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Document 52014PC0459

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2007/198/Euratom che istituisce l’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione e le conferisce dei vantaggi

/* COM/2014/0459 final - 2014/0215 (NLE) */

52014PC0459

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2007/198/Euratom che istituisce l’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione e le conferisce dei vantaggi /* COM/2014/0459 final - 2014/0215 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Nelle sue conclusioni del 12 luglio 2010 sulla comunicazione della Commissione “Lo stato di avanzamento di ITER e possibili vie per il futuro”, il Consiglio ha chiesto alla Commissione europea di esaminare e stabilire le modalità con cui la Commissione, gli Stati membri e l’Impresa comune per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione (“Fusion for Energy” - F4E) devono assolvere le loro responsabilità e i loro compiti in relazione al progetto ITER.

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione “Verso una solida gestione e la governance del progetto ITER”, pubblicato il 9 novembre 2010, ha individuato un elenco dettagliato di azioni che era indirizzato soprattutto, a livello internazionale, all’Organizzazione ITER e, a livello europeo, soprattutto all’Impresa comune F4E.

Con l’adesione della Croazia all’Unione europea - il 1º luglio 2013 - lo statuto dell’Impresa comune F4E deve essere modificato per riconoscere alla Croazia diritti di voto in seno al consiglio di direzione dell’Impresa comune F4E. Con l’occasione della presente modifica e in linea con il documento di lavoro della Commissione del 2010, la Commissione propone l’adozione di ulteriori modifiche volte a migliorare la gestione e la governance dell’Impresa comune F4E.

Dette proposte sono state ampiamente discusse con i membri del consiglio di direzione dell’Impresa comune F4E che, a seguito di tali scambi di opinione, ha adottato all’unanimità le modifiche proposte nella riunione del 9-10 dicembre 2013. Conformemente alla procedura di modifica di cui all’articolo 21 dello statuto dell’Impresa comune F4E, una volta che il consiglio di direzione ha approvato le modifiche proposte, la Commissione può presentare al Consiglio, per adozione, la proposta di modifica dello statuto.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 50 del trattato Euratom e dell’articolo 21 dello statuto dell’Impresa comune F4E, con il presente documento la Commissione sottopone al Consiglio una proposta ai fini dell’approvazione delle citate modifiche.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

Il consiglio di direzione dell’Impresa comune F4E è composto dalle principali parti interessate nell’Impresa comune. Vi sono rappresentati tutti gli Stati membri, la Svizzera e Euratom, che devono essere consultati e esprimere il loro accordo su qualsiasi proposta di modifica dello statuto dell’Impresa comune F4E, conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, dello stesso statuto.

Per questo motivo, nel giugno 2013, la Commissione ha presentato al consiglio di direzione un progetto di proposta teso a modificare lo statuto dell’Impresa comune F4E. Il consiglio di direzione ha deciso quindi di istituire un gruppo ad hoc, presieduto dal presidente del consiglio di direzione, con l’incarico di cercare il consenso tra i membri sulle proposte di modifica dello statuto.

Il gruppo ad hoc si è riunito la prima volta il 21 ottobre 2013. Successivamente è stata redatta una proposta, presentata al consiglio di direzione in data 9-10 dicembre 2013. In tale occasione il consiglio di direzione ha adottato all’unanimità le proposte modifiche; la Commissione può quindi sottoporre ora la proposta al Consiglio per approvazione.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

1. Ridefinizione del ruolo del comitato esecutivo, creazione di un comitato per gli acquisti e i contratti e di un bureau

I compiti attualmente assegnati al comitato esecutivo sarebbero suddivisi tra due comitati, un “comitato di amministrazione e di gestione” e un “comitato per gli acquisti e i contratti”. La proposta separazione dei compiti consente un più adeguato allineamento nella composizione di questi due comitati, il primo formato da rappresentanti dei membri e il secondo composto da esperti che agiscono a titolo personale.

Il comitato di amministrazione e di gestione sarebbe incaricato, tra l’altro, di elaborare pareri e raccomandazioni per il consiglio di direzione concernenti il bilancio, il piano previsionale delle risorse, i conti annuali, il piano di progetto, il programma di lavoro, ecc.

Il comitato per gli acquisti e i contratti fornirebbe raccomandazioni al direttore dell’Impresa comune F4E in materia di aggiudicazione dei contratti e avrebbe solo un ruolo consultivo, contrariamente all’attuale comitato esecutivo che ha una funzione di approvazione. Tale modifica è perfettamente coerente con le prerogative conferite al direttore dell’Impresa comune F4E nella sua qualità di ordinatore. Il servizio di audit interno della Commissione ha sottolineato che il direttore è responsabile per l’aggiudicazione dei contratti e non dovrebbe delegare tale funzione a un comitato i cui membri sono nominati ad personam dal consiglio di direzione.

Il “bureau”, un comitato non definito nella iniziale decisione del Consiglio che istituisce F4E, è stato istituito con decisione del consiglio di direzione nel 2011, come organo ausiliario, per assistere quest’ultimo nella preparazione delle sue decisioni. Si propone ora di inserire espressamente tale comitato nello statuto dell’Impresa comune F4E in quanto il consiglio di direzione ritiene che tale organo si sia rivelato uno strumento utile che gli consente di lavorare in modo più efficiente.

2. Rafforzare i diritti di Euratom per quanto riguarda la “riserva sulla legittimità”

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, dell’attuale statuto dell’Impresa comune F4E Euratom ha il diritto di formulare una riserva su una decisione del consiglio di direzione qualora ritenga che essa sia contraria al diritto comunitario. In questo caso la decisione è sospesa e deferita alla Commissione per un controllo di legittimità. Tuttavia, il consiglio di direzione può adottare una decisione nonostante un parere della Commissione che ne contesti la legittimità. Rafforzare i diritti della Commissione per quanto concerne la disposizione in materia di “riserva sulla legittimità” garantirebbe la coerenza delle decisioni del consiglio di direzione con il diritto comunitario, conformemente all’articolo 17 del trattato sull’Unione europea che stabilisce che la Commissione “[v]igila sull’applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati”.

La modifica proposta non consentirà al consiglio di direzione di adottare una decisione se la Commissione ha presentato un parere che ne contesta la legittimità.

3. Partenariato privilegiato con organismi gli designati nel settore della ricerca scientifica e tecnologica sulla fusione

La presente modifica mira a instaurare una relazione stabile con i Laboratori europei di fusione (EFL).

Tale relazione è importante per il funzionamento efficiente ed efficace del programma europeo sulla fusione, per l’assolvimento delle funzioni dell’Impresa comune F4E e per l’ottimizzazione delle capacità e della partecipazione dei laboratori europei di fusione. La proposta di direttiva offrirebbe a questi ultimi un quadro di riferimento stabile per un piano pluriennale di attività e fornirebbe all’Impresa comune F4E un sostegno stabile e affidabile per le attività di R&S, sulla base delle conoscenze e competenze acquisite dal programma europeo sulla fusione negli ultimi 30 anni di attività e di quelle che saranno sviluppate in futuro.

A livello del programma europeo sulla fusione, tale relazione permetterebbe di utilizzare più efficacemente le risorse assicurando, tra l’altro, una riduzione degli ostacoli e delle duplicazioni di sforzi nonché una combinazione ottimale dei finanziamenti nazionali e dei fondi comunitari che confluiscono tramite l’Impresa comune F4E.

4. Adattamento derivante dal nuovo regolamento finanziario quadro

Il nuovo regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato recentemente adottato dalla Commissione. Il nuovo regolamento contiene disposizioni che devono essere incluse nell’atto costitutivo (“la decisione del Consiglio”) o nell’atto di base (lo statuto) che istituiscono tali organismi e che riguarda anche l’Impresa comune F4E. Le modifiche sono di natura puramente tecnica e non intaccano la sostanza della proposta approvata dal consiglio di direzione. A questo proposito è importante osservare che, ai sensi dell’articolo 208, paragrafo 3, il revisore interno della Commissione esercita le stesse competenze di revisore interno nei confronti dell’Impresa comune F4E. Di conseguenza deve essere soppresso l’articolo 5, paragrafo 2, della decisione del Consiglio, in cui si afferma che l’Impresa comune istituisce il proprio servizio di audit interno. Coerentemente, il punto 3 dell’allegato 3 dello Statuto è stato modificato per indicare che l’Impresa comune istituisce una struttura di controllo interno.

5. Modifica resa necessaria per adeguare lo statuto al nuovo atto di base per il finanziamento delle attività dell’Impresa comune F4E, approvato dal Consiglio nel dicembre 2013

La decisione del Consiglio sul finanziamento delle attività dell’Impresa comune F4E per il periodo 2014-2020 comporta una modifica allo statuto dell’Impresa comune F4E. Nella sua versione attuale, l’articolo 12, lettera a), dello statuto dell’Impresa comune F4E dispone che il contributo di Euratom sia reso disponibile tramite i programmi di ricerca e formazione adottati a norma dell’articolo 7 del trattato. È necessario modificare tale disposizione per tener conto del fatto che il finanziamento dell’Impresa comune F4E per il periodo 2014-2020 non sarà erogato tramite il programma quadro Euratom, bensì in forza di questa nuova decisione del Consiglio basata sull’articolo 47 del trattato.

Inoltre, un nuovo articolo 5 bis bis è inserito nella decisione del Consiglio che istituisce l’Impresa comune F4E per rafforzare la protezione degli interessi finanziari dei suoi membri da parte dell’impresa comune.

6. Diritti di voto per la Croazia.

Con decisione del consiglio di direzione, adottata nella riunione del 10 e 11 giugno 2013, è stato proposto di concedere alla Croazia due voti in seno al consiglio di direzione.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta di decisione del Consiglio non ha alcuna incidenza sul bilancio. Il finanziamento delle attività dell’Impresa comune F4E per il periodo 2014-2020 è stato istituito con decisione 2013/791/Euratom del Consiglio del 13 dicembre 2013.

2014/0215 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 2007/198/Euratom che istituisce l’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione e le conferisce dei vantaggi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 47, terzo e quarto comma, e l’articolo 48,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       La decisione 2007/198/Euratom[1] del Consiglio ha istituito l’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione (in appresso “Impresa comune”) per apportare il contributo della Comunità europea dell’energia atomica (in appresso “Euratom”) all’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER e alle attività che rientrano nell’approccio allargato con il Giappone, nonché per preparare e coordinare un programma di attività in vista della costruzione di un reattore dimostrativo a fusione nucleare e dei relativi impianti.

(2)       La decisione 2007/198/Euratom è stata modificata con decisione 2013/791/Euratom[2] del Consiglio, per consentire il finanziamento delle attività svolte dall’impresa comune durante il periodo 2014-2020.

(3)       Nelle sue conclusioni del 12 luglio 2010 sulla comunicazione della Commissione “Lo stato di avanzamento di ITER e possibili vie per il futuro”[3], il Consiglio ha chiesto alla Commissione europea di esaminare e stabilire le modalità con cui la Commissione, gli Stati membri e l’Impresa comune devono assolvere le loro responsabilità e i loro compiti in relazione al progetto ITER.

(4)       Il documento di lavoro dei servizi della Commissione “Verso una solida gestione e la governance del progetto ITER”[4], pubblicato il 9 novembre 2010, ha individuato un elenco dettagliato di azioni che era indirizzato soprattutto, a livello internazionale, all’Organizzazione ITER e, a livello europeo, soprattutto all’Impresa comune F4E.

(5)       In seguito all’adesione della Croazia all’Unione europea in data 1º luglio 2013, è necessario modificare lo statuto dell’Impresa comune per concedere alla Croazia diritti di voto in seno al consiglio di direzione dell’Impresa comune. È necessario apportare ulteriori modifiche allo statuto al fine di migliorare la gestione e la governance dell’Impresa comune. Per tenere conto delle modifiche al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica introdotte dal trattato di Lisbona, occorre inoltre aggiornare il riferimento alle disposizioni relative alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

(6)       Il consiglio di direzione dell’Impresa comune ha approvato le modifiche proposte dalla Commissione con decisione 2007/198/Euratom, a norma dello statuto dell’Impresa comune.

(7)       Un comitato di amministrazione e di gestione dovrebbe essere istituito per elaborare pareri e raccomandazioni in vista dell’adozione di documenti fondamentali da parte del consiglio di direzione. Tale comitato dovrebbe inoltre fornire consulenza o raccomandazioni su specifiche questioni finanziarie e amministrative su richiesta del direttore o del consiglio di direzione. Il comitato di direzione dovrebbe avere facoltà di delegare i compiti al citato comitato. Ciascun membro dell’Impresa comune dovrebbe avere il diritto di nominare un proprio rappresentante che partecipi a tale comitato.

(8)       Occorre istituire un comitato per gli acquisti e i contratti affinché fornisca raccomandazioni al direttore dell’Impresa comune in materia di aggiudicazione dei contratti, della concessione di sovvenzioni e delle questioni connesse. I membri del comitato dovrebbero essere nominati a titolo personale dal consiglio di direzione.

(9)       Dovrebbe essere istituito un bureau per assistere il consiglio di direzione nella preparazione delle sue decisioni. Il comitato di direzione dovrebbe avere facoltà di delegare i compiti al citato bureau. Il bureau dovrebbe essere composto dal presidente del consiglio di direzione, dai presidenti dei comitati che assistono il consiglio di direzione, da un rappresentante di Euratom e da un rappresentante dello Stato che ospita ITER (Francia). Il comitato di direzione dovrebbe avere facoltà di nominare altre persone come membri del bureau.

(10)     Conformemente all’articolo 17 del trattato sull’Unione europea, la Commissione è tenuta a garantire l’applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati. Pertanto, occorre rafforzare i diritti della Commissione al fine di assicurare la conformità delle decisioni del consiglio di direzione con il diritto dell’Unione.

(11)     È auspicabile creare una rete di organismi designati nel campo della ricerca scientifica e tecnologica sulla fusione che fornisca all’Impresa comune un sostegno stabile e a lungo termine in materia di ricerca e sviluppo, sulla base delle conoscenze e competenze acquisite dal programma europeo sulla fusione e di quelle che saranno sviluppate in futuro.

(12)     È necessario tenere conto delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[5], e del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 1268/2012[6] e, in particolare, del ruolo del revisore interno della Commissione in quanto revisore interno dell’Impresa comune.

(13)     La decisione 2007/198/Euratom modificata dalla decisione 2013/791/Euratom assicura il finanziamento delle attività dell’Impresa comune per il periodo 2014-2020. L’articolo 12, lettera a), dello statuto dell’Impresa comune dispone che il contributo di Euratom sia reso disponibile tramite i programmi di ricerca e formazione adottati a norma dell’articolo 7 del trattato. È necessario modificare tale disposizione per tener conto del fatto che il finanziamento per il periodo 2014-2020 non sarà più disponibile tramite il programma quadro Euratom.

(14)     È opportuno inoltre aggiornare la decisione 2007/198/Euratom per quanto riguarda le disposizioni concernenti la protezione degli interessi finanziari dei membri dell’Impresa comune.

(15)     È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2007/198/Euratom,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/198/Euratom è così modificata:

(1)          l’articolo 5 è così modificato:

a)      la seguente frase è aggiunta al paragrafo 1:

“L’impresa comune può concedere sovvenzioni e premi, in conformità alle disposizioni del suo regolamento finanziario.”;

b)      il paragrafo 2 è soppresso.

(2)          È inserito il seguente articolo 5 bis bis:

“articolo 5 bis bis

Tutela degli interessi finanziari dei membri

L’impresa comune garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o commissionando adeguati controlli interni ed esterni.”;

(3)          All’articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti contro l’Impresa comune, comprese le decisioni del consiglio di direzione, alle condizioni di cui agli articoli 263 e 265 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea”;

(4)          l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2 Applicazione

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               Decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58).

[2]               Decisione 2013/791/Euratom del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che modifica la decisione 2007/198/Euratom che istituisce l’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 349 del 21.12.2013, pag. 100).

[3]               COM(2010) 226 def. del 4.5.2010.

[4]               SEC(2010) 1386 def. del 9.11.2010.

[5]               Regolamento (UE, Euratom) n.°966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1)

[6]               Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1)

ALLEGATO

alla

proposta di decisione del Consiglio

che modifica la decisione 2007/198/Euratom che istituisce l’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione e le conferisce dei vantaggi

ALLEGATO

L’allegato è così modificato:

(1) L’articolo 5 è così modificato:

(a) il titolo è sostituito dal seguente:

“Organi e comitati”;

(b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il consiglio di direzione è assistito da un comitato di amministrazione e di gestione e da un bureau a norma degli articoli 8 bis e 9 bis.”;

(c) È inserito il seguente paragrafo 2 bis:

“2 bis. I comitati dell’Impresa comune sono il comitato di amministrazione e di gestione, il bureau e il comitato per gli acquisti e i contratti (in appresso “i comitati”),”;

(d) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il direttore consulta il comitato per gli acquisti e i contratti a norma dell’articolo 8 ter.”;

(e) È aggiunto il seguente paragrafo 4:

“4. Il consiglio di direzione e il direttore consultano il consiglio di programma scientifico a norma dell’articolo 9.”

(2) L’articolo 6 è così modificato:

(a) Il paragrafo 3 è così modificato:

i) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

“b) istituisce organi ausiliari;

c) nomina i presidenti e i membri dei comitati e degli organi ausiliari istituiti conformemente alla lettera b);”

ii), alla lettera d), le parole “i programmi di lavoro” sono sostituite dalle parole “il programma di lavoro”;

iii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) adotta il bilancio annuale (comprese le parti specificamente relative alle spese amministrative e del personale) e fornisce un parere sui conti annuali;”;

iv) la lettera n) è sostituita dalla seguente:

“n) approva la conclusione di accordi o convenzioni riguardanti la cooperazione con paesi terzi e con istituzioni, imprese o persone di paesi terzi, o con organizzazioni internazionali, ad eccezione degli accordi per l’aggiudicazione di appalti per le attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c) e all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a);”;

v) la lettera o) è sostituita dalla seguente:

“o) valuta le relazioni annuali di attività sui progressi dell’Impresa comune per quanto riguarda il suo programma di lavoro e le sue risorse;”;

vi) la lettera q) è soppressa;

(b) al paragrafo 6, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dal seguente testo:

“La Commissione può prendere posizione sulla legittimità della decisione del consiglio di direzione entro un mese dalla data in cui la questione le è stata sottoposta; superato tale termine la decisione del consiglio di direzione è ritenuta approvata.

Il consiglio di direzione riesamina la sua decisione sulla scorta delle opinioni della Commissione al fine di assicurare, se del caso, la conformità al diritto comunitario.”;

(c) I paragrafi 9) e 10) sono sostituiti dai seguenti:

“9. Salvo decisione contraria in casi particolari, il direttore dell’Impresa comune e i presidenti dei comitati partecipano alle riunioni del consiglio di direzione.

10. Il consiglio di direzione adotta il regolamento interno a maggioranza dei due terzi del totale dei voti. Il consiglio di direzione approva il regolamento interno dei comitati a maggioranza dei due terzi del totale dei voti.”;

(3) L’articolo 7 è soppresso.

(4) All’articolo 8, il testo del paragrafo 4 è così modificato:

(a) il primo comma è sostituito dal seguente:

“Il direttore attua il programma di lavoro e dirige l’esecuzione delle attività di cui all’articolo 3. Comunica al consiglio di direzione, ai comitati e agli organi ausiliari tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle loro funzioni.”;

(b) alle lettere c) e i), le parole “i programmi di lavoro” sono sostituite dalle parole “il programma di lavoro”;

(c) le lettere j) e k) sono sostituite dalle seguenti:

“j) elabora ogni altra relazione richiesta dal consiglio di direzione o dai comitati;

k) assiste il consiglio di direzione e i comitati assicurandone la segreteria;”;

(5) sono inseriti i seguenti articoli 8 bis e 8 ter:

“Articolo 8 bis Comitato di amministrazione e di gestione

1.       Su richiesta del direttore o del consiglio di direzione, il comitato di amministrazione e di gestione fornisce consulenza o raccomandazioni su questioni specifiche relative alla pianificazione amministrativa e finanziaria dell’Impresa comune e assolve qualsiasi altro compito delegatogli dal consiglio di direzione.

2.       Segnatamente, il comitato di amministrazione e di gestione elabora pareri e raccomandazioni per il consiglio di direzione concernenti il bilancio, i conti annuali, il piano di progetto, il programma di lavoro, il piano previsionale delle risorse, la l’organigramma del personale, il piano per la politica del personale e altre questioni connesse.

3.       Il consiglio di direzione nomina i membri del comitato di amministrazione e di gestione tra i rappresentanti nominati dai membri dell’Impresa comune. Euratom è membro del comitato di amministrazione e di gestione.

4.       I membri del comitato di amministrazione e gestione svolgono le loro funzioni nell’interesse generale dell’Impresa comune.

5.       Il comitato di amministrazione e di gestione adotta il proprio regolamento interno, previa approvazione da parte del consiglio di direzione.

Articolo 8 ter Il comitato per gli acquisti e i contratti

1.       Il comitato per gli acquisti e i contratti fornisce al direttore raccomandazioni sulle strategie in materia di appalti pubblici e di concessione di sovvenzioni, sull’attribuzione e sul monitoraggio dei contratti e altre questioni connesse.

2.       Il consiglio di direzione nomina i membri del comitato per gli acquisti e i contratti tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore degli appalti e in materia contrattuale. I membri del consiglio di direzione non possono essere membri del comitato per gli acquisti e i contratti.

3.       I membri del comitato per gli acquisti e i contratti non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.

4.       Il comitato per gli acquisti e i contratti adotta il proprio regolamento interno, previa approvazione da parte del consiglio di direzione.”;

(6) L’articolo 9 è sostituito dal seguente:

Articolo 9 Consiglio di programma scientifico

1.       Il consiglio di programma scientifico fornisce al consiglio di direzione e al direttore, se necessario, il proprio parere sull’adozione e sull’attuazione del piano di progetto e sul programma di lavoro.

2.       Il consiglio di direzione nomina i membri del consiglio di programma scientifico tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nei settori scientifici e ingegneristici relativi alla fusione e alle attività associate.

3.       I membri del consiglio di programma scientifico non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale dell’Impresa comune.

4.       Il consiglio di programma scientifico adotta il proprio regolamento interno, previa approvazione da parte del consiglio di direzione.”;

(7) È inserito il seguente articolo 9 bis:

“Articolo 9 bis Bureau

1.       Il bureau assiste il consiglio di direzione nella preparazione delle sue decisioni e svolge qualsiasi altro compito delegatogli dal consiglio di direzione.

2.       Il bureau è composto dal presidente del consiglio di direzione, dai presidenti dei comitati, da un rappresentante di Euratom e da un rappresentante dello Stato che ospita ITER. Il consiglio di direzione può nominare altre persone come membri del bureau.

3.       La presidenza del bureau è assicurata dal presidente del consiglio di direzione.

4.       I membri del bureau esercitano le loro funzioni nell’interesse generale dell’Impresa comune.

5.       Il bureau adotta il proprio regolamento interno, previa approvazione da parte del consiglio di direzione.”;

(8) L’articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Articolo 11 Programma di lavoro e piano previsionale delle risorse

Il direttore prepara ogni anno, per sottoporli al consiglio di direzione, il piano di progetto, il piano previsionale delle risorse e il programma di lavoro e il bilancio annuali dettagliati.”;

(9) nell’articolo 12, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a)     il contributo di Euratom è reso disponibile tramite i programmi di ricerca e formazione adottati a norma dell’articolo 7 del trattato o con una decisione adottata dal Consiglio.”;

(10) L’articolo 14 è sostituito dal seguente:

“Articolo 14 Relazione annuale

La relazione annuale descrive l’attuazione del programma di lavoro da parte dell’Impresa comune. Indica le attività condotte dall’Impresa comune e ne valuta i risultati rispetto agli obiettivi e al calendario stabiliti, i rischi associati alle operazioni effettuate, l’utilizzazione delle risorse e il funzionamento generale dell’Impresa comune. La relazione annuale è redatta dal direttore, valutata dal consiglio di direzione e inviata, corredata della valutazione, dal consiglio di direzione ai membri, alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio.”;

(11) All’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, la data “15 giugno” è sostituita dalla data “1° giugno”;

(12) È inserito il seguente articolo 15 bis:

“Articolo 15 bis Creazione di una rete con gli organismi designati nei settori della ricerca scientifica e tecnologica sulla fusione

1.       Nell’esercizio delle sue attività, l’Impresa comune si avvale delle conoscenze e delle strutture realizzate dai competenti organismi pubblici di ricerca che lavorano nel settore della ricerca e dello sviluppo in materia di fusione.

2.       Il consiglio di direzione, su proposta del direttore, redige un elenco, che sarà reso pubblico, degli organismi competenti designati dai membri che sono autorizzati a svolgere, da soli o in rete, attività di ricerca e sviluppo nell’ambito dell’esecuzione dei compiti dell’Impresa comune. Tali attività possono beneficiare del sostegno finanziario dell’Impresa comune.

3.       Le modalità di esecuzione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo garantiscono la trasparenza e la concorrenza fra organismi pubblici di ricerca e sono stabilite nel regolamento finanziario e nelle relative norme di attuazione di cui all’articolo 13 e all’allegato III.”;

(13) nell’allegato I, dopo la voce relativa alla Bulgaria è inserito quanto segue:

Croazia || 2

“;

(14) L’allegato II è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 “2. La somma totale dei contributi annuali per l’anno n è calcolata sulla base del fabbisogno annuale di risorse per l’amministrazione dell’Impresa comune previsto per detto anno, approvato assieme al piano previsionale delle risorse dal consiglio di direzione.”;

(b) al paragrafo 4 è aggiunta la seguente lettera c):

“c) Il consiglio di direzione può imporre il pagamento degli arretrati a un membro quando questi non versi il suo contributo entro la data di scadenza.”;

(15)  L’allegato III è così modificato:

(a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. L’Impresa comune istituisce una struttura di audit interno.”;

(b) al paragrafo 5, lettere c) ed i), le parole “i programmi di lavoro” sono sostituite dalle parole “il programma di lavoro”;

(c) al paragrafo 5, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f) le norme e le procedure applicabili al controllo finanziario interno, compresi i poteri delegati;”;

(d) al paragrafo 5 è aggiunta la seguente lettera k):

“k) le norme applicabili alla gestione delle sovvenzioni.”;

(e) al punto 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

“Ai fini della lettera d), gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi finanziari possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue;”;

(f) È aggiunto il seguente paragrafo 10:

“10. L’impresa comune adotta disposizioni e norme per la creazione di una rete con gli organismi designati di cui all’articolo 15 bis dello statuto. Tali norme garantiscono la trasparenza e la concorrenza fra gli organismi pubblici di ricerca europei e precisano, in particolare, i criteri per l’inclusione di un organismo nell’elenco degli organismi competenti designati dagli Stati membri.”.

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