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Document 52014IP0017

    Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sul marchio regionale: verso migliori prassi nelle economie rurali (2013/2098(INI))

    GU C 482 del 23.12.2016, p. 70–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.12.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 482/70


    P7_TA(2014)0017

    Marchio di qualità regionale

    Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sul marchio regionale: verso migliori prassi nelle economie rurali (2013/2098(INI))

    (2016/C 482/10)

    Il Parlamento europeo,

    visti gli articoli 174 e seguenti del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabiliscono l'obiettivo di coesione economica, sociale e territoriale e definiscono gli strumenti finanziari strutturali necessari per il suo conseguimento,

    visto l'articolo 39 del TFUE, che stabilisce gli obiettivi della politica agricola comune,

    visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1),

    visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (2),

    visto l'articolo 48 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0456/2013),

    A.

    considerando che il concetto di sviluppo territoriale ha acquisito un'importanza crescente negli ultimi anni, in particolare a seguito dell'inserimento di un riferimento più esplicito nel trattato di Lisbona;

    B.

    considerando che la politica europea per lo sviluppo rurale, che costituisce il secondo pilastro della PAC, è stata sancita ufficialmente dalla riforma dell'Agenda 2000; che essa ha così potuto superare l'idea di una politica socio-strutturale attuata solo come complemento della politica dei mercati agricoli;

    C.

    considerando che il futuro regolamento quadro sulla politica regionale invita gli Stati membri ad adottare una concezione e una programmazione integrate che consentano una maggiore coerenza tra i programmi pluriennali del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione nonché del FEASR (e del Fondo europeo per la pesca), per mezzo di un quadro strategico comune che evita la duplicazione dei finanziamenti e le doppie iniziative, che è teso a perseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020 e che è istituito nell'ambito di un contratto di partenariato stilato dagli Stati membri in collaborazione con le parti economiche e sociali e i rappresentanti della società civile; che, di conseguenza, le misure e le iniziative a favore dello sviluppo territoriale, segnatamente rurale, devono iscriversi in un approccio globale e transettoriale;

    D.

    considerando che la delimitazione tra l'urbano e il rurale è sempre più vaga e che l'agricoltura periurbana è in via di sviluppo; che è importante che la politica regionale, a complemento della politica di sviluppo rurale, sia anche orientata ai territori rurali, al fine di sostenere progetti innovativi e strutturanti;

    E.

    considerando che gli strumenti per lo sviluppo rurale messi a disposizione degli Stati membri dal regolamento per lo sviluppo rurale in vigore offrono agli stessi Stati membri e alle loro regioni molteplici possibilità di sviluppo, e che tali possibilità non sono sfruttate a sufficienza dagli attuali programmi di sviluppo rurale a causa della scarsità di risorse di bilancio;

    F.

    considerando che il regolamento, per il periodo di programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale, amplierà le misure messe a disposizione degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il sostegno alla produzione di alimenti di qualità, i provvedimenti per la cooperazione tra gli attori territoriali volti a valorizzare l'insieme delle risorse sotto forma di beni e servizi di qualità, il consolidamento delle organizzazioni di produttori nonché le misure per l'innovazione e la diversificazione economica nelle aree rurali;

    G.

    considerando che il migliore coinvolgimento dei produttori primari nella filiera alimentare tramite sistemi di controllo della qualità, la promozione della vendita sui mercati locali e mediante le filiere corte è considerato una priorità dello sviluppo rurale per il 2014-2020;

    H.

    considerando che, nel contesto dello sviluppo rurale, l'approccio «Leader» riassume al meglio il concetto della cooperazione tra soggetti di natura diversa mantenendo, comunque, centrale l'attività agricola e che i soggetti coinvolti possono condividere un progetto di filiera territoriale al fine di sottolineare le peculiarità e le buone pratiche di una determinata area omogenea;

    I.

    considerando che la scelta delle modalità e del tipo di sostegno da attuare nei programmi di sviluppo rurale dovrebbe essere lasciata alla discrezione degli Stati membri o delle loro regioni, qualora essi optino per una programmazione regionale; che gli Stati membri sono nella posizione migliore per determinare l'enfasi opportuna di tali programmi a livello nazionale o regionale;

    J.

    considerando che è possibile adottare metodi di governance territoriale che permettano di mobilitare e di coinvolgere attraverso approcci comuni tutti gli attori pubblici e privati, a prescindere dai loro livelli d'intervento, nell'ottica di più modalità di cooperazione e valorizzazione di tutto il potenziale specifico di ogni territorio in base a un progetto condiviso, e che l'attenzione dovrebbe essere posta, in questo caso particolare, sull'importanza delle associazioni locali per lo sviluppo, delle associazioni di produttori e delle cooperative, che possono agire come partner privilegiati in vista dell'accesso ai mercati locali, regionali, nazionali e internazionali;

    K.

    considerando che programmi di sviluppo rurale di ampia portata e di successo possono avere un impatto positivo concreto sui tassi di occupazione e sulla competitività delle aziende nelle zone rurali, riducendo così il rischio di disoccupazione o di povertà estrema nelle campagne causata da redditi rurali modesti;

    L.

    considerando che i marchi d'eccellenza territoriale possono contribuire alla resilienza e allo sviluppo delle economie territoriali, in particolare nelle regioni più vulnerabili, nelle regioni di montagna e nelle regioni ultraperiferiche, coordinando insiemi di beni (alimentari e non alimentari) e di servizi di qualità indissolubilmente legati tra loro, fondamentalmente ancorati nelle specificità di ogni territorio e in particolare del relativo patrimonio (storico, culturale, geografico ecc.); che, riuniti in panieri, tali beni e servizi sono insostituibili, creano rendite territoriali offrendo nuove opportunità economiche sui mercati locali e internazionali e possono agire come un «ombrello» per la promozione delle regioni come destinazioni turistiche; che questi marchi territoriali sono tesi a identificare i territori che hanno collaborato per creare partenariati e sinergie comuni tra i loro attori al fine di valorizzare le proprie risorse nel lungo termine, incoraggiare i produttori locali/regionali e stimolare la loro economia, indispensabile per la vitalità delle campagne e per uno sviluppo equilibrato delle zone rurali e urbane; che essi non dovrebbero essere confusi con i marchi di qualità attribuiti ai prodotti alimentari (denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) e specialità tradizionale garantita (STG)), con i quali non vi è incompatibilità, ma al contrario una piena complementarietà; che dovrebbero contribuire alla promozione di tali sistemi sia all'interno che all'esterno dell'UE e al miglioramento della competitività delle economie rurali offrendo nel contempo opportunità occupazionali;

    M.

    considerando che le denominazioni di origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) costituiscono un sistema efficace che contribuisce in larga misura allo sviluppo rurale e territoriale tramite la creazione e la distribuzione di valore aggiunto, mediante l'azione collettiva dei produttori e di tutti gli attori interessati e tramite la promozione del territorio in questione sui mercati locali, regionali e internazionali; che, di conseguenza, i marchi regionali non devono in nessun caso sostituire né pregiudicare in nessun modo il sistema delle DOP-IGP;

    N.

    considerando che la promozione e il sostegno alle sinergie tra i settori primario e terziario a livello locale e regionale possono garantire lo sviluppo sostenibile dei settori agricolo e turistico nell'Unione;

    O.

    considerando che è necessario creare e utilizzare uno strumento efficace di commercializzazione per contribuire a incrementare la competitività dei prodotti regionali, incoraggiare i produttori locali e contribuire allo sviluppo di un'identità regionale non solo per quanto concerne l'agricoltura ma anche in altri settori;

    1.

    accoglie con favore l'approccio integrato allo sviluppo territoriale previsto dal regolamento sul quadro strategico comune dei fondi europei; rileva la necessità di coordinamento e coerenza tra i vari fondi europei ai fini di uno sviluppo territoriale armonioso, sostenibile ed equilibrato;

    2.

    osserva che lo sviluppo territoriale è esplicitamente menzionato fra gli obiettivi della PAC a complemento degli altri due obiettivi, ossia la sicurezza alimentare e la gestione sostenibile delle risorse naturali e la lotta al riscaldamento climatico;

    3.

    sottolinea che le regioni agricole svolgono un ruolo multifunzionale che concerne non solo lo sviluppo agricolo ma anche altre attività economiche e sociali relative al rafforzamento delle capacità locali in termini di competenze, know-how e investimenti nell'identificazione e nella valorizzazione di tutto il patrimonio locale e delle risorse e dei potenziali preziosi e latenti;

    4.

    valuta positivamente il concetto di «sviluppo locale di tipo partecipativo» e chiede agli Stati membri di dare attuazione a tale concetto e di eliminare gli eventuali blocchi tra i ministeri e le altre unità amministrative chiamate a gestire tale approccio innovativo; sottolinea che le procedure amministrative non devono essere onerose, né creare costi ulteriori per le autorità competenti degli Stati membri;

    5.

    invita gli Stati membri e le loro amministrazioni regionali a promuovere una governance partecipativa e più dinamica che permetta di realizzare progetti territoriali comuni di sviluppo che riguardino tutti i settori economici, compreso il turismo e, all'interno del settore dell'agricoltura, le filiere alimentari o non alimentari, come i progetti di filiere regionali (riguardanti le filiere corte, le filiere alimentari, i macelli di prossimità, i progetti di estrazione di metano dalla biomassa agricola, la chimica verde, gli agromateriali ecc.), con un'attenzione particolare per le microimprese e le start-up, sulla base di un processo graduale di riconoscimento dell'identità di ogni territorio, ancorata e legata al suo patrimonio; prende atto del fatto che questa governance si basa su partenariati complessi tra attori e strutture, la cui attività può essere coordinata intorno al concetto di marchio d'eccellenza territoriale; invita pertanto gli Stati membri a creare una piattaforma per la condivisione delle migliori prassi, facendo uso in particolare degli strumenti forniti dall'approccio LEADER ai programmi di sviluppo rurale;

    6.

    ritiene che un maggiore coordinamento degli attori locali possa contribuire a migliorare le economie rurali, in particolare nelle regioni più fragili, comprese le regioni di montagna, e in quelle più distanti, come le regioni ultraperiferiche; sottolinea che è necessario garantirne meglio l'organizzazione al fine di rivelarne tutto il potenziale di risorse esistente (comprese le risorse latenti), nell'interesse di tutti gli attori legati da rapporti di interdipendenza e solidarietà (soggetti coinvolti nel settore agricolo, in quello dei manufatti e delle abilità artigianali, nel turismo, nel patrimonio culturale, comprese le organizzazioni e le associazioni dei produttori e le camere di commercio ecc.); nota che dette convergenze strategiche fra attori sono destinate a captare risorse riprendendo e superando le semplici logiche settoriali o di filiera per collocarsi nel perimetro di logiche territoriali che autorizzano nuove rendite di qualità territoriale a partire da insiemi di beni e servizi complementari e corrispondenti alle specificità di ogni territorio; precisa a tal riguardo che tale governance territoriale sostiene fermamente la creazione, lo sviluppo e il consolidamento della promozione dei prodotti agricoli e alimentari cui si applicano i sistemi di qualità esistenti, basati sulla difesa della proprietà intellettuale, e che nel contempo la promozione di servizi di qualità (che non gode di un riconoscimento europeo ufficiale) e la promozione dei prodotti agricoli e dei servizi si rafforzano reciprocamente, dal momento che tutti gli attori garantiscono con comportamenti solidali la promozione di tutti i beni e i servizi del territorio in cui vivono;

    7.

    nota che, sebbene il marchio di qualità territoriale miri a promuovere un processo di valorizzazione del territorio che includa i prodotti e i servizi all'interno di una prospettiva di identità e responsabilità sociale e che integri, mediante la formazione di un insieme unificato e la creazione di sinergie, i marchi di qualità esistenti legati all'origine dei prodotti agroalimentari, il marchio in questione si spinge oltre dal momento che si applica trasversalmente a tutti i prodotti, i beni e i servizi del territorio, nonché al modello di gestione delle sue imprese, entità e attori locali;

    8.

    sottolinea la necessità di promuovere forme di associazione tra le diverse regioni e un partenariato transettoriale, in modo da accrescerne la competitività; riconosce il ruolo degli organismi di rappresentanza, come le associazioni, su scala regionale, nazionale ed europea, che si occupano della promozione dei marchi regionali ed esaltano e rafforzano la crescente visibilità della regione; invita a prestare maggiore attenzione alle iniziative per i marchi regionali quali eventuale tema comune della cooperazione territoriale europea e delle iniziative di finanziamento europee nonché quali strumenti che rappresentano un investimento nella vitalità a lungo termine della competitività della regione;

    9.

    ritiene che il marchio regionale di qualità debba contribuire a mantenere l'immagine dell'Europa quale destinazione turistica di alta qualità, sulla base di vari settori di turismo regionale, come ad esempio l'agriturismo, il turismo rurale, l'ecoturismo e il turismo gastronomico, nonché il patrimonio industriale, storico, naturale e culturale, comprese anche le piste ciclabili da mettere in corrispondenza con i trasporti pubblici; sottolinea che non esiste un marchio europeo per il settore dei servizi legato al territorio che consenta al consumatore di identificare un prodotto turistico di qualità; raccomanda a tal proposito di coadiuvare l'introduzione di dinamiche di qualità nel settore turistico, specialmente per quanto riguarda il turismo rurale e le piccole imprese; ritiene altresì che tale marchio possa contribuire a creare un'alternativa ai settori tradizionali come l'agricoltura e l'allevamento; ritiene che un marchio di qualità legato ad un particolare territorio debba corrispondere ad una serie di specifiche a garanzia della qualità e debba rispettare e sviluppare i marchi esistenti, per esempio le denominazioni dei prodotti agroalimentari, evitando qualsiasi confusione con i prodotti agricoli già riconosciuti come prodotti di qualità dall'Unione europea;

    10.

    ritiene che iniziative quali la rete delle destinazioni europee d'eccellenza (EDEN) stimolino la competitività, promuovano un turismo sostenibile e di qualità nella regione grazie alle potenzialità delle microimprese e delle piccole imprese e contribuiscano a coinvolgere le istituzioni locali, promuovere i partenariati e diversificare i partecipanti nella creazione del marchio regionale di qualità; invita la Commissione a includere le diverse forme di turismo legate alle attività rurali nelle azioni e nei programmi connessi, tra cui EDEN, Calypso ecc.; sottolinea che è necessario sostenere le attività turistiche rurali mediante azioni e programmi mirati;

    11.

    raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di far sì che i prossimi programmi di sviluppo rurale prevedano misure adeguate e mezzi sufficienti per agevolare la buona governance e forme sostenibili di governance territoriale impiegando e rafforzando le misure basate su strutture collettive: misure di cooperazione (anche relative a sistemi di produzione sostenibile), di coordinamento, di scambio, di messa in rete, d'innovazione e formazione, di associazione di produttori, di promozione, d'informazione e d'investimento, previste nei nuovi regolamenti sullo sviluppo rurale; invita i gruppi di azione locale (GAL), nel quadro del programma Leader +, a favorire la creazione di una rete di cooperazione fra produttori locali e regionali, fornitori di servizi e istituzioni culturali, quali università, musei e centri di ricerca, per permettere agli aspetti culturali e storici del territorio di essere sintetizzati in un marchio regionale capace di creare un legame duraturo fra la formazione, la ricerca e la produzione creando così anche posti di lavoro sostenibili;

    12.

    specifica che tali progetti devono essere multisettoriali, mantenendo, tuttavia, la centralità dell'attività agricola, e che gli stessi sono valutati dalla competente autorità di gestione dei piani di sviluppo;

    13.

    invita la Commissione a sostenere gli sforzi degli Stati membri nel riconoscere e promuovere nuove forme di cooperazione per le zone rurali, intorno al marchio d'eccellenza territoriale, ricorrendo agli strumenti contenuti nella riforma della PAC come l'iniziativa LEADER dell'Unione, gli strumenti di assistenza tecnica e di collegamento in rete, il partenariato europeo per l'innovazione (PEI) e la rete europea per lo sviluppo rurale nonché a tutti gli altri strumenti e mezzi che risulteranno necessari; queste nuove forme di cooperazione territoriale europea saranno fondate su una valutazione obiettiva delle sinergie regionali, tenendo conto della dimensione sociale, economica e ambientale, della sostenibilità, della diversità degli attori economici e sociali (compresi quelli del settore turistico) coinvolti nella promozione dell'identità territoriale, e del complesso di beni e servizi specifici che possono essere prodotti in ogni territorio al fine di creare e mantenere un valore aggiunto;

    14.

    ritiene che, nel contesto di queste nuove forme di cooperazione territoriale, gli Stati membri debbano essere in grado di utilizzare tutte le misure di sviluppo rurale connesse alle politiche in materia di qualità per i prodotti alimentari, al fine di sviluppare in particolare le vendite nei mercati locali e nelle filiere corte nonché di migliorare la sostenibilità e la conoscenza dei metodi di produzione, rispettando pienamente la legislazione dell'UE e senza influenzare, pregiudicare o indebolire gli attuali sistemi di qualità dell'Unione, quali le denominazioni di origine protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le specialità tradizionali garantite (STG); ritiene che, nel settore agroalimentare, i marchi d'eccellenza territoriale debbano limitarsi a promuovere i sistemi di qualità DOP-IGP-STG laddove esistono o a sostenerne la creazione laddove non esistono; chiede alla Commissione, alla luce della moltiplicazione in Europa delle etichette e dei marchi regionali per i prodotti alimentari, di elaborare un inventario dei marchi con specifiche caratteristiche regionali al fine di evitare eventuali ripercussioni negative sui sistemi di qualità; rileva che è necessario definire in modo chiaro il concetto di marchio regionale, considerando l'esperienza positiva dei marchi di qualità già esistenti (DOP, DOC, IGP), e che occorre definire strategie coordinate per evitare duplicazioni e sovrapposizioni, partendo da un approccio comune condiviso, basato su un quadro da definire a livello UE;

    15.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

    (2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.


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