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Document 52014IP0015

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla preparazione degli Stati membri dell'Unione europea a un avvio efficace e tempestivo del nuovo periodo di programmazione della politica di coesione (2013/2095(INI))

GU C 482 del 23.12.2016, p. 56–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/56


P7_TA(2014)0015

Nuovo periodo di programmazione della politica di coesione

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla preparazione degli Stati membri dell'Unione europea a un avvio efficace e tempestivo del nuovo periodo di programmazione della politica di coesione (2013/2095(INI))

(2016/C 482/08)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 174 e seguenti del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (1),

vista la proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (COM(2013)0246),

vista la sua risoluzione del 5 luglio 2011 sulla Quinta relazione della Commissione sulla coesione e sulla strategia per la politica di coesione dopo il 2013 (2),

vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2010 sulla politica di coesione e la politica regionale dell'UE dopo il 2013 (3),

vista la risoluzione del 23 giugno 2011 sulla situazione attuale e le sinergie future per una maggiore efficacia del FESR e degli altri Fondi strutturali (4),

vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2010 sul futuro del Fondo sociale europeo (5),

vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2010 sulla sana gestione in materia di politica regionale dell'Unione europea: procedure di assistenza e controllo della Commissione (6),

vista la sua risoluzione del 27 settembre 2011 sull'assorbimento dei fondi strutturali e di coesione: esperienza acquisita in vista della futura politica di coesione dell'UE (7),

visti la comunicazione della Commissione del 26 gennaio 2011 dal titolo «Il contributo della politica regionale alla crescita sostenibile nel contesto della strategia Europa 2020» (COM (2011)0017) e il documento di lavoro che l'accompagna (SEC(2011)0092),

vista l'ottava relazione intermedia della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale del 26 giugno 2013 (COM(2013)0463),

visti la relazione della Commissione del 18 aprile 2013 dal titolo «Politica di coesione: rapporto strategico 2013 sull'attuazione dei programmi 2007-2013» (COM(2013)0210) e il documento di lavoro che l'accompagna (SWD(2013)0129),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 24 aprile 2012 dal titolo «Il principio del partenariato nell'utilizzo del fondi del quadro strategico comune — Elementi per un Codice europeo di condotta per il partenariato» (SWD(2012)0106),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 14 marzo 2012 dal titolo «Elementi per un quadro strategico comune dal 2014 al 2020: Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca» (SWD(2012)0061, parti I e II),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 giugno 2011 sul tema «Il ruolo e le priorità della politica di coesione nel quadro della strategia Europa 2020» (CESE 994/2011 — ECO/291),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2012 sul tema «Il principio di partenariato nell'attuazione dei fondi del quadro strategico comune — elementi per un codice di condotta europeo sul partenariato» (CESE 1396/2012 — ECO/330),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 maggio 2013 in merito alla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Investire nel settore sociale a favore della crescita e della coesione, in particolare attuando il Fondo sociale europeo nel periodo 2014-2020» (CESE 1557/2013 — SOC/481),

vista la risoluzione del Comitato delle regioni del 31 gennaio — 1 febbraio 2013«Pacchetto legislativo sulla politica di coesione post 2013» (2013/C 62/01),

visto il progetto di parere del Comitato delle regioni del 7-9 ottobre 2013 sulle raccomandazioni per una spesa più efficace (COTER-V-040),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per i bilanci (A7-0007/2014),

A.

considerando che gli Stati membri stanno preparando i loro accordi di partenariato e programmi operativi per il nuovo periodo di programmazione 2014-2020;

B.

considerando che l'accordo definitivo sul quadro giuridico per i Fondi strutturali e d'investimento europei dovrebbe essere raggiunto prima della fine del 2013;

C.

considerando che il regolamento recante disposizioni comuni stabilisce norme comuni per cinque fondi dell'Unione europea: il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

D.

considerando che la politica di coesione mira a ridurre le disparità esistenti tra le regioni dell'UE focalizzando i finanziamenti sul rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale;

E.

considerando che la politica di coesione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

F.

considerando che la politica di coesione, che rappresenta la principale politica per lo sviluppo dell'UE, contribuisce a superare la crisi economica per la maggior parte degli Stati membri;

G.

considerando che occorre profondere ogni sforzo possibile per garantire che la messa a punto e l'attuazione dei programmi che rientrano nella politica di coesione per il periodo 2014-2020 siano semplificati il più possibile per tutte le autorità e i beneficiari;

Garantire un avvio efficace e tempestivo del nuovo periodo di programmazione della politica di coesione

1.

riconosce che negli ultimi anni, grazie ai finanziamenti a titolo della politica di coesione, sono stati investiti con successo miliardi di euro nella creazione di nuovi posti di lavoro, nel sostegno alle aziende innovative e nello sviluppo delle reti di trasporto in tutta l'UE;

2.

sottolinea tuttavia che esistono ancora disparità, in taluni casi in aumento, tra le regioni dell'UE e che la continuità degli investimenti dei fondi dell'UE a livello locale e regionale è di vitale importanza per garantire che l'assistenza continui a raggiungere zone che necessitano di una rigenerazione economica, sociale e ambientale;

3.

sottolinea il fatto che la politica di coesione deve, tra l'altro, affrontare la crescente disoccupazione giovanile nell'Unione europea;

4.

evidenzia che, nell'attuale crisi economica, finanziaria e sociale, il finanziamento della politica di coesione in svariati Stati membri rappresenta una determinante fonte di investimenti pubblici, e che tale situazione potrebbe richiedere flessibilità da parte dello Stato membro interessato, al fine di rilanciare la sua economia; sottolinea in quest'ambito l'importanza di garantire che gli Stati membri e le regioni siano in una posizione che consenta loro di iniziare l'attuazione della nuova fase di finanziamenti a titolo della politica di coesione quanto prima all'inizio del 2014;

5.

accoglie con favore sia l'adozione del QFP 2014-2020 che il quadro giuridico per la politica di coesione; sottolinea che si è conseguito un esisto soddisfacente al fine di garantire l'avvio rapido ed efficace della nuova politica di coesione;

6.

ricorda che il livello dei «residui da liquidare» (o RAL, dal francese «reste à liquider») accumulato alla fine del QFP 2007-2013 ammonta a due terzi dei finanziamenti della politica di coesione; insiste sulla necessità di trovare una soluzione stabile che consenta di attenuare il rischio di blocco dell'attuazione dei programmi dell'Unione europea a causa della mancanza di pagamenti; richiama l'attenzione sul fatto che la norma N+3, benché fondamentale ai fini dell'esecuzione dei progetti sostenuti dalla politica di coesione, avrà un impatto in termini di accumulazione di RAL per gli anni futuri, in particolare in caso di ritardi nel varo dei nuovi programmi;

7.

rileva altresì che oltre a un avvio efficace e tempestivo del nuovo periodo di programmazione della politica di coesione, la garanzia della qualità degli accordi di partenariato e dei programmi operativi deve essere di importanza primaria per assicurare che i fondi siano utilizzati al pieno del loro potenziale a lungo termine;

8.

sottolinea l'importanza di un riesame obbligatorio e di una successiva revisione del prossimo QFP entro la fine del 2016, onde consentire alla prossima Commissione e al prossimo Parlamento di rivalutare le priorità politiche dell'UE, adattare, se del caso, il QFP alle nuove sfide ed esigenze e tenere pienamente conto delle più recenti proiezioni macroeconomiche;

Regolamento recante disposizioni comuni

9.

accoglie con favore i miglioramenti apportati al regolamento che introdurrà un approccio più solido e integrato ai finanziamenti della politica di coesione attraverso il quadro strategico comune; riconosce che questo è fondamentale per garantire che i progetti abbiano un maggiore impatto e producano risultati tangibili; invita gli Stati membri a introdurre ulteriori misure che semplifichino la burocrazia e l'amministrazione dei programmi; ritiene che ciò porterebbe a un'attuazione agevole di tali programmi e a un'erogazione efficiente dei fondi;

10.

plaude alle proposte di introdurre misure di semplificazione attraverso il regolamento recante disposizioni comuni al fine di ridurre gli oneri amministrativi; ritiene che la semplificazione del processo per i richiedenti, i beneficiari e le autorità di gestione darà un valore aggiunto ai fondi dell'UE;

11.

riconosce che la politica di coesione può dare un contributo vitale alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020 e, pertanto, sottolinea l'importanza di allineare la politica di coesione con gli obiettivi di tale strategia mediante la concentrazione tematica su un numero limitato di obiettivi; sottolinea che, per rispondere alle necessità locali e regionali, tale approccio consente una flessibilità sufficiente;

12.

sottolinea l'importanza della strategia di specializzazione intelligente per integrare gli obiettivi della strategia per la crescita Europa 2020 puntando all'identificazione e all'ottimizzazione dei settori con un vantaggio concorrenziale, condividendo le migliori pratiche e integrando la ricerca, l'innovazione e l'istruzione mediante partenariati europei;

13.

sottolinea che, sebbene nella politica di coesione esistano già misure di condizionalità, il prossimo periodo di programmazione mirerà a potenziare l'efficacia dei finanziamenti, rendendoli condizionali all'ottemperanza di alcuni criteri; ritiene che la politica di coesione sia una politica a sostegno della coesione tra le regioni e che non debba costituire una garanzia per altre politiche dell'UE tese a introdurre riforme macroeconomiche negli Stati membri;

14.

sottolinea inoltre che l'adattamento ai cambiamenti introdotti dal regolamento recante disposizioni comuni potrebbe causare qualche ritardo nella preparazione degli accordi di partenariato e dei programmi operativi;

Progressi negli Stati membri

15.

sottolinea che è chiaro che gli Stati membri sono in fasi di preparazione molto diverse; riconosce che, mentre alcuni Stati membri stanno compiendo buoni progressi e hanno presentato alla Commissione i loro progetti per accordi di partenariato ai fini dell'approvazione, altri sono ben più in ritardo in tale processo;

16.

sottolinea che, complessivamente, gli Stati membri di ultima adesione (UE a 12) che hanno beneficiato di una parte dei programmi 2000-2006 e di tutti i programmi 2007-2013 sono in una fase decisamente avanzata nei preparativi rispetto ad alcuni Stati membri dell'UE a 15;

17.

sottolinea che alcuni Stati membri stanno affrontando una significativa riduzione dei loro bilanci per il prossimo periodo di programmazione, mentre in altri è in corso un dibattito sulla distribuzione dei bilanci negli Stati membri; riconosce che entrambe le questioni potrebbero causare ritardi nei preparativi;

18.

sottolinea che gli Stati membri che stanno compiendo progressi positivi nei preparativi per la prossima fase dei finanziamenti della politica di coesione hanno presentato alla Commissione i loro progetti di accordi di partenariato e programmi operativi per osservazioni informali a giungo o luglio 2013;

19.

riconosce che molti Stati membri che stanno ottenendo buoni risultati hanno avviato il processo preparatorio già nel 2010, invitando le pertinenti parti interessate a contribuire alle discussioni sulla formulazione di necessità e priorità; plaude pertanto agli sforzi profusi per avviare il prima possibile il processo preparatorio e ritiene che ciò incoraggi chiaramente una maggiore preparazione;

20.

sottolinea che il raggiungimento di una fase avanzata dei preparativi dipende da una sufficiente capacità delle autorità e organizzazioni pertinenti di investire tempo e denaro nei preparativi e di rendere disponibile un numero sufficiente di membri del personale nella fase iniziale;

21.

riconosce che tali preparativi avanzati hanno comportato, in alcuni casi, una tempestiva realizzazione della valutazione ex ante e delle valutazioni strategiche d'impatto ambientale, consentendo la modifica dei progetti a settembre e ottobre 2013 sulla base degli esiti di tali valutazioni;

22.

riconosce che alcuni Stati membri hanno subito cambi di governo che potrebbero interferire con i preparativi per il prossimo periodo di programmazione; sottolinea che, in casi come questi, i vantaggi connessi all'esistenza di sistemi che garantiscono la continuità di tutte le attività amministrative indipendentemente dai cambi di governo sono vitali per la continuità dei preparativi stessi;

23.

sottolinea altresì la necessità che i preparativi per i finanziamenti della politica di coesione siano attuati a livello politico, così da assicurare che il completamento dell'accordo di partenariato sia una priorità per i governi;

Progressi con gli accordi di partenariato e i programmi operativi

24.

rileva che alcuni Stati membri stanno programmando di modificare il contenuto dei loro programmi operativi; accoglie con favore il fatto che alcuni Stati membri hanno deciso di passare a programmi a finanziamenti multipli o di ridurre il numero di programmi operativi a livello regionale;

25.

osserva che la portata del controllo e del coordinamento concessi alle amministrazioni regionali da parte del governo centrale varia notevolmente a seconda della struttura organizzativa nei diversi Stati membri e che alcune regioni sono estremamente attive e hanno quasi completato il controllo della maggior parte degli aspetti legati ai finanziamenti della politica di coesione e della rappresentazione negli accordi di partenariato; mette in evidenza, a tale riguardo, il codice di condotta, che riconosce il ruolo cruciale degli attori locali e regionali, nonché delle organizzazioni della società civile, e in cui il principio del partenariato è salvaguardato per la politica di coesione 2014-2020;

26.

sottolinea che è necessario tenere pienamente conto della dimensione locale e regionale; sottolinea il ruolo importante che le regioni svolgono nella selezione di settori con un vantaggio concorrenziale;

27.

sottolinea che una soluzione per garantire che l'approccio agli accordi di partenariato funzioni negli Stati membri con amministrazioni decentrate consiste nell'inclusione di capitoli separati in tali accordi elaborati dalle amministrazioni regionali; sottolinea che tale approccio garantisce che le amministrazioni con competenze autonome per i programmi di finanziamento dell'UE siano maggiormente coinvolte nella stesura degli accordi di partenariato e che possano scegliere di sviluppare le proprie idee di programmazione e i propri meccanismi di attuazione;

28.

riconosce tuttavia che ciò potrebbe ripercuotersi sulla preparazione degli Stati membri nel loro insieme;

29.

osserva che a livello di Stati membri è necessario un coordinamento efficace finalizzato rispettare le scadenze per l'elaborazione di programmi operativi che riflettano le esigenze di sviluppo locale e regionale, poiché la responsabilità per il contenuto e l'amministrazione dei programmi operativi dovrebbe essere, ove possibile, delle amministrazioni locali e regionali, in linea con l'organizzazione interna di ciascuno Stato membro, se si vuole che gli accordi di partenariato siano conclusi tempestivamente;

30.

riconosce, ciononostante, che una riduzione dei programmi operativi a livello regionale comporterebbe un sostanziale cambiamento gestionale e organizzativo e potrebbe portare a un maggior rischio di ritardi nella fase iniziale per le modifiche dovute alla complessità dell'attuazione dei programmi operativi e della programmazione ai diversi livelli nazionali e regionali;

31.

rileva che la Commissione ha riscontrato un considerevole interesse verso programmi a finanziamenti multipli, come indicato nel regolamento recante disposizioni comuni, e molti Stati membri intendono avere almeno uno o più programmi a finanziamenti multipli nel periodo di programmazione 2014-2020; sottolinea al riguardo che tale approccio deve essere quanto più efficiente possibile e non deve portare a strozzature o ritardi; riconosce che le diverse strutture istituzionali negli Stati membri sono riconosciute nel regolamento recante disposizioni comuni e sono previste misure per accogliere casi specifici; sottolinea che il livello regionale e il livello locale sono nella posizione migliore per identificare le esigenze di sviluppo e per attuare programmi vicini ai cittadini, alle organizzazioni, alle imprese e alle autorità interessate;

32.

riconosce che la capacità di preparare gli accordi di partenariato e i programmi operativi in fase avanzata dipende dalla realizzazione o meno, da parte degli Stati membri, di sufficienti analisi preliminari della situazione del paese e dei suoi futuri sviluppi; sottolinea che ciò garantirà che i fondi dell'UE contribuiscano più efficacemente al raggiungimento degli obiettivi stabiliti per il paese;

33.

invita la Commissione a rendere pubblica la preparazione degli accordi di partenariato degli Stati membri, tramite ad esempio una sintesi per Stato membro contenente informazioni sullo stato della preparazione, sul contenuto proposto e sulle consultazioni con le pertinenti parti interessate, affinché gli altri Stati membri e le altre autorità possano trarre insegnamenti dalle buone prassi e dagli approcci validi;

Insegnamenti tratti dal periodo 2007-2013

34.

sottolinea che, per molti Stati membri, il trasferimento dei metodi e dei meccanismi dal periodo di programmazione 2007-2013 al periodo post 2013 sarà una grande sfida, come lo sarà garantire che i progetti in corso mantengano la loro efficacia nonostante lo sviluppo di nuovi progetti;

35.

riconosce che, per molti Stati membri, i preparativi sono stati più lunghi del previsto all'inizio del periodo di programmazione 2007-2013; sottolinea che molte amministrazioni hanno posto rimedio a tale criticità garantendo che i nuovi accordi di partenariato e programmi operativi siano completati in maniera più tempestiva;

36.

ritiene che gli esempi forniti dagli Stati membri dimostrino chiaramente la necessità di migliorare il coordinamento tra misure, programmi operativi e fondi diversi e di rafforzare il coinvolgimento delle autorità locali, delle organizzazioni regionali e dei partner sociali ed economici;

37.

riconosce che i problemi comuni identificati nel precedente periodo di programmazione includono priorità definite in modo eccessivamente ampio; chiede pertanto un approccio più strategico e semplificato alle priorità future, identificando un numero minore di priorità mirate a obiettivi specifici;

38.

si compiace del fatto che, alla luce delle esperienze positive della precedente fase di finanziamenti, gli Stati membri stanno tentando di migliorare il ricorso ai finanziamenti del settore privato per aprire fonti alternative di finanziamento a integrazione dei metodi tradizionali; sottolinea che, in un momento di forte pressione fiscale e di ridotte capacità di prestito da parte del settore privato, un maggiore uso degli strumenti finanziari può promuovere i partenariati pubblico-privato, avere un effetto moltiplicatore sul bilancio dell'UE, aprire fonti alternative di finanziamento e garantire un importante flusso di finanziamenti per investimenti regionali strategici; sottolinea pertanto l'importanza di definire norme chiare per l'utilizzo di strumenti finanziari innovativi come prestiti, garanzie e investimenti in azioni a completamento delle sovvenzioni onde incoraggiare la cooperazione tra imprese, organizzazioni del settore pubblico e istituti d'istruzione;

Efficacia dei fondi

39.

sottolinea che le esperienze acquisite con i precedenti programmi di finanziamento hanno chiaramente dimostrato l'importanza vitale di un impatto positivo e di lungo termine per i fondi; insiste, inoltre, sull'importanza della qualità dei programmi e dell'obiettività della spesa;

40.

pone l'accento sul fatto che la centralità di un approccio improntato ai risultati è stata menzionata da molti Stati membri quale obiettivo per la preparazione della prossima fase di finanziamenti; plaude agli esempi forniti da alcuni Stati membri su come adottare un approccio più efficiente alla definizione dei risultati attesi, permettendo così che i fondi siano destinati a proposte che mirano a raggiungere tali obiettivi;

41.

sottolinea che il coordinamento tra i vari settori politici e il riconoscimento delle priorità socioeconomiche e ambientali nazionali e regionali sono stati citati da molti Stati membri quali strumenti di vitale importanza; ritiene che, ove possibile, i programmi operativi nazionali debbano tenere conto degli obiettivi di sviluppo a livello locale e regionale; osserva che la creazione di sinergie tra le varie fonti dei finanziamenti UE disponibili e i bilanci degli Stati membri e delle autorità regionali e locali va incoraggiata per far sì che aumenti l'efficacia dell'investimento pubblico dell'Unione;

Sinergie con altre politiche e altri strumenti

42.

ritiene essenziale che gli Stati membri riconoscano il potenziale insito nell'allineamento tra tutti i fondi inclusi nel regolamento recante disposizioni comuni;

43.

è incoraggiato dal fatto che alcuni Stati membri stanno cercando di sviluppare l'utilizzo di nuovi strumenti come lo sviluppo locale di tipo partecipativo, gli investimenti territoriali integrati e i piani d'azione congiunti; è tuttavia consapevole che vi è una risposta mista ai nuovi strumenti e che un'analisi dei piani attuali degli Stati membri mostra che lo sviluppo locale di tipo partecipativo sarà attuato in maniera più ampia rispetto agli investimenti territoriali integrati, specialmente nell'ambito del FEASR rispetto al FESR, grazie alla sua esistenza di più lunga data nell'ambito del FEASR e a causa del fatto che gli investimenti territoriali integrati sono un nuovo strumento che necessiterà di qualche tempo per essere attuato in modo adeguato; riconosce che occorrerà capire in che modo i preparativi iniziali si tradurranno in una piena attuazione di tali strumenti;

44.

ritiene che lo sviluppo locale di tipo partecipativo sia uno strumento eccellente per incoraggiare la partecipazione dal basso verso l'alto, a partire da una sezione trasversale di attori della comunità, dati i successi passati del programma LEADER nello sviluppo rurale; invita gli Stati membri e le regioni a utilizzare le opportunità offerte dallo sviluppo locale di tipo partecipativo;

45.

riconosce che i piani d'azione congiunti rappresentano un passo avanti positivo verso una gestione basata sui risultati, in linea con uno degli obiettivi generali della politica di coesione post 2013;

Semplificazione

46.

sottolinea l'importanza di mettere in pratica metodi di preparazione e attuazione dei progetti più semplici e si dice incoraggiato dalle indicazioni secondo cui gli Stati membri sono riusciti in tale impresa;

47.

plaude all'enfasi posta sulla semplificazione nel regolamento recante disposizioni comuni; rileva, ciononostante, che in realtà potrebbe essere complicato conseguire la semplificazione a causa delle differenze che permangono tra i fondi introdotti dai regolamenti specifici sui fondi,

48.

plaude ai passi positivi che vanno nel senso di una semplificazione e una maggiore trasparenza nella gestione dei fondi strutturali e di investimento europei (ESI); rileva che una procedura semplificata di presentazione delle domande per i beneficiari, con informazioni chiare e accessibili quanto alla procedura e alle possibilità di finanziamento, è stata identificata da molti Stati membri quale aspetto importante dei preparativi per il periodo di programmazione 2014-2020; plaude a tale sviluppo quale garanzia di un'agevole preparazione e attuazione dei progetti, con una minore burocrazia per i richiedenti; invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a scambiare le migliori prassi tese a semplificare le procedure e, pur riconoscendo la necessità di norme rigorose in materia di controlli e audit, a garantire che tali norme siano proporzionate così da non costituire un onere inutile;

49.

riconosce che la coesione elettronica può rivelarsi vitale per ridurre le strozzature e garantire la semplificazione e accoglie favorevolmente il riferimento all'utilizzo di tale strumento da parte di alcuni Stati membri; ritiene che ciò potrebbe contribuire significativamente anche alla preparazione dei futuri programmi di finanziamento;

Partenariato

50.

sottolinea che il processo decisionale e la stesura degli accordi di partenariato devono prevedere la collaborazione a livello nazionale, regionale e locale nella pianificazione, nello sviluppo e nell'attuazione dei programmi di finanziamento della politica di coesione dell'UE; ritiene che il principio di governance multilivello sia indispensabile per un'efficace gestione della politica di coesione; sottolinea a tale riguardo la necessità di coinvolgere pienamente le autorità regionali e locali e le parti interessate nella fase di preparazione, attuazione e valutazione dei programmi; evidenzia che è importante che queste autorità ricevano un flusso di informazioni, misure per lo sviluppo delle capacità e un'assistenza tecnica adeguati, al fine di facilitare e ottimizzare il loro contributo in tutte le fasi del processo;

51.

si compiace del maggiore coinvolgimento di tutte le pertinenti parti interessate, dei rappresentanti locali e regionali, delle ONG, delle parti economiche e sociali, delle aziende private e delle università, come illustrato negli esempi forniti dagli Stati membri; ritiene importante lo sviluppo in collaborazione con altre organizzazioni e altre parti interessate che rappresentano diversi punti di vista economici, sociali e ambientali;

52.

sottolinea che la garanzia di un partenariato efficace può basarsi sia su un approccio dal basso verso l'alto che su un approccio dall'alto verso il basso; rileva che l'approccio dal basso verso l'alto, che comporta ampie discussioni con i rappresentanti dei settori pubblico, privato e terziario, è stato fornito come esempio da uno Stato membro che sta sperimentando buoni progressi nei suoi preparativi;

53.

sottolinea che l'approccio dal basso verso l'alto e l'approccio dall'alto verso il basso in questione assicurano l'inclusione delle strategie nazionali mirate alla situazione socioeconomica e ambientale parallelamente a un ampio coinvolgimento a livello regionale e locale; accoglie con favore quest'efficace soluzione per garantire il rispetto di requisiti strategici e, al contempo, coinvolgere il più possibile nei preparativi le pertinenti parti interessate;

Conclusioni

54.

accoglie con favore la conclusione di un accordo sul quadro giuridico per la politica di coesione, unitamente al completamento dei negoziati relativi al regolamento recante disposizioni comuni e del quadro finanziario pluriennale;

55.

riconosce l'importanza della governance multilivello nelle fasi di preparazione e sottolinea che alcuni dei preparativi più avanzati si sono basati su un dialogo vitale con le parti interessate a livello regionale e locale;

56.

sottolinea l'invito della Commissione agli Stati membri e alle regioni di cercare di garantire che gli accordi di partenariato e i programmi operativi preparati siano della maggiore qualità possibile; osserva che questo contribuirà a creare proposte di progetti di buona qualità mirate verso obiettivi specifici per garantire che il finanziamento dell'UE abbia il maggiore impatto possibile;

57.

osserva che amministrazioni nazionali e regionali attive e ben informate che collaborino con la Commissione possono avere un impatto positivo sull'avanzamento dei preparativi; raccomanda quindi vivamente che la Commissione e le autorità nazionali e regionali mantengano un costante flusso di informazioni, ad esempio sui dettagli degli atti di esecuzione imminenti;

58.

raccomanda che gli Stati membri che soffrono gravi ritardi seguano rigorosamente le raccomandazioni pubblicate dalla Commissione e sottolinea la necessità che la Commissione intensifichi il suo sostegno così da assicurare che tali Stati membri raggiungano quanto prima un accordo sui rispettivi accordi di partenariato e programmi operativi; rileva pertanto che esaminare il progresso degli Stati membri nelle fasi di preparazione contribuirebbe a ridurre i ritardi; nota altresì che durante la fase di attuazione la Commissione potrebbe assistere gli Stati membri in difficoltà;

o

o o

59.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.


(1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(2)  GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 21.

(3)  GU C 371 E del 20.12.2011, pag. 39.

(4)  GU C 390 E del 18.12.2012, pag. 27.

(5)  GU C 371 E del 20.12.2011, pag. 41.

(6)  GU C 169 E del 15.6.2012, pag. 23.

(7)  GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 22.


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