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Document 52014PC0157

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

/* COM/2014/0157 final - 2014/0087 (NLE) */

52014PC0157

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra /* COM/2014/0157 final - 2014/0087 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico che autorizza la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra.

Dato che la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA) è Parte dell'accordo, alla firma e alla conclusione del presente accordo da parte della Commissione, a nome della CEEA, si applica una procedura separata.

Le relazioni tra l'Unione europea (UE) e la Repubblica di Moldova sono attualmente disciplinate dall'accordo di partenariato e di cooperazione che è entrato in vigore nel luglio 1998. I negoziati su questo accordo di associazione ambizioso e di vasta portata tra l'UE e la Repubblica di Moldova sono stati avviati nel gennaio 2010. Nel gennaio 2012 l'UE e la Repubblica di Moldova hanno avviato anche negoziati sulla parte relativa alla zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA) come elemento fondamentale dell'accordo di associazione.

L'accordo di associazione mira ad accelerare l'approfondimento delle relazioni politiche ed economiche tra la Repubblica di Moldova e l'UE nonché a promuovere la progressiva integrazione economica della Repubblica di Moldova con il mercato interno dell'UE in ambiti specifici, tra l'altro mediante una DCFTA, come parte integrante dell'accordo.

L'accordo rappresenta un modo concreto di sfruttare la dinamica delle relazioni UE-Repubblica di Moldova, concentrandosi sul sostegno alle riforme fondamentali, sulla ripresa economica e sulla crescita, sulla governance e sulle varie possibilità di cooperazione settoriale. L'accordo costituisce anche un piano di riforme per la Repubblica di Moldova, basato su un programma globale di ravvicinamento della legislazione della Repubblica di Moldova alle norme e agli standard dell'UE, cui tutti i partner della Repubblica di Moldova sono invitati ad allinearsi fornendo un'assistenza mirata. La futura assistenza fornita dall'UE alla Repubblica di Moldova è collegata al piano di riforme definito in base all'accordo. Al fine di preparare e agevolare l'attuazione dell'accordo di associazione è stata elaborata un'agenda di associazione.

In esito alla 15a plenaria nel marzo 2013 e alla 7a tornata di negoziati sulla DCFTA nel giugno 2013, l'UE e la Repubblica di Moldova hanno portato a termine i negoziati sull'accordo di associazione. Il 29 novembre 2013 l'Unione europea e la Repubblica di Moldova hanno siglato il testo dell'accordo di associazione, compresa la parte relativa alla DCFTA.

In linea con l'articolo 465 dell'accordo di associazione, si prevede l'applicazione provvisoria di parti dell'accordo. L'applicazione provvisoria è dettata sia dalla necessità di conciliare gli interessi economici reciproci e i valori condivisi sia dalla volontà comune dell'UE e della Repubblica di Moldova di cominciare ad attuare e applicare le parti ammissibili dell'accordo per accelerare l'impatto delle riforme su questioni settoriali specifiche prima della conclusione dell'accordo stesso.

2.           ESITO DEI NEGOZIATI

Il Consiglio è stato regolarmente informato e consultato nei pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio, in particolare in seno al COEST e al comitato della politica commerciale (TPC), in tutte le fasi dei negoziati. La Commissione ritiene che gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato siano stati conseguiti e che il progetto di accordo di associazione sia accettabile per l'Unione.

Il contenuto definitivo dell'accordo di associazione può essere sintetizzato come segue.

L'accordo istituisce un'associazione tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra. Questo segna una nuova fase nello sviluppo delle relazioni contrattuali UE-Repubblica di Moldova, che mira all'associazione politica e all'integrazione economica senza precludere ulteriori sviluppi progressivi.

Gli obiettivi generali dell'associazione sono i seguenti: promuovere il progressivo ravvicinamento tra le Parti sulla base dei valori comuni; consolidare il quadro per un dialogo politico rafforzato; promuovere, preservare e rafforzare la pace e la stabilità con riferimento alle dimensioni regionale e internazionale; stabilire condizioni volte a rafforzare le relazioni economiche e commerciali muovendosi nella direzione della progressiva integrazione economica della Repubblica di Moldova con il mercato interno dell'UE in ambiti specifici; potenziare la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, con l'obiettivo di rafforzare lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e creare le condizioni per una cooperazione sempre più stretta in altri ambiti di reciproco interesse.

Fra i principi generali dell'accordo figura una serie specifica di "elementi essenziali", la cui violazione ad opera di una delle Parti potrebbe dar luogo a determinate misure a norma dell'accordo, compresa la sospensione di diritti e obblighi. Questi elementi sono: il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, definiti nei pertinenti strumenti internazionali; il rispetto dello Stato di diritto; la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi materiali e vettori.

Altri principi generali dell'accordo riguardano l'economia di libero mercato, la buona governance, la lotta alla corruzione, alle varie forme di criminalità organizzata e terrorismo transnazionali nonché la promozione dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo efficace.

L'accordo prevede il rafforzamento del dialogo politico per promuovere una progressiva convergenza sulle questioni di politica estera e di sicurezza nonché un dialogo e una cooperazione in materia di riforme interne in base ai principi comuni stabiliti dalle Parti. Altre disposizioni dell'accordo riguardano l'intensificazione del dialogo e della cooperazione sulla politica estera e di sicurezza, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune, la promozione della pace e della giustizia a livello internazionale attraverso l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e azioni comuni in materia di lotta al terrorismo, non proliferazione, disarmo e controllo degli armamenti. L'accordo ribadisce l'impegno delle Parti a favore di una soluzione sostenibile della questione transdnestriana, nel pieno rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale della Repubblica di Moldova nonché a facilitare congiuntamente la ripresa postbellica.

In materia di giustizia, libertà e sicurezza l'accordo rivolge particolare attenzione allo Stato di diritto e all'efficace funzionamento delle istituzioni preposte all'applicazione della legge e all'amministrazione della giustizia. L'accordo definisce il quadro della cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere, protezione dei dati personali, riciclaggio di denaro, terrorismo e politiche antidroga. L'accordo contiene disposizioni relative alla circolazione delle persone, compresa la riammissione, alla facilitazione del rilascio dei visti e alle misure progressive verso l'instaurazione, a tempo debito, di un regime di spostamenti senza obbligo di visto, purché sussistano le condizioni per una mobilità sicura e ben gestita. Sono altresì contemplati l'impegno a combattere la criminalità, la corruzione e altre attività illecite nonché l'ulteriore sviluppo della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, avvalendosi appieno dei pertinenti strumenti internazionali e bilaterali.

L'accordo di associazione prevede anche varie possibilità di cooperazione settoriale, concentrandosi sul sostegno alle riforme fondamentali, sulla ripresa economica e sulla crescita, sulla governance e sulla cooperazione settoriale in 28 ambiti, tra cui: riforma della pubblica amministrazione, gestione delle finanze pubbliche, energia, trasporti, protezione e promozione dell'ambiente, cooperazione in materia di politica industriale e delle piccole e medie imprese, politiche sociali, protezione dei consumatori, agricoltura e sviluppo rurale, cooperazione transfrontaliera e regionale, istruzione, formazione, cooperazione in materia di funzione pubblica e gioventù nonché cooperazione culturale. In tutti questi ambiti il rafforzamento della cooperazione prende spunto dai quadri attualmente esistenti, a livello bilaterale e multilaterale, per rendere più sistematici il dialogo e lo scambio di informazioni e buone pratiche. Un elemento fondamentale per le parti dell'accordo relative alla cooperazione settoriale è il quadro completo del progressivo ravvicinamento figurante negli allegati dell'accordo. L'attuale cooperazione si baserà su calendari specifici per il ravvicinamento, da parte della Repubblica di Moldova, a parti selezionate dell'acquis dell'UE e per la relativa attuazione, a cui sarà improntato il programma di riforme interne e di modernizzazione della Repubblica di Moldova.

L'accordo comprende un quadro istituzionale aggiornato riguardante le sedi della cooperazione e del dialogo. È previsto un ruolo decisionale specifico del Consiglio di associazione e, per delega, del Comitato di associazione, che possono anche riunirsi in una formazione specifica per affrontare le questioni commerciali. Sono previste anche sedi per la cooperazione a livello di parlamento e di società civile. L'accordo comprende altresì disposizioni relative al monitoraggio, al ravvicinamento, all'adempimento degli obblighi e alla risoluzione delle controversie (comprese disposizioni specifiche per le questioni commerciali).

Per quanto riguarda la parte DCFTA dell'accordo, la Commissione ha conseguito gli obiettivi indicati nelle direttive di negoziato, vale a dire lo smantellamento dei dazi all'importazione su praticamente tutti gli scambi commerciali, associato a un solido quadro vincolante per vietare tutte le restrizioni arbitrarie agli scambi, compresi i dazi e le restrizioni quantitative all'esportazione. Nell'ambito della DCFTA sono previste disposizioni specifiche e scadenzate per i prodotti e le questioni sensibili, consistenti in particolare in periodi transitori, contingenti tariffari selezionati e in un meccanismo antielusione per i prodotti agricoli sensibili.

Per quanto riguarda gli ostacoli tecnici agli scambi, la Repubblica di Moldova adeguerà progressivamente le proprie norme e regolamentazioni tecniche a quelle dell'UE. I negoziati per un accordo sulla valutazione della conformità e sull'accettazione dei prodotti industriali (ACAA) garantiranno che in settori specifici la legislazione e i sistemi di vigilanza del mercato della Repubblica di Moldova siano in linea con quelli dell'UE, in modo che gli scambi tra le Parti possano svolgersi alle stesse condizioni di quelli tra gli Stati membri dell'UE.

Per quanto riguarda il commercio di animali, vegetali e loro prodotti la parte DCFTA dell'accordo disporrà l'allineamento della legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali della Repubblica di Moldova a quella dell'UE, determinando in tal modo un'ulteriore facilitazione degli scambi. La parte DCFTA dell'accordo garantirà l'istituzione di un meccanismo di consultazione rapida per risolvere contrasti commerciali in materia sanitaria e fitosanitaria, compreso un sistema di allarme rapido e di allerta precoce per le emergenze veterinarie e fitosanitarie.

Basandosi sull'attuale cooperazione nel settore doganale, il protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale fornisce un quadro giuridico più solido per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale e la lotta contro le frodi doganali.

Per quanto riguarda lo stabilimento, la parte DCFTA dell'accordo dispone per le imprese il trattamento nazionale e il trattamento della nazione più favorita, fatte salve alcune riserve. Per quanto riguarda gli scambi di servizi, la parte DCFTA dell'accordo prevede un ampio accesso al mercato nonché la possibilità di liberalizzare ulteriormente l'accesso al mercato, anche come conseguenza del ravvicinamento da parte della Repubblica di Moldova all'acquis dell'UE nei seguenti ambiti: finanziario, telecomunicazioni/commercio elettronico, servizi postali e di corriere e di trasporto marittimo internazionale.

La parte DCFTA dell'accordo assicurerà livelli elevati di protezione per tutte le indicazioni geografiche agricole dell'UE, non solo per quelle dei vini e delle bevande spiritose, e per tutti i nuovi prodotti aggiunti all'elenco delle indicazioni geografiche protette. L'accordo comprende le disposizioni dell'accordo UE-Repubblica di Moldova sulle indicazioni geografiche, entrato in vigore il 1º aprile 2013, compresi i suoi allegati. Esso prevede un meccanismo che consenta la piena protezione delle nuove indicazioni che possono essere aggiunte all'accordo sulle indicazioni geografiche prima dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione. La parte DCFTA dell'accordo contiene inoltre disposizioni riguardanti il diritto d'autore, i disegni e modelli (compresi quelli non registrati) e i brevetti, che completano e aggiornano l'accordo TRIPS e riguardano anche l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale conformemente alle norme interne dell'UE.

In termini di integrazione dei mercati degli appalti pubblici, la DCFTA consentirà l'accesso della Repubblica di Moldova, un paese non membro del SEE, al mercato degli appalti pubblici dell'UE, dopo un periodo di transizione durante il quale la Repubblica di Moldova provvederà al ravvicinamento alla normativa vigente e futura dell'UE sugli appalti pubblici. In merito ad un ulteriore accesso al mercato degli appalti dell'UE per offerte al di sotto delle soglie di valore si potrà discutere quando il ravvicinamento sarà stato portato a termine con successo. Questo garantirà ai fornitori e ai prestatori di beni e servizi l'accesso reciproco ai mercati degli appalti pubblici, fatta eccezione per il settore della difesa.

Nel quadro della DCFTA la Repubblica di Moldova garantirà l'attuazione di un sistema completo di norme a disciplina della concorrenza, assicurerà l'effettiva attuazione dei principi della concorrenza senza distorsioni e assoggetterà i monopoli di Stato, le imprese statali o le imprese cui sono concessi diritti speciali o esclusivi al rispetto di dette norme a disciplina della concorrenza.

La sezione sulle sovvenzioni è particolarmente importante perché contiene l'impegno della Repubblica di Moldova di adottare un sistema interno di controllo degli aiuti di Stato simile a quello dell'UE ed istituire un'autorità indipendente sotto il profilo operativo incaricata di tale controllo.

Per quanto riguarda le questioni energetiche legate al commercio, la parte DCFTA dell'accordo introduce disposizioni vincolanti sulla tariffazione, compreso il divieto di doppia tariffazione (dual pricing), sul transito ininterrotto di prodotti energetici nell'intento di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, sull'indipendenza delle autorità di regolamentazione nel settore dell'energia e per chiarire il legame con gli impegni futuri della Repubblica di Moldova nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Sono assunti impegni a favore dello sviluppo sostenibile in ambito commerciale e per il rispetto degli impegni multilaterali a tale proposito e nel contempo è garantito il diritto di regolamentare i propri livelli di protezione nazionale dell'ambiente e del lavoro. La parte DCFTA dell'accordo contempla l'impegno di evitare la mancata applicazione di queste norme, o deroghe alle stesse, tali da incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le Parti.

Le controversie commerciali bilaterali potranno essere risolte più rapidamente grazie a procedure di risoluzione efficaci, sul modello dell'intesa dell'OMC in questo campo, che consentiranno anche alla parte lesa di imporre sanzioni proporzionate, con procedure ancora più rapide per le controversie urgenti in materia di questioni energetiche legate al commercio.

Sono state inoltre concordate disposizioni specifiche sulla trasparenza e sul dialogo con la società civile e i soggetti interessati per garantire un processo decisionale di natura consultiva, aperta e prevedibile nei settori legati al commercio. La parte DCFTA dell'accordo contiene inoltre discipline intese a facilitare lo svolgimento e la valutazione del processo di ravvicinamento nei settori legati al commercio.

Una maggiore integrazione economica della Repubblica di Moldova con l'UE attraverso la DCFTA darà un notevole impulso alla crescita economica del paese. In quanto elemento fondamentale dell'accordo di associazione, la DCFTA creerà opportunità commerciali nell'UE e nella Repubblica di Moldova e favorirà una reale modernizzazione e integrazione economica con l'UE. Da questo processo dovrebbero scaturire standard di qualità più elevati per i prodotti, migliori servizi per i cittadini e, soprattutto, la capacità della Repubblica di Moldova di competere efficacemente sui mercati internazionali.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Per quanto riguarda l'Unione, la base giuridica per la firma e l'applicazione provvisoria del presente accordo è l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, e con l'articolo 218, paragrafo 7, del TFUE. Per la Comunità europea dell'energia atomica si applica uno strumento giuridico separato.

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione.

Alla luce dei summenzionati esiti dei negoziati la Commissione propone che il Consiglio decida la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, e nomini la persona o le persone debitamente autorizzate a firmare a nome dell'Unione.

La proposta prevede che parti dell'accordo siano applicate in via provvisoria dall'Unione senza che questo pregiudichi la ripartizione delle competenze in conformità ai trattati.

La forma della proposta presentata dalla Commissione come accordo tra l'Unione e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova è dovuta al fatto che l'elaborazione dell'accordo è iniziata conformemente alle norme del trattato vigenti prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

2014/0087 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il 15 giugno 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Moldova per la conclusione di un nuovo accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova, destinato a sostituire l'accordo di partenariato e di cooperazione.

(2)       Tenendo conto dello stretto legame storico e dei rapporti sempre più stretti tra le Parti nonché del loro desiderio di rafforzare e ampliare le relazioni in un'ottica ambiziosa e innovativa, i negoziati sull'accordo di associazione sono stati portati a termine con successo mediante la sigla dell'accordo in data 29 novembre 2013.

(3)       L'accordo dovrebbe pertanto essere firmato a nome dell'Unione e applicato in via provvisoria in conformità all'articolo 465 dell'accordo stesso, in attesa della sua conclusione in una data successiva.

(4)       L'articolo 465 dell'accordo ne prevede l'applicazione provvisoria prima della sua entrata in vigore.

(5)       A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare le modifiche da adottare a cura del sottocomitato per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 306 dell'accordo.

(6)       È opportuno definire le procedure pertinenti alla protezione delle indicazioni geografiche che in forza dell'accordo sono oggetto di tale protezione.

(7)       L'accordo non può essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente presso gli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (di seguito "l'accordo"), è approvata a nome dell'Unione, fatta salva la conclusione di detto accordo.

Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, fatta salva la sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.

Articolo 3

1.           In attesa della sua entrata in vigore, conformemente all'articolo 465 dell'accordo e fatte salve le notifiche ivi previste, si applicano in via provvisoria le seguenti parti dell'accordo tra l'Unione e la Repubblica di Moldova:

– articolo 1;

– titolo I;

– titolo II;

– titolo III: articoli da 12 a 18;

– titolo IV: capi 1, 3, 5, 9, 12, 13, capo 14 (ad eccezione dell'articolo 77 [nono trattino)], capi 15, 16, 17, 26 e 28 nonché articoli 37, 46, 57, 102 e 116;

– titolo V;

– titolo VI;

– titolo VII: ad eccezione dell'articolo 456, paragrafo 1, nella misura in cui le disposizioni di questo titolo sono limitate all'obiettivo di garantire l'applicazione provvisoria del presente accordo come definito nel presente paragrafo;

– allegati da I a XIII, allegati da XV a XXXIV, allegato XXXV nonché i protocolli da I a IV.

2.           La data a partire dalla quale l'accordo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 4

Ai fini dell'articolo 306 dell'accordo, le modifiche dell'accordo operate tramite decisioni del sottocomitato per le indicazioni geografiche sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione. In caso di mancato accordo tra le parti interessate in seguito a obiezioni relative a un'indicazione geografica, la Commissione adotta la posizione in merito secondo la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari[1].

Articolo 5

1. Una denominazione protetta a norma del titolo V, capo 9, sottosezione 3 "Indicazioni geografiche", dell'accordo può essere utilizzata da qualsiasi operatore che commercializzi prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi al corrispondente disciplinare.

2. A norma dell'articolo 301 dell'accordo gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea attuano la protezione prevista agli articoli da 297 a 300 dell'accordo anche su richiesta di una parte interessata.

Articolo 6

Il presente accordo non può essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente presso gli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

ALLEGATO I

DEL TITOLO III (LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA)

Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione

Impegni e principi relativi alla protezione dei dati personali

1.       Nel contesto dell'attuazione del presente accordo o di altri accordi, le Parti garantiscono un livello di protezione giuridica dei dati che corrisponde almeno a quello definito nella direttiva 95/46/CE, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nella decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale nonché nella convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, firmata il 28 gennaio 1981 (STCE n. 108), e nel suo protocollo addizionale concernente le autorità di controllo e i flussi transfrontalieri, firmato l'8 novembre 2001 (STCE n. 181). Se del caso, le Parti tengono conto della raccomandazione n. R (87)15 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 17 settembre 1987, tesa a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia.

2.       Si applicano inoltre i seguenti principi:

a)       l'autorità trasferente e l'autorità ricevente adottano tutte le misure ragionevoli per garantire, se del caso, la rettifica, la cancellazione o il blocco dei dati personali il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni dell'articolo 13 del presente accordo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti o esatti oppure risultano eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Ciò comprende anche la notificazione all'altra Parte di ogni rettifica, cancellazione o blocco di tali dati;

b)      su richiesta, l'autorità ricevente informa l'autorità trasferente sull'uso dei dati trasferiti e sui risultati conseguiti;

c)       i dati personali possono essere trasferiti solo alle autorità competenti. Per l'ulteriore trasferimento ad altre autorità è necessaria l'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità trasferente;

d)      l'autorità trasferente e l'autorità ricevente sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e la ricezione dei dati personali.

Allegato XV

Soppressione dei dazi doganali

1.       Le Parti sopprimono tutti i dazi doganali sulle merci originarie dell'altra Parte a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ad eccezione di quanto previsto ai punti 2, 3 e 4 e fatto salvo il punto 5 del presente allegato.

2.       I prodotti elencati nell'allegato XV-A sono importati nell'Unione in esenzione da dazi doganali entro i limiti dei contingenti tariffari indicati in tale allegato. Alle importazioni che superano il limite del contingente tariffario si applica l'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita (NPF).

3.       I prodotti elencati nell'allegato XV-B sono assoggettati a un dazio all'importazione nell'UE in esenzione dell'aliquota ad valorem di tale dazio.

4.       La Repubblica di Moldova procede alla soppressione di determinati dazi doganali come specificato nell'allegato XV-D con le seguenti modalità:

a)       i dazi doganali per le voci di cui alla categoria "5" dell'elenco della Repubblica di Moldova sono progressivamente soppressi in 6 scaglioni uguali, iniziando dalla data di entrata in vigore del presente accordo e proseguendo con le successive riduzioni il 1º gennaio dei 5 anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo;

b)      i dazi doganali per le voci di cui alla categoria "3" dell'elenco della Repubblica di Moldova sono progressivamente soppressi in 4 scaglioni uguali, iniziando dalla data di entrata in vigore del presente accordo e proseguendo con le successive riduzioni il 1º gennaio dei 3 anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo;

c)       i dazi doganali per le voci di cui alla categoria "10-A" dell'elenco della Repubblica di Moldova sono progressivamente soppressi in 10 scaglioni annuali uguali a iniziare dal 1º gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo;

d)      i dazi doganali per le voci di cui alla categoria "5-A" dell'elenco della Repubblica di Moldova sono progressivamente soppressi in 5 scaglioni annuali uguali a iniziare dal 1º gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo;

e)       i dazi doganali per le voci di cui alla categoria "3-A" dell'elenco della Repubblica di Moldova sono progressivamente soppressi in 3 scaglioni annuali uguali a iniziare dal 1º gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo;

f)       la soppressione dei dazi doganali per i prodotti di cui alla categoria "10-S" (prodotti soggetti a una moratoria di 5 anni) ha inizio il 1º gennaio del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo.

5.       L'importazione dei prodotti originari della Repubblica di Moldova elencati nell'allegato XV-C è soggetta al meccanismo antielusione dell'Unione di cui all'articolo 148 del presente accordo.

________________

Allegato XV-A

PRODOTTI SOGGETTI A CONTINGENTI TARIFFARI ANNUI IN ESENZIONE DA DAZIO (UNIONE)

Numero d'ordine || Codice NC 2012 || Descrizione dei prodotti || Volume (in t) || Aliquota del dazio

1 || 07020000 || Pomodori, freschi o refrigerati || 1 000 || esenzione

2 || 07032000 || Agli, freschi o refrigerati || 220 || esenzione

3 || 08061010 || Uve da tavola, fresche || 5 000 || esenzione

4 || 08081080 || Mele, fresche (escl. mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre) || 20 000 || esenzione

5 || 08094005 || Prugne, fresche || 5 000 || esenzione

6 || 20096110 || Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix ≤ 30 a 20°C e di valore > 18 EUR per 100 kg || 500 || esenzione

|| 20096919 || Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20°C e di valore > 22 EUR per 100 kg || ||

20096951 || Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20°C e di valore > 18 EUR per 100 kg, concentrati

20096959 || Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20°C e di valore > 18 EUR per 100 kg (escl. succhi concentrati)

________________

Allegato XV-B

PRODOTTI AI QUALI SI APPLICA UN PREZZO D'ENTRATA[1]

che beneficiano dell'esenzione dall'aliquota ad valorem del dazio all'importazione (UNIONE)

Codice NC 2012 || Descrizione dei prodotti

07070005 || Cetrioli, freschi o refrigerati

07099100 || Carciofi, freschi o refrigerati

07099310 || Zucchine, fresche o refrigerate

08051020 || Arance dolci, fresche

08052010 || Clementine

08052030 || Monreal e satsuma

08052050 || Mandarini e wilkings

08052070 || Tangerini

08052090 || Tangelo, Ortanique, Malaquina e simili ibridi di agrumi (escl. clementine, monreal, satsuma, mandarini, wilkings e tangerini)

08055010 || Limoni "Citrus limon, Citrus limonum"

08083090 || Pere (escl. pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre)

08091000 || Albicocche, fresche

08092100 || Ciliege acide "Prunus cerasus", fresche

08092900 || Ciliege, fresche (escl. ciliege acide)

08093010 || Pesche noci, fresche

08093090 || Pesche, fresche (escl. pesche noci)

22043092 || Mosti di uva, non fermentati, concentrati ai sensi della nota complementare 7 del capitolo 22, con massa volumica ≤ 1,33 g/cm³ a 20°C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole)

22043094 || Mosti di uva, non fermentati, non concentrati, con massa volumica ≤ 1,33 g/cm³ a 20°C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole)

22043096 || Mosti di uva, non fermentati, concentrati ai sensi della nota complementare 7 del capitolo 22, con massa volumica > 1,33 g/cm³ a 20°C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole)

22043098 || Mosti di uva, non fermentati, non concentrati, con massa volumica > 1,33 g/cm³ a 20°C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole)

________________

Allegato XV-C

PRODOTTI SOGGETTI AL MECCANISMO ANTIELUSIONE (UNIONE)

Categoria di prodotti || Codice NC 2012 || Descrizione dei prodotti || Volume limite (in t)

Prodotti agricoli

1 Carni suine || 02031110 || Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate || 4 500

02031211 || Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati

02031219 || Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati

02031911 || Parti anteriori e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati

02031913 || Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati

02031915 || Pancette "ventresche" e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati

02031955 || Carni di animali della specie suina domestica, disossate, fresche o refrigerate (escl. pancette e loro pezzi)

02031959 || Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, fresche o refrigerate (escl. carcasse, mezzene, prosciutti, spalle e loro pezzi, parti anteriori, lombate e pancette e loro pezzi)

|| 02032110 || Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, congelate ||

02032211 || Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati

02032219 || Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati

02032911 || Parti anteriori e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelati

02032913 || Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati

02032915 || Pancette "ventresche" e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelati

02032955 || Carni di animali della specie suina domestica, disossate, congelate (escl. pancette e loro pezzi)

02032959 || Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, congelate (escl. carcasse, mezzene, prosciutti, spalle e loro pezzi, parti anteriori, lombate e pancette e loro pezzi)

2 Carni di volatili da cortile || 02071130 || Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 70 %", freschi o refrigerati || 600

02071190 || Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65 %", o altrimenti presentati, interi, freschi o refrigerati (escl. "polli 83 %" e "polli 70 %")

02071210 || Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 70 %", congelati

02071290 || Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65 %" o altrimenti presentati, interi, congelati (escl. "polli 70 %")

02071310 || Pezzi di galli o galline, disossati, freschi o refrigerati

02071320 || Metà o quarti di galli o galline, freschi o refrigerati

02071330 || Ali intere, anche senza punta, di galli o galline, fresche o refrigerate

|| 02071350 || Petti e loro pezzi di galli o galline, non disossati, freschi o refrigerati ||

02071360 || Cosce e loro pezzi di galli o galline, non disossati, freschi o refrigerati

02071399 || Frattaglie commestibili di galli o galline, fresche o refrigerate (escl. fegati)

|| 02071410 || Pezzi di galli o galline, disossati, congelati ||

02071420 || Metà o quarti di galli o galline, congelati

02071430 || Ali intere, anche senza punta, di galli o galline, congelate

02071450 || Petti e loro pezzi di galli o galline, non disossati, congelati

02071460 || Cosce e loro pezzi di galli o galline, non disossati, congelati

02071499 || Frattaglie commestibili di galli o galline, congelate (escl. fegati)

|| 02072410 || Tacchini e tacchine delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 80 %", freschi o refrigerati ||

02072490 || Tacchini e tacchine delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 73 %" o altrimenti presentati, interi, freschi o refrigerati (escl. "tacchini 80 %")

02072510 || Tacchini e tacchine delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 80 %", congelati

02072590 || Tacchini e tacchine delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 73 %" o altrimenti presentati, interi, congelati (escl. "tacchini 80 %")

02072610 || Pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, disossati, freschi o refrigerati

02072620 || Metà o quarti di tacchini o tacchine delle specie domestiche, freschi o refrigerati

02072630 || Ali intere, anche senza punta, di tacchini o tacchine delle specie domestiche, fresche o refrigerate

|| 02072650 || Petti e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati ||

02072660 || Fusi (coscette) e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati

02072670 || Cosce e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati (escl. fusi)

02072680 || Pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati (escl. metà o quarti, ali intere, anche senza punta, dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali, petti, cosce e loro pezzi)

02072699 || Frattaglie commestibili di tacchini o tacchine delle specie domestiche, fresche o refrigerate (escl. fegati)

02072710 || Pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, disossati, congelati

02072720 || Metà o quarti di tacchini o tacchine delle specie domestiche, congelati

02072730 || Ali intere, anche senza punta, di tacchini o tacchine delle specie domestiche, congelate

02072750 || Petti e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, congelati

|| 02072760 || Fusi (coscette) e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, congelati ||

02072770 || Cosce e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, congelati (escl. fusi)

02072780 || Pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, congelati (escl. metà o quarti, ali intere, anche senza punta, dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali, petti, cosce e loro pezzi)

02072799 || Frattaglie commestibili di tacchini o tacchine delle specie domestiche, congelate (escl. fegati)

02074130 || Anatre delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 70 %", fresche o refrigerate

|| 02074180 || Anatre delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 63 %", o altrimenti presentate, fresche o refrigerate ||

02074230 || Anatre delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 70 %", congelate

|| 02074280 || Anatre delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 63 %", o altrimenti presentate, congelate ||

02074410 || Pezzi di anatre delle specie domestiche, disossati, freschi o refrigerati

02074421 || Metà o quarti di anatre delle specie domestiche, freschi o refrigerati

02074431 || Ali intere di anatre delle specie domestiche, fresche o refrigerate

02074441 || Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di anatre delle specie domestiche, freschi o refrigerati

02074451 || Petti e loro pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati

02074461 || Cosce e loro pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati

02074471 || Parti di anatre delle specie domestiche dette "paltò di anatra", non disossate, fresche o refrigerate

02074481 || Pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., freschi o refrigerati

02074499 || Frattaglie commestibili di anatre delle specie domestiche, fresche o refrigerate (escl. fegati)

02074510 || Pezzi di anatre delle specie domestiche, disossati, congelati

02074521 || Metà o quarti di anatre delle specie domestiche, congelati

02074531 || Ali intere di anatre delle specie domestiche, congelate

|| 02074541 || Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di anatre delle specie domestiche, congelati ||

02074551 || Petti e loro pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, congelati

|| 02074561 || Cosce e loro pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, congelati ||

02074581 || Pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., congelati

02074599 || Frattaglie commestibili di anatre delle specie domestiche, congelate (escl. fegati)

02075110 || Oche delle specie domestiche, intere, presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette "oche 82 %", fresche o refrigerate

02075190 || Oche delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette "oche 75 %", o altrimenti presentate, fresche o refrigerate

02075290 || Oche delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette "oche 75 %", o altrimenti presentate, congelate

02075410 || Pezzi di oche delle specie domestiche, disossati, freschi o refrigerati

02075421 || Metà o quarti di oche delle specie domestiche, freschi o refrigerati

|| 02075431 || Ali intere di oche delle specie domestiche, fresche o refrigerate ||

02075441 || Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di oche delle specie domestiche, freschi o refrigerati

02075451 || Petti e loro pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati

02075461 || Cosce e loro pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati

02075471 || Parti di oche delle specie domestiche dette "paltò di oca", non disossate, fresche o refrigerate

02075481 || Pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., freschi o refrigerati

02075499 || Frattaglie commestibili di oche delle specie domestiche, fresche o refrigerate (escl. fegati)

02075510 || Pezzi di oche delle specie domestiche, disossati, congelati

02075521 || Metà o quarti di oche delle specie domestiche, congelati

02075531 || Ali intere di oche delle specie domestiche, congelate

02075541 || Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di oche delle specie domestiche, congelati

|| 02075551 || Petti e loro pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, congelati ||

02075561 || Cosce e loro pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, congelati

02075581 || Pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., congelati

02075599 || Frattaglie commestibili di oche delle specie domestiche, congelate (escl. fegati)

02076005 || Faraone delle specie domestiche, intere, fresche, refrigerate o congelate

02076010 || Pezzi di faraone delle specie domestiche, disossati, freschi, refrigerati o congelati

02076031 || Ali intere di faraone delle specie domestiche, fresche, refrigerate o congelate

02076041 || Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di faraone delle specie domestiche, freschi, refrigerati o congelati

02076051 || Petti e loro pezzi di faraone delle specie domestiche, non disossati, freschi, refrigerati o congelati

02076061 || Cosce e loro pezzi di faraone delle specie domestiche, non disossati, freschi, refrigerati o congelati

02076081 || Pezzi di faraone delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., freschi, refrigerati o congelati

|| 02076099 || Frattaglie commestibili di faraone delle specie domestiche, fresche, refrigerate o congelate (escl. fegati) ||

16023211 || Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, non cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, nonché preparazioni di fegato)

16023230 || Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, contenenti ≥ 25 % e < 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)

16023290 || Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline (escl. preparazioni e conserve contenenti ≥ 25 % di carne o di frattaglie di volatili, carni e frattaglie di tacchino o faraona, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne)

3 Prodotti lattiero-caseari || 04021011 || Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg || 1 700

04021019 || Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg

04021091 || Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg

04021099 || Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg

04051011 || Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. burro disidratato e ghee)

04051019 || Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg, nonché burro disidratato e ghee)

04051030 || Burro ricombinato avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. burro disidratato e ghee)

04051050 || Burro di siero di latte avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. burro disidratato e ghee)

04051090 || Burro avente tenore, in peso, di materie grasse > 85 % e ≤ 95 % (escl. burro disidratato e ghee)

4 Uova in guscio || 04072100 || Uova di galline, in guscio, fresche (escl. uova fertilizzate per incubazione) || 7 000[2]

04072910 || Uova di volatili da cortile, in guscio, fresche (escl. uova di galline, nonché fertilizzate per incubazione)

04072990 || Uova di volatili, in guscio, fresche (escl. uova di volatili da cortile, nonché fertilizzate per incubazione)

04079010 || Uova di volatili da cortile, in guscio, conservate o cotte

5 Uova e albumine || 04089180 || Uova di volatili essiccate e sgusciate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atte ad uso alimentare (escl. tuorli) || 400

04089980 || Uova di volatili sgusciate, fresche, cotte in acqua o al vapore, modellate, congelate o altrimenti conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atte ad uso alimentare (escl. uova essiccate e tuorli)

6 Farine e agglomerati in forma di pellet, di frumento || 10019190 || Frumento destinato alla semina [escl. frumento (grano) duro, frumento (grano) tenero e spelta] || 75 000

10019900 || Frumento (grano) e frumento segalato [escl. frumento destinato alla semina e frumento (grano) duro]

7 Farine e agglomerati in forma di pellet, di orzo || 10039000 || Orzo (escl. orzo destinato alla semina) || 70 000

8 Farine e agglomerati in forma di pellet, di granturco || 10059000 || Granturco (escl. granturco destinato alla semina) || 130 000

9 Zuccheri || 17019910 || Zuccheri bianchi contenenti, allo stato secco, ≥ 99,5 % di saccarosio (escl. zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti) || 37 400

Prodotti agricoli trasformati

10 Cereali trasformati || 19043000 || Bulgur di grano in forma di chicchi lavorati, ottenuto mediante cottura di chicchi di grano duro || 2 500

22071000 || Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico ≥ 80 % vol

22072000 || Alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

22089091 || Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico < 80 % vol, presentato in recipienti di capacità ≤ 2 litri

22089099 || Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico < 80 % vol, presentato in recipienti di capacità > 2 litri

|| 29054300 || Mannitolo ||

29054411 || D-glucitolo "sorbitolo" in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

29054419 || D-glucitolo "sorbitolo" in soluzione acquosa (escl. quello contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo)

29054491 || D-glucitolo "sorbitolo" contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo (escl. in soluzione acquosa)

29054499 || D-glucitolo "sorbitolo" (escl. in soluzione acquosa e contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo)

35051010 || Destrina

35051050 || Amidi e fecole, esterificati o eterificati (escl. destrina)

35051090 || Amidi e fecole modificati (escl. amidi e fecole eterificati, amidi e fecole esterificati e destrina)

35052030 || Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati ≥ 25 % e < 55 % (escl. quelle condizionate per la vendita al minuto, di peso netto ≤ 1 kg)

35052050 || Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati ≥ 55 % e < 80 % (escl. quelle condizionate per la vendita al minuto, di peso netto ≤ 1 kg)

|| 35052090 || Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati ≥ 80 % (escl. quelle condizionate per la vendita al minuto, di peso netto ≤ 1 kg) ||

38091010 || Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze < 55 %

38091030 || Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze ≥ 55 % e < 70 %

|| 38091050 || Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze ≥ 70 % e < 83 % ||

|| 38091090 || Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze ≥ 83 % ||

38246011 || Sorbitolo in soluzione acquosa, contenente D‑mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo [escl. D-glucitolo (sorbitolo)]

38246019 || Sorbitolo in soluzione acquosa, contenente D‑mannitolo in proporzione > 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo [escl. D-glucitolo (sorbitolo)]

38246091 || Sorbitolo contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo [escl. sorbitolo in soluzione acquosa e D-glucitolo (sorbitolo)]

38246099 || Sorbitolo contenente D-mannitolo in proporzione > 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo [escl. sorbitolo in soluzione acquosa e D-glucitolo (sorbitolo)]

11 Sigarette || 24021000 || Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco || 1 000 o 1 miliardo di pezzi[3]

24022090 || Sigarette contenenti tabacco (escl. sigarette contenenti garofano)

12 Prodotti lattiero-caseari trasformati || 04052010 || Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse ≥ 39 % e < 60 % || 500

04052030 || Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse ≥ 60 % e ≤ 75 %

18062070 || Preparazioni dette "chocolate milk crumb" in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg

21061080 || Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate, contenenti, in peso, ≥ 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, ≥ 5 % di saccarosio o di isoglucosio, ≥ 5 % di glucosio o di amido o fecola

22029099 || Altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 ≥ 2 %.

13 Zuccheri trasformati || 13022010 || Sostanze pectiche, pectinati e pectati, allo stato secco, in polvere || 4 200

13022090 || Sostanze pectiche, pectinati e pectati, allo stato liquido

17025000 || Fruttosio chimicamente puro, allo stato solido

17029010 || Maltosio chimicamente puro, allo stato solido

17049099 || Impasti, compreso il marzapane, torrone e altre preparazioni a base di zuccheri non contenenti cacao [escl. gomme da masticare (chewing-gum), cioccolato bianco, pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse, gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri, caramelle di zucchero cotto, caramelle, prodotti ottenuti per compressione e impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto ≥ 1 kg]

18061030 || Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio ≥ 65 % e < 80 %

18061090 || Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio ≥ 80 %

18062095 || Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso > 2 kg, allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao < 18 %

|| 19019099 || Preparazioni alimentari a base di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti < 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata; preparazioni alimentari a base di latte, crema di latte, latticello, latte acido e panna acida ||

|| 21011298 || Preparazioni a base di caffè ||

21012098 || Preparazioni a base di tè o mate

21069098 || Preparazioni alimentari, n.n.a., contenenti, in peso, ≥ 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, ≥ 5 % di saccarosio o di isoglucosio, ≥ 5 % di glucosio o ≥ 5 % di amido o fecola

33021029 || Preparazioni a base di sostanze odorifere, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, contenenti, in peso, ≥ 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, ≥ 5 % di saccarosio o di isoglucosio, ≥ 5 % di glucosio o ≥ 5 % di amido o fecola, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande (escl. preparazioni con titolo alcolometrico effettivo > 0,5 % vol)

14 Granturco dolce || 07104000 || Granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, congelato || 1 500

07119030 || Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato

20019030 || Granturco dolce "Zea mays var. saccharata", preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico

20049010 || Granturco dolce "Zea mays var. saccharata", preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, congelato

20058000 || Granturco dolce "Zea mays var. saccharata", preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico (escl. congelato)

_______________

[1]        Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

[2]        140 milioni x 50 g = 7 000 t

[3]        A condizione che 1 pezzo pesi all'incirca 1 g.

ALLEGATO XV-D

ELENCO DELLE CONCESSIONI (REPUBBLICA DI MOLDOVA)

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011 || Descrizione || Aliquota NPF applicata || Categoria

02031110 || Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate || 20 %+200 EUR/t || Contingente tariffario 1 (4 000 t)

02031211 || Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati || 20 %+200 EUR/t || Contingente tariffario 1 (4 000 t)

02031219 || Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati || 20 %+200 EUR/t || Contingente tariffario 1 (4 000 t)

02031911 || Parti anteriori e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati || 20 %+200 EUR/t || Contingente tariffario 1 (4 000 t)

02031913 || Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati || 20 %+200 EUR/t || Contingente tariffario 1 (4 000 t)

02031915 || Pancette "ventresche" e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati || 20 %+200 EUR/t || Contingente tariffario 1 (4 000 t)

02031955 || Carni di animali della specie suina domestica, disossate, fresche o refrigerate (escl. pancette e loro pezzi) || 20 %+200 EUR/t || Contingente tariffario 1 (4 000 t)

02031959 || Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, fresche o refrigerate (escl. carcasse, mezzene, prosciutti, spalle e loro pezzi, parti anteriori, lombate e pancette e loro pezzi) || 20 %+200 EUR/ || Contingente tariffario 1 (4 000 t)

02032110 || Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, congelate || 20 %+200 EUR/t || Contingente tariffario 1 (4 000 t)

02032211 || Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati || 20 %+200 EUR/t || Contingente tariffario 1 (4 000 t)

02032219 || Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati || 20 %+200 EUR/t || Contingente tariffario 1 (4 000 t)

02032911 || Parti anteriori e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelati || 10 %+200 EUR/t || Contingente tariffario 1 (4 000 t)

02032913 || Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati || 10 %+200 EUR/t || Contingente tariffario 1 (4 000 t)

02032915 || Pancette "ventresche" e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelati || 10 %+200 EUR/t || Contingente tariffario 1 (4 000 t)

02032955 || Carni di animali della specie suina domestica, disossate, congelate (escl. pancette e loro pezzi) || 10 %+200 EUR/t || Contingente tariffario 1 (4 000 t)

02032959 || Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, congelate (escl. carcasse, mezzene, prosciutti, spalle e loro pezzi, parti anteriori, lombate e pancette e loro pezzi) || 10 %+200 EUR/t || Contingente tariffario 1 (4 000 t)

02063000 || Frattaglie commestibili di animali della specie suina, fresche o refrigerate || 15 || 10-S

02064100 || Fegati commestibili di animali della specie suina, congelati || 15 || 10-S

02064920 || Frattaglie commestibili di animali della specie suina domestica, congelate (escl. fegati) || 15 || 10-S

02071110 || Galli e galline, presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti "polli 83 %", freschi o refrigerati || 20 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t)

02071130 || Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 70 %", freschi o refrigerati || 20 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t)

02071190 || Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65 %", o altrimenti presentati, interi, freschi o refrigerati (escl. "polli 83 %" e "polli 70 %") || 20 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t)

02071210 || Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 70 %", congelati || 15 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t)

02071290 || Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65 %", o altrimenti presentati, interi, congelati (escl. "polli 70 %") || 15 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t)

02071310 || Pezzi di galli o galline, disossati, freschi o refrigerati || 20 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t)

02071320 || Metà o quarti di galli o galline, freschi o refrigerati || 20 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t)

02071330 || Ali intere, anche senza punta, di galli o galline, fresche o refrigerate || 20 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t)

02071350 || Petti e loro pezzi di galli o galline, non disossati, freschi o refrigerati || 20 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t)

02071360 || Cosce e loro pezzi di galli o galline, non disossati, freschi o refrigerati || 20 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t)

02071399 || Frattaglie commestibili di galli o galline, fresche o refrigerate (escl. fegati) || 20 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t)

02071410 || Pezzi di galli o galline, disossati, congelati || 15 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t)

02071420 || Metà o quarti di galli o galline, congelati || 15 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t)

02071430 || Ali intere, anche senza punta, di galli o galline, congelate || 15 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t)

02071440 || Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di galli e di galline, congelati || 15 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t)

02071450 || Petti e loro pezzi di galli o galline, non disossati, congelati || 15 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t)

02071460 || Cosce e loro pezzi di galli o galline, non disossati, congelati || 15 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t)

02071470 || Pezzi di galli o galline, non disossati, congelati (escl. metà o quarti, ali intere, anche senza punta, dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali, petti, cosce e loro pezzi) || 15 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t)

02071491 || Fegati commestibili di galli o galline, congelati || 15 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t)

02071499 || Frattaglie commestibili di galli o galline, congelate (escl. fegati) || 15 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t)

02109941 || Fegati commestibili di animali della specie suina domestica, salati o in salamoia, secchi o affumicati || 15 || 10-A

02109949 || Frattaglie commestibili di animali della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate (escl. fegati) || 15 || 10-A

04011010 || Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri || 15 || Contingente tariffario 3 (1 000 t)

04011090 || Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri) || 15 || Contingente tariffario 3 (1 000 t)

04012011 || Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 3 % e > 1 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri || 15 || Contingente tariffario 3 (1 000 t)

04012019 || Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 3 % e > 1 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri) || 15 || Contingente tariffario 3 (1 000 t)

04012091 || Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 3 % e ≤ 6 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri || 15 || Contingente tariffario 3 (1 000 t)

04012099 || Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 3 % e ≤ 6 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri) || 15 || Contingente tariffario 3 (1 000 t)

04013011 || Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 21 % e > 6 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri || 15 || Contingente tariffario 3 (1 000 t)

04013019 || Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 21 % e > 6 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri) || 15 || Contingente tariffario 3 (1 000 t)

04013031 || Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 21 % e ≤ 45 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri || 15 || Contingente tariffario 3 (1 000 t)

04013039 || Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 21 % e ≤ 45 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri) || 15 || Contingente tariffario 3 (1 000 t)

04013091 || Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri || 15 || Contingente tariffario 3 (1 000 t)

04013099 || Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri) || 15 || Contingente tariffario 3 (1 000 t)

04021011 || Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg || 10 || 10-A

04021019 || Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg || 10 || 10-A

04021091 || Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg || 10 || 10-A

04021099 || Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg || 10 || 10-A

04022111 || Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg || 10 || 10-A

04022117 || Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 11 % e > 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg o presentati diversamente || 10 || 10-A

04022119 || Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 11 % e ≤ 27 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg o presentati diversamente || 10 || 10-A

04022191 || Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 27 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg || 10 || 10-A

04022199 || Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 27 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg || 10 || 10-A

04022915 || Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 27 % e > 1,5 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. latte per l'alimentazione dei lattanti in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto ≤ 500 g) || 10 || 10-A

04022919 || Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 27 % e > 1,5 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg || 10 || 10-A

04022991 || Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 27 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg || 10 || 10-A

04022999 || Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 27 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg || 10 || 10-A

04029111 || Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 8 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. in forme solide) || 10 || 10-A

04029119 || Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 8 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg (escl. in forme solide) || 10 || 10-A

04029131 || Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 8 % e ≤ 10 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. in forme solide) || 10 || 10-A

04029139 || Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 8 % e ≤ 10 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg (escl. in forme solide) || 10 || 10-A

04029151 || Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 10 % e ≤ 45 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. in forme solide) || 10 || 10-A

04029159 || Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 10 % e ≤ 45 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg (escl. in forme solide) || 10 || 10-A

04029191 || Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. in forme solide) || 10 || 10-A

04029199 || Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg (escl. in forme solide) || 10 || 10-A

04029911 || Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 9,5 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. in forme solide) || 10 || 10-A

04029919 || Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 9,5 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg (escl. in forme solide) || 10 || 10-A

04029931 || Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 9,5 % e ≤ 45 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. in forme solide) || 10 || 10-A

04029939 || Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 9,5 % e ≤ 45 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg (escl. in forme solide) || 10 || 10-A

04029991 || Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. in forme solide) || 10 || 10-A

04029999 || Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg (escl. in forme solide) || 10 || 10-A

04051011 || Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. burro disidratato e ghee) || 15 %+500 EUR/t || Contingente tariffario 3 (1 000 t)

04051019 || Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg, nonché burro disidratato e ghee) || 15 %+500 EUR/t || Contingente tariffario 3 (1 000 t)

04051030 || Burro ricombinato avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. burro disidratato e ghee) || 15 %+500 EUR/t || Contingente tariffario 3 (1 000 t)

04051050 || Burro di siero di latte avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. burro disidratato e ghee) || 15 %+500 EUR/t || Contingente tariffario 3 (1 000 t)

04051090 || Burro avente tenore, in peso, di materie grasse > 85 % e ≤ 95 % (escl. burro disidratato e ghee) || 15 %+500 EUR/t || Contingente tariffario 3 (1 000 t)

04052010 || Paste da spalmare lattiere, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≥ 39 % e < 60 % || 20 %+500 EUR/t || Contingente tariffario 3 (1 000 t)

04052030 || Paste da spalmare lattiere, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≥ 60 % e ≤ 75 % || 20 %+500 EUR/t || Contingente tariffario 3 (1 000 t)

04052090 || Paste da spalmare lattiere, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 75 % e < 80 % || 20 %+500 EUR/t || Contingente tariffario 3 (1 000 t)

04059010 || Materie grasse provenienti dal latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≥ 99,3 % e aventi tenore, in peso, di acqua ≤ 0,5 % || 20 %+500 EUR/t || Contingente tariffario 3 (1 000 t)

04059090 || Materie grasse provenienti dal latte, burro disidratato e ghee (escl. quelle aventi tenore, in peso, di materie grasse ≥ 99,3 % e aventi tenore, in peso, di acqua ≤ 0,5 %, nonché burro naturale, burro ricombinato e burro di siero di latte) || 20 %+500 EUR/t || Contingente tariffario 3 (1 000 t)

04061020 || Formaggi freschi "non affinati", compresi il formaggio di siero di latte e i latticini, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % || 10 || 5-A

04061080 || Formaggi freschi "non affinati", compresi il formaggio di siero di latte e i latticini, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 40 % || 10 || 5-A

04062090 || Formaggi grattugiati o in polvere [escl. formaggi di Glarus alle erbe (detti "Schabziger")] || 10 || 5-A

04063010 || Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell ed, eventualmente, con aggiunta di formaggio di Glarus alle erbe (detto "Schabziger"), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 56 % della sostanza secca || 10 || 3-A

04063031 || Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 36 % e tenore, in peso, di materie grasse ≤ 48 % della sostanza secca [escl. miscele di formaggi fusi ottenute con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell, anche con aggiunta di formaggio di Glarus alle erbe (detto "Schabziger"), condizionati per la vendita al minuto] || 10 || 3-A

04063039 || Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 36 % e tenore, in peso, di materie grasse > 48 % della sostanza secca [escl. miscele di formaggi fusi ottenute con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell, anche con aggiunta di formaggio di Glarus alle erbe (detto "Schabziger"), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 56 % della sostanza secca] || 10 || 3-A

04063090 || Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 36 % [escl. miscele di formaggi fusi ottenute con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell, anche con aggiunta di formaggio di Glarus alle erbe (detto "Schabziger"), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 56 % della sostanza secca] || 10 || 3-A

04069001 || Formaggi destinati alla trasformazione (escl. formaggi freschi, compreso il formaggio di siero di latte, latticini, formaggi fusi, formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando "Penicillium roqueforti", nonché formaggi grattugiati o in polvere) || 10 || 5-A

04069013 || Emmental (escl. grattugiato o in polvere o destinato alla trasformazione) || 10 || 5-A

04069021 || Cheddar (escl. grattugiato o in polvere o destinato alla trasformazione) || 10 || 5-A

04069023 || Edam (escl. grattugiato o in polvere o destinato alla trasformazione) || 10 || 5-A

04069025 || Tilsit (escl. grattugiato o in polvere o destinato alla trasformazione) || 10 || 5-A

04069027 || Butterkäse (escl. grattugiato o in polvere o destinato alla trasformazione) || 10 || 5-A

04069029 || Kashkaval (escl. grattugiato o in polvere o destinato alla trasformazione) || 10 || 5-A

04069050 || Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (escl. feta) || 10 || 5-A

04069069 || Formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa ≤ 47 %, n.n.a. || 10 || 5-A

04069078 || Gouda avente tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e avente tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 47 % e ≤ 72 % (escl. grattugiato o in polvere o destinato alla trasformazione) || 10 || 5-A

04069086 || Formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 47 % e ≤ 72 %, n.n.a. || 10 || 5-A

04069087 || Formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 52 % e ≤ 62 %, n.n.a. || 10 || 5-A

04069088 || Formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 62 % e ≤ 72 %, n.n.a. || 10 || 5-A

04069093 || Formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 72 %, n.n.a. || 10 || 5-A

04069099 || Formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse > 40 %, n.n.a. || 10 || 5-A

07020000 || Pomodori, freschi o refrigerati || dal 1° gennaio al 15 marzo ‑ 10; dal 1° aprile al 31 ottobre ‑ 20; dal 16 novembre al 31 dicembre ‑ 10 || 5-A

07031019 || Cipolle, fresche o refrigerate (escl. cipolle da semina) || 15 || 5-A

07041000 || Cavolfiori e cavoli broccoli, freschi o refrigerati || 15 || 5-A

07049010 || Cavoli bianchi e cavoli rossi, freschi o refrigerati || 15 || 5-A

07061000 || Carote e navoni, freschi o refrigerati || 15 || 5-A

07069010 || Sedani-rapa, freschi o refrigerati || 15 || 5-A

07069090 || Barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati (escl. carote, navoni, sedani-rapa e barbaforte o cren) || 15 || 5-A

07070005 || Cetrioli, freschi o refrigerati || dal 1° gennaio al 15 marzo ‑ 10; dal 1° aprile al 31 ottobre ‑ 15; dal 16 novembre al 31 dicembre ‑ 10 || 5-A

07081000 || Piselli "Pisum sativum", anche sgranati, freschi o refrigerati || 15 || 5-A

07082000 || Fagioli "Vigna spp., Phaseolus spp.", anche sgranati, freschi o refrigerati || 15 || 5-A

07089000 || Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati (escl. piselli "Pisum sativum" e fagioli "Vigna spp., Phaseolus spp.") || 15 || 5-A

07093000 || Melanzane, fresche o refrigerate || 15 || 5-A

07095100 || Funghi del genere "Agaricus", freschi o refrigerati || 15 || 5-A

07096010 || Peperoni, freschi o refrigerati || 15 || 5-A

07099070 || Zucchine, fresche o refrigerate || 15 || 5-A

08061010 || Uve da tavola, fresche || dal 1° gennaio al 14 luglio ‑ 10; dal 15 luglio al 20 novembre ‑ 15; dal 21 novembre al 31 dicembre ‑ 10 || 10-S

08081080 || Mele, fresche (escl. mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre) || dal 1° gennaio al 30 giugno ‑ 10; dal 1° luglio al 31 luglio ‑ 20; dal 1° agosto al 31 dicembre ‑ 10 || 10-S

08092005 || Ciliege acide "Prunus cerasus", fresche || dal 1° gennaio al 20 maggio ‑ 10; dal 21 maggio al 10 agosto ‑ 20; dall'11 agosto al 31 dicembre ‑ 10 || 5-A

08092095 || Ciliege, fresche (escl. ciliege acide "Prunus cerasus") || dal 1° gennaio al 20 maggio ‑ 10; dal 21 maggio al 10 agosto ‑ 20; dall'11 agosto al 31 dicembre ‑ 10 || 10-A

08093010 || Pesche noci, fresche || dal 1° gennaio al 10 giugno ‑ 10; dall'11 giugno al 30 settembre ‑ 20; dal 1° ottobre al 31 dicembre ‑ 10 || 5-A

08093090 || Pesche, fresche (escl. pesche noci) || dal 1° gennaio al 10 giugno ‑ 10; dall'11 giugno al 30 settembre ‑ 20; dal 1° ottobre al 31 dicembre ‑ 10 || 10-S

08094005 || Prugne, fresche || dal 1° gennaio al 10 giugno ‑ 10; dall'11 giugno al 30 settembre ‑ 20; dal 1° ottobre al 31 dicembre ‑ 10 || 10-S

08101000 || Fragole, fresche || dal 1° gennaio al 30 aprile ‑ 10; dal 1° maggio al 31 luglio ‑ 20; dal 1° agosto al 31 dicembre ‑ 10 || 5-A

08109050 || Ribes nero (cassis), fresco || 10 || 5-A

08109060 || Ribes rosso, fresco || 10 || 5-A

08109070 || Ribes bianco e uva spina, freschi || 10 || 5-A

08111090 || Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, congelate || 15 || 5-A

08112031 || Lamponi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti || 15 || 5-A

08112039 || Ribes nero (cassis), anche cotto in acqua o al vapore, congelato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti || 15 || 5-A

08112051 || Ribes rosso, anche cotto in acqua o al vapore, congelato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti || 15 || 5-A

08112059 || More di rovo o di gelso, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti || 15 || 5-A

08112090 || More-lamponi, ribes bianco e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti || 15 || 5-A

08119075 || Ciliegie acide "Prunus cerasus", anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti || 15 || 5-A

16010010 || Salsicce e prodotti simili di fegato e preparazioni alimentari a base di tali prodotti || 15 || Contingente tariffario 4 (1 700 t)

16010091 || Salsicce non cotte, di carne, di frattaglie o di sangue (escl. fegato) || 15 || Contingente tariffario 4 (1 700 t)

16010099 || Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue e preparazioni alimentari a base di tali prodotti (escl. salsicce di fegato e salsicce non cotte) || 15 || Contingente tariffario 4 (1 700 t)

16023111 || Preparazioni contenenti unicamente carne di tacchino non cotta (escl. salsicce, salami e prodotti simili) || 20 || 10-A

16023119 || Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di tacchini e tacchine delle specie domestiche, contenenti, in peso, ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. preparazioni contenenti unicamente carne di tacchino non cotta, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) || 20 || 10-A

16023130 || Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di tacchini e tacchine delle specie domestiche, contenenti, in peso, ≥ 25 % e < 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) || 20 || 10-A

16023190 || Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di tacchini e tacchine delle specie domestiche (escl. preparazioni e conserve contenenti, in peso, ≥ 25 % di carne o di frattaglie di volatili, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne) || 20 || 10-A

16023211 || Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, non cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, nonché preparazioni di fegato) || 20 || Contingente tariffario 4 (1 700 t)

16023219 || Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) || 20 || Contingente tariffario 4 (1 700 t)

16023230 || Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, contenenti ≥ 25 % e < 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. di tacchino o di faraona, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) || 20 || Contingente tariffario 4 (1 700 t)

16023290 || Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline (escl. preparazioni e conserve contenenti ≥ 25 % di carne o di frattaglie di volatili, carni e frattaglie di tacchino o faraona, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne) || 20 || Contingente tariffario 4 (1 700 t)

16023921 || Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di anatre, oche e faraone delle specie domestiche, non cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, nonché preparazioni di fegato) || 20 || 10-A

16023929 || Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di anatre, oche e faraone delle specie domestiche, cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) || 20 || 10-A

16023940 || Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di anatre, oche e faraone delle specie domestiche, contenenti ≥ 25 % e < 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) || 20 || 10-A

16023980 || Preparazioni e conserve di carne o frattaglie di anatre, oche e faraone delle specie domestiche (escl. preparazioni e conserve contenenti ≥ 25 % di carne o di frattaglie di volatili, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto, per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne) || 20 || 10-A

16024110 || Preparazioni e conserve di prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica || 20 || Contingente tariffario 4 (1 700 t)

16024210 || Preparazioni e conserve di spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica || 20 || Contingente tariffario 4 (1 700 t)

16024911 || Preparazioni e conserve di lombate e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti, di animali della specie suina domestica (escl. collari) || 15 || Contingente tariffario 4 (1 700 t)

16024913 || Preparazioni e conserve di collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle, di animali della specie suina domestica || 15 || Contingente tariffario 4 (1 700 t)

16024915 || Preparazioni e conserve di miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate, collari e loro pezzi di animali della specie suina domestica (escl. miscugli soltanto di lombate e di prosciutti o soltanto di collari e di spalle) || 15 || Contingente tariffario 4 (1 700 t)

16024919 || Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, compresi i miscugli, di animali della specie suina domestica, contenenti, in peso, ≥ 80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine (escl. prosciutti, spalle, lombate, collari e loro pezzi, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) || 15 || Contingente tariffario 4 (1 700 t)

16024930 || Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie e miscugli, di animali della specie suina domestica, contenenti, in peso, ≥ 40 % e < 80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) || 15 || Contingente tariffario 4 (1 700 t)

16024950 || Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie e miscugli, di animali della specie suina domestica, contenenti, in peso, < 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne) || 15 || Contingente tariffario 4 (1 700 t)

16025010 || Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, di animali della specie bovina, non cotte, compresi i miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte (escl. salsicce, salami e prodotti simili e preparazioni di fegato) || 15 || 10-S

16025031 || "Corned beef", in recipienti ermeticamente chiusi || 15 || 10-A

16025039 || Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie bovina (escl. "Corned beef"), in recipienti ermeticamente chiusi (escl. preparazioni e conserve non cotte, nonché miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte) || 15 || 10-S

16025080 || Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie bovina (escl. "Corned beef"), non in recipienti ermeticamente chiusi (escl. preparazioni e conserve non cotte, nonché miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte) || 15 || 10-S

16029051 || Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie contenenti carni o frattaglie di animali della specie suina domestica (escl. di volatili da cortile, di animali della specie bovina, di renna, di selvaggina o di coniglio, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) || 15 || Contingente tariffario 4 (1 700 t)

16029061 || Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, non cotte, contenenti carni o frattaglie di animali della specie bovina, compresi i miscugli di carni cotte o non cotte e di frattaglie cotte o non cotte (escl. di volatili da cortile, di animali della specie suina domestica, di renna, di selvaggina o di coniglio, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, nonché preparazioni di fegato) || 15 || 10-A

16029069 || Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, cotte, contenenti carni o frattaglie di animali della specie bovina (escl. di volatili da cortile, di animali della specie suina domestica, di selvaggina o di coniglio, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne) || 15 || 10-A

17011110 || Zuccheri di canna greggi, destinati a essere raffinati (escl. zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti) || 75 || Contingente tariffario 5 (5 400 t)

17011190 || Zuccheri di canna greggi (escl. zuccheri destinati a essere raffinati e con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti) || 75 || Contingente tariffario 5 (5 400 t)

17011210 || Zuccheri di barbabietola greggi, destinati a essere raffinati (escl. zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti) || 75 || Contingente tariffario 5 (5 400 t)

17011290 || Zuccheri di barbabietola greggi (escl. zuccheri destinati a essere raffinati e con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti) || 75 || Contingente tariffario 5 (5 400 t)

17019100 || Zuccheri di canna o di barbabietola raffinati, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti || 75 || Contingente tariffario 5 (5 400 t)

17019910 || Zuccheri bianchi contenenti, allo stato secco, ≥ 99,5 % di saccarosio (escl. zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti) || 75 || Contingente tariffario 5 (5 400 t)

17019990 || Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido (escl. zuccheri di canna o di barbabietola con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, zuccheri greggi e zuccheri bianchi) || 75 || Contingente tariffario 5 (5 400 t)

17023010 || Isoglucosio allo stato solido, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, < 20 % di fruttosio || 75 || Contingente tariffario 6 (640 t)

17023051 || Glucosio "destrosio" in polvere cristallina bianca, anche agglomerata, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, < 20 % di fruttosio e contenente, in peso, allo stato secco, ≥ 99 % di glucosio (escl. isoglucosio) || 75 || Contingente tariffario 6 (640 t)

17023059 || Glucosio allo stato solido e sciroppo di glucosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non contenenti fruttosio o contenenti, in peso, allo stato secco, < 20 % di fruttosio e contenenti, in peso, allo stato secco, ≥ 99 % di glucosio (escl. isoglucosio e glucosio "destrosio" in polvere cristallina bianca, anche agglomerata) || 75 || Contingente tariffario 6 (640 t)

17023091 || Glucosio "destrosio" in polvere cristallina bianca, anche agglomerata, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, < 20 % di fruttosio e contenente, in peso, allo stato secco, < 99 % di glucosio (escl. isoglucosio) || 75 || Contingente tariffario 6 (640 t)

17023099 || Glucosio allo stato solido e sciroppo di glucosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non contenenti fruttosio o contenenti, in peso, allo stato secco, < 20 % di fruttosio e < 99 % di glucosio (escl. isoglucosio e glucosio "destrosio" in polvere cristallina bianca, anche agglomerata) || 75 || Contingente tariffario 6 (640 t)

17024010 || Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, ≥ 20 % e < 50 % di fruttosio (escl. zucchero invertito) || 75 || Contingente tariffario 6 (640 t)

17024090 || Glucosio allo stato solido e sciroppo di glucosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, allo stato secco, ≥ 20 % e < 50 % di fruttosio (escl. isoglucosio e zucchero invertito) || 75 || Contingente tariffario 6 (640 t)

17025000 || Fruttosio chimicamente puro, allo stato solido || 75 || Contingente tariffario 6 (640 t)

17026010 || Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, > 50 % di fruttosio (escl. fruttosio chimicamente puro e zucchero invertito) || 75 || Contingente tariffario 6 (640 t)

17026095 || Fruttosio allo stato solido e sciroppo di fruttosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, allo stato secco, > 50 % di fruttosio (escl. isoglucosio, sciroppo di inulina, fruttosio chimicamente puro e zucchero invertito) || 75 || Contingente tariffario 6 (640 t)

17029010 || Maltosio chimicamente puro, allo stato solido || 75 || Contingente tariffario 6 (640 t)

17029030 || Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio, ottenuto da polimeri di glucosio || 75 || Contingente tariffario 6 (640 t)

17029060 || Succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale || 75 || Contingente tariffario 6 (640 t)

17029071 || Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, ≥ 50 % di saccarosio || 75 || Contingente tariffario 6 (640 t)

17029075 || Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, < 50 % di saccarosio, in polvere, anche agglomerati || 75 || Contingente tariffario 6 (640 t)

17029079 || Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, < 50 % di saccarosio (escl. zuccheri e melassi in polvere, anche agglomerati) || 75 || Contingente tariffario 6 (640 t)

17029099 || Zuccheri allo stato solido, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti (escl. zuccheri di canna o di barbabietola, saccarosio e maltosio chimicamente puri, lattosio, zucchero d'acero, glucosio, fruttosio, maltodestrina, e relativi sciroppi, isoglucosio, sciroppo di inulina, miele artificiale e caramello) || 75 || Contingente tariffario 6 (640 t)

19021100 || Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti uova || 10 || 3-A

19021990 || Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti farine o semolini di frumento (grano) tenero, non contenenti uova || 10 || 5-A

19041010 || Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura, a base di granturco || 15 || 5-A

19041090 || Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (escl. a base di granturco o di riso) || 15 || 3-A

19042010 || Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati || 15 || 3-A

19042091 || Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati, a base di granturco (escl. preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati) || 15 || 3-A

19042099 || Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati (escl. a base di granturco o riso, nonché preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati) || 15 || 3-A

19051000 || Pane croccante detto "Knäckebrot" || 15 || 5-A

19053199 || Biscotti con aggiunta di dolcificanti, anche con aggiunta di cacao, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte < 8 % (escl. biscotti rivestiti o ricoperti di cioccolato o di preparazioni contenenti cacao, nonché doppio biscotto con ripieno) || 15 || 5-A

19053211 || Cialde e cialdine, anche con aggiunta di cacao, rivestite o ricoperte di cioccolato o di preparazioni contenenti cacao, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 85 g (escl. cialde e cialdine aventi tenore di umidità > 10 %) || 15 || 3-A

19053299 || Cialde e cialdine, anche con aggiunta di cacao, anche ripiene (escl. cialde e cialdine rivestite o ricoperte di cioccolato o di preparazioni contenenti cacao, salate, nonché aventi tenore di umidità > 10 %) || 15 || 5-A

19054010 || Fette biscottate || 15 || 5-A

19059030 || Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta, anche avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno ≤ 5 %, in peso, sulla materia secca || 10 || 5-A

19059045 || Biscotti (escl. biscotti con aggiunta di dolcificanti) || 10 || 5-A

19059055 || Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati (escl. pane croccante detto "Knäckebrot", fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati, nonché cialde e cialdine) || 10 || 5-A

19059060 || Torte di frutta, pane con uva passa, panettoni, meringhe, stollen di Natale, cornetti e altri prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, con aggiunta di dolcificanti (escl. pane croccante detto "Knäckebrot", pane con spezie e simili, biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdine, nonché fette biscottate) || 10 || 5-A

19059090 || Pizze, quiche e altri prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, senza aggiunta di dolcificanti (escl. pane croccante detto "Knäckebrot", pane con spezie e simili, biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdine, fette biscottate e prodotti simili tostati, pane, ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili) || 10 || 3-A

20019070 || Peperoni, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico || 20 || 3-A

20021010 || Pomodori pelati, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico || 20 || 5-A

20021090 || Pomodori non pelati, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico || 20 || 5-A

20029011 || Pomodori, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca < 12 %, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg (escl. interi o in pezzi) || 20 || 5-A

20029019 || Pomodori, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca < 12 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. interi o in pezzi) || 20 || 5-A

20029031 || Pomodori, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca ≥ 12 % e ≤ 30 %, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg (escl. interi o in pezzi) || 20 || 3-A

20029039 || Pomodori, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca ≥ 12 % e ≤ 30 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. interi o in pezzi) || 20 || 3-A

20029091 || Pomodori, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca > 30 %, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg (escl. interi o in pezzi) || 20 || 3-A

20029099 || Pomodori, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca > 30 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. interi o in pezzi) || 20 || 3-A

20049050 || Piselli "Pisum sativum" e fagiolini "Phaseolus spp.", preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati || 10 || 3-A

20054000 || Piselli "Pisum sativum", preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico (escl. congelati) || 25 || 5-A

20055100 || Fagioli "Vigna spp." e "Phaseolus spp." in grani, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico (escl. congelati) || 15 || 5-A

20058000 || Granturco dolce "Zea mays var. saccharata", preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico (escl. congelato) || 10 || 3-A

20059950 || Miscugli di ortaggi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati || 15 || 3-A

20059990 || Ortaggi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati (escl. cotti negli zuccheri o canditi, ortaggi e legumi omogeneizzati della sottovoce 2005.10, pomodori, funghi, tartufi, patate, crauti, piselli "Pisum sativum", fagioli "Vigna spp." e "Phaseolus spp.", asparagi, olive, granturco dolce "Zea mays var. saccharata", germogli di bambù, frutta del genere Capsicum piccante, capperi, carciofi, carote e miscugli di ortaggi) || 15 || 3-A

20079910 || Puree e paste di prugne, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 30 %, in imballaggi immediati di contenuto > 100 kg e destinate alla trasformazione industriale || 10 || 5-A

20079931 || Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di ciliege, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 30 % (escl. preparazioni omogeneizzate della sottovoce 2007.10) || 10 || 5-A

20079933 || Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di fragole, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 30 % (escl. preparazioni omogeneizzate della sottovoce 2007.10) || 10 || 5-A

20079935 || Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di lamponi, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 30 % (escl. preparazioni omogeneizzate della sottovoce 2007.10) || 10 || 5-A

20095010 || Succhi di pomodoro, aventi tenore, in peso, di estratto secco < 7 %, non fermentati, senza aggiunta di alcole, addizionati di zuccheri || 15 || 5-A

20095090 || Succhi di pomodoro, aventi tenore, in peso, di estratto secco < 7 %, non fermentati, senza aggiunta di alcole (escl. succhi addizionati di zuccheri) || 15 || 5-A

20096911 || Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20°C e di valore ≤ 22 EUR per 100 kg || 15 || 5-A

20096919 || Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20°C e di valore > 22 EUR per 100 kg || 15 || 5-A

20096951 || Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20°C e di valore > 18 EUR per 100 kg, concentrati || 15 || 5-A

20096959 || Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20°C e di valore > 18 EUR per 100 kg (escl. succhi concentrati) || 15 || 5-A

20096971 || Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati > 30 %, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20°C e di valore ≤ 18 EUR per 100 kg, concentrati || 15 || 5-A

20096979 || Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati > 30 %, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20°C e di valore ≤ 18 EUR per 100 kg (escl. succhi concentrati) || 15 || 5-A

20096990 || Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20°C e di valore ≤ 18 EUR per 100 kg (escl. succhi aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati > 30 %) || 15 || 5-A

20097110 || Succhi di mela, non fermentati, senza aggiunta di alcole, addizionati di zuccheri, di un valore Brix ≤ 20 a 20°C e di valore > 18 EUR per 100 kg || 15 || 5-A

20097191 || Succhi di mela, non fermentati, senza aggiunta di alcole, addizionati di zuccheri, di un valore Brix ≤ 20 a 20°C e di valore ≤ 18 EUR per 100 kg || 15 || 5-A

20097919 || Succhi di mela, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20°C e di valore > 22 EUR per 100 kg || 15 || 5-A

20097993 || Succhi di mela, non fermentati, senza aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati ≤ 30 %, di un valore Brix > 20 e ≤ 67 a 20°C e di valore ≤ 18 EUR per 100 kg || 15 || 5-A

20098096 || Succhi di ciliegia, non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix ≤ 67 a 20°C (escl. succhi addizionati di zuccheri) || 10 || 5-A

20098099 || Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix ≤ 67 a 20°C [escl. succhi addizionati di zuccheri, miscugli di succhi, succhi di agrumi, guaiava, mango, mangostano, papaia, tamarindo, frutta di acagiù, litchi, frutta del jack (pane di scimmia), sapotiglia, frutti della passione, carambole, pitahaya, ananasso, pomodoro, uva, compresi i mosti di uva, mela, pera, ciliegia e frutti della specie "Vaccinium macrocarpon"] || 10 || 5-A

20099051 || Miscugli di succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix ≤ 67 a 20°C e di valore > 30 EUR per 100 kg, addizionati di zuccheri (escl. miscugli di succhi di mela e pera o di agrumi e ananasso) || 15 || 3-A

20099059 || Miscugli di succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix ≤ 67 a 20°C e di valore > 30 EUR per 100 kg (escl. addizionati di zuccheri, miscugli di succhi di mela e pera o di agrumi e ananasso) || 15 || 5-A

22041019 || Vini spumanti di uve fresche con titolo alcolometrico effettivo ≥ 8,5 % vol (escl. Champagne) || 0,5 EUR/l || 5-A

22041091 || Asti spumante con titolo alcolometrico effettivo < 8,5 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A

22041099 || Vini spumanti di uve fresche con titolo alcolometrico effettivo < 8,5 % vol (escl. Asti spumante) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042110 || Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci, di capacità ≤ 2 litri; vini altrimenti presentati, aventi, alla temperatura di 20°C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, ≥ 1 bar e < 3 bar, in recipienti di capacità ≤ 2 litri (escl. vini spumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042111 || Vini bianchi di qualità prodotti nella regione "Alsace", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042112 || Vini bianchi di qualità prodotti nella regione "Bordeaux", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042113 || Vini bianchi di qualità prodotti nella regione "Bourgogne", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042117 || Vini bianchi di qualità prodotti nella regione "Val de Loire", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042118 || Vini bianchi di qualità prodotti nella regione "Mosel‑Saar‑Ruwer", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042119 || Vini bianchi di qualità prodotti nella regione "Pfalz", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042122 || Vini bianchi di qualità prodotti nella regione "Rheinhessen", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042123 || Vini bianchi di qualità prodotti nella regione "Tokaj" (ad esempio, Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás), in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042124 || Vini bianchi di qualità prodotti nel Lazio, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042126 || Vini bianchi di qualità prodotti in Toscana, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042127 || Vini bianchi di qualità prodotti in Trentino, Alto Adige e Friuli, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042128 || Vini bianchi di qualità prodotti nel Veneto, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042132 || Vini bianchi di qualità di tipo "vinho verde", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042134 || Vini bianchi di qualità prodotti nella regione "Penedés", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042136 || Vini bianchi di qualità prodotti nella regione "Rioja", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042137 || Vini bianchi di qualità prodotti nella regione "Valencia", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042138 || Vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini prodotti nelle regioni "Alsace", "Bordeaux", "Bourgogne", "Val de Loire", "Mosel‑Saar‑Ruwer", "Pfalz", "Rheinhessen", "Tokaj", Lazio, Toscana, Trentino, Alto Adige, Friuli, Veneto, "Penedés", "Rioja", "Valencia", "vinho verde", vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042142 || Vini di qualità prodotti nella regione "Bordeaux", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042143 || Vini di qualità prodotti nella regione "Bourgogne", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042144 || Vini di qualità prodotti nella regione "Beaujolais", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042146 || Vini di qualità prodotti nella regione "Côtes‑du‑Rhône", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042147 || Vini di qualità prodotti nella regione "Languedoc‑Roussillon", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042148 || Vini di qualità prodotti nella regione "Val de Loire", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042162 || Vini di qualità prodotti in Piemonte, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042166 || Vini di qualità prodotti in Toscana, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042167 || Vini di qualità prodotti in Trentino e Alto Adige, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042168 || Vini di qualità prodotti nel Veneto, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042169 || Vini di qualità prodotti nelle regioni "Dao", "Bairrada" e "Douro", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042171 || Vini di qualità prodotti nella regione "Navarra", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042174 || Vini di qualità prodotti nella regione "Penedés", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042176 || Vini di qualità prodotti nella regione "Rioja", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042177 || Vini di qualità prodotti nella regione "Valdepeñas", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042178 || Vini di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini prodotti nelle regioni "Bordeaux", "Bourgogne", "Beaujolais", "Côtes‑du‑Rhône", "Languedoc‑Roussillon", "Val de Loire", Piemonte, Toscana, Trentino, Alto Adige, Veneto, "Dao", "Bairrada", "Douro", "Navarra", "Penedés", "Rioja", "Valdepeñas", vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042179 || Vini bianche di uve fresche, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini di qualità prodotti in regioni determinate) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042180 || Vini di uve fresche, compresi i vini e i mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle), in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini di qualità prodotti in regioni determinate e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042181 || Vini bianchi di qualità prodotti nella regione "Tokaj" (ad esempio, Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás), in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A

22042182 || Vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini prodotti nella regione "Tokaj", vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042183 || Vini di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042184 || Vini bianchi di uve fresche, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini di qualità prodotti in regioni determinate) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042185 || Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, e mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle), in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini di qualità prodotti in regioni determinate e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042187 || Vino di Marsala, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A

22042188 || Vino di Samos e moscato di Lemnos, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A

22042189 || Vino di Porto, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A

22042191 || Vino di Madera e moscatello di Setúbal, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A

22042192 || Vino di Xeres, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A

22042193 || Vini di Tokaj (Aszu e Szamorodni), in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A

22042194 || Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini di Marsala, di Samos, di Porto, di Madera, di Xeres, moscato di Lemnos e moscatello di Setúbal) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042195 || Vino di Porto, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 18 % vol fino a 22 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A

22042196 || Vino di Madera, vino di Xeres e moscatello di Setúbal, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 18 % vol fino a 22 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A

22042197 || Vini di Tokaj (Aszu e Szamorodni), in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 18 % vol fino a 22 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A

22042198 || Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 18 % vol fino a 22 % vol (escl. vini di Porto, di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042199 || Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 22 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A

22042910 || Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci, di capacità > 2 litri; vini altrimenti presentati, aventi, alla temperatura di 20°C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, ≥ 1 bar e < 3 bar, in recipienti di capacità > 2 litri (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042911 || Vini bianchi di qualità prodotti nella regione "Tokaj" (ad esempio, Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás), in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042912 || Vini bianchi di qualità prodotti nella regione "Bordeaux", in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042913 || Vini bianchi di qualità prodotti nella regione "Bourgogne", in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042917 || Vini bianchi di qualità prodotti nella regione "Val de Loire", in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042918 || Vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini prodotti nelle regioni "Tokaj", "Bordeaux", "Bourgogne", "Val de Loire", vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042942 || Vini di qualità prodotti nella regione "Bordeaux", in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042943 || Vini di qualità prodotti nella regione "Bourgogne", in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042944 || Vini di qualità prodotti nella regione "Beaujolais", in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042946 || Vini di qualità prodotti nella regione "Côtes‑du‑Rhône", in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042947 || Vini di qualità prodotti nella regione "Languedoc‑Roussillon", in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042948 || Vini di qualità prodotti nella regione "Val de Loire", in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042958 || Vini di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini prodotti nelle regioni "Bordeaux", "Bourgogne", "Beaujolais", "Côtes‑du‑Rhône", "Languedoc‑Roussillon", "Val de Loire", vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042962 || Vini bianchi prodotti in Sicilia, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini di qualità prodotti in regioni determinate) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042964 || Vini bianchi prodotti nel Veneto, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini di qualità prodotti in regioni determinate) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042965 || Vini bianchi di uve fresche, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini di qualità prodotti in regioni determinate, vini prodotti in Sicilia e nel Veneto) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042971 || Vini prodotti in Puglia, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini di qualità prodotti in regioni determinate e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042972 || Vini prodotti in Sicilia, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini di qualità prodotti in regioni determinate e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042975 || Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, e mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle), in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini prodotti in Puglia e in Sicilia, vini di qualità prodotti in regioni determinate e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042977 || Vini bianchi di qualità prodotti nella regione "Tokaj" (ad esempio, Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás), in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A

22042978 || Vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini prodotti nella regione "Tokaj", vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042982 || Vini di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042983 || Vini bianchi di uve fresche, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini di qualità prodotti in regioni determinate) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042984 || Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, e mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle), in recipienti di capacità > 2 litri, con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini di qualità prodotti in regioni determinate e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042987 || Vino di Marsala, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A

22042988 || Vino di Samos e moscato di Lemnos, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A

22042989 || Vino di Porto, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A

22042991 || Vino di Madera e moscatello di Setúbal, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A

22042992 || Vino di Xeres, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A

22042993 || Vini di Tokaj (Aszu e Szamorodni), in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A

22042994 || Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini di qualità prodotti in regioni determinate, vini bianchi generici, vini di Marsala, di Samos, di Porto, di Madera, di Xeres, moscato di Lemnos e moscatello di Setúbal) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042995 || Vino di Porto, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 18 % vol fino a 22 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A

22042996 || Vino di Madera, vino di Xeres e moscatello di Setúbal, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 18 % vol fino a 22 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A

22042998 || Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 18 % vol fino a 22 % vol (escl. vini di Porto, di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal) || 0,5 EUR/l || 5-A

22042999 || Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 22 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A

22043010 || Mosti di uva, mutizzati diversamente che con alcole, con titolo alcolometrico effettivo > 1 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole) || 0,5 EUR/l || 5-A

22043092 || Mosti di uva, non fermentati, concentrati ai sensi della nota complementare 7 del capitolo 22, con massa volumica ≤ 1,33 g/cm³ a 20°C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole) || 0,5 EUR/l || 5-A

22043094 || Mosti di uva, non fermentati, non concentrati, con massa volumica ≤ 1,33 g/cm³ a 20°C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole) || 0,5 EUR/l || 5-A

22043096 || Mosti di uva, non fermentati, concentrati ai sensi della nota complementare 7 del capitolo 22, con massa volumica > 1,33 g/cm³ a 20°C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole) || 0,5 EUR/l || 5-A

22043098 || Mosti di uva, non fermentati, non concentrati, con massa volumica > 1,33 g/cm³ a 20°C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole) || 0,5 EUR/l || 5-A

22082040 || Distillato greggio, presentato in recipienti di capacità > 2 litri || 0,5 EUR/l || 5-A

22082062 || Cognac, presentato in recipienti di capacità > 2 litri || 0,5 EUR/l || 5-A

22082064 || Armagnac, presentato in recipienti di capacità > 2 litri || 0,5 EUR/l || 5-A

22082087 || Brandy de Jerez, presentato in recipienti di capacità > 2 litri || 0,5 EUR/l || 5-A

22082089 || Acquaviti di vino o di vinacce, presentate in recipienti di capacità > 2 litri (escl. distillato greggio, Cognac, Armagnac, Grappa e Brandy de Jerez) || 0,5 EUR/l || 5-A

25231000 || Cementi non polverizzati detti "clinkers" || 10 || 5

25232900 || Cementi Portland (escl. cementi bianchi, anche colorati artificialmente) || 10 || 5

39172110 || Tubi rigidi, di polimeri di etilene, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati || 6,5 || 5

39172190 || Tubi rigidi, di polimeri di etilene (escl. tubi senza saldatura e tagliati a misura) || 6,5 || 5

39172210 || Tubi rigidi, di polimeri di propilene, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati || 6,5 || 5

39172290 || Tubi rigidi, di polimeri di propilene (escl. tubi senza saldatura e tagliati a misura) || 6,5 || 5

39172310 || Tubi rigidi, di polimeri di cloruro di vinile, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati || 6,5 || 5

39172390 || Tubi rigidi, di polimeri di cloruro di vinile (escl. tubi senza saldatura e tagliati a misura) || 6,5 || 5

39173100 || Tubi flessibili, di materie plastiche, che possono sopportare una pressione ≥ 27,6 MPa || 6,5 || 5

39173210 || Tubi flessibili, di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati || 6,5 || 5

39173231 || Tubi flessibili, di polimeri di etilene, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati || 6,5 || 5

39173235 || Tubi flessibili, di polimeri di cloruro di vinile, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati || 6,5 || 5

39173239 || Tubi flessibili, di prodotti di polimerizzazione di addizione, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati (escl. tubi di polimeri di etilene e di cloruro di vinile) || 6,5 || 5

39173251 || Tubi flessibili, di materie plastiche, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati (escl. tubi di prodotti di polimerizzazione di addizione, di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente) || 6,5 || 5

39173291 || Budella artificiali (escl. di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche) || 6,5 || 5

39173299 || Tubi flessibili, di materie plastiche, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori (escl. tubi senza saldatura e tagliati a misura e budella artificiali) || 6,5 || 5

39173912 || Tubi flessibili, di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente, rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati (escl. tubi che possono sopportare una pressione ≥ 27,6 MPa) || 6,5 || 3

39173915 || Tubi flessibili, di prodotti di polimerizzazione di addizione, rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati (escl. tubi che possono sopportare una pressione ≥ 27,6 MPa) || 6,5 || 3

39173919 || Tubi flessibili, di materie plastiche, rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati (escl. tubi di prodotti di polimerizzazione di addizione, di riassestamento o di condensazione, nonché tubi che possono sopportare una pressione ≥ 27,6 MPa) || 6,5 || 3

39173990 || Tubi flessibili, di materie plastiche, rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie (escl. tubi senza saldatura o tagliati a misura, nonché tubi che possono sopportare una pressione ≥ 27,6 MPa) || 6,5 || 3

39174000 || Accessori (per esempio, giunti, gomiti, raccordi), di materie plastiche, per tubi || 6,5 || 3

39221000 || Vasche da bagno, docce, lavandini e lavabi, di materie plastiche || 6,5 || 3

39222000 || Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti, di materie plastiche || 6,5 || 3

39229000 || Bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche (escl. vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, tavolette e coperchi per tazze per gabinetti) || 6,5 || 3

39231000 || Scatole, casse, gabbie e oggetti simili per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche || 6,5 || 3

39232100 || Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci, di polimeri di etilene || 6,5 || 3

39232910 || Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci, di policloruro di vinile || 6,5 || 3

39232990 || Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci, di materie plastiche (escl. di policloruro di vinile, di polimeri di etilene) || 6,5 || 3

39233010 || Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche, di capacità ≤ 2 litri || 6,5 || 3

39233090 || Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche, di capacità > 2 litri || 6,5 || 3

39235090 || Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche (escl. capsule otturanti o coprituraccioli) || 6,5 || 3

39239090 || Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche (escluse scatole, casse, gabbie e oggetti simili; sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci; bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili; bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura; filetti estrusi presentati in forma tubolare, di materie plastiche) || 6,5 || 3

39241000 || Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di materie plastiche || 6,5 || 3

39249011 || Spugne per uso domestico o da toeletta, di cellulosa rigenerata || 6,5 || 3

39249090 || Oggetti per uso domestico, oggetti di igiene e da toeletta, di materie plastiche (escl. cellulosa rigenerata) (escl. vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina, vasche da bagno, docce, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici) || 6,5 || 3

39251000 || Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili, di materie plastiche, di capacità > 300 litri || 6,5 || 3

39252000 || Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, di materie plastiche || 6,5 || 3

39253000 || Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti, di materie plastiche (escl. accessori e articoli simili) || 6,5 || 3

39259010 || Accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di costruzioni, di materie plastiche || 6,5 || 3

39259020 || Profilati per canalizzazioni elettriche, di materie plastiche || 6,5 || 3

39259080 || Elementi per costruire pavimenti, pareti, tramezzi, soffitti, tetti, ecc., grondaie e accessori, parapetti, balaustrate, ringhiere e simili, scaffalature di grandi dimensioni da montare e fissare in modo definitivo in negozi, officine, depositi, ecc., motivi decorativi architettonici, per esempio scanalature, cupole e fregi e altri articoli per l'edilizia, di materie plastiche, n.n.a. || 6,5 || 3

39262000 || Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoguanti e muffole), ottenuti con fogli di materie plastiche cuciti o incollati || 6,5 || 3

39269097 || Prodotti di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914, n.n.a. || 6,5 || 5

57024110 || Tappeti "Axminster" di lana o di peli fini, tessuti (non "tufted" né "floccati"), vellutati, confezionati || 12 || 5

57024190 || Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di lana o di peli fini, tessuti (non "tufted" né "floccati"), vellutati, confezionati (escl. "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti a mano, nonché tappeti "Axminster") || 12 || 5

57024210 || Tappeti "Axminster" di materie tessili sintetiche o artificiali, tessuti (non "tufted" né "floccati"), vellutati, confezionati || 20 || 5

57024290 || Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di materie tessili sintetiche o artificiali, tessuti (non "tufted" né "floccati"), vellutati, confezionati (escl. "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti a mano, nonché tappeti "Axminster") || 20 || 5

57024900 || Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di materie tessili vegetali o di peli grossolani, tessuti (non "tufted" né "floccati"), vellutati, confezionati (escl. "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti a mano, nonché rivestimenti del suolo di cocco) || 12 || 5

57031000 || Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di lana o di peli fini, "tufted" agugliati, anche confezionati || 12 || 5

57032019 || Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di nylon o di altre poliammidi, "tufted" agugliati, anche confezionati, stampati (escl. quadrelli con superficie ≤ 0,3 m²) || 12,5 || 5

57032099 || Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di nylon o di altre poliammidi, "tufted" agugliati, anche confezionati (escl. tappeti stampati, quadrelli con superficie ≤ 0,3 m²) || 12,5 || 5

57033019 || Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di polipropilene, "tufted" agugliati, anche confezionati (escl. quadrelli con superficie ≤ 0,3 m²) || 12,5 || 5

57049000 || Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di feltro (non "tufted" né "floccati"), anche confezionati (escl. quadrelli con superficie ≤ 0,3 m²) || 12 || 5

57050030 || Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di materie tessili sintetiche o artificiali , anche confezionati (escl. a punti annodati o arrotolati, tessuti o "tufted" agugliati, nonché di feltro) || 12 || 5

57050090 || Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di materie tessili vegetali o di peli grossolani, anche confezionati (escl. a punti annodati o arrotolati, tessuti o "tufted" agugliati, nonché di feltro) || 12 || 5

61012090 || Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo [escl. vestiti o completi, insiemi, giacche, tute con bretelle (salopette), pantaloni] || 12 || 5

61013090 || Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo [escl. vestiti o completi, insiemi, giacche, tute con bretelle (salopette), pantaloni] || 12 || 5

61022090 || Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, di cotone, per donna o ragazza [escl. abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette)] || 12 || 5

61023090 || Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza [escl. abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette)] || 12 || 5

61033200 || Giacche, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. giacche a vento e simili) || 12 || 5

61033300 || Giacche, a maglia, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. giacche a vento o simili) || 12 || 5

61034200 || Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts", a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. mutande e costumi da bagno) || 12 || 5

61034300 || Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts", a maglia, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. mutande e costumi da bagno) || 12 || 5

61043200 || Giacche, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. giacche a vento e simili) || 12 || 3

61043300 || Giacche, a maglia, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. giacche a vento e simili) || 12 || 3

61043900 || Giacche, a maglia, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche, nonché giacche a vento e simili) || 12 || 3

61044200 || Abiti interi, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. sottogonne) || 12 || 5

61044300 || Abiti interi, a maglia, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. sottogonne) || 12 || 5

61044400 || Abiti interi, a maglia, di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. sottogonne) || 12 || 5

61044900 || Abiti interi, a maglia, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, nonché sottogonne) || 12 || 5

61045200 || Gonne e gonne-pantaloni, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. sottogonne) || 12 || 3

61045300 || Gonne e gonne-pantaloni, a maglia, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. sottogonne) || 12 || 3

61045900 || Gonne e gonne-pantaloni, a maglia, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche, nonché sottogonne) || 12 || 3

61046200 || Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts", a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. mutandine e costumi da bagno) || 12 || 3

61046300 || Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts", a maglia, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. mutandine e costumi da bagno) || 12 || 3

61046900 || Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts", a maglia, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre sintetiche, nonché mutandine e costumi da bagno) || 12 || 3

61051000 || Camicie e camicette, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo [escl. camicie da notte, T‑shirt e canottiere (magliette)] || 12 || 5

61052010 || Camicie e camicette, a maglia, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo [escl. camicie da notte, T‑shirt e canottiere (magliette)] || 12 || 5

61061000 || Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. T‑shirt e magliette) || 12 || 5

61062000 || Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (escl. T‑shirt e magliette) || 12 || 5

61071100 || Slip e mutande, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo || 12 || 5

61071200 || Slip e mutande, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo || 12 || 5

61071900 || Slip e mutande, a maglia, di altre materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di cotone o di fibre sintetiche o artificiali) || 12 || 5

61072100 || Camicie da notte e pigiami, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. magliette e canottiere) || 12 || 5

61072200 || Camicie da notte e pigiami, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo (escl. magliette e canottiere) || 12 || 5

61082100 || Slip e mutandine, a maglia, di cotone, per donna o ragazza || 12 || 5

61082200 || Slip e mutandine, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza || 12 || 5

61082900 || Slip e mutandine, a maglia, di materie tessili per donna o ragazza (escl. di cotone o di materie sintetiche o artificiali) || 12 || 5

61083100 || Camicie da notte e pigiami, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. T‑shirt, magliette e negligé) || 12 || 5

61083200 || Camicie da notte e pigiami, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali (escl. T‑shirt, magliette e negligé) || 12 || 5

61089100 || Negligé, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. magliette, sottovesti o sottabiti e sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, reggiseni, busti e simili) || 12 || 5

61089200 || Negligé, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (escl. magliette, sottovesti o sottabiti e sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, reggiseni, busti e simili) || 12 || 5

61091000 || T‑shirt e canottiere (magliette), a maglia, di cotone || 12 || 3

61099030 || T‑shirt e canottiere (magliette), a maglia, di fibre sintetiche o artificiali || 12 || 3

61099090 || T‑shirt e canottiere (magliette), a maglia, di materie tessili (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali) || 12 || 3

61101110 || Maglioni (golf) e pullover, a maglia, contenenti ≥ 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, ≥ 600 g || 12 || 5

61101130 || Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di lana, per uomo o ragazzo [escl. maglioni (golf) e pullover, contenenti ≥ 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, ≥ 600 g, nonché gilè imbottiti] || 12 || 5

61101190 || Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di lana, per donna o ragazza [escl. maglioni (golf) e pullover, contenenti ≥ 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, ≥ 600 g, nonché gilè imbottiti] || 12 || 5

61102010 || Magliette a collo alto, a maglia, di cotone || 12 || 3

61102091 || Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. magliette a collo alto, gilè imbottiti) || 12 || 3

61102099 || Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. magliette a collo alto, gilè imbottiti) || 12 || 3

61103010 || Magliette a collo alto, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali || 12 || 5

61103091 || Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo (escl. magliette a collo alto, gilè imbottiti) || 12 || 5

61103099 || Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (escl. magliette a collo alto, gilè imbottiti) || 12 || 5

61152100 || Calzemaglie (collant), a maglia, di fibre sintetiche, con titolo, in filati semplici, < 67 decitex (escl. a compressione graduata) || 12 || 3

61152200 || Calzemaglie (collant), a maglia, di fibre sintetiche, con titolo, in filati semplici, ≥ 67 decitex (escl. a compressione graduata) || 12 || 3

61152900 || Calzemaglie (collant), a maglia, di materie tessili (escl. calzemaglie a compressione graduata, di fibre sintetiche, nonché per bambini piccoli) || 12 || 3

61159500 || Calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, comprese calzature senza solette riportate, a maglia, di cotone [escl. calzemaglie (collant) a compressione graduata, calze o gambaletti da donna, con titolo, in filati semplici, < 67 decitex, nonché calzemaglie per bambini piccoli] || 12 || 3

61159691 || Calze da donna di fibre sintetiche, a maglia [escl. calzemaglie (collant) a compressione graduata, calze da donna, con titolo, in filati semplici, < 67 decitex e gambaletti da donna] || 12 || 3

61159699 || Calze, calzini e manufatti simili, comprese calzature senza solette riportate, a maglia, di fibre sintetiche [escl. calzemaglie (collant) a compressione graduata, calze o gambaletti da donna, nonché calzemaglie per bambini piccoli] || 12 || 3

61159900 || Calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, comprese calzature senza solette riportate, a maglia, di materie tessili [escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche, calzemaglie (collant) a compressione graduata, calze o gambaletti da donna, con titolo, in filati semplici, < 67 decitex, nonché calzemaglie per bambini piccoli] || 12 || 3

62011100 || Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. a maglia) || 12 || 3

62011210 || Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di cotone, di un peso, per pezzo, ≤ 1 kg, per uomo o ragazzo (escl. a maglia) || 12 || 3

62011290 || Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di cotone, di un peso, per pezzo, > 1 kg, per uomo o ragazzo (escl. a maglia) || 12 || 3

62011310 || Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di fibre sintetiche o artificiali, di un peso, per pezzo, ≤ 1 kg, per uomo o ragazzo (escl. a maglia) || 12 || 3

62011390 || Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di fibre sintetiche o artificiali, di un peso, per pezzo, > 1 kg, per uomo o ragazzo (escl. a maglia) || 12 || 3

62011900 || Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, nonché a maglia) || 12 || 3

62019100 || Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni) || 12 || 3

62019200 || Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni e parti superiori di tute da sci) || 12 || 3

62019300 || Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni e parti superiori di tute da sci) || 12 || 3

62019900 || Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, nonché a maglia; vestiti o completi, insiemi, giacche e pantaloni) || 12 || 3

62021100 || Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia) || 12 || 3

62021210 || Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di cotone, di un peso, per pezzo, ≤ 1 kg, per donna o ragazza (escl. a maglia) || 12 || 3

62021290 || Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di cotone, di un peso, per pezzo, > 1 kg, per donna o ragazza (escl. a maglia) || 12 || 3

62021310 || Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di fibre sintetiche o artificiali, di un peso, per pezzo, ≤ 1 kg, per donna o ragazza (escl. a maglia) || 12 || 3

62021390 || Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di fibre sintetiche o artificiali, di un peso, per pezzo, > 1 kg, per donna o ragazza (escl. a maglia) || 12 || 3

62021900 || Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, nonché a maglia) || 12 || 3

62029100 || Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche e pantaloni) || 12 || 3

62029200 || Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, pantaloni e parti superiori di tute da sci) || 12 || 3

62029300 || Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, pantaloni e parti superiori di tute da sci) || 12 || 3

62029900 || Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, nonché a maglia; abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche e pantaloni) || 12 || 3

62031100 || Vestiti o completi, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché tute sportive, tute da sci e costumi da bagno) || 12 || 3

62031200 || Vestiti o completi, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché tute sportive, tute da sci e costumi da bagno) || 12 || 3

62031910 || Vestiti o completi, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché tute sportive, tute da sci e costumi da bagno) || 12 || 3

62031930 || Vestiti o completi, di fibre artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché tute sportive, tute da sci e costumi da bagno) || 12 || 3

62031990 || Vestiti o completi, di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche, a maglia, nonché tute sportive, tute da sci e costumi da bagno) || 12 || 3

62032210 || Completi da lavoro, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia) || 12 || 3

62033100 || Giacche, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché giacche a vento e simili) || 12 || 3

62033210 || Giacche da lavoro, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché giacche a vento e simili) || 12 || 3

62033290 || Giacche, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché giacche da lavoro, giacche a vento e simili) || 12 || 3

62033310 || Giacche da lavoro, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché giacche a vento e simili) || 12 || 3

62033390 || Giacche, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché giacche da lavoro, giacche a vento e simili) || 12 || 3

62034110 || Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopette) e mutande] || 12 || 3

62034211 || Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, da lavoro, di cotone, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopette)] || 12 || 3

62034231 || Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di tessuti detti "Denim", per uomo o ragazzo [escl. a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopette) e mutande] || 12 || 3

62034235 || Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di cotone, per uomo o ragazzo [escl. di tessuti detti "Denim", di velluti e felpe a trama, tagliati a coste, a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopette) e mutande] || 12 || 3

62034251 || Tute con bretelle (salopette) da lavoro, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia) || 12 || 3

62034259 || Tute con bretelle (salopette), di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia e da lavoro) || 12 || 3

62034290 || "Shorts", di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, costumi da bagno e mutande) || 12 || 3

62034311 || Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, da lavoro, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopette)] || 12 || 3

62034319 || Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopette) e mutande] || 12 || 3

62034331 || Tute con bretelle (salopette) da lavoro, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia) || 12 || 3

62034339 || Tute con bretelle (salopette), di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia e da lavoro) || 12 || 3

62034390 || "Shorts", di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché mutande e costumi da bagno) || 12 || 3

62034911 || Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, da lavoro, di fibre artificiali, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopette)] || 12 || 3

62034919 || Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di fibre artificiali, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopette) e mutande] || 12 || 3

62034931 || Tute con bretelle (salopette) da lavoro, di fibre artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia) || 12 || 3

62034939 || Tute con bretelle (salopette), di fibre artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia e da lavoro) || 12 || 3

62034950 || "Shorts", di fibre artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché mutande e costumi da bagno) || 12 || 3

62034990 || Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts", di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, nonché mutande e costumi da bagno) || 12 || 3

62041200 || Abiti a giacca (tailleur), di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, completi da sci e costumi da bagno) || 12 || 5

62041300 || Abiti a giacca (tailleur), di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. a maglia, completi da sci e costumi da bagno) || 12 || 5

62041910 || Abiti a giacca (tailleur), di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, completi da sci e costumi da bagno) || 12 || 5

62041990 || Abiti a giacca (tailleur), di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, nonché completi da sci e costumi da bagno) || 12 || 5

62043100 || Giacche, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché giacche a vento e simili) || 12 || 3

62043210 || Giacche da lavoro, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché giacche a vento e simili) || 12 || 5

62043290 || Giacche, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché giacche da lavoro, giacche a vento e simili) || 12 || 5

62043310 || Giacche da lavoro, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché giacche a vento e simili) || 12 || 5

62043390 || Giacche, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché giacche da lavoro, giacche a vento e simili) || 12 || 5

62043911 || Giacche da lavoro, di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché giacche a vento e simili) || 12 || 5

62043919 || Giacche, di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché giacche da lavoro, giacche a vento e simili) || 12 || 5

62043990 || Giacche, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, nonché giacche a vento e simili) || 12 || 5

62044100 || Abiti interi, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne) || 12 || 5

62044200 || Abiti interi, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne) || 12 || 5

62044300 || Abiti interi, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne) || 12 || 5

62044400 || Abiti interi, di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne) || 12 || 5

62044900 || Abiti interi, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, nonché sottogonne) || 12 || 5

62045100 || Gonne e gonne-pantaloni, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne) || 12 || 5

62045200 || Gonne e gonne-pantaloni, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne) || 12 || 5

62045300 || Gonne e gonne-pantaloni, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne) || 12 || 5

62045910 || Gonne e gonne-pantaloni, di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne) || 12 || 5

62045990 || Gonne e gonne-pantaloni, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, nonché sottogonne) || 12 || 5

62046110 || Pantaloni, compresi pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché mutandine e costumi da bagno) || 12 || 5

62046185 || Tute con bretelle (salopette) e "shorts", di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché mutandine e costumi da bagno) || 12 || 5

62046211 || Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, da lavoro, di cotone, per donna o ragazza [escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopette)] || 12 || 5

62046231 || Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di tessuti detti "Denim", per donna o ragazza [escl. da lavoro, a maglia, nonché tute con bretelle (salopette)] || 12 || 5

62046239 || Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di cotone, per donna o ragazza [escl. di tessuti detti "Denim", di velluti e felpe a trama, tagliati a coste, a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopette), mutandine e pantaloni di tute sportive] || 12 || 5

62046311 || Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, da lavoro, di fibre sintetiche, per donna o ragazza [escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopette)] || 12 || 5

62046318 || Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di fibre sintetiche, per donna o ragazza [escl. di tessuti detti "Denim", di velluti e felpe a trama, tagliati a coste, a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopette), mutandine e pantaloni di tute sportive] || 12 || 5

62046911 || Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, da lavoro, di fibre artificiali, per donna o ragazza [escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopette)] || 12 || 5

62046918 || Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di fibre artificiali, per donna o ragazza [escl. di tessuti detti "Denim", di velluti e felpe a trama, tagliati a coste, a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopette), mutandine e pantaloni di tute sportive] || 12 || 5

62046990 || Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts", di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, nonché mutandine e costumi da bagno) || 12 || 5

62052000 || Camicie e camicette, di cotone, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, nonché camicie da notte e canottiere (magliette)] || 12 || 3

62053000 || Camicie e camicette, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, nonché camicie da notte e canottiere (magliette)] || 12 || 5

62059010 || Camicie e camicette, di lino o di ramiè, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, nonché camicie da notte e canottiere (magliette)] || 12 || 5

62059080 || Camicie e camicette di materie tessili, per uomo o ragazzo [escl. di cotone, di fibre sintetiche o artificiali, di lino o di ramiè, a maglia, nonché camicie da notte e canottiere (magliette)] || 12 || 5

62061000 || Camicette, bluse e bluse‑camicette, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché magliette) || 12 || 5

62063000 || Camicette, bluse e bluse‑camicette, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché magliette) || 12 || 5

62064000 || Camicette, bluse e bluse‑camicette, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché magliette) || 12 || 5

62113210 || Indumenti da lavoro, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia) || 12 || 5

62113310 || Indumenti da lavoro, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia) || 12 || 5

62121090 || Reggiseni e bustini di materie tessili di qualunque tipo, anche elastici e a maglia (escl. presentati in assortimenti condizionati per la vendita al minuto contenenti un reggiseno o un bustino e uno slip) || 12 || 5

63022100 || Biancheria da letto, di cotone, stampata (escl. a maglia) || 12 || 5

63023100 || Biancheria da letto, di cotone (escl. stampata, a maglia) || 12 || 5

63023290 || Biancheria da letto, di fibre sintetiche o artificiali (escl. stampata, a maglia, nonché di tessuto non tessuto) || 12 || 5

63025100 || Biancheria da tavola, di cotone (escl. a maglia) || 12 || 5

63025390 || Biancheria da tavola, di fibre sintetiche o artificiali (escl. a maglia, nonché di tessuto non tessuto) || 12 || 5

63026000 || Biancheria da toeletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone (escl. strofinacci, panni per lucidare, panni per pulire e panni per spolverare) || 12 || 5

63029100 || Biancheria da toeletta o da cucina, di cotone (escl. in tessuto riccio del tipo spugna, nonché strofinacci, panni per lucidare, panni per pulire e panni per spolverare) || 12 || 5

63029390 || Biancheria da toeletta o da cucina, di fibre sintetiche o artificiali (escl. in tessuto non tessuto, nonché strofinacci, panni per lucidare, panni per pulire e panni per spolverare) || 12 || 5

63029990 || Biancheria da toeletta o da cucina, di materie tessili (escl. di cotone, lino o fibre sintetiche o artificiali, nonché strofinacci, panni per lucidare, panni per pulire e panni per spolverare) || 12 || 5

63090000 || Indumenti e accessori per abbigliamento, coperte, biancheria per la casa e articoli da arredamento, di materie tessili di qualunque tipo, compresi scarpe e copricapo, manifestamente usati, presentati alla rinfusa o in pacchi legati o in balle, sacchi o confezioni simili (escl. tappeti e altri rivestimenti di pavimenti nonché arazzi) || 12,5 || 5

64022000 || Calzature con suola esterna e tomaia di gomma o di materia plastica, con tomaia a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli (escl. calzature aventi carattere di giocattolo) || 15 || 5

64029110 || Calzature che ricoprono la caviglia, con puntale protettivo di metallo, con suola esterna e tomaia di gomma o di materia plastica (escl. calzature impermeabili della voce 6401, calzature per lo sport e calzature ortopediche) || 15 || 5

64029190 || Calzature che ricoprono la caviglia, con suola esterna e tomaia di gomma o di materia plastica (escl. calzature con puntale protettivo di metallo, calzature impermeabili della voce 6401, calzature per lo sport, calzature ortopediche e calzature aventi carattere di giocattolo) || 15 || 5

64029905 || Calzature con puntale protettivo di metallo, con suola esterna e tomaia di gomma o di materia plastica (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature impermeabili della voce 6401, calzature per lo sport e calzature ortopediche) || 15 || 5

64029910 || Calzature con tomaia di gomma e suola esterna di gomma o di materia plastica (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature con tomaia a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli, calzature impermeabili della voce 6401, calzature per lo sport, calzature ortopediche e calzature aventi carattere di giocattolo) || 15 || 5

64029931 || Calzature con tomaia di materia plastica e suola esterna di gomma o di materia plastica, la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli e di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è > 3 cm (escl. con tomaia a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli) || 15 || 5

64029939 || Calzature con tomaia di materia plastica e suola esterna di gomma o di materia plastica, la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli e di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è ≤ 3 cm (escl. con tomaia a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli) || 15 || 5

64029950 || Pantofole ed altre calzature da camera, con suola esterna e tomaia di gomma o di materia plastica (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli e calzature aventi carattere di giocattolo) || 15 || 5

64029991 || Calzature con tomaia di materia plastica e suola esterna di gomma o di materia plastica, con suole interne di lunghezza < 24 cm (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature da camera, calzature per lo sport, calzature impermeabili della voce 6401, calzature ortopediche e calzature aventi carattere di giocattolo) || 15 || 5

64029993 || Calzature non riconoscibili come calzature da uomo o da donna, con tomaia di materia plastica e suola esterna di gomma o di materia plastica, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature da camera, calzature per lo sport, calzature impermeabili della voce 6401 e calzature ortopediche) || 15 || 5

64029996 || Calzature con tomaia di materia plastica e suola esterna di gomma o di materia plastica, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da uomo (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature da camera, calzature per lo sport, calzature impermeabili della voce 6401, calzature ortopediche e calzature non riconoscibili come calzature da uomo o da donna) || 15 || 5

64029998 || Calzature con tomaia di materia plastica e suola esterna di gomma o di materia plastica, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da donna (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature da camera, calzature per lo sport, calzature impermeabili della voce 6401, calzature ortopediche e calzature non riconoscibili come calzature da uomo o da donna) || 15 || 5

64035995 || Calzature con tomaia e suola esterna di cuoio naturale, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da uomo (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature con suola principale di legno, senza suola interna, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, calzature da camera, calzature per lo sport e calzature ortopediche) || 15 || 5

64035999 || Calzature con tomaia e suola esterna di cuoio naturale, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da donna (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature con suola principale di legno, senza suola interna, calzature la cui mascherina o tomaia è formata da strisce, calzature da camera, calzature per lo sport e calzature ortopediche) || 15 || 5

64039116 || Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia (ma non il polpaccio), con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da uomo (escl. calzature dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00) || 15 || 5

64039118 || Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia (ma non il polpaccio), con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da donna (escl. calzature dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00) || 15 || 5

64039196 || Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da uomo (escl. calzature dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00 e della voce 6403.90.16) || 15 || 5

64039198 || Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da donna (escl. calzature dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00 e della voce 6403.91.18) || 15 || 5

64039936 || Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale (che non ricoprono la caviglia), la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, con suola e tacco di altezza ≤ 3 cm, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da uomo (escl. calzature dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00) || 15 || 5

64039938 || Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale (che non ricoprono la caviglia), la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, con suola e tacco di altezza ≤ 3 cm, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da donna (escl. calzature dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00) || 15 || 5

64039996 || Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale (che non ricoprono la caviglia), con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da uomo (escl. calzature dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00 e delle voci 6403.99.11, 6403.99.36, 6403.99.50) || 15 || 5

64039998 || Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da donna (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature con suola principale di legno, senza suola interna, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, calzature da camera, calzature per lo sport, calzature ortopediche e calzature non riconoscibili come calzature da uomo o da donna) || 15 || 5

64041100 || Calzature per lo sport, calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili, con suola esterna di gomma o di materia plastica e con tomaia di materie tessili || 15 || 5

64041910 || Pantofole ed altre calzature da camera, con suola esterna di gomma o di materia plastica e con tomaia di materie tessili (escl. calzature dette da tennis, da ginnastica, da allenamento e calzature simili, nonché calzature aventi carattere di giocattolo) || 15 || 5

64041990 || Calzature con suola esterna di gomma o di materia plastica e con tomaia di materie tessili (escl. calzature da camera, calzature per lo sport, calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili, nonché calzature aventi carattere di giocattolo) || 15 || 5

64052091 || Pantofole ed altre calzature da camera, con tomaia di materie tessili (escl. calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio naturale o ricostituito, nonché calzature aventi carattere di giocattolo) || 15 || 5

64052099 || Calzature con tomaia di materie tessili (escl. calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito, di legno o di sughero, calzature da camera, calzature ortopediche e calzature aventi carattere di giocattolo) || 15 || 5

64059010 || Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio naturale o ricostituito e con tomaia di materiali diversi dal cuoio naturale o ricostituito o da materie tessili (escl. calzature ortopediche e calzature aventi carattere di giocattolo) || 15 || 5

70109041 || Bottiglie di vetro non colorato, dei tipi utilizzati per il trasporto o l'imballaggio di prodotti alimentari e bevande, di capacità nominale ≥ 1 litro ma < 2,5 litri || 10 || 5

70109043 || Bottiglie di vetro non colorato, dei tipi utilizzati per il trasporto o l'imballaggio di prodotti alimentari e bevande, di capacità nominale > 0,33 litri ma < 1 litro || 10 || 5

70109051 || Bottiglie di vetro colorato, dei tipi utilizzati per il trasporto o l'imballaggio di prodotti alimentari e bevande, di capacità nominale ≥ 1 litro ma < 2,5 litri || 10 || 5

70109053 || Bottiglie di vetro colorato, dei tipi utilizzati per il trasporto o l'imballaggio di prodotti alimentari e bevande, di capacità nominale > 0,33 litri ma ≤ 1 litro || 10 || 5

94013010 || Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza, imbottiti, con schienale e muniti di rotelle o di pattini (escl. mobili per la medicina, la chirurgia e l'odontoiatria) || 10 || 5

94013090 || Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza (escl. mobili per sedersi imbottiti, con schienale e muniti di rotelle o di pattini, nonché mobili per la medicina, la chirurgia e l'odontoiatria, poltrone da parrucchiere) || 10 || 5

94014000 || Mobili per sedersi trasformabili in letti (escl. materiale per campeggio o da giardino, nonché mobili per la medicina, la chirurgia o l'odontoiatria) || 10 || 5

94016100 || Mobili per sedersi, con intelaiatura di legno, imbottiti (escl. mobili per sedersi trasformabili in letti) || 10 || 5

94016900 || Mobili per sedersi, con intelaiatura di legno (non imbottiti) || 10 || 5

94017100 || Mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo, imbottiti (escl. sedili dei tipi utilizzati per veicoli aerei o per autoveicoli, mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza, nonché mobili per la medicina, la chirurgia o l'odontoiatria) || 10 || 5

94017900 || Mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo (escl. mobili imbottiti, mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza, nonché mobili per la medicina, la chirurgia o l'odontoiatria) || 10 || 5

94018000 || Mobili per sedersi, n.n.a. || 10 || 5

94032080 || Mobili di metallo (escl. dei tipi utilizzati negli uffici, mobili per sedersi e letti, nonché mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria) || 10 || 5

94033011 || Scrivanie per ufficio, con intelaiatura di legno || 10 || 5

94033019 || Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici, di altezza ≤ 80 cm (escl. scrivanie e mobili per sedersi) || 10 || 5

94033091 || Armadi di legno dei tipi utilizzati negli uffici, di altezza > 80 cm || 10 || 5

94033099 || Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici, di altezza > 80 cm (escl. armadi) || 10 || 5

94034010 || Elementi di cucine componibili || 10 || 5

94034090 || Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine (escl. mobili per sedersi, nonché elementi di cucine componibili) || 10 || 5

94035000 || Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto (escl. mobili per sedersi) || 10 || 5

94036010 || Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno (escl. mobili per sedersi) || 10 || 5

94036030 || Mobili di legno dei tipi utilizzati nei negozi (escl. mobili per sedersi) || 10 || 5

94036090 || Mobili di legno (escl. dei tipi utilizzati negli uffici, nei negozi, nelle cucine, nelle sale da pranzo, nelle stanze di soggiorno e nelle camere da letto, nonché mobili per sedersi) || 10 || 5

94037000 || Mobili di materie plastiche (escl. mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria, nonché mobili per sedersi) || 10 || 5

94038900 || Mobili di canna, vimini o materiali simili (escl. mobili di bambù o di canna d'India, di metallo, di legno e di materie plastiche, mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria, nonché mobili per sedersi) || 10 || 5

94039030 || Parti di mobili, di legno, n.n.a. (escl. di mobili per sedersi) || 10 || 5

94039090 || Parti di mobili, n.n.a. (escl. di metallo o di legno, di mobili per sedersi, nonché di mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria) || 10 || 5

________________

ALLEGATO XVI

ELENCO DELLA LEGISLAZIONE

E RELATIVO CALENDARIO DI RAVVICINAMENTO[1]

Legislazione dell'Unione || Termine per il ravvicinamento

QUADRO LEGISLATIVO ORIZZONTALE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI

Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti Decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti || Ravvicinamento in coincidenza con la data di entrata in vigore della legge n. 235 del 1º dicembre 2011

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti || Riesame e pieno ravvicinamento: 2014

Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi || Ravvicinamento: 2012

Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea || Ravvicinamento: 2015

Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura, modificata dalla direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio || Ravvicinamento: 2015

LEGISLAZIONE BASATA SUI PRINCIPI DEL "NUOVO APPROCCIO" CHE PREVEDONO LA MARCATURA CE

Direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione || Riesame e pieno ravvicinamento: 2015

Direttiva 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai recipienti semplici a pressione || Ravvicinamento: 2015

Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione || Pieno ravvicinamento: 2015

Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica || Riesame e pieno ravvicinamento: 2015

Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale || Riesame e pieno ravvicinamento: 2015

Direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di apparecchi a gas || Riesame e pieno ravvicinamento: 2016

Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone || Ravvicinamento: 2015

Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva || Riesame e pieno ravvicinamento: 2015

Direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile Decisione n. 2004/388/CE della Commissione, del 15 aprile 2004, relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile || Riesame e pieno ravvicinamento: 2015

Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori || Riesame e pieno ravvicinamento: 2016

Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine || Ravvicinamento: 2015

Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura || Ravvicinamento: 2014

Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro || Riesame e pieno ravvicinamento: 2015

Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi || Pieno ravvicinamento: 2017

Direttiva 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, modificata dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di conformarla alle disposizioni standard della decisione n. 768/2008/CE || Pieno ravvicinamento: 2014

Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione || Riesame e pieno ravvicinamento: 2017

Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità || Riesame e pieno ravvicinamento: 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo

Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto || Ravvicinamento: 2015

Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli || Riesame e pieno ravvicinamento: 2015

Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici || Ravvicinamento: 2015

DIRETTIVE BASATE SUI PRINCIPI DEL "NUOVO APPROCCIO" O DELL'"APPROCCIO GLOBALE" CHE NON PREVEDONO LA MARCATURA CE

Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio || Ravvicinamento: 2015

Direttiva 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili || Ravvicinamento: 2016

PRODOTTI COSMETICI

Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici || Ravvicinamento: 2015

Prima direttiva 80/1335/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici || Ravvicinamento: 2015

Seconda direttiva 82/434/CEE della Commissione, del 14 maggio 1982, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici

Terza direttiva 83/514/CEE della Commissione, del 27 settembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici

Quarta direttiva 85/490/CEE della Commissione, dell'11 ottobre 1985, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici

Quinta direttiva 93/73/CEE della Commissione, del 9 settembre 1993, relativa ai metodi di analisi necessari per i controlli della composizione dei prodotti cosmetici

Sesta direttiva 95/32/CE della Commissione, del 7 luglio 1995, relativa ai metodi di analisi necessari per il controllo della composizione dei prodotti cosmetici

Settima direttiva 96/45/CE della Commissione, del 2 luglio 1996, relativa ai metodi di analisi necessari alla verifica della composizione dei prodotti cosmetici

COSTRUZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

1. Veicoli a motore e loro rimorchi

1.1 Omologazione

Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) || Ravvicinamento: 2016

1.2 Prescrizioni tecniche armonizzate

Regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, concernente l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili || Ravvicinamento: 2017

Regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno || Ravvicinamento: 2017

Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo || Ravvicinamento: 2018

Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo || Ravvicinamento: 2018

Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati || Ravvicinamento: 2018

Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo || Ravvicinamento: 2018

Direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità || Ravvicinamento: 2018

Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore || Ravvicinamento: 2015

2. Veicoli a motore a due o tre ruote

2.1 Omologazione

Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote || Ravvicinamento: 2015

2.2 Prescrizioni tecniche armonizzate

Direttiva 93/14/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente la frenatura dei veicoli a motore a due o a tre ruote || Ravvicinamento: 2017

Direttiva 2009/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all'identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote || Ravvicinamento: 2017

Direttiva 93/30/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al segnalatore acustico dei veicoli a motore a due o tre ruote || Ravvicinamento: 2017

Direttiva 2009/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote || Ravvicinamento: 2017

Direttiva 2009/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote || Ravvicinamento: 2017

Direttiva 93/33/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o tre ruote || Ravvicinamento: 2017

Direttiva 2009/139/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote || Ravvicinamento: 2017

Direttiva 2009/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote || Ravvicinamento: 2017

Direttiva 93/93/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente le masse e le dimensioni dei veicoli a motore a due o tre ruote || Ravvicinamento: 2017

Direttiva 2009/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote || Ravvicinamento: 2017

Direttiva 95/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 febbraio 1995, relativa alla velocità massima per costruzione nonché alla coppia massima e alla potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o tre ruote || Ravvicinamento: 2017

Direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote || Ravvicinamento: 2017

Direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote || Ravvicinamento: 2017

3. Trattori agricoli o forestali a ruote

3.1 Omologazione

Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli || Ravvicinamento: 2016

3.2 Prescrizioni tecniche armonizzate

Direttiva 2009/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote || Ravvicinamento: 2016

Direttiva 2009/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote || Ravvicinamento: 2016

Direttiva 2009/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote || Ravvicinamento: 2016

Direttiva 2008/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente il campo di visibilità e i tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote || Ravvicinamento: 2016

Direttiva 2009/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote || Ravvicinamento: 2016

Direttiva 2009/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici (compatibilità elettromagnetica) provocati dai trattori agricoli o forestali a ruote || Ravvicinamento: 2016

Direttiva 76/432/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote || Ravvicinamento: 2016

Direttiva 76/763/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote || Ravvicinamento: 2016

Direttiva 2009/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote || Ravvicinamento: 2016

Direttiva 2009/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote || Ravvicinamento: 2016

Direttiva 77/537/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote || Ravvicinamento: 2016

Direttiva 78/764/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote || Ravvicinamento: 2016

Direttiva 2009/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote || Ravvicinamento: 2016

Direttiva 2009/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote || Ravvicinamento: 2016

Direttiva 2009/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote || Ravvicinamento: 2016

Direttiva 2009/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche) || Ravvicinamento: 2016

Direttiva 80/720/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote || Ravvicinamento: 2016

Direttiva 86/297/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle prese di forza dei trattori agricoli e forestali a ruote ed alla relativa protezione || Ravvicinamento: 2016

Direttiva 86/298/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta || Ravvicinamento: 2016

Direttiva 86/415/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento e all'identificazione dei comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote || Ravvicinamento: 2016

Direttiva 87/402/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente || Ravvicinamento: 2016

Direttiva 89/173/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote || Ravvicinamento: 2016

Direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali || Ravvicinamento: 2016

SOSTANZE CHIMICHE

1. REACH e sua attuazione

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche || Ravvicinamento: 2013-2014

Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) || Ravvicinamento: 2013-2014

2. Sostanze chimiche pericolose

Regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose || Ravvicinamento: 2016

Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose || Ravvicinamento: 2016

Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche || Ravvicinamento: 2014

Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) || Ravvicinamento: 2016

Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori || Ravvicinamento: 2013-2014

Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) || Ravvicinamento realizzato nel 2009

Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti || Ravvicinamento: 2013-2014

3. Classificazione, imballaggio ed etichettatura

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele || Ravvicinamento: 2013-2014

4. Detergenti

Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti || Ravvicinamento: 2013-2014

5. Concimi

Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi || Ravvicinamento realizzato l'11 giugno 2013

6. Precursori di droghe

Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe || Ravvicinamento: 2015

7. Applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio  e controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche; ispezione e verifica della buona pratica di laboratorio

Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche || Ravvicinamento: 2015

Direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) || Ravvicinamento: 2013-2014

PRODOTTI FARMACEUTICI

1. Medicinali per uso umano

Direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia || Ravvicinamento: 2014

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano || Recepimento: 2015

2. Medicinali per uso veterinario

Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari || Ravvicinamento: 2013

Direttiva 2006/130/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che attua la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la fissazione dei criteri per l'esenzione dall'obbligo della prescrizione veterinaria vigente per taluni medicinali destinati ad animali da produzione alimentare || Ravvicinamento: 2014

3. Varie

Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi || Ravvicinamento: 2014

Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati || Ravvicinamento: 2015

Direttiva 2009/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione || Ravvicinamento: 2015

Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati || Ravvicinamento: 2015

Regolamento (CE) n. 540/95 della Commissione, del 10 marzo 1995, che stabilisce disposizioni in materia di informazioni su presunti effetti collaterali imprevisti e non gravi dei medicinali per uso umano o veterinario autorizzati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, che si verificano nella Comunità o in un paese terzo || Ravvicinamento: 2015

Regolamento (CE) n. 1662/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, recante talune modalità di attuazione delle procedure comunitarie di decisione in materia di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano o veterinario || Ravvicinamento: 2015

Regolamento (CE) n. 2141/96 della Commissione, del 7 novembre 1996, relativo all'esame di una domanda di trasferimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio || Ravvicinamento: 2015

Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali || Ravvicinamento: 2015

________________

ALLEGATO XVII

COPERTURA

Allegato XVII-A

MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

Parte 1

Misure applicabili alle principali categorie di animali vivi

I.                 Equidi (comprese le zebre), specie asinine o animali nati dagli incroci di queste specie

II.               Bovini (comprese le specie Bubalus bubalis e Bison)

III.              Ovini e caprini

IV.              Suini

V.               Volatili da cortile (compresi galli e galline, tacchini, faraone, anatre, oche)

VI.              Pesci vivi

VII.            Crostacei

VIII.           Molluschi

IX.              Uova e gameti di pesci vivi

X.               Uova da cova

XI.              Sperma, ovuli, embrioni

XII.            Altri mammiferi

XIII.           Altri volatili

XIV.           Rettili

XV.            Anfibi

XVI.           Altri vertebrati

XVII.         Api

Parte 2

Misure applicabili ai prodotti di origine animale

I.       Principali categorie di prodotti di origine animale destinati al consumo umano

1.       Carni fresche di ungulati domestici, volatili da cortile e lagomorfi, selvaggina in libertà e di allevamento, comprese le frattaglie

2.       Carni tritate, preparazioni a base di carne, carni separate meccanicamente (CSM), prodotti a base di carne

3.       Molluschi bivalvi vivi

4.       Prodotti della pesca

5.       Latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro

6.       Uova e prodotti a base di uova

7.       Cosce di rana e lumache

8.       Grassi fusi d'origine animale e ciccioli

9.       Stomaci, vesciche e budella trattati

10.     Gelatina, materie prime per la produzione di gelatina destinata al consumo umano

11.     Collagene

12.     Miele e prodotti dell'apicoltura

II.      Principali categorie di sottoprodotti di origine animale

Nei macelli || Sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali da pelliccia

Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi

Pelli di ungulati, fresche o refrigerate

Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi

Negli impianti di produzione lattiero-casearia || Latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte

Colostro e prodotti a base di colostro

In altre strutture per la raccolta o il trattamento dei sottoprodotti di origine animale (ad esempio, materiali non trattati o non trasformati) || Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi

Prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento

Prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento

Pelli di ungulati, fresche o refrigerate

|| Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana

Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) non destinati a essere utilizzati quali materie prime per mangimi, concimi organici o ammendanti

Corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di concimi organici o ammendanti

Gelatina non destinata al consumo umano, da utilizzare nell'industria fotografica

Lana e peli

Piume, parti di piume e piumino trattati

Negli impianti di trasformazione || Proteine animali trasformate, compresi i prodotti e le miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

Prodotti sanguigni che potrebbero essere utilizzati quali materie prime per mangimi

Pelli di ungulati trattate

|| Pelli di ruminanti e di equidi trattate (21 giorni)

Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana

Olio di pesce da utilizzare come materia prima per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi

Grassi fusi da utilizzare come materie prime per mangimi

|| Grassi fusi destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento

Gelatina o collagene da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi

Proteine idrolizzate, fosfato bicalcico o fosfato tricalcico da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi

Sottoprodotti apicoli destinati a essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura

Derivati lipidici da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi

Derivati lipidici da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi

Prodotti a base di uova che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi

Negli impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia (compresi gli impianti che fabbricano articoli da masticare e interiora aromatizzanti) || Alimenti in conserva per animali da compagnia

Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia

Articoli da masticare

Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta

Interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

Negli impianti di produzione di trofei di caccia || Trofei di caccia trattati e altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli

Trofei di caccia o altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento

In impianti o stabilimenti che fabbricano prodotti intermedi || Prodotti intermedi

Concimi e ammendanti || Proteine animali trasformate, compresi i prodotti e le miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

Stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato e guano di pipistrelli

Nei depositi di prodotti derivati || Tutti i prodotti derivati

III.    Agenti patogeni

Parte 3

Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti

Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti[2] potenzialmente portatori di organismi nocivi suscettibili, per la loro natura o a causa delle modalità del processo di trasformazione al quale sono sottoposti, di presentare un rischio di introduzione e diffusione di organismi nocivi.

Parte 4

Misure applicabili agli additivi degli alimenti e dei mangimi

Alimenti

1.       Additivi alimentari (tutti gli additivi e coloranti alimentari)

2.       Coadiuvanti tecnologici

3.       Aromi alimentari

4.       Enzimi alimentari

Mangimi[3]

5.       Additivi dei mangimi

6.       Materie prime per mangimi

7.       Mangimi composti e alimenti per animali da compagnia eccetto quelli di cui alla parte 2, punto II

8.       Sostanze indesiderabili nei mangimi

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ALLEGATO XVII-B

NORME SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Norme sul benessere degli animali relative a:

1.       stordimento e macellazione degli animali;

2.       trasporto degli animali e operazioni collegate;

3.       animali da allevamento.

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ALLEGATO XVII-C

ALTRE MISURE CONSIDERATE NEL CAPO 4 DEL TITOLO V

1.       Sostanze chimiche derivanti dalla migrazione di sostanze dai materiali d'imballaggio

2.       Prodotti composti

3.       Organismi geneticamente modificati (OGM)

4.       Ormoni promotori della crescita, sostanze tireostatiche, determinati ormoni e sostanze ß‑agoniste

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ALLEGATO XVII-D

MISURE DA INCLUDERE DOPO IL RAVVICINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE

1.       Sostanze chimiche per la decontaminazione degli alimenti

2.       Cloni

3.       Irradiazione (ionizzazione)

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ALLEGATO XVIII

ELENCO DELLE MALATTIE DEGLI ANIMALI E DELLE MALATTIE CONNESSE ALL'ACQUACOLTURA SOGGETTE A NOTIFICA,

NONCHÉ DEGLI ORGANISMI NOCIVI REGOLAMENTATI RISPETTO AI QUALI POSSONO ESSERE RICONOSCIUTE REGIONI INDENNI

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ALLEGATO XVIII-A

MALATTIE DEGLI ANIMALI E DEI PESCI SOGGETTE A NOTIFICA, PER LE QUALI VIENE RICONOSCIUTO LO STATUS DELLE PARTI E POSSONO ESSERE PRESE DECISIONI DI REGIONALIZZAZIONE

1.       Afta epizootica

2.       Malattia vescicolare dei suini

3.       Stomatite vescicolosa

4.       Peste equina

5.       Peste suina africana

6.       Febbre catarrale degli ovini

7.       Influenza aviaria patogena

8.       Malattia di Newcastle

9.       Peste bovina

10.     Peste suina classica

11.     Pleuropolmonite contagiosa dei bovini

12.     Peste dei piccoli ruminanti

13.     Vaiolo nero degli ovini e dei caprini

14.     Febbre della Valle del Rift

15.     Dermatite nodulare contagiosa

16.     Encefalomielite equina venezuelana

17.     Morva

18.     Durina

19.     Encefalomielite enterovirale

20.     Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

21.     Setticemia emorragica virale (VHS)

22.     Anemia infettiva del salmone (ISA)

23.     Bonamia ostreae

24.     Marteilia refringens

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ALLEGATO XVIII-B

RICONOSCIMENTO DELLO STATUS CONCERNENTE GLI ORGANISMI NOCIVI, DELLE ZONE INDENNI O DELLE ZONE PROTETTE

A.      Riconoscimento dello status concernente gli organismi nocivi

Ciascuna Parte compila e presenta un elenco di organismi nocivi regolamentati sulla base dei seguenti principi:

1.       organismi nocivi di cui non siano note manifestazioni sul suo territorio;

2.       organismi nocivi di cui siano note manifestazioni sul suo territorio e sotto controllo ufficiale;

3.       organismi nocivi di cui siano note manifestazioni sul suo territorio, sotto controllo ufficiale e per i quali siano state stabilite zone indenni o zone protette.

Qualsiasi modifica dell'elenco relativo allo status concernente gli organismi nocivi è immediatamente notificata all'altra Parte salvo che non sia stata notificata all'organizzazione internazionale competente.

B.      Riconoscimento delle zone indenni e delle zone protette

Le Parti riconoscono le zone protette, nonché la nozione di zone indenni e la sua applicazione nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie (International Standards for Phytosanitary Measures - ISPM).

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ANNEX XIX

REGIONALIZZAZIONE/ZONIZZAZIONE, ZONE INDENNI DA ORGANISMI NOCIVI E ZONE PROTETTE

A.      Malattie degli animali e malattie connesse all'acquacoltura

1.       Malattie degli animali

Il riconoscimento dello status del territorio o di una regione di una Parte per quanto riguarda le malattie degli animali si basa sul codice sanitario per gli animali terrestri dell'organizzazione mondiale della sanità animale (OIE). Sul codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE si basano anche le decisioni di regionalizzazione riguardanti le malattie degli animali.

2.       Malattie connesse all'acquacoltura

Le decisioni di regionalizzazione riguardanti le malattie connesse all'acquacoltura si basano sul codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE.

B.      Organismi nocivi

I criteri per l'istituzione di zone protette o di zone indenni da determinati organismi nocivi sono conformi alle disposizioni:

–        della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 4 della FAO relativa ai requisiti per l'istituzione di zone indenni da organismi nocivi e alle definizioni delle pertinenti norme ISPM, oppure

–        dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

C.      Criteri per il riconoscimento dello status speciale del territorio o di una regione di una Parte per quanto riguarda le malattie degli animali

1.       Qualora ritenga che il proprio territorio o parte del proprio territorio sia indenne da una malattia degli animali non elencata nell'allegato XVIII-A del presente accordo, la Parte importatrice trasmette alla Parte esportatrice la documentazione giustificativa appropriata, precisando in particolare:

-        la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul proprio territorio;

-        i risultati dei test di controllo basati su indagini sierologiche, microbiologiche, patologiche o epidemiologiche e sull'obbligo, imposto dalla legge, di notificare la malattia alle autorità competenti;

-        la durata del controllo effettuato;

-        eventualmente, il periodo durante il quale è stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica cui si estende il divieto;

-        le modalità che consentono di controllare l'assenza della malattia.

2.       Le garanzie complementari, generali o limitate, che possono essere richieste dalla Parte importatrice non devono superare quelle da essa applicate a livello nazionale.

3.       Le Parti si comunicano ogni eventuale modifica dei criteri di cui al punto 1 della lettera C del presente allegato, riguardanti la malattia. Alla luce di tale notifica, le garanzie complementari definite ai sensi del punto 2 della lettera C del presente allegato possono essere modificate o ritirate dal sottocomitato SPS.

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ALLEGATO XX

RICONOSCIMENTO PROVVISORIO DEGLI STABILIMENTI

Condizioni e disposizioni per il riconoscimento provvisorio degli stabilimenti

1.       Per riconoscimento provvisorio degli stabilimenti si intende il caso in cui la Parte importatrice riconosce provvisoriamente, a fini di importazione, gli stabilimenti della Parte esportatrice, basandosi su garanzie appropriate fornite da quest'ultima, senza ispezione preventiva dei singoli stabilimenti, a norma delle disposizioni del punto 4 del presente allegato. Per tener conto di nuove domande e garanzie ricevute, gli elenchi di cui al punto 2 del presente allegato sono modificati o completati secondo la procedura e alle condizioni di cui al punto 4 del presente allegato. La verifica può rientrare nella procedura, esclusivamente con riferimento all'elenco iniziale degli stabilimenti, conformemente alle disposizioni di cui al punto 4, lettera d).

2.       Il riconoscimento provvisorio si applica inizialmente alle categorie di stabilimenti di seguito indicati.

2.1.    Stabilimenti per i prodotti di origine animale destinati al consumo umano:

-        macelli per carni fresche di ungulati domestici, volatili da cortile, lagomorfi e selvaggina di allevamento (allegato XVII-A, parte 1);

-        stabilimenti di lavorazione della selvaggina;

-        laboratori di sezionamento;

-        stabilimenti per carni tritate, preparazioni a base di carne, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne;

-        centri di depurazione e di spedizione per i molluschi bivalvi vivi;

-        stabilimenti per:

-        prodotti a base di uova;

-        prodotti lattiero-caseari;

-        prodotti della pesca;

-        stomaci, vesciche e budella trattati;

-        gelatina e collagene;

-        olio di pesce;

-        navi officina;

-        pescherecci congelatori.

2.2     Stabilimenti riconosciuti o registrati che producono sottoprodotti di origine animale e principali categorie di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Tipologia di impianti e di stabilimenti riconosciuti o registrati || Prodotto

Macelli || Sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali da pelliccia

Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi

Pelli di ungulati, fresche o refrigerate

Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi

Impianti di produzione lattiero-casearia || Latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte

Colostro e prodotti a base di colostro

Altre strutture per la raccolta o il trattamento dei sottoprodotti di origine animale (ad esempio, materiali non trattati o non trasformati) || Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi

Prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento

Prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento

Pelli di ungulati, fresche o refrigerate

Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana

Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), nonché zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) non destinati a essere utilizzati quali materie prime per mangimi, concimi organici o ammendanti

Corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, nonché zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di concimi organici o ammendanti

Gelatina non destinata al consumo umano, da utilizzare nell'industria fotografica

Lana e peli

Piume, parti di piume e piumino trattati

Impianti di trasformazione || Proteine animali trasformate, compresi i prodotti e le miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

Prodotti sanguigni che potrebbero essere utilizzati quali materie prime per mangimi

Pelli di ungulati trattate

Pelli di ruminanti e di equidi trattate (21 giorni)

Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana

Olio di pesce da utilizzare come materia prima per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi

Grassi fusi da utilizzare come materie prime per mangimi

Grassi fusi destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento

Gelatina o collagene da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi

|| Proteine idrolizzate, fosfato bicalcico o fosfato tricalcico da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi

Sottoprodotti apicoli destinati a essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura

Derivati lipidici da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi

Derivati lipidici da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi

Prodotti a base di uova che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi

Impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia (compresi gli impianti che fabbricano articoli da masticare e interiora aromatizzanti) || Alimenti in conserva per animali da compagnia

Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia

Articoli da masticare

Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta

Interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

Impianti di produzione di trofei di caccia || Trofei di caccia trattati e altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli

Trofei di caccia o altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento

Impianti o stabilimenti che fabbricano prodotti intermedi || Prodotti intermedi

Concimi e ammendanti || Proteine animali trasformate, compresi i prodotti e le miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

Stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato e guano di pipistrelli

Depositi di prodotti derivati || Tutti i prodotti derivati

3.       La Parte importatrice compila gli elenchi degli stabilimenti riconosciuti provvisoriamente come specificato ai punti 2.1. e 2.2 e li mette a disposizione del pubblico.

4.       Condizioni e procedure di riconoscimento provvisorio:

a)       l'importazione dalla Parte esportatrice del prodotto di origine animale deve essere stata autorizzata dalla Parte importatrice; devono inoltre essere stati definiti le pertinenti condizioni di importazione nonché i requisiti di certificazione per i prodotti in questione;

b)      l'autorità competente della Parte esportatrice deve aver fornito alla Parte importatrice garanzie sufficienti circa la conformità degli stabilimenti, figuranti nel suo elenco o nei suoi elenchi, ai requisiti sanitari pertinenti della Parte importatrice e deve aver riconosciuto ufficialmente gli stabilimenti che figurano negli elenchi per l'esportazione verso la Parte importatrice;

c)       in caso di non ottemperanza a dette garanzie, l'autorità competente della Parte esportatrice deve avere realmente il potere di sospendere le attività di esportazione verso la Parte importatrice da uno stabilimento per il quale detta autorità ha fornito garanzie;

d)      la verifica eseguita dalla Parte importatrice a norma dell'articolo 188 del presente accordo può rientrare nella procedura di riconoscimento provvisorio; tale verifica riguarda la struttura e l'organizzazione dell'autorità competente responsabile del riconoscimento dello stabilimento, nonché i poteri conferiti a detta autorità e le garanzie che può fornire in merito all'applicazione delle norme della Parte importatrice; nell'ambito di tale verifica è possibile procedere anche a ispezioni in loco presso un numero rappresentativo di stabilimenti che figurano nell'elenco o negli elenchi forniti dalla Parte esportatrice;

nell'Unione, tenuto conto della sua struttura specifica e della ripartizione delle competenze all'interno di essa, detta verifica può riguardare i singoli Stati membri;

e)       sulla base dei risultati della verifica di cui alla precedente lettera d), la Parte importatrice può modificare l'elenco degli stabilimenti.

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ALLEGATO XXI

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA

1.       Principi:

a)       l'equivalenza può essere determinata per una singola misura, un gruppo di misure o un sistema in relazione a un determinato prodotto, a una categoria di prodotti o a tutti i prodotti;

b)      l'esame, ad opera della Parte importatrice, di una richiesta di riconoscimento dell'equivalenza delle misure per un prodotto specifico della Parte esportatrice non deve comportare perturbazioni degli scambi o la sospensione delle importazioni del prodotto in questione dalla Parte esportatrice;

c)       il riconoscimento dell'equivalenza costituisce un processo interattivo tra la Parte esportatrice e la Parte importatrice in cui la prima dimostra obiettivamente l'equivalenza delle singole misure e la seconda valuta obiettivamente tale equivalenza in vista del suo eventuale riconoscimento;

d)      il riconoscimento finale dell'equivalenza delle pertinenti misure della Parte esportatrice è di esclusiva competenza della Parte importatrice.

2.       Condizioni preliminari:

a)       il processo dipende dalla situazione sanitaria o dallo status concernente gli organismi nocivi, dalla legislazione e dall'efficacia del sistema d'ispezione e di controllo del prodotto nella Parte esportatrice; a tal fine si tiene conto della legislazione vigente nel settore e della struttura dell'autorità competente della Parte esportatrice, della sua collocazione gerarchica e dei suoi poteri, delle sue procedure operative e delle risorse disponibili, della maggiore o minore efficacia nell'applicazione dei sistemi di ispezione e di controllo da parte delle autorità competenti, compreso il grado di applicazione in relazione al prodotto, nonché della regolarità e della rapidità con cui le informazioni sono fornite alla Parte importatrice in caso di individuazione di rischi; tale riconoscimento può essere corroborato da documentazioni, da riscontri, da documenti, relazioni e informazioni inerenti a precedenti esperienze, nonché da valutazioni e verifiche;

b)      le Parti possono avviare la procedura di riconoscimento dell'equivalenza a norma dell'articolo 183 del presente accordo, una volta completato positivamente il ravvicinamento normativo di una misura, di un gruppo di misure o di un sistema inclusi nell'elenco di cui all'articolo 181, paragrafo 4, del presente accordo;

c)       la Parte esportatrice avvia la procedura solo se la Parte importatrice non applica nei suoi confronti misure di salvaguardia per quanto concerne il prodotto in questione.

3.       Procedura:

a)       la Parte esportatrice avvia la procedura presentando alla Parte importatrice una domanda di riconoscimento dell'equivalenza di una singola misura, di gruppi di misure o di un sistema per un prodotto o una categoria di prodotti di un settore o di un sottosettore o per tutti i prodotti;

b)      se del caso, tale domanda di riconoscimento comprende anche la richiesta e la documentazione necessaria per il riconoscimento ad opera della Parte importatrice sulla base dell'equivalenza di tutti i programmi o i piani della Parte esportatrice a cui la Parte importatrice e/o lo status di ravvicinamento di cui all'allegato XXIV del presente accordo in merito alle misure o ai sistemi di cui alla lettera a) del presente punto subordinano l'autorizzazione di importazione del prodotto o di una categoria di prodotti in questione;

c)       nel presentare la domanda, la Parte esportatrice:

i)       evidenzia l'importanza per il commercio del prodotto in questione o di una categoria di prodotti;

ii)      individua la misura o le singole misure cui può ottemperare tra tutte quelle indicate nelle condizioni d'importazione della Parte importatrice applicabili al prodotto in questione o a una categoria di prodotti;

iii)     individua la misura o le singole misure per le quali chiede l'equivalenza tra tutte quelle indicate nelle condizioni d'importazione della Parte importatrice applicabili al prodotto in questione o a una categoria di prodotti;

d)      una volta ricevuta la domanda, la Parte importatrice illustra l'obiettivo globale e specifico nonché la giustificazione della misura o delle misure, compresa l'individuazione dei rischi;

e)       la Parte importatrice informa contemporaneamente la Parte esportatrice del nesso esistente tra le sue misure interne e le condizioni d'importazione per il prodotto in questione;

f)       la Parte esportatrice dimostra obiettivamente alla Parte importatrice che le misure individuate sono equivalenti alle condizioni d'importazione per il prodotto in questione o una categoria di prodotti;

g)      la Parte importatrice valuta obiettivamente la dimostrazione dell'equivalenza ad opera della Parte esportatrice;

h)      la Parte importatrice decide se sia stata ottenuta o meno l'equivalenza;

i)       se la Parte esportatrice lo richiede, la Parte importatrice le fornisce tutte le spiegazioni e i dati che hanno motivato la sua decisione.

4.       Dimostrazione dell'equivalenza delle misure ad opera della Parte esportatrice e valutazione di tale dimostrazione ad opera della Parte importatrice:

a)       la Parte esportatrice dimostra obiettivamente l'equivalenza per ciascuna delle misure della Parte importatrice individuate, indicate nelle condizioni d'importazione; se del caso, l'equivalenza viene dimostrata obiettivamente per tutti i programmi e i piani a cui la Parte importatrice subordina l'autorizzazione di importazione (ad esempio, piano di controllo dei residui);

b)      la dimostrazione e la valutazione obiettive effettuate in questo contesto devono basarsi, per quanto possibile:

-        su norme riconosciute a livello internazionale e/o su norme fondate su solide prove scientifiche e/o

-        sulla valutazione dei rischi e/o

-        su documenti, relazioni e informazioni inerenti a precedenti esperienze, su valutazioni e su verifiche, nonché

-        sullo status giuridico o sul livello di status amministrativo delle misure, nonché

-        sul livello di applicazione evidenziato, in particolare:

-        dai pertinenti e corrispondenti risultati dei programmi di sorveglianza e di monitoraggio;

-        dai risultati delle ispezioni della Parte esportatrice;

-        dai risultati di analisi effettuate secondo metodi riconosciuti;

-        dai risultati delle verifiche e dei controlli all'importazione della Parte importatrice;

-        dall'operato delle autorità competenti della Parte esportatrice, nonché

-        da esperienze precedenti.

5.       Conclusioni della Parte importatrice

In caso di conclusione negativa, la Parte importatrice ne comunica dettagliatamente i motivi alla Parte esportatrice.

6.       Per quanto riguarda i vegetali e i prodotti vegetali, l'equivalenza relativa alle misure fitosanitarie è basata sulle disposizioni di cui all'articolo 183, paragrafo 6, del presente accordo.

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ALLEGATO XXII

CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE E DIRITTI D'ISPEZIONE

A.      Principi dei controlli all'importazione

I controlli all'importazione consistono in controlli documentali, controlli d'identità e controlli materiali.

Per quanto riguarda gli animali e i prodotti di origine animale, i controlli materiali e la loro frequenza vengono decisi in funzione del livello dei rischi associati a tali importazioni.

Nel procedere ai controlli fitosanitari, la Parte importatrice si accerta che i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti siano sottoposti in via ufficiale a una meticolosa ispezione, integralmente o attraverso la selezione di un campione rappresentativo, al fine di assicurarsi che siano indenni da organismi nocivi.

Qualora i controlli evidenzino la non conformità alle norme e/o alle prescrizioni pertinenti, la Parte importatrice adotta provvedimenti ufficiali commisurati al rischio. Ove possibile, all'importatore o al suo rappresentante è consentito di avere accesso alla spedizione e di comunicare ogni utile informazione che permetta alla Parte importatrice di prendere una decisione definitiva in merito a detta spedizione. La decisione deve essere commisurata al livello di rischio associato a tali importazioni.

B.      Frequenza dei controlli materiali

B.1.   Importazione di animali e di prodotti di origine animale nell'Unione e nella Repubblica di Moldova

Tipologia di controllo alle frontiere || Frequenza

1. Controlli documentali || 100 %

2. Controlli di identità || 100 %

3. Controlli materiali ||

Animali vivi 100 % || 100 %

Prodotti della categoria I Carni fresche, comprese le frattaglie, e prodotti di animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina definiti nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche e successive modifiche Prodotti a base di pesce in recipienti ermeticamente chiusi destinati a mantenerli stabili a temperatura ambiente, pesci freschi e congelati e prodotti della pesca secchi e/o salati Uova intere Strutto e grassi fusi Involucri di origine animale Uova da cova || 20 %

Prodotti della categoria II Carni di volatili da cortile e prodotti derivati Carni di coniglio e di selvaggina (in libertà/di allevamento) e prodotti derivati Latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano Prodotti a base di uova Proteine animali trasformate destinate al consumo umano [100 % delle prime sei spedizioni di prodotti trasportati alla rinfusa (direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE e successive modifiche)] Prodotti della pesca diversi da quelli menzionati dalla decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca e successive modifiche Molluschi bivalvi Miele || 50 %

Prodotti della categoria III Sperma Embrioni Stallatico Latte e prodotti derivati (non destinati al consumo umano) Gelatina Cosce di rana e lumache Ossa e prodotti a base di ossa Pelli Setole, lana, peli e piume Corna e prodotti a base di corna, zoccoli e prodotti a base di zoccoli Prodotti dell'apicoltura Trofei di caccia Prodotti alimentari trasformati per animali da compagnia Materie prime per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia Materie prime, sangue, prodotti sanguigni, ghiandole e organi per uso farmaceutico o tecnico Fieno e paglia Agenti patogeni Proteine animali trasformate (confezionate) || Minima 1 % Massima 10 %

Proteine animali trasformate non destinate al consumo umano (prodotti trasportati alla rinfusa) || 100 % delle prime sei spedizioni [allegato VII, capitolo II, punti 10 e 11, del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e successive modifiche]

B.2.   Importazione di alimenti di origine non animale nell'Unione e nella Repubblica di Moldova

— Pimenti (Capsicum annuum) tritati o polverizzati — ex 0904 20 90 — Prodotti derivati dal peperoncino (curry) — 0910 91 05 — Curcuma longa (curcuma) — 0910 30 00 (Alimenti — spezie essiccate) — Olio di palma rosso — ex 1511 10 90 || 10 % per i coloranti Sudan da tutti i paesi terzi

B.3.   Importazione nell'Unione europea e nella Repubblica di Moldova di vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE

La Parte importatrice procede a controlli per verificare la situazione fitosanitaria della spedizione o delle spedizioni.

Una riduzione della frequenza dei controlli fitosanitari all'importazione potrebbe essere disposta per i prodotti regolamentati, fatta eccezione per i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci definiti conformemente al regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione, dell'11 ottobre 2004, che specifica le condizioni particolari riguardanti le prove e i criteri per il tipo e il livello di riduzione dei controlli fitosanitari su alcuni vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE.

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ALLEGATO XXIII

CERTIFICAZIONE

A.      Principi della certificazione

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci

Per quanto riguarda la certificazione di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, le autorità competenti applicano i principi indicati nelle pertinenti norme ISPM.

Animali e prodotti di origine animale

1.       Le autorità competenti delle Parti si accertano che i funzionari certificanti abbiano una conoscenza soddisfacente della legislazione veterinaria applicabile agli animali o ai prodotti di origine animale da certificare e, in generale, siano informati sulle norme da seguire in vista della compilazione e del rilascio dei certificati nonché, all'occorrenza, sulla natura e sulla portata delle indagini, delle prove o degli esami da svolgere prima della certificazione.

2.       I funzionari certificanti non devono certificare dati di cui non abbiano personalmente conoscenza o che non possano verificare.

3.       I funzionari certificanti non devono firmare certificati vuoti o incompleti, né certificati relativi ad animali o a prodotti di origine animale che non siano stati ispezionati o che siano sfuggiti al loro controllo. Se un certificato viene firmato sulla base di un altro certificato o di un'altra attestazione, il funzionario certificante deve essere in possesso di quest'ultimo documento prima di firmare.

4.       I funzionari certificanti possono certificare i dati che sono stati:

a)       accertati, a norma dei punti da 1 a 3 del presente allegato, da un'altra persona autorizzata dall'autorità competente e che agisce sotto il controllo di quest'ultima, a condizione che il funzionario certificante possa verificare l'esattezza dei dati, oppure

b)      ottenuti, nell'ambito dei programmi di monitoraggio, con riferimento a sistemi di assicurazione della qualità ufficialmente riconosciuti o mediante un sistema di sorveglianza epidemiologica se questo è autorizzato dalla pertinente legislazione veterinaria.

5.       Le autorità competenti delle Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire l'attendibilità del certificato. In particolare provvedono affinché i funzionari certificanti da esse autorizzati:

a)       godano di uno status tale da garantirne l'imparzialità e non abbiano interessi commerciali diretti nei confronti degli animali o dei prodotti oggetto di certificazione o delle aziende agricole o degli stabilimenti da cui provengono, nonché

b)      siano pienamente consapevoli dell'importanza del contenuto di tutti i certificati che firmano.

6.       I certificati vengono redatti in modo da garantire che ciascuno di essi si riferisca a una determinata spedizione, in una lingua comprensibile per il funzionario certificante e in almeno una delle lingue ufficiali della Parte importatrice, come disposto nella parte C del presente allegato.

La data della firma del certificato non può essere successiva a quella dell'invio della spedizione o delle spedizioni.

7.       Ciascuna autorità competente deve poter mettere in relazione ciascun certificato con il relativo funzionario certificante e garantire la disponibilità di una copia di tutti i certificati rilasciati per un periodo da stabilire a cura di tale autorità.

8.       Ciascuna Parte predispone tutti i controlli necessari per impedire il rilascio di certificati falsi o ingannevoli e la compilazione o l'uso fraudolento di certificati che appaiono rilasciati ai fini indicati nella legislazione veterinaria.

9.       Fatte salve eventuali azioni giudiziarie o sanzioni, le autorità competenti svolgono indagini o controlli e adottano le misure adeguate necessarie per perseguire tutti i casi loro segnalati di certificati falsi o ingannevoli. Tra tali misure può rientrare la sospensione temporanea dalle funzioni, per tutta la durata dell'indagine, dei funzionari certificanti. In particolare,

a)       qualora durante i controlli si accerti che un funzionario certificante ha rilasciato consapevolmente un certificato fraudolento, l'autorità competente adotta tutte le misure necessarie per impedire per quanto possibile che l'interessato reiteri la trasgressione;

b)      qualora durante i controlli si accerti che una persona o un'impresa ha utilizzato in modo fraudolento o ha alterato un certificato ufficiale, l'autorità competente adotta tutte le misure necessarie per impedire per quanto possibile che la persona o l'impresa reiteri la trasgressione. Tra queste misure può rientrare il rifiuto di rilasciare un certificato ufficiale alla persona o all'impresa in questione.

B.      Certificati di cui all'articolo 186, paragrafo 2, lettera a), del presente accordo.

L'attestazione sanitaria del certificato riflette lo status dell'equivalenza del prodotto in questione. Essa certifica la conformità alle norme di produzione della Parte esportatrice riconosciute equivalenti dalla Parte importatrice.

C.      Lingue ufficiali per la certificazione

1.       Importazione nell'UE. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci:

i certificati sono redatti in una lingua comprensibile per il funzionario certificante e in almeno una delle lingue ufficiali del paese di importazione.

Animali e prodotti di origine animale:

il certificato sanitario deve essere compilato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e in una di quelle dello Stato membro in cui vengono eseguiti i controlli all'importazione di cui all'articolo 189 del presente accordo.

2.       Importazione nella Repubblica di Moldova

Il certificato sanitario deve essere redatto nella lingua ufficiale della Repubblica di Moldova.

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ALLEGATO XXIV

RAVVICINAMENTO

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ALLEGATO XXIV-A

PRINCIPI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGRESSI COMPIUTI IN VISTA DEL RAVVICINAMENTO

Parte I

Ravvicinamento progressivo

1.       Norme generali

La legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali della Repubblica di Moldova è progressivamente ravvicinata a quella dell'Unione, sulla base dell'elenco delle normative in campo sanitario e fitosanitario e di benessere degli animali dell'Unione da ravvicinare. Tale elenco è suddiviso in settori prioritari che si riferiscono alle misure quali definite nell'allegato XVII del presente accordo, in funzione delle risorse tecniche e finanziarie della Repubblica di Moldova. A tal fine la Repubblica di Moldova individua i propri settori prioritari sotto il profilo commerciale.

La Repubblica di Moldova ravvicina le sue disposizioni nazionali:

a)       attuando e facendo applicare le disposizioni del pertinente acquis di base dell'UE tramite l'adozione di norme o procedure nazionali supplementari, oppure

b)      modificando le pertinenti norme o procedure nazionali al fine di integrare le disposizioni del corrispondente acquis di base dell'UE.

In entrambi i casi, la Repubblica di Moldova:

a)       abolisce tutte le leggi, i regolamenti, gli usi nazionali o qualsiasi altra misura incompatibili con le disposizioni nazionali ravvicinate;

b)      garantisce l'efficace attuazione delle disposizioni nazionali ravvicinate.

La Repubblica di Moldova documenta tale ravvicinamento in tabelle di corrispondenza nelle quali sono indicate, sulla base di un modello, la data di entrata in vigore delle norme nazionali e la Gazzetta ufficiale in cui le norme sono state pubblicate. Il modello delle tabelle di corrispondenza ai fini della preparazione e della valutazione è fornito nella parte II del presente allegato. Se il ravvicinamento è incompleto, gli esaminatori[4] descrivono le carenze rilevate nell'apposita colonna destinata alle osservazioni.

Indipendentemente dal settore prioritario individuato, la Repubblica di Moldova compila specifiche tabelle di corrispondenza per dimostrare il ravvicinamento in merito ad altre normative generali e specifiche, comprese in particolare le disposizioni generali relative a:

a)       sistemi di controllo

-        mercato interno;

-        importazioni;

b)      salute e benessere degli animali

-        individuazione e registrazione degli animali e registrazione dei loro movimenti;

-        misure di controllo delle malattie degli animali;

-        scambi interni di animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni;

-        benessere degli animali negli allevamenti, durante il trasporto e la macellazione;

c)       sicurezza alimentare

-        immissione sul mercato di prodotti alimentari e mangimi;

-        etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, incluse le indicazioni nutrizionali e sulla salute;

-        controlli dei residui;

-        norme specifiche per i mangimi;

d)      sottoprodotti di origine animale

e)       fitosanità

-        organismi nocivi;

-        prodotti fitosanitari;

f)       organismi geneticamente modificati

-        rilasciati nell'ambiente;

-        alimenti e mangimi geneticamente modificati.

Parte II

Valutazione

1.       Procedura e metodologia

La legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali della Repubblica di Moldova di cui al capo 4 del titolo V ("Scambi e questioni commerciali") è progressivamente ravvicinata a quella dell'Unione e viene efficacemente fatta applicare[5].

Tabelle di corrispondenza sono redatte conformemente al modello di cui al punto 2 per ogni singola legge ravvicinata e presentate in inglese, per esame, agli esaminatori.

Se il risultato della valutazione è positivo per una singola misura, un gruppo di misure o un sistema applicabili a un settore, a un sottosettore, a un prodotto o una categoria di prodotti, si applicano le condizioni di cui all'articolo 183, paragrafo 4, del presente accordo.

2.       Tabelle di corrispondenza

2.1.    In sede di compilazione delle tabelle di corrispondenza sono presi in considerazione gli aspetti di cui in appresso.

Gli atti normativi dell'Unione servono da base per la preparazione di una tabella di corrispondenza. A tal fine è utilizzata la versione in vigore al momento del ravvicinamento. La Repubblica di Moldova riserva particolare attenzione all'accuratezza della traduzione nella lingua nazionale, in quanto eventuali imprecisioni linguistiche possono fare insorgere controversie in particolare allorché riguardano l'ambito di applicazione della legge[6].

2.2.    Modello di tabella di corrispondenza

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA titolo dell'atto normativo dell'UE, ultime modifiche incluse, E titolo dell'atto normativo nazionale (pubblicato nella          )

Data di pubblicazione:

Data di applicazione:

Atto normativo dell'UE || Legislazione nazionale || Osservazioni (della Repubblica di Moldova) || Osservazioni dell'esaminatore

|| || ||

Legenda

Atto normativo dell'UE: gli articoli, i paragrafi, i commi, ecc. sono menzionati con titolo per esteso e riferimento completo[7] nella colonna di sinistra della tabella di corrispondenza.

Legislazione nazionale: le disposizioni della legislazione nazionale corrispondenti a quelle dell'UE indicate nella colonna di sinistra sono menzionate con titolo per esteso e riferimento completo. Il loro contenuto è descritto dettagliatamente nella seconda colonna.

Osservazioni della Repubblica di Moldova: in questa colonna la Repubblica di Moldova fornisce il numero di riferimento o altri elementi connessi all'articolo, ai paragrafi, ai commi, ecc. in questione, in particolare nel caso in cui il testo delle disposizioni non sia stato ravvicinato. Va indicato il motivo del mancato ravvicinamento.

Osservazioni dell'esaminatore: qualora ritenga che il ravvicinamento non sia stato conseguito, l'esaminatore motiva tale valutazione e descrive in questa colonna le carenze rilevate.

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ALLEGATO XXIV-B

ELENCO DELLA LEGISLAZIONE DELL'UE CUI LA REPUBBLICA DI MOLDOVA RAVVICINA LA PROPRIA LEGISLAZIONE NAZIONALE

L'elenco della legislazione da ravvicinare di cui all'articolo 181, paragrafo 4, del presente accordo sarà fornito dalla Repubblica di Moldova entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

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ALLEGATO XXV

STATUS DI EQUIVALENZA

[...]

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ALLEGATO XXVI

RAVVICINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE

Codice doganale

Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario

Calendario: la Repubblica di Moldova provvede al ravvicinamento alle disposizioni del suddetto regolamento entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo

Transito comune e DAU

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

Calendario: la Repubblica di Moldova provvede al ravvicinamento alle disposizioni di dette convenzioni entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo

Franchigie doganali

Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

Calendario: la Repubblica di Moldova provvede al ravvicinamento alle disposizioni del titolo I e del titolo II del suddetto regolamento entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali

Calendario: la Repubblica di Moldova provvede al ravvicinamento alle disposizioni di tale regolamento entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

________________

[1]        Ai fini del presente allegato e dell'articolo 173, paragrafo 2, del presente accordo, i riferimenti all'acquis o alla legislazione o a specifici atti normativi dell'Unione si intendono estesi a qualsiasi revisione passata o futura dei pertinenti atti, nonché a eventuali misure di attuazione connesse a tali atti.

[2]        Imballaggi, mezzi di trasporto, contenitori, terra e terreno di coltura e qualsiasi altro organismo, oggetto o materiale suscettibile di contenere o diffondere organismi nocivi.

[3]        Solo i sottoprodotti di origine animale provenienti da animali o da parti di animali che siano stati dichiarati idonei per il consumo umano possono entrare nella catena dei mangimi degli animali da allevamento.

[4]        Gli esaminatori sono esperti designati dalla Commissione europea.

[5]        In proposito si può fare ricorso al sostegno di esperti degli Stati membri, separatamente o a margine dei programmi CIB (progetti di gemellaggio, TAIEX, ecc.).

[6]         Per agevolare il processo di ravvicinamento, sul sito EUR-Lex sono disponibili versioni consolidate di alcuni atti normativi dell'UE: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html .

[7]         Come indicato sul sito EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html .

ALLEGATO XXIX

APPALTI PUBBLICI

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ALLEGATO XXIX‑A

SOGLIE

1.       Le soglie di valore di cui all'articolo 269, paragrafo 3, del presente accordo sono per entrambe le Parti le seguenti:

a)       130 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali, tranne per gli appalti pubblici di servizi di cui alla direttiva 2004/18/CE, articolo 7, lettera b), terzo trattino;

b)      200 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi non contemplati alla lettera a);

c)       5 000 000 EUR per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici;

d)      5 000 000 EUR per gli appalti di lavori nel settore dei servizi di pubblica utilità;

e)       400 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi nel settore dei servizi di pubblica utilità.

2.       Le soglie di valore di cui al paragrafo 1 sono adeguate per rispecchiare le soglie applicabili a norma del regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

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ALLEGATO XXIX‑B

CALENDARIO INDICATIVO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI,

IL RAVVICINAMENTO NORMATIVO E L'ACCESSO AL MERCATO

Fase || || Calendario indicativo || Accesso al mercato concesso all'UE dalla Repubblica di Moldova || Accesso al mercato concesso alla Repubblica di Moldova dall'UE ||

1 || Attuazione dell'articolo 271 del presente accordo Attuazione della riforma istituzionale di cui all'articolo 270, paragrafo 2, del presente accordo Accordo sulla strategia di riforma di cui all'articolo 272 del presente accordo || 9 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo || Forniture per le autorità governative centrali || Forniture per le autorità governative centrali ||

2 || Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2004/18/CE e 89/665/CEE || 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo || Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico || Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico || Allegati XXIX‑C e XXIX‑D

3 || Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2004/17/CE e 92/13/CEE || 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo || Forniture per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità || Forniture per tutti gli enti aggiudicatori || Allegati XXIX‑E e XXIX‑F

4 || Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2004/18/CE || 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo || Appalti e concessioni di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici || Appalti e concessioni di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici || Allegati XXIX‑G, XXIX‑H e XXIX‑I

5 || Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2004/17/CE || 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo || Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità || Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità || Allegati XXIX‑J e XXIX‑K

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ALLEGATO XXIX‑C

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi

(Fase 2)

TITOLO I                     Definizioni e principi generali

Articolo 1                      Definizioni [paragrafi 1, 2, 8, 9, paragrafo 11, lettere a), b) e d), nonché paragrafi 12, 13, 14 e 15]

Articolo 2                      Principi di aggiudicazione degli appalti

Articolo 3                      Concessione di diritti speciali o esclusivi: clausola di non discriminazione

TITOLO II                   Disposizioni relative agli appalti pubblici

CAPO I                        Disposizioni generali

Articolo 4                      Operatori economici

Articolo 6                      Riservatezza

CAPO II                       Campo di applicazione

Sezione 1                      Soglie

Articolo8                       Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50% dalle amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 9                      Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti pubblici, degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione

Sezione 2                      Situazioni specifiche

Articolo 10                    Appalti nei settori della difesa e della sicurezza

Sezione 3                      Appalti esclusi

Articolo 12                    Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (solo se sono state ravvicinate le norme di base della direttiva 2004/17/CE)

Articolo 13                    Esclusioni specifiche nel settore delle telecomunicazioni

Articolo 14                    Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza

Articolo 15                    Appalti aggiudicati in base a norme internazionali

Articolo 16                    Esclusioni specifiche

Articolo 18                    Appalti di servizi aggiudicati sulla base di un diritto esclusivo

Sezione 4                      Regime particolare

Articolo 19                    Appalti riservati

CAPO III                     Norme applicabili agli appalti pubblici di servizi

Articolo 20                    Appalti di servizi elencati nell'allegato II A

Articolo 21                    Appalti di servizi elencati nell'allegato II B

Articolo 22                    Appalti misti di servizi elencati nell'allegato II A e di servizi elencati nell'allegato II B

CAPO IV                     Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e sui documenti dell'appalto

Articolo 23                    Specifiche tecniche

Articolo 24                    Varianti

Articolo 25                    Subappalto

Articolo 26                    Condizioni di esecuzione dell'appalto

Articolo 27                    Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro

CAPO V                       Procedure

Articolo 28                    Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate e al dialogo competitivo

Articolo 30                    Aggiudicazione mediante procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara

Articolo 31                    Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara

CAPO VI                     Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza

Sezione 1                      Pubblicazione di bandi e avvisi

Articolo 35                    Bandi e avvisi: paragrafo 1 per analogia; paragrafo 2; paragrafo 4, primo, terzo e quarto comma 

Articolo 36                    Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1; paragrafo 7

Sezione 2                      Termini

Articolo 38                    Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte

Articolo 39                    Procedure aperte: capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari

Sezione 3                      Contenuto e mezzi di trasmissione delle informazioni

Articolo 40                    Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare

Articolo 41                    Informazione dei candidati e degli offerenti

Sezione 4                      Comunicazione

Articolo 42                    Regole applicabili alle comunicazioni

CAPO VII                    Svolgimento della procedura

Sezione 1                      Disposizioni generali

Articolo 44                    Accertamento dell'idoneità e scelta dei partecipanti, aggiudicazione

Sezione 2                      Criteri di selezione qualitativa

Articolo 45                    Situazione personale del candidato o dell'offerente

Articolo 46                    Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale

Articolo 47                    Capacità economica e finanziaria

Articolo 48                    Capacità tecniche e professionali

Articolo 49                    Norme di garanzia della qualità

Articolo 50                    Norme di gestione ambientale

Articolo 51                    Documenti e informazioni complementari

Sezione 3                      Aggiudicazione dell'appalto

Articolo 53                    Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Articolo 55                    Offerte anormalmente basse

ALLEGATI

Allegato I                      Elenco delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Allegato II                    Servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d)

Allegato II A

Allegato II B

Allegato V                    Elenco dei prodotti di cui all'articolo 7 per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa

Allegato VI                   Definizione di alcune specifiche tecniche

Allegato VII                 Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi

Allegato VII A             Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici

Allegato X                    Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione o dei piani e progetti nei concorsi

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ALLEGATO XXIX‑D

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, quale modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici

(Fase 2)

Articolo 1                      Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso

Articolo 2                      Requisiti per le procedure di ricorso

Articolo 2 bis                Termine sospensivo

Articolo 2 ter                Deroghe al termine sospensivo, articolo 2 ter, primo comma, lettera b)

Articolo 2 quater          Termini per la proposizione del ricorso

Articolo 2 quinquies     Privazione di effetti

                                      Paragrafo 1, lettera b)

                                      Paragrafi 2 e 3

Articolo 2 sexies           Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative

Articolo 2 septies          Termini

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ALLEGATO XXIX‑E

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2004/17/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali

(Fase 3)

TITOLO I                     Disposizioni generali sugli appalti e i concorsi di progettazione

CAPO I                        Definizioni di base

Articolo 1                      Definizioni (paragrafi 2, 7, 9, 11, 12 e 13)

CAPO II                       Definizione delle attività e degli enti interessati

Sezione 1                      Enti

Articolo 2                      Enti aggiudicatori

Sezione 2                      Attività

Articolo 3                      Gas, energia termica ed elettricità

Articolo 4                      Acqua

Articolo 5                      Servizi di trasporto

Articolo 6                      Servizi postali

Articolo 7                      Disposizioni riguardanti prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi nonché porti e aeroporti

Articolo 9                      Appalti che riguardano più attività

CAPO III                     Principi generali

Articolo 10                    Principi per l'aggiudicazione degli appalti

TITOLO II                   Disposizioni relative agli appalti

CAPO I                        Disposizioni generali

Articolo 11                    Operatori economici

Articolo 13                    Riservatezza

CAPO II                       Soglie ed esclusioni

Sezione 1                      Soglie

Articolo 16                    Importi delle soglie degli appalti

Articolo 17                    Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione

Sezione 2                      Appalti e concessioni, nonché appalti sottoposti a un regime particolare

Sottosezione 2              Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori e tutti i tipi di appalto

Articolo 19                    Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi

Articolo 20                    Appalti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo: paragrafo 1

Articolo 21                    Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza

Articolo 22                    Appalti aggiudicati in forza di norme internazionali

Articolo 23                    Appalti aggiudicati ad un'impresa collegata, ad una joint-venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture

Sottosezione 3              Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori, ma solo gli appalti di servizi

Articolo 24                    Appalti relativi a taluni servizi esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva

Articolo 25                    Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo

Sottosezione 4              Esclusioni riguardanti taluni enti aggiudicatori

Articolo 26                    Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

CAPO III                     Norme applicabili agli appalti di servizi

Articolo 31                    Appalti di servizi di cui all'allegato XVII A

Articolo 32                    Appalti di servizi di cui all'allegato XVII B

Articolo 33                    Appalti misti comprendenti servizi elencati nell'allegato XVII A e servizi elencati nell'allegato XVII B

CAPO IV                     Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e sui documenti dell'appalto

Articolo 34                    Specifiche tecniche

Articolo 35                    Comunicazione delle specifiche tecniche

Articolo 36                    Varianti

Articolo 37                    Subappalto

Articolo 39                    Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro

CAPO V                       Procedure

Articolo 40                    [fatta eccezione per il paragrafo 3, lettere i) e l)] Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate

CAPO VI                     Norme in materia di pubblicità e di trasparenza

Sezione 1                      Pubblicazione degli avvisi

Articolo 41                    Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione

Articolo 42                    Avvisi con cui si indice una gara, paragrafi 1 e 3

Articolo 43                    Avvisi relativi agli appalti aggiudicati (fatta eccezione per il paragrafo 1, secondo e terzo comma)

Articolo 44                    Redazione e modalità di pubblicazione degli avvisi (fatta eccezione per il paragrafo 2, primo comma, e per i paragrafi 4, 5 e 7)

Sezione 2                      Termini

Articolo 45                    Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte

Articolo 46                    Procedure aperte: capitolati d'oneri, documenti e informazioni supplementari

Articolo 47                    Inviti a presentare offerte o a negoziare

Sezione 3                      Comunicazioni e informazioni

Articolo 48                    Regole applicabili alle comunicazioni

Articolo 49                    Informazione di coloro che hanno chiesto una qualificazione, dei candidati e degli offerenti

CAPO VII                    Svolgimento della procedura

Articolo 51                    Disposizioni generali

Sezione 1                      Qualificazione e selezione qualitativa

Articolo 52                    Mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni

Articolo 54                    Criteri di selezione qualitativa

Sezione 2                      Aggiudicazione degli appalti

Articolo 55                    Criteri di aggiudicazione degli appalti

Articolo 57                    Offerte anormalmente basse

Allegato XIII                Informazioni che devono comparire negli avvisi di gara:

                                      A. Procedure aperte

                                      B. Procedure ristrette

                                      C. Procedure negoziate

Allegato XIV                Informazioni che devono comparire negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione

Allegato XV A             Informazioni che devono comparire negli avvisi periodici indicativi

Allegato XV B             Informazioni che devono comparire negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel "profilo di committente" di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara

Allegato XVI                Informazioni che devono comparire negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati

Allegato XVII A          Servizi ai sensi dell'articolo 31

Allegato XVII B          Servizi ai sensi dell'articolo 32

Allegato XX                 Caratteristiche relative alla pubblicazione

Allegato XXI                Definizione di talune specifiche tecniche

Allegato XXIII             Disposizioni internazionali di diritto del lavoro ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4

Allegato XXIV             Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte/domande di partecipazione, delle domande di qualificazione o dei piani/progetti nei concorsi

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ALLEGATO XXIX‑F

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, quale modificata dalla direttiva 2007/66/CE

(Fase 3)

Articolo 1                      Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso

Articolo 2                      Requisiti per le procedure di ricorso

Articolo 2 bis                Termine sospensivo

Articolo 2 ter                Deroghe al termine sospensivo

                                      Articolo 2 ter, primo comma, lettera b)

Articolo 2 quater          Termini per la proposizione del ricorso

Articolo 2 quinquies     Privazione di effetti

                                      Paragrafo 1, lettera b)

                                      Paragrafi 2 e 3

Articolo 2 sexies           Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative

Articolo 2 septies          Termini

________________

ALLEGATO XXIX‑G

ALTRI ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE

(Fase 4)

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2004/18/CE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Repubblica di Moldova può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XXIX‑B del presente accordo.

TITOLO I                     Definizioni e principi generali

Articolo 1                      Definizioni [paragrafi 5, 6, 7, 10, e paragrafo 11, lettera c)]

TITOLO II                   Disposizioni relative agli appalti pubblici

CAPO II                       Campo di applicazione

Sezione 2                      Situazioni specifiche

Articolo 11                    Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza

Sezione 4                      Regime particolare

Articolo 19                    Appalti riservati

CAPO V                       Procedure

Articolo 29                    Dialogo competitivo

Articolo 32                    Accordi quadro

Articolo 33                    Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 34                    Appalti pubblici di lavori: disposizioni specifiche sull'edilizia sociale

CAPO VI                     Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza

Sezione 1                      Pubblicazione dei bandi e degli avvisi

Articolo 35                    Bandi e avvisi: paragrafo 3 e paragrafo 4, secondo e terzo comma

CAPO VII                    Svolgimento della procedura

Sezione 2                      Criteri di selezione qualitativa

Articolo 52                    Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato

Sezione 3                      Aggiudicazione dell'appalto

Articolo 54                    Ricorso alle aste elettroniche

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ALLEGATO XXIX‑H

ALTRI ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE

(Fase 4)

TITOLO I                     Definizioni e principi generali

Articolo 1                      Definizioni [paragrafi 3, 4, e paragrafo 11, lettera e)]

TITOLO II                   Disposizioni relative agli appalti pubblici

CAPO II                       Campo di applicazione

Sezione 3                      Appalti esclusi

Articolo 17                    Concessioni di servizi

TITOLO III                  Disposizioni nel settore delle concessioni di lavori pubblici

CAPO I                        Disposizioni applicabili alle concessioni di lavori pubblici

Articolo 56                    Campo di applicazione

Articolo 57                    Esclusioni dal campo di applicazione (fatta eccezione per l'ultimo paragrafo)

Articolo 58                    Pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici

Articolo 59                    Termini

Articolo 60                    Subappalto

Articolo 61                    Aggiudicazione di lavori complementari al concessionario

CAPO II                       Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 62                    Disposizioni applicabili

CAPO III                     Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 63                    Disposizioni in materia di pubblicità: soglie ed eccezioni

Articolo 64                    Pubblicazione del bando

Articolo 65                    Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte

TITOLO IV                  Regole sui concorsi di progettazione nel settore dei servizi

Articolo 66                    Disposizioni generali

Articolo 67                    Campo di applicazione

Articolo 68                    Esclusioni dal campo di applicazione

Articolo 69                    Bandi e avvisi

Articolo 70                    Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione

Articolo 71                    Mezzi di comunicazione

Articolo 72                    Selezione dei concorrenti

Articolo 73                    Composizione della commissione giudicatrice

Articolo 74                    Decisioni della commissione giudicatrice

Allegato VII B             Informazioni che devono figurare nei bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici

Allegato VII C             Informazioni che devono figurare nei bandi di gara del concessionario dei lavori che non è un'amministrazione aggiudicatrice

Allegato VII D             Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi per i concorsi di progettazione di servizi

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ALLEGATO XXIX‑I

ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE

quale modificata dalla direttiva 2007/66/CE

(Fase 4)

Articolo 2 ter                Deroghe al termine sospensivo

                                      Articolo 2 ter, primo comma, lettera c)

Articolo 2 quinquies     Privazione di effetti

                                      Articolo 2 quinquies, primo comma, lettera c)

                                      Paragrafo 5

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ALLEGATO XXIX‑J

ALTRI ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2004/17/CE

(Fase 5)

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2004/17/CE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Repubblica di Moldova può procedere al ravvicinamento di tali elementi entri i termini stabiliti all'allegato XXIX‑B del presente accordo.

TITOLO I                     Disposizioni generali sugli appalti e i concorsi di progettazione

CAPO I                        Definizioni di base

Articolo 1                      Definizioni (paragrafi 4, 5, 6 e 8)

TITOLO II                   Disposizioni relative agli appalti

CAPO I                        Disposizioni generali

Articolo 14                    Accordi quadro

Articolo 15                    Sistemi dinamici di acquisizione

Sezione 2                      Appalti e concessioni, nonché appalti sottoposti a un regime particolare

Sottosezione 5              Appalti sottoposti a un regime speciale, disposizioni riguardanti le centrali di committenza e procedura generale in caso di esposizione diretta alla concorrenza

Articolo 28                    Appalti riservati

Articolo 29                    Appalti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza

CAPO V                       Procedure

Articolo 40, paragrafo 3, lettere i) e l)

CAPO VI                     Norme in materia di pubblicità e di trasparenza

Sezione 1                      Pubblicazione degli avvisi

Articolo 42                    Avvisi con cui si indice una gara: paragrafo 2

Articolo 43                    Avvisi relativi agli appalti aggiudicati (solo per il paragrafo 1, secondo e terzo comma)

CAPO VII                    Svolgimento della procedura

Sezione 2                      Aggiudicazione degli appalti

Articolo 56                    Ricorso alle aste elettroniche

Allegato XIII                Informazioni che devono comparire negli avvisi di gara

                                      D. Avviso di gara semplificato nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione

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ALLEGATO XXIX‑K

ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE

quale modificata dalla direttiva 2007/66/CE

(Fase 5)

Articolo 2 ter                Deroghe al termine sospensivo

                                      Articolo 2 ter, primo comma, lettera c)

Articolo 2 quinquies     Privazione di effetti

                                      Articolo 2 quinquies, primo comma, lettera c)

                                      Paragrafo 5

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ALLEGATO XXIX‑L

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

TITOLO II                   Disposizioni relative agli appalti pubblici

CAPO I                        Disposizioni generali

Articolo 5                      Condizioni relative agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del commercio

CAPO VI                     Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza

Sezione 1                      Pubblicazione di bandi e avvisi

Articolo 36                    Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 8

Articolo 37                    Pubblicazione non obbligatoria

Sezione 5                      Verbali

Articolo 43                    Contenuto dei verbali

TITOLO V                   Obblighi statistici, competenze d'esecuzione e disposizioni finali

Articolo 75                    Obblighi statistici

Articolo 76                    Contenuto del prospetto statistico

Articolo 77                    Comitato consultivo

Articolo 78                    Revisione delle soglie

Articolo 79                    Modificazioni

Articolo 80                    Attuazione

Articolo 81                    Meccanismi di controllo

Articolo 82                    Abrogazioni

Articolo 83                    Entrata in vigore

Articolo 84                    Destinatari

ALLEGATI

Allegato III                   Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 1, paragrafo 9, secondo comma

Allegato IV                   Autorità governative centrali

Allegato VIII                Caratteristiche relative alla pubblicazione

Allegato IX                   Registri

Allegato IX A               Appalti di lavori pubblici

Allegato IX B               Appalti pubblici di forniture

Allegato IX C               Appalti pubblici di servizi

Allegato XI                   Termini di recepimento e di attuazione (articolo 80)

Allegato XII                 Tavola di concordanza

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ALLEGATO XXIX‑M

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2004/17/CE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

TITOLO I                     Disposizioni generali sugli appalti e i concorsi di progettazione

CAPO II                       Definizione delle attività e degli enti interessati

Sezione 2                      Attività

Articolo 8                      Elenchi di enti aggiudicatori

TITOLO II                   Disposizioni relative agli appalti

CAPO I                        Disposizioni generali

Articolo 12                    Condizioni relative agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del commercio

Sezione 2                      Appalti e concessioni, nonché appalti sottoposti a un regime particolare

Sottosezione 1

Articolo 18                    Concessioni di lavori e di servizi

Sottosezione 2              Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori e tutti i tipi di appalto

Articolo 20                    Appalti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo: paragrafo 2

Sottosezione 5              Appalti sottoposti a un regime speciale, disposizioni riguardanti le centrali di committenza e procedura generale in caso di esposizione diretta alla concorrenza

Articolo 27                    Appalti sottoposti a un regime speciale

Articolo 30                    Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza

CAPO IV                     Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e sui documenti dell'appalto

Articolo 38                    Condizioni di esecuzione dell'appalto

CAPO VI                     Norme in materia di pubblicità e di trasparenza

Sezione 1                      Pubblicazione degli avvisi

Articolo 44                    Redazione e modalità di pubblicazione degli avvisi (unicamente per quanto riguarda il paragrafo 2, primo comma, e i paragrafi 4, 5 e 7)

Sezione 3                      Comunicazioni e informazioni

Articolo 50                    Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati

CAPO VII                    Svolgimento della procedura

Sezione 3                      Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi

Articolo 58                    Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi

Articolo 59                    Relazioni con i paesi terzi nel campo degli appalti di servizi

TITOLO IV                  Obblighi statistici, competenze d'esecuzione e disposizioni finali

Articolo 67                    Obblighi statistici

Articolo 68                    Comitato consultivo

Articolo 69                    Revisione delle soglie

Articolo 70                    Modificazioni

Articolo 71                    Attuazione

Articolo 72                    Meccanismi di controllo

Articolo 73                    Abrogazione

Articolo 74                    Entrata in vigore

Articolo 75                    Destinatari

ALLEGATI

Allegato I                      Enti aggiudicatori nei settori del trasporto o della distribuzione di gas o energia termica

Allegato II                    Enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto o della distribuzione di elettricità

Allegato III                   Enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile

Allegato IV                   Enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari

Allegato V                    Enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari urbani, dei servizi tramviari, filoviari e di autobus

Allegato VI                   Enti aggiudicatori nel settore dei servizi postali

Allegato VII                 Enti aggiudicatori nei settori della prospezione ed estrazione di petrolio o di gas

Allegato VIII                Enti aggiudicatori nei settori della prospezione ed estrazione di carbone e di altri combustibili solidi

Allegato IX                   Enti aggiudicatori nel settore degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali

Allegato X                    Enti aggiudicatori nel settore degli impianti aeroportuali

Allegato XI                   Elenco della legislazione di cui all'articolo 30, paragrafo 3

Allegato XII                 Elenco delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Allegato XXII              Tabella riassuntiva dei termini previsti dall'articolo 45

Allegato XXV              Termini di recepimento e di attuazione

Allegato XXVI             Tabella di concordanza

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ALLEGATO XXIX‑N

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

Articolo 2 ter                Deroghe al termine sospensivo

                                      Articolo 2 ter, primo comma, lettera a)

Articolo 2 quinquies     Privazione di effetti

                                      Articolo 2 quinquies, primo comma, lettera a)

                                      Paragrafo 4

Articolo 3                      Meccanismo correttore

Articolo 3 bis                Contenuto dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante

Articolo 3 ter                Procedura di comitato

Articolo 4                      Attuazione

Articolo 4 bis                Riesame

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ALLEGATO XXIX‑O

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

Articolo 2 ter                Deroghe al termine sospensivo

                                      Articolo 2 ter, primo comma, lettera a)

Articolo 2 quinquies     Privazione di effetti

                                      Articolo 2 ter, primo comma, lettera a)

                                      Paragrafo 4

Articolo 3 bis                Contenuto dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante

Articolo 3 ter                Procedura di comitato

Articolo 8                      Meccanismo correttore

Articolo 12                    Attuazione

Articolo 12 bis              Riesame

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ALLEGATO XXIX‑P

LA REPUBBLICA DI MOLDOVA: ELENCO INDICATIVO DI QUESTIONI RIGUARDANTI LA COOPERAZIONE

1.       Formazione, nell'Unione e nella Repubblica di Moldova, dei funzionari di enti pubblici della Repubblica di Moldova che si occupano di appalti pubblici.

2.       Formazione dei fornitori interessati a partecipare ad appalti pubblici.

3.       Scambio di informazioni e di esperienze sulle pratiche ottimali e sulle norme che disciplinano la sfera degli appalti pubblici.

4.       Miglioramento della funzionalità del sito web dedicato agli appalti pubblici e istituzione di un sistema di monitoraggio degli appalti pubblici.

5.       Consultazioni e assistenza metodologica fornita dalla Parte Unione per quanto riguarda l'applicazione delle moderne tecnologie elettroniche in tema di appalti pubblici.

6.       Rafforzamento degli organismi incaricati di garantire l'applicazione di una politica coerente in tutti i settori connessi agli appalti pubblici e l'esame indipendente ed imparziale (riesame) delle decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici (Cfr. articolo 270 del presente accordo).

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ALLEGATO XXX

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

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ALLEGATO XXX-A

ELEMENTI PER LA REGISTRAZIONE E IL CONTROLLO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 297, PARAGRAFI 1 E 2

PARTE A

Legislazione di cui all'articolo 297, paragrafo 1

Legge n. 66-XVI, del 27 marzo 2008, sulla protezione delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle specialità tradizionali garantite, e rispettive modalità di applicazione relative alla presentazione della domanda, all'esame e alla registrazione delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle specialità tradizionali garantite nella Repubblica di Moldova.

PARTE B

Legislazione di cui all'articolo 297, paragrafo 2

1.       Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

2.       Parte II, titolo II, capo I, sezione 1 bis, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), e rispettive modalità di applicazione

3.       Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, e rispettive modalità di applicazione.

4.       Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, e rispettive modalità di applicazione.

PARTE C

Elementi per la registrazione e il controllo delle indicazioni geografiche

di cui all'articolo 297, paragrafi 1 e 2

1.       Un registro delle indicazioni geografiche protette nei rispettivi territori.

2.       Una procedura amministrativa che consenta di verificare che le indicazioni geografiche identificano un prodotto come originario di un territorio, di una regione o di una località di uno o più Stati, se una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto è attribuibile essenzialmente alla sua origine geografica.

3.       L'obbligo che una denominazione registrata corrisponda a uno o più prodotti specifici per i quali è stabilito un disciplinare che può essere modificato solo mediante una procedura amministrativa appropriata.

4.       Disposizioni di controllo applicabili alla produzione.

5.       Una procedura di opposizione che permetta di tenere conto dei legittimi interessi dei precedenti utilizzatori delle denominazioni, siano esse protette o no in quanto proprietà intellettuale.

6.       Una norma che disponga che le denominazioni protette non possono diventare generiche.

7.       Disposizioni in materia di registrazione, compreso il rifiuto di registrazione, di termini omonimi o parzialmente omonimi di termini registrati, di termini usati correntemente come denominazione comune di merci, nonché di termini che comprendono o includono nomi di varietà vegetali e di razze animali. Tali disposizioni tengono conto dei legittimi interessi di tutte le parti in causa.

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ALLEGATO XXX-B

CRITERI DA PREVEDERE NELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE

PER I PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 297, PARAGRAFI 3 E 4

1.       Elenco delle denominazioni con, eventualmente, la corrispondente trascrizione in caratteri latini.

2.       Informazioni sulla categoria del prodotto.

3.       Invito destinato a ogni Stato membro (nel caso dell'Unione europea), o paese terzo, ovvero a ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro (nel caso dell’Unione europea), nella Repubblica di Moldova o in un paese terzo, a opporsi alla registrazione presentando una dichiarazione debitamente motivata.

4.       Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione europea o al governo della Repubblica di Moldova entro due mesi dalla data di pubblicazione della nota informativa.

5.       Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione pervenute entro il termine di cui al punto 4, che dimostrino che la protezione della denominazione proposta:

–        è in conflitto con il nome di una varietà vegetale, compresa una varietà di uve da vino, o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;

–        è in conflitto con una denominazione omonima e potrebbe indurre erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti sono originari di un altro territorio;

–        tenuto conto della reputazione di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;

–        danneggia l'esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della nota informativa;

–        è in conflitto con una denominazione considerata generica.

6.       I criteri di cui al punto 5 sono valutati con riferimento al territorio dell'UE che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati, o al territorio della Repubblica di Moldova.

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ALLEGATO XXX-C

INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 297, PARAGRAFI 3 E 4

Prodotti agricoli e alimentari dell'UE, esclusi vini,

bevande spiritose e vini aromatizzati,

di cui è chiesta la protezione nella Repubblica di Moldova

Stato membro || Denominazione di cui è chiesta la protezione || Tipo di prodotto || Equivalente latino

AT || Gailtaler Speck || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

AT || Tiroler Speck || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

AT || Gailtaler Almkäse || Formaggi ||

AT || Tiroler Almkäse; Tiroler Alpkäse || Formaggi ||

AT || Tiroler Bergkäse || Formaggi ||

AT || Tiroler Graukäse || Formaggi ||

AT || Vorarlberger Alpkäse || Formaggi ||

AT || Vorarlberger Bergkäse || Formaggi ||

AT || Steirisches Kübiskernöl || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

AT || Marchfeldspargel || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

AT || Steirischer Kren || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

AT || Wachauer Marille || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

AT || Waldviertler Graumohn || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

BE || Jambon d'Ardenne || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

BE || Fromage de Herve || Formaggi ||

BE || Beurre d'Ardenne || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

BE || Brussels grondwitloof || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

BE || Vlaams ‑ Brabantse Tafeldruif || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

BE || Pâté gaumais || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) ||

BE || Geraardsbergse Mattentaart || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria ||

BE || Gentse azalea || Fiori e piante ornamentali ||

CY || Λουκούμι Γεροσκήπου || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria || Loukoumi Geroskipou

CZ || Nošovické kysané zelí || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

CZ || Všestarská cibule || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

CZ || Pohořelický kapr || Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati ||

CZ || Třeboňský kapr || Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati ||

CZ || Český kmín || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) ||

CZ || Chamomilla bohemica || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) ||

CZ || Žatecký chmel || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) ||

CZ || Brněnské pivo; Starobrněnské pivo || Birre ||

CZ || Březnický ležák || Birre ||

CZ || Budějovické pivo || Birre ||

CZ || Budějovický měšťanský var || Birre ||

CZ || České pivo || Birre ||

CZ || Černá Hora || Birre ||

CZ || Českobudějovické pivo || Birre ||

CZ || Chodské pivo || Birre ||

CZ || Znojemské pivo || Birre ||

CZ || Hořické trubičky || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria ||

CZ || Karlovarský suchar || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria ||

CZ || Lomnické suchary || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria ||

CZ || Mariánskolázeňské oplatky || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria ||

CZ || Pardubický perník || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria ||

CZ || Štramberské uši || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria ||

CZ || Jihočeská Niva || Formaggi ||

CZ || Jihočeská Zlatá Niva || Formaggi ||

DE || Diepholzer Moorschnucke || Carni fresche (e frattaglie) ||

DE || Lüneburger Heidschnucke || Carni fresche (e frattaglie) ||

DE || Schwäbisch‑Hällisches Qualitätsschweinefleisch || Carni fresche (e frattaglie) ||

DE || Ammerländer Dielenrauchschinken; Ammerländer Katenschinken || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

DE || Ammerländer Schinken; Ammerländer Knochenschinken || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

DE || Greußener Salami || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

DE || Nürnberger Bratwürste; Nürnberger Rostbratwürste || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

DE || Schwarzwälder Schinken || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

DE || Thüringer Leberwurst || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

DE || Thüringer Rostbratwurst || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

DE || Thüringer Rotwurst || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

DE || Allgäuer Bergkäse || Formaggi ||

DE || Allgäuer Emmentaler || Formaggi ||

DE || Altenburger Ziegenkäse || Formaggi ||

DE || Odenwälder Frühstückskäse || Formaggi ||

DE || Lausitzer Leinöl || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

DE || Bayerischer Meerrettich; Bayerischer Kren || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

DE || Feldsalate von der Insel Reichenau || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

DE || Gurken von der Insel Reichenau || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

DE || Salate von der Insel Reichenau || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

DE || Spreewälder Gurken || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

DE || Spreewälder Meerrettich || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

DE || Tomaten von der Insel Reichenau || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

DE || Holsteiner Karpfen || Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati ||

DE || Oberpfälzer Karpfen || Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati ||

DE || Schwarzwaldforelle || Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati ||

DE || Bayerisches Bier || Birre ||

DE || Bremer Bier || Birre ||

DE || Dortmunder Bier || Birre ||

DE || Hofer Bier || Birre ||

DE || Kölsch || Birre ||

DE || Kulmbacher Bier || Birre ||

DE || Mainfranken Bier || Birre ||

DE || Münchener Bier || Birre ||

DE || Reuther Bier || Birre ||

DE || Wernesgrüner Bier || Birre ||

DE || Aachener Printen || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria ||

DE || Lübecker Marzipan || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria ||

DE || Meißner Fummel || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria ||

DE || Nürnberger Lebkuchen || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria ||

DE || Schwäbische Maultaschen; Schwäbische Suppenmaultaschen || Pasta alimentare ||

DE || Hopfen aus der Hallertau || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) ||

DK || Danablu || Formaggi ||

DK || Esrom || Formaggi ||

DK || Lammefjordsgulerod || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

EL || Ανεβατό || Formaggi || Anevato

EL || Γαλοτύρι || Formaggi || Galotyri

EL || Γραβιέρα Αγράφων || Formaggi || Graviera Agrafon

EL || Γραβιέρα Κρήτης || Formaggi || Graviera Kritis

EL || Γραβιέρα Νάξου || Formaggi || Graviera Naxou

EL || Καλαθάκι Λήμνου || Formaggi || Kalathaki Limnou

EL || Κασέρι || Formaggi || Kasseri

EL || Κατίκι Δομοκού || Formaggi || Katiki Domokou

EL || Κεφαλογραβιέρα || Formaggi || Kefalograviera

EL || Κοπανιστή || Formaggi || Kopanisti

EL || Λαδοτύρι Μυτιλήνης || Formaggi || Ladotyri Mytilinis

EL || Μανούρι || Formaggi || Manouri

EL || Μετσοβόνε || Formaggi || Metsovone

EL || Μπάτζος || Formaggi || Batzos

EL || Ξυνομυζήθρα Κρήτης || Formaggi || Xinomyzithra Kritis

EL || Πηχτόγαλο Χανίων || Formaggi || Pichtogalo Chanion

EL || Σαν Μιχάλη || Formaggi || San Michali

EL || Σφέλα || Formaggi || Sfela

EL || Φέτα || Formaggi || Feta

EL || Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού || Formaggi || Formaela Arachovas Parnassou

EL || Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Agios Mattheos Kerkyras

EL || Αποκορώνας Χανίων Κρήτης || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Apokoronas Chanion Kritis

EL || Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Arxanes Irakliou Kritis

EL || Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Viannos Irakliou Kritis

EL || Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis

EL || Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο "Τροιζηνία" || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Exeretiko partheno eleolado "Trizinia"

EL || Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Exeretiko partheno eleolado Thrapsano

EL || Ζάκυνθος || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Zakynthos

EL || Θάσος || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Thassos

EL || Καλαμάτα || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Kalamata

EL || Κεφαλονιά || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Kefalonia

EL || Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Kolymvari Chanion Kritis

EL || Κρανίδι Αργολίδας || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Kranidi Argolidas

EL || Κροκεές Λακωνίας || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Krokees Lakonias

EL || Λακωνία || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Lakonia

EL || Λέσβος; Mυτιλήνη || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Lesvos; Mytilini

EL || Λυγουριό Ασκληπιείου || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Lygourio Asklipiiou

EL || Ολυμπία || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Olympia

EL || Πεζά Ηρακλείου Κρήτης || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Peza Irakliou Kritis

EL || Πέτρινα Λακωνίας || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Petrina Lakonias

EL || Πρέβεζα || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Preveza

EL || Ρόδος || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Rodos

EL || Σάμος || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Samos

EL || Σητεία Λασιθίου Κρήτης || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Sitia Lasithiou Kritis

EL || Φοινίκι Λακωνίας || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Finiki Lakonias

EL || Χανιά Κρήτης || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Chania Kritis

EL || Ακτινίδιο Πιερίας || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Aktinidio Pierias

EL || Ακτινίδιο Σπερχειού || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Aktinidio Sperchiou

EL || Ελιά Καλαμάτας || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Elia Kalamatas

EL || Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Throumpa Ampadias Rethymnis Kritis

EL || Θρούμπα Θάσου || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Throumpa Thassou

EL || Θρούμπα Χίου || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Throumpa Chiou

EL || Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Kelifoto fistiki Fthiotidas

EL || Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Kerassia tragana Rodochoriou

EL || Κονσερβολιά Αμφίσσης || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Konservolia Amfissis

EL || Κονσερβολιά Άρτας || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Konservolia Artas

EL || Κονσερβολιά Αταλάντης || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Konservolia Atalantis

EL || Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Konservolia Piliou Volou

EL || Κονσερβολιά Ροβίων || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Konservolia Rovion

EL || Κονσερβολιά Στυλίδας || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Konservolia Stylidas

EL || Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Korinthiaki stafida Vostitsa

EL || Κουμ Κουάτ Κέρκυρας || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Koum kouat Kerkyras

EL || Μήλα Ζαγοράς Πηλίου || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Mila Zagoras Piliou

EL || Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Mila Delicious Pilafa Tripoleos

EL || Μήλο Καστοριάς || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Milo Kastorias

EL || Ξερά σύκα Κύμης || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Xera syka Kymis

EL || Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Patata Kato Nevrokopiou

EL || Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Portokalia Maleme Chanion Kritis

EL || Ροδάκινα Νάουσας || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Rodakina Naoussas

EL || Σταφίδα Ζακύνθου || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Stafida Zakynthou

EL || Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Syka Vravronas Markopoulou Messongion

EL || Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Tsakoniki melitzana Leonidiou

EL || Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Fassolia Gigantes Elefantes Prespon Florinas

EL || Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Fassolia (plake megalosperma) Prespon Florinas

EL || Φασόλια γίγαντες — ελέφαντες Καστοριάς || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Fassolia Gigantes-Elefantes Kastorias

EL || Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Fassolia Gigantes Elefantes Kato Nevrokopiou

EL || Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίοu || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Fassolia kina Messosperma Kato Nevrokopiou

EL || Φυστίκι Αίγινας || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Fistiki Eginas

EL || Φυστίκι Μεγάρων || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Fistiki Megaron

EL || Αυγοτάραχο Μεσολογγίου || Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati || Avgotaracho Messolongiou

EL || Κρόκος Κοζάνης || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) || Krokos Kozanis

EL || Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) || Meli elatis Menalou vanilia

EL || Κρητικό παξιμάδι || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria || Kritiko paximadi

EL || Μαστίχα Χίου || Gomme e resine naturali || Masticha Chiou

EL || Τσίχλα Χίου || Gomme e resine naturali || Tsikla Chiou

EL || Μαστιχέλαιο Χίου || Oli essenziali || Mastichelaio Chiou

ES || Arzùa‑Ulloa || Formaggi ||

ES || Carne de Ávila || Carni fresche (e frattaglie) ||

ES || Carne de Cantabria || Carni fresche (e frattaglie) ||

ES || Carne de la Sierra de Guadarrama || Carni fresche (e frattaglie) ||

ES || Carne de Morucha de Salamanca || Carni fresche (e frattaglie) ||

ES || Carne de Vacuno del País Vasco; Euskal Okela || Carni fresche (e frattaglie) ||

ES || Cordero de Navarra; Nafarroako Arkumea || Carni fresche (e frattaglie) ||

ES || Cordero Manchego || Carni fresche (e frattaglie) ||

ES || Lacón Gallego || Carni fresche (e frattaglie) ||

ES || Lechazo de Castilla y León || Carni fresche (e frattaglie) ||

ES || Pollo y Capón del Prat || Carni fresche (e frattaglie) ||

ES || Ternasco de Aragón || Carni fresche (e frattaglie) ||

ES || Ternera Asturiana || Carni fresche (e frattaglie) ||

ES || Ternera de Extremadura || Carni fresche (e frattaglie) ||

ES || Ternera de Navarra; Nafarroako Aratxea || Carni fresche (e frattaglie) ||

ES || Ternera Gallega || Carni fresche (e frattaglie) ||

ES || Botillo del Bierzo || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

ES || Cecina de León || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

ES || Chorizo Riojano || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

ES || Dehesa de Extremadura || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

ES || Guijuelo || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

ES || Jamón de Huelva || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

ES || Jamón de Teruel || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

ES || Jamón de Trevélez || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

ES || Salchichón de Vic; Llonganissa de Vic || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

ES || Sobrasada de Mallorca || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

ES || Afuega'l Pitu || Formaggi ||

ES || Cabrales || Formaggi ||

ES || Cebreiro || Formaggi ||

ES || Gamoneu; Gamonedo || Formaggi ||

ES || Idiazábal || Formaggi ||

ES || Mahón‑Menorca || Formaggi ||

ES || Picón Bejes‑Tresviso || Formaggi ||

ES || Queso de La Serena || Formaggi ||

ES || Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya || Formaggi ||

ES || Queso de Murcia || Formaggi ||

ES || Queso de Murcia al vino || Formaggi ||

ES || Queso de Valdeón || Formaggi ||

ES || Queso Ibores || Formaggi ||

ES || Queso Majorero || Formaggi ||

ES || Queso Manchego || Formaggi ||

ES || Queso Nata de Cantabria || Formaggi ||

ES || Queso Palmero; Queso de la Palma || Formaggi ||

ES || Queso Tetilla || Formaggi ||

ES || Queso Zamorano || Formaggi ||

ES || Quesucos de Liébana || Formaggi ||

ES || Roncal || Formaggi ||

ES || San Simón da Costa || Formaggi ||

ES || Torta del Casar || Formaggi ||

ES || Miel de Galicia; Mel de Galicia || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) ||

ES || Miel de Granada || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) ||

ES || Miel de La Alcarria || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) ||

ES || Aceite de La Alcarria || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

ES || Aceite de la Rioja || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

ES || Aceite de Mallorca; Aceite mallorquín ; Oli de Mallorca; Oli mallorquí || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

ES || Aceite de Terra Alta; Oli de Terra Alta || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

ES || Aceite del Baix Ebre‑Montsià; Oli del Baix Ebre‑Montsià || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

ES || Aceite del Bajo Aragón || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

ES || Aceite Monterrubio || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

ES || Antequera || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

ES || Baena || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

ES || Gata‑Hurdes || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

ES || Les Garrigues || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

ES || Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya; Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

ES || Mantequilla de Soria || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

ES || Montes de Granada || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

ES || Montes de Toledo || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

ES || Poniente de Granada || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

ES || Priego de Córdoba || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

ES || Sierra de Cadiz || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

ES || Sierra de Cazorla || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

ES || Sierra de Segura || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

ES || Sierra Mágina || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

ES || Siurana || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

ES || Ajo Morado de las Pedroñeras || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

ES || Alcachofa de Benicarló; Carxofa de Benicarló || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

ES || Alcachofa de Tudela || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

ES || Alubia de La Bañeza‑León || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

ES || Arroz de Valencia; Arròs de València || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

ES || Arroz del Delta del Ebro; Arròs del Delta de l'Ebre || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

ES || Avellana de Reus || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

ES || Berenjena de Almagro || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

ES || Calasparra || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

ES || Calçot de Valls || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

ES || Cereza del Jerte || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

ES || Cerezas de la Montaña de Alicante || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

ES || Chirimoya de la Costa tropical de Granada‑Málaga || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

ES || Cítricos Valencianos; Cítrics Valencians || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

ES || Clementinas de las Tierras del Ebro; Clementines de les Terres de l'Ebre || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

ES || Coliflor de Calahorra || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

ES || Espárrago de Huétor‑Tájar || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

ES || Espárrago de Navarra || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

ES || Faba Asturiana || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

ES || Faba de Lourenzá || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

ES || Garbanzo de Fuentesaúco || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

ES || Judías de El Barco de Ávila || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

ES || Kaki Ribera del Xúquer || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

ES || Lenteja de La Armuña || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

ES || Lenteja Pardina de Tierra de Campos || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

ES || Manzana de Girona; Poma de Girona || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

ES || Manzana Reineta del Bierzo || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

ES || Melocotón de Calanda || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

ES || Nísperos Callosa d'En Sarriá || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

ES || Pataca de Galicia; Patata de Galicia || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

ES || Patatas de Prades; Patates de Prades || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

ES || Pera de Jumilla || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

ES || Peras de Rincón de Soto || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

ES || Pimiento Asado del Bierzo || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

ES || Pimiento Riojano || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

ES || Pimientos del Piquillo de Lodosa || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

ES || Uva de mesa embolsada "Vinalopó" || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

ES || Caballa de Andalucia || Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati ||

ES || Mejillón de Galicia; Mexillón de Galicia || Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati ||

ES || Melva de Andalucia || Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati ||

ES || Azafrán de la Mancha || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) ||

ES || Chufa de Valencia || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) ||

ES || Pimentón de la Vera || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) ||

ES || Pimentón de Murcia || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) ||

ES || Pemento do Couto || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) ||

ES || Sidra de Asturias; Sidra d'Asturies || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) ||

ES || Alfajor de Medina Sidonia || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria ||

ES || Ensaimada de Mallorca; Ensaimada mallorquina || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria ||

ES || Jijona || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria ||

ES || Mantecadas de Astorga || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria ||

ES || Mazapán de Toledo || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria ||

ES || Pan de Cea || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria ||

ES || Pan de Cruz de Ciudad Real || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria ||

ES || Tarta de Santiago || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria ||

ES || Turrón de Agramunt; Torró d'Agramunt || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria ||

ES || Turrón de Alicante || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria ||

FI || Lapin Poron liha || Carni fresche (e frattaglie) ||

FI || Lapin Puikula || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

FI || Kainuun rönttönen || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria ||

FR || Agneau de l'Aveyron || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Agneau de Lozère || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Agneau de Pauillac || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Agneau de Sisteron || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Agneau du Bourbonnais || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Agneau du Limousin || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Agneau du Poitou‑Charentes || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Agneau du Quercy || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Barèges‑Gavarnie || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Bœuf charolais du Bourbonnais || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Boeuf de Bazas || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Bœuf de Chalosse || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Bœuf du Maine || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Dinde de Bresse || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Pintadeau de la Drome || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Porc de la Sarthe || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Porc de Normandie || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Porc de Vendée || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Porc du Limousin || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Taureau de Camargue || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Veau de l'Aveyron et du Ségala || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Veau du Limousin || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Volailles d'Alsace || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Volailles d'Ancenis || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Volailles d'Auvergne || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Volailles de Bourgogne || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Volailles de Bresse || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Volailles de Bretagne || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Volailles de Challans || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Volailles de Cholet || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Volailles de Gascogne || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Volailles de Houdan || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Volailles de Janzé || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Volailles de la Champagne || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Volailles de la Drôme || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Volailles de l'Ain || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Volailles de Licques || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Volailles de l'Orléanais || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Volailles de Loué || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Volailles de Normandie || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Volailles de Vendée || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Volailles des Landes || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Volailles du Béarn || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Volailles du Berry || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Volailles du Charolais || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Volailles du Forez || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Volailles du Gatinais || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Volailles du Gers || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Volailles du Languedoc || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Volailles du Lauragais || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Volailles du Maine || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Volailles du plateau de Langres || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Volailles du Val de Sèvres || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Volailles du Velay || Carni fresche (e frattaglie) ||

FR || Boudin blanc de Rethel || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

FR || Canard à foie gras du Sud‑Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

FR || Jambon de Bayonne || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

FR || Jambon sec et noix de jambon sec des Ardennes || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

FR || Abondance || Formaggi ||

FR || Banon || Formaggi ||

FR || Beaufort || Formaggi ||

FR || Bleu d'Auvergne || Formaggi ||

FR || Bleu de Gex Haut‑Jura; Bleu de Septmoncel || Formaggi ||

FR || Bleu des Causses || Formaggi ||

FR || Bleu du Vercors‑Sassenage || Formaggi ||

FR || Brie de Meaux || Formaggi ||

FR || Brie de Melun || Formaggi ||

FR || Brocciu Corse; Brocciu || Formaggi ||

FR || Camembert de Normandie || Formaggi ||

FR || Cantal ; Fourme de Cantal; Cantalet || Formaggi ||

FR || Chabichou du Poitou || Formaggi ||

FR || Chaource || Formaggi ||

FR || Chevrotin || Formaggi ||

FR || Comté || Formaggi ||

FR || Crottin de Chavignol; Chavignol || Formaggi ||

FR || Emmental de Savoie || Formaggi ||

FR || Emmental français est‑central || Formaggi ||

FR || Époisses || Formaggi ||

FR || Fourme d'Ambert; Fourme de Montbrison || Formaggi ||

FR || Laguiole || Formaggi ||

FR || Langres || Formaggi ||

FR || Livarot || Formaggi ||

FR || Maroilles; Marolles || Formaggi ||

FR || Mont d'or; Vacherin du Haut‑Doubs || Formaggi ||

FR || Morbier || Formaggi ||

FR || Munster; Munster‑Géromé || Formaggi ||

FR || Neufchâtel || Formaggi ||

FR || Ossau‑Iraty || Formaggi ||

FR || Pélardon || Formaggi ||

FR || Picodon de l'Ardèche; Picodon de la Drôme || Formaggi ||

FR || Pont‑l'Évêque || Formaggi ||

FR || Pouligny‑Saint‑Pierre || Formaggi ||

FR || Reblochon; Reblochon de Savoie || Formaggi ||

FR || Rocamadour || Formaggi ||

FR || Roquefort || Formaggi ||

FR || Sainte‑Maure de Touraine || Formaggi ||

FR || Saint‑Nectaire || Formaggi ||

FR || Salers || Formaggi ||

FR || Selles‑sur‑Cher || Formaggi ||

FR || Tome des Bauges || Formaggi ||

FR || Tomme de Savoie || Formaggi ||

FR || Tomme des Pyrénées || Formaggi ||

FR || Valençay || Formaggi ||

FR || Crème d'Isigny || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) ||

FR || Crème fraîche fluide d'Alsace || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) ||

FR || Miel d'Alsace || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) ||

FR || Miel de Corse; Mele di Corsica || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) ||

FR || Miel de Provence || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) ||

FR || Miel de sapin des Vosges || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) ||

FR || Œufs de Loué || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) ||

FR || Beurre Charentes‑Poitou; Beurre des Charentes; Beurre des Deux‑Sèvres || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

FR || Beurre d'Isigny || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

FR || Huile d'olive d'Aix‑en‑Provence || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

FR || Huile d'olive de Corse; Huile d'olive de Corse‑Oliu di Corsica || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

FR || Huile d'olive de Haute‑Provence || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

FR || Huile d'olive de la Vallée des Baux‑de‑Provence || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

FR || Huile d'olive de Nice || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

FR || Huile d'olive de Nîmes || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

FR || Huile d'olive de Nyons || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

FR || Huile essentielle de lavande de Haute‑Provence || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

FR || Ail blanc de Lomagne || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

FR || Ail de la Drôme || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

FR || Ail rose de Lautrec || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

FR || Asperge des sables des Landes || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

FR || Chasselas de Moissac || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

FR || Clémentine de Corse || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

FR || Coco de Paimpol || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

FR || Fraise du Périgord || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

FR || Haricot tarbais || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

FR || Kiwi de l'Adour || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

FR || Lentille vert du Puy || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

FR || Lentilles vertes du Berry || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

FR || Lingot du Nord || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

FR || Mâche nantaise || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

FR || Melon du Haut‑Poitou || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

FR || Melon du Quercy || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

FR || Mirabelles de Lorraine || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

FR || Muscat du Ventoux || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

FR || Noix de Grenoble || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

FR || Noix du Périgord || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

FR || Oignon doux des Cévennes || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

FR || Olive de Nice || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

FR || Olives cassées de la Vallée des Baux‑de‑Provence || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

FR || Olives noires de la Vallée des Baux de Provence || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

FR || Olives noires de Nyons || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

FR || Petit Epeautre de Haute Provence || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

FR || Poireaux de Créances || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

FR || Pomme de terre de l'Île de Ré || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

FR || Pomme du Limousin || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

FR || Pommes de terre de Merville || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

FR || Pommes et poires de Savoie || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

FR || Pommes des Alpes de Haute Durance || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

FR || Pruneaux d'Agen; Pruneaux d'Agen mi‑cuits || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

FR || Riz de Camargue || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

FR || Anchois de Collioure || Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati ||

FR || Coquille Saint‑Jacques des Côtes d'Armor || Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati ||

FR || Cidre de Bretagne; Cidre Breton || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) ||

FR || Cidre de Normandie; Cidre Normand || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) ||

FR || Cornouaille || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) ||

FR || Domfront || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) ||

FR || Farine de Petit Épeautre de Haute Provence || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) ||

FR || Huîtres Marennes Oléron || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) ||

FR || Pays d'Auge; Pays d'Auge‑Cambremer || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) ||

FR || Piment d'Espelette; Piment d'Espelette ‑ Ezpeletako Biperra || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) ||

FR || Bergamote(s) de Nancy || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria ||

FR || Brioche vendéenne || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria ||

FR || Pâtes d'Alsace || Pasta alimentare ||

FR || Raviole du Dauphiné || Pasta alimentare ||

FR || Foin de Crau || Fieno ||

HU || Budapesti téliszalámi || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

HU || Szegedi szalámi; Szegedi téliszalámi || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

HU || Hajdúsági torma || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IE || Connemara Hill lamb; Uain Sléibhe Chonamara || Carni fresche (e frattaglie) ||

IE || Timoleague Brown Pudding || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

IE || Imokilly Regato || Formaggi ||

IE || Clare Island Salmon || Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati ||

IT || Abbacchio Romano || Carni fresche (e frattaglie) ||

IT || Agnello di Sardegna || Carni fresche (e frattaglie) ||

IT || Mortadella Bologna || Carni fresche (e frattaglie) ||

IT || Prosciutto di S. Daniele || Carni fresche (e frattaglie) ||

IT || Vitellone bianco dell'Appennino Centrale || Carni fresche (e frattaglie) ||

IT || Bresaola della Valtellina || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

IT || Capocollo di Calabria || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

IT || Ciauscolo || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

IT || Coppa Piacentina || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

IT || Cotechino Modena || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

IT || Culatello di Zibello || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

IT || Lardo di Colonnata || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

IT || Pancetta di Calabria || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

IT || Pancetta Piacentina || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

IT || Prosciutto di Carpegna || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

IT || Prosciutto di Modena || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

IT || Prosciutto di Norcia || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

IT || Prosciutto di Parma || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

IT || Prosciutto Toscano || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

IT || Prosciutto Veneto Berico‑Euganeo || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

IT || Prosciutto di Sauris || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

IT || Salame Brianza || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

IT || Salame Cremona || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

IT || Salame di Varzi || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

IT || Salame d'oca di Mortara || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

IT || Salame Piacentino || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

IT || Salame S. Angelo || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

IT || Salamini italiani alla cacciatora || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

IT || Salsiccia di Calabria || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

IT || Soppressata di Calabria || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

IT || Soppressa Vicentina || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

IT || Speck dell'Alto Adige; Südtiroler Markenspeck; Südtiroler Speck || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

IT || Valle d'Aosta Jambon de Bosses || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

IT || Valle d'Aosta Lard d'Arnad || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

IT || Zampone Modena || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

IT || Asiago || Formaggi ||

IT || Bitto || Formaggi ||

IT || Bra || Formaggi ||

IT || Caciocavallo Silano || Formaggi ||

IT || Canestrato Pugliese || Formaggi ||

IT || Casatella Trevigiana || Formaggi ||

IT || Casciotta d'Urbino || Formaggi ||

IT || Castelmagno || Formaggi ||

IT || Fiore Sardo || Formaggi ||

IT || Fontina || Formaggi ||

IT || Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana || Formaggi ||

IT || Gorgonzola || Formaggi ||

IT || Grana Padano || Formaggi ||

IT || Montasio || Formaggi ||

IT || Monte Veronese || Formaggi ||

IT || Mozzarella di Bufala Campana || Formaggi ||

IT || Murazzano || Formaggi ||

IT || Parmigiano Reggiano || Formaggi ||

IT || Pecorino di Filiano || Formaggi ||

IT || Pecorino Romano || Formaggi ||

IT || Pecorino Sardo || Formaggi ||

IT || Pecorino Siciliano || Formaggi ||

IT || Pecorino Toscano || Formaggi ||

IT || Provolone Valpadana || Formaggi ||

IT || Provolone del Monaco || Formaggi ||

IT || Quartirolo Lombardo || Formaggi ||

IT || Ragusano || Formaggi ||

IT || Raschera || Formaggi ||

IT || Ricotta Romana || Formaggi ||

IT || Robiola di Roccaverano || Formaggi ||

IT || Spressa delle Giudicarie || Formaggi ||

IT || Stelvio; Stilfser || Formaggi ||

IT || Taleggio || Formaggi ||

IT || Toma Piemontese || Formaggi ||

IT || Valle d'Aosta Fromadzo || Formaggi ||

IT || Valtellina Casera || Formaggi ||

IT || Miele della Lunigiana || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) ||

IT || Alto Crotonese || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Aprutino Pescarese || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Brisighella || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Bruzio || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Canino || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Cartoceto || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Chianti Classico || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Cilento || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Collina di Brindisi || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Colline di Romagna || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Colline Salernitane || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Colline Teatine || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Colline Pontine || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Dauno || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Garda || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Irpinia ‑ Colline dell'Ufita || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Laghi Lombardi || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Lametia || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Lucca || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Molise || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Monte Etna || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Monti Iblei || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Penisola Sorrentina || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Pretuziano delle Colline Teramane || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Riviera Ligure || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Sabina || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Sardegna || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Tergeste || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Terra di Bari || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Terra d'Otranto || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Terre di Siena || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Terre Tarentine || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Toscano || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Tuscia || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Umbria || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Val di Mazara || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Valdemone || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Valle del Belice || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Valli Trapanesi || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

IT || Arancia del Gargano || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Arancia Rossa di Sicilia || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Asparago Bianco di Bassano || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Asparago bianco di Cimadolmo || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Asparago verde di Altedo || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Basilico Genovese || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Cappero di Pantelleria || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Carciofo di Paestum || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Carciofo Romanesco del Lazio || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Carota dell'Altopiano del Fucino || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Castagna Cuneo || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Castagna del Monte Amiata || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Castagna di Montella || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Castagna di Vallerano || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Ciliegia di Marostica || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Cipolla Rossa di Tropea Calabria || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Cipollotto Nocerino || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Clementine del Golfo di Taranto || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Clementine di Calabria || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Crudo di Cuneo || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Fagiolo di Sarconi || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Fagiolo di Sorana || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Farina di Neccio della Garfagnana || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Farro della Garfagnana || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Fico Bianco del Cilento || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Ficodindia dell'Etna || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Fungo di Borgotaro || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Kiwi Latina || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || La Bella della Daunia || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Lenticchia di Castelluccio di Norcia || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Limone Costa d'Amalfi || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Limone di Sorrento || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Limone Femminello del Gargano || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Marrone del Mugello || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Marrone di Castel del Rio || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Marrone di Roccadaspide || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Marrone di San Zeno || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Marrone di Caprese Michelangelo || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Mela Alto Adige; Südtiroler Apfel || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Mela Val di Non || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Mela di Valtellina || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Melannurca Campana || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Nocciola Romana || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Nocciola del Piemonte; Nocciola Piemonte || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Nocciola di Giffoni || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Nocellara del Belice || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Oliva Ascolana del Piceno || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Patata di Bologna || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Peperone di Senise || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Pera dell'Emilia Romagna || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Pera mantovana || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Pesca di Verona || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Pesca e nettarina di Romagna || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Pistacchio Verde di Bronte || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Pomodorino del Piennolo del Vesuvio || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Pomodoro di Pachino || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese‑Nocerino || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Radicchio di Chioggia || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Radicchio di Verona || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Radicchio Rosso di Treviso || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Radicchio Variegato di Castelfranco || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Riso di Baraggia Biellese e Vercellese || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Riso Nano Vialone Veronese || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Scalogno di Romagna || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Sedano Bianco di Sperlonga || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Uva da tavola di Canicattì || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Uva da tavola di Mazzarrone || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

IT || Acciughe Sotto Sale del Mar Ligure || Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati ||

IT || Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino || Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati ||

IT || Zafferano di Sardegna || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) ||

IT || Aceto Balsamico di Modena || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) ||

IT || Aceto balsamico tradizionale di Modena || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) ||

IT || Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) ||

IT || Zafferano dell'Aquila || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) ||

IT || Zafferano di San Gimignano || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) ||

IT || Coppia Ferrarese || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria ||

IT || Pagnotta del Dittaino || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria ||

IT || Pane casareccio di Genzano || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria ||

IT || Pane di Altamura || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria ||

IT || Pane di Matera || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria ||

IT || Ricciarelli di Siena || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria ||

IT || Bergamotto di Reggio Calabria ‑ Olio essenziale || Oli essenziali ||

LU || Viande de porc, marque nationale grand‑duché de Luxembourg || Carni fresche (e frattaglie) ||

LU || Salaisons fumées, marque nationale grand‑duché de Luxembourg || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

LU || Miel ‑ Marque nationale du Grand‑Duché de Luxembourg || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) ||

LU || Beurre rose ‑ Marque Nationale du Grand‑Duché de Luxembourg || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

NL || Boeren‑Leidse met sleutels || Formaggi ||

NL || Kanterkaas; Kanternagelkaas; Kanterkomijnekaas || Formaggi ||

NL || Noord‑Hollandse Edammer || Formaggi ||

NL || Noord‑Hollandse Gouda || Formaggi ||

NL || Opperdoezer Ronde || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

NL || Westlandse druif || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

PL || Bryndza Podhalańska || Formaggi ||

PL || Oscypek || Formaggi ||

PL || Wielkopolski ser smażony || Formaggi ||

PL || Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) ||

PL || Andruty kaliskie || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria ||

PL || Rogal świętomarciński || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria ||

PL || Wiśnia nadwiślanka || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

PT || Borrego da Beira || Carni fresche (e frattaglie) ||

PT || Borrego de Montemor‑o‑Novo || Carni fresche (e frattaglie) ||

PT || Borrego do Baixo Alentejo || Carni fresche (e frattaglie) ||

PT || Borrego do Nordeste Alentejano || Carni fresche (e frattaglie) ||

PT || Borrego Serra da Estrela || Carni fresche (e frattaglie) ||

PT || Borrego Terrincho || Carni fresche (e frattaglie) ||

PT || Cabrito da Beira || Carni fresche (e frattaglie) ||

PT || Cabrito da Gralheira || Carni fresche (e frattaglie) ||

PT || Cabrito das Terras Altas do Minho || Carni fresche (e frattaglie) ||

PT || Cabrito de Barroso || Carni fresche (e frattaglie) ||

PT || Cabrito Transmontano || Carni fresche (e frattaglie) ||

PT || Carnalentejana || Carni fresche (e frattaglie) ||

PT || Carne Arouquesa || Carni fresche (e frattaglie) ||

PT || Carne Barrosã || Carni fresche (e frattaglie) ||

PT || Carne Cachena da Peneda || Carni fresche (e frattaglie) ||

PT || Carne da Charneca || Carni fresche (e frattaglie) ||

PT || Carne de Bísaro Transmontano; Carne de Porco Transmontano || Carni fresche (e frattaglie) ||

PT || Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso || Carni fresche (e frattaglie) ||

PT || Carne de Porco Alentejano || Carni fresche (e frattaglie) ||

PT || Carne dos Açores || Carni fresche (e frattaglie) ||

PT || Carne Marinhoa || Carni fresche (e frattaglie) ||

PT || Carne Maronesa || Carni fresche (e frattaglie) ||

PT || Carne Mertolenga || Carni fresche (e frattaglie) ||

PT || Carne Mirandesa || Carni fresche (e frattaglie) ||

PT || Cordeiro Bragançano || Carni fresche (e frattaglie) ||

PT || Cordeiro de Barroso; Anho de Barroso; Cordeiro de leite de Barroso || Carni fresche (e frattaglie) ||

PT || Vitela de Lafões || Carni fresche (e frattaglie) ||

PT || Alheira de Barroso‑Montalegre || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

PT || Alheira de Vinhais || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

PT || Butelo de Vinhais; Bucho de Vinhais; Chouriço de Ossos de Vinhais || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

PT || Cacholeira Branca de Portalegre || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

PT || Chouriça de carne de Barroso‑Montalegre || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

PT || Chouriça de Carne de Vinhais; Linguiça de Vinhais || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

PT || Chouriça doce de Vinhais || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

PT || Chouriço azedo de Vinhais; Azedo de Vinhais; Chouriço de Pão de Vinhais || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

PT || Chouriço de Abóbora de Barroso‑Montalegre || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

PT || Chouriço de Carne de Estremoz e Borba || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

PT || Chouriço de Portalegre || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

PT || Chouriço grosso de Estremoz e Borba || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

PT || Chouriço Mouro de Portalegre || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

PT || Farinheira de Estremoz e Borba || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

PT || Farinheira de Portalegre || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

PT || Linguiça de Portalegre || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

PT || Linguíça do Baixo Alentejo; Chouriço de carne do Baixo Alentejo || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

PT || Lombo Branco de Portalegre || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

PT || Lombo Enguitado de Portalegre || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

PT || Morcela de Assar de Portalegre || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

PT || Morcela de Cozer de Portalegre || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

PT || Morcela de Estremoz e Borba || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

PT || Paia de Estremoz e Borba || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

PT || Paia de Lombo de Estremoz e Borba || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

PT || Paia de Toucinho de Estremoz e Borba || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

PT || Painho de Portalegre || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

PT || Paio de Beja || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

PT || Presunto de Barrancos || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

PT || Presunto de Barroso || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

PT || Presunto de Camp Maior e Elvas; Paleta de Campo Maior e Elvas || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

PT || Presunto de Santana da Serra; Paleta de Santana da Serra || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

PT || Presunto de Vinhais / Presunto Bísaro de Vinhais || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

PT || Presunto do Alentejo; Paleta do Alentejo || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

PT || Salpicão de Barroso‑Montalegre || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

PT || Salpicão de Vinhais || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

PT || Sangueira de Barroso‑Montalegre || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

PT || Queijo de Azeitão || Formaggi ||

PT || Queijo de cabra Transmontano || Formaggi ||

PT || Queijo de Nisa || Formaggi ||

PT || Queijo do Pico || Formaggi ||

PT || Queijo mestiço de Tolosa || Formaggi ||

PT || Queijo Rabaçal || Formaggi ||

PT || Queijo S. Jorge || Formaggi ||

PT || Queijo Serpa || Formaggi ||

PT || Queijo Serra da Estrela || Formaggi ||

PT || Queijo Terrincho || Formaggi ||

PT || Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa) || Formaggi ||

PT || Azeite do Alentejo Interior || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) ||

PT || Mel da Serra da Lousã || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) ||

PT || Mel da Serra de Monchique || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) ||

PT || Mel da Terra Quente || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) ||

PT || Mel das Terras Altas do Minho || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) ||

PT || Mel de Barroso || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) ||

PT || Mel do Alentejo || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) ||

PT || Mel do Parque de Montezinho || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) ||

PT || Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) ||

PT || Mel dos Açores || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) ||

PT || Requeijão Serra da Estrela || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) ||

PT || Azeite de Moura || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

PT || Azeite de Trás‑os‑Montes || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

PT || Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa) || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

PT || Azeites do Norte Alentejano || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

PT || Azeites do Ribatejo || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

PT || Queijo de Évora || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

PT || Ameixa d'Elvas || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

PT || Amêndoa Douro || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

PT || Ananás dos Açores/São Miguel || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

PT || Anona da Madeira || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

PT || Arroz Carolino Lezírias Ribatejanas || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

PT || Azeitona de conserva Negrinha de Freixo || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

PT || Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

PT || Batata Doce de Aljezur || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

PT || Batata de Trás‑os‑montes || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

PT || Castanha da Terra Fria || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

PT || Castanha de Padrela || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

PT || Castanha dos Soutos da Lapa || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

PT || Castanha Marvão‑Portalegre || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

PT || Cereja da Cova da Beira || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

PT || Cereja de São Julião‑Portalegre || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

PT || Citrinos do Algarve || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

PT || Maçã Bravo de Esmolfe || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

PT || Maçã da Beira Alta || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

PT || Maçã da Cova da Beira || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

PT || Maçã de Alcobaça || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

PT || Maçã de Portalegre || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

PT || Maracujá dos Açores/S. Miguel || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

PT || Pêra Rocha do Oeste || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

PT || Pêssego da Cova da Beira || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

PT || Ovos moles de Aveiro || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria ||

SE || Svecia || Formaggi ||

SE || Skånsk spettkaka || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria ||

SI || Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) ||

SK || Slovenská bryndza || Formaggi ||

SK || Slovenská parenica || Formaggi ||

SK || Slovenský oštiepok || Formaggi ||

SK || Skalický trdelník || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria ||

UK || Isle of Man Manx Loaghtan Lamb || Carni fresche (e frattaglie) ||

UK || Orkney beef || Carni fresche (e frattaglie) ||

UK || Orkney lamb || Carni fresche (e frattaglie) ||

UK || Scotch Beef || Carni fresche (e frattaglie) ||

UK || Scotch Lamb || Carni fresche (e frattaglie) ||

UK || Shetland Lamb || Carni fresche (e frattaglie) ||

UK || Welsh Beef || Carni fresche (e frattaglie) ||

UK || Welsh lamb || Carni fresche (e frattaglie) ||

UK || Beacon Fell traditional Lancashire cheese || Formaggi ||

UK || Bonchester cheese || Formaggi ||

UK || Buxton blue || Formaggi ||

UK || Dorset Blue Cheese || Formaggi ||

UK || Dovedale cheese || Formaggi ||

UK || Exmoor Blue Cheese || Formaggi ||

UK || Single Gloucester || Formaggi ||

UK || Staffordshire Cheese || Formaggi ||

UK || Swaledale cheese; Swaledale ewes´ cheese || Formaggi ||

UK || Teviotdale Cheese || Formaggi ||

UK || West Country farmhouse Cheddar cheese || Formaggi ||

UK || White Stilton cheese; Blue Stilton cheese || Formaggi ||

UK || Melton Mowbray Pork Pie || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) ||

UK || Cornish Clotted Cream || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) ||

UK || Yorkshire Forced Rhubarb || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

UK || Jersey Royal potatoes || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati ||

UK || Arbroath Smokies || Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati ||

UK || Scottish Farmed Salmon || Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati ||

UK || Whitstable oysters || Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati ||

UK || Gloucestershire cider/perry || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) ||

UK || Herefordshire cider/perry || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) ||

UK || Worcestershire cider/perry || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) ||

UK || Kentish ale and Kentish strong ale || Birre ||

UK || Rutland Bitter || Birre ||

Prodotti agricoli e alimentari della Repubblica di Moldova, esclusi vini,

bevande spiritose e vini aromatizzati,

di cui è chiesta la protezione nell'UE

[…]

________________

ALLEGATO XXX-D

INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 297, PARAGRAFI 3 E 4

PARTE A

Vini dell'Unione europea di cui è chiesta la protezione nella Repubblica di Moldova

Stato membro || Denominazione di cui è chiesta la protezione ||

BE || Côtes de Sambre et Meuse || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BE || Hagelandse wijn || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BE || Haspengouwse Wijn || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BE || Heuvellandse Wijn || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BE || Vlaamse mousserende kwaliteitswijn || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BE || Crémant de Wallonie || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BE || Vin mousseux de qualite de Wallonie || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BE || Vin de pays des Jardins de Wallonie || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

BE || Vlaamse landwijn || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

BG || Асеновград seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Asenovgrad || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Болярово seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Bolyarovo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Брестник seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Brestnik || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Варна seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Varna || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Велики Преслав seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Veliki Preslav || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Видин seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Vidin || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Враца seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Vratsa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Върбица seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Varbitsa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Долината на Струма seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Struma valley || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Драгоево seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Dragoevo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Евксиноград seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Evksinograd || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Ивайловград seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Ivaylovgrad || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Карлово seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Karlovo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Карнобат seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Karnobat || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Ловеч seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Lovech || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Лозицa seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Lozitsa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Лом seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Lom || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Любимец seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Lyubimets || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Лясковец seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Lyaskovets || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Мелник seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Melnik || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Монтана seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Montana || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Нова Загора seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Nova Zagora || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Нови Пазар seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Novi Pazar || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Ново село seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Novo Selo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Оряховица seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Oryahovitsa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Павликени seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Pavlikeni || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Пазарджик seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Pazardjik || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Перущица seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Perushtitsa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Плевен seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Pleven || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Пловдив seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Plovdiv || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Поморие seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Pomorie || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Русе seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Ruse || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Сакар seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Sakar || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Сандански seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Sandanski || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Свищов seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Svishtov || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Септември seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Septemvri || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Славянци seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Slavyantsi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Сливен seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Sliven || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Стамболово seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Stambolovo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Стара Загора seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Stara Zagora || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Сунгурларе seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Sungurlare || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Сухиндол seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Suhindol || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Търговище seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Targovishte || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Хан Крум seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Han Krum || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Хасково seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Haskovo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Хисаря seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Hisarya || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Хърсово seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Harsovo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Черноморски seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Black Sea || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Шивачево seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Shivachevo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Шумен seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Shumen || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Ямбол seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Yambol || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Южно Черноморие seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Southern Black Sea Coast || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG || Дунавска равнина Termine equivalente: Danube Plain || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

BG || Тракийска низина Termine equivalente: Thracian Lowlands || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

CZ || Čechy seguita o no da Litoměřická || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

CZ || Čechy seguita o no da Mělnická || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

CZ || Morava seguita o no da Mikulovská || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

CZ || Morava seguita o no da Slovácká || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

CZ || Morava seguita o no da Velkopavlovická || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

CZ || Morava seguita o no da Znojemská || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

CZ || České || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

CZ || Moravské || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE || Ahr seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

DE || Baden seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

DE || Franken seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

DE || Hessische Bergstraße seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

DE || Mittelrhein seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

DE || Mosel-Saar-Ruwer seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Mosel || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

DE || Nahe seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

DE || Pfalz seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

DE || Rheingau seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

DE || Rheinhessen seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

DE || Saale-Unstrut seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

DE || Sachsen seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

DE || Württemberg seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

DE || Ahrtaler || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE || Badischer || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE || Bayerischer Bodensee || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE || Mosel || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE || Ruwer || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE || Saar || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE || Main || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE || Mecklenburger || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE || Mitteldeutscher || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE || Nahegauer || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE || Pfälzer || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE || Regensburger || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE || Rheinburgen || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE || Rheingauer || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE || Rheinischer || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE || Saarländischer || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE || Sächsischer || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE || Schwäbischer || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE || Starkenburger || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE || Taubertäler || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE || Brandenburger || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE || Neckar || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE || Oberrhein || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE || Rhein || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE || Rhein-Neckar || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE || Schleswig-Holsteinischer || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Αγχίαλος Termine equivalente: Anchialos || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL || Αμύνταιο Termine equivalente: Amynteo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL || Αρχάνες Termine equivalente: Archanes || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL || Γουμένισσα Termine equivalente: Goumenissa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL || Δαφνές Termine equivalente: Dafnes || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL || Ζίτσα Termine equivalente: Zitsa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL || Λήμνος Termine equivalente: Lemnos || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL || Μαντινεία Termine equivalente: Mantinia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL || Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας Termine equivalente: Mavrodaphne of Cephalonia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL || Μαυροδάφνη Πατρών Termine equivalente: Mavrodaphne of Patras || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL || Μεσενικόλα Termine equivalente: Messenikola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL || Μοσχάτος Κεφαλληνίας Termine equivalente: Cephalonia Muscatel || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL || Μοσχάτος Λήμνου Termine equivalente: Lemnos Muscatel || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL || Μοσχάτος Πατρών Termine equivalente: Patras Muscatel || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL || Μοσχάτος Ρίου Πατρών Termine equivalente: Rio Patron Muscatel || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL || Μοσχάτος Ρόδου Termine equivalente: Rhodes Muscatel || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL || Νάουσα Termine equivalente: Naoussa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL || Νεμέα Termine equivalente: Nemea || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL || Πάρος Termine equivalente: Paros || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL || Πάτρα Termine equivalente: Patras || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL || Πεζά Termine equivalente: Peza || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL || Πλαγιές Μελίτωνα Termine equivalente: Cotes de Meliton || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL || Ραψάνη Termine equivalente: Rapsani || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL || Ρόδος Termine equivalente: Rhodes || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL || Ρομπόλα Κεφαλληνίας Termine equivalente: Robola of Cephalonia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL || Σάμος Termine equivalente: Samos || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL || Σαντορίνη Termine equivalente: Santorini || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL || Σητεία Termine equivalente: Sitia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL || Άβδηρα Termine equivalente: Avdira || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Άγιο Όρος Termine equivalente: Mount Athos/Holly Mountain || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Ήπειρος Termine equivalente: Epirus || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Ίλιον Termine equivalente: Ilion || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Ίσμαρος Termine equivalente: Ismaros || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Αγορά Termine equivalente: Agora || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Αδριανή Termine equivalente: Adriani || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Αιγαίο Πέλαγος Termine equivalente: Aegean Sea || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Ανάβυσσος Termine equivalente: Anavyssos || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Αργολίδα Termine equivalente: Argolida || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Αρκαδία Termine equivalente: Arkadia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Αταλάντη Termine equivalente: Atalanti || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Αττική Termine equivalente: Attiki || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Αχαΐα Termine equivalente: Αchaia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Βίλιτσα Termine equivalente: Vilitsa || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Βελβεντός Termine equivalente: Velventos || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου Termine equivalente: Verdea Onomasia kata paradosi Zakinthou || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Γεράνεια Termine equivalente: Gerania || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Γρεβενά Termine equivalente: Grevena || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Δράμα Termine equivalente: Drama || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Δωδεκάνησος Termine equivalente: Dodekanese || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Επανομή Termine equivalente: Epanomi || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Εύβοια Termine equivalente: Evia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Ηλεία Termine equivalente: Ilia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Ημαθία Termine equivalente: Imathia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Ηράκλειο Termine equivalente: Heraklion || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Θήβα Termine equivalente: Thebes || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Θαψανά Termine equivalente: Thapsana || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Θεσσαλία Termine equivalente: Thessalia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Θεσσαλονίκη Termine equivalente: Thessaloniki || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Θράκη Termine equivalente: Thrace || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Ικαρία Termine equivalente: Ikaria || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Ιωάννινα Termine equivalente: Ioannina || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Κάρυστος Termine equivalente: Karystos || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Κέρκυρα Termine equivalente: Corfu || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Κίσαμος Termine equivalente: Kissamos || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Καρδίτσα Termine equivalente: Karditsa || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Καστοριά Termine equivalente: Kastoria || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Κιθαιρώνας Termine equivalente: Kitherona || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Κλημέντι Termine equivalente: Klimenti || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Κνημίδα Termine equivalente: Knimida || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Κοζάνη Termine equivalente: Kozani || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Κορωπί Termine equivalente: Koropi || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Κρήτη Termine equivalente: Crete || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Κρανιά Termine equivalente: Krania || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Κραννώνα Termine equivalente: Krannona || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Κυκλάδες Termine equivalente: Cyclades || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Κως Termine equivalente: Κοs || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Κόρινθος Termine equivalente: Korinthos || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Λακωνία Termine equivalente: Lakonia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Λασίθι Termine equivalente: Lasithi || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Λετρίνα Termine equivalente: Letrines || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Λευκάδα Termine equivalente: Lefkada || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Ληλάντιο Πεδίο Termine equivalente: Lilantio Pedio || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Μέτσοβο Termine equivalente: Metsovo || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Μαγνησία Termine equivalente: Magnissia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Μακεδονία Termine equivalente: Macedonia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Μαντζαβινάτα Termine equivalente: Mantzavinata || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Μαρκόπουλο Termine equivalente: Markopoulo || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Μαρτίνο Termine equivalente: Μartino || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Μεσσηνία Termine equivalente: Messinia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Μετέωρα Termine equivalente: Meteora || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Μεταξάτα Termine equivalente: Metaxata || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Μονεμβασία Termine equivalente: Monemvasia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Νέα Μεσημβρία Termine equivalente: Nea Messimvria || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Οπούντια Λοκρίδος Termine equivalente: Opountia Lokridos || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Πέλλα Termine equivalente: Pella || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Παγγαίο Termine equivalente: Pangeon || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Παιανία Termine equivalente: Peanea || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Παλλήνη Termine equivalente: Pallini || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Παρνασσός Termine equivalente: Parnasos || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Πελοπόννησος Termine equivalente: Peloponnese || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Πιερία Termine equivalente: Pieria || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Πισάτιδα Termine equivalente: Pisatis || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Πλαγιές Αιγιαλείας Termine equivalente: Slopes of Egialia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Πλαγιές Πάικου Termine equivalente: Slopes of Paiko || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Πλαγιές Αμπέλου Termine equivalente: Slopes of Ambelos || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Πλαγιές Βερτίσκου Termine equivalente: Slopes of Vertiskos || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Πλαγιές Πάρνηθας Termine equivalente: Slopes of Parnitha || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Πλαγιές Πεντελικού Termine equivalente: Slopes of Pendeliko || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Πλαγιές Πετρωτού Termine equivalente: Slopes of Petroto || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Πλαγιές του Αίνου Termine equivalente: Slopes of Enos || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Πυλία Termine equivalente: Pylia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Ρετσίνα Αττικής può essere accompagnata dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Retsina of Attiki || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Ρετσίνα Βοιωτίας può essere accompagnata dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Retsina of Viotia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Ρετσίνα Γιάλτρων accompagnata o no da Εύβοια Termine equivalente: Retsina of Gialtra (Evvia) || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Ρετσίνα Ευβοίας può essere accompagnata dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Retsina of Evvia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Ρετσίνα Θηβών accompagnata o no da Βοιωτία Termine equivalente: Retsina of Thebes (Viotia) || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Ρετσίνα Καρύστου accompagnata o no da Εύβοια Termine equivalente: Retsina of Karystos (Evvia) || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Ρετσίνα Κρωπίας oppure Ρετσίνα Κορωπίου accompagnata o no da Αττική Termine equivalente: Retsina of Kropia oppure Retsina of Koropi (Attika) || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Ρετσίνα Μαρκοπούλου accompagnata o no da Αττική Termine equivalente: Retsina of Markopoulo (Attika) || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Ρετσίνα Μεγάρων accompagnata o no da Αττική Termine equivalente: Retsina of Megara (Attika) || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Ρετσίνα Μεσογείων accompagnata o no da Αττική Termine equivalente: Retsina of Mesogia (Attika) || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Ρετσίνα Παιανίας oppure Ρετσίνα Λιοπεσίου accompagnata o no da Αττική Termine equivalente: Retsina of Peania oppure Retsina of Liopesi (Attika) || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Ρετσίνα Παλλήνης accompagnata o no da Αττική Termine equivalente: Retsina of Pallini (Attika) || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Ρετσίνα Πικερμίου accompagnata o no da Αττική Termine equivalente: Retsina of Pikermi (Attika) || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Ρετσίνα Σπάτων accompagnata o no da Αττική Termine equivalente: Retsina of Spata (Attika) || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Ρετσίνα Χαλκίδας accompagnata o no da Εύβοια Termine equivalente: Retsina of Halkida (Evvia) || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Ριτσώνα Termine equivalente: Ritsona || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Σέρρες Termine equivalente: Serres || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Σιάτιστα Termine equivalente: Siatista || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Σιθωνία Termine equivalente: Sithonia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Σπάτα Termine equivalente: Spata || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Στερεά Ελλάδα Termine equivalente: Sterea Ellada || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Σύρος Termine equivalente: Syros || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Τεγέα Termine equivalente: Tegea || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Τριφυλία Termine equivalente: Trifilia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Τύρναβος Termine equivalente: Tyrnavos || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Φλώρινα Termine equivalente: Florina || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Χαλικούνα Termine equivalente: Halikouna || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL || Χαλκιδική Termine equivalente: Halkidiki || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Ajaccio || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Aloxe-Corton || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace seguita o no dal nome di una varietà di vite e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Vin d'Alsace || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Altenberg de Bergbieten || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Altenberg de Bergheim || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Altenberg de Wolxheim || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Brand || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Bruderthal || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Eichberg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Engelberg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Florimont || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Frankstein || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Froehn || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Furstentum || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Geisberg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Gloeckelberg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Goldert || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Hatschbourg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Hengst || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Kanzlerberg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Kastelberg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Kessler || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Kirchberg de Barr || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Kirchberg de Ribeauvillé || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Kitterlé || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Mambourg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Mandelberg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Marckrain || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Moenchberg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Muenchberg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Ollwiller || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Osterberg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Pfersigberg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Pfingstberg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Praelatenberg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Rangen || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Saering || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Schlossberg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Schoenenbourg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Sommerberg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Sonnenglanz || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Spiegel || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Sporen || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Steinen || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Steingrubler || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Steinklotz || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Vorbourg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Wiebelsberg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Wineck-Schlossberg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Winzenberg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Zinnkoepflé || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru seguita da Zotzenberg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Alsace Grand Cru preceduta da Rosacker || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Anjou seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Anjou Coteaux de la Loire seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Anjou Villages seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Anjou-Villages Brissac seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Arbois seguita o no da Pupillin seguita o no da "mousseux" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Auxey-Duresses seguita o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Bandol Termine equivalente: Vin de Bandol || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Banyuls seguita o no da "Grand Cru" e/o "Rancio" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Barsac || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Bâtard-Montrachet || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Béarn seguita o no da Bellocq || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Beaujolais seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola, seguita o no da "Villages", seguita o no da "Supérieur" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Beaune || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Bellet Termine equivalente: Vin de Bellet || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Bergerac seguita o no da "sec" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Bienvenues-Bâtard-Montrachet || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Blagny seguita o no da Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Blanquette de Limoux || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Blanquette méthode ancestrale || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Blaye || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Bonnes-mares || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Bonnezeaux seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Bordeaux seguita o no da "Clairet", "Rosé", "Mousseux" o "supérieur" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Bordeaux Côtes de Francs || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Bordeaux Haut-Benauge || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Bourg Termine equivalente: Côtes de Bourg/Bourgeais || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Bourgogne seguita o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Chitry || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Bourgogne seguita o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Côte Chalonnaise || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Bourgogne seguita o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Côte Saint-Jacques || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Bourgogne seguita o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Côtes d'Auxerre || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Bourgogne seguita o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Côtes du Couchois || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Bourgogne seguita o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Coulanges-la-Vineuse || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Bourgogne seguita o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Épineuil || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Bourgogne seguita o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Hautes Côtes de Beaune || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Bourgogne seguita o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Hautes Côtes de Nuits || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Bourgogne seguita o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola La Chapelle Notre-Dame || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Bourgogne seguita o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Le Chapitre || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Bourgogne seguita o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Montrecul/Montre-cul/En Montre-Cul || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Bourgogne seguita o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Vézelay || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Bourgogne seguita o no da "Clairet", "Rosé", "ordinaire" o "grand ordinaire" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Bourgogne aligoté || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Bourgogne passe-tout-grains || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Bourgueil || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Bouzeron || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Brouilly || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Bugey seguita o no da Cerdon, preceduta o no da "Vins du", "Mousseux du", "Pétillant" o "Roussette du" o seguita da "Mousseux" o "Pétillant", seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Buzet || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Cabardès || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Cabernet d'Anjou seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Cabernet de Saumur seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Cadillac || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Cahors || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Cassis || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Cérons || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da Beauroy seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da Berdiot seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da Beugnons || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da Butteaux seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da Chapelot seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da Chatains seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da Chaume de Talvat seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da Côte de Bréchain seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da Côte de Cuissy || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da Côte de Fontenay seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da Côte de Jouan seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da Côte de Léchet seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da Côte de Savant seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da Côte de Vaubarousse seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da Côte des Prés Girots seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da Forêts seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da Fourchaume seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da L'Homme mort seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da Les Beauregards seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da Les Épinottes seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da Les Fourneaux seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da Les Lys seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da Mélinots seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da Mont de Milieu seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da Montée de Tonnerre || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da Montmains seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da Morein seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da Pied d'Aloup seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da Roncières seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da Sécher seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da Troesmes seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da Vaillons seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da Vau de Vey seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da Vau Ligneau seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da Vaucoupin seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da Vaugiraut seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da Vaulorent seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da Vaupulent seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da Vaux-Ragons seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis seguita o no da Vosgros seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis grand cru seguita o no da Blanchot || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis grand cru seguita o no da Bougros || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis grand cru seguita o no da Grenouilles || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis grand cru seguita o no da Les Clos || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis grand cru seguita o no da Preuses || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis grand cru seguita o no da Valmur || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chablis grand cru seguita o no da Vaudésir || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chambertin || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chambertin-Clos-de-Bèze || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chambolle-Musigny || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Champagne || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chapelle-Chambertin || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Charlemagne || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Charmes-Chambertin || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chassagne-Montrachet seguita o no da Côte de Beaune/Côtes de Beaune-Villages || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Château Grillet || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Château-Chalon || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Châteaumeillant || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Châteauneuf-du-Pape || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Châtillon-en-Diois || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chaume — Premier Cru des coteaux du Layon || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chenas || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chevalier-Montrachet || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Cheverny || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chinon || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chiroubles || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Chorey-les-Beaune seguita o no da Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Clairette de Bellegarde || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Clairette de Die || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Clairette de Languedoc seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Clos de la Roche || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Clos de Tart || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Clos de Vougeot || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Clos des Lambrays || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Clos Saint-Denis || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Collioure || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Condrieu || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Corbières || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Cornas || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Corse seguita o no da Calvi preceduta o no da "Vin de" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Corse seguita o no da Coteaux du Cap Corse preceduta o no da "Vin de" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Corse seguita o no da Figari preceduta o no da "Vin de" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Corse seguita o no da Porto-Vecchio preceduta o no da "Vin de" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Corse seguita o no da Sartène preceduta o no da "Vin de" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Corse preceduta o no da "Vin de" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Corton || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Corton-Charlemagne || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Costières de Nîmes || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Côte de Beaune preceduta dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Côte de Beaune-Villages || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Côte de Brouilly || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Côte de Nuits-villages || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Côte roannaise || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Côte Rôtie || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Coteaux champenois seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Coteaux d'Aix-en-Provence || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Coteaux d'Ancenis seguita dal nome della varietà di vite || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Coteaux de Die || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Coteaux de l'Aubance seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Coteaux de Pierrevert || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Coteaux de Saumur seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Coteaux du Giennois || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Coteaux du Languedoc seguita o no da Cabrières || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Coteaux du Languedoc seguita o no da Coteaux de la Méjanelle/La Méjanelle || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Coteaux du Languedoc seguita o no da Coteaux de Saint-Christol/Saint-Christol || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Coteaux du Languedoc seguita o no da Coteaux de Vérargues/Vérargues || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Coteaux du Languedoc seguita o no da Grès de Montpellier || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Coteaux du Languedoc seguita o no da La Clape || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Coteaux du Languedoc seguita o no da Montpeyroux || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Coteaux du Languedoc seguita o no da Pic-Saint-Loup || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Coteaux du Languedoc seguita o no da Quatourze || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Coteaux du Languedoc seguita o no da Saint-Drézéry || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Coteaux du Languedoc seguita o no da Saint-Georges-d'Orques || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Coteaux du Languedoc seguita o no da Saint-Saturnin || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Coteaux du Languedoc seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Coteaux du Languedoc seguita o no da Picpoul-de-Pinet || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Coteaux du Layon seguita o no da Val de Loire seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Coteaux du Layon Chaume seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Coteaux du Loir seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Coteaux du Lyonnais || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Coteaux du Quercy || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Coteaux du Tricastin || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Coteaux du Vendômois seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Coteaux varois || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Côtes Canon Fronsac Termine equivalente: Canon Fronsac || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Côtes d'Auvergne seguita o no da Boudes || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Côtes d'Auvergne seguita o no da Chanturgue || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Côtes d'Auvergne seguita o no da Châteaugay || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Côtes d'Auvergne seguita o no da Corent || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Côtes d'Auvergne seguita o no da Madargue || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Côtes de Bergerac || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Côtes de Blaye || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Côtes de Bordeaux Saint-Macaire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Côtes de Castillon || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Côtes de Duras || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Côtes de Millau || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Côtes de Montravel || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Côtes de Provence || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Côtes de Saint-Mont || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Côtes de Toul || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Côtes du Brulhois || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Côtes du Forez || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Côtes du Jura seguita o no da "mousseux" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Côtes du Lubéron || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Côtes du Marmandais || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Côtes du Rhône || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Côtes du Roussillon || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Côtes du Roussillon Villages seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Côtes du Ventoux || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Côtes du Vivarais || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Cour-Cheverny seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Crémant d'Alsace || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Crémant de Bordeaux || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Crémant de Bourgogne || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Crémant de Die || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Crémant de Limoux || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Crémant de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Crémant du Jura || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Crépy || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Criots-Bâtard-Montrachet || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Crozes-Hermitage Termine equivalente: Crozes-Ermitage || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Échezeaux || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Entre-Deux-Mers || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Faugères || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Fiefs Vendéens seguita o no da Brem || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Fiefs Vendéens seguita o no da Mareuil || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Fiefs Vendéens seguita o no da Pissotte || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Fiefs Vendéens seguita o no da Vix || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Fitou || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Fixin || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Fleurie || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Floc de Gascogne || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Fronsac || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Frontignan preceduta o no da "Muscat de" o "Vin de" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Fronton || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Gaillac seguita o no da "mousseux" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Gaillac premières côtes || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Gevrey-Chambertin || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Gigondas || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Givry || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Grand Roussillon seguita o no da "Rancio" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Grand-Échezeaux || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Graves seguita o no da "supérieures" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Graves de Vayres || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Griotte-Chambertin || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Gros plant du Pays nantais || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Haut-Médoc || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Haut-Montravel || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Haut-Poitou || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Hermitage Termine equivalente: l'Hermitage/Ermitage/l'Ermitage || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Irancy || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Irouléguy || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Jasnières seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Juliénas || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Jurançon seguita o no da "sec" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || L'Étoile seguita o no da "mousseux" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || La Grande Rue || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Ladoix seguita o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Lalande de Pomerol || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Latricières-Chambertin || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Les Baux de Provence || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Limoux || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Lirac || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Listrac-Médoc || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Loupiac || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Lussac-Saint-Émilion || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Mâcon seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola, seguita o no da "Supérieur" o "Villages" Termine equivalente: Pinot-Chardonnay-Mâcon || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Macvin du Jura || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Madiran || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Malepère || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Maranges seguita o no da Clos de la Boutière || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Maranges seguita o no da La Croix Moines || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Maranges seguita o no da La Fussière || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Maranges seguita o no da Le Clos des Loyères || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Maranges seguita o no da Le Clos des Rois || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Maranges seguita o no da Les Clos Roussots || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Maranges seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Maranges seguita o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Marcillac || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Margaux || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Marsannay seguita o no da "rosé" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Maury seguita o no da "Rancio" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Mazis-Chambertin || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Mazoyères-Chambertin || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Médoc || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Menetou-Salon seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola, seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Mercurey || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Meursault seguita o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Minervois || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Minervois-La-Livinière || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Monbazillac || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Montagne Saint-Émilion || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Montagny || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Monthélie seguita o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Montlouis-sur-Loire seguita o no da Val de Loire seguita o no da "mousseux" o "pétillant" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Montrachet || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Montravel || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Morey-Saint-Denis || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Morgon || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Moselle || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Moulin-à-Vent || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Moulis Termine equivalente: Moulis-en-Médoc || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Muscadet seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Muscadet-Coteaux de la Loire seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Muscadet-Côtes de Grandlieu seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Muscadet-Sèvre et Maine seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Muscat de Beaumes-de-Venise || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Muscat de Lunel || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Muscat de Mireval || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Muscat de Saint-Jean-de-Minvervois || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Muscat du Cap Corse || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Musigny || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Néac || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Nuits Termine equivalente: Nuits-Saint-Georges || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Orléans seguita o no da Cléry || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Pacherenc du Vic-Bilh seguita o no da "sec" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Palette || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Patrimonio || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Pauillac || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Pécharmant || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Pernand-Vergelesses seguita o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Pessac-Léognan || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Petit Chablis seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Pineau des Charentes Termine equivalente: Pineau Charentais || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Pomerol || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Pommard || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Pouilly-Fuissé || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Pouilly-Loché || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Pouilly-sur-Loire seguita o no da Val de Loire Termine equivalente: Blanc Fumé de Pouilly/Pouilly-Fumé || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Pouilly-Vinzelles || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Premières Côtes de Blaye || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Premières Côtes de Bordeaux seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Puisseguin-Saint-Émilion || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Puligny-Montrachet seguita o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Quarts de Chaume seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Quincy seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Rasteau seguita o no da "Rancio" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Régnié || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Reuilly seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Richebourg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Rivesaltes seguita o no da "Rancio" preceduta o no da "Muscat" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Romanée (La) || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Romanée Contie || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Romanée Saint-Vivant || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Rosé de Loire seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Rosé des Riceys || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Rosette || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Rosé d'Anjou || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Roussette de Savoie seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Ruchottes-Chambertin || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Rully || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Saint-Sardos || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Saint-Amour || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Saint-Aubin seguita o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Saint-Bris || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Saint-Chinian || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Saint-Émilion || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Saint-Émilion Grand Cru || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Saint-Estèphe || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Saint-Georges-Saint-Émilion || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Saint-Joseph || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Saint-Julien || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Saint Mont || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Saint-Nicolas-de-Bourgueil seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Saint-Péray seguita o no da "mousseux" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Saint-Pourçain || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Saint-Romain seguita o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Saint-Véran || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Sainte-Croix du Mont || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Sainte-Foy Bordeaux || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Sancerre || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Santenay seguita o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Saumur seguita o no da Val de Loire seguita o no da "mousseux" o "pétillant" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Saumur-Champigny seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Saussignac || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Sauternes || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Savennières seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Savennières-Coulée de Serrant seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Savennières-Roche-aux-Moines seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Savigny-les-Beaune seguita o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages" Termine equivalente: Savigny || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Seyssel seguita o no da "mousseux" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Tâche (La) || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Tavel || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Touraine seguita o no da Val de Loire seguita o no da "mousseux" o "pétillant" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Touraine Amboise seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Touraine Azay-le-Rideau seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Touraine Mestand seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Touraine Noble Joué seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Tursan || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Vacqueyras || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Valençay || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Vin d'Entraygues et du Fel || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Vin d'Estaing || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Vin de Lavilledieu || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Vin de Savoie seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola, seguita o no da "mousseux" o "pétillant" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Vins du Thouarsais || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Vins Fins de la Côte de Nuits || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Viré-Clessé || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Volnay || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Volnay Santenots || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Vosnes Romanée || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Vougeot || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Vouvray seguita o no da Val de Loire, seguita o no da "mousseux" o "pétillant" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Agenais || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Aigues || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Ain || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Allier || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Allobrogie || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Alpes de Haute Provence || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Alpes Maritimes || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Alpilles || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Ardèche || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Argens || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Ariège || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Aude || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Aveyron || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Balmes Dauphinoises || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Bénovie || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Bérange || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Bessan || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Bigorre || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Bouches du Rhône || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Bourbonnais || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Calvados || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Cassan || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Cathare || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Caux || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Cessenon || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Cévennes seguita o no da Mont Bouquet || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Charentais seguita o no da Ile d'Oléron || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Charentais seguita o no da Ile de Ré || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Charentais seguita o no da Saint Sornin || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Charente || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

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FR || Tarn || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Tarn et Garonne || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Terroirs Landais seguita o no da Coteaux de Chalosse || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Terroirs Landais seguita o no da Côtes de L'Adour || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Terroirs Landais seguita o no da Sables de l'Océan || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Terroirs Landais seguita o no da Sables Fauves || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Thézac-Perricard || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Torgan || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Urfé || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Val de Cesse || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Val de Dagne || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Val de Loire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Val de Montferrand || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Vallée du Paradis || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Var || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Vaucluse || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Vaunage || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Vendée || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Vicomté d'Aumelas || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR || Vienne || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Vistrenque || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR || Yonne || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Aglianico del Taburno Termine equivalente: Taburno || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Aglianico del Vulture || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Albana di Romagna || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Albugnano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Alcamo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Aleatico di Gradoli || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Aleatico di Puglia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Alezio || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Alghero || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Alta Langa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Alto Adige seguita da Colli di Bolzano Termine equivalente: Südtiroler Bozner Leiten || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Alto Adige seguita da Meranese di collina Termine equivalente: Alto Adige Meranese/Südtirol Meraner Hügel/Südtirol Meraner || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Alto Adige seguita da Santa Maddalena Termine equivalente: Südtiroler St.Magdalener || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Alto Adige seguita da Terlano Termine equivalente: Südtirol Terlaner || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Alto Adige seguita da Valle Isarco Termine equivalente: Südtiroler Eisacktal/Eisacktaler || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Alto Adige seguita da Valle Venosta Termine equivalente: Südtirol Vinschgau || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Alto Adige Termine equivalente: dell'Alto Adige/Südtirol/Südtiroler || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Alto Adige oppure dell'Alto Adige seguita o no da Bressanone Termine equivalente: dell'Alto Adige Südtirol oppure Südtiroler Brixner || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Alto Adige oppure dell'Alto Adige seguita o no da Burgraviato Termine equivalente: dell'Alto Adige Südtirol oppure Südtiroler Buggrafler || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Ansonica Costa dell'Argentario || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Aprilia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Arborea || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Arcole || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Assisi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Asti seguita o no da "spumante" o preceduta da "Moscato d'" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Atina || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Aversa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Bagnoli di Sopra Termine equivalente: Bagnoli || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Barbaresco || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Barbera d'Alba || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Barbera d'Asti seguita o no da Colli Astiani o Astiano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Barbera d'Asti seguita o no da Nizza || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Barbera d'Asti seguita o no da Tinella || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Barbera del Monferrato || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Barbera del Monferrato Superiore || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Barco Reale di Carmignano Termine equivalente: Rosato di Carmignano/Vin santo di Carmignano/Vin Santo di Carmignano occhio di pernice || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Bardolino || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Bardolino Superiore || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Barolo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Bianchello del Metauro || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Bianco Capena || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Bianco dell'Empolese || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Bianco della Valdinievole || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Bianco di Custoza Termine equivalente: Custoza || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Bianco di Pitigliano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Bianco Pisano di San Torpè || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Biferno || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Bivongi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Boca || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Bolgheri seguita o no da Sassicaia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Bosco Eliceo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Botticino || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Brachetto d'Acqui Termine equivalente: Acqui || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Bramaterra || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Breganze || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Brindisi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Brunello di Montalcino || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Cacc'e' mmitte di Lucera || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Cagnina di Romagna || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Campi Flegrei || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Campidano di Terralba Termine equivalente: Terralba || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Canavese || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Candia dei Colli Apuani || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Cannonau di Sardegna seguita o no da Capo Ferrato || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Cannonau di Sardegna seguita o no da Jerzu || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Cannonau di Sardegna seguita o no da Oliena/Nepente di Oliena || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Capalbio || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Capri || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Capriano del Colle || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Carema || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Carignano del Sulcis || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Carmignano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Carso || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Castel del Monte || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Castel San Lorenzo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Casteller || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Castelli Romani || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Cellatica || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Cerasuolo di Vittoria || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Cerveteri || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Cesanese del Piglio Termine equivalente: Piglio || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Cesanese di Affile Termine equivalente: Affile || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Cesanese di Olevano Romano Termine equivalente: Olevano Romano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Chianti seguita o no da Colli Aretini || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Chianti seguita o no da Colli Fiorentini || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Chianti seguita o no da Colli Senesi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Chianti seguita o no da Colline Pisane || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Chianti seguita o no da Montalbano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Chianti seguita o no da Montespertoli || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Chianti seguita o no da Rufina || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Chianti Classico || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Cilento || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Cinque Terre seguita o no da Costa da Posa Termine equivalente: Cinque Terre Sciacchetrà || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Cinque Terre seguita o no da Costa de Campu Termine equivalente: Cinque Terre Sciacchetrà || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Cinque Terre seguita o no da Costa de Sera Termine equivalente: Cinque Terre Sciacchetrà || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Circeo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Cirò || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Cisterna d'Asti || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli Albani || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli Altotiberini || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli Amerini || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli Asolani — Prosecco Termine equivalente: Asolo — Prosecco || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli Berici || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli Bolognesi seguita o no da Colline di Oliveto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli Bolognesi seguita o no da Colline di Riosto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli Bolognesi seguita o no da Colline Marconiane || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli Bolognesi seguita o no da Monte San Pietro || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli Bolognesi seguita o no da Serravalle || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli Bolognesi seguita o no da Terre di Montebudello || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli Bolognesi seguita o no da Zola Predosa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli Bolognesi seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli Bolognesi Classico — Pignoletto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli d'Imola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli del Trasimeno Termine equivalente: Trasimeno || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli dell'Etruria Centrale || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli della Sabina || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli di Conegliano seguita o no da Fregona || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli di Conegliano seguita o no da Refrontolo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli di Faenza || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli di Luni || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli di Parma || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli di Rimini || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli di Scandiano e di Canossa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli Etruschi Viterbesi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli Euganei || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli Lanuvini || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli Maceratesi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli Martani || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli Orientali del Friuli seguita o no da Cialla || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli Orientali del Friuli seguita o no da Rosazzo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli Orientali del Friuli seguita o no da Schiopettino di Prepotto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli Orientali del Friuli Picolit seguita o no da Cialla || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli Perugini || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli Pesaresi seguita o no da Focara || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli Pesaresi seguita o no da Roncaglia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli Piacentini seguita o no da Gutturnio || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli Piacentini seguita o no da Monterosso Val d'Arda || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli Piacentini seguita o no da Val Trebbia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli Piacentini seguita o no da Valnure || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli Piacentini seguita o no da Vigoleno || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli Romagna centrale || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colli Tortonesi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Collina Torinese || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colline di Levanto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colline Joniche Tarantine || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colline Lucchesi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colline Novaresi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Colline Saluzzesi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Collio Goriziano Termine equivalente: Collio || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Conegliano — Valdobbiadene seguita o no da Cartizze Termine equivalente: Conegliano o Valdobbiadene || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Cònero || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Contea di Sclafani || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Contessa Entellina || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Controguerra || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Copertino || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Cori || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Cortese dell'Alto Monferrato || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Corti Benedettine del Padovano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Cortona || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Costa d'Amalfi seguita o no da Furore || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Costa d'Amalfi seguita o no da Ravello || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Costa d'Amalfi seguita o no da Tramonti || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Coste della Sesia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Curtefranca || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Delia Nivolelli || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Dolcetto d'Acqui || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Dolcetto d'Alba || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Dolcetto d'Asti || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Dolcetto delle Langhe Monregalesi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Dolcetto di Diano d'Alba Termine equivalente: Diano d'Alba || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Dolcetto di Dogliani || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Dolcetto di Dogliani Superiore Termine equivalente: Dogliani || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Dolcetto di Ovada Termine equivalente: Dolcetto d'Ovada || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Donnici || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Elba || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Eloro seguita o no da Pachino || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Erbaluce di Caluso Termine equivalente: Caluso || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Erice || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Esino || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Est!Est!!Est!!! di Montefiascone || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Etna || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Falerio dei Colli Ascolani Termine equivalente: Falerio || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Falerno del Massico || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Fara || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Faro || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Fiano di Avellino || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Franciacorta || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Frascati || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Freisa d'Asti || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Freisa di Chieri || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Friuli Annia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Friuli Aquileia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Friuli Grave || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Friuli Isonzo Termine equivalente: Isonzo del Friuli || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Friuli Latisana || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Gabiano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Galatina || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Galluccio || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Gambellara || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Garda || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Garda Colli Mantovani || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Gattinara || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Gavi Termine equivalente: Cortese di Gavi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Genazzano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Ghemme || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Gioia del Colle || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Girò di Cagliari || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Golfo del Tigullio || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Gravina || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Greco di Bianco || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Greco di Tufo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Grignolino d'Asti || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Grignolino del Monferrato Casalese || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Guardia Sanframondi Termine equivalente: Guardiolo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || I Terreni di San Severino || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Irpinia seguita o no da Campi Taurasini || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Ischia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Lacrima di Morro Termine equivalente: Lacrima di Morro d'Alba || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Lago di Caldaro Termine equivalente: Caldaro/Kalterer/Kalterersee || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Lago di Corbara || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Lambrusco di Sorbara || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Lambrusco Grasparossa di Castelvetro || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Lambrusco Mantovano seguita o no da Oltre Po Mantovano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Lambrusco Mantovano seguita o no da Viadanese-Sabbionetano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Lambrusco Salamino di Santa Croce || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Lamezia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Langhe || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Lessona || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Leverano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Lison-Pramaggiore || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Lizzano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Loazzolo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Locorotondo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Lugana || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Malvasia delle Lipari || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Malvasia di Bosa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Malvasia di Cagliari || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Malvasia di Casorzo d'Asti Termine equivalente: Cosorzo/Malvasia di Cosorzo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Malvasia di Castelnuovo Don Bosco || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Mamertino di Milazzo Termine equivalente: Mamertino || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Mandrolisai || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Marino || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Marsala || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Martina Termine equivalente: Martina Franca || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Matino || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Melissa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Menfi seguita o no da Bonera || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Menfi seguita o no da Feudo dei Fiori || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Merlara || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Molise Termine equivalente: del Molise || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Monferrato seguita o no da Casalese || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Monica di Cagliari || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Monica di Sardegna || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Monreale || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Montecarlo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Montecompatri-Colonna Termine equivalente: Montecompatri/Colonna || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Montecucco || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Montefalco || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Montefalco Sagrantino || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Montello e Colli Asolani || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Montepulciano d'Abruzzo accompagnata o no da Casauria /Terre di Casauria || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Montepulciano d'Abruzzo accompagnata o no da Terre dei Vestini || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Montepulciano d'Abruzzo seguita o no da Colline Teramane || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Monteregio di Massa Marittima || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Montescudaio || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Monti Lessini Termine equivalente: Lessini || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Morellino di Scansano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Moscadello di Montalcino || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Moscato di Cagliari || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Moscato di Pantelleria Termine equivalente: Passito di Pantelleria/Pantelleria || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Moscato di Sardegna seguita o no da Gallura || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Moscato di Sardegna seguita o no da Tempio Pausania || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Moscato di Sardegna seguita o no da Tempo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Moscato di Siracusa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Moscato di Sorso-Sennori Termine equivalente: Moscato di Sorso/Moscato di Sennori || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Moscato di Trani || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Nardò || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Nasco di Cagliari || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Nebbiolo d'Alba || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Nettuno || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Noto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Nuragus di Cagliari || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Offida || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Oltrepò Pavese || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Orcia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Orta Nova || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Orvieto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Ostuni || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Pagadebit di Romagna seguita o no da Bertinoro || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Parrina || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Penisola Sorrentina seguita o no da Gragnano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Penisola Sorrentina seguita o no da Lettere || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Penisola Sorrentina seguita o no da Sorrento || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Pentro di Isernia Termine equivalente: Pentro || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Pergola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Piemonte || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Pietraviva || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Pinerolese || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Pollino || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Pomino || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Pornassio Termine equivalente: Ormeasco di Pornassio || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Primitivo di Manduria || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Prosecco || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Ramandolo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Recioto di Gambellara || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Recioto di Soave || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Reggiano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Reno || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Riesi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Riviera del Brenta || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Riviera del Garda Bresciano Termine equivalente: Garda Bresciano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Riviera ligure di ponente seguita o no da Albenga/Albengalese || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Riviera ligure di ponente seguita o no da Finale/Finalese || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Riviera ligure di ponente seguita o no da Riviera dei Fiori || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Roero || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Romagna Albana spumante || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Rossese di Dolceacqua Termine equivalente: Dolceacqua || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Rosso Barletta || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Rosso Canosa seguita o no da Canusium || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Rosso Conero || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Rosso di Cerignola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Rosso di Montalcino || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Rosso di Montepulciano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Rosso Orvietano Termine equivalente: Orvietano Rosso || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Rosso Piceno || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Rubino di Cantavenna || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Ruchè di Castagnole Monferrato || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Salaparuta || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Salice Salentino || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Sambuca di Sicilia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || San Colombano al Lambro Termine equivalente: San Colombano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || San Gimignano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || San Ginesio || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || San Martino della Battaglia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || San Severo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || San Vito di Luzzi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Sangiovese di Romagna || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Sannio || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Sant'Agata de' Goti Termine equivalente: Sant'Agata dei Goti || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Sant'Antimo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Santa Margherita di Belice || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Sardegna Semidano seguita o no da Mogoro || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Savuto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Scanzo Termine equivalente: Moscato di Scanzo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Scavigna || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Sciacca || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Serrapetrona || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Sforzato di Valtellina Termine equivalente: Sfursat di Valtellina || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Sizzano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Soave seguita o no da Colli Scaligeri || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Soave Superiore || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Solopaca || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Sovana || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Squinzano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Strevi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Tarquinia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Taurasi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Teroldego Rotaliano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Terracina Termine equivalente: Moscato di Terracina || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Terratico di Bibbona seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Terre dell'Alta Val d'Agri || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Terre di Casole || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Terre Tollesi Termine equivalente: Tullum || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Torgiano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Torgiano rosso riserva || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Trebbiano d'Abruzzo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Trebbiano di Romagna || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Trentino seguita o no da Isera/d'Isera || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Trentino seguita o no da Sorni || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Trentino seguita o no da Ziresi/dei Ziresi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Trento || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Val d'Arbia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Val di Cornia seguita o no da Suvereto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Val Polcèvera seguita o no da Coronata || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Valcalepio || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Valdadige seguita o no da Terra dei Forti Termine equivalente: Etschtaler || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Valdadige Terradeiforti Termine equivalente: Terradeiforti Valdadige || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Valdichiana || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Valle d'Aosta seguita o no da Arnad-Montjovet Termine equivalente: Vallée d'Aoste || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Valle d'Aosta seguita o no da Blanc de Morgex et de la Salle Termine equivalente: Vallée d'Aoste || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Valle d'Aosta seguita o no da Chambave Termine equivalente: Vallée d'Aoste || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Valle d'Aosta seguita o no da Donnas Termine equivalente: Vallée d'Aoste || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Valle d'Aosta seguita o no da Enfer d'Arvier Termine equivalente: Vallée d'Aoste || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Valle d'Aosta seguita o no da Nus Termine equivalente: Vallée d'Aoste || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Valle d'Aosta seguita o no da Torrette Termine equivalente: Vallée d'Aoste || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Valpolicella accompagnata o no da Valpantena || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Valsusa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Valtellina Superiore seguita o no da Grumello || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Valtellina Superiore seguita o no da Inferno || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Valtellina Superiore seguita o no da Maroggia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Valtellina Superiore seguita o no da Sassella || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Valtellina Superiore seguita o no da Valgella || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Velletri || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Verbicaro || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Verdicchio dei Castelli di Jesi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Verdicchio di Matelica || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Verduno Pelaverga Termine equivalente: Verduno || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Vermentino di Gallura || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Vermentino di Sardegna || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Vernaccia di Oristano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Vernaccia di San Gimignano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Vernaccia di Serrapetrona || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Vesuvio || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Vicenza || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Vignanello || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Vin Santo del Chianti || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Vin Santo del Chianti Classico || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Vin Santo di Montepulciano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Vini del Piave Termine equivalente: Piave || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Vino Nobile di Montepulciano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Vittoria || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Zagarolo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT || Allerona || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Alta Valle della Greve || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Alto Livenza || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Alto Mincio || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Alto Tirino || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Arghillà || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Barbagia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Basilicata || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Benaco bresciano || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Beneventano || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Bergamasca || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Bettona || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Bianco del Sillaro Termine equivalente: Sillaro || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Bianco di Castelfranco Emilia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Calabria || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Camarro || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Campania || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Cannara || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Civitella d'Agliano || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Colli Aprutini || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Colli Cimini || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Colli del Limbara || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Colli del Sangro || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Colli della Toscana centrale || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Colli di Salerno || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Colli Trevigiani || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Collina del Milanese || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Colline di Genovesato || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Colline Frentane || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Colline Pescaresi || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Colline Savonesi || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Colline Teatine || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Condoleo || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Conselvano || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Costa Viola || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Daunia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Del Vastese Termine equivalente: Histonium || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Delle Venezie || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Dugenta || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Emilia Termine equivalente: Dell'Emilia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Epomeo || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Esaro || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Fontanarossa di Cerda || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Forlì || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Fortana del Taro || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Frusinate Termine equivalente: del Frusinate || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Golfo dei Poeti La Spezia Termine equivalente: Golfo dei Poeti || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Grottino di Roccanova || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Isola dei Nuraghi || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Lazio || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Lipuda || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Locride || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Marca Trevigiana || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Marche || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Maremma Toscana || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Marmilla || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Mitterberg tra Cauria e Tel Termine equivalente: Mitterberg/Mitterberg zwischen Gfrill und Toll || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Modena Termine equivalente: Provincia di Modena/di Modena || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Montecastelli || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Montenetto di Brescia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Murgia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Narni || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Nurra || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Ogliastra || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Osco Termine equivalente: Terre degli Osci || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Paestum || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Palizzi || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Parteolla || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Pellaro || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Planargia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Pompeiano || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Provincia di Mantova || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Provincia di Nuoro || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Provincia di Pavia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Provincia di Verona Termine equivalente: Veronese || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Puglia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Quistello || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Ravenna || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Roccamonfina || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Romangia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Ronchi di Brescia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Ronchi Varesini || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Rotae || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Rubicone || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Sabbioneta || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Salemi || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Salento || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Salina || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Scilla || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Sebino || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Sibiola || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Sicilia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Spello || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Tarantino || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Terrazze Retiche di Sondrio || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Terre Aquilane Termine equivalente: Terre dell'Aquila || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Terre del Volturno || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Terre di Chieti || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Terre di Veleja || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Terre Lariane || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Tharros || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Toscano Termine equivalente: Toscana || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Trexenta || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Umbria || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Val di Magra || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Val di Neto || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Val Tidone || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Valcamonica || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Valdamato || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Vallagarina || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Valle Belice || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Valle d'Itria || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Valle del Crati || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Valle del Tirso || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Valle Peligna || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Valli di Porto Pino || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Veneto || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Veneto Orientale || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Venezia Giulia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT || Vigneti delle Dolomiti Termine equivalente: Weinberg Dolomiten || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

CY || Βουνί Παναγιάς — Αμπελίτη Termine equivalente: Vouni Panayia — Ampelitis || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

CY || Κουμανδαρία Termine equivalente: Commandaria || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

CY || Κρασοχώρια Λεμεσού seguita o no da Αφάμης Termine equivalente: Krasohoria Lemesou — Afames || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

CY || Κρασοχώρια Λεμεσού seguita o no da Λαόνα Termine equivalente: Krasohoria Lemesou — Laona || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

CY || Λαόνα Ακάμα Termine equivalente: Laona Akama || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

CY || Πιτσιλιά Termine equivalente: Pitsilia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

CY || Λάρνακα Termine equivalente: Larnaka || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

CY || Λεμεσός Termine equivalente: Lemesos || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

CY || Λευκωσία Termine equivalente: Lefkosia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

CY || Πάφος Termine equivalente: Pafos || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

LU || Crémant du Luxembourg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

LU || Moselle luxembourgeoise seguita da Ahn / Assel / Bech‑Kleinmacher / Born / Bous / Bumerange / Canach / Ehnen / Ellingen / Elvange / Erpeldingen / Gostingen / Greveldingen / Grevenmacher seguita da Appellation contrôlée || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

LU || Moselle luxembourgeoise seguita da Lenningen / Machtum / Mechtert / Moersdorf / Mondorf / Niederdonven / Oberdonven / Oberwormelding / Remich / Rolling / Rosport / Stadtbredimus seguita da Appellation contrôlée || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

LU || Moselle luxembourgeoise seguita da Remerschen / Remich / Schengen / Schwebsingen / Stadtbredimus / Trintingen / Wasserbilig / Wellenstein / Wintringen or Wormeldingen seguita da Appellation contrôlée || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

LU || Moselle luxembourgeoise seguita dal nome della varietà di vite, seguita da Appellation contrôlée || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU || Ászár-Neszmélyi borvidék seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU || Badacsonyi seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU || Balaton || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU || Balaton-felvidéki seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU || Balatonboglári seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU || Balatonfüred-Csopaki borvidék seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU || Balatoni || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU || Bükk seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU || Csongrád seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU || Debrői Hárslevelű || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU || Duna || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU || Egri Bikavér || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU || Egri Bikavér Superior || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU || Egr seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU || Etyek-Buda seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU || Hajós-Baja seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU || Izsáki Arany Sárfehér || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU || Kunság seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU || Mátra seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU || Mór seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU || Nagy-Somló seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU || Pannonhalma seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU || Pécs seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU || Somlói || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU || Somlói Arany || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU || Somlói Nászéjszakák Bora || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU || Sopron seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU || Szekszárd seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU || Tokaj seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU || Tolna seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU || Villány seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU || Villányi védett eredetű classicus || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU || Zala seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU || Egerszóláti Olaszrizling || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU || Káli || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU || Neszmély seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU || Pannon || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU || Tihany || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU || Alföldi seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

HU || Balatonmelléki seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

HU || Dél-alföldi || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

HU || Dél-dunántúli || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

HU || Duna melléki || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

HU || Duna-Tisza közi || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

HU || Dunántúli || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

HU || Észak-dunántúli || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

HU || Felső-magyarországi || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

HU || Nyugat-dunántúli || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

HU || Tisza melléki || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

HU || Tisza völgyi || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

HU || Zempléni || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

MT || Gozo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

MT || Malta || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

MT || Maltese Islands || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

NL || Drenthe || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

NL || Flevoland || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

NL || Friesland || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

NL || Gelderland || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

NL || Groningen || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

NL || Limburg || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

NL || Noord Brabant || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

NL || Noord Holland || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

NL || Overijssel || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

NL || Utrecht || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

NL || Zeeland || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

NL || Zuid-Holland || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

AT || Burgenland seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT || Carnuntum seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT || Donauland seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT || Kamptal seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT || Kärnten seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT || Kremstal seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT || Leithaberg seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT || Mittelburgenland seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT || Neusiedlersee seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT || Neusiedlersee-Hügelland seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT || Niederösterreich seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT || Oberösterreich seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT || Salzburg seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT || Steiermark seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT || Süd-Oststeiermark seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT || Südburgenland seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT || Südsteiermark seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT || Thermenregion seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT || Tirol seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT || Traisental seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT || Vorarlberg seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT || Wachau seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT || Wagram seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT || Weinviertel seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT || Weststeiermark seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT || Wien seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT || Bergland || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

AT || Steierland || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

AT || Weinland || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

AT || Wien || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

PT || Alenquer || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Alentejo seguita o no da Borba || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Alentejo seguita o no da Évora || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Alentejo seguita o no da Granja-Amareleja || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Alentejo seguita o no da Moura || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Alentejo seguita o no da Portalegre || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Alentejo seguita o no da Redondo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Alentejo seguita o no da Reguengos || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Alentejo seguita o no da Vidigueira || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Arruda || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Bairrada || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Beira Interior seguita o no da Castelo Rodrigo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Beira Interior seguita o no da Cova da Beira || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Beira Interior seguita o no da Pinhel || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Biscoitos || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Bucelas || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Carcavelos || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Colares || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Dão seguita o no da Alva || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Dão seguita o no da Besteiros || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Dão seguita o no da Castendo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Dão seguita o no da Serra da Estrela || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Dão seguita o no da Silgueiros || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Dão seguita o no da Terras de Azurara || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Dão seguita o no da Terras de Senhorim || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Dão Nobre || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Douro seguita o no da Baixo Corgo Termine equivalente: Vinho do Douro || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Douro seguita o no da Cima Corgo Termine equivalente: Vinho do Douro || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Douro seguita o no da Douro Superior Termine equivalente: Vinho do Douro || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Encostas d'Aire seguita o no da Alcobaça || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Encostas d'Aire seguita o no da Ourém || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Graciosa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Lafões || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Lagoa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Lagos || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Madeirense || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Madeira Termine equivalente: Madera/Vinho da Madeira/Madeira Weine/Madeira Wine/Vin de Madère/Vino di Madera/Madeira Wijn || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Moscatel de Setúbal || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Moscatel do Douro || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Óbidos || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Porto Termine equivalente: Oporto/Vinho do Porto/Vin de Porto/Port/Port Wine/Portwein/Portvin/Portwijn || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Palmela || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Pico || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Portimão || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Ribatejo seguita o no da Almeirim || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Ribatejo seguita o no da Cartaxo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Ribatejo seguita o no da Chamusca || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Ribatejo seguita o no da Coruche || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Ribatejo seguita o no da Santarém || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Ribatejo seguita o no da Tomar || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Setúbal || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Setúbal Roxo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Tavira || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Távora-Varosa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Torres Vedras || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Trás-os-Montes seguita o no da Chaves || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Trás-os-Montes seguita o no da Planalto Mirandês || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Trás-os-Montes seguita o no da Valpaços || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Vinho do Douro seguita o no da Baixo Corgo Termine equivalente: Douro || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Vinho do Douro seguita o no da Cima Corgo Termine equivalente: Douro || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Vinho do Douro seguita o no da Douro Superior Termine equivalente: Douro || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Vinho Verde seguita o no da Amarante || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Vinho Verde seguita o no da Ave || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Vinho Verde seguita o no da Baião || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Vinho Verde seguita o no da Basto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Vinho Verde seguita o no da Cávado || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Vinho Verde seguita o no da Lima || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Vinho Verde seguita o no da Monção e Melgaço || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Vinho Verde seguita o no da Paiva || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Vinho Verde seguita o no da Sousa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Vinho Verde Alvarinho || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Vinho Verde Alvarinho Espumante || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT || Lisboa seguita o no da Alta Estremadura || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

PT || Lisboa seguita o no da Estremadura || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

PT || Peínsula de Setúbal || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

PT || Tejo || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

PT || Vinho Espumante Beiras seguita o no da Beira Alta || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

PT || Vinho Espumante Beiras seguita o no da Beira Litoral || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

PT || Vinho Espumante Beiras seguita o no da Terras de Sicó || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

PT || Vinho Licoroso Algarve || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

PT || Vinho Regional Açores || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

PT || Vinho Regional Alentejano || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

PT || Vinho Regional Algarve || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

PT || Vinho Regional Beiras seguita o no da Beira Alta || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

PT || Vinho Regional Beiras seguita o no da Beira Litoral || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

PT || Vinho Regional Beiras seguita o no da Terras de Sicó || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

PT || Vinho Regional Duriense || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

PT || Vinho Regional Minho || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

PT || Vinho Regional Terras do Sado || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

PT || Vinho Regional Terras Madeirenses || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

PT || Vinho Regional Transmontano || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

RO || Aiud seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Alba Iulia seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Babadag seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Banat seguita o no da Dealurile Tirolului || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Banat seguita o no da Moldova Nouă || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Banat seguita o no da Silagiu || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Banu Mărăcine seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Bohotin seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Cernătești — Podgoria seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Cotești seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Cotnari || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Crișana seguita o no da Biharia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Crișana seguita o no da Diosig || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Crișana seguita o no da Șimleu Silvaniei || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Dealu Bujorului seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Dealu Mare seguita o no da Boldești || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Dealu Mare seguita o no da Breaza || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Dealu Mare seguita o no da Ceptura || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Dealu Mare seguita o no da Merei || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Dealu Mare seguita o no da Tohani || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Dealu Mare seguita o no da Urlați || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Dealu Mare seguita o no da Valea Călugărească || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Dealu Mare seguita o no da Zorești || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Drăgășani seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Huși seguita o no da Vutcani || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Iana seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Iași seguita o no da Bucium || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Iași seguita o no da Copou || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Iași seguita o no da Uricani || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Lechința seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Mehedinți seguita o no da Corcova || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Mehedinți seguita o no da Golul Drâncei || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Mehedinți seguita o no da Orevița || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Mehedinți seguita o no da Severin || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Mehedinți seguita o no da Vânju Mare || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Miniș seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Murfatlar seguita o no da Cernavodă || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Murfatlar seguita o no da Medgidia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Nicorești seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Odobești seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Oltina seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Panciu seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Pietroasa seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Recaș seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Sâmburești seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Sarica Niculițel seguita o no da Tulcea || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Sebeș — Apold seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Segarcea seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Ștefănești seguita o no da Costești || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Târnave seguita o no da Blaj || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Târnave seguita o no da Jidvei || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Târnave seguita o no da Mediaș || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO || Colinele Dobrogei seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

RO || Dealurile Crișanei seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

RO || Dealurile Moldovei o, secondo il caso, Dealurile Covurluiului || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

RO || Dealurile Moldovei o, secondo il caso, Dealurile Hârlăului || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

RO || Dealurile Moldovei o, secondo il caso, Dealurile Hușilor || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

RO || Dealurile Moldovei o, secondo il caso, Dealurile Iașilor || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

RO || Dealurile Moldovei o, secondo il caso, Dealurile Tutovei || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

RO || Dealurile Moldovei o, secondo il caso, Terasele Siretului || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

RO || Dealurile Moldovei || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

RO || Dealurile Munteniei || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

RO || Dealurile Olteniei || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

RO || Dealurile Sătmarului || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

RO || Dealurile Transilvaniei || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

RO || Dealurile Vrancei || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

RO || Dealurile Zarandului || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

RO || Terasele Dunării || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

RO || Viile Carașului || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

RO || Viile Timișului || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

SI || Bela krajina seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SI || Belokranjec seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SI || Bizeljsko-Sremič seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto Termine equivalente: Sremič-Bizeljsko || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SI || Bizeljčan seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SI || Cviček, Dolenjska seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SI || Dolenjska seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SI || Goriška Brda seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto Termine equivalente: Brda || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SI || Kras seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SI || Metliška črnina seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SI || Prekmurje seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto Termine equivalente: Prekmurčan || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SI || Slovenska Istra seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SI || Štajerska Slovenija seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SI || Teran, Kras seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SI || Vipavska dolina seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto Termine equivalente: Vipava, Vipavec, Vipavčan || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SI || Podravje può essere seguita dalla dicitura "mlado vino"; le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

SI || Posavje può essere seguita dalla dicitura "mlado vino"; le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

SI || Primorska può essere seguita dalla dicitura "mlado vino"; le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

SK || Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Dunajskostredský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Hurbanovský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Komárňanský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Palárikovský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Štúrovský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Šamorínsky vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Strekovský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Galantský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Vrbovský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Trnavský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Skalický vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Orešanský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Hlohovecký vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Doľanský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Senecký vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Stupavský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Modranský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Bratislavský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Pezinský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Záhorský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no da Pukanecký vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no da Žitavský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no da Želiezovský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no da Nitriansky vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no da Vrábeľský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no da Tekovský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no da Zlatomoravský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no da Šintavský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no da Radošinský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Fil'akovský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Gemerský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Hontiansky vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Ipeľský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Vinický vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Tornaľský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Modrokamencký vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Vinohradnícka oblasť Tokajoblasť seguita o no da Viničky || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Vinohradnícka oblasť Tokaj seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Vinohradnícka oblasť Tokaj seguita o no da Veľká Tŕňa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Vinohradnícka oblasť Tokaj seguita o no da Malá Tŕňa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Vinohradnícka oblasť Tokaj seguita o no da Čerhov || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Vinohradnícka oblasť Tokaj seguita o no da Slovenské Nové Mesto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Vinohradnícka oblasť Tokaj seguita o no da Černochov || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Vinohradnícka oblasť Tokaj seguita o no da Bara || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Východoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Michalovský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Východoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Východoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Kráľovskochlmecký vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Východoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Moldavský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Východoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Sobranecký vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK || Južnoslovenská vinohradnícka oblasť può essere accompagnata dal termine "oblastné víno" || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

SK || Malokarpatská vinohradnícka oblasť può essere accompagnata dal termine "oblastné víno" || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

SK || Nitrianska vinohradnícka oblasť può essere accompagnata dal termine "oblastné víno" || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

SK || Stredoslovenská vinohradnícka oblasť può essere accompagnata dal termine "oblastné víno" || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

SK || Východoslovenská vinohradnícka oblasť può essere accompagnata dal termine "oblastné víno" || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Abona || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Alella || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Alicante seguita o no da Marina Alta || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Almansa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Ampurdán-Costa Brava || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Arabako Txakolina Termine equivalente: Txakolí de Álava || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Arlanza || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Arribes || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Bierzo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Binissalem || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Bizkaiko Txakolina Termine equivalente: Chacolí de Bizkaia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Bullas || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Calatayud || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Campo de Borja || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Campo de la Guardia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Cangas || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Cariñena || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Cataluña || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Cava || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Chacolí de Bizkaia Termine equivalente: Bizkaiko Txakolina || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Chacolí de Getaria Termine equivalente: Getariako Txakolina || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Cigales || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Conca de Barberá || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Condado de Huelva || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Costers del Segre seguita o no da Artesa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Costers del Segre seguita o no da Les Garrigues || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Costers del Segre seguita o no da Raimat || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Costers del Segre seguita o no da Valls de Riu Corb || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Dehesa del Carrizal || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Dominio de Valdepusa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || El Hierro || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Empordá || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Guijozo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Getariako Txakolina Termine equivalente: Chacolí de Getaria || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Gran Canaria || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Granada || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Guijoso || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Jerez/Xérès/Sherry || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Jumilla || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || La Gomera || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || La Mancha || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || La Palma seguita o no da Fuencaliente || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || La Palma seguita o no da Hoyo de Mazo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || La Palma seguita o no da Norte de la Palma || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Lanzarote || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Lebrija || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Málaga || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Manchuela || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Manzanilla Sanlúcar de Barrameda || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Méntrida || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Mondéjar || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Monterrei seguita o no da Ladera de Monterrei || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Monterrei seguita o no da Val de Monterrei || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Montilla-Moriles || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Montsant || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Navarra seguita o no da Baja Montaña || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Navarra seguita o no da Ribera Alta || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Navarra seguita o no da Ribera Baja || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Navarra seguita o no da Tierra Estella || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Navarra seguita o no da Valdizarbe || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Pago Florentino || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Pago de Arínzano Termine equivalente: Vino de pago de Arinzano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Pago de Otazu || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Penedés || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Pla de Bages || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Pla i Llevant || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Prado de Irache || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Priorat || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Rías Baixas seguita o no da Condado do Tea || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Rías Baixas seguita o no da O Rosal || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Rías Baixas seguita o no da Ribeira do Ulla || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Rías Baixas seguita o no da Soutomaior || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Rías Baixas seguita o no da Val do Salnés || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Ribeira Sacra seguita o no da Amandi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Ribeira Sacra seguita o no da Chantada || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Ribeira Sacra seguita o no da Quiroga-Bibei || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Ribeira Sacra seguita o no da Ribeiras do Miño || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Ribeira Sacra seguita o no da Ribeiras do Sil || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Ribeiro || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Ribera del Duero || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Ribera del Guadiana seguita o no da Cañamero || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Ribera del Guadiana seguita o no da Matanegra || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Ribera del Guadiana seguita o no da Montánchez || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Ribera del Guadiana seguita o no da Ribera Alta || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Ribera del Guadiana seguita o no da Ribera Baja || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Ribera del Guadiana seguita o no da Tierra de Barros || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Ribera del Júcar || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Rioja seguita o no da Rioja Alavesa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Rioja seguita o no da Rioja Alta || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Rioja seguita o no da Rioja Baja || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Rueda || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Sierras de Málaga seguita o no da Serranía de Ronda || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Somontano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Tacoronte-Acentejo seguita o no da Anaga || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Tarragona || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Terra Alta || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Tierra de León || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Tierra del Vino de Zamora || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Toro || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Txakolí de Álava Termine equivalente: Arabako Txakolina || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Uclés || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Utiel-Requena || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Valdeorras || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Valdepeñas || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Valencia seguita o no da Alto Turia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Valencia seguita o no da Clariano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Valencia seguita o no da Moscatel de Valencia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Valencia seguita o no da Valentino || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Valle de Güímar || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Valle de la Orotava || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Valles de Benavente || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Vino de Calidad de Valtiendas || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Vinos de Madrid seguita o no da Arganda || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Vinos de Madrid seguita o no da Navalcarnero || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Vinos de Madrid seguita o no da San Martín de Valdeiglesias || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Ycoden-Daute-Isora || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || Yecla || Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES || 3 Riberas || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Abanilla || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Altiplano de Sierra Nevada || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Bajo Aragón || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Ribera del Gállego-Cinco Villas || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Ribera del Jiloca || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Valdejalón || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Valle del Cinca || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Bailén || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Barbanza e Iria || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Betanzos || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Cádiz || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Campo de Cartagena || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Cangas || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Castelló || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Castilla || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Castilla y León || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Contraviesa-Alpujarra || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Córdoba || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Costa de Cantabria || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Cumbres de Guadalfeo || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Desierto de Almería || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || El Terrerazo || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Extremadura || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Formentera || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Gálvez || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Granada Sur-Oeste || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Ibiza || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Illes Balears || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Isla de Menorca || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Laujar-Alpujarra || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Laderas del Genil || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Liébana || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Los Palacios || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Mallorca || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Murcia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Norte de Almería || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Norte de Granada || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Pozohondo || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Ribera del Andarax || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Ribera del Queiles || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Serra de Tramuntana-Costa Nord || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Sierra de Las Estancias y Los Filabres || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Sierra Norte de Sevilla || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Sierra Sur de Jaén || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Torreperogil || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Valle del Miño-Ourense || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Valles de Sadacia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES || Villaviciosa de Córdoba || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || English Vineyards || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || Welsh Vineyards || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || England sostituita o no da Berkshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || England sostituita o no da Buckinghamshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || England sostituita o no da Cheshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || England sostituita o no da Cornwall || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || England sostituita o no da Derbyshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || England sostituita o no da Devon || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || England sostituita o no da Dorset || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || England sostituita o no da East Anglia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || England sostituita o no da Gloucestershire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || England sostituita o no da Hampshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || England sostituita o no da Herefordshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || England sostituita o no da Isle of Wight || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || England sostituita o no da Isles of Scilly || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || England sostituita o no da Kent || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || England sostituita o no da Lancashire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || England sostituita o no da Leicestershire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || England sostituita o no da Lincolnshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || England sostituita o no da Northamptonshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || England sostituita o no da Nottinghamshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || England sostituita o no da Oxfordshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || England sostituita o no da Rutland || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || England sostituita o no da Shropshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || England sostituita o no da Somerset || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || England sostituita o no da Staffordshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || England sostituita o no da Surrey || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || England sostituita o no da Sussex || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || England sostituita o no da Warwickshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || England sostituita o no da West Midlands || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || England sostituita o no da Wiltshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || England sostituita o no da Worcestershire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || England sostituita o no da Yorkshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || Wales sostituita o no da Cardiff || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || Wales sostituita o no da Cardiganshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || Wales sostituita o no da Carmarthenshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || Wales sostituita o no da Denbighshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || Wales sostituita o no da Gwynedd || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || Wales sostituita o no da Monmouthshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || Wales sostituita o no da Newport || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || Wales sostituita o no da Pembrokeshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || Wales sostituita o no da Rhondda Cynon Taf || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || Wales sostituita o no da Swansea || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || Wales sostituita o no da The Vale of Glamorgan || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK || Wales sostituita o no da Wrexham || Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

Vini della Repubblica di Moldova di cui è chiesta la protezione nell'UE

Ciumai/Чумай

Romăneşti

PARTE B

Bevande spiritose dell'UE di cui è chiesta la protezione nella Repubblica di Moldova

Stato membro || Denominazione di cui è chiesta la protezione || Tipo di prodotto

FR || Rhum de la Martinique || Rum

FR || Rhum de la Guadeloupe || Rum

FR || Rhum de la Réunion || Rum

FR || Rhum de la Guyane || Rum

FR || Rhum de sucrerie de la Baie du Galion || Rum

FR || Rhum des Antilles françaises || Rum

FR || Rhum des départements français d'outre-mer || Rum

ES || Ron de Málaga || Rum

ES || Ron de Granada || Rum

PT || Rum da Madeira || Rum

UK (Scozia) || Scotch Whisky || Whiskey/Whisky

IE || Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky || Whiskey/Whisky

ES || Whisky español || Whiskey/Whisky

FR || Whisky breton/Whisky de Bretagne || Whiskey/Whisky

FR || Whisky alsacien/Whisky d'Alsace || Whiskey/Whisky

LU || Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise || Acquavite di cereali

DE, AT, BE (Comunità di lingua tedesca) || Korn/Kornbrand || Acquavite di cereali

DE || Münsterländer Korn/Kornbrand || Acquavite di cereali

DE || Sendenhorster Korn/Kornbrand || Acquavite di cereali

DE || Bergischer Korn/Kornbrand || Acquavite di cereali

DE || Emsländer Korn/Kornbrand || Acquavite di cereali

DE || Haselünner Korn/Kornbrand || Acquavite di cereali

DE || Hasetaler Korn/Kornbrand || Acquavite di cereali

LT || Samanė || Acquavite di cereali

FR || Eau-de-vie de Cognac || Acquavite di vino

FR || Eau-de-vie des Charentes || Acquavite di vino

FR || Eau-de-vie de Jura || Acquavite di vino

FR || Cognac (La denominazione "Cognac" può essere ompletata da una delle seguenti menzioni: ‑ Fine ‑ Grande Fine Champagne ‑ Grande Champagne ‑ Petite Fine Champagne ‑ Petite Champagne ‑ Fine Champagne ‑ Borderies ‑ Fins Bois ‑ Bons Bois) || Acquavite di vino

FR || Fine Bordeaux || Acquavite di vino

FR || Fine de Bourgogne || Acquavite di vino

FR || Armagnac || Acquavite di vino

FR || Bas-Armagnac || Acquavite di vino

FR || Haut-Armagnac || Acquavite di vino

FR || Armagnac-Ténarèze || Acquavite di vino

FR || Blanche Armagnac || Acquavite di vino

FR || Eau-de-vie de vin de la Marne || Acquavite di vino

FR || Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine || Acquavite di vino

FR || Eau-de-vie de vin de Bourgogne || Acquavite di vino

FR || Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est || Acquavite di vino

FR || Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté || Acquavite di vino

FR || Eau-de-vie de vin originaire du Bugey || Acquavite di vino

FR || Eau-de-vie de vin de Savoie || Acquavite di vino

FR || Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire || Acquavite di vino

FR || Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône || Acquavite di vino

FR || Eau-de-vie de vin originaire de Provence || Acquavite di vino

FR || Eau-de-vie de Faugères/Faugères || Acquavite di vino

FR || Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc || Acquavite di vino

PT || Aguardente de Vinho Douro || Acquavite di vino

PT || Aguardente de Vinho Ribatejo || Acquavite di vino

PT || Aguardente de Vinho Alentejo || Acquavite di vino

PT || Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes || Acquavite di vino

PT || Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho || Acquavite di vino

PT || Aguardente de Vinho Lourinhã || Acquavite di vino

BG || Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakya/Grozdova rakya di Sungurlare || Acquavite di vino

BG || Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен) /Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya/Grozdova rakya di Sliven) || Acquavite di vino

BG || Стралджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakya/Muscatova rakya di Straldja || Acquavite di vino

BG || Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakya/Grozdova rakya di Pomorie || Acquavite di vino

BG || Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Russenska biserna grozdova rakya/Biserna grozdova rakya di Russe || Acquavite di vino

BG || Бургаска мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakya/Muscatova rakya di Bourgas || Acquavite di vino

BG || Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakya/muscatova rakya di Dobrudja || Acquavite di vino

BG || Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakya/Grozdova rakya di Suhindol || Acquavite di vino

BG || Карловска гроздова ракия/Гроздова ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakya/Grozdova Rakya di Karlovo || Acquavite di vino

RO || Vinars Târnave || Acquavite di vino

RO || Vinars Vaslui || Acquavite di vino

RO || Vinars Murfatlar || Acquavite di vino

RO || Vinars Vrancea || Acquavite di vino

RO || Vinars Segarcea || Acquavite di vino

ES || Brandy de Jerez || Brandy/Weinbrand

ES || Brandy del Penedés || Brandy/Weinbrand

IT || Brandy italiano || Brandy/Weinbrand

EL || Brandy Αττικής/Brandy of Attica || Brandy/Weinbrand

EL || Brandy Πελοποννήσου/Brandy of the Peloponnese || Brandy/Weinbrand

EL || Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy of central Grecia || Brandy/Weinbrand

DE || Deutscher Weinbrand || Brandy/Weinbrand

AT || Wachauer Weinbrand || Brandy/Weinbrand

AT || Weinbrand Dürnstein || Brandy/Weinbrand

DE || Pfälzer Weinbrand || Brandy/Weinbrand

SK || Karpatské brandy špeciál || Brandy/Weinbrand

FR || Brandy français/Brandy de France || Brandy/Weinbrand

FR || Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne || Acquavite di vinaccia

FR || Marc d'Aquitaine/Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine || Acquavite di vinaccia

FR || Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne || Acquavite di vinaccia

FR || Marc du Centre-Est/Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est || Acquavite di vinaccia

FR || Marc de Franche-Comté /Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté || Acquavite di vinaccia

FR || Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey || Acquavite di vinaccia

FR || Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie || Acquavite di vinaccia

FR || Marc des Côteaux de la Loire/Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire || Acquavite di vinaccia

FR || Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône || Acquavite di vinaccia

FR || Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence || Acquavite di vinaccia

FR || Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc || Acquavite di vinaccia

FR || Marc d'Alsace Gewürztraminer || Acquavite di vinaccia

FR || Marc de Lorraine || Acquavite di vinaccia

FR || Marc d'Auvergne || Acquavite di vinaccia

FR || Marc du Jura || Acquavite di vinaccia

PT || Aguardente Bagaceira Bairrada || Acquavite di vinaccia

PT || Aguardente Bagaceira Alentejo || Acquavite di vinaccia

PT || Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes || Acquavite di vinaccia

PT || Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho || Acquavite di vinaccia

ES || Orujo de Galicia || Acquavite di vinaccia

IT || Grappa || Acquavite di vinaccia

IT || Grappa di Barolo || Acquavite di vinaccia

IT || Grappa piemontese/Grappa del Piemonte || Acquavite di vinaccia

IT || Grappa lombarda/Grappa di Lombardia || Acquavite di vinaccia

IT || Grappa trentina/Grappa del Trentino || Acquavite di vinaccia

IT || Grappa friulana/Grappa del Friuli || Acquavite di vinaccia

IT || Grappa veneta/Grappa del Veneto || Acquavite di vinaccia

IT || Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige || Acquavite di vinaccia

IT || Grappa Siciliana/Grappa di Sicilia || Acquavite di vinaccia

IT || Grappa di Marsala || Acquavite di vinaccia

EL || Τσικουδιά/Tsikoudia || Acquavite di vinaccia

EL || Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete || Acquavite di vinaccia

EL || Τσίπουρο/Tsipouro || Acquavite di vinaccia

EL || Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia || Acquavite di vinaccia

EL || Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly || Acquavite di vinaccia

EL || Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos || Acquavite di vinaccia

LU || Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise || Acquavite di vinaccia

CY || Ζιβανία/Τζιβανία /Ζιβάνα/Zivania || Acquavite di vinaccia

HU || Törkölypálinka || Acquavite di vinaccia

DE || Schwarzwälder Kirschwasser || Acquavite di frutta

DE || Schwarzwälder Mirabellenwasser || Acquavite di frutta

DE || Schwarzwälder Williamsbirne || Acquavite di frutta

DE || Schwarzwälder Zwetschgenwasser || Acquavite di frutta

DE || Fränkisches Zwetschgenwasser || Acquavite di frutta

DE || Fränkisches Kirschwasser || Acquavite di frutta

DE || Fränkischer Obstler || Acquavite di frutta

FR || Mirabelle de Lorraine || Acquavite di frutta

FR || Kirsch d'Alsace || Acquavite di frutta

FR || Quetsch d'Alsace || Acquavite di frutta

FR || Framboise d'Alsace || Acquavite di frutta

FR || Mirabelle d'Alsace || Acquavite di frutta

FR || Kirsch de Fougerolles || Acquavite di frutta

FR || Williams d'Orléans || Acquavite di frutta

IT || Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige || Acquavite di frutta

IT || Südtiroler Aprikot/Aprikot dell'Alto Adige || Acquavite di frutta

IT || Südtiroler Marille/Marille dell'Alto Adige || Acquavite di frutta

IT || Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige || Acquavite di frutta

IT || Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige || Acquavite di frutta

IT || Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige || Acquavite di frutta

IT || Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige || Acquavite di frutta

IT || Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige || Acquavite di frutta

IT || Williams friulano/Williams del Friuli || Acquavite di frutta

IT || Sliwovitz del Veneto || Acquavite di frutta

IT || Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia || Acquavite di frutta

IT || Sliwovitz del Trentino-Alto Adige || Acquavite di frutta

IT || Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino || Acquavite di frutta

IT || Williams trentino/Williams del Trentino || Acquavite di frutta

IT || Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino || Acquavite di frutta

IT || Aprikot trentino/Aprikot del Trentino || Acquavite di frutta

PT || Medronho do Algarve || Acquavite di frutta

PT || Medronho do Buçaco || Acquavite di frutta

IT || Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano || Acquavite di frutta

IT || Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino || Acquavite di frutta

IT || Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto || Acquavite di frutta

PT || Aguardente de pêra da Lousã || Acquavite di frutta

LU || Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise || Acquavite di frutta

LU || Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise || Acquavite di frutta

LU || Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise || Acquavite di frutta

LU || Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise || Acquavite di frutta

LU || Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise || Acquavite di frutta

LU || Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise || Acquavite di frutta

AT || Wachauer Marillenbrand || Acquavite di frutta

HU || Szatmári Szilvapálinka || Acquavite di frutta

HU || Kecskeméti Barackpálinka || Acquavite di frutta

HU || Békési Szilvapálinka || Acquavite di frutta

HU || Szabolcsi Almapálinka || Acquavite di frutta

HU || Gönci Barackpálinka || Acquavite di frutta

HU, AT (acquaviti di albicocche elaborate esclusivamente nelle seguenti province austriache: Austria inferiore, Burgenland, Stiria, Vienna) || Pálinka || Acquavite di frutta

SK || Bošácka slivovica || Acquavite di frutta

SI || Brinjevec || Acquavite di frutta

SI || Dolenjski sadjevec || Acquavite di frutta

BG || Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakya/Slivova rakya di Troyan || Acquavite di frutta

BG || Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kaysieva rakya/Kaysieva rakya di Silistra || Acquavite di frutta

BG || Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kaysieva rakya/Kaysieva rakya di Tervel || Acquavite di frutta

BG || Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakya/Slivova rakya di Lovech || Acquavite di frutta

RO || Pălincă || Acquavite di frutta

RO || Țuică Zetea de Medieșu Aurit || Acquavite di frutta

RO || Țuică de Valea Milcovului || Acquavite di frutta

RO || Țuică de Buzău || Acquavite di frutta

RO || Țuică de Argeș || Acquavite di frutta

RO || Țuică de Zalău || Acquavite di frutta

RO || Țuică Ardelenească de Bistrița || Acquavite di frutta

RO || Horincă de Maramureș || Acquavite di frutta

RO || Horincă de Cămârzana || Acquavite di frutta

RO || Horincă de Seini || Acquavite di frutta

RO || Horincă de Chioar || Acquavite di frutta

RO || Horincă de Lăpuș || Acquavite di frutta

RO || Turț de Oaș || Acquavite di frutta

RO || Turț de Maramureș || Acquavite di frutta

FR || Calvados || Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

FR || Calvados Pays d'Auge || Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

FR || Calvados Domfrontais || Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

FR || Eau-de-vie de cidre de Bretagne || Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

FR || Eau-de-vie de poiré de Bretagne || Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

FR || Eau-de-vie de cidre de Normandie || Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

FR || Eau-de-vie de poiré de Normandie || Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

FR || Eau-de-vie de cidre du Maine || Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

ES || Aguardiente de sidra de Asturias || Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

FR || Eau-de-vie de poiré du Maine || Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

SE || Svensk vodka/Swedish Vodka || Vodka

FI || Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland || Vodka

PL || Polska Wódka/Polish Vodka || Vodka

SK || Laugarício Vodka || Vodka

LT || Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka || Vodka

PL || Vodka di erbe della pianura del Podlasie settentrionale aromatizzata con un estratto di erba di bisonte/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej || Vodka

LV || Latvijas Dzidrais || Vodka

LV || Rīgas Degvīns || Vodka

EE || Estonian vodka || Vodka

DE || Schwarzwälder Himbeergeist || Geist

DE || Bayerischer Gebirgsenzian || Genziana

IT || Südtiroler Enzian/Genziana dell'Alto Adige || Genziana

IT || Genziana trentina/Genziana del Trentino || Genziana

BE, NL, FR [dipartimenti Nord (59) e Pas-de-Calais (62)], DE (Länder tedeschi Renania settentrionale-Vestfalia e Bassa Sassonia) || Genièvre/Jenever/Genever || Bevanda spiritosa al ginepro

BE, NL, FR [dipartimenti Nord (59) e Pas‑de‑Calais (62)] || Genièvre de grains, Graanjenever, Graangenever || Bevanda spiritosa al ginepro

BE, NL || Jonge jenever, jonge genever || Bevanda spiritosa al ginepro

BE, NL || Oude jenever, oude genever || Bevanda spiritosa al ginepro

BE (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek) || Hasseltse jenever/Hasselt || Bevanda spiritosa al ginepro

BE (Balegem) || Balegemse jenever || Bevanda spiritosa al ginepro

BE (Fiandra orientale) || O' de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever || Bevanda spiritosa al ginepro

BE (Vallonia) || Peket-Pékêt/Peket-Pékêt de Wallonie || Bevanda spiritosa al ginepro

FR [dipartimenti Nord (59) e Pas‑de‑Calais (62)] || Genièvre Flandres Artois || Bevanda spiritosa al ginepro

DE || Ostfriesischer Korngenever || Bevanda spiritosa al ginepro

DE || Steinhäger || Bevanda spiritosa al ginepro

UK || Plymouth Gin || Bevanda spiritosa al ginepro

ES || Gin de Mahón || Bevanda spiritosa al ginepro

LT || Vilniaus džinas/Vilnius Gin || Bevanda spiritosa al ginepro

SK || Spišská borovička || Bevanda spiritosa al ginepro

SK || Slovenská borovička Juniperus || Bevanda spiritosa al ginepro

SK || Slovenská borovička || Bevanda spiritosa al ginepro

SK || Inovecká borovička || Bevanda spiritosa al ginepro

SK || Liptovská borovička || Bevanda spiritosa al ginepro

DK || Dansk Akvavit/Dansk Aquavit || Akvavit/Aquavit

SE || Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit || Akvavit/Aquavit

ES || Anis español || Bevande spiritose all'anice

ES || Anís Paloma Monforte del Cid || Bevande spiritose all'anice

ES || Hierbas de Mallorca || Bevande spiritose all'anice

ES || Hierbas Ibicencas || Bevande spiritose all'anice

PT || Évora anisada || Bevande spiritose all'anice

ES || Cazalla || Bevande spiritose all'anice

ES || Chinchón || Bevande spiritose all'anice

ES || Ojén || Bevande spiritose all'anice

ES || Rute || Bevande spiritose all'anice

SI || Janeževec || Bevande spiritose all'anice

CY, EL || Ouzo/Oύζο || Anis distillato

EL || Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene || Anis distillato

EL || Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo of Plomari || Anis distillato

EL || Ούζο Καλαμάτας/Ouzo of Kalamata || Anis distillato

EL || Ούζο Θράκης/Ouzo of Thrace || Anis distillato

EL || Ούζο Μακεδονίας/Ouzo of Macedonia || Anis distillato

SK || Demänovka bylinná horká || Bevande spiritose di gusto amaro o bitter

DE || Rheinberger Kräuter || Bevande spiritose di gusto amaro o bitter

LT || Trejos devynerios || Bevande spiritose di gusto amaro o bitter

SI || Slovenska travarica || Bevande spiritose di gusto amaro o bitter

DE || Berliner Kümmel || Liquore

DE || Hamburger Kümmel || Liquore

DE || Münchener Kümmel || Liquore

DE || Chiemseer Klosterlikör || Liquore

DE || Bayerischer Kräuterlikör || Liquore

IE || Irish Cream || Liquore

ES || Palo de Mallorca || Liquore

PT || Ginjinha portuguesa || Liquore

PT || Licor de Singeverga || Liquore

IT || Mirto di Sardegna || Liquore

IT || Liquore di limone di Sorrento || Liquore

IT || Liquore di limone della Costa d'Amalfi || Liquore

IT || Genepì del Piemonte || Liquore

IT || Genepì della Valle d'Aosta || Liquore

DE || Benediktbeurer Klosterlikör || Liquore

DE || Ettaler Klosterlikör || Liquore

FR || Ratafia de Champagne || Liquore

ES || Ratafia catalana || Liquore

PT || Anis português || Liquore

FI || Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk Bärlikör/Finsk Fruktlikör/Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur || Liquore

AT || Grossglockner Alpenbitter || Liquore

AT || Mariazeller Magenlikör || Liquore

AT || Mariazeller Jagasaftl || Liquore

AT || Puchheimer Bitter || Liquore

AT || Steinfelder Magenbitter || Liquore

AT || Wachauer Marillenlikör || Liquore

AT || Jägertee/Jagertee/Jagatee || Liquore

DE || Hüttentee || Liquore

LV || Allažu Ķimelis || Liquore

LT || Čepkelių || Liquore

SK || Demänovka bylinný likér || Liquore

PL || Polish Cherry || Liquore

CZ || Karlovarská Hořká || Liquore

SI || Pelinkovec || Liquore

DE || Blutwurz || Liquore

ES || Cantueso Alicantino || Liquore

ES || Licor café de Galicia || Liquore

ES || Licor de hierbas de Galicia || Liquore

FR, IT || Génépi des Alpes/Genepì degli Alpi || Liquore

EL || Μαστίχα Χίου/Masticha of Chios || Liquore

EL || Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos || Liquore

EL || Κουμ κουάτ Κέρκυρας / Koum kouat of Corfu || Liquore

EL || Τεντούρα/Tentoura || Liquore

PT || Poncha da Madeira || Liquore

FR || Cassis de Bourgogne || Crème de Cassis

FR || Cassis de Dijon || Crème de Cassis

FR || Cassis de Saintonge || Crème de Cassis

FR || Cassis du Dauphiné || Crème de Cassis

LU || Cassis de Beaufort || Crème de Cassis

IT || Nocino di Modena || Nocino

SI || Orehovec || Nocino

FR || Pommeau de Bretagne || Altre bevande spiritose

FR || Pommeau du Maine || Altre bevande spiritose

FR || Pommeau de Normandie || Altre bevande spiritose

SE || Svensk Punsch/Swedish Punch || Altre bevande spiritose

ES || Pacharán navarro || Altre bevande spiritose

ES || Pacharán || Altre bevande spiritose

AT || Inländerrum || Altre bevande spiritose

DE || Bärwurz || Altre bevande spiritose

ES || Aguardiente de hierbas de Galicia || Altre bevande spiritose

ES || Aperitivo Café de Alcoy || Altre bevande spiritose

ES || Herbero de la Sierra de Mariola || Altre bevande spiritose

DE || Königsberger Bärenfang || Altre bevande spiritose

DE || Ostpreußischer Bärenfang || Altre bevande spiritose

ES || Ronmiel || Altre bevande spiritose

ES || Ronmiel de Canarias || Altre bevande spiritose

BE, NL, FR [dipartimenti Nord (59) e Pas‑de‑Calais (62)], DE (Länder tedeschi Renania settentrionale-Vestfalia e Bassa Sassonia) || Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever || Altre bevande spiritose

SI || Domači rum || Altre bevande spiritose

IE || Irish Poteen/Irish Póitín || Altre bevande spiritose

LT || Trauktinė || Altre bevande spiritose

LT || Trauktinė Palanga || Altre bevande spiritose

LT || Trauktinė Dainava || Altre bevande spiritose

Bevande spiritose della Repubblica di Moldova di cui è chiesta la protezione nell'UE

[…]

PARTE C

Vini aromatizzati dell'UE di cui è chiesta la protezione nella Repubblica di Moldova

Stato membro || Denominazione di cui è chiesta la protezione

IT || Vermouth di Torino

FR || Vermouth de Chambéry

DE || Nürnberger Glühwein

DE || Thüringer Glühwein

Vini aromatizzati della Repubblica di Moldova di cui è chiesta la protezione nell'UE

[...]

________________

ALLEGATO XXXI

MECCANISMO DI ALLARME RAPIDO

1.       L'Unione e la Repubblica di Moldova istituiscono un meccanismo di allarme rapido inteso a stabilire misure pratiche di prevenzione e reazione rapida in caso di rischio o in presenza di una situazione di emergenza. Il meccanismo permette di valutare tempestivamente i rischi e i problemi potenziali riguardanti l'approvvigionamento e la domanda di gas naturale, petrolio o elettricità e mira a prevenire il rischio o la presenza di una situazione di emergenza e a reagire tempestivamente.

2.       Ai fini del presente allegato, per "situazione di emergenza" si intende una situazione che occasiona notevoli problemi o l'interruzione fisica dell'approvvigionamento di gas naturale, petrolio o elettricità tra l'Unione e la Repubblica di Moldova.

3.       Ai fini del presente allegato si intendono per coordinatori il ministro della Repubblica di Moldova e il membro della Commissione europea competenti per l'energia.

4.       È opportuno che le Parti svolgano congiuntamente regolari valutazioni dei potenziali rischi e problemi connessi all'offerta e alla domanda di materiali e prodotti energetici, valutazioni da riferire ai coordinatori.

5.       La Parte che viene a conoscenza di una situazione di emergenza o di una situazione che a suo parere potrebbe occasionare un'emergenza informa immediatamente l'altra Parte.

6.       Nei casi di cui al paragrafo 5 i coordinatori si notificano reciprocamente quanto prima la necessità di avviare il meccanismo di allarme rapido. La notifica indica, tra le altre cose, le persone autorizzate dai coordinatori a tenere permanentemente in contatto le Parti.

7.       Su notifica come da paragrafo 6, ciascuna Parte invia all'altra la propria valutazione. Questa comporta una stima dei tempi necessari a mettere fine al rischio o alla presenza di una situazione di emergenza. Le Parti reagiscono prontamente alla valutazione fornita dall'altra Parte e la completano con eventuali informazioni di cui dispongono.

8.       Se una Parte è nell'impossibilità di valutare adeguatamente o di accettare la valutazione dell'altra Parte della situazione o della stima dei tempi necessari per mettere fine al rischio o alla presenza di una situazione di emergenza, il coordinatore corrispondente può chiedere l'avvio di consultazioni, che cominciano entro 3 giorni dall'inoltro della notifica di cui al paragrafo 6. Dette consultazioni si svolgono nell'ambito di un gruppo di esperti formato da rappresentanti autorizzati dai coordinatori. Le consultazioni mirano a:

a)       elaborare una valutazione comune della situazione e dei possibili sviluppi;

b)      elaborare raccomandazioni per superare la situazione di emergenza o per mettere fine al rischio di una situazione di emergenza;

c)       elaborare raccomandazioni su un piano d'azione comune per ridurre al minimo l'impatto di una situazione di emergenza e, se possibile, per superare la situazione di emergenza, valutando la possibilità di istituire un gruppo speciale di monitoraggio.

9.       Le consultazioni, le valutazioni comuni e le raccomandazioni proposte si basano sui principi della trasparenza, della non discriminazione e della proporzionalità.

10.     I coordinatori, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a superare la situazione di emergenza o a mettere fine al rischio di una situazione di emergenza tenendo presenti le raccomandazioni elaborate in esito alle consultazioni.

11.     Il gruppo di esperti di cui al paragrafo 8 rende conto ai coordinatori delle proprie attività subito dopo l'attuazione del piano d'azione eventualmente convenuto.

12.     All'insorgere di una situazione di emergenza i coordinatori possono istituire un gruppo speciale di monitoraggio incaricato di esaminare le circostanze presenti e lo sviluppo degli eventi, nonché di prenderne nota in modo obiettivo. Il gruppo speciale di monitoraggio è formato da:

a)       rappresentanti di entrambe le Parti;

b)      rappresentanti delle imprese energetiche delle Parti;

c)       rappresentanti delle organizzazioni internazionali del settore dell'energia, proposti e consensualmente nominati dalle Parti;

d)      esperti indipendenti proposti e consensualmente nominati dalle Parti.

13.     Il gruppo speciale di monitoraggio comincia a operare quanto prima e, se necessario, fino alla risoluzione della situazione di emergenza. La decisione di porre fine all'attività del gruppo speciale di monitoraggio è presa consensualmente dai coordinatori.

14.     Dal momento in cui una delle Parti informa l'altra Parte delle circostanze di cui al paragrafo 5 e fino al completamento delle procedure di cui al presente allegato e al superamento di una situazione di emergenza o all'eliminazione del rischio di una situazione di emergenza, ciascuna Parte fa il possibile per ridurre al minimo le eventuali conseguenze negative per l'altra Parte. Le Parti cooperano per giungere a una soluzione immediata in uno spirito di trasparenza. Le Parti non intraprendono alcuna azione scollegata dalla situazione di emergenza che potrebbe occasionare conseguenze negative o peggiorare quelle esistenti per quanto riguarda l'approvvigionamento di gas naturale, petrolio o elettricità tra l'Unione e la Repubblica di Moldova.

15.     Ciascuna Parte sostiene autonomamente i costi derivanti dalle azioni nel quadro del presente allegato.

16.     Le Parti assicurano la confidenzialità di tutte le informazioni scambiatesi la cui natura è ritenuta riservata. Le Parti adottano le misure necessarie per proteggere le informazioni riservate nel rispetto delle pertinenti leggi e normative della Repubblica di Moldova, o dell'Unione e/o degli Stati membri, a seconda dei casi, e nel rispetto degli accordi e delle convenzioni internazionali.

17.     Le Parti possono invitare di comune accordo rappresentanti di terzi a partecipare alle consultazioni di cui al paragrafo 8 e al monitoraggio di cui al paragrafo 12.

18.     Le Parti possono decidere di adeguare le disposizioni del presente allegato al fine di istituire un meccanismo di allarme rapido tra loro stesse e terzi.

19.     Una violazione del meccanismo di allarme rapido non può essere assunta a fondamento per le procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. In una procedura di risoluzione delle controversie le Parti non si basano peraltro sui seguenti elementi o presentarli come prove:

a)       le posizioni assunte o le proposte formulate dall'altra Parte nel corso della procedura di cui al presente allegato;  oppure

b)      il fatto che l'altra Parte si sia detta disposta a accettare una soluzione a una situazione di emergenza nel quadro del meccanismo di allarme rapido.

_______________

ALLEGATO XXIII

MECCANISMO DI MEDIAZIONE

Articolo 1

Obiettivo

Il presente allegato ha l'obiettivo di agevolare una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.

Sezione 1

Procedura del meccanismo di mediazione

Articolo 2

Richiesta di informazioni

1.       Prima dell'avvio della procedura di mediazione, una Parte può in qualsiasi momento chiedere per iscritto informazioni su una misura che incide negativamente sugli scambi commerciali o sugli investimenti tra le Parti. La Parte cui è indirizzata la richiesta risponde per iscritto entro 20 giorni, con le osservazioni in merito alle informazioni contenute nella richiesta.

2.       La Parte chiamata a rispondere, qualora ritenga impossibile dare una risposta entro 20 giorni, informa per iscritto la Parte richiedente in merito ai motivi del ritardo, fornendo nel contempo una previsione del termine minimo entro il quale sarà in grado di rispondere.

Articolo 3

Avvio della procedura

1.       Una Parte può chiedere in qualunque momento la partecipazione delle Parti a una procedura di mediazione. La richiesta è presentata per iscritto all'altra Parte ed è sufficientemente particolareggiata da consentire alla Parte richiedente di esporre chiaramente i suoi argomenti. Essa:

a)       specifica la misura contestata;

b)      indica i presunti effetti negativi che, secondo la Parte richiedente, la misura ha o avrà sugli scambi commerciali o sugli investimenti tra le Parti; nonché

c)       spiega la relazione esistente, secondo la Parte richiedente, tra tali effetti e la misura.

2.       La procedura di mediazione può essere avviata esclusivamente di comune accordo tra le Parti. La Parte cui è indirizzata una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 la valuta con la debita attenzione e risponde per iscritto entro dieci giorni dal ricevimento, accogliendo o respingendo la richiesta.

Articolo 4

Designazione del mediatore

1.       All'avvio della procedura di mediazione le Parti si adoperano per nominare di comune accordo un mediatore entro 15 giorni dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta di cui all'articolo 3 del presente allegato.

2.       Qualora le Parti non raggiungano un accordo sul mediatore entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna di esse può chiedere al presidente o ai copresidenti del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, o ai loro delegati, di designare il mediatore per estrazione a sorte tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 404, paragrafo 1, del presente accordo. I rappresentanti di entrambe le Parti sono invitati, con congruo anticipo, a presenziare all'estrazione. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la Parte o le Parti presenti.

3.       Il presidente o i copresidenti del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, o i loro delegati, designano il mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta presentata da una delle Parti a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

4.       Se, al momento della presentazione della richiesta a norma dell'articolo 3 del presente allegato, l'elenco di cui all'articolo 404, paragrafo 1, del presente accordo non è stato ancora compilato, il mediatore è estratto a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le Parti.

5.       Un mediatore non è cittadino né dell'una né dell'altra Parte, salvo altrimenti convenuto dalle Parti stesse.

6.       Il mediatore assiste le Parti con imparzialità e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti commerciali nonché nella ricerca di una soluzione concordata. Ai mediatori si applica, per analogia, il codice di condotta degli arbitri e dei mediatori di cui all'allegato XXXIV del presente accordo. Si applicano altresì, per analogia, i punti da 3 a 7 (Notifiche) e da 43 a 45 (Traduzione e interpretazione) del regolamento di procedura di cui all'allegato XXXIII del presente accordo.

Articolo 5

Regole della procedura di mediazione

1.       Entro dieci giorni dalla nomina del mediatore la Parte che ha avviato la procedura di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra Parte una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti commerciali. Entro 20 giorni dalla presentazione di questa descrizione l'altra Parte può trasmettere per iscritto le sue osservazioni in merito al problema enunciato. Ciascuna delle Parti può inserire nella propria descrizione o tra le proprie osservazioni le informazioni ritenute pertinenti.

2.       Il mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti commerciali. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le Parti, consultare le Parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e delle parti interessate e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le Parti facciano richiesta. Prima di chiedere tuttavia l'assistenza o la consulenza di esperti e delle parti interessate il mediatore consulta le Parti.

3.       Il mediatore può offrire consulenza e sottoporre una soluzione all'esame delle Parti, le quali possono accettare o respingere la proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano tuttavia la compatibilità della misura contestata con il presente accordo.

4.       La procedura di mediazione si svolge nel territorio della Parte destinataria della richiesta o, previo comune accordo, in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altro mezzo.

5.       Le Parti si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa dell'accordo definitivo le Parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie, soprattutto se la misura riguarda merci deperibili.

6.       La soluzione può essere adottata mediante una decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo. Le Parti possono subordinare tale soluzione alla conclusione di eventuali procedure interne. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche, ma la versione pubblica non può contenere informazioni considerate riservate da una Parte.

7.       Su richiesta delle Parti, il mediatore trasmette alle Parti un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi della misura contestata oggetto delle procedure, delle procedure seguite e dell'eventuale soluzione concordata cui si è giunti al termine delle procedure, comprese eventuali soluzioni provvisorie. Il mediatore concede alle Parti 15 giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni trasmesse dalle Parti entro il suddetto termine il mediatore presenta alle Parti la relazione finale dei fatti per iscritto entro 15 giorni. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.

8.       La procedura si conclude:

a)       con l'adozione, ad opera delle Parti, di una soluzione concordata, alla data di tale adozione;

b)      con un accordo delle Parti in qualsiasi fase della procedura, alla data di tale accordo;

c)       con una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le Parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, alla data di tale dichiarazione; oppure

d)      con una dichiarazione scritta di una delle Parti al termine della ricerca di soluzioni concordate tramite la procedura di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposti dal mediatore, alla data di tale dichiarazione.

Sezione 2

Attuazione

Articolo 6

Attuazione di una soluzione concordata

1.       Quando le Parti sono pervenute a una soluzione concordata, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato.

2.       Ciascuna delle Parti informa per iscritto l'altra Parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata.

Sezione 3

Disposizioni generali

Articolo 7

Riservatezza e rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie

1.       Salvo altrimenti convenuto dalle Parti, e fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, tutte le fasi della procedura, compresi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate. Le Parti possono tuttavia rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione.

2.       La procedura di mediazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti a norma della procedura di risoluzione delle controversie di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo o di qualsiasi altro accordo.

3.       Prima di avviare la procedura di mediazione non è necessario procedere alle consultazioni di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo. Prima di avviare la procedura di mediazione una Parte si avvale di norma delle altre disposizioni in tema di cooperazione o di consultazione di cui al presente accordo.

4.       Le Parti non adducono o presentano come prove in altre procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o di qualsiasi altro accordo, né un collegio arbitrale prende in considerazione:

a)       le posizioni adottate dall'altra Parte nel corso della procedura di mediazione o le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del presente allegato;

b)      la volontà manifestata dall'altra Parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; oppure

c)       i pareri o le proposte formulati dal mediatore.

5.       Un mediatore non può essere membro di un collegio arbitrale in un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o dell'accordo dell'OMC riguardante una questione per cui abbia svolto funzioni di mediazione.

Articolo 8

Termini

I termini indicati nel presente allegato possono essere modificati previo accordo fra le Parti delle procedure di mediazione.

Articolo 9

Spese

1.       Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione alla procedura di mediazione.

2.       Le Parti partecipano in egual misura alle spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore. Il compenso del mediatore è conforme a quanto previsto per il presidente di un collegio arbitrale a norma del punto 8, lettera e), del regolamento di procedura.

________________

ALLEGATO XXXIII

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Disposizioni generali

1.       Al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo e nel quadro del presente regolamento di procedura:

a)       "esperto" è una persona incaricata da una delle Parti della controversia di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento del collegio arbitrale;

b)      "arbitro" è un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 385 del presente accordo;

c)       "collegio arbitrale" è un collegio costituito a norma dell'articolo 385 del presente accordo;

d)      "assistente" è una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

e)       "Parte attrice" è la Parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 384 del presente accordo;

f)       "giorno" è un giorno di calendario;

g)      "Parte convenuta" è la Parte accusata di aver violato le disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo;

h)      "rappresentante di una Parte" è un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una Parte, che rappresenta la Parte ai fini di una controversia a norma del presente accordo.

2.       Salvo altrimenti concordato la Parte convenuta provvede all'organizzazione logistica dei procedimenti di risoluzione delle controversie, in particolare le audizioni. Le spese di organizzazione, compresi il compenso e le spese degli arbitri, sono ripartite tra le Parti.

Notifiche

3.       Ciascuna delle Parti della controversia e il collegio arbitrale trasmettono ogni richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento per e‑mail all'altra Parte e, per quanto riguarda le comunicazioni scritte e le richieste nell'ambito dell'arbitrato, a ciascuno degli arbitri. Il collegio arbitrale trasmette i documenti alle Parti anche per e‑mail. Salvo prova contraria un messaggio inviato per e‑mail si considera ricevuto nel giorno dell'invio. Qualora uno dei documenti giustificativi superi i 10 megabyte questo è fornito in un formato elettronico diverso all'altra Parte e, se del caso, a ciascuno degli arbitri, entro due giorni dall'invio della e‑mail.

4.       Una copia dei documenti inviati a norma del punto 3 è trasmessa il giorno dell'invio della e‑mail all'altra Parte e, se del caso, a ciascuno degli arbitri, mediante fax, raccomandata, corriere, corriere a mano con rilascio di ricevuta o mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio.

5.       Tutte le notifiche sono indirizzate rispettivamente al ministero dell'Economia e dello sviluppo sostenibile della Repubblica di Moldova e alla direzione generale del Commercio della Commissione europea.

6.       Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

7.       Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con un giorno festivo ufficiale dell'Unione o della Repubblica di Moldova si presume che il documento sia pervenuto in tempo utile se presentato entro il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Avvio del procedimento arbitrale

8. a)   Qualora, a norma dell'articolo 385 del presente accordo o del punto 20 del presente regolamento di procedura, un arbitro venga designato per estrazione a sorte, quest'ultima è effettuata alla data e nel luogo stabilito dalla Parte attrice, da comunicare tempestivamente alla Parte convenuta. La Parte convenuta può, se lo desidera, presenziare all'estrazione a sorte. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la Parte o le Parti presenti.

b)      Qualora, a norma dell'articolo 385 del presente accordo o del punto 20 del presente regolamento di procedura, un arbitro venga designato per estrazione a sorte e siano presenti due presidenti del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, la designazione viene effettuata da entrambi i presidenti, o dai loro delegati, o da un solo presidente nei casi in cui l'altro presidente o il suo delegato non accetti di partecipare all'estrazione a sorte.

c)       Le Parti notificano la nomina agli arbitri designati.

d)      Un arbitro nominato secondo la procedura di cui all'articolo 385 del presente accordo conferma la propria disponibilità a far parte del collegio arbitrale al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" di cui all'articolo 438, paragrafo 4, entro cinque giorni dalla data di comunicazione della nomina. Qualora un candidato rinunci alla nomina per un giustificato motivo viene designato un nuovo arbitro in base alla stessa procedura seguita per la designazione del candidato non disponibile.

e)       Salvo diversamente convenuto, le Parti della controversia si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni dalla costituzione dello stesso per individuare le questioni che le Parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi il compenso e il rimborso delle spese degli arbitri, che sono conformi alle norme dell'OMC. Il compenso per l'assistente di ciascun arbitro non supera il 50% del compenso dell'arbitro stesso. Gli arbitri e i rappresentanti delle Parti della controversia possono partecipare a tale riunione per telefono o in videoconferenza.

9. a)   Salvo diversamente convenuto dalle Parti entro cinque giorni dalla data di designazione degli arbitri, il collegio arbitrale è investito del mandato di "esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni dell'accordo invocate dalle Parti della controversia, la questione indicata nella richiesta di costituzione del collegio arbitrale, pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con le disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo e pronunciare un lodo in conformità degli articoli 387 e 402 del medesimo accordo".

b)      Le Parti notificano il mandato concordato al collegio arbitrale entro tre giorni dal raggiungimento del loro accordo.

Comunicazioni iniziali

10.     La Parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte iniziali entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La Parte convenuta presenta la propria replica scritta entro 20 giorni dalla data in cui sono state trasmesse le comunicazioni scritte iniziali.

Funzionamento dei collegi arbitrali

11.     Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Un collegio arbitrale può delegare al presidente le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.

12.     Salvo altrimenti disposto al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo, il collegio arbitrale può utilizzare qualsiasi mezzo per svolgere la propria attività, compresi telefono, fax o collegamenti informatici.

13.     Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni.

14.     La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non è delegabile.

15.     Qualora sorga una questione procedurale non contemplata al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo e agli allegati XXXII, XXXIII e XXXIV del presente accordo, il collegio arbitrale può, previa consultazione delle Parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.

16.     Qualora il collegio arbitrale ritenga che vi sia una necessità di modificare uno dei termini per i suoi procedimenti diversi dai termini stabiliti al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo, o di introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, esso informa per iscritto le Parti della controversia circa le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario.

Sostituzione

17.     Se in un procedimento arbitrale un arbitro non è in grado di partecipare o vi rinuncia, o deve essere sostituito per mancato rispetto delle prescrizioni del codice di condotta di cui all'allegato XXXIV del presente accordo, viene designato un sostituto in conformità dell'articolo 385 del presente accordo e del punto 8 del presente regolamento di procedura.

18.     Se una Parte della controversia ritiene che un arbitro non soddisfi le prescrizioni del codice di condotta e che per questa ragione vada sostituito, essa ne informa l'altra Parte della controversia entro 15 giorni dal momento in cui ha acquisito elementi di prova sulle circostanze relative alla violazione sostanziale del codice di condotta da parte dell'arbitro.

19.     Se una Parte della controversia ritiene che un arbitro diverso dal presidente non soddisfi le prescrizioni del codice di condotta, le Parti della controversia si consultano e, di comune accordo, designano un nuovo arbitro conformemente alla procedura di cui all'articolo 385 del presente accordo e al punto 8 del presente regolamento di procedura.

Qualora le Parti della controversia non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, ciascuna Parte della controversia può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se, conseguentemente a tale richiesta, il presidente conclude che un arbitro non soddisfa le prescrizioni del codice di condotta, il nuovo arbitro è designato conformemente all'articolo 385 del presente accordo e al punto 8 del presente regolamento di procedura.

20.     Se una Parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi le prescrizioni del codice di condotta, le Parti si consultano e, di comune accordo, designano un nuovo presidente conformemente alla procedura di cui all'articolo 385 del presente accordo e al punto 8 del presente regolamento di procedura.

Qualora le Parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna Parte può chiedere che la questione venga sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di persone presenti sul sottoelenco di presidenti compilato a norma dell'articolo 404, paragrafo 1, del presente accordo. Il suo nome è estratto a sorte dal presidente del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, o dal delegato del presidente, entro cinque giorni dalla richiesta. La decisione della persona designata circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva.

Se la persona designata decide che il presidente in questione non soddisfa le prescrizioni del codice di condotta, designa un nuovo presidente per estrazione a sorte tra il gruppo di persone rimanenti sul sottoelenco di presidenti di cui all'articolo 404, paragrafo 1, del presente accordo. La designazione del nuovo presidente è effettuata entro cinque giorni dalla data della decisione di cui al presente paragrafo.

21.     I procedimenti del collegio arbitrale sono sospesi per il periodo necessario a espletare le procedure di cui ai punti 18, 19 e 20 del presente regolamento di procedura.

Audizioni

22.     Consultate le Parti della controversia e gli arbitri, il presidente del collegio arbitrale fissa la data e l'ora dell'audizione e ne dà notifica per iscritto alle Parti della controversia. Quando l'audizione è pubblica, tali informazioni vengono messe a disposizione di tutti dalla Parte incaricata degli aspetti logistici del procedimento. Salvo disaccordo di una Parte il collegio arbitrale può decidere di non convocare un'audizione.

23.     Salvo altrimenti convenuto dalle Parti, l'audizione ha luogo a Bruxelles se la Parte attrice è la Repubblica di Moldova e a Chisinau se la Parte attrice è l'Unione.

24.     Il collegio arbitrale può organizzare altre audizioni con l'accordo delle Parti.

25.     Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata delle audizioni.

26.     Indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento, le seguenti persone possono presenziare all'audizione:

a)       i rappresentanti delle Parti della controversia;

b)      gli esperti delle Parti della controversia;

c)       il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi; nonché

d)      gli assistenti degli arbitri.

Solo i rappresentanti e gli esperti delle Parti della controversia possono rivolgersi al collegio arbitrale.

27.     Entro i cinque giorni precedenti la data dell'audizione ciascuna Parte della controversia trasmette al collegio arbitrale un elenco dei nominativi delle persone che in sede di audizione interverranno oralmente per conto della Parte e degli altri rappresentanti o esperti che presenzieranno all'audizione.

28.     Il collegio arbitrale conduce l'audizione nel modo sottoindicato, assicurando un tempo equivalente alla Parte attrice e alla Parte convenuta:

Argomentazione

a)       argomentazione della Parte attrice;

b)      controreplica della Parte convenuta.

Confutazione

a)       argomentazione della Parte attrice;

b)      controreplica della Parte convenuta.

29.     Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle Parti della controversia in qualsiasi momento dell'audizione.

30.     Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di ciascuna audizione, che è redatto e trasmesso quanto prima alle Parti della controversia. Le Parti della controversia possono formulare osservazioni sul verbale e il collegio arbitrale può tenerne conto.

31.     Entro dieci giorni dalla data dell'audizione ciascuna Parte della controversia può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'audizione.

Domande scritte

32.     Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le Parti della controversia in qualsiasi momento del procedimento. Ciascuna delle Parti della controversia riceve una copia delle domande rivolte dal collegio arbitrale.

33.     Ciascuna Parte della controversia trasmette inoltre all'altra Parte una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna Parte della controversia viene data la possibilità di inviare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall'altra Parte entro cinque giorni dalla data di ricevimento delle risposte.

Riservatezza

34.     Ciascuna Parte della controversia e i rispettivi esperti considerano riservate le informazioni trasmesse in via riservata al collegio arbitrale dall'altra Parte della controversia. Qualora una Parte della controversia trasmetta al collegio arbitrale una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce ugualmente, su richiesta dell'altra Parte, entro 15 giorni dalla data della richiesta o, se successiva, delle comunicazioni, un riassunto non riservato delle informazioni contenute nella comunicazione che possa essere reso pubblico, unitamente ad una spiegazione del motivo per cui le informazioni sono riservate. Nessuna disposizione del presente regolamento di procedura vieta a una Parte della controversia di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni trasmesse dall'altra Parte essa non divulghi informazioni che quest'ultima consideri riservate. Il collegio arbitrale si riunisce tuttavia a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una Parte contengano informazioni riservate. Le Parti della controversia e i loro esperti rispettano la riservatezza delle audizioni del collegio arbitrale che si svolgono a porte chiuse.

Contatti unilaterali

35.     Il collegio arbitrale non si incontra né comunica con una Parte in assenza dell'altra Parte.

36.     Nessun arbitro può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una o con entrambe le Parti della controversia in assenza degli altri arbitri.

Comunicazioni amicus curiae

37.     Salvo diverso accordo tra le Parti, entro tre giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche o giuridiche stabilite nel territorio di una delle Parti della controversia, indipendenti dai governi delle Parti della controversia, purché vengano presentate entro dieci giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, siano concise, non più lunghe di 15 pagine battute con interlinea doppia e riguardino direttamente una questione di fatto o di diritto esaminata dal collegio arbitrale.

38.     La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la sua cittadinanza o luogo di stabilimento, la natura delle sue attività, il suo status giuridico, gli obiettivi generali e le sue fonti di finanziamento, e precisa l'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale. Essa è redatta nelle lingue scelte dalle Parti della controversia in conformità dei punti 41 e 42 del presente regolamento di procedura.

39.     Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi ai punti 37 e 38 del presente regolamento di procedura. Il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni, che sono notificate dal collegio arbitrale alle Parti della controversia affinché queste ultime possano presentare le proprie osservazioni. Le osservazioni delle Parti della controversia sono trasmesse entro dieci giorni dalla notifica del collegio arbitrale, che ne tiene conto.

Casi urgenti

40.     Nei casi urgenti di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo il collegio arbitrale, previa consultazione delle Parti della controversia, adegua ove opportuno i termini fissati nel presente regolamento di procedura e comunica tali adeguamenti alle Parti.

Traduzione e interpretazione

41.     Durante le consultazioni di cui all'articolo 382 del presente accordo ed entro la data della riunione di cui al punto 8, lettera e), del presente regolamento di procedura, le Parti della controversia si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune ai fini dei procedimenti del collegio arbitrale.

42.     Qualora le Parti della controversia non riescano a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna Parte trasmette le proprie comunicazioni scritte nella lingua da essa scelta. In tal caso tale Parte fornisce nel contempo una traduzione nella lingua scelta dall'altra Parte, a meno che le sue comunicazioni non siano redatte in una delle lingue di lavoro dell'OMC. La Parte convenuta provvede all'interpretazione delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle Parti della controversia.

43.     I lodi del collegio arbitrale sono notificati nella lingua o nelle lingue scelte dalle Parti della controversia.

44.     Ciascuna Parte della controversia può formulare osservazioni sull'accuratezza della traduzione di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente regolamento di procedura.

45.     Ciascuna Parte sostiene i costi relativi alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte. Tutti i costi della traduzione di un lodo arbitrale sono sostenuti in parti uguali dalle Parti della controversia.

Altre procedure

46.     Il presente regolamento di procedura si applica inoltre alle procedure di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), articolo 382, articolo 391, paragrafo 2, articolo 392, paragrafo 2, articolo 393, paragrafo 2, e articolo 395, paragrafo 2, del presente accordo. I termini fissati in conformità del presente regolamento di procedura vengono tuttavia adeguati dal collegio arbitrale ai termini specifici previsti per l'adozione di un lodo del collegio arbitrale nel quadro di tali altre procedure.

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ALLEGATO XXXIV

CODICE DI CONDOTTA DEGLI ARBITRI E DEI MEDIATORI

Definizioni

1.       Nel presente codice di condotta:

a)       "arbitro" è un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 385 del presente accordo;

b)      "assistente" è una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

c)       "candidato" è una persona il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 404, paragrafo 1, del presente accordo, proposta per la designazione come arbitro a norma dell'articolo 385 del presente accordo;

d)      "mediatore" è una persona che conduce una procedura di mediazione in conformità dell'allegato XXXII (Meccanismo di mediazione) del presente accordo;

e)       "procedimento", salvo altrimenti specificato, è un procedimento del collegio arbitrale a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo;

f)       "personale", rispetto a un arbitro, sono le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, diverse dagli assistenti.

Responsabilità procedimentali

2.       Nel corso dell'intero procedimento tutti i candidati e gli arbitri evitano qualsiasi irregolarità e qualsiasi sospetto di irregolarità, sono indipendenti e imparziali, evitano conflitti d'interesse diretti e indiretti e osservano norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del dispositivo di risoluzione delle controversie. Gli ex arbitri devono ottemperare agli obblighi di cui ai punti 15, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta.

Obblighi di dichiarazione

3.       Prima di essere confermato quale arbitro a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo, un candidato dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto tale da influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o che potrebbe ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.

4.       Un candidato o un arbitro comunica fatti riguardanti violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta soltanto al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, ai fini dell'esame delle Parti.

5.       In seguito alla designazione ciascun arbitro continua a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al punto 3 del presente codice di condotta e li dichiara. L'obbligo di dichiarazione è permanente ed impone a ogni arbitro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di tale natura che intervengano in qualsiasi fase del procedimento. L'arbitro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", ai fini dell'esame delle Parti.

Doveri degli arbitri

6.       Un arbitro incluso nell'elenco di arbitri di cui all'articolo 404, paragrafo 1, del presente accordo può rinunciare alla nomina solo per un giustificato motivo quale, ad esempio, una malattia, la partecipazione ad altri procedimenti giudiziari o di collegi arbitrali o un conflitto d'interesse. In seguito alla conferma della designazione gli arbitri si rendono disponibili ad esercitare ed esercitano interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso dell'intero procedimento, con equità e diligenza.

7.       Gli arbitri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale dovere.

8.       Gli arbitri prendono tutti i provvedimenti adeguati per garantire che il proprio assistente e il proprio personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta e le rispettino.

9.       Gli arbitri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento.

Indipendenza e imparzialità degli arbitri

10.     Gli arbitri sono indipendenti e imparziali, evitano di dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità e non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una Parte o dal timore di critiche.

11.     Gli arbitri non contraggono, direttamente o indirettamente, obblighi né accettano vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.

12.     Gli arbitri non si servono della propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati. Essi evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare.

13.     Gli arbitri si adoperano affinché il loro comportamento o il loro giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale o sociale.

14.     Gli arbitri evitano di stabilire relazioni o di acquisire interessi finanziari che possano influire sulla loro imparzialità o ingenerare un ragionevole sospetto di irregolarità o di parzialità.

Obblighi degli ex arbitri

15.     Tutti gli ex arbitri evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che essi siano stati parziali nell'esercizio delle proprie funzioni o che abbiano tratto vantaggio dal lodo del collegio arbitrale.

Riservatezza

16.     Gli arbitri o gli ex arbitri non divulgano né si avvalgono, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

17.     Gli arbitri non divulgano un lodo o parte di un lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione, conformemente al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

18.     Gli arbitri o gli ex arbitri non divulgano, in alcun momento, le discussioni di un collegio arbitrale o l'opinione di un arbitro.

Spese

19.     Ciascun arbitro registra il tempo dedicato alla procedura e le spese sostenute e presenta un resoconto finale al riguardo, nonché del tempo e delle spese sostenute dal suo assistente e dal suo personale.

Mediatori

20.     Le disposizioni di cui al presente codice di condotta, applicabili agli arbitri o agli ex arbitri, si applicano, per analogia, ai mediatori.

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PROTOCOLLO I

RIGUARDANTE UN ACCORDO QUADRO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA SUI PRINCIPI GENERALI DELLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA AI PROGRAMMI DELL'UNIONE

Articolo 1

Alla Repubblica di Moldova è consentito partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione del Repubblica di Moldova, a norma delle disposizioni di adozione di tali programmi.

Articolo 2

La Repubblica di Moldova fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'UE corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti della Repubblica di Moldova possono partecipare, in qualità di osservatori e per i punti che riguardano il loro paese, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi ai quali la Repubblica di Moldova contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti della Repubblica di Moldova si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Repubblica di Moldova a ciascun programma, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, sono definite in un memorandum d'intesa tra la Commissione europea e le autorità competenti della Repubblica di Moldova in base ai criteri stabiliti nei programmi in questione.

Qualora la Repubblica di Moldova chieda l'assistenza esterna dell'Unione per partecipare a un determinato programma dell'Unione a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato, o di qualsiasi analogo atto legislativo dell'Unione che possa essere adottato in futuro e che garantisca alla Repubblica di Moldova l'assistenza esterna dell'Unione, le condizioni applicabili all'uso dell'assistenza esterna dell'Unione da parte della Repubblica di Moldova sono stabilite nel quadro di un accordo di finanziamento che rispetti in particolare l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1638/2006.

Articolo 6

In conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, ciascun memorandum d'intesa concluso a norma dell'articolo 5 del presente protocollo dispone che il controllo finanziario o le verifiche contabili o altre verifiche, comprese le indagini amministrative, sono effettuati dalla Commissione europea, dalla Corte dei conti europea e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode, direttamente o sotto la loro autorità.

Sono definite disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e verifiche contabili, misure amministrative, sanzioni e recupero che conferiscono alla Commissione europea, alla Corte dei conti europea e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.

Articolo 7

Il presente protocollo si applica nel periodo in cui il presente accordo è applicabile.

Ciascuna Parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all'altra Parte. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

L'estinzione del protocollo previa denuncia di una delle Parti non ha alcuna incidenza sulle verifiche e sui controlli da eseguire, se del caso, a norma delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente con scadenza triennale, entrambe le Parti possono riesaminare l'attuazione del presente protocollo in base all'effettiva partecipazione della Repubblica di Moldova ai programmi dell'Unione.

________________

PROTOCOLLO II

RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1   Definizioni

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

Articolo 2   Norme generali

Articolo 3   Cumulo dell'origine

Articolo 4   Prodotti interamente ottenuti

Articolo 5   Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

Articolo 6   Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Articolo 7   Unità di riferimento

Articolo 8   Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Articolo 9   Assortimenti

Articolo 10 Elementi neutri

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 11 Principio di territorialità

Articolo 12 Trasporto diretto

Articolo 13 Esposizioni

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 14 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 15 Norme generali

Articolo 16 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

Articolo 17 Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

Articolo 18 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

Articolo 19 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Articolo 20 Contabilità separata

Articolo 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

Articolo 22 Esportatore autorizzato

Articolo 23 Validità della prova dell'origine

Articolo 24 Presentazione della prova dell'origine

Articolo 25 Importazioni con spedizioni scaglionate

Articolo 26 Esonero dalla prova dell'origine

Articolo 27 Documenti giustificativi

Articolo 28 Conservazione della prova dell'origine e dei documenti giustificativi

Articolo 29 Discordanze ed errori formali

Articolo 30 Importi espressi in euro

TITOLO VI

METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 31 Cooperazione amministrativa

Articolo 32 Controllo delle prove dell'origine

Articolo 33 Risoluzione delle controversie

Articolo 34 Sanzioni

Articolo 35 Zone franche

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 36 Applicazione del presente protocollo

Articolo 37 Condizioni speciali

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38 Modifiche del presente protocollo

Articolo 39 Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

Elenco degli allegati

Allegato I:  Note introduttive all'elenco dell'allegato II

Allegato II:          Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Allegato III:        Facsimile del certificato di circolazione EUR.1 e della domanda di certificato di circolazione EUR.1

Allegato IV:        Testo della dichiarazione di origine

Dichiarazioni comuni

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

Dichiarazione comune concernente la revisione delle regole di origine contenute nel protocollo II relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

a)       "fabbricazione": qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;

b)      "materiale": qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegati nella fabbricazione del prodotto;

c)       "prodotto": il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d)      "merci": sia i materiali che i prodotti;

e)       "valore in dogana": il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994;

f)       "prezzo franco fabbrica": il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante della Parte nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g)      "valore dei materiali": il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Parte esportatrice;

h)      "valore dei materiali originari": il valore di detti materiali, come definito alla lettera g), che si applica mutatis mutandis;

i)       "valore aggiunto": la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originari delle altre Parti con cui si applica il cumulo oppure, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Parte esportatrice;

j)       "capitoli" e "voci": i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA";

k)      "classificato": si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

l)       "spedizione": i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

m)     "territori": anche le acque territoriali;

n)      "Parte": uno, alcuni o tutti gli Stati membri dell'Unione europea, l'Unione europea o la Repubblica di Moldova;

o)      "autorità doganali della Parte": per l'Unione europea, qualsiasi autorità doganale dei suoi Stati membri.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

Articolo 2

Norme generali

Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari di una Parte:

a)       i prodotti interamente ottenuti in una Parte ai sensi dell'articolo 4;

b)      i prodotti ottenuti in una Parte in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Parte interessata di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 3

Cumulo dell'origine

In deroga all'articolo 2, sono considerati originari di una Parte i prodotti ottenuti al suo interno utilizzando materiali originari dell'altra Parte, purché la lavorazione o la trasformazione consista in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 6, mentre non è necessario che i materiali dell'altra Parte abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

Articolo 4

Prodotti interamente ottenuti

1.       Si considerano "interamente ottenuti" in una Parte:

a)       i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;

b)      i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c)       gli animali vivi, ivi nati e allevati;

d)      i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;

e)       i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f)       i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Parte esportatrice, dalle sue navi;

g)      i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

h)      gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

i)       gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

j)       i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle sue acque territoriali, purché la Parte abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k)      le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2.       Le espressioni "le sue navi" e "le sue navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

a)       che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro dell'Unione europea o nella Repubblica di Moldova;

b)      che battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o della Repubblica di Moldova;

c)       che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o della Repubblica di Moldova, o ad una società la cui sede principale è situata in uno Stato membro dell'Unione europea o nella Repubblica di Moldova, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o della Repubblica di Moldova e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a uno Stato membro dell'Unione europea o alla Repubblica di Moldova o a enti pubblici o a cittadini di tale Parte;

d)      il cui comandante e i cui ufficiali sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o della Repubblica di Moldova, e

e)       il cui equipaggio è composto, almeno per il 75%, da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o della Repubblica di Moldova.

Articolo 5

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1.       Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II del presente protocollo.

Dette condizioni stabiliscono la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2.       In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco di cui all'allegato II del presente protocollo, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

a)       il loro valore totale non ecceda il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto;

b)      l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

3.       I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.

Articolo 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1.       Fermo restando il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal fatto che siano o non siano soddisfatti i requisiti dell'articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a)       le operazioni di conservazione effettuate affinché i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b)      la scomposizione e la composizione di confezioni;

c)       il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d)      la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

e)       le operazioni di pittura e lucidatura;

f)       la mondatura, la sbiancatura parziale o totale, la lucidatura e la brillatura di cereali e riso;

g)      le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;

h)      la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i)       l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;

j)       il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

k)      le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

l)       l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m)     la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse;

n)      la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;

o)      il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

p)      il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) a o);

q)      la macellazione di animali.

2.       Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in una Parte su quel prodotto.

Articolo 7

Unità di riferimento

1.       L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è il prodotto specifico adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a)       quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato in un'unica voce secondo il sistema armonizzato, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento;

b)      quando una spedizione consiste di un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo.

2.       Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si consideri che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione per la determinazione dell'origine.

Articolo 8

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 9

Assortimenti

Gli assortimenti, quali definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 10

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:

a)       energia e combustibile;

b)      impianti e attrezzature;

c)       macchine e utensili;

d)      merci che non entrano e che non sono destinate a entrare nella composizione finale del prodotto.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 11

Principio di territorialità

1.       Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione in una Parte, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3 e dal paragrafo 3 del presente articolo.

2.       Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, le merci originarie esportate da una Parte verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che:

a)       le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e

b)      le merci reimportate non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3.       L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori di una Parte sui materiali esportati dalla Parte e successivamente reimportati, purché:

a)       i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Parte o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 prima della loro esportazione;

e

b)      alle autorità doganali siano fornite prove soddisfacenti del fatto che:

i)       le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati,

e

ii)      il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Parte in applicazione delle disposizioni del presente articolo non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è richiesto il riconoscimento del carattere originario.

4.       Ai fini del paragrafo 3, le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di una Parte. Tuttavia se nell'elenco dell'allegato II del presente protocollo si applica, ai fini della determinazione del carattere originario del prodotto finito, una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati, la somma del valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della Parte interessata e del valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Parte in applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono superare la percentuale indicata.

5.       Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi sostenuti al di fuori di una Parte, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti.

6.       I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II del presente protocollo e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

7.       I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

8.       Le lavorazioni o trasformazioni contemplate dalle disposizioni del presente articolo, effettuate al di fuori di una Parte, sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

Articolo 12

Trasporto diretto

1.       Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo pertinente si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra le Parti. Tuttavia il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli delle Parti che fungono da parte esportatrice e parte importatrice.

2.       La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali della Parte importatrice mediante presentazione di:

a)       un titolo di trasporto unico per il passaggio dalla Parte esportatrice fino all'uscita dal paese di transito; o

b)      un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i)       una descrizione esatta dei prodotti;

ii)      le date di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e

iii)     la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; o

c)       qualsiasi documento probatorio in mancanza dei suddetti documenti.

Articolo 13

Esposizioni

1.       I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da una Parte e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in una Parte, beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo pertinente, purché sia fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che:

a)       un esportatore ha inviato detti prodotti da una Parte nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b)      l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona di una Parte;

c)       i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione, e

d)      dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2.       Alle autorità doganali della Parte importatrice è presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione.  All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3.       Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 14

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1.       I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari di una Parte per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Parte, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2.       Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o di oneri di effetto equivalente applicabili in una Parte ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3.       L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4.       Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell'articolo 8, e agli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 9, se tali articoli sono non originari.

5.       Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica il presente protocollo.

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 15

Norme generali

1.       I prodotti originari di una Parte importati nell'altra Parte beneficiano delle disposizioni degli accordi pertinenti su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:

a)       un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui facsimile figura nell'allegato III del presente protocollo;

b)      nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, una dichiarazione (di seguito "dichiarazione di origine") rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato IV del presente protocollo.

2.       In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 16

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1.       Le autorità doganali della Parte esportatrice rilasciano il certificato di circolazione EUR.1 su richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato sotto la responsabilità dell'esportatore.

2.       A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo del certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda, i cui facsimile figurano nell'allegato III del presente protocollo. Detti moduli sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo pertinente, conformemente alle disposizioni di diritto nazionale del paese esportatore. I moduli, se compilati a mano, devono essere scritti a penna e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta nell'apposita casella senza righe vuote. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga della descrizione e si barra la parte vuota.

3.       L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della Parte esportatrice in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza delle altre prescrizioni di cui al presente protocollo.

4.       Fermo restando il paragrafo 5, il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell'Unione europea o della Repubblica di Moldova se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari dell'Unione europea o della Repubblica di Moldova e soddisfano le altre prescrizioni di cui al presente protocollo.

5.       Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza delle altre prescrizioni di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano opportuno. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i moduli di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati, verificando in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6.       La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 del certificato.

7.       Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 17

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

1.       In deroga all'articolo 16, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a)       non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari, o

b)      viene fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2.       Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore indica nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3.       Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4.       I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori recano la seguente dicitura in inglese:

"ISSUED RETROSPECTIVELY".

5.       La dicitura di cui al paragrafo 4 figura nella casella 7 del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 18

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1.       In caso di furto, smarrimento o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2.       I duplicati così rilasciati recano la seguente dicitura in inglese:

"DUPLICATE".

3.       La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4.       Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 19

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale di una Parte, l'originale della prova dell'origine può essere sostituito con uno o più certificati di circolazione EUR.1 ai fini dell'invio di tutti i prodotti, o di una parte di essi, altrove in quella Parte. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 20

Contabilità separata

1.       Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi o difficoltà pratiche notevoli, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta "contabilità separata" (di seguito il "metodo").

2.       Questo metodo garantisce che, in un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati "originari" coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.

3.       Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate.

4.       Il metodo è applicato e la sua applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.

5.       Il beneficiario di questo metodo può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda dei casi, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

6.       Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono revocarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.

Articolo 21

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

1.       La dichiarazione di origine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

a)       da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, o

b)      da qualsiasi esportatore per ogni spedizione costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.

2.       Fermo restando il paragrafo 3, la dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari dell'Unione europea o della Repubblica di Moldova e soddisfano le altre prescrizioni del presente protocollo.

3.       L'esportatore che compila una dichiarazione di origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della Parte esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza delle altre prescrizioni del presente protocollo.

4.       La dichiarazione di origine è compilata dall'esportatore dattiloscrivendo, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV del presente protocollo, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato, conformemente alle disposizioni di diritto nazionale del paese esportatore. Le dichiarazioni manoscritte sono compilate a penna e in stampatello.

5.       Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegni alle autorità doganali della Parte esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6.       La dichiarazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese importatore entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 22

Esportatore autorizzato

1.       Le autorità doganali della Parte esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore (di seguito "esportatore autorizzato") che effettui frequenti spedizioni di prodotti conformemente alle disposizioni del presente protocollo a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione offre alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda il rispetto delle altre prescrizioni del presente protocollo.

2.       Le autorità doganali possono subordinare il conferimento della qualità di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.

3.       Esse attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale che deve essere riportato nella dichiarazione di origine.

4.       Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5.       Esse possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo fanno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 23

Validità della prova dell'origine

1.       La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nella Parte esportatrice e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali della Parte importatrice.

2.       Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali della Parte importatrice dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3.       Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali della Parte importatrice possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 24

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della Parte importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore attestante che i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo pertinente.

Articolo 25

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della Parte importatrice, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione scaglionata.

Articolo 26

Esonero dalla prova dell'origine

1.       Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti alle prescrizioni del presente protocollo, laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata nella dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2.       Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando la loro natura e quantità consentano di escludere ogni fine commerciale.

3.       Inoltre il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 27

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di una Parte e soddisfano le altre prescrizioni del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

a)       una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b)      documenti, comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Parte interessata, ove tali documenti siano utilizzati conformemente al diritto nazionale;

c)       documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Parte interessata, rilasciati o compilati in tale parte, ove tali documenti siano utilizzati conformemente al diritto nazionale;

d)      certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine, comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Parte interessata a norma del presente protocollo;

e)       prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della Parte interessata in applicazione dell'articolo 11 da cui risulti che sono soddisfatti i requisiti di tale articolo.

Articolo 28

Conservazione della prova dell'origine e dei documenti giustificativi

1.       L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

2.       L'esportatore che compila una dichiarazione di origine conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione di origine e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

3.       Le autorità doganali della Parte esportatrice che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 conservano per almeno tre anni il modulo di domanda di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

4.       Le autorità doganali della Parte esportatrice conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni di origine ad esse presentati.

Articolo 29

Discordanze ed errori formali

1.       La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nel documento presentato all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2.       In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, nella prova dell'origine, il documento non viene respinto se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 30

Importi espressi in euro

1.       Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 26, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi nelle monete nazionali delle Parti, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.

2.       Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 26, paragrafo 3, in base alla moneta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione.

3.       Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in tale moneta nazionale degli importi espressi in euro alla data del primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.

4.       Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5% dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15% del controvalore nella moneta nazionale. Il controvalore nella moneta nazionale può essere lasciato invariato se la conversione dovesse dar luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5.       Gli importi espressi in euro sono riveduti dal sottocomitato doganale su richiesta di una delle Parti. Nel procedere a detta revisione il sottocomitato doganale tiene conto dell'opportunità di mantenere in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI

METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 31

Cooperazione amministrativa

1.       Le autorità doganali delle Parti si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni di origine.

2.       Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, le Parti si prestano, mediante le amministrazioni doganali competenti, reciproca assistenza nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 32

Controllo delle prove dell'origine

1.       Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della Parte importatrice abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza delle altre prescrizioni del presente protocollo.

2.       Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali della Parte importatrice rispediscono alle autorità doganali della Parte esportatrice il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, nonché la dichiarazione di origine, o una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano la domanda di controllo. A corredo della domanda di controllo, sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3.       Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali della Parte esportatrice. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.

4.       Qualora le autorità doganali della Parte importatrice decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5.       I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto: essi indicano chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una Parte e se soddisfano le altre prescrizioni del presente protocollo.

6.       Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non pervenga alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo si astengono, salvo circostanze eccezionali, dal concedere il beneficio del trattamento preferenziale.

Articolo 33

Risoluzione delle controversie

1.       Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 del presente protocollo che le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo non siano in grado di dirimere sono sottoposte al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo. Non si applica il titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

2.       Sono sottoposte al sottocomitato doganale le controversie, diverse da quelle concernenti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 del presente protocollo, che insorgano in relazione all'interpretazione del presente protocollo. Un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo può essere avviato solo nel caso in cui il sottocomitato doganale non sia riuscito a risolvere la controversia entro sei mesi dalla data in cui esso ne sia stato investito.

3.       La risoluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali della Parte importatrice ha comunque luogo secondo la legislazione di tale Parte.

Articolo 34

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è soggetto a sanzioni.

Articolo 35

Zone franche

1.       Le Parti adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2.       In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari di una Parte siano importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine e siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme al presente protocollo.

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 36

Applicazione del presente protocollo

1.       L'espressione "Unione europea" non comprende Ceuta e Melilla.

2.       I prodotti originari della Repubblica di Moldova importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto dello stesso regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee. La Repubblica di Moldova riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dall'Unione europea e originari della stessa.

3.       Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37.

Articolo 37

Condizioni speciali

1.       Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 12, si considerano:

1)      prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a)       i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b)      i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i)       che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5,

oppure

ii)      che tali prodotti siano originari di una Parte e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre alle operazioni di cui all'articolo 6;

2)      prodotti originari della Repubblica di Moldova:

a)       i prodotti interamente ottenuti nella Repubblica di Moldova:

b)      i prodotti ottenuti nella Repubblica di Moldova nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i)       che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5,

oppure

ii)      che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o dell'Unione europea e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre alle operazioni di cui all'articolo 6.

2.       Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3.       L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le diciture "Repubblica di Moldova" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione è riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o nelle dichiarazioni di origine.

4.       Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

Modifiche del presente protocollo

Il sottocomitato doganale può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 39

Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

Le disposizioni del presente accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che alla data dell'entrata in vigore del presente accordo si trovano in transito nel territorio delle Parti oppure in regime di deposito provvisorio in magazzini doganali o zone franche, a condizione che vengano presentati alle autorità doganali della Parte importatrice, entro quattro mesi da tale data, una prova dell'origine compilata a posteriori e documenti attestanti che le merci sono state trasportate direttamente a norma dell'articolo 12.

________________

ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO II

Note introduttive all'elenco dell'allegato II DEL PROTOCOLLO II

Nota 1

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo.

Nota 2

2.1.    Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex"; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.

2.2.    Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o il numero di un capitolo e, di conseguenza, la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole della colonna 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3.    Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

2.4.    Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3 sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola di origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3

3.1.    Le disposizioni dell'articolo 5 del presente protocollo, relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una Parte.

Esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola di origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nell'Unione europea a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nell'Unione europea. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati non si tiene quindi conto del valore del lingotto non originario.

3.2.    La regola che figura nell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma in uno stadio successivo non lo è.

3.3.    Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola utilizza l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce", tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella norma stessa.

Tuttavia, quando una regola utilizza l'espressione "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." oppure "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto", significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4.    Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, ma non che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché, tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une o le altre, oppure entrambe.

3.5.    Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).

Esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Ciò non si applica tuttavia ai prodotti che, pur non potendo essere fabbricati a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura a uno stadio di lavorazione precedente.

Esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se per tale gruppo di prodotti il materiale non originario utilizzato può unicamente essere il filato, non è ammesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi a uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

3.6.    Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4

4.1.    Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

4.2.    Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0511, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

4.3.    Nell'elenco le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

4.4.    Nell'elenco per "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5

5.1.    Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10% del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

5.2.    Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

‑        seta;

‑        lana;

‑        peli grossolani di animali;

‑        peli fini di animali;

‑        crine di cavallo;

‑        cotone;

‑        carta e materiali per la fabbricazione della carta;

‑        lino;

‑        canapa;

‑        iuta ed altre fibre tessili liberiane;

‑        sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;

‑        cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali;

‑        filamenti sintetici;

‑        filamenti artificiali;

‑        filamenti conduttori elettrici;

‑        fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

‑        fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

‑        fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

‑        fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

‑        fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;

‑        fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

‑        fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene);

‑        fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile);

‑        altre fibre sintetiche in fiocco;

‑        fibre artificiali in fiocco di viscosa;

‑        altre fibre artificiali in fiocco;

‑        filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;

‑        filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

‑        prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

‑        altri prodotti di cui alla voce 5605.

Esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le regole di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10%, in peso, del filato.

Esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le regole di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le regole di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non ecceda il 10% del peso del tessuto.

Esempio:

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802, ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210, è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto, poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

5.3.    Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20% per tali filati.

5.4.    Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica", la tolleranza per tale nastro è del 30%.

Nota 6

6.1.    Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non ecceda l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2.    Ferma restando la nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo, ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

6.3.    Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 7

7.1.    I "trattamenti definiti" di cui alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

a)       distillazione sotto vuoto;

b)      ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c)       cracking;

d)      reforming;

e)       estrazione mediante solventi selettivi;

f)       trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato, all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g)      polimerizzazione;

h)      alchilazione;

i)       isomerizzazione.

7.2.    I "trattamenti definiti" di cui alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a)       distillazione sotto vuoto;

b)      ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c)       cracking;

d)      reforming;

e)       estrazione mediante solventi selettivi;

f)       trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g)      polimerizzazione;

h)      alchilazione;

i)       isomerizzazione;

j)       solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266‑59 T);

k)      solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

l)       solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710 aventi, in particolare, lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'hydrofinishing o la decolorazione);

m)     solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;

n)      solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;

o)      solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75% di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

7.3.    Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

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ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dal presente accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti del presente accordo.

Voce SA || Designazione delle merci || Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1) (2) || (3)               o                 (4)

capitolo 1 || Animali vivi || Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti ||

capitolo 2 || Carne e frattaglie commestibili || Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti ||

capitolo 3 || Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici || Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti ||

ex capitolo 4 || Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti ||

0403 || latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao || Fabbricazione in cui: ‑    tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; ‑    tutti i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari; e ‑    il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex capitolo 5 || Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti ||

ex 0502 || Setole di maiale o di cinghiale, preparate || Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole ||

capitolo 6 || Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale || Fabbricazione in cui: ‑    tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti, e ‑    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

capitolo 7 || Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci || Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti ||

capitolo 8 || Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni || Fabbricazione in cui: ‑    tutti i frutti utilizzati sono interamente ottenuti, e ‑    il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex capitolo 9 || Caffè, tè, mate e spezie, esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti ||

0901 || Caffè, anche torrefatto o decaffeinato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce ||

0902 || Tè, anche aromatizzato || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce ||

ex 0910 || Miscele di spezie || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce ||

capitolo 10 || Cereali || Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti ||

ex capitolo 11 || Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti ||

ex 1106 || Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati || Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708 ||

capitolo 12 || Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi || Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti ||

1301 || Gommalacca; gomme, resine, gommoresine e oleoresine (per esempio balsami), naturali || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

1302 || Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar‑agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: || ||

‑    mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati || Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati

‑    altri || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 14 || Materie da intreccio; altri prodotti di origine vegetale non nominati né compresi altrove || Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti ||

ex capitolo 15 || Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

1501 || Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: || ||

‑    grassi di ossa o grassi di cascami || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506

‑    altri || Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207

1502 || Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 || ||

‑    grassi di ossa o grassi di cascami || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506

‑    altri || Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti

1504 || Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: || ||

‑    frazioni solide || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504

‑    altri || Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

ex 1505 || Lanolina raffinata || Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505 ||

1506 || Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: || ||

‑    Frazioni solide || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506

‑    altri || Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti

da 1507 a 1515 || Oli vegetali e loro frazioni: || ||

‑    olio di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

‑    frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba || Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515

‑    altri || Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

1516 || Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati || Fabbricazione in cui: ‑    tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti, e ‑    tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 ||

1517 || Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 || Fabbricazione in cui: ‑    tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti, e ‑    tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 ||

capitolo 16 || Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici || Fabbricazione: ‑    a partire da animali del capitolo 1, e/o ‑    in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti ||

ex capitolo 17 || Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

ex 1701 || Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

1702 || Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: || ||

‑    maltosio e fruttosio chimicamente puri || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

‑    altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

‑    altri || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari

ex 1703 || Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

1704 || Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

capitolo 18 || Cacao e sue preparazioni || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

1901 || Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: || ||

‑    estratti di malto || Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

‑    altri || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

1902 || Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: || ||

‑    contenenti, in peso, il 20% o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi || Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il grano duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti

‑    contenenti, in peso, più del 20% di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi || Fabbricazione in cui: ‑    tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il grano duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti, e ‑    tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

1903 || Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecola, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108 ||

1904 || Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806, ‑    in cui tutti i cereali e la farina (ad eccezione del grano duro e del granturco Zea indurata e dei loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

1905 || Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11 ||

ex capitolo 20 || Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi: || Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti ||

ex 2001 || Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5%, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

ex 2004 ed ex 2005 || Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

2006 || Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

2007 || Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 2008 || ‑    Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole || Fabbricazione in cui il valore di tutta la frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati eccede il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

‑    Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

‑    Altre, esclusa la frutta (compresa la frutta a guscio) cotta ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelata || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

2009 || Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex capitolo 21 || Preparazioni alimentari diverse, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

2101 || Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta ||

2103 || Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: || ||

‑    preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Si possono tuttavia utilizzare la farina di senapa o la senapa preparata

‑    farina di senapa e senapa preparata || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 2104 || Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 ||

2106 || Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex capitolo 22 || Bevande, liquidi alcolici ed aceti, esclusi: || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati sono interamente ottenuti ||

2202 || Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, ‑    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari ||

2207 || Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 2207 o 2208, e ‑    in cui tutta l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5% in volume ||

2208 || Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 2207 o 2208, e ‑    in cui tutta l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5% in volume ||

ex capitolo 23 || Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

ex 2301 || Farine di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana || Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti ||

ex 2303 || Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40% in peso || Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto ||

ex 2306 || Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore al 3% || Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate sono interamente ottenute ||

2309 || Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali || Fabbricazione in cui: ‑    tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari, e ‑    tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti ||

ex capitolo 24 || Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti ||

2402 || Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco || Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari ||

ex 2403 || Tabacco da fumo || Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari ||

ex capitolo 25 || Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

ex 2504 || Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata || Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione di grafite cristallina greggia ||

ex 2515 || Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm || Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm ||

ex 2516 || Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm || Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm ||

ex 2518 || Dolomite calcinata || Calcinazione della dolomite non calcinata ||

ex 2519 || Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato. ||

ex 2520 || Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 2524 || Fibre di amianto naturali || Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto) ||

ex 2525 || Mica in polvere || Triturazione della mica o dei residui di mica ||

ex 2530 || Terre coloranti, calcinate o polverizzate || Calcinazione o triturazione di terre coloranti ||

capitolo 26 || Minerali, scorie e ceneri || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

ex capitolo 27 || Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

ex 2707 || Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, distillanti più del 65% del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili || Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ([1]) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 2709 || Oli greggi di minerali bituminosi || Distillazione distruttiva di materiali bituminosi ||

2710 || Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli || Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ([2]) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

2711 || Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi || Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ([3]) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

2712 || Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati || Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ([4]) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

2713 || Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi || Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ([5]) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

2714 || Bitumi e asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche || Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ([6]) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

2715 || Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs") || Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ([7]) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex capitolo 28 || Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2805 || "Mischmetall" || Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 2811 || Triossido di zolfo || Fabbricazione a partire da biossido di zolfo || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2833 || Solfato di alluminio || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 2840 || Perborato di sodio || Fabbricazione a partire da tetraborato di disodio pentaidrato || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2852 || Composti del mercurio di eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 29 || Prodotti chimici organici, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2901 || Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili || Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ([8]) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 2902 || Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili || Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ([9]) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 2905 || Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

2915 || Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2932 || ‑    Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

‑    Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

2933 || Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

2934 || Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2939 || Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, il 50% o più di alcaloidi || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex capitolo 30 || Prodotti farmaceutici, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

3002 || Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: || ||

|| ‑    Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi i materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente designazione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| ‑    altri || ||

|| ‑‑  Sangue umano || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente designazione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| ‑‑  sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente designazione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| ‑‑  frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente designazione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| ‑‑  emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente designazione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| ‑‑  altri || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente designazione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

3003 e 3004 || Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006): || ||

|| ‑    ottenuti a partire da amicacina della voce 2941 || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 e 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| ‑    altri || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 e 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto; e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 3006 || ‑    Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4 k) di questo capitolo || Si conserva l'origine del prodotto nella sua classificazione originaria ||

|| ‑    Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili: || ||

|| ‑    di plastica || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| ‑    in tessuto || Fabbricazione a partire da (7): –   fibre naturali –   fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o –   materiali chimici o paste tessili ||

|| ‑    Dispositivi per stomia || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex capitolo 31 || Concimi, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3105 || Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: ‑    nitrato di sodio ‑    calciocianamide ‑    solfato di potassio ‑    solfato di magnesio e di potassio || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto; e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 32 || Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3201 || Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati || Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3205 || Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ([10]) || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della voce 3205 a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 33 || Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche; esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3301 || Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un "gruppo" ([11]) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 34 || Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3403 || Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70% in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi || Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ([12]) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

3404 || Cere artificiali e cere preparate: || ||

|| ‑    a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| ‑    altri || Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: ‑    gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| || ‑    gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823, e ||

|| || ‑    i materiali della voce 3404 ||

|| || Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex capitolo 35 || Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3505 || Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: || ||

|| ‑    eteri ed esteri di amidi e fecole || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| ‑    altri || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3507 || Enzimi preparati non nominati né compresi altrove || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

capitolo 36 || Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 37 || Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3701 || Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori: || ||

|| ‑    pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo, in caricatori || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| ‑    altri || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali delle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3702 || Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3704 || Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 38 || Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3801 || ‑    Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; paste di carbonio per elettrodi || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| ‑    Grafite in forma di pasta, costituita da una miscela di più del 30%, in peso, di grafite e di oli minerali || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3803 || Tallol raffinato || Raffinazione di tallol greggio || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3805 || Essenza di trementina al solfato, depurata || Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3806 || "Gomme-esteri" || Fabbricazione a partire da acidi resinici || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3807 || Pece nera (pece di catrame vegetale) || Distillazione del catrame di legno || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3808 || Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

3809 || Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

3810 || Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

3811 || Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: || ||

|| ‑    additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| ‑    altri || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

3812 || Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

3813 || Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

3814 || Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

3818 || Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

3819 || Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno del 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

3820 || Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 3821 || Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

3822 || Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

3823 || Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: || ||

|| ‑    acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

|| ‑    alcoli grassi industriali || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823 ||

3824 || Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove: || ||

|| ‑    i seguenti prodotti di questa voce: ‑‑  leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali ‑‑  acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri ‑‑  sorbitolo diverso da quello della voce 2905 || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| ‑‑  solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali ‑‑  scambiatori di ioni ‑‑  composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche || ||

|| ‑‑  ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas ‑‑  acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante ‑‑  acidi solfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri ‑‑  olio di flemma e olio di Dippel ‑‑  miscele di sali aventi differenti anioni ‑‑  paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto || ||

|| ‑    altri || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

da 3901 a 3915 || Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica, esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912, per i quali le relative regole sono specificate di seguito: || ||

|| ‑    prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99%, in peso, del tenore totale del polimero || Fabbricazione in cui: ‑    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ([13]) || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| ‑    altri || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ([14]) || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3907 || ‑    Copolimeri ottenuti da policarbonati e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ([15]) ||

|| ‑    Poliestere || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) ||

3912 || Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

da 3916 a 3921 || Semilavorati e lavori di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per i quali le relative regole sono specificate in appresso: || ||

|| ‑    prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| ‑    altri || ||

|| ‑‑  prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99%, in peso, del tenore totale del polimero || Fabbricazione in cui: ‑    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ([16]) || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| ‑‑  altri || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ([17]) || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3916 ed ex 3917 || Profilati e tubi || Fabbricazione in cui: ‑    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3920 || ‑    Fogli o pellicole di ionomeri || Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero di etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| ‑    Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 3921 || Fogli di plastica, metallizzati || Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti, di spessore inferiore a 23 micron ([18]) || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 3922 a 3926 || Articoli di plastica || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex capitolo 40 || Gomma e lavori di gomma, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

ex 4001 || Lastre "crêpe" di gomma per suole || Laminazione di fogli "crêpe" di gomma naturale ||

4005 || Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

4012 || Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma: || ||

|| ‑    pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerati, di gomma || Rigenerazione di pneumatici usati o di gomme piene o semipiene usate ||

|| ‑    altri || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012 ||

ex 4017 || Lavori di gomma indurita || Fabbricazione a partire da gomma indurita ||

ex capitolo 41 || Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

ex 4102 || Pelli gregge di ovini, senza vello || Slanatura di pelli di ovini ||

da 4104 a 4106 || Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati || Riconciatura di cuoio e pelli conciati o Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

4107, 4112 e 4113 || Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113 ||

ex 4114 || Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli metallizzati || Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113 a condizione che il loro valore totale non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

capitolo 42 || Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

ex capitolo 43 || Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

ex 4302 || Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: || ||

|| ‑    tavole, croci e manufatti simili || Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate ||

|| ‑    altri || Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite ||

4303 || Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelle da pellicceria || Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302 ||

ex capitolo 44 || Legno e lavori di legno; carbone di legna; esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

ex 4403 || Legno squadrato || Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato ||

ex 4407 || Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm || Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa ||

ex 4408 || Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa || Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa ||

ex 4409 || Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: || ||

|| ‑    levigato o incollato con giunture di testa || Levigatura o incollatura con giunture di testa ||

|| ‑    liste e modanature || Fabbricazione di liste e modanature ||

da ex 4410 a ex 4413 || Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili || Fabbricazione di liste e modanature ||

ex 4415 || Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno || Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato ||

ex 4416 || Fusti, botti, tini, mastelli e altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno || Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato ||

ex 4418 || ‑    Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno ||

|| ‑    Liste e modanature || Fabbricazione di liste e modanature ||

ex 4421 || Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature || Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 ||

ex capitolo 45 || Sughero e lavori di sughero, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

4503 || Lavori di sughero naturale || Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501 ||

capitolo 46 || Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

capitolo 47 || Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti) || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

ex capitolo 48 || Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

ex 4811 || Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati || Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 ||

4816 || Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole || Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 ||

4817 || Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per la corrispondenza || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 4818 || Carta igienica || Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 ||

ex 4819 || Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci e altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 4820 || Blocchi di carta da lettere || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 4823 || Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura || Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 ||

ex capitolo 49 || Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

4909 || Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni o applicazioni || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911 ||

4910 || Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: || ||

|| ‑    calendari del genere "perpetuo", o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| ‑    altri || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911 ||

ex capitolo 50 || Seta, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

ex 5003 || Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati || Cardatura o pettinatura dei cascami di seta ||

da 5004 a ex 5006 || Filati di seta e filati di cascami di seta || Fabbricazione a partire da ([19]): ‑    seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, ‑    altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, ‑    materiali chimici o paste tessili, o ‑    materiali per la fabbricazione della carta ||

5007 || Tessuti di seta o di cascami di seta: || ||

|| ‑    contenenti fili di gomma || Fabbricazione a partire da filati semplici ([20]) ||

|| ‑    altri || Fabbricazione a partire da ([21]): ||

|| || ‑    filati di cocco, ‑    fibre naturali, ‑    fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, ‑    materiali chimici o paste tessili, o ‑    carta o ||

|| || Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex capitolo 51 || Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

da 5106 a 5110 || Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine || Fabbricazione a partire da ([22]): ‑    seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, ‑    fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, ‑    materiali chimici o paste tessili, o ‑    materiali per la fabbricazione della carta ||

da 5111 a 5113 || Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: || ||

|| ‑    contenenti fili di gomma || Fabbricazione a partire da filati semplici ([23]) ||

|| ‑    altri || Fabbricazione a partire da ([24]): ||

|| || ‑    filati di cocco, ‑    fibre naturali, ‑    fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, ‑    materiali chimici o paste tessili, o ‑    carta o ||

|| || Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex capitolo 52 || Cotone, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

da 5204 a 5207 || Filati di cotone || Fabbricazione a partire da ([25]): ‑    seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, ‑    fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, ‑    materiali chimici o paste tessili, o ‑    materiali per la fabbricazione della carta ||

da 5208 a 5212 || Tessuti di cotone: || ||

|| ‑    contenenti fili di gomma || Fabbricazione a partire da filati semplici ([26]) ||

|| ‑    altri || Fabbricazione a partire da ([27]): ||

|| || ‑    filati di cocco, ‑    fibre naturali, ‑    fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, ‑    materiali chimici o paste tessili, o ‑    carta o ||

|| || Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex capitolo 53 || Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

da 5306 a 5308 || Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta || Fabbricazione a partire da ([28]): ‑    seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, ‑    fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, ‑    materiali chimici o paste tessili, o ‑    materiali per la fabbricazione della carta ||

da 5309 a 5311 || Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: || ||

|| ‑    contenenti fili di gomma || Fabbricazione a partire da filati semplici ([29]) ||

|| ‑    altri || Fabbricazione a partire da ([30]): ‑    filati di cocco, ‑    filati di iuta, ‑    fibre naturali, ‑    fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, ‑    materiali chimici o paste tessili, o ‑    carta o ||

|| || Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

da 5401 a 5406 || Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali || Fabbricazione a partire da ([31]): ‑    seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, ‑    fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, ‑    materiali chimici o paste tessili, o ‑    materiali per la fabbricazione della carta ||

5407 e 5408 || Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: || ||

|| ‑    contenenti fili di gomma || Fabbricazione a partire da filati semplici ([32]) ||

|| ‑    altri || Fabbricazione a partire da ([33]): ||

|| || ‑    filati di cocco, ‑    fibre naturali, ‑    fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, ‑    materiali chimici o paste tessili, o ‑    carta o ||

|| || Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

da 5501 a 5507 || Fibre sintetiche o artificiali in fiocco || Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili ||

da 5508 a 5511 || Filati e filati per cucire || Fabbricazione a partire da ([34]): ‑    seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, ‑    fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, ‑    materiali chimici o paste tessili, o ‑    materiali per la fabbricazione della carta ||

da 5512 a 5516 || Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: || ||

|| ‑    contenenti fili di gomma || Fabbricazione a partire da filati semplici ([35]) ||

|| ‑    altri || Fabbricazione a partire da ([36]): ‑    filati di cocco, ‑    fibre naturali, ‑    fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, ‑    materiali chimici o paste tessili, o ‑    carta o ||

|| || Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex capitolo 56 || Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; esclusi: || Fabbricazione a partire da ([37]): ‑    filati di cocco, ‑    fibre naturali, ‑    materiali chimici o paste tessili, o ‑    materiali per la fabbricazione della carta ||

5602 || Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: || ||

|| ‑    feltri all'ago || Fabbricazione a partire da ([38]): ‑    fibre naturali, o ‑    materiali chimici o paste tessili Tuttavia: ||

|| || ‑    il filato di polipropilene della voce 5402, ‑    le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o ‑    i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| ‑    altri || Fabbricazione a partire da ([39]): ‑    fibre naturali, ‑    fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o ‑    materiali chimici o paste tessili ||

5604 || Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: || ||

|| ‑    fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili || Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili ||

|| ‑    altri || Fabbricazione a partire da ([40]): ‑    fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, ‑    materiali chimici o paste tessili, o ‑    materiali per la fabbricazione della carta ||

5605 || Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo || Fabbricazione a partire da ([41]): ‑    fibre naturali, ‑    fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, ‑    materiali chimici o paste tessili, o ‑    materiali per la fabbricazione della carta ||

5606 || Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella" || Fabbricazione a partire da ([42]): ‑    fibre naturali, ‑    fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, ‑    materiali chimici o paste tessili, o ‑    materiali per la fabbricazione della carta ||

capitolo 57 || Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili: || ||

|| ‑    di feltro all'ago || Fabbricazione a partire da ([43]): ‑    fibre naturali, o ‑    materiali chimici o paste tessili Tuttavia: ||

|| || ‑    i filati di polipropilene della voce 5402, ‑    le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o ‑    i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto ||

|| ‑    di altri feltri || Fabbricazione a partire da ([44]): ‑    fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure ‑    materiali chimici o paste tessili ||

|| ‑    altri || Fabbricazione a partire da ([45]): ‑    filati di cocco o di iuta, ‑    filati di filamenti sintetici o artificiali ‑    fibre naturali, o ‑    fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto ||

ex capitolo 58 || Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi: || ||

|| ‑    elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma || Fabbricazione a partire da filati semplici ([46]) ||

|| ‑    altri || Fabbricazione a partire da ([47]): ||

|| || ‑    fibre naturali, ‑    fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o ‑    materiali chimici o paste tessili o ||

|| || Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

5805 || Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

5810 || Ricami in pezza, in strisce o in motivi || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

5901 || Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria || Fabbricazione a partire da filati ||

5902 || Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: || ||

|| ‑    contenenti, in peso, non più del 90% di materie tessili || Fabbricazione a partire da filati ||

|| ‑    altri || Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili ||

5903 || Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 || Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

5904 || Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati || Fabbricazione a partire da filati ([48]) ||

5905 || Rivestimenti murali di materie tessili: || ||

|| ‑    impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie || Fabbricazione a partire da filati ||

|| ‑    altri || Fabbricazione a partire da ([49]): ||

|| || ‑    filati di cocco, ‑    fibre naturali, ‑    fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o ‑    materiali chimici o paste tessili o ||

|| || Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

5906 || Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: || ||

|| ‑    Stoffe a maglia || Fabbricazione a partire da ([50]): ‑    fibre naturali, ‑    fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o ‑    materiali chimici o paste tessili ||

|| ‑    Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90% di materie tessili || Fabbricazione a partire da sostanze chimiche ||

|| ‑    altri || Fabbricazione a partire da filati ||

5907 || Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili || Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

5908 || Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: || ||

|| ‑    reticelle ad incandescenza, impregnate || Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia ||

|| ‑    altri || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

da 5909 a 5911 || Manufatti tessili per usi industriali: || ||

|| ‑    dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 || Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 ||

|| ‑    tessuti feltrati o non feltrati, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911 || Fabbricazione a partire da ([51]): ‑    filati di cocco, ‑    i materiali seguenti: ‑‑  filati di politetrafluoroetilene ([52]), ‑‑  filati di poliammide, ritorti e spalmati, impregnati o coperti di resina fenolica, ‑‑  filati di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico, ||

|| || ‑‑  monofilati di politetrafluoroetilene ([53]), ‑‑  filati di fibre tessili sintetiche in poli(p‑fenilentereftalammide), ‑‑  filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici ([54]), ||

|| || ‑‑  monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4-cicloesandietanolo e di acido isoftalico, ‑‑  fibre naturali, ‑‑  fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o ‑‑  materiali chimici o paste tessili ||

|| ‑    altri || Fabbricazione a partire da ([55]): ‑    filati di cocco, ‑    fibre naturali, ‑    fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o ‑    materiali chimici o paste tessili ||

capitolo 60 || Stoffe a maglia || Fabbricazione a partire da ([56]): ‑    fibre naturali, ‑    fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o ‑    materiali chimici o paste tessili ||

capitolo 61 || Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia: || ||

|| ‑    ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta || Fabbricazione a partire da filati ([57])([58]) ||

|| ‑    altri || Fabbricazione a partire da ([59]): ‑    fibre naturali, ‑    fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o ‑    materiali chimici o paste tessili ||

ex capitolo 62 || Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi: || Fabbricazione a partire da filati ([60])([61]) ||

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211 || Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed accessori di abbigliamento confezionati per bambini piccoli, ricamati || Fabbricazione a partire da filati ([62]) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ([63]) ||

ex 6210 ed ex 6216 || Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato || Fabbricazione a partire da filati ([64]) o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ([65]) ||

6213 e 6214 || Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: || ||

|| ‑    ricamati || Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi ([66])([67]) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ([68]) ||

|| ‑    altri || Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi ([69])([70]) o ||

|| || Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutte le merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

6217 || Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212: || ||

|| ‑    ricamati || Fabbricazione a partire da filati ([71]) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ([72]) ||

|| ‑    equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato || Fabbricazione a partire da filati ([73]) o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ([74]) ||

|| ‑    Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| ‑    Altri || Fabbricazione a partire da filati ([75]) ||

ex capitolo 63 || Altri accessori di abbigliamento confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

da 6301 a 6304 || Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: || ||

|| ‑    in feltro, non tessuti || Fabbricazione a partire da ([76]): ‑    fibre naturali, o ‑    materiali chimici o paste tessili ||

|| ‑    altri || ||

|| ‑‑  ricamati || Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi ([77])([78]) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto) a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| ‑‑  altri || Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi ([79])([80]) ||

6305 || Sacchi e sacchetti da imballaggio || Fabbricazione a partire da ([81]): ‑    fibre naturali, ‑    fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o ‑    materiali chimici o paste tessili ||

6306 || Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: || ||

|| ‑    non tessuti || Fabbricazione a partire da ([82])([83]): ‑    fibre naturali, o ‑    materiali chimici o paste tessili ||

|| ‑    altri || Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi ([84])([85]) ||

6307 || Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

6308 || Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto || Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento ||

ex capitolo 64 || Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti; esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 ||

6406 || Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

ex capitolo 65 || Cappelli, copricapo ed altre acconciature, loro parti, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

6505 || Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite || Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ([86]) ||

ex capitolo 66 || Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

6601 || Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

capitolo 67 || Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

ex capitolo 68 || Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

ex 6803 || Lavori di ardesia naturale o agglomerata || Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata ||

ex 6812 || Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce ||

ex 6814 || Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie || Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) ||

capitolo 69 || Prodotti ceramici || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

ex capitolo 70 || Vetro e lavori di vetro, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

ex 7003, ex 7004 ed ex 7005 || Vetro con uno strato non riflettente || Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 ||

7006 || Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie: || ||

|| ‑    lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII ([87]) || Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006 ||

|| ‑    altri || Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 ||

7007 || Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro || Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 ||

7008 || Vetri isolanti a pareti multiple || Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 ||

7009 || Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi || Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 ||

7010 || Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

7013 || Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 7019 || Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati || Fabbricazione a partire da: ‑    stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, oppure ‑    lana di vetro ||

ex capitolo 71 || Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

ex 7101 || Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 7102, ex 7103 ed ex 7104 || Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate || Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate ||

7106, 7108 e 7110 || Metalli preziosi: || ||

|| ‑    greggi || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 e 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni ||

|| ‑    semilavorati o in polvere || Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi ||

ex 7107, ex 7109 ed ex 7111 || Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati || Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi ||

7116 || Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

7117 || Minuterie di fantasia || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o ||

|| || Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex capitolo 72 || Ghisa, ferro e acciaio, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

7207 || Semiprodotti di ferro o di acciai non legati || Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205 ||

da 7208 a 7216 || Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati || Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 ||

7217 || Fili di ferro o di acciai non legati || Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 ||

ex 7218, da 7219 a 7222 || Semiprodotti, prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di acciai inossidabili || Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218 ||

7223 || Fili di acciai inossidabili || Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218 ||

ex 7224, da 7225 a 7228 || Semiprodotti, prodotti laminati piatti, prodotti laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse), barre e profilati in altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati || Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224 ||

7229 || Fili di altri acciai legati || Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224 ||

ex capitolo 73 || Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

ex 7301 || Palancole || Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 ||

7302 || Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie || Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 ||

7304, 7305 e 7306 || Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio || Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224 ||

ex 7307 || Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti || Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 35% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

7308 || Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati ||

ex 7315 || Catene antisdrucciolevoli || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex capitolo 74 || Rame e lavori di rame, esclusi: || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

7401 || Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame) || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

7402 || Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

7403 || Rame raffinato e leghe di rame, greggio: || ||

|| ‑    rame raffinato || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

|| ‑    leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi || Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame ||

7404 || Cascami e avanzi di rame || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

7405 || Leghe madri di rame || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

ex capitolo 75 || Nichel e lavori di nichel, esclusi: || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

da 7501 a 7503 || Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel e altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami e avanzi di nichel || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

ex capitolo 76 || Alluminio e lavori di alluminio, esclusi: || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

7601 || Alluminio greggio || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio ||

7602 || Cascami e avanzi di alluminio || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

ex 7616 || Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

capitolo 77 || Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato || ||

ex capitolo 78 || Piombo e lavori di piombo, esclusi: || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

7801 || Piombo greggio || ||

|| ‑    piombo raffinato || Fabbricazione a partire da piombo d'opera ||

|| ‑    altro || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami ei rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati ||

7802 || Cascami e avanzi di piombo || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

ex capitolo 79 || Zinco e lavori di zinco, esclusi: || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

7901 || Zinco greggio || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati ||

7902 || Cascami e avanzi di zinco || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

ex capitolo 80 || Stagno e lavori di stagno, esclusi: || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

8001 || Stagno greggio || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati ||

8002 e 8007 || Cascami e avanzi di stagno; altri lavori di stagno || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

capitolo 81 || Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie: || ||

|| ‑    altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| ‑    altri || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

ex capitolo 82 || Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

8206 || Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento ||

8207 || Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

8208 || Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 8211 || Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare lame di coltello e manici di metalli comuni ||

8214 || Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni ||

8215 || Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni ||

ex capitolo 83 || Lavori diversi di metalli comuni, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

ex 8302 || Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili, per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 8306 || Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex capitolo 84 || Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi: || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8401 || Elementi combustibili nucleari || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ([88]) || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8402 || Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata" || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8403 ed ex 8404 || Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402, e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8406 || Turbine a vapore || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

8407 || Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

8408 || Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel) || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

8409 || Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

8411 || Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8412 || Altri motori e macchine motrici || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 8413 || Pompe volumetriche rotative || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8414 || Ventilatori e simili, per usi industriali || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8415 || Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

8418 || Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8419 || Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone || Fabbricazione in cui: ‑    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8420 || Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine || Fabbricazione in cui: ‑    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8423 || Apparecchi e strumenti per pesare i pezzi fabbricati, comprese le basculle e le bilance per verificare, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8425 a 8428 || Macchine e apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico || Fabbricazione in cui: ‑    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8429 || Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici‑spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi || ||

|| ‑    rulli compressori || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| ‑    altri || Fabbricazione in cui: ‑    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8430 || Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve || Fabbricazione in cui: ‑    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8431 || Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

8439 || Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone || Fabbricazione in cui: ‑    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8441 || Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo || Fabbricazione in cui: ‑    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8443 || Stampanti per macchine ed apparecchi per ufficio (ad esempio, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, macchine per l'elaborazione di testi, ecc.) || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

da 8444 a 8447 || Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 8448 || Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

8452 || Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: || ||

|| ‑    macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore || Fabbricazione in cui: ‑    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ‑    il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non deve eccedere il valore di tutti i materiali originari utilizzati, e ‑    il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari ||

|| ‑    altri || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

da 8456 a 8466 || Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

da 8469 a 8472 || Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche) || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

8480 || Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diverse dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

8482 || Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8484 || Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 8486 || ‑ Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma, loro parti e accessori ‑ macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici per metalli, loro parti e accessori; ‑ macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto‑cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro, loro parti e accessori ‑ strumenti da traccia che generano tracciati per la produzione di maschere o reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; loro parti e accessori || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| ‑ forme, per formare ad iniezione o per compressione || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| ‑ macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico || Fabbricazione in cui: ‑    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8487 || Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex capitolo 85 || Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi, esclusi: || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8501 || Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni) || Fabbricazione in cui: ‑    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8502 || Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici || Fabbricazione in cui: ‑    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8504 || Unità di alimentazione elettrica per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 8517 || Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza filo (come una rete locale o estesa) diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528 || Fabbricazione in cui: ‑    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8518 || Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono || Fabbricazione in cui: ‑    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519 || Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono || Fabbricazione in cui: ‑    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8521 || Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici || Fabbricazione in cui: ‑    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8522 || Parti e accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

8523 || ‑    dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37; || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| ‑    dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37; || Fabbricazione in cui: ‑    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| ‑ matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37; || Fabbricazione in cui: ‑    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| ‑    schede di prossimità e "schede intelligenti" ("smart cards") con due e o più circuiti integrati elettronici || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| ‑ "schede intelligenti" ("smart cards") con un circuito integrato elettronico || Fabbricazione in cui: ‑    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato negli articoli 3 e 4 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8525 || Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali || Fabbricazione in cui: ‑    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8526 || Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando || Fabbricazione in cui: ‑    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8527 || Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria || Fabbricazione in cui: ‑    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8528 || ‑    monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| ‑    altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; || Fabbricazione in cui: ‑    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8529 || Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: || ||

|| ‑    Destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| ‑    Destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471 || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| ‑    altri || Fabbricazione in cui: ‑    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8535 || Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione superiore a 1000 V || Fabbricazione in cui: ‑    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8536 || ‑    Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1000 V || Fabbricazione in cui: ‑    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| ‑    connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche || ||

|| ‑‑       di materie plastiche || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| ‑‑       di ceramica || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

|| ‑‑       di rame || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

8537 || Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 || Fabbricazione in cui: ‑    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8541 || Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8542 || Circuiti integrati elettronici || ||

|| ‑    Circuiti integrati monolitici || Fabbricazione in cui: ‑    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato negli articoli 3 e 4 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

  || ‑    multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||  

|| ‑    altri || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8544 || Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

8545 || Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

8546 || Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

8547 || Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

8548 || ‑    Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo || ||

|| ‑    microassiemaggi elettronici || Fabbricazione in cui: ‑    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| ‑    altri || || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 86 || Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; esclusi: || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

8608 || Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 87 || Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori, esclusi: || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

8709 || Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8710 || Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711 || Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali "side car": || ||

|| ‑    con motore a pistone alternativo di cilindrata: || ||

|| ‑‑  inferiore o uguale a 50 cm3 || Fabbricazione in cui: ‑    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| ‑‑  superiore a 50 cm3 || Fabbricazione in cui: ‑    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| ‑    altri || Fabbricazione in cui: ‑    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8712 || Biciclette senza cuscinetti a sfere || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8715 || Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8716 || Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 88 || Navigazione aerea o spaziale, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8804 || Rotochutes || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8805 || Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 89 || Navigazione marittima o fluviale || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 90 || Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; parti e accessori di questi strumenti o apparecchi; esclusi: || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9001 || Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

9002 || Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

9004 || Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 9005 || Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e ‑    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9006 || Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e i tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a sistema elettrico di accensione || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9007 || Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9011 || Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9014 || Altri strumenti e apparecchi di navigazione || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

9015 || Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

9016 || Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

9017 || Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

9018 || Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: || ||

|| ‑    poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| ‑    altri || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9019 || Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione e altri apparecchi di terapia respiratoria || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9020 || Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9024 || Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

9025 || Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

9026 || Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi e dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

9027 || Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, strumenti ed apparecchi per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

9028 || Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: || ||

|| ‑    parti e accessori || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| ‑    altri || Fabbricazione in cui: ‑    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9029 || Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

9030 || Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

9031 || Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

9032 || Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

9033 || Parti e accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex capitolo 91 || Orologeria, esclusi: || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

9105 || Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili || Fabbricazione in cui: ‑    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9109 || Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili || Fabbricazione in cui: ‑    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9110 || Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria || Fabbricazione in cui: ‑    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9111 || Casse per orologi e loro parti || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9112 || Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9113 || Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: || ||

|| ‑    di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| ‑    altri || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

capitolo 92 || Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

capitolo 93 || Armi e munizioni e loro parti e accessori || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex capitolo 94 || Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate; esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9401 ed ex 9403 || Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m2 || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che: || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| || ‑    il valore del tessuto non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑    tutti gli altri materiali utilizzati siano originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403 ||

9405 || Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

9406 || Costruzioni prefabbricate || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex capitolo 95 || Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori; esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

ex 9503 || Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 9506 || Bastoni per golf e loro parti e pezzi staccati || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf ||

ex capitolo 96 || Lavori diversi, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

ex 9601 ed ex 9602 || Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio || Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce ||

ex 9603 || Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

9605 || Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti || Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento ||

9606 || Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

9608 || Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose;  penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce ||

9612 || Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola || Fabbricazione: ‑    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 9613 || Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 9614 || Pipe, comprese le teste di pipe || Fabbricazione a partire da sbozzi ||

capitolo 97 || Oggetti d'arte, da collezione o di antichità || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ||

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ALLEGATO III DEL PROTOCOLLO II

FACSIMILE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E DELLA DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1

Istruzioni per la stampa

1.       Il certificato deve avere un formato di 210 x 297 mm; è ammessa, per lunghezza, una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più. Deve essere stampato su carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione effettuata con mezzi meccanici o chimici.

2.       Le autorità competenti delle Parti possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne l'esecuzione a tipografie autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato reca inoltre un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1.    Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) ||       EUR.1    N. A    000.000

|| Prima di compilare il formulario consultare le note a tergo

|| 2.    Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra       .......................................................................................

3.    Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) ||                                      e       ....................................................................................... (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

|| 4.    Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari || 5.    Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6.    Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) || 7.    Osservazioni

8.    N. d'ordine; marche e numeri; numero e natura dei colli1; designazione delle merci || 9.    Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3, ecc.) || 10.  Fatture       (indicazione facoltativa)

11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione2 Modello ..................................n. ….……... del ………………………………………. Ufficio doganale Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato  Timbro ................................................................... ................................................................... Luogo e data ……………...................... ................................................................... ……............................................................ (Firma) || 12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano le condizioni richieste per il rilascio del presente certificato. Luogo e data .......................................................................... (Firma)

1. Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare "alla rinfusa".

2. Da compilare solo quando lo richieda la normativa del paese o del territorio esportator.

13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a: || 14. RISULTATO DEL CONTROLLO

|| Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato1 ¨ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. ¨ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).

È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato ...............................................……………................................. (Luogo e data)       Timbro .....................................................…… (Firma) || .........................................……………………………….. (Luogo e data)       Timbro .....................................................… (Firma) _____________ (1) Contrassegnare con una X la casella utile.

NOTE

1.            Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.

2.            Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

3.            Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

1.    Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) ||       EUR.1    N. A    000.000

|| Prima di compilare il formulario consultare le note a tergo

|| 2.    Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra       .......................................................................................

3.    Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) ||                                      e       ....................................................................................... (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

|| 4.    Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari || 5.    Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6.    Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) || 7.    Osservazioni

8.    N. d'ordine; marche e numeri; numero e natura dei colli (1); designazione delle merci || 9.    Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3, ecc.) || 10.  Fatture       (indicazione facoltativa)

1. Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare "alla rinfusa".

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,

DICHIARA   che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato allegato;

PRECISA      le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare tali condizioni:

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

PRESENTA   i seguenti documenti giustificativi(1):

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da dette autorità della sua contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE       il rilascio del certificato allegato per queste merci.

(Luogo e data)

…………

(Firma)

…………

(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc. relativi ai prodotti impiegati nella produzione o alle merci riesportate tal quali.

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ALLEGATO IV DEL PROTOCOLLO II

TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE

La dichiarazione di origine, il cui testo è riportato di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № …(1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° …(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial …(2).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs‑Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2).

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...(2).

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br………...(1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi…………(2) preferencijalnog podrijetla.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2).

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. …(1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme …(2).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...(1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális ...(2) származásúak.

Versione maltese

L‑esportatur tal‑prodotti koperti b'dan id‑dokument (awtorizzazzjoni tad‑dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il‑prodotti huma ta' oriġini preferenzjali …(2).

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O abaixo­‑assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. …(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială …(2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Versione della Repubblica di Moldova

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. …(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială …(2).

……………………………………………………………............................................3

(Luogo e data)

...……………………………………………………………………..............................4

(Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

1        Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco.

2        Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

3        Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

4        Nei casi in cui l'esportatore non sia tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

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DICHIARAZIONE COMUNE

RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA

1.       La Repubblica di Moldova accetta come prodotti originari dell'Unione europea ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.

2.       Il protocollo II relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui al paragrafo 1.

DICHIARAZIONE COMUNE

RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1.       La Repubblica di Moldova accetta come prodotti originari dell'Unione europea ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

2.       Il protocollo II relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui al paragrafo 1.

DICHIARAZIONE COMUNE

CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE REGOLE DI ORIGINE CONTENUTE NEL PROTOCOLLO II RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

1.       Le Parti convengono di rivedere le regole di origine contenute nel protocollo II relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa e di discutere le modifiche necessarie su richiesta di una delle Parti. Nel corso di tali discussioni, le Parti prendono in considerazione lo sviluppo delle tecnologie, dei processi di produzione, le fluttuazioni dei prezzi e tutti gli altri fattori che possono giustificare la modifica delle regole.

2.       L'allegato II del protocollo II relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa sarà aggiornato conformemente alle modifiche periodiche del sistema armonizzato.

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PROTOCOLLO III

SULL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA

NEL SETTORE DOGANALE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

a)       "legislazione doganale": le disposizioni di legge o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

b)      "autorità richiedente": un'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;

c)       "autorità interpellata": un'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;

d)      "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;

e)       "operazione contraria alla legislazione doganale": qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.       Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e la repressione delle operazioni contrarie alla legislazione doganale.

2.       L'assistenza in materia doganale prevista nel presente protocollo si applica a tutte le autorità amministrative delle Parti competenti per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né riguarda lo scambio delle informazioni ottenute in forza dei poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.

3.       L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non rientra nel presente protocollo.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1.       L'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente che ne faccia richiesta ogni informazione utile che consenta a quest'ultima di accertare che la legislazione doganale è correttamente applicata, comprese le informazioni riguardanti le attività accertate o programmate, che sono o che potrebbero costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale.

2.       Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica alla prima le seguenti informazioni:

a)       se le merci esportate dal territorio di una delle Parti siano state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;

b)      se le merci importate nel territorio di una delle Parti siano state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3.       Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, nel quadro delle proprie disposizioni di legge o regolamentari, prende le misure necessarie a garantire che siano tenuti sotto controllo speciale:

a)       le persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono ragionevoli motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

b)      i luoghi in cui sono stati costituiti o possono essere costituiti depositi di merci in forme tali da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

c)       le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

d)      i mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in forme tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le Parti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa e nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni di legge o regolamentari, qualora la considerino necessaria per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo informazioni riguardanti:

a)       le attività che sono o sembrano essere operazioni contrarie alla legislazione doganale e che possono interessare l'altra Parte;

b)      i nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;

c)       le merci di cui si sa che sono oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale;

d)      le persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono ragionevoli motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

e)       i mezzi di trasporto per i quali vi sono ragionevoli motivi di ritenere che siano stati, siano oppure possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 5

Consegna e notifica

1.       Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alle disposizioni di legge o regolamentari ad essa applicabili, tutte le misure necessarie per consegnare i documenti o per notificare a un destinatario residente o stabilito sul suo territorio le decisioni dell'autorità richiedente che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo.

2.       Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni sono presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua per essa accettabile.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1.       Le domande di assistenza a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto e sono corredate dei documenti necessari per consentirne l'espletamento.  Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2.       Le domande prodotte a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

a)       la denominazione dell'autorità richiedente;

b)      la misura richiesta;

c)       l'oggetto e il motivo della domanda;

d)      le disposizioni di legge o regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione;

e)       indicazioni il più possibile esatte ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f)       una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

3.       Le domande di assistenza sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua per essa accettabile. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alle domande di cui al paragrafo 1.

4.       Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui al presente articolo, se ne può richiedere la correzione o il completamento; contestualmente possono essere disposte misure cautelari.

Articolo 7

Esecuzione delle domande

1.       Al fine di soddisfare le domanda di assistenza, l'autorità interpellata procede, nei limiti delle proprie competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa Parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda sia stata indirizzata dall'autorità interpellata qualora quest'ultima non possa agire autonomamente.

2.       Le domande di assistenza sono trattate senza indugio conformemente alle disposizioni di legge o regolamentari della Parte interpellata.

3.       I funzionari debitamente autorizzati di una Parte, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, possono recarsi negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata, conformemente al paragrafo 1, per ottenere le informazioni relative alle attività che costituiscono o potrebbero costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale, necessarie all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4.       I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni stabilite da quest'ultima, presenziare alle indagini condotte nel territorio dell'altra Parte.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1.       L'autorità interpellata comunica per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle indagini inviando anche i documenti, le copie autenticate o gli altri atti pertinenti.

2.       Queste informazioni possono essere in formato elettronico.

3.       Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

Articolo 9

Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1.       L'assistenza può essere rifiutata o subordinata al rispetto di determinati requisiti o condizioni qualora una Parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:

a)       rischi di pregiudicare la sovranità della Repubblica di Moldova o di uno Stato membro cui è stato chiesto di prestare assistenza a norma del presente protocollo;

b)      rischi di pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o

c)       violi segreti industriali, commerciali o professionali.

2.       L'autorità interpellata può differire l'assistenza se ritiene che questa interferisca con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.

3.       Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe essa stessa in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.

4.       Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate quanto prima all'autorità richiedente.

Articolo 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1.       Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente protocollo sono di natura riservatissima o riservata, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della tutela accordata a informazioni di natura analoga dalle leggi applicabili nella Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione.

2.       È consentito lo scambio di dati personali solo se la Parte che li riceve si impegna a proteggerli in una misura considerata adeguata dalla Parte che può fornire i dati.

3.       L'impiego, nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari avviati per operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute a norma del presente protocollo è considerato conforme ai fini del presente protocollo. Nei verbali, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le Parti possono pertanto utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o che ha dato accesso ai documenti è informata di tale uso.

4.       Le informazioni ottenute a norma del presente protocollo sono utilizzate unicamente ai fini del presente protocollo. Una Parte che intenda utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

Articolo 11

Periti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti amministrativi o giudiziari riguardanti le materie contemplate dal presente protocollo e può presentare gli oggetti, i documenti o le loro copie autenticate eventualmente necessari ai fini del procedimento. Nella richiesta di comparizione che l'autorità richiedente indirizza al funzionario deve essere precisato davanti a quale autorità amministrativa o giudiziaria il funzionario dovrà comparire, nonché su quale materia e in quale veste o a quale titolo sarà ascoltato.

Articolo 12

Spese di assistenza

Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute a norma del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per periti e testimoni nonché per interpreti e traduttori che non siano dipendenti pubblici.

Articolo 13

Attuazione

1.       L'attuazione del presente protocollo è affidata, da un lato, alle autorità doganali della Repubblica di Moldova e, dall'altro, ai servizi competenti della Commissione europea e alle autorità doganali degli Stati membri, a seconda dei casi. Dette autorità decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati.

2.       Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione che sono adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 14

Altri accordi

1.       Tenuto conto delle rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:

a)       lasciano impregiudicati gli obblighi delle Parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;

b)      sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e la Repubblica di Moldova; e

c)       non pregiudicano le disposizioni dell'Unione che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta a norma del presente protocollo che possa interessare l'Unione.

2.       In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o potrebbero venire conclusi tra singoli Stati membri dell'UE e la Repubblica di Moldova, nella misura in cui le disposizioni di questi accordi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.

Articolo 15

Consultazioni

Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le Parti si consultano per trovare una soluzione in sede di sottocomitato doganale istituito dall'articolo 200 del presente accordo.

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[1]        Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti definiti", cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

[2]        Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti definiti", cfr. la nota introduttiva 7.2.

[3]        Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti definiti", cfr. la nota introduttiva 7.2.

[4]        Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti definiti", cfr. la nota introduttiva 7.2.

[5]        Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti definiti", cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

[6]        Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti definiti", cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

[7]        Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti definiti", cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

[8]        Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti definiti", cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

[9]        Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti definiti", cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

[10]       La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

[11]       Per "gruppo" si intende una parte della designazione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

[12]       Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti definiti", cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

[13]       Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

[14]       Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

[15]       Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

[16]       Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

[17]       Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

[18]       Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico – misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) – è inferiore al 2%.

[19]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[20]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[21]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[22]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[23]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[24]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[25]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[26]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[27]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[28]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[29]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[30]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[31]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[32]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[33]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[34]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[35]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[36]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[37]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[38]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[39]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[40]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[41]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[42]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[43]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[44]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[45]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[46]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[47]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[48]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[49]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[50]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[51]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[52]       L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

[53]       L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

[54]       L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

[55]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[56]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[57]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[58]       Cfr. la nota introduttiva 6.

[59]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[60]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[61]       Cfr. la nota introduttiva 6.

[62]       Cfr. la nota introduttiva 6.

[63]       Cfr. la nota introduttiva 6.

[64]       Cfr. la nota introduttiva 6.

[65]       Cfr. la nota introduttiva 6.

[66]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[67]       Cfr. la nota introduttiva 6.

[68]       Cfr. la nota introduttiva 6.

[69]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[70]       Cfr. la nota introduttiva 6.

[71]       Cfr. la nota introduttiva 6.

[72]       Cfr. la nota introduttiva 6.

[73]       Cfr. la nota introduttiva 6.

[74]       Cfr. la nota introduttiva 6.

[75]       Cfr. la nota introduttiva 6.

[76]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[77]       Cfr. la nota introduttiva 6.

[78]       Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

[79]       Cfr. la nota introduttiva 6.

[80]       Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

[81]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[82]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[83]       Cfr. la nota introduttiva 6.

[84]       Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[85]       Cfr. la nota introduttiva 6.

[86]       Cfr. la nota introduttiva 6.

[87]       SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

[88]       Questa regola è applicabile fino al 31.12.2005.

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