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Document 52014PC0076
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion on behalf of the European Union and its Member States of a Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
/* COM/2014/076 final - 2014/0039 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea /* COM/2014/076 final - 2014/0039 (NLE) */
RELAZIONE Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha
autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione europea e
dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, con la Repubblica di
Serbia, al fine di concludere un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e
di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e
la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della
Repubblica di Croazia all'Unione europea. Due tornate di negoziati, svoltesi il 28
gennaio e il 13 marzo 2013, sono state seguite da ulteriori chiarimenti tecnici
e scambi di corrispondenza. Il protocollo è stato siglato dalla Commissione e
dal governo della Serbia il 10 dicembre 2013. Il testo del progetto di
protocollo figura in allegato. La Commissione propone al Consiglio di
decidere in merito alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo a
nome dell'Unione europea e di concludere il protocollo a nome dell'Unione
europea e dei suoi Stati membri. Ai fini della conclusione del protocollo a
nome della Comunità europea dell'energia atomica (CEEA), la Commissione propone
al Consiglio di dare la sua approvazione, a norma dell'articolo 101,
secondo comma, del trattato che istituisce la CEEA. La proposta acclusa è una
decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo. La
Commissione propone al Consiglio di –
concludere il protocollo a nome dell’Unione europea
e dei suoi Stati membri. 2014/0039 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione
europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo di
stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto
dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con
l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto i), e con l'articolo 218,
paragrafo 8, secondo comma, visto l'atto relativo alle condizioni di
adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea[1], vista l'approvazione del Parlamento europeo[2], considerando quanto segue: (1) In conformità della decisione
2013/.../UE del Consiglio[3],
è stato firmato, fatta salva la sua conclusione, il protocollo dell'accordo di
stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica del Serbia, dall'altra, per tener conto
dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ("il
protocollo"). (2) La conclusione del protocollo
è oggetto di una procedura distinta per quanto riguarda le questioni di
competenza della Comunità europea dell'energia atomica. (3) È opportuno approvare il
protocollo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvato, a nome dell'Unione europea e dei
suoi Stati membri, il protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di
associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la
Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della
Repubblica di Croazia all'Unione europea*. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a
designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell’Unione e
dei suoi Stati membri, gli strumenti di approvazione di cui all’articolo 13,
paragrafo 2, del protocollo. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU C […] del […], pag. […]. [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU L […], del […], pag.[…]. * Il testo
del protocollo verrà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua
firma. Allegato PROTOCOLLO dell'accordo
di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto
dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI
GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato sull'Unione
europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che
istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in appresso "gli Stati membri", e L'UNIONE EUROPEA e LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA
ATOMICA, in appresso "l'Unione europea", da un lato, e LA REPUBBLICA DI SERBIA, in appresso "la
Serbia", dall'altro, vista l'adesione della Repubblica di Croazia
(in appresso "la Croazia") all'Unione europea il 1º luglio 2013, considerando quanto segue: (1)
L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra
le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Serbia, dall'altra
(in appresso "l'ASA"), è stato firmato a Lussemburgo il 29 aprile 2008
ed è entrato in vigore il 1° settembre 2013. (2)
Il trattato relativo all'adesione della Croazia all'Unione
europea (in appresso "il trattato di adesione") è stato firmato
a Bruxelles il 9 dicembre 2011. (3)
Il 1º luglio 2013 la Croazia ha aderito all'Unione
europea. (4)
Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di
adesione della Croazia, l'adesione della Croazia all'ASA è approvata tramite un
protocollo al medesimo. (5)
Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'ASA,
si sono svolte consultazioni per tener conto dei reciproci interessi dell'Unione
europea e della Serbia sanciti nell'accordo, HANNO CONVENUTO
QUANTO SEGUE: Sezione I Parti contraenti Articolo 1 La Croazia è
parte dell'ASA e adotta e prende atto, alla stregua degli altri Stati membri
dell'Unione europea, del testo dell'accordo, nonché delle dichiarazioni comuni
e delle dichiarazioni unilaterali allegate all'atto finale firmato lo stesso
giorno. ADEGUAMENTI DEL TESTO DELL'ASA, COMPRESI I RELATIVI ALLEGATI E
PROTOCOLLI Sezione II PRODOTTI AGRICOLI Articolo
2 Concessioni
dell'Unione europea relative ai prodotti agricoli All'articolo 26, il paragrafo 4 è sostituito
dal seguente: "4. A decorrere dall'entrata in
vigore del protocollo del presente accordo per tener conto dell'adesione della
Croazia all'Unione europea, l'Unione europea concede l'accesso in franchigia
doganale per le importazioni nell'Unione europea dei prodotti delle voci 1701 e
1702 della nomenclatura combinata, originari della Serbia, entro i limiti di un
contingente tariffario annuo di 181 000 t (peso netto)." Articolo
3 Concessioni
della Serbia relative ai prodotti agricoli 1. All'articolo 27, è aggiunto il paragrafo 3 seguente: "A decorrere dall'entrata in vigore del
protocollo del presente accordo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione
europea, la Serbia applica i dazi doganali relativi alle importazioni di
determinati prodotti agricoli originari dell'Unione europea nell'ambito dei
quantitativi indicati, elencati all'allegato III (e)." 2. L'allegato I del presente protocollo è
aggiunto come allegato III (e) dell'ASA e forma parte integrante di detto
accordo. Articolo
4 Concessioni
dell'Unione europea relative ai prodotti della pesca 1. All'articolo 29, è aggiunto il paragrafo 3 seguente: "3. A decorrere dall'entrata in
vigore del protocollo del presente accordo per tener conto dell'adesione della
Croazia all'Unione europea, l'Unione europea aumenta di 26 t il volume del
contingente tariffario annuo per le importazioni di carpe di cui all'allegato
IV dell'ASA." 2. All'articolo 29, è aggiunto il paragrafo 4 seguente: "4. A decorrere dall'entrata in
vigore del protocollo del presente accordo per tener conto dell'adesione della
Croazia all'Unione europea, l'Unione europea apre un contingente tariffario in
franchigia doganale per le importazioni di prodotti della sottovoce SA 1604
entro un limite annuo di 15 t. Alle importazioni che eccedono i contingenti
viene applicata un'aliquota del 70% del dazio NPF." Articolo
5 Concessioni
della Serbia relative ai prodotti della pesca 1. All'articolo 30, è aggiunto il paragrafo 3 seguente:
"3. A decorrere dall'entrata in
vigore del protocollo del presente accordo per tener conto dell'adesione della
Croazia all'Unione europea, la Serbia apre un contingente tariffario per le
importazioni di carpe vive (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus
spp., Mylopharyngodon piceus) del codice NC 0301 93 00 cui
viene applicata un'aliquota del 10% entro un contingente annuo di 20 t. Alle
importazioni che eccedono i contingenti viene applicata un'aliquota del 60% del
dazio NPF." Articolo
6 Concessioni
della Serbia relative ai prodotti agricoli trasformati L'allegato II del presente protocollo è
aggiunto come allegato II bis del protocollo 1 dell'ASA e forma parte
integrante di detto accordo. Articolo
7 Protocollo
sui vini e sulle bevande alcoliche Il paragrafo 1 dell'allegato I del protocollo 2
riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il
riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di
vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni
di bevande spiritose e vini aromatizzati di cui all'articolo 28 dell'ASA è
sostituito dal testo indicato nell'allegato III del presente protocollo. Sezione III NORME DI ORIGINE Articolo
8 L'allegato IV del protocollo 3 dell'ASA è
sostituito dal testo di cui all'allegato IV del presente protocollo. DISPOSIZIONI TRANSITORIE Sezione IV Articolo
9 Prova
dell'origine e cooperazione amministrativa 1. Le prove dell'origine debitamente
rilasciate dalla Serbia o dalla Croazia nel quadro di accordi preferenziali o
di regimi autonomi in vigore tra loro sono reciprocamente accettate a
condizione che: a) l'acquisizione di tale origine
conferisca il diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle
misure tariffarie preferenziali contenute nell'ASA; b) la prova dell'origine e i documenti
di trasporto siano stati rilasciati al più tardi il giorno precedente la data
dell'adesione; c) la prova dell'origine sia
presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data dell'adesione. Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione
in Serbia o in Croazia prima della data dell'adesione e nel quadro di accordi
preferenziali o di regimi autonomi applicabili in quel momento tra la Serbia e
la Croazia, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nell'ambito di tali
accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle
autorità doganali entro quattro mesi dalla data dell'adesione. 2. La Serbia e la Croazia possono mantenere le
autorizzazioni mediante le quali è stato concesso lo status di "esportatore
autorizzato" nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra
loro applicati, a condizione che: a) una siffatta disposizione figuri
anche nell'accordo concluso, prima della data di adesione della Croazia, tra la
Serbia e l'Unione europea e b) gli esportatori autorizzati
applichino le norme di origine in vigore nel quadro di tale accordo. Entro un anno dalla data di adesione della
Croazia, tali autorizzazioni devono essere sostituite da nuove autorizzazioni
rilasciate alle condizioni dell'ASA. 3. Le richieste di controllo a posteriori di
prove dell'origine rilasciate nel quadro degli accordi preferenziali o dei
regimi autonomi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accettate dalle autorità
doganali competenti della Serbia e della Croazia nei tre anni successivi al
rilascio delle prove in questione e possono essere presentate da tali autorità
nei tre anni successivi all'accettazione della prova dell'origine fornita loro
a corredo della dichiarazione di importazione. Articolo
10 Merci
in transito 1. Le disposizioni dell'ASA sono applicabili
alle merci esportate dalla Serbia in Croazia o dalla Croazia in Serbia che
rispettano le disposizioni del protocollo 3 dell'ASA e che, alla data di
adesione della Croazia, siano in viaggio o si trovino in custodia temporanea,
presso un deposito doganale o in una zona franca in Serbia o in Croazia. 2. Il trattamento preferenziale può essere
concesso in tali casi purché, entro quattro mesi dalla data di adesione della
Croazia, venga presentata alle autorità doganali del paese di importazione una
prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese di
esportazione. Articolo
11 Contingenti
durante il primo anno di applicazione del protocollo Durante il primo anno di applicazione del
presente protocollo, i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli incrementi
dei volumi dei contingenti tariffari esistenti sono calcolati proporzionalmente
ai volumi annui di base, tenendo conto della parte dell'anno trascorsa prima
della data di applicazione del presente protocollo. DISPOSIZIONI
GENERALI E FINALI Sezione V Articolo
12 Il presente protocollo e i relativi allegati
formano parte integrante dell'ASA. Articolo
13 1. L'Unione europea e i suoi Stati membri e la
Serbia procedono all'approvazione del presente protocollo secondo le rispettive
procedure. 2. Le Parti si notificano reciprocamente l'avvenuto
espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di
approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione
europea. Articolo
14 1. Il presente protocollo entra in vigore il
primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo
strumento di approvazione. 2. Qualora non tutti gli strumenti di
approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro il primo
giorno del secondo mese successivo alla data della firma, il presente
protocollo si applica a titolo provvisorio. La data dell'applicazione
provvisoria è il primo giorno del secondo mese successivo alla data della
firma. Articolo
15 Il presente protocollo è redatto in duplice
esemplare nelle lingue bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca,
inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese,
neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese,
svedese e serba, tutti i testi facenti ugualmente fede. Articolo 16 Il testo dell'ASA,
gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, l'atto
finale e le dichiarazioni ad esso allegate sono stilati in lingua croata e tali
testi fanno fede alla stregua dei testi originali. Il consiglio di
stabilizzazione e di associazione procede all'approvazione dei testi
menzionati. ALLEGATO
I "Allegato III (e) Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai
prodotti agricoli di base originari dell'Unione europea (di cui all'articolo 27, paragrafo 3) A decorrere dalla data di entrata in vigore del
protocollo del presente accordo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione
europea, ai prodotti elencati nel presente allegato saranno applicati dazi
doganali (dazi ad valorem e/o dazi specifici) come indicato, nell'ambito dei
quantitativi indicati per ciascun prodotto. Codice NC (2013) || Designazione delle merci || Contingente annuo (tonnellate) || Aliquota del dazio contingentale (% del dazio NPF) 0103 || Animali vivi della specie suina || 200 || 0% || – altri || || 0103 92 || – – di peso uguale o superiore a 50 kg || || || – – – delle specie domestiche || || 0103 92 11 || – – – – Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg || || 0103 92 19 || – – – – altri || || 0206 || Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate || 200 || 0% || – della specie suina, congelate || || 0206 41 00 || – – Fegati || || 0206 49 00 || – – altre || || 0402 || Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti || 70 || 5% 0402 10 || – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5% || || || – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti || || 0402 10 11 || – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg || || 0402 10 19 || – – – altri || || || – – altri || || 0402 10 99 || – – – altri || || || – in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5% || || 0402 21 || – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti || || || – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27% || || 0402 21 11 || – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg || || 0402 21 18 || – – – – altri || || 0406 || Formaggi e latticini || 50 || 0% 0406 10 || – Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini || || 0406 10 20 || – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% || || 0406 10 80 || – – altri || || 0406 30 || – Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere || || 0406 30 10 || – – ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell ed, eventualmente, con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto "Schabziger"), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 56% della sostanza secca || || || – – altri || || || – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36% ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca || || 0406 30 31 || – – – – inferiore o uguale a 48% || || 0406 30 39 || – – – – superiore a 48% || || 0406 30 90 || – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36% || || 0406 90 || – altri formaggi || || || – – altri || || 0406 90 13 || – – – Emmental || || 0406 90 15 || – – – Gruyère, Sbrinz || || 0406 90 17 || – – – Bergkäse, Appenzell || || 0406 90 18 || – – – Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de Moine || || 0406 90 19 || – – – Formaggi di Glaris alle erbe (detti "Schabziger") fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate || || 0406 90 21 || – – – Cheddar || || 0406 90 23 || – – – Edam || || 0406 90 25 || – – – Tilsit || || 0406 90 27 || – – – Butterkäse || || 0406 90 29 || – – – Kashkaval || || 0406 90 32 || – – – Feta || || 0406 90 37 || – – – Finlandia || || 0406 90 39 || – – – Jarlsberg || || || – – – altri || || 0406 90 50 || – – – – Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra || || || – – – – altri || || || – – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa || || || – – – – – – inferiore o uguale a 47% || || 0406 90 61 || – – – – – – – Grana padano, Parmigiano reggiano || || 0406 90 63 || – – – – – – – Fiore sardo, Pecorino || || 0406 90 69 || – – – – – – – altri || || || – – – – – – superiore a 47% ed inferiore o uguale a 72% || || 0406 90 73 || – – – – – – – Provolone || || 0406 90 75 || – – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano || || 0406 90 76 || – – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø || || 0406 90 78 || – – – – – – – Gouda || || 0406 90 79 || – – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio || || 0406 90 81 || – – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey || || 0406 90 82 || – – – – – – – Camembert || || 0406 90 84 || – – – – – – – Brie || || || – – – – – – – altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa || || 0406 90 86 || – – – – – – – – superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52% || || 0406 90 87 || – – – – – – – – superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62% || || 0406 90 88 || – – – – – – – – superiore a 62% ed inferiore o uguale a 72% || || 0406 90 93 || – – – – – – superiore a 72% || || 0406 90 99 || – – – – – altri || || 0701 || Patate, fresche o refrigerate || 165 || 0% 0701 90 || – altre || || || – – altre || || 0701 90 90 || – – – altre || || 0710 || Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati || 20 || 0% || – Legumi da granella, anche sgranati || || 0710 21 00 || – – Piselli (Pisum sativum) || || 1001 || - Frumento (grano) duro || 300 || 0% || – altro || || 1001 99 00 || – – altro || || 1005 || Granturco || 270 || 0% 1005 10 || – destinato alla semina || || || – – ibrido || || 1005 10 15 || – – – ibrido semplice || || 1005 10 18 || – – – altro || || ex 1005 10 18 || – – – – Granturco ibrido doppio e ibrido top-cross, destinato alla semina || || 1512 || Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente || 60 || 5% || – Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni || || 1512 19 || – – altri || || 1512 19 90 || – – – altri || || 1602 || Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue || 150 || 0% 1602 10 00 || – Preparazioni omogeneizzate || || || – della specie suina || || 1602 41 || – – Prosciutti e loro pezzi || || 1602 42 || – – Spalle e loro pezzi || || 1602 49 || – – altre, compresi i miscugli || || 1602 50 || – della specie bovina || || 1701 || Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido || 70 || 20% || – Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti || || 1701 12 || – – di barbabietola || || 1701 12 90 || – – – altri || || 1701 14 || – – altri zuccheri di canna || || 1701 14 90 || – – – altri || || || – altri || || 1701 91 00 || – – con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti || || 1701 99 || – – altri || || 1701 99 10 || – – – Zuccheri bianchi || || 1701 99 90 || – – – altri || || 2009 || Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti || 20 || 0% || – Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi || || 2009 89 || – – altri || || || – – – di un valore Brix inferiore o uguale a 67 || || || – – – – altri || || || – – – – – altri || || || – – – – – – senza zuccheri addizionati || || 2009 89 96 || – – – – – – – Succhi di ciliege || || 2401 || Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco || 75 || 0% 2401 10 || – Tabacchi non scostolati || || 2401 10 35 || – – Tabacchi "light air cured" || || 2401 10 60 || – – Tabacchi "sun cured" del tipo orientale || || 2401 10 85 || – – Tabacchi "flue cured" || || 2401 20 || − Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati || || 2401 20 35 || – – Tabacchi "light air cured" || || 2401 20 60 || – – Tabacchi "sun cured" del tipo orientale || || 2401 20 85 || – – Tabacchi "flue cured" || || 2401 20 95 || – – altri || || 2401 30 00 || − Cascami di tabacco || || ALLEGATO
II (Prodotti di cui all'articolo 25 dell'ASA) "Allegato II bis del protocollo 1 Contingenti tariffari applicabili all'importazione
in Serbia delle merci originarie dell'Unione europea || || || Codice NC 2013 || Designazione delle merci || Contingente annuo (tonnellate) || Aliquota del dazio contingentale 0403 || Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao || 190 || 0% 0403 10 || – Yogurt || – – non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao || – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse 0403 10 11 || – – – – inferiore o uguale a 3% 0403 10 13 || – – – – superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6% 0403 90 || – altri || – – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao || – – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte 0403 90 91 || – – – – inferiore o uguale a 3% 0403 90 93 || – – – – superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6% 2207 || Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo || 1180 || 0% 2207 10 00 || – Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol 2402 || Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco || 25 1 600 || 10% 15% 2402 20 || – Sigarette contenenti tabacco 2402 20 90 || – – altre ALLEGATO
III 1. Le importazioni
nell'Unione europea dei seguenti vini, di cui all'articolo 2 del presente
protocollo, beneficiano delle concessioni specificate in appresso. Codice NC || Designazione delle merci (conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del protocollo 2) || Dazio applicabile || Quantitativo annuo (hl) || Disposizioni specifiche ex 2204 10 ex 2204 21 || Vini spumanti di qualità Vini di uve fresche || esenzione || 55 000 || (1) ex 2204 29 || Vini di uve fresche || esenzione || 12 300 || (1) (1) Possono svolgersi
consultazioni su richiesta di una delle Parti contraenti al fine di modificare
i contingenti trasferendo quantitativi dal contingente della voce ex 2204 29
al contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21. ALLEGATO
IV Allegato IV TESTO DELLA
DICHIARAZIONE SU FATTURA La dichiarazione su fattura, il cui testo è riportato in appresso, deve
essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non
devono essere riprodotte. Versione bulgara Износителят
на
продуктите,
обхванати от
този
документ
(митническо
разрешение №
… (1[1]))
декларира, че
освен където
ясно е
отбелязано
друго, тези
продукти са с
…. преференциален
произход (2). Versione spagnola El exportador de los productos incluidos en
el presente documento (autorización aduanera n° … (1)) declara que, salvo
indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen
preferencial … (2). Versione ceca Vývozce výrobků uvedených v tomto
dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě
zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční
původ v … (2). Versione danese Eksportøren af varer, der er omfattet af
nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at
varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2). Versione tedesca Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der
Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren,
soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind. Versione estone Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete
eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2)
sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidetud teisiti. Versione greca Ο
εξαγωγέας των
προϊόντων που
καλύπτονται
από το παρόν
έγγραφο (άδεια
τελωνείου υπ'αριθ.
… (1)) δηλώνει ότι,
εκτός εάν
δηλώνεται
σαφώς άλλως, τα
προϊόντα αυτά
είναι
προτιμησιακής
καταγωγής … (2). Versione inglese The exporter of the products covered by this
document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise
clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin. Versione francese L'exportateur des produits couverts par le
présent document (autorisation douanière n° … (1)) déclare que, sauf indication
claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2). Versione croata Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom
ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je
drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog
podrijetla. Versione italiana L'esportatore delle merci contemplate nel
presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo
indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2). Versione lettone To produktu eksportētājs, kuri
ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)),
deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem
produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2). Versione lituana Šiame dokumente išvardytų prekių
eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu
kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės. Versione ungherese A jelen okmányban szereplő áruk
exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő
egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak. Versione maltese L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan
id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief
fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta'
oriġini preferenzjali … (2). Versione olandese De exporteur van de goederen waarop dit
document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat,
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van
preferentiële … oorsprong zijn (2). Versione polacca Eksporter produktów objętych tym
dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z
wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te
mają … (2) preferencyjne pochodzenie. Versione portoghese O abaixo-assinado, exportador dos produtos
abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.° … (1)), declara
que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem
preferencial … (2). Versione rumena Exportatorul produselor ce fac obiectul
acestui document (autorizaţia vamală nr. … (1)) declară că,
exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt
de origine preferenţială … (2). Versione slovacca Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente
(číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených,
majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2). Versione slovena Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom
(pooblastilo carinskih organov štr. … (1)) izjavlja, da, razen če ni
drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo. Versione finlandese Tässä asiakirjassa
mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä
tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja
… alkuperätuotteita (2). Versione svedese Exportören av de varor som omfattas av detta
dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om
inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2). Versione serba Извозник
производа
обухваћених
овом исправом
(царинско
овлашћење
бр...........(1) )
изјављује да
су, осим ако
је то
другачије изричито
наведено, ови
производи .............(2)
преференцијалног
порекла. Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko
ovlašćenje br...........(1)) izjavljuje da su, osim ako je
drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi .............(2)
preferencijalnog porekla. .............................................................................................................................................
(3) (Luogo e data) .............................................................................................................................................
(4) (Firma dell'esportatore; indicare in maniera chiaramente leggibile
anche il nome della persona che firma la dichiarazione.) [1] (1) Quando la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore
autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere
indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata
da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi sono omesse o lo spazio
è lasciato in bianco. (2) Indicazione dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su
fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e
Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla
"CM". (3) Queste indicazioni possono essere
omesse se contenute nel documento stesso. (4) Nei casi in cui l'esportatore non è
tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la
dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.