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Document 52014DC0511
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL as foreseen in Article 67(1) of Regulation (EU) 305/2011
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011
/* COM/2014/0511 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 /* COM/2014/0511 final */
Indice ABBREVIAZIONI UTILIZZATE NELLA PRESENTE RELAZIONE.. 2 SINTESI. 3 1. Introduzione. 6 2. Contesto. 6 3. REACH e l'impatto sui prodotti da
costruzione. 8 4. Sviluppi e processi basati sul CPR.. 11 4.1 Il meccanismo di armonizzazione. 11 4.2 Come soddisfare le nuove esigenze normative degli Stati membri?. 12 4.3 Dai requisiti di base n. 3 e n. 7 alle specifiche tecniche
armonizzate. 13 5. Risultati dello studio delle necessità
specifiche di informazione sulle sostanze pericolose contenute nei prodotti da
costruzione e discussione. 16 5.1 Contesto dello studio
………………………………………………….............16 5.2 Risultati dello studio. 18 6. Conclusioni 21 ABBREVIAZIONI
UTILIZZATE NELLA PRESENTE RELAZIONE Le
seguenti abbreviazioni sono spesso utilizzate nella presente relazione e sono
pertanto indicate di seguito per facilitare la consultazione: CEN Comitato
europeo di normalizzazione CENELEC Comitato
europeo di normalizzazione elettrotecnica CPR Regolamento (UE)
n. 305/2011 sui prodotti da costruzione DoP Dichiarazione
di prestazione EAD Documento per la valutazione europea EN Norma/e
europea/e EOTA Organismo
europeo di valutazione tecnica ETA Valutazione
tecnica europea REACH Regolamento
(CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche SVHC Sostanza
estremamente preoccupante SINTESI La presente relazione è presentata a
norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE)
n. 305/2011[1],
il regolamento sui prodotti da costruzione (CPR). Conformemente
all'articolo 4, paragrafo 1, del CPR, il
fabbricante è tenuto a redigere una dichiarazione di prestazione (DoP) all'atto dell'immissione sul mercato di un prodotto
da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata
o per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea. Ciascun
prodotto successivamente messo a disposizione sul mercato deve essere corredato
di una copia della DoP. All'articolo 6, paragrafo 5, il CPR
stabilisce inoltre che assieme alla DoP sono fornite le informazioni di cui
all'articolo 31 o all'articolo 33 del regolamento (CE)
n. 1907/2006 (REACH). L'obbligo
per la Commissione di presentare relazioni è così definito
all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, del CPR: "Entro il 25 aprile 2014, la
Commissione valuta la necessità specifica di informazione sulle sostanze
pericolose contenute nei prodotti da costruzione, prende in considerazione
un'eventuale estensione dell'obbligo di informazione di cui all'articolo 6,
paragrafo 5, ad altre sostanze e riferisce in merito al Parlamento europeo e al
Consiglio. Nella sua valutazione la Commissione tiene conto, tra l'altro, della
necessità di garantire un elevato livello di protezione della salute e della
sicurezza dei lavoratori che utilizzano i prodotti da costruzione e degli
utenti delle opere di costruzione, anche per quanto concerne i requisiti in
materia di riciclaggio e/o riutilizzo di componenti o materiali." Per ottemperare a tale obbligo la
Commissione ha commissionato il seguente studio indipendente dal titolo "Studio
delle necessità specifiche di informazione sulle sostanze pericolose contenute
nei prodotti da costruzione" con l'obiettivo generale di chiarire ed
esaminare la presenza di necessità specifiche di informazione sulle sostanze
pericolose contenute nei prodotti da costruzione. Lo studio ha individuato e si è
concentrato su 30 sistemi che trattano le sostanze pericolose contenute nei
prodotti da costruzione. Lo studio ha rilevato che nessun sistema settoriale
specifico riguarda esclusivamente tale contenuto e unicamente i prodotti da
costruzione. La legislazione nazionale, ove
esistente, adotta un approccio misto, sebbene siano stati identificati esempi
che si concentrano sull'aspetto del contenuto in particolare nel disciplinare
le restrizioni (divieti) di determinate sostanze. Lo studio ha rivelato che gli
stakeholder hanno punti di vista diversi in merito al ruolo dell'etichettatura
relativa al contenuto dei prodotti da costruzione. Coloro che sono a favore ne
evidenziano la particolare utilità per far applicare i divieti di sostanze e
per facilitare l'applicazione del riutilizzo e del riciclaggio, sebbene la
maggior parte di questi sistemi siano esclusivamente su base volontaria. La Commissione ha valutato i risultati
dello studio assieme alle disposizioni giuridiche dei regolamenti CPR e REACH. La Commissione ha inoltre valutato l'avanzamento
dei lavori di armonizzazione in materia di valutazione delle sostanze
pericolose nei prodotti da costruzione, giungendo alle seguenti conclusioni. Le attuali specifiche tecniche
armonizzate per i prodotti da costruzione contemplano tutti gli aspetti della
prestazione del prodotto in relazione alle disposizioni regolamentari in
materia di sostanze attualmente in vigore a livello nazionale e a livello
europeo. L'opera di normalizzazione
intrapresa per l'elaborazione di metodi di valutazione europei riguarda, fra
l'altro, le disposizioni regolamentari nazionali o europee relative al
contenuto di sostanze pericolose. È previsto che gli organismi di
normalizzazione introducano a breve tali metodi di valutazione nelle norme
armonizzate europee; gli organismi EOTA le utilizzeranno anche nei documenti
per la valutazione europea (EAD). Tale procedura è seguita ogniqualvolta
vengono adottate nuove normative nazionali o dell'UE. Mediante la DoP il fabbricante è
pertanto in grado di fornire informazioni relative alla prescritta prestazione
del prodotto, incluse, se del caso, informazioni sulle sostanze in esso
contenute. Ciò garantisce la disponibilità di tali informazioni per tutti gli
utilizzatori a valle del prodotto. Secondo il regolamento REACH, i prodotti
che sono essi stessi sostanze o miscele a norma di detto regolamento e che
appartengono a un sottogruppo specifico[2] di
sostanze con probabili effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente,
identificate all'articolo 31 del regolamento REACH, devono essere
accompagnati lungo la catena di fornitura ad ogni attore, esclusi i fornitori
al grande pubblico e i consumatori stessi, da una scheda di dati di sicurezza.
Tuttavia, tale obbligo non è applicabile ai prodotti che sono articoli. Per
tali prodotti, l'articolo 33 del regolamento REACH dispone la trasmissione
ai destinatari (e, solo su richiesta, anche ai consumatori) di informazioni
sufficienti a consentire la sicurezza d'uso e comprendenti quanto meno il nome
delle sostanze estremamente preoccupanti2, qualora presenti negli articoli
in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso. A norma dell'articolo 6,
paragrafo 5, del CPR, tali informazioni devono essere fornite assieme alla
DoP. Tali informazioni (schede di dati di sicurezza per le sostanze pericolose
o informazioni sulle sostanze pericolose contenute nel prodotto da costruzione)
accompagnano pertanto il prodotto da costruzione in tutte le fasi della catena
di fornitura fino all'utilizzatore finale (imprenditore, lavoratore e
consumatore), estendendo in tal modo l'obbligo di diffusione delle informazioni
stabilito dal regolamento REACH. Le informazioni che il fabbricante deve
fornire a norma di REACH tengono tuttavia conto della protezione degli
utilizzatori, dei lavoratori e dei consumatori. L'eventuale futura estensione
del regolamento REACH a nuove sostanze si applicherà automaticamente anche
all'obbligo per i fabbricanti di prodotti da costruzione di diffondere le
informazioni pertinenti, in modo da tenere il passo con il progresso
scientifico. Tenendo conto che le
informazioni da fornire sono limitate alle informazioni a norma degli
articoli 31 e 33 del regolamento REACH e considerata la mancanza
di un'esplicita legislazione nazionale o dell'UE che disponga la presenza di
ulteriori informazioni nell'ambito della DoP, gli obblighi di cui al CPR non costituiscono
attualmente un mezzo per fornire informazioni agli utilizzatori sulle eventuali
sostanze pericolose contenute in tutti i prodotti da costruzione poiché una DoP
è integrata da una scheda di dati di sicurezza solo quando il regolamento REACH
lo richiede. Il CPR sembra tuttavia affrontare in maniera completa alcuni
problemi urgenti in materia di salute e ambiente. Inoltre, la DoP presentata
unitamente alle informazioni di cui al regolamento REACH come previsto
all'articolo 6, paragrafo 5, del CPR, può costituire uno strumento
utile per raggiungere, ad esempio mediante scelte informate di utilizzatori e
consumatori, gli obiettivi di un elevato livello di protezione della salute
umana e dell'ambiente o di un utilizzo sostenibile delle risorse, tra l'altro
attraverso il riciclaggio e il riutilizzo. Lo studio ha individuato
specifici sistemi di certificazione e di etichettatura su base volontaria che
perseguono tali obiettivi fornendo informazioni sulle sostanze contenute nei
prodotti da costruzione. In generale, tuttavia, essi non sarebbero mirati ai
prodotti da costruzione, hanno una copertura geografica limitata e perlopiù non
sarebbero ricompresi nella DoP. Lo studio non ha tentato di sviluppare un
proprio sistema o di valutare i costi e i vantaggi derivanti dall'estensione
degli obblighi di uno dei sistemi attualmente esistenti. I fabbricanti di prodotti da
costruzione - in particolare le PMI - che hanno partecipato allo studio
rispondendo all'indagine hanno considerato un'eventuale estensione dell'attuale
obbligo di informazione un onere pesante e ingiustificato. La Commissione europea ritiene pertanto
che, ai fini del consolidamento del mercato interno dei prodotti da costruzione
nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, le necessità
specifiche di informazione sulle sostanze pericolose contenute nei prodotti da
costruzione sono sufficientemente contemplate dalle attuali disposizioni del
CPR, in particolare dall'articolo 4, in combinato disposto con
l'articolo 6, paragrafo 5. Tuttavia, la
necessità di ulteriori opzioni per informare gli utilizzatori finali delle
sostanze presenti nei prodotti da costruzione, in modo da garantire un elevato
livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che
utilizzano i prodotti da costruzione e degli utenti delle opere di costruzione,
anche per quanto concerne i requisiti in materia di riciclaggio e/o riutilizzo
di componenti o materiali, dovrebbe essere ulteriormente valutata e, se del
caso, affrontata nel quadro dei pertinenti strumenti disponibili nella
legislazione UE. Va sottolineato
che le precedenti conclusioni relative all'attuazione del regolamento (UE)
n. 305/2011 non pregiudicano la possibilità per la Commissione, viste le
disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea diverse
dall'articolo 114, di intraprendere le opportune iniziative legislative.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO di
cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE)
n. 305/2011 1. Introduzione La presente relazione è presentata al
Parlamento europeo e al Consiglio come previsto all'articolo 67,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011[3]
(regolamento sui prodotti da costruzione, il CPR). L'articolo 6 del CPR definisce il contenuto dell'obbligo del
fabbricante di fornire informazioni sulla prestazione del prodotto da
costruzione mediante la dichiarazione di prestazione (DoP). Conformemente
all'articolo 6, paragrafo 5, il fabbricante fornisce assieme a tale
dichiarazione le informazioni di cui agli articoli 31 e 33 del
regolamento REACH. Durante
le discussioni che hanno preceduto l'adozione del CPR, alcuni Stati membri
hanno prospettato l'eventualità di estendere le attuali disposizioni
dell'articolo 6, paragrafo 5, del CPR, a informazioni specifiche
relative al contenuto di sostanze pericolose, nonché ad altre sostanze, andando
in entrambi i casi al di là degli obblighi introdotti dal regolamento REACH. Nel
quadro dell'iter legislativo di adozione del CPR, la Commissione è stata infine
invitata ad analizzare la necessità specifica di informazioni sulle sostanze
pericolose[4] contenute nei prodotti da
costruzione, e ad esaminare un'eventuale estensione ad altre sostanze
dell'obbligo di informazione di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del
regolamento (UE) n. 305/2011. Tale obbligo di presentare relazioni è
previsto all'articolo 67, paragrafo 1. 2. Contesto Secondo
le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione sono concepite e
realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone,
degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l'ambiente. Le opere di
costruzione sono considerate in senso lato e comprendono edifici e opere di
ingegneria civile (per esempio strade, ponti, dighe e reti fognarie). Le
norme degli Stati membri possono influenzare i requisiti previsti per i
prodotti da costruzione. Tali requisiti si riflettono spesso nelle norme e
omologazioni tecniche nazionali per i prodotti o in altre specifiche e
disposizioni tecniche nazionali legate ai prodotti da costruzione. A causa
delle loro differenze, tali requisiti normativi nazionali ostacolano il
commercio dei prodotti da costruzione all'interno dell'Unione europea. La direttiva 89/106/CEE del
Consiglio[5], che
ha preceduto il CPR, mirava ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel
settore dei prodotti da costruzione per migliorarne la libera circolazione in
seno al mercato interno attraverso la definizione di specifiche tecniche
armonizzate per i prodotti da costruzione. Il CPR ha sostituito la direttiva 89/106/CEE,
al fine di semplificare e chiarire la normativa vigente e di migliorare la
trasparenza e l'efficacia delle misure in vigore. Fatte salve le disposizioni
di altre normative dell'UE e nazionali, il CPR come si evince in vari punti, ad
esempio ai considerando 4, 25, 55, all'articolo 28,
paragrafo 2, e all'articolo 67, paragrafo 1, intende anche
tenere conto degli obiettivi dell'UE in materia di un elevato livello di
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che utilizzano i
prodotti da costruzione e degli utenti delle opere di costruzione, e si
prefigge di incrementare la possibilità di realizzare costruzioni sostenibili e
di facilitare lo sviluppo di prodotti rispettosi dell'ambiente. È
stato considerato estremamente importante conseguire trasparenza e chiarezza a
livello della valutazione della prestazione dei prodotti da costruzione e della
presentazione di tale prestazione nella DoP redatta dal fabbricante. Ciò
consente agli utilizzatori finali dei prodotti da costruzione (imprenditori,
lavoratori e consumatori) di tener conto di tale prestazione e di prenderla in
considerazione, in modo da garantire che ogni prodotto sia utilizzato in modo
appropriato, cioè solo quando la sua prestazione soddisfa le esigenze stabilite
dal progettista delle opere di costruzione in questione e fissate dalle
disposizioni regolamentari in vigore nel luogo in cui il prodotto è utilizzato. A
tale scopo è necessario elaborare specifiche tecniche armonizzate per definire
a livello europeo i metodi e i criteri di valutazione della prestazione dei
prodotti da costruzione. Sulla base di tali specifiche tecniche armonizzate, la
prestazione del prodotto può essere valutata secondo modalità accettate su
scala europea ed essere successivamente dichiarata nella DoP. La DoP fornisce
in tal modo informazioni precise e affidabili in materia di prestazione del
prodotto da costruzione. A
norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del CPR, il
fabbricante è tenuto a redigere una DoP all'atto
dell'immissione sul mercato di un prodotto da costruzione che rientra
nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il quale è stata
rilasciata una valutazione tecnica europea. Ciascun prodotto messo a
disposizione sul mercato deve poi essere corredato di una copia della DoP.
All'articolo 6, paragrafo 5, il CPR stabilisce inoltre che assieme
alla DoP sono fornite le informazioni di cui all'articolo 31 o
all'articolo 33 del regolamento REACH. La portata di tali informazioni e
la loro disponibilità a valle lungo la catena di fornitura è esaminata in
dettaglio nel capitolo seguente. Ad esempio, l'articolo 31 contempla un
sottogruppo di sostanze più ampio rispetto all'articolo 33, ma si applica
solo ai prodotti che sono essi stessi sostanze o miscele (ad esempio le vernici).
Se fornite, le informazioni di cui a uno degli articoli citati si limitano ad
indicare la presenza[6]
piuttosto che informazioni quantitative sul contenuto della sostanza
nell'articolo. Nel
momento in cui la Commissione europea ha presentato la proposta di un nuovo
regolamento che prevedeva l'abrogazione della direttiva 89/106/CEE, gli
stakeholder hanno proposto alcune disposizioni che avrebbero comportato nuovi
obblighi per i fabbricanti, in particolare ulteriori informazioni sulle
sostanze pericolose contenute nei prodotti da costruzione e la successiva
trasmissione di tali informazioni mediante o in concomitanza con la DoP di cui
all'articolo 6 del CPR. La
soluzione infine adottata nel CPR ha sostituito tali nuovi obblighi con un
sistema di presentazione di relazioni. Al considerando 25 di detto regolamento,
la scelta di questa soluzione è spiegata come segue: "Tuttavia, le necessità specifiche
di informazione sulle sostanze pericolose contenute nei prodotti da costruzione
dovrebbero essere oggetto di ulteriori studi al fine di completare la gamma di
sostanze trattate onde garantire un elevato livello di protezione della salute
e della sicurezza dei lavoratori che utilizzano i prodotti da costruzione e
degli utenti delle opere di costruzione, anche per quanto riguarda i requisiti
di riciclaggio e/o riutilizzo di componenti o materiali." L'obbligo
per la Commissione di presentare relazioni è così definito
all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, del CPR: "Entro il 25 aprile 2014, la
Commissione valuta la necessità specifica di informazione sulle sostanze
pericolose contenute nei prodotti da costruzione, prende in considerazione
un'eventuale estensione dell'obbligo di informazione di cui all'articolo 6,
paragrafo 5, ad altre sostanze e riferisce in merito al Parlamento europeo e al
Consiglio. Nella sua valutazione la Commissione tiene conto, tra l'altro, della
necessità di garantire un elevato livello di protezione della salute e della
sicurezza dei lavoratori che utilizzano i prodotti da costruzione e degli
utenti delle opere di costruzione, anche per quanto concerne i requisiti in
materia di riciclaggio e/o riutilizzo di componenti o materiali."[7] In vista
dell'adempimento di tale obbligo di presentare relazioni, la Commissione ha
promosso uno studio indipendente sulle necessità di informazione sulle sostanze
pericolose contenute nei prodotti da costruzione. I risultati dello studio sono
illustrati nel capitolo 5 della presente relazione. 3. REACH e l'impatto sui prodotti da
costruzione Il regolamento REACH per la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche è entrato in vigore il 1º giugno 2007. Esso ha lo scopo di
assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente
inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione delle sostanze
pericolose, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno
rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione. Il
regolamento REACH impone alcuni obblighi specifici riguardanti singole sostanze
fabbricate, importate o utilizzate nell'UE. Il regolamento REACH attribuisce
l'onere della prova alle imprese. Per conformarsi al regolamento REACH, le
imprese devono registrare le sostanze che esse fabbricano e commercializzano
nell'UE in quantitativi superiori a 1 tonnellata/anno. Il fascicolo di
registrazione dovrebbe documentare la sicurezza d'uso delle sostanze: ciò
attraverso informazioni relative ai pericoli della sostanza che permettano ai
dichiaranti di classificarla e di etichettarla e attraverso l'individuazione di
misure di gestione dei rischi; dovrebbe altresì comunicare tali informazioni
lungo la catena di fornitura[8].
Il livello di informazioni che il dichiarante è tenuto a fornire dipende dal
volume della sostanza registrato da tale singolo dichiarante. Per
le sostanze fabbricate o importate in quantitativi superiori a
10 tonnellate all'anno, i dichiaranti devono inoltre effettuare una
valutazione della sicurezza chimica per individuare l'eventuale necessità e
tipologia di ulteriori misure di riduzione dei rischi. L'impatto
di REACH si ripercuote su un ampio ventaglio di imprese operanti in numerosi
settori, incluse imprese che non ritengono di avere qualcosa a che fare con le
sostanze chimiche. I prodotti da costruzione nel quadro di REACH possono essere
sostanze, miscele o articoli. Pertanto,
le imprese che fabbricano o che forniscono prodotti da costruzione devono
soddisfare le seguenti prescrizioni stabilite nel regolamento REACH. • In
primo luogo, conformemente all'articolo 31 di REACH, per i prodotti da
costruzione che sono sostanze o miscele registrate (ma non per i prodotti che
sono articoli ai sensi di REACH), il fornitore è tenuto a mettere a
disposizione del destinatario le schede di dati di sicurezza compilate a norma
dell'allegato II di REACH: i) per
tutte le sostanze o miscele che sono classificate come pericolose[9],
persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto
bioaccumulabili (vPvB)[10],
che sono identificate come sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) incluse
nell'elenco di sostanze candidate all'autorizzazione[11]; ii) su
richiesta per le miscele non classificate che contengono:
almeno una
sostanza che presenta pericoli per la salute umana o per l'ambiente in
concentrazioni superiori ai limiti indicati[12];
o
sostanze
persistenti, bioaccumulabili e tossiche oppure molto persistenti e molto
bioaccumulabili, in concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1%
in peso; o
sostanze
estremamente preoccupanti (SVHC) che figurano nell'elenco di sostanze
candidate all'inclusione nella procedura di autorizzazione per altri
motivi; o
sostanze
per le quali la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul
luogo di lavoro.
Si
applica un'esenzione dall'obbligo di cui al punto i) se la miscela è
offerta o venduta al pubblico ed è corredata di informazioni sufficienti ai
fini della sicurezza d'uso. In tali casi, salvo qualora un utilizzatore a valle
o un distributore ne faccia richiesta, non occorre fornire la scheda di dati di
sicurezza. • In
secondo luogo, a norma dell'articolo 33 di REACH, per i prodotti da
costruzione (che sono articoli), i fornitori sono tenuti a comunicare a valle
nella catena di fornitura informazioni sufficienti a consentire la sicurezza
d'uso e comprendenti quanto meno il nome della sostanza, per le sostanze
estremamente preoccupanti (SVCH) presenti nell'articolo in concentrazioni
superiori allo 0,1% in peso/peso. Le stesse informazioni devono essere fornite
anche ai consumatori, su richiesta. Inoltre i produttori/importatori di
articoli devono notificare all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
la presenza di SVHC in tali articoli, se sono soddisfatte entrambe le seguenti
condizioni: - le SVHC
sono presenti negli articoli in quantitativi complessivi superiori a 1
tonnellata per produttore/importatore all'anno, e - la
sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazioni superiori allo 0,1% (in
peso/peso). La
notifica deve essere effettuata entro sei mesi dall'inserimento di una
determinata sostanza SVHC nell'elenco di sostanze candidate. I
produttori e gli importatori sono invitati ad aggiornare la notifica se le
informazioni in essa contenute hanno subito modifiche quali: diversa fascia di
tonnellaggio, produzione/importazione di articoli diversi contenenti la stessa
SVHC (destinata ad esempio ad un uso diverso). ·
Infine,
potrebbero essere imposte restrizioni relative alla fabbricazione,
all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze pericolose, miscele e
articoli, a norma del titolo VIII del regolamento REACH[13].
Diverse restrizioni previste all'allegato XVII del regolamento REACH sono
applicabili ai prodotti da costruzione: ad esempio la voce 19 sui composti
dell'arsenico e la voce 31 sul creosoto ne sottopongono a restrizione l'uso per
il trattamento del legno (pur concedendo talune deroghe) e la voce 47 sul
cromo VI ne sottopone a restrizione l'uso nel cemento e nelle miscele
contenenti cemento (ma prevede deroghe in caso di uso nell'ambito di processi
controllati chiusi e interamente automatizzati). In sintesi, REACH stabilisce una serie
di obblighi per il settore della costruzione in quanto è direttamente
applicabile alla fabbricazione di materiali da costruzione o ai loro componenti
chimici, ma anche alle imprese di costruzione a valle che utilizzano sostanze
chimiche nei processi costruttivi. Inoltre, le informazioni fornite da REACH
relative alla salute e all'ambiente dovrebbero essere utilizzate nella
valutazione dei rischi dei prodotti da costruzione. Il rispetto di REACH da parte del
dichiarante consente pertanto di affrontare i rischi di danni alla salute umana
e all'ambiente che possono essere causati dall'esposizione al volume della
sostanza di cui il dichiarante effettua la registrazione e durante gli usi
registrati, ad esempio la fabbricazione di materiali da costruzione, l'uso di
materiali da costruzione contenenti sostanze chimiche nei cantieri, la loro
dispersione durante il ciclo di vita degli edifici e in fase di smantellamento. REACH non è il solo regolamento a
trattare tali rischi. I rischi derivanti dal degrado dei materiali o dal loro
uso improprio non rientrano, in generale, nel rispetto del regolamento REACH,
ma sono oggetto di altre disposizioni legislative. Il rispetto dell'obbligo di
registrazione a norma di REACH non copre inoltre questioni connesse
all'esposizione aggregata o a problematiche relative alla fine del ciclo di
vita, trattate per determinati inquinanti mediante ulteriori misure di gestione
dei rischi previsti dal regolamento REACH, quali le restrizioni e l'autorizzazione,
la normativa settoriale dell'UE (ad esempio la regolamentazione dei composti
organici volatili nei solventi e nelle vernici), norme ambientali, disposizioni
in materia di etichettatura, la legislazione sui rifiuti, ecc. Nel contesto dell'efficacia di REACH, la
Commissione ha recentemente completato un esercizio di valutazione riguardante
tutti gli elementi di REACH. Al termine di un esame approfondito, constatando
che è troppo presto per valutarne appieno l'impatto in quanto non tutte le sue
disposizioni sono del tutto operative[14],
la Commissione ha concluso che REACH[15]
ha raggiunto tutti gli obiettivi al momento valutabili e ha deciso di non
proporre modifiche del dispositivo del regolamento. Tuttavia sono state rilevate alcune
questioni problematiche in merito all'impatto di REACH sulle PMI. La
Commissione ha concluso che è necessario ridurre l'impatto negativo di REACH
sulle PMI interessate dai processi previsti da REACH, come la registrazione e
l'autorizzazione. Per quanto riguarda il settore della costruzione, si tratta
di un aspetto di grande importanza, in quanto determinate piccole imprese di
costruzione si trovano a far fronte a sfide legate al rispetto di REACH. La
Commissione ha inoltre riconosciuto la necessità di sensibilizzare tutti i settori
a valle, compreso il settore della costruzione, per quanto concerne la corretta
comprensione e il rispetto degli obblighi previsti da
REACH. 4. Sviluppi e processi basati sul CPR 4.1 Il meccanismo di armonizzazione L'obiettivo del CPR è consolidare il
mercato interno dei prodotti da costruzione garantendo l'abolizione di ostacoli
tecnici ingiustificati agli scambi transfrontalieri. Il meccanismo per
conseguire tale obiettivo è descritto di seguito. Il CPR prevede l'istituzione di
specifiche tecniche armonizzate che tutti gli operatori del settore della
costruzione hanno l'obbligo di rispettare: ·
le
autorità degli Stati membri esprimono i propri requisiti in materia di uso dei
prodotti da costruzione nel loro territorio facendo riferimento a metodi di valutazione
(basati su prove, calcoli o disposizioni descrittive) e classificazioni
stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate (articolo 8, paragrafi
da 3 a 6, e articolo 17, parte finale del paragrafo 5,
del CPR); ·
i
fabbricanti dichiarano la prestazione dei propri prodotti mediante una DoP
applicando le specifiche tecniche armonizzate (articoli 4 e 8
del CPR). Queste informazioni saranno rese disponibili all'intera catena
di fornitura a valle; ·
i
progettisti stabiliscono la prestazione dei prodotti da utilizzare nelle opere
di costruzione facendo riferimento alle medesime specifiche tecniche
armonizzate al fine di dimostrare la conformità ai requisiti fissati dalle
autorità pubbliche e alle esigenze in materia di prestazione derivanti da
scelte di progettazione; ·
gli
imprenditori/gli utilizzatori acquisteranno i prodotti da costruzione
caratterizzati dalla prestazione necessaria per l'uso previsto, come stabilito
dal progettista, sulla base, ancora una volta, delle specifiche tecniche
armonizzate. Le specifiche tecniche armonizzate sono
definite all'articolo 2, punto 10, del CPR, come norme armonizzate e
documenti per la valutazione europea. Le norme armonizzate sono elaborate dal
CEN/CENELEC sulla base di mandati conferiti dalla Commissione europea previa consultazione
delle autorità degli Stati membri e di altri stakeholder (fabbricanti,
organismi notificati, consumatori, ecc.). L'obiettivo di questa ampia
consultazione è garantire che i mandati che la Commissione conferisce al
CEN/CENELEC prendano in considerazione tutti gli obblighi di legge vigenti
negli Stati membri che costituiscono ostacoli agli scambi. I comitati tecnici del CEN/CENELEC che
elaborano le norme europee armonizzate tengono conto dei mandati ad essi
conferiti di cui sopra e quindi tutti i requisiti normativi nazionali ed
europei per i quali sono già stati elaborati metodi di misurazione/prova, e che
sono utilizzati a livello nazionale o dell'UE, vengono integrati nelle norme
europee armonizzate. I fabbricanti possono pertanto dichiarare le prestazioni
dei propri prodotti in relazione a tali requisiti. Gli utilizzatori finali dei
prodotti da costruzione (imprenditori, lavoratori e consumatori) possono
inoltre tener conto di tale prestazione e prenderla e in considerazione, in
modo da garantire che ogni prodotto sia utilizzato in modo appropriato, cioè
solo quando la sua prestazione soddisfa le esigenze stabilite dal progettista
delle opere di costruzione in questione e fissate dalle disposizioni
regolamentari in vigore nel luogo in cui il prodotto è utilizzato. 4.2 Come soddisfare le nuove esigenze normative
degli Stati membri? Qualora gli Stati membri ritengano
necessario stabilire nuove disposizioni normative riguardanti la prestazione
dei prodotti da costruzione, essi devono notificare i nuovi progetti normativi
alla Commissione e agli altri Stati membri mediante la procedura stabilita
nella direttiva 98/34/CE. Ciò permette alla Commissione e agli Stati membri di
essere informati sulle nuove esigenze normative motivate e di avviare la procedura
per modificare di conseguenza i mandati al fine di apportare le modifiche
necessarie alle specifiche tecniche armonizzate. La Commissione agirebbe nello
stesso modo nel caso in cui le disposizioni normative dell'UE relative alla
prestazione di determinati prodotti da costruzione fossero modificate o
adottate a livello dell'UE. Tale procedura garantisce che i mandati
e, di conseguenza, le norme europee armonizzate siano mantenuti aggiornati
rispetto ai requisiti nazionali motivati. 4.3 Dai requisiti di base n. 3 e n. 7 alle
specifiche tecniche armonizzate I requisiti di base del CPR relativi
alle opere di costruzione (ossia agli edifici e alle opere di ingegneria
civile) comprendono i seguenti requisiti n. 3 e n. 7: "3. Igiene,
salute e ambiente Le opere di
costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare,
durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l'igiene o la salute e
la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare
un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità
dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in
particolare a causa di uno dei seguenti eventi: a) sviluppo di gas tossici; b) emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili
(VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell'aria interna o
esterna; c) emissioni di radiazioni pericolose; d) dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle
acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo; e) dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un
impatto negativo sull'acqua potabile; f) scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di
combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi; g) umidità in parti o sulle superfici delle opere di
costruzione." e "7. Uso sostenibile
delle risorse naturali Le opere di costruzione
devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse
naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue: a) il riutilizzo o la
riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti
dopo la demolizione; b) la durabilità delle
opere di costruzione; c) l'uso, nelle
opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente
compatibili." Queste disposizioni costituiscono il
quadro entro cui le sostanze pericolose in particolare sono regolamentate negli
Stati membri. Anche se il requisito di base n. 3
fa riferimento alle emissioni/alla dispersione di sostanze pericolose, sono in
vigore disposizioni normative che, al fine di garantire emissioni limitate dai
prodotti da costruzione e introdurre metodi razionali di valutazione di tali
emissioni, fanno riferimento alle sostanze pericolose in essi contenute. 4.3.1 Disposizioni in materia di norme armonizzate Al fine di fornire informazioni ai fabbricanti e agli organismi di
normalizzazione e di arginare le difficoltà derivanti dalla diversità delle
disposizioni nazionali nel periodo in cui è in corso l'elaborazione dei metodi
di valutazione europei, la Commissione ha creato una banca dati disponibile sul
sito: http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/index.cfm.. La banca dati contiene le
disposizioni normative nazionali degli Stati membri che hanno contribuito a
questo esercizio. La banca dati è di ausilio ai fabbricanti tenuti a dichiarare
le prestazioni dei propri prodotti in questi Stati membri. Al fine di elaborare metodi
di valutazione europei per le sostanze pericolose, nel 2005 la Commissione ha
conferito il mandato M/366 al CEN/CENELEC (in forza della direttiva 89/106/CEE),
chiedendo l'elaborazione di metodi di valutazione orizzontale per le sostanze
pericolose. Il
punto IV.7 del mandato prevede quanto segue: "Lo
sviluppo delle norme orizzontali di misurazione /di prova ... individua e
riguarda tutti i prodotti o tutte le categorie di prodotti per i quali sono
soddisfatti le seguenti tre condizioni: – normative
europee o nazionali limitano o vietano l'emissione o il contenuto di una
sostanza pericolosa; – sono
stati identificati ostacoli reali o potenziali agli scambi; – sono
già stati elaborati metodi di misurazione/di prova, utilizzati a livello
nazionale o dell'UE, per tali sostanze pericolose regolamentate." Il
punto IV.9 dello stesso mandato prevede quanto segue: "A
causa dei requisiti normativi (ad esempio il contenuto di sostanze soggette a
restrizioni e vietate nei prodotti da costruzione)... si intende inoltre
prendere in considerazione norme di misurazione/di prova del contenuto." L'allegato 3 del
mandato M/366 definisce i "parametri tecnici per le norme di
misurazione/di prova oggetto del mandato riguardanti le sostanze pericolose
regolamentate contenute nei prodotti da costruzione". La Commissione ha pertanto
chiesto al CEN/CENELEC di elaborare metodi di valutazione per le sostanze
pericolose regolamentate mediante norme nazionali o europee. Il comitato tecnico TC/351 del CEN ha
effettuato l'attività richiesta dal mandato M/366. Nel gennaio 2014 il
comitato tecnico ha adottato i documenti seguenti: CEN/TS 16516:2013: Prodotti
da costruzione - Valutazione della dispersione di sostanze pericolose -
Determinazione delle emissioni nell'aria interna CEN/TR 16496:2013: Prodotti
da costruzione - Valutazione della dispersione di sostanze pericolose - Uso di
metodi di valutazione orizzontale armonizzata CEN/TR 16410:2012: Prodotti
da costruzione - Valutazione della dispersione di sostanze pericolose -
Ostacoli all'uso - Estensione di CEN/TR 15855 Ostacoli agli scambi CEN/TR 16220:2011: Prodotti
da costruzione - Valutazione della dispersione di sostanze pericolose -
Integrazione del campionamento CEN/TR 16098:2010: Prodotti
da costruzione: Valutazione della dispersione di sostanze pericolose - Concetto
delle procedure di prova orizzontali a sostegno dei requisiti nel quadro della
direttiva sui prodotti da costruzione CEN/TR 16045:2010: Prodotti
da costruzione - Valutazione della dispersione di sostanze pericolose -
Contenuto di sostanze pericolose regolamentate - Selezione di metodi analitici CEN/TR 15858:2009: Prodotti da
costruzione - Valutazione della dispersione di sostanze pericolose
regolamentate dai prodotti da costruzione, sulla base delle procedure senza
prove o calcoli ulteriori (WT/WFT) CEN/TR 15855:2009: Prodotti
da costruzione - Valutazione della dispersione di sostanze pericolose -
Ostacoli agli scambi L'elenco di documenti non ancora
adottati è disponibile sul sito: http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:22:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:510793,25&cs=135BD767027D4B4E081006EF46B5E957C.. Come ulteriore passo avanti verso l'armonizzazione,
la Commissione ha modificato una serie di mandati al CEN relativi ai prodotti
da costruzione al fine di avviare la procedura di aggiornamento delle norme
armonizzate per i prodotti mediante l'introduzione dei metodi di valutazione
delle sostanze pericolose elaborati nell'ambito del mandato M/366. Un'attenzione particolare è riservata
all'identificazione precisa di tutte le norme nazionali in materia di contenuto
e/o emissioni dei prodotti da costruzione (l'elenco indicativo delle sostanze e
le normative sono inseriti in tutti i mandati come allegato II) e della
loro pertinenza per i prodotti da costruzione. Inoltre, ogni modifica dei mandati CEN già in essere
(finalizzata all'elaborazione di norme armonizzate per i prodotti da
costruzione) comprende nell'allegato I un elenco di sostanze per ogni
norma relativa a un prodotto e il riferimento ai pertinenti requisiti normativi
nazionali. I servizi della Commissione stanno inoltre lavorando
in stretta cooperazione con gli Stati membri al fine di individuare le caratteristiche
essenziali per quanto riguarda il requisito di base n. 7 (ad esempio in
relazione alla riciclabilità dei prodotti da costruzione, alle materie prime
ecologicamente compatibili, ecc.). Le esigenze connesse alle sostanze
pericolose individuate nell'ambito del requisito di base n. 7 saranno
trattate nel quadro del mandato M/366. La Commissione ha anche messo a
punto quadri di armonizzazione (criteri e metodologie) per l'etichettatura e la
valutazione delle emissioni in interno dei prodotti da costruzione che tenga
conto della salute[16].
Tali quadri sono stati elaborati in linea con i requisiti del requisito di base
n. 3 del CPR, con il documento CEN/TS 16516:2013 e con i documenti di
orientamento REACH e possono essere presi in considerazione in vista della
futura convergenza e armonizzazione dei sistemi di etichettatura in vigore in
Europa. 4.3.2 Disposizioni per il rilascio della valutazione
tecnica europea (ETA) (per prodotti non disciplinati da norme armonizzate) Per i prodotti non disciplinati o non del tutto disciplinati da
norme armonizzate il fabbricante può, in linea con l'articolo 19,
paragrafo 1, del CPR, presentare una domanda per ottenere una valutazione
tecnica europea (ETA). L'ETA è rilasciata da uno degli organismi di valutazione
tecnica (TAB) designati a tal fine dagli Stati membri. Per stabilire le valutazioni necessarie per i prodotti non
disciplinati da norme armonizzate, l'EOTA (l'organizzazione che riunisce i TAB)
ha raccolto le disposizioni nazionali relative al contenuto di sostanze
pericolose e ha utilizzato anche i dati disponibili presso il CEN. Ciò ha
portato all'elaborazione di un elenco di controllo che gli organismi EOTA
applicano per valutare il prodotto ai fini del rilascio di una valutazione
tecnica europea. Tale lista di controllo è disponibile sul sito www.eota.eu: EOTA Technical Report 34: Checklist for ETAGs/CUAPs/ETAs -
Content and/or release of dangerous substances in products/kits
("Relazione tecnica EOTA n. 34: checklist per ETAG/CUAP/ETA -
Contenuto e/o rilascio di sostanze pericolose nei prodotti/kit". 5. Risultati dello studio delle necessità specifiche di
informazione sulle sostanze pericolose contenute nei
prodotti da costruzione e discussione 5.1 Contesto dello studio La Commissione ha commissionato uno
"Studio delle necessità specifiche di informazione sulle sostanze
pericolose contenute nei prodotti da costruzione" con l'obiettivo
generale di identificare l'eventuale necessità che i fabbricanti forniscano
ulteriori informazioni sulle sostanze pericolose contenute nei prodotti da
costruzione. L'esame è stato effettuato nel contesto della protezione della
salute e della sicurezza non soltanto dei lavoratori che installano/utilizzano
prodotti da costruzione, ma anche di tutte le persone che vivono negli edifici
e utilizzano opere di ingegneria civile nel corso del loro intero ciclo di
vita. L'obiettivo principale dello studio è
stato quindi di presentare informazioni sui sistemi di certificazione e di
etichettatura dei prodotti da costruzione che valutano le sostanze pericolose
contenute nei prodotti da costruzione. Esso non ha valutato l'impatto dei
singoli sistemi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e degli
utilizzatori delle opere di costruzione, né i costi di attuazione. Lo studio
non ha inoltre preso in considerazione l'estensione delle informazioni sul
contenuto di altre sostanze o le questioni relative al riciclaggio/riutilizzo. Per realizzare gli obiettivi e garantire
che fossero considerati tutti i programmi e le normative, i responsabili dello
studio (RPA e Tecnalia) hanno intrapreso un esame dettagliato della
legislazione e dei sistemi di certificazione e/o di etichettatura pertinenti. È
stata, per quanto possibile, esaminata la legislazione europea e nazionale
contenente disposizioni sulle sostanze pericolose contenute nei prodotti da
costruzione. I responsabili dello studio hanno preso in considerazione anche
altre fonti di informazioni, comprese le risposte degli stakeholder alla
consultazione effettuata per lo studio. Inoltre, più di 300 tra i principali
stakeholder sono stati invitati a partecipare a una consultazione online. Sono
stati altresì organizzati due workshop a Bruxelles, che hanno consentito al
gruppo di studio di raccogliere informazioni supplementari dalle principali
associazioni di settore e dalle autorità degli Stati membri, alcune delle quali
gestiscono i sistemi esaminati. Si è
analizzato se i sistemi esistenti fossero basati esclusivamente sulla
definizione di requisiti generali e se tenessero conto degli usi specifici
previsti per i prodotti. Ove opportuno, lo studio ha inoltre esaminato come i
rischi per i consumatori, per i lavoratori e per l'ambiente siano stati
definiti nell'ambito di tali sistemi e quali sostanze nonché quali scenari di
rischio siano stati selezionati. L'attenzione
è stata posta su sistemi pubblici e privati come: • la legislazione o le pratiche amministrative dell'Unione europea,
che richiedono la valutazione e/o la dichiarazione delle sostanze pericolose contenute
in particolare nei prodotti da costruzione (ad esempio la direttiva sull'acqua
potabile o gli orientamenti tecnici in materia di appalti pubblici verdi); • la legislazione o le pratiche amministrative nazionali o regionali
degli Stati membri, che richiedono la valutazione e/o la dichiarazione delle
sostanze pericolose contenute in particolare nei prodotti da costruzione; • i sistemi pubblici e privati attualmente utilizzati in questi
paesi anche per i prodotti da costruzione a livello nazionale e regionale (ad
es. Blauer Engel, Nordic Swan). L'emissione
di sostanze pericolose dai prodotti da costruzione non è stata oggetto di tale
studio. Come spiegato nei precedenti capitoli della presente relazione, questo
aspetto è oggetto dell'attività di normalizzazione europea nel settore e sarà
pertanto preso in considerazione nell'ambito degli obblighi relativi alla
dichiarazione della prestazione. Nel
corso dell'esame dei sistemi che riguardano esclusivamente il contenuto, i
responsabili dello studio hanno analizzato le modalità di indagine del
contenuto di sostanze pericolose (ad esempio, mediante la dichiarazione del
fabbricante, un controllo di terzi, l'uso di etichette specifiche). La
relazione ha inoltre esaminato quali prodotti da costruzione fossero
effettivamente oggetto di tali sistemi ponendo al centro dell'analisi i
seguenti interrogativi: in che misura l'uso previsto di tali prodotti in un
edificio (opere di ingegneria civile) ha influito sulla determinazione dei
requisiti e sulla selezione delle sostanze da dichiarare? Se sono stati
utilizzati metodi di prova, quali metodi sono stati impiegati: ad esempio,
quelli previsti da norme internazionali (norme ISO), da norme europee (norme
EN) o da norme nazionali, oppure mediante metodi di prova sviluppati dai
fornitori dei sistemi? Con quale frequenza i prodotti sono sottoposti a prova
nell'ambito di tali sistemi? Come sono scelti gli organismi di prova o di
certificazione (sono specializzati nei prodotti da costruzione o si occupano in
generale di una gamma di prodotti più ampia)? Quali iniziative sono state prese
per garantire una valutazione affidabile e oggettiva dei prodotti? Nel contesto più
generale, lo studio ha analizzato la quantità e la qualità delle informazioni
fornite agli utilizzatori a valle. ·
È
stato fornito l'elenco completo delle sostanze assieme alla dichiarazione di
prodotto? Le informazioni sono aggregate? ·
Chi
si è assunto la responsabilità finale per la correttezza della dichiarazione? ·
È
stato individuato un obiettivo chiaro e misurabile (per esempio, la riduzione
delle sostanze impiegate nei prodotti o del numero di casi di malattia dovuti
agli effetti di sostanze pericolose contenute nei prodotti da costruzione)? ·
Come
sono stati stabiliti tali obiettivi? ·
Con
quale frequenza sono stati oggetto di valutazione? La relazione finale dello
studio è a disposizione del pubblico al seguente sito: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/studies/index_en.htm. 5.2 Risultati dello studio 5.2.1
Sistemi relativi al settore della costruzione caratterizzati da criteri basati
sul contenuto Lo studio si è incentrato sui sistemi
caratterizzati da criteri basati esclusivamente sul contenuto. Tuttavia, in
considerazione del fatto che è stato individuato un solo programma che si
concentra unicamente sul contenuto dei prodotti, lo studio ha anche
considerato i sistemi duplici, ossia quelli fondati su una combinazione di
metodi basati sul contenuto e sulle emissioni. In tale ottica, sono stati
individuati 30 sistemi che sembrano a) aver stabilito requisiti specifici per i
prodotti da costruzione e b) prendere in considerazione il contenuto del
prodotto. Tali sistemi sono elencati nella tabella
di seguito. I sistemi basati unicamente su criteri relativi alle emissioni e
quelli che non hanno stabilito criteri specifici per i prodotti da costruzione
non sono stati esaminati nella relazione finale dello studio. Sistemi oggetto dello studio AENOR Medioambiente || Milieukeur Architettura Naturale (ANAB) || Natureplus Association of Environmentally Friendly Carpets (GUT) || NF Environment Austrian Institute for Health and Ecological Building (IBO) || Nordic Swan BASTA || SundaHus Miljödata Blue Angel || BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) BRE Global || DGNB System Byggvarubedömningen (BVB) || Eco Green Building Cradle to Cradle || Ecolabel europeo DGNB Navigator || Ecolabel (nazionale) Austria Ecocycle Council – Building Product Declaration (BPD3) || El Distintiu (Ecolabel della Catalogna) Eco-Institut Label || Ecolabel (nazionale) Croazia ECOproduct || Ecolabel (nazionale) Repubblica ceca EMICODE || Ecolabel (nazionale) Ungheria GISCODE || Ecolabel (nazionale) Slovacchia I 30 sistemi individuati sono molto
eterogenei in termini di obiettivi, ambito, criteri e procedure. 5.2.2
Obiettivi dei sistemi La grande maggioranza dei sistemi
individuati si prefigge obiettivi più ampi della salute dei lavoratori del
settore della costruzione e degli utilizzatori di prodotti da costruzione. La
maggior parte dei sistemi è motivata da molteplici considerazioni. Inoltre,
alcuni sistemi sono strumenti indipendenti, mentre altri integrano programmi di
certificazione globale degli edifici. Un'altra differenza fondamentale riguarda
il pubblico destinatario dei 30 sistemi, vale a dire professionisti,
consumatori o entrambi. In una certa misura, i diversi obiettivi spiegano i
diversi metodi adottati dai vari sistemi e, in alcuni casi, è ad essi che
potrebbe essere ricondotto l'inserimento di requisiti relativi al contenuto. 5.2.3
Copertura geografica La maggior parte dei programmi è
utilizzata prevalentemente nello Stato membro d'origine e, in misura minore, in
altri paesi. Il sistema più diffuso è Blue Angel, utilizzato in 21 paesi
europei. Questa distribuzione geografica può essere il prodotto di
un'espansione intenzionale su altri mercati ma può anche verificarsi
spontaneamente quando i sistemi si diffondono in modo incontrollato a seguito
della domanda da parte degli acquirenti di prodotti da costruzione. Il fatto
che quasi la metà dei sistemi sia originaria di due paesi (Germania e Svezia)
potrebbe essere il riflesso di un elevato livello di consapevolezza per quanto
riguarda le questioni attinenti alla salute umana e all'ambiente. 5.2.4
Prodotti in esame Solo un sistema (IBO) certifica
esclusivamente i prodotti da costruzione. La gamma di prodotti certificati dai
rimanenti sistemi è variabile, sebbene siano state individuate alcune tendenze.
Da un confronto della percentuale relativa dei prodotti da costruzione
certificati dai vari sistemi risulta che i sistemi utilizzati prevalentemente
dai professionisti tendono a certificare una percentuale più elevata di
prodotti da costruzione. La percentuale di prodotti da
costruzione certificati da Ecolabel è molto più bassa. Ciò non è sorprendente,
considerato che l'obiettivo generale di questi sistemi è promuovere i prodotti
che hanno un impatto ambientale minore rispetto a prodotti equivalenti. Di
conseguenza, i prodotti certificati nell'ambito di questi sistemi spaziano da
toner e cartucce a pavimentazioni in legno. Questa ampia gamma di prodotti
spiega perché i criteri utilizzati dai sistemi in questione siano specifici per
prodotto. I prodotti da costruzione che hanno
maggiori probabilità di essere certificati da un sistema sono le
pavimentazioni, i prodotti per l'isolamento, il calcestruzzo, la malta e la
boiacca. Il prodotto che ha le maggiori probabilità di essere certificato sono
forse le pavimentazioni in quanto possono essere commercializzate mediante
diversi sistemi che si rivolgono sia al mercato dei beni di consumo che a
quello professionale. 5.2.5
Sostanze in esame La grande maggioranza dei sistemi
definisce le sostanze soggette a restrizioni, mentre alcuni rimandano alla
legislazione europea (nella maggior parte dei casi a REACH o alla direttiva
67/548/CEE sulle sostanze pericolose[17]
o al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele[18])
o alle normative nazionali. Alcune sostanze sembrano rivestire un ruolo
importante nell'ambito di molti sistemi. A titolo di esempio, tra queste
figurano le sostanze classificate come cancerogene, mutagene, tossiche per la
riproduzione, gli inquinanti organici persistenti, i metalli pesanti e gli
ftalati. 5.2.6
Criteri/procedure di valutazione Cinque sistemi
presi in esame come casi di studio si fondano su diversi metodi per la
valutazione della conformità, che rispecchiano obiettivi e ruoli diversi.
Quanto ai criteri di valutazione, in termini generali i possibili metodi
adottati dai sistemi di certificazione e di etichettatura comprendono: · l'autocertificazione
totale o parziale da parte del fabbricante; · l'esame
dei documenti forniti dal fabbricante, compresi i moduli di domanda e le schede
di dati di sicurezza – esame effettuato dall'organizzatore del sistema; ciò può
comportare la richiesta di informazioni supplementari al fabbricante e la
necessità che il fabbricante sottoponga a prova i prodotti; · le prove
effettuate da un organismo indipendente. Alcuni sistemi si fondano
sull'autocertificazione da parte del fabbricante, mentre altri prevedono che i
prodotti per cui è chiesta la certificazione siano sottoposti a prove. Inoltre,
la procedura di approvazione in determinati sistemi comporta un'ispezione del
sito di produzione. Più in generale, è chiaro che alcuni programmi utilizzano
solo uno dei metodi sopra descritti, mentre molti si basano su una combinazione
di vari metodi e procedure di valutazione (ad esempio, nella prima fase della
valutazione possono prevedere l'esame della documentazione fornita dal
fabbricante, in seguito una prova indipendente per verificare il rispetto di
determinati criteri). 5.2.7
Come comunicare la "conformità" Sono stati individuati due metodi
principali. Il primo (utilizzato dal 75% dei sistemi) è l'utilizzo di un logo o
di un'etichetta sul prodotto, sull'imballaggio, nei documenti di
accompagnamento o nel materiale di marketing. Il secondo (utilizzato dal 64%
dei sistemi) è la pubblicazione online di un elenco dei prodotti certificati. 5.2.8
Portata di applicazione dei sistemi I vari sistemi sono stati applicati in
diversa misura. BASTA (basato sul contenuto) interessa attualmente circa
80 000 prodotti, mentre altri sistemi sono stati applicati solo ad alcuni
prodotti da costruzione. In larga misura, ciò può dipendere dai diversi metodi
adottati per la registrazione dei prodotti e da quanto tempo il sistema è
operativo (ad esempio BASTA si basa sull'autocertificazione del fabbricante ed
esiste dal 2007). 5.2.9
Legislazione nazionale e dell'UE Lo studio ha individuato solo alcuni
esempi di legislazione nazionale incentrata primariamente sul contenuto delle
sostanze potenzialmente pericolose nei prodotti da costruzione. Laddove tale
legislazione esista, l'approccio è misto: per alcune sostanze o gruppi di
sostanze vengono prescritti limiti alle emissioni, in altri casi, il contenuto
della sostanza nel prodotto non deve superare un certo valore massimo. Un cenno
particolare merita probabilmente il requisito di etichettatura per i prodotti
da costruzione che sono allo stesso tempo sostanze e miscele ai sensi del
regolamento CLP18. In termini di prodotti, alcune
legislazioni si concentrano su singoli prodotti da costruzione, mentre altre
contemplano una varietà di prodotti da costruzione. In termini di identificazione delle
sostanze regolamentate, la legislazione fa riferimento a gruppi di sostanze
oppure menziona sostanze specifiche. Anche le misure richieste dalla
legislazione possono variare: alcune normative prevedono restrizioni per
determinate sostanze, mentre altre prescrivono la dichiarazione di tali
sostanze. 5.2.10
Metodo basato sul contenuto - discussione Oltre alle disposizioni legislative, lo
studio ha individuato 30 sistemi di certificazione e di etichettatura dei
prodotti da costruzione incentrati, tra l'altro, su criteri basati sul
contenuto. Solo uno tuttavia si basa, per tutte le combinazioni di
prodotti/sostanze, esclusivamente su requisiti relativi al contenuto (BASTA),
poiché con ogni probabilità le verifiche delle emissioni possono rivelarsi
complicate e costose e richiedono la partecipazione di esperti esterni. L'importanza di
valutare le emissioni dei prodotti è generalmente abbastanza riconosciuta e
alcuni degli stakeholder consultati hanno fatto notare che, anche per il
riutilizzo e il riciclaggio, le prove effettive di lisciviazione possono essere
più affidabili di una raccolta di informazioni basate sul contenuto. Le
informazioni sulle sostanze contenute nei prodotti rappresentano tuttavia anche
un aspetto importante dell'attuazione delle normative nazionali e dell'UE, in
particolare sul piano dei divieti e della presenza di sostanze estremamente
preoccupanti (SVHC). Nonostante la sua importanza a sostegno degli obiettivi
dell'UE per un elevato livello di protezione della salute umana e
dell'ambiente, l'ambito di applicazione limitato del CPR non ne fa un mezzo per
un'informazione sistematica in merito alle sostanze contenute nei prodotti da
costruzione. Tuttavia, tali informazioni potrebbero servire a promuovere
ulteriormente, per esempio attraverso scelte informate dei consumatori, la
messa a punto e l'utilizzo di prodotti da costruzione rispettosi dell'ambiente
o l'uso sostenibile delle risorse, tra l'altro attraverso il riciclaggio e il
riutilizzo. Lo studio non ha tentato di sviluppare un proprio sistema o di
valutare i costi e i vantaggi derivanti dall'estensione degli obblighi di uno
dei sistemi attualmente esistenti. 5.2.11. Impatto sui fabbricanti, in
particolare sulle PMI La consultazione
dei fabbricanti di prodotti da costruzione mediante il questionario online e
nel corso della discussione dei risultati dello studio ha evidenziato che i
fabbricanti ritengono che l'eventuale estensione dei loro obblighi in materia
di comunicazione di informazioni sulle sostanze pericolose alla catena di
fornitura a valle costituirebbe un onere ingiustificato, in particolare per le
PMI. 6. Conclusioni Le attuali specifiche tecniche
armonizzate per i prodotti da costruzione coprono tutti gli aspetti della
prestazione del prodotto in relazione alle disposizioni regolamentari in
materia di sostanze pericolose attualmente in vigore a livello nazionale e a
livello europeo. La normalizzazione
intrapresa nell'ambito del mandato M/366 per l'elaborazione di metodi di
valutazione europei riguarda anche le disposizioni regolamentari nazionali o
europee relative al contenuto. È previsto che gli organismi di
normalizzazione (CEN) introducano a breve tali metodi di valutazione nelle
norme armonizzate europee; gli organismi EOTA li utilizzeranno anche nei
documenti per la valutazione europea (EAD). Mediante la DoP il fabbricante è
pertanto in grado di fornire informazioni relative alla prescritta prestazione
del prodotto, se del caso anche in merito alle sostanze pericolose in esso
contenute. Ciò garantisce la disponibilità di tali informazioni per tutti gli
utilizzatori a valle del prodotto. A norma del CPR il fabbricante è tenuto a
trasmettere assieme alla DoP le informazioni di cui all'articolo 31
(scheda di dati di sicurezza per i prodotti che sono essi stessi sostanze o
miscele pericolose[19])
o all'articolo 33 (informazioni sufficienti a consentire la sicurezza
d'uso, comprendenti quanto meno il nome della sostanza, qualora un prodotto
contenga una sostanza SVCH in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso)
del regolamento REACH. A norma dell'articolo 6,
paragrafo 5, del CPR, tali informazioni devono essere fornite assieme alla
DoP. Tali informazioni (schede di dati di sicurezza per le sostanze pericolose
o informazioni sulle sostanze pericolose contenute nel prodotto da costruzione)
accompagnano pertanto il prodotto da costruzione in tutte le fasi della catena
di fornitura fino all'utilizzatore finale (imprenditore, lavoratore e
consumatore). Le informazioni che il fabbricante può
essere chiamato a fornire a norma del regolamento REACH tengono conto della
protezione degli utilizzatori, dei lavoratori e dei consumatori. L'eventuale
futura estensione del regolamento REACH a nuove sostanze si applicherà automaticamente
anche all'obbligo per i fabbricanti di prodotti da costruzione di diffondere le
informazioni pertinenti, in modo da tenere il passo con il progresso
scientifico. Allo stesso modo, il mandato M/366 e la
successiva elaborazione di norme da utilizzare per dichiarare la prestazione
del prodotto da costruzione saranno in linea con gli eventuali sviluppi a
livello nazionale e UE nel settore. Tenendo conto che le
informazioni da fornire sono limitate alle informazioni a norma degli
articoli 31 e 33 del regolamento REACH e considerata la mancanza
di un'esplicita legislazione nazionale o dell'UE che disponga la presenza di
ulteriori informazioni nell'ambito della DoP, gli obblighi di cui al CPR non
costituiscono attualmente un mezzo per fornire informazioni agli utilizzatori
sulle eventuali sostanze pericolose contenute in tutti i prodotti da
costruzione poiché una DoP è integrata da una scheda di dati di sicurezza solo
quando il regolamento REACH lo richiede. La DoP presentata unitamente
alle informazioni di cui al regolamento REACH come previsto
all'articolo 6, paragrafo 5, del CPR, può costituire uno strumento
utile per raggiungere, ad esempio mediante scelte informate di utilizzatori e
consumatori, gli obiettivi di un elevato livello di protezione della salute
umana e dell'ambiente o di un utilizzo sostenibile delle risorse, tra l'altro
attraverso il riciclaggio e il riutilizzo. Lo studio indipendente delle necessità
specifiche di informazione sulle sostanze contenute nei prodotti da costruzione
ha individuato diversi sistemi e disposizioni legislative che si basano sulle
informazioni sulle sostanze contenute nei prodotti. La maggior parte di tali
sistemi applicherebbe un approccio combinato basato sul contenuto/sulle
emissioni con una particolare attenzione per le emissioni dei prodotti da
costruzione. Lo studio, che è stato in effetti condotto in modo da offrire una
rassegna e fornire un elenco dei sistemi in questione, non ha individuato e
valutato un singolo sistema o singole disposizioni di un sistema che potessero
essere raccomandati come estensione dell'obbligo attualmente previsto
all'articolo 6, paragrafo 5. La mancanza di informazioni dettagliate
fornite dai sistemi valutati non consente di trarre conclusioni più precise in
relazione al contenuto di sostanze (diverse dalle sostanze SVHC). D'altra parte, i fabbricanti
di prodotti da costruzione - in particolare le PMI - interpellati nel corso
dello studio considerano un'eventuale estensione degli attuali obblighi di
informazione un onere pesante e ingiustificato. La Commissione europea
ritiene che, ai fini del consolidamento del mercato interno per i prodotti da
costruzione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011,
le necessità specifiche di informazione sulle sostanze pericolose contenute nei
prodotti da costruzione sono sufficientemente disciplinate dalle attuali
disposizioni del CPR, in particolare dall'articolo 4, in combinato
disposto con l'articolo 6, paragrafo 5. Tuttavia, la necessità di
disporre di ulteriori opzioni per informare gli utilizzatori finali delle
sostanze presenti nei prodotti da costruzione, in modo da garantire un elevato
livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che
utilizzano i prodotti da costruzione e degli utenti delle opere di costruzione,
anche per quanto concerne i requisiti in materia di riciclaggio e/o riutilizzo
dei componenti o dei materiali, dovrebbe essere ulteriormente valutata e, se
del caso, affrontata nel quadro dei pertinenti strumenti disponibili nella
legislazione UE. Va sottolineato che le conclusioni di
cui sopra relative all'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011 non
pregiudicano la possibilità per la Commissione, viste le disposizioni del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea diverse da quelle di cui
all'articolo 114, di intraprendere, ove del caso, le opportune iniziative
legislative. [1] Regolamento
(UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011,
che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da
costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio
(GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5). [2] Cfr. il capitolo 3
per maggiori dettagli. Le prescrizioni relative alla fornitura di schede di
dati di sicurezza (SDS) ai sensi dell'articolo 31 del regolamento REACH si
applicano alle sostanze classificate come pericolose, persistenti,
bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili
(vPvB), identificate come sostanze estremamente preoccupanti (SVHC), istituite
a norma dell'articolo 59, paragrafo 1 del regolamento REACH.
Disposizioni analoghe si applicano alle miscele relativamente alle quali
informazioni sul fornitore devono essere disponibili su richiesta.
L'articolo 33 prescrive l'obbligo di comunicare informazioni nella fornitura
(e ai consumatori che ne facciano richiesta) su eventuali sostanze SVHC
presenti negli articoli in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso/peso,
sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti,
quanto meno, il nome della sostanza. [3] Regolamento
(UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011,
che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da
costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio
(GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5). [4] In questi contesti, il
CPR utilizza in inglese l'espressione "hazardous substances", mentre
il termine utilizzato di consueto nel settore della costruzione era stato
precedentemente "dangerous substances" (distinzione terminologica non
applicabile all'italiano, che traduce entrambe le espressioni come
"sostanze pericolose"). Ai fini della presente relazione, esse devono
essere considerate identiche. [5] Direttiva 89/106/CEE
del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti i prodotti da costruzione (GU L 40 dell'11.2.1989,
pag. 12). [6] Al di sopra di una certa
concentrazione o percentuale della sostanza, in peso, nel prodotto. [7] In
queste frasi, il CPR utilizza in inglese l'espressione "hazardous
substances", mentre il termine utilizzato di consueto nel settore della
costruzione era stato precedentemente "dangerous substances"
(distinzione terminologica non applicabile all'italiano, che traduce entrambe
le espressioni come "sostanze pericolose"). Ai fini del presente
studio, esse devono essere considerate identiche. [8] Articolo
31 del regolamento REACH. [9] Pericolo fisico, per la
salute o per l'ambiente. Cfr. il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo
alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e
delle miscele. Per le miscele, quelle che soddisfano i criteri per essere
classificate come pericolose a norma della direttiva 1999/45/CE [abrogata
dal regolamento (CE) n. 1272/2008 con effetto dal 1º giugno 2015].
[10] Identificate
conformemente ai criteri enunciati nell'allegato XIII di REACH. [11] Queste cosiddette
sostanze SVHC sono elencate all'allegato XIV di REACH. L'elenco comprende
un sottogruppo di sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione,
PBT o vPvB e sostanze che presentano un rischio equivalente (ad esempio gli
interferenti endocrini) e rappresenta un elenco di sostanze candidate
all'autorizzazione nel quadro di REACH. L'elenco è costantemente aggiornato e
al dicembre 2013 comprendeva 151 sostanze. Cfr. http://echa.europa.eu/candidate-list-table. La Commissione ha
redatto una tabella di marcia sulle SVHC per garantire che tutte le sostanze
pertinenti siano inserite nell'elenco entro il 2020. [12] Articolo 31,
paragrafo 3, di REACH: 1% in peso per le miscele non gassose e 0,2% in
volume per le miscele gassose. [13] Cfr.
l'allegato XVII del regolamento REACH. [14] Il termine per la registrazione
delle sostanze preregistrate per quantitativi inferiori alle 100 t scade
solo nel 2018. La redazione dell'elenco di sostanze candidate
all'autorizzazione è in corso e soltanto nel 2014 sono state trattate le prime
domande di autorizzazione. Tutti gli elementi della valutazione nel quadro di
REACH sono tuttavia già pienamente operativi. [15] COM(2013)49. [16] Relazione n. 29
CCR-ECA (European Collaborative Action): Harmonisation framework for health
based evaluation of indoor emissions from construction products in Europe
(Quadro di armonizzazione per la valutazione delle emissioni in interno dei
prodotti da costruzione che tenga conto della salute) (EU-LCI), EUR 26168 EN, 2013. Relazione n. 27 CCR-ECA
(European Collaborative Action): Harmonisation framework for indoor products
labelling schemes in EU (Quadro di armonizzazione per i regimi di
etichettatura dei prodotti da interno nell'UE), EUR 25276 EN, 2012. [17] Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967,
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196
del 16.8.1967, pag. 1)
che è abrogata con effetto dal 1º giugno 2015 dal regolamento (CE) n. 1272/2008. [18] Regolamento (CE) n. 1272/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo
alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e
delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che
reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008,
pag. 1). [19] Per una descrizione
dettagliata dell'ambito di applicazione dell'articolo 31 di REACH, cfr. il
capitolo 3.