This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52014PC0156
Recommendation for a COUNCIL DECISION approving the conclusion by the Commission, on behalf of the European Atomic Energy Community, of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part
Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che approva la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra
Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che approva la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra
/* COM/2014/0156 final */
Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che approva la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra /* COM/2014/0156 final */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La presente proposta è elaborata in vista
della firma, dell’applicazione provvisoria e della conclusione dell’accordo di
associazione UE-Georgia, al fine di approvare la conclusione dell’accordo di
associazione da parte della Commissione a nome della Comunità europea dell’energia
atomica (CEEA). La CEEA è anch’essa parte dell’accordo di
associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Georgia, dall’altra. Per questo motivo la Commissione presenta una
raccomandazione distinta affinché il Consiglio approvi la conclusione, da parte
della Commissione, delle parti dell’accordo disciplinate dal trattato che
istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (CEEA). La firma e la conclusione di accordi
internazionali da parte della CEEA sono soggette a procedure distinte. Nello
specifico, l’articolo 101 del trattato Euratom prevede che tali accordi siano
conclusi dalla Commissione con l’approvazione del Consiglio. È pertanto
necessario adottare decisioni distinte per la firma e la conclusione dell’accordo
di associazione da parte dell’UE e da parte della CEEA. La Commissione raccomanda al Consiglio di
approvare la conclusione dell’accordo di associazione a nome della CEEA in
forza dell’articolo 101, secondo comma, del trattato che istituisce la CEEA. Visto l’esito dei
negoziati di cui alla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma,
a nome dell’UE, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di associazione tra
l’UE e la Georgia e di cui alla proposta di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione dell’accordo di associazione tra l’UE e la Georgia, la
Commissione propone che il Consiglio decida la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo
di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica
e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, e nomini la
persona o le persone debitamente autorizzate a firmare a nome dell’Unione. Una volta ottenuta l’approvazione
del Consiglio e dopo aver adottato la decisione appropriata, la Commissione
potrà firmare e concludere l’accordo di associazione a nome della CEEA. 2. ESITI ED ELEMENTI GIURIDICI
DELLA PROPOSTA La Commissione raccomanda al Consiglio di
approvare, in forza dell’articolo 101, secondo comma, del trattato che
istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, la conclusione dell’accordo
di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica
e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, per quanto
riguarda le materie di competenza della CEEA. Il testo dell’accordo è allegato alla presente
raccomandazione. Per
quanto riguarda l’Unione, la base giuridica per la conclusione di questo
accordo è l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218,
paragrafo 6, lettera a), e con l’articolo 218, paragrafo 8,
secondo comma, del TFUE. Per
la CEEA la base giuridica per questo accordo è l’articolo 101 del trattato che
istituisce la Comunità europea dell’energia atomica. La
proposta allegata e la decisione della Commissione relativa alla conclusione
costituiscono gli strumenti giuridici per la conclusione dell’accordo di
associazione a nome della CEEA. La forma della proposta, presentata
dalla Commissione come accordo tra l’Unione e i suoi Stati membri e la Georgia
è dovuta al fatto che l’elaborazione dell’accordo è iniziata conformemente alle
norme del trattato vigenti prima dell’entrata in vigore del trattato di
Lisbona. A norma dell’articolo 102 del trattato Euratom
un accordo può entrare in vigore per la CEEA soltanto dopo l’avvenuta
notificazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, che l’accordo è
divenuto applicabile conformemente alle disposizioni del loro diritto interno
rispettivo. Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che approva la conclusione da parte della
Commissione, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo
di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica
e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità
europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma, vista la raccomandazione della Commissione, considerando quanto segue: (1) Il 10 maggio 2010 il
Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Georgia per
la conclusione di un nuovo accordo tra l’Unione europea e la Georgia destinato
a sostituire l’accordo di partenariato e di cooperazione[1]. (2) Tenendo conto dello stretto
legame storico e dei rapporti sempre più stretti tra le Parti nonché del loro
desiderio di rafforzare e ampliare le relazioni in un’ottica ambiziosa e
innovativa, i negoziati sull’accordo di associazione tra l’Unione europea e la
Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la
Georgia, dall’altra (di seguito “l’accordo”), sono stati portati a termine con
successo mediante la sigla dell’accordo in data 29 novembre 2013. (3) La Commissione propone al
Consiglio che l’accordo sia firmato a nome dell’Unione e applicato in via
provvisoria in conformità all’articolo 429 dell’accordo stesso, in attesa
della sua conclusione in una data successiva. (4) L’accordo riguarda anche
questioni che rientrano nelle competenze dell’Euratom, in particolare l’articolo 298,
lettera k). (5) Per le materie di competenza
del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea la firma e la conclusione dell’accordo sono soggette ad una procedura
distinta. (6) L’accordo dovrebbe pertanto
essere concluso, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, anche per
quanto riguarda le questioni disciplinate dal trattato Euratom. (7) A norma dell’articolo 102 del
trattato Euratom l’accordo può entrare in vigore per la Comunità europea dell’energia
atomica soltanto dopo l’avvenuta notificazione alla Commissione, da parte degli
Stati membri, che detto accordo è divenuto applicabile conformemente alle
disposizioni del loro diritto interno rispettivo. (8) È opportuno approvare la
conclusione dell’accordo da parte della Commissione europea, a nome della
Comunità europea dell’energia atomica, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La conclusione da parte della Commissione
europea, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo di
associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e
i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, è approvata[2] [3]. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il
giorno successivo all’adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 205 del 4.8.1999, pagg. 1-52. [2] Il testo dell’accordo è allegato alla decisione relativa
alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo
di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica
e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, (GU...). [3] GU: Please insert in the footnote above the
publication reference of the Decision in document […].