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Document 52014PC0345

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime unionale specifico in materia di importazioni (rifusione)

    /* COM/2014/0345 final - 2014/0177 (COD) */

    52014PC0345

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime unionale specifico in materia di importazioni (rifusione) /* COM/2014/0345 final - 2014/0177 (COD) */


    RELAZIONE

    1.           Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

    Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

    Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa sia chiara e trasparente.

    2.           Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni.

    3.           Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

    La codificazione va effettuata nel pieno rispetto dell'iter di adozione degli atti dell'Unione.

    4.           Lo scopo della presente proposta è quello di codificare il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni[3]. Il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora[4] preservando in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione. Nel contempo è altresì necessario inserire alcune lievi modifiche sostanziali all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 4 e all'articolo 23 di detto regolamento. Per tali motivi, la proposta viene presentata in forma di rifusione.

    5.           La proposta di rifusione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in 22 lingue ufficiali, del regolamento (CE) n. 517/94 e degli atti di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato IV del regolamento rifuso.

    ê 517/94 (adattato)

    2014/0177 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime Ö unionale Õ specifico in materia di importazioni (rifusione)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato Ö sul funzionamento dell'Unione europea Õ, in particolare l'articolo Ö 207, paragrafo 2 Õ ,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    ò nuovo

    (1)       Il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio[6] ha subito sostanziali modifiche[7]. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

    ê 517/94 considerando 1 (adattato)

    (2)       La politica commerciale comune deve basarsi su principi uniformi.

    ê 517/1994 considerando 4 (adattato)

    (3)       Per Ö uniformare maggiormente i regimi all'importazione Õ , viste le specificità dei sistemi economici Ö dei Õ paesi terzi Ö in questione occorre Õ prevedere, nella misura del possibile, disposizioni analoghe a quelle del regime comune applicabile agli altri paesi terzi.

    ê 517/94 considerando 7 (adattato)

    (4)       Per un numero limitato di prodotti originari di Ö determinati Õ paesi terzi, data la sensibilità del settore tessile Ö unionale Õ è opportuno prevedere nel presente regolamento misure di vigilanza applicabili a livello Ö unionale Õ.

    ê 517/1994 considerando 8

    (5)       Occorre stabilire norme speciali per i prodotti reimportati in regime di perfezionamento economico passivo.

    ò nuovo

    (6)       L'allegato III B del regolamento (CE) n. 517/94, in seguito alla modifica introdotta dal regolamento (CE) n. 1398/2007 della Commissione[8], è stato svuotato del suo contenuto. Pertanto, è opportuno eliminare completamente tale allegato. Per chiarezza, è altresì opportuno eliminare i riferimenti a tale allegato nell'articolo 4, paragrafo 2.

    ê 517/1994 considerando 9 (adattato)

    (7)       Potrebbe risultare necessario assoggettare ad una vigilanza Ö unionale Õ , a limiti quantitativi o ad altre misure appropriate le importazioni di determinati prodotti tessili da taluni paesi terzi.

    ê 517/94 considerando 10 (adattato)

    (8)       In caso di applicazione di una vigilanza Ö unionale Õ, occorre subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione alla presentazione di un documento d'importazione che risponda a criteri uniformi.Tale documento deve, su semplice richiesta dell'importatore, essere vidimato dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza però dar luogo a nessun diritto d'importazione per l'importatore; che, di conseguenza, il documento può essere utilizzato soltanto fintanto che non viene modificato il regime d'importazione.

    ê 517/94 considerando 11 (adattato)

    (9)       Nell'interesse Ö dell'Unione Õ , gli Stati membri e la Commissione devono scambiarsi informazioni per quanto possibile complete sui risultati della vigilanza Ö unionale Õ.

    ê 517/1994 considerando 12 (adattato)

    (10)     Ö È necessario Õ adottare precisi criteri di valutazione dell'eventuale pregiudizio e di istituire una procedura d'inchiesta, senza che ciò precluda la possibilità per la Commissione di adottare, in caso di urgenza, le misure necessarie.

    ê 517/94 considerando 13

    (11)     A tale scopo, è opportuno prevedere disposizioni particolareggiate sull'apertura di detta inchiesta, sui controlli e sulle verifiche necessarie, sull'audizione degli interessati, sull'elaborazione delle informazioni ricevute e sui criteri di valutazione del pregiudizio.

    ê 517/1994 considerando 15 (adattato)

    (12)     Ö È necessario Õ instaurare un regime adeguato di gestione delle restrizioni quantitative Ö unionali Õ .

    ê 517/94 considerando 16

    (13)     La procedura di gestione deve garantire a tutti i richiedenti eque condizioni di accesso ai contingenti.

    ê 517/1994 considerando 17

    (14)     L'uniformazione del regime all'importazione impone di semplificare e di armonizzare le formalità che devono espletare gli importatori a prescindere dal luogo di sdoganamento delle merci. A tale scopo, è opportuno prevedere, in particolare, che le eventuali formalità vengano espletate utilizzando moduli conformi al modello accluso al presente regolamento.

    ê 517/94 considerando 18 (adattato)

    (15)     Determinate misure di vigilanza o di salvaguardia di portata limitata ad una o più regioni Ö dell'Unione Õ possono rivelarsi più adatte di misure applicabili a tutta la Comunità. Tuttavia, tali misure devono essere autorizzate soltanto in mancanza di soluzioni alternative e in via eccezionale. Esse devono essere temporanee e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno.

    ê 517/1994 considerando 19 (adattato)

    (16)     Le disposizioni del presente regolamento non devono pregiudicare le norme Ö unionali Õ e nazionali in materia di segreto professionale.

    ê 517/1994 considerando 24 (adattato)

    (17)     Occorre inoltre prevedere le misure di salvaguardia rese necessarie dagli interessi Ö dell'Unione Õ , tenendo conto degli obblighi internazionali esistenti.

    ò nuovo

    (18)     Al fine di rendere più semplici le procedure per gli importatori, occorre prevedere la possibilità di estendere la validità delle autorizzazioni d'importazione non utilizzate del tutto o in parte, invece di restituirle alle autorità competenti dello Stato membro che le ha rilasciate.

    ê 38/2014 Art. 1 e allegato, punto 2 (adattato)

    (19)     Al fine di garantire il funzionamento adeguato del sistema di gestione delle importazioni di taluni prodotti tessili non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime specifico dell'Unione in materia di importazioni, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo alle modifiche da apportare agli allegati Ö del presente Õ regolamento, alle modifiche alle norme in materia di importazioni e all'applicazione di misure di salvaguardia e di sorveglianza conformemente al regolamento stesso. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

    (20)     Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    (21)     Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del Ö presente Õ regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[9].

    (22)     Per l'adozione di misure di vigilanza, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione delle misure definitive, Ö occorre Õ far ricorso alla procedura consultiva,

    ê 517/1994 (adattato)

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

    CAPO I

    Principi generali

    Articolo 1

    1. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti tessili della sezione XI Ö della parte 2 Õ della Nomenclatura combinata Ö di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio[10] Õ e degli altri prodotti tessili elencati nell'allegato I Ö del presente regolamento Õ , originari di paesi terzi e non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni, né da altro regime Ö unionale Õ specifico in materia di importazioni.

    2. Ai sensi del paragrafo 1, i prodotti tessili della sezione XI Ö della parte 2 Õ della Nomenclatura combinata vengono suddivisi nelle categorie di cui all'allegato I, sezione A, ad eccezione dei prodotti coperti dai codici della Nomenclatura combinata (NC) 56041000, 63090000 e 6310 elencati nell'allegato I, sezione B.

    3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la nozione di prodotti originari e le modalità di controllo dell'origine di tali prodotti sono quelle definite dalle disposizioni vigenti in materia Ö nell'Unione Õ .

    Articolo 2

    1. L'importazione Ö nell'Unione Õ dei prodotti di cui all'articolo 1, tranne quelli elencati nell'allegato II, originari di paesi terzi, è libera e pertanto non è oggetto di alcuna restrizione quantitativa, fatte salve:

    a)           le misure che possono essere prese a norma del capo III;

    b)           le misure che possono essere prese nel quadro di regimi specifici all'importazione, per tutta la loro durata.

    Articolo 3

    1. Le importazioni Ö nell'Unione Õ dei prodotti tessili elencati nell'allegato III , originari dei paesi ivi indicati, sono soggette ai limiti quantitativi annuali fissati nel medesimo allegato

    2. L'immissione in libera pratica Ö nell'Unione Õ delle importazioni soggette ai limiti quantitativi di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione o di un documento equivalente rilasciato dalle autorità degli Stati membri conformemente alla procedura stabilita dal presente regolamento. Le importazioni autorizzate a norma del presente paragrafo vengono imputate sui limiti quantitativi fissati per l'anno di calendario corrispondente.

    ê 38/2014 Art. 1 e allegato, punto 2, 1) (adattato)

    3. L'importazione nell'Unione di tutti i prodotti tessili di cui all'allegato IV, originari dei paesi ivi indicati, è subordinata alla fissazione di un limite quantitativo annuale stabilito dalla Commissione. Qualsiasi limite quantitativo è basato sui dati relativi ai precedenti flussi commerciali o, qualora non disponibili, su stime di tali flussi commerciali debitamente giustificate. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati Ö conformemente all'articolo 26 Õ per modificare gli allegati pertinenti del presente regolamento, riguardo alla fissazione di detti limiti quantitativi annuali.

    ê 517/1994 (adattato)

    ð nuovo

    4. L'importazione Ö nell'Unione Õ di prodotti tessili, fatta eccezione per quelli contemplati dai paragrafi 1 e 3, originari dei paesi indicati nell'allegato II, è libera, fatte salve le misure che possono essere prese a norma del capo III o nel quadro di regimi specifici all'importazione, per tutta la loro durata.

    Articolo 4

    1. Fatte salve le misure che possono essere prese nel quadro di regimi specifici all'importazione o a norma del capo III, la reimportazione Ö nell'Unione Õ di prodotti tessili previa trasformazione in paesi diversi da quelli elencati all'allegato II non è soggetta a limiti quantitativi.

    2. Tuttavia la reimportazione Ö nell'Unione Õ dei prodotti tessili elencati all'allegato VI previa trasformazione nei paesi ivi elencati non è soggetta ai limiti quantitativi annuali di cui all'allegato III B, purché venga effettuata ð può essere effettuata solo ï in conformità delle norme sul perfezionamento economico passivo in vigore Ö nell'Unione Õ ed entro i limiti fissati all'allegato V.

    ê 38/2014 Art. 1 e allegato, punto 2, lett. 2) (adattato)

    Articolo 5

    1. Il comitato di cui all'articolo 25 può prendere in considerazione qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento sollevata dalla Commissione o su richiesta di uno Stato membro.

    2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis per quanto riguarda le misure necessarie all'adeguamento degli allegati da III a VI ove si rilevino problemi nella loro effettiva applicazione.

    ê 517/1994 (adattato)

    è1 1309/2002 Art. 1, punto 4

    ð nuovo

    CAPO II

    Procedura Ö unionale Õ d'informazione e di inchiesta

    Articolo 6

    1. Per i prodotti tessili di cui all'allegato I, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro 30 giorni dalla fine di ogni mese, i quantitativi totali importati durante il mese in questione suddividendoli per paese di origine e per codice e unità NC includendo, all'occorrenza, le unità supplementari del codice NC. Le importazioni vengono ripartite secondo le procedure statistiche in vigore.

    2. Onde consentire di controllare l'andamento del mercato per i prodotti contemplati dal presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno i dati statistici relativi alle esportazioni dell'anno precedente. Le modalità di trasmissione dei dati statistici relativi alla produzione e al consumo di ogni prodotto verranno determinate in seguito è1 conformemente alla procedura Ö consultiva Õ di cui all'articolo 25, paragrafo 3 ç.

    3. Quando lo richiedano la natura dei prodotti o circostanze particolari, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa la Commissione può modificare i termini fissati per la trasmissione delle informazioni Ö di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo Õ è1 conformemente alla procedura Ö consultiva Õ di cui all'articolo 25, paragrafo 3 ç.

    4. Nei casi urgenti di cui all'articolo 13, lo Stato membro o gli Stati membri trasmettono ð immediatamente ï via telex alla Commissione e agli altri Stati membri i necessari dati statistici ed economici sulle importazioni.

    Articolo 7

    ê 38/2014 Art. 1 e allegato, punto 2, 3)

    1. Qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta sulle condizioni d'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, la Commissione avvia un'inchiesta. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che abbia stabilito la necessità di avviare tale inchiesta.

    2. Oltre ai dati forniti a norma dell'articolo 6, la Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e procede alla verifica di tali informazioni presso importatori, commercianti, agenti, produttori e associazioni e organizzazioni commerciali.

    ê 517/1994 (adattato)

    La Commissione è coadiuvata in questo compito da agenti dello Stato membro sul cui territorio si effettuano tali verifiche, a condizione che detto Stato ne abbia espresso il desiderio.

    3. Su richiesta della Commissione, e secondo modalità da essa definite, gli Stati membri le forniscono le informazioni di cui dispongono sull'andamento del mercato del prodotto oggetto dell'inchiesta.

    4. La Commissione può sentire le persone fisiche e giuridiche interessate che lo abbiano richiesto per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale Ö dell'Unione europea Õ , dimostrando che possono effettivamente essere interessate al risultato dell'inchiesta e che esistono motivi particolari per sentirle oralmente.

    5. Quando le informazioni richieste dalla Commissione non vengono fornite entro un termine ragionevole o quando l'inchiesta viene notevolmente ostacolata, si possono elaborare conclusioni in base ai dati disponibili.

    6. Quando l'intervento della Commissione è stato richiesto da uno Stato membro ed essa ritiene che non esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, essa informa lo Stato membro della sua decisione al termine delle consultazioni.

    Articolo 8

    1. Al termine dell'inchiesta, la Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 25 una relazione sui risultati della stessa.

    ê 38/2014 Art. 1 e allegato, punto 2, 4)

    2. Se la Commissione ritiene che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia da parte dell'Unione, essa decide, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3, di chiudere l'inchiesta riportandone le principali conclusioni.

    ê 517/1994 (adattato)

    3. Se la Commissione ritiene che una misura di vigilanza o di salvaguardia Ö unionale Õ sia necessaria, essa prende le decisioni previste al capo III.

    Articolo 9

    1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

    2. Né il Consiglio, né la Commissione, né gli Stati membri, o i loro agenti, divulgano, salvo autorizzazione espressa della parte che le ha fornite, le informazioni riservate che hanno ricevuto a norma del presente regolamento o quelle fornite in via riservata.

    Ogni richiesta di trattamento riservato deve addurre le debite motivazioni.

    Tuttavia, quando una richiesta di trattamento riservato non è giustificata e colui che fornisce l'informazione non vuole né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o sotto forma di riassunto, si può non tener conto dell'informazione in questione.

    3. Un'informazione viene comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze estremamente sfavorevoli per colui che l'ha fornita o che ne è la fonte.

    4. I paragrafi 1, 2 e 3 non impediscono che le autorità Ö dell'Unione Õ facciano riferimento alle informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni prese ai sensi del presente regolamento. Tali autorità, tuttavia, Ö tengono Õ conto dell'esigenza legittima delle persone fisiche e giuridiche interessate che i loro segreti d'affari non vengano divulgati.

    Articolo 10

    1. L'esame dell'andamento delle importazioni, delle condizioni in cui vengono effettuate e del grave pregiudizio o della minaccia di grave pregiudizio che ne derivano per i produttori Ö unionali Õ si basa principalmente sui fattori seguenti:

    a)           il volume delle importazioni, soprattutto quando siano aumentate in misura considerevole in termini assoluti o rispetto alla produzione o al consumo Ö dell'Unione Õ ;

    b)           i prezzi delle importazioni, soprattutto per determinare se si è registrata una sottoquotazione significativa rispetto al prezzo di un prodotto simile Ö nell'Unione Õ ;

    c)           l'impatto che ne deriva per i produttori Ö unionali Õ di prodotti simili o direttamente concorrenti e che risulta dalle tendenze di taluni fattori economici quali:

    – la produzione,

    – lo sfruttamento del potenziale,

    – le scorte,

    – le vendite,

    – la quota di mercato,

    – i prezzi (la diminuzione dei prezzi o l'impedimento dei rincari che normalmente si sarebbero verificati),

    – gli utili,

    – il rendimento dei capitali,

    – i flussi di liquidità,

    – l'occupazione.

    2. Nello svolgere l'inchiesta, la Commissione tiene conto del sistema economico particolare dei paesi di cui all'allegato II.

    3. Quando viene addotta una minaccia di grave pregiudizio, la Commissione esamina altresì se sia chiaramente prevedibile che una situazione particolare può trasformarsi in un pregiudizio reale. A tale riguardo, essa può tener conto anche di fattori come:

    a)           il tasso d'incremento delle esportazioni verso Ö l'Unione Õ ;

    b)           la capacità di esportazione del paese di origine o la capacità di esportazione che già esiste o che esisterà in un futuro prevedibile e la probabilità che le esportazioni da essa derivanti siano destinate Ö all'Unione Õ .

    CAPO III

    Misure di vigilanza e di salvaguardia

    Articolo 11

    1. Quando le importazioni di prodotti tessili originari di paesi terzi diversi da quelli elencati all'allegato II minacciano di arrecare pregiudizio alla produzione Ö unionale Õ di prodotti simili o direttamente concorrenti, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può:

    ê 38/2014 Art. 1 e allegato, punto 2, 5)

    a)           decidere di introdurre una vigilanza a posteriori dell'Unione per determinate importazioni, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 2;

    b)           decidere, per sorvegliarne l'andamento, di assoggettare determinate importazioni a una vigilanza preventiva dell'Unione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

    ê 517/1994 (adattato)

    2. Quando le importazioni di prodotti tessili liberalizzati a livello Ö unionale Õ e originari dei paesi terzi elencati all'allegato II minacciano di arrecare un pregiudizio alla produzione Ö unionale Õ di prodotti simili o direttamente concorrenti, oppure se lo richiedono gli interessi economici Ö dell'Unione Õ , su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione può:

    ê 38/2014 Art. 1 e allegato, punto 2, 5)

    a)           decidere di instaurare una vigilanza a posteriori dell'Unione per determinate importazioni, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 2;

    b)           decidere, per sorvegliarne l'andamento, di assoggettare determinate importazioni a una vigilanza preventiva dell'Unione secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

    ê 517/1994 (adattato)

    3. Di norma, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 hanno durata limitata.

    Articolo 12

    1. Quando le importazioni di prodotti tessili originari di paesi terzi diversi da quelli elencati all'allegato II avvengono in quantitativi talmente maggiorati, in termini assoluti o relativi, e/o a condizioni tali da arrecare o minacciare di arrecare grave pregiudizio alla produzione Ö unionale Õ di prodotti simili o direttamente concorrenti, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può modificare il regime d'importazione per i prodotti in questione subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione, che potrà essere concessa solo secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla Commissione stessa.

    2. Quando prodotti tessili liberalizzati a livello Ö unionale Õ e originari dei paesi terzi elencati all'allegato II vengono importati in quantitativi maggiorati, in termini assoluti o relativi, o a condizioni tali da minacciare di arrecare un pregiudizio alla produzione Ö unionale Õ di prodotti simili o direttamente concorrenti, oppure se lo richiedono gli interessi economici Ö dell'Unione Õ , su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione può modificare il regime d'importazione per i prodotti in questione subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione, che potrà essere concessa solo secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla Commissione stessa.

    ê 38/2014 Art. 1 e allegato, punto 2, 6)

    3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per quanto riguarda le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo al fine di modificare il regime d'importazione per i prodotti in questione, anche modificando gli allegati del presente regolamento.

    ê 517/1994 (adattato)

    4. Le misure di cui al presente articolo e all'articolo 11 si applicano a tutti i prodotti immessi in libera pratica dopo la loro entrata in vigore. Tuttavia, tali misure non ostano all'immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso Ö l'Unione Õ , sempreché non sia possibile mutarne la destinazione e che i prodotti la cui immissione in libera pratica è subordinata, a norma del presente articolo e dell'articolo 11, alla presentazione di un documento d'importazione siano effettivamente corredati di tale documento.

    Conformemente all'articolo 16, le misure di cui al presente articolo e all'articolo 11 possono essere limitate ad una o più regioni Ö dell'Unione Õ .

    ê 38/2014 Art. 1 e allegato, punto 2, 7) (adattato)

    Articolo 13

    In casi di emergenza, quando l'assenza di misure causerebbe danni irreparabili all'industria europea e la Commissione accerta, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, che sussistono le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2 e ritiene opportuno assoggettare una determinata categoria di prodotti di cui all'allegato I, non soggetta a restrizioni quantitative, a limiti quantitativi o a misure di vigilanza ex ante o ex post, e sussistano pertanto imperativi motivi d'urgenza, agli atti delegati di cui all'articolo 12, Ö paragrafo 3 Õ , si applica la procedura di cui all'articolo 25 ter al fine di modificare il regime d'importazione per i prodotti in questione, anche modificando gli allegati del presente regolamento.

    ê 517/1994

    Articolo 14

    ê 1309/2002 Art. 1, punto 1 (adattato)

    1. L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza Ö unionale Õ preventiva o a misure di salvaguardia è subordinata alla presentazione di un documento d'importazione.

    Nel caso di misure di vigilanza Ö unionale Õ preventiva, questo documento è rilasciato gratuitamente dall'autorità competente designata dagli Stati membri, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento di una domanda fatta da un qualsiasi importatore Ö dell'Unione Õ alla competente autorità nazionale, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento Ö nell'Unione Õ stessa, per una qualsiasi quantità richiesta. Si presume che tale dichiarazione sia ricevuta dalla competente autorità nazionale entro i tre giorni lavorativi successivi alla sua presentazione, salvo che non sia dimostrato il contrario. Il documento d'importazione è redatto su un modulo conforme al modello che figura all'allegato VI. L'articolo 21 si applica mutatis mutandis.

    Nel caso delle misure di salvaguardia, il documento di importazione è rilasciato conformemente alle disposizioni del capo IV.

    2. All'atto della decisione che instaura le misure di vigilanza o di salvaguardia, possono essere richieste informazioni diverse da quelle indicate nel paragrafo 1.

    ê 517/1994 (adattato)

    3. Il documento d'importazione è valido in tutto il territorio in cui si applica il trattato alle condizioni in esso stabilite, indipendentemente dallo Stato membro che l'ha rilasciato, fatte salve tuttavia le misure prese in virtù dell'articolo 16 Ö del presente regolamento Õ .

    4. In ogni caso, i documenti di importazione non possono essere utilizzati oltre la scadenza di un periodo determinato in concomitanza e secondo la stessa procedura dell'instaurazione della vigilanza o delle misure di salvaguardia, tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità di tali transazioni.

    5. Quando la decisione presa a norma dell'appropriata procedura di cui all'articolo 25 lo preveda, l'origine dei prodotti oggetto di vigilanza Ö unionale Õ o di misure di salvaguardia deve essere giustificata da un certificato d'origine. Il presente paragrafo lascia impregiudicate le altre disposizioni sulla presentazione di tale certificato.

    6. Quando il prodotto sottoposto a vigilanza Ö unionale Õ preventiva è oggetto di una misura di salvaguardia regionale in uno Stato membro, l'autorizzazione d'importazione concessa da quest'ultimo può sostituire il documento d'importazione.

    Articolo 15

    ê 38/2014 Art. 1 e allegato, punto 2, 8)

    Secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 2, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può, qualora sia probabile il verificarsi della situazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2:

    ê 517/1994 (adattato)

    – ridurre il termine di utilizzazione dei documenti d'importazione eventualmente richiesti per le misure di vigilanza;

    – subordinare il rilascio di tali documenti a determinate condizioni e, in via eccezionale, all'inserimento di una clausola di revoca o, con una frequenza e per una durata stabilite dalla Commissione, alla procedura d'informazione e di consultazione preliminari di cui agli articoli 6 e 8.

    Articolo 16

    Quando, in base agli elementi di valutazione di cui agli articoli 10, 11 e 12, risulta che in una o più regioni Ö dell'Unione Õ sussistono le condizioni previste per l'adozione delle misure di vigilanza o di salvaguardia, dopo aver esaminato le soluzioni alternative la Commissione può autorizzare, in via eccezionale, l'applicazione di misure di vigilanza o di salvaguardia limitate a detta o a dette regioni, qualora ritenga che tali misure, applicate a questo livello, siano più appropriate di misure applicabili all'intera Ö Unione Õ .

    Dette misure devono avere carattere temporaneo e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno.

    ê 38/2014 Art. 1 e allegato, punto 2, 9)

    Esse sono adottate secondo l'appropriata procedura applicabile alle misure adottate a norma degli articoli 10, 11 e 12.

    ê 517/1994 (adattato)

    è1 1309/2002 Art. 1, punto 4

    CAPO IV

    Gestione delle restrizioni Ö unionali Õ all'importazione

    Articolo 17

    1. Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di autorizzazione all'importazione da esse ricevute.

    2. La Commissione trasmette conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (criterio «chi arriva primo ha la precedenza»).

    3. Se vi è ragione di credere che le domande anticipate di autorizzazione all'importazione rischiano di eccedere i limiti quantitativi, la Commissione, è1 conformemente alla procedura Ö consultiva Õ di cui all'articolo 25, paragrafo 3 ç, può dividere i limiti in frazioni o fissare quantitativi massimi per ciascuna ripartizione. è1 Conformemente alla procedura Ö consultiva Õ di cui all'articolo 25, paragrafo 3 ç la Commissione può riservare una parte di un particolare limite quantitativo per le richieste corredate di giustificativi delle precedenti importazioni.

    4. Di norma, le notifiche di cui ai paragrafi Ö 1 e 2 Õ sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata a tal fine istituita, a meno che motivi tecnici imperativi non rendano necessario il ricorso provvisorio ad altri mezzi di comunicazione.

    5. Le autorità competenti avvisano la Commissione immediatamente dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione all'importazione. Detti quantitativi sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo Ö unionale Õ globale.

    6. La Commissione, è1 conformemente alla procedura Ö consultiva Õ di cui all'articolo 25, paragrafo 3 ç, può adottare qualsiasi misura necessaria ai fini dell'esecuzione del presente articolo.

    Articolo 18

    1. Qualsiasi importatore, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento Ö nell'Unione Õ, può presentare una domanda di autorizzazione alle autorità competenti di uno Stato membro di sua scelta.

    2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, secondo comma le domande degli importatori sono corredate, all'occorrenza, dei giustificativi delle precedenti importazioni per ciascuna categoria e per ciascun paese terzo interessato.

    Articolo 19

    Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano le autorizzazioni d'importazione entro cinque giorni lavorativi dalla notifica della decisione o entro il termine ivi stabilito.

    Le suddette autorità informano la Commissione del rilascio delle autorizzazioni d'importazione entro dieci giorni dal loro rilascio.

    Articolo 20

    Se necessario e è1 conformemente alla procedura Ö consultiva Õ di cui all'articolo 25, paragrafo 3 ç, il rilascio delle autorizzazioni di importazione può essere subordinato al deposito di una garanzia.

    Articolo 21

    1. Fatte salve le misure prese in virtù dell'articolo 16, le autorizzazioni d'importazione consentono di importare i prodotti oggetto dei limiti quantitativi e sono valide nell'intero territorio in cui si applica il trattato alle condizioni in esso previste, indipendentemente dal luogo d'importazione indicato dall'importatore nella domanda.

    Quando Ö l'Unione Õ introduce limiti temporanei per una o più regioni a norma dell'articolo 16, tali limiti precludono l'importazione nella(e) regione(i) in questione di prodotti spediti anteriormente alla loro introduzione.

    2. La validità delle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri è di sei mesi e può essere modificata, se necessario, è1 conformemente alla procedura Ö consultiva Õ di cui all'articolo 25, paragrafo 3 ç.

    ê 1309/2002 Art. 1, punto. 2, lett. a) (adattato)

    3. Le autorizzazioni d'importazione sono chieste compilando formulari conformi a un modello, le cui caratteristiche sono stabilite conformemente alla procedura Ö consultiva di cui Õ all'articolo 25, paragrafo 3. Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione dei documenti per via elettronica. Tuttavia, tutti i documenti e i giustificativi devono essere a disposizione delle autorità competenti.

    ê 7/2000 Art. 2 (adattato)

    4. Le autorizzazioni all'importazione possono essere rilasciate per via elettronica su richiesta dell'importatore interessato. Su richiesta opportunamente motivata dal suddetto importatore, e fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 3, un'autorizzazione all'importazione rilasciata per via elettronica può essere sostituita da un'autorizzazione all'importazione scritta su modulo cartaceo da parte dell'autorità competente dello stesso Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione all'importazione originale. La suddetta autorità, comunque, potrà procedere al rilascio dell'autorizzazione all'importazione scritta su modulo cartaceo solo dopo aver accertato l'annullamento dell'autorizzazione rilasciata per via elettronica.

    ê 1309/2002 Art. 1, punto. 2, lett. b) (adattato)

    Ogni misura necessaria all'attuazione del presente paragrafo può essere adottata conformemente alla procedura Ö consultiva Õ di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

    ê 1309/2002 Art. 1, punto. 2, lett. c) (adattato)

    5. Su richiesta dello Stato membro interessato, i prodotti tessili che si trovano in possesso delle competenti autorità di detto Stato membro, segnatamente nel contesto di procedure di fallimento o simili, e per i quali non sia più disponibile una autorizzazione di importazione valida, possono essere immessi in libera circolazione in conformità della procedura Ö consultiva Õ di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

    ê 517/1994 (adattato)

    è1 1309/2002 Art. 1, punto 4

    ð nuovo

    Articolo 22

    Fatte salve le disposizioni particolari da adottare è1 conformemente alla procedura Ö consultiva Õ di cui all'articolo 25, paragrafo 3 ç, le autorizzazioni d'importazione non possono essere oggetto né di prestito né di cessione, a titolo oneroso o gratuito, da parte della persona a nome della quale sono state rilasciate.

    Articolo 23

    1. ð La validità dell ï e autorizzazioni d'importazione non utilizzate — del tutto o in parte — ð può essere prolungata, se i quantitativi disponibili sono sufficienti, conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 3. ï devono, salvo casi di forza maggiore, essere restituite alle autorità competenti dello Stato membro che le ha rilasciate entro quindici giorni lavorativi dalla data di scadenza. Tale termine può essere modificato, se necessario, è1 conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2 ç.

    2. Qualora il rilascio delle autorizzazioni d'importazione sia stato subordinato al deposito di una garanzia, questa è incamerata in caso di mancato rispetto del termine di cui sopra, salvo casi di forza maggiore.

    Articolo 24

    Le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 30 giorni dalla fine di ogni mese, i quantitativi di prodotti oggetto di limiti quantitativi Ö unionali Õ importati nel mese precedente.

    CAPO V

    Procedure decisionali e disposizioni finali

    ê 38/2014 Art. 1 e allegato, punto 2, 10)

    Articolo 25

    1. La Commissione è assistita dal comitato dei tessili. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    ê 1309/2002 Art. 1, punto 3 (adattato)

    4. Ö La Commissione Õ può, di sua iniziativa o su richiesta di un rappresentante degli Stati membri, sentire il comitato su qualsiasi altra questione relativa al funzionamento o all'applicazione del presente regolamento.

    ê 38/2014 Art. 1 e allegato, punto 2, 11)

    Articolo 26

    1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3 nonché agli articoli 13 e 30 è conferita alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere da 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3 nonché agli articoli 13 e 30 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 13 e dell'articolo 30 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 12, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 27

    1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

    2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito alla notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

    ê 517/1994 (adattato)

    Articolo 28

    1. Il presente regolamento non osta all'adempimento di obblighi derivanti da disposizioni speciali di accordi conclusi tra Ö l'Unione Õ e paesi terzi.

    2. Fatte salve le altre disposizioni Ö unionali Õ, il presente regolamento non osta all'adozione o all'applicazione, da parte degli Stati membri Ö , di Õ :

    a)           divieti, restrizioni quantitative o misure di vigilanza giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale;

    b)           speciali formalità in materia di cambio;

    c)           formalità introdotte a norma di accordi internazionali conformemente al trattato.

    Gli Stati membri informano la Commissione delle misure o delle formalità da introdurre o da modificare a titolo del Ö primo comma Õ .

    In caso di estrema urgenza, le misure o formalità nazionali in questione vengono comunicate alla Commissione sin dall'adozione.

    ê 38/2014 Art. 1 e allegato, punto 2, 12)

    Articolo 29

    La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio[11].

    ê 38/2014 Art. 1 e allegato, punto 2, 13)

    Articolo 30

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per apportare ai pertinenti allegati le modifiche necessarie al fine di tenere conto della conclusione, dell'adeguamento o della scadenza di accordi o intese con paesi terzi o delle modifiche apportate alle norme dell'Unione in materia di statistiche, regimi doganali o regimi comuni all'importazione.

    ê

    Articolo 31

    Il regolamento (CE) n. 517/94 è abrogato.

    I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato VIII.

    ê 517/1994 (adattato)

    Articolo 32

    Il presente regolamento entra in vigore il Ö ventesimo Õ giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale Ö dell'Unione europea Õ .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

    Il presidente                                                   Il presidente

    [1]               COM(87) 868 PV.

    [2]               V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

    [3]               Iscritto nel programma legislativo per il 2014.

    [4]               V. allegato VII della presente proposta.

    [5]               GU C […] del […], pag. […].

    [6]               Regolamento (CE) n. 517/1994 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1).

    [7]               Cfr. allegato VII.

    [8]               Regolamento (CE) n. 1398/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007, che modifica gli allegati II, III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (GU L 311 del 29.11.2007, pag. 5).

    [9]               Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    [10]             Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

    [11]             Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

    ê 1165/2012 Art. 1 e allegato (adattato)

    ALLEGATO I

    A.          PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL’ARTICOLO 1

    1.           Fatte salve le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci è considerato di valore puramente indicativo; i prodotti che rientrano in ciascuna categoria sono infatti determinati, nel quadro del presente allegato, dalla portata del codice NC. Laddove un codice NC sia preceduto dal simbolo «ex», i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.

    2.           Gli indumenti che non siano riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.

    3.           L’espressione «indumenti per bambini piccoli (bebè)» comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa.

    Categoria || Designazione delle merci Codice NC 2013 || Tabella delle equivalenze

    pezzi/kg || g/pezzo

    GRUPPO I A || || ||

    1 || Filati di cotone non condizionati per la vendita al minuto || ||

    52041100 52041900 52051100 52051200 52051300 52051400 52051510 52051590 52052100 52052200 52052300 52052400 52052600 52052700 52052800 52053100 52053200 52053300 52053400 52053500 52054100 52054200 52054300 52054400 52054600 52054700 52054800 52061100 52061200 52061300 52061400 52061500 52062100 52062200 52062300 52062400 52062500 52063100 52063200 52063300 52063400 52063500 52064100 52064200 52064300 52064400 52064500 ex56049090 || ||

    2 || Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, nastri, galloni e simili, velluti e felpe, tessuti di ciniglia, tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate || ||

    52081110 52081190 52081216 52081219 52081296 52081299 52081300 52081900 52082110 52082190 52082216 52082219 52082296 52082299 52082300 52082900 52083100 52083216 52083219 52083296 52083299 52083300 52083900 52084100 52084200 52084300 52084900 52085100 52085200 52085910 52085990 52091100 52091200 52091900 52092100 52092200 52092900 52093100 52093200 52093900 52094100 52094200 52094300 52094900 52095100 52095200 52095900 52101100 52101900 52102100 52102900 52103100 52103200 52103900 52104100 52104900 52105100 52105900 52111100 52111200 52111900 52112000 52113100 52113200 52113900 52114100 52114200 52114300 52114910 52114990 52115100 52115200 52115900 52121110 52121190 52121210 52121290 52121310 52121390 52121410 52121490 52121510 52121590 52122110 52122190 52122210 52122290 52122310 52122390 52122410 52122490 52122510 52122590 ex58110000 ex63080000 || ||

    2 a) || Di cui: non greggi né imbianchiti || ||

    52083100 52083216 52083219 52083296 52083299 52083300 52083900 52084100 52084200 52084300 52084900 52085100 52085200 52085910 52085990 52093100 52093200 52093900 52094100 52094200 52094300 52094900 52095100 52095200 52095900 52103100 52103200 52103900 52104100 52104900 52105100 52105900 52113100 52113200 52113900 52114100 52114200 52114300 52114910 52114990 52115100 52115200 52115900 52121310 52121390 52121410 52121490 52121510 52121590 52122310 52122390 52122410 52122490 52122510 52122590 ex58110000 ex63080000 || ||

    3 || Tessuti di fibre sintetiche (discontinue o cascami) diversi da nastri, galloni e simili, velluti e felpe (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia || ||

    55121100 55121910 55121990 55122100 55122910 55122990 55129100 55129910 55129990 55131120 55131190 55131200 55131300 55131900 55132100 55132310 55132390 55132900 55133100 55133900 55134100 55134900 55141100 55141200 55141910 55141990 55142100 55142200 55142300 55142900 55143010 55143030 55143050 55143090 55144100 55144200 55144300 55144900 55151110 55151130 55151190 55151210 55151230 55151290 55151311 55151319 55151391 55151399 55151910 55151930 55151990 55152110 55152130 55152190 55152211 55152219 55152291 55152299 55152900 55159110 55159130 55159190 55159920 55159940 55159980 ex58030090 ex59050070 ex63080000 || ||

    3 a) || Di cui: non greggi né imbianchiti || ||

    55121910 55121990 55122910 55122990 55129910 55129990 55132100 55132310 55132390 55132900 55133100 55133900 55134100 55134900 55142100 55142200 55142300 55142900 55143010 55143030 55143050 55143090 55144100 55144200 55144300 55144900 55151130 55151190 55151230 55151290 55151319 55151399 55151930 55151990 55152130 55152190 55152219 55152299 ex55152900 55159130 55159190 55159940 55159980 ex58030090 ex59050070 ex63080000 || ||

    GRUPPO I B || || ||

    4 || Camicie, camicette, T-shirt, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia || 6,48 || 154

    61051000 61052010 61052090 61059010 61091000 61099020 61102010 61103010

    5 || Maglioni (golf), pullover (con e senza maniche), gilè, twin-set, cardigan, vestagliette (escluse le giacche), giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia || 4,53 || 221

    ex61019080 61012090 61013090 61021090 61022090 61023090 61101110 61101130 61101190 61101210 61101290 61101910 61101990 61102091 61102099 61103091 61103099

    6 || Pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, «short» (diverso da quello da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo o ragazzo; pantaloni di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza; parti inferiori di tute sportive con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o fibre sintetiche o artificiali || 1,76 || 568

    62034110 62034190 62034231 62034233 62034235 62034290 62034319 62034390 62034919 62034950 62046110 62046231 62046233 62046239 62046318 62046918 62113242 62113342 62114242 62114342

    7 || Camicette, bluse e bluse-camicette, sia a maglia che non, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza || 5,55 || 180

    61061000 61062000 61069010 62062000 62063000 62064000

    8 || Camicie e camicette, diverse da quelle a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo || 4,60 || 217

    ex62059080 62052000 62053000

    GRUPPO II A || || ||

    9 || Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone; biancheria da toeletta o da cucina, diversa da quella a maglia, di tessuti ricci del tipo spugna, di cotone || ||

    58021100 58021900 ex63026000 || ||

    20 || Biancheria da letto diversa da quella a maglia || ||

    63022100 63022290 63022990 63023100 63023290 63023990 || ||

    22 || Filati di fibre sintetiche in fiocco o cascami, non condizionati per la vendita al minuto || ||

    55081010 55091100 55091200 55092100 55092200 55093100 55093200 55094100 55094200 55095100 55095200 55095300 55095900 55096100 55096200 55096900 55099100 55099200 55099900 || ||

    22 a) || Di cui: acrilico || ||

    ex55081010 55093100 55093200 55096100 55096200 55096900 || ||

    23 || Filati di fibre artificiali in fiocco o cascami, non condizionati per la vendita al minuto || ||

    55082010 55101100 55101200 55102000 55103000 55109000 || ||

    32 || Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia (diversi dai tessuti ricci del tipo spugna di cotone e da nastri, galloni e simili) e superfici tessili «tufted» di lana o cotone o fibre sintetiche e artificiali || ||

    58011000 58012100 58012200 58012300 58012600 58012700 58013100 58013200 58013300 58013600 58013700 58022000 58023000 || ||

    32 a) || Di cui: velluti e felpe a trama, a coste, di cotone || ||

    58012200 || ||

    39 || Biancheria da tavola, da toeletta o da cucina, non a maglia, diversa da quella di tessuti ricci del tipo spugna di cotone || ||

    63025100 63025390 ex63025990 63029100 63029390 ex63029990 || ||

    GRUPPO II B || || ||

    12 || Calzemaglie (collant), calze, sottocalze, calzettoni, calzini e simili, a maglia, diversi da quelli per bambini, comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70 || 24,3 paia || 41

    61151010 ex61151090 61152200 61152900 61153011 61153090 61159400 61159500 61159610 61159699 61159900

    13 || Slip, mutande, per uomo o ragazzo, nonché per donna o ragazza, a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali || 17 || 59

    61071100 61071200 61071900 61082100 61082200 61082900 ex62121010 ex96190051

    14 || Cappotti, impermeabili, e altri giacconi, mantelli, per uomo o ragazzo, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) || 0,72 || 1389

    62011100 ex62011210 ex62011290 ex62011310 ex62011390 62102000

    15 || Cappotti, impermeabili, e altri giacconi, mantelli per donna o ragazza; giacche di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) || 0,84 || 1190

    62021100 ex62021210 ex62021290 ex62021310 ex62021390 62043100 62043290 62043390 62043919 62103000

    16 || Vestiti o insiemi, completi per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci; tute sportive con fodera, di cui l’esterno è realizzato in un’unica stessa stoffa, per uomo o ragazzo, di cotone o fibre sintetiche o artificiali || 0,80 || 1250

    62031100 62031200 62031910 62031930 62032280 62032380 62032918 62032930 62113231 62113331

    17 || Giacche per uomo o ragazzo, diverse da quelle a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali || 1,43 || 700

    62033100 62033290 62033390 62033919

    18 || Camiciole, slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia || ||

    62071100 62071900 62072100 62072200 62072900 62079100 62079910 62079990 || ||

    Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, diversi da quelli a maglia || ||

    62081100 62081900 62082100 62082200 62082900 62089100 62089200 62089900 ex62121010 ex96190059 || ||

    19 || Fazzoletti da naso e da taschino, non a maglia || 59 || 17

    62132000 ex62139000

    21 || Eskimo; giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o fibre sintetiche o artificiali || 2,3 || 435

    ex62011210 ex62011290 ex62011310 ex62011390 62019100 62019200 62019300 ex62021210 ex62021290 ex62021310 ex62021390 62029100 62029200 62029300 62113241 62113341 62114241 62114341

    24 || Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, a maglia || 3,9 || 257

    61072100 61072200 61072900 61079100 ex61079900

    Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, a maglia

    61083100 61083200 61083900 61089100 61089200 ex61089900

    26 || Abiti interi per donna o ragazza, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali || 3,1 || 323

    61044100 61044200 61044300 61044400 62044100 62044200 62044300 62044400

    27 || Gonne per donna o ragazza incluse le gonne-pantaloni || 2,6 || 385

    61045100 61045200 61045300 61045900 62045100 62045200 62045300 62045910

    28 || Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio e «short» (diversi da quello da bagno), a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali || 1,61 || 620

    61034100 61034200 61034300 ex61034900 61046100 61046200 61046300 ex61046900

    29 || Abiti a giacca (tailleurs) e completi, non a maglia, per donna o ragazza, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci; tute sportive con fodera, di cui l’esterno è realizzato in un’unica stessa stoffa, per donna o ragazza, di cotone o fibre sintetiche o artificiali || 1,37 || 730

    62041100 62041200 62041300 62041910 62042100 62042280 62042380 62042918 62114231 62114331

    31 || Reggiseni e bustini, di tessuto, a maglia || 18,2 || 55

    ex62121010 62121090

    68 || Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bebès), esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze, i calzettoni e i calzini per bambini piccoli, diversi da quelli a maglia, della categoria 88 || ||

    61119019 61112090 61113090 ex61119090 ex62099010 ex62092000 ex62093000 ex62099090 ex96190051 ex96190059 || ||

    73 || Tute sportive a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali || 1,67 || 600

    61121100 61121200 61121900

    76 || Indumenti da lavoro, per uomo o ragazzo, non a maglia || ||

    62032210 62032310 62032911 62033210 62033310 62033911 62034211 62034251 62034311 62034331 62034911 62034931 62113210 62113310 || ||

    Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro per donna o ragazza, non a maglia || ||

    62042210 62042310 62042911 62043210 62043310 62043911 62046211 62046251 62046311 62046331 62046911 62046931 62114210 62114310 || ||

    77 || Tute da sci, non a maglia || ||

    ex62112000 || ||

    78 || Indumenti diversi da quelli a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77 || ||

    62034130 62034259 62034339 62034939 62046185 62046259 62046290 62046339 62046390 62046939 62046950 62104000 62105000 62113290 62113390 ex62113900 62114290 62114390 ex62114900 ex96190059 || ||

    83 || Cappotti, giacche e altri indumenti, comprese le tute da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75 || ||

    ex61019020 61012010 61013010 61021010 61022010 61023010 61033100 61033200 61033300 ex61033900 61043100 61043200 61043300 ex61043900 61122000 61130090 61142000 61143000 ex61149000 ex96190051 || ||

    GRUPPO III A || || ||

    33 || Tessuti di filati di filamenti sintetici ottenuti con lamelle e forme simili di polietilene o di polipropilene di larghezza inferiore a 3 m || ||

    54072011 || ||

    Sacchi e sacchetti da imballaggio, non a maglia, ottenuti con lamelle e forme simili || ||

    63053219 63053390 || ||

    34 || Tessuti di filati di filamenti sintetici ottenuti con lamelle e forme simili di polietilene o di polipropilene di larghezza uguale o superiore a 3 m || ||

    54072019 || ||

    35 || Tessuti di filamenti sintetici, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 || ||

    54071000 54072090 54073000 54074100 54074200 54074300 54074400 54075100 54075200 54075300 54075400 54076110 54076130 54076150 54076190 54076910 54076990 54077100 54077200 54077300 54077400 54078100 54078200 54078300 54078400 54079100 54079200 54079300 54079400 ex58110000 ex59050070 || ||

    35 a) || Di cui: non greggi né imbianchiti || ||

    ex54071000 ex54072090 ex54073000 54074200 54074300 54074400 54075200 54075300 54075400 54076130 54076150 54076190 54076990 54077200 54077300 54077400 54078200 54078300 54078400 54079200 54079300 54079400 ex58110000 ex59050070 || ||

    36 || Tessuti di filamenti artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 || ||

    54081000 54082100 54082210 54082290 54082300 54082400 54083100 54083200 54083300 54083400 ex58110000 ex59050070 || ||

    36 a) || Di cui: non greggi né imbianchiti || ||

    ex54081000 54082210 54082290 54082300 54082400 54083200 54083300 54083400 ex58110000 ex59050070 || ||

    37 || Tessuti di fibre artificiali in fiocco || ||

    55161100 55161200 55161300 55161400 55162100 55162200 55162310 55162390 55162400 55163100 55163200 55163300 55163400 55164100 55164200 55164300 55164400 55169100 55169200 55169300 55169400 ex58030090 ex59050070 || ||

    37 a) || Di cui: non greggi né imbianchiti || ||

    55161200 55161300 55161400 55162200 55162310 55162390 55162400 55163200 55163300 55163400 55164200 55164300 55164400 55169200 55169300 55169400 ex58030090 ex59050070 || ||

    38 A || Tessuto sintetico a maglia per tende e tendine || ||

    60053110 60053210 60053310 60053410 60063110 60063210 60063310 60063410 || ||

    38 B || Tendine, non a maglia || ||

    ex63039100 ex63039290 ex63039990 || ||

    40 || Tende in tessuto (inclusi tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento), non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali; || ||

    ex63039100 ex63039290 ex63039990 63041910 ex63041990 63049200 ex63049300 ex63049900 || ||

    41 || Filati di filamenti sintetici (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici non testurizzati non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro || ||

    54011012 54011014 54011016 54011018 54021100 54021900 54022000 54023100 54023200 54023300 54023400 54023900 54024400 54024800 54024900 54025100 54025200 54025910 54025990 54026100 54026200 54026910 54026990 ex56049010 ex56049090 || ||

    42 || Filati di fibre sintetiche o artificiali continue in fiocco, non condizionati per la vendita al minuto || ||

    54012010 || ||

    Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di rayon viscosa non torti o con torsione inferiore o uguale a 250 giri per metro e dai filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa || ||

    54031000 54033200 ex54033300 54033900 54034100 54034200 54034900 ex56049010 || ||

    43 || Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco e di cotone, condizionati per la vendita al minuto || ||

    52042000 52071000 52079000 54011090 54012090 54060000 55082090 55113000 || ||

    46 || Lana cardata o pettinata di pecora o agnello o di altri animali a peli fini || ||

    51051000 51052100 51052900 51053100 51053900 || ||

    47 || Filati di lana di pecora o agnello cardata (filati di lana) o di lana cardata di altri animali a peli fini, non condizionati per la vendita al minuto || ||

    51061010 51061090 51062010 51062091 51062099 51081010 51081090 || ||

    48 || Filati di lana di pecora o agnello pettinata (filati pettinati) o di lana pettinata di altri animali a peli fini, non condizionati per la vendita al minuto || ||

    51071010 51071090 51072010 51072030 51072051 51072059 51072091 51072099 51082010 51082090 || ||

    49 || Filati di lana di pecora o agnello o di lana pettinata di altri animali a peli fini, condizionati per la vendita al minuto || ||

    51091010 51091090 51099000 || ||

    50 || Tessuti di lana di pecora o agnello o di altri animali a peli fini || ||

    51111100 51111900 51112000 51113010 51113080 51119010 51119091 51119098 51121100 51121900 51122000 51123010 51123080 51129010 51129091 51129098 || ||

    51 || Cotone, cardato o pettinato || ||

    52030000 || ||

    53 || Tessuti di cotone a punto di garza || ||

    58030010 || ||

    54 || Fibre artificiali in fiocco, compresi i cascami, le fibre cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura || ||

    55070000 || ||

    55 || Fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, le fibre cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura || ||

    55061000 55062000 55063000 55069000 || ||

    56 || Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), condizionati per la vendita al minuto || ||

    55081090 55111000 55112000 || ||

    58 || Tappeti a punti annodati o arrotolati, anche confezionati || ||

    57011010 57011090 57019010 57019090 || ||

    59 || Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, diversi dai tappeti della categoria 58 || ||

    57021000 57023110 57023180 57023210 57023290 ex57023900 57024110 57024190 57024210 57024290 ex57024900 57025010 57025031 57025039 ex57025090 57029100 57029210 57029290 ex57029900 57031000 57032012 57032018 57032092 57032098 57033012 57033018 57033082 57033088 57039020 57039080 57041000 57049000 57050030 ex57050080 || ||

    60 || Arazzi tessuti a mano del tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili e arazzi fatti all’ago (ad esempio: a piccolo punto e a punto croce) anche confezionati || ||

    58050000 || ||

    61 || Nastri, galloni e simili e nastri senza trama (bolducs) di fili o di fibre parallelizzati ed incollati, diversi dalle etichette e simili della categoria 62 Tessuti elastici (diversi da quelli a maglia), costituiti da materie tessili miste a fili di gomma || ||

    ex58061000 58062000 58063100 58063210 58063290 58063900 58064000 || ||

    62 || Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi dai filati metallici e metallizzati e dai filati di crine rivestiti (spiralati) || ||

    56060091 56060099 || ||

    Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi a mano e a macchina, in pezza, in strisce o in motivi || ||

    58041010 58041090 58042110 58042190 58042910 58042990 58043000 || ||

    Etichette, scudetti e manufatti simili di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti || ||

    58071010 58071090 || ||

    Trecce in pezza e manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompon) e simili || ||

    58081000 58089000 || ||

    Ricami in pezza, in strisce o in motivi || ||

    58101010 58101090 58109110 58109190 58109210 58109290 58109910 58109990 || ||

    63 || Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati di elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma || ||

    59069100 ex60024000 60029000 ex60041000 60049000 || ||

    Pizzi Raschel e stoffe dette a peli lunghi di fibre sintetiche || ||

    ex60011000 60033010 60053150 60053250 60053350 60053450 || ||

    65 || Stoffe a maglia, diverse da quelle delle categorie 38 A e 63, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali || ||

    56060010 ex60011000 60012100 60012200 ex60012900 60019100 60019200 ex60019900 ex60024000 60031000 60032000 60033090 60034000 ex60041000 60059010 60052100 60052200 60052300 60052400 60053190 60053290 60053390 60053490 60054100 60054200 60054300 60054400 60061000 60062100 60062200 60062300 60062400 60063190 60063290 60063390 60063490 60064100 60064200 60064300 60064400 || ||

    66 || Coperte, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali || ||

    63011000 63012090 63013090 ex63014090 ex63019090 || ||

    GRUPPO III B || || ||

    10 || Guanti a maglia || 17 paia || 59

    61119011 61112010 61113010 ex61119090 61161020 61161080 61169100 61169200 61169300 61169900

    67 || Accessori di abbigliamento, a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende e tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento, a maglia; coperte a maglia, altri articoli a maglia comprese parti di indumenti o di accessori di abbigliamento || ||

    58079090 61130010 61171000 61178010 61178080 61179000 63012010 63013010 63014010 63019010 63021000 63024000 ex63026000 63031200 63031900 63041100 63049100 ex63052000 63053211 ex63053290 63053310 ex63053900 ex63059000 63071010 63079010 96190041 ex96190051 || ||

    67 a) || Di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, ottenuti da lamelle di polietilene o di polipropilene || ||

    63053211 63053310 || ||

    69 || Sottovesti o sottabiti e sottogonne per donna o ragazza, a maglia || 7,8 || 128

    61081100 61081900

    70 || Calzemaglie (collant) e calze di fibre sintetiche, con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex (6,7 tex) || 30,4 paia || 33

    ex61151090 61152100 61153019

    Calze da donna di fibre sintetiche

    ex61151090 61159691

    72 || Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali || 9,7 || 103

    61123110 61123190 61123910 61123990 61124110 61124190 61124910 61124990 62111100 62111200

    74 || Abiti a giacca (tailleur) e completi, a maglia, per donna o ragazza, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci || 1,54 || 650

    61041300 61041920 ex61041990 61042200 61042300 61042910 ex61042990

    75 || Vestiti o insiemi, completi per uomo o ragazzo, a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci || 0,80 || 1250

    61031010 61031090 61032200 61032300 61032900

    84 || Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali || ||

    62142000 62143000 62144000 ex62149000 || ||

    85 || Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali || 17,9 || 56

    62152000 62159000

    86 || Busti, reggicalze, bretelle, giarrettiere e manufatti simili e loro parti, anche a maglia || 8,8 || 114

    62122000 62123000 62129000

    87 || Guanti, non a maglia || ||

    ex62099010 ex62092000 ex62093000 ex62099090 62160000 || ||

    88 || Calze, calzettoni e calzini, non a maglia; altri accessori di abbigliamento, parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli, non a maglia || ||

    ex62099010 ex62092000 ex62093000 ex62099090 62171000 62179000 || ||

    90 || Spago, corde e funi, di fibre sintetiche, anche intrecciati || ||

    56074100 56074911 56074919 56074990 56075011 56075019 56075030 56075090 || ||

    91 || Tende || ||

    63062200 63062900 || ||

    93 || Sacchi e sacchetti da imballaggio, in tessuto, diversi da quelli ottenuti da lamelle di polietilene o di polipropilene || ||

    ex63052000 ex63053290 ex63053900 || ||

    94 || Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili || ||

    56012110 56012190 56012210 56012290 56012900 56013000 96190031 96190039 || ||

    95 || Feltri e manufatti di tali feltri, anche impregnati, spalmati o ricoperti, diversi dai rivestimenti del suolo || ||

    56021019 56021031 ex56021038 56021090 56022100 ex56022900 56029000 ex58079010 ex59050070 62101010 63079091 || ||

    96 || Stoffe non tessute e manufatti di tali stoffe, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate || ||

    56031110 56031190 56031210 56031290 56031310 56031390 56031410 56031490 56039110 56039190 56039210 56039290 56039310 56039390 56039410 56039490 ex58079010 ex59050070 62101092 62101098 ex63014090 ex63019090 63022210 63023210 63025310 63029310 63039210 63039910 ex63041990 ex63049300 ex63049900 ex63053290 ex63053900 63071030 63079092 ex63079098 96190049 ex96190059 || ||

    97 || Reti ottenute con spago, corde o funi e reti confezionate per la pesca ottenute con filati, spago, corde o funi || ||

    56081120 56081180 56081911 56081919 56081930 56081990 56089000 || ||

    98 || Altri manufatti di filati, spago, corde o funi, diversi da materie tessili, manufatti ottenuti da tali stoffe e manufatti della categoria 97 || ||

    56090000 59050010 || ||

    99 || Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria || ||

    59011000 59019000 || ||

    Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati || ||

    59041000 59049000 || ||

    Tessuti gommati, non a maglia, diversi da quelli per pneumatici || ||

    59061000 59069910 59069990 || ||

    Altri tessuti impregnati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi, diversi da quelli della categoria 100 || ||

    59070000 || ||

    100 || Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con derivati della cellulosa o di altra materia plastica || ||

    59031010 59031090 59032010 59032090 59039010 59039091 59039099 || ||

    101 || Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche || ||

    ex56079090 || ||

    109 || Copertoni, vele, tende per l’esterno || ||

    63061200 63061900 63063000 || ||

    110 || Materassi pneumatici, tessuti || ||

    63064000 || ||

    111 || Oggetti per campeggio, tessuti, esclusi i materassi pneumatici e le tende || ||

    63069000 || ||

    112 || Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114 || ||

    63072000 ex63079098 || ||

    113 || Tele e strofinacci, anche scamosciati, diversi da quelli a maglia || ||

    63071090 || ||

    114 || Tessuti e manufatti per usi tecnici || ||

    59021010 59021090 59022010 59022090 59029010 59029090 59080000 59090010 59090090 59100000 59111000 ex59112000 59113111 59113119 59113190 59113211 59113219 59113290 59114000 59119010 59119090 || ||

    GRUPPO IV || || ||

    115 || Filati di lino o di ramiè || ||

    53061010 53061030 53061050 53061090 53062010 53062090 53089012 53089019 || ||

    117 || Tessuti di lino o di ramiè || ||

    53091110 53091190 53091900 53092100 53092900 53110010 ex58030090 59050030 || ||

    118 || Biancheria da tavola, da toeletta o da cucina di lino o di ramiè, diversa da quella a maglia || ||

    63022910 63023920 63025910 ex63025990 63029910 ex63029990 || ||

    120 || Tende e tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento, diversi da quelli a maglia, di lino o di ramiè || ||

    ex63039990 63041930 ex63049900 || ||

    121 || Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè || ||

    ex56079090 || ||

    122 || Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, diversi da quelli a maglia || ||

    ex63059000 || ||

    123 || Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia di lino o di ramiè, diversi da nastri, galloni e simili || ||

    58019010 ex58019090 || ||

    Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, di lino o di ramiè, non a maglia || ||

    ex62149000 || ||

    GRUPPO V || || ||

    124 || Fibre sintetiche in fiocco || ||

    55011000 55012000 55013000 55014000 55019000 55031100 55031900 55032000 55033000 55034000 55039000 55051010 55051030 55051050 55051070 55051090 || ||

    125 A || Filati di filamenti sintetici (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 41 || ||

    54024500 54024600 54024700 || ||

    125 B || Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e simili) e imitazioni del catgut di materie sintetiche || ||

    54041100 54041200 54041900 54049010 54049090 ex56049010 ex56049090 || ||

    126 || Fibre artificiali in fiocco || ||

    55020010 55020040 55020080 55041000 55049000 55052000 || ||

    127 A || Filati di filamenti artificiali (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42 || ||

    54033100 ex54033200 ex54033300 || ||

    127 B || Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e simili) e imitazioni del catgut di materie tessili artificiali || ||

    54050000 ex56049090 || ||

    128 || Peli grossolani, cardati o pettinati || ||

    51054000 || ||

    129 || Filati di peli grossolani o di crine || ||

    51100000 || ||

    130 A || Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta || ||

    50040010 50040090 50060010 || ||

    130 B || Filati di seta diversi da quelli della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze) || ||

    50050010 50050090 50060090 ex56049090 || ||

    131 || Filati di altre fibre tessili vegetali || ||

    53089090 || ||

    132 || Filati di carta || ||

    53089050 || ||

    133 || Filati di canapa || ||

    53082010 53082090 || ||

    134 || Filati metallici e filati metallizzati || ||

    56050000 || ||

    135 || Tessuti di peli grossolani o di crine || ||

    51130000 || ||

    136 || Tessuti di seta o di cascami di seta || ||

    50071000 50072011 50072019 50072021 50072031 50072039 50072041 50072051 50072059 50072061 50072069 50072071 50079010 50079030 50079050 50079090 58030030 ex59050090 ex59112000 || ||

    137 || Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia e nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta || ||

    ex58019090 ex58061000 || ||

    138 || Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè || ||

    53110090 ex59050090 || ||

    139 || Tessuti di fili di metallo e di filati metallici o di filati tessili metallizzati || ||

    58090000 || ||

    140 || Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone o dalle fibre sintetiche o artificiali || ||

    ex60011000 ex60012900 ex60019900 60039000 60059090 60069000 || ||

    141 || Coperte di materie tessili diverse dalla lana, || ||

    ex63019090 || ||

    142 || Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o di canapa di Manila || ||

    ex57023900 ex57024900 ex57025090 ex57029900 ex57050080 || ||

    144 || Feltri di peli grossolani || ||

    ex56021038 ex56022900 || ||

    145 || Spago, corde e funi, anche intrecciati, di abaca (canapa di Manila) o di canapa || ||

    ex56079020 ex56079090 || ||

    146 A || Spago per legare per macchine agricole, di sisal o di altre fibre della famiglia delle agavi || ||

    ex56072100 || ||

    146 B || Spago, corde e funi di sisal o di altre fibre della famiglia delle agavi, diversi dai prodotti della categoria 146 A || ||

    ex56072100 56072900 || ||

    146 C || Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 || ||

    ex56079020 || ||

    147 || Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), i cascami di filatura e gli sfilacciati, diversi da quelli non cardati né pettinati || ||

    ex50030000 || ||

    148 A || Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 || ||

    53071000 53072000 || ||

    148 B || Filati di cocco || ||

    53081000 || ||

    149 || Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm || ||

    53101090 ex53109000 || ||

    150 || Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; sacchi e sacchetti da imballaggio, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non usati || ||

    53101010 ex53109000 59050050 63051090 || ||

    151 A || Rivestimenti del suolo di cocco || ||

    57022000 || ||

    151 B || Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non «tufted» né «floccati» || ||

    ex57023900 ex57024900 ex57025090 ex57029900 || ||

    152 || Feltri all’ago di iuta o di altre fibre tessili liberiane non impregnati, né spalmati, diversi dai rivestimenti del suolo || ||

    56021011 || ||

    153 || Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 || ||

    63051010 || ||

    154 || Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura || ||

    50010000 || ||

    Seta greggia (non torta) || ||

    50020000 || ||

    Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), i cascami di filatura e gli sfilacciati, non cardati né pettinati || ||

    ex50030000 || ||

    Lane, non cardate né pettinate || ||

    51011100 51011900 51012100 51012900 51013000 || ||

    Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati || ||

    51021100 51021910 51021930 51021940 51021990 51022000 || ||

    Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati || ||

    51031010 51031090 51032000 51033000 || ||

    Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani || ||

    51040000 || ||

    Lino greggio o preparato, ma non filato: stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) || ||

    53011000 53012100 53012900 53013000 || ||

    Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre, non di cocco e di abaca || ||

    53050000 || ||

    Cotone, non cardato né pettinato || ||

    52010010 52010090 || ||

    || Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) || ||

    52021000 52029100 52029900 || ||

    || Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata: stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) || ||

    53021000 53029000 || ||

    Abaca (canapa di Manila o Musa textilis Nee), greggia o preparata, ma non filata: stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) || ||

    53050000 || ||

    Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) || ||

    53031000 53039000 || ||

    Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) || ||

    53050000 || ||

    156 || Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta per donna o ragazza || ||

    61069030 ex61109090 || ||

    157 || Indumenti, a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156 || ||

    ex61019020 ex61019080 61029010 61029090 ex61033900 ex61034900 ex61041990 ex61042990 ex61043900 61044900 ex61046900 61059090 61069050 61069090 ex61079900 ex61089900 61099090 61109010 ex61109090 ex61119090 ex61149000 || ||

    159 || Abiti interi, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta || ||

    62044910 62061000 || ||

    Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta || ||

    62141000 || ||

    Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta || ||

    62151000 || ||

    160 || Fazzoletti da naso e da taschino di seta o di cascami di seta || ||

    ex62139000 || ||

    161 || Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 159 || ||

    62011900 62019900 62021900 62029900 62031990 62032990 62033990 62034990 62041990 62042990 62043990 62044990 62045990 62046990 62059010 ex62059080 62069010 62069090 ex62112000 ex62113900 ex62114900 ex96190059 || ||

    B.           ALTRI PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

    Codici Ö NC Õ

    300590

    39211200

    ex392113

    ex39219060

    42021219

    42021250

    42021291

    42021299

    42022210

    42022290

    42023210

    42023290

    42029211

    42029215

    42029219

    42029291

    42029298

    56041000

    63090000

    63101000

    63109000

    ex640520

    ex640610

    ex640690

    ex65010000

    ex65020000

    ex65040000

    ex650500

    ex650699

    66011000

    66019100

    660199

    66019990

    70191100

    70191200

    ex701919

    87082110

    87082190

    88040000

    ex91139000

    ex940490

    ex961210

    ______________

    ê 1260/2009 Art. 1 e allegato

    ALLEGATO II

    Elenco dei paesi di cui all'articolo 2

    Bielorussia

    Corea del Nord

    ______________

    ê 1786/2006 Art. 1 e allegato, punto 2 (adattato)

    ALLEGATO III

    Limiti quantitativi annui Ö unionali Õ di cui all'articolo 3, paragrafo 1

    ê 1260/2009 Art. 1 e allegato, punto 3

    Bielorussia

    || Categoria || Unità || Quantità

    Group IA || 1 || in tonnellate || 1586

    2 || in tonnellate || 6643

    3 || in tonnellate || 242

    Gruppo IB || 4 || M pezzi || 1839

    5 || M pezzi || 1105

    6 || M pezzi || 1705

    7 || M pezzi || 1377

    8 || M pezzi || 1160

    Gruppo IIA || 20 || in tonnellate || 329

    22 || in tonnellate || 524

    Gruppo IIB || 15 || M pezzi || 1726

    21 || M pezzi || 930

    24 || M pezzi || 844

    26/27 || M pezzi || 1117

    29 || M pezzi || 468

    73 || M pezzi || 329

    Gruppo IIIB || 67 || in tonnellate || 359

    Gruppo IV || 115 || in tonnellate || 420

    117 || in tonnellate || 2312

    118 || in tonnellate || 471

    M pezzi || : || migliaia di pezzi

    ê 1786/2006 Art. 1 e allegato, punto 2

    Corea del Nord

    Categoria || Unità || Quantità

    1 || in tonnellate || 128

    2 || in tonnellate || 153

    3 || in tonnellate || 117

    4 || 1000 pezzi || 289

    5 || 1000 pezzi || 189

    6 || 1000 pezzi || 218

    7 || 1000 pezzi || 101

    8 || 1000 pezzi || 302

    9 || in tonnellate || 71

    12 || 1000 paia || 1308

    13 || 1000 pezzi || 1509

    14 || 1000 pezzi || 154

    15 || 1000 pezzi || 175

    16 || 1000 pezzi || 88

    17 || 1000 pezzi || 61

    18 || in tonnellate || 61

    19 || 1000 pezzi || 411

    20 || in tonnellate || 142

    21 || 1000 pezzi || 3416

    24 || 1000 pezzi || 263

    26 || 1000 pezzi || 176

    27 || 1000 pezzi || 289

    28 || 1000 pezzi || 286

    29 || 1000 pezzi || 120

    31 || 1000 pezzi || 293

    36 || in tonnellate || 96

    37 || in tonnellate || 394

    39 || in tonnellate || 51

    59 || in tonnellate || 466

    61 || in tonnellate || 40

    68 || in tonnellate || 120

    69 || 1000 pezzi || 184

    70 || 1000 pezzi || 270

    73 || 1000 pezzi || 149

    74 || 1000 pezzi || 133

    75 || 1000 pezzi || 39

    76 || in tonnellate || 120

    77 || in tonnellate || 14

    78 || in tonnellate || 184

    83 || in tonnellate || 54

    87 || in tonnellate || 8

    109 || in tonnellate || 11

    117 || in tonnellate || 52

    118 || in tonnellate || 23

    142 || in tonnellate || 10

    151A || in tonnellate || 10

    151B || in tonnellate || 10

    161 || in tonnellate || 152

    ______________

    ê 1476/1996 Art. 2 e allegato

    ALLEGATO IV

    di cui all'articolo 3, paragrafo 3

    (Le designazioni dei prodotti delle categorie di cui al presente allegato figurano all'allegato I, sezione A)

    COREA DEL NORD

    Categorie: || 10, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 72, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 145, 146A, 146B, 146C, 149, 150, 153, 156, 157, 159, 160.

    ______________

    ê 1260/2009 Art. 1 e allegato (adattato)

    ALLEGATO V

    TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO

    Limiti annui Ö unionali Õ di cui all'articolo 4

    Bielorussia

    Categoria || Unità || Quantità

    4 || 1000 pieces || 6610

    5 || 1000 pezzi || 9215

    6 || 1000 pezzi || 12290

    7 || 1000 pezzi || 9225

    8 || 1000 pezzi || 3140

    15 || 1000 pezzi || 5387

    21 || 1000 pezzi || 3584

    24 || 1000 pezzi || 922

    26/27 || 1000 pezzi || 4492

    29 || 1000 pezzi || 1820

    73 || 1000 pezzi || 6979

    ______________

    ê 1309/2002 Art. 1, punto 5, lett. b) e allegato (adattato)

    ALLEGATO VI

    Elenco dei dati da inserire nelle caselle del documento di Ö importazione Õ

    DOCUMENTO DI IMPORTAZIONE

    1.           Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, numero di partita IVA)

    2.           Numero di rilascio

    3.           Luogo e data prevista per l'importazione

    4.           Αutorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e numero di telefono)

    5.           Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome e indirizzo completo)

    6.           Paese d'origine/numero di geonomenclatura del paese

    7.           Paese di spedizione/numero di geonomenclatura del paese

    8.           Ultimo giorno di validità

    9.           Designazione delle merci

    10.         Codice delle merci (NC) e categoria

    11.         Quantità espressa in chilogrammi (massa netta) o in unità supplementari

    12.         Valore cif frontiera UE in euro

    13.         Indicazioni supplementari

    14.         Visto dell'autorità competente

    Luogo e data (firma)           (timbro)

    Esemplare per il destinatario

    Copia per le autorità competenti

    || UNIONE EUROPEA || DOCUMENTO DI IMPORTAZIONE

    1 || 1.    Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di partita IVA) || 2.    Numero di rilascio

    Esemplare per il destinatario || ||

    || 3.   Luogo e data prevista per l'importazione

    ||

    || 4.    Αutorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e numero di telefono)

    ||

    5.    Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo) || 6.    Paese d'origine                        Numero di geonomenclatura)

    || ||

    || 7.    Paese di spedizione                Numero di geonomenclatura)

    || ||

    || 8.    Ultimo giorno di validità

    1 || ||

    || 9.    Designazione delle merci || 10.    Codice delle merci e categoria

    || ||

    || || 11.    Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari

    || ||

    || || 12.    Valore di frontiera UE in euro

    || ||

    || 13. Indicazioni supplementari

    ||

    ||

    || 14.  Visto dell'autorità competente

    ||

    || Data: …………………………….

    || Luogo: ||

    || || (Firma) || (Timbro)

    || UNIONE EUROPEA || DOCUMENTO DI IMPORTAZIONE

    2 || 1.    Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di partita IVA) || 2.    Numero di rilascio

    esemplare per l'AUTORITÀ COMPETENTE || ||

    || 3.   Luogo e data prevista per l'importazione

    ||

    || 4.    Αutorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e numero di telefono)

    ||

    5.    Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo) || 6.    Paese d'origine               Numero di geonomenclatura)

    || ||

    || 7.    Paese di spedizione      Numero di geonomenclatura)

    || ||

    || 8.    Ultimo giorno di validità

    2 || ||

    || 9.    Designazione delle merci || 10.    Codice delle merci e categoria

    || ||

    || || 11.    Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari

    || ||

    || || 12.    Valore di frontiera UE in euro

    || ||

    || 13. Indicazioni supplementari

    ||

    ||

    || 14.  Visto dell'autorità competente

    ||

    || Data: …………………………….

    || Luogo: ||

    || || (Firma) || (Timbro)

    15.    Imputazioni

    Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità indicata

    16.    Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione delle unità) || 19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data di imputazione || 20.   Nome, Stato membro, timbro e firma dell'autorità di imputazione

    17.    In cifre || 18.   In lettere per la quantità imputata || ||

    1. || || ||

    2.

    1. || || ||

    2.

    1. || || ||

    2.

    1. || || ||

    2.

    1. || || ||

    2.

    1. || || ||

    2.

    1. || || ||

    2.

    Unire qui l'eventuale aggiunta.

    _____________

    é

    ALLEGATO VII

    Regolamento abrogato ed elenco delle modificazioni successive

    Regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio      (GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1) || ||

    || Regolamento (CE) n. 1470/94 della Commissione       (GU L 159 del 28.6.1994, pag. 14) || limitatamente all'articolo 2

    || Regolamento (CE) n. 1756/94 della Commissione       (GU L 183 del 19.7.1994, pag. 9) || limitatamente all'articolo 2

    || Regolamento (CE) n. 2612/94 della Commissione       (GU L 279 del 28.10.1994, pag. 7) || limitatamente all'articolo 2

    || Regolamento (CE) n. 2798/94 del Consiglio    (GU L 297 del 18.11.1994, pag. 6) ||

    || Regolamento (CE) n. 2980/94 della Commissione       (GU L 315 dell' 8.12.1994, pag. 2) || limitatamente all'articolo 2

    || Regolamento (CE) n. 3168/94 della Commissione       (GU L 335 del 23.12.1994, pag. 23) ||

    || Regolamento (CE) n. 1325/95 del Consiglio    (GU L 128 del 13.6.1995, pag. 1) ||

    || Regolamento (CE) n. 538/96 del Consiglio      (GU L 79 del 29.3.1996, pag. 1) ||

    || Regolamento (CE) n. 1476/96 della Commissione       (GU L 188 del 27.7.1996, pag. 4) || limitatamente all'articolo 2

    || Regolamento (CE) n. 1937/96 della Commissione       (GU L 255 del 9.10.1996, pag. 4) ||

    || Regolamento (CE) n. 1457/97 della Commissione       (GU L 199 del 26.7.1997, pag. 6) ||

    || Regolamento (CE) n. 2542/1999 della Commissione   (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 14) ||

    || Regolamento (CE) n. 7/2000 del Consiglio      (GU L 2 del 5.1.2000, pag. 51) ||

    || Regolamento (CE) n. 2878/2000 della Commissione   (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 60) ||

    || Regolamento (CE) n. 2245/2001 della Commissione   (GU L 303 del 20.11.2001, pag. 17) ||

    || Regolamento (CE) n. 888/2002 della Commissione     (GU L 146 del 4.6.2002, pag. 1) ||

    || Regolamento (CE) n. 1309/2002 del Consiglio            (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 1) ||

    || Regolamento (CE) n. 1437/2003 della Commissione   (GU L 204 del 13.8.2003, pag. 3) ||

    || Regolamento (CE) n. 1484/2003 della Commissione   (GU L 212 del 22.8.2003, pag. 46) ||

    || Regolamento (CE) n. 2309/2003 della Commissione   (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 21) ||

    || Regolamento (CE) n. 1877/2004 della Commissione   (GU L 326 del 29.10.2004, pag. 25) ||

    || Regolamento (CE) n. 931/2005 della Commissione     (GU L 162, 23.6.2005, p. 37) ||

    || Regolamento (CE) n. 1786/2006 della Commissione   (GU L 337 del 5.12.2006, pag. 12) ||

    || Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio            (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1) || limitatamente al punto 13.2 dell'allegato

    || Regolamento (CE) n. 1398/2007 della Commissione   (GU L 311 del 29.11.2007, pag. 5) ||

    || Regolamento (CE) n. 1260/2009 della Commissione   (GU L 338 del 19.12.2009, pag. 58) ||

    || Regolamento di esecuzione (UE) n. 1322/2011 della Commissione   (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 42) ||

    || Regolamento di esecuzione (UE) n. 1165/2012 della Commissione   (GU L 336 dell'8.12.2012, pag. 55) ||

    || Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio  (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1) || limitatamente al punto 16.2 dell'allegato

    || Regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio         (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 52) || limitatamente al punto 2 dell'allegato

    _____________

    ALLEGATO VIII

    Tavola di concordanza

    Regolamento (CE) n. 517/94 || Presente regolamento

    Articolo 1 || Articolo 1

    Articolo 2, paragrafo 1, alinea || Articolo 2, alinea

    Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino || Articolo 2, lettera a)

    Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino || Articolo 2, lettera b)

    Articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino || -

    Articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino || -

    Articolo 2, paragrafo 2 || -

    Articoli da 3 a 8 || Articoli da 3 a 8

    Articolo 9, paragrafo 1 || Articolo 9, paragrafo 1

    Articolo 9, paragrafo 2, lettera a) || Articolo 9, paragrafo 2, primo comma

    Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), primo comma || Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma

    Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), secondo comma || Articolo 9, paragrafo 2, terzo comma

    Articolo 9, paragrafi 3 e 4 || Articolo 9, paragrafi 3 e 4

    Articoli da 10 a 22 || Articoli da 10 a 22

    Articolo 23, paragrafo 1 || Articolo 23

    Articolo 23, paragrafo 2 || -

    Articolo 24 || Articolo 24

    Articolo 25, paragrafo 1 || Articolo 25, paragrafo 1

    Articolo 25, paragrafo 1 bis || Articolo 25, paragrafo 2

    Articolo 25, paragrafo 2 || Articolo 25, paragrafo 3

    Articolo 25, paragrafo 5 || Articolo 25, paragrafo 4

    Articolo 25, paragrafo 6 || -

    Articolo 25 bis || Articolo 26

    Articolo 25 ter || Articolo 27

    Articolo 26, paragrafo 1 || Articolo 28, paragrafo 1

    Articolo 26, paragrafo 2, lettera a), alinea || Articolo 28, paragrafo 2, primo comma, alinea

    Articolo 26, paragrafo 2, lettera a),      primo trattino || Articolo 28, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

    Articolo 26, paragrafo 2, lettera a),      secondo trattino || Articolo 28, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

    Articolo 26, paragrafo 2, lettera a),      terzo trattino || Articolo 28, paragrafo 2, primo comma, lettera c)

    Articolo 26, paragrafo 2, lettera b) || Articolo 28, paragrafo 2, secondo comma

    Articolo 26 bis || Articolo 29

    Articolo 27 || -

    Articolo 28 || Articolo 30

    - || Articolo 31

    Articolo 29 || Articolo 32

    Allegato I || Allegato I

    Allegato II || Allegato II

    Allegato IIIA || -

    Allegato IIIB || -

    Allegato IV || Allegato III

    Allegato V || Allegato IV

    Allegato V1 || Allegato V

    Allegato V1I || Allegato VI

    - || Allegato VII

    - || Allegato VIII

    _____________

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