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Document 52014DP0052

    Decisione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Lara Comi (2014/2014(IMM))

    GU C 93 del 24.3.2017, p. 157–158 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.3.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 93/157


    P7_TA(2014)0052

    Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Lara Comi

    Decisione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Lara Comi (2014/2014(IMM))

    (2017/C 093/29)

    Il Parlamento europeo,

    vista la richiesta presentata il 16 ottobre 2013 da Lara Comi in difesa della sua immunità nel quadro del procedimento giudiziario pendente dinanzi al Tribunale di Ferrara,

    avendo ascoltato Lara Comi il 5 novembre 2013, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

    visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

    viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986, del 15 e 21 ottobre 2008, del 19 marzo 2010 e del 6 settembre 2011 (1),

    vista la sua decisione del 14 gennaio 2014 sulla richiesta di difesa dell'immunità e dei privilegi di Lara Comi,

    visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione giuridica (A7-0067/2014),

    A.

    considerando che Lara Comi, membro del Parlamento europeo, ha richiesto la difesa della propria immunità parlamentare in relazione ad un atto di citazione a comparire davanti al Tribunale di Ferrara, notificatole il 1o ottobre 2013 ed avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno che sarebbe stato cagionato dalle parole da lei proferite durante un dibattito politico nel corso di una trasmissione televisiva;

    B.

    considerando che il 30 luglio 2013 Lara Comi aveva già richiesto la difesa della propria immunità parlamentare in relazione ad un procedimento giudiziario avviato dalla Procura della Repubblica di Ferrara in seguito ad una querela per il reato di diffamazione aggravata per le medesime dichiarazioni che formano oggetto della presente decisione;

    C.

    considerando che l'articolo 8 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, espressamente richiamato da Lara Comi nella sua richiesta di difesa, dispone che i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;

    D.

    considerando che, nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi ed immunità, il Parlamento cerca principalmente di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni;

    E.

    considerando che il Parlamento dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la direzione che intende dare a una decisione a seguito di una richiesta di difesa di immunità parlamentare da parte di uno dei suoi membri;

    F.

    considerando che la Corte di giustizia ha riconosciuto che una dichiarazione espressa da un deputato fuori dal Parlamento europeo può costituire un'opinione espressa nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 8 del protocollo, dando rilevanza non al luogo in cui la dichiarazione è stata effettuata, ma alla natura e al contenuto della stessa;

    G.

    considerando che l'immunità dai procedimenti giudiziari di cui godono i deputati al Parlamento europeo si estende altresì ai procedimenti civili;

    H.

    considerando che Lara Comi è stata invitata alla trasmissione televisiva in questione in veste di membro del Parlamento europeo e non come esponente nazionale di un partito, peraltro già rappresentato da un'altra ospite, in ossequio alle disposizioni nazionali che mirano ad assicurare un'equilibrata presenza di esponenti politici nei dibattiti televisivi che si tengono in periodi di campagna elettorale, come appunto nel caso di specie;

    I.

    riconoscendo che nelle democrazie moderne il dibattito politico non si svolge solo nel Parlamento, bensì anche attraverso mezzi di comunicazione che variano dalle dichiarazioni alla stampa ad Internet;

    J.

    considerando che nella trasmissione televisiva in questione Lara Comi è intervenuta come membro del Parlamento europeo per discutere delle problematiche politiche, anche relative al tema degli appalti pubblici e della criminalità organizzata, di cui la stessa si è sempre occupata in ambito europeo;

    K.

    considerando che, il giorno successivo, l'onorevole Comi ha inviato le proprie scuse alla parte offesa, successivamente ribadite in un'altra trasmissione televisiva nazionale;

    L.

    considerando che nel caso in esame si è in presenza delle medesime dichiarazioni per le quali il Parlamento europeo, con decisione del 14 gennaio 2014, ha già ritenuto di difendere l'immunità dell'onorevole Comi nel quadro di un procedimento penale pendente dinanzi allo stesso Tribunale di Ferrara;

    1.

    decide di difendere i privilegi e le immunità di Lara Comi;

    2.

    incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica italiana e a Lara Comi.


    (1)  Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 195; Causa 149/85, Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391; Causa T-345/05, Mote/Parlamento, Raccolta 2008, pag. II-2849; Cause riunite C-200/07 e C-201/07, Marra/De Gregorio e Clemente, Raccolta 2008, pag. I-7929; causa T-42/06, Gollnisch/Parlamento, Raccolta 2010, pag. II-1135; Causa C-163/10, Patriciello (non ancora pubblicata nella Raccolta).


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