This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52014DC0240
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Regulation (EC) No 1921/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on the submission of statistical data on landings of fishery products in Member States
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri
/* COM/2014/0240 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri /* COM/2014/0240 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1921/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo alla
trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli
Stati membri 1. INTRODUZIONE (CAMPO DI APPLICAZIONE,
CONTESTO, LEGISLAZIONE NAZIONALE) L'articolo 10 del
regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della
pesca negli Stati membri ("il regolamento sugli sbarchi") stabilisce
quanto segue: "Entro
il 19 gennaio 2010, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sui dati statistici
definiti in applicazione del presente regolamento e, in particolare,
sulla loro pertinenza e qualità. Tale relazione procede, inoltre, ad un'analisi
costi — benefici del sistema istituito per la raccolta e l'elaborazione dei
dati statistici ed indica le migliori prassi che consentano di ridurre
l'onere di lavoro per gli Stati membri e di accrescere l'utilità e la
qualità di tali dati statistici." La presente relazione
documenta i progressi fatti dagli Stati membri e dai paesi EFTA con riguardo
alle disposizioni del regolamento sugli sbarchi, che impone a ciascuno Stato
membro la trasmissione su base annua dei dati relativi ai quantitativi (in
peso), alla presentazione, all'uso previsto e al prezzo medio dei prodotti
della pesca sbarcati sul proprio territorio da navi dell'UE e dell'EFTA. I dati raccolti a norma
dei regolamenti sul controllo[1] conformemente alla politica comune della pesca rivelano
che buona parte dei dati amministrativi sono ottenuti da giornali di bordo,
dichiarazioni di sbarco, note di vendita e dichiarazioni di assunzioni in
carico ai fini del monitoraggio e del rispetto dei contingenti, che sono le
principali fonti di dati per gli Stati membri. 2. COPERTURA E
CONTENUTO 2.1. Raccolta dei dati
e fonti I giornali di bordo, le
note di vendita e le dichiarazioni di sbarco rappresentano le principali fonti
amministrative dei dati relativi alle catture e agli sbarchi. Il regolamento
(CE) n. 1224/2009 del Consiglio e il regolamento di esecuzione (UE)
n. 404/2011 della Commissione impongono ai capitani di pescherecci di
lunghezza fuori tutto superiore a 10 m l'obbligo di tenere un giornale di
bordo delle loro attività e di trasmettere le informazioni registrate quanto
prima e comunque entro 24 ore, anche in assenza di catture. I giornali
di bordo forniscono dati registrati nel corso delle attività e devono includere
una stima del peso vivo delle catture. Sono particolarmente utili per la ripartizione
delle catture tra zone di pesca, per il calcolo dello sforzo di pesca e per i
controlli incrociati. Per i pescherecci di lunghezza inferiore a
10 m, gli Stati membri sono tenuti a monitorare le attività di pesca
mediante tecniche di campionamento. Le note di vendita sono
trasmesse alle autorità responsabili della prima immissione in commercio del
pesce (che possono essere il raccomandatario della nave o i centri registrati
per le vendite all'asta). Esse contengono informazioni relative ai quantitativi
di ciascuna specie sbarcata, alla presentazione di ogni specie, al valore di
ciascun prodotto e alla nave che effettua lo sbarco. Nella maggior parte dei
casi, le informazioni sono circoscritte alle sole specie soggette alla gestione
dei contingenti di cattura. In passato, le attività della
pesca erano stimate esclusivamente sulla base di perizie di esperti. 2.2. Sistemi di raccolta dei dati negli
Stati membri e nei paesi EFTA Belgio — Le navi
belghe pescano solo nell'Atlantico nordorientale (zona 27), prevalentemente nel
Mare del Nord (IVb e IVc) e nella Manica orientale (zona VIId). Le fonti dei
dati sono amministrative (giornali di bordo, dichiarazioni di sbarco e note di
vendita). La prima vendita deve avvenire attraverso le tre principali aste
(Zeebrugge, Ostenda e Nieuwpoort), fatta eccezione per i piccoli pescherecci
che possono vendere al pubblico a Ostenda. Le note di vendita sono trasmesse al
servizio Pesca marittima (Dienst Zeevisserij) il giorno dello sbarco. Bulgaria — Le navi
bulgare pescano nel Mediterraneo e nel Mar Nero (zona 37), soprattutto nella
sottozona 37.4.2. I dati, di fonte amministrativa (giornali di bordo,
dichiarazioni di sbarco e note di vendita), sono comunicati all'agenzia
nazionale della Pesca e dell'acquacoltura (NAFA – National Agency of Fisheries
and Aquaculture). La NAFA impone la trasmissione delle note di vendita relative
alla prima vendita entro 48 ore dallo sbarco. Cipro — Per i
pescherecci di lunghezza fuori tutto pari e superiore a 10 m l'ispettorato
della Pesca (Fisheries Inspectorate) raccoglie i dati amministrativi (giornali
di bordo). È compito del dipartimento della Pesca e della ricerca marittima
(Department of Fisheries and Marine Research) del ministero dell'Agricoltura,
delle risorse naturali e dell'ambiente raccogliere i dati sulla pesca e
compilare le relazioni. Danimarca — I
dati, di fonte amministrativa (giornali di bordo, dichiarazioni di sbarco e
note di vendita), sono raccolti centralmente dalla direzione della Pesca danese
(Danish Directorate of Fisheries – DDF). La Danimarca vieta la prima vendita di
pesce da parte di pescatori non professionisti e tutti i primi acquirenti
devono essere registrati presso la DDF, cui devono inviare le note di vendita
in formato elettronico o cartaceo. Il 90 % circa delle note di vendita
viene presentato per via elettronica. Germania — Le navi
tedesche pescano nell'Atlantico nordorientale, nell'Atlantico nordoccidentale,
nell'Atlantico centro-orientale e nel Pacifico sudorientale (zone 27, 21, 34 e
87). Le fonti dei dati sono amministrative (giornali di bordo, dichiarazioni di
sbarco e note di vendita) e sono trasmesse all'agenzia federale per
l'Agricoltura e l'alimentazione (Federal Agency for Agriculture and Food)
tramite le organizzazioni di produttori e le autorità dei Länder. Estonia — Le navi
estoni pescano nell'Atlantico nordoccidentale (zona 21), nell'Atlantico nordorientale
(27 — Baltico) e nelle acque interne (zona 05). Le fonti dei dati sono
amministrative (giornali di bordo, dichiarazioni di sbarco, note di vendita e
documenti di trasbordo e di trasporto). I pescherecci di lunghezza fuori tutto
inferiore a 12 m compilano un giornale di bordo "per la pesca
costiera" conformemente alla legislazione nazionale estone. Per i dati
trasmessi per via elettronica, l'Estonia prescrive la presentazione di copie
cartacee della documentazione con cadenza bimensile. I primi acquirenti del
pesce sono tenuti a inoltrare le note di vendita per via elettronica alle
autorità (ministero dell'Agricoltura per la pesca commerciale – Ministry of
Agriculture for commercial fishing). Varie società private hanno scelto di fare
lo stesso. Irlanda — Le navi
irlandesi pescano nell'Atlantico nordorientale (zona 27). Le fonti dei dati
sono amministrative (giornali di bordo, dichiarazioni di sbarco, note di
vendita e documenti dei pescatori di molluschi). I dati sono raccolti presso i
porti dall'autorità per la Tutela della pesca marittima (Sea Fisheries
Protection Authority) irlandese. L'Irlanda annuncia modifiche significative ai
sistemi di raccolta dei dati, in modo da rendere più agevole la raccolta
elettronica dei dati richiesti dalla legislazione dell'Unione europea. Grecia — Le navi
greche pescano nell'Atlantico nordorientale, nell'Atlantico centro-orientale e
nel Mediterraneo (zone 27, 34 e 37) e le informazioni sono registrate mediante
indagini statistiche. Per la pesca d'oltremare si ricorre al censimento, mentre
per la pesca costiera e d'altura nella zona 37 si ricorre a un'indagine
campionaria. Le indagini vengono condotte dall'Istituto nazionale di statistica
greco. Per la pesca d'oltremare la Grecia procede al censimento completo di tutte
le navi battenti bandiera greca. Nell'indagine sulla pesca costiera e d'altura
l'errore di non risposta è elevato (50 %) e viene impiegata una tecnica di
campionamento per il calcolo della discrepanza. Spagna — La Spagna
dispone di un'industria della pesca grande e diversificata e varie agenzie
hanno la responsabilità della fornitura e della qualità dei dati. I dati,
raccolti in primis dalle autorità regionali, vengono poi riuniti a livello
centrale. Per la compilazione dei dati sugli sbarchi si possono individuare
sette distinte fonti amministrative, tra le quali figurano i giornali di bordo,
le note di vendita, le dichiarazioni di trasbordo, le dichiarazioni di sbarco e
le informazioni fornite dalle organizzazioni di produttori di pesce. Queste
fonti sono integrate in una banca dati delle catture e degli sbarchi. Francia — La
responsabilità della trasmissione dei dati e della loro qualità incombe in
primis all'ufficio per la Pesca e l'acquacoltura (BSPA – Office of fishing and
aquaculture), che fa parte del ministero dell'Ecologia, dello sviluppo
sostenibile e dell'energia. I dati sull'importante attività di pesca dei tonni
tropicali sono forniti dall'istituto di Ricerca per lo sviluppo e dalla
direzione della Pesca marittima e dell'acquacoltura (DPMA - Direction des
Pêches Maritimes et de l'Aquaculture). Le navi francesi operano prevalentemente
nell'Atlantico nordorientale, nel Mediterraneo e nell'Oceano Indiano. Una buona
copertura delle attività di pesca nell'Atlantico è ottenuta attraverso fonti
amministrative (giornali di bordo, dichiarazioni di sbarco e note di vendita).
Per le zone, in particolare il Mediterraneo, per le quali i dati amministrativi
sono meno affidabili, queste fonti sono integrate da indagini campionarie. La
Francia ha compiuto massicci investimenti per ammodernare e migliorare il
proprio sistema di raccolta dei dati sulla pesca. Italia — Le navi
italiane pescano nella zona 37. Al momento vi sono alcune difficoltà nella
raccolta dei dati per le zone 34 e 51. L'Italia effettua un'indagine
campionaria per la zona 37 e un censimento per le altre zone. I giornali di
bordo vengono utilizzati solo per i dati relativi alle catture di tonni rossi,
che sono raccolti dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e
forestali.(MIPAAF). L'istituto nazionale di Statistica (ISTAT) raccoglie i dati
per le zone 34 e 51, l'Istituto di ricerche economiche per la pesca e
l'acquacoltura (IREPA) per la zona 37. L'ISTAT ha il compito di coordinare le
comunicazioni a Eurostat. L'Italia dispone di un notevole numero di pescherecci
di piccole dimensioni (di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 m). Il
99 % circa dei pescherecci opera nelle acque costiere attorno alla
penisola. Di questi, 2/3 circa sono piccoli pescherecci che utilizzano attrezzi
fissi. La raccolta dei dati avviene attraverso un'indagine campionaria
multivariata, con una ripartizione della popolazione osservata per area
geografica, dimensione del peschereccio e attrezzo da pesca utilizzato. In base
alla metodologia di campionamento, il limite di tolleranza degli errori
campionari è del 3,5 %. Anche gli errori di non risposta vengono
riconosciuti e risolti attraverso la selezione del campione. Un piccolo numero
di pescherecci (circa 10) che opera nelle zone 34 e 51 compila un questionario,
ma nei prossimi anni, a causa del basso tasso di risposta, la metodologia di
raccolta dei dati per queste zone sarà rivista (uso dei dati amministrativi).
Attualmente non è possibile fornire dati per queste zone. Lettonia — Le navi
lettoni operano nell'Atlantico nordoccidentale, nelle zone di pesca 27
(sottodivisioni Ia, IIa, IIIa-d, XIVa-b, ecc.), 21 (sottodivisioni 3L, 3M, 3K,
1F, ecc.) e 34 (sottodivisioni 1.13, 1.31, 1.32, ecc.). La responsabilità della
trasmissione dei dati incombe in primis al dipartimento della Pesca del
ministero dell'Agricoltura, ma la raccolta dei dati compete ad altre
istituzioni, tra cui il servizio nazionale per l'Ambiente del ministero
dell'Ambiente e dello sviluppo regionale, l'Istituto per la sicurezza
alimentare, la salute degli animali e l'ambiente (BIOR) del ministero
dell'Agricoltura e l'Ufficio statistico centrale del ministero dell'Economia.
Le fonti dei dati sono amministrative: giornali di bordo, note di vendita e
dichiarazioni di sbarco. La Lettonia impone la registrazione centrale e la
certificazione triennale degli acquirenti del pesce, che entro 48 ore dalla
conclusione della vendita devono trasmettere le note di vendita per via
elettronica (oppure su supporto cartaceo). Lituania — Le navi
lituane pescano nell'Atlantico nordorientale e nordoccidentale, nell'Atlantico
centro-orientale e nel Pacifico meridionale. Il dipartimento della Pesca del
ministero dell'Agricoltura ha il compito di raccogliere e di elaborare i dati.
Le fonti principali dei dati sono i giornali di bordo e le dichiarazioni di
sbarco. La Lituania comunica di disporre di un sistema automatizzato integrato
per l'elaborazione e la convalida dei dati delle catture e degli sbarchi. Malta — La
direzione di controllo della pesca (Fisheries Control Directorate), in seno al
ministero delle Risorse e degli affari rurali (MRRA), ha il compito di
raccogliere i dati, trasmessi poi a Eurostat tramite l'istituto nazionale di
Statistica (unità delle Statistiche agricole e della pesca). Le navi maltesi
operano nel Mediterraneo (zona 37, sottozona 15). Per i pescherecci di
lunghezza superiore ai 10 m si ricorre al censimento utilizzando i
giornali di bordo e le autofatture. Paesi Bassi — Le
navi dei Paesi Bassi operano nell'Atlantico nordorientale e centro-orientale e
nel Pacifico sudorientale (zone 27, 34 e 87). Le fonti dei dati sono
amministrative (giornali di bordo, dichiarazioni di sbarco, documenti di
trasbordo e di trasporto e note di vendita). I dati sono raccolti dal ministero
dell'Economia e trasmessi a Eurostat dall’ufficio di Statistica. I Paesi Bassi
applicano norme che disciplinano la vendita del pesce tramite le organizzazioni
di produttori in punti vendita autorizzati. Le note di vendita in formato
elettronico sono trasmesse entro 48 ore dalla vendita. Polonia — Secondo
quanto comunicato, i giornali di bordo e le note di vendita costituiscono la
principale fonte di informazione. La raccolta e la trasmissione dei dati
competono al dipartimento della Pesca del ministero dell'Agricoltura e dello
sviluppo agricolo. Portogallo — La
trasmissione dei dati statistici a Eurostat è competenza della direzione
generale delle Risorse naturali, della sicurezza e dei servizi marittimi. Il
Portogallo possiede una flotta nazionale grande e variegata, con
caratteristiche diverse nelle diverse zone di pesca. Predominano i piccoli
pescherecci in legno, non cabinati, che praticano la pesca artigianale. Le zone
di pesca più importanti sono l'Atlantico nordorientale e occidentale e
l'Atlantico centro-orientale. Nell'Atlantico e nell'Oceano Indiano è importante
anche la pesca del pesce spada con palangari (altra specie così pescata è la
verdesca nell'Oceano Indiano). I dati sono ricavati principalmente dai giornali
di bordo, dalle dichiarazioni di sbarco e dalle note di vendita. Il pesce fresco
o refrigerato deve essere venduto attraverso i mercati regolamentati e le
relative informazioni contenute nelle note di vendita sono complete. Per quanto
concerne il pesce trasformato in mare, i prezzi medi vengono ricavati dalle
dichiarazioni di sbarco. Romania — La
Romania pesca nella zona economica esclusiva del Mar Nero (zona 37). Le fonti
dei dati sono amministrative: giornali di bordo, note di vendita e di
trasporto. I documenti sono raccolti dagli ispettori regionali dell'agenzia
nazionale della Pesca e dell'acquacoltura (NAFA – National Agency of Fisheries
and Aquaculture), che li compila e li trasmette a Eurostat. Slovenia — La
raccolta e la trasmissione dei dati incombono al ministero dell'Agricoltura e
dell'ambiente (Ministry of Agriculture and Environment), all'Istituto di
ricerca sulla pesca della Slovenia (Fisheries Research Institute of Slovenia) e
all'istituto di Statistica della Repubblica di Slovenia. La flotta slovena
pratica la pesca nelle zone di pesca dell'Adriatico settentrionale (zona 37).
Le fonti dei dati sono perlopiù amministrative. Tutte le navi sono tenute a
compilare i giornali di bordo; ne consegue che la copertura degli sbarchi
effettuati dalla flotta è completa. Le informazioni sui prezzi sono raccolte
attraverso le note di vendita e questionari di indagine. Con questo metodo, le
informazioni sui prezzi ottenute hanno coperto la maggior parte degli sbarchi
totali in termini quantitativi, fatta eccezione per quelli di piccoli
quantitativi di pescato (inferiori ai 50 kg) venduti per il consumo
personale per i quali non è prescritta la registrazione nelle note di vendita. Finlandia — La
responsabilità della raccolta, della trasmissione e della qualità dei dati è in
primis dell'istituto di Ricerca finlandese per la selvaggina e la pesca
(Finnish Game and Fisheries Research Institute). I registri sono tenuti dal
ministero dell'Agricoltura e delle foreste. Le navi finlandesi pescano
esclusivamente nel Mar Baltico. Le fonti dei dati comprendono una variante del
giornale di bordo UE per i pescherecci di lunghezza superiore a 10 m. Le
prime vendite di specie soggette a contingenti sono regolamentate e devono
essere notificate entro 48 ore dallo sbarco. Le informazioni sulle vendite di
specie non soggette a contingenti sono integrate da un'indagine che copre le
maggiori imprese di commercio all'ingrosso di pesce. Svezia — La
raccolta e la trasmissione dei dati sono di competenza dell'Agenzia svedese per
la gestione del mare e delle acque (Swedish Agency for Marine and Water
Management). Le fonti dei dati sono amministrative e comprendono: i giornali di
bordo, le note di vendita, le dichiarazioni di sbarco e, per quanto riguarda la
flotta costiera, i giornali mensili (o anche quotidiani). I giornali di bordo
dei pescherecci di lunghezza superiore ai 12 m sono trasmessi per via
elettronica attraverso il sistema ERS, mentre quelli più piccoli compilano
quotidianamente un giornale di bordo cartaceo. Le note di vendita sono raccolte
a livello centrale in modalità elettronica o cartacea e i pescatori che
praticano la pesca costiera possono presentare i loro giornali per via
elettronica, attraverso un'interfaccia web sicura. Regno Unito — Le
catture più importanti per questo paese sono quelle nell'Atlantico
nord-orientale (zona 27). La flotta che pratica la pesca costiera è consistente
e pesca soprattutto specie non soggette a contingenti, ma anche un quantitativo
significativo di alcuni stock ittici soggetti a contingenti. Il Regno Unito
dispone anche di una piccola flotta oceanica, registrata nel Regno Unito, ma
che ha base e opera all'estero. Gli ispettorati della pesca di Inghilterra,
Scozia, Galles e Irlanda del Nord hanno il compito di raccogliere i dati, che
sono poi compilati e trasmessi a Eurostat dall'organismo per la Gestione marina
(Marine Management Organisation), un organismo esecutivo pubblico e non
ministeriale istituito e dotato di poteri dal Marine and Coastal Access Act
2009. I dati amministrativi (giornali di bordo, note di vendita e dichiarazioni
di sbarco) sono forniti per le navi di lunghezza superiore a 10 metri. Islanda — Le navi
islandesi pescano prevalentemente nelle acque dell'Atlantico nordorientale, ma
anche – seppur in misura minore – nell'Atlantico nordoccidentale e meridionale.
Le metodologie di compilazione delle statistiche delle catture e degli sbarchi
non differiscono in modo sostanziale da quelle degli Stati membri dell'UE. I
dati provengono dai giornali di bordo. L'Islanda ha anche una disciplina
rigorosa della prima vendita del pescato e tutti gli sbarchi devono essere
effettuati in porti designati ed essere pesati su bilance certificate. Devono
presentare rapporti sia gli acquirenti sia i soggetti che trasformano il pesce.
Il compito della raccolta dei dati e della loro trasmissione a Eurostat incombe
alla direzione islandese della Pesca (Icelandic Directorate of Fisheries) e
all'istituto di Statistica islandese. Anche se questi due soggetti utilizzano
le stesse fonti di dati, possono verificarsi discrepanze relativamente ai dati
forniti direttamente dalla direzione della Pesca, che attinge alla banca dati
aggiornata in tempo reale e soggetta a rettifiche. Norvegia — Le navi
norvegesi pescano nell'Atlantico nord-orientale (zona 27), nell'Atlantico
nordoccidentale (zona 21) e nell'Antartico (zone 48 e 88). In Norvegia il
compito di raccogliere i dati sulla pesca spetta alla direzione della Pesca. Le
fonti dei dati sono amministrative e comprendono i giornali di bordo relativi
alle catture, le dichiarazioni di sbarco e le note di vendita. I dati del
giornale di bordo elettronico trasmessi quotidianamente alla direzione della
Pesca e da essa conservati comprendono le informazioni relative a tutti i
pescherecci di lunghezza uguale o superiore a 15 m. I pescherecci di
lunghezza compresa tra i 12 e i 15 m che pescano nella zona CIEM IIIa
presentano giornali di bordo elettronici dall'inizio di gennaio 2013. I dati
provenienti dalle dichiarazioni di sbarco e dalle note di vendita sono raccolti
da sei diverse organizzazioni di vendita e inviati regolarmente per via
elettronica alla direzione della Pesca. In base alla legge norvegese, la prima
vendita può essere effettuata dai pescatori norvegesi e stranieri
esclusivamente attraverso le loro organizzazioni di vendita. La nota di vendita
comprende dati relativi agli sbarchi effettuati da navi norvegesi in porti
nazionali e in porti stranieri e agli sbarchi effettuati da navi straniere in
Norvegia. Secondo quanto previsto dalla normativa norvegese, la nota di vendita
contiene informazioni sui pescherecci, i pescatori, gli acquirenti, la specie,
il tipo di prodotto, la zona di pesca, gli attrezzi da pesca, il quantitativo e
di valore, nonché informazioni supplementari sul luogo di sbarco, la data di
inizio e di fine della bordata e data dello sbarco. Vengono fornite ulteriori
informazioni sullo stato di conservazione e sull'uso previsto a fini statistici
e amministrativi. La Norvegia fornisce informazioni sugli sbarchi dei pescatori
stranieri in Norvegia al loro Stato di bandiera in base agli accordi di
controllo. 2.3. Qualità dei dati Le metodologie di raccolta
delle informazioni relative alla pesca sono relativamente omogenee in tutta
Europa. L'attendibilità delle statistiche dipende: ·
dall'accuratezza della documentazione trasmessa
dalla filiera ittica alle autorità nazionali; ·
dalla qualità dei controlli da parte degli Stati
membri. Molti Stati membri
riferiscono di avvalersi già di metodi elettronici per l'esecuzione di
controlli incrociati dei dati ricavati da fonti amministrative. Le diverse
fonti di dati, quali il sistema di controllo dei pescherecci (VMS) e le
ispezioni a bordo e in porto, garantiscono la coerenza tra le informazioni
registrate nei giornali di bordo, nelle dichiarazioni di sbarco e di trasbordo
e nelle note di vendita. Tali fonti di dati corrispondono ad un censimento
delle informazioni richieste e non esiste alcun campionamento statistico per le
navi di lunghezza pari o superiore a 10 m. Eventuali lacune nella
copertura dei dati sono compensate mediante indagini statistiche che possono
riguardare la totalità delle attività di pesca o una parte di esse. Per quanto riguarda i
termini di presentazione delle note di vendita, dei giornali di bordo e delle
dichiarazioni di sbarco vengono applicate norme rigorose, rispettate nella
maggior parte dei casi quando gli sbarchi avvengono nel territorio dello Stato
membro interessato. In casi particolari, quando i dati vengono trasmessi per
via elettronica sono aggiornati quotidianamente. Gli Stati membri segnalano
frequenti ritardi per quanto riguarda il ricevimento delle note di vendita
relative a sbarchi effettuati in un altro Stato membro o in un paese terzo. I
ritardi nella trasmissione dei dati possono determinare discrepanze tra le
informazioni, che dovrebbero teoricamente essere identiche, inviate a Eurostat
e ad altri servizi della Commissione (DG MARE) ai fini del monitoraggio dei
contingenti. Ciò è dovuto essenzialmente al fatto che le informazioni sono
costantemente in corso di aggiornamento da parte degli Stati membri. Anche le
differenze nei termini di presentazione contribuiscono a tali discrepanze
statistiche. Anche se gli Stati membri
fanno in modo di disporre dei dati completi nel più breve tempo possibile dal
termine della campagna di pesca, le banche dati restano accessibili per le
rettifiche, per quanto in genere una volta trascorsi sei mesi dalla fine
dell'anno di riferimento gli aggiornamenti di rilievo effettuati siano pochi. L'informatizzazione ha
eliminato molti dei problemi riscontrati in precedenza nella registrazione
delle statistiche della pesca. In particolare, è stato raggiunto un elevato
livello di affidabilità per quanto riguarda le specie soggette a contingenti.
Va osservata la necessità di ulteriori miglioramenti nella raccolta dei dati
sugli sbarchi di specie non soggette a contingenti. La maggior parte degli
Stati membri soddisfa le prescrizioni in materia di copertura, affidabilità e
tempestività dei dati di cui al regolamento (CEE) 1382/91 del Consiglio, del 21
maggio 1991[2], e al regolamento (CEE) 2104/93 del Consiglio, del
22 luglio 1993[3], per quanto riguarda i quantitativi e il prezzo
medio dei prodotti della pesca sbarcati sul proprio territorio da navi dell'UE
e del SEE. Queste informazioni vanno trasmesse entro sei mesi dalla fine
dell'anno di riferimento. Alcuni Stati membri, quali
la Bulgaria, la Danimarca, la Finlandia, l'Italia, Malta, la Polonia, la
Slovenia e la Spagna, hanno segnalato che, in mancanza di informazioni sui
prezzi, questi ultimi vengono stimati sulla base dei prezzi medi per la specie
in questione. Per evitare una tale situazione in futuro, l'Irlanda ha fissato
prezzi orientativi per specie in modo da ridurre gli errori nell'inserimento
dei dati nel sistema da parte degli acquirenti di pesce. L'Estonia ha
affrontato la questione caso per caso, optando per la comunicazione diretta.
Nel Regno Unito le note di vendita sono integrate, ove possibile, da altre
fonti di informazioni (le navi impegnate in attività riguardanti i molluschi
sono tenute a compilare giornali delle attività e a inoltrarli alle autorità).
Insieme ai dati sugli sbarchi, queste fonti supplementari forniscono un
ventaglio completo di informazioni sulle attività. La Grecia, che nel corso
dell'ultima valutazione di conformità di Eurostat è stata dichiarata "non
conforme", ha tuttavia affermato che l'attuale situazione sarà corretta al
più tardi entro l'inizio del 2014. La trasmissione dei dati da parte della
Germania è avvenuta piuttosto in ritardo e i dati relativi agli sbarchi erano
incompleti. Di conseguenza, il Direttore delle statistiche regionali e settoriali
ha inviato una lettera ufficiale per chiedere che questi problemi fossero
evitati in futuro. La Polonia, la Romania e
l'Irlanda, seppur conformi ai regolamenti, non rispondono tempestivamente ai
controlli di convalida condotti da Eurostat al fine di monitorare la qualità
dei dati. 3. CONCLUSIONI I dati trasmessi a
Eurostat sono raccolti per la maggior parte nell'ambito di meccanismi
introdotti a fini di controllo e applicazione della normativa. Gli Stati membri
non segnalano particolari differenze metodologiche in rapporto alle
informazioni fornite ai servizi della Commissione. Grazie all'utilizzo dei dati
amministrativi a fini statistici, il costo supplementare per il settore della
pesca è limitato. I controlli incrociati nel
quadro delle attività di sorveglianza aumentano la fiducia nella qualità dei
dati. Il crescente uso di metodi elettronici di raccolta dei dati ha migliorato
la tempestività e la precisione delle informazioni. In molti Stati membri si
sta lavorando per introdurre sistemi che rispondano alle nuove prescrizioni
europee. Nella precedente relazione (2010), alcuni
Stati membri hanno riferito problemi nell’uso dei fattori di conversione che
variavano da uno Stato membro all'altro. Il problema è stato risolto dal
regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione[4], che definisce negli
allegati XIII, XIV e XV tutti i coefficienti per convertire il peso del pesce
immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo. Tali coefficienti di
conversione si applicano ai prodotti della pesca detenuti a bordo, trasbordati
o sbarcati dai pescherecci dell'Unione. Per le altre specie o presentazioni non
disciplinate dal regolamento sono applicati fattori di conversione nazionali. Ai fini di un buon rapporto
costo-efficacia sono rilevanti i seguenti fattori: - ridurre al minimo gli oneri a carico dei fornitori di dati
armonizzando il formato dei dati e pianificandone i termini di presentazione,
nonché potenziandone la condivisione e la disponibilità; - coordinare la raccolta dei dati in collaborazione con gli
altri servizi della Commissione; - coordinare gli sviluppi degli strumenti di raccolta dei
dati al fine di agevolare controlli incrociati di qualità tra le diverse fonti
e basi di dati. Quanto sopra contribuirà a un uso
ottimale di tutte le fonti amministrative disponibili nel settore della pesca,
in particolare quelle basate sul monitoraggio, sul controllo e sulla
sorveglianza, comunemente utilizzate in tutti gli Stati membri. Tali fonti
rappresentano un censimento completo e non ricorrono ad alcun campionamento
statistico. Inoltre, eventuali lacune nella copertura dei dati potrebbero
essere colmate con indagini statistiche "ad hoc", ad esempio per i
dati relativi all'occupazione. Sono state osservate alcune difficoltà
nella raccolta di dati dettagliati e accurati per quanto riguarda i pescherecci
artigianali a causa del gran numero di barche e luoghi di sbarco. Le
imbarcazioni di questo tipo sono impegnate in attività che variano notevolmente
a seconda delle stagioni. Inoltre, la mancanza di un sistema di controllo SCP o
di giornale di bordo rende più difficile il controllo degli sbarchi. La riduzione della frequenza delle
relazioni di qualità diminuisce l'onere di lavoro per gli Stati membri. I dati
continuano a essere una fonte di informazione preziosa per l'elaborazione di
politiche e la gestione dei mercati nel quadro della PCP. La maggior parte degli Stati membri ha
sviluppato sistemi propri di allarme e di controlli incrociati e ciò ha
contribuito a evitare errori nelle informazioni provenienti dalle varie fonti,
in conformità ai nuovi requisiti delle norme vigenti in materia di controllo. A
questo proposito è necessario rafforzare la cooperazione tra la DG MARE e
Eurostat per favorire lo scambio di opinioni e di
esperienze sulla convalida e sugli scambi di dati, al fine di ridurre i casi di
doppia comunicazione da parte degli Stati membri. Va inoltre osservato il miglioramento
registrato rispetto alle precedenti relazioni per quanto riguarda la
completezza e la tempestività nella compilazione e trasmissione dei
questionari. Tuttavia, la presente relazione indica anche che occorre
migliorare ulteriormente la qualità dei dati statistici relativi agli sbarchi. Eurostat intende rivedere la sua
relazione sui questionari sulla qualità delle statistiche relative agli sbarchi
al fine di raccogliere informazioni più precise sulla qualità delle fonti
amministrative utilizzate dagli Stati membri. Si prevede inoltre un maggiore
sostegno tecnico agli Stati membri che ne faranno richiesta ad Eurostat. Va anche sottolineato che Eurostat non
ha la competenza per monitorare le informazioni in entrata prescritte dalla
politica comune della pesca. Saranno prese in considerazione azioni concrete
per ottenere dati migliori al fine di ridurre al minimo l'onere di risposta per
gli Stati membri ed evitare i casi di doppia comunicazione, ottimizzando così
l'uso delle risorse della Commissione. L'attuazione delle succitate azioni può contribuire a
migliorare l'efficienza in termini di costi nell'uso dei dati statistici ed è
in linea con il regolamento (CE) n. 223/2009[5]
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee. [1] REGOLAMENTO (CE) n. 1224/2009 DEL CONSIGLIO, del 20
novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire
il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i
regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004,
(CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE)
n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007,
(CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE)
n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006
(GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1). [2] REGOLAMENTO (CEE) n. 1382/1991 DEL CONSIGLIO, del 21
maggio 1991, relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della
pesca negli Stati membri (GU L 133 del 28.5.1991). [3] REGOLAMENTO (CEE) n. 2104/93 DEL CONSIGLIO, del 22
luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1382/91 relativo alla
trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri
(GU L 191 del 31.7.1993). [4] REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 404/2011 DELLA
COMMISSIONE, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica
comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011). [5] REGOLAMENTO (CE) n. 223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che
abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità
europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE)
n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la
decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del
programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009).