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Document 52014PC0157
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra
/* COM/2014/0157 final - 2014/0087 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra /* COM/2014/0157 final - 2014/0087 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La proposta allegata costituisce lo strumento
giuridico che autorizza la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo di
associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e
i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra. Dato che la Comunità
europea dell'energia atomica (CEEA) è Parte dell'accordo, alla firma e alla
conclusione del presente accordo da parte della Commissione, a nome della CEEA,
si applica una procedura separata. Le relazioni tra l'Unione
europea (UE) e la Repubblica di Moldova sono attualmente disciplinate
dall'accordo di partenariato e di cooperazione che è entrato in vigore nel
luglio 1998. I negoziati su questo accordo di associazione ambizioso e di vasta
portata tra l'UE e la Repubblica di Moldova sono stati avviati nel gennaio
2010. Nel gennaio 2012 l'UE e la Repubblica di Moldova hanno avviato anche
negoziati sulla parte relativa alla zona di libero scambio globale e
approfondito (DCFTA) come elemento fondamentale dell'accordo di associazione. L'accordo
di associazione mira ad accelerare l'approfondimento delle relazioni politiche
ed economiche tra la Repubblica di Moldova e l'UE nonché a promuovere la
progressiva integrazione economica della Repubblica di Moldova con il mercato
interno dell'UE in ambiti specifici, tra l'altro mediante una DCFTA, come parte
integrante dell'accordo. L'accordo rappresenta un modo concreto di sfruttare la
dinamica delle relazioni UE-Repubblica di Moldova, concentrandosi sul sostegno
alle riforme fondamentali, sulla ripresa economica e sulla crescita, sulla governance
e sulle varie possibilità di cooperazione settoriale. L'accordo costituisce
anche un piano di riforme per la Repubblica di Moldova, basato su un programma
globale di ravvicinamento della legislazione della Repubblica di Moldova alle
norme e agli standard dell'UE, cui tutti i partner della Repubblica di Moldova
sono invitati ad allinearsi fornendo un'assistenza mirata. La futura assistenza
fornita dall'UE alla Repubblica di Moldova è collegata al piano di riforme
definito in base all'accordo. Al fine di preparare e agevolare l'attuazione
dell'accordo di associazione è stata elaborata un'agenda di associazione. In esito alla 15a plenaria
nel marzo 2013 e alla 7a tornata di negoziati sulla DCFTA nel giugno 2013, l'UE
e la Repubblica di Moldova hanno portato a termine i negoziati sull'accordo di
associazione. Il 29 novembre 2013 l'Unione europea e la Repubblica di Moldova
hanno siglato il testo dell'accordo di associazione, compresa la parte relativa
alla DCFTA. In linea con l'articolo
465 dell'accordo di associazione, si prevede l'applicazione provvisoria di
parti dell'accordo. L'applicazione provvisoria è dettata sia dalla necessità di
conciliare gli interessi economici reciproci e i valori condivisi sia dalla
volontà comune dell'UE e della Repubblica di Moldova di cominciare ad attuare e
applicare le parti ammissibili dell'accordo per accelerare l'impatto delle
riforme su questioni settoriali specifiche prima della conclusione dell'accordo
stesso. 2. ESITO DEI NEGOZIATI Il Consiglio è stato
regolarmente informato e consultato nei pertinenti gruppi di lavoro del
Consiglio, in particolare in seno al COEST e al comitato della politica
commerciale (TPC), in tutte le fasi dei negoziati. La Commissione ritiene che
gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato siano stati
conseguiti e che il progetto di accordo di associazione sia accettabile per
l'Unione. Il contenuto definitivo
dell'accordo di associazione può essere sintetizzato come segue. L'accordo istituisce
un'associazione tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Repubblica di Moldova, dall'altra. Questo segna una nuova fase nello sviluppo
delle relazioni contrattuali UE-Repubblica di Moldova, che mira
all'associazione politica e all'integrazione economica senza precludere
ulteriori sviluppi progressivi. Gli obiettivi generali
dell'associazione sono i seguenti: promuovere il progressivo ravvicinamento tra
le Parti sulla base dei valori comuni; consolidare il quadro per un dialogo
politico rafforzato; promuovere, preservare e rafforzare la pace e la stabilità
con riferimento alle dimensioni regionale e internazionale; stabilire
condizioni volte a rafforzare le relazioni economiche e commerciali muovendosi
nella direzione della progressiva integrazione economica della Repubblica di
Moldova con il mercato interno dell'UE in ambiti specifici; potenziare la
cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, con l'obiettivo di
rafforzare lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà
fondamentali e creare le condizioni per una cooperazione sempre più stretta in
altri ambiti di reciproco interesse. Fra i principi generali
dell'accordo figura una serie specifica di "elementi essenziali", la
cui violazione ad opera di una delle Parti potrebbe dar luogo a determinate
misure a norma dell'accordo, compresa la sospensione di diritti e obblighi.
Questi elementi sono: il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e
delle libertà fondamentali, definiti nei pertinenti strumenti internazionali;
il rispetto dello Stato di diritto; la lotta alla proliferazione delle armi di
distruzione di massa e dei relativi materiali e vettori. Altri principi generali
dell'accordo riguardano l'economia di libero mercato, la buona governance,
la lotta alla corruzione, alle varie forme di criminalità organizzata e
terrorismo transnazionali nonché la promozione dello sviluppo sostenibile e di
un multilateralismo efficace. L'accordo prevede il
rafforzamento del dialogo politico per promuovere una progressiva
convergenza sulle questioni di politica estera e di sicurezza nonché un dialogo
e una cooperazione in materia di riforme interne in base ai principi comuni
stabiliti dalle Parti. Altre disposizioni dell'accordo riguardano
l'intensificazione del dialogo e della cooperazione sulla politica estera e di
sicurezza, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune, la promozione
della pace e della giustizia a livello internazionale attraverso l'attuazione
dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e azioni comuni in
materia di lotta al terrorismo, non proliferazione, disarmo e controllo degli
armamenti. L'accordo ribadisce l'impegno delle Parti a favore di una soluzione
sostenibile della questione transdnestriana, nel pieno rispetto della sovranità
e dell'integrità territoriale della Repubblica di Moldova nonché a facilitare
congiuntamente la ripresa postbellica. In materia di giustizia,
libertà e sicurezza l'accordo rivolge particolare attenzione allo Stato di
diritto e all'efficace funzionamento delle istituzioni preposte
all'applicazione della legge e all'amministrazione della giustizia. L'accordo
definisce il quadro della cooperazione in materia di migrazione, asilo e
gestione delle frontiere, protezione dei dati personali, riciclaggio di denaro,
terrorismo e politiche antidroga. L'accordo contiene disposizioni relative alla
circolazione delle persone, compresa la riammissione, alla facilitazione del
rilascio dei visti e alle misure progressive verso l'instaurazione, a tempo
debito, di un regime di spostamenti senza obbligo di visto, purché sussistano
le condizioni per una mobilità sicura e ben gestita. Sono altresì contemplati
l'impegno a combattere la criminalità, la corruzione e altre attività illecite
nonché l'ulteriore sviluppo della cooperazione giudiziaria in materia civile e
penale, avvalendosi appieno dei pertinenti strumenti internazionali e
bilaterali. L'accordo di associazione
prevede anche varie possibilità di cooperazione settoriale, concentrandosi sul
sostegno alle riforme fondamentali, sulla ripresa economica e sulla crescita,
sulla governance e sulla cooperazione settoriale in 28 ambiti, tra cui:
riforma della pubblica amministrazione, gestione delle finanze pubbliche,
energia, trasporti, protezione e promozione dell'ambiente, cooperazione in
materia di politica industriale e delle piccole e medie imprese, politiche
sociali, protezione dei consumatori, agricoltura e sviluppo rurale,
cooperazione transfrontaliera e regionale, istruzione, formazione, cooperazione
in materia di funzione pubblica e gioventù nonché cooperazione culturale. In
tutti questi ambiti il rafforzamento della cooperazione prende spunto dai
quadri attualmente esistenti, a livello bilaterale e multilaterale, per rendere
più sistematici il dialogo e lo scambio di informazioni e buone pratiche. Un
elemento fondamentale per le parti dell'accordo relative alla cooperazione
settoriale è il quadro completo del progressivo ravvicinamento figurante negli
allegati dell'accordo. L'attuale cooperazione si baserà su calendari specifici
per il ravvicinamento, da parte della Repubblica di Moldova, a parti
selezionate dell'acquis dell'UE e per la relativa attuazione, a cui sarà
improntato il programma di riforme interne e di modernizzazione della
Repubblica di Moldova. L'accordo comprende un
quadro istituzionale aggiornato riguardante le sedi della cooperazione e del
dialogo. È previsto un ruolo decisionale specifico del Consiglio di
associazione e, per delega, del Comitato di associazione, che possono anche
riunirsi in una formazione specifica per affrontare le questioni commerciali.
Sono previste anche sedi per la cooperazione a livello di parlamento e di
società civile. L'accordo comprende altresì disposizioni relative al
monitoraggio, al ravvicinamento, all'adempimento degli obblighi e alla
risoluzione delle controversie (comprese disposizioni specifiche per le
questioni commerciali). Per quanto riguarda la
parte DCFTA dell'accordo, la Commissione ha conseguito gli obiettivi indicati
nelle direttive di negoziato, vale a dire lo smantellamento dei dazi
all'importazione su praticamente tutti gli scambi commerciali, associato a un
solido quadro vincolante per vietare tutte le restrizioni arbitrarie agli scambi,
compresi i dazi e le restrizioni quantitative all'esportazione. Nell'ambito
della DCFTA sono previste disposizioni specifiche e scadenzate per i prodotti e
le questioni sensibili, consistenti in particolare in periodi transitori,
contingenti tariffari selezionati e in un meccanismo antielusione per i
prodotti agricoli sensibili. Per quanto riguarda gli
ostacoli tecnici agli scambi, la Repubblica di Moldova adeguerà
progressivamente le proprie norme e regolamentazioni tecniche a quelle dell'UE.
I negoziati per un accordo sulla valutazione della conformità e
sull'accettazione dei prodotti industriali (ACAA) garantiranno che in settori
specifici la legislazione e i sistemi di vigilanza del mercato della Repubblica
di Moldova siano in linea con quelli dell'UE, in modo che gli scambi tra le
Parti possano svolgersi alle stesse condizioni di quelli tra gli Stati membri
dell'UE. Per quanto riguarda il
commercio di animali, vegetali e loro prodotti la parte DCFTA dell'accordo
disporrà l'allineamento della legislazione sanitaria, fitosanitaria e in
materia di benessere degli animali della Repubblica di Moldova a quella
dell'UE, determinando in tal modo un'ulteriore facilitazione degli scambi. La
parte DCFTA dell'accordo garantirà l'istituzione di un meccanismo di consultazione
rapida per risolvere contrasti commerciali in materia sanitaria e
fitosanitaria, compreso un sistema di allarme rapido e di allerta precoce per
le emergenze veterinarie e fitosanitarie. Basandosi sull'attuale
cooperazione nel settore doganale, il protocollo relativo all'assistenza
amministrativa reciproca nel settore doganale fornisce un quadro giuridico più
solido per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale e la
lotta contro le frodi doganali. Per quanto riguarda lo
stabilimento, la parte DCFTA dell'accordo dispone per le imprese il trattamento
nazionale e il trattamento della nazione più favorita, fatte salve alcune
riserve. Per quanto riguarda gli scambi di servizi, la parte DCFTA dell'accordo
prevede un ampio accesso al mercato nonché la possibilità di liberalizzare
ulteriormente l'accesso al mercato, anche come conseguenza del ravvicinamento
da parte della Repubblica di Moldova all'acquis dell'UE nei seguenti
ambiti: finanziario, telecomunicazioni/commercio elettronico, servizi postali e
di corriere e di trasporto marittimo internazionale. La parte DCFTA
dell'accordo assicurerà livelli elevati di protezione per tutte le indicazioni
geografiche agricole dell'UE, non solo per quelle dei vini e delle bevande
spiritose, e per tutti i nuovi prodotti aggiunti all'elenco delle indicazioni
geografiche protette. L'accordo comprende le disposizioni dell'accordo
UE-Repubblica di Moldova sulle indicazioni geografiche, entrato in vigore
il 1º aprile 2013, compresi i suoi allegati. Esso prevede un
meccanismo che consenta la piena protezione delle nuove indicazioni che possono
essere aggiunte all'accordo sulle indicazioni geografiche prima dell'entrata in
vigore dell'accordo di associazione. La parte DCFTA dell'accordo contiene
inoltre disposizioni riguardanti il diritto d'autore, i disegni e modelli
(compresi quelli non registrati) e i brevetti, che completano e aggiornano
l'accordo TRIPS e riguardano anche l'applicazione dei diritti di proprietà
intellettuale conformemente alle norme interne dell'UE. In termini di integrazione
dei mercati degli appalti pubblici, la DCFTA consentirà l'accesso della
Repubblica di Moldova, un paese non membro del SEE, al mercato degli appalti
pubblici dell'UE, dopo un periodo di transizione durante il quale la Repubblica
di Moldova provvederà al ravvicinamento alla normativa vigente e futura dell'UE
sugli appalti pubblici. In merito ad un ulteriore accesso al mercato degli
appalti dell'UE per offerte al di sotto delle soglie di valore si potrà
discutere quando il ravvicinamento sarà stato portato a termine con successo.
Questo garantirà ai fornitori e ai prestatori di beni e servizi l'accesso
reciproco ai mercati degli appalti pubblici, fatta eccezione per il settore
della difesa. Nel quadro della DCFTA la
Repubblica di Moldova garantirà l'attuazione di un sistema completo di norme a
disciplina della concorrenza, assicurerà l'effettiva attuazione dei principi
della concorrenza senza distorsioni e assoggetterà i monopoli di Stato, le
imprese statali o le imprese cui sono concessi diritti speciali o esclusivi al
rispetto di dette norme a disciplina della concorrenza. La sezione sulle
sovvenzioni è particolarmente importante perché contiene l'impegno della
Repubblica di Moldova di adottare un sistema interno di controllo degli aiuti
di Stato simile a quello dell'UE ed istituire un'autorità indipendente sotto il
profilo operativo incaricata di tale controllo. Per quanto riguarda le
questioni energetiche legate al commercio, la parte DCFTA dell'accordo
introduce disposizioni vincolanti sulla tariffazione, compreso il divieto di
doppia tariffazione (dual pricing), sul transito ininterrotto di
prodotti energetici nell'intento di garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento, sull'indipendenza delle autorità di regolamentazione
nel settore dell'energia e per chiarire il legame con gli impegni futuri della
Repubblica di Moldova nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità
dell'energia. Sono assunti impegni a
favore dello sviluppo sostenibile in ambito commerciale e per il rispetto degli
impegni multilaterali a tale proposito e nel contempo è garantito il diritto di
regolamentare i propri livelli di protezione nazionale dell'ambiente e del
lavoro. La parte DCFTA dell'accordo contempla l'impegno di evitare la mancata applicazione
di queste norme, o deroghe alle stesse, tali da incidere sugli scambi o sugli
investimenti tra le Parti. Le controversie
commerciali bilaterali potranno essere risolte più rapidamente grazie a
procedure di risoluzione efficaci, sul modello dell'intesa dell'OMC in questo
campo, che consentiranno anche alla parte lesa di imporre sanzioni
proporzionate, con procedure ancora più rapide per le controversie urgenti in
materia di questioni energetiche legate al commercio. Sono state inoltre
concordate disposizioni specifiche sulla trasparenza e sul dialogo con la
società civile e i soggetti interessati per garantire un processo decisionale
di natura consultiva, aperta e prevedibile nei settori legati al commercio. La
parte DCFTA dell'accordo contiene inoltre discipline intese a facilitare lo
svolgimento e la valutazione del processo di ravvicinamento nei settori legati
al commercio. Una maggiore integrazione
economica della Repubblica di Moldova con l'UE attraverso la DCFTA darà un
notevole impulso alla crescita economica del paese. In quanto elemento
fondamentale dell'accordo di associazione, la DCFTA creerà opportunità
commerciali nell'UE e nella Repubblica di Moldova e favorirà una reale
modernizzazione e integrazione economica con l'UE. Da questo processo
dovrebbero scaturire standard di qualità più elevati per i prodotti, migliori
servizi per i cittadini e, soprattutto, la capacità della Repubblica di Moldova
di competere efficacemente sui mercati internazionali. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Per quanto riguarda
l'Unione, la base giuridica per la firma e l'applicazione provvisoria del
presente accordo è l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218,
paragrafo 5, con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, e con l'articolo
218, paragrafo 7, del TFUE. Per la Comunità europea dell'energia atomica si
applica uno strumento giuridico separato. La proposta allegata
costituisce lo strumento giuridico per la firma e l'applicazione provvisoria
dell'accordo di associazione. Alla luce dei summenzionati esiti dei
negoziati la Commissione propone che il Consiglio decida la firma, a nome
dell'Unione, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità
europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la
Repubblica di Moldova, dall'altra, e nomini la persona o le persone debitamente
autorizzate a firmare a nome dell'Unione. La proposta prevede che
parti dell'accordo siano applicate in via provvisoria dall'Unione senza che
questo pregiudichi la ripartizione delle competenze in conformità ai trattati. La forma della proposta
presentata dalla Commissione come accordo tra l'Unione e i suoi Stati membri e
la Repubblica di Moldova è dovuta al fatto che l'elaborazione dell'accordo è
iniziata conformemente alle norme del trattato vigenti prima dell'entrata in
vigore del trattato di Lisbona. 2014/0087 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione
europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra
l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato
disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, con l'articolo 218, paragrafo 8,
secondo comma, e con l'articolo 218, paragrafo 7, vista la proposta della
Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 15 giugno 2009 il
Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica
di Moldova per la conclusione di un nuovo accordo tra l'Unione europea e la
Repubblica di Moldova, destinato a sostituire l'accordo di partenariato e di
cooperazione. (2) Tenendo conto dello stretto
legame storico e dei rapporti sempre più stretti tra le Parti nonché del loro
desiderio di rafforzare e ampliare le relazioni in un'ottica ambiziosa e
innovativa, i negoziati sull'accordo di associazione sono stati portati a
termine con successo mediante la sigla dell'accordo in data 29 novembre 2013. (3) L'accordo dovrebbe pertanto
essere firmato a nome dell'Unione e applicato in via provvisoria in conformità
all'articolo 465 dell'accordo stesso, in attesa della sua conclusione in una
data successiva. (4) L'articolo 465 dell'accordo
ne prevede l'applicazione provvisoria prima della sua entrata in vigore. (5) A norma dell'articolo 218,
paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è opportuno che
il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare le modifiche da adottare a
cura del sottocomitato per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 306
dell'accordo. (6) È opportuno definire le
procedure pertinenti alla protezione delle indicazioni geografiche che in forza
dell'accordo sono oggetto di tale protezione. (7) L'accordo non può essere
inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere
invocati direttamente presso gli organi giurisdizionali dell'Unione o degli
Stati membri, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La firma dell'accordo di associazione tra
l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (di seguito
"l'accordo"), è approvata a nome dell'Unione, fatta salva la conclusione
di detto accordo. Il testo dell'accordo da
firmare è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il segretariato generale
del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma
dell'accordo, fatta salva la sua conclusione, per la persona o le persone
indicate dal negoziatore dell'accordo. Articolo 3 1. In attesa della sua entrata in
vigore, conformemente all'articolo 465 dell'accordo e fatte salve le
notifiche ivi previste, si applicano in via provvisoria le seguenti parti
dell'accordo tra l'Unione e la Repubblica di Moldova: –
articolo 1; –
titolo I; –
titolo II; –
titolo III: articoli da 12 a 18; –
titolo IV: capi 1, 3, 5, 9, 12, 13, capo 14 (ad
eccezione dell'articolo 77 [nono trattino)], capi 15, 16, 17, 26 e 28 nonché
articoli 37, 46, 57, 102 e 116; –
titolo V; –
titolo VI; –
titolo VII: ad eccezione dell'articolo 456,
paragrafo 1, nella misura in cui le disposizioni di questo titolo sono
limitate all'obiettivo di garantire l'applicazione provvisoria del presente
accordo come definito nel presente paragrafo; –
allegati da I a XIII, allegati da XV a XXXIV,
allegato XXXV nonché i protocolli da I a IV. 2. La data a partire dalla quale
l'accordo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del
Consiglio. Articolo 4 Ai fini dell'articolo 306
dell'accordo, le modifiche dell'accordo operate tramite decisioni del
sottocomitato per le indicazioni geografiche sono approvate dalla Commissione a
nome dell'Unione. In caso di mancato accordo tra le parti interessate in
seguito a obiezioni relative a un'indicazione geografica, la Commissione adotta
la posizione in merito secondo la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo
2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari[1]. Articolo 5 1. Una denominazione
protetta a norma del titolo V, capo 9, sottosezione 3 "Indicazioni
geografiche", dell'accordo può essere utilizzata da qualsiasi operatore
che commercializzi prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini
aromatizzati o bevande spiritose conformi al corrispondente disciplinare. 2. A norma dell'articolo
301 dell'accordo gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea attuano
la protezione prevista agli articoli da 297 a 300 dell'accordo anche su
richiesta di una parte interessata. Articolo 6 Il presente accordo non
può essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano
essere invocati direttamente presso gli organi giurisdizionali dell'Unione o
degli Stati membri. Articolo 7 La presente decisione
entra in vigore il giorno successivo all'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1. ALLEGATO I DEL TITOLO III (LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA) Direttiva
2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006,
riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della
fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di
reti pubbliche di comunicazione Impegni e principi relativi alla protezione dei dati personali 1. Nel
contesto dell'attuazione del presente accordo o di altri accordi, le Parti
garantiscono un livello di protezione giuridica dei dati che corrisponde almeno
a quello definito nella direttiva 95/46/CE, del 24 ottobre 1995, relativa
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nella decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati
personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in
materia penale nonché nella convenzione sulla protezione delle persone rispetto
al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, firmata
il 28 gennaio 1981 (STCE n. 108), e nel suo protocollo
addizionale concernente le autorità di controllo e i flussi transfrontalieri,
firmato l'8 novembre 2001 (STCE n. 181). Se del caso, le Parti tengono
conto della raccomandazione n. R (87)15 del comitato dei ministri del
Consiglio d'Europa, del 17 settembre 1987, tesa a regolamentare
l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia. 2. Si
applicano inoltre i seguenti principi: a) l'autorità trasferente e
l'autorità ricevente adottano tutte le misure ragionevoli per garantire, se del
caso, la rettifica, la cancellazione o il blocco dei dati personali il cui
trattamento non sia conforme alle disposizioni dell'articolo 13 del presente
accordo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti o esatti
oppure risultano eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati.
Ciò comprende anche la notificazione all'altra Parte di ogni rettifica,
cancellazione o blocco di tali dati; b) su richiesta, l'autorità
ricevente informa l'autorità trasferente sull'uso dei dati trasferiti e sui
risultati conseguiti; c) i dati personali possono
essere trasferiti solo alle autorità competenti. Per l'ulteriore trasferimento
ad altre autorità è necessaria l'autorizzazione preventiva da parte
dell'autorità trasferente; d) l'autorità trasferente e
l'autorità ricevente sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e
la ricezione dei dati personali. Allegato XV Soppressione dei dazi doganali 1. Le Parti sopprimono tutti i dazi doganali sulle merci
originarie dell'altra Parte a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente accordo, ad eccezione di quanto previsto ai punti 2, 3 e 4 e fatto
salvo il punto 5 del presente allegato. 2. I prodotti elencati nell'allegato XV-A sono importati nell'Unione in esenzione da dazi doganali
entro i limiti dei contingenti tariffari indicati in tale allegato. Alle
importazioni che superano il limite del contingente tariffario si applica
l'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita (NPF). 3. I prodotti elencati nell'allegato XV-B sono assoggettati a un dazio all'importazione nell'UE in
esenzione dell'aliquota ad valorem di tale dazio. 4. La Repubblica di Moldova procede alla soppressione di
determinati dazi doganali come specificato nell'allegato XV-D con le seguenti modalità: a) i dazi doganali per le voci di cui alla categoria
"5" dell'elenco della Repubblica di Moldova sono progressivamente
soppressi in 6 scaglioni uguali, iniziando dalla data di entrata in vigore del
presente accordo e proseguendo con le successive riduzioni il 1º gennaio
dei 5 anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo; b) i dazi doganali per le voci di cui alla categoria
"3" dell'elenco della Repubblica di Moldova sono progressivamente
soppressi in 4 scaglioni uguali, iniziando dalla data di entrata in vigore del
presente accordo e proseguendo con le successive riduzioni il 1º gennaio
dei 3 anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo; c) i dazi doganali per le voci di cui alla categoria "10-A" dell'elenco della Repubblica di Moldova sono
progressivamente soppressi in 10 scaglioni annuali uguali a iniziare dal 1º
gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente
accordo; d) i dazi doganali per le voci di cui alla categoria "5-A" dell'elenco della Repubblica di Moldova sono
progressivamente soppressi in 5 scaglioni annuali uguali a iniziare dal 1º gennaio
dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo; e) i dazi doganali per le voci di cui alla categoria "3-A" dell'elenco della Repubblica di Moldova sono
progressivamente soppressi in 3 scaglioni annuali uguali a iniziare dal 1º gennaio
dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo; f) la soppressione dei dazi doganali per i prodotti
di cui alla categoria "10-S" (prodotti soggetti a una moratoria di 5
anni) ha inizio il 1º gennaio del quinto anno successivo alla data di
entrata in vigore del presente accordo. 5. L'importazione dei prodotti originari della Repubblica di
Moldova elencati nell'allegato XV-C è soggetta
al meccanismo antielusione dell'Unione di cui all'articolo 148 del
presente accordo. ________________ Allegato XV-A PRODOTTI SOGGETTI A CONTINGENTI
TARIFFARI ANNUI IN ESENZIONE DA DAZIO (UNIONE) Numero d'ordine || Codice NC 2012 || Descrizione dei prodotti || Volume (in t) || Aliquota del dazio 1 || 07020000 || Pomodori, freschi o refrigerati || 1 000 || esenzione 2 || 07032000 || Agli, freschi o refrigerati || 220 || esenzione 3 || 08061010 || Uve da tavola, fresche || 5 000 || esenzione 4 || 08081080 || Mele, fresche (escl. mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre) || 20 000 || esenzione 5 || 08094005 || Prugne, fresche || 5 000 || esenzione 6 || 20096110 || Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix ≤ 30 a 20°C e di valore > 18 EUR per 100 kg || 500 || esenzione || 20096919 || Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20°C e di valore > 22 EUR per 100 kg || || 20096951 || Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20°C e di valore > 18 EUR per 100 kg, concentrati 20096959 || Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20°C e di valore > 18 EUR per 100 kg (escl. succhi concentrati) ________________ Allegato XV-B PRODOTTI AI QUALI SI APPLICA UN PREZZO
D'ENTRATA[1] che beneficiano dell'esenzione dall'aliquota ad
valorem del dazio all'importazione (UNIONE) Codice NC 2012 || Descrizione dei prodotti 07070005 || Cetrioli, freschi o refrigerati 07099100 || Carciofi, freschi o refrigerati 07099310 || Zucchine, fresche o refrigerate 08051020 || Arance dolci, fresche 08052010 || Clementine 08052030 || Monreal e satsuma 08052050 || Mandarini e wilkings 08052070 || Tangerini 08052090 || Tangelo, Ortanique, Malaquina e simili ibridi di agrumi (escl. clementine, monreal, satsuma, mandarini, wilkings e tangerini) 08055010 || Limoni "Citrus limon, Citrus limonum" 08083090 || Pere (escl. pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre) 08091000 || Albicocche, fresche 08092100 || Ciliege acide "Prunus cerasus", fresche 08092900 || Ciliege, fresche (escl. ciliege acide) 08093010 || Pesche noci, fresche 08093090 || Pesche, fresche (escl. pesche noci) 22043092 || Mosti di uva, non fermentati, concentrati ai sensi della nota complementare 7 del capitolo 22, con massa volumica ≤ 1,33 g/cm³ a 20°C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole) 22043094 || Mosti di uva, non fermentati, non concentrati, con massa volumica ≤ 1,33 g/cm³ a 20°C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole) 22043096 || Mosti di uva, non fermentati, concentrati ai sensi della nota complementare 7 del capitolo 22, con massa volumica > 1,33 g/cm³ a 20°C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole) 22043098 || Mosti di uva, non fermentati, non concentrati, con massa volumica > 1,33 g/cm³ a 20°C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole) ________________ Allegato XV-C PRODOTTI SOGGETTI AL MECCANISMO
ANTIELUSIONE (UNIONE) Categoria di prodotti || Codice NC 2012 || Descrizione dei prodotti || Volume limite (in t) Prodotti agricoli 1 Carni suine || 02031110 || Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate || 4 500 02031211 || Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati 02031219 || Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati 02031911 || Parti anteriori e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati 02031913 || Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati 02031915 || Pancette "ventresche" e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati 02031955 || Carni di animali della specie suina domestica, disossate, fresche o refrigerate (escl. pancette e loro pezzi) 02031959 || Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, fresche o refrigerate (escl. carcasse, mezzene, prosciutti, spalle e loro pezzi, parti anteriori, lombate e pancette e loro pezzi) || 02032110 || Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, congelate || 02032211 || Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati 02032219 || Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati 02032911 || Parti anteriori e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelati 02032913 || Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati 02032915 || Pancette "ventresche" e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelati 02032955 || Carni di animali della specie suina domestica, disossate, congelate (escl. pancette e loro pezzi) 02032959 || Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, congelate (escl. carcasse, mezzene, prosciutti, spalle e loro pezzi, parti anteriori, lombate e pancette e loro pezzi) 2 Carni di volatili da cortile || 02071130 || Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 70 %", freschi o refrigerati || 600 02071190 || Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65 %", o altrimenti presentati, interi, freschi o refrigerati (escl. "polli 83 %" e "polli 70 %") 02071210 || Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 70 %", congelati 02071290 || Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65 %" o altrimenti presentati, interi, congelati (escl. "polli 70 %") 02071310 || Pezzi di galli o galline, disossati, freschi o refrigerati 02071320 || Metà o quarti di galli o galline, freschi o refrigerati 02071330 || Ali intere, anche senza punta, di galli o galline, fresche o refrigerate || 02071350 || Petti e loro pezzi di galli o galline, non disossati, freschi o refrigerati || 02071360 || Cosce e loro pezzi di galli o galline, non disossati, freschi o refrigerati 02071399 || Frattaglie commestibili di galli o galline, fresche o refrigerate (escl. fegati) || 02071410 || Pezzi di galli o galline, disossati, congelati || 02071420 || Metà o quarti di galli o galline, congelati 02071430 || Ali intere, anche senza punta, di galli o galline, congelate 02071450 || Petti e loro pezzi di galli o galline, non disossati, congelati 02071460 || Cosce e loro pezzi di galli o galline, non disossati, congelati 02071499 || Frattaglie commestibili di galli o galline, congelate (escl. fegati) || 02072410 || Tacchini e tacchine delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 80 %", freschi o refrigerati || 02072490 || Tacchini e tacchine delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 73 %" o altrimenti presentati, interi, freschi o refrigerati (escl. "tacchini 80 %") 02072510 || Tacchini e tacchine delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 80 %", congelati 02072590 || Tacchini e tacchine delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 73 %" o altrimenti presentati, interi, congelati (escl. "tacchini 80 %") 02072610 || Pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, disossati, freschi o refrigerati 02072620 || Metà o quarti di tacchini o tacchine delle specie domestiche, freschi o refrigerati 02072630 || Ali intere, anche senza punta, di tacchini o tacchine delle specie domestiche, fresche o refrigerate || 02072650 || Petti e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati || 02072660 || Fusi (coscette) e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati 02072670 || Cosce e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati (escl. fusi) 02072680 || Pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati (escl. metà o quarti, ali intere, anche senza punta, dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali, petti, cosce e loro pezzi) 02072699 || Frattaglie commestibili di tacchini o tacchine delle specie domestiche, fresche o refrigerate (escl. fegati) 02072710 || Pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, disossati, congelati 02072720 || Metà o quarti di tacchini o tacchine delle specie domestiche, congelati 02072730 || Ali intere, anche senza punta, di tacchini o tacchine delle specie domestiche, congelate 02072750 || Petti e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, congelati || 02072760 || Fusi (coscette) e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, congelati || 02072770 || Cosce e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, congelati (escl. fusi) 02072780 || Pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, congelati (escl. metà o quarti, ali intere, anche senza punta, dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali, petti, cosce e loro pezzi) 02072799 || Frattaglie commestibili di tacchini o tacchine delle specie domestiche, congelate (escl. fegati) 02074130 || Anatre delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 70 %", fresche o refrigerate || 02074180 || Anatre delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 63 %", o altrimenti presentate, fresche o refrigerate || 02074230 || Anatre delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 70 %", congelate || 02074280 || Anatre delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 63 %", o altrimenti presentate, congelate || 02074410 || Pezzi di anatre delle specie domestiche, disossati, freschi o refrigerati 02074421 || Metà o quarti di anatre delle specie domestiche, freschi o refrigerati 02074431 || Ali intere di anatre delle specie domestiche, fresche o refrigerate 02074441 || Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di anatre delle specie domestiche, freschi o refrigerati 02074451 || Petti e loro pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati 02074461 || Cosce e loro pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati 02074471 || Parti di anatre delle specie domestiche dette "paltò di anatra", non disossate, fresche o refrigerate 02074481 || Pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., freschi o refrigerati 02074499 || Frattaglie commestibili di anatre delle specie domestiche, fresche o refrigerate (escl. fegati) 02074510 || Pezzi di anatre delle specie domestiche, disossati, congelati 02074521 || Metà o quarti di anatre delle specie domestiche, congelati 02074531 || Ali intere di anatre delle specie domestiche, congelate || 02074541 || Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di anatre delle specie domestiche, congelati || 02074551 || Petti e loro pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, congelati || 02074561 || Cosce e loro pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, congelati || 02074581 || Pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., congelati 02074599 || Frattaglie commestibili di anatre delle specie domestiche, congelate (escl. fegati) 02075110 || Oche delle specie domestiche, intere, presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette "oche 82 %", fresche o refrigerate 02075190 || Oche delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette "oche 75 %", o altrimenti presentate, fresche o refrigerate 02075290 || Oche delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette "oche 75 %", o altrimenti presentate, congelate 02075410 || Pezzi di oche delle specie domestiche, disossati, freschi o refrigerati 02075421 || Metà o quarti di oche delle specie domestiche, freschi o refrigerati || 02075431 || Ali intere di oche delle specie domestiche, fresche o refrigerate || 02075441 || Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di oche delle specie domestiche, freschi o refrigerati 02075451 || Petti e loro pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati 02075461 || Cosce e loro pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati 02075471 || Parti di oche delle specie domestiche dette "paltò di oca", non disossate, fresche o refrigerate 02075481 || Pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., freschi o refrigerati 02075499 || Frattaglie commestibili di oche delle specie domestiche, fresche o refrigerate (escl. fegati) 02075510 || Pezzi di oche delle specie domestiche, disossati, congelati 02075521 || Metà o quarti di oche delle specie domestiche, congelati 02075531 || Ali intere di oche delle specie domestiche, congelate 02075541 || Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di oche delle specie domestiche, congelati || 02075551 || Petti e loro pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, congelati || 02075561 || Cosce e loro pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, congelati 02075581 || Pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., congelati 02075599 || Frattaglie commestibili di oche delle specie domestiche, congelate (escl. fegati) 02076005 || Faraone delle specie domestiche, intere, fresche, refrigerate o congelate 02076010 || Pezzi di faraone delle specie domestiche, disossati, freschi, refrigerati o congelati 02076031 || Ali intere di faraone delle specie domestiche, fresche, refrigerate o congelate 02076041 || Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di faraone delle specie domestiche, freschi, refrigerati o congelati 02076051 || Petti e loro pezzi di faraone delle specie domestiche, non disossati, freschi, refrigerati o congelati 02076061 || Cosce e loro pezzi di faraone delle specie domestiche, non disossati, freschi, refrigerati o congelati 02076081 || Pezzi di faraone delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., freschi, refrigerati o congelati || 02076099 || Frattaglie commestibili di faraone delle specie domestiche, fresche, refrigerate o congelate (escl. fegati) || 16023211 || Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, non cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, nonché preparazioni di fegato) 16023230 || Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, contenenti ≥ 25 % e < 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) 16023290 || Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline (escl. preparazioni e conserve contenenti ≥ 25 % di carne o di frattaglie di volatili, carni e frattaglie di tacchino o faraona, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne) 3 Prodotti lattiero-caseari || 04021011 || Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg || 1 700 04021019 || Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg 04021091 || Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg 04021099 || Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg 04051011 || Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. burro disidratato e ghee) 04051019 || Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg, nonché burro disidratato e ghee) 04051030 || Burro ricombinato avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. burro disidratato e ghee) 04051050 || Burro di siero di latte avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. burro disidratato e ghee) 04051090 || Burro avente tenore, in peso, di materie grasse > 85 % e ≤ 95 % (escl. burro disidratato e ghee) 4 Uova in guscio || 04072100 || Uova di galline, in guscio, fresche (escl. uova fertilizzate per incubazione) || 7 000[2] 04072910 || Uova di volatili da cortile, in guscio, fresche (escl. uova di galline, nonché fertilizzate per incubazione) 04072990 || Uova di volatili, in guscio, fresche (escl. uova di volatili da cortile, nonché fertilizzate per incubazione) 04079010 || Uova di volatili da cortile, in guscio, conservate o cotte 5 Uova e albumine || 04089180 || Uova di volatili essiccate e sgusciate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atte ad uso alimentare (escl. tuorli) || 400 04089980 || Uova di volatili sgusciate, fresche, cotte in acqua o al vapore, modellate, congelate o altrimenti conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atte ad uso alimentare (escl. uova essiccate e tuorli) 6 Farine e agglomerati in forma di pellet, di frumento || 10019190 || Frumento destinato alla semina [escl. frumento (grano) duro, frumento (grano) tenero e spelta] || 75 000 10019900 || Frumento (grano) e frumento segalato [escl. frumento destinato alla semina e frumento (grano) duro] 7 Farine e agglomerati in forma di pellet, di orzo || 10039000 || Orzo (escl. orzo destinato alla semina) || 70 000 8 Farine e agglomerati in forma di pellet, di granturco || 10059000 || Granturco (escl. granturco destinato alla semina) || 130 000 9 Zuccheri || 17019910 || Zuccheri bianchi contenenti, allo stato secco, ≥ 99,5 % di saccarosio (escl. zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti) || 37 400 Prodotti agricoli trasformati 10 Cereali trasformati || 19043000 || Bulgur di grano in forma di chicchi lavorati, ottenuto mediante cottura di chicchi di grano duro || 2 500 22071000 || Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico ≥ 80 % vol 22072000 || Alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo 22089091 || Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico < 80 % vol, presentato in recipienti di capacità ≤ 2 litri 22089099 || Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico < 80 % vol, presentato in recipienti di capacità > 2 litri || 29054300 || Mannitolo || 29054411 || D-glucitolo "sorbitolo" in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo 29054419 || D-glucitolo "sorbitolo" in soluzione acquosa (escl. quello contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo) 29054491 || D-glucitolo "sorbitolo" contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo (escl. in soluzione acquosa) 29054499 || D-glucitolo "sorbitolo" (escl. in soluzione acquosa e contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo) 35051010 || Destrina 35051050 || Amidi e fecole, esterificati o eterificati (escl. destrina) 35051090 || Amidi e fecole modificati (escl. amidi e fecole eterificati, amidi e fecole esterificati e destrina) 35052030 || Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati ≥ 25 % e < 55 % (escl. quelle condizionate per la vendita al minuto, di peso netto ≤ 1 kg) 35052050 || Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati ≥ 55 % e < 80 % (escl. quelle condizionate per la vendita al minuto, di peso netto ≤ 1 kg) || 35052090 || Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati ≥ 80 % (escl. quelle condizionate per la vendita al minuto, di peso netto ≤ 1 kg) || 38091010 || Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze < 55 % 38091030 || Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze ≥ 55 % e < 70 % || 38091050 || Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze ≥ 70 % e < 83 % || || 38091090 || Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze ≥ 83 % || 38246011 || Sorbitolo in soluzione acquosa, contenente D‑mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo [escl. D-glucitolo (sorbitolo)] 38246019 || Sorbitolo in soluzione acquosa, contenente D‑mannitolo in proporzione > 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo [escl. D-glucitolo (sorbitolo)] 38246091 || Sorbitolo contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo [escl. sorbitolo in soluzione acquosa e D-glucitolo (sorbitolo)] 38246099 || Sorbitolo contenente D-mannitolo in proporzione > 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo [escl. sorbitolo in soluzione acquosa e D-glucitolo (sorbitolo)] 11 Sigarette || 24021000 || Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco || 1 000 o 1 miliardo di pezzi[3] 24022090 || Sigarette contenenti tabacco (escl. sigarette contenenti garofano) 12 Prodotti lattiero-caseari trasformati || 04052010 || Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse ≥ 39 % e < 60 % || 500 04052030 || Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse ≥ 60 % e ≤ 75 % 18062070 || Preparazioni dette "chocolate milk crumb" in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg 21061080 || Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate, contenenti, in peso, ≥ 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, ≥ 5 % di saccarosio o di isoglucosio, ≥ 5 % di glucosio o di amido o fecola 22029099 || Altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 ≥ 2 %. 13 Zuccheri trasformati || 13022010 || Sostanze pectiche, pectinati e pectati, allo stato secco, in polvere || 4 200 13022090 || Sostanze pectiche, pectinati e pectati, allo stato liquido 17025000 || Fruttosio chimicamente puro, allo stato solido 17029010 || Maltosio chimicamente puro, allo stato solido 17049099 || Impasti, compreso il marzapane, torrone e altre preparazioni a base di zuccheri non contenenti cacao [escl. gomme da masticare (chewing-gum), cioccolato bianco, pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse, gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri, caramelle di zucchero cotto, caramelle, prodotti ottenuti per compressione e impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto ≥ 1 kg] 18061030 || Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio ≥ 65 % e < 80 % 18061090 || Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio ≥ 80 % 18062095 || Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso > 2 kg, allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao < 18 % || 19019099 || Preparazioni alimentari a base di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti < 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata; preparazioni alimentari a base di latte, crema di latte, latticello, latte acido e panna acida || || 21011298 || Preparazioni a base di caffè || 21012098 || Preparazioni a base di tè o mate 21069098 || Preparazioni alimentari, n.n.a., contenenti, in peso, ≥ 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, ≥ 5 % di saccarosio o di isoglucosio, ≥ 5 % di glucosio o ≥ 5 % di amido o fecola 33021029 || Preparazioni a base di sostanze odorifere, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, contenenti, in peso, ≥ 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, ≥ 5 % di saccarosio o di isoglucosio, ≥ 5 % di glucosio o ≥ 5 % di amido o fecola, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande (escl. preparazioni con titolo alcolometrico effettivo > 0,5 % vol) 14 Granturco dolce || 07104000 || Granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, congelato || 1 500 07119030 || Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato 20019030 || Granturco dolce "Zea mays var. saccharata", preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico 20049010 || Granturco dolce "Zea mays var. saccharata", preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, congelato 20058000 || Granturco dolce "Zea mays var. saccharata", preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico (escl. congelato) _______________ [1] Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE)
n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica
l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla
nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. [2] 140 milioni x 50 g = 7 000 t [3] A condizione che 1 pezzo pesi all'incirca 1 g. ALLEGATO
XV-D ELENCO
DELLE CONCESSIONI (REPUBBLICA DI MOLDOVA) Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011 || Descrizione || Aliquota NPF applicata || Categoria 02031110 || Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate || 20 %+200 EUR/t || Contingente tariffario 1 (4 000 t) 02031211 || Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati || 20 %+200 EUR/t || Contingente tariffario 1 (4 000 t) 02031219 || Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati || 20 %+200 EUR/t || Contingente tariffario 1 (4 000 t) 02031911 || Parti anteriori e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati || 20 %+200 EUR/t || Contingente tariffario 1 (4 000 t) 02031913 || Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati || 20 %+200 EUR/t || Contingente tariffario 1 (4 000 t) 02031915 || Pancette "ventresche" e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati || 20 %+200 EUR/t || Contingente tariffario 1 (4 000 t) 02031955 || Carni di animali della specie suina domestica, disossate, fresche o refrigerate (escl. pancette e loro pezzi) || 20 %+200 EUR/t || Contingente tariffario 1 (4 000 t) 02031959 || Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, fresche o refrigerate (escl. carcasse, mezzene, prosciutti, spalle e loro pezzi, parti anteriori, lombate e pancette e loro pezzi) || 20 %+200 EUR/ || Contingente tariffario 1 (4 000 t) 02032110 || Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, congelate || 20 %+200 EUR/t || Contingente tariffario 1 (4 000 t) 02032211 || Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati || 20 %+200 EUR/t || Contingente tariffario 1 (4 000 t) 02032219 || Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati || 20 %+200 EUR/t || Contingente tariffario 1 (4 000 t) 02032911 || Parti anteriori e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelati || 10 %+200 EUR/t || Contingente tariffario 1 (4 000 t) 02032913 || Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati || 10 %+200 EUR/t || Contingente tariffario 1 (4 000 t) 02032915 || Pancette "ventresche" e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelati || 10 %+200 EUR/t || Contingente tariffario 1 (4 000 t) 02032955 || Carni di animali della specie suina domestica, disossate, congelate (escl. pancette e loro pezzi) || 10 %+200 EUR/t || Contingente tariffario 1 (4 000 t) 02032959 || Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, congelate (escl. carcasse, mezzene, prosciutti, spalle e loro pezzi, parti anteriori, lombate e pancette e loro pezzi) || 10 %+200 EUR/t || Contingente tariffario 1 (4 000 t) 02063000 || Frattaglie commestibili di animali della specie suina, fresche o refrigerate || 15 || 10-S 02064100 || Fegati commestibili di animali della specie suina, congelati || 15 || 10-S 02064920 || Frattaglie commestibili di animali della specie suina domestica, congelate (escl. fegati) || 15 || 10-S 02071110 || Galli e galline, presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti "polli 83 %", freschi o refrigerati || 20 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t) 02071130 || Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 70 %", freschi o refrigerati || 20 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t) 02071190 || Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65 %", o altrimenti presentati, interi, freschi o refrigerati (escl. "polli 83 %" e "polli 70 %") || 20 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t) 02071210 || Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 70 %", congelati || 15 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t) 02071290 || Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65 %", o altrimenti presentati, interi, congelati (escl. "polli 70 %") || 15 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t) 02071310 || Pezzi di galli o galline, disossati, freschi o refrigerati || 20 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t) 02071320 || Metà o quarti di galli o galline, freschi o refrigerati || 20 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t) 02071330 || Ali intere, anche senza punta, di galli o galline, fresche o refrigerate || 20 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t) 02071350 || Petti e loro pezzi di galli o galline, non disossati, freschi o refrigerati || 20 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t) 02071360 || Cosce e loro pezzi di galli o galline, non disossati, freschi o refrigerati || 20 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t) 02071399 || Frattaglie commestibili di galli o galline, fresche o refrigerate (escl. fegati) || 20 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t) 02071410 || Pezzi di galli o galline, disossati, congelati || 15 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t) 02071420 || Metà o quarti di galli o galline, congelati || 15 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t) 02071430 || Ali intere, anche senza punta, di galli o galline, congelate || 15 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t) 02071440 || Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di galli e di galline, congelati || 15 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t) 02071450 || Petti e loro pezzi di galli o galline, non disossati, congelati || 15 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t) 02071460 || Cosce e loro pezzi di galli o galline, non disossati, congelati || 15 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t) 02071470 || Pezzi di galli o galline, non disossati, congelati (escl. metà o quarti, ali intere, anche senza punta, dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali, petti, cosce e loro pezzi) || 15 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t) 02071491 || Fegati commestibili di galli o galline, congelati || 15 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t) 02071499 || Frattaglie commestibili di galli o galline, congelate (escl. fegati) || 15 %+100 EUR/t || Contingente tariffario 2 (4 000 t) 02109941 || Fegati commestibili di animali della specie suina domestica, salati o in salamoia, secchi o affumicati || 15 || 10-A 02109949 || Frattaglie commestibili di animali della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate (escl. fegati) || 15 || 10-A 04011010 || Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri || 15 || Contingente tariffario 3 (1 000 t) 04011090 || Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri) || 15 || Contingente tariffario 3 (1 000 t) 04012011 || Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 3 % e > 1 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri || 15 || Contingente tariffario 3 (1 000 t) 04012019 || Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 3 % e > 1 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri) || 15 || Contingente tariffario 3 (1 000 t) 04012091 || Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 3 % e ≤ 6 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri || 15 || Contingente tariffario 3 (1 000 t) 04012099 || Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 3 % e ≤ 6 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri) || 15 || Contingente tariffario 3 (1 000 t) 04013011 || Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 21 % e > 6 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri || 15 || Contingente tariffario 3 (1 000 t) 04013019 || Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 21 % e > 6 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri) || 15 || Contingente tariffario 3 (1 000 t) 04013031 || Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 21 % e ≤ 45 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri || 15 || Contingente tariffario 3 (1 000 t) 04013039 || Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 21 % e ≤ 45 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri) || 15 || Contingente tariffario 3 (1 000 t) 04013091 || Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri || 15 || Contingente tariffario 3 (1 000 t) 04013099 || Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri) || 15 || Contingente tariffario 3 (1 000 t) 04021011 || Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg || 10 || 10-A 04021019 || Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg || 10 || 10-A 04021091 || Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg || 10 || 10-A 04021099 || Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg || 10 || 10-A 04022111 || Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg || 10 || 10-A 04022117 || Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 11 % e > 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg o presentati diversamente || 10 || 10-A 04022119 || Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 11 % e ≤ 27 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg o presentati diversamente || 10 || 10-A 04022191 || Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 27 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg || 10 || 10-A 04022199 || Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 27 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg || 10 || 10-A 04022915 || Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 27 % e > 1,5 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. latte per l'alimentazione dei lattanti in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto ≤ 500 g) || 10 || 10-A 04022919 || Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 27 % e > 1,5 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg || 10 || 10-A 04022991 || Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 27 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg || 10 || 10-A 04022999 || Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 27 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg || 10 || 10-A 04029111 || Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 8 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. in forme solide) || 10 || 10-A 04029119 || Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 8 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg (escl. in forme solide) || 10 || 10-A 04029131 || Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 8 % e ≤ 10 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. in forme solide) || 10 || 10-A 04029139 || Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 8 % e ≤ 10 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg (escl. in forme solide) || 10 || 10-A 04029151 || Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 10 % e ≤ 45 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. in forme solide) || 10 || 10-A 04029159 || Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 10 % e ≤ 45 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg (escl. in forme solide) || 10 || 10-A 04029191 || Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. in forme solide) || 10 || 10-A 04029199 || Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg (escl. in forme solide) || 10 || 10-A 04029911 || Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 9,5 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. in forme solide) || 10 || 10-A 04029919 || Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 9,5 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg (escl. in forme solide) || 10 || 10-A 04029931 || Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 9,5 % e ≤ 45 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. in forme solide) || 10 || 10-A 04029939 || Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 9,5 % e ≤ 45 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg (escl. in forme solide) || 10 || 10-A 04029991 || Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. in forme solide) || 10 || 10-A 04029999 || Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg (escl. in forme solide) || 10 || 10-A 04051011 || Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. burro disidratato e ghee) || 15 %+500 EUR/t || Contingente tariffario 3 (1 000 t) 04051019 || Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg, nonché burro disidratato e ghee) || 15 %+500 EUR/t || Contingente tariffario 3 (1 000 t) 04051030 || Burro ricombinato avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. burro disidratato e ghee) || 15 %+500 EUR/t || Contingente tariffario 3 (1 000 t) 04051050 || Burro di siero di latte avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. burro disidratato e ghee) || 15 %+500 EUR/t || Contingente tariffario 3 (1 000 t) 04051090 || Burro avente tenore, in peso, di materie grasse > 85 % e ≤ 95 % (escl. burro disidratato e ghee) || 15 %+500 EUR/t || Contingente tariffario 3 (1 000 t) 04052010 || Paste da spalmare lattiere, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≥ 39 % e < 60 % || 20 %+500 EUR/t || Contingente tariffario 3 (1 000 t) 04052030 || Paste da spalmare lattiere, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≥ 60 % e ≤ 75 % || 20 %+500 EUR/t || Contingente tariffario 3 (1 000 t) 04052090 || Paste da spalmare lattiere, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 75 % e < 80 % || 20 %+500 EUR/t || Contingente tariffario 3 (1 000 t) 04059010 || Materie grasse provenienti dal latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≥ 99,3 % e aventi tenore, in peso, di acqua ≤ 0,5 % || 20 %+500 EUR/t || Contingente tariffario 3 (1 000 t) 04059090 || Materie grasse provenienti dal latte, burro disidratato e ghee (escl. quelle aventi tenore, in peso, di materie grasse ≥ 99,3 % e aventi tenore, in peso, di acqua ≤ 0,5 %, nonché burro naturale, burro ricombinato e burro di siero di latte) || 20 %+500 EUR/t || Contingente tariffario 3 (1 000 t) 04061020 || Formaggi freschi "non affinati", compresi il formaggio di siero di latte e i latticini, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % || 10 || 5-A 04061080 || Formaggi freschi "non affinati", compresi il formaggio di siero di latte e i latticini, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 40 % || 10 || 5-A 04062090 || Formaggi grattugiati o in polvere [escl. formaggi di Glarus alle erbe (detti "Schabziger")] || 10 || 5-A 04063010 || Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell ed, eventualmente, con aggiunta di formaggio di Glarus alle erbe (detto "Schabziger"), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 56 % della sostanza secca || 10 || 3-A 04063031 || Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 36 % e tenore, in peso, di materie grasse ≤ 48 % della sostanza secca [escl. miscele di formaggi fusi ottenute con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell, anche con aggiunta di formaggio di Glarus alle erbe (detto "Schabziger"), condizionati per la vendita al minuto] || 10 || 3-A 04063039 || Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 36 % e tenore, in peso, di materie grasse > 48 % della sostanza secca [escl. miscele di formaggi fusi ottenute con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell, anche con aggiunta di formaggio di Glarus alle erbe (detto "Schabziger"), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 56 % della sostanza secca] || 10 || 3-A 04063090 || Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 36 % [escl. miscele di formaggi fusi ottenute con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell, anche con aggiunta di formaggio di Glarus alle erbe (detto "Schabziger"), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 56 % della sostanza secca] || 10 || 3-A 04069001 || Formaggi destinati alla trasformazione (escl. formaggi freschi, compreso il formaggio di siero di latte, latticini, formaggi fusi, formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando "Penicillium roqueforti", nonché formaggi grattugiati o in polvere) || 10 || 5-A 04069013 || Emmental (escl. grattugiato o in polvere o destinato alla trasformazione) || 10 || 5-A 04069021 || Cheddar (escl. grattugiato o in polvere o destinato alla trasformazione) || 10 || 5-A 04069023 || Edam (escl. grattugiato o in polvere o destinato alla trasformazione) || 10 || 5-A 04069025 || Tilsit (escl. grattugiato o in polvere o destinato alla trasformazione) || 10 || 5-A 04069027 || Butterkäse (escl. grattugiato o in polvere o destinato alla trasformazione) || 10 || 5-A 04069029 || Kashkaval (escl. grattugiato o in polvere o destinato alla trasformazione) || 10 || 5-A 04069050 || Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (escl. feta) || 10 || 5-A 04069069 || Formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa ≤ 47 %, n.n.a. || 10 || 5-A 04069078 || Gouda avente tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e avente tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 47 % e ≤ 72 % (escl. grattugiato o in polvere o destinato alla trasformazione) || 10 || 5-A 04069086 || Formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 47 % e ≤ 72 %, n.n.a. || 10 || 5-A 04069087 || Formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 52 % e ≤ 62 %, n.n.a. || 10 || 5-A 04069088 || Formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 62 % e ≤ 72 %, n.n.a. || 10 || 5-A 04069093 || Formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 72 %, n.n.a. || 10 || 5-A 04069099 || Formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse > 40 %, n.n.a. || 10 || 5-A 07020000 || Pomodori, freschi o refrigerati || dal 1° gennaio al 15 marzo ‑ 10; dal 1° aprile al 31 ottobre ‑ 20; dal 16 novembre al 31 dicembre ‑ 10 || 5-A 07031019 || Cipolle, fresche o refrigerate (escl. cipolle da semina) || 15 || 5-A 07041000 || Cavolfiori e cavoli broccoli, freschi o refrigerati || 15 || 5-A 07049010 || Cavoli bianchi e cavoli rossi, freschi o refrigerati || 15 || 5-A 07061000 || Carote e navoni, freschi o refrigerati || 15 || 5-A 07069010 || Sedani-rapa, freschi o refrigerati || 15 || 5-A 07069090 || Barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati (escl. carote, navoni, sedani-rapa e barbaforte o cren) || 15 || 5-A 07070005 || Cetrioli, freschi o refrigerati || dal 1° gennaio al 15 marzo ‑ 10; dal 1° aprile al 31 ottobre ‑ 15; dal 16 novembre al 31 dicembre ‑ 10 || 5-A 07081000 || Piselli "Pisum sativum", anche sgranati, freschi o refrigerati || 15 || 5-A 07082000 || Fagioli "Vigna spp., Phaseolus spp.", anche sgranati, freschi o refrigerati || 15 || 5-A 07089000 || Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati (escl. piselli "Pisum sativum" e fagioli "Vigna spp., Phaseolus spp.") || 15 || 5-A 07093000 || Melanzane, fresche o refrigerate || 15 || 5-A 07095100 || Funghi del genere "Agaricus", freschi o refrigerati || 15 || 5-A 07096010 || Peperoni, freschi o refrigerati || 15 || 5-A 07099070 || Zucchine, fresche o refrigerate || 15 || 5-A 08061010 || Uve da tavola, fresche || dal 1° gennaio al 14 luglio ‑ 10; dal 15 luglio al 20 novembre ‑ 15; dal 21 novembre al 31 dicembre ‑ 10 || 10-S 08081080 || Mele, fresche (escl. mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre) || dal 1° gennaio al 30 giugno ‑ 10; dal 1° luglio al 31 luglio ‑ 20; dal 1° agosto al 31 dicembre ‑ 10 || 10-S 08092005 || Ciliege acide "Prunus cerasus", fresche || dal 1° gennaio al 20 maggio ‑ 10; dal 21 maggio al 10 agosto ‑ 20; dall'11 agosto al 31 dicembre ‑ 10 || 5-A 08092095 || Ciliege, fresche (escl. ciliege acide "Prunus cerasus") || dal 1° gennaio al 20 maggio ‑ 10; dal 21 maggio al 10 agosto ‑ 20; dall'11 agosto al 31 dicembre ‑ 10 || 10-A 08093010 || Pesche noci, fresche || dal 1° gennaio al 10 giugno ‑ 10; dall'11 giugno al 30 settembre ‑ 20; dal 1° ottobre al 31 dicembre ‑ 10 || 5-A 08093090 || Pesche, fresche (escl. pesche noci) || dal 1° gennaio al 10 giugno ‑ 10; dall'11 giugno al 30 settembre ‑ 20; dal 1° ottobre al 31 dicembre ‑ 10 || 10-S 08094005 || Prugne, fresche || dal 1° gennaio al 10 giugno ‑ 10; dall'11 giugno al 30 settembre ‑ 20; dal 1° ottobre al 31 dicembre ‑ 10 || 10-S 08101000 || Fragole, fresche || dal 1° gennaio al 30 aprile ‑ 10; dal 1° maggio al 31 luglio ‑ 20; dal 1° agosto al 31 dicembre ‑ 10 || 5-A 08109050 || Ribes nero (cassis), fresco || 10 || 5-A 08109060 || Ribes rosso, fresco || 10 || 5-A 08109070 || Ribes bianco e uva spina, freschi || 10 || 5-A 08111090 || Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, congelate || 15 || 5-A 08112031 || Lamponi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti || 15 || 5-A 08112039 || Ribes nero (cassis), anche cotto in acqua o al vapore, congelato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti || 15 || 5-A 08112051 || Ribes rosso, anche cotto in acqua o al vapore, congelato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti || 15 || 5-A 08112059 || More di rovo o di gelso, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti || 15 || 5-A 08112090 || More-lamponi, ribes bianco e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti || 15 || 5-A 08119075 || Ciliegie acide "Prunus cerasus", anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti || 15 || 5-A 16010010 || Salsicce e prodotti simili di fegato e preparazioni alimentari a base di tali prodotti || 15 || Contingente tariffario 4 (1 700 t) 16010091 || Salsicce non cotte, di carne, di frattaglie o di sangue (escl. fegato) || 15 || Contingente tariffario 4 (1 700 t) 16010099 || Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue e preparazioni alimentari a base di tali prodotti (escl. salsicce di fegato e salsicce non cotte) || 15 || Contingente tariffario 4 (1 700 t) 16023111 || Preparazioni contenenti unicamente carne di tacchino non cotta (escl. salsicce, salami e prodotti simili) || 20 || 10-A 16023119 || Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di tacchini e tacchine delle specie domestiche, contenenti, in peso, ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. preparazioni contenenti unicamente carne di tacchino non cotta, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) || 20 || 10-A 16023130 || Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di tacchini e tacchine delle specie domestiche, contenenti, in peso, ≥ 25 % e < 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) || 20 || 10-A 16023190 || Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di tacchini e tacchine delle specie domestiche (escl. preparazioni e conserve contenenti, in peso, ≥ 25 % di carne o di frattaglie di volatili, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne) || 20 || 10-A 16023211 || Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, non cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, nonché preparazioni di fegato) || 20 || Contingente tariffario 4 (1 700 t) 16023219 || Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) || 20 || Contingente tariffario 4 (1 700 t) 16023230 || Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, contenenti ≥ 25 % e < 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. di tacchino o di faraona, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) || 20 || Contingente tariffario 4 (1 700 t) 16023290 || Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline (escl. preparazioni e conserve contenenti ≥ 25 % di carne o di frattaglie di volatili, carni e frattaglie di tacchino o faraona, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne) || 20 || Contingente tariffario 4 (1 700 t) 16023921 || Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di anatre, oche e faraone delle specie domestiche, non cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, nonché preparazioni di fegato) || 20 || 10-A 16023929 || Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di anatre, oche e faraone delle specie domestiche, cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) || 20 || 10-A 16023940 || Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di anatre, oche e faraone delle specie domestiche, contenenti ≥ 25 % e < 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) || 20 || 10-A 16023980 || Preparazioni e conserve di carne o frattaglie di anatre, oche e faraone delle specie domestiche (escl. preparazioni e conserve contenenti ≥ 25 % di carne o di frattaglie di volatili, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto, per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne) || 20 || 10-A 16024110 || Preparazioni e conserve di prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica || 20 || Contingente tariffario 4 (1 700 t) 16024210 || Preparazioni e conserve di spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica || 20 || Contingente tariffario 4 (1 700 t) 16024911 || Preparazioni e conserve di lombate e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti, di animali della specie suina domestica (escl. collari) || 15 || Contingente tariffario 4 (1 700 t) 16024913 || Preparazioni e conserve di collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle, di animali della specie suina domestica || 15 || Contingente tariffario 4 (1 700 t) 16024915 || Preparazioni e conserve di miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate, collari e loro pezzi di animali della specie suina domestica (escl. miscugli soltanto di lombate e di prosciutti o soltanto di collari e di spalle) || 15 || Contingente tariffario 4 (1 700 t) 16024919 || Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, compresi i miscugli, di animali della specie suina domestica, contenenti, in peso, ≥ 80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine (escl. prosciutti, spalle, lombate, collari e loro pezzi, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) || 15 || Contingente tariffario 4 (1 700 t) 16024930 || Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie e miscugli, di animali della specie suina domestica, contenenti, in peso, ≥ 40 % e < 80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) || 15 || Contingente tariffario 4 (1 700 t) 16024950 || Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie e miscugli, di animali della specie suina domestica, contenenti, in peso, < 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne) || 15 || Contingente tariffario 4 (1 700 t) 16025010 || Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, di animali della specie bovina, non cotte, compresi i miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte (escl. salsicce, salami e prodotti simili e preparazioni di fegato) || 15 || 10-S 16025031 || "Corned beef", in recipienti ermeticamente chiusi || 15 || 10-A 16025039 || Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie bovina (escl. "Corned beef"), in recipienti ermeticamente chiusi (escl. preparazioni e conserve non cotte, nonché miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte) || 15 || 10-S 16025080 || Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie bovina (escl. "Corned beef"), non in recipienti ermeticamente chiusi (escl. preparazioni e conserve non cotte, nonché miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte) || 15 || 10-S 16029051 || Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie contenenti carni o frattaglie di animali della specie suina domestica (escl. di volatili da cortile, di animali della specie bovina, di renna, di selvaggina o di coniglio, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) || 15 || Contingente tariffario 4 (1 700 t) 16029061 || Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, non cotte, contenenti carni o frattaglie di animali della specie bovina, compresi i miscugli di carni cotte o non cotte e di frattaglie cotte o non cotte (escl. di volatili da cortile, di animali della specie suina domestica, di renna, di selvaggina o di coniglio, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, nonché preparazioni di fegato) || 15 || 10-A 16029069 || Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, cotte, contenenti carni o frattaglie di animali della specie bovina (escl. di volatili da cortile, di animali della specie suina domestica, di selvaggina o di coniglio, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne) || 15 || 10-A 17011110 || Zuccheri di canna greggi, destinati a essere raffinati (escl. zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti) || 75 || Contingente tariffario 5 (5 400 t) 17011190 || Zuccheri di canna greggi (escl. zuccheri destinati a essere raffinati e con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti) || 75 || Contingente tariffario 5 (5 400 t) 17011210 || Zuccheri di barbabietola greggi, destinati a essere raffinati (escl. zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti) || 75 || Contingente tariffario 5 (5 400 t) 17011290 || Zuccheri di barbabietola greggi (escl. zuccheri destinati a essere raffinati e con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti) || 75 || Contingente tariffario 5 (5 400 t) 17019100 || Zuccheri di canna o di barbabietola raffinati, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti || 75 || Contingente tariffario 5 (5 400 t) 17019910 || Zuccheri bianchi contenenti, allo stato secco, ≥ 99,5 % di saccarosio (escl. zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti) || 75 || Contingente tariffario 5 (5 400 t) 17019990 || Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido (escl. zuccheri di canna o di barbabietola con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, zuccheri greggi e zuccheri bianchi) || 75 || Contingente tariffario 5 (5 400 t) 17023010 || Isoglucosio allo stato solido, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, < 20 % di fruttosio || 75 || Contingente tariffario 6 (640 t) 17023051 || Glucosio "destrosio" in polvere cristallina bianca, anche agglomerata, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, < 20 % di fruttosio e contenente, in peso, allo stato secco, ≥ 99 % di glucosio (escl. isoglucosio) || 75 || Contingente tariffario 6 (640 t) 17023059 || Glucosio allo stato solido e sciroppo di glucosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non contenenti fruttosio o contenenti, in peso, allo stato secco, < 20 % di fruttosio e contenenti, in peso, allo stato secco, ≥ 99 % di glucosio (escl. isoglucosio e glucosio "destrosio" in polvere cristallina bianca, anche agglomerata) || 75 || Contingente tariffario 6 (640 t) 17023091 || Glucosio "destrosio" in polvere cristallina bianca, anche agglomerata, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, < 20 % di fruttosio e contenente, in peso, allo stato secco, < 99 % di glucosio (escl. isoglucosio) || 75 || Contingente tariffario 6 (640 t) 17023099 || Glucosio allo stato solido e sciroppo di glucosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non contenenti fruttosio o contenenti, in peso, allo stato secco, < 20 % di fruttosio e < 99 % di glucosio (escl. isoglucosio e glucosio "destrosio" in polvere cristallina bianca, anche agglomerata) || 75 || Contingente tariffario 6 (640 t) 17024010 || Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, ≥ 20 % e < 50 % di fruttosio (escl. zucchero invertito) || 75 || Contingente tariffario 6 (640 t) 17024090 || Glucosio allo stato solido e sciroppo di glucosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, allo stato secco, ≥ 20 % e < 50 % di fruttosio (escl. isoglucosio e zucchero invertito) || 75 || Contingente tariffario 6 (640 t) 17025000 || Fruttosio chimicamente puro, allo stato solido || 75 || Contingente tariffario 6 (640 t) 17026010 || Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, > 50 % di fruttosio (escl. fruttosio chimicamente puro e zucchero invertito) || 75 || Contingente tariffario 6 (640 t) 17026095 || Fruttosio allo stato solido e sciroppo di fruttosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, allo stato secco, > 50 % di fruttosio (escl. isoglucosio, sciroppo di inulina, fruttosio chimicamente puro e zucchero invertito) || 75 || Contingente tariffario 6 (640 t) 17029010 || Maltosio chimicamente puro, allo stato solido || 75 || Contingente tariffario 6 (640 t) 17029030 || Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio, ottenuto da polimeri di glucosio || 75 || Contingente tariffario 6 (640 t) 17029060 || Succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale || 75 || Contingente tariffario 6 (640 t) 17029071 || Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, ≥ 50 % di saccarosio || 75 || Contingente tariffario 6 (640 t) 17029075 || Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, < 50 % di saccarosio, in polvere, anche agglomerati || 75 || Contingente tariffario 6 (640 t) 17029079 || Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, < 50 % di saccarosio (escl. zuccheri e melassi in polvere, anche agglomerati) || 75 || Contingente tariffario 6 (640 t) 17029099 || Zuccheri allo stato solido, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti (escl. zuccheri di canna o di barbabietola, saccarosio e maltosio chimicamente puri, lattosio, zucchero d'acero, glucosio, fruttosio, maltodestrina, e relativi sciroppi, isoglucosio, sciroppo di inulina, miele artificiale e caramello) || 75 || Contingente tariffario 6 (640 t) 19021100 || Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti uova || 10 || 3-A 19021990 || Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti farine o semolini di frumento (grano) tenero, non contenenti uova || 10 || 5-A 19041010 || Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura, a base di granturco || 15 || 5-A 19041090 || Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (escl. a base di granturco o di riso) || 15 || 3-A 19042010 || Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati || 15 || 3-A 19042091 || Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati, a base di granturco (escl. preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati) || 15 || 3-A 19042099 || Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati (escl. a base di granturco o riso, nonché preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati) || 15 || 3-A 19051000 || Pane croccante detto "Knäckebrot" || 15 || 5-A 19053199 || Biscotti con aggiunta di dolcificanti, anche con aggiunta di cacao, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte < 8 % (escl. biscotti rivestiti o ricoperti di cioccolato o di preparazioni contenenti cacao, nonché doppio biscotto con ripieno) || 15 || 5-A 19053211 || Cialde e cialdine, anche con aggiunta di cacao, rivestite o ricoperte di cioccolato o di preparazioni contenenti cacao, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 85 g (escl. cialde e cialdine aventi tenore di umidità > 10 %) || 15 || 3-A 19053299 || Cialde e cialdine, anche con aggiunta di cacao, anche ripiene (escl. cialde e cialdine rivestite o ricoperte di cioccolato o di preparazioni contenenti cacao, salate, nonché aventi tenore di umidità > 10 %) || 15 || 5-A 19054010 || Fette biscottate || 15 || 5-A 19059030 || Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta, anche avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno ≤ 5 %, in peso, sulla materia secca || 10 || 5-A 19059045 || Biscotti (escl. biscotti con aggiunta di dolcificanti) || 10 || 5-A 19059055 || Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati (escl. pane croccante detto "Knäckebrot", fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati, nonché cialde e cialdine) || 10 || 5-A 19059060 || Torte di frutta, pane con uva passa, panettoni, meringhe, stollen di Natale, cornetti e altri prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, con aggiunta di dolcificanti (escl. pane croccante detto "Knäckebrot", pane con spezie e simili, biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdine, nonché fette biscottate) || 10 || 5-A 19059090 || Pizze, quiche e altri prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, senza aggiunta di dolcificanti (escl. pane croccante detto "Knäckebrot", pane con spezie e simili, biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdine, fette biscottate e prodotti simili tostati, pane, ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili) || 10 || 3-A 20019070 || Peperoni, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico || 20 || 3-A 20021010 || Pomodori pelati, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico || 20 || 5-A 20021090 || Pomodori non pelati, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico || 20 || 5-A 20029011 || Pomodori, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca < 12 %, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg (escl. interi o in pezzi) || 20 || 5-A 20029019 || Pomodori, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca < 12 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. interi o in pezzi) || 20 || 5-A 20029031 || Pomodori, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca ≥ 12 % e ≤ 30 %, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg (escl. interi o in pezzi) || 20 || 3-A 20029039 || Pomodori, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca ≥ 12 % e ≤ 30 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. interi o in pezzi) || 20 || 3-A 20029091 || Pomodori, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca > 30 %, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg (escl. interi o in pezzi) || 20 || 3-A 20029099 || Pomodori, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca > 30 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. interi o in pezzi) || 20 || 3-A 20049050 || Piselli "Pisum sativum" e fagiolini "Phaseolus spp.", preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati || 10 || 3-A 20054000 || Piselli "Pisum sativum", preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico (escl. congelati) || 25 || 5-A 20055100 || Fagioli "Vigna spp." e "Phaseolus spp." in grani, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico (escl. congelati) || 15 || 5-A 20058000 || Granturco dolce "Zea mays var. saccharata", preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico (escl. congelato) || 10 || 3-A 20059950 || Miscugli di ortaggi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati || 15 || 3-A 20059990 || Ortaggi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati (escl. cotti negli zuccheri o canditi, ortaggi e legumi omogeneizzati della sottovoce 2005.10, pomodori, funghi, tartufi, patate, crauti, piselli "Pisum sativum", fagioli "Vigna spp." e "Phaseolus spp.", asparagi, olive, granturco dolce "Zea mays var. saccharata", germogli di bambù, frutta del genere Capsicum piccante, capperi, carciofi, carote e miscugli di ortaggi) || 15 || 3-A 20079910 || Puree e paste di prugne, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 30 %, in imballaggi immediati di contenuto > 100 kg e destinate alla trasformazione industriale || 10 || 5-A 20079931 || Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di ciliege, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 30 % (escl. preparazioni omogeneizzate della sottovoce 2007.10) || 10 || 5-A 20079933 || Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di fragole, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 30 % (escl. preparazioni omogeneizzate della sottovoce 2007.10) || 10 || 5-A 20079935 || Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di lamponi, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 30 % (escl. preparazioni omogeneizzate della sottovoce 2007.10) || 10 || 5-A 20095010 || Succhi di pomodoro, aventi tenore, in peso, di estratto secco < 7 %, non fermentati, senza aggiunta di alcole, addizionati di zuccheri || 15 || 5-A 20095090 || Succhi di pomodoro, aventi tenore, in peso, di estratto secco < 7 %, non fermentati, senza aggiunta di alcole (escl. succhi addizionati di zuccheri) || 15 || 5-A 20096911 || Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20°C e di valore ≤ 22 EUR per 100 kg || 15 || 5-A 20096919 || Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20°C e di valore > 22 EUR per 100 kg || 15 || 5-A 20096951 || Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20°C e di valore > 18 EUR per 100 kg, concentrati || 15 || 5-A 20096959 || Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20°C e di valore > 18 EUR per 100 kg (escl. succhi concentrati) || 15 || 5-A 20096971 || Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati > 30 %, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20°C e di valore ≤ 18 EUR per 100 kg, concentrati || 15 || 5-A 20096979 || Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati > 30 %, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20°C e di valore ≤ 18 EUR per 100 kg (escl. succhi concentrati) || 15 || 5-A 20096990 || Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20°C e di valore ≤ 18 EUR per 100 kg (escl. succhi aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati > 30 %) || 15 || 5-A 20097110 || Succhi di mela, non fermentati, senza aggiunta di alcole, addizionati di zuccheri, di un valore Brix ≤ 20 a 20°C e di valore > 18 EUR per 100 kg || 15 || 5-A 20097191 || Succhi di mela, non fermentati, senza aggiunta di alcole, addizionati di zuccheri, di un valore Brix ≤ 20 a 20°C e di valore ≤ 18 EUR per 100 kg || 15 || 5-A 20097919 || Succhi di mela, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20°C e di valore > 22 EUR per 100 kg || 15 || 5-A 20097993 || Succhi di mela, non fermentati, senza aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati ≤ 30 %, di un valore Brix > 20 e ≤ 67 a 20°C e di valore ≤ 18 EUR per 100 kg || 15 || 5-A 20098096 || Succhi di ciliegia, non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix ≤ 67 a 20°C (escl. succhi addizionati di zuccheri) || 10 || 5-A 20098099 || Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix ≤ 67 a 20°C [escl. succhi addizionati di zuccheri, miscugli di succhi, succhi di agrumi, guaiava, mango, mangostano, papaia, tamarindo, frutta di acagiù, litchi, frutta del jack (pane di scimmia), sapotiglia, frutti della passione, carambole, pitahaya, ananasso, pomodoro, uva, compresi i mosti di uva, mela, pera, ciliegia e frutti della specie "Vaccinium macrocarpon"] || 10 || 5-A 20099051 || Miscugli di succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix ≤ 67 a 20°C e di valore > 30 EUR per 100 kg, addizionati di zuccheri (escl. miscugli di succhi di mela e pera o di agrumi e ananasso) || 15 || 3-A 20099059 || Miscugli di succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix ≤ 67 a 20°C e di valore > 30 EUR per 100 kg (escl. addizionati di zuccheri, miscugli di succhi di mela e pera o di agrumi e ananasso) || 15 || 5-A 22041019 || Vini spumanti di uve fresche con titolo alcolometrico effettivo ≥ 8,5 % vol (escl. Champagne) || 0,5 EUR/l || 5-A 22041091 || Asti spumante con titolo alcolometrico effettivo < 8,5 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A 22041099 || Vini spumanti di uve fresche con titolo alcolometrico effettivo < 8,5 % vol (escl. Asti spumante) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042110 || Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci, di capacità ≤ 2 litri; vini altrimenti presentati, aventi, alla temperatura di 20°C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, ≥ 1 bar e < 3 bar, in recipienti di capacità ≤ 2 litri (escl. vini spumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042111 || Vini bianchi di qualità prodotti nella regione "Alsace", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042112 || Vini bianchi di qualità prodotti nella regione "Bordeaux", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042113 || Vini bianchi di qualità prodotti nella regione "Bourgogne", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042117 || Vini bianchi di qualità prodotti nella regione "Val de Loire", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042118 || Vini bianchi di qualità prodotti nella regione "Mosel‑Saar‑Ruwer", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042119 || Vini bianchi di qualità prodotti nella regione "Pfalz", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042122 || Vini bianchi di qualità prodotti nella regione "Rheinhessen", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042123 || Vini bianchi di qualità prodotti nella regione "Tokaj" (ad esempio, Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás), in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042124 || Vini bianchi di qualità prodotti nel Lazio, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042126 || Vini bianchi di qualità prodotti in Toscana, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042127 || Vini bianchi di qualità prodotti in Trentino, Alto Adige e Friuli, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042128 || Vini bianchi di qualità prodotti nel Veneto, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042132 || Vini bianchi di qualità di tipo "vinho verde", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042134 || Vini bianchi di qualità prodotti nella regione "Penedés", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042136 || Vini bianchi di qualità prodotti nella regione "Rioja", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042137 || Vini bianchi di qualità prodotti nella regione "Valencia", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042138 || Vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini prodotti nelle regioni "Alsace", "Bordeaux", "Bourgogne", "Val de Loire", "Mosel‑Saar‑Ruwer", "Pfalz", "Rheinhessen", "Tokaj", Lazio, Toscana, Trentino, Alto Adige, Friuli, Veneto, "Penedés", "Rioja", "Valencia", "vinho verde", vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042142 || Vini di qualità prodotti nella regione "Bordeaux", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042143 || Vini di qualità prodotti nella regione "Bourgogne", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042144 || Vini di qualità prodotti nella regione "Beaujolais", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042146 || Vini di qualità prodotti nella regione "Côtes‑du‑Rhône", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042147 || Vini di qualità prodotti nella regione "Languedoc‑Roussillon", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042148 || Vini di qualità prodotti nella regione "Val de Loire", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042162 || Vini di qualità prodotti in Piemonte, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042166 || Vini di qualità prodotti in Toscana, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042167 || Vini di qualità prodotti in Trentino e Alto Adige, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042168 || Vini di qualità prodotti nel Veneto, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042169 || Vini di qualità prodotti nelle regioni "Dao", "Bairrada" e "Douro", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042171 || Vini di qualità prodotti nella regione "Navarra", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042174 || Vini di qualità prodotti nella regione "Penedés", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042176 || Vini di qualità prodotti nella regione "Rioja", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042177 || Vini di qualità prodotti nella regione "Valdepeñas", in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042178 || Vini di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini prodotti nelle regioni "Bordeaux", "Bourgogne", "Beaujolais", "Côtes‑du‑Rhône", "Languedoc‑Roussillon", "Val de Loire", Piemonte, Toscana, Trentino, Alto Adige, Veneto, "Dao", "Bairrada", "Douro", "Navarra", "Penedés", "Rioja", "Valdepeñas", vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042179 || Vini bianche di uve fresche, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini di qualità prodotti in regioni determinate) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042180 || Vini di uve fresche, compresi i vini e i mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle), in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini di qualità prodotti in regioni determinate e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042181 || Vini bianchi di qualità prodotti nella regione "Tokaj" (ad esempio, Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás), in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A 22042182 || Vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini prodotti nella regione "Tokaj", vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042183 || Vini di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042184 || Vini bianchi di uve fresche, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini di qualità prodotti in regioni determinate) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042185 || Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, e mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle), in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini di qualità prodotti in regioni determinate e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042187 || Vino di Marsala, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A 22042188 || Vino di Samos e moscato di Lemnos, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A 22042189 || Vino di Porto, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A 22042191 || Vino di Madera e moscatello di Setúbal, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A 22042192 || Vino di Xeres, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A 22042193 || Vini di Tokaj (Aszu e Szamorodni), in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A 22042194 || Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini di Marsala, di Samos, di Porto, di Madera, di Xeres, moscato di Lemnos e moscatello di Setúbal) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042195 || Vino di Porto, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 18 % vol fino a 22 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A 22042196 || Vino di Madera, vino di Xeres e moscatello di Setúbal, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 18 % vol fino a 22 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A 22042197 || Vini di Tokaj (Aszu e Szamorodni), in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 18 % vol fino a 22 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A 22042198 || Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 18 % vol fino a 22 % vol (escl. vini di Porto, di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042199 || Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 22 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A 22042910 || Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci, di capacità > 2 litri; vini altrimenti presentati, aventi, alla temperatura di 20°C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, ≥ 1 bar e < 3 bar, in recipienti di capacità > 2 litri (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042911 || Vini bianchi di qualità prodotti nella regione "Tokaj" (ad esempio, Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás), in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042912 || Vini bianchi di qualità prodotti nella regione "Bordeaux", in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042913 || Vini bianchi di qualità prodotti nella regione "Bourgogne", in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042917 || Vini bianchi di qualità prodotti nella regione "Val de Loire", in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042918 || Vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini prodotti nelle regioni "Tokaj", "Bordeaux", "Bourgogne", "Val de Loire", vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042942 || Vini di qualità prodotti nella regione "Bordeaux", in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042943 || Vini di qualità prodotti nella regione "Bourgogne", in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042944 || Vini di qualità prodotti nella regione "Beaujolais", in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042946 || Vini di qualità prodotti nella regione "Côtes‑du‑Rhône", in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042947 || Vini di qualità prodotti nella regione "Languedoc‑Roussillon", in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042948 || Vini di qualità prodotti nella regione "Val de Loire", in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042958 || Vini di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini prodotti nelle regioni "Bordeaux", "Bourgogne", "Beaujolais", "Côtes‑du‑Rhône", "Languedoc‑Roussillon", "Val de Loire", vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042962 || Vini bianchi prodotti in Sicilia, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini di qualità prodotti in regioni determinate) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042964 || Vini bianchi prodotti nel Veneto, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini di qualità prodotti in regioni determinate) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042965 || Vini bianchi di uve fresche, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini di qualità prodotti in regioni determinate, vini prodotti in Sicilia e nel Veneto) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042971 || Vini prodotti in Puglia, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini di qualità prodotti in regioni determinate e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042972 || Vini prodotti in Sicilia, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini di qualità prodotti in regioni determinate e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042975 || Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, e mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle), in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini prodotti in Puglia e in Sicilia, vini di qualità prodotti in regioni determinate e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042977 || Vini bianchi di qualità prodotti nella regione "Tokaj" (ad esempio, Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás), in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A 22042978 || Vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini prodotti nella regione "Tokaj", vini spumanti e semispumanti) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042982 || Vini di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042983 || Vini bianchi di uve fresche, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini di qualità prodotti in regioni determinate) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042984 || Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, e mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle), in recipienti di capacità > 2 litri, con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini di qualità prodotti in regioni determinate e vini bianchi generici) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042987 || Vino di Marsala, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A 22042988 || Vino di Samos e moscato di Lemnos, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A 22042989 || Vino di Porto, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A 22042991 || Vino di Madera e moscatello di Setúbal, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A 22042992 || Vino di Xeres, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A 22042993 || Vini di Tokaj (Aszu e Szamorodni), in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A 22042994 || Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini di qualità prodotti in regioni determinate, vini bianchi generici, vini di Marsala, di Samos, di Porto, di Madera, di Xeres, moscato di Lemnos e moscatello di Setúbal) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042995 || Vino di Porto, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 18 % vol fino a 22 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A 22042996 || Vino di Madera, vino di Xeres e moscatello di Setúbal, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 18 % vol fino a 22 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A 22042998 || Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 18 % vol fino a 22 % vol (escl. vini di Porto, di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal) || 0,5 EUR/l || 5-A 22042999 || Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 22 % vol || 0,5 EUR/l || 5-A 22043010 || Mosti di uva, mutizzati diversamente che con alcole, con titolo alcolometrico effettivo > 1 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole) || 0,5 EUR/l || 5-A 22043092 || Mosti di uva, non fermentati, concentrati ai sensi della nota complementare 7 del capitolo 22, con massa volumica ≤ 1,33 g/cm³ a 20°C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole) || 0,5 EUR/l || 5-A 22043094 || Mosti di uva, non fermentati, non concentrati, con massa volumica ≤ 1,33 g/cm³ a 20°C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole) || 0,5 EUR/l || 5-A 22043096 || Mosti di uva, non fermentati, concentrati ai sensi della nota complementare 7 del capitolo 22, con massa volumica > 1,33 g/cm³ a 20°C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole) || 0,5 EUR/l || 5-A 22043098 || Mosti di uva, non fermentati, non concentrati, con massa volumica > 1,33 g/cm³ a 20°C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole) || 0,5 EUR/l || 5-A 22082040 || Distillato greggio, presentato in recipienti di capacità > 2 litri || 0,5 EUR/l || 5-A 22082062 || Cognac, presentato in recipienti di capacità > 2 litri || 0,5 EUR/l || 5-A 22082064 || Armagnac, presentato in recipienti di capacità > 2 litri || 0,5 EUR/l || 5-A 22082087 || Brandy de Jerez, presentato in recipienti di capacità > 2 litri || 0,5 EUR/l || 5-A 22082089 || Acquaviti di vino o di vinacce, presentate in recipienti di capacità > 2 litri (escl. distillato greggio, Cognac, Armagnac, Grappa e Brandy de Jerez) || 0,5 EUR/l || 5-A 25231000 || Cementi non polverizzati detti "clinkers" || 10 || 5 25232900 || Cementi Portland (escl. cementi bianchi, anche colorati artificialmente) || 10 || 5 39172110 || Tubi rigidi, di polimeri di etilene, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati || 6,5 || 5 39172190 || Tubi rigidi, di polimeri di etilene (escl. tubi senza saldatura e tagliati a misura) || 6,5 || 5 39172210 || Tubi rigidi, di polimeri di propilene, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati || 6,5 || 5 39172290 || Tubi rigidi, di polimeri di propilene (escl. tubi senza saldatura e tagliati a misura) || 6,5 || 5 39172310 || Tubi rigidi, di polimeri di cloruro di vinile, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati || 6,5 || 5 39172390 || Tubi rigidi, di polimeri di cloruro di vinile (escl. tubi senza saldatura e tagliati a misura) || 6,5 || 5 39173100 || Tubi flessibili, di materie plastiche, che possono sopportare una pressione ≥ 27,6 MPa || 6,5 || 5 39173210 || Tubi flessibili, di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati || 6,5 || 5 39173231 || Tubi flessibili, di polimeri di etilene, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati || 6,5 || 5 39173235 || Tubi flessibili, di polimeri di cloruro di vinile, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati || 6,5 || 5 39173239 || Tubi flessibili, di prodotti di polimerizzazione di addizione, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati (escl. tubi di polimeri di etilene e di cloruro di vinile) || 6,5 || 5 39173251 || Tubi flessibili, di materie plastiche, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati (escl. tubi di prodotti di polimerizzazione di addizione, di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente) || 6,5 || 5 39173291 || Budella artificiali (escl. di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche) || 6,5 || 5 39173299 || Tubi flessibili, di materie plastiche, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori (escl. tubi senza saldatura e tagliati a misura e budella artificiali) || 6,5 || 5 39173912 || Tubi flessibili, di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente, rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati (escl. tubi che possono sopportare una pressione ≥ 27,6 MPa) || 6,5 || 3 39173915 || Tubi flessibili, di prodotti di polimerizzazione di addizione, rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati (escl. tubi che possono sopportare una pressione ≥ 27,6 MPa) || 6,5 || 3 39173919 || Tubi flessibili, di materie plastiche, rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati (escl. tubi di prodotti di polimerizzazione di addizione, di riassestamento o di condensazione, nonché tubi che possono sopportare una pressione ≥ 27,6 MPa) || 6,5 || 3 39173990 || Tubi flessibili, di materie plastiche, rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie (escl. tubi senza saldatura o tagliati a misura, nonché tubi che possono sopportare una pressione ≥ 27,6 MPa) || 6,5 || 3 39174000 || Accessori (per esempio, giunti, gomiti, raccordi), di materie plastiche, per tubi || 6,5 || 3 39221000 || Vasche da bagno, docce, lavandini e lavabi, di materie plastiche || 6,5 || 3 39222000 || Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti, di materie plastiche || 6,5 || 3 39229000 || Bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche (escl. vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, tavolette e coperchi per tazze per gabinetti) || 6,5 || 3 39231000 || Scatole, casse, gabbie e oggetti simili per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche || 6,5 || 3 39232100 || Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci, di polimeri di etilene || 6,5 || 3 39232910 || Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci, di policloruro di vinile || 6,5 || 3 39232990 || Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci, di materie plastiche (escl. di policloruro di vinile, di polimeri di etilene) || 6,5 || 3 39233010 || Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche, di capacità ≤ 2 litri || 6,5 || 3 39233090 || Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche, di capacità > 2 litri || 6,5 || 3 39235090 || Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche (escl. capsule otturanti o coprituraccioli) || 6,5 || 3 39239090 || Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche (escluse scatole, casse, gabbie e oggetti simili; sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci; bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili; bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura; filetti estrusi presentati in forma tubolare, di materie plastiche) || 6,5 || 3 39241000 || Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di materie plastiche || 6,5 || 3 39249011 || Spugne per uso domestico o da toeletta, di cellulosa rigenerata || 6,5 || 3 39249090 || Oggetti per uso domestico, oggetti di igiene e da toeletta, di materie plastiche (escl. cellulosa rigenerata) (escl. vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina, vasche da bagno, docce, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici) || 6,5 || 3 39251000 || Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili, di materie plastiche, di capacità > 300 litri || 6,5 || 3 39252000 || Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, di materie plastiche || 6,5 || 3 39253000 || Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti, di materie plastiche (escl. accessori e articoli simili) || 6,5 || 3 39259010 || Accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di costruzioni, di materie plastiche || 6,5 || 3 39259020 || Profilati per canalizzazioni elettriche, di materie plastiche || 6,5 || 3 39259080 || Elementi per costruire pavimenti, pareti, tramezzi, soffitti, tetti, ecc., grondaie e accessori, parapetti, balaustrate, ringhiere e simili, scaffalature di grandi dimensioni da montare e fissare in modo definitivo in negozi, officine, depositi, ecc., motivi decorativi architettonici, per esempio scanalature, cupole e fregi e altri articoli per l'edilizia, di materie plastiche, n.n.a. || 6,5 || 3 39262000 || Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoguanti e muffole), ottenuti con fogli di materie plastiche cuciti o incollati || 6,5 || 3 39269097 || Prodotti di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914, n.n.a. || 6,5 || 5 57024110 || Tappeti "Axminster" di lana o di peli fini, tessuti (non "tufted" né "floccati"), vellutati, confezionati || 12 || 5 57024190 || Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di lana o di peli fini, tessuti (non "tufted" né "floccati"), vellutati, confezionati (escl. "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti a mano, nonché tappeti "Axminster") || 12 || 5 57024210 || Tappeti "Axminster" di materie tessili sintetiche o artificiali, tessuti (non "tufted" né "floccati"), vellutati, confezionati || 20 || 5 57024290 || Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di materie tessili sintetiche o artificiali, tessuti (non "tufted" né "floccati"), vellutati, confezionati (escl. "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti a mano, nonché tappeti "Axminster") || 20 || 5 57024900 || Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di materie tessili vegetali o di peli grossolani, tessuti (non "tufted" né "floccati"), vellutati, confezionati (escl. "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti a mano, nonché rivestimenti del suolo di cocco) || 12 || 5 57031000 || Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di lana o di peli fini, "tufted" agugliati, anche confezionati || 12 || 5 57032019 || Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di nylon o di altre poliammidi, "tufted" agugliati, anche confezionati, stampati (escl. quadrelli con superficie ≤ 0,3 m²) || 12,5 || 5 57032099 || Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di nylon o di altre poliammidi, "tufted" agugliati, anche confezionati (escl. tappeti stampati, quadrelli con superficie ≤ 0,3 m²) || 12,5 || 5 57033019 || Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di polipropilene, "tufted" agugliati, anche confezionati (escl. quadrelli con superficie ≤ 0,3 m²) || 12,5 || 5 57049000 || Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di feltro (non "tufted" né "floccati"), anche confezionati (escl. quadrelli con superficie ≤ 0,3 m²) || 12 || 5 57050030 || Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di materie tessili sintetiche o artificiali , anche confezionati (escl. a punti annodati o arrotolati, tessuti o "tufted" agugliati, nonché di feltro) || 12 || 5 57050090 || Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di materie tessili vegetali o di peli grossolani, anche confezionati (escl. a punti annodati o arrotolati, tessuti o "tufted" agugliati, nonché di feltro) || 12 || 5 61012090 || Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo [escl. vestiti o completi, insiemi, giacche, tute con bretelle (salopette), pantaloni] || 12 || 5 61013090 || Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo [escl. vestiti o completi, insiemi, giacche, tute con bretelle (salopette), pantaloni] || 12 || 5 61022090 || Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, di cotone, per donna o ragazza [escl. abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette)] || 12 || 5 61023090 || Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza [escl. abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette)] || 12 || 5 61033200 || Giacche, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. giacche a vento e simili) || 12 || 5 61033300 || Giacche, a maglia, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. giacche a vento o simili) || 12 || 5 61034200 || Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts", a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. mutande e costumi da bagno) || 12 || 5 61034300 || Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts", a maglia, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. mutande e costumi da bagno) || 12 || 5 61043200 || Giacche, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. giacche a vento e simili) || 12 || 3 61043300 || Giacche, a maglia, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. giacche a vento e simili) || 12 || 3 61043900 || Giacche, a maglia, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche, nonché giacche a vento e simili) || 12 || 3 61044200 || Abiti interi, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. sottogonne) || 12 || 5 61044300 || Abiti interi, a maglia, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. sottogonne) || 12 || 5 61044400 || Abiti interi, a maglia, di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. sottogonne) || 12 || 5 61044900 || Abiti interi, a maglia, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, nonché sottogonne) || 12 || 5 61045200 || Gonne e gonne-pantaloni, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. sottogonne) || 12 || 3 61045300 || Gonne e gonne-pantaloni, a maglia, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. sottogonne) || 12 || 3 61045900 || Gonne e gonne-pantaloni, a maglia, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche, nonché sottogonne) || 12 || 3 61046200 || Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts", a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. mutandine e costumi da bagno) || 12 || 3 61046300 || Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts", a maglia, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. mutandine e costumi da bagno) || 12 || 3 61046900 || Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts", a maglia, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre sintetiche, nonché mutandine e costumi da bagno) || 12 || 3 61051000 || Camicie e camicette, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo [escl. camicie da notte, T‑shirt e canottiere (magliette)] || 12 || 5 61052010 || Camicie e camicette, a maglia, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo [escl. camicie da notte, T‑shirt e canottiere (magliette)] || 12 || 5 61061000 || Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. T‑shirt e magliette) || 12 || 5 61062000 || Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (escl. T‑shirt e magliette) || 12 || 5 61071100 || Slip e mutande, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo || 12 || 5 61071200 || Slip e mutande, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo || 12 || 5 61071900 || Slip e mutande, a maglia, di altre materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di cotone o di fibre sintetiche o artificiali) || 12 || 5 61072100 || Camicie da notte e pigiami, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. magliette e canottiere) || 12 || 5 61072200 || Camicie da notte e pigiami, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo (escl. magliette e canottiere) || 12 || 5 61082100 || Slip e mutandine, a maglia, di cotone, per donna o ragazza || 12 || 5 61082200 || Slip e mutandine, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza || 12 || 5 61082900 || Slip e mutandine, a maglia, di materie tessili per donna o ragazza (escl. di cotone o di materie sintetiche o artificiali) || 12 || 5 61083100 || Camicie da notte e pigiami, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. T‑shirt, magliette e negligé) || 12 || 5 61083200 || Camicie da notte e pigiami, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali (escl. T‑shirt, magliette e negligé) || 12 || 5 61089100 || Negligé, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. magliette, sottovesti o sottabiti e sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, reggiseni, busti e simili) || 12 || 5 61089200 || Negligé, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (escl. magliette, sottovesti o sottabiti e sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, reggiseni, busti e simili) || 12 || 5 61091000 || T‑shirt e canottiere (magliette), a maglia, di cotone || 12 || 3 61099030 || T‑shirt e canottiere (magliette), a maglia, di fibre sintetiche o artificiali || 12 || 3 61099090 || T‑shirt e canottiere (magliette), a maglia, di materie tessili (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali) || 12 || 3 61101110 || Maglioni (golf) e pullover, a maglia, contenenti ≥ 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, ≥ 600 g || 12 || 5 61101130 || Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di lana, per uomo o ragazzo [escl. maglioni (golf) e pullover, contenenti ≥ 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, ≥ 600 g, nonché gilè imbottiti] || 12 || 5 61101190 || Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di lana, per donna o ragazza [escl. maglioni (golf) e pullover, contenenti ≥ 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, ≥ 600 g, nonché gilè imbottiti] || 12 || 5 61102010 || Magliette a collo alto, a maglia, di cotone || 12 || 3 61102091 || Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. magliette a collo alto, gilè imbottiti) || 12 || 3 61102099 || Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. magliette a collo alto, gilè imbottiti) || 12 || 3 61103010 || Magliette a collo alto, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali || 12 || 5 61103091 || Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo (escl. magliette a collo alto, gilè imbottiti) || 12 || 5 61103099 || Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (escl. magliette a collo alto, gilè imbottiti) || 12 || 5 61152100 || Calzemaglie (collant), a maglia, di fibre sintetiche, con titolo, in filati semplici, < 67 decitex (escl. a compressione graduata) || 12 || 3 61152200 || Calzemaglie (collant), a maglia, di fibre sintetiche, con titolo, in filati semplici, ≥ 67 decitex (escl. a compressione graduata) || 12 || 3 61152900 || Calzemaglie (collant), a maglia, di materie tessili (escl. calzemaglie a compressione graduata, di fibre sintetiche, nonché per bambini piccoli) || 12 || 3 61159500 || Calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, comprese calzature senza solette riportate, a maglia, di cotone [escl. calzemaglie (collant) a compressione graduata, calze o gambaletti da donna, con titolo, in filati semplici, < 67 decitex, nonché calzemaglie per bambini piccoli] || 12 || 3 61159691 || Calze da donna di fibre sintetiche, a maglia [escl. calzemaglie (collant) a compressione graduata, calze da donna, con titolo, in filati semplici, < 67 decitex e gambaletti da donna] || 12 || 3 61159699 || Calze, calzini e manufatti simili, comprese calzature senza solette riportate, a maglia, di fibre sintetiche [escl. calzemaglie (collant) a compressione graduata, calze o gambaletti da donna, nonché calzemaglie per bambini piccoli] || 12 || 3 61159900 || Calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, comprese calzature senza solette riportate, a maglia, di materie tessili [escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche, calzemaglie (collant) a compressione graduata, calze o gambaletti da donna, con titolo, in filati semplici, < 67 decitex, nonché calzemaglie per bambini piccoli] || 12 || 3 62011100 || Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. a maglia) || 12 || 3 62011210 || Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di cotone, di un peso, per pezzo, ≤ 1 kg, per uomo o ragazzo (escl. a maglia) || 12 || 3 62011290 || Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di cotone, di un peso, per pezzo, > 1 kg, per uomo o ragazzo (escl. a maglia) || 12 || 3 62011310 || Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di fibre sintetiche o artificiali, di un peso, per pezzo, ≤ 1 kg, per uomo o ragazzo (escl. a maglia) || 12 || 3 62011390 || Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di fibre sintetiche o artificiali, di un peso, per pezzo, > 1 kg, per uomo o ragazzo (escl. a maglia) || 12 || 3 62011900 || Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, nonché a maglia) || 12 || 3 62019100 || Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni) || 12 || 3 62019200 || Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni e parti superiori di tute da sci) || 12 || 3 62019300 || Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni e parti superiori di tute da sci) || 12 || 3 62019900 || Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, nonché a maglia; vestiti o completi, insiemi, giacche e pantaloni) || 12 || 3 62021100 || Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia) || 12 || 3 62021210 || Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di cotone, di un peso, per pezzo, ≤ 1 kg, per donna o ragazza (escl. a maglia) || 12 || 3 62021290 || Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di cotone, di un peso, per pezzo, > 1 kg, per donna o ragazza (escl. a maglia) || 12 || 3 62021310 || Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di fibre sintetiche o artificiali, di un peso, per pezzo, ≤ 1 kg, per donna o ragazza (escl. a maglia) || 12 || 3 62021390 || Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di fibre sintetiche o artificiali, di un peso, per pezzo, > 1 kg, per donna o ragazza (escl. a maglia) || 12 || 3 62021900 || Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, nonché a maglia) || 12 || 3 62029100 || Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche e pantaloni) || 12 || 3 62029200 || Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, pantaloni e parti superiori di tute da sci) || 12 || 3 62029300 || Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, pantaloni e parti superiori di tute da sci) || 12 || 3 62029900 || Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, nonché a maglia; abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche e pantaloni) || 12 || 3 62031100 || Vestiti o completi, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché tute sportive, tute da sci e costumi da bagno) || 12 || 3 62031200 || Vestiti o completi, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché tute sportive, tute da sci e costumi da bagno) || 12 || 3 62031910 || Vestiti o completi, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché tute sportive, tute da sci e costumi da bagno) || 12 || 3 62031930 || Vestiti o completi, di fibre artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché tute sportive, tute da sci e costumi da bagno) || 12 || 3 62031990 || Vestiti o completi, di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche, a maglia, nonché tute sportive, tute da sci e costumi da bagno) || 12 || 3 62032210 || Completi da lavoro, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia) || 12 || 3 62033100 || Giacche, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché giacche a vento e simili) || 12 || 3 62033210 || Giacche da lavoro, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché giacche a vento e simili) || 12 || 3 62033290 || Giacche, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché giacche da lavoro, giacche a vento e simili) || 12 || 3 62033310 || Giacche da lavoro, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché giacche a vento e simili) || 12 || 3 62033390 || Giacche, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché giacche da lavoro, giacche a vento e simili) || 12 || 3 62034110 || Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopette) e mutande] || 12 || 3 62034211 || Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, da lavoro, di cotone, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopette)] || 12 || 3 62034231 || Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di tessuti detti "Denim", per uomo o ragazzo [escl. a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopette) e mutande] || 12 || 3 62034235 || Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di cotone, per uomo o ragazzo [escl. di tessuti detti "Denim", di velluti e felpe a trama, tagliati a coste, a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopette) e mutande] || 12 || 3 62034251 || Tute con bretelle (salopette) da lavoro, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia) || 12 || 3 62034259 || Tute con bretelle (salopette), di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia e da lavoro) || 12 || 3 62034290 || "Shorts", di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, costumi da bagno e mutande) || 12 || 3 62034311 || Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, da lavoro, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopette)] || 12 || 3 62034319 || Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopette) e mutande] || 12 || 3 62034331 || Tute con bretelle (salopette) da lavoro, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia) || 12 || 3 62034339 || Tute con bretelle (salopette), di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia e da lavoro) || 12 || 3 62034390 || "Shorts", di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché mutande e costumi da bagno) || 12 || 3 62034911 || Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, da lavoro, di fibre artificiali, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopette)] || 12 || 3 62034919 || Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di fibre artificiali, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopette) e mutande] || 12 || 3 62034931 || Tute con bretelle (salopette) da lavoro, di fibre artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia) || 12 || 3 62034939 || Tute con bretelle (salopette), di fibre artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia e da lavoro) || 12 || 3 62034950 || "Shorts", di fibre artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché mutande e costumi da bagno) || 12 || 3 62034990 || Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts", di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, nonché mutande e costumi da bagno) || 12 || 3 62041200 || Abiti a giacca (tailleur), di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, completi da sci e costumi da bagno) || 12 || 5 62041300 || Abiti a giacca (tailleur), di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. a maglia, completi da sci e costumi da bagno) || 12 || 5 62041910 || Abiti a giacca (tailleur), di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, completi da sci e costumi da bagno) || 12 || 5 62041990 || Abiti a giacca (tailleur), di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, nonché completi da sci e costumi da bagno) || 12 || 5 62043100 || Giacche, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché giacche a vento e simili) || 12 || 3 62043210 || Giacche da lavoro, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché giacche a vento e simili) || 12 || 5 62043290 || Giacche, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché giacche da lavoro, giacche a vento e simili) || 12 || 5 62043310 || Giacche da lavoro, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché giacche a vento e simili) || 12 || 5 62043390 || Giacche, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché giacche da lavoro, giacche a vento e simili) || 12 || 5 62043911 || Giacche da lavoro, di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché giacche a vento e simili) || 12 || 5 62043919 || Giacche, di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché giacche da lavoro, giacche a vento e simili) || 12 || 5 62043990 || Giacche, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, nonché giacche a vento e simili) || 12 || 5 62044100 || Abiti interi, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne) || 12 || 5 62044200 || Abiti interi, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne) || 12 || 5 62044300 || Abiti interi, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne) || 12 || 5 62044400 || Abiti interi, di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne) || 12 || 5 62044900 || Abiti interi, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, nonché sottogonne) || 12 || 5 62045100 || Gonne e gonne-pantaloni, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne) || 12 || 5 62045200 || Gonne e gonne-pantaloni, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne) || 12 || 5 62045300 || Gonne e gonne-pantaloni, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne) || 12 || 5 62045910 || Gonne e gonne-pantaloni, di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne) || 12 || 5 62045990 || Gonne e gonne-pantaloni, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, nonché sottogonne) || 12 || 5 62046110 || Pantaloni, compresi pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché mutandine e costumi da bagno) || 12 || 5 62046185 || Tute con bretelle (salopette) e "shorts", di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché mutandine e costumi da bagno) || 12 || 5 62046211 || Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, da lavoro, di cotone, per donna o ragazza [escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopette)] || 12 || 5 62046231 || Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di tessuti detti "Denim", per donna o ragazza [escl. da lavoro, a maglia, nonché tute con bretelle (salopette)] || 12 || 5 62046239 || Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di cotone, per donna o ragazza [escl. di tessuti detti "Denim", di velluti e felpe a trama, tagliati a coste, a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopette), mutandine e pantaloni di tute sportive] || 12 || 5 62046311 || Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, da lavoro, di fibre sintetiche, per donna o ragazza [escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopette)] || 12 || 5 62046318 || Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di fibre sintetiche, per donna o ragazza [escl. di tessuti detti "Denim", di velluti e felpe a trama, tagliati a coste, a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopette), mutandine e pantaloni di tute sportive] || 12 || 5 62046911 || Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, da lavoro, di fibre artificiali, per donna o ragazza [escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopette)] || 12 || 5 62046918 || Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di fibre artificiali, per donna o ragazza [escl. di tessuti detti "Denim", di velluti e felpe a trama, tagliati a coste, a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopette), mutandine e pantaloni di tute sportive] || 12 || 5 62046990 || Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts", di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, nonché mutandine e costumi da bagno) || 12 || 5 62052000 || Camicie e camicette, di cotone, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, nonché camicie da notte e canottiere (magliette)] || 12 || 3 62053000 || Camicie e camicette, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, nonché camicie da notte e canottiere (magliette)] || 12 || 5 62059010 || Camicie e camicette, di lino o di ramiè, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, nonché camicie da notte e canottiere (magliette)] || 12 || 5 62059080 || Camicie e camicette di materie tessili, per uomo o ragazzo [escl. di cotone, di fibre sintetiche o artificiali, di lino o di ramiè, a maglia, nonché camicie da notte e canottiere (magliette)] || 12 || 5 62061000 || Camicette, bluse e bluse‑camicette, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché magliette) || 12 || 5 62063000 || Camicette, bluse e bluse‑camicette, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché magliette) || 12 || 5 62064000 || Camicette, bluse e bluse‑camicette, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché magliette) || 12 || 5 62113210 || Indumenti da lavoro, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia) || 12 || 5 62113310 || Indumenti da lavoro, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia) || 12 || 5 62121090 || Reggiseni e bustini di materie tessili di qualunque tipo, anche elastici e a maglia (escl. presentati in assortimenti condizionati per la vendita al minuto contenenti un reggiseno o un bustino e uno slip) || 12 || 5 63022100 || Biancheria da letto, di cotone, stampata (escl. a maglia) || 12 || 5 63023100 || Biancheria da letto, di cotone (escl. stampata, a maglia) || 12 || 5 63023290 || Biancheria da letto, di fibre sintetiche o artificiali (escl. stampata, a maglia, nonché di tessuto non tessuto) || 12 || 5 63025100 || Biancheria da tavola, di cotone (escl. a maglia) || 12 || 5 63025390 || Biancheria da tavola, di fibre sintetiche o artificiali (escl. a maglia, nonché di tessuto non tessuto) || 12 || 5 63026000 || Biancheria da toeletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone (escl. strofinacci, panni per lucidare, panni per pulire e panni per spolverare) || 12 || 5 63029100 || Biancheria da toeletta o da cucina, di cotone (escl. in tessuto riccio del tipo spugna, nonché strofinacci, panni per lucidare, panni per pulire e panni per spolverare) || 12 || 5 63029390 || Biancheria da toeletta o da cucina, di fibre sintetiche o artificiali (escl. in tessuto non tessuto, nonché strofinacci, panni per lucidare, panni per pulire e panni per spolverare) || 12 || 5 63029990 || Biancheria da toeletta o da cucina, di materie tessili (escl. di cotone, lino o fibre sintetiche o artificiali, nonché strofinacci, panni per lucidare, panni per pulire e panni per spolverare) || 12 || 5 63090000 || Indumenti e accessori per abbigliamento, coperte, biancheria per la casa e articoli da arredamento, di materie tessili di qualunque tipo, compresi scarpe e copricapo, manifestamente usati, presentati alla rinfusa o in pacchi legati o in balle, sacchi o confezioni simili (escl. tappeti e altri rivestimenti di pavimenti nonché arazzi) || 12,5 || 5 64022000 || Calzature con suola esterna e tomaia di gomma o di materia plastica, con tomaia a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli (escl. calzature aventi carattere di giocattolo) || 15 || 5 64029110 || Calzature che ricoprono la caviglia, con puntale protettivo di metallo, con suola esterna e tomaia di gomma o di materia plastica (escl. calzature impermeabili della voce 6401, calzature per lo sport e calzature ortopediche) || 15 || 5 64029190 || Calzature che ricoprono la caviglia, con suola esterna e tomaia di gomma o di materia plastica (escl. calzature con puntale protettivo di metallo, calzature impermeabili della voce 6401, calzature per lo sport, calzature ortopediche e calzature aventi carattere di giocattolo) || 15 || 5 64029905 || Calzature con puntale protettivo di metallo, con suola esterna e tomaia di gomma o di materia plastica (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature impermeabili della voce 6401, calzature per lo sport e calzature ortopediche) || 15 || 5 64029910 || Calzature con tomaia di gomma e suola esterna di gomma o di materia plastica (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature con tomaia a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli, calzature impermeabili della voce 6401, calzature per lo sport, calzature ortopediche e calzature aventi carattere di giocattolo) || 15 || 5 64029931 || Calzature con tomaia di materia plastica e suola esterna di gomma o di materia plastica, la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli e di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è > 3 cm (escl. con tomaia a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli) || 15 || 5 64029939 || Calzature con tomaia di materia plastica e suola esterna di gomma o di materia plastica, la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli e di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è ≤ 3 cm (escl. con tomaia a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli) || 15 || 5 64029950 || Pantofole ed altre calzature da camera, con suola esterna e tomaia di gomma o di materia plastica (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli e calzature aventi carattere di giocattolo) || 15 || 5 64029991 || Calzature con tomaia di materia plastica e suola esterna di gomma o di materia plastica, con suole interne di lunghezza < 24 cm (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature da camera, calzature per lo sport, calzature impermeabili della voce 6401, calzature ortopediche e calzature aventi carattere di giocattolo) || 15 || 5 64029993 || Calzature non riconoscibili come calzature da uomo o da donna, con tomaia di materia plastica e suola esterna di gomma o di materia plastica, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature da camera, calzature per lo sport, calzature impermeabili della voce 6401 e calzature ortopediche) || 15 || 5 64029996 || Calzature con tomaia di materia plastica e suola esterna di gomma o di materia plastica, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da uomo (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature da camera, calzature per lo sport, calzature impermeabili della voce 6401, calzature ortopediche e calzature non riconoscibili come calzature da uomo o da donna) || 15 || 5 64029998 || Calzature con tomaia di materia plastica e suola esterna di gomma o di materia plastica, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da donna (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature da camera, calzature per lo sport, calzature impermeabili della voce 6401, calzature ortopediche e calzature non riconoscibili come calzature da uomo o da donna) || 15 || 5 64035995 || Calzature con tomaia e suola esterna di cuoio naturale, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da uomo (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature con suola principale di legno, senza suola interna, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, calzature da camera, calzature per lo sport e calzature ortopediche) || 15 || 5 64035999 || Calzature con tomaia e suola esterna di cuoio naturale, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da donna (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature con suola principale di legno, senza suola interna, calzature la cui mascherina o tomaia è formata da strisce, calzature da camera, calzature per lo sport e calzature ortopediche) || 15 || 5 64039116 || Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia (ma non il polpaccio), con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da uomo (escl. calzature dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00) || 15 || 5 64039118 || Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia (ma non il polpaccio), con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da donna (escl. calzature dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00) || 15 || 5 64039196 || Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da uomo (escl. calzature dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00 e della voce 6403.90.16) || 15 || 5 64039198 || Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da donna (escl. calzature dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00 e della voce 6403.91.18) || 15 || 5 64039936 || Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale (che non ricoprono la caviglia), la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, con suola e tacco di altezza ≤ 3 cm, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da uomo (escl. calzature dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00) || 15 || 5 64039938 || Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale (che non ricoprono la caviglia), la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, con suola e tacco di altezza ≤ 3 cm, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da donna (escl. calzature dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00) || 15 || 5 64039996 || Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale (che non ricoprono la caviglia), con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da uomo (escl. calzature dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00 e delle voci 6403.99.11, 6403.99.36, 6403.99.50) || 15 || 5 64039998 || Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da donna (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature con suola principale di legno, senza suola interna, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, calzature da camera, calzature per lo sport, calzature ortopediche e calzature non riconoscibili come calzature da uomo o da donna) || 15 || 5 64041100 || Calzature per lo sport, calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili, con suola esterna di gomma o di materia plastica e con tomaia di materie tessili || 15 || 5 64041910 || Pantofole ed altre calzature da camera, con suola esterna di gomma o di materia plastica e con tomaia di materie tessili (escl. calzature dette da tennis, da ginnastica, da allenamento e calzature simili, nonché calzature aventi carattere di giocattolo) || 15 || 5 64041990 || Calzature con suola esterna di gomma o di materia plastica e con tomaia di materie tessili (escl. calzature da camera, calzature per lo sport, calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili, nonché calzature aventi carattere di giocattolo) || 15 || 5 64052091 || Pantofole ed altre calzature da camera, con tomaia di materie tessili (escl. calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio naturale o ricostituito, nonché calzature aventi carattere di giocattolo) || 15 || 5 64052099 || Calzature con tomaia di materie tessili (escl. calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito, di legno o di sughero, calzature da camera, calzature ortopediche e calzature aventi carattere di giocattolo) || 15 || 5 64059010 || Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio naturale o ricostituito e con tomaia di materiali diversi dal cuoio naturale o ricostituito o da materie tessili (escl. calzature ortopediche e calzature aventi carattere di giocattolo) || 15 || 5 70109041 || Bottiglie di vetro non colorato, dei tipi utilizzati per il trasporto o l'imballaggio di prodotti alimentari e bevande, di capacità nominale ≥ 1 litro ma < 2,5 litri || 10 || 5 70109043 || Bottiglie di vetro non colorato, dei tipi utilizzati per il trasporto o l'imballaggio di prodotti alimentari e bevande, di capacità nominale > 0,33 litri ma < 1 litro || 10 || 5 70109051 || Bottiglie di vetro colorato, dei tipi utilizzati per il trasporto o l'imballaggio di prodotti alimentari e bevande, di capacità nominale ≥ 1 litro ma < 2,5 litri || 10 || 5 70109053 || Bottiglie di vetro colorato, dei tipi utilizzati per il trasporto o l'imballaggio di prodotti alimentari e bevande, di capacità nominale > 0,33 litri ma ≤ 1 litro || 10 || 5 94013010 || Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza, imbottiti, con schienale e muniti di rotelle o di pattini (escl. mobili per la medicina, la chirurgia e l'odontoiatria) || 10 || 5 94013090 || Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza (escl. mobili per sedersi imbottiti, con schienale e muniti di rotelle o di pattini, nonché mobili per la medicina, la chirurgia e l'odontoiatria, poltrone da parrucchiere) || 10 || 5 94014000 || Mobili per sedersi trasformabili in letti (escl. materiale per campeggio o da giardino, nonché mobili per la medicina, la chirurgia o l'odontoiatria) || 10 || 5 94016100 || Mobili per sedersi, con intelaiatura di legno, imbottiti (escl. mobili per sedersi trasformabili in letti) || 10 || 5 94016900 || Mobili per sedersi, con intelaiatura di legno (non imbottiti) || 10 || 5 94017100 || Mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo, imbottiti (escl. sedili dei tipi utilizzati per veicoli aerei o per autoveicoli, mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza, nonché mobili per la medicina, la chirurgia o l'odontoiatria) || 10 || 5 94017900 || Mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo (escl. mobili imbottiti, mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza, nonché mobili per la medicina, la chirurgia o l'odontoiatria) || 10 || 5 94018000 || Mobili per sedersi, n.n.a. || 10 || 5 94032080 || Mobili di metallo (escl. dei tipi utilizzati negli uffici, mobili per sedersi e letti, nonché mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria) || 10 || 5 94033011 || Scrivanie per ufficio, con intelaiatura di legno || 10 || 5 94033019 || Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici, di altezza ≤ 80 cm (escl. scrivanie e mobili per sedersi) || 10 || 5 94033091 || Armadi di legno dei tipi utilizzati negli uffici, di altezza > 80 cm || 10 || 5 94033099 || Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici, di altezza > 80 cm (escl. armadi) || 10 || 5 94034010 || Elementi di cucine componibili || 10 || 5 94034090 || Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine (escl. mobili per sedersi, nonché elementi di cucine componibili) || 10 || 5 94035000 || Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto (escl. mobili per sedersi) || 10 || 5 94036010 || Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno (escl. mobili per sedersi) || 10 || 5 94036030 || Mobili di legno dei tipi utilizzati nei negozi (escl. mobili per sedersi) || 10 || 5 94036090 || Mobili di legno (escl. dei tipi utilizzati negli uffici, nei negozi, nelle cucine, nelle sale da pranzo, nelle stanze di soggiorno e nelle camere da letto, nonché mobili per sedersi) || 10 || 5 94037000 || Mobili di materie plastiche (escl. mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria, nonché mobili per sedersi) || 10 || 5 94038900 || Mobili di canna, vimini o materiali simili (escl. mobili di bambù o di canna d'India, di metallo, di legno e di materie plastiche, mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria, nonché mobili per sedersi) || 10 || 5 94039030 || Parti di mobili, di legno, n.n.a. (escl. di mobili per sedersi) || 10 || 5 94039090 || Parti di mobili, n.n.a. (escl. di metallo o di legno, di mobili per sedersi, nonché di mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria) || 10 || 5 ________________ ALLEGATO XVI ELENCO DELLA LEGISLAZIONE E RELATIVO CALENDARIO DI RAVVICINAMENTO[1] Legislazione dell'Unione || Termine per il ravvicinamento QUADRO LEGISLATIVO ORIZZONTALE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti Decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti || Ravvicinamento in coincidenza con la data di entrata in vigore della legge n. 235 del 1º dicembre 2011 Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti || Riesame e pieno ravvicinamento: 2014 Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi || Ravvicinamento: 2012 Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea || Ravvicinamento: 2015 Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura, modificata dalla direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio || Ravvicinamento: 2015 LEGISLAZIONE BASATA SUI PRINCIPI DEL "NUOVO APPROCCIO" CHE PREVEDONO LA MARCATURA CE Direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione || Riesame e pieno ravvicinamento: 2015 Direttiva 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai recipienti semplici a pressione || Ravvicinamento: 2015 Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione || Pieno ravvicinamento: 2015 Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica || Riesame e pieno ravvicinamento: 2015 Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale || Riesame e pieno ravvicinamento: 2015 Direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di apparecchi a gas || Riesame e pieno ravvicinamento: 2016 Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone || Ravvicinamento: 2015 Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva || Riesame e pieno ravvicinamento: 2015 Direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile Decisione n. 2004/388/CE della Commissione, del 15 aprile 2004, relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile || Riesame e pieno ravvicinamento: 2015 Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori || Riesame e pieno ravvicinamento: 2016 Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine || Ravvicinamento: 2015 Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura || Ravvicinamento: 2014 Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro || Riesame e pieno ravvicinamento: 2015 Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi || Pieno ravvicinamento: 2017 Direttiva 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, modificata dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di conformarla alle disposizioni standard della decisione n. 768/2008/CE || Pieno ravvicinamento: 2014 Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione || Riesame e pieno ravvicinamento: 2017 Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità || Riesame e pieno ravvicinamento: 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto || Ravvicinamento: 2015 Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli || Riesame e pieno ravvicinamento: 2015 Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici || Ravvicinamento: 2015 DIRETTIVE BASATE SUI PRINCIPI DEL "NUOVO APPROCCIO" O DELL'"APPROCCIO GLOBALE" CHE NON PREVEDONO LA MARCATURA CE Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio || Ravvicinamento: 2015 Direttiva 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili || Ravvicinamento: 2016 PRODOTTI COSMETICI Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici || Ravvicinamento: 2015 Prima direttiva 80/1335/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici || Ravvicinamento: 2015 Seconda direttiva 82/434/CEE della Commissione, del 14 maggio 1982, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici Terza direttiva 83/514/CEE della Commissione, del 27 settembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici Quarta direttiva 85/490/CEE della Commissione, dell'11 ottobre 1985, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici Quinta direttiva 93/73/CEE della Commissione, del 9 settembre 1993, relativa ai metodi di analisi necessari per i controlli della composizione dei prodotti cosmetici Sesta direttiva 95/32/CE della Commissione, del 7 luglio 1995, relativa ai metodi di analisi necessari per il controllo della composizione dei prodotti cosmetici Settima direttiva 96/45/CE della Commissione, del 2 luglio 1996, relativa ai metodi di analisi necessari alla verifica della composizione dei prodotti cosmetici COSTRUZIONE DEI VEICOLI A MOTORE 1. Veicoli a motore e loro rimorchi 1.1 Omologazione Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) || Ravvicinamento: 2016 1.2 Prescrizioni tecniche armonizzate Regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, concernente l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili || Ravvicinamento: 2017 Regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno || Ravvicinamento: 2017 Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo || Ravvicinamento: 2018 Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo || Ravvicinamento: 2018 Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati || Ravvicinamento: 2018 Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo || Ravvicinamento: 2018 Direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità || Ravvicinamento: 2018 Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore || Ravvicinamento: 2015 2. Veicoli a motore a due o tre ruote 2.1 Omologazione Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote || Ravvicinamento: 2015 2.2 Prescrizioni tecniche armonizzate Direttiva 93/14/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente la frenatura dei veicoli a motore a due o a tre ruote || Ravvicinamento: 2017 Direttiva 2009/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all'identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote || Ravvicinamento: 2017 Direttiva 93/30/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al segnalatore acustico dei veicoli a motore a due o tre ruote || Ravvicinamento: 2017 Direttiva 2009/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote || Ravvicinamento: 2017 Direttiva 2009/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote || Ravvicinamento: 2017 Direttiva 93/33/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o tre ruote || Ravvicinamento: 2017 Direttiva 2009/139/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote || Ravvicinamento: 2017 Direttiva 2009/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote || Ravvicinamento: 2017 Direttiva 93/93/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente le masse e le dimensioni dei veicoli a motore a due o tre ruote || Ravvicinamento: 2017 Direttiva 2009/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote || Ravvicinamento: 2017 Direttiva 95/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 febbraio 1995, relativa alla velocità massima per costruzione nonché alla coppia massima e alla potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o tre ruote || Ravvicinamento: 2017 Direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote || Ravvicinamento: 2017 Direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote || Ravvicinamento: 2017 3. Trattori agricoli o forestali a ruote 3.1 Omologazione Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli || Ravvicinamento: 2016 3.2 Prescrizioni tecniche armonizzate Direttiva 2009/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote || Ravvicinamento: 2016 Direttiva 2009/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote || Ravvicinamento: 2016 Direttiva 2009/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote || Ravvicinamento: 2016 Direttiva 2008/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente il campo di visibilità e i tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote || Ravvicinamento: 2016 Direttiva 2009/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote || Ravvicinamento: 2016 Direttiva 2009/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici (compatibilità elettromagnetica) provocati dai trattori agricoli o forestali a ruote || Ravvicinamento: 2016 Direttiva 76/432/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote || Ravvicinamento: 2016 Direttiva 76/763/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote || Ravvicinamento: 2016 Direttiva 2009/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote || Ravvicinamento: 2016 Direttiva 2009/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote || Ravvicinamento: 2016 Direttiva 77/537/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote || Ravvicinamento: 2016 Direttiva 78/764/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote || Ravvicinamento: 2016 Direttiva 2009/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote || Ravvicinamento: 2016 Direttiva 2009/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote || Ravvicinamento: 2016 Direttiva 2009/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote || Ravvicinamento: 2016 Direttiva 2009/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche) || Ravvicinamento: 2016 Direttiva 80/720/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote || Ravvicinamento: 2016 Direttiva 86/297/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle prese di forza dei trattori agricoli e forestali a ruote ed alla relativa protezione || Ravvicinamento: 2016 Direttiva 86/298/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta || Ravvicinamento: 2016 Direttiva 86/415/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento e all'identificazione dei comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote || Ravvicinamento: 2016 Direttiva 87/402/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente || Ravvicinamento: 2016 Direttiva 89/173/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote || Ravvicinamento: 2016 Direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali || Ravvicinamento: 2016 SOSTANZE CHIMICHE 1. REACH e sua attuazione Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche || Ravvicinamento: 2013-2014 Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) || Ravvicinamento: 2013-2014 2. Sostanze chimiche pericolose Regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose || Ravvicinamento: 2016 Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose || Ravvicinamento: 2016 Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche || Ravvicinamento: 2014 Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) || Ravvicinamento: 2016 Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori || Ravvicinamento: 2013-2014 Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) || Ravvicinamento realizzato nel 2009 Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti || Ravvicinamento: 2013-2014 3. Classificazione, imballaggio ed etichettatura Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele || Ravvicinamento: 2013-2014 4. Detergenti Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti || Ravvicinamento: 2013-2014 5. Concimi Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi || Ravvicinamento realizzato l'11 giugno 2013 6. Precursori di droghe Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe || Ravvicinamento: 2015 7. Applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche; ispezione e verifica della buona pratica di laboratorio Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche || Ravvicinamento: 2015 Direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) || Ravvicinamento: 2013-2014 PRODOTTI FARMACEUTICI 1. Medicinali per uso umano Direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia || Ravvicinamento: 2014 Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano || Recepimento: 2015 2. Medicinali per uso veterinario Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari || Ravvicinamento: 2013 Direttiva 2006/130/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che attua la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la fissazione dei criteri per l'esenzione dall'obbligo della prescrizione veterinaria vigente per taluni medicinali destinati ad animali da produzione alimentare || Ravvicinamento: 2014 3. Varie Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi || Ravvicinamento: 2014 Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati || Ravvicinamento: 2015 Direttiva 2009/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione || Ravvicinamento: 2015 Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati || Ravvicinamento: 2015 Regolamento (CE) n. 540/95 della Commissione, del 10 marzo 1995, che stabilisce disposizioni in materia di informazioni su presunti effetti collaterali imprevisti e non gravi dei medicinali per uso umano o veterinario autorizzati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, che si verificano nella Comunità o in un paese terzo || Ravvicinamento: 2015 Regolamento (CE) n. 1662/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, recante talune modalità di attuazione delle procedure comunitarie di decisione in materia di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano o veterinario || Ravvicinamento: 2015 Regolamento (CE) n. 2141/96 della Commissione, del 7 novembre 1996, relativo all'esame di una domanda di trasferimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio || Ravvicinamento: 2015 Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali || Ravvicinamento: 2015 ________________ ALLEGATO XVII COPERTURA Allegato XVII-A MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE Parte 1 Misure applicabili alle principali categorie di animali vivi I. Equidi (comprese le zebre), specie
asinine o animali nati dagli incroci di queste specie II. Bovini (comprese le specie Bubalus
bubalis e Bison) III. Ovini e caprini IV. Suini V. Volatili da cortile (compresi galli e
galline, tacchini, faraone, anatre, oche) VI. Pesci vivi VII. Crostacei VIII. Molluschi IX. Uova e gameti di pesci vivi X. Uova da cova XI. Sperma, ovuli, embrioni XII. Altri mammiferi XIII. Altri volatili XIV. Rettili XV. Anfibi XVI. Altri vertebrati XVII. Api Parte 2 Misure applicabili ai prodotti di origine animale I. Principali
categorie di prodotti di origine animale destinati al consumo umano 1. Carni fresche di ungulati domestici, volatili da
cortile e lagomorfi, selvaggina in libertà e di allevamento, comprese le
frattaglie 2. Carni tritate, preparazioni a base di carne,
carni separate meccanicamente (CSM), prodotti a base di carne 3. Molluschi bivalvi vivi 4. Prodotti della pesca 5. Latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari
e prodotti ottenuti dal colostro 6. Uova e prodotti a base di uova 7. Cosce di rana e lumache 8. Grassi fusi d'origine animale e ciccioli 9. Stomaci, vesciche e budella trattati 10. Gelatina, materie prime per la produzione di
gelatina destinata al consumo umano 11. Collagene 12. Miele e prodotti dell'apicoltura II. Principali
categorie di sottoprodotti di origine animale Nei macelli || Sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali da pelliccia Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi Pelli di ungulati, fresche o refrigerate Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi Negli impianti di produzione lattiero-casearia || Latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte Colostro e prodotti a base di colostro In altre strutture per la raccolta o il trattamento dei sottoprodotti di origine animale (ad esempio, materiali non trattati o non trasformati) || Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi Prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento Prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento Pelli di ungulati, fresche o refrigerate || Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) non destinati a essere utilizzati quali materie prime per mangimi, concimi organici o ammendanti Corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di concimi organici o ammendanti Gelatina non destinata al consumo umano, da utilizzare nell'industria fotografica Lana e peli Piume, parti di piume e piumino trattati Negli impianti di trasformazione || Proteine animali trasformate, compresi i prodotti e le miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia Prodotti sanguigni che potrebbero essere utilizzati quali materie prime per mangimi Pelli di ungulati trattate || Pelli di ruminanti e di equidi trattate (21 giorni) Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana Olio di pesce da utilizzare come materia prima per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi Grassi fusi da utilizzare come materie prime per mangimi || Grassi fusi destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento Gelatina o collagene da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi Proteine idrolizzate, fosfato bicalcico o fosfato tricalcico da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi Sottoprodotti apicoli destinati a essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura Derivati lipidici da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi Derivati lipidici da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi Prodotti a base di uova che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi Negli impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia (compresi gli impianti che fabbricano articoli da masticare e interiora aromatizzanti) || Alimenti in conserva per animali da compagnia Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia Articoli da masticare Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta Interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia Negli impianti di produzione di trofei di caccia || Trofei di caccia trattati e altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli Trofei di caccia o altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento In impianti o stabilimenti che fabbricano prodotti intermedi || Prodotti intermedi Concimi e ammendanti || Proteine animali trasformate, compresi i prodotti e le miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia Stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato e guano di pipistrelli Nei depositi di prodotti derivati || Tutti i prodotti derivati III. Agenti patogeni Parte 3 Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti Vegetali, prodotti
vegetali e altri prodotti[2]
potenzialmente portatori di organismi nocivi suscettibili, per la loro natura o
a causa delle modalità del processo di trasformazione al quale sono sottoposti,
di presentare un rischio di introduzione e diffusione di organismi nocivi. Parte 4 Misure applicabili agli additivi degli alimenti e dei mangimi Alimenti 1. Additivi alimentari (tutti gli additivi e
coloranti alimentari) 2. Coadiuvanti tecnologici 3. Aromi alimentari 4. Enzimi alimentari Mangimi[3] 5. Additivi dei mangimi 6. Materie prime per mangimi 7. Mangimi composti e alimenti per animali da
compagnia eccetto quelli di cui alla parte 2, punto II 8. Sostanze indesiderabili nei mangimi ________________ ALLEGATO XVII-B NORME SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI Norme sul benessere
degli animali relative a: 1. stordimento e macellazione degli animali; 2. trasporto degli animali e operazioni collegate; 3. animali da allevamento. ________________ ALLEGATO XVII-C ALTRE MISURE CONSIDERATE NEL CAPO 4 DEL TITOLO V 1. Sostanze chimiche derivanti dalla migrazione di
sostanze dai materiali d'imballaggio 2. Prodotti composti 3. Organismi geneticamente modificati (OGM) 4. Ormoni promotori della crescita, sostanze
tireostatiche, determinati ormoni e sostanze ß‑agoniste ________________ ALLEGATO XVII-D MISURE DA INCLUDERE DOPO IL RAVVICINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE 1. Sostanze chimiche per la decontaminazione degli
alimenti 2. Cloni 3. Irradiazione (ionizzazione) ________________ ALLEGATO XVIII ELENCO DELLE MALATTIE DEGLI ANIMALI E DELLE MALATTIE CONNESSE
ALL'ACQUACOLTURA SOGGETTE A NOTIFICA, NONCHÉ DEGLI ORGANISMI NOCIVI REGOLAMENTATI RISPETTO AI QUALI POSSONO
ESSERE RICONOSCIUTE REGIONI INDENNI ________________ ALLEGATO XVIII-A MALATTIE DEGLI ANIMALI E DEI PESCI SOGGETTE A NOTIFICA,
PER LE QUALI VIENE RICONOSCIUTO LO STATUS DELLE PARTI
E POSSONO ESSERE PRESE DECISIONI DI REGIONALIZZAZIONE 1. Afta epizootica 2. Malattia vescicolare dei suini 3. Stomatite vescicolosa 4. Peste equina 5. Peste suina africana 6. Febbre catarrale degli ovini 7. Influenza aviaria patogena 8. Malattia di Newcastle 9. Peste bovina 10. Peste suina classica 11. Pleuropolmonite contagiosa dei bovini 12. Peste dei piccoli ruminanti 13. Vaiolo nero degli ovini e dei caprini 14. Febbre della Valle del Rift 15. Dermatite nodulare contagiosa 16. Encefalomielite equina venezuelana 17. Morva 18. Durina 19. Encefalomielite enterovirale 20. Necrosi ematopoietica infettiva (IHN) 21. Setticemia emorragica virale (VHS) 22. Anemia infettiva del salmone (ISA) 23. Bonamia ostreae 24. Marteilia refringens ________________ ALLEGATO XVIII-B RICONOSCIMENTO DELLO STATUS CONCERNENTE GLI ORGANISMI NOCIVI, DELLE
ZONE INDENNI O DELLE ZONE PROTETTE A. Riconoscimento
dello status concernente gli organismi nocivi Ciascuna
Parte compila e presenta un elenco di organismi nocivi regolamentati sulla base
dei seguenti principi: 1. organismi nocivi di cui non siano note
manifestazioni sul suo territorio; 2. organismi nocivi di cui siano note
manifestazioni sul suo territorio e sotto controllo ufficiale; 3. organismi nocivi di cui siano note
manifestazioni sul suo territorio, sotto controllo ufficiale e per i quali
siano state stabilite zone indenni o zone protette. Qualsiasi
modifica dell'elenco relativo allo status concernente gli organismi nocivi è
immediatamente notificata all'altra Parte salvo che non sia stata notificata
all'organizzazione internazionale competente. B. Riconoscimento
delle zone indenni e delle zone protette Le
Parti riconoscono le zone protette, nonché la nozione di zone indenni e la sua
applicazione nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure
fitosanitarie (International Standards for Phytosanitary Measures - ISPM). ________________ ANNEX XIX REGIONALIZZAZIONE/ZONIZZAZIONE, ZONE INDENNI DA ORGANISMI NOCIVI E ZONE
PROTETTE A. Malattie degli animali e malattie connesse
all'acquacoltura 1. Malattie degli animali Il
riconoscimento dello status del territorio o di una regione di una Parte per
quanto riguarda le malattie degli animali si basa sul codice sanitario per gli
animali terrestri dell'organizzazione mondiale della sanità animale (OIE). Sul
codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE si basano anche le
decisioni di regionalizzazione riguardanti le malattie degli animali. 2. Malattie connesse all'acquacoltura Le
decisioni di regionalizzazione riguardanti le malattie connesse
all'acquacoltura si basano sul codice sanitario per gli animali acquatici
dell'OIE. B. Organismi nocivi I
criteri per l'istituzione di zone protette o di zone indenni da determinati
organismi nocivi sono conformi alle disposizioni: – della norma internazionale per le misure
fitosanitarie n. 4 della FAO relativa ai requisiti per l'istituzione di zone
indenni da organismi nocivi e alle definizioni delle pertinenti norme ISPM,
oppure – dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera
h), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione
nella Comunità. C. Criteri per il riconoscimento dello status
speciale del territorio o di una regione di una Parte per quanto riguarda le
malattie degli animali 1. Qualora ritenga che il proprio territorio o
parte del proprio territorio sia indenne da una malattia degli animali non
elencata nell'allegato XVIII-A del presente accordo, la Parte importatrice
trasmette alla Parte esportatrice la documentazione giustificativa appropriata,
precisando in particolare: - la natura della malattia e la cronistoria della
sua comparsa sul proprio territorio; - i risultati dei test di controllo basati su
indagini sierologiche, microbiologiche, patologiche o epidemiologiche e
sull'obbligo, imposto dalla legge, di notificare la malattia alle autorità
competenti; - la durata del controllo effettuato; - eventualmente, il periodo durante il quale è
stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica cui si
estende il divieto; - le modalità che consentono di controllare
l'assenza della malattia. 2. Le garanzie complementari, generali o limitate,
che possono essere richieste dalla Parte importatrice non devono superare
quelle da essa applicate a livello nazionale. 3. Le Parti si comunicano ogni eventuale modifica
dei criteri di cui al punto 1 della lettera C del presente allegato,
riguardanti la malattia. Alla luce di tale notifica, le garanzie complementari
definite ai sensi del punto 2 della lettera C del presente allegato possono
essere modificate o ritirate dal sottocomitato SPS. ________________ ALLEGATO XX RICONOSCIMENTO PROVVISORIO DEGLI STABILIMENTI Condizioni e
disposizioni per il riconoscimento provvisorio degli stabilimenti 1. Per riconoscimento provvisorio degli
stabilimenti si intende il caso in cui la Parte importatrice riconosce
provvisoriamente, a fini di importazione, gli stabilimenti della Parte
esportatrice, basandosi su garanzie appropriate fornite da quest'ultima, senza
ispezione preventiva dei singoli stabilimenti, a norma delle disposizioni del
punto 4 del presente allegato. Per tener conto di nuove domande e garanzie
ricevute, gli elenchi di cui al punto 2 del presente allegato sono
modificati o completati secondo la procedura e alle condizioni di cui al
punto 4 del presente allegato. La verifica può rientrare nella procedura,
esclusivamente con riferimento all'elenco iniziale degli stabilimenti,
conformemente alle disposizioni di cui al punto 4, lettera d). 2. Il riconoscimento provvisorio si applica
inizialmente alle categorie di stabilimenti di seguito indicati. 2.1. Stabilimenti per i prodotti di origine animale
destinati al consumo umano: - macelli per carni fresche di ungulati domestici,
volatili da cortile, lagomorfi e selvaggina di allevamento (allegato XVII-A,
parte 1); - stabilimenti di lavorazione della selvaggina; - laboratori di sezionamento; - stabilimenti per carni tritate, preparazioni a
base di carne, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne; - centri di depurazione e di spedizione per i
molluschi bivalvi vivi; - stabilimenti per: - prodotti a base di uova; - prodotti lattiero-caseari; - prodotti della pesca; - stomaci, vesciche e budella trattati; - gelatina e collagene; - olio di pesce; - navi officina; - pescherecci congelatori. 2.2 Stabilimenti riconosciuti o registrati che
producono sottoprodotti di origine animale e principali categorie di
sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano Tipologia di impianti e di stabilimenti riconosciuti o registrati || Prodotto Macelli || Sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali da pelliccia Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi Pelli di ungulati, fresche o refrigerate Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi Impianti di produzione lattiero-casearia || Latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte Colostro e prodotti a base di colostro Altre strutture per la raccolta o il trattamento dei sottoprodotti di origine animale (ad esempio, materiali non trattati o non trasformati) || Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi Prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento Prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento Pelli di ungulati, fresche o refrigerate Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), nonché zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) non destinati a essere utilizzati quali materie prime per mangimi, concimi organici o ammendanti Corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, nonché zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di concimi organici o ammendanti Gelatina non destinata al consumo umano, da utilizzare nell'industria fotografica Lana e peli Piume, parti di piume e piumino trattati Impianti di trasformazione || Proteine animali trasformate, compresi i prodotti e le miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia Prodotti sanguigni che potrebbero essere utilizzati quali materie prime per mangimi Pelli di ungulati trattate Pelli di ruminanti e di equidi trattate (21 giorni) Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana Olio di pesce da utilizzare come materia prima per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi Grassi fusi da utilizzare come materie prime per mangimi Grassi fusi destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento Gelatina o collagene da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi || Proteine idrolizzate, fosfato bicalcico o fosfato tricalcico da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi Sottoprodotti apicoli destinati a essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura Derivati lipidici da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi Derivati lipidici da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi Prodotti a base di uova che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi Impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia (compresi gli impianti che fabbricano articoli da masticare e interiora aromatizzanti) || Alimenti in conserva per animali da compagnia Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia Articoli da masticare Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta Interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia Impianti di produzione di trofei di caccia || Trofei di caccia trattati e altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli Trofei di caccia o altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento Impianti o stabilimenti che fabbricano prodotti intermedi || Prodotti intermedi Concimi e ammendanti || Proteine animali trasformate, compresi i prodotti e le miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia Stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato e guano di pipistrelli Depositi di prodotti derivati || Tutti i prodotti derivati 3. La Parte importatrice compila gli elenchi degli
stabilimenti riconosciuti provvisoriamente come specificato ai punti 2.1. e 2.2
e li mette a disposizione del pubblico. 4. Condizioni e procedure di riconoscimento
provvisorio: a) l'importazione dalla Parte esportatrice del
prodotto di origine animale deve essere stata autorizzata dalla Parte
importatrice; devono inoltre essere stati definiti le pertinenti condizioni di
importazione nonché i requisiti di certificazione per i prodotti in questione; b) l'autorità competente della Parte esportatrice
deve aver fornito alla Parte importatrice garanzie sufficienti circa la
conformità degli stabilimenti, figuranti nel suo elenco o nei suoi elenchi, ai
requisiti sanitari pertinenti della Parte importatrice e deve aver riconosciuto
ufficialmente gli stabilimenti che figurano negli elenchi per l'esportazione
verso la Parte importatrice; c) in caso di non ottemperanza a dette garanzie,
l'autorità competente della Parte esportatrice deve avere realmente il potere
di sospendere le attività di esportazione verso la Parte importatrice da uno
stabilimento per il quale detta autorità ha fornito garanzie; d) la verifica eseguita dalla Parte importatrice a
norma dell'articolo 188 del presente accordo può rientrare nella procedura
di riconoscimento provvisorio; tale verifica riguarda la struttura e
l'organizzazione dell'autorità competente responsabile del riconoscimento dello
stabilimento, nonché i poteri conferiti a detta autorità e le garanzie che può
fornire in merito all'applicazione delle norme della Parte importatrice;
nell'ambito di tale verifica è possibile procedere anche a ispezioni in loco
presso un numero rappresentativo di stabilimenti che figurano nell'elenco o
negli elenchi forniti dalla Parte esportatrice; nell'Unione,
tenuto conto della sua struttura specifica e della ripartizione delle
competenze all'interno di essa, detta verifica può riguardare i singoli Stati
membri; e) sulla base dei risultati della verifica di cui
alla precedente lettera d), la Parte importatrice può modificare l'elenco
degli stabilimenti. ________________ ALLEGATO XXI PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA 1. Principi: a) l'equivalenza può essere determinata per una
singola misura, un gruppo di misure o un sistema in relazione a un determinato
prodotto, a una categoria di prodotti o a tutti i prodotti; b) l'esame, ad opera della Parte importatrice, di
una richiesta di riconoscimento dell'equivalenza delle misure per un prodotto
specifico della Parte esportatrice non deve comportare perturbazioni degli
scambi o la sospensione delle importazioni del prodotto in questione dalla
Parte esportatrice; c) il riconoscimento dell'equivalenza costituisce
un processo interattivo tra la Parte esportatrice e la Parte importatrice in
cui la prima dimostra obiettivamente l'equivalenza delle singole misure e la
seconda valuta obiettivamente tale equivalenza in vista del suo eventuale
riconoscimento; d) il riconoscimento finale dell'equivalenza delle
pertinenti misure della Parte esportatrice è di esclusiva competenza della Parte
importatrice. 2. Condizioni preliminari: a) il processo dipende dalla situazione sanitaria o
dallo status concernente gli organismi nocivi, dalla legislazione e
dall'efficacia del sistema d'ispezione e di controllo del prodotto nella Parte
esportatrice; a tal fine si tiene conto della legislazione vigente nel settore
e della struttura dell'autorità competente della Parte esportatrice, della sua
collocazione gerarchica e dei suoi poteri, delle sue procedure operative e
delle risorse disponibili, della maggiore o minore efficacia nell'applicazione
dei sistemi di ispezione e di controllo da parte delle autorità competenti,
compreso il grado di applicazione in relazione al prodotto, nonché della
regolarità e della rapidità con cui le informazioni sono fornite alla Parte
importatrice in caso di individuazione di rischi; tale riconoscimento può
essere corroborato da documentazioni, da riscontri, da documenti, relazioni e
informazioni inerenti a precedenti esperienze, nonché da valutazioni e
verifiche; b) le Parti possono avviare la procedura di
riconoscimento dell'equivalenza a norma dell'articolo 183 del presente
accordo, una volta completato positivamente il ravvicinamento normativo di una
misura, di un gruppo di misure o di un sistema inclusi nell'elenco di cui
all'articolo 181, paragrafo 4, del presente accordo; c) la Parte esportatrice avvia la procedura solo se
la Parte importatrice non applica nei suoi confronti misure di salvaguardia per
quanto concerne il prodotto in questione. 3. Procedura: a) la Parte esportatrice avvia la procedura
presentando alla Parte importatrice una domanda di riconoscimento
dell'equivalenza di una singola misura, di gruppi di misure o di un sistema per
un prodotto o una categoria di prodotti di un settore o di un sottosettore o
per tutti i prodotti; b) se del caso, tale domanda di riconoscimento
comprende anche la richiesta e la documentazione necessaria per il
riconoscimento ad opera della Parte importatrice sulla base dell'equivalenza di
tutti i programmi o i piani della Parte esportatrice a cui la Parte
importatrice e/o lo status di ravvicinamento di cui all'allegato XXIV del
presente accordo in merito alle misure o ai sistemi di cui alla lettera a)
del presente punto subordinano l'autorizzazione di importazione del prodotto o di
una categoria di prodotti in questione; c) nel presentare la domanda, la Parte
esportatrice: i) evidenzia l'importanza per il commercio del
prodotto in questione o di una categoria di prodotti; ii) individua la misura o le singole misure cui può
ottemperare tra tutte quelle indicate nelle condizioni d'importazione della
Parte importatrice applicabili al prodotto in questione o a una categoria di
prodotti; iii) individua la misura o le singole misure per le
quali chiede l'equivalenza tra tutte quelle indicate nelle condizioni
d'importazione della Parte importatrice applicabili al prodotto in questione o
a una categoria di prodotti; d) una volta ricevuta la domanda, la Parte
importatrice illustra l'obiettivo globale e specifico nonché la giustificazione
della misura o delle misure, compresa l'individuazione dei rischi; e) la Parte importatrice informa contemporaneamente
la Parte esportatrice del nesso esistente tra le sue misure interne e le
condizioni d'importazione per il prodotto in questione; f) la Parte esportatrice dimostra obiettivamente
alla Parte importatrice che le misure individuate sono equivalenti alle
condizioni d'importazione per il prodotto in questione o una categoria di
prodotti; g) la Parte importatrice valuta obiettivamente la
dimostrazione dell'equivalenza ad opera della Parte esportatrice; h) la Parte importatrice decide se sia stata
ottenuta o meno l'equivalenza; i) se la Parte esportatrice lo richiede, la Parte
importatrice le fornisce tutte le spiegazioni e i dati che hanno motivato la
sua decisione. 4. Dimostrazione dell'equivalenza delle misure ad
opera della Parte esportatrice e valutazione di tale dimostrazione ad opera
della Parte importatrice: a) la Parte esportatrice dimostra obiettivamente
l'equivalenza per ciascuna delle misure della Parte importatrice individuate,
indicate nelle condizioni d'importazione; se del caso, l'equivalenza viene
dimostrata obiettivamente per tutti i programmi e i piani a cui la Parte
importatrice subordina l'autorizzazione di importazione (ad esempio, piano di
controllo dei residui); b) la dimostrazione e la valutazione obiettive
effettuate in questo contesto devono basarsi, per quanto possibile: - su norme riconosciute a livello internazionale
e/o su norme fondate su solide prove scientifiche e/o - sulla valutazione dei rischi e/o - su documenti, relazioni e informazioni inerenti
a precedenti esperienze, su valutazioni e su verifiche, nonché - sullo status giuridico o sul livello di status
amministrativo delle misure, nonché - sul livello di applicazione evidenziato, in
particolare: - dai pertinenti e corrispondenti risultati dei
programmi di sorveglianza e di monitoraggio; - dai risultati delle ispezioni della Parte
esportatrice; - dai risultati di analisi effettuate secondo
metodi riconosciuti; - dai risultati delle verifiche e dei controlli
all'importazione della Parte importatrice; - dall'operato delle autorità competenti della
Parte esportatrice, nonché - da esperienze precedenti. 5. Conclusioni della Parte importatrice In
caso di conclusione negativa, la Parte importatrice ne comunica dettagliatamente
i motivi alla Parte esportatrice. 6. Per quanto riguarda i vegetali e i prodotti
vegetali, l'equivalenza relativa alle misure fitosanitarie è basata sulle
disposizioni di cui all'articolo 183, paragrafo 6, del presente accordo. ________________ ALLEGATO XXII CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE E DIRITTI D'ISPEZIONE A. Principi dei controlli all'importazione I
controlli all'importazione consistono in controlli documentali, controlli d'identità
e controlli materiali. Per
quanto riguarda gli animali e i prodotti di origine animale, i controlli
materiali e la loro frequenza vengono decisi in funzione del livello dei rischi
associati a tali importazioni. Nel
procedere ai controlli fitosanitari, la Parte importatrice si accerta che i
vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti siano sottoposti in via
ufficiale a una meticolosa ispezione, integralmente o attraverso la selezione
di un campione rappresentativo, al fine di assicurarsi che siano indenni da
organismi nocivi. Qualora
i controlli evidenzino la non conformità alle norme e/o alle prescrizioni
pertinenti, la Parte importatrice adotta provvedimenti ufficiali commisurati al
rischio. Ove possibile, all'importatore o al suo rappresentante è consentito di
avere accesso alla spedizione e di comunicare ogni utile informazione che
permetta alla Parte importatrice di prendere una decisione definitiva in merito
a detta spedizione. La decisione deve essere commisurata al livello di rischio
associato a tali importazioni. B. Frequenza dei controlli materiali B.1. Importazione di animali e di prodotti di origine
animale nell'Unione e nella Repubblica di Moldova Tipologia di controllo alle frontiere || Frequenza 1. Controlli documentali || 100 % 2. Controlli di identità || 100 % 3. Controlli materiali || Animali vivi 100 % || 100 % Prodotti della categoria I Carni fresche, comprese le frattaglie, e prodotti di animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina definiti nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche e successive modifiche Prodotti a base di pesce in recipienti ermeticamente chiusi destinati a mantenerli stabili a temperatura ambiente, pesci freschi e congelati e prodotti della pesca secchi e/o salati Uova intere Strutto e grassi fusi Involucri di origine animale Uova da cova || 20 % Prodotti della categoria II Carni di volatili da cortile e prodotti derivati Carni di coniglio e di selvaggina (in libertà/di allevamento) e prodotti derivati Latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano Prodotti a base di uova Proteine animali trasformate destinate al consumo umano [100 % delle prime sei spedizioni di prodotti trasportati alla rinfusa (direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE e successive modifiche)] Prodotti della pesca diversi da quelli menzionati dalla decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca e successive modifiche Molluschi bivalvi Miele || 50 % Prodotti della categoria III Sperma Embrioni Stallatico Latte e prodotti derivati (non destinati al consumo umano) Gelatina Cosce di rana e lumache Ossa e prodotti a base di ossa Pelli Setole, lana, peli e piume Corna e prodotti a base di corna, zoccoli e prodotti a base di zoccoli Prodotti dell'apicoltura Trofei di caccia Prodotti alimentari trasformati per animali da compagnia Materie prime per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia Materie prime, sangue, prodotti sanguigni, ghiandole e organi per uso farmaceutico o tecnico Fieno e paglia Agenti patogeni Proteine animali trasformate (confezionate) || Minima 1 % Massima 10 % Proteine animali trasformate non destinate al consumo umano (prodotti trasportati alla rinfusa) || 100 % delle prime sei spedizioni [allegato VII, capitolo II, punti 10 e 11, del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e successive modifiche] B.2. Importazione di alimenti di origine non animale
nell'Unione e nella Repubblica di Moldova — Pimenti (Capsicum annuum) tritati o polverizzati — ex 0904 20 90 — Prodotti derivati dal peperoncino (curry) — 0910 91 05 — Curcuma longa (curcuma) — 0910 30 00 (Alimenti — spezie essiccate) — Olio di palma rosso — ex 1511 10 90 || 10 % per i coloranti Sudan da tutti i paesi terzi B.3. Importazione nell'Unione europea e nella
Repubblica di Moldova di vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti Vegetali, prodotti
vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva
2000/29/CE La Parte
importatrice procede a controlli per verificare la situazione fitosanitaria
della spedizione o delle spedizioni. Una riduzione della
frequenza dei controlli fitosanitari all'importazione potrebbe essere disposta
per i prodotti regolamentati, fatta eccezione per i vegetali, i prodotti
vegetali e le altre voci definiti conformemente al regolamento (CE)
n. 1756/2004 della Commissione, dell'11 ottobre 2004, che
specifica le condizioni particolari riguardanti le prove e i criteri per il
tipo e il livello di riduzione dei controlli fitosanitari su alcuni vegetali,
prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della
direttiva 2000/29/CE. ________________ ALLEGATO XXIII CERTIFICAZIONE A. Principi
della certificazione Vegetali, prodotti
vegetali e altre voci Per quanto riguarda
la certificazione di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, le autorità
competenti applicano i principi indicati nelle pertinenti norme ISPM. Animali e prodotti
di origine animale 1. Le autorità competenti delle Parti si accertano
che i funzionari certificanti abbiano una conoscenza soddisfacente della legislazione
veterinaria applicabile agli animali o ai prodotti di origine animale da
certificare e, in generale, siano informati sulle norme da seguire in vista
della compilazione e del rilascio dei certificati nonché, all'occorrenza, sulla
natura e sulla portata delle indagini, delle prove o degli esami da svolgere
prima della certificazione. 2. I funzionari certificanti non devono certificare
dati di cui non abbiano personalmente conoscenza o che non possano verificare. 3. I funzionari certificanti non devono firmare
certificati vuoti o incompleti, né certificati relativi ad animali o a prodotti
di origine animale che non siano stati ispezionati o che siano sfuggiti al loro
controllo. Se un certificato viene firmato sulla base di un altro certificato o
di un'altra attestazione, il funzionario certificante deve essere in possesso
di quest'ultimo documento prima di firmare. 4. I funzionari certificanti possono certificare i
dati che sono stati: a) accertati, a norma dei punti da 1 a 3 del
presente allegato, da un'altra persona autorizzata dall'autorità competente e
che agisce sotto il controllo di quest'ultima, a condizione che il funzionario
certificante possa verificare l'esattezza dei dati, oppure b) ottenuti, nell'ambito dei programmi di
monitoraggio, con riferimento a sistemi di assicurazione della qualità
ufficialmente riconosciuti o mediante un sistema di sorveglianza epidemiologica
se questo è autorizzato dalla pertinente legislazione veterinaria. 5. Le autorità competenti delle Parti adottano tutte
le misure necessarie per garantire l'attendibilità del certificato. In
particolare provvedono affinché i funzionari certificanti da esse autorizzati: a) godano di uno status tale da garantirne
l'imparzialità e non abbiano interessi commerciali diretti nei confronti degli
animali o dei prodotti oggetto di certificazione o delle aziende agricole o
degli stabilimenti da cui provengono, nonché b) siano pienamente consapevoli dell'importanza del
contenuto di tutti i certificati che firmano. 6. I certificati vengono redatti in modo da
garantire che ciascuno di essi si riferisca a una determinata spedizione, in
una lingua comprensibile per il funzionario certificante e in almeno una delle
lingue ufficiali della Parte importatrice, come disposto nella parte C del
presente allegato. La
data della firma del certificato non può essere successiva a quella dell'invio
della spedizione o delle spedizioni. 7. Ciascuna autorità competente deve poter mettere
in relazione ciascun certificato con il relativo funzionario certificante e
garantire la disponibilità di una copia di tutti i certificati rilasciati per
un periodo da stabilire a cura di tale autorità. 8. Ciascuna Parte predispone tutti i controlli
necessari per impedire il rilascio di certificati falsi o ingannevoli e la
compilazione o l'uso fraudolento di certificati che appaiono rilasciati ai fini
indicati nella legislazione veterinaria. 9. Fatte salve eventuali azioni giudiziarie o
sanzioni, le autorità competenti svolgono indagini o controlli e adottano le misure
adeguate necessarie per perseguire tutti i casi loro segnalati di certificati
falsi o ingannevoli. Tra tali misure può rientrare la sospensione temporanea
dalle funzioni, per tutta la durata dell'indagine, dei funzionari certificanti.
In particolare, a) qualora durante i controlli si accerti che un
funzionario certificante ha rilasciato consapevolmente un certificato
fraudolento, l'autorità competente adotta tutte le misure necessarie per
impedire per quanto possibile che l'interessato reiteri la trasgressione; b) qualora durante i controlli si accerti che una
persona o un'impresa ha utilizzato in modo fraudolento o ha alterato un
certificato ufficiale, l'autorità competente adotta tutte le misure necessarie
per impedire per quanto possibile che la persona o l'impresa reiteri la
trasgressione. Tra queste misure può rientrare il rifiuto di rilasciare un
certificato ufficiale alla persona o all'impresa in questione. B. Certificati di cui all'articolo 186,
paragrafo 2, lettera a), del presente accordo. L'attestazione
sanitaria del certificato riflette lo status dell'equivalenza del prodotto in
questione. Essa certifica la conformità alle norme di produzione della Parte
esportatrice riconosciute equivalenti dalla Parte importatrice. C. Lingue ufficiali per la certificazione 1. Importazione nell'UE. Vegetali, prodotti
vegetali e altre voci: i
certificati sono redatti in una lingua comprensibile per il funzionario
certificante e in almeno una delle lingue ufficiali del paese di importazione. Animali
e prodotti di origine animale: il
certificato sanitario deve essere compilato in almeno una delle lingue
ufficiali dello Stato membro di destinazione e in una di quelle dello Stato
membro in cui vengono eseguiti i controlli all'importazione di cui all'articolo 189
del presente accordo. 2. Importazione nella Repubblica di Moldova Il
certificato sanitario deve essere redatto nella lingua ufficiale della
Repubblica di Moldova. ________________ ALLEGATO XXIV RAVVICINAMENTO ________________ ALLEGATO XXIV-A PRINCIPI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGRESSI COMPIUTI IN VISTA DEL
RAVVICINAMENTO Parte I Ravvicinamento progressivo 1. Norme generali La
legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali
della Repubblica di Moldova è progressivamente ravvicinata a quella
dell'Unione, sulla base dell'elenco delle normative in campo sanitario e
fitosanitario e di benessere degli animali dell'Unione da ravvicinare. Tale
elenco è suddiviso in settori prioritari che si riferiscono alle misure quali
definite nell'allegato XVII del presente accordo, in funzione delle
risorse tecniche e finanziarie della Repubblica di Moldova. A tal fine la
Repubblica di Moldova individua i propri settori prioritari sotto il profilo
commerciale. La
Repubblica di Moldova ravvicina le sue disposizioni nazionali: a) attuando e facendo applicare le disposizioni del
pertinente acquis di base dell'UE tramite l'adozione di norme o
procedure nazionali supplementari, oppure b) modificando le pertinenti norme o procedure
nazionali al fine di integrare le disposizioni del corrispondente acquis
di base dell'UE. In
entrambi i casi, la Repubblica di Moldova: a) abolisce tutte le leggi, i regolamenti, gli usi
nazionali o qualsiasi altra misura incompatibili con le disposizioni nazionali
ravvicinate; b) garantisce l'efficace attuazione delle
disposizioni nazionali ravvicinate. La
Repubblica di Moldova documenta tale ravvicinamento in tabelle di
corrispondenza nelle quali sono indicate, sulla base di un modello, la data di
entrata in vigore delle norme nazionali e la Gazzetta ufficiale in cui le norme
sono state pubblicate. Il modello delle tabelle di corrispondenza ai fini della
preparazione e della valutazione è fornito nella parte II del presente
allegato. Se il ravvicinamento è incompleto, gli esaminatori[4] descrivono le carenze
rilevate nell'apposita colonna destinata alle osservazioni. Indipendentemente
dal settore prioritario individuato, la Repubblica di Moldova compila
specifiche tabelle di corrispondenza per dimostrare il ravvicinamento in merito
ad altre normative generali e specifiche, comprese in particolare le
disposizioni generali relative a: a) sistemi di controllo - mercato interno; - importazioni; b) salute e benessere degli animali - individuazione e registrazione degli animali e
registrazione dei loro movimenti; - misure di controllo delle malattie degli
animali; - scambi interni di animali vivi, sperma, ovuli ed
embrioni; - benessere degli animali negli allevamenti,
durante il trasporto e la macellazione; c) sicurezza alimentare - immissione sul mercato di prodotti alimentari e
mangimi; - etichettatura, presentazione e pubblicità dei
prodotti alimentari, incluse le indicazioni nutrizionali e sulla salute; - controlli dei residui; - norme specifiche per i mangimi; d) sottoprodotti di origine animale e) fitosanità - organismi nocivi; - prodotti fitosanitari; f) organismi geneticamente modificati - rilasciati nell'ambiente; - alimenti e mangimi geneticamente modificati. Parte II Valutazione 1. Procedura e metodologia La
legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali
della Repubblica di Moldova di cui al capo 4 del titolo V ("Scambi e
questioni commerciali") è progressivamente ravvicinata a quella dell'Unione
e viene efficacemente fatta applicare[5].
Tabelle
di corrispondenza sono redatte conformemente al modello di cui al punto 2
per ogni singola legge ravvicinata e presentate in inglese, per esame, agli
esaminatori. Se
il risultato della valutazione è positivo per una singola misura, un gruppo di
misure o un sistema applicabili a un settore, a un sottosettore, a un prodotto
o una categoria di prodotti, si applicano le condizioni di cui
all'articolo 183, paragrafo 4, del presente accordo. 2. Tabelle di corrispondenza 2.1. In sede di compilazione delle tabelle di
corrispondenza sono presi in considerazione gli aspetti di cui in appresso. Gli
atti normativi dell'Unione servono da base per la preparazione di una tabella
di corrispondenza. A tal fine è utilizzata la versione in vigore al momento del
ravvicinamento. La Repubblica di Moldova riserva particolare attenzione
all'accuratezza della traduzione nella lingua nazionale, in quanto eventuali
imprecisioni linguistiche possono fare insorgere controversie in particolare
allorché riguardano l'ambito di applicazione della legge[6]. 2.2. Modello di tabella di corrispondenza TABELLA DI CORRISPONDENZA
TRA
titolo dell'atto normativo dell'UE, ultime modifiche incluse,
E
titolo dell'atto normativo nazionale
(pubblicato nella ) Data di pubblicazione: Data di applicazione: Atto normativo dell'UE || Legislazione nazionale || Osservazioni (della Repubblica di Moldova) || Osservazioni dell'esaminatore || || || Legenda Atto normativo dell'UE: gli articoli, i paragrafi, i commi, ecc. sono
menzionati con titolo per esteso e riferimento completo[7] nella colonna di
sinistra della tabella di corrispondenza. Legislazione nazionale: le disposizioni della legislazione nazionale
corrispondenti a quelle dell'UE indicate nella colonna di sinistra sono
menzionate con titolo per esteso e riferimento completo. Il loro contenuto è
descritto dettagliatamente nella seconda colonna. Osservazioni della Repubblica di Moldova: in questa colonna la Repubblica di Moldova
fornisce il numero di riferimento o altri elementi connessi all'articolo, ai
paragrafi, ai commi, ecc. in questione, in particolare nel caso in cui il testo
delle disposizioni non sia stato ravvicinato. Va indicato il motivo del mancato
ravvicinamento. Osservazioni dell'esaminatore: qualora ritenga che il ravvicinamento non sia stato
conseguito, l'esaminatore motiva tale valutazione e descrive in questa colonna
le carenze rilevate. ________________ ALLEGATO XXIV-B ELENCO DELLA LEGISLAZIONE DELL'UE CUI LA REPUBBLICA DI MOLDOVA
RAVVICINA LA PROPRIA LEGISLAZIONE NAZIONALE L'elenco della
legislazione da ravvicinare di cui all'articolo 181, paragrafo 4, del
presente accordo sarà fornito dalla Repubblica di Moldova entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente accordo. ________________ ALLEGATO XXV STATUS DI EQUIVALENZA [...] ________________ ALLEGATO XXVI RAVVICINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE Codice doganale Regolamento (CEE)
n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un
codice doganale comunitario Calendario: la Repubblica di Moldova provvede al ravvicinamento alle
disposizioni del suddetto regolamento entro tre anni dall'entrata in vigore del
presente accordo Transito comune
e DAU Convenzione del 20
maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci
Convenzione del 20
maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito Calendario: la Repubblica di Moldova provvede al ravvicinamento alle
disposizioni di dette convenzioni entro tre anni dall'entrata in vigore del
presente accordo Franchigie
doganali Regolamento (CE)
n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla
fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali Calendario: la Repubblica di Moldova provvede al ravvicinamento alle
disposizioni del titolo I e del titolo II del suddetto regolamento entro tre
anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Tutela dei
diritti di proprietà intellettuale Regolamento (UE)
n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà
intellettuale da parte delle autorità doganali Calendario: la Repubblica di Moldova provvede al ravvicinamento alle
disposizioni di tale regolamento entro un anno dall'entrata in vigore del
presente accordo. ________________ [1] Ai fini del presente allegato e dell'articolo 173,
paragrafo 2, del presente accordo, i riferimenti all'acquis o alla
legislazione o a specifici atti normativi dell'Unione si intendono estesi a
qualsiasi revisione passata o futura dei pertinenti atti, nonché a eventuali
misure di attuazione connesse a tali atti. [2] Imballaggi, mezzi di trasporto, contenitori, terra e terreno di
coltura e qualsiasi altro organismo, oggetto o materiale suscettibile di
contenere o diffondere organismi nocivi. [3] Solo i sottoprodotti di origine animale provenienti da animali
o da parti di animali che siano stati dichiarati idonei per il consumo umano
possono entrare nella catena dei mangimi degli animali da allevamento. [4] Gli esaminatori sono esperti designati dalla Commissione
europea. [5] In proposito si può fare ricorso al sostegno di esperti degli
Stati membri, separatamente o a margine dei programmi CIB (progetti di
gemellaggio, TAIEX, ecc.). [6] Per agevolare il
processo di ravvicinamento, sul sito EUR-Lex sono disponibili versioni
consolidate di alcuni atti normativi dell'UE: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
. [7] Come indicato
sul sito EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
. ALLEGATO XXIX APPALTI PUBBLICI _________________ ALLEGATO XXIX‑A SOGLIE 1. Le soglie di valore di cui
all'articolo 269, paragrafo 3, del presente accordo sono per entrambe
le Parti le seguenti: a) 130 000 EUR per gli appalti pubblici
di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali,
tranne per gli appalti pubblici di servizi di cui alla
direttiva 2004/18/CE, articolo 7, lettera b), terzo trattino; b) 200 000 EUR per gli appalti pubblici di
forniture e di servizi non contemplati alla lettera a); c) 5 000 000 EUR per gli appalti e
le concessioni di lavori pubblici; d) 5 000 000 EUR per gli appalti di
lavori nel settore dei servizi di pubblica utilità; e) 400 000 EUR per gli appalti di
forniture e di servizi nel settore dei servizi di pubblica utilità. 2. Le soglie di valore di cui al paragrafo 1
sono adeguate per rispecchiare le soglie applicabili a norma del
regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione, del
13 dicembre 2013, che modifica le direttive 2004/17/CE,
2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle
soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti
al momento dell'entrata in vigore del presente accordo. ________________ ALLEGATO XXIX‑B CALENDARIO INDICATIVO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI, IL RAVVICINAMENTO NORMATIVO E L'ACCESSO AL MERCATO Fase || || Calendario indicativo || Accesso al mercato concesso all'UE dalla Repubblica di Moldova || Accesso al mercato concesso alla Repubblica di Moldova dall'UE || 1 || Attuazione dell'articolo 271 del presente accordo Attuazione della riforma istituzionale di cui all'articolo 270, paragrafo 2, del presente accordo Accordo sulla strategia di riforma di cui all'articolo 272 del presente accordo || 9 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo || Forniture per le autorità governative centrali || Forniture per le autorità governative centrali || 2 || Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2004/18/CE e 89/665/CEE || 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo || Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico || Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico || Allegati XXIX‑C e XXIX‑D 3 || Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2004/17/CE e 92/13/CEE || 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo || Forniture per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità || Forniture per tutti gli enti aggiudicatori || Allegati XXIX‑E e XXIX‑F 4 || Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2004/18/CE || 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo || Appalti e concessioni di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici || Appalti e concessioni di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici || Allegati XXIX‑G, XXIX‑H e XXIX‑I 5 || Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2004/17/CE || 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo || Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità || Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità || Allegati XXIX‑J e XXIX‑K ________________ ALLEGATO XXIX‑C ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi (Fase 2) TITOLO I Definizioni e principi
generali Articolo 1 Definizioni [paragrafi 1,
2, 8, 9, paragrafo 11, lettere a), b) e d), nonché
paragrafi 12, 13, 14 e 15] Articolo 2 Principi di
aggiudicazione degli appalti Articolo 3 Concessione di
diritti speciali o esclusivi: clausola di non discriminazione TITOLO II Disposizioni relative
agli appalti pubblici CAPO I Disposizioni generali Articolo 4 Operatori economici Articolo 6 Riservatezza CAPO II Campo di applicazione Sezione 1 Soglie Articolo8 Appalti sovvenzionati in
misura superiore al 50% dalle amministrazioni aggiudicatrici Articolo 9 Metodi di calcolo
del valore stimato degli appalti pubblici, degli accordi quadro e dei sistemi
dinamici di acquisizione Sezione 2 Situazioni specifiche Articolo 10 Appalti nei settori
della difesa e della sicurezza Sezione 3 Appalti esclusi Articolo 12 Appalti aggiudicati nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (solo se
sono state ravvicinate le norme di base della direttiva 2004/17/CE) Articolo 13 Esclusioni specifiche nel
settore delle telecomunicazioni Articolo 14 Appalti segreti o che
esigono particolari misure di sicurezza Articolo 15 Appalti aggiudicati in
base a norme internazionali Articolo 16 Esclusioni specifiche Articolo 18 Appalti di servizi
aggiudicati sulla base di un diritto esclusivo Sezione 4 Regime particolare Articolo 19 Appalti riservati CAPO III Norme applicabili agli
appalti pubblici di servizi Articolo 20 Appalti di servizi
elencati nell'allegato II A Articolo 21 Appalti di servizi
elencati nell'allegato II B Articolo 22 Appalti misti di servizi
elencati nell'allegato II A e di servizi elencati
nell'allegato II B CAPO IV Disposizioni specifiche sul
capitolato d'oneri e sui documenti dell'appalto Articolo 23 Specifiche tecniche Articolo 24 Varianti Articolo 25 Subappalto Articolo 26 Condizioni di esecuzione
dell'appalto Articolo 27 Obblighi relativi alla
fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza
e alle condizioni di lavoro CAPO V Procedure Articolo 28 Ricorso a procedure
aperte, ristrette e negoziate e al dialogo competitivo Articolo 30 Aggiudicazione mediante
procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara Articolo 31 Aggiudicazione mediante
procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara CAPO VI Disposizioni in materia di
pubblicità e di trasparenza Sezione 1 Pubblicazione di bandi e
avvisi Articolo 35 Bandi e avvisi:
paragrafo 1 per analogia; paragrafo 2; paragrafo 4, primo, terzo
e quarto comma Articolo 36 Redazione e modalità di
pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1; paragrafo 7 Sezione 2 Termini Articolo 38 Termini di ricezione delle
domande di partecipazione e di ricezione delle offerte Articolo 39 Procedure aperte:
capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari Sezione 3 Contenuto e mezzi di
trasmissione delle informazioni Articolo 40 Inviti a presentare
offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare Articolo 41 Informazione dei candidati
e degli offerenti Sezione 4 Comunicazione Articolo 42 Regole applicabili alle
comunicazioni CAPO VII Svolgimento della procedura Sezione 1 Disposizioni generali Articolo 44 Accertamento dell'idoneità
e scelta dei partecipanti, aggiudicazione Sezione 2 Criteri di selezione
qualitativa Articolo 45 Situazione personale del
candidato o dell'offerente Articolo 46 Abilitazione all'esercizio
dell'attività professionale Articolo 47 Capacità economica e
finanziaria Articolo 48 Capacità tecniche e
professionali Articolo 49 Norme di garanzia della
qualità Articolo 50 Norme di gestione
ambientale Articolo 51 Documenti e informazioni
complementari Sezione 3 Aggiudicazione
dell'appalto Articolo 53 Criteri di aggiudicazione
dell'appalto Articolo 55 Offerte anormalmente basse ALLEGATI Allegato I Elenco delle attività di
cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) Allegato II Servizi di cui
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) Allegato II A Allegato II B Allegato V Elenco dei prodotti di cui
all'articolo 7 per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle
amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa Allegato VI Definizione di alcune
specifiche tecniche Allegato VII Informazioni che devono
figurare nei bandi e negli avvisi Allegato VII A Informazioni che devono
figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici Allegato X Requisiti relativi ai
dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di
partecipazione o dei piani e progetti nei concorsi ________________ ALLEGATO XXIX‑D ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle
procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di
forniture e di lavori, quale modificata dalla direttiva 2007/66/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che
modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto
riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia
d'aggiudicazione degli appalti pubblici (Fase 2) Articolo 1 Ambito di applicazione e
accessibilità delle procedure di ricorso Articolo 2 Requisiti per le
procedure di ricorso Articolo 2 bis Termine
sospensivo Articolo 2 ter Deroghe al
termine sospensivo, articolo 2 ter, primo comma, lettera b) Articolo 2 quater Termini per
la proposizione del ricorso Articolo 2 quinquies Privazione di
effetti Paragrafo 1,
lettera b) Paragrafi 2 e 3 Articolo 2 sexies Violazioni
della presente direttiva e sanzioni alternative Articolo 2 septies Termini ________________ ALLEGATO XXIX‑E ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di
energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (Fase 3) TITOLO I Disposizioni generali sugli
appalti e i concorsi di progettazione CAPO I Definizioni di base Articolo 1 Definizioni
(paragrafi 2, 7, 9, 11, 12 e 13) CAPO II Definizione delle attività
e degli enti interessati Sezione 1 Enti Articolo 2 Enti aggiudicatori Sezione 2 Attività Articolo 3 Gas, energia termica ed
elettricità Articolo 4 Acqua Articolo 5 Servizi di trasporto Articolo 6 Servizi postali Articolo 7 Disposizioni riguardanti
prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi
nonché porti e aeroporti Articolo 9 Appalti che riguardano
più attività CAPO III Principi generali Articolo 10 Principi per
l'aggiudicazione degli appalti TITOLO II Disposizioni relative agli
appalti CAPO I Disposizioni generali Articolo 11 Operatori economici Articolo 13 Riservatezza CAPO II Soglie ed esclusioni Sezione 1 Soglie Articolo 16 Importi delle soglie degli
appalti Articolo 17 Metodi di calcolo del
valore stimato degli appalti, degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di
acquisizione Sezione 2 Appalti e concessioni,
nonché appalti sottoposti a un regime particolare Sottosezione 2 Esclusioni riguardanti
tutti gli enti aggiudicatori e tutti i tipi di appalto Articolo 19 Appalti aggiudicati a
scopo di rivendita o di locazione a terzi Articolo 20 Appalti aggiudicati per
fini diversi dall'esercizio di un'attività interessata o per l'esercizio di
un'attività in un paese terzo: paragrafo 1 Articolo 21 Appalti segreti o che
esigono particolari misure di sicurezza Articolo 22 Appalti aggiudicati in
forza di norme internazionali Articolo 23 Appalti aggiudicati ad
un'impresa collegata, ad una joint-venture o ad un ente aggiudicatore facente
parte di una joint-venture Sottosezione 3 Esclusioni riguardanti
tutti gli enti aggiudicatori, ma solo gli appalti di servizi Articolo 24 Appalti relativi a taluni
servizi esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva Articolo 25 Appalti di servizi
aggiudicati in base a un diritto esclusivo Sottosezione 4 Esclusioni riguardanti
taluni enti aggiudicatori Articolo 26 Appalti aggiudicati da
taluni enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia
o di combustibili destinati alla produzione di energia CAPO III Norme applicabili agli
appalti di servizi Articolo 31 Appalti di servizi di cui
all'allegato XVII A Articolo 32 Appalti di servizi di cui
all'allegato XVII B Articolo 33 Appalti misti comprendenti
servizi elencati nell'allegato XVII A e servizi elencati
nell'allegato XVII B CAPO IV Disposizioni specifiche sul
capitolato d'oneri e sui documenti dell'appalto Articolo 34 Specifiche tecniche Articolo 35 Comunicazione delle
specifiche tecniche Articolo 36 Varianti Articolo 37 Subappalto Articolo 39 Obblighi relativi alla
fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza
e alle condizioni di lavoro CAPO V Procedure Articolo 40 [fatta eccezione per il
paragrafo 3, lettere i) e l)] Ricorso a procedure aperte, ristrette e
negoziate CAPO VI Norme in materia di
pubblicità e di trasparenza Sezione 1 Pubblicazione degli avvisi Articolo 41 Avvisi periodici
indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione Articolo 42 Avvisi con cui si indice
una gara, paragrafi 1 e 3 Articolo 43 Avvisi relativi agli
appalti aggiudicati (fatta eccezione per il paragrafo 1, secondo e terzo
comma) Articolo 44 Redazione e modalità di
pubblicazione degli avvisi (fatta eccezione per il paragrafo 2, primo
comma, e per i paragrafi 4, 5 e 7) Sezione 2 Termini Articolo 45 Termini per la ricezione
delle domande di partecipazione e delle offerte Articolo 46 Procedure aperte:
capitolati d'oneri, documenti e informazioni supplementari Articolo 47 Inviti a presentare
offerte o a negoziare Sezione 3 Comunicazioni e
informazioni Articolo 48 Regole applicabili alle
comunicazioni Articolo 49 Informazione di coloro che
hanno chiesto una qualificazione, dei candidati e degli offerenti CAPO VII Svolgimento della procedura Articolo 51 Disposizioni generali Sezione 1 Qualificazione e selezione
qualitativa Articolo 52 Mutuo riconoscimento delle
condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei
collaudi e delle documentazioni Articolo 54 Criteri di selezione
qualitativa Sezione 2 Aggiudicazione degli
appalti Articolo 55 Criteri di aggiudicazione
degli appalti Articolo 57 Offerte anormalmente basse Allegato XIII Informazioni che devono
comparire negli avvisi di gara: A. Procedure aperte B. Procedure
ristrette C. Procedure
negoziate Allegato XIV Informazioni che devono
comparire negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione Allegato XV A Informazioni che devono
comparire negli avvisi periodici indicativi Allegato XV B Informazioni che devono
comparire negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel "profilo di
committente" di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di
indizione di una gara Allegato XVI Informazioni che devono
comparire negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati Allegato XVII A Servizi ai sensi
dell'articolo 31 Allegato XVII B Servizi ai sensi
dell'articolo 32 Allegato XX Caratteristiche relative alla
pubblicazione Allegato XXI Definizione di talune
specifiche tecniche Allegato XXIII Disposizioni internazionali di
diritto del lavoro ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4 Allegato XXIV Requisiti relativi ai
dispositivi di ricezione elettronica delle offerte/domande di partecipazione,
delle domande di qualificazione o dei piani/progetti nei concorsi ________________ ALLEGATO XXIX‑F ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle
norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di
acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché
degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, quale modificata
dalla direttiva 2007/66/CE (Fase 3) Articolo 1 Ambito di applicazione e
accessibilità delle procedure di ricorso Articolo 2 Requisiti per le
procedure di ricorso Articolo 2 bis Termine sospensivo Articolo 2 ter Deroghe al
termine sospensivo Articolo 2 ter,
primo comma, lettera b) Articolo 2 quater Termini per
la proposizione del ricorso Articolo 2 quinquies Privazione di
effetti Paragrafo 1,
lettera b) Paragrafi 2 e
3 Articolo 2 sexies Violazioni
della presente direttiva e sanzioni alternative Articolo 2 septies Termini ________________ ALLEGATO XXIX‑G ALTRI ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE (Fase 4) Il ravvicinamento
degli elementi della direttiva 2004/18/CE di cui al presente allegato non
è obbligatorio, ma raccomandato. La Repubblica di Moldova può procedere al
ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XXIX‑B
del presente accordo. TITOLO I Definizioni e principi
generali Articolo 1 Definizioni
[paragrafi 5, 6, 7, 10, e paragrafo 11, lettera c)] TITOLO II Disposizioni relative agli
appalti pubblici CAPO II Campo di applicazione Sezione 2 Situazioni specifiche Articolo 11 Appalti pubblici e accordi
quadro stipulati da centrali di committenza Sezione 4 Regime particolare Articolo 19 Appalti riservati CAPO V Procedure Articolo 29 Dialogo competitivo Articolo 32 Accordi quadro Articolo 33 Sistemi dinamici di
acquisizione Articolo 34 Appalti pubblici di
lavori: disposizioni specifiche sull'edilizia sociale CAPO VI Disposizioni in materia di
pubblicità e di trasparenza Sezione 1 Pubblicazione dei
bandi e degli avvisi Articolo 35 Bandi e avvisi:
paragrafo 3 e paragrafo 4, secondo e terzo comma CAPO VII Svolgimento della procedura Sezione 2 Criteri di selezione
qualitativa Articolo 52 Elenchi ufficiali di
operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di
diritto pubblico o privato Sezione 3 Aggiudicazione
dell'appalto Articolo 54 Ricorso alle aste
elettroniche ________________ ALLEGATO XXIX‑H ALTRI ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE (Fase 4) TITOLO I Definizioni e principi
generali Articolo 1 Definizioni
[paragrafi 3, 4, e paragrafo 11, lettera e)] TITOLO II Disposizioni relative agli
appalti pubblici CAPO II Campo di applicazione Sezione 3 Appalti esclusi Articolo 17 Concessioni di servizi TITOLO III Disposizioni nel settore
delle concessioni di lavori pubblici CAPO I Disposizioni applicabili
alle concessioni di lavori pubblici Articolo 56 Campo di applicazione Articolo 57 Esclusioni dal campo di
applicazione (fatta eccezione per l'ultimo paragrafo) Articolo 58 Pubblicazione del bando
relativo alle concessioni di lavori pubblici Articolo 59 Termini Articolo 60 Subappalto Articolo 61 Aggiudicazione di lavori
complementari al concessionario CAPO II Disposizioni applicabili
agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni
aggiudicatrici Articolo 62 Disposizioni applicabili CAPO III Disposizioni applicabili
agli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni
aggiudicatrici Articolo 63 Disposizioni in materia di
pubblicità: soglie ed eccezioni Articolo 64 Pubblicazione del bando Articolo 65 Termini per la ricezione
delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte TITOLO IV Regole sui concorsi di
progettazione nel settore dei servizi Articolo 66 Disposizioni generali Articolo 67 Campo di applicazione Articolo 68 Esclusioni dal campo di
applicazione Articolo 69 Bandi e avvisi Articolo 70 Redazione e modalità di
pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione Articolo 71 Mezzi di comunicazione Articolo 72 Selezione dei concorrenti Articolo 73 Composizione della
commissione giudicatrice Articolo 74 Decisioni della commissione
giudicatrice Allegato VII B Informazioni che devono
figurare nei bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici Allegato VII C Informazioni che devono
figurare nei bandi di gara del concessionario dei lavori che non è
un'amministrazione aggiudicatrice Allegato VII D Informazioni che devono
figurare nei bandi e negli avvisi per i concorsi di progettazione di servizi ________________ ALLEGATO XXIX‑I ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE quale modificata dalla direttiva 2007/66/CE (Fase 4) Articolo 2 ter Deroghe al
termine sospensivo Articolo 2 ter,
primo comma, lettera c) Articolo 2 quinquies Privazione di
effetti Articolo 2 quinquies,
primo comma, lettera c) Paragrafo 5 ________________ ALLEGATO XXIX‑J ALTRI ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2004/17/CE (Fase 5) Il ravvicinamento
degli elementi della direttiva 2004/17/CE di cui al presente allegato non
è obbligatorio, ma raccomandato. La Repubblica di Moldova può procedere al
ravvicinamento di tali elementi entri i termini stabiliti all'allegato XXIX‑B
del presente accordo. TITOLO I Disposizioni generali sugli
appalti e i concorsi di progettazione CAPO I Definizioni di base Articolo 1 Definizioni
(paragrafi 4, 5, 6 e 8) TITOLO II Disposizioni relative agli
appalti CAPO I Disposizioni generali Articolo 14 Accordi quadro Articolo 15 Sistemi dinamici di
acquisizione Sezione 2 Appalti e concessioni,
nonché appalti sottoposti a un regime particolare Sottosezione 5 Appalti sottoposti a un
regime speciale, disposizioni riguardanti le centrali di committenza e
procedura generale in caso di esposizione diretta alla concorrenza Articolo 28 Appalti riservati Articolo 29 Appalti e accordi
quadro stipulati da centrali di committenza CAPO V Procedure Articolo 40, paragrafo 3, lettere i)
e l) CAPO VI Norme in materia di
pubblicità e di trasparenza Sezione 1 Pubblicazione degli
avvisi Articolo 42 Avvisi con cui si indice
una gara: paragrafo 2 Articolo 43 Avvisi relativi agli
appalti aggiudicati (solo per il paragrafo 1, secondo e terzo comma) CAPO VII Svolgimento della procedura Sezione 2 Aggiudicazione degli
appalti Articolo 56 Ricorso alle aste
elettroniche Allegato XIII Informazioni che devono
comparire negli avvisi di gara D. Avviso di gara
semplificato nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione ________________ ALLEGATO XXIX‑K ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE quale modificata dalla direttiva 2007/66/CE (Fase 5) Articolo 2 ter Deroghe al
termine sospensivo Articolo 2 ter,
primo comma, lettera c) Articolo 2 quinquies Privazione di
effetti Articolo 2 quinquies,
primo comma, lettera c) Paragrafo 5 ________________ ALLEGATO XXIX‑L DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE AL DI FUORI DELL'AMBITO
DEL RAVVICINAMENTO Gli elementi di cui
al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento. TITOLO II Disposizioni relative agli
appalti pubblici CAPO I Disposizioni generali Articolo 5 Condizioni relative
agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del commercio CAPO VI Disposizioni in materia di
pubblicità e di trasparenza Sezione 1 Pubblicazione di
bandi e avvisi Articolo 36 Redazione e modalità
di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 Articolo 37 Pubblicazione non
obbligatoria Sezione 5 Verbali Articolo 43 Contenuto dei verbali TITOLO V Obblighi statistici,
competenze d'esecuzione e disposizioni finali Articolo 75 Obblighi statistici Articolo 76 Contenuto del
prospetto statistico Articolo 77 Comitato consultivo Articolo 78 Revisione delle
soglie Articolo 79 Modificazioni Articolo 80 Attuazione Articolo 81 Meccanismi di
controllo Articolo 82 Abrogazioni Articolo 83 Entrata in vigore Articolo 84 Destinatari ALLEGATI Allegato III Elenco degli organismi e
delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 1,
paragrafo 9, secondo comma Allegato IV Autorità governative
centrali Allegato VIII Caratteristiche relative
alla pubblicazione Allegato IX Registri Allegato IX A Appalti di lavori
pubblici Allegato IX B Appalti pubblici di
forniture Allegato IX C Appalti pubblici di
servizi Allegato XI Termini di recepimento e di
attuazione (articolo 80) Allegato XII Tavola di concordanza ________________ ALLEGATO XXIX‑M DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2004/17/CE AL DI FUORI DELL'AMBITO
DEL RAVVICINAMENTO Gli elementi di cui
al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento. TITOLO I Disposizioni generali sugli
appalti e i concorsi di progettazione CAPO II Definizione delle attività
e degli enti interessati Sezione 2 Attività Articolo 8 Elenchi di enti
aggiudicatori TITOLO II Disposizioni relative agli
appalti CAPO I Disposizioni generali Articolo 12 Condizioni relative agli
accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del commercio Sezione 2 Appalti e concessioni,
nonché appalti sottoposti a un regime particolare Sottosezione 1 Articolo 18 Concessioni di lavori e di
servizi Sottosezione 2 Esclusioni riguardanti
tutti gli enti aggiudicatori e tutti i tipi di appalto Articolo 20 Appalti aggiudicati per
fini diversi dall'esercizio di un'attività interessata o per l'esercizio di
un'attività in un paese terzo: paragrafo 2 Sottosezione 5 Appalti sottoposti a un
regime speciale, disposizioni riguardanti le centrali di committenza e
procedura generale in caso di esposizione diretta alla concorrenza Articolo 27 Appalti sottoposti a
un regime speciale Articolo 30 Procedura per
stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza CAPO IV Disposizioni specifiche sul
capitolato d'oneri e sui documenti dell'appalto Articolo 38 Condizioni di esecuzione
dell'appalto CAPO VI Norme in materia di
pubblicità e di trasparenza Sezione 1 Pubblicazione degli
avvisi Articolo 44 Redazione e modalità
di pubblicazione degli avvisi (unicamente per quanto riguarda il paragrafo 2,
primo comma, e i paragrafi 4, 5 e 7) Sezione 3 Comunicazioni e
informazioni Articolo 50 Informazioni da conservare
sugli appalti aggiudicati CAPO VII Svolgimento della procedura Sezione 3 Offerte contenenti
prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi Articolo 58 Offerte contenenti
prodotti originari di paesi terzi Articolo 59 Relazioni con i paesi
terzi nel campo degli appalti di servizi TITOLO IV Obblighi statistici,
competenze d'esecuzione e disposizioni finali Articolo 67 Obblighi statistici Articolo 68 Comitato consultivo Articolo 69 Revisione delle
soglie Articolo 70 Modificazioni Articolo 71 Attuazione Articolo 72 Meccanismi di controllo Articolo 73 Abrogazione Articolo 74 Entrata in vigore Articolo 75 Destinatari ALLEGATI Allegato I Enti aggiudicatori nei
settori del trasporto o della distribuzione di gas o energia termica Allegato II Enti aggiudicatori nei
settori della produzione, del trasporto o della distribuzione di elettricità Allegato III Enti aggiudicatori nei settori
della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile Allegato IV Enti aggiudicatori nel
settore dei servizi ferroviari Allegato V Enti aggiudicatori nel
settore dei servizi ferroviari urbani, dei servizi tramviari, filoviari e di autobus Allegato VI Enti aggiudicatori nel
settore dei servizi postali Allegato VII Enti aggiudicatori nei
settori della prospezione ed estrazione di petrolio o di gas Allegato VIII Enti aggiudicatori nei
settori della prospezione ed estrazione di carbone e di altri combustibili
solidi Allegato IX Enti aggiudicatori nel
settore degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali Allegato X Enti aggiudicatori nel
settore degli impianti aeroportuali Allegato XI Elenco della legislazione
di cui all'articolo 30, paragrafo 3 Allegato XII Elenco delle attività di cui
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) Allegato XXII Tabella riassuntiva dei
termini previsti dall'articolo 45 Allegato XXV Termini di recepimento e di
attuazione Allegato XXVI Tabella di concordanza ________________ ALLEGATO XXIX‑N DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE MODIFICATA DALLA
DIRETTIVA 2007/66/CE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO Gli elementi di cui
al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento. Articolo 2 ter Deroghe al
termine sospensivo Articolo 2 ter,
primo comma, lettera a) Articolo 2 quinquies Privazione di
effetti Articolo 2 quinquies,
primo comma, lettera a) Paragrafo 4 Articolo 3 Meccanismo correttore Articolo 3 bis Contenuto
dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante Articolo 3 ter Procedura
di comitato Articolo 4 Attuazione Articolo 4 bis Riesame ________________ ALLEGATO XXIX‑O DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE MODIFICATA DALLA
DIRETTIVA 2007/66/CE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO Gli elementi di cui
al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento. Articolo 2 ter Deroghe al
termine sospensivo Articolo 2 ter,
primo comma, lettera a) Articolo 2 quinquies Privazione di
effetti Articolo 2 ter,
primo comma, lettera a) Paragrafo 4 Articolo 3 bis Contenuto
dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante Articolo 3 ter Procedura
di comitato Articolo 8 Meccanismo correttore Articolo 12 Attuazione Articolo 12 bis Riesame ________________ ALLEGATO XXIX‑P LA REPUBBLICA DI MOLDOVA: ELENCO INDICATIVO DI QUESTIONI RIGUARDANTI LA
COOPERAZIONE 1. Formazione, nell'Unione e nella Repubblica di
Moldova, dei funzionari di enti pubblici della Repubblica di Moldova che si
occupano di appalti pubblici. 2. Formazione dei fornitori interessati a
partecipare ad appalti pubblici. 3. Scambio di informazioni e di esperienze sulle
pratiche ottimali e sulle norme che disciplinano la sfera degli appalti
pubblici. 4. Miglioramento della funzionalità del sito web
dedicato agli appalti pubblici e istituzione di un sistema di monitoraggio
degli appalti pubblici. 5. Consultazioni e assistenza metodologica fornita
dalla Parte Unione per quanto riguarda l'applicazione delle moderne tecnologie
elettroniche in tema di appalti pubblici. 6. Rafforzamento degli organismi incaricati di
garantire l'applicazione di una politica coerente in tutti i settori connessi
agli appalti pubblici e l'esame indipendente ed imparziale (riesame) delle
decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici (Cfr. articolo 270
del presente accordo). ________________ ALLEGATO XXX INDICAZIONI GEOGRAFICHE ________________ ALLEGATO XXX-A ELEMENTI PER LA REGISTRAZIONE E IL CONTROLLO DELLE INDICAZIONI
GEOGRAFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 297, PARAGRAFI 1 E 2 PARTE A Legislazione di cui all'articolo 297, paragrafo 1 Legge
n. 66-XVI, del 27 marzo 2008, sulla protezione delle indicazioni
geografiche, delle denominazioni di origine e delle specialità tradizionali
garantite, e rispettive modalità di applicazione relative alla presentazione
della domanda, all'esame e alla registrazione delle indicazioni geografiche,
delle denominazioni di origine e delle specialità tradizionali garantite nella
Repubblica di Moldova. PARTE B Legislazione di cui all'articolo 297, paragrafo 2 1. Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità
dei prodotti agricoli e alimentari 2. Parte II, titolo II, capo I, sezione 1 bis,
del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007,
recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), e rispettive modalità di
applicazione 3. Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione,
alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione
delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, e rispettive modalità di
applicazione. 4. Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio,
del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla
definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati,
delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di
prodotti vitivinicoli, e rispettive modalità di applicazione. PARTE C Elementi per la registrazione e il controllo delle indicazioni
geografiche di cui all'articolo 297, paragrafi 1 e 2 1. Un registro delle indicazioni geografiche
protette nei rispettivi territori. 2. Una procedura amministrativa che consenta di
verificare che le indicazioni geografiche identificano un prodotto come
originario di un territorio, di una regione o di una località di uno o più
Stati, se una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica del
prodotto è attribuibile essenzialmente alla sua origine geografica. 3. L'obbligo che una denominazione registrata
corrisponda a uno o più prodotti specifici per i quali è stabilito un
disciplinare che può essere modificato solo mediante una procedura
amministrativa appropriata. 4. Disposizioni di controllo applicabili alla
produzione. 5. Una procedura di opposizione che permetta di
tenere conto dei legittimi interessi dei precedenti utilizzatori delle
denominazioni, siano esse protette o no in quanto proprietà intellettuale. 6. Una norma che disponga che le denominazioni
protette non possono diventare generiche. 7. Disposizioni in materia di registrazione,
compreso il rifiuto di registrazione, di termini omonimi o parzialmente omonimi
di termini registrati, di termini usati correntemente come denominazione comune
di merci, nonché di termini che comprendono o includono nomi di varietà
vegetali e di razze animali. Tali disposizioni tengono conto dei legittimi
interessi di tutte le parti in causa. ________________ ALLEGATO XXX-B CRITERI DA PREVEDERE NELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE PER I PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 297, PARAGRAFI 3 E 4 1. Elenco delle denominazioni con, eventualmente,
la corrispondente trascrizione in caratteri latini. 2. Informazioni sulla categoria del prodotto. 3. Invito destinato a ogni Stato membro (nel caso
dell'Unione europea), o paese terzo, ovvero a ogni persona fisica o giuridica
che abbia un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro
(nel caso dell’Unione europea), nella Repubblica di Moldova o in un paese
terzo, a opporsi alla registrazione presentando una dichiarazione debitamente
motivata. 4. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire
alla Commissione europea o al governo della Repubblica di Moldova entro due
mesi dalla data di pubblicazione della nota informativa. 5. Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di
opposizione pervenute entro il termine di cui al punto 4, che dimostrino
che la protezione della denominazione proposta: – è in conflitto con il nome di una varietà
vegetale, compresa una varietà di uve da vino, o di una razza animale e
potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del
prodotto; – è in conflitto con una denominazione omonima e
potrebbe indurre erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti sono
originari di un altro territorio; – tenuto conto della reputazione di un marchio,
della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, è tale da indurre
in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto; – danneggia l'esistenza di una denominazione
omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l'esistenza di prodotti
che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di
pubblicazione della nota informativa; – è in conflitto con una denominazione considerata
generica. 6. I criteri di cui al punto 5 sono valutati con
riferimento al territorio dell'UE che, per quanto riguarda i diritti di
proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui
detti diritti sono tutelati, o al territorio della Repubblica di Moldova. ________________ ALLEGATO XXX-C INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 297, PARAGRAFI
3 E 4 Prodotti agricoli e alimentari dell'UE, esclusi vini, bevande spiritose e vini aromatizzati, di cui è chiesta la protezione nella Repubblica di Moldova Stato membro || Denominazione di cui è chiesta la protezione || Tipo di prodotto || Equivalente latino AT || Gailtaler Speck || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || AT || Tiroler Speck || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || AT || Gailtaler Almkäse || Formaggi || AT || Tiroler Almkäse; Tiroler Alpkäse || Formaggi || AT || Tiroler Bergkäse || Formaggi || AT || Tiroler Graukäse || Formaggi || AT || Vorarlberger Alpkäse || Formaggi || AT || Vorarlberger Bergkäse || Formaggi || AT || Steirisches Kübiskernöl || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || AT || Marchfeldspargel || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || AT || Steirischer Kren || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || AT || Wachauer Marille || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || AT || Waldviertler Graumohn || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || BE || Jambon d'Ardenne || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || BE || Fromage de Herve || Formaggi || BE || Beurre d'Ardenne || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || BE || Brussels grondwitloof || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || BE || Vlaams ‑ Brabantse Tafeldruif || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || BE || Pâté gaumais || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) || BE || Geraardsbergse Mattentaart || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria || BE || Gentse azalea || Fiori e piante ornamentali || CY || Λουκούμι Γεροσκήπου || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria || Loukoumi Geroskipou CZ || Nošovické kysané zelí || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || CZ || Všestarská cibule || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || CZ || Pohořelický kapr || Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati || CZ || Třeboňský kapr || Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati || CZ || Český kmín || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) || CZ || Chamomilla bohemica || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) || CZ || Žatecký chmel || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) || CZ || Brněnské pivo; Starobrněnské pivo || Birre || CZ || Březnický ležák || Birre || CZ || Budějovické pivo || Birre || CZ || Budějovický měšťanský var || Birre || CZ || České pivo || Birre || CZ || Černá Hora || Birre || CZ || Českobudějovické pivo || Birre || CZ || Chodské pivo || Birre || CZ || Znojemské pivo || Birre || CZ || Hořické trubičky || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria || CZ || Karlovarský suchar || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria || CZ || Lomnické suchary || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria || CZ || Mariánskolázeňské oplatky || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria || CZ || Pardubický perník || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria || CZ || Štramberské uši || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria || CZ || Jihočeská Niva || Formaggi || CZ || Jihočeská Zlatá Niva || Formaggi || DE || Diepholzer Moorschnucke || Carni fresche (e frattaglie) || DE || Lüneburger Heidschnucke || Carni fresche (e frattaglie) || DE || Schwäbisch‑Hällisches Qualitätsschweinefleisch || Carni fresche (e frattaglie) || DE || Ammerländer Dielenrauchschinken; Ammerländer Katenschinken || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || DE || Ammerländer Schinken; Ammerländer Knochenschinken || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || DE || Greußener Salami || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || DE || Nürnberger Bratwürste; Nürnberger Rostbratwürste || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || DE || Schwarzwälder Schinken || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || DE || Thüringer Leberwurst || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || DE || Thüringer Rostbratwurst || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || DE || Thüringer Rotwurst || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || DE || Allgäuer Bergkäse || Formaggi || DE || Allgäuer Emmentaler || Formaggi || DE || Altenburger Ziegenkäse || Formaggi || DE || Odenwälder Frühstückskäse || Formaggi || DE || Lausitzer Leinöl || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || DE || Bayerischer Meerrettich; Bayerischer Kren || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || DE || Feldsalate von der Insel Reichenau || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || DE || Gurken von der Insel Reichenau || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || DE || Salate von der Insel Reichenau || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || DE || Spreewälder Gurken || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || DE || Spreewälder Meerrettich || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || DE || Tomaten von der Insel Reichenau || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || DE || Holsteiner Karpfen || Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati || DE || Oberpfälzer Karpfen || Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati || DE || Schwarzwaldforelle || Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati || DE || Bayerisches Bier || Birre || DE || Bremer Bier || Birre || DE || Dortmunder Bier || Birre || DE || Hofer Bier || Birre || DE || Kölsch || Birre || DE || Kulmbacher Bier || Birre || DE || Mainfranken Bier || Birre || DE || Münchener Bier || Birre || DE || Reuther Bier || Birre || DE || Wernesgrüner Bier || Birre || DE || Aachener Printen || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria || DE || Lübecker Marzipan || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria || DE || Meißner Fummel || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria || DE || Nürnberger Lebkuchen || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria || DE || Schwäbische Maultaschen; Schwäbische Suppenmaultaschen || Pasta alimentare || DE || Hopfen aus der Hallertau || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) || DK || Danablu || Formaggi || DK || Esrom || Formaggi || DK || Lammefjordsgulerod || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || EL || Ανεβατό || Formaggi || Anevato EL || Γαλοτύρι || Formaggi || Galotyri EL || Γραβιέρα Αγράφων || Formaggi || Graviera Agrafon EL || Γραβιέρα Κρήτης || Formaggi || Graviera Kritis EL || Γραβιέρα Νάξου || Formaggi || Graviera Naxou EL || Καλαθάκι Λήμνου || Formaggi || Kalathaki Limnou EL || Κασέρι || Formaggi || Kasseri EL || Κατίκι Δομοκού || Formaggi || Katiki Domokou EL || Κεφαλογραβιέρα || Formaggi || Kefalograviera EL || Κοπανιστή || Formaggi || Kopanisti EL || Λαδοτύρι Μυτιλήνης || Formaggi || Ladotyri Mytilinis EL || Μανούρι || Formaggi || Manouri EL || Μετσοβόνε || Formaggi || Metsovone EL || Μπάτζος || Formaggi || Batzos EL || Ξυνομυζήθρα Κρήτης || Formaggi || Xinomyzithra Kritis EL || Πηχτόγαλο Χανίων || Formaggi || Pichtogalo Chanion EL || Σαν Μιχάλη || Formaggi || San Michali EL || Σφέλα || Formaggi || Sfela EL || Φέτα || Formaggi || Feta EL || Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού || Formaggi || Formaela Arachovas Parnassou EL || Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Agios Mattheos Kerkyras EL || Αποκορώνας Χανίων Κρήτης || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Apokoronas Chanion Kritis EL || Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Arxanes Irakliou Kritis EL || Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Viannos Irakliou Kritis EL || Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis EL || Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο "Τροιζηνία" || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Exeretiko partheno eleolado "Trizinia" EL || Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Exeretiko partheno eleolado Thrapsano EL || Ζάκυνθος || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Zakynthos EL || Θάσος || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Thassos EL || Καλαμάτα || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Kalamata EL || Κεφαλονιά || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Kefalonia EL || Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Kolymvari Chanion Kritis EL || Κρανίδι Αργολίδας || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Kranidi Argolidas EL || Κροκεές Λακωνίας || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Krokees Lakonias EL || Λακωνία || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Lakonia EL || Λέσβος; Mυτιλήνη || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Lesvos; Mytilini EL || Λυγουριό Ασκληπιείου || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Lygourio Asklipiiou EL || Ολυμπία || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Olympia EL || Πεζά Ηρακλείου Κρήτης || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Peza Irakliou Kritis EL || Πέτρινα Λακωνίας || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Petrina Lakonias EL || Πρέβεζα || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Preveza EL || Ρόδος || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Rodos EL || Σάμος || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Samos EL || Σητεία Λασιθίου Κρήτης || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Sitia Lasithiou Kritis EL || Φοινίκι Λακωνίας || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Finiki Lakonias EL || Χανιά Κρήτης || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || Chania Kritis EL || Ακτινίδιο Πιερίας || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Aktinidio Pierias EL || Ακτινίδιο Σπερχειού || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Aktinidio Sperchiou EL || Ελιά Καλαμάτας || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Elia Kalamatas EL || Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Throumpa Ampadias Rethymnis Kritis EL || Θρούμπα Θάσου || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Throumpa Thassou EL || Θρούμπα Χίου || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Throumpa Chiou EL || Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Kelifoto fistiki Fthiotidas EL || Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Kerassia tragana Rodochoriou EL || Κονσερβολιά Αμφίσσης || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Konservolia Amfissis EL || Κονσερβολιά Άρτας || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Konservolia Artas EL || Κονσερβολιά Αταλάντης || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Konservolia Atalantis EL || Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Konservolia Piliou Volou EL || Κονσερβολιά Ροβίων || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Konservolia Rovion EL || Κονσερβολιά Στυλίδας || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Konservolia Stylidas EL || Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Korinthiaki stafida Vostitsa EL || Κουμ Κουάτ Κέρκυρας || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Koum kouat Kerkyras EL || Μήλα Ζαγοράς Πηλίου || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Mila Zagoras Piliou EL || Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Mila Delicious Pilafa Tripoleos EL || Μήλο Καστοριάς || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Milo Kastorias EL || Ξερά σύκα Κύμης || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Xera syka Kymis EL || Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Patata Kato Nevrokopiou EL || Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Portokalia Maleme Chanion Kritis EL || Ροδάκινα Νάουσας || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Rodakina Naoussas EL || Σταφίδα Ζακύνθου || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Stafida Zakynthou EL || Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Syka Vravronas Markopoulou Messongion EL || Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Tsakoniki melitzana Leonidiou EL || Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Fassolia Gigantes Elefantes Prespon Florinas EL || Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Fassolia (plake megalosperma) Prespon Florinas EL || Φασόλια γίγαντες — ελέφαντες Καστοριάς || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Fassolia Gigantes-Elefantes Kastorias EL || Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Fassolia Gigantes Elefantes Kato Nevrokopiou EL || Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίοu || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Fassolia kina Messosperma Kato Nevrokopiou EL || Φυστίκι Αίγινας || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Fistiki Eginas EL || Φυστίκι Μεγάρων || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || Fistiki Megaron EL || Αυγοτάραχο Μεσολογγίου || Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati || Avgotaracho Messolongiou EL || Κρόκος Κοζάνης || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) || Krokos Kozanis EL || Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) || Meli elatis Menalou vanilia EL || Κρητικό παξιμάδι || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria || Kritiko paximadi EL || Μαστίχα Χίου || Gomme e resine naturali || Masticha Chiou EL || Τσίχλα Χίου || Gomme e resine naturali || Tsikla Chiou EL || Μαστιχέλαιο Χίου || Oli essenziali || Mastichelaio Chiou ES || Arzùa‑Ulloa || Formaggi || ES || Carne de Ávila || Carni fresche (e frattaglie) || ES || Carne de Cantabria || Carni fresche (e frattaglie) || ES || Carne de la Sierra de Guadarrama || Carni fresche (e frattaglie) || ES || Carne de Morucha de Salamanca || Carni fresche (e frattaglie) || ES || Carne de Vacuno del País Vasco; Euskal Okela || Carni fresche (e frattaglie) || ES || Cordero de Navarra; Nafarroako Arkumea || Carni fresche (e frattaglie) || ES || Cordero Manchego || Carni fresche (e frattaglie) || ES || Lacón Gallego || Carni fresche (e frattaglie) || ES || Lechazo de Castilla y León || Carni fresche (e frattaglie) || ES || Pollo y Capón del Prat || Carni fresche (e frattaglie) || ES || Ternasco de Aragón || Carni fresche (e frattaglie) || ES || Ternera Asturiana || Carni fresche (e frattaglie) || ES || Ternera de Extremadura || Carni fresche (e frattaglie) || ES || Ternera de Navarra; Nafarroako Aratxea || Carni fresche (e frattaglie) || ES || Ternera Gallega || Carni fresche (e frattaglie) || ES || Botillo del Bierzo || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || ES || Cecina de León || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || ES || Chorizo Riojano || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || ES || Dehesa de Extremadura || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || ES || Guijuelo || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || ES || Jamón de Huelva || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || ES || Jamón de Teruel || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || ES || Jamón de Trevélez || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || ES || Salchichón de Vic; Llonganissa de Vic || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || ES || Sobrasada de Mallorca || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || ES || Afuega'l Pitu || Formaggi || ES || Cabrales || Formaggi || ES || Cebreiro || Formaggi || ES || Gamoneu; Gamonedo || Formaggi || ES || Idiazábal || Formaggi || ES || Mahón‑Menorca || Formaggi || ES || Picón Bejes‑Tresviso || Formaggi || ES || Queso de La Serena || Formaggi || ES || Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya || Formaggi || ES || Queso de Murcia || Formaggi || ES || Queso de Murcia al vino || Formaggi || ES || Queso de Valdeón || Formaggi || ES || Queso Ibores || Formaggi || ES || Queso Majorero || Formaggi || ES || Queso Manchego || Formaggi || ES || Queso Nata de Cantabria || Formaggi || ES || Queso Palmero; Queso de la Palma || Formaggi || ES || Queso Tetilla || Formaggi || ES || Queso Zamorano || Formaggi || ES || Quesucos de Liébana || Formaggi || ES || Roncal || Formaggi || ES || San Simón da Costa || Formaggi || ES || Torta del Casar || Formaggi || ES || Miel de Galicia; Mel de Galicia || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) || ES || Miel de Granada || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) || ES || Miel de La Alcarria || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) || ES || Aceite de La Alcarria || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || ES || Aceite de la Rioja || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || ES || Aceite de Mallorca; Aceite mallorquín ; Oli de Mallorca; Oli mallorquí || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || ES || Aceite de Terra Alta; Oli de Terra Alta || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || ES || Aceite del Baix Ebre‑Montsià; Oli del Baix Ebre‑Montsià || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || ES || Aceite del Bajo Aragón || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || ES || Aceite Monterrubio || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || ES || Antequera || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || ES || Baena || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || ES || Gata‑Hurdes || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || ES || Les Garrigues || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || ES || Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya; Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || ES || Mantequilla de Soria || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || ES || Montes de Granada || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || ES || Montes de Toledo || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || ES || Poniente de Granada || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || ES || Priego de Córdoba || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || ES || Sierra de Cadiz || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || ES || Sierra de Cazorla || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || ES || Sierra de Segura || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || ES || Sierra Mágina || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || ES || Siurana || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || ES || Ajo Morado de las Pedroñeras || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || ES || Alcachofa de Benicarló; Carxofa de Benicarló || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || ES || Alcachofa de Tudela || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || ES || Alubia de La Bañeza‑León || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || ES || Arroz de Valencia; Arròs de València || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || ES || Arroz del Delta del Ebro; Arròs del Delta de l'Ebre || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || ES || Avellana de Reus || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || ES || Berenjena de Almagro || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || ES || Calasparra || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || ES || Calçot de Valls || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || ES || Cereza del Jerte || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || ES || Cerezas de la Montaña de Alicante || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || ES || Chirimoya de la Costa tropical de Granada‑Málaga || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || ES || Cítricos Valencianos; Cítrics Valencians || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || ES || Clementinas de las Tierras del Ebro; Clementines de les Terres de l'Ebre || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || ES || Coliflor de Calahorra || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || ES || Espárrago de Huétor‑Tájar || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || ES || Espárrago de Navarra || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || ES || Faba Asturiana || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || ES || Faba de Lourenzá || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || ES || Garbanzo de Fuentesaúco || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || ES || Judías de El Barco de Ávila || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || ES || Kaki Ribera del Xúquer || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || ES || Lenteja de La Armuña || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || ES || Lenteja Pardina de Tierra de Campos || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || ES || Manzana de Girona; Poma de Girona || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || ES || Manzana Reineta del Bierzo || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || ES || Melocotón de Calanda || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || ES || Nísperos Callosa d'En Sarriá || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || ES || Pataca de Galicia; Patata de Galicia || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || ES || Patatas de Prades; Patates de Prades || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || ES || Pera de Jumilla || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || ES || Peras de Rincón de Soto || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || ES || Pimiento Asado del Bierzo || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || ES || Pimiento Riojano || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || ES || Pimientos del Piquillo de Lodosa || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || ES || Uva de mesa embolsada "Vinalopó" || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || ES || Caballa de Andalucia || Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati || ES || Mejillón de Galicia; Mexillón de Galicia || Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati || ES || Melva de Andalucia || Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati || ES || Azafrán de la Mancha || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) || ES || Chufa de Valencia || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) || ES || Pimentón de la Vera || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) || ES || Pimentón de Murcia || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) || ES || Pemento do Couto || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) || ES || Sidra de Asturias; Sidra d'Asturies || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) || ES || Alfajor de Medina Sidonia || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria || ES || Ensaimada de Mallorca; Ensaimada mallorquina || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria || ES || Jijona || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria || ES || Mantecadas de Astorga || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria || ES || Mazapán de Toledo || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria || ES || Pan de Cea || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria || ES || Pan de Cruz de Ciudad Real || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria || ES || Tarta de Santiago || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria || ES || Turrón de Agramunt; Torró d'Agramunt || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria || ES || Turrón de Alicante || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria || FI || Lapin Poron liha || Carni fresche (e frattaglie) || FI || Lapin Puikula || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || FI || Kainuun rönttönen || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria || FR || Agneau de l'Aveyron || Carni fresche (e frattaglie) || FR || Agneau de Lozère || Carni fresche (e frattaglie) || FR || Agneau de Pauillac || Carni fresche (e frattaglie) || FR || Agneau de Sisteron || Carni fresche (e frattaglie) || FR || Agneau du Bourbonnais || Carni fresche (e frattaglie) || FR || Agneau du Limousin || Carni fresche (e frattaglie) || FR || Agneau du Poitou‑Charentes 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|| Œufs de Loué || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) || FR || Beurre Charentes‑Poitou; Beurre des Charentes; Beurre des Deux‑Sèvres || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || FR || Beurre d'Isigny || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || FR || Huile d'olive d'Aix‑en‑Provence || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || FR || Huile d'olive de Corse; Huile d'olive de Corse‑Oliu di Corsica || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || FR || Huile d'olive de Haute‑Provence || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || FR || Huile d'olive de la Vallée des Baux‑de‑Provence || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || FR || Huile d'olive de Nice || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || FR || Huile d'olive de Nîmes || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || FR || Huile d'olive de Nyons || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || FR || Huile essentielle de lavande de Haute‑Provence || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || FR || Ail blanc de Lomagne || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || FR || Ail de la Drôme || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || FR || Ail rose de Lautrec || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || FR || Asperge des sables des Landes || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || FR || Chasselas de Moissac || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || FR || Clémentine de Corse || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || FR || Coco de Paimpol || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || FR || Fraise du Périgord || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || FR || Haricot tarbais || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || FR || Kiwi de l'Adour || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || FR || Lentille vert du Puy || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || FR || Lentilles vertes du Berry || Ortofrutticoli e cereali, 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Marzano dell'Agro Sarnese‑Nocerino || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || IT || Radicchio di Chioggia || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || IT || Radicchio di Verona || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || IT || Radicchio Rosso di Treviso || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || IT || Radicchio Variegato di Castelfranco || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || IT || Riso di Baraggia Biellese e Vercellese || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || IT || Riso Nano Vialone Veronese || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || IT || Scalogno di Romagna || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || IT || Sedano Bianco di Sperlonga || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || IT || Uva da tavola di Canicattì || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || IT || Uva da tavola di Mazzarrone || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || IT || Acciughe Sotto Sale del Mar Ligure || Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati || IT || Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino || Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati || IT || Zafferano di Sardegna || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) || IT || Aceto Balsamico di Modena || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) || IT || Aceto balsamico tradizionale di Modena || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) || IT || Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) || IT || Zafferano dell'Aquila || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) || IT || Zafferano di San Gimignano || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) || IT || Coppia Ferrarese || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria || IT || Pagnotta del Dittaino || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria || IT || Pane casareccio di Genzano || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria || IT || Pane di Altamura || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria || IT || Pane di Matera || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria || IT || Ricciarelli di Siena || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria || IT || Bergamotto di Reggio Calabria ‑ Olio essenziale || Oli essenziali || LU || Viande de porc, marque nationale grand‑duché de Luxembourg || Carni fresche (e frattaglie) || LU || Salaisons fumées, marque nationale grand‑duché de Luxembourg || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || LU || Miel ‑ Marque nationale du Grand‑Duché de Luxembourg || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) || LU || Beurre rose ‑ Marque Nationale du Grand‑Duché de Luxembourg || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || NL || Boeren‑Leidse met sleutels || Formaggi || NL || Kanterkaas; Kanternagelkaas; Kanterkomijnekaas || Formaggi || NL || Noord‑Hollandse Edammer || Formaggi || NL || Noord‑Hollandse Gouda || Formaggi || NL || Opperdoezer Ronde || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || NL || Westlandse druif || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || PL || Bryndza Podhalańska || Formaggi || PL || Oscypek || Formaggi || PL || Wielkopolski ser smażony || Formaggi || PL || Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) || PL || Andruty kaliskie || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria || PL || Rogal świętomarciński || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria || PL || Wiśnia nadwiślanka || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || PT || Borrego da Beira || Carni fresche (e frattaglie) || PT || Borrego de Montemor‑o‑Novo || Carni fresche (e frattaglie) || PT || Borrego do Baixo Alentejo || Carni fresche (e frattaglie) || PT || Borrego do Nordeste Alentejano || Carni fresche (e frattaglie) || PT || Borrego Serra da Estrela || Carni fresche (e frattaglie) || PT || Borrego Terrincho || Carni fresche (e frattaglie) || PT || Cabrito da Beira || Carni fresche (e frattaglie) || PT || Cabrito da Gralheira || Carni fresche (e frattaglie) || PT || Cabrito das Terras Altas do Minho || Carni fresche (e frattaglie) || PT || Cabrito de Barroso || Carni fresche (e frattaglie) || PT || Cabrito Transmontano || Carni fresche (e frattaglie) || PT || Carnalentejana || Carni fresche (e frattaglie) || PT || Carne Arouquesa || Carni fresche (e frattaglie) || PT || Carne Barrosã || Carni fresche (e frattaglie) || PT || Carne Cachena da Peneda || Carni fresche (e frattaglie) || PT || Carne da Charneca || Carni fresche (e frattaglie) || PT || Carne de Bísaro Transmontano; Carne de Porco Transmontano || Carni fresche (e frattaglie) || PT || Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso || Carni fresche (e frattaglie) || PT || Carne de Porco Alentejano || Carni fresche (e frattaglie) || PT || Carne dos Açores || Carni fresche (e frattaglie) || PT || Carne Marinhoa || Carni fresche (e frattaglie) || PT || Carne Maronesa || Carni fresche (e frattaglie) || PT || Carne Mertolenga || Carni fresche (e frattaglie) || PT || Carne Mirandesa || Carni fresche (e frattaglie) || PT || Cordeiro Bragançano || Carni fresche (e frattaglie) || PT || Cordeiro de Barroso; Anho de Barroso; Cordeiro de leite de Barroso || Carni fresche (e frattaglie) || PT || Vitela de Lafões || Carni fresche (e frattaglie) || PT || Alheira de Barroso‑Montalegre || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || PT || Alheira de Vinhais || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || PT || Butelo de Vinhais; Bucho de Vinhais; Chouriço de Ossos de Vinhais || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || PT || Cacholeira Branca de Portalegre || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || PT || Chouriça de carne de Barroso‑Montalegre || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || PT || Chouriça de Carne de Vinhais; Linguiça de Vinhais || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || PT || Chouriça doce de Vinhais || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || PT || Chouriço azedo de Vinhais; Azedo de Vinhais; Chouriço de Pão de Vinhais || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || PT || Chouriço de Abóbora de Barroso‑Montalegre || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || PT || Chouriço de Carne de Estremoz e Borba || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || PT || Chouriço de Portalegre || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || PT || Chouriço grosso de Estremoz e Borba || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || PT || Chouriço Mouro de Portalegre || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || PT || Farinheira de Estremoz e Borba || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || PT || Farinheira de Portalegre || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || PT || Linguiça de Portalegre || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || PT || Linguíça do Baixo Alentejo; Chouriço de carne do Baixo Alentejo || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || PT || Lombo Branco de Portalegre || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || PT || Lombo Enguitado de Portalegre || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || PT || Morcela de Assar de Portalegre || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || PT || Morcela de Cozer de Portalegre || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || PT || Morcela de Estremoz e Borba || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || PT || Paia de Estremoz e Borba || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || PT || Paia de Lombo de Estremoz e Borba || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || PT || Paia de Toucinho de Estremoz e Borba || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || PT || Painho de Portalegre || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || PT || Paio de Beja || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || PT || Presunto de Barrancos || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || PT || Presunto de Barroso || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || PT || Presunto de Camp Maior e Elvas; Paleta de Campo Maior e Elvas || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || PT || Presunto de Santana da Serra; Paleta de Santana da Serra || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || PT || Presunto de Vinhais / Presunto Bísaro de Vinhais || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || PT || Presunto do Alentejo; Paleta do Alentejo || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || PT || Salpicão de Barroso‑Montalegre || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || PT || Salpicão de Vinhais || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || PT || Sangueira de Barroso‑Montalegre || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || PT || Queijo de Azeitão || Formaggi || PT || Queijo de cabra Transmontano || Formaggi || PT || Queijo de Nisa || Formaggi || PT || Queijo do Pico || Formaggi || PT || Queijo mestiço de Tolosa || Formaggi || PT || Queijo Rabaçal || Formaggi || PT || Queijo S. Jorge || Formaggi || PT || Queijo Serpa || Formaggi || PT || Queijo Serra da Estrela || Formaggi || PT || Queijo Terrincho || Formaggi || PT || Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa) || Formaggi || PT || Azeite do Alentejo Interior || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) || PT || Mel da Serra da Lousã || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) || PT || Mel da Serra de Monchique || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) || PT || Mel da Terra Quente || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) || PT || Mel das Terras Altas do Minho || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) || PT || Mel de Barroso || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) || PT || Mel do Alentejo || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) || PT || Mel do Parque de Montezinho || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) || PT || Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) || PT || Mel dos Açores || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) || PT || Requeijão Serra da Estrela || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) || PT || Azeite de Moura || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || PT || Azeite de Trás‑os‑Montes || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || PT || Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa) || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || PT || Azeites do Norte Alentejano || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || PT || Azeites do Ribatejo || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || PT || Queijo de Évora || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || PT || Ameixa d'Elvas || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || PT || Amêndoa Douro || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || PT || Ananás dos Açores/São Miguel || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || PT || Anona da Madeira || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || PT || Arroz Carolino Lezírias Ribatejanas || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || PT || Azeitona de conserva Negrinha de Freixo || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || PT || Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || PT || Batata Doce de Aljezur || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || PT || Batata de Trás‑os‑montes || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || PT || Castanha da Terra Fria || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || PT || Castanha de Padrela || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || PT || Castanha dos Soutos da Lapa || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || PT || Castanha Marvão‑Portalegre || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || PT || Cereja da Cova da Beira || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || PT || Cereja de São Julião‑Portalegre || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || PT || Citrinos do Algarve || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || PT || Maçã Bravo de Esmolfe || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || PT || Maçã da Beira Alta || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || PT || Maçã da Cova da Beira || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || PT || Maçã de Alcobaça || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || PT || Maçã de Portalegre || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || PT || Maracujá dos Açores/S. Miguel || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || PT || Pêra Rocha do Oeste || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || PT || Pêssego da Cova da Beira || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || PT || Ovos moles de Aveiro || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria || SE || Svecia || Formaggi || SE || Skånsk spettkaka || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria || SI || Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre || Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) || SK || Slovenská bryndza || Formaggi || SK || Slovenská parenica || Formaggi || SK || Slovenský oštiepok || Formaggi || SK || Skalický trdelník || Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria || UK || Isle of Man Manx Loaghtan Lamb || Carni fresche (e frattaglie) || UK || Orkney beef || Carni fresche (e frattaglie) || UK || Orkney lamb || Carni fresche (e frattaglie) || UK || Scotch Beef || Carni fresche (e frattaglie) || UK || Scotch Lamb || Carni fresche (e frattaglie) || UK || Shetland Lamb || Carni fresche (e frattaglie) || UK || Welsh Beef || Carni fresche (e frattaglie) || UK || Welsh lamb || Carni fresche (e frattaglie) || UK || Beacon Fell traditional Lancashire cheese || Formaggi || UK || Bonchester cheese || Formaggi || UK || Buxton blue || Formaggi || UK || Dorset Blue Cheese || Formaggi || UK || Dovedale cheese || Formaggi || UK || Exmoor Blue Cheese || Formaggi || UK || Single Gloucester || Formaggi || UK || Staffordshire Cheese || Formaggi || UK || Swaledale cheese; Swaledale ewes´ cheese || Formaggi || UK || Teviotdale Cheese || Formaggi || UK || West Country farmhouse Cheddar cheese || Formaggi || UK || White Stilton cheese; Blue Stilton cheese || Formaggi || UK || Melton Mowbray Pork Pie || Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) || UK || Cornish Clotted Cream || Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) || UK || Yorkshire Forced Rhubarb || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || UK || Jersey Royal potatoes || Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati || UK || Arbroath Smokies || Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati || UK || Scottish Farmed Salmon || Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati || UK || Whitstable oysters || Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati || UK || Gloucestershire cider/perry || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) || UK || Herefordshire cider/perry || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) || UK || Worcestershire cider/perry || Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) || UK || Kentish ale and Kentish strong ale || Birre || UK || Rutland Bitter || Birre || Prodotti agricoli e alimentari della Repubblica di Moldova, esclusi
vini, bevande spiritose e vini aromatizzati, di cui è chiesta la protezione nell'UE […] ________________ ALLEGATO XXX-D INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 297, PARAGRAFI
3 E 4 PARTE A Vini dell'Unione europea di cui è chiesta la protezione nella
Repubblica di Moldova Stato membro || Denominazione di cui è chiesta la protezione || BE || Côtes de Sambre et Meuse || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BE || Hagelandse wijn || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BE || Haspengouwse Wijn || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BE || Heuvellandse Wijn || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BE || Vlaamse mousserende kwaliteitswijn || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BE || Crémant de Wallonie || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BE || Vin mousseux de qualite de Wallonie || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BE || Vin de pays des Jardins de Wallonie || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) BE || Vlaamse landwijn || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) BG || Асеновград seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Asenovgrad || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Болярово seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Bolyarovo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Брестник seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Brestnik || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Варна seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Varna || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Велики Преслав seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Veliki Preslav || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Видин seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Vidin || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Враца seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Vratsa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Върбица seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Varbitsa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Долината на Струма seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Struma valley || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Драгоево seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Dragoevo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Евксиноград seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Evksinograd || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Ивайловград seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Ivaylovgrad || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Карлово seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Karlovo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Карнобат seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Karnobat || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Ловеч seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Lovech || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Лозицa seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Lozitsa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Лом seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Lom || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Любимец seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Lyubimets || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Лясковец seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Lyaskovets || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Мелник seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Melnik || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Монтана seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Montana || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Нова Загора seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Nova Zagora || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Нови Пазар seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Novi Pazar || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Ново село seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Novo Selo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Оряховица seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Oryahovitsa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Павликени seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Pavlikeni || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Пазарджик seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Pazardjik || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Перущица seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Perushtitsa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Плевен seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Pleven || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Пловдив seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Plovdiv || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Поморие seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Pomorie || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Русе seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Ruse || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Сакар seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Sakar || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Сандански seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Sandanski || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Свищов seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Svishtov || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Септември seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Septemvri || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Славянци seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Slavyantsi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Сливен seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Sliven || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Стамболово seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Stambolovo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Стара Загора seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Stara Zagora || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Сунгурларе seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Sungurlare || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Сухиндол seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Suhindol || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Търговище seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Targovishte || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Хан Крум seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Han Krum || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Хасково seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Haskovo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Хисаря seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Hisarya || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Хърсово seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Harsovo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Черноморски seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Black Sea || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Шивачево seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Shivachevo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Шумен seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Shumen || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Ямбол seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Yambol || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Южно Черноморие seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Southern Black Sea Coast || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) BG || Дунавска равнина Termine equivalente: Danube Plain || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) BG || Тракийска низина Termine equivalente: Thracian Lowlands || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) CZ || Čechy seguita o no da Litoměřická || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) CZ || Čechy seguita o no da Mělnická || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) CZ || Morava seguita o no da Mikulovská || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) CZ || Morava seguita o no da Slovácká || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) CZ || Morava seguita o no da Velkopavlovická || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) CZ || Morava seguita o no da Znojemská || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) CZ || České || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) CZ || Moravské || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) DE || Ahr seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) DE || Baden seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) DE || Franken seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) DE || Hessische Bergstraße seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) DE || Mittelrhein seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) DE || Mosel-Saar-Ruwer seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Mosel || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) DE || Nahe seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) DE || Pfalz seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) DE || Rheingau seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) DE || Rheinhessen seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) DE || Saale-Unstrut seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) DE || Sachsen seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) DE || Württemberg seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) DE || Ahrtaler || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) DE || Badischer || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) DE || Bayerischer Bodensee || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) DE || Mosel || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) DE || Ruwer || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) DE || Saar || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) DE || Main || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) DE || Mecklenburger || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) DE || Mitteldeutscher || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) DE || Nahegauer || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) DE || Pfälzer || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) DE || Regensburger || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) DE || Rheinburgen || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) DE || Rheingauer || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) DE || Rheinischer || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) DE || Saarländischer || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) DE || Sächsischer || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) DE || Schwäbischer || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) DE || Starkenburger || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) DE || Taubertäler || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) DE || Brandenburger || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) DE || Neckar || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) DE || Oberrhein || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) DE || Rhein || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) DE || Rhein-Neckar || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) DE || Schleswig-Holsteinischer || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Αγχίαλος Termine equivalente: Anchialos || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) EL || Αμύνταιο Termine equivalente: Amynteo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) EL || Αρχάνες Termine equivalente: Archanes || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) EL || Γουμένισσα Termine equivalente: Goumenissa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) EL || Δαφνές Termine equivalente: Dafnes || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) EL || Ζίτσα Termine equivalente: Zitsa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) EL || Λήμνος Termine equivalente: Lemnos || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) EL || Μαντινεία Termine equivalente: Mantinia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) EL || Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας Termine equivalente: Mavrodaphne of Cephalonia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) EL || Μαυροδάφνη Πατρών Termine equivalente: Mavrodaphne of Patras || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) EL || Μεσενικόλα Termine equivalente: Messenikola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) EL || Μοσχάτος Κεφαλληνίας Termine equivalente: Cephalonia Muscatel || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) EL || Μοσχάτος Λήμνου Termine equivalente: Lemnos Muscatel || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) EL || Μοσχάτος Πατρών Termine equivalente: Patras Muscatel || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) EL || Μοσχάτος Ρίου Πατρών Termine equivalente: Rio Patron Muscatel || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) EL || Μοσχάτος Ρόδου Termine equivalente: Rhodes Muscatel || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) EL || Νάουσα Termine equivalente: Naoussa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) EL || Νεμέα Termine equivalente: Nemea || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) EL || Πάρος Termine equivalente: Paros || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) EL || Πάτρα Termine equivalente: Patras || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) EL || Πεζά Termine equivalente: Peza || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) EL || Πλαγιές Μελίτωνα Termine equivalente: Cotes de Meliton || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) EL || Ραψάνη Termine equivalente: Rapsani || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) EL || Ρόδος Termine equivalente: Rhodes || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) EL || Ρομπόλα Κεφαλληνίας Termine equivalente: Robola of Cephalonia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) EL || Σάμος Termine equivalente: Samos || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) EL || Σαντορίνη Termine equivalente: Santorini || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) EL || Σητεία Termine equivalente: Sitia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) EL || Άβδηρα Termine equivalente: Avdira || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Άγιο Όρος Termine equivalente: Mount Athos/Holly Mountain || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Ήπειρος Termine equivalente: Epirus || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Ίλιον Termine equivalente: Ilion || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Ίσμαρος Termine equivalente: Ismaros || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Αγορά Termine equivalente: Agora || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Αδριανή Termine equivalente: Adriani || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Αιγαίο Πέλαγος Termine equivalente: Aegean Sea || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Ανάβυσσος Termine equivalente: Anavyssos || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Αργολίδα Termine equivalente: Argolida || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Αρκαδία Termine equivalente: Arkadia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Αταλάντη Termine equivalente: Atalanti || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Αττική Termine equivalente: Attiki || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Αχαΐα Termine equivalente: Αchaia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Βίλιτσα Termine equivalente: Vilitsa || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Βελβεντός Termine equivalente: Velventos || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου Termine equivalente: Verdea Onomasia kata paradosi Zakinthou || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Γεράνεια Termine equivalente: Gerania || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Γρεβενά Termine equivalente: Grevena || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Δράμα Termine equivalente: Drama || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Δωδεκάνησος Termine equivalente: Dodekanese || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Επανομή Termine equivalente: Epanomi || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Εύβοια Termine equivalente: Evia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Ηλεία Termine equivalente: Ilia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Ημαθία Termine equivalente: Imathia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Ηράκλειο Termine equivalente: Heraklion || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Θήβα Termine equivalente: Thebes || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Θαψανά Termine equivalente: Thapsana || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Θεσσαλία Termine equivalente: Thessalia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Θεσσαλονίκη Termine equivalente: Thessaloniki || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Θράκη Termine equivalente: Thrace || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Ικαρία Termine equivalente: Ikaria || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Ιωάννινα Termine equivalente: Ioannina || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Κάρυστος Termine equivalente: Karystos || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Κέρκυρα Termine equivalente: Corfu || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Κίσαμος Termine equivalente: Kissamos || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Καρδίτσα Termine equivalente: Karditsa || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Καστοριά Termine equivalente: Kastoria || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Κιθαιρώνας Termine equivalente: Kitherona || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Κλημέντι Termine equivalente: Klimenti || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Κνημίδα Termine equivalente: Knimida || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Κοζάνη Termine equivalente: Kozani || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Κορωπί Termine equivalente: Koropi || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Κρήτη Termine equivalente: Crete || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Κρανιά Termine equivalente: Krania || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Κραννώνα Termine equivalente: Krannona || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Κυκλάδες Termine equivalente: Cyclades || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Κως Termine equivalente: Κοs || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Κόρινθος Termine equivalente: Korinthos || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Λακωνία Termine equivalente: Lakonia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Λασίθι Termine equivalente: Lasithi || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Λετρίνα Termine equivalente: Letrines || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Λευκάδα Termine equivalente: Lefkada || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Ληλάντιο Πεδίο Termine equivalente: Lilantio Pedio || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Μέτσοβο Termine equivalente: Metsovo || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Μαγνησία Termine equivalente: Magnissia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Μακεδονία Termine equivalente: Macedonia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Μαντζαβινάτα Termine equivalente: Mantzavinata || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Μαρκόπουλο Termine equivalente: Markopoulo || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Μαρτίνο Termine equivalente: Μartino || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Μεσσηνία Termine equivalente: Messinia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Μετέωρα Termine equivalente: Meteora || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Μεταξάτα Termine equivalente: Metaxata || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Μονεμβασία Termine equivalente: Monemvasia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Νέα Μεσημβρία Termine equivalente: Nea Messimvria || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Οπούντια Λοκρίδος Termine equivalente: Opountia Lokridos || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Πέλλα Termine equivalente: Pella || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Παγγαίο Termine equivalente: Pangeon || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Παιανία Termine equivalente: Peanea || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Παλλήνη Termine equivalente: Pallini || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Παρνασσός Termine equivalente: Parnasos || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Πελοπόννησος Termine equivalente: Peloponnese || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Πιερία Termine equivalente: Pieria || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Πισάτιδα Termine equivalente: Pisatis || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Πλαγιές Αιγιαλείας Termine equivalente: Slopes of Egialia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Πλαγιές Πάικου Termine equivalente: Slopes of Paiko || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Πλαγιές Αμπέλου Termine equivalente: Slopes of Ambelos || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Πλαγιές Βερτίσκου Termine equivalente: Slopes of Vertiskos || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Πλαγιές Πάρνηθας Termine equivalente: Slopes of Parnitha || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Πλαγιές Πεντελικού Termine equivalente: Slopes of Pendeliko || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Πλαγιές Πετρωτού Termine equivalente: Slopes of Petroto || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Πλαγιές του Αίνου Termine equivalente: Slopes of Enos || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Πυλία Termine equivalente: Pylia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Ρετσίνα Αττικής può essere accompagnata dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Retsina of Attiki || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Ρετσίνα Βοιωτίας può essere accompagnata dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Retsina of Viotia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Ρετσίνα Γιάλτρων accompagnata o no da Εύβοια Termine equivalente: Retsina of Gialtra (Evvia) || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Ρετσίνα Ευβοίας può essere accompagnata dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Retsina of Evvia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Ρετσίνα Θηβών accompagnata o no da Βοιωτία Termine equivalente: Retsina of Thebes (Viotia) || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Ρετσίνα Καρύστου accompagnata o no da Εύβοια Termine equivalente: Retsina of Karystos (Evvia) || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Ρετσίνα Κρωπίας oppure Ρετσίνα Κορωπίου accompagnata o no da Αττική Termine equivalente: Retsina of Kropia oppure Retsina of Koropi (Attika) || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Ρετσίνα Μαρκοπούλου accompagnata o no da Αττική Termine equivalente: Retsina of Markopoulo (Attika) || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Ρετσίνα Μεγάρων accompagnata o no da Αττική Termine equivalente: Retsina of Megara (Attika) || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Ρετσίνα Μεσογείων accompagnata o no da Αττική Termine equivalente: Retsina of Mesogia (Attika) || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Ρετσίνα Παιανίας oppure Ρετσίνα Λιοπεσίου accompagnata o no da Αττική Termine equivalente: Retsina of Peania oppure Retsina of Liopesi (Attika) || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Ρετσίνα Παλλήνης accompagnata o no da Αττική Termine equivalente: Retsina of Pallini (Attika) || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Ρετσίνα Πικερμίου accompagnata o no da Αττική Termine equivalente: Retsina of Pikermi (Attika) || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Ρετσίνα Σπάτων accompagnata o no da Αττική Termine equivalente: Retsina of Spata (Attika) || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Ρετσίνα Χαλκίδας accompagnata o no da Εύβοια Termine equivalente: Retsina of Halkida (Evvia) || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Ριτσώνα Termine equivalente: Ritsona || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Σέρρες Termine equivalente: Serres || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Σιάτιστα Termine equivalente: Siatista || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Σιθωνία Termine equivalente: Sithonia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Σπάτα Termine equivalente: Spata || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Στερεά Ελλάδα Termine equivalente: Sterea Ellada || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Σύρος Termine equivalente: Syros || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Τεγέα Termine equivalente: Tegea || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Τριφυλία Termine equivalente: Trifilia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Τύρναβος Termine equivalente: Tyrnavos || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Φλώρινα Termine equivalente: Florina || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Χαλικούνα Termine equivalente: Halikouna || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) EL || Χαλκιδική Termine equivalente: Halkidiki || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) FR || Ajaccio || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Aloxe-Corton || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace seguita o no dal nome di una varietà di vite e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Vin d'Alsace || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Altenberg de Bergbieten || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Altenberg de Bergheim || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Altenberg de Wolxheim || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Brand || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Bruderthal || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Eichberg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Engelberg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Florimont || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Frankstein || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Froehn || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Furstentum || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Geisberg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Gloeckelberg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Goldert || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Hatschbourg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Hengst || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Kanzlerberg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Kastelberg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Kessler || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Kirchberg de Barr || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Kirchberg de Ribeauvillé || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Kitterlé || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Mambourg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Mandelberg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Marckrain || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Moenchberg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Muenchberg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Ollwiller || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Osterberg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Pfersigberg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Pfingstberg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Praelatenberg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Rangen || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Saering || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Schlossberg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Schoenenbourg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Sommerberg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Sonnenglanz || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Spiegel || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Sporen || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Steinen || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Steingrubler || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Steinklotz || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Vorbourg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Wiebelsberg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Wineck-Schlossberg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Winzenberg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Zinnkoepflé || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru seguita da Zotzenberg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Alsace Grand Cru preceduta da Rosacker || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Anjou seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Anjou Coteaux de la Loire seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Anjou Villages seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Anjou-Villages Brissac seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Arbois seguita o no da Pupillin seguita o no da "mousseux" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Auxey-Duresses seguita o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Bandol Termine equivalente: Vin de Bandol || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Banyuls seguita o no da "Grand Cru" e/o "Rancio" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Barsac || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Bâtard-Montrachet || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Béarn seguita o no da Bellocq || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Beaujolais seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola, seguita o no da "Villages", seguita o no da "Supérieur" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Beaune || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Bellet Termine equivalente: Vin de Bellet || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Bergerac seguita o no da "sec" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Bienvenues-Bâtard-Montrachet || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Blagny seguita o no da Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Blanquette de Limoux || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Blanquette méthode ancestrale || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Blaye || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Bonnes-mares || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Bonnezeaux seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Bordeaux seguita o no da "Clairet", "Rosé", "Mousseux" o "supérieur" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Bordeaux Côtes de Francs || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Bordeaux Haut-Benauge || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Bourg Termine equivalente: Côtes de Bourg/Bourgeais || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Bourgogne seguita o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Chitry || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Bourgogne seguita o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Côte Chalonnaise || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Bourgogne seguita o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Côte Saint-Jacques || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Bourgogne seguita o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Côtes d'Auxerre || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Bourgogne seguita o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Côtes du Couchois || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Bourgogne seguita o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Coulanges-la-Vineuse || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Bourgogne seguita o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Épineuil || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Bourgogne seguita o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Hautes Côtes de Beaune || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Bourgogne seguita o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Hautes Côtes de Nuits || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Bourgogne seguita o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola La Chapelle Notre-Dame || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Bourgogne seguita o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Le Chapitre || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Bourgogne seguita o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Montrecul/Montre-cul/En Montre-Cul || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Bourgogne seguita o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Vézelay || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Bourgogne seguita o no da "Clairet", "Rosé", "ordinaire" o "grand ordinaire" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Bourgogne aligoté || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Bourgogne passe-tout-grains || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Bourgueil || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Bouzeron || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Brouilly || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Bugey seguita o no da Cerdon, preceduta o no da "Vins du", "Mousseux du", "Pétillant" o "Roussette du" o seguita da "Mousseux" o "Pétillant", seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Buzet || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Cabardès || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Cabernet d'Anjou seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Cabernet de Saumur seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Cadillac || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Cahors || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Cassis || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Cérons || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da Beauroy seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da Berdiot seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da Beugnons || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da Butteaux seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da Chapelot seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da Chatains seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da Chaume de Talvat seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da Côte de Bréchain seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da Côte de Cuissy || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da Côte de Fontenay seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da Côte de Jouan seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da Côte de Léchet seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da Côte de Savant seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da Côte de Vaubarousse seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da Côte des Prés Girots seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da Forêts seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da Fourchaume seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da L'Homme mort seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da Les Beauregards seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da Les Épinottes seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da Les Fourneaux seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da Les Lys seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da Mélinots seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da Mont de Milieu seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da Montée de Tonnerre || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da Montmains seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da Morein seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da Pied d'Aloup seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da Roncières seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da Sécher seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da Troesmes seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da Vaillons seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da Vau de Vey seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da Vau Ligneau seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da Vaucoupin seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da Vaugiraut seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da Vaulorent seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da Vaupulent seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da Vaux-Ragons seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis seguita o no da Vosgros seguita o no da "premier cru" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis grand cru seguita o no da Blanchot || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis grand cru seguita o no da Bougros || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis grand cru seguita o no da Grenouilles || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis grand cru seguita o no da Les Clos || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis grand cru seguita o no da Preuses || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis grand cru seguita o no da Valmur || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chablis grand cru seguita o no da Vaudésir || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chambertin || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chambertin-Clos-de-Bèze || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chambolle-Musigny || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Champagne || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chapelle-Chambertin || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Charlemagne || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Charmes-Chambertin || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chassagne-Montrachet seguita o no da Côte de Beaune/Côtes de Beaune-Villages || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Château Grillet || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Château-Chalon || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Châteaumeillant || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Châteauneuf-du-Pape || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Châtillon-en-Diois || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chaume — Premier Cru des coteaux du Layon || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chenas || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chevalier-Montrachet || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Cheverny || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chinon || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chiroubles || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Chorey-les-Beaune seguita o no da Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Clairette de Bellegarde || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Clairette de Die || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Clairette de Languedoc seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Clos de la Roche || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Clos de Tart || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Clos de Vougeot || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Clos des Lambrays || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Clos Saint-Denis || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Collioure || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Condrieu || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Corbières || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Cornas || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Corse seguita o no da Calvi preceduta o no da "Vin de" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Corse seguita o no da Coteaux du Cap Corse preceduta o no da "Vin de" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Corse seguita o no da Figari preceduta o no da "Vin de" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Corse seguita o no da Porto-Vecchio preceduta o no da "Vin de" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Corse seguita o no da Sartène preceduta o no da "Vin de" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Corse preceduta o no da "Vin de" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Corton || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Corton-Charlemagne || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Costières de Nîmes || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Côte de Beaune preceduta dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Côte de Beaune-Villages || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Côte de Brouilly || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Côte de Nuits-villages || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Côte roannaise || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Côte Rôtie || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Coteaux champenois seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Coteaux d'Aix-en-Provence || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Coteaux d'Ancenis seguita dal nome della varietà di vite || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Coteaux de Die || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Coteaux de l'Aubance seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Coteaux de Pierrevert || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Coteaux de Saumur seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Coteaux du Giennois || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Coteaux du Languedoc seguita o no da Cabrières || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Coteaux du Languedoc seguita o no da Coteaux de la Méjanelle/La Méjanelle || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Coteaux du Languedoc seguita o no da Coteaux de Saint-Christol/Saint-Christol || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Coteaux du Languedoc seguita o no da Coteaux de Vérargues/Vérargues || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Coteaux du Languedoc seguita o no da Grès de Montpellier || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Coteaux du Languedoc seguita o no da La Clape || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Coteaux du Languedoc seguita o no da Montpeyroux || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Coteaux du Languedoc seguita o no da Pic-Saint-Loup || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Coteaux du Languedoc seguita o no da Quatourze || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Coteaux du Languedoc seguita o no da Saint-Drézéry || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Coteaux du Languedoc seguita o no da Saint-Georges-d'Orques || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Coteaux du Languedoc seguita o no da Saint-Saturnin || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Coteaux du Languedoc seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Coteaux du Languedoc seguita o no da Picpoul-de-Pinet || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Coteaux du Layon seguita o no da Val de Loire seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Coteaux du Layon Chaume seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Coteaux du Loir seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Coteaux du Lyonnais || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Coteaux du Quercy || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Coteaux du Tricastin || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Coteaux du Vendômois seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Coteaux varois || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Côtes Canon Fronsac Termine equivalente: Canon Fronsac || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Côtes d'Auvergne seguita o no da Boudes || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Côtes d'Auvergne seguita o no da Chanturgue || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Côtes d'Auvergne seguita o no da Châteaugay || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Côtes d'Auvergne seguita o no da Corent || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Côtes d'Auvergne seguita o no da Madargue || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Côtes de Bergerac || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Côtes de Blaye || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Côtes de Bordeaux Saint-Macaire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Côtes de Castillon || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Côtes de Duras || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Côtes de Millau || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Côtes de Montravel || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Côtes de Provence || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Côtes de Saint-Mont || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Côtes de Toul || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Côtes du Brulhois || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Côtes du Forez || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Côtes du Jura seguita o no da "mousseux" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Côtes du Lubéron || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Côtes du Marmandais || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Côtes du Rhône || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Côtes du Roussillon || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Côtes du Roussillon Villages seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Côtes du Ventoux || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Côtes du Vivarais || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Cour-Cheverny seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Crémant d'Alsace || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Crémant de Bordeaux || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Crémant de Bourgogne || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Crémant de Die || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Crémant de Limoux || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Crémant de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Crémant du Jura || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Crépy || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Criots-Bâtard-Montrachet || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Crozes-Hermitage Termine equivalente: Crozes-Ermitage || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Échezeaux || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Entre-Deux-Mers || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Faugères || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Fiefs Vendéens seguita o no da Brem || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Fiefs Vendéens seguita o no da Mareuil || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Fiefs Vendéens seguita o no da Pissotte || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Fiefs Vendéens seguita o no da Vix || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Fitou || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Fixin || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Fleurie || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Floc de Gascogne || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Fronsac || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Frontignan preceduta o no da "Muscat de" o "Vin de" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Fronton || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Gaillac seguita o no da "mousseux" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Gaillac premières côtes || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Gevrey-Chambertin || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Gigondas || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Givry || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Grand Roussillon seguita o no da "Rancio" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Grand-Échezeaux || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Graves seguita o no da "supérieures" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Graves de Vayres || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Griotte-Chambertin || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Gros plant du Pays nantais || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Haut-Médoc || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Haut-Montravel || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Haut-Poitou || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Hermitage Termine equivalente: l'Hermitage/Ermitage/l'Ermitage || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Irancy || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Irouléguy || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Jasnières seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Juliénas || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Jurançon seguita o no da "sec" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || L'Étoile seguita o no da "mousseux" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || La Grande Rue || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Ladoix seguita o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Lalande de Pomerol || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Latricières-Chambertin || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Les Baux de Provence || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Limoux || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Lirac || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Listrac-Médoc || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Loupiac || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Lussac-Saint-Émilion || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Mâcon seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola, seguita o no da "Supérieur" o "Villages" Termine equivalente: Pinot-Chardonnay-Mâcon || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Macvin du Jura || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Madiran || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Malepère || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Maranges seguita o no da Clos de la Boutière || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Maranges seguita o no da La Croix Moines || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Maranges seguita o no da La Fussière || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Maranges seguita o no da Le Clos des Loyères || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Maranges seguita o no da Le Clos des Rois || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Maranges seguita o no da Les Clos Roussots || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Maranges seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Maranges seguita o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Marcillac || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Margaux || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Marsannay seguita o no da "rosé" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Maury seguita o no da "Rancio" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Mazis-Chambertin || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Mazoyères-Chambertin || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Médoc || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Menetou-Salon seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola, seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Mercurey || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Meursault seguita o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Minervois || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Minervois-La-Livinière || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Monbazillac || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Montagne Saint-Émilion || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Montagny || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Monthélie seguita o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Montlouis-sur-Loire seguita o no da Val de Loire seguita o no da "mousseux" o "pétillant" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Montrachet || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Montravel || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Morey-Saint-Denis || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Morgon || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Moselle || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Moulin-à-Vent || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Moulis Termine equivalente: Moulis-en-Médoc || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Muscadet seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Muscadet-Coteaux de la Loire seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Muscadet-Côtes de Grandlieu seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Muscadet-Sèvre et Maine seguita o no da Val de Loire || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Muscat de Beaumes-de-Venise || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Muscat de Lunel || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Muscat de Mireval || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Muscat de Saint-Jean-de-Minvervois || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Muscat du Cap Corse || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Musigny || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Néac || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Nuits Termine equivalente: Nuits-Saint-Georges || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Orléans seguita o no da Cléry || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Pacherenc du Vic-Bilh seguita o no da "sec" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Palette || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Patrimonio || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Pauillac || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Pécharmant || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Pernand-Vergelesses seguita o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Pessac-Léognan || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Petit Chablis seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) FR || Pineau des Charentes Termine equivalente: Pineau Charentais || Vino a denominazione 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Südtirol oppure Südtiroler Brixner || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Alto Adige oppure dell'Alto Adige seguita o no da Burgraviato Termine equivalente: dell'Alto Adige Südtirol oppure Südtiroler Buggrafler || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Ansonica Costa dell'Argentario || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Aprilia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Arborea || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Arcole || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Assisi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Asti seguita o no da "spumante" o preceduta da "Moscato d'" || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Atina || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Aversa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Bagnoli di Sopra Termine equivalente: Bagnoli || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Barbaresco || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Barbera d'Alba || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Barbera d'Asti seguita o no da Colli Astiani o Astiano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Barbera d'Asti seguita o no da Nizza || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Barbera d'Asti seguita o no da Tinella || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Barbera del Monferrato || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Barbera del Monferrato Superiore || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Barco Reale di Carmignano Termine equivalente: Rosato di Carmignano/Vin santo di Carmignano/Vin Santo di Carmignano occhio di pernice || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Bardolino || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Bardolino Superiore || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Barolo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Bianchello del Metauro || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Bianco Capena || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Bianco dell'Empolese || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Bianco della Valdinievole || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Bianco di Custoza Termine equivalente: Custoza || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Bianco di Pitigliano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Bianco Pisano di San Torpè || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Biferno || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Bivongi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Boca || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Bolgheri seguita o no da Sassicaia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Bosco Eliceo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Botticino || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Brachetto d'Acqui Termine equivalente: Acqui || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Bramaterra || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Breganze || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Brindisi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Brunello di Montalcino || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Cacc'e' mmitte di Lucera || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Cagnina di Romagna || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Campi Flegrei || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Campidano di Terralba Termine equivalente: Terralba || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Canavese || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Candia dei Colli Apuani || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Cannonau di Sardegna seguita o no da Capo Ferrato || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Cannonau di Sardegna seguita o no da Jerzu || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Cannonau di Sardegna seguita o no da Oliena/Nepente di Oliena || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Capalbio || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Capri || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Capriano del Colle || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Carema || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Carignano del Sulcis || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Carmignano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Carso || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Castel del Monte || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Castel San Lorenzo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Casteller || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Castelli Romani || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Cellatica || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Cerasuolo di Vittoria || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Cerveteri || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Cesanese del Piglio Termine equivalente: Piglio || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Cesanese di Affile Termine equivalente: Affile || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Cesanese di Olevano Romano Termine equivalente: Olevano Romano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Chianti seguita o no da Colli Aretini || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Chianti seguita o no da Colli Fiorentini || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Chianti seguita o no da Colli Senesi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Chianti seguita o no da Colline Pisane || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Chianti seguita o no da Montalbano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Chianti seguita o no da Montespertoli || Vino a denominazione di origine 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protetta (DOP) IT || Colli Bolognesi seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Colli Bolognesi Classico — Pignoletto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Colli d'Imola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Colli del Trasimeno Termine equivalente: Trasimeno || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Colli dell'Etruria Centrale || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Colli della Sabina || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Colli di Conegliano seguita o no da Fregona || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Colli di Conegliano seguita o no da Refrontolo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Colli di Faenza || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Colli di Luni || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Colli di Parma || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Colli di Rimini || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Colli di Scandiano e di Canossa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Colli Etruschi Viterbesi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Colli Euganei || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Colli Lanuvini || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Colli Maceratesi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Colli Martani || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Colli Orientali del Friuli seguita o no da Cialla || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Colli Orientali del Friuli seguita o no da Rosazzo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Colli Orientali del Friuli seguita o no da Schiopettino di Prepotto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Colli Orientali del Friuli Picolit seguita o no da Cialla || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Colli Perugini || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Colli Pesaresi seguita o no da Focara || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Colli Pesaresi seguita o no da Roncaglia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Colli Piacentini seguita o no da Gutturnio || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Colli Piacentini seguita o no da Monterosso Val d'Arda || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Colli Piacentini seguita o no da Val Trebbia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Colli Piacentini seguita o no da Valnure || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Colli Piacentini seguita o no da Vigoleno || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Colli Romagna centrale || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Colli Tortonesi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Collina Torinese || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Colline di Levanto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Colline Joniche Tarantine || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Colline Lucchesi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Colline Novaresi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Colline Saluzzesi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Collio Goriziano Termine equivalente: Collio || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Conegliano — Valdobbiadene seguita o no da Cartizze Termine equivalente: Conegliano o Valdobbiadene || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Cònero || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Contea di Sclafani || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Contessa Entellina || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Controguerra || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Copertino || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Cori || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Cortese dell'Alto Monferrato || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Corti Benedettine del Padovano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Cortona || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Costa d'Amalfi seguita o no da Furore || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Costa d'Amalfi seguita o no da Ravello || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Costa d'Amalfi seguita o no da Tramonti || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Coste della Sesia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Curtefranca || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Delia Nivolelli || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Dolcetto d'Acqui || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Dolcetto d'Alba || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Dolcetto d'Asti || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Dolcetto delle Langhe Monregalesi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Dolcetto di Diano d'Alba Termine equivalente: Diano d'Alba || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Dolcetto di Dogliani || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Dolcetto di Dogliani Superiore Termine equivalente: Dogliani || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Dolcetto di Ovada Termine equivalente: Dolcetto d'Ovada || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Donnici || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Elba || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Eloro seguita o no da Pachino || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Erbaluce di Caluso Termine equivalente: Caluso || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Erice || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Esino || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Est!Est!!Est!!! di Montefiascone || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Etna || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Falerio dei Colli Ascolani Termine equivalente: Falerio || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Falerno del Massico || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Fara || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Faro || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Fiano di Avellino || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Franciacorta || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Frascati || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Freisa d'Asti || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Freisa di Chieri || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Friuli Annia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Friuli Aquileia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Friuli Grave || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Friuli Isonzo Termine equivalente: Isonzo del Friuli || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Friuli Latisana || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Gabiano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Galatina || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Galluccio || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Gambellara || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Garda || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Garda Colli Mantovani || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Gattinara || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Gavi Termine equivalente: Cortese di Gavi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Genazzano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Ghemme || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Gioia del Colle || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Girò di Cagliari || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Golfo del Tigullio || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Gravina || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Greco di Bianco || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Greco di Tufo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Grignolino d'Asti || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Grignolino del Monferrato Casalese || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Guardia Sanframondi Termine equivalente: Guardiolo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || I Terreni di San Severino || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Irpinia seguita o no da Campi Taurasini || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Ischia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Lacrima di Morro Termine equivalente: Lacrima di Morro d'Alba || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Lago di Caldaro Termine equivalente: Caldaro/Kalterer/Kalterersee || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Lago di Corbara || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Lambrusco di Sorbara || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Lambrusco Grasparossa di Castelvetro || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Lambrusco Mantovano seguita o no da Oltre Po Mantovano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Lambrusco Mantovano seguita o no da Viadanese-Sabbionetano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Lambrusco Salamino di Santa Croce || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Lamezia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Langhe || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Lessona || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Leverano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Lison-Pramaggiore || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Lizzano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Loazzolo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Locorotondo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Lugana || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Malvasia delle Lipari || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Malvasia di Bosa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Malvasia di Cagliari || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Malvasia di Casorzo d'Asti Termine equivalente: Cosorzo/Malvasia di Cosorzo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Malvasia di Castelnuovo Don Bosco || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Mamertino di Milazzo Termine equivalente: Mamertino || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Mandrolisai || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Marino || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Marsala || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Martina Termine equivalente: Martina Franca || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Matino || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Melissa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Menfi seguita o no da Bonera || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Menfi seguita o no da Feudo dei Fiori || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Merlara || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Molise Termine equivalente: del Molise || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Monferrato seguita o no da Casalese || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Monica di Cagliari || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Monica di Sardegna || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Monreale || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Montecarlo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Montecompatri-Colonna Termine equivalente: Montecompatri/Colonna || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Montecucco || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Montefalco || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Montefalco Sagrantino || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Montello e Colli Asolani || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Montepulciano d'Abruzzo accompagnata o no da Casauria /Terre di Casauria || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Montepulciano d'Abruzzo accompagnata o no da Terre dei Vestini || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Montepulciano d'Abruzzo seguita o no da Colline Teramane || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Monteregio di Massa Marittima || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Montescudaio || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Monti Lessini Termine equivalente: Lessini || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Morellino di Scansano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Moscadello di Montalcino || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Moscato di Cagliari || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Moscato di Pantelleria Termine equivalente: Passito di Pantelleria/Pantelleria || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Moscato di Sardegna seguita o no da Gallura || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Moscato di Sardegna seguita o no da Tempio Pausania || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Moscato di Sardegna seguita o no da Tempo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Moscato di Siracusa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Moscato di Sorso-Sennori Termine equivalente: Moscato di Sorso/Moscato di Sennori || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Moscato di Trani || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Nardò || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Nasco di Cagliari || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Nebbiolo d'Alba || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Nettuno || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Noto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Nuragus di Cagliari || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Offida || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Oltrepò Pavese || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Orcia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Orta Nova || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Orvieto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Ostuni || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Pagadebit di Romagna seguita o no da Bertinoro || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Parrina || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Penisola Sorrentina seguita o no da Gragnano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Penisola Sorrentina seguita o no da Lettere || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Penisola Sorrentina seguita o no da Sorrento || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Pentro di Isernia Termine equivalente: Pentro || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Pergola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Piemonte || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Pietraviva || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Pinerolese || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Pollino || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Pomino || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Pornassio Termine equivalente: Ormeasco di Pornassio || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Primitivo di Manduria || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Prosecco || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Ramandolo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Recioto di Gambellara || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Recioto di Soave || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Reggiano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Reno || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Riesi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Riviera del Brenta || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Riviera del Garda Bresciano Termine equivalente: Garda Bresciano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Riviera ligure di ponente seguita o no da Albenga/Albengalese || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Riviera ligure di ponente seguita o no da Finale/Finalese || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Riviera ligure di ponente seguita o no da Riviera dei Fiori || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Roero || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Romagna Albana spumante || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Rossese di Dolceacqua Termine equivalente: Dolceacqua || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Rosso Barletta || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Rosso Canosa seguita o no da Canusium || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Rosso Conero || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Rosso di Cerignola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Rosso di Montalcino || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Rosso di Montepulciano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Rosso Orvietano Termine equivalente: Orvietano Rosso || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Rosso Piceno || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Rubino di Cantavenna || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Ruchè di Castagnole Monferrato || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Salaparuta || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Salice Salentino || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Sambuca di Sicilia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || San Colombano al Lambro Termine equivalente: San Colombano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || San Gimignano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || San Ginesio || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || San Martino della Battaglia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || San Severo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || San Vito di Luzzi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Sangiovese di Romagna || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Sannio || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Sant'Agata de' Goti Termine equivalente: Sant'Agata dei Goti || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Sant'Antimo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Santa Margherita di Belice || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Sardegna Semidano seguita o no da Mogoro || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Savuto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Scanzo Termine equivalente: Moscato di Scanzo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Scavigna || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Sciacca || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Serrapetrona || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Sforzato di Valtellina Termine equivalente: Sfursat di Valtellina || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Sizzano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Soave seguita o no da Colli Scaligeri || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Soave Superiore || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Solopaca || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Sovana || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Squinzano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Strevi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Tarquinia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Taurasi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Teroldego Rotaliano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Terracina Termine equivalente: Moscato di Terracina || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Terratico di Bibbona seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Terre dell'Alta Val d'Agri || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Terre di Casole || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Terre Tollesi Termine equivalente: Tullum || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Torgiano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Torgiano rosso riserva || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Trebbiano d'Abruzzo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Trebbiano di Romagna || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Trentino seguita o no da Isera/d'Isera || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Trentino seguita o no da Sorni || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Trentino seguita o no da Ziresi/dei Ziresi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Trento || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Val d'Arbia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Val di Cornia seguita o no da Suvereto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Val Polcèvera seguita o no da Coronata || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Valcalepio || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Valdadige seguita o no da Terra dei Forti Termine equivalente: Etschtaler || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Valdadige Terradeiforti Termine equivalente: Terradeiforti Valdadige || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Valdichiana || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Valle d'Aosta seguita o no da Arnad-Montjovet Termine equivalente: Vallée d'Aoste || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Valle d'Aosta seguita o no da Blanc de Morgex et de la Salle Termine equivalente: Vallée d'Aoste || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Valle d'Aosta seguita o no da Chambave Termine equivalente: Vallée d'Aoste || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Valle d'Aosta seguita o no da Donnas Termine equivalente: Vallée d'Aoste || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Valle d'Aosta seguita o no da Enfer d'Arvier Termine equivalente: Vallée d'Aoste || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Valle d'Aosta seguita o no da Nus Termine equivalente: Vallée d'Aoste || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Valle d'Aosta seguita o no da Torrette Termine equivalente: Vallée d'Aoste || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Valpolicella accompagnata o no da Valpantena || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Valsusa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Valtellina Superiore seguita o no da Grumello || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Valtellina Superiore seguita o no da Inferno || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Valtellina Superiore seguita o no da Maroggia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Valtellina Superiore seguita o no da Sassella || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Valtellina Superiore seguita o no da Valgella || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Velletri || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Verbicaro || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Verdicchio dei Castelli di Jesi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Verdicchio di Matelica || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Verduno Pelaverga Termine equivalente: Verduno || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Vermentino di Gallura || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Vermentino di Sardegna || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Vernaccia di Oristano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Vernaccia di San Gimignano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Vernaccia di Serrapetrona || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Vesuvio || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Vicenza || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Vignanello || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Vin Santo del Chianti || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Vin Santo del Chianti Classico || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Vin Santo di Montepulciano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Vini del Piave Termine equivalente: Piave || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Vino Nobile di Montepulciano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Vittoria || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Zagarolo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) IT || Allerona || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Alta Valle della Greve || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Alto Livenza || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Alto Mincio || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Alto Tirino || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Arghillà || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Barbagia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Basilicata || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Benaco bresciano || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Beneventano || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Bergamasca || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Bettona || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Bianco del Sillaro Termine equivalente: Sillaro || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Bianco di Castelfranco Emilia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Calabria || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Camarro || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Campania || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Cannara || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Civitella d'Agliano || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Colli Aprutini || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Colli Cimini || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Colli del Limbara || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Colli del Sangro || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Colli della Toscana centrale || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Colli di Salerno || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Colli Trevigiani || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Collina del Milanese || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Colline di Genovesato || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Colline Frentane || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Colline Pescaresi || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Colline Savonesi || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Colline Teatine || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Condoleo || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Conselvano || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Costa Viola || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Daunia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Del Vastese Termine equivalente: Histonium || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Delle Venezie || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Dugenta || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Emilia Termine equivalente: Dell'Emilia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Epomeo || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Esaro || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Fontanarossa di Cerda || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Forlì || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Fortana del Taro || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Frusinate Termine equivalente: del Frusinate || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Golfo dei Poeti La Spezia Termine equivalente: Golfo dei Poeti || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Grottino di Roccanova || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Isola dei Nuraghi || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Lazio || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Lipuda || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Locride || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Marca Trevigiana || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Marche || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Maremma Toscana || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Marmilla || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Mitterberg tra Cauria e Tel Termine equivalente: Mitterberg/Mitterberg zwischen Gfrill und Toll || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Modena Termine equivalente: Provincia di Modena/di Modena || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Montecastelli || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Montenetto di Brescia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Murgia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Narni || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Nurra || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Ogliastra || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Osco Termine equivalente: Terre degli Osci || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Paestum || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Palizzi || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Parteolla || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Pellaro || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Planargia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Pompeiano || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Provincia di Mantova || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Provincia di Nuoro || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Provincia di Pavia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Provincia di Verona Termine equivalente: Veronese || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Puglia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Quistello || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Ravenna || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Roccamonfina || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Romangia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Ronchi di Brescia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Ronchi Varesini || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Rotae || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Rubicone || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Sabbioneta || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Salemi || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Salento || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Salina || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Scilla || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Sebino || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Sibiola || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Sicilia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Spello || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Tarantino || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Terrazze Retiche di Sondrio || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Terre Aquilane Termine equivalente: Terre dell'Aquila || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Terre del Volturno || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Terre di Chieti || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Terre di Veleja || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Terre Lariane || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Tharros || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Toscano Termine equivalente: Toscana || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Trexenta || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Umbria || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Val di Magra || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Val di Neto || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Val Tidone || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Valcamonica || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Valdamato || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Vallagarina || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Valle Belice || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Valle d'Itria || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Valle del Crati || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Valle del Tirso || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Valle Peligna || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Valli di Porto Pino || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Veneto || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Veneto Orientale || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Venezia Giulia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) IT || Vigneti delle Dolomiti Termine equivalente: Weinberg Dolomiten || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) CY || Βουνί Παναγιάς — Αμπελίτη Termine equivalente: Vouni Panayia — Ampelitis || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) CY || Κουμανδαρία Termine equivalente: Commandaria || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) CY || Κρασοχώρια Λεμεσού seguita o no da Αφάμης Termine equivalente: Krasohoria Lemesou — Afames || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) CY || Κρασοχώρια Λεμεσού seguita o no da Λαόνα Termine equivalente: Krasohoria Lemesou — Laona || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) CY || Λαόνα Ακάμα Termine equivalente: Laona Akama || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) CY || Πιτσιλιά Termine equivalente: Pitsilia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) CY || Λάρνακα Termine equivalente: Larnaka || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) CY || Λεμεσός Termine equivalente: Lemesos || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) CY || Λευκωσία Termine equivalente: Lefkosia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) CY || Πάφος Termine equivalente: Pafos || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) LU || Crémant du Luxembourg || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) LU || Moselle luxembourgeoise seguita da Ahn / Assel / Bech‑Kleinmacher / Born / Bous / Bumerange / Canach / Ehnen / Ellingen / Elvange / Erpeldingen / Gostingen / Greveldingen / Grevenmacher seguita da Appellation contrôlée || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) LU || Moselle luxembourgeoise seguita da Lenningen / Machtum / Mechtert / Moersdorf / Mondorf / Niederdonven / Oberdonven / Oberwormelding / Remich / Rolling / Rosport / Stadtbredimus seguita da Appellation contrôlée || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) LU || Moselle luxembourgeoise seguita da Remerschen / Remich / Schengen / Schwebsingen / Stadtbredimus / Trintingen / Wasserbilig / Wellenstein / Wintringen or Wormeldingen seguita da Appellation contrôlée || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) LU || Moselle luxembourgeoise seguita dal nome della varietà di vite, seguita da Appellation contrôlée || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) HU || Ászár-Neszmélyi borvidék seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) HU || Badacsonyi seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) HU || Balaton || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) HU || Balaton-felvidéki seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) HU || Balatonboglári seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) HU || Balatonfüred-Csopaki borvidék seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) HU || Balatoni || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) HU || Bükk seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) HU || Csongrád seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) HU || Debrői Hárslevelű || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) HU || Duna || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) HU || Egri Bikavér || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) HU || Egri Bikavér Superior || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) HU || Egr seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) HU || Etyek-Buda seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) HU || Hajós-Baja seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) HU || Izsáki Arany Sárfehér || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) HU || Kunság seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) HU || Mátra seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) HU || Mór seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) HU || Nagy-Somló seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) HU || Pannonhalma seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) HU || Pécs seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) HU || Somlói || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) HU || Somlói Arany || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) HU || Somlói Nászéjszakák Bora || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) HU || Sopron seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) HU || Szekszárd seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) HU || Tokaj seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) HU || Tolna seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) HU || Villány seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) HU || Villányi védett eredetű classicus || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) HU || Zala seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) HU || Egerszóláti Olaszrizling || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) HU || Káli || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) HU || Neszmély seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) HU || Pannon || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) HU || Tihany || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) HU || Alföldi seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) HU || Balatonmelléki seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) HU || Dél-alföldi || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) HU || Dél-dunántúli || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) HU || Duna melléki || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) HU || Duna-Tisza közi || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) HU || Dunántúli || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) HU || Észak-dunántúli || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) HU || Felső-magyarországi || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) HU || Nyugat-dunántúli || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) HU || Tisza melléki || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) HU || Tisza völgyi || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) HU || Zempléni || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) MT || Gozo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) MT || Malta || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) MT || Maltese Islands || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) NL || Drenthe || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) NL || Flevoland || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) NL || Friesland || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) NL || Gelderland || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) NL || Groningen || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) NL || Limburg || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) NL || Noord Brabant || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) NL || Noord Holland || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) NL || Overijssel || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) NL || Utrecht || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) NL || Zeeland || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) NL || Zuid-Holland || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) AT || Burgenland seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) AT || Carnuntum seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) AT || Donauland seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) AT || Kamptal seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) AT || Kärnten seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) AT || Kremstal seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) AT || Leithaberg seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) AT || Mittelburgenland seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) AT || Neusiedlersee seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) AT || Neusiedlersee-Hügelland seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) AT || Niederösterreich seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) AT || Oberösterreich seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) AT || Salzburg seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) AT || Steiermark seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) AT || Süd-Oststeiermark seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) AT || Südburgenland seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) AT || Südsteiermark seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) AT || Thermenregion seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) AT || Tirol seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) AT || Traisental seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) AT || Vorarlberg seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) AT || Wachau seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) AT || Wagram seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) AT || Weinviertel seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) AT || Weststeiermark seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) AT || Wien seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) AT || Bergland || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) AT || Steierland || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) AT || Weinland || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) AT || Wien || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) PT || Alenquer || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Alentejo seguita o no da Borba || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Alentejo seguita o no da Évora || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Alentejo seguita o no da Granja-Amareleja || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Alentejo seguita o no da Moura || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Alentejo seguita o no da Portalegre || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Alentejo seguita o no da Redondo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Alentejo seguita o no da Reguengos || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Alentejo seguita o no da Vidigueira || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Arruda || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Bairrada || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Beira Interior seguita o no da Castelo Rodrigo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Beira Interior seguita o no da Cova da Beira || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Beira Interior seguita o no da Pinhel || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Biscoitos || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Bucelas || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Carcavelos || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Colares || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Dão seguita o no da Alva || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Dão seguita o no da Besteiros || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Dão seguita o no da Castendo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Dão seguita o no da Serra da Estrela || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Dão seguita o no da Silgueiros || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Dão seguita o no da Terras de Azurara || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Dão seguita o no da Terras de Senhorim || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Dão Nobre || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Douro seguita o no da Baixo Corgo Termine equivalente: Vinho do Douro || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Douro seguita o no da Cima Corgo Termine equivalente: Vinho do Douro || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Douro seguita o no da Douro Superior Termine equivalente: Vinho do Douro || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Encostas d'Aire seguita o no da Alcobaça || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Encostas d'Aire seguita o no da Ourém || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Graciosa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Lafões || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Lagoa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Lagos || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Madeirense || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Madeira Termine equivalente: Madera/Vinho da Madeira/Madeira Weine/Madeira Wine/Vin de Madère/Vino di Madera/Madeira Wijn || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Moscatel de Setúbal || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Moscatel do Douro || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Óbidos || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Porto Termine equivalente: Oporto/Vinho do Porto/Vin de Porto/Port/Port Wine/Portwein/Portvin/Portwijn || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Palmela || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Pico || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Portimão || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Ribatejo seguita o no da Almeirim || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Ribatejo seguita o no da Cartaxo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Ribatejo seguita o no da Chamusca || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Ribatejo seguita o no da Coruche || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Ribatejo seguita o no da Santarém || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Ribatejo seguita o no da Tomar || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Setúbal || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Setúbal Roxo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Tavira || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Távora-Varosa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Torres Vedras || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Trás-os-Montes seguita o no da Chaves || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Trás-os-Montes seguita o no da Planalto Mirandês || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Trás-os-Montes seguita o no da Valpaços || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Vinho do Douro seguita o no da Baixo Corgo Termine equivalente: Douro || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Vinho do Douro seguita o no da Cima Corgo Termine equivalente: Douro || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Vinho do Douro seguita o no da Douro Superior Termine equivalente: Douro || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Vinho Verde seguita o no da Amarante || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Vinho Verde seguita o no da Ave || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Vinho Verde seguita o no da Baião || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Vinho Verde seguita o no da Basto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Vinho Verde seguita o no da Cávado || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Vinho Verde seguita o no da Lima || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Vinho Verde seguita o no da Monção e Melgaço || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Vinho Verde seguita o no da Paiva || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Vinho Verde seguita o no da Sousa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Vinho Verde Alvarinho || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Vinho Verde Alvarinho Espumante || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) PT || Lisboa seguita o no da Alta Estremadura || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) PT || Lisboa seguita o no da Estremadura || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) PT || Peínsula de Setúbal || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) PT || Tejo || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) PT || Vinho Espumante Beiras seguita o no da Beira Alta || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) PT || Vinho Espumante Beiras seguita o no da Beira Litoral || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) PT || Vinho Espumante Beiras seguita o no da Terras de Sicó || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) PT || Vinho Licoroso Algarve || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) PT || Vinho Regional Açores || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) PT || Vinho Regional Alentejano || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) PT || Vinho Regional Algarve || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) PT || Vinho Regional Beiras seguita o no da Beira Alta || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) PT || Vinho Regional Beiras seguita o no da Beira Litoral || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) PT || Vinho Regional Beiras seguita o no da Terras de Sicó || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) PT || Vinho Regional Duriense || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) PT || Vinho Regional Minho || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) PT || Vinho Regional Terras do Sado || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) PT || Vinho Regional Terras Madeirenses || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) PT || Vinho Regional Transmontano || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) RO || Aiud seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Alba Iulia seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Babadag seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Banat seguita o no da Dealurile Tirolului || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Banat seguita o no da Moldova Nouă || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Banat seguita o no da Silagiu || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Banu Mărăcine seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Bohotin seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Cernătești — Podgoria seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Cotești seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Cotnari || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Crișana seguita o no da Biharia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Crișana seguita o no da Diosig || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Crișana seguita o no da Șimleu Silvaniei || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Dealu Bujorului seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Dealu Mare seguita o no da Boldești || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Dealu Mare seguita o no da Breaza || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Dealu Mare seguita o no da Ceptura || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Dealu Mare seguita o no da Merei || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Dealu Mare seguita o no da Tohani || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Dealu Mare seguita o no da Urlați || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Dealu Mare seguita o no da Valea Călugărească || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Dealu Mare seguita o no da Zorești || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Drăgășani seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Huși seguita o no da Vutcani || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Iana seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Iași seguita o no da Bucium || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Iași seguita o no da Copou || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Iași seguita o no da Uricani || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Lechința seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Mehedinți seguita o no da Corcova || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Mehedinți seguita o no da Golul Drâncei || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Mehedinți seguita o no da Orevița || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Mehedinți seguita o no da Severin || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Mehedinți seguita o no da Vânju Mare || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Miniș seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Murfatlar seguita o no da Cernavodă || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Murfatlar seguita o no da Medgidia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Nicorești seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Odobești seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Oltina seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Panciu seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Pietroasa seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Recaș seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Sâmburești seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Sarica Niculițel seguita o no da Tulcea || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Sebeș — Apold seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Segarcea seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Ștefănești seguita o no da Costești || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Târnave seguita o no da Blaj || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Târnave seguita o no da Jidvei || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Târnave seguita o no da Mediaș || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) RO || Colinele Dobrogei seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) RO || Dealurile Crișanei seguita o no dal nome della sottoregione || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) RO || Dealurile Moldovei o, secondo il caso, Dealurile Covurluiului || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) RO || Dealurile Moldovei o, secondo il caso, Dealurile Hârlăului || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) RO || Dealurile Moldovei o, secondo il caso, Dealurile Hușilor || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) RO || Dealurile Moldovei o, secondo il caso, Dealurile Iașilor || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) RO || Dealurile Moldovei o, secondo il caso, Dealurile Tutovei || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) RO || Dealurile Moldovei o, secondo il caso, Terasele Siretului || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) RO || Dealurile Moldovei || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) RO || Dealurile Munteniei || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) RO || Dealurile Olteniei || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) RO || Dealurile Sătmarului || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) RO || Dealurile Transilvaniei || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) RO || Dealurile Vrancei || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) RO || Dealurile Zarandului || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) RO || Terasele Dunării || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) RO || Viile Carașului || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) RO || Viile Timișului || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) SI || Bela krajina seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SI || Belokranjec seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SI || Bizeljsko-Sremič seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto Termine equivalente: Sremič-Bizeljsko || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SI || Bizeljčan seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SI || Cviček, Dolenjska seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SI || Dolenjska seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SI || Goriška Brda seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto Termine equivalente: Brda || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SI || Kras seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SI || Metliška črnina seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SI || Prekmurje seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto Termine equivalente: Prekmurčan || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SI || Slovenska Istra seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SI || Štajerska Slovenija seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SI || Teran, Kras seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SI || Vipavska dolina seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto Termine equivalente: Vipava, Vipavec, Vipavčan || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SI || Podravje può essere seguita dalla dicitura "mlado vino"; le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) SI || Posavje può essere seguita dalla dicitura "mlado vino"; le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) SI || Primorska può essere seguita dalla dicitura "mlado vino"; le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) SK || Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Dunajskostredský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Hurbanovský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Komárňanský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Palárikovský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Štúrovský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Šamorínsky vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Strekovský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Galantský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Vrbovský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Trnavský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Skalický vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Orešanský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Hlohovecký vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Doľanský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Senecký vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Stupavský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Modranský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Bratislavský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Pezinský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Záhorský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no da Pukanecký vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no da Žitavský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no da Želiezovský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no da Nitriansky vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no da Vrábeľský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no da Tekovský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no da Zlatomoravský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no da Šintavský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no da Radošinský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Fil'akovský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Gemerský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Hontiansky vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Ipeľský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Vinický vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Tornaľský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Modrokamencký vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Vinohradnícka oblasť Tokajoblasť seguita o no da Viničky || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Vinohradnícka oblasť Tokaj seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Vinohradnícka oblasť Tokaj seguita o no da Veľká Tŕňa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Vinohradnícka oblasť Tokaj seguita o no da Malá Tŕňa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Vinohradnícka oblasť Tokaj seguita o no da Čerhov || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Vinohradnícka oblasť Tokaj seguita o no da Slovenské Nové Mesto || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Vinohradnícka oblasť Tokaj seguita o no da Černochov || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Vinohradnícka oblasť Tokaj seguita o no da Bara || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Východoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Michalovský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Východoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Východoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Kráľovskochlmecký vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Východoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Moldavský vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Východoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Sobranecký vinohradnícky rajón || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) SK || Južnoslovenská vinohradnícka oblasť può essere accompagnata dal termine "oblastné víno" || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) SK || Malokarpatská vinohradnícka oblasť può essere accompagnata dal termine "oblastné víno" || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) SK || Nitrianska vinohradnícka oblasť può essere accompagnata dal termine "oblastné víno" || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) SK || Stredoslovenská vinohradnícka oblasť può essere accompagnata dal termine "oblastné víno" || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) SK || Východoslovenská vinohradnícka oblasť può essere accompagnata dal termine "oblastné víno" || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Abona || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Alella || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Alicante seguita o no da Marina Alta || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Almansa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Ampurdán-Costa Brava || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Arabako Txakolina Termine equivalente: Txakolí de Álava || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Arlanza || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Arribes || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Bierzo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Binissalem || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Bizkaiko Txakolina Termine equivalente: Chacolí de Bizkaia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Bullas || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Calatayud || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Campo de Borja || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Campo de la Guardia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Cangas || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Cariñena || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Cataluña || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Cava || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Chacolí de Bizkaia Termine equivalente: Bizkaiko Txakolina || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Chacolí de Getaria Termine equivalente: Getariako Txakolina || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Cigales || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Conca de Barberá || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Condado de Huelva || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Costers del Segre seguita o no da Artesa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Costers del Segre seguita o no da Les Garrigues || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Costers del Segre seguita o no da Raimat || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Costers del Segre seguita o no da Valls de Riu Corb || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Dehesa del Carrizal || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Dominio de Valdepusa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || El Hierro || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Empordá || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Guijozo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Getariako Txakolina Termine equivalente: Chacolí de Getaria || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Gran Canaria || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Granada || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Guijoso || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Jerez/Xérès/Sherry || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Jumilla || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || La Gomera || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || La Mancha || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || La Palma seguita o no da Fuencaliente || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || La Palma seguita o no da Hoyo de Mazo || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || La Palma seguita o no da Norte de la Palma || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Lanzarote || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Lebrija || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Málaga || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Manchuela || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Manzanilla Sanlúcar de Barrameda || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Méntrida || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Mondéjar || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Monterrei seguita o no da Ladera de Monterrei || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Monterrei seguita o no da Val de Monterrei || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Montilla-Moriles || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Montsant || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Navarra seguita o no da Baja Montaña || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Navarra seguita o no da Ribera Alta || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Navarra seguita o no da Ribera Baja || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Navarra seguita o no da Tierra Estella || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Navarra seguita o no da Valdizarbe || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Pago Florentino || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Pago de Arínzano Termine equivalente: Vino de pago de Arinzano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Pago de Otazu || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Penedés || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Pla de Bages || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Pla i Llevant || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Prado de Irache || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Priorat || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Rías Baixas seguita o no da Condado do Tea || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Rías Baixas seguita o no da O Rosal || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Rías Baixas seguita o no da Ribeira do Ulla || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Rías Baixas seguita o no da Soutomaior || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Rías Baixas seguita o no da Val do Salnés || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Ribeira Sacra seguita o no da Amandi || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Ribeira Sacra seguita o no da Chantada || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Ribeira Sacra seguita o no da Quiroga-Bibei || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Ribeira Sacra seguita o no da Ribeiras do Miño || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Ribeira Sacra seguita o no da Ribeiras do Sil || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Ribeiro || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Ribera del Duero || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Ribera del Guadiana seguita o no da Cañamero || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Ribera del Guadiana seguita o no da Matanegra || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Ribera del Guadiana seguita o no da Montánchez || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Ribera del Guadiana seguita o no da Ribera Alta || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Ribera del Guadiana seguita o no da Ribera Baja || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Ribera del Guadiana seguita o no da Tierra de Barros || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Ribera del Júcar || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Rioja seguita o no da Rioja Alavesa || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Rioja seguita o no da Rioja Alta || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Rioja seguita o no da Rioja Baja || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Rueda || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Sierras de Málaga seguita o no da Serranía de Ronda || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Somontano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Tacoronte-Acentejo seguita o no da Anaga || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Tarragona || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Terra Alta || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Tierra de León || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Tierra del Vino de Zamora || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Toro || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Txakolí de Álava Termine equivalente: Arabako Txakolina || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Uclés || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Utiel-Requena || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Valdeorras || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Valdepeñas || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Valencia seguita o no da Alto Turia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Valencia seguita o no da Clariano || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Valencia seguita o no da Moscatel de Valencia || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Valencia seguita o no da Valentino || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Valle de Güímar || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Valle de la Orotava || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Valles de Benavente || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Vino de Calidad de Valtiendas || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Vinos de Madrid seguita o no da Arganda || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Vinos de Madrid seguita o no da Navalcarnero || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Vinos de Madrid seguita o no da San Martín de Valdeiglesias || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Ycoden-Daute-Isora || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || Yecla || Vino a denominazione di origine protetta (DOP) ES || 3 Riberas || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Abanilla || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Altiplano de Sierra Nevada || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Bajo Aragón || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Ribera del Gállego-Cinco Villas || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Ribera del Jiloca || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Valdejalón || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Valle del Cinca || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Bailén || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Barbanza e Iria || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Betanzos || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Cádiz || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Campo de Cartagena || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Cangas || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Castelló || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Castilla || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Castilla y León || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Contraviesa-Alpujarra || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Córdoba || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Costa de Cantabria || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Cumbres de Guadalfeo || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Desierto de Almería || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || El Terrerazo || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Extremadura || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Formentera || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Gálvez || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Granada Sur-Oeste || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Ibiza || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Illes Balears || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Isla de Menorca || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Laujar-Alpujarra || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Laderas del Genil || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Liébana || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Los Palacios || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Mallorca || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Murcia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Norte de Almería || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Norte de Granada || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Pozohondo || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Ribera del Andarax || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Ribera del Queiles || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Serra de Tramuntana-Costa Nord || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Sierra de Las Estancias y Los Filabres || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Sierra Norte de Sevilla || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Sierra Sur de Jaén || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Torreperogil || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Valle del Miño-Ourense || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Valles de Sadacia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) ES || Villaviciosa de Córdoba || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || English Vineyards || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || Welsh Vineyards || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || England sostituita o no da Berkshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || England sostituita o no da Buckinghamshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || England sostituita o no da Cheshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || England sostituita o no da Cornwall || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || England sostituita o no da Derbyshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || England sostituita o no da Devon || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || England sostituita o no da Dorset || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || England sostituita o no da East Anglia || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || England sostituita o no da Gloucestershire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || England sostituita o no da Hampshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || England sostituita o no da Herefordshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || England sostituita o no da Isle of Wight || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || England sostituita o no da Isles of Scilly || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || England sostituita o no da Kent || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || England sostituita o no da Lancashire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || England sostituita o no da Leicestershire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || England sostituita o no da Lincolnshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || England sostituita o no da Northamptonshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || England sostituita o no da Nottinghamshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || England sostituita o no da Oxfordshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || England sostituita o no da Rutland || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || England sostituita o no da Shropshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || England sostituita o no da Somerset || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || England sostituita o no da Staffordshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || England sostituita o no da Surrey || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || England sostituita o no da Sussex || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || England sostituita o no da Warwickshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || England sostituita o no da West Midlands || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || England sostituita o no da Wiltshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || England sostituita o no da Worcestershire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || England sostituita o no da Yorkshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || Wales sostituita o no da Cardiff || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || Wales sostituita o no da Cardiganshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || Wales sostituita o no da Carmarthenshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || Wales sostituita o no da Denbighshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || Wales sostituita o no da Gwynedd || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || Wales sostituita o no da Monmouthshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || Wales sostituita o no da Newport || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || Wales sostituita o no da Pembrokeshire || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || Wales sostituita o no da Rhondda Cynon Taf || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || Wales sostituita o no da Swansea || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || Wales sostituita o no da The Vale of Glamorgan || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) UK || Wales sostituita o no da Wrexham || Vino a indicazione geografica protetta (IGP) Vini della Repubblica di Moldova di cui è chiesta la protezione nell'UE Ciumai/Чумай Romăneşti PARTE B Bevande spiritose dell'UE di cui è chiesta la protezione nella
Repubblica di Moldova Stato membro || Denominazione di cui è chiesta la protezione || Tipo di prodotto FR || Rhum de la Martinique || Rum FR || Rhum de la Guadeloupe || Rum FR || Rhum de la Réunion || Rum FR || Rhum de la Guyane || Rum FR || Rhum de sucrerie de la Baie du Galion || Rum FR || Rhum des Antilles françaises || Rum FR || Rhum des départements français d'outre-mer || Rum ES || Ron de Málaga || Rum ES || Ron de Granada || Rum PT || Rum da Madeira || Rum UK (Scozia) || Scotch Whisky || Whiskey/Whisky IE || Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky || Whiskey/Whisky ES || Whisky español || Whiskey/Whisky FR || Whisky breton/Whisky de Bretagne || Whiskey/Whisky FR || Whisky alsacien/Whisky d'Alsace || Whiskey/Whisky LU || Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise || Acquavite di cereali DE, AT, BE (Comunità di lingua tedesca) || Korn/Kornbrand || Acquavite di cereali DE || Münsterländer Korn/Kornbrand || Acquavite di cereali DE || Sendenhorster Korn/Kornbrand || Acquavite di cereali DE || Bergischer Korn/Kornbrand || Acquavite di cereali DE || Emsländer Korn/Kornbrand || Acquavite di cereali DE || Haselünner Korn/Kornbrand || Acquavite di cereali DE || Hasetaler Korn/Kornbrand || Acquavite di cereali LT || Samanė || Acquavite di cereali FR || Eau-de-vie de Cognac || Acquavite di vino FR || Eau-de-vie des Charentes || Acquavite di vino FR || Eau-de-vie de Jura || Acquavite di vino FR || Cognac (La denominazione "Cognac" può essere ompletata da una delle seguenti menzioni: ‑ Fine ‑ Grande Fine Champagne ‑ Grande Champagne ‑ Petite Fine Champagne ‑ Petite Champagne ‑ Fine Champagne ‑ Borderies ‑ Fins Bois ‑ Bons Bois) || Acquavite di vino FR || Fine Bordeaux || Acquavite di vino FR || Fine de Bourgogne || Acquavite di vino FR || Armagnac || Acquavite di vino FR || Bas-Armagnac || Acquavite di vino FR || Haut-Armagnac || Acquavite di vino FR || Armagnac-Ténarèze || Acquavite di vino FR || Blanche Armagnac || Acquavite di vino FR || Eau-de-vie de vin de la Marne || Acquavite di vino FR || Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine || Acquavite di vino FR || Eau-de-vie de vin de Bourgogne || Acquavite di vino FR || Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est || Acquavite di vino FR || Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté || Acquavite di vino FR || Eau-de-vie de vin originaire du Bugey || Acquavite di vino FR || Eau-de-vie de vin de Savoie || Acquavite di vino FR || Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire || Acquavite di vino FR || Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône || Acquavite di vino FR || Eau-de-vie de vin originaire de Provence || Acquavite di vino FR || Eau-de-vie de Faugères/Faugères || Acquavite di vino FR || Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc || Acquavite di vino PT || Aguardente de Vinho Douro || Acquavite di vino PT || Aguardente de Vinho Ribatejo || Acquavite di vino PT || Aguardente de Vinho Alentejo || Acquavite di vino PT || Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes || Acquavite di vino PT || Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho || Acquavite di vino PT || Aguardente de Vinho Lourinhã || Acquavite di vino BG || Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakya/Grozdova rakya di Sungurlare || Acquavite di vino BG || Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен) /Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya/Grozdova rakya di Sliven) || Acquavite di vino BG || Стралджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakya/Muscatova rakya di Straldja || Acquavite di vino BG || Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakya/Grozdova rakya di Pomorie || Acquavite di vino BG || Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Russenska biserna grozdova rakya/Biserna grozdova rakya di Russe || Acquavite di vino BG || Бургаска мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakya/Muscatova rakya di Bourgas || Acquavite di vino BG || Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakya/muscatova rakya di Dobrudja || Acquavite di vino BG || Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakya/Grozdova rakya di Suhindol || Acquavite di vino BG || Карловска гроздова ракия/Гроздова ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakya/Grozdova Rakya di Karlovo || Acquavite di vino RO || Vinars Târnave || Acquavite di vino RO || Vinars Vaslui || Acquavite di vino RO || Vinars Murfatlar || Acquavite di vino RO || Vinars Vrancea || Acquavite di vino RO || Vinars Segarcea || Acquavite di vino ES || Brandy de Jerez || Brandy/Weinbrand ES || Brandy del Penedés || Brandy/Weinbrand IT || Brandy italiano || Brandy/Weinbrand EL || Brandy Αττικής/Brandy of Attica || Brandy/Weinbrand EL || Brandy Πελοποννήσου/Brandy of the Peloponnese || Brandy/Weinbrand EL || Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy of central Grecia || Brandy/Weinbrand DE || Deutscher Weinbrand || Brandy/Weinbrand AT || Wachauer Weinbrand || Brandy/Weinbrand AT || Weinbrand Dürnstein || Brandy/Weinbrand DE || Pfälzer Weinbrand || Brandy/Weinbrand SK || Karpatské brandy špeciál || Brandy/Weinbrand FR || Brandy français/Brandy de France || Brandy/Weinbrand FR || Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne || Acquavite di vinaccia FR || Marc d'Aquitaine/Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine || Acquavite di vinaccia FR || Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne || Acquavite di vinaccia FR || Marc du Centre-Est/Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est || Acquavite di vinaccia FR || Marc de Franche-Comté /Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté || Acquavite di vinaccia FR || Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey || Acquavite di vinaccia FR || Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie || Acquavite di vinaccia FR || Marc des Côteaux de la Loire/Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire || Acquavite di vinaccia FR || Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône || Acquavite di vinaccia FR || Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence || Acquavite di vinaccia FR || Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc || Acquavite di vinaccia FR || Marc d'Alsace Gewürztraminer || Acquavite di vinaccia FR || Marc de Lorraine || Acquavite di vinaccia FR || Marc d'Auvergne || Acquavite di vinaccia FR || Marc du Jura || Acquavite di vinaccia PT || Aguardente Bagaceira Bairrada || Acquavite di vinaccia PT || Aguardente Bagaceira Alentejo || Acquavite di vinaccia PT || Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes || Acquavite di vinaccia PT || Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho || Acquavite di vinaccia ES || Orujo de Galicia || Acquavite di vinaccia IT || Grappa || Acquavite di vinaccia IT || Grappa di Barolo || Acquavite di vinaccia IT || Grappa piemontese/Grappa del Piemonte || Acquavite di vinaccia IT || Grappa lombarda/Grappa di Lombardia || Acquavite di vinaccia IT || Grappa trentina/Grappa del Trentino || Acquavite di vinaccia IT || Grappa friulana/Grappa del Friuli || Acquavite di vinaccia IT || Grappa veneta/Grappa del Veneto || Acquavite di vinaccia IT || Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige || Acquavite di vinaccia IT || Grappa Siciliana/Grappa di Sicilia || Acquavite di vinaccia IT || Grappa di Marsala || Acquavite di vinaccia EL || Τσικουδιά/Tsikoudia || Acquavite di vinaccia EL || Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete || Acquavite di vinaccia EL || Τσίπουρο/Tsipouro || Acquavite di vinaccia EL || Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia || Acquavite di vinaccia EL || Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly || Acquavite di vinaccia EL || Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos || Acquavite di vinaccia LU || Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise || Acquavite di vinaccia CY || Ζιβανία/Τζιβανία /Ζιβάνα/Zivania || Acquavite di vinaccia HU || Törkölypálinka || Acquavite di vinaccia DE || Schwarzwälder Kirschwasser || Acquavite di frutta DE || Schwarzwälder Mirabellenwasser || Acquavite di frutta DE || Schwarzwälder Williamsbirne || Acquavite di frutta DE || Schwarzwälder Zwetschgenwasser || Acquavite di frutta DE || Fränkisches Zwetschgenwasser || Acquavite di frutta DE || Fränkisches Kirschwasser || Acquavite di frutta DE || Fränkischer Obstler || Acquavite di frutta FR || Mirabelle de Lorraine || Acquavite di frutta FR || Kirsch d'Alsace || Acquavite di frutta FR || Quetsch d'Alsace || Acquavite di frutta FR || Framboise d'Alsace || Acquavite di frutta FR || Mirabelle d'Alsace || Acquavite di frutta FR || Kirsch de Fougerolles || Acquavite di frutta FR || Williams d'Orléans || Acquavite di frutta IT || Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige || Acquavite di frutta IT || Südtiroler Aprikot/Aprikot dell'Alto Adige || Acquavite di frutta IT || Südtiroler Marille/Marille dell'Alto Adige || Acquavite di frutta IT || Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige || Acquavite di frutta IT || Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige || Acquavite di frutta IT || Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige || Acquavite di frutta IT || Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige || Acquavite di frutta IT || Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige || Acquavite di frutta IT || Williams friulano/Williams del Friuli || Acquavite di frutta IT || Sliwovitz del Veneto || Acquavite di frutta IT || Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia || Acquavite di frutta IT || Sliwovitz del Trentino-Alto Adige || Acquavite di frutta IT || Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino || Acquavite di frutta IT || Williams trentino/Williams del Trentino || Acquavite di frutta IT || Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino || Acquavite di frutta IT || Aprikot trentino/Aprikot del Trentino || Acquavite di frutta PT || Medronho do Algarve || Acquavite di frutta PT || Medronho do Buçaco || Acquavite di frutta IT || Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano || Acquavite di frutta IT || Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino || Acquavite di frutta IT || Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto || Acquavite di frutta PT || Aguardente de pêra da Lousã || Acquavite di frutta LU || Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise || Acquavite di frutta LU || Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise || Acquavite di frutta LU || Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise || Acquavite di frutta LU || Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise || Acquavite di frutta LU || Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise || Acquavite di frutta LU || Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise || Acquavite di frutta AT || Wachauer Marillenbrand || Acquavite di frutta HU || Szatmári Szilvapálinka || Acquavite di frutta HU || Kecskeméti Barackpálinka || Acquavite di frutta HU || Békési Szilvapálinka || Acquavite di frutta HU || Szabolcsi Almapálinka || Acquavite di frutta HU || Gönci Barackpálinka || Acquavite di frutta HU, AT (acquaviti di albicocche elaborate esclusivamente nelle seguenti province austriache: Austria inferiore, Burgenland, Stiria, Vienna) || Pálinka || Acquavite di frutta SK || Bošácka slivovica || Acquavite di frutta SI || Brinjevec || Acquavite di frutta SI || Dolenjski sadjevec || Acquavite di frutta BG || Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakya/Slivova rakya di Troyan || Acquavite di frutta BG || Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kaysieva rakya/Kaysieva rakya di Silistra || Acquavite di frutta BG || Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kaysieva rakya/Kaysieva rakya di Tervel || Acquavite di frutta BG || Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakya/Slivova rakya di Lovech || Acquavite di frutta RO || Pălincă || Acquavite di frutta RO || Țuică Zetea de Medieșu Aurit || Acquavite di frutta RO || Țuică de Valea Milcovului || Acquavite di frutta RO || Țuică de Buzău || Acquavite di frutta RO || Țuică de Argeș || Acquavite di frutta RO || Țuică de Zalău || Acquavite di frutta RO || Țuică Ardelenească de Bistrița || Acquavite di frutta RO || Horincă de Maramureș || Acquavite di frutta RO || Horincă de Cămârzana || Acquavite di frutta RO || Horincă de Seini || Acquavite di frutta RO || Horincă de Chioar || Acquavite di frutta RO || Horincă de Lăpuș || Acquavite di frutta RO || Turț de Oaș || Acquavite di frutta RO || Turț de Maramureș || Acquavite di frutta FR || Calvados || Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere FR || Calvados Pays d'Auge || Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere FR || Calvados Domfrontais || Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere FR || Eau-de-vie de cidre de Bretagne || Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere FR || Eau-de-vie de poiré de Bretagne || Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere FR || Eau-de-vie de cidre de Normandie || Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere FR || Eau-de-vie de poiré de Normandie || Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere FR || Eau-de-vie de cidre du Maine || Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere ES || Aguardiente de sidra de Asturias || Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere FR || Eau-de-vie de poiré du Maine || Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere SE || Svensk vodka/Swedish Vodka || Vodka FI || Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland || Vodka PL || Polska Wódka/Polish Vodka || Vodka SK || Laugarício Vodka || Vodka LT || Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka || Vodka PL || Vodka di erbe della pianura del Podlasie settentrionale aromatizzata con un estratto di erba di bisonte/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej || Vodka LV || Latvijas Dzidrais || Vodka LV || Rīgas Degvīns || Vodka EE || Estonian vodka || Vodka DE || Schwarzwälder Himbeergeist || Geist DE || Bayerischer Gebirgsenzian || Genziana IT || Südtiroler Enzian/Genziana dell'Alto Adige || Genziana IT || Genziana trentina/Genziana del Trentino || Genziana BE, NL, FR [dipartimenti Nord (59) e Pas-de-Calais (62)], DE (Länder tedeschi Renania settentrionale-Vestfalia e Bassa Sassonia) || Genièvre/Jenever/Genever || Bevanda spiritosa al ginepro BE, NL, FR [dipartimenti Nord (59) e Pas‑de‑Calais (62)] || Genièvre de grains, Graanjenever, Graangenever || Bevanda spiritosa al ginepro BE, NL || Jonge jenever, jonge genever || Bevanda spiritosa al ginepro BE, NL || Oude jenever, oude genever || Bevanda spiritosa al ginepro BE (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek) || Hasseltse jenever/Hasselt || Bevanda spiritosa al ginepro BE (Balegem) || Balegemse jenever || Bevanda spiritosa al ginepro BE (Fiandra orientale) || O' de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever || Bevanda spiritosa al ginepro BE (Vallonia) || Peket-Pékêt/Peket-Pékêt de Wallonie || Bevanda spiritosa al ginepro FR [dipartimenti Nord (59) e Pas‑de‑Calais (62)] || Genièvre Flandres Artois || Bevanda spiritosa al ginepro DE || Ostfriesischer Korngenever || Bevanda spiritosa al ginepro DE || Steinhäger || Bevanda spiritosa al ginepro UK || Plymouth Gin || Bevanda spiritosa al ginepro ES || Gin de Mahón || Bevanda spiritosa al ginepro LT || Vilniaus džinas/Vilnius Gin || Bevanda spiritosa al ginepro SK || Spišská borovička || Bevanda spiritosa al ginepro SK || Slovenská borovička Juniperus || Bevanda spiritosa al ginepro SK || Slovenská borovička || Bevanda spiritosa al ginepro SK || Inovecká borovička || Bevanda spiritosa al ginepro SK || Liptovská borovička || Bevanda spiritosa al ginepro DK || Dansk Akvavit/Dansk Aquavit || Akvavit/Aquavit SE || Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit || Akvavit/Aquavit ES || Anis español || Bevande spiritose all'anice ES || Anís Paloma Monforte del Cid || Bevande spiritose all'anice ES || Hierbas de Mallorca || Bevande spiritose all'anice ES || Hierbas Ibicencas || Bevande spiritose all'anice PT || Évora anisada || Bevande spiritose all'anice ES || Cazalla || Bevande spiritose all'anice ES || Chinchón || Bevande spiritose all'anice ES || Ojén || Bevande spiritose all'anice ES || Rute || Bevande spiritose all'anice SI || Janeževec || Bevande spiritose all'anice CY, EL || Ouzo/Oύζο || Anis distillato EL || Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene || Anis distillato EL || Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo of Plomari || Anis distillato EL || Ούζο Καλαμάτας/Ouzo of Kalamata || Anis distillato EL || Ούζο Θράκης/Ouzo of Thrace || Anis distillato EL || Ούζο Μακεδονίας/Ouzo of Macedonia || Anis distillato SK || Demänovka bylinná horká || Bevande spiritose di gusto amaro o bitter DE || Rheinberger Kräuter || Bevande spiritose di gusto amaro o bitter LT || Trejos devynerios || Bevande spiritose di gusto amaro o bitter SI || Slovenska travarica || Bevande spiritose di gusto amaro o bitter DE || Berliner Kümmel || Liquore DE || Hamburger Kümmel || Liquore DE || Münchener Kümmel || Liquore DE || Chiemseer Klosterlikör || Liquore DE || Bayerischer Kräuterlikör || Liquore IE || Irish Cream || Liquore ES || Palo de Mallorca || Liquore PT || Ginjinha portuguesa || Liquore PT || Licor de Singeverga || Liquore IT || Mirto di Sardegna || Liquore IT || Liquore di limone di Sorrento || Liquore IT || Liquore di limone della Costa d'Amalfi || Liquore IT || Genepì del Piemonte || Liquore IT || Genepì della Valle d'Aosta || Liquore DE || Benediktbeurer Klosterlikör || Liquore DE || Ettaler Klosterlikör || Liquore FR || Ratafia de Champagne || Liquore ES || Ratafia catalana || Liquore PT || Anis português || Liquore FI || Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk Bärlikör/Finsk Fruktlikör/Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur || Liquore AT || Grossglockner Alpenbitter || Liquore AT || Mariazeller Magenlikör || Liquore AT || Mariazeller Jagasaftl || Liquore AT || Puchheimer Bitter || Liquore AT || Steinfelder Magenbitter || Liquore AT || Wachauer Marillenlikör || Liquore AT || Jägertee/Jagertee/Jagatee || Liquore DE || Hüttentee || Liquore LV || Allažu Ķimelis || Liquore LT || Čepkelių || Liquore SK || Demänovka bylinný likér || Liquore PL || Polish Cherry || Liquore CZ || Karlovarská Hořká || Liquore SI || Pelinkovec || Liquore DE || Blutwurz || Liquore ES || Cantueso Alicantino || Liquore ES || Licor café de Galicia || Liquore ES || Licor de hierbas de Galicia || Liquore FR, IT || Génépi des Alpes/Genepì degli Alpi || Liquore EL || Μαστίχα Χίου/Masticha of Chios || Liquore EL || Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos || Liquore EL || Κουμ κουάτ Κέρκυρας / Koum kouat of Corfu || Liquore EL || Τεντούρα/Tentoura || Liquore PT || Poncha da Madeira || Liquore FR || Cassis de Bourgogne || Crème de Cassis FR || Cassis de Dijon || Crème de Cassis FR || Cassis de Saintonge || Crème de Cassis FR || Cassis du Dauphiné || Crème de Cassis LU || Cassis de Beaufort || Crème de Cassis IT || Nocino di Modena || Nocino SI || Orehovec || Nocino FR || Pommeau de Bretagne || Altre bevande spiritose FR || Pommeau du Maine || Altre bevande spiritose FR || Pommeau de Normandie || Altre bevande spiritose SE || Svensk Punsch/Swedish Punch || Altre bevande spiritose ES || Pacharán navarro || Altre bevande spiritose ES || Pacharán || Altre bevande spiritose AT || Inländerrum || Altre bevande spiritose DE || Bärwurz || Altre bevande spiritose ES || Aguardiente de hierbas de Galicia || Altre bevande spiritose ES || Aperitivo Café de Alcoy || Altre bevande spiritose ES || Herbero de la Sierra de Mariola || Altre bevande spiritose DE || Königsberger Bärenfang || Altre bevande spiritose DE || Ostpreußischer Bärenfang || Altre bevande spiritose ES || Ronmiel || Altre bevande spiritose ES || Ronmiel de Canarias || Altre bevande spiritose BE, NL, FR [dipartimenti Nord (59) e Pas‑de‑Calais (62)], DE (Länder tedeschi Renania settentrionale-Vestfalia e Bassa Sassonia) || Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever || Altre bevande spiritose SI || Domači rum || Altre bevande spiritose IE || Irish Poteen/Irish Póitín || Altre bevande spiritose LT || Trauktinė || Altre bevande spiritose LT || Trauktinė Palanga || Altre bevande spiritose LT || Trauktinė Dainava || Altre bevande spiritose Bevande spiritose della Repubblica di Moldova di cui è chiesta la
protezione nell'UE […] PARTE C Vini aromatizzati dell'UE di cui è chiesta la protezione nella
Repubblica di Moldova Stato membro || Denominazione di cui è chiesta la protezione IT || Vermouth di Torino FR || Vermouth de Chambéry DE || Nürnberger Glühwein DE || Thüringer Glühwein Vini aromatizzati della Repubblica di Moldova di cui è chiesta la
protezione nell'UE [...] ________________ ALLEGATO XXXI MECCANISMO DI ALLARME RAPIDO 1. L'Unione e
la Repubblica di Moldova istituiscono un meccanismo di allarme rapido inteso a
stabilire misure pratiche di prevenzione e reazione rapida in caso di rischio o
in presenza di una situazione di emergenza. Il meccanismo permette di valutare
tempestivamente i rischi e i problemi potenziali riguardanti
l'approvvigionamento e la domanda di gas naturale, petrolio o elettricità e
mira a prevenire il rischio o la presenza di una situazione di emergenza e a
reagire tempestivamente. 2. Ai fini
del presente allegato, per "situazione di emergenza" si intende una
situazione che occasiona notevoli problemi o l'interruzione fisica
dell'approvvigionamento di gas naturale, petrolio o elettricità tra l'Unione e
la Repubblica di Moldova. 3. Ai fini
del presente allegato si intendono per coordinatori il ministro della
Repubblica di Moldova e il membro della Commissione europea competenti per
l'energia. 4. È
opportuno che le Parti svolgano congiuntamente regolari valutazioni dei
potenziali rischi e problemi connessi all'offerta e alla domanda di materiali e
prodotti energetici, valutazioni da riferire ai coordinatori. 5. La Parte
che viene a conoscenza di una situazione di emergenza o di una situazione che a
suo parere potrebbe occasionare un'emergenza informa immediatamente l'altra
Parte. 6. Nei casi
di cui al paragrafo 5 i coordinatori si notificano reciprocamente quanto
prima la necessità di avviare il meccanismo di allarme rapido. La notifica
indica, tra le altre cose, le persone autorizzate dai coordinatori a tenere
permanentemente in contatto le Parti. 7. Su
notifica come da paragrafo 6, ciascuna Parte invia all'altra la propria
valutazione. Questa comporta una stima dei tempi necessari a mettere fine al
rischio o alla presenza di una situazione di emergenza. Le Parti reagiscono
prontamente alla valutazione fornita dall'altra Parte e la completano con
eventuali informazioni di cui dispongono. 8. Se una
Parte è nell'impossibilità di valutare adeguatamente o di accettare la
valutazione dell'altra Parte della situazione o della stima dei tempi necessari
per mettere fine al rischio o alla presenza di una situazione di emergenza, il
coordinatore corrispondente può chiedere l'avvio di consultazioni, che
cominciano entro 3 giorni dall'inoltro della notifica di cui al
paragrafo 6. Dette consultazioni si svolgono nell'ambito di un gruppo di
esperti formato da rappresentanti autorizzati dai coordinatori. Le
consultazioni mirano a: a) elaborare una valutazione comune della
situazione e dei possibili sviluppi; b) elaborare raccomandazioni per superare la
situazione di emergenza o per mettere fine al rischio di una situazione di
emergenza; c) elaborare raccomandazioni su un piano d'azione
comune per ridurre al minimo l'impatto di una situazione di emergenza e, se
possibile, per superare la situazione di emergenza, valutando la possibilità di
istituire un gruppo speciale di monitoraggio. 9. Le
consultazioni, le valutazioni comuni e le raccomandazioni proposte si basano sui
principi della trasparenza, della non discriminazione e della proporzionalità. 10. I
coordinatori, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a superare
la situazione di emergenza o a mettere fine al rischio di una situazione di
emergenza tenendo presenti le raccomandazioni elaborate in esito alle
consultazioni. 11. Il gruppo
di esperti di cui al paragrafo 8 rende conto ai coordinatori delle proprie
attività subito dopo l'attuazione del piano d'azione eventualmente convenuto. 12. All'insorgere
di una situazione di emergenza i coordinatori possono istituire un gruppo
speciale di monitoraggio incaricato di esaminare le circostanze presenti e lo
sviluppo degli eventi, nonché di prenderne nota in modo obiettivo. Il gruppo
speciale di monitoraggio è formato da: a) rappresentanti di entrambe le Parti; b) rappresentanti delle imprese energetiche delle
Parti; c) rappresentanti delle organizzazioni
internazionali del settore dell'energia, proposti e consensualmente nominati
dalle Parti; d) esperti indipendenti proposti e consensualmente
nominati dalle Parti. 13. Il gruppo
speciale di monitoraggio comincia a operare quanto prima e, se necessario, fino
alla risoluzione della situazione di emergenza. La decisione di porre fine
all'attività del gruppo speciale di monitoraggio è presa consensualmente dai
coordinatori. 14. Dal momento
in cui una delle Parti informa l'altra Parte delle circostanze di cui al
paragrafo 5 e fino al completamento delle procedure di cui al presente
allegato e al superamento di una situazione di emergenza o all'eliminazione del
rischio di una situazione di emergenza, ciascuna Parte fa il possibile per
ridurre al minimo le eventuali conseguenze negative per l'altra Parte. Le Parti
cooperano per giungere a una soluzione immediata in uno spirito di trasparenza.
Le Parti non intraprendono alcuna azione scollegata dalla situazione di
emergenza che potrebbe occasionare conseguenze negative o peggiorare quelle
esistenti per quanto riguarda l'approvvigionamento di gas naturale, petrolio o
elettricità tra l'Unione e la Repubblica di Moldova. 15. Ciascuna
Parte sostiene autonomamente i costi derivanti dalle azioni nel quadro del
presente allegato. 16. Le Parti
assicurano la confidenzialità di tutte le informazioni scambiatesi la cui natura
è ritenuta riservata. Le Parti adottano le misure necessarie per proteggere le
informazioni riservate nel rispetto delle pertinenti leggi e normative della
Repubblica di Moldova, o dell'Unione e/o degli Stati membri, a seconda dei
casi, e nel rispetto degli accordi e delle convenzioni internazionali. 17. Le Parti
possono invitare di comune accordo rappresentanti di terzi a partecipare alle
consultazioni di cui al paragrafo 8 e al monitoraggio di cui al
paragrafo 12. 18. Le Parti
possono decidere di adeguare le disposizioni del presente allegato al fine di
istituire un meccanismo di allarme rapido tra loro stesse e terzi. 19. Una
violazione del meccanismo di allarme rapido non può essere assunta a fondamento
per le procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo V
(Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. In una procedura di
risoluzione delle controversie le Parti non si basano peraltro sui seguenti
elementi o presentarli come prove: a) le posizioni assunte o le proposte formulate
dall'altra Parte nel corso della procedura di cui al presente allegato; oppure b) il fatto che l'altra Parte si sia detta disposta
a accettare una soluzione a una situazione di emergenza nel quadro del
meccanismo di allarme rapido. _______________ ALLEGATO XXIII MECCANISMO DI MEDIAZIONE Articolo 1 Obiettivo Il presente
allegato ha l'obiettivo di agevolare una soluzione concordata mediante una
procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore. Sezione 1 Procedura del meccanismo di mediazione Articolo 2 Richiesta di informazioni 1. Prima
dell'avvio della procedura di mediazione, una Parte può in qualsiasi momento
chiedere per iscritto informazioni su una misura che incide negativamente sugli
scambi commerciali o sugli investimenti tra le Parti. La Parte cui è
indirizzata la richiesta risponde per iscritto entro 20 giorni, con le
osservazioni in merito alle informazioni contenute nella richiesta. 2. La Parte
chiamata a rispondere, qualora ritenga impossibile dare una risposta entro
20 giorni, informa per iscritto la Parte richiedente in merito ai motivi
del ritardo, fornendo nel contempo una previsione del termine minimo entro il
quale sarà in grado di rispondere. Articolo 3 Avvio della procedura 1. Una Parte
può chiedere in qualunque momento la partecipazione delle Parti a una procedura
di mediazione. La richiesta è presentata per iscritto all'altra Parte ed è
sufficientemente particolareggiata da consentire alla Parte richiedente di
esporre chiaramente i suoi argomenti. Essa: a) specifica la misura contestata; b) indica i presunti effetti negativi che, secondo
la Parte richiedente, la misura ha o avrà sugli scambi commerciali o sugli
investimenti tra le Parti; nonché c) spiega la relazione esistente, secondo la Parte
richiedente, tra tali effetti e la misura. 2. La
procedura di mediazione può essere avviata esclusivamente di comune accordo tra
le Parti. La Parte cui è indirizzata una richiesta formulata a norma del
paragrafo 1 la valuta con la debita attenzione e risponde per iscritto
entro dieci giorni dal ricevimento, accogliendo o respingendo la
richiesta. Articolo 4 Designazione del mediatore 1. All'avvio
della procedura di mediazione le Parti si adoperano per nominare di comune
accordo un mediatore entro 15 giorni dalla data di ricevimento della
risposta alla richiesta di cui all'articolo 3 del presente allegato. 2. Qualora le
Parti non raggiungano un accordo sul mediatore entro il termine di cui al
paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna di esse può chiedere al
presidente o ai copresidenti del Comitato di associazione riunito nella
formazione "Commercio" di cui all'articolo 438,
paragrafo 4, del presente accordo, o ai loro delegati, di designare il
mediatore per estrazione a sorte tra i nominativi dell'elenco compilato a norma
dell'articolo 404, paragrafo 1, del presente accordo. I
rappresentanti di entrambe le Parti sono invitati, con congruo anticipo, a
presenziare all'estrazione. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la
Parte o le Parti presenti. 3. Il
presidente o i copresidenti del Comitato di associazione riunito nella
formazione "Commercio" di cui all'articolo 438,
paragrafo 4, del presente accordo, o i loro delegati, designano il
mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta presentata da una
delle Parti a norma del paragrafo 2 del presente articolo. 4. Se, al
momento della presentazione della richiesta a norma dell'articolo 3 del
presente allegato, l'elenco di cui all'articolo 404, paragrafo 1, del
presente accordo non è stato ancora compilato, il mediatore è estratto a sorte
tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le Parti. 5. Un
mediatore non è cittadino né dell'una né dell'altra Parte, salvo altrimenti
convenuto dalle Parti stesse. 6. Il
mediatore assiste le Parti con imparzialità e trasparenza nel fare chiarezza
sulla misura e sui suoi eventuali effetti commerciali nonché nella ricerca di
una soluzione concordata. Ai mediatori si applica, per analogia, il codice di
condotta degli arbitri e dei mediatori di cui all'allegato XXXIV del
presente accordo. Si applicano altresì, per analogia, i punti da 3 a 7
(Notifiche) e da 43 a 45 (Traduzione e interpretazione) del regolamento di
procedura di cui all'allegato XXXIII del presente accordo. Articolo 5 Regole della procedura di mediazione 1. Entro
dieci giorni dalla nomina del mediatore la Parte che ha avviato la
procedura di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra Parte
una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della
misura contestata e dei suoi effetti commerciali. Entro 20 giorni dalla
presentazione di questa descrizione l'altra Parte può trasmettere per iscritto
le sue osservazioni in merito al problema enunciato. Ciascuna delle Parti può
inserire nella propria descrizione o tra le proprie osservazioni le
informazioni ritenute pertinenti. 2. Il
mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in
questione e sui suoi eventuali effetti commerciali. Il mediatore può, in
particolare, organizzare riunioni tra le Parti, consultare le Parti
congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza di
esperti e delle parti interessate e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le
Parti facciano richiesta. Prima di chiedere tuttavia l'assistenza o la
consulenza di esperti e delle parti interessate il mediatore consulta le Parti.
3. Il
mediatore può offrire consulenza e sottoporre una soluzione all'esame delle
Parti, le quali possono accettare o respingere la proposta o concordare una
diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano
tuttavia la compatibilità della misura contestata con il presente accordo. 4. La
procedura di mediazione si svolge nel territorio della Parte destinataria della
richiesta o, previo comune accordo, in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi
altro mezzo. 5. Le Parti
si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni
dalla nomina del mediatore. In attesa dell'accordo definitivo le Parti possono
prendere in considerazione soluzioni provvisorie, soprattutto se la misura
riguarda merci deperibili. 6. La
soluzione può essere adottata mediante una decisione del Comitato di
associazione riunito nella formazione "Commercio" di cui
all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo. Le Parti possono
subordinare tale soluzione alla conclusione di eventuali procedure interne. Le
soluzioni concordate sono rese pubbliche, ma la versione pubblica non può
contenere informazioni considerate riservate da una Parte. 7. Su richiesta
delle Parti, il mediatore trasmette alle Parti un progetto di relazione scritta
dei fatti, che fornisce una sintesi della misura contestata oggetto delle
procedure, delle procedure seguite e dell'eventuale soluzione concordata cui si
è giunti al termine delle procedure, comprese eventuali soluzioni provvisorie.
Il mediatore concede alle Parti 15 giorni per formulare osservazioni sul
progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni trasmesse dalle
Parti entro il suddetto termine il mediatore presenta alle Parti la relazione
finale dei fatti per iscritto entro 15 giorni. Detta relazione non
contiene alcuna interpretazione del presente accordo. 8. La
procedura si conclude: a) con l'adozione, ad opera delle Parti, di una
soluzione concordata, alla data di tale adozione; b) con un accordo delle Parti in qualsiasi fase
della procedura, alla data di tale accordo; c) con una dichiarazione scritta con la quale il
mediatore, dopo aver consultato le Parti, comunica che ulteriori sforzi di
mediazione sarebbero vani, alla data di tale dichiarazione; oppure d) con una dichiarazione scritta di una delle Parti
al termine della ricerca di soluzioni concordate tramite la procedura di
mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposti dal mediatore,
alla data di tale dichiarazione. Sezione 2 Attuazione Articolo 6 Attuazione di una soluzione concordata 1. Quando le
Parti sono pervenute a una soluzione concordata, ciascuna di esse adotta le
misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato. 2. Ciascuna
delle Parti informa per iscritto l'altra Parte di ogni iniziativa o misura
adottata per attuare la soluzione concordata. Sezione 3 Disposizioni generali Articolo 7 Riservatezza e rapporto con la procedura di risoluzione delle
controversie 1. Salvo altrimenti convenuto dalle Parti, e fatto salvo
l'articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, tutte le fasi della
procedura, compresi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate. Le Parti
possono tuttavia rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione. 2. La
procedura di mediazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle
Parti a norma della procedura di risoluzione delle controversie di cui al
titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle
controversie), del presente accordo o di qualsiasi altro accordo. 3. Prima di
avviare la procedura di mediazione non è necessario procedere alle
consultazioni di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali),
capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo. Prima di
avviare la procedura di mediazione una Parte si avvale di norma delle altre
disposizioni in tema di cooperazione o di consultazione di cui al presente
accordo. 4. Le Parti
non adducono o presentano come prove in altre procedure di risoluzione delle
controversie a norma del presente accordo o di qualsiasi altro accordo, né un
collegio arbitrale prende in considerazione: a) le posizioni adottate dall'altra Parte nel corso
della procedura di mediazione o le informazioni raccolte a norma
dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del presente allegato; b) la volontà manifestata dall'altra Parte di
accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione;
oppure c) i pareri o le proposte formulati dal mediatore. 5. Un
mediatore non può essere membro di un collegio arbitrale in un procedimento di
risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o dell'accordo
dell'OMC riguardante una questione per cui abbia svolto funzioni di mediazione. Articolo 8 Termini I termini indicati
nel presente allegato possono essere modificati previo accordo fra le Parti
delle procedure di mediazione. Articolo 9 Spese 1. Ciascuna
delle Parti sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione alla
procedura di mediazione. 2. Le Parti
partecipano in egual misura alle spese organizzative, compresi il compenso e le
spese del mediatore. Il compenso del mediatore è conforme a quanto previsto per
il presidente di un collegio arbitrale a norma del punto 8, lettera e),
del regolamento di procedura. ________________ ALLEGATO XXXIII REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Disposizioni generali 1. Al
titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle
controversie), del presente accordo e nel quadro del presente regolamento di
procedura: a) "esperto" è una persona incaricata da
una delle Parti della controversia di fornirle consulenza o assistenza in
relazione al procedimento del collegio arbitrale; b) "arbitro" è un membro di un collegio
arbitrale costituito a norma dell'articolo 385 del presente accordo; c) "collegio arbitrale" è un collegio
costituito a norma dell'articolo 385 del presente accordo; d) "assistente" è una persona che, su
mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue
funzioni; e) "Parte attrice" è la Parte che chiede
la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 384 del
presente accordo; f) "giorno" è un giorno di calendario; g) "Parte convenuta" è la Parte accusata
di aver violato le disposizioni di cui all'articolo 381 del presente
accordo; h) "rappresentante di una Parte" è un
funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un
organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una Parte, che
rappresenta la Parte ai fini di una controversia a norma del presente accordo. 2. Salvo
altrimenti concordato la Parte convenuta provvede all'organizzazione logistica
dei procedimenti di risoluzione delle controversie, in particolare le
audizioni. Le spese di organizzazione, compresi il compenso e le spese degli
arbitri, sono ripartite tra le Parti. Notifiche 3. Ciascuna
delle Parti della controversia e il collegio arbitrale trasmettono ogni
richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento per e‑mail
all'altra Parte e, per quanto riguarda le comunicazioni scritte e le richieste
nell'ambito dell'arbitrato, a ciascuno degli arbitri. Il collegio arbitrale
trasmette i documenti alle Parti anche per e‑mail. Salvo prova contraria
un messaggio inviato per e‑mail si considera ricevuto nel giorno
dell'invio. Qualora uno dei documenti giustificativi superi i 10 megabyte
questo è fornito in un formato elettronico diverso all'altra Parte e, se del
caso, a ciascuno degli arbitri, entro due giorni dall'invio della e‑mail. 4. Una copia
dei documenti inviati a norma del punto 3 è trasmessa il giorno dell'invio
della e‑mail all'altra Parte e, se del caso, a ciascuno degli arbitri,
mediante fax, raccomandata, corriere, corriere a mano con rilascio di ricevuta
o mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. 5. Tutte le
notifiche sono indirizzate rispettivamente al ministero dell'Economia e dello
sviluppo sostenibile della Repubblica di Moldova e alla direzione generale del
Commercio della Commissione europea. 6. Gli errori
materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni
scritte o altri documenti relativi al procedimento del collegio arbitrale
possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui
siano chiaramente indicate le modifiche. 7. Qualora il
termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con un giorno
festivo ufficiale dell'Unione o della Repubblica di Moldova si presume che il
documento sia pervenuto in tempo utile se presentato entro il giorno lavorativo
immediatamente successivo. Avvio del procedimento arbitrale 8. a) Qualora, a norma dell'articolo 385 del
presente accordo o del punto 20 del presente regolamento di procedura, un
arbitro venga designato per estrazione a sorte, quest'ultima è effettuata alla
data e nel luogo stabilito dalla Parte attrice, da comunicare tempestivamente
alla Parte convenuta. La Parte convenuta può, se lo desidera, presenziare
all'estrazione a sorte. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la Parte
o le Parti presenti. b) Qualora, a norma dell'articolo 385 del
presente accordo o del punto 20 del presente regolamento di procedura, un
arbitro venga designato per estrazione a sorte e siano presenti due presidenti
del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" di
cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, la designazione
viene effettuata da entrambi i presidenti, o dai loro delegati, o da un solo
presidente nei casi in cui l'altro presidente o il suo delegato non accetti di
partecipare all'estrazione a sorte. c) Le Parti notificano la nomina agli arbitri
designati. d) Un arbitro nominato secondo la procedura di cui
all'articolo 385 del presente accordo conferma la propria disponibilità a
far parte del collegio arbitrale al Comitato di associazione riunito nella
formazione "Commercio" di cui all'articolo 438,
paragrafo 4, entro cinque giorni dalla data di comunicazione della
nomina. Qualora un candidato rinunci alla nomina per un giustificato motivo
viene designato un nuovo arbitro in base alla stessa procedura seguita per la
designazione del candidato non disponibile. e) Salvo diversamente convenuto, le Parti della
controversia si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni
dalla costituzione dello stesso per individuare le questioni che le Parti o il
collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi il compenso e il
rimborso delle spese degli arbitri, che sono conformi alle norme dell'OMC. Il
compenso per l'assistente di ciascun arbitro non supera il 50% del
compenso dell'arbitro stesso. Gli arbitri e i rappresentanti delle Parti della
controversia possono partecipare a tale riunione per telefono o in
videoconferenza. 9. a) Salvo diversamente convenuto dalle Parti entro
cinque giorni dalla data di designazione degli arbitri, il collegio
arbitrale è investito del mandato di "esaminare, alla luce delle
pertinenti disposizioni dell'accordo invocate dalle Parti della controversia,
la questione indicata nella richiesta di costituzione del collegio arbitrale,
pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con le disposizioni
di cui all'articolo 381 del presente accordo e pronunciare un lodo in
conformità degli articoli 387 e 402 del medesimo accordo". b) Le Parti notificano il mandato concordato al
collegio arbitrale entro tre giorni dal raggiungimento del loro accordo. Comunicazioni iniziali 10. La Parte
attrice presenta le proprie comunicazioni scritte iniziali entro 20 giorni
dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La Parte convenuta presenta
la propria replica scritta entro 20 giorni dalla data in cui sono state
trasmesse le comunicazioni scritte iniziali. Funzionamento dei collegi arbitrali 11. Il
presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Un collegio
arbitrale può delegare al presidente le decisioni di carattere amministrativo e
procedurale. 12. Salvo
altrimenti disposto al titolo V (Scambi e questioni commerciali),
capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo, il
collegio arbitrale può utilizzare qualsiasi mezzo per svolgere la propria
attività, compresi telefono, fax o collegamenti informatici. 13. Soltanto
gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo
può autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni. 14. La stesura
dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non è delegabile. 15. Qualora
sorga una questione procedurale non contemplata al titolo V (Scambi e questioni
commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente
accordo e agli allegati XXXII, XXXIII e XXXIV del presente accordo, il
collegio arbitrale può, previa consultazione delle Parti, adottare una
procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni. 16. Qualora il
collegio arbitrale ritenga che vi sia una necessità di modificare uno dei
termini per i suoi procedimenti diversi dai termini stabiliti al titolo V
(Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie),
del presente accordo, o di introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere
procedurale o amministrativo, esso informa per iscritto le Parti della
controversia circa le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento,
indicando il termine o l'adeguamento necessario. Sostituzione 17. Se in un
procedimento arbitrale un arbitro non è in grado di partecipare o vi rinuncia,
o deve essere sostituito per mancato rispetto delle prescrizioni del codice di
condotta di cui all'allegato XXXIV del presente accordo, viene designato
un sostituto in conformità dell'articolo 385 del presente accordo e del
punto 8 del presente regolamento di procedura. 18. Se una
Parte della controversia ritiene che un arbitro non soddisfi le prescrizioni
del codice di condotta e che per questa ragione vada sostituito, essa ne
informa l'altra Parte della controversia entro 15 giorni dal momento in
cui ha acquisito elementi di prova sulle circostanze relative alla violazione
sostanziale del codice di condotta da parte dell'arbitro. 19. Se una
Parte della controversia ritiene che un arbitro diverso dal presidente non
soddisfi le prescrizioni del codice di condotta, le Parti della controversia si
consultano e, di comune accordo, designano un nuovo arbitro conformemente alla
procedura di cui all'articolo 385 del presente accordo e al punto 8
del presente regolamento di procedura. Qualora le Parti
della controversia non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro,
ciascuna Parte della controversia può chiedere che la questione venga
sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.
Se,
conseguentemente a tale richiesta, il presidente conclude che un arbitro non
soddisfa le prescrizioni del codice di condotta, il nuovo arbitro è designato
conformemente all'articolo 385 del presente accordo e al punto 8 del
presente regolamento di procedura. 20. Se una
Parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi le
prescrizioni del codice di condotta, le Parti si consultano e, di comune accordo,
designano un nuovo presidente conformemente alla procedura di cui
all'articolo 385 del presente accordo e al punto 8 del presente
regolamento di procedura. Qualora le Parti
non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna Parte può
chiedere che la questione venga sottoposta a uno dei membri rimanenti del
gruppo di persone presenti sul sottoelenco di presidenti compilato a norma
dell'articolo 404, paragrafo 1, del presente accordo. Il suo nome è
estratto a sorte dal presidente del Comitato di associazione riunito nella
formazione "Commercio" di cui all'articolo 438,
paragrafo 4, del presente accordo, o dal delegato del presidente, entro
cinque giorni dalla richiesta. La decisione della persona designata circa
la necessità di sostituire il presidente è definitiva. Se la persona
designata decide che il presidente in questione non soddisfa le prescrizioni
del codice di condotta, designa un nuovo presidente per estrazione a sorte tra
il gruppo di persone rimanenti sul sottoelenco di presidenti di cui
all'articolo 404, paragrafo 1, del presente accordo. La designazione
del nuovo presidente è effettuata entro cinque giorni dalla data della
decisione di cui al presente paragrafo. 21. I
procedimenti del collegio arbitrale sono sospesi per il periodo necessario a
espletare le procedure di cui ai punti 18, 19 e 20 del presente
regolamento di procedura. Audizioni 22. Consultate
le Parti della controversia e gli arbitri, il presidente del collegio arbitrale
fissa la data e l'ora dell'audizione e ne dà notifica per iscritto alle Parti
della controversia. Quando l'audizione è pubblica, tali informazioni vengono
messe a disposizione di tutti dalla Parte incaricata degli aspetti logistici
del procedimento. Salvo disaccordo di una Parte il collegio arbitrale può
decidere di non convocare un'audizione. 23. Salvo
altrimenti convenuto dalle Parti, l'audizione ha luogo a Bruxelles se la Parte
attrice è la Repubblica di Moldova e a Chisinau se la Parte attrice è l'Unione. 24. Il collegio
arbitrale può organizzare altre audizioni con l'accordo delle Parti. 25. Tutti gli
arbitri sono presenti per l'intera durata delle audizioni. 26. Indipendentemente
dal carattere pubblico del procedimento, le seguenti persone possono
presenziare all'audizione: a) i rappresentanti delle
Parti della controversia; b) gli esperti delle Parti della controversia; c) il personale amministrativo, gli interpreti, i
traduttori e gli stenografi; nonché d) gli assistenti degli arbitri. Solo i
rappresentanti e gli esperti delle Parti della controversia possono rivolgersi
al collegio arbitrale. 27. Entro i
cinque giorni precedenti la data dell'audizione ciascuna Parte della
controversia trasmette al collegio arbitrale un elenco dei nominativi delle
persone che in sede di audizione interverranno oralmente per conto della Parte
e degli altri rappresentanti o esperti che presenzieranno all'audizione. 28. Il collegio
arbitrale conduce l'audizione nel modo sottoindicato, assicurando un tempo
equivalente alla Parte attrice e alla Parte convenuta: Argomentazione a) argomentazione della Parte attrice; b) controreplica della Parte convenuta. Confutazione a) argomentazione della Parte attrice; b) controreplica della Parte convenuta. 29. Il collegio
arbitrale può rivolgere domande alle Parti della controversia in qualsiasi
momento dell'audizione. 30. Il collegio
arbitrale predispone la stesura del verbale di ciascuna audizione, che è
redatto e trasmesso quanto prima alle Parti della controversia. Le Parti della
controversia possono formulare osservazioni sul verbale e il collegio arbitrale
può tenerne conto. 31. Entro
dieci giorni dalla data dell'audizione ciascuna Parte della controversia
può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi
questione sollevata durante l'audizione. Domande scritte 32. Il collegio
arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le Parti della
controversia in qualsiasi momento del procedimento. Ciascuna delle Parti della
controversia riceve una copia delle domande rivolte dal collegio arbitrale. 33. Ciascuna
Parte della controversia trasmette inoltre all'altra Parte una copia della
propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna Parte
della controversia viene data la possibilità di inviare osservazioni scritte in
merito alle risposte fornite dall'altra Parte entro cinque giorni dalla
data di ricevimento delle risposte. Riservatezza 34. Ciascuna
Parte della controversia e i rispettivi esperti considerano riservate le
informazioni trasmesse in via riservata al collegio arbitrale dall'altra Parte
della controversia. Qualora una Parte della controversia trasmetta al collegio
arbitrale una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce
ugualmente, su richiesta dell'altra Parte, entro 15 giorni dalla data
della richiesta o, se successiva, delle comunicazioni, un riassunto non
riservato delle informazioni contenute nella comunicazione che possa essere
reso pubblico, unitamente ad una spiegazione del motivo per cui le informazioni
sono riservate. Nessuna disposizione del presente regolamento di procedura
vieta a una Parte della controversia di rendere pubblica la propria posizione,
purché nel fare riferimento alle informazioni trasmesse dall'altra Parte essa
non divulghi informazioni che quest'ultima consideri riservate. Il collegio
arbitrale si riunisce tuttavia a porte chiuse qualora le comunicazioni e le
argomentazioni di una Parte contengano informazioni riservate. Le Parti della
controversia e i loro esperti rispettano la riservatezza delle audizioni del
collegio arbitrale che si svolgono a porte chiuse. Contatti unilaterali 35. Il collegio
arbitrale non si incontra né comunica con una Parte in assenza dell'altra
Parte. 36. Nessun
arbitro può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con
una o con entrambe le Parti della controversia in assenza degli altri arbitri. Comunicazioni amicus curiae 37. Salvo
diverso accordo tra le Parti, entro tre giorni dalla sua costituzione, il
collegio arbitrale può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone
fisiche o giuridiche stabilite nel territorio di una delle Parti della
controversia, indipendenti dai governi delle Parti della controversia, purché
vengano presentate entro dieci giorni dalla costituzione del collegio
arbitrale, siano concise, non più lunghe di 15 pagine battute con
interlinea doppia e riguardino direttamente una questione di fatto o di diritto
esaminata dal collegio arbitrale. 38. La
comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la
presenta, comprese la sua cittadinanza o luogo di stabilimento, la natura delle
sue attività, il suo status giuridico, gli obiettivi generali e le sue fonti di
finanziamento, e precisa l'interesse della persona nel quadro del procedimento
arbitrale. Essa è redatta nelle lingue scelte dalle Parti della controversia in
conformità dei punti 41 e 42 del presente regolamento di procedura. 39. Nel lodo
del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che
risultano conformi ai punti 37 e 38 del presente regolamento di procedura.
Il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare nel proprio lodo le
argomentazioni contenute in dette comunicazioni, che sono notificate dal
collegio arbitrale alle Parti della controversia affinché queste ultime possano
presentare le proprie osservazioni. Le osservazioni delle Parti della
controversia sono trasmesse entro dieci giorni dalla notifica del collegio
arbitrale, che ne tiene conto. Casi urgenti 40. Nei casi
urgenti di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 11
(Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo il collegio arbitrale,
previa consultazione delle Parti della controversia, adegua ove opportuno i
termini fissati nel presente regolamento di procedura e comunica tali
adeguamenti alle Parti. Traduzione e interpretazione 41. Durante le
consultazioni di cui all'articolo 382 del presente accordo ed entro la
data della riunione di cui al punto 8, lettera e), del presente
regolamento di procedura, le Parti della controversia si adoperano per
concordare una lingua di lavoro comune ai fini dei procedimenti del collegio
arbitrale. 42. Qualora le
Parti della controversia non riescano a concordare una lingua di lavoro comune,
ciascuna Parte trasmette le proprie comunicazioni scritte nella lingua da essa
scelta. In tal caso tale Parte fornisce nel contempo una traduzione nella
lingua scelta dall'altra Parte, a meno che le sue comunicazioni non siano
redatte in una delle lingue di lavoro dell'OMC. La Parte convenuta provvede
all'interpretazione delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle Parti
della controversia. 43. I lodi del
collegio arbitrale sono notificati nella lingua o nelle lingue scelte dalle
Parti della controversia. 44. Ciascuna
Parte della controversia può formulare osservazioni sull'accuratezza della
traduzione di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente
al presente regolamento di procedura. 45. Ciascuna
Parte sostiene i costi relativi alla traduzione delle proprie comunicazioni
scritte. Tutti i costi della traduzione di un lodo arbitrale sono sostenuti in
parti uguali dalle Parti della controversia. Altre procedure 46. Il presente
regolamento di procedura si applica inoltre alle procedure di cui al
titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle
controversie), articolo 382, articolo 391, paragrafo 2,
articolo 392, paragrafo 2, articolo 393, paragrafo 2, e
articolo 395, paragrafo 2, del presente accordo. I termini fissati in
conformità del presente regolamento di procedura vengono tuttavia adeguati dal
collegio arbitrale ai termini specifici previsti per l'adozione di un lodo del
collegio arbitrale nel quadro di tali altre procedure. ________________ ALLEGATO XXXIV CODICE DI CONDOTTA DEGLI ARBITRI E DEI MEDIATORI Definizioni 1. Nel
presente codice di condotta: a) "arbitro" è un membro di un collegio
arbitrale costituito a norma dell'articolo 385 del presente accordo; b) "assistente" è una persona che, su
mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue
funzioni; c) "candidato" è una persona il cui nome
figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 404,
paragrafo 1, del presente accordo, proposta per la designazione come
arbitro a norma dell'articolo 385 del presente accordo; d) "mediatore" è una persona che conduce
una procedura di mediazione in conformità dell'allegato XXXII (Meccanismo
di mediazione) del presente accordo; e) "procedimento", salvo altrimenti
specificato, è un procedimento del collegio arbitrale a norma del titolo V
(Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle
controversie), del presente accordo; f) "personale", rispetto a un arbitro,
sono le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, diverse dagli
assistenti. Responsabilità procedimentali 2. Nel corso
dell'intero procedimento tutti i candidati e gli arbitri evitano qualsiasi
irregolarità e qualsiasi sospetto di irregolarità, sono indipendenti e
imparziali, evitano conflitti d'interesse diretti e indiretti e osservano norme
di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del
dispositivo di risoluzione delle controversie. Gli ex arbitri devono
ottemperare agli obblighi di cui ai punti 15, 16, 17 e 18 del presente
codice di condotta. Obblighi di dichiarazione 3. Prima di
essere confermato quale arbitro a norma del titolo V (Scambi e questioni
commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente
accordo, un candidato dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o
fatto tale da influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o che
potrebbe ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di
parzialità nel procedimento. A tale scopo il candidato compie ogni ragionevole
sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e
fatti. 4. Un
candidato o un arbitro comunica fatti riguardanti violazioni effettive o
potenziali del presente codice di condotta soltanto al Comitato di associazione
riunito nella formazione "Commercio" di cui all'articolo 438,
paragrafo 4, del presente accordo, ai fini dell'esame delle Parti. 5. In seguito
alla designazione ciascun arbitro continua a compiere ogni ragionevole sforzo
per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al
punto 3 del presente codice di condotta e li dichiara. L'obbligo di
dichiarazione è permanente ed impone a ogni arbitro di dichiarare interessi,
relazioni e fatti di tale natura che intervengano in qualsiasi fase del
procedimento. L'arbitro dichiara tali interessi, relazioni e fatti
comunicandoli per iscritto al Comitato di associazione riunito nella formazione
"Commercio", ai fini dell'esame delle Parti. Doveri degli arbitri 6. Un arbitro
incluso nell'elenco di arbitri di cui all'articolo 404, paragrafo 1,
del presente accordo può rinunciare alla nomina solo per un giustificato motivo
quale, ad esempio, una malattia, la partecipazione ad altri procedimenti
giudiziari o di collegi arbitrali o un conflitto d'interesse. In seguito alla conferma
della designazione gli arbitri si rendono disponibili ad esercitare ed
esercitano interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso
dell'intero procedimento, con equità e diligenza. 7. Gli
arbitri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento
e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale dovere. 8. Gli
arbitri prendono tutti i provvedimenti adeguati per garantire che il proprio
assistente e il proprio personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui
ai punti 2, 3, 4, 5, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta e le
rispettino. 9. Gli
arbitri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento. Indipendenza e imparzialità degli arbitri 10. Gli arbitri
sono indipendenti e imparziali, evitano di dare adito a sospetti di
irregolarità o di parzialità e non sono influenzati da interessi personali, da
pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione
pubblica, dalla lealtà verso una Parte o dal timore di critiche. 11. Gli arbitri
non contraggono, direttamente o indirettamente, obblighi né accettano vantaggi
che potrebbero in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto
adempimento delle loro funzioni. 12. Gli arbitri
non si servono della propria posizione nel collegio arbitrale per interessi
personali o privati. Essi evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione
che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare. 13. Gli arbitri
si adoperano affinché il loro comportamento o il loro giudizio non siano
influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale,
professionale, personale o sociale. 14. Gli arbitri
evitano di stabilire relazioni o di acquisire interessi finanziari che possano
influire sulla loro imparzialità o ingenerare un ragionevole sospetto di
irregolarità o di parzialità. Obblighi degli ex arbitri 15. Tutti gli
ex arbitri evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che essi siano
stati parziali nell'esercizio delle proprie funzioni o che abbiano tratto
vantaggio dal lodo del collegio arbitrale. Riservatezza 16. Gli arbitri
o gli ex arbitri non divulgano né si avvalgono, in alcun momento, di
informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di
un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, e in nessun caso
divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio
di altri o per nuocere agli interessi di altri. 17. Gli arbitri
non divulgano un lodo o parte di un lodo del collegio arbitrale prima della sua
pubblicazione, conformemente al titolo V (Scambi e questioni commerciali),
capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo. 18. Gli arbitri
o gli ex arbitri non divulgano, in alcun momento, le discussioni di un collegio
arbitrale o l'opinione di un arbitro. Spese 19. Ciascun
arbitro registra il tempo dedicato alla procedura e le spese sostenute e
presenta un resoconto finale al riguardo, nonché del tempo e delle spese
sostenute dal suo assistente e dal suo personale. Mediatori 20. Le
disposizioni di cui al presente codice di condotta, applicabili agli arbitri o
agli ex arbitri, si applicano, per analogia, ai mediatori. ________________ PROTOCOLLO
I RIGUARDANTE
UN ACCORDO QUADRO TRA
L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA
SUI PRINCIPI GENERALI DELLA PARTECIPAZIONE
DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA AI PROGRAMMI DELL'UNIONE Articolo 1 Alla
Repubblica di Moldova è consentito partecipare a tutti i programmi attuali e
futuri dell'Unione aperti alla partecipazione del Repubblica di Moldova, a
norma delle disposizioni di adozione di tali programmi. Articolo 2 La
Repubblica di Moldova fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'UE
corrispondente ai programmi specifici cui partecipa. Articolo 3 I
rappresentanti della Repubblica di Moldova possono partecipare, in qualità di
osservatori e per i punti che riguardano il loro paese, ai comitati di gestione
preposti al monitoraggio dei programmi ai quali la Repubblica di Moldova
contribuisce finanziariamente. Articolo 4 Alle
iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti della Repubblica di
Moldova si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e
procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione. Articolo 5 Le
modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della
Repubblica di Moldova a ciascun programma, in particolare il contributo
finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, sono definite in un
memorandum d'intesa tra la Commissione europea e le autorità competenti della
Repubblica di Moldova in base ai criteri stabiliti nei programmi in questione. Qualora
la Repubblica di Moldova chieda l'assistenza esterna dell'Unione per
partecipare a un determinato programma dell'Unione a norma dell'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo
di vicinato e partenariato, o di qualsiasi analogo atto legislativo dell'Unione
che possa essere adottato in futuro e che garantisca alla Repubblica di Moldova
l'assistenza esterna dell'Unione, le condizioni applicabili all'uso
dell'assistenza esterna dell'Unione da parte della Repubblica di Moldova sono
stabilite nel quadro di un accordo di finanziamento che rispetti in particolare
l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1638/2006. Articolo 6 In
conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del
25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile
al bilancio generale delle Comunità europee, ciascun memorandum d'intesa
concluso a norma dell'articolo 5 del presente protocollo dispone che il
controllo finanziario o le verifiche contabili o altre verifiche, comprese le indagini amministrative, sono
effettuati dalla Commissione europea, dalla Corte dei conti europea e
dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode, direttamente o sotto la loro
autorità. Sono
definite disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e
verifiche contabili, misure amministrative, sanzioni e recupero che
conferiscono alla Commissione europea, alla Corte dei conti europea e
all'Ufficio europeo per la lotta antifrode poteri equivalenti a quelli di cui
dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione. Articolo 7 Il
presente protocollo si applica nel periodo in cui il presente accordo è
applicabile. Ciascuna
Parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all'altra
Parte. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di
tale notifica. L'estinzione
del protocollo previa denuncia di una delle Parti non ha alcuna incidenza sulle
verifiche e sui controlli da eseguire, se del caso, a norma delle disposizioni
di cui agli articoli 5 e 6. Articolo 8 Entro
tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e,
successivamente con scadenza triennale, entrambe le Parti possono riesaminare
l'attuazione del presente protocollo in base all'effettiva partecipazione della
Repubblica di Moldova ai programmi dell'Unione. ________________ PROTOCOLLO
II RELATIVO
ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI
GENERALI Articolo 1 Definizioni TITOLO II DEFINIZIONE DELLA
NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" Articolo 2 Norme
generali Articolo 3 Cumulo
dell'origine Articolo 4 Prodotti
interamente ottenuti Articolo 5 Prodotti
sufficientemente lavorati o trasformati Articolo 6 Lavorazioni
o trasformazioni insufficienti Articolo 7 Unità
di riferimento Articolo 8 Accessori,
pezzi di ricambio e utensili Articolo 9 Assortimenti Articolo 10 Elementi
neutri TITOLO III REQUISITI
TERRITORIALI Articolo 11 Principio
di territorialità Articolo 12 Trasporto
diretto Articolo 13 Esposizioni TITOLO IV RESTITUZIONE O
ESENZIONE Articolo 14 Divieto
di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE Articolo 15 Norme
generali Articolo 16 Procedura
di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 Articolo 17 Rilascio
a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 Articolo 18 Rilascio
di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 Articolo 19 Rilascio
dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine
rilasciata o compilata in precedenza Articolo 20 Contabilità
separata Articolo 21 Condizioni
per la compilazione di una dichiarazione di origine Articolo 22 Esportatore
autorizzato Articolo 23 Validità
della prova dell'origine Articolo 24 Presentazione
della prova dell'origine Articolo 25 Importazioni
con spedizioni scaglionate Articolo 26 Esonero
dalla prova dell'origine Articolo 27 Documenti
giustificativi Articolo 28 Conservazione
della prova dell'origine e dei documenti giustificativi Articolo 29 Discordanze
ed errori formali Articolo 30 Importi
espressi in euro TITOLO VI METODI DI
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 31 Cooperazione
amministrativa Articolo 32 Controllo
delle prove dell'origine Articolo 33 Risoluzione
delle controversie Articolo 34 Sanzioni Articolo 35 Zone
franche TITOLO VII CEUTA E MELILLA Articolo 36 Applicazione
del presente protocollo Articolo 37 Condizioni
speciali TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 38 Modifiche
del presente protocollo Articolo 39 Disposizioni
transitorie per le merci in transito o in deposito Elenco degli
allegati Allegato I: Note
introduttive all'elenco dell'allegato II Allegato II: Elenco
delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non
originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto
originario Allegato III: Facsimile
del certificato di circolazione EUR.1 e della domanda di certificato di
circolazione EUR.1 Allegato IV: Testo
della dichiarazione di origine Dichiarazioni
comuni Dichiarazione
comune relativa al Principato di Andorra Dichiarazione
comune relativa alla Repubblica di San Marino Dichiarazione
comune concernente la revisione delle regole di origine contenute nel
protocollo II relativo alla definizione della nozione di "prodotti
originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizioni Ai fini del
presente protocollo si intende per: a) "fabbricazione": qualsiasi tipo di
lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche; b) "materiale": qualsiasi ingrediente,
materia prima, componente o parte, ecc., impiegati nella fabbricazione del
prodotto; c) "prodotto": il prodotto che viene
fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in
un'altra operazione di fabbricazione; d) "merci": sia i materiali che i
prodotti; e) "valore in dogana": il valore
determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo
VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994; f) "prezzo franco fabbrica": il prezzo
franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante della Parte nel cui
stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a
condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa
detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate
al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; g) "valore dei materiali": il valore in
dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o,
qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Parte esportatrice; h) "valore dei materiali originari": il
valore di detti materiali, come definito alla lettera g), che si applica
mutatis mutandis; i) "valore
aggiunto": la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in
dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originari delle altre Parti con cui
si applica il cumulo oppure, qualora tale valore non sia noto né verificabile,
il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Parte
esportatrice; j) "capitoli" e "voci": i
capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che
costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle
merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o
"SA"; k) "classificato": si riferisce alla
classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; l) "spedizione": i prodotti spediti
contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un
unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al
destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura; m) "territori": anche le acque
territoriali; n) "Parte": uno, alcuni o tutti gli Stati
membri dell'Unione europea, l'Unione europea o la Repubblica di Moldova; o) "autorità doganali della Parte": per
l'Unione europea, qualsiasi autorità doganale dei suoi Stati membri. TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" Articolo 2 Norme generali Ai fini
dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari di
una Parte: a) i prodotti interamente ottenuti in una Parte ai
sensi dell'articolo 4; b) i prodotti ottenuti in una Parte in cui sono
incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione
che detti materiali siano stati oggetto nella Parte interessata di lavorazioni
o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5. Articolo 3 Cumulo dell'origine In deroga
all'articolo 2, sono considerati originari di una Parte i prodotti ottenuti al
suo interno utilizzando materiali originari dell'altra Parte, purché la
lavorazione o la trasformazione consista in operazioni più complesse di quelle
di cui all'articolo 6, mentre non è necessario che i materiali dell'altra Parte
abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti. Articolo 4 Prodotti interamente ottenuti 1. Si
considerano "interamente ottenuti" in una Parte: a) i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal
suo fondo marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati e allevati; d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi
allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi
praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri
prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Parte
esportatrice, dalle sue navi; g) i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi
officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi
raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi
gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere
utilizzati come cascami; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni
manifatturiere ivi effettuate; j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo
marino al di fuori delle sue acque territoriali, purché la Parte abbia diritti
esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire
dai prodotti di cui alle lettere da a) a j). 2. Le
espressioni "le sue navi" e "le sue navi officina" di cui
al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle
navi officina: a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato
membro dell'Unione europea o nella Repubblica di Moldova; b) che battono bandiera di uno Stato membro
dell'Unione europea o della Repubblica di Moldova; c) che appartengono, in misura non inferiore al
50%, a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o della Repubblica di
Moldova, o ad una società la cui sede principale è situata in uno Stato membro
dell'Unione europea o nella Repubblica di Moldova, di cui il dirigente o i
dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la
maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea o della Repubblica di Moldova e di cui, inoltre, per quanto
riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno
metà del capitale appartiene a uno Stato membro dell'Unione europea o alla
Repubblica di Moldova o a enti pubblici o a cittadini di tale Parte; d) il cui comandante e i cui ufficiali sono
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o della Repubblica di
Moldova, e e) il cui equipaggio è composto, almeno per il 75%,
da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o della Repubblica di
Moldova. Articolo 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 1. Ai fini
dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano
sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni
stabilite nell'elenco dell'allegato II del presente protocollo. Dette condizioni
stabiliscono la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i
materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano solo a
detti materiali. Ne consegue che, se un prodotto che ha acquisito il carattere
originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella
fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in
cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei
materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione. 2. In deroga
al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate
nell'elenco di cui all'allegato II del presente protocollo, non dovrebbero
essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente
utilizzati a condizione che: a) il loro valore totale non ecceda il 10% del
prezzo franco fabbrica del prodotto; b) l'applicazione del presente paragrafo non
comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo
al valore massimo dei materiali non originari. Il presente
paragrafo non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del
sistema armonizzato. 3. I
paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni
dell'articolo 6. Articolo 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti 1. Fermo restando
il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano
insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal fatto
che siano o non siano soddisfatti i requisiti dell'articolo 5, le seguenti
lavorazioni o trasformazioni: a) le operazioni di conservazione effettuate
affinché i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il
magazzinaggio; b) la scomposizione e la composizione di confezioni; c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di
polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili; e) le operazioni di pittura e lucidatura; f) la mondatura, la sbiancatura parziale o totale,
la lucidatura e la brillatura di cereali e riso; g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare
zollette di zucchero; h) la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura
di frutta, frutta a guscio e verdura; i) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice
taglio; j) il vaglio, la cernita, la selezione, la
classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di
assortimenti di articoli); k) le semplici operazioni di inserimento in
bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su
supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio; l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette,
loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi; m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie
diverse; n) la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza; o) il semplice assemblaggio di parti di articoli
allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in
parti; p) il cumulo di due o più operazioni tra quelle di
cui alle lettere da a) a o); q) la macellazione di animali. 2. Nel
determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un
determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del
paragrafo 1 si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in
una Parte su quel prodotto. Articolo 7 Unità di riferimento 1. L'unità da
prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente
protocollo è il prodotto specifico adottato come unità di base per determinare
la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che: a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un
insieme di articoli è classificato in un'unica voce secondo il sistema
armonizzato, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento; b) quando una spedizione consiste di un certo numero
di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema
armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le
disposizioni del presente protocollo. 2. Ogniqualvolta,
conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si consideri che
l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della
classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione per la
determinazione dell'origine. Articolo 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Gli accessori, i
pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura,
una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale
equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo prezzo o per i quali non
viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con
l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione. Articolo 9 Assortimenti Gli assortimenti,
quali definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si
considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano
originari. Tuttavia un assortimento composto di prodotti originari e non
originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore
dei prodotti non originari non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica
dell'assortimento. Articolo 10 Elementi neutri Per determinare se
un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti
elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione: a) energia e combustibile; b) impianti e attrezzature; c) macchine e utensili; d) merci che non entrano e che non sono destinate a
entrare nella composizione finale del prodotto. TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI Articolo 11 Principio di territorialità 1. Le
condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di
prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione in una Parte,
fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3 e dal paragrafo 3 del presente
articolo. 2. Fatto
salvo quanto disposto dall'articolo 3, le merci originarie esportate da una
Parte verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non
originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali una prova soddisfacente
del fatto che: a) le merci reimportate sono le stesse merci che
erano state esportate, e b) le merci reimportate non sono state sottoposte ad
alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato
durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso
dell'esportazione. 3. L'acquisizione
del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non
è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori di
una Parte sui materiali esportati dalla Parte e successivamente reimportati,
purché: a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti
nella Parte o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno
oltre le operazioni di cui all'articolo 6 prima della loro esportazione; e b) alle autorità doganali siano fornite prove
soddisfacenti del fatto che: i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione
o dalla trasformazione dei materiali esportati, e ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori
della Parte in applicazione delle disposizioni del presente articolo non eccede
il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è richiesto
il riconoscimento del carattere originario. 4. Ai fini
del paragrafo 3, le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione
del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o
trasformazioni effettuate al di fuori di una Parte. Tuttavia se nell'elenco
dell'allegato II del presente protocollo si applica, ai fini della determinazione
del carattere originario del prodotto finito, una norma che fissa il valore
massimo di tutti i materiali non originari utilizzati, la somma del valore
totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della Parte
interessata e del valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Parte in
applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono superare la
percentuale indicata. 5. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, per "valore
aggiunto totale" si intendono tutti i costi sostenuti al di fuori di una
Parte, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti. 6. I
paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le
condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II del presente protocollo e che
si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in
applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 5, paragrafo 2. 7. I
paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti di cui ai
capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato. 8. Le
lavorazioni o trasformazioni contemplate dalle disposizioni del presente
articolo, effettuate al di fuori di una Parte, sono realizzate in regime di
perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo. Articolo 12 Trasporto diretto 1. Il
trattamento preferenziale previsto dall'accordo pertinente si applica
unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo
trasportati direttamente tra le Parti. Tuttavia il trasporto dei prodotti in
una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri
territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali
territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle
autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano
altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a
garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti
originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori
diversi da quelli delle Parti che fungono da parte esportatrice e parte
importatrice. 2. La prova
che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene
fornita alle autorità doganali della Parte importatrice mediante presentazione
di: a) un titolo di trasporto unico per il passaggio
dalla Parte esportatrice fino all'uscita dal paese di transito; o b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali
del paese di transito contenente: i) una descrizione esatta dei prodotti; ii) le date di scarico e ricarico dei prodotti e, se
del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e iii) la certificazione delle condizioni in cui è
avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; o c) qualsiasi documento probatorio in mancanza dei
suddetti documenti. Articolo 13 Esposizioni 1. I prodotti
originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da una Parte e
venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in una Parte, beneficiano,
all'importazione, delle disposizioni dell'accordo pertinente, purché sia
fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che: a) un esportatore ha inviato detti prodotti da una
Parte nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti; b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una
persona di una Parte; c) i prodotti sono stati consegnati nel corso
dell'esposizione o subito dopo nello stato in cui erano stati inviati
all'esposizione, e d) dal momento in cui sono stati inviati
all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla
presentazione all'esposizione stessa. 2. Alle
autorità doganali della Parte importatrice è presentata, secondo le normali
procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle
disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e
dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste
ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i
prodotti. 3. Il
paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni
pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale,
diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per
la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto
il controllo della dogana. TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE Articolo 14 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi 1. I
materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari di
una Parte per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine
conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella
Parte, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali
dazi. 2. Il divieto
di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi,
sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o di oneri di
effetto equivalente applicabili in una Parte ai materiali utilizzati nella
fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino,
di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono
esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno. 3. L'esportatore
di prodotti coperti da una prova dell'origine è pronto a presentare in
qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti atti
a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i
materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in
questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente
applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati. 4. Le
disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano anche
agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, agli accessori,
ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell'articolo 8, e agli
assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 9, se tali articoli sono non
originari. 5. Le
disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano unicamente ai materiali dei
tipi cui si applica il presente protocollo. TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE Articolo 15 Norme generali 1. I prodotti
originari di una Parte importati nell'altra Parte beneficiano delle
disposizioni degli accordi pertinenti su presentazione di una delle seguenti prove
dell'origine: a) un certificato di circolazione delle merci
EUR.1, il cui facsimile figura nell'allegato III del presente protocollo; b) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, una
dichiarazione (di seguito "dichiarazione di origine") rilasciata
dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro
documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera
sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della
dichiarazione di origine figura nell'allegato IV del presente protocollo. 2. In deroga
al paragrafo 1 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 26
i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle
disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuna
delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 16 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 1. Le
autorità doganali della Parte esportatrice rilasciano il certificato di
circolazione EUR.1 su richiesta scritta dell'esportatore o del suo
rappresentante autorizzato sotto la responsabilità dell'esportatore. 2. A tale
scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo del
certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda, i cui facsimile
figurano nell'allegato III del presente protocollo. Detti moduli sono
compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo pertinente,
conformemente alle disposizioni di diritto nazionale del paese esportatore. I
moduli, se compilati a mano, devono essere scritti a penna e in stampatello. La
descrizione dei prodotti è redatta nell'apposita casella senza righe vuote.
Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si traccia
una linea orizzontale sotto l'ultima riga della descrizione e si barra la parte
vuota. 3. L'esportatore
che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere
pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali
della Parte esportatrice in cui viene rilasciato il certificato di circolazione
EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti
in questione e l'osservanza delle altre prescrizioni di cui al presente
protocollo. 4. Fermo
restando il paragrafo 5, il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato
dalle autorità doganali di uno Stato membro dell'Unione europea o della
Repubblica di Moldova se i prodotti in questione possono essere considerati
prodotti originari dell'Unione europea o della Repubblica di Moldova e
soddisfano le altre prescrizioni di cui al presente protocollo. 5. Le
autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono
tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti
e l'osservanza delle altre prescrizioni di cui al presente protocollo. A tal
fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a
qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che
ritengano opportuno. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono
inoltre accertarsi che i moduli di cui al paragrafo 2 siano debitamente
compilati, verificando in particolare che la parte riservata alla descrizione
dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta
fraudolenta. 6. La data di
rilascio del certificato di circolazione EUR.1 deve essere indicata nella
casella 11 del certificato. 7. Il
certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto
a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha
effettivamente luogo o è assicurata. Articolo 17 Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 1. In deroga
all'articolo 16, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere
rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si
riferisce se: a) non è stato rilasciato al momento
dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze
particolari, o b) viene fornita alle autorità doganali una prova
soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato
rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici. 2. Ai fini
dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore indica nella sua domanda il
luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di
circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta. 3. Le
autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo
dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore
sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 4. I
certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori recano la seguente
dicitura in inglese: "ISSUED
RETROSPECTIVELY". 5. La
dicitura di cui al paragrafo 4 figura nella casella 7 del certificato di
circolazione EUR.1. Articolo 18 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 1. In caso di
furto, smarrimento o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1,
l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un
duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2. I
duplicati così rilasciati recano la seguente dicitura in inglese: "DUPLICATE".
3. La
dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella 7 del duplicato
del certificato di circolazione EUR.1. 4. Il
duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione
EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data. Articolo 19 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova
dell'origine rilasciata o compilata in precedenza Se i prodotti
originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale di una Parte,
l'originale della prova dell'origine può essere sostituito con uno o più
certificati di circolazione EUR.1 ai fini dell'invio di tutti i prodotti, o di
una parte di essi, altrove in quella Parte. I certificati di circolazione EUR.1
sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono
posti i prodotti. Articolo 20 Contabilità separata 1. Se la
detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e
intercambiabili comporta costi o difficoltà pratiche notevoli, su richiesta
scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione
di tali scorte l'uso della cosiddetta "contabilità separata" (di
seguito il "metodo"). 2. Questo
metodo garantisce che, in un determinato periodo di riferimento, il numero di
prodotti ottenuti che possono essere considerati "originari" coincida
con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica
delle scorte. 3. Le
autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui
al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate. 4. Il metodo
è applicato e la sua applicazione è registrata conformemente ai principi
contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato. 5. Il
beneficiario di questo metodo può emettere prove dell'origine o farne
richiesta, a seconda dei casi, per i quantitativi di prodotti che possono
essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il
beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi
sono stati gestiti. 6. Le
autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata
e possono revocarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso
improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente
protocollo. Articolo 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine 1. La
dichiarazione di origine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), può
essere compilata: a) da un esportatore autorizzato ai sensi
dell'articolo 22, o b) da qualsiasi esportatore per ogni spedizione
costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore
totale non superi 6 000 EUR. 2. Fermo
restando il paragrafo 3, la dichiarazione di origine può essere compilata se i
prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari dell'Unione
europea o della Repubblica di Moldova e soddisfano le altre prescrizioni del
presente protocollo. 3. L'esportatore
che compila una dichiarazione di origine deve essere pronto a presentare in
qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della Parte esportatrice,
tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in
questione e l'osservanza delle altre prescrizioni del presente protocollo. 4. La
dichiarazione di origine è compilata dall'esportatore dattiloscrivendo,
stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro
documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura
nell'allegato IV del presente protocollo, utilizzando una delle versioni
linguistiche stabilite in tale allegato, conformemente alle disposizioni di
diritto nazionale del paese esportatore. Le dichiarazioni manoscritte sono
compilate a penna e in stampatello. 5. Le
dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale
dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22,
tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegni alle
autorità doganali della Parte esportatrice un impegno scritto in cui accetta la
piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi
come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. 6. La
dichiarazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento
dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia
presentata nel paese importatore entro due anni dall'importazione dei prodotti
cui si riferisce. Articolo 22 Esportatore autorizzato 1. Le
autorità doganali della Parte esportatrice possono autorizzare qualsiasi
esportatore (di seguito "esportatore autorizzato") che effettui
frequenti spedizioni di prodotti conformemente alle disposizioni del presente
protocollo a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore
dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione offre
alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere
originario dei prodotti e per quanto riguarda il rispetto delle altre
prescrizioni del presente protocollo. 2. Le
autorità doganali possono subordinare il conferimento della qualità di
esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate. 3. Esse
attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale
che deve essere riportato nella dichiarazione di origine. 4. Le
autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte
dell'esportatore autorizzato. 5. Esse
possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo fanno se
l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non
soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto
dell'autorizzazione. Articolo 23 Validità della prova dell'origine 1. La prova
dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nella Parte
esportatrice e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali
della Parte importatrice. 2. Le prove
dell'origine presentate alle autorità doganali della Parte importatrice dopo la
scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere
accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando
l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. 3. Negli
altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali della Parte
importatrice possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati
presentati prima della scadenza di tale termine. Articolo 24 Presentazione della prova dell'origine Le prove
dell'origine sono presentate alle autorità doganali della Parte importatrice
conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono
chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di
importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore attestante
che i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione
dell'accordo pertinente. Articolo 25 Importazioni con spedizioni scaglionate Quando, su
richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali
della Parte importatrice, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti
smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2,
lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI
e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali
prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al
momento dell'importazione della prima spedizione scaglionata. Articolo 26 Esonero dalla prova dell'origine 1. Sono
ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova
dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o
contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di
importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati
dichiarati rispondenti alle prescrizioni del presente protocollo, laddove non
sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di
prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata nella
dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato. 2. Si
considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che
presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti
riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro
familiari quando la loro natura e quantità consentano di escludere ogni fine
commerciale. 3. Inoltre il
valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 EUR se si tratta di
piccole spedizioni, oppure 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei
bagagli personali dei viaggiatori. Articolo 27 Documenti giustificativi I documenti di cui
all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per
provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una
dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di una
Parte e soddisfano le altre prescrizioni del presente protocollo possono
consistere, tra l'altro, in: a) una prova diretta dei processi svolti
dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta
per esempio nella sua contabilità interna; b) documenti, comprovanti il carattere originario dei
materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Parte interessata, ove tali
documenti siano utilizzati conformemente al diritto nazionale; c) documenti comprovanti la lavorazione o la
trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Parte interessata,
rilasciati o compilati in tale parte, ove tali documenti siano utilizzati
conformemente al diritto nazionale; d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni
di origine, comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati
o compilati nella Parte interessata a norma del presente protocollo; e) prove sufficienti relative alla lavorazione o
alla trasformazione effettuata al di fuori della Parte interessata in
applicazione dell'articolo 11 da cui risulti che sono soddisfatti i requisiti
di tale articolo. Articolo 28 Conservazione della prova dell'origine e dei documenti giustificativi 1. L'esportatore
che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 conserva per
almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3. 2. L'esportatore
che compila una dichiarazione di origine conserva per almeno tre anni una copia
di tale dichiarazione di origine e i documenti di cui all'articolo 21,
paragrafo 3. 3. Le
autorità doganali della Parte esportatrice che rilasciano un certificato di
circolazione EUR.1 conservano per almeno tre anni il modulo di domanda di cui
all'articolo 16, paragrafo 2. 4. Le
autorità doganali della Parte esportatrice conservano per almeno tre anni i
certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni di origine ad esse
presentati. Articolo 29 Discordanze ed errori formali 1. La
constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova
dell'origine e quelle contenute nel documento presentato all'ufficio doganale
per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di
per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato
che tale documento corrisponde ai prodotti presentati. 2. In caso di
errori formali evidenti, come errori di battitura, nella prova dell'origine, il
documento non viene respinto se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla
correttezza delle indicazioni in esso riportate. Articolo 30 Importi espressi in euro 1. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 26,
paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengano fatturati in una moneta diversa
dall'euro, gli importi nelle monete nazionali delle Parti, equivalenti a quelli
espressi in euro, sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati. 2. Una
spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera
b), o dell'articolo 26, paragrafo 3, in base alla moneta utilizzata nella
fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione. 3. Gli
importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore
in tale moneta nazionale degli importi espressi in euro alla data del primo
giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla
Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno
successivo. La Commissione europea notifica gli importi pertinenti a tutti i
paesi interessati. 4. Un paese
può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla
conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo
arrotondato non può differire di più del 5% dal risultato della
conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta
nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale
di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi
arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15% del controvalore
nella moneta nazionale. Il controvalore nella moneta nazionale può essere lasciato
invariato se la conversione dovesse dar luogo a una diminuzione del
controvalore stesso. 5. Gli
importi espressi in euro sono riveduti dal sottocomitato doganale su richiesta
di una delle Parti. Nel procedere a detta revisione il sottocomitato doganale
tiene conto dell'opportunità di mantenere in termini reali gli effetti dei
valori limite stabiliti. A tal fine può decidere di modificare gli importi
espressi in euro. TITOLO VI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 31 Cooperazione amministrativa 1. Le
autorità doganali delle Parti si comunicano a vicenda, tramite la Commissione
europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici
doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo
delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e
delle dichiarazioni di origine. 2. Al fine di
garantire la corretta applicazione del presente protocollo, le Parti si
prestano, mediante le amministrazioni doganali competenti, reciproca assistenza
nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle
dichiarazioni di origine e della correttezza delle informazioni riportate in
tali documenti. Articolo 32 Controllo delle prove dell'origine 1. Il
controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o
ogniqualvolta le autorità doganali della Parte importatrice abbiano ragionevole
motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei
prodotti in questione o dell'osservanza delle altre prescrizioni del presente
protocollo. 2. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali
della Parte importatrice rispediscono alle autorità doganali della Parte
esportatrice il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata
presentata, nonché la dichiarazione di origine, o una copia di questi
documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano la domanda di
controllo. A corredo della domanda di controllo, sono inviati tutti i documenti
e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze
nelle informazioni relative alla prova dell'origine. 3. Il
controllo viene effettuato dalle autorità doganali della Parte esportatrice. A
tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a
qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore nonché a tutti gli altri
controlli che ritengano opportuni. 4. Qualora le
autorità doganali della Parte importatrice decidano di sospendere la
concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa
dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di
svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute
necessarie. 5. I
risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali
che lo hanno richiesto: essi indicano chiaramente se i documenti sono
autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari di
una Parte e se soddisfano le altre prescrizioni del presente protocollo. 6. Qualora,
in caso di ragionevole dubbio, non pervenga alcuna risposta entro dieci mesi
dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga
informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in
questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno
richiesto il controllo si astengono, salvo circostanze eccezionali, dal
concedere il beneficio del trattamento preferenziale. Articolo 33 Risoluzione delle controversie 1. Le
controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32
del presente protocollo che le autorità doganali che richiedono il controllo e
le autorità doganali incaricate di effettuarlo non siano in grado di dirimere
sono sottoposte al comitato di associazione riunito nella formazione
"Commercio" di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente
accordo. Non si applica il titolo V (Scambi e questioni commerciali),
capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo. 2. Sono
sottoposte al sottocomitato doganale le controversie, diverse da quelle
concernenti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 del presente
protocollo, che insorgano in relazione all'interpretazione del presente
protocollo. Un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del
titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle
controversie), del presente accordo può essere avviato solo nel caso in cui il
sottocomitato doganale non sia riuscito a risolvere la controversia entro sei
mesi dalla data in cui esso ne sia stato investito. 3. La
risoluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali della
Parte importatrice ha comunque luogo secondo la legislazione di tale Parte. Articolo 34 Sanzioni Chiunque compili o
faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo
scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è soggetto a
sanzioni. Articolo 35 Zone franche 1. Le Parti
adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto
la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una
zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di
manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il
deterioramento. 2. In deroga
alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari di una Parte
siano importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine e
siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti
rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione
EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme al presente
protocollo. TITOLO VII CEUTA E MELILLA Articolo 36 Applicazione del presente protocollo 1. L'espressione
"Unione europea" non comprende Ceuta e Melilla. 2. I prodotti
originari della Repubblica di Moldova importati a Ceuta o a Melilla beneficiano
sotto ogni aspetto dello stesso regime doganale applicato ai prodotti originari
del territorio doganale dell'Unione europea, ai sensi del protocollo 2
dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee. La
Repubblica di Moldova riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal
presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto
ai prodotti importati provenienti dall'Unione europea e originari della stessa. 3. Ai fini
dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo per quanto riguarda i
prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis
mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37. Articolo 37 Condizioni speciali 1. Purché
siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo
12, si considerano: 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla: a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e
Melilla; b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui
produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla
lettera a), a condizione: i) che tali prodotti siano stati oggetto di
lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5, oppure ii) che tali prodotti siano originari di una Parte e
che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre alle
operazioni di cui all'articolo 6; 2) prodotti originari della Repubblica di Moldova: a) i prodotti interamente ottenuti nella Repubblica
di Moldova: b) i prodotti ottenuti nella Repubblica di Moldova
nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla
lettera a), a condizione: i) che tali prodotti siano stati oggetto di
lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5, oppure ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e
Melilla o dell'Unione europea e che siano stati oggetto di lavorazioni o
trasformazioni che vanno oltre alle operazioni di cui all'articolo 6. 2. Ceuta
e Melilla sono considerate un unico territorio. 3. L'esportatore
o il suo rappresentante autorizzato appone le diciture "Repubblica di
Moldova" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di
circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine. Nel caso dei prodotti
originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione è riportata nella
casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o nelle dichiarazioni di
origine. 4. Le
autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente
protocollo a Ceuta e Melilla. TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 38 Modifiche del presente protocollo Il sottocomitato
doganale può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo. Articolo 39 Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito Le disposizioni del
presente accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni
del presente protocollo che alla data dell'entrata in vigore del presente
accordo si trovano in transito nel territorio delle Parti oppure in regime di
deposito provvisorio in magazzini doganali o zone franche, a condizione che
vengano presentati alle autorità doganali della Parte importatrice, entro
quattro mesi da tale data, una prova dell'origine compilata a posteriori e
documenti attestanti che le merci sono state trasportate direttamente a norma
dell'articolo 12. ________________ ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO II Note introduttive all'elenco dell'allegato II DEL PROTOCOLLO II Nota 1 L'elenco
stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa
considerare che detti prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o
trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo. Nota 2 2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il
prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del
sistema armonizzato, la seconda riporta la designazione delle merci usata in
detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime
due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni
casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex"; ciò
significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di
voce descritta nella colonna 2. 2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci
raggruppate insieme o il numero di un capitolo e, di conseguenza, la
designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le
corrispondenti regole della colonna 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che
nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una
delle voci raggruppate nella colonna 1. 2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole
applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino
riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti
regole delle colonne 3 o 4. 2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due
colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3 sia nella
colonna 4, l'esportatore può scegliere di applicare la regola della
colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è
riportata alcuna regola di origine, si deve applicare la regola della
colonna 3. Nota 3 3.1. Le disposizioni dell'articolo 5 del presente
protocollo, relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto
originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applicano
indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello
stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro
stabilimento di una Parte. Esempio: Un
motore della voce 8407, per il quale la regola di origine impone che il valore
dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo
franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai
legati" della voce ex 7224. Se
la forgiatura è stata effettuata nell'Unione europea a partire da un lingotto
non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto
originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto
esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore,
indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento
industriale o in un altro stabilimento nell'Unione europea. Nell'addizionare il
valore dei materiali non originari utilizzati non si tiene quindi conto del
valore del lingotto non originario. 3.2. La regola che figura nell'elenco specifica la
lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di
lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce il carattere di prodotto
originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non
può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un
materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale
materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma in uno stadio
successivo non lo è. 3.3. Fermo restando quanto disposto alla
nota 3.2, quando una regola utilizza l'espressione "fabbricazione a
partire da materiali di qualsiasi voce", tutti i materiali di qualsiasi
voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del
prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni
eventualmente indicate nella norma stessa. Tuttavia,
quando una regola utilizza l'espressione "Fabbricazione a partire da
materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..."
oppure "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi
gli altri materiali della stessa voce del prodotto", significa che si
possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti
alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2
dell'elenco. 3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un
prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è
ammesso l'uso di uno o più materiali, ma non che tutti questi materiali debbano
essere utilizzati simultaneamente. Esempio: La
regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego
di fibre naturali nonché, tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa
che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une
o le altre, oppure entrambe. 3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un
prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale
condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non
possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda
i tessili). Esempio: La
regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude
specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali
minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da
cereali. Ciò
non si applica tuttavia ai prodotti che, pur non potendo essere fabbricati a
partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere
prodotti a partire da un materiale della stessa natura a uno stadio di
lavorazione precedente. Esempio: Nel
caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali
non tessuti, se per tale gruppo di prodotti il materiale non originario
utilizzato può unicamente essere il filato, non è ammesso partire da
"tessuti non tessuti", nemmeno se questi non possono essere
normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe
normalmente trovarsi a uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di
fibra. 3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di
materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo,
tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di
tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale
più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole
percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono. Nota 4 4.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre
naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche
che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami;
salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali"
comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma
non filate. 4.2. Il termine "fibre naturali" comprende i
crini della voce 0511, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le
fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101
a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre
fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305. 4.3. Nell'elenco le espressioni "pasta
tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la
fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati
nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e
filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta. 4.4. Nell'elenco per "fibre sintetiche o
artificiali in fiocco" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in
fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507. Nota 5 5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa
riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si
applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di
tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10% del peso totale di
tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4). 5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 può
essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione
entrano due o più materiali tessili di base. Per
materiali tessili di base si intendono i seguenti: ‑ seta; ‑ lana; ‑ peli grossolani di animali; ‑ peli fini di animali; ‑ crine di cavallo; ‑ cotone; ‑ carta e materiali per la fabbricazione
della carta; ‑ lino; ‑ canapa; ‑ iuta ed altre fibre tessili liberiane; ‑ sisal ed altre fibre tessili del genere
Agave; ‑ cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili
vegetali; ‑ filamenti sintetici; ‑ filamenti artificiali; ‑ filamenti conduttori elettrici; ‑ fibre sintetiche in fiocco di
polipropilene; ‑ fibre sintetiche in fiocco di poliestere; ‑ fibre sintetiche in fiocco di poliammide; ‑ fibre sintetiche in fiocco di
poliacrilonitrile; ‑ fibre sintetiche in fiocco di poliimmide; ‑ fibre sintetiche in fiocco di
politetrafluoroetilene; ‑ fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro
di fenilene); ‑ fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro
di vinile); ‑ altre fibre sintetiche in fiocco; ‑ fibre artificiali in fiocco di viscosa; ‑ altre fibre artificiali in fiocco; ‑ filati di poliuretano segmentato con
segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti; ‑ filati di poliuretano segmentato con
segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti; ‑ prodotti di cui alla voce 5605
(filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di
un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia
plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a
5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra
due pellicole di plastica; ‑ altri prodotti di cui alla voce 5605. Esempio: Un
filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e
da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La
massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie
che non soddisfano le regole di origine (che richiedono una fabbricazione a
partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10%,
in peso, del filato. Esempio: Un
tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della
voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è
un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non
soddisfano le regole di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da
sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le
regole di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre
naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o
una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non ecceda il 10% del
peso del tessuto. Esempio: Una
superficie tessile "tufted" della voce 5802, ottenuta da filati di
cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210, è un prodotto
misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da
filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati
sono essi stessi misti. Esempio: Ovviamente,
se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da
filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie
tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto, poiché si tratta di due
materiali tessili di base diversi. 5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione
entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di
polietere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20% per tali filati. 5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra
del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di
un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di
alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con
adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica", la
tolleranza per tale nastro è del 30%. Nota 6 6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza
dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente
nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le
controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il
prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da
quella del prodotto e il loro valore non ecceda l'8% del prezzo franco fabbrica
del prodotto. 6.2. Ferma restando la nota 6.3, i materiali non
classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili,
possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili. Esempio: Se
una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i
pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici
come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50
a 63. Per lo stesso motivo, ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo
anche se queste normalmente contengono materiali tessili. 6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale,
nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener
conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50
a 63. Nota 7 7.1. I "trattamenti definiti" di cui alle
voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle
seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di
frazionamento molto spinto; c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni
seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato, all'oleum o all'anidride
solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e
depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o
bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; i) isomerizzazione. 7.2. I "trattamenti definiti" di cui alle
voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di
frazionamento molto spinto; c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni
seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o
all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione
e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo
o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; i) isomerizzazione; j) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710,
desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di
zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266‑59 T); k) solo per i prodotti della voce 2710,
deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione; l) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710,
trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno
partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione
superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in
presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti definiti
i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710
aventi, in particolare, lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad
esempio l'hydrofinishing o la decolorazione); m) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710,
distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese
le perdite, meno di 30% a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86; n) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e
dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza; o) solo per i prodotti greggi (diversi dalla
vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina
contenente, in peso, meno di 0,75% di olio) della voce ex 2712, disoleatura
mediante cristallizzazione frazionata. 7.3. Ai sensi delle voci ex 2707,
da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, le
operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la
disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un
tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi
combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono
l'origine. ________________ ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO II Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti
i materiali non originari affinché il prodotto trasformato
possa avere il carattere di prodotto originario Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dal presente accordo. È
pertanto necessario consultare le altre parti del presente accordo. Voce SA || Designazione delle merci || Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2) || (3) o (4) capitolo 1 || Animali vivi || Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti || capitolo 2 || Carne e frattaglie commestibili || Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti || capitolo 3 || Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici || Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti || ex capitolo 4 || Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti || 0403 || latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao || Fabbricazione in cui: ‑ tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; ‑ tutti i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari; e ‑ il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex capitolo 5 || Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti || ex 0502 || Setole di maiale o di cinghiale, preparate || Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole || capitolo 6 || Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale || Fabbricazione in cui: ‑ tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti, e ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || capitolo 7 || Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci || Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti || capitolo 8 || Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni || Fabbricazione in cui: ‑ tutti i frutti utilizzati sono interamente ottenuti, e ‑ il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex capitolo 9 || Caffè, tè, mate e spezie, esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti || 0901 || Caffè, anche torrefatto o decaffeinato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce || 0902 || Tè, anche aromatizzato || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce || ex 0910 || Miscele di spezie || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce || capitolo 10 || Cereali || Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti || ex capitolo 11 || Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti || ex 1106 || Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati || Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708 || capitolo 12 || Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi || Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti || 1301 || Gommalacca; gomme, resine, gommoresine e oleoresine (per esempio balsami), naturali || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 1302 || Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar‑agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: || || ‑ mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati || Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati ‑ altri || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto capitolo 14 || Materie da intreccio; altri prodotti di origine vegetale non nominati né compresi altrove || Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti || ex capitolo 15 || Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || 1501 || Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: || || ‑ grassi di ossa o grassi di cascami || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 ‑ altri || Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207 1502 || Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 || || ‑ grassi di ossa o grassi di cascami || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506 ‑ altri || Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti 1504 || Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: || || ‑ frazioni solide || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 ‑ altri || Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti ex 1505 || Lanolina raffinata || Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505 || 1506 || Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: || || ‑ Frazioni solide || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 ‑ altri || Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti da 1507 a 1515 || Oli vegetali e loro frazioni: || || ‑ olio di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ‑ frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba || Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 ‑ altri || Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti 1516 || Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati || Fabbricazione in cui: ‑ tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti, e ‑ tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 || 1517 || Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 || Fabbricazione in cui: ‑ tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti, e ‑ tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 || capitolo 16 || Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici || Fabbricazione: ‑ a partire da animali del capitolo 1, e/o ‑ in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti || ex capitolo 17 || Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || ex 1701 || Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 1702 || Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: || || ‑ maltosio e fruttosio chimicamente puri || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 ‑ altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ‑ altri || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari ex 1703 || Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 1704 || Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto || capitolo 18 || Cacao e sue preparazioni || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 1901 || Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: || || ‑ estratti di malto || Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 ‑ altri || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 1902 || Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: || || ‑ contenenti, in peso, il 20% o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi || Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il grano duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti ‑ contenenti, in peso, più del 20% di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi || Fabbricazione in cui: ‑ tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il grano duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti, e ‑ tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti 1903 || Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecola, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108 || 1904 || Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806, ‑ in cui tutti i cereali e la farina (ad eccezione del grano duro e del granturco Zea indurata e dei loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 1905 || Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11 || ex capitolo 20 || Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi: || Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti || ex 2001 || Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5%, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || ex 2004 ed ex 2005 || Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || 2006 || Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 2007 || Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex 2008 || ‑ Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole || Fabbricazione in cui il valore di tutta la frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati eccede il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ‑ Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ‑ Altre, esclusa la frutta (compresa la frutta a guscio) cotta ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelata || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 2009 || Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex capitolo 21 || Preparazioni alimentari diverse, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || 2101 || Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta || 2103 || Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: || || ‑ preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Si possono tuttavia utilizzare la farina di senapa o la senapa preparata ‑ farina di senapa e senapa preparata || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce ex 2104 || Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 || 2106 || Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex capitolo 22 || Bevande, liquidi alcolici ed aceti, esclusi: || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati sono interamente ottenuti || 2202 || Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, ‑ in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari || 2207 || Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 2207 o 2208, e ‑ in cui tutta l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5% in volume || 2208 || Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 2207 o 2208, e ‑ in cui tutta l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5% in volume || ex capitolo 23 || Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || ex 2301 || Farine di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana || Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti || ex 2303 || Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40% in peso || Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto || ex 2306 || Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore al 3% || Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate sono interamente ottenute || 2309 || Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali || Fabbricazione in cui: ‑ tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari, e ‑ tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti || ex capitolo 24 || Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti || 2402 || Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco || Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari || ex 2403 || Tabacco da fumo || Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari || ex capitolo 25 || Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || ex 2504 || Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata || Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione di grafite cristallina greggia || ex 2515 || Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm || Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm || ex 2516 || Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm || Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm || ex 2518 || Dolomite calcinata || Calcinazione della dolomite non calcinata || ex 2519 || Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato. || ex 2520 || Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex 2524 || Fibre di amianto naturali || Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto) || ex 2525 || Mica in polvere || Triturazione della mica o dei residui di mica || ex 2530 || Terre coloranti, calcinate o polverizzate || Calcinazione o triturazione di terre coloranti || capitolo 26 || Minerali, scorie e ceneri || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || ex capitolo 27 || Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || ex 2707 || Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, distillanti più del 65% del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili || Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ([1]) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex 2709 || Oli greggi di minerali bituminosi || Distillazione distruttiva di materiali bituminosi || 2710 || Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli || Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ([2]) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 2711 || Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi || Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ([3]) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 2712 || Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati || Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ([4]) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 2713 || Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi || Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ([5]) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 2714 || Bitumi e asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche || Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ([6]) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 2715 || Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs") || Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ([7]) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex capitolo 28 || Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2805 || "Mischmetall" || Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex 2811 || Triossido di zolfo || Fabbricazione a partire da biossido di zolfo || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2833 || Solfato di alluminio || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex 2840 || Perborato di sodio || Fabbricazione a partire da tetraborato di disodio pentaidrato || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2852 || Composti del mercurio di eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 29 || Prodotti chimici organici, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2901 || Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili || Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ([8]) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex 2902 || Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili || Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ([9]) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex 2905 || Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 2915 || Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2932 || ‑ Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ‑ Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 2933 || Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 2934 || Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2939 || Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, il 50% o più di alcaloidi || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex capitolo 30 || Prodotti farmaceutici, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 3002 || Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: || || || ‑ Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi i materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente designazione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || || ‑ altri || || || ‑‑ Sangue umano || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente designazione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || || ‑‑ sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente designazione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || || ‑‑ frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente designazione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || || ‑‑ emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente designazione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || || ‑‑ altri || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente designazione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 3003 e 3004 || Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006): || || || ‑ ottenuti a partire da amicacina della voce 2941 || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 e 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || || ‑ altri || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 e 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto; e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex 3006 || ‑ Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4 k) di questo capitolo || Si conserva l'origine del prodotto nella sua classificazione originaria || || ‑ Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili: || || || ‑ di plastica || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ‑ in tessuto || Fabbricazione a partire da (7): – fibre naturali – fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili || || ‑ Dispositivi per stomia || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex capitolo 31 || Concimi, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3105 || Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: ‑ nitrato di sodio ‑ calciocianamide ‑ solfato di potassio ‑ solfato di magnesio e di potassio || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto; e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 32 || Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3201 || Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati || Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3205 || Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ([10]) || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della voce 3205 a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 33 || Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche; esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3301 || Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un "gruppo" ([11]) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 34 || Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3403 || Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70% in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi || Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ([12]) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 3404 || Cere artificiali e cere preparate: || || || ‑ a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || || ‑ altri || Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: ‑ gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || || ‑ gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823, e || || || ‑ i materiali della voce 3404 || || || Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex capitolo 35 || Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3505 || Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: || || || ‑ eteri ed esteri di amidi e fecole || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ‑ altri || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3507 || Enzimi preparati non nominati né compresi altrove || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || capitolo 36 || Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 37 || Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3701 || Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori: || || || ‑ pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo, in caricatori || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ‑ altri || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali delle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3702 || Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3704 || Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 38 || Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3801 || ‑ Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; paste di carbonio per elettrodi || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || || ‑ Grafite in forma di pasta, costituita da una miscela di più del 30%, in peso, di grafite e di oli minerali || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3803 || Tallol raffinato || Raffinazione di tallol greggio || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3805 || Essenza di trementina al solfato, depurata || Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3806 || "Gomme-esteri" || Fabbricazione a partire da acidi resinici || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3807 || Pece nera (pece di catrame vegetale) || Distillazione del catrame di legno || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3808 || Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 3809 || Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 3810 || Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 3811 || Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: || || || ‑ additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || || ‑ altri || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 3812 || Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 3813 || Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 3814 || Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 3818 || Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 3819 || Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno del 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 3820 || Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex 3821 || Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 3822 || Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 3823 || Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: || || || ‑ acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || || ‑ alcoli grassi industriali || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823 || 3824 || Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove: || || || ‑ i seguenti prodotti di questa voce: ‑‑ leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali ‑‑ acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri ‑‑ sorbitolo diverso da quello della voce 2905 || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ‑‑ solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali ‑‑ scambiatori di ioni ‑‑ composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche || || || ‑‑ ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas ‑‑ acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante ‑‑ acidi solfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri ‑‑ olio di flemma e olio di Dippel ‑‑ miscele di sali aventi differenti anioni ‑‑ paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto || || || ‑ altri || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || da 3901 a 3915 || Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica, esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912, per i quali le relative regole sono specificate di seguito: || || || ‑ prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99%, in peso, del tenore totale del polimero || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ([13]) || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ‑ altri || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ([14]) || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3907 || ‑ Copolimeri ottenuti da policarbonati e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ([15]) || || ‑ Poliestere || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) || 3912 || Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || da 3916 a 3921 || Semilavorati e lavori di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per i quali le relative regole sono specificate in appresso: || || || ‑ prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ‑ altri || || || ‑‑ prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99%, in peso, del tenore totale del polimero || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ([16]) || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ‑‑ altri || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ([17]) || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3916 ed ex 3917 || Profilati e tubi || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3920 || ‑ Fogli o pellicole di ionomeri || Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero di etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ‑ Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex 3921 || Fogli di plastica, metallizzati || Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti, di spessore inferiore a 23 micron ([18]) || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto da 3922 a 3926 || Articoli di plastica || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex capitolo 40 || Gomma e lavori di gomma, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || ex 4001 || Lastre "crêpe" di gomma per suole || Laminazione di fogli "crêpe" di gomma naturale || 4005 || Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 4012 || Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma: || || || ‑ pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerati, di gomma || Rigenerazione di pneumatici usati o di gomme piene o semipiene usate || || ‑ altri || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012 || ex 4017 || Lavori di gomma indurita || Fabbricazione a partire da gomma indurita || ex capitolo 41 || Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || ex 4102 || Pelli gregge di ovini, senza vello || Slanatura di pelli di ovini || da 4104 a 4106 || Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati || Riconciatura di cuoio e pelli conciati o Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || 4107, 4112 e 4113 || Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113 || ex 4114 || Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli metallizzati || Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113 a condizione che il loro valore totale non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || capitolo 42 || Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || ex capitolo 43 || Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || ex 4302 || Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: || || || ‑ tavole, croci e manufatti simili || Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate || || ‑ altri || Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite || 4303 || Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelle da pellicceria || Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302 || ex capitolo 44 || Legno e lavori di legno; carbone di legna; esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || ex 4403 || Legno squadrato || Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato || ex 4407 || Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm || Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa || ex 4408 || Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa || Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa || ex 4409 || Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: || || || ‑ levigato o incollato con giunture di testa || Levigatura o incollatura con giunture di testa || || ‑ liste e modanature || Fabbricazione di liste e modanature || da ex 4410 a ex 4413 || Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili || Fabbricazione di liste e modanature || ex 4415 || Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno || Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato || ex 4416 || Fusti, botti, tini, mastelli e altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno || Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato || ex 4418 || ‑ Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno || || ‑ Liste e modanature || Fabbricazione di liste e modanature || ex 4421 || Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature || Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 || ex capitolo 45 || Sughero e lavori di sughero, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || 4503 || Lavori di sughero naturale || Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501 || capitolo 46 || Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || capitolo 47 || Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti) || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || ex capitolo 48 || Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || ex 4811 || Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati || Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 || 4816 || Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole || Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 || 4817 || Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per la corrispondenza || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex 4818 || Carta igienica || Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 || ex 4819 || Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci e altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex 4820 || Blocchi di carta da lettere || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex 4823 || Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura || Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 || ex capitolo 49 || Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || 4909 || Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni o applicazioni || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911 || 4910 || Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: || || || ‑ calendari del genere "perpetuo", o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || || ‑ altri || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911 || ex capitolo 50 || Seta, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || ex 5003 || Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati || Cardatura o pettinatura dei cascami di seta || da 5004 a ex 5006 || Filati di seta e filati di cascami di seta || Fabbricazione a partire da ([19]): ‑ seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, ‑ altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, ‑ materiali chimici o paste tessili, o ‑ materiali per la fabbricazione della carta || 5007 || Tessuti di seta o di cascami di seta: || || || ‑ contenenti fili di gomma || Fabbricazione a partire da filati semplici ([20]) || || ‑ altri || Fabbricazione a partire da ([21]): || || || ‑ filati di cocco, ‑ fibre naturali, ‑ fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, ‑ materiali chimici o paste tessili, o ‑ carta o || || || Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex capitolo 51 || Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || da 5106 a 5110 || Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine || Fabbricazione a partire da ([22]): ‑ seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, ‑ fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, ‑ materiali chimici o paste tessili, o ‑ materiali per la fabbricazione della carta || da 5111 a 5113 || Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: || || || ‑ contenenti fili di gomma || Fabbricazione a partire da filati semplici ([23]) || || ‑ altri || Fabbricazione a partire da ([24]): || || || ‑ filati di cocco, ‑ fibre naturali, ‑ fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, ‑ materiali chimici o paste tessili, o ‑ carta o || || || Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex capitolo 52 || Cotone, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || da 5204 a 5207 || Filati di cotone || Fabbricazione a partire da ([25]): ‑ seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, ‑ fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, ‑ materiali chimici o paste tessili, o ‑ materiali per la fabbricazione della carta || da 5208 a 5212 || Tessuti di cotone: || || || ‑ contenenti fili di gomma || Fabbricazione a partire da filati semplici ([26]) || || ‑ altri || Fabbricazione a partire da ([27]): || || || ‑ filati di cocco, ‑ fibre naturali, ‑ fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, ‑ materiali chimici o paste tessili, o ‑ carta o || || || Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex capitolo 53 || Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || da 5306 a 5308 || Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta || Fabbricazione a partire da ([28]): ‑ seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, ‑ fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, ‑ materiali chimici o paste tessili, o ‑ materiali per la fabbricazione della carta || da 5309 a 5311 || Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: || || || ‑ contenenti fili di gomma || Fabbricazione a partire da filati semplici ([29]) || || ‑ altri || Fabbricazione a partire da ([30]): ‑ filati di cocco, ‑ filati di iuta, ‑ fibre naturali, ‑ fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, ‑ materiali chimici o paste tessili, o ‑ carta o || || || Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto || da 5401 a 5406 || Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali || Fabbricazione a partire da ([31]): ‑ seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, ‑ fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, ‑ materiali chimici o paste tessili, o ‑ materiali per la fabbricazione della carta || 5407 e 5408 || Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: || || || ‑ contenenti fili di gomma || Fabbricazione a partire da filati semplici ([32]) || || ‑ altri || Fabbricazione a partire da ([33]): || || || ‑ filati di cocco, ‑ fibre naturali, ‑ fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, ‑ materiali chimici o paste tessili, o ‑ carta o || || || Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto || da 5501 a 5507 || Fibre sintetiche o artificiali in fiocco || Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili || da 5508 a 5511 || Filati e filati per cucire || Fabbricazione a partire da ([34]): ‑ seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, ‑ fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, ‑ materiali chimici o paste tessili, o ‑ materiali per la fabbricazione della carta || da 5512 a 5516 || Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: || || || ‑ contenenti fili di gomma || Fabbricazione a partire da filati semplici ([35]) || || ‑ altri || Fabbricazione a partire da ([36]): ‑ filati di cocco, ‑ fibre naturali, ‑ fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, ‑ materiali chimici o paste tessili, o ‑ carta o || || || Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex capitolo 56 || Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; esclusi: || Fabbricazione a partire da ([37]): ‑ filati di cocco, ‑ fibre naturali, ‑ materiali chimici o paste tessili, o ‑ materiali per la fabbricazione della carta || 5602 || Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: || || || ‑ feltri all'ago || Fabbricazione a partire da ([38]): ‑ fibre naturali, o ‑ materiali chimici o paste tessili Tuttavia: || || || ‑ il filato di polipropilene della voce 5402, ‑ le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o ‑ i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || || ‑ altri || Fabbricazione a partire da ([39]): ‑ fibre naturali, ‑ fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o ‑ materiali chimici o paste tessili || 5604 || Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: || || || ‑ fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili || Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili || || ‑ altri || Fabbricazione a partire da ([40]): ‑ fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, ‑ materiali chimici o paste tessili, o ‑ materiali per la fabbricazione della carta || 5605 || Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo || Fabbricazione a partire da ([41]): ‑ fibre naturali, ‑ fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, ‑ materiali chimici o paste tessili, o ‑ materiali per la fabbricazione della carta || 5606 || Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella" || Fabbricazione a partire da ([42]): ‑ fibre naturali, ‑ fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, ‑ materiali chimici o paste tessili, o ‑ materiali per la fabbricazione della carta || capitolo 57 || Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili: || || || ‑ di feltro all'ago || Fabbricazione a partire da ([43]): ‑ fibre naturali, o ‑ materiali chimici o paste tessili Tuttavia: || || || ‑ i filati di polipropilene della voce 5402, ‑ le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o ‑ i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto || || ‑ di altri feltri || Fabbricazione a partire da ([44]): ‑ fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure ‑ materiali chimici o paste tessili || || ‑ altri || Fabbricazione a partire da ([45]): ‑ filati di cocco o di iuta, ‑ filati di filamenti sintetici o artificiali ‑ fibre naturali, o ‑ fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto || ex capitolo 58 || Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi: || || || ‑ elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma || Fabbricazione a partire da filati semplici ([46]) || || ‑ altri || Fabbricazione a partire da ([47]): || || || ‑ fibre naturali, ‑ fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o ‑ materiali chimici o paste tessili o || || || Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 5805 || Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || 5810 || Ricami in pezza, in strisce o in motivi || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 5901 || Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria || Fabbricazione a partire da filati || 5902 || Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: || || || ‑ contenenti, in peso, non più del 90% di materie tessili || Fabbricazione a partire da filati || || ‑ altri || Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili || 5903 || Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 || Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 5904 || Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati || Fabbricazione a partire da filati ([48]) || 5905 || Rivestimenti murali di materie tessili: || || || ‑ impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie || Fabbricazione a partire da filati || || ‑ altri || Fabbricazione a partire da ([49]): || || || ‑ filati di cocco, ‑ fibre naturali, ‑ fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o ‑ materiali chimici o paste tessili o || || || Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 5906 || Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: || || || ‑ Stoffe a maglia || Fabbricazione a partire da ([50]): ‑ fibre naturali, ‑ fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o ‑ materiali chimici o paste tessili || || ‑ Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90% di materie tessili || Fabbricazione a partire da sostanze chimiche || || ‑ altri || Fabbricazione a partire da filati || 5907 || Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili || Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 5908 || Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: || || || ‑ reticelle ad incandescenza, impregnate || Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia || || ‑ altri || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || da 5909 a 5911 || Manufatti tessili per usi industriali: || || || ‑ dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 || Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 || || ‑ tessuti feltrati o non feltrati, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911 || Fabbricazione a partire da ([51]): ‑ filati di cocco, ‑ i materiali seguenti: ‑‑ filati di politetrafluoroetilene ([52]), ‑‑ filati di poliammide, ritorti e spalmati, impregnati o coperti di resina fenolica, ‑‑ filati di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico, || || || ‑‑ monofilati di politetrafluoroetilene ([53]), ‑‑ filati di fibre tessili sintetiche in poli(p‑fenilentereftalammide), ‑‑ filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici ([54]), || || || ‑‑ monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4-cicloesandietanolo e di acido isoftalico, ‑‑ fibre naturali, ‑‑ fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o ‑‑ materiali chimici o paste tessili || || ‑ altri || Fabbricazione a partire da ([55]): ‑ filati di cocco, ‑ fibre naturali, ‑ fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o ‑ materiali chimici o paste tessili || capitolo 60 || Stoffe a maglia || Fabbricazione a partire da ([56]): ‑ fibre naturali, ‑ fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o ‑ materiali chimici o paste tessili || capitolo 61 || Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia: || || || ‑ ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta || Fabbricazione a partire da filati ([57])([58]) || || ‑ altri || Fabbricazione a partire da ([59]): ‑ fibre naturali, ‑ fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o ‑ materiali chimici o paste tessili || ex capitolo 62 || Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi: || Fabbricazione a partire da filati ([60])([61]) || ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211 || Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed accessori di abbigliamento confezionati per bambini piccoli, ricamati || Fabbricazione a partire da filati ([62]) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ([63]) || ex 6210 ed ex 6216 || Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato || Fabbricazione a partire da filati ([64]) o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ([65]) || 6213 e 6214 || Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: || || || ‑ ricamati || Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi ([66])([67]) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ([68]) || || ‑ altri || Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi ([69])([70]) o || || || Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutte le merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 6217 || Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212: || || || ‑ ricamati || Fabbricazione a partire da filati ([71]) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ([72]) || || ‑ equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato || Fabbricazione a partire da filati ([73]) o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ([74]) || || ‑ Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || || ‑ Altri || Fabbricazione a partire da filati ([75]) || ex capitolo 63 || Altri accessori di abbigliamento confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || da 6301 a 6304 || Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: || || || ‑ in feltro, non tessuti || Fabbricazione a partire da ([76]): ‑ fibre naturali, o ‑ materiali chimici o paste tessili || || ‑ altri || || || ‑‑ ricamati || Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi ([77])([78]) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto) a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || || ‑‑ altri || Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi ([79])([80]) || 6305 || Sacchi e sacchetti da imballaggio || Fabbricazione a partire da ([81]): ‑ fibre naturali, ‑ fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o ‑ materiali chimici o paste tessili || 6306 || Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: || || || ‑ non tessuti || Fabbricazione a partire da ([82])([83]): ‑ fibre naturali, o ‑ materiali chimici o paste tessili || || ‑ altri || Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi ([84])([85]) || 6307 || Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 6308 || Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto || Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento || ex capitolo 64 || Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti; esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 || 6406 || Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || ex capitolo 65 || Cappelli, copricapo ed altre acconciature, loro parti, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || 6505 || Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite || Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ([86]) || ex capitolo 66 || Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || 6601 || Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || capitolo 67 || Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || ex capitolo 68 || Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || ex 6803 || Lavori di ardesia naturale o agglomerata || Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata || ex 6812 || Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce || ex 6814 || Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie || Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) || capitolo 69 || Prodotti ceramici || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || ex capitolo 70 || Vetro e lavori di vetro, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || ex 7003, ex 7004 ed ex 7005 || Vetro con uno strato non riflettente || Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 || 7006 || Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie: || || || ‑ lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII ([87]) || Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006 || || ‑ altri || Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 || 7007 || Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro || Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 || 7008 || Vetri isolanti a pareti multiple || Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 || 7009 || Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi || Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 || 7010 || Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 7013 || Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex 7019 || Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati || Fabbricazione a partire da: ‑ stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, oppure ‑ lana di vetro || ex capitolo 71 || Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || ex 7101 || Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex 7102, ex 7103 ed ex 7104 || Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate || Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate || 7106, 7108 e 7110 || Metalli preziosi: || || || ‑ greggi || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 e 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni || || ‑ semilavorati o in polvere || Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi || ex 7107, ex 7109 ed ex 7111 || Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati || Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi || 7116 || Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 7117 || Minuterie di fantasia || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o || || || Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex capitolo 72 || Ghisa, ferro e acciaio, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || 7207 || Semiprodotti di ferro o di acciai non legati || Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205 || da 7208 a 7216 || Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati || Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 || 7217 || Fili di ferro o di acciai non legati || Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 || ex 7218, da 7219 a 7222 || Semiprodotti, prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di acciai inossidabili || Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218 || 7223 || Fili di acciai inossidabili || Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218 || ex 7224, da 7225 a 7228 || Semiprodotti, prodotti laminati piatti, prodotti laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse), barre e profilati in altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati || Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224 || 7229 || Fili di altri acciai legati || Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224 || ex capitolo 73 || Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || ex 7301 || Palancole || Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 || 7302 || Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie || Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 || 7304, 7305 e 7306 || Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio || Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224 || ex 7307 || Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti || Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 35% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 7308 || Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati || ex 7315 || Catene antisdrucciolevoli || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex capitolo 74 || Rame e lavori di rame, esclusi: || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 7401 || Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame) || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || 7402 || Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || 7403 || Rame raffinato e leghe di rame, greggio: || || || ‑ rame raffinato || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || || ‑ leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi || Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame || 7404 || Cascami e avanzi di rame || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || 7405 || Leghe madri di rame || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || ex capitolo 75 || Nichel e lavori di nichel, esclusi: || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || da 7501 a 7503 || Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel e altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami e avanzi di nichel || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || ex capitolo 76 || Alluminio e lavori di alluminio, esclusi: || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 7601 || Alluminio greggio || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio || 7602 || Cascami e avanzi di alluminio || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || ex 7616 || Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || capitolo 77 || Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato || || ex capitolo 78 || Piombo e lavori di piombo, esclusi: || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 7801 || Piombo greggio || || || ‑ piombo raffinato || Fabbricazione a partire da piombo d'opera || || ‑ altro || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami ei rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati || 7802 || Cascami e avanzi di piombo || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || ex capitolo 79 || Zinco e lavori di zinco, esclusi: || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 7901 || Zinco greggio || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati || 7902 || Cascami e avanzi di zinco || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || ex capitolo 80 || Stagno e lavori di stagno, esclusi: || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 8001 || Stagno greggio || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati || 8002 e 8007 || Cascami e avanzi di stagno; altri lavori di stagno || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || capitolo 81 || Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie: || || || ‑ altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || || ‑ altri || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || ex capitolo 82 || Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || 8206 || Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento || 8207 || Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 8208 || Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex 8211 || Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare lame di coltello e manici di metalli comuni || 8214 || Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni || 8215 || Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni || ex capitolo 83 || Lavori diversi di metalli comuni, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || ex 8302 || Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili, per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex 8306 || Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex capitolo 84 || Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi: || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8401 || Elementi combustibili nucleari || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ([88]) || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8402 || Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata" || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8403 ed ex 8404 || Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402, e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8406 || Turbine a vapore || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 8407 || Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 8408 || Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel) || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 8409 || Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 8411 || Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8412 || Altri motori e macchine motrici || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex 8413 || Pompe volumetriche rotative || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8414 || Ventilatori e simili, per usi industriali || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8415 || Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 8418 || Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8419 || Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8420 || Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8423 || Apparecchi e strumenti per pesare i pezzi fabbricati, comprese le basculle e le bilance per verificare, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto da 8425 a 8428 || Macchine e apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8429 || Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici‑spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi || || || ‑ rulli compressori || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || || ‑ altri || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8430 || Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8431 || Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 8439 || Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8441 || Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8443 || Stampanti per macchine ed apparecchi per ufficio (ad esempio, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, macchine per l'elaborazione di testi, ecc.) || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || da 8444 a 8447 || Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex 8448 || Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 8452 || Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: || || || ‑ macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ‑ il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non deve eccedere il valore di tutti i materiali originari utilizzati, e ‑ il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari || || ‑ altri || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || da 8456 a 8466 || Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || da 8469 a 8472 || Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche) || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 8480 || Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diverse dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 8482 || Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8484 || Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex 8486 || ‑ Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma, loro parti e accessori ‑ macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici per metalli, loro parti e accessori; ‑ macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto‑cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro, loro parti e accessori ‑ strumenti da traccia che generano tracciati per la produzione di maschere o reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; loro parti e accessori || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || || ‑ forme, per formare ad iniezione o per compressione || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || || ‑ macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8487 || Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex capitolo 85 || Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi, esclusi: || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8501 || Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni) || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8502 || Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8504 || Unità di alimentazione elettrica per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex 8517 || Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza filo (come una rete locale o estesa) diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528 || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8518 || Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8519 || Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8521 || Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8522 || Parti e accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 8523 || ‑ dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37; || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || || ‑ dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37; || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ‑ matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37; || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ‑ schede di prossimità e "schede intelligenti" ("smart cards") con due e o più circuiti integrati elettronici || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ‑ "schede intelligenti" ("smart cards") con un circuito integrato elettronico || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato negli articoli 3 e 4 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8525 || Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8526 || Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8527 || Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8528 || ‑ monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || || ‑ altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8529 || Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: || || || ‑ Destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || || ‑ Destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471 || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ‑ altri || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8535 || Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione superiore a 1000 V || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8536 || ‑ Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1000 V || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ‑ connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche || || || ‑‑ di materie plastiche || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || || ‑‑ di ceramica || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || || ‑‑ di rame || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 8537 || Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8541 || Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8542 || Circuiti integrati elettronici || || || ‑ Circuiti integrati monolitici || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato negli articoli 3 e 4 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ‑ multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || || ‑ altri || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8544 || Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 8545 || Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 8546 || Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 8547 || Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 8548 || ‑ Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo || || || ‑ microassiemaggi elettronici || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ‑ altri || || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 86 || Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; esclusi: || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 8608 || Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 87 || Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori, esclusi: || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 8709 || Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8710 || Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8711 || Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali "side car": || || || ‑ con motore a pistone alternativo di cilindrata: || || || ‑‑ inferiore o uguale a 50 cm3 || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ‑‑ superiore a 50 cm3 || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ‑ altri || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8712 || Biciclette senza cuscinetti a sfere || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8715 || Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8716 || Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 88 || Navigazione aerea o spaziale, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8804 || Rotochutes || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8805 || Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto capitolo 89 || Navigazione marittima o fluviale || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 90 || Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; parti e accessori di questi strumenti o apparecchi; esclusi: || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9001 || Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 9002 || Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 9004 || Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex 9005 || Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e ‑ in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 9006 || Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e i tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a sistema elettrico di accensione || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9007 || Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9011 || Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 9014 || Altri strumenti e apparecchi di navigazione || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 9015 || Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 9016 || Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 9017 || Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 9018 || Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: || || || ‑ poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ‑ altri || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9019 || Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione e altri apparecchi di terapia respiratoria || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9020 || Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9024 || Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 9025 || Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 9026 || Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi e dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 9027 || Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, strumenti ed apparecchi per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 9028 || Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: || || || ‑ parti e accessori || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || || ‑ altri || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9029 || Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 9030 || Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 9031 || Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 9032 || Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 9033 || Parti e accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex capitolo 91 || Orologeria, esclusi: || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 9105 || Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9109 || Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9110 || Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria || Fabbricazione in cui: ‑ il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9111 || Casse per orologi e loro parti || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9112 || Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9113 || Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: || || || ‑ di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || || ‑ altri || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || capitolo 92 || Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || capitolo 93 || Armi e munizioni e loro parti e accessori || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex capitolo 94 || Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate; esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 9401 ed ex 9403 || Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m2 || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che: || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || || ‑ il valore del tessuto non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ‑ tutti gli altri materiali utilizzati siano originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403 || 9405 || Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 9406 || Costruzioni prefabbricate || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex capitolo 95 || Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori; esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || ex 9503 || Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex 9506 || Bastoni per golf e loro parti e pezzi staccati || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf || ex capitolo 96 || Lavori diversi, esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || ex 9601 ed ex 9602 || Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio || Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce || ex 9603 || Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 9605 || Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti || Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento || 9606 || Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || 9608 || Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce || 9612 || Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola || Fabbricazione: ‑ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ‑ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex 9613 || Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto || ex 9614 || Pipe, comprese le teste di pipe || Fabbricazione a partire da sbozzi || capitolo 97 || Oggetti d'arte, da collezione o di antichità || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto || ________________ ALLEGATO III DEL PROTOCOLLO II FACSIMILE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1
E DELLA DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 Istruzioni per la stampa 1. Il
certificato deve avere un formato di 210 x 297 mm; è ammessa, per lunghezza,
una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più. Deve essere stampato su carta
collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo
di 25 g/m2. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore
verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione effettuata con mezzi
meccanici o chimici. 2. Le
autorità competenti delle Parti possono riservarsi la stampa dei certificati
oppure affidarne l'esecuzione a tipografie autorizzate. In quest'ultimo caso,
su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni
certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della
tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato reca
inoltre un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo. CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI 1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) || EUR.1 N. A 000.000 || Prima di compilare il formulario consultare le note a tergo || 2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra ....................................................................................... 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) || e ....................................................................................... (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) || 4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari || 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione 6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) || 7. Osservazioni 8. N. d'ordine; marche e numeri; numero e natura dei colli1; designazione delle merci || 9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3, ecc.) || 10. Fatture (indicazione facoltativa) 11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione2 Modello ..................................n. ….……... del ………………………………………. Ufficio doganale Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato Timbro ................................................................... ................................................................... Luogo e data ……………...................... ................................................................... ……............................................................ (Firma) || 12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano le condizioni richieste per il rilascio del presente certificato. Luogo e data .......................................................................... (Firma) 1. Per le merci non
imballate, specificare il numero di oggetti o indicare "alla
rinfusa". 2. Da compilare solo quando lo richieda la normativa del paese o del
territorio esportator. 13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a: || 14. RISULTATO DEL CONTROLLO || Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato1 ¨ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. ¨ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni). È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato ...............................................……………................................. (Luogo e data) Timbro .....................................................…… (Firma) || .........................................……………………………….. (Luogo e data) Timbro .....................................................… (Firma) _____________ (1) Contrassegnare con una X la casella utile. NOTE 1. Il
certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le
modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni
errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata
deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità
doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato. 2. Fra gli
articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed
ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo
l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi
non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni
ulteriore aggiunta. 3. Le merci
devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente
precisione per permetterne l'identificazione. DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE 1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) || EUR.1 N. A 000.000 || Prima di compilare il formulario consultare le note a tergo || 2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra ....................................................................................... 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) || e ....................................................................................... (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) || 4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari || 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione 6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) || 7. Osservazioni 8. N. d'ordine; marche e numeri; numero e natura dei colli (1); designazione delle merci || 9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3, ecc.) || 10. Fatture (indicazione facoltativa) 1. Per le merci non imballate,
specificare il numero di oggetti o indicare "alla rinfusa". DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a
tergo, DICHIARA che queste merci rispondono alle condizioni richieste
per ottenere il certificato allegato; PRECISA le circostanze che hanno permesso a queste
merci di soddisfare tali condizioni: ……………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………... PRESENTA i seguenti documenti giustificativi(1): ……………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………... SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti,
qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero
indispensabile per il rilascio del certificato allegato, come pure ad accettare
qualunque controllo eventualmente richiesto da dette autorità della sua
contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui
sopra; CHIEDE il rilascio del certificato allegato per
queste merci. (Luogo e data) ………… (Firma) ………… (1) Ad
esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture,
dichiarazioni del fabbricante, ecc. relativi ai prodotti impiegati nella
produzione o alle merci riesportate tal quali. ________________ ALLEGATO IV DEL PROTOCOLLO II TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE La dichiarazione di
origine, il cui testo è riportato di seguito, deve essere redatta conformemente
alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte. Versione bulgara Износителят
на
продуктите,
обхванати от
този
документ
(митническо
разрешение №
…(1))
декларира, че
освен където
ясно е
отбелязано
друго, тези
продукти са с
…
преференциален
произход (2). Versione spagnola El exportador de
los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° …(1))
declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un
origen preferencial …(2). Versione ceca Vývozce
výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje,
že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky
preferenční původ v …(2). Versione danese Eksportøren af
varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse
nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt
er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2). Versione tedesca Der Ausführer
(Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs‑Nr. ...(1)) der
Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren,
soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2)
Ursprungswaren sind. Versione estone Käesoleva
dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. ...(1))
deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja
arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti. Versione greca Ο
εξαγωγέας των
προϊόντων που
καλύπτονται
από το παρόν
έγγραφο (άδεια
τελωνείου
υπ΄αριθ. ...(1))
δηλώνει ότι,
εκτός εάν
δηλώνεται
σαφώς άλλως, τα
προϊόντα αυτά
είναι
προτιμησιακής
καταγωγής ...(2). Versione francese L'exportateur des
produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1))
déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine
préférentielle ...(2). Versione croata Izvoznik proizvoda
obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br………...(1))
izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi
proizvodi…………(2) preferencijalnog podrijetla. Versione italiana L'esportatore delle
merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1))
dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine
preferenziale ...(2). Versione lettone To
produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas
atļauja Nr. …(1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir
citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme …(2). Versione lituana Šiame dokumente
išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1))
deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2)
preferencinės kilmės produktai. Versione ungherese A jelen okmányban
szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...(1))
kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk
preferenciális ...(2) származásúak. Versione maltese L‑esportatur
tal‑prodotti koperti b'dan id‑dokument (awtorizzazzjoni tad‑dwana
nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod
ċar li mhux hekk, dawn il‑prodotti huma ta' oriġini
preferenzjali …(2). Versione olandese De exporteur van de
goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)),
verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze
goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2). Versione polacca Eksporter produktów
objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1))
deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone,
produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie. Versione portoghese O abaixo‑assinado,
exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização
aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo indicação expressa em
contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2). Versione rumena Exportatorul
produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr.
…(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod
expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine
preferenţială …(2). Versione slovena Izvoznik blaga,
zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1))
izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago
preferencialno …(2) poreklo. Versione slovacca Vývozca výrobkov
uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1))
vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky
preferenčný pôvod v …(2). Versione finlandese Tässä asiakirjassa
mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1))
ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty,
etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2). Versione svedese Exportören av de
varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1))
försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande
... ursprung (2). Versione inglese The exporter of the
products covered by this document (customs authorization No ...(1))
declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of
...(2) preferential origin. Versione della Repubblica di Moldova Exportatorul
produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr.
…(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod
expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine
preferenţială …(2). ……………………………………………………………............................................3
(Luogo e data) ...……………………………………………………………………..............................4
(Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera
chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) 1 Se la dichiarazione di origine è compilata da
un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve
essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è
compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o
si lascia lo spazio in bianco. 2 Indicazione obbligatoria dell'origine dei
prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in
parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a
indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM". 3 Queste indicazioni possono essere omesse se
contenute nel documento stesso. 4 Nei casi in cui l'esportatore non sia tenuto a
firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa
dall'obbligo di indicare il nome del firmatario. ________________ DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA 1. La
Repubblica di Moldova accetta come prodotti originari dell'Unione europea ai
sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra
contemplati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato. 2. Il
protocollo II relativo alla definizione della nozione di "prodotti
originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa si applica, mutatis
mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di
cui al paragrafo 1. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO 1. La
Repubblica di Moldova accetta come prodotti originari dell'Unione europea ai
sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino. 2. Il
protocollo II relativo alla definizione della nozione di "prodotti
originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa si applica, mutatis
mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di
cui al paragrafo 1. DICHIARAZIONE COMUNE CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE REGOLE DI ORIGINE CONTENUTE NEL
PROTOCOLLO II RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI
ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA 1. Le Parti
convengono di rivedere le regole di origine contenute nel protocollo II
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai
metodi di cooperazione amministrativa e di discutere le modifiche necessarie su
richiesta di una delle Parti. Nel corso di tali discussioni, le Parti prendono
in considerazione lo sviluppo delle tecnologie, dei processi di produzione, le
fluttuazioni dei prezzi e tutti gli altri fattori che possono giustificare la
modifica delle regole. 2. L'allegato
II del protocollo II relativo alla definizione della nozione di "prodotti
originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa sarà aggiornato
conformemente alle modifiche periodiche del sistema armonizzato. ________________ PROTOCOLLO III SULL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA NEL SETTORE DOGANALE Articolo 1 Definizioni Ai fini del
presente protocollo si intende per: a) "legislazione doganale": le
disposizioni di legge o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti,
che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci,
nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o altro
regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo; b) "autorità richiedente": un'autorità
amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte, che presenta una
domanda di assistenza in base al presente protocollo; c) "autorità interpellata": un'autorità
amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte, che presenta una
domanda di assistenza in base al presente protocollo; d) "dati personali": tutte le informazioni
relative ad una persona fisica identificata o identificabile; e) "operazione contraria alla legislazione
doganale": qualsiasi violazione o tentativo di violazione della
legislazione doganale. Articolo 2 Campo di applicazione 1. Nei limiti
delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e
alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta
applicazione della legislazione doganale, soprattutto attraverso la
prevenzione, l'individuazione e la repressione delle operazioni contrarie alla
legislazione doganale. 2. L'assistenza
in materia doganale prevista nel presente protocollo si applica a tutte le
autorità amministrative delle Parti competenti per l'applicazione dello stesso.
Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia
penale né riguarda lo scambio delle informazioni ottenute in forza dei poteri
esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la
comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità. 3. L'assistenza
in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non rientra nel presente
protocollo. Articolo 3 Assistenza su richiesta 1. L'autorità
interpellata fornisce all'autorità richiedente che ne faccia richiesta ogni
informazione utile che consenta a quest'ultima di accertare che la legislazione
doganale è correttamente applicata, comprese le informazioni riguardanti le
attività accertate o programmate, che sono o che potrebbero costituire operazioni
contrarie alla legislazione doganale. 2. Su domanda
dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica alla prima le
seguenti informazioni: a) se le merci esportate dal territorio di una
delle Parti siano state correttamente importate nel territorio dell'altra
Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci; b) se le merci importate nel territorio di una delle
Parti siano state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte,
precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci. 3. Su domanda
dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, nel quadro delle proprie
disposizioni di legge o regolamentari, prende le misure necessarie a garantire
che siano tenuti sotto controllo speciale: a) le persone fisiche o giuridiche nei confronti
delle quali sussistono ragionevoli motivi di ritenere che siano o siano state
coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale; b) i luoghi in cui sono stati costituiti o possono
essere costituiti depositi di merci in forme tali da far ragionevolmente
ritenere che dette merci siano destinate ad essere utilizzate in operazioni
contrarie alla legislazione doganale; c) le merci che vengono o potrebbero venire
trasportate in modo da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad
essere utilizzate in operazioni contrarie alla legislazione doganale; d) i mezzi di trasporto che sono o possono essere
utilizzati in forme tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad
essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione doganale. Articolo 4 Assistenza spontanea Le Parti si
prestano assistenza reciproca di propria iniziativa e nella misura in cui lo
consentono le rispettive disposizioni di legge o regolamentari, qualora la
considerino necessaria per la corretta applicazione della legislazione
doganale, in particolare fornendo informazioni riguardanti: a) le attività che sono o sembrano essere
operazioni contrarie alla legislazione doganale e che possono interessare
l'altra Parte; b) i nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare
operazioni contrarie alla legislazione doganale; c) le merci di cui si sa che sono oggetto di
operazioni contrarie alla legislazione doganale; d) le persone fisiche o giuridiche nei confronti
delle quali sussistono ragionevoli motivi di ritenere che siano o siano state
coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale; e) i mezzi di trasporto per i quali vi sono
ragionevoli motivi di ritenere che siano stati, siano oppure possano essere
utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione doganale. Articolo 5 Consegna e notifica 1. Su domanda
dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alle
disposizioni di legge o regolamentari ad essa applicabili, tutte le misure
necessarie per consegnare i documenti o per notificare a un destinatario
residente o stabilito sul suo territorio le decisioni dell'autorità richiedente
che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo. 2. Le domande
di consegna di documenti o di notifica di decisioni sono presentate per
iscritto in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua per
essa accettabile. Articolo 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande
di assistenza a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto e
sono corredate dei documenti necessari per consentirne l'espletamento. Qualora
l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali
le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande
prodotte a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti
informazioni: a) la denominazione dell'autorità richiedente; b) la misura richiesta; c) l'oggetto e il motivo della domanda; d) le disposizioni di legge o regolamentari e gli
altri elementi giuridici in questione; e) indicazioni il più possibile esatte ed
esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle
indagini già svolte. 3. Le domande
di assistenza sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità
interpellata o in una lingua per essa accettabile. Questo requisito non si
applica ai documenti allegati alle domande di cui al paragrafo 1. 4. Se una
domanda non soddisfa i requisiti formali di cui al presente articolo, se ne può
richiedere la correzione o il completamento; contestualmente possono essere
disposte misure cautelari. Articolo 7 Esecuzione delle domande 1. Al fine di
soddisfare le domanda di assistenza, l'autorità interpellata procede, nei limiti
delle proprie competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per
proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa Parte, fornendo le
informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone
l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità
alle quali la domanda sia stata indirizzata dall'autorità interpellata qualora
quest'ultima non possa agire autonomamente. 2. Le domande
di assistenza sono trattate senza indugio conformemente alle disposizioni di
legge o regolamentari della Parte interpellata. 3. I
funzionari debitamente autorizzati di una Parte, d'intesa con l'altra Parte
interessata e alle condizioni da questa stabilite, possono recarsi negli uffici
dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata,
conformemente al paragrafo 1, per ottenere le informazioni relative alle
attività che costituiscono o potrebbero costituire operazioni contrarie alla
legislazione doganale, necessarie all'autorità richiedente ai fini del presente
protocollo. 4. I
funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra
Parte e alle condizioni stabilite da quest'ultima, presenziare alle indagini
condotte nel territorio dell'altra Parte. Articolo 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L'autorità
interpellata comunica per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle
indagini inviando anche i documenti, le copie autenticate o gli altri atti
pertinenti. 2. Queste
informazioni possono essere in formato elettronico. 3. Gli
originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie
autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto
prima. Articolo 9 Deroghe all'obbligo di prestare assistenza 1. L'assistenza
può essere rifiutata o subordinata al rispetto di determinati requisiti o
condizioni qualora una Parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente
protocollo: a) rischi di pregiudicare la sovranità della
Repubblica di Moldova o di uno Stato membro cui è stato chiesto di prestare
assistenza a norma del presente protocollo; b) rischi di pregiudicare l'ordine pubblico, la
sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui
all'articolo 10, paragrafo 2; o c) violi segreti industriali, commerciali o
professionali. 2. L'autorità
interpellata può differire l'assistenza se ritiene che questa interferisca con
un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso
l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se
l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che
l'autorità interpellata può esigere. 3. Se
l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe essa stessa in
grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella domanda. Spetta
quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda. 4. Nei casi
di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le
relative motivazioni devono essere comunicate quanto prima all'autorità
richiedente. Articolo 10 Scambio di informazioni e riservatezza 1. Tutte le
informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente protocollo sono
di natura riservatissima o riservata, a seconda delle norme applicabili in ciascuna
delle Parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della tutela
accordata a informazioni di natura analoga dalle leggi applicabili nella Parte
che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle
istituzioni dell'Unione. 2. È
consentito lo scambio di dati personali solo se la Parte che li riceve si
impegna a proteggerli in una misura considerata adeguata dalla Parte che può
fornire i dati. 3. L'impiego,
nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari avviati per operazioni
contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute a norma del
presente protocollo è considerato conforme ai fini del presente protocollo. Nei
verbali, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle
azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le Parti possono pertanto
utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati
conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente
che ha fornito dette informazioni o che ha dato accesso ai documenti è
informata di tale uso. 4. Le
informazioni ottenute a norma del presente protocollo sono utilizzate
unicamente ai fini del presente protocollo. Una Parte che intenda utilizzare
tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare
dell'autorità che le ha fornite. Tale uso è quindi soggetto a tutte le
restrizioni imposte da detta autorità. Articolo 11 Periti e testimoni Un funzionario
dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti
nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti
amministrativi o giudiziari riguardanti le materie contemplate dal presente
protocollo e può presentare gli oggetti, i documenti o le loro copie
autenticate eventualmente necessari ai fini del procedimento. Nella richiesta
di comparizione che l'autorità richiedente indirizza al funzionario deve essere
precisato davanti a quale autorità amministrativa o giudiziaria il funzionario
dovrà comparire, nonché su quale materia e in quale veste o a quale titolo sarà
ascoltato. Articolo 12 Spese di assistenza Le Parti rinunciano
reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute a norma
del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per periti e testimoni
nonché per interpreti e traduttori che non siano dipendenti pubblici. Articolo 13 Attuazione 1. L'attuazione
del presente protocollo è affidata, da un lato, alle autorità doganali della
Repubblica di Moldova e, dall'altro, ai servizi competenti della Commissione
europea e alle autorità doganali degli Stati membri, a seconda dei casi. Dette
autorità decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche
necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme vigenti,
segnatamente in materia di protezione dei dati. 2. Le Parti
si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di
attuazione che sono adottate conformemente alle disposizioni del presente
protocollo. Articolo 14 Altri accordi 1. Tenuto
conto delle rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri, le
disposizioni del presente protocollo: a) lasciano impregiudicati gli obblighi delle Parti
derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali; b) sono ritenute complementari agli accordi in materia
di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra
singoli Stati membri e la Repubblica di Moldova; e c) non pregiudicano le disposizioni dell'Unione che
disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione
europea e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione
ottenuta a norma del presente protocollo che possa interessare l'Unione. 2. In deroga
a quanto disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo
prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza
reciproca che sono stati o potrebbero venire conclusi tra singoli Stati membri
dell'UE e la Repubblica di Moldova, nella misura in cui le disposizioni di
questi accordi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo. Articolo 15 Consultazioni Per quanto riguarda
le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le Parti si
consultano per trovare una soluzione in sede di sottocomitato doganale
istituito dall'articolo 200 del presente accordo. ________________ [1] Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti
definiti", cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3. [2] Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti
definiti", cfr. la nota introduttiva 7.2. [3] Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti
definiti", cfr. la nota introduttiva 7.2. [4] Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti
definiti", cfr. la nota introduttiva 7.2. [5] Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti
definiti", cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3. [6] Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti
definiti", cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3. [7] Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti
definiti", cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3. [8] Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti
definiti", cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3. [9] Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti
definiti", cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3. [10] La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni
del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni
utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti,
purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32. [11] Per "gruppo" si intende una parte della designazione
della voce separata dal resto da un punto e virgola. [12] Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti
definiti", cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3. [13] Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci
da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro,
la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per
peso, nel prodotto. [14] Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci
da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro,
la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per
peso, nel prodotto. [15] Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci
da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro,
la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per
peso, nel prodotto. [16] Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci
da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro,
la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per
peso, nel prodotto. [17] Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci
da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro,
la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per
peso, nel prodotto. [18] Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento
ottico – misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner
(fattore di opacità) – è inferiore al 2%. [19] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [20] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [21] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [22] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [23] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [24] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie
tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [25] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [26] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [27] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [28] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [29] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [30] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [31] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [32] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [33] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [34] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [35] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [36] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [37] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [38] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [39] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [40] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [41] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [42] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [43] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [44] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [45] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [46] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [47] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [48] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie
tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [49] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [50] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [51] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [52] L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di
tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere. [53] L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di
tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere. [54] L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di
tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere. [55] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [56] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [57] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [58] Cfr. la nota introduttiva 6. [59] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [60] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [61] Cfr. la nota introduttiva 6. [62] Cfr. la nota introduttiva 6. [63] Cfr. la nota introduttiva 6. [64] Cfr. la nota introduttiva 6. [65] Cfr. la nota introduttiva 6. [66] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [67] Cfr. la nota introduttiva 6. [68] Cfr. la nota introduttiva 6. [69] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [70] Cfr. la nota introduttiva 6. [71] Cfr. la nota introduttiva 6. [72] Cfr. la nota introduttiva 6. [73] Cfr. la nota introduttiva 6. [74] Cfr. la nota introduttiva 6. [75] Cfr. la nota introduttiva 6. [76] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [77] Cfr. la nota introduttiva 6. [78] Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti
cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente
nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6. [79] Cfr. la nota introduttiva 6. [80] Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti
cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia
direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6. [81] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [82] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [83] Cfr. la nota introduttiva 6. [84] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [85] Cfr. la nota introduttiva 6. [86] Cfr. la nota introduttiva 6. [87] SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute
Incorporated. [88] Questa regola è applicabile fino al 31.12.2005.