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Document 52014PC0208
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union at the International Maritime Organization during the 93rd session of the Maritime Safety Committee on the adoption of amendments to SOLAS Regulations II-2/1, 2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, 2/20-1, 2/29, chapter III, the Life Saving Appliances Code and the 2011 Enhanced Survey Programme Code
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 93ª sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino per quanto riguarda l'adozione degli emendamenti alle regole SOLAS II-2/1, 2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, 2/20-1, 2/29, al capitolo III della Convenzione SOLAS e ai codici relativi ai mezzi di salvataggio e al programma di ispezioni estese del 2011
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 93ª sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino per quanto riguarda l'adozione degli emendamenti alle regole SOLAS II-2/1, 2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, 2/20-1, 2/29, al capitolo III della Convenzione SOLAS e ai codici relativi ai mezzi di salvataggio e al programma di ispezioni estese del 2011
/* COM/2014/0208 final - 2014/0119 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 93ª sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino per quanto riguarda l'adozione degli emendamenti alle regole SOLAS II-2/1, 2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, 2/20-1, 2/29, al capitolo III della Convenzione SOLAS e ai codici relativi ai mezzi di salvataggio e al programma di ispezioni estese del 2011 /* COM/2014/0208 final - 2014/0119 (NLE) */
RELAZIONE 1. INTRODUZIONE La presente proposta della Commissione
riguarda la posizione che l'Unione deve assumere nella 93ª sessione del
comitato della sicurezza marittima dell'IMO (MSC) in relazione ai sette
emendamenti illustrati individualmente nei punti che seguono: 1.1. Emendamenti alle regole SOLAS
II-2/3 e II-2/9.7 relative alla resistenza al fuoco delle condotte di
ventilazione delle nuove navi I citati emendamenti al capitolo II-2 della Convenzione
SOLAS introducono nuovi requisiti per i sistemi di ventilazione nelle
navi. Essi mirano inoltre a chiarire i requisiti relativi al montaggio di
serrande tagliafuoco e tagliafumo e di serrande tagliafuoco comandate a
distanza. Inoltre, sono state aggiunte nuove definizioni di serrande
tagliafuoco e tagliafumo. Gli emendamenti sono riportati nell'allegato 13
del documento MSC 92/26/Add.1. Il punto 8.6 della relazione MSC 92 (MSC 92/26)
indica che gli emendamenti in parola saranno adottati nel corso della 93ª
sessione dell'MSC. 1.2. Emendamenti alla regola SOLAS
II-2/13.4 relativa ai mezzi di sfuggita supplementari dai locali macchine per
le nuove navi passeggeri e merci. Il capitolo II-2 della Convenzione SOLAS contiene
requisiti relativi ai mezzi di sfuggita in caso di incendio. Tali emendamenti
dei requisiti SOLAS mirano a garantire che scale e scalette con gradini aperti
nei locali macchine, che costituiscono parte di una via di sfuggita e non sono
collocati in un cofano protetto, siano costruiti in acciaio. Sono inoltre
introdotti requisiti per le vie di sfuggita dalle officine che si trovano nei
locali macchine. Gli emendamenti sono riportati nell'allegato 13
del documento MSC 92/26/Add.1. Il punto 8.17 della relazione MSC 92 (MSC 92/26)
indica che gli emendamenti in parola saranno adottati nel corso della 93ª
sessione dell'MSC. 1.3. Emendamenti alla regola SOLAS
II-2/18 relativa alle piazzole di atterraggio degli elicotteri sulle navi ro/ro
da passeggeri per le nuove navi Il capitolo II-2 della Convenzione SOLAS contiene
requisiti per le strutture per elicotteri. Tali emendamenti alla convenzione
SOLAS sono finalizzati all'introduzione della circolare MSC.1/Circ.1431 dell'IMO
- Orientamenti per l'approvazione di impianti antincendio schiumogeni per
elicotteri - a decorrere dal 22 giugno 2012. Di conseguenza gli
impianti antincendio schiumogeni devono essere conformi ai citati orientamenti. Gli emendamenti sono riportati nell'allegato 13
del documento MSC 92/26/Add.1. Il punto 8.30 della relazione MSC 92 (MSC 92/26)
indica che gli emendamenti in parola saranno adottati nel corso della 93ª
sessione dell'MSC. 1.4. Emendamenti al capitolo III
della Convenzione SOLAS e requisiti associati relativi ai controlli e alla
manutenzione periodici di imbarcazioni di salvataggio e di battelli di
emergenza per tutte le navi Il capitolo III della Convenzione SOLAS contiene
requisiti per i mezzi di salvataggio. Gli emendamenti alla Convenzione SOLAS in
questo ambito mirano a rendere obbligatori i requisiti relativi ai controlli e
alla manutenzione periodici di imbarcazioni di salvataggio e di battelli di
emergenza Gli emendamenti sono riportati nell'allegato 31
dell'MSC 92/26/Add.2. Il punto 13.16 della relazione MSC 92 (MSC 92/26)
indica che gli emendamenti in parola saranno adottati nel corso della 93ª
sessione dell'MSC. 1.5. Emendamenti al codice dei
mezzi di salvataggio (LSA) in relazione ai dispositivi di prova di riferimento
per le cinture di salvataggio (RTD) - con relative raccomandazioni riviste
sulle prove dei mezzi di salvataggio e orientamenti per la convalida della
costruzione di un dispositivo di prova di riferimento completo per adulti Il codice IMO dei mezzi di salvataggio (LSA)
contiene requisiti relativi agli stessi. Gli emendamenti al codice LSA
introducono nuovi requisiti sui dispositivi di prova di riferimento per i
giubbotti di salvataggio. Gli emendamenti sono riportati nell'allegato 34
del documento MSC 92/26/Add.2. Il punto 13.27.1 della relazione MSC 92 (MSC
92/26) indica che essi saranno adottati nel corso della 93ª sessione dell'MSC. 1.6. Emendamenti alla regola SOLAS
II-1/29 relativa ai requisiti per le prove delle macchine di comando Il capitolo II-1 della Convenzione SOLAS contiene
requisiti per le macchine di comando e indica i mezzi per dimostrarne la
conformità. Gli emendamenti alla Convenzione SOLAS in questo ambito indicano
mezzi alternativi per la dimostrazione di conformità quando non sia possibile
effettuarla mediante prove in mare con la nave alla massima immersione di
navigazione. . Gli emendamenti sono riportati nell'allegato 35
dell'MSC 92/26/Add.2. Il punto 13.29 della relazione MSC 92 (MSC 92/26)
indica che gli emendamenti in parola saranno adottati nel corso della 93ª
sessione dell'MSC. 1.7. Emendamenti al codice del
programma di ispezioni estese del 2011 (ESP) con l'obiettivo principale di
allinearlo alle pratiche delle società di classificazione/organismi
riconosciuti. Il regime di valutazione delle condizioni delle
navi (CAS) fissa il quadro applicabile all'ispezione intensificata delle navi
più vecchie. Il programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite
alle navi portarinfuse e petroliere (programma potenziato di visita – ESP)
indica come vada effettuata tale ispezione intensificata. Poiché a tal fine il
CAS utilizza il codice ESP, esso fa riferimento a tale codice come a uno
strumento per conseguire l'obiettivo sopracitato. Gli emendamenti previsti per
il codice ESP hanno l'obiettivo di allinearlo alle pratiche correnti. Gli emendamenti sono riportati nell'allegato 36
dell'MSC 92/26/Add.2. Il punto 13.33 della relazione MSC 92 (MSC 92/26)
indica che gli emendamenti in parola saranno adottati nel corso della 93ª
sessione dell'MSC. 2. ADOZIONE DEGLI EMENDAMENTI
IMO 2.1. Adozione degli emendamenti
alle regole SOLAS II-2/1, 2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, 2/20-1, 2/29, al capitolo
III della Convenzione SOLAS e ai codici relativi ai mezzi di salvataggio e
al programma di ispezioni estese del 2011 Tali emendamenti sono stati approvati nella 92ª
sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino, tenutasi dal 12
al 21 giugno 2013, e saranno presentati per adozione nella 93ª
sessione del comitato che si terrà dal 14 al 23 maggio 2014. 2.2. Accettazione e entrata in
vigore Una volta approvati e adottati dal comitato, gli
emendamenti di cui sopra saranno presentati alle rispettive parti contraenti
perché accettino di esserne vincolate. 3. NORMATIVA E COMPETENZA UE
PERTINENTI 3.1. Emendamenti alle regole SOLAS
II-2/3 e II-2/9.7 relative alla resistenza al fuoco delle condotte di
ventilazione delle nuove navi Tramite il capitolo II-2 dell'allegato I della
direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le
navi da passeggeri[1],
l'Unione ha già recepito i requisiti in materia di protezione contro gli
incendi, rilevazione ed estinzione degli incendi. La regola 12, di cui alla
parte A di tale capitolo, prevede requisiti specifici per le condotte di
ventilazione che derivano dalle stesse disposizioni SOLAS in procinto di essere
modificate. Inoltre, la regola 9 di cui alla parte B del capitolo II-2 dell'allegato
sopramenzionato stabilisce requisiti organici e dettagliati in materia di
materiali da costruzione da utilizzare per le condotte di ventilazione in parti
differenti di una nave passeggeri a seconda della classe di quest'ultima. Gli
emendamenti alla regola SOLAS 9, di cui al capitolo II-2, parte C,
sostituiscono l'intero punto 7 sui sistemi di ventilazione che comprendono sia
la definizione sia le prove del passaggio delle condotte, comprese le
disposizioni speciali per le navi da passeggeri che trasportano più di 36
passeggeri. Ne consegue che, in caso di adozione dei citati
emendamenti, sarà necessario modificare i requisiti di cui alla direttiva
2009/45/CE per quanto riguarda le condotte di ventilazione. Ciò riguarda, ad
esempio, le disposizioni in materia di passaggio delle condotte di cui alla
direttiva (capitolo II-2 dell'allegato 1, parte A, regola 12) e i sistemi di
ventilazione per navi che trasportano più di 36 passeggeri, di cui alla
parte B, regola 9. Pertanto, l'adozione degli emendamenti alla
Convenzione SOLAS, di cui trattasi può incidere sui requisiti in materia di
condotte di ventilazione di cui alla direttiva 2009/45/CE. 3.2. Emendamenti alla regola SOLAS
II-2/13.4 relativa ai mezzi di sfuggita supplementari dai locali macchine per
le nuove navi passeggeri e merci. Tramite il capitolo II-2 dell'allegato I della
direttiva 2009/45/CE, l'Unione ha già recepito i requisiti in materia di mezzi
di sfuggita dai locali macchine delle navi passeggeri, in particolare la
regola 6 della parte B (misure di sicurezza contro gli incendi) di tale
capitolo, che derivano dalle stesse disposizioni SOLAS in procinto di essere
modificate. Ne consegue che, in caso di adozione dei citati
emendamenti, sarà necessario modificare i requisiti di cui alla direttiva 2009/45/CE
per quanto riguarda i mezzi di sfuggita, tenendo conto delle disposizioni
specifiche applicabili al ponte delle paratie e alla sfuggita dal locale di
comando delle macchine. Pertanto, l'adozione degli emendamenti alla
Convenzione SOLAS, di cui trattasi, può incidere sui requisiti in materia mezzi
di sfuggita dalle sale macchine nelle navi da passeggeri nuove di cui alla
direttiva 2009/45/CE. 3.3. Emendamenti alla regola SOLAS II-2/18 relativa alle piazzole di atterraggio degli elicotteri
sulle navi ro/ro da passeggeri per le nuove navi Tramite il capitolo II-2 dell'allegato I della
direttiva 2009/45/CE, l'Unione ha già recepito i requisiti in materia di
piazzole di atterraggio degli elicotteri. In particolare, la regola 18, parte B
di tale capitolo stabilisce che "le navi dotate di eliponti devono
essere conformi ai requisiti della regola 18 della parte G del capitolo II-2 di
SOLAS, con le modifiche apportate a decorrere dal 1° gennaio 2003".
Tali requisiti dovrebbero ora essere modificati. Ne consegue che, in caso di adozione dei citati
emendamenti, sarà necessario modificare i requisiti di cui alla direttiva
2009/45/CE per quanto riguarda le piazzole di atterraggio degli elicotteri
sulle navi ro/ro da passeggeri per le nuove navi. Pertanto, l'adozione degli emendamenti alla
Convenzione SOLAS, di cui trattasi, che determinino una qualsiasi revisione di
tali regole, possono incidere sui requisiti in materia di piazzole di
atterraggio degli elicotteri di cui alla direttiva 2009/45/CE. 3.4. Emendamenti al capitolo III
della Convenzione SOLAS e requisiti associati relativi ai controlli e alla
manutenzione periodici di imbarcazioni di salvataggio e di battelli di
emergenza per tutte le navi Tramite il capitolo III, regola 12, dell'allegato
I della direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza
per le navi da passeggeri, l'Unione ha già recepito i requisiti in materia di
prontezza d'uso, manutenzione e ispezioni dei dispositivi di salvataggio. La
regola 12.2 stabilisce che "la manutenzione e le ispezioni dei
dispositivi di salvataggio devono essere effettuate conformemente alle
disposizioni della regola SOLAS III/20". La direttiva richiede
pertanto la conformità a disposizioni SOLAS che sono in procinto di essere
modificate e ogni modifica delle quali avrà un impatto diretto sul diritto UE. Pertanto, gli emendamenti proposti alle pertinenti
disposizioni SOLAS avranno un impatto sui requisiti in materia di prontezza d'uso,
manutenzione e ispezioni dei dispositivi di salvataggio di cui alla direttiva
2009/45/CE. 3.5. Emendamenti al codice dei
mezzi di salvataggio (LSA) in relazione ai dispositivi di prova di riferimento
per le cinture di salvataggio (RTD) - con relative raccomandazioni riviste sulle prove dei mezzi di salvataggio e orientamenti per la
convalida della costruzione di un dispositivo di prova di riferimento completo
per adulti Tramite il capitolo III dell'allegato I della
direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le
navi da passeggeri, l'Unione ha già recepito i requisiti in materia di mezzi
individuali di salvataggio. In particolare, la regola 2.2 di tale capitolo
indica che tutti i dispositivi in parola "devono essere conformi... al
codice LSA". Inoltre, l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva
96/98/CE[2]
sull'equipaggiamento marittimo stabilisce che "L'equipaggiamento
elencato nell'allegato A.1 sistemato a bordo di una nave comunitaria ...deve
essere conforme ai requisiti previsti in materia dagli strumenti internazionali
indicati in tale allegato". Il punto A.1.1.4 nella tabella dell'allegato
A.1 indica che la norma applicabile alle cinture di salvataggio è la
risoluzione MSC 48(66) (il codice LSA) dell'IMO e che le norme di prova
applicabili sono quelle di cui alla risoluzione A.689(17) dell'IMO, e
successive modifiche. Entrambe le direttive richiedono pertanto la
conformità a disposizioni SOLAS che sono in procinto di essere modificate e
ogni modifica delle quali avrà un impatto diretto sul diritto UE. Ne consegue che gli emendamenti relativi al codice
LSA, se adottati, avranno incidenza sui requisiti delle direttive 2009/45/CE e
96/98/CE. 3.6. Emendamenti alla regola SOLAS
II-1/29 relativa ai requisiti per le prove delle macchine di comando Tramite il capitolo II-1, regole 6 e 7, dell'allegato
I, parte C, della direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme
di sicurezza per le navi da passeggeri, l'Unione ha già recepito i requisiti in
materia di prove delle macchine di comando che derivano dalle (e riproducono
le) stesse disposizioni SOLAS in procinto di essere modificate. Ne consegue che, in caso di adozione dei citati
emendamenti, sarà necessario modificare i requisiti di cui alla direttiva
2009/45/CE per quanto riguarda la macchina di comando principale o ausiliaria. Pertanto, l'adozione degli emendamenti alla
Convenzione SOLAS, di cui trattasi, può incidere sui requisiti di cui alla
direttiva 2009/45/CE. 3.7. Emendamenti al codice del
programma di ispezioni estese del 2011 (ESP) con l'obiettivo principale di
allinearlo alle pratiche delle società di classificazione/organismi
riconosciuti. Il regolamento (UE) n. 530/2012[3] sull'introduzione
accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente
per le petroliere monoscafo ha lo scopo di prevedere l'introduzione accelerata
delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla
convenzione MARPOL 73/78, come definito all'articolo 3 del regolamento
medesimo, applicabili alle petroliere monoscafo, e di vietare il trasporto
verso o da porti degli Stati membri di prodotti petroliferi pesanti in
petroliere monoscafo. Il regolamento rende obbligatoria l'applicazione
del regime di valutazione delle condizioni delle navi (CAS) dell'IMO alle
petroliere monoscafo di età superiore a 15 anni. A norma dell'articolo 5,
tali petroliere devono essere conformi al CAS, il quale è definito all'articolo 6
come il regime di valutazione delle condizioni delle navi adottato dalla
risoluzione MEPC 94(46) del 27 aprile 2001, modificata dalla risoluzione MEPC
99(48) dell'11 ottobre 2002 e dalla risoluzione MEPC 112(50) del 4 dicembre
2003. Il programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi
portarinfuse e petroliere (programma potenziato di visita – ESP) indica come
vada effettuata tale valutazione intensificata. Poiché il CAS utilizza il
codice ESP come strumento per conseguire tale obiettivo, ogni modifica alle
ispezioni ESP sarà direttamente e automaticamente applicabile in forza del
regolamento (UE) n. 530/2012. Pertanto, gli emendamenti da adottare nel corso
della 93ª sessione dell'MSC, introducendo modifiche al codice ESP, avrebbero un'incidenza
sul diritto UE via l'applicazione del regolamento (UE) n. 530/2012. 3.8. Sintesi Alla luce della pertinente legislazione UE
sopracitata, la Commissione ritiene che l'adozione dei sette emendamenti di cui
trattasi, da adottare nel corso della 93ª sessione dell'MSC, rientrino nella
competenza esclusiva dell'UE in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, del
TFUE, nella misura in cui l'adozione degli strumenti internazionali di cui
trattasi può incidere su norme comuni o modificarne la portata. In linea con la giurisprudenza costante, benché l'UE
non sia membro dell'IMO, agli Stati membri è preclusa la possibilità di
assumere obblighi che possano compromettere norme dell'UE adottate nel
perseguimento degli obiettivi previsti dai trattati, a meno di esservi
autorizzati da decisione del Consiglio su proposta della Commissione. 4. CONCLUSIONE La Commissione propone pertanto una decisione del
Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea per
quanto riguarda gli emendamenti di cui ai precedenti punti da 1.1 a 1.7, che
dovranno essere adottati nella 93ª sessione del comitato per la protezione dell'ambiente
marino. 2014/0119 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea nella 93ª sessione del comitato per la protezione
dell'ambiente marino per quanto riguarda l'adozione degli emendamenti alle
regole SOLAS II-2/1, 2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, 2/20-1, 2/29, al capitolo III
della Convenzione SOLAS e ai codici relativi ai mezzi di salvataggio e al
programma di ispezioni estese del 2011 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2 e l'articolo 218,
paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'azione dell'Unione europea
nel settore del trasporto marittimo deve mirare a migliorare la sicurezza
marittima. (2) Il comitato della sicurezza
marittima dell'IMO (MSC), in sede di 92ª sessione, ha approvato emendamenti
alle regole SOLAS II-2/1, 2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, 2/20-1, 2/29, al capitolo
III della Convenzione SOLAS, e ai codici relativi ai mezzi di salvataggio e al
programma di ispezioni estese del 2011. È previsto che tali emendamenti siano
adottati in occasione della 93a sessione dell'MSC, che si terrà nel
maggio 2014. (3) Gli emendamenti alle regole
SOLAS II- 2/3 e II-2/9.7 relativi alla resistenza al fuoco delle condotte di
ventilazione delle nuove navi, introdurranno nuovi requisiti per i sistemi di
ventilazione delle navi, comprese le navi da passeggeri che trasportano
più di 36 passeggeri. Le disposizioni della regola 12, di cui alla
parte A e della regola 9 di cui alla parte B, del capitolo II-2 dell'allegato
I, della direttiva 2009/45/CE[4],
relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, per
quanto riguarda le disposizioni in materia di passaggio delle condotte di
ventilazione e di sistemi di ventilazione per le navi da passeggeri che
trasportano più di 36 passeggeri, trattano tali aspetti e derivano dalle
disposizioni SOLAS che sono in procinto di essere modificate. (4) Gli emendamenti alla regola
SOLAS II-2/13.4 introdurranno mezzi di sfuggita supplementari dai locali
macchine per le nuove navi passeggeri e merci. Le disposizioni della regola 6,
di cui alla parte B del capitolo II-2 dell'allegato I, della direttiva 2009/45/CE
(mezzi di sfuggita), trattano tali aspetti e derivano dalle disposizioni SOLAS
che sono in procinto di essere modificate. (5) Gli emendamenti alla regola
SOLAS II-2/18, relativa alle piazzole di atterraggio degli elicotteri sulle
navi ro/ro da passeggeri per le nuove navi, introdurranno un requisito relativo
agli impianti antincendio schiumogeni, in virtù del quale tali impianti
dovranno essere conformi alla circolare MSC.1/Circ.1431 dell'IMO del 22 giugno 2012
- Orientamenti per l'approvazione di impianti antincendio schiumogeni per
elicotteri. La regola 18, di cui alla parte B del capitolo II-2 dell'allegato I
della direttiva 2009/45/CE, stabilisce che le navi dotate di eliponti devono
essere conformi ai requisiti della regola di SOLAS, quale modificata con
decorrenza 1° gennaio 2003, che ora dovrebbe essere modificata. (6) Gli emendamenti alla regola
20 del capitolo III della Convenzione SOLAS e requisiti associati relativi
ai controlli e alla manutenzione periodici di imbarcazioni di salvataggio e di
battelli di emergenza per tutte le navi mirano a rendere obbligatori tali
requisiti particolareggiati. Il capitolo III dell'allegato I della direttiva
2009/45/CE stabilisce che la manutenzione e le ispezioni dei dispositivi di
salvataggio devono essere effettuate conformemente alle stese disposizioni
della regola SOLAS III/20 che è in procinto di essere modificata. (7) Gli emendamenti al codice dei
mezzi di salvataggio (LSA), in relazione ai dispositivi di prova di riferimento
per le cinture di salvataggio (RTD), introdurranno nuovi requisiti in
materia di RTD. La regola 2.2, di cui al capitolo III della direttiva 2009/45/CE,
prevede che tutti i siffatti mezzi individuali di salvataggio siano conformi al
codice LSA. Inoltre, l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 96/98/CE[5] sull'equipaggiamento
marittimo stabilisce che l'equipaggiamento elencato nell'allegato A.1
sistemato a bordo di una nave comunitaria sia conforme ai requisiti previsti
in materia dagli strumenti internazionali indicati in tale allegato. Il punto
A.1.1.4 nella tabella dell'allegato A.1 indica che la norma applicabile alle
cinture di salvataggio è la risoluzione MSC 48(66) dell'IMO - il codice LSA,
che è in procinto di essere modificato. (8) Gli emendamenti alla regola
SOLAS II-1/29, relativa ai requisiti per le prove delle macchine di comando,
introdurranno ulteriori requisiti per dimostrare la conformità durante prove in
mare. Le regole 6 e 7, di cui alla parte C, capitolo II-1 dell'allegato I della
direttiva 2009/45/CE, derivano dalle (e riproducono le) stesse disposizioni
SOLAS di cui alla regola 29, parte C, del capitolo II-1, relativa a requisiti
per la macchina di comando principale o ausiliaria, che è in procinto di essere
modificata. (9) Gli emendamenti al codice del
programma di ispezioni estese del 2011 (ESP) mirano ad allinearlo alle pratiche
delle società di classificazione. Gli articoli 5 e 6 del regolamento (UE)
n. 530/2012[6],
sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di
tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo, rendono obbligatoria l'applicazione
del regime di valutazione delle condizioni delle navi (CAS) dell'IMO alle
petroliere monoscafo di età superiore a 15 anni. Il programma di miglioramento
delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere
(programma potenziato di visita – ESP) indica come vada effettuata tale
valutazione intensificata. Poiché il CAS utilizza il codice ESP come strumento
per conseguire tale obiettivo, ogni modifica alle ispezioni ESP sarà
automaticamente applicabile in forza del regolamento (UE) n. 530/2012. (10) L'Unione non è né membro dell'IMO
né parte contraente delle convenzioni e dei codici citati. occorre,
pertanto, che il Consiglio autorizzi gli Stati membri ad esprimere la posizione
dell'Unione e ad accettare di essere vincolati dalle modifiche e dagli
emendamenti in questione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Nella 93ª sessione del
comitato della sicurezza marittima dell'IMO l'Unione assume posizione
favorevole all'adozione degli emendamenti alle regole SOLAS II-2/3, 2/9.7, 2/13.4
e 2/18, di cui all'allegato 13 del documento dell'IMO MSC 92/26/Add. 1 e all'adozione
degli emendamenti alle regole SOLAS II-2/20-1, 2/29, al capitolo III della
Convenzione SOLAS e ai codici relativi ai mezzi di salvataggio e al
programma di ispezioni estese del 2011, di cui, rispettivamente, agli
allegati 31, 34, 35 e 36 del documento dell'IMO MSC 92/26/Add. 2. 2. La posizione dell'Unione
indicata al paragrafo 1 è espressa dagli Stati membri che sono membri dell'IMO,
i quali agiscono di concerto nell'interesse dell'Unione. 3. Possono essere convenute
modifiche formali e minori a tale posizione senza modificarla. Articolo 2 Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare,
nell'interesse dell'Unione, di essere vincolati dalle modifiche e dagli
emendamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della
presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1. [2] GU L 46 del 17.2.97, pag. 25. [3] GU L 172 del 30.6.2012, pag. 3. [4] GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1. [5] GU L 46 del 17.2.97, pag. 25. [6] GU L 172 del 30.6.2012, pag. 3.