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Document 52014BP0083

    Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/014 FR/Air France, presentata dalla Francia) (COM(2014)0701 — C8-0247/2014 — 2014/2185(BUD))

    GU C 294 del 12.8.2016, p. 57–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.8.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 294/57


    P8_TA(2014)0083

    Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2013/014 FR/Air France — Francia

    Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/014 FR/Air France, presentata dalla Francia) (COM(2014)0701 — C8-0247/2014 — 2014/2185(BUD))

    (2016/C 294/20)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0701 — C8-0247/2014),

    visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (1) (regolamento FEG),

    visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12,

    visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

    vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

    vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

    vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

    vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0065/2014),

    A.

    considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;

    B.

    considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

    C.

    considerando che l'adozione del regolamento (UE) n. 1309/2013 (4) riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione a seguito della crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio, riducendo i tempi di valutazione e approvazione, l'inclusione dei lavoratori autonomi e dei giovani nell'ambito delle azioni e dei beneficiari ammissibili, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

    D.

    considerando che la Francia ha presentato la domanda EGF/2013/014 FR/Air France di contributo finanziario a titolo del FEG, in seguito all'esubero di 5 213 lavoratori, 3 886 dei quali dovrebbero beneficiare delle misure, durante e dopo il periodo di riferimento compreso tra il 1o luglio e il 31 ottobre 2013, esubero legato alla contrazione della quota di mercato dell'Unione nel settore dei trasporti aerei;

    E.

    considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;

    1.

    constata che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte; di conseguenza, conviene con la Commissione che la Francia ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola;

    2.

    rileva che le autorità francesi hanno trasmesso la domanda di contributo finanziario a titolo del FEG il 20 dicembre 2013, inviando ulteriori informazioni a completamento della stessa fino al 24 luglio 2014, e che la sua valutazione è stata messa a disposizione della Commissione l'11 novembre 2014;

    3.

    valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità francesi abbiano deciso di avviare l'attuazione dei servizi personalizzati a favore dei lavoratori colpiti già il 6 novembre 2012, con largo anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto;

    4.

    ritiene che gli esuberi presso Air France siano legati a trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, con una contrazione della quota di mercato dell'Unione nel settore dei trasporti aerei, in particolare a fronte della straordinaria ascesa di tre grandi compagnie aeree nel Golfo persico, una tendenza aggravata dalla crisi finanziaria ed economica a livello mondiale;

    5.

    rileva che gli esuberi presso Air France dovrebbero avere una ricaduta negativa sulla regione dell'Île-de-France, che si trova già a dover affrontare altri esuberi di massa in ragione della chiusura definitiva, nel 2014, dello stabilimento automobilistico Peugeot Citroën Automobile (PSA) di Aulney;

    6.

    osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da cofinanziare comprende le seguenti misure per il reinserimento professionale di 3 886 lavoratori in esubero: servizi di consulenza e orientamento professionale per i lavoratori, formazione, contributi alla creazione di imprese, attività periodiche di informazione e comunicazione, indennità di riqualificazione e di mobilità;

    7.

    si compiace dell'importo di 21 580 020 EUR destinato all'indennità di riqualificazione che sarà versato fino al termine del «congé de reclassement» e che corrisponde al 70 % dell'ultima retribuzione lorda dei lavoratori; nota che il regolamento (UE) n. 1309/2013 limita la quota di tali indennità al 35 % dell'importo totale del FEG mobilitato per un determinato caso, ma sottolinea che la Francia ha presentato la domanda in conformità del regolamento (CE) n. 546/2009 (5), che si applica alle domande presentate fino alla fine del 2013 e che consente un utilizzo dei finanziamenti più generoso per specifiche dotazioni quali le indennità di riqualificazione e il contributo per la creazione di imprese;

    8.

    si oppone all'uso del FEG come strumento per finanziare gli esuberi; ritiene che il fondo debba essere utilizzato per assistere il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro;

    9.

    ricorda che i finanziamenti dovrebbero aiutare il reinserimento dei beneficiari nel mercato del lavoro e non fornire loro uno stipendio sostitutivo a seguito del licenziamento; nota che tale obiettivo può essere conseguito molto meglio mediante le disposizioni del regolamento (UE) n. 1309/2013 attualmente in vigore;

    10.

    si compiace del fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati sia stato elaborato in consultazione con i rappresentanti dei beneficiari interessati e delle parti sociali: formazione, servizi di consulenza per i lavoratori, contributi alla creazione di imprese, indennità di riqualificazione e di mobilità;

    11.

    ricorda l'importanza di migliorare l'occupabilità di tutti lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;

    12.

    osserva con dispiacere che la maggioranza dei lavoratori in esubero è nella fascia di età tra 55 e 64 anni; accoglie positivamente l'incentivo, nell'ambito del contributo per la costituzione d'impresa, all'assunzione di lavoratori di età superiore ai 55 anni;

    13.

    sottolinea che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento stabile nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare soltanto misure attive del mercato del lavoro che si traducano in posti di lavoro stabili e a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

    14.

    rileva che tra le informazioni fornite in merito al pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG non figurano quelle sulla complementarità con azioni finanziate a titolo dei Fondi strutturali, benché si faccia riferimento a un accordo scritto con l'impresa che licenzia in virtù del quale, nell'attuare le misure di cui sopra, l'impresa in oggetto non intende ricevere contributi finanziari da parte di altri strumenti finanziari dell'Unione per le stesse misure; ribadisce l'invito alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare l'eventuale duplicazione di servizi finanziati dall'Unione;

    15.

    approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

    16.

    incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

    17.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

    (2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

    (3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

    (4)  Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855).

    (5)  Regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26).


    ALLEGATO

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/014 FR/Air France, presentata dalla Francia)

    (Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2015/44.)


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