legalmente che ne siano a conoscenza, né possono essere
utilizzate per altri fini che non siano quelli di garantire una protezione
efficace degli interessi finanziari delle parti. VI. Misure
e sanzioni amministrative Fatta salva l'applicazione del diritto penale faroese, la Commissione
può adottare misure e sanzioni amministrative in forza del regolamento (UE,
Euratom) n. 966/2012, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 e del
regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio[10]. VII. Riscossione
ed esecuzione Le decisioni rientranti nel presente accordo, adottate dalla
Commissione nell'ambito di Orizzonte 2020 e che comportino un obbligo
pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo
esecutivo nelle Fær Øer. Se la Commissione lo richiede, l'autorità
designata dal governo delle Fær Øer avvia una procedura di esecuzione
della decisione per conto della Commissione. In tal caso, la decisione della
Commissione è trasmessa al tribunale faroese, che si limita a verificarne
l'autenticità, dall'autorità designata a tal fine dal governo delle
Fær Øer, che ne informa la Commissione. L'esecuzione forzata ha luogo
nell'osservanza del diritto e delle disposizioni procedurali faroesi. Le
pertinenti disposizioni di esecuzione sono inserite nelle convenzioni di
sovvenzione e/o nei contratti che vedono la partecipazione di soggetti faroesi.
La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per l'esame della
legittimità della decisione della Commissione e per l'eventuale sospensione
dell'esecuzione. Inoltre, il controllo della regolarità dei provvedimenti
esecutivi è di competenza della giurisdizione faroese. [1] Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce Orizzonte 2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104). [2] Decisione del Consiglio che stabilisce il programma
specifico di attuazione di Orizzonte 2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965). [3] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104. [4] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81. [5] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965. [6] Regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il
regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di
innovazione e tecnologia (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 174). [7] Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 298 del 26.10.2012).
[8] Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della
Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012). [9] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. [10] Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18
dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
(GU L 312 del 23.12.1995).