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Document 52014JC0005

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

/* JOIN/2014/05 final - 2014/0040 (NLE) */

52014JC0005

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana /* JOIN/2014/05 final - 2014/0040 (NLE) */


RELAZIONE

(1) Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana, che prevede l'imposizione di un embargo sulle armi conformemente alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2127 (2013) del 5 dicembre 2013.

(2) Il 13 gennaio 2014 l'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione hanno presentato una proposta di regolamento concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana. Il Consiglio ha deciso di sospendere l'iter della proposta in attesa dell'adozione di una nuova UNSCR da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(3) Il 28 gennaio 2014 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2134 (2014), che ha esteso e chiarito l'embargo sulle armi imposto dall'UNSCR 2127 (2013) e disposto il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di certe persone che commettono o sostengono atti tali da minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica centrafricana.

(4) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare l'UNSCR 2134 (2014).

(5) Il Consiglio sta preparando una decisione che modifica la decisione 2013/798/PESC per attuare l'UNSCR 2134 (2014).

(6) È pertanto opportuno che l'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione presentino una nuova proposta di regolamento concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana. La proposta del 13 gennaio 2014 dovrebbe essere ritirata.

2014/0040 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio[1], del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana,

vista la proposta congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       A norma delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2127 (2013) del 5 dicembre 2013 e UNSCR 2134 (2014) del 28 gennaio 2014, la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2014/…/PESC[2], prevede l'imposizione di un embargo nei confronti della Repubblica centrafricana e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di certe persone che commettono o sostengono atti tali da minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica centrafricana.

(2)       Poiché le misure previste dall'UNSCR 2127 (2013) e dall'UNSCR 2134 (2014) rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, soprattutto per garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(3)       Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il presente regolamento deve essere applicato conformemente a tali diritti.

(4)       Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011[3].

(5)       Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, devono essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 [4] e alla direttiva 95/46/CE[5].

(6)       Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)           "servizi di intermediazione":

i)       la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, da un paese terzo a qualsiasi altro paese terzo, o

ii)      la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;

b)           "richiesta": qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e connessa all'esecuzione di un contratto o di una transazione, e in particolare:

i)       una richiesta volta ad ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o ad essi collegata;

ii)      una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

iii)     una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;

iv)     una domanda riconvenzionale;

v)      una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;

c)           "contratto o transazione": qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine "contratto" include qualsiasi garanzia o indennità, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata;

d)           "autorità competenti": le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II;

e)           "risorse economiche": le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

f)            "congelamento di risorse economiche": il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;

g)           "congelamento di fondi": il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

h)           "fondi": tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:

i)       i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

ii)      i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

iii)     i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

iv)     gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v)      il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari;

vi)     le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione e

vii)    i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;       

i)            "comitato delle sanzioni": il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 57 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite UNSCR 2127 (2013);

j)            "assistenza tecnica": qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

k)           "territorio dell'Unione": i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

1.           È vietato:

(a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea[6] (elenco comune delle attrezzature militari) o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualsiasi persona, entità od organismo nella Repubblica centrafricana o per un uso nella Repubblica centrafricana;

(b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi a qualsiasi persona, entità od organismo nella Repubblica centrafricana o per un uso nella Repubblica centrafricana;

(c) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, servizi di intermediazione o servizi di trasporto connessi alla fornitura di personale mercenario armato nella Repubblica centrafricana o per un uso nella Repubblica centrafricana.

Articolo 3

              In deroga all'articolo 2, i divieti ivi stabiliti non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria o servizi di intermediazione destinati unicamente al sostegno o all'uso da parte della missione per il consolidamento della pace nella Repubblica centrafricana (MICOPAX), della missione internazionale di sostegno alla Repubblica centrafricana (MISCA), dell'ufficio integrato delle Nazioni Unite per la costruzione della pace nella Repubblica centrafricana (BINUCA) e della sua unità di sorveglianza, della task force regionale dell'Unione africana (UA-RTF), delle forze francesi dispiegate nella Repubblica centrafricana e dell'operazione dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana (EUFOR RCA).

Articolo 4

              In deroga all'articolo 2, a condizione che la fornitura dell'assistenza tecnica o dei servizi di intermediazione, dei finanziamenti o dell'assistenza finanziaria di cui sopra sia stata approvata preventivamente dal comitato delle sanzioni, i divieti disposti in tale articolo non si applicano:

(a) alla fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi a materiale militare non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo;

(b) alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o per la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi.

Articolo 5

1.           Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I.

2.           È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi elencati nell'allegato I, o destinarli a loro vantaggio.

3.           Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal comitato delle sanzioni che:

(a) commettono o sostengono atti tali da minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica centrafricana, compresi gli atti che minacciano o violano gli accordi transitori, o che pregiudicano o impediscono il processo di transizione politica, inclusa la transizione verso elezioni democratiche libere ed eque, o che alimentano la violenza;

(b) che violano l'embargo sulle armi stabilito al punto 54 dell'UNSCR 2127 (2013) o che hanno fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali nella Repubblica centrafricana, o che sono stati destinatari di armi o qualsiasi materiale connesso, o di qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali nella Repubblica centrafricana;

(c) che sono coinvolte nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani nella Repubblica centrafricana, compresi gli atti che comportano violenza sessuale, attacchi alle popolazioni civili, attacchi di matrice etnica o religiosa, alle scuole e agli ospedali, nonché i sequestri e i trasferimenti forzati;

(d) che reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella Repubblica centrafricana, in violazione del diritto internazionale applicabile;

(e) che forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante lo sfruttamento illecito delle risorse naturali, compresi i diamanti e la fauna selvatica e i suoi prodotti, nella Repubblica centrafricana;

(f) che impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla Repubblica centrafricana, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari nella Repubblica centrafricana;

(g) che sono coinvolte nella pianificazione, nella direzione, nel finanziamento o nell'esecuzione di attacchi contro missioni dell'ONU o forze di sicurezza internazionali, comprese BINUCA, MISCA, EUFOR RCA e le altre forze che le sostengono;

(h) che sono a capo di, hanno fornito sostegno a o hanno agito per conto di, a nome di o sotto la direzione di un'entità designata dal comitato delle sanzioni;

(i) che agiscono a nome o sotto la direzione di persone, entità o organismi di cui alle lettere da a) a h).

4.           L'allegato I contiene solo le seguenti informazioni sulle persone fisiche o giuridiche, sulle entità o sugli organismi dell'elenco:

a)      a scopo di identificazione: riguardo alle persone fisiche, cognome e nomi (compresi gli eventuali alias e titoli); data e luogo di nascita; cittadinanza; numero del passaporto e della carta d'identità; codice fiscale e numero di previdenza sociale; sesso; indirizzo o altre informazioni sul luogo in cui la persona si trova; funzione o professione; riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, il nome, il luogo e la data di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività;

b)      la data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo sono stati inseriti nell'allegato I;

c)      i motivi dell'inserimento nell'elenco.

5.           L'allegato I può contenere anche informazioni sui familiari delle persone elencate, purché l'inclusione di tali informazioni sia ritenuta necessaria, in un caso specifico, al solo scopo di verificare l'identità della persona fisica in questione.

Articolo 7

              In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, purché:

a)      abbiano stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:

i)       necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

ii)      destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali o

iii)     destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati e

b)      lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni della decisione di cui alla lettera a) e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro dieci giorni lavorativi dalla notifica.

Articolo 8

              In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, purché l'autorità competente interessata abbia accertato che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di tale decisione e il comitato delle sanzioni l'abbia approvata.

Articolo 9

              In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a)      i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, sorto prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 5 sono stati inseriti nell'allegato I, o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;

b)      i fondi o le risorse economiche in questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale pronuncia, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c)      il vincolo o la sentenza non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I;

d)      il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato e

e)      lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la pronuncia al comitato delle sanzioni.

Articolo 10

1.           In deroga all'articolo 5 e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU o del comitato delle sanzioni, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché abbiano accertato che:

a)      i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato I;

b)      il pagamento non viola l'articolo 5, paragrafo 2, e

c)      lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un'autorizzazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi.

Articolo 11

1.           L'articolo 5, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.

2.           L'articolo 5, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)      interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b)      pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obbligazioni conclusi o sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 5 sono stati inseriti nell'allegato I o

c)      pagamenti dovuti in virtù di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale di cui all'articolo 9, e

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 12

1.           Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a)      fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 5, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione e

b)      collaborare con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni.

2.           Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.

3.           Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 13

              È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere le misure di cui agli articoli 2 e 5.

Articolo 14

1.           Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche siano stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2.           Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità da parte loro se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato i divieti previsti dal presente regolamento.

Articolo 15

1.           Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)      persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell'allegato I;

b)      qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alla lettera a).

2.           In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che intende esercitare il diritto.

3.           Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 16

1.           La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti

a)      i fondi congelati a norma dell'articolo 5 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 7, 8 e 9;

b)      problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

2.           Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 17

1.           La Commissione è autorizzata a:

a)      modificare l'allegato I in base alle decisioni adottate dal comitato delle sanzioni e

b)      modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

2.           Nell'allegato I la Commissione motiva la sua decisione di inserire una voce nell'allegato stesso e rende note le sue decisioni, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alle persone fisiche o giuridiche, alle entità e agli organismi figuranti nell'elenco, se l'indirizzo è noto, oppure, se l'indirizzo non è noto, attira l'attenzione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi sulle sue decisioni attraverso la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, offrendo loro la possibilità di formulare osservazioni.

3.           Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, la Commissione riesamina la propria decisione alla luce delle osservazioni formulate e di tutte le altre informazioni pertinenti, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e informa la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo dell'esito del riesame.

Articolo 18

1.           La Commissione è assistita da un comitato. Il comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 19

1.           La Commissione tratta i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

a)      la preparazione e l'introduzione delle modifiche dell'allegato I;

b)      l'inclusione del contenuto dell'allegato I nell'elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell'Unione europea, disponibile sul sito web[7];

c)      il trattamento delle informazioni sull'impatto delle misure contemplate dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2.           La Commissione può trattare i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato I del presente regolamento. Questi dati non vengono resi pubblici né scambiati.

3.           Ai fini del presente regolamento, il servizio della Commissione indicato nell'allegato II è designato come "responsabile del trattamento" per la Commissione ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 20

1.           Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.           Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure ogni successiva modifica.

Articolo 21

1.           Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato II.

2.           Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.

3.           Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.

Articolo 22

Il presente regolamento si applica:

a)           nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b)           a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)           a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

d)           a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituita/o conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e)           a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.

Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51.

[2]              

[3]               Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

[4]               Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

[5]               Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

[6]               GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.

[7]               http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

ALLEGATI

della

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella  Repubblica centrafricana

"ALLEGATO I

Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 5

A. Persone

B. Entità

ALLEGATO II

Siti internet contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla commissione europea

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu"

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