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Document 52014PC0147

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che approva la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra

/* COM/2014/0147 final */

52014PC0147

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che approva la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra /* COM/2014/0147 final */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta è elaborata in vista della firma, dell’applicazione provvisoria e della conclusione dell’accordo di associazione UE-Repubblica di Moldova, al fine di approvare la conclusione dell’accordo di associazione da parte della Commissione a nome della Comunità europea dell’energia atomica (CEEA).

La CEEA è anch’essa parte dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra. Per questo motivo la Commissione presenta una raccomandazione distinta affinché il Consiglio approvi la conclusione, da parte della Commissione, delle parti dell’accordo disciplinate dal trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (CEEA).

La firma e la conclusione di accordi internazionali da parte della CEEA sono soggette a procedure distinte. Nello specifico, l’articolo 101 del trattato Euratom prevede che tali accordi siano conclusi dalla Commissione con l’approvazione del Consiglio. È pertanto necessario adottare decisioni distinte per la firma e la conclusione dell’accordo di associazione da parte dell’UE e da parte della CEEA.

La Commissione raccomanda al Consiglio di approvare la conclusione dell’accordo di associazione a nome della CEEA in forza dell’articolo 101, secondo comma, del trattato che istituisce la CEEA.

Visto l’esito dei negoziati di cui alla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’UE, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di associazione tra l’UE e la Repubblica di Moldova e di cui alla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo di associazione tra l’UE e la Repubblica di Moldova, la Commissione propone che il Consiglio decida la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, e nomini la persona o le persone debitamente autorizzate a firmare a nome dell’Unione.

Una volta ottenuta l’approvazione del Consiglio e dopo aver adottato la decisione appropriata, la Commissione potrà firmare e concludere l’accordo di associazione a nome della CEEA.

2.           ESITI ED ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La Commissione raccomanda al Consiglio di approvare, in forza dell’articolo 101, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, la conclusione dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, per quanto riguarda le materie di competenza della CEEA.

Il testo dell’accordo è allegato alla presente raccomandazione.

Per quanto riguarda l’Unione, la base giuridica per la conclusione di questo accordo è l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del TFUE.

Per la CEEA la base giuridica per questo accordo è l’articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

La proposta allegata e la decisione della Commissione relativa alla conclusione costituiscono gli strumenti giuridici per la conclusione dell’accordo di associazione a nome della CEEA.

La forma della proposta presentata dalla Commissione come accordo tra l’Unione e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova è dovuta al fatto che l’elaborazione di questo accordo è iniziata conformemente alle norme del trattato vigenti prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona.

A norma dell’articolo 102 del trattato Euratom un accordo può entrare in vigore per la CEEA soltanto dopo l’avvenuta notificazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, che l’accordo è divenuto applicabile conformemente alle disposizioni del loro diritto interno rispettivo.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che approva la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)       Il 15 giugno 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Moldova per la conclusione di un nuovo accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova destinato a sostituire l’accordo di partenariato e di cooperazione[1].

(2)       Tenendo conto dello stretto legame storico e dei rapporti sempre più stretti tra le Parti nonché del loro desiderio di rafforzare e ampliare le relazioni in un’ottica ambiziosa e innovativa, i negoziati sull’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra (di seguito “l’accordo”), sono stati portati a termine con successo mediante la sigla dell’accordo in data 29 novembre 2013.

(3)       La Commissione propone al Consiglio che l’accordo sia firmato a nome dell’Unione e applicato in via provvisoria in conformità all’articolo 465 dell’accordo stesso, in attesa della sua conclusione in una data successiva.

(4)       L’accordo riguarda anche questioni che rientrano nelle competenze dell’Euratom, in particolare l’articolo 77, lettera i).

(5)       Per le materie di competenza del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea la firma e la conclusione dell’accordo sono soggette ad una procedura distinta.

(6)       L’accordo dovrebbe pertanto essere concluso, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, anche per quanto riguarda le questioni disciplinate dal trattato Euratom.

(7)       A norma dell’articolo 102 del trattato Euratom l’accordo può entrare in vigore per la Comunità europea dell’energia atomica soltanto dopo l’avvenuta notificazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, che detto accordo è divenuto applicabile conformemente alle disposizioni del loro diritto interno rispettivo.

(8)       È opportuno approvare la conclusione dell’accordo da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell’energia atomica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, è approvata[2] [3].

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 181 del 24.6.1998, pagg. 1-48.

[2]  Il testo dell’accordo è allegato alla decisione relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, (GU...).

[3]               GU: Please insert in the footnote above the publication reference of the Decision in document […]

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