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Document 52014DP0003(01)

    Decisione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla modifica dell'articolo 81 del regolamento del Parlamento europeo concernente la procedura di approvazione (2012/2124(REG))

    GU C 482 del 23.12.2016, p. 157–159 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.12.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 482/157


    P7_TA(2014)0003

    Modalità di votazione e contenuto delle relazioni nel quadro della procedura di approvazione

    Decisione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla modifica dell'articolo 81 del regolamento del Parlamento europeo concernente la procedura di approvazione (2012/2124(REG))

    (2016/C 482/26)

    Il Parlamento europeo,

    vista la lettera del presidente della Conferenza dei presidenti di commissione in data 9 dicembre 2011,

    visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0412/2013),

    1.

    decide di apportare al suo regolamento la modifica in appresso;

    2.

    decide che tale modifica entri in vigore il primo giorno della prossima tornata e si applichi alle procedure di approvazione per le quali la commissione competente non abbia ancora approvato una raccomandazione;

    3.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

    Emendamento 1

    Regolamento del Parlamento europeo

    Articolo 50 — interpretazione — comma 2

    Testo in vigore

    Emendamento

    Ai fini dell'esame di un accordo internazionale a norma dell'articolo 90, la procedura con le commissioni associate a norma del presente articolo non si applica alla procedura di approvazione di cui all' articolo 81.

    La procedura con le commissioni associate di cui al presente articolo non si applica alla raccomandazione che la commissione competente deve approvare a norma dell 'articolo 81.

    Emendamento 2

    Regolamento del Parlamento europeo

    Articolo 81 — paragrafo 1 — comma 1

    Testo in vigore

    Emendamento

    Qualora sia stato invitato a fornire la sua approvazione di un atto proposto, il Parlamento delibera sulla base di una raccomandazione della commissione competente volta ad approvare o a respingere tale atto.

    Qualora sia stato invitato a dare la sua approvazione a un atto proposto, nel deliberare il Parlamento tiene conto di una raccomandazione della commissione competente volta ad approvare o a respingere tale atto. La raccomandazione contiene visti, ma non considerando. Essa può comprendere una breve motivazione, che è redatta sotto la responsabilità del relatore e che non è posta in votazione. L'articolo 52, paragrafo 1, si applica mutatis mutandis. Gli emendamenti presentati in commissione sono ricevibili solo se sono intesi a ribaltare la raccomandazione quale proposta dal relatore.

    Emendamento 3

    Regolamento del Parlamento europeo

    Articolo 81 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)

    Testo in vigore

    Emendamento

     

    La commissione competente può presentare una proposta di risoluzione non legislativa. In conformità dell'articolo 188, paragrafo 3, in combinato disposto con gli articoli 49, 50 o 51, altre commissioni possono essere coinvolte nell'elaborazione della risoluzione.

    Emendamento 4

    Regolamento del Parlamento europeo

    Articolo 81 — paragrafo 1 — comma 2

    Testo in vigore

    Emendamento

    Il Parlamento si pronuncia con una sola votazione sull'atto per il quale il trattato sull'Unione europea o il trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiedono la sua approvazione. Non può essere presentato alcun emendamento. La maggioranza richiesta per l'approvazione è quella indicata all'articolo del trattato sull'Unione europea o del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che costituisce la base giuridica dell'atto proposto.

    Il Parlamento decide sull'atto per il quale il trattato sull'Unione europea o il trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiedono la sua approvazione con una sola votazione sull'approvazione, indipendentemente dal fatto che la raccomandazione della commissione competente sia di approvare o di respingere l'atto . Non può essere presentato alcun emendamento. La maggioranza richiesta per l'approvazione è quella indicata all'articolo del trattato sull'Unione europea o del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che costituisce la base giuridica dell'atto proposto o, qualora non vi sia indicata alcuna maggioranza, la maggioranza dei voti espressi . Qualora non sia raggiunta la maggioranza richiesta, l'atto proposto è da considerarsi respinto.

    Emendamento 5

    Regolamento del Parlamento europeo

    Articolo 81 — paragrafo 2

    Testo in vigore

    Emendamento

    2.   Per i trattati di adesione e gli accordi internazionali e la constatazione di una violazione grave e persistente dei principi comuni da parte di uno Stato membro si applicano rispettivamente gli articoli 74 quater, 74 sexies e 90 . Per le cooperazioni rafforzate negli ambiti disciplinati dalla procedura legislativa ordinaria si applica l'articolo 74 octies).

    2.    Inoltre, per gli accordi internazionali , i trattati di adesione, la constatazione di una violazione grave e persistente dei principi fondamentali da parte di uno Stato membro , la determinazione della composizione del Parlamento, l'instaurazione della cooperazione rafforzata fra Stati membri o l'adozione del quadro finanziario pluriennale si applicano rispettivamente gli articoli 90 , 74 quater, 74 sexies , 74 septies, 74 octies e 75 .

    Emendamento 6

    Regolamento del Parlamento europeo

    Articolo 81 — paragrafo 3

    Testo in vigore

    Emendamento

    3.   Qualora per una proposta di atto legislativo o un progetto di accordo internazionale sia richiesta l'approvazione del Parlamento, la commissione competente può decidere, al fine di favorire il buon esito della procedura, di presentare al Parlamento una relazione interlocutoria sulla proposta, con una proposta di risoluzione contenente raccomandazioni per la modifica o l'attuazione dell'atto proposto.

    3.   Qualora per una proposta di atto legislativo o un progetto di accordo internazionale sia richiesta l'approvazione del Parlamento, la commissione competente può presentare al Parlamento una relazione interlocutoria sulla proposta, con una proposta di risoluzione contenente raccomandazioni per la modifica o l'attuazione dell'atto legislativo proposto o del progetto di accordo internazionale .

    Emendamento 7

    Regolamento del Parlamento europeo

    Articolo 81 — paragrafo 3 bis — comma 1 (nuovo)

    Testo in vigore

    Emendamento

     

    3 bis.     La commissione competente esamina la richiesta di approvazione senza indebiti ritardi. Se la commissione competente decide di non formulare una raccomandazione o se non ha adottato una raccomandazione entro sei mesi dal deferimento della richiesta di approvazione, la Conferenza dei presidenti può iscrivere la questione all'ordine del giorno della tornata successiva affinché sia esaminata, ovvero può decidere, in casi debitamente motivati, di prorogare il termine di sei mesi.

    Emendamento 8

    Regolamento del Parlamento europeo

    Articolo 81 — paragrafo 3 bis — comma 2 (nuovo)

    Testo in vigore

    Emendamento

     

    Qualora l'approvazione del Parlamento sia richiesta in relazione ad un accordo internazionale, il Parlamento può decidere, sulla base di una raccomandazione della commissione competente, di sospendere la procedura di approvazione per non più di un anno.


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