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Document 52014PC0076

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

/* COM/2014/076 final - 2014/0039 (NLE) */

52014PC0076

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea /* COM/2014/076 final - 2014/0039 (NLE) */


RELAZIONE

Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, con la Repubblica di Serbia, al fine di concludere un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Due tornate di negoziati, svoltesi il 28 gennaio e il 13 marzo 2013, sono state seguite da ulteriori chiarimenti tecnici e scambi di corrispondenza. Il protocollo è stato siglato dalla Commissione e dal governo della Serbia il 10 dicembre 2013. Il testo del progetto di protocollo figura in allegato.

La Commissione propone al Consiglio di decidere in merito alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo a nome dell'Unione europea e di concludere il protocollo a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. Ai fini della conclusione del protocollo a nome della Comunità europea dell'energia atomica (CEEA), la Commissione propone al Consiglio di dare la sua approvazione, a norma dell'articolo 101, secondo comma, del trattato che istituisce la CEEA.

La proposta acclusa è una decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo. La Commissione propone al Consiglio di

– concludere il protocollo a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri.

2014/0039 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto i), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea[1],

vista l'approvazione del Parlamento europeo[2],

considerando quanto segue:

(1)       In conformità della decisione 2013/.../UE del Consiglio[3], è stato firmato, fatta salva la sua conclusione, il protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ("il protocollo").

(2)       La conclusione del protocollo è oggetto di una procedura distinta per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità europea dell'energia atomica.

(3)       È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, il protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea*.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, gli strumenti di approvazione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU C […] del […], pag. […].

[2]               GU C […] del […], pag. […].

[3]               GU L […], del […], pag.[…].

*               Il testo del protocollo verrà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua firma.

Allegato

PROTOCOLLO

dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

in appresso "gli Stati membri", e

L'UNIONE EUROPEA e LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso "l'Unione europea",

da un lato, e

LA REPUBBLICA DI SERBIA, in appresso "la Serbia",

dall'altro,

vista l'adesione della Repubblica di Croazia (in appresso "la Croazia") all'Unione europea il 1º luglio 2013,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Serbia, dall'altra (in appresso "l'ASA"), è stato firmato a Lussemburgo il 29 aprile 2008 ed è entrato in vigore il 1° settembre 2013.

(2) Il trattato relativo all'adesione della Croazia all'Unione europea (in appresso "il trattato di adesione") è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011.

(3) Il 1º luglio 2013 la Croazia ha aderito all'Unione europea.

(4) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Croazia, l'adesione della Croazia all'ASA è approvata tramite un protocollo al medesimo.

(5) Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'ASA, si sono svolte consultazioni per tener conto dei reciproci interessi dell'Unione europea e della Serbia sanciti nell'accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Sezione I

Parti contraenti

Articolo 1

La Croazia è parte dell'ASA e adotta e prende atto, alla stregua degli altri Stati membri dell'Unione europea, del testo dell'accordo, nonché delle dichiarazioni comuni e delle dichiarazioni unilaterali allegate all'atto finale firmato lo stesso giorno.

ADEGUAMENTI DEL TESTO DELL'ASA, COMPRESI I RELATIVI ALLEGATI E PROTOCOLLI

Sezione II

PRODOTTI AGRICOLI

Articolo 2

Concessioni dell'Unione europea relative ai prodotti agricoli

All'articolo 26, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.        A decorrere dall'entrata in vigore del protocollo del presente accordo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, l'Unione europea concede l'accesso in franchigia doganale per le importazioni nell'Unione europea dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari della Serbia, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 181 000 t (peso netto)."

Articolo 3

Concessioni della Serbia relative ai prodotti agricoli

1. All'articolo 27, è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"A decorrere dall'entrata in vigore del protocollo del presente accordo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, la Serbia applica i dazi doganali relativi alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari dell'Unione europea nell'ambito dei quantitativi indicati, elencati all'allegato III (e)."

2. L'allegato I del presente protocollo è aggiunto come allegato III (e) dell'ASA e forma parte integrante di detto accordo.

Articolo 4

Concessioni dell'Unione europea relative ai prodotti della pesca

1. All'articolo 29, è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"3.        A decorrere dall'entrata in vigore del protocollo del presente accordo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, l'Unione europea aumenta di 26 t il volume del contingente tariffario annuo per le importazioni di carpe di cui all'allegato IV dell'ASA."

2. All'articolo 29, è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

"4.        A decorrere dall'entrata in vigore del protocollo del presente accordo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, l'Unione europea apre un contingente tariffario in franchigia doganale per le importazioni di prodotti della sottovoce SA 1604 entro un limite annuo di 15 t. Alle importazioni che eccedono i contingenti viene applicata un'aliquota del 70% del dazio NPF."

Articolo 5

Concessioni della Serbia relative ai prodotti della pesca

1. All'articolo 30, è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"3.        A decorrere dall'entrata in vigore del protocollo del presente accordo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, la Serbia apre un contingente tariffario per le importazioni di carpe vive (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) del codice NC 0301 93 00 cui viene applicata un'aliquota del 10% entro un contingente annuo di 20 t. Alle importazioni che eccedono i contingenti viene applicata un'aliquota del 60% del dazio NPF."

Articolo 6

Concessioni della Serbia relative ai prodotti agricoli trasformati

L'allegato II del presente protocollo è aggiunto come allegato II bis del protocollo 1 dell'ASA e forma parte integrante di detto accordo.

Articolo 7

Protocollo sui vini e sulle bevande alcoliche

Il paragrafo 1 dell'allegato I del protocollo 2 riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e vini aromatizzati di cui all'articolo 28 dell'ASA è sostituito dal testo indicato nell'allegato III del presente protocollo.

Sezione III

NORME DI ORIGINE

Articolo 8

L'allegato IV del protocollo 3 dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato IV del presente protocollo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Sezione IV

Articolo 9

Prova dell'origine e cooperazione amministrativa

1. Le prove dell'origine debitamente rilasciate dalla Serbia o dalla Croazia nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi in vigore tra loro sono reciprocamente accettate a condizione che:

a)         l'acquisizione di tale origine conferisca il diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell'ASA;

b)         la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati al più tardi il giorno precedente la data dell'adesione;

c)         la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data dell'adesione.

Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione in Serbia o in Croazia prima della data dell'adesione e nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi applicabili in quel momento tra la Serbia e la Croazia, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nell'ambito di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data dell'adesione.

2. La Serbia e la Croazia possono mantenere le autorizzazioni mediante le quali è stato concesso lo status di "esportatore autorizzato" nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra loro applicati, a condizione che:

a)         una siffatta disposizione figuri anche nell'accordo concluso, prima della data di adesione della Croazia, tra la Serbia e l'Unione europea e

b)         gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nel quadro di tale accordo.

Entro un anno dalla data di adesione della Croazia, tali autorizzazioni devono essere sostituite da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell'ASA.

3. Le richieste di controllo a posteriori di prove dell'origine rilasciate nel quadro degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accettate dalle autorità doganali competenti della Serbia e della Croazia nei tre anni successivi al rilascio delle prove in questione e possono essere presentate da tali autorità nei tre anni successivi all'accettazione della prova dell'origine fornita loro a corredo della dichiarazione di importazione.

Articolo 10

Merci in transito

1. Le disposizioni dell'ASA sono applicabili alle merci esportate dalla Serbia in Croazia o dalla Croazia in Serbia che rispettano le disposizioni del protocollo 3 dell'ASA e che, alla data di adesione della Croazia, siano in viaggio o si trovino in custodia temporanea, presso un deposito doganale o in una zona franca in Serbia o in Croazia.

2. Il trattamento preferenziale può essere concesso in tali casi purché, entro quattro mesi dalla data di adesione della Croazia, venga presentata alle autorità doganali del paese di importazione una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese di esportazione.

Articolo 11

Contingenti durante il primo anno di applicazione del protocollo

Durante il primo anno di applicazione del presente protocollo, i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari esistenti sono calcolati proporzionalmente ai volumi annui di base, tenendo conto della parte dell'anno trascorsa prima della data di applicazione del presente protocollo.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Sezione V

Articolo 12

Il presente protocollo e i relativi allegati formano parte integrante dell'ASA.

Articolo 13

1. L'Unione europea e i suoi Stati membri e la Serbia procedono all'approvazione del presente protocollo secondo le rispettive procedure.

2. Le Parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 14

1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

2. Qualora non tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro il primo giorno del secondo mese successivo alla data della firma, il presente protocollo si applica a titolo provvisorio. La data dell'applicazione provvisoria è il primo giorno del secondo mese successivo alla data della firma.

Articolo 15

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e serba, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 16

Il testo dell'ASA, gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, l'atto finale e le dichiarazioni ad esso allegate sono stilati in lingua croata e tali testi fanno fede alla stregua dei testi originali. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione procede all'approvazione dei testi menzionati.

ALLEGATO I

"Allegato III (e)

Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti agricoli di base originari dell'Unione europea

(di cui all'articolo 27, paragrafo 3)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del protocollo del presente accordo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, ai prodotti elencati nel presente allegato saranno applicati dazi doganali (dazi ad valorem e/o dazi specifici) come indicato, nell'ambito dei quantitativi indicati per ciascun prodotto.

Codice NC (2013) || Designazione delle merci || Contingente annuo (tonnellate) || Aliquota del dazio contingentale (% del dazio NPF)

0103 || Animali vivi della specie suina || 200 || 0%

|| – altri || ||

0103 92 || – – di peso uguale o superiore a 50 kg || ||

|| – – – delle specie domestiche || ||

0103 92 11 || – – – – Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg || ||

0103 92 19 || – – – – altri || ||

0206 || Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate || 200 || 0%

|| – della specie suina, congelate || ||

0206 41 00 || – – Fegati || ||

0206 49 00 || – – altre || ||

0402 || Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti || 70 || 5%

0402 10 || – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5% || ||

|| – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti || ||

0402 10 11 || – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg || ||

0402 10 19 || – – – altri || ||

|| – – altri || ||

0402 10 99 || – – – altri || ||

|| – in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5% || ||

0402 21 || – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti || ||

|| – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27% || ||

0402 21 11 || – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg || ||

0402 21 18 || – – – – altri || ||

0406 || Formaggi e latticini || 50 || 0%

0406 10 || – Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini || ||

0406 10 20 || – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% || ||

0406 10 80 || – – altri || ||

0406 30 || – Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere || ||

0406 30 10 || – – ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell ed, eventualmente, con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto "Schabziger"), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 56% della sostanza secca || ||

|| – – altri || ||

|| – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36% ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca || ||

0406 30 31 || – – – – inferiore o uguale a 48% || ||

0406 30 39 || – – – – superiore a 48% || ||

0406 30 90 || – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36% || ||

0406 90 || – altri formaggi || ||

|| – – altri || ||

0406 90 13 || – – – Emmental || ||

0406 90 15 || – – – Gruyère, Sbrinz || ||

0406 90 17 || – – – Bergkäse, Appenzell || ||

0406 90 18 || – – – Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de Moine || ||

0406 90 19 || – – – Formaggi di Glaris alle erbe (detti "Schabziger") fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate || ||

0406 90 21 || – – – Cheddar || ||

0406 90 23 || – – – Edam || ||

0406 90 25 || – – – Tilsit || ||

0406 90 27 || – – – Butterkäse || ||

0406 90 29 || – – – Kashkaval || ||

0406 90 32 || – – – Feta || ||

0406 90 37 || – – – Finlandia || ||

0406 90 39 || – – – Jarlsberg || ||

|| – – – altri || ||

0406 90 50 || – – – – Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra || ||

|| – – – – altri || ||

|| – – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa || ||

|| – – – – – – inferiore o uguale a 47% || ||

0406 90 61 || – – – – – – – Grana padano, Parmigiano reggiano || ||

0406 90 63 || – – – – – – – Fiore sardo, Pecorino || ||

0406 90 69 || – – – – – – – altri || ||

|| – – – – – – superiore a 47% ed inferiore o uguale a 72% || ||

0406 90 73 || – – – – – – – Provolone || ||

0406 90 75 || – – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano || ||

0406 90 76 || – – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø || ||

0406 90 78 || – – – – – – – Gouda || ||

0406 90 79 || – – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio || ||

0406 90 81 || – – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey || ||

0406 90 82 || – – – – – – – Camembert || ||

0406 90 84 || – – – – – – – Brie || ||

|| – – – – – – – altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa || ||

0406 90 86 || – – – – – – – – superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52% || ||

0406 90 87 || – – – – – – – – superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62% || ||

0406 90 88 || – – – – – – – – superiore a 62% ed inferiore o uguale a 72% || ||

0406 90 93 || – – – – – – superiore a 72% || ||

0406 90 99 || – – – – – altri || ||

0701 || Patate, fresche o refrigerate || 165 || 0%

0701 90 || – altre || ||

|| – – altre || ||

0701 90 90 || – – – altre || ||

0710 || Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati || 20 || 0%

|| – Legumi da granella, anche sgranati || ||

0710 21 00 || – – Piselli (Pisum sativum) || ||

1001 || - Frumento (grano) duro || 300 || 0%

|| – altro || ||

1001 99 00 || – – altro || ||

1005 || Granturco || 270 || 0%

1005 10 || – destinato alla semina || ||

|| – – ibrido || ||

1005 10 15 || – – – ibrido semplice || ||

1005 10 18 || – – – altro || ||

ex 1005 10 18 || – – – – Granturco ibrido doppio e ibrido top-cross, destinato alla semina || ||

1512 || Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente || 60 || 5%

|| – Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni || ||

1512 19 || – – altri || ||

1512 19 90 || – – – altri || ||

1602 || Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue || 150 || 0%

1602 10 00 || – Preparazioni omogeneizzate || ||

|| – della specie suina || ||

1602 41 || – – Prosciutti e loro pezzi || ||

1602 42 || – – Spalle e loro pezzi || ||

1602 49 || – – altre, compresi i miscugli || ||

1602 50 || – della specie bovina || ||

1701 || Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido || 70 || 20%

|| – Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti || ||

1701 12 || – – di barbabietola || ||

1701 12 90 || – – – altri || ||

1701 14 || – – altri zuccheri di canna || ||

1701 14 90 || – – – altri || ||

|| – altri || ||

1701 91 00 || – – con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti || ||

1701 99 || – – altri || ||

1701 99 10 || – – – Zuccheri bianchi || ||

1701 99 90 || – – – altri || ||

2009 || Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti || 20 || 0%

|| – Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi || ||

2009 89 || – – altri || ||

|| – – – di un valore Brix inferiore o uguale a 67 || ||

|| – – – – altri || ||

|| – – – – – altri || ||

|| – – – – – – senza zuccheri addizionati || ||

2009 89 96 || – – – – – – – Succhi di ciliege || ||

2401 || Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco || 75 || 0%

2401 10 || – Tabacchi non scostolati || ||

2401 10 35 || – – Tabacchi "light air cured" || ||

2401 10 60 || – – Tabacchi "sun cured" del tipo orientale || ||

2401 10 85 || – – Tabacchi "flue cured" || ||

2401 20 || − Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati || ||

2401 20 35 || – – Tabacchi "light air cured" || ||

2401 20 60 || – – Tabacchi "sun cured" del tipo orientale || ||

2401 20 85 || – – Tabacchi "flue cured" || ||

2401 20 95 || – – altri || ||

2401 30 00 || − Cascami di tabacco || ||

ALLEGATO II

(Prodotti di cui all'articolo 25 dell'ASA)

"Allegato II bis del protocollo 1

Contingenti tariffari applicabili all'importazione in Serbia delle merci originarie dell'Unione europea

|| || ||

Codice NC 2013 || Designazione delle merci || Contingente annuo (tonnellate) || Aliquota del dazio contingentale

0403 || Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao || 190 || 0%

0403 10 || – Yogurt

|| – – non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao

|| – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

0403 10 11 || – – – – inferiore o uguale a 3%

0403 10 13 ||  – – – – superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%

0403 90 || – altri

|| – – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

|| – – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte

0403 90 91 || – – – – inferiore o uguale a 3%

0403 90 93 || – – – – superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%

2207 || Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo || 1180 || 0%

2207 10 00 || – Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol

2402 || Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco || 25 1 600 || 10% 15%

2402 20 || – Sigarette contenenti tabacco

2402 20 90 || – – altre

ALLEGATO III

1. Le importazioni nell'Unione europea dei seguenti vini, di cui all'articolo 2 del presente protocollo, beneficiano delle concessioni specificate in appresso.

Codice NC || Designazione delle merci (conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del protocollo 2) || Dazio applicabile || Quantitativo annuo (hl) || Disposizioni specifiche

ex 2204 10 ex 2204 21 || Vini spumanti di qualità Vini di uve fresche || esenzione || 55 000 || (1)

ex 2204 29 || Vini di uve fresche || esenzione || 12 300 || (1)

(1) Possono svolgersi consultazioni su richiesta di una delle Parti contraenti al fine di modificare i contingenti trasferendo quantitativi dal contingente della voce ex 2204 29 al contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21.

ALLEGATO IV

Allegato IV

TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo è riportato in appresso, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1[1])) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …. преференциален произход (2).

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° … (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidetud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.° … (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială … (2).

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov štr. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Versione serba

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр...........(1) ) изјављује да су, осим ако је то другачије изричито наведено, ови производи .............(2) преференцијалног порекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br...........(1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi .............(2) preferencijalnog porekla.

............................................................................................................................................. (3)

(Luogo e data)

............................................................................................................................................. (4)

(Firma dell'esportatore; indicare in maniera chiaramente leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione.)

[1]              

(1) Quando la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi sono omesse o lo spazio è lasciato in bianco.

(2) Indicazione dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

(3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

(4) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

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