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Document 52014AP0397
P7_TA(2014)0397 Protection of species of wild fauna and flora ***I European Parliament legislative resolution of 16 April 2014 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein (recast) (COM(2012)0403 — C7-0197/2012 — 2012/0196(COD)) P7_TC1-COD(2012)0196 Position of the European Parliament adopted at first reading on 16 April 2014 with a view to the adoption of Regulation (EU) No …/2014 of the European Parliament and of the Council on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein (recast)
P7_TA(2014)0397 Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (rifusione) (COM(2012)0403 — C7-0197/2012 — 2012/0196(COD)) P7_TC1-COD(2012)0196 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (rifusione)
P7_TA(2014)0397 Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (rifusione) (COM(2012)0403 — C7-0197/2012 — 2012/0196(COD)) P7_TC1-COD(2012)0196 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (rifusione)
GU C 443 del 22.12.2017, p. 794–902
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 443/794 |
P7_TA(2014)0397
Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (rifusione) (COM(2012)0403 — C7-0197/2012 — 2012/0196(COD))
(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)
(2017/C 443/73)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0403), |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0197/2012), |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 novembre 2012 (1), |
— |
previa consultazione del Comitato delle regioni, |
— |
visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (2), |
— |
vista la lettera in data 11 novembre 2013 della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento, |
— |
visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0087/2014), |
A. |
considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali; |
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 11 del 15.1.2013, pag. 85.
(2) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
P7_TC1-COD(2012)0196
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (rifusione)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1 ,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). Tale regolamento deve ora essere nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione. |
(2) |
L'obiettivo del presente regolamento è quello di assicurare la protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche che sono o che rischiano di essere minacciate dal commercio. |
(3) |
Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano le misure più rigorose che possono essere adottate o mantenute in vigore dagli Stati membri, nel rispetto del trattato, segnatamente per quanto riguarda la detenzione di esemplari di specie contemplate dal presente regolamento. |
(4) |
È necessario definire criteri oggettivi per l'inclusione delle specie di flora e di fauna selvatiche negli allegati al presente regolamento. |
(5) |
L'applicazione del presente regolamento richiede condizioni comuni per il rilascio, l'uso e la presentazione dei documenti riguardanti l'autorizzazione all'introduzione nell'Unione, all'esportazione o alla riesportazione dall'Unione di esemplari delle specie contemplate dal presente regolamento. È necessario adottare disposizioni specifiche sul transito di esemplari attraverso l'Unione. |
(6) |
Spetta ad un organo di gestione dello Stato membro di destinazione, assistito dall'autorità scientifica di tale Stato membro, decidere sulle domande di introduzione degli esemplari nell'Unione, prendendo in considerazione qualsiasi parere del Gruppo di consulenza scientifica. |
(7) |
È necessario prevedere una procedura di consultazione nel quadro delle disposizioni in materia di riesportazione, al fine di limitare il rischio di infrazioni. |
(8) |
Per garantire un'efficace protezione delle specie selvatiche della flora e della fauna, la Commissione deve poter imporre restrizioni supplementari all'introduzione di tali specie nell'Unione e all'esportazione dalla stessa. Tali restrizioni possono essere completate a livello comunitario, per gli esemplari vivi, da restrizioni riguardanti la loro detenzione o spostamento nell'Unione. |
(9) |
È altresì necessario contemplare disposizioni specifiche riguardanti gli esemplari di flora e fauna selvatiche nati o allevati in cattività o riprodotti artificialmente, gli esemplari che sono di proprietà personale o domestica e i prestiti, le donazioni e gli scambi di natura non commerciale fra scienziati e istituzioni scientifiche registrati. |
(10) |
Per garantire una protezione più completa delle specie contemplate dal presente regolamento, è necessario prevedere disposizioni volte a controllare nell'Unione il commercio e lo spostamento, nonché le condizioni di sistemazione, degli esemplari in questione. È necessario che i certificati rilasciati ai sensi del presente regolamento, che concorrono al controllo di queste attività, siano disciplinati da norme comuni in materia di rilascio, validità e utilizzazione. |
(11) |
Occorre adottare le misure necessarie per minimizzare eventuali effetti negativi sugli esemplari vivi del trasporto a destinazione, in provenienza o all'interno dell'Unione. |
(12) |
Per assicurare controlli efficaci e agevolare le procedure doganali, si dovrebbero designare uffici doganali con personale qualificato incaricati di espletare le formalità necessarie e le verifiche corrispondenti all'atto dell'introduzione nell'Unione degli esemplari in questione, al fine di attribuire loro un regime o una destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (5), ovvero all'atto dell'esportazione o della riesportazione dall'Unione. Occorre inoltre disporre di attrezzature che consentano di garantire che gli esemplari vivi vengano conservati e trattati con cura. |
(13) |
L'applicazione del presente regolamento richiede altresì la designazione di organi di gestione e di autorità scientifiche da parte degli Stati membri. |
(14) |
L'informazione e la sensibilizzazione del pubblico, in particolare ai punti di transito alla frontiera, circa le disposizioni del presente regolamento è atta ad agevolarne l'osservanza. |
(15) |
Per assicurare l'efficace applicazione del presente regolamento, gli Stati membri debbono sorvegliare attentamente l'osservanza delle disposizioni in esso contenute e a tal fine cooperare strettamente tra di loro e con la Commissione. Ciò richiede altresì una comunicazione delle informazioni relative all'applicazione del presente regolamento. |
(16) |
La sorveglianza del volume degli scambi delle specie di flora e di fauna selvatiche di cui al presente regolamento è di importanza cruciale per accertare gli effetti del commercio sullo stato di conservazione delle specie. Rapporti annuali dettagliati dovrebbero essere redatti con una veste uniforme. |
(17) |
Per assicurare l'osservanza del presente regolamento, è importante che gli Stati membri impongano sanzioni per le infrazioni adeguate e appropriate rispetto alla loro natura e gravità. |
(18) |
La molteplicità dei fattori biologici ed ecologici di cui tenere conto in sede di attuazione del presente regolamento richiede l'istituzione di un gruppo di consulenza scientifica i cui pareri saranno comunicati dalla Commissione al comitato e agli organi di gestione degli Stati membri allo scopo di assisterli nel prendere le loro decisioni. |
(19) |
Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a talune misure di controllo del commercio delle specie di flora e di fauna selvatiche, talune modifiche degli allegati del presente regolamento e ulteriori misure intese ad attuare risoluzioni della conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (in prosieguo «la Convenzione»), decisioni o raccomandazioni del comitato permanente della convenzione e raccomandazioni del segretariato della convenzione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(20) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, occorre attribuire dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione in particolare in materia di definizione della struttura, del modello e del formato di taluni documenti . Tali competenze devono dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (6), [Em. 1] |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Obiettivo
L'obiettivo del presente regolamento è proteggere le specie della fauna e della flora selvatiche nonché assicurare la loro conservazione controllandone il commercio secondo le disposizioni stabilite agli articoli da 2 a 22 e agli allegati da A a D conformemente all'allegato I, in prosieguo «allegato A», «allegato B», «allegato C» e «allegato D».
Il presente regolamento si applica nel rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della Convenzione definita all'articolo 2, lettera b).
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) |
«comitato», il comitato di cui all'articolo 21, paragrafo 1; |
b) |
«Convenzione», la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES); |
c) |
«paese di origine», il paese in cui un esemplare è stato catturato o prelevato dall'ambiente naturale, allevato in cattività o riprodotto artificialmente; |
d) |
«notifica d'importazione», la notifica data dall'importatore o da un suo agente o rappresentante, al momento dell'introduzione nell'Unione di un esemplare appartenente a una delle specie incluse negli allegati C o D sul formulario nel formato di cui all'articolo 19 10 , paragrafo 2 1 quinquies ; [Em. 2] |
e) |
«introduzione dal mare», l'introduzione di un esemplare nell'Unione direttamente dall'ambiente marino da cui è stato prelevato, non soggetto alla giurisdizione di alcuno Stato, ivi compreso lo spazio aereo sovrastante, il fondo marino e il relativo sottosuolo; |
f) |
«rilascio», l'espletamento di tutte le procedure connesse alla preparazione e al perfezionamento di una licenza o di un certificato e la sua consegna al richiedente; |
g) |
«organo di gestione», un organo di gestione nazionale designato da uno Stato membro secondo l'articolo 13, paragrafo 1, o, nel caso di Stato terzo parte contraente della Convenzione, in conformità dell'articolo IX della Convenzione stessa; |
h) |
«Stato membro di destinazione», lo Stato membro di destinazione menzionato nel documento utilizzato per esportare o riesportare un esemplare; nel caso di introduzione dal mare, lo Stato membro responsabile del luogo di destinazione di un esemplare; |
i) |
«offerta in vendita», l'offerta in vendita e qualsiasi atto ragionevolmente interpretabile come tale, comprese le offerte al pubblico o gli atti aventi il medesimo effetto, nonché l'invito a trattare; |
j) |
«oggetti personali o domestici», esemplari morti, parti e prodotti derivati, che appartengano a un privato e che facciano parte o siano destinati a far parte normalmente dei suoi beni ed effetti personali; |
k) |
«luogo di destinazione», il luogo normalmente destinato alla custodia degli esemplari, al momento della loro introduzione nell'Unione; nel caso di esemplari vivi, esso è il primo luogo nel quale si intendono custodire gli esemplari, dopo l'eventuale periodo di quarantena o di isolamento per esami e controlli sanitari; |
l) |
«popolazione», un numero totale di esemplari biologicamente o geograficamente distinto; |
m) |
«fini prevalentemente commerciali», i fini i cui aspetti non commerciali non predominano in modo manifesto; |
n) |
«riesportazione dall'Unione», l'esportazione dal territorio della Comunità di un esemplare precedentemente introdottovi; |
o) |
«reintroduzione nell'Unione», l'introduzione nel territorio dell'Unione di un esemplare precedentemente esportato o riesportato; |
p) |
«alienazione», qualsiasi forma di alienazione. Ai fini del presente regolamento la locazione, la permuta o lo scambio sono assimilati all'alienazione; espressioni affini sono interpretate nello stesso senso; |
q) |
«autorità scientifica», un'autorità scientifica designata da uno Stato membro secondo l'articolo 13, paragrafo 2, o, nel caso di un paese terzo che sia parte della Convenzione, in base all'articolo IX della Convenzione; |
r) |
«gruppo di consulenza scientifica», organo consultivo istituito in base all'articolo 17; |
s) |
«specie», una specie, sottospecie o una loro popolazione; |
t) |
«esemplare», qualsiasi pianta o animale, vivo o morto, delle specie elencate negli allegati da A a D; qualsiasi parte o prodotto che da essi derivi, contenuto o meno in altre merci, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento di accompagnamento, ovvero dall'imballaggio, dal marchio, dall'etichetta o da ogni altra circostanza, risulti trattarsi di parti o di prodotti derivati da animali o da piante appartenenti a queste specie, salvo esplicita esclusione di tali parti o prodotti dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento o di quelle correlate all'allegato ove è elencata la relativa specie, in base ad una indicazione in tal senso contenuta nei rispettivi allegati. Si considera appartenente ad una delle specie elencate negli allegati da A a D l'esemplare, animale o pianta, di cui almeno un «genitore» appartenga a una specie ivi elencata, o che di tale animale o pianta sia parte o prodotto. Qualora i «genitori» di tale animale o pianta siano di specie elencate in allegati diversi, ovvero di specie una sola delle quali vi figuri, si applicano le disposizioni dell'allegato più restrittivo. Tuttavia, se uno solo dei «genitori» di un esemplare di pianta ibrida è di una specie inserita nell'allegato A, le disposizioni dell'allegato più restrittivo si applicano soltanto se tale specie è indicata a tal fine nell'allegato; |
u) |
«commercio», l'introduzione nell'Unione, compresa l'introduzione dal mare, e l'esportazione e riesportazione dall'Unione, nonché l'uso, lo spostamento e il trasferimento del possesso all'interno dell'Unione e dunque anche all'interno di uno Stato membro, di esemplari soggetti alle disposizioni del presente regolamento; |
v) |
«transito», il trasporto di esemplari fra due punti all'esterno dell'Unione passando attraverso il territorio dell'Unione stessa, spediti a un destinatario nominalmente individuato e durante il quale qualsiasi interruzione della circolazione sia resa necessaria esclusivamente dalle modalità inerenti a questo tipo di traffico; |
w) |
«esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant'anni», esemplari che hanno subito una significativa alterazione rispetto al loro naturale stato grezzo per uso nella gioielleria, ornamentale, artistico, pratico o nel settore degli strumenti musicali, prima del 3 marzo 1947 e che sono stati acquisiti in tali condizioni a giudizio dell'organo di gestione dello Stato membro interessato. Tali esemplari sono considerati come lavorati soltanto se riconducibili univocamente a una delle categorie sopramenzionate e se non richiedano ulteriori interventi di taglio, lavorazione o manifattura per servire ai relativi scopi; |
x) |
«verifiche all'introduzione, esportazione, riesportazione e al transito», il controllo documentale relativo ai certificati, alle licenze e alle notifiche previsti dal presente regolamento e, qualora disposizioni dell'Unione lo prevedano o in altri casi mediante sondaggio rappresentativo delle spedizioni, l'esame degli esemplari corredato da un eventuale prelievo di campioni per un'analisi o un controllo approfondito. |
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. L'allegato A comprende:
a) |
le specie che figurano nell'appendice I della Convenzione e per le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve; |
b) |
qualsiasi specie che:
|
2. L'allegato B comprende:
a) |
le specie che figurano nell'appendice II della Convenzione, salvo quelle elencate nell'allegato A e per le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve; |
b) |
le specie che figurano nell'appendice I della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva; |
c) |
ogni altra specie non compresa nelle appendici I e II della Convenzione;
|
d) |
le specie per le quali si è stabilito che l'inserzione di specie vive nell'ambiente naturale dell'Unione costituisce un pericolo ecologico per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene dell'Unione . |
3. L'allegato C comprende:
a) |
le specie elencate nell'appendice III della Convenzione diverse da quelle elencate negli allegati A o B e per le quali gli Stati membri non hanno formulato riserve; |
b) |
le specie elencate nell'appendice II della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva. |
4. L'allegato D comprende:
a) |
alcune specie non elencate negli allegati A, B e C di cui l'importanza del volume delle importazioni dell'Unione giustifica una vigilanza; |
b) |
le specie elencate nell'appendice III della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva. |
5. Qualora lo stato di conservazione di specie soggette al presente regolamento esiga la loro inclusione in una delle appendici della Convenzione, gli Stati membri contribuiranno alle necessarie modifiche.
Articolo 4
Introduzione nell'Unione
1. L'introduzione nell'Unione di esemplari di specie di cui all'allegato A del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una licenza di importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.
Tale licenza di importazione è rilasciata soltanto con l'osservanza delle restrizioni stabilite in base al paragrafo 6 e qualora ricorrano i seguenti presupposti:
a) |
l'autorità scientifica competente, tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, ha espresso il parere che l'introduzione nell'Unione:
|
b) |
|
c) |
l'autorità scientifica ha accertato che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione per l'esemplare vivo è attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura; |
d) |
l'organo di gestione ha accertato che l'esemplare non verrà impiegato per scopi prevalentemente commerciali; |
e) |
l'organo di gestione ha accertato, previa consultazione della competente autorità scientifica, l'inesistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di importazione; e |
f) |
nel caso di introduzione dal mare, l'organo di gestione ha accertato che ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento. |
2. L'introduzione nell'Unione di esemplari di specie elencate nell'allegato B del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero d'introduzione, di una licenza d'importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.
Tale licenza di importazione è rilasciata soltanto nell'osservanza delle restrizioni imposte ai sensi del paragrafo 6 e nel rispetto dei seguenti presupposti:
a) |
l'autorità scientifica competente, previo esame dei dati disponibili e tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, è del parere che non vi siano indicazioni che l'introduzione nell'Unione non abbia effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie interessata, dato il livello attuale o previsto del commercio. Tale parere rimane valido per le importazioni ulteriori finché i suddetti elementi non siano variati in modo significativo; |
b) |
il richiedente fornisce la prova documentale che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione di un esemplare vivo è attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura; |
c) |
ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), e lettere e) e f). |
3. L'introduzione nell'Unione di esemplari delle specie elencate nell'allegato C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una notifica d'importazione e:
a) |
in caso di esportazione da un paese menzionato in relazione alle specie previste nell'allegato C, alla prova documentale fornita dal richiedente, per mezzo di una licenza di esportazione rilasciata in conformità della Convenzione da un'autorità di quel paese competente a tal fine, che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza della legislazione nazionale sulla conservazione delle specie interessate; ovvero |
b) |
in caso di esportazione da un paese non menzionato in relazione alle specie previste nell'allegato C, o di riesportazione da qualsiasi paese, alla presentazione da parte del richiedente di una licenza di esportazione, di un certificato di riesportazione o di un certificato di origine rilasciati in conformità della Convenzione da un'autorità del paese esportatore o riesportatore competente a tal fine. |
4. L'introduzione nell'Unione di esemplari delle specie elencate nell'allegato D del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una notifica di importazione.
5. I presupposti per il rilascio di una licenza di importazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), e al paragrafo 2, lettere a), b) e c), non si applicano agli esemplari per i quali il richiedente fornisca la prova documentale:
a) |
che sono stati in precedenza legalmente introdotti o acquisiti nell'Unione e che vi vengono reintrodotti, con o senza modifiche; ovvero |
b) |
che si tratta di esemplari lavorati, legalmente acquisiti da più di cinquanta anni. |
6. In Previa consultazione con i paesi di origine interessati, nonché tenendo conto del parere del gruppo di consulenza scientifica, la alla Commissione può, mediante è conferito il potere di adottare atti di esecuzione delegati conformemente all'articolo 20 per stabilire restrizioni, sia generali sia riguardanti alcuni paesi di origine, all'introduzione nell'Unione: [Em. 3]
a) |
in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettere a), punto i), o e), di esemplari delle specie comprese nell'allegato A; |
b) |
in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettera e), o al paragrafo 2, lettera a), di esemplari delle specie comprese nell'allegato B; e |
c) |
di esemplari vivi di specie comprese nell'allegato B che presentano un tasso elevato di mortalità al momento del trasporto o per le quali si è stabilito che hanno poche probabilità di sopravvivere allo stato di cattività per una parte considerevole della loro potenziale durata di vita; ovvero |
d) |
di esemplari vivi di specie per le quali si è stabilito che l'introduzione nell'ambiente naturale dell'Unione costituisce una minaccia ecologica per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene dell'Unione . |
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. [Em. 4]
La Commissione pubblica trimestralmente un elenco delle eventuali restrizioni di cui al primo comma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
7. In casi particolari di trasbordo marittimo, trasferimento aereo o trasporto ferroviario al momento dell'introduzione nell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità con l'articolo 20 per stabilire deroghe all'attuazione delle verifiche e alla presentazione dei documenti di importazione presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, quali previste ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, per autorizzare l'esecuzione di tali verifiche e la presentazione presso un altro ufficio doganale designato in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1.
Articolo 5
Esportazione o riesportazione dall'Unione
1. L'esportazione o riesportazione dall'Unione di esemplari delle specie inserite nell'allegato A è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità di esportazione, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari.
2. Una licenza di esportazione per gli esemplari delle specie elencate all'allegato A è rilasciata soltanto qualora ricorrano i seguenti presupposti:
a) |
l'autorità scientifica competente ha espresso per iscritto l'opinione che la cattura o la raccolta di esemplari in natura o la loro esportazione non avrà un effetto pregiudizievole sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla relativa popolazione; |
b) |
il richiedente fornisce la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti in osservanza della legislazione in vigore sulla protezione della specie interessata; ove la domanda sia presentata a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, tale prova documentale è costituita da un certificato che attesti che l'esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale in osservanza della legislazione in vigore sul proprio territorio; |
c) |
l'organo di gestione ha accertato che:
e |
d) |
l'organo di gestione dello Stato membro ha accertato, previa consultazione della competente autorità scientifica, l'insussistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di esportazione. |
3. Il certificato di riesportazione è rilasciato soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), e qualora il richiedente fornisca la prova documentale che gli esemplari:
a) |
sono stati introdotti nell'Unione in conformità del presente regolamento, o |
b) |
se introdotti nell'Unione prima del 3 marzo 1997, lo siano stati a norma del regolamento (CEE) n. 3626/82 (7) del Consiglio, oppure se introdotti nell'Unione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ma successivamente al 3 marzo 1997, lo siano stati a norma del regolamento (CE) n. 338/97, oppure |
c) |
se introdotti nell'Unione prima del 1984, siano stati immessi sul mercato internazionale in conformità della Convenzione, oppure |
d) |
sono stati legalmente introdotti nel territorio di uno Stato membro prima che le disposizioni dei regolamenti di cui alle lettere a) e b) o della Convenzione siano divenute ad essi applicabili o siano divenute tali in detto Stato membro. |
4. L'esportazione o riesportazione dall'Unione di esemplari delle specie inserite negli allegati B e C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio gli esemplari si trovano.
La licenza di esportazione è rilasciata soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c), punto i), e d).
Il certificato di riesportazione è rilasciato soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere c), punto i) e d), e di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d).
5. Nel caso in cui la domanda di certificato di riesportazione riguardi esemplari introdotti nell'Unione tramite una licenza d'importazione rilasciata da un altro Stato membro, l'organo di gestione deve consultare preliminarmente l'organo di gestione che ha emesso la licenza d'importazione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità con l'articolo 20 per stabilire le procedure di consultazione e i casi in cui tale consultazione è necessaria.
6. I presupposti per il rilascio di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), punto ii) non si applicano a:
a) |
esemplari lavorati acquisiti da più di cinquant'anni, oppure |
b) |
esemplari morti, parti e prodotti derivati dagli stessi, in relazione ai quali il richiedente esibisca la prova documentale della loro legale acquisizione prima che fossero loro applicabili il presente regolamento, il regolamento (CE) n. 338/97, il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, o la Convenzione. |
7. La competente autorità scientifica di ogni Stato membro controlla le licenze di esportazione rilasciate dallo Stato membro stesso per gli esemplari delle specie comprese nell'allegato B e l'effettiva esportazione di tali esemplari. Qualora la suddetta autorità scientifica abbia stabilito che l'esportazione di esemplari appartenenti a una di tali specie deve essere limitata per mantenere la specie in tutta la sua area di distribuzione a un livello adeguato al ruolo che essa svolge nel suo ecosistema, e ben al di sopra del livello in ragione del quale la specie potrebbe essere inserita nell'allegato A, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) o b), punto i), l'autorità scientifica informa per iscritto il competente organo di gestione delle misure idonee al fine di limitare la concessione di licenze di esportazione per esemplari di tali specie.
L'organo di gestione cui siano state comunicate le misure di cui alla lettera a) ne informa la Commissione trasmettendo le proprie osservazioni; ove necessario, la Commissione raccomanda, con atti di esecuzione, restrizioni alle esportazioni delle specie interessate . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
Articolo 6
Rigetto delle domande di licenze e certificati di cui agli articoli 4, 5 e 10
1. Quando uno Stato membro rigetta una domanda di licenza o certificato e questo rappresenta un caso rilevante per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento, ne informa immediatamente la Commissione precisando i motivi del rigetto.
2. La Commissione comunica agli altri Stati membri le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 per assicurare un'applicazione uniforme del presente regolamento.
3. All'atto della presentazione di una domanda di licenza o di certificato relativa ad esemplari per i quali una precedente domanda sia stata rigettata, il richiedente informa del rigetto l'organo di gestione cui sottopone la domanda.
4. Gli Stati membri riconoscono la decisione di rigetto di una domanda emessa dalle competenti autorità degli altri Stati membri, quando tali rigetti sono motivati dalle disposizioni del presente regolamento.
Il primo comma è tuttavia derogabile in presenza di circostanze notevolmente mutate o quando siano emersi nuovi elementi probatori a sostegno di una domanda. In questi casi, l'organo di gestione che rilascia una licenza o un certificato ne informa la Commissione precisandone i motivi.
Articolo 7
Deroghe
1. Esemplari nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente
Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, gli esemplari delle specie elencate nell'allegato A, che sono nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente, sono soggetti alla disciplina riguardante gli esemplari delle specie elencate nell'allegato B.
Nel caso di piante riprodotte artificialmente, le disposizioni degli articoli 4 e 5 sono derogabili nel rispetto di norme speciali
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20 per stabilire:
a) |
i criteri per determinare se un esemplare sia nato e sia stato allevato in cattività o sia stato riprodotto artificialmente e se gli scopi perseguiti siano di tipo commerciale; |
b) |
il contenuto delle norme speciali di cui al secondo comma del presente paragrafo riguardanti:
|
2. Transito
In deroga all'articolo 4, per gli esemplari in transito nell'Unione non sono richieste la verifica e la presentazione all'ufficio doganale frontaliero d'introduzione delle licenze, notifiche e certificati prescritti.
Per le specie elencate negli allegati del presente regolamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e b), la deroga di cui al primo comma del presente paragrafo si applica soltanto qualora le competenti autorità dello Stato terzo da cui avviene l'esportazione o riesportazione abbiano rilasciato un documento valido di esportazione o riesportazione, previsto dalla Convenzione, che corrisponda agli esemplari che esso accompagna e che specifichi la destinazione dell'esemplare.
Se il documento di cui al secondo comma non è stato rilasciato prima dell'esportazione o della riesportazione, l'esemplare è sequestrato e può essere eventualmente confiscato, a meno che il documento sia presentato a posteriori alle condizioni speciali.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20 riguardanti condizioni speciali per presentare a posteriori un documento di esportazione o di riesportazione.
3. Oggetti personali e domestici
Le disposizioni degli articoli 4 e 5 non si applicano agli esemplari morti, alle parti o ai prodotti derivati dalle specie elencate negli allegati da A a D che siano oggetti personali o domestici introdotti nell'Unione, ovvero esportati o riesportati dalla stessa, in osservanza di norme speciali.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20 relativi a norme speciali sull'introduzione, esportazione o riesportazione di oggetti personali o domestici.
4. Istituzioni scientifiche
I documenti di cui agli articoli 4, 5, 8 e 9 non sono richiesti per gli esemplari da erbario e da museo conservati, essiccati o in inclusione, né per le piante vive recanti un'etichetta il cui modello sia stato fissato in conformità del secondo comma del presente paragrafo, ovvero un'etichetta analoga rilasciata o approvata da un organo di gestione di un paese terzo, quando si tratti di prestiti non commerciali, donazioni e scambi tra scienziati ed istituzioni scientifiche registrati da un organo di gestione dello Stato in cui si trovano.
La Commissione fissa, con atti di esecuzione, un modello di etichetta per piante vive. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
Articolo 8
Disposizioni relative al controllo delle attività commerciali
1. Sono vietati l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di alienazione, di esemplari delle specie elencate nell'allegato A.
2. Gli Stati membri possono vietare la detenzione di esemplari in particolare di animali vivi appartenenti a specie dell'allegato A.
3. Un'esenzione dai divieti di cui al paragrafo 1 può essere decisa, nel rispetto dei requisiti o altre normative dell'Unione sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche, con il rilascio di un certificato in tal senso da parte dell'organo di gestione dello Stato membro in cui gli esemplari si trovano, qualora gli esemplari:
a) |
siano stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima che le disposizioni relative alle specie elencate nell'appendice I della Convenzione o nell'allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82, ovvero nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 o del presente regolamento, siano divenute applicabili a tali esemplari; ovvero |
b) |
siano esemplari lavorati e acquisiti da più di cinquant'anni; ovvero |
c) |
siano stati introdotti nell'Unione in conformità del regolamento (CE) n. 338/97 o del presente regolamento e debbano essere utilizzati per fini che non pregiudicano la sopravvivenza della specie interessata; ovvero |
d) |
siano esemplari nati e allevati in cattività di una specie animale o esemplari riprodotti artificialmente di una specie vegetale ovvero parti o prodotti derivati da tali esemplari; ovvero |
e) |
siano necessari, in circostanze eccezionali, per il progresso della scienza o per essenziali finalità biomediche nel rispetto della direttiva 86/609/CEE del Consiglio (8), ove la specie in questione risulti essere l'unica adatta a tali fini e non si disponga di esemplari di tale specie nati e allevati in cattività; ovvero |
f) |
siano destinati a scopi di allevamento o riproduzione, dai quali la conservazione della specie in questione trarrà beneficio; ovvero |
g) |
siano destinati a ricerca o istruzione finalizzate alla preservazione o conservazione della specie; ovvero |
h) |
abbiano origine in uno Stato membro e siano stati rimossi dal loro habitat naturale di origine in conformità della legislazione in vigore in tale Stato membro. |
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20 relativi a deroghe generali ai divieti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 3, nonché deroghe generali relative a specie comprese nell'allegato A, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii). Tali deroghe devono rispettare i requisiti di altre normative dell'Unione sulla conservazione della fauna e della flora selvatiche.
5. I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano altresì agli esemplari delle specie elencate nell'allegato B, salvo che all'autorità competente dello Stato membro interessato sia prodotta una prova sufficiente della loro acquisizione e, ove abbiano origine al di fuori dell'Unione, della loro introduzione in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione della flora e fauna selvatiche.
6. Le autorità competenti degli Stati membri possono alienare a loro discrezione gli esemplari delle specie elencate negli allegati B, C e D che siano stati sequestrati in base al presente regolamento, a condizione che non vengano restituiti direttamente alla persona fisica o giuridica cui sono stati sequestrati o che ha partecipato all'infrazione. Tali esemplari sono equiparati a tutti gli effetti agli esemplari oggetto di acquisizione legale.
Articolo 9
Spostamento degli esemplari vivi
1. Qualsiasi spostamento all'interno dell'Unione di un esemplare vivo di una delle specie inserite nell'allegato A dalla località indicata nella licenza d'importazione o in un certificato rilasciato in conformità del presente regolamento, è soggetto alla previa autorizzazione di un organo di gestione dello Stato membro in cui l'esemplare si trova. Negli altri casi di spostamento, il responsabile dello spostamento dell'esemplare dovrà, se del caso, poter fornire la prova dell'origine legale dell'esemplare.
2. Tale autorizzazione:
a) |
può essere concessa soltanto qualora l'autorità scientifica competente di tale Stato membro o, in caso di spostamento verso un altro Stato membro, l'autorità scientifica competente di quest'ultimo, si sia assicurata che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione dell'esemplare vivo è adeguatamente attrezzata per conservarlo e trattarlo con cura; |
b) |
è attestata dal rilascio del certificato; e |
c) |
se del caso, è immediatamente comunicata a un organo di gestione dello Stato membro nel quale l'esemplare deve essere collocato. |
3. Tale autorizzazione non è tuttavia necessaria se un animale vivo deve essere spostato per un urgente trattamento veterinario ed è riportato direttamente nella località per esso autorizzata.
4. In caso di spostamento all'interno dell'Unione di un esemplare vivo di una delle specie elencate nell'allegato B, il detentore può abbandonare l'esemplare se il destinatario previsto sia adeguatamente informato della sistemazione, delle attrezzature e delle operazioni richieste per garantirne una corretta assistenza.
5. Qualsiasi esemplare vivo che sia trasportato nella, dalla ovvero all'interno dell'Unione, o vi sia trattenuto in periodi di transito o trasbordo, viene preparato, spostato e assistito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danni alla salute o maltrattamento e, nel caso di animali, in conformità della legislazione dell'Unione sulla protezione degli animali durante il trasporto.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20 riguardanti restrizioni alla detenzione o allo spostamento di esemplari vivi di tali specie in relazione alle quali siano state previste restrizioni all'introduzione nell'Unione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6.
Articolo 10
Licenze, notifiche e certificati [Em. 5]
1. Quando un organo di gestione di uno Stato membro riceve dalla persona interessata una domanda corredata di tutti i prescritti documenti giustificativi e purché ricorrano i presupposti relativi al loro rilascio, può rilasciare un certificato ai fini di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b).
1 bis. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la struttura dei certificati di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. [Em. 6]
1 ter. Quando l'organo di gestione di uno Stato membro riceve dalla persona interessata una domanda corredata dei documenti giustificativi prescritti e purché tutti gli obblighi relativi al loro rilascio siano stati rispettati, può rilasciare una licenza ai fini di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 4. [Em. 7]
1 quater. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la struttura delle licenze di cui al paragrafo 1 ter. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. [Em. 8]
1 quinquies. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la struttura della notifica d'importazione di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. [Em. 9]
Articolo 11
Validità delle licenze e dei certificati e condizioni speciali di rilascio
1. Fatte salve misure più rigorose che gli Stati membri possono adottare o mantenere, le licenze e i certificati rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri in conformità del presente regolamento sono validi in tutta l'Unione .
2. Le licenze e i certificati, nonché i documenti rilasciati in base ad essi, non sono considerati validi qualora un'autorità competente ovvero la Commissione, in consultazione con l'organo che ha provveduto al rilascio dei suddetti documenti, dimostri che il rilascio è avvenuto sulla base dell'erronea considerazione che ricorressero tutti i presupposti richiesti.
Gli esemplari che si trovino nel territorio di uno Stato membro e ai quali si riferisca tale documentazione sono sequestrati dalle competenti autorità dello Stato membro e possono essere confiscati.
3. L'autorità che rilascia una licenza o un certificato in conformità del presente regolamento può ivi prevedere condizioni e requisiti finalizzati all'osservanza del regolamento medesimo. Qualora fosse necessario incorporare tali condizioni o requisiti nel modello delle licenze o dei certificati, gli Stati membri ne informano la Commissione.
4. Qualsiasi licenza di importazione rilasciata sulla base di una copia della corrispondente licenza di esportazione o del certificato di riesportazione è valida ai fini dell'introduzione degli esemplari nell'Unione soltanto se accompagnata dall'originale della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione validi.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20 riguardanti i termini per il rilascio di licenze e certificati.
Articolo 12
Luoghi di introduzione nella Comunità e di esportazione dalla medesima
1. Gli Stati membri designano gli uffici doganali che espletano le verifiche e formalità per l'introduzione nell'Unione di esemplari di specie previste dal presente regolamento ai fini della loro destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 e per la loro esportazione dall'Unione, precisando quelli specificamente incaricati degli esemplari vivi.
2. Tutti gli uffici designati ai sensi del paragrafo 1 sono dotati di personale sufficiente e opportunamente formato. Gli Stati membri si accertano dell'esistenza di strutture di accoglienza conformi alle disposizioni della legislazione unionale pertinente, per quanto riguarda il trasporto e l'accoglienza degli animali vivi, e provvedono, se necessario, affinché siano prese disposizioni adeguate per le piante vive.
3. Tutti gli uffici designati ai sensi del paragrafo 1 sono notificati alla Commissione, che ne pubblica un elenco nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4. In casi eccezionali e conformemente a speciali criteri, un organo di gestione può autorizzare l'introduzione nell'Unione ovvero l'esportazione o riesportazione dalla stessa presso un ufficio doganale diverso da quelli designati in conformità del paragrafo 1.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20 relativi ai criteri speciali in conformità dei quali può essere autoriazzata l'introduzione, l'esportazione o la riesportazione presso un ufficio doganale diverso.
5. Gli Stati membri hanno cura che il pubblico sia informato, ai posti di frontiera, delle disposizioni adottate in virtù del presente regolamento.
Articolo 13
Organi di gestione, autorità scientifiche e altri organi competenti
1. Ogni Stato membro designa un organo di gestione responsabile in via principale dell'esecuzione del presente regolamento e delle comunicazioni con la Commissione.
Ogni Stato membro può inoltre designare ulteriori organi di gestione e altri organi competenti incaricati di cooperare nell'applicazione del regolamento; in tal caso l'organo di gestione principale ha il compito di fornire agli organi aggiuntivi tutte le informazioni necessarie alla corretta applicazione del regolamento.
2. Ogni Stato membro designa una o più autorità scientifiche, opportunamente qualificate e aventi funzioni distinte da quelle di tutti gli organi di gestione designati.
3. Gli Stati membri trasmettono, al più tardi il 3 marzo 1997 , denominazioni e indirizzi degli organi di gestione, degli altri organi cui è attribuita la competenza di rilasciare licenze e certificati e delle autorità scientifiche alla Commissione, che pubblica queste informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Ciascun organo di gestione di cui al paragrafo 1, primo comma, su richiesta in tal senso della Commissione, trasmette a quest'ultima entro due mesi i nomi e i modelli delle firme delle persone autorizzate a sottoscrivere licenze o certificati, nonché esemplari di timbri, sigilli o altri strumenti utilizzati per l'autenticazione delle licenze o certificati.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi modificazione delle informazioni precedentemente trasmesse, entro due mesi dalla data in cui essa è intervenuta.
Articolo 14
Controllo dell'osservanza del regolamento e indagini sulle violazioni
1. Le autorità competenti degli Stati membri controllano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
Le autorità competenti che, in qualsiasi momento, abbiano motivo di ritenere violate le presenti disposizioni, adottano le iniziative appropriate per assicurarne l'osservanza o per esperire azioni giudiziarie.
Gli Stati membri informano la Commissione, nonché il segretariato della Convenzione, per le specie elencate negli allegati di quest'ultima, di tutte le misure adottate dalle autorità competenti in relazione a violazioni significative del presente regolamento, compresi i sequestri e le confische.
2. La Commissione segnala alle autorità competenti degli Stati membri le materie per le quali ritiene necessarie indagini in base al presente regolamento. Gli Stati membri informano del risultato di tali indagini la Commissione, nonché, per quanto concerne le specie elencate nelle appendici della Convenzione, il segretariato di quest'ultima.
3. È istituito un gruppo «Esecuzione» composto di rappresentanti delle autorità di ciascuno Stato membro con la responsabilità di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Il gruppo è presieduto dal rappresentante della Commissione.
Il gruppo «Esecuzione» studia le questioni tecniche relative all'applicazione del presente regolamento presentate dal presidente di propria iniziativa oppure su richiesta dei membri del gruppo del comitato.
La Commissione trasmette al comitato i pareri espressi in sede di gruppo «Esecuzione».
Articolo 15
Comunicazione delle informazioni
1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie all'applicazione del presente regolamento.
Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure per sensibilizzare e informare il pubblico sulle disposizioni di applicazione della Convenzione e del presente regolamento e delle misure adottate in virtù di quest'ultimo.
2. La Commissione si tiene in comunicazione con il segretariato della Convenzione al fine di assicurare l'efficace attuazione di questa in tutto il territorio in cui si applica il presente regolamento.
3. La Commissione comunica immediatamente ogni parere del gruppo di consulenza scientifica agli organi di gestione degli Stati membri interessati.
4. Prima del 15 giugno di ciascun anno, gli organi di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative all'anno precedente richieste per la stesura dei rapporti di cui all'articolo VIII, paragrafo 7, lettera a) della Convenzione, nonché le informazioni equivalenti sul commercio internazionale di tutti gli esemplari delle specie elencate negli allegati A, B e C e sull'introduzione nell'Unione di esemplari delle specie elencate nell'allegato D. La Commissione specifica, con atti di esecuzione, le informazioni da comunicare e la forma della loro presentazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
In base alle informazioni di cui al primo comma, la Commissione pubblica annualmente anteriormente al 31 ottobre un rapporto statistico sull'introduzione nell'Unione, nonché sull'esportazione e riesportazione dalla stessa, degli esemplari delle specie cui si applica il presente regolamento e trasmette al segretariato della Convenzione le informazioni relative alle specie contemplate da quest'ultima.
Fatto salvo l'articolo 22, ogni due anni, entro il 15 giugno, e per la prima volta nel 1999, gli organi di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative al biennio precedente richieste per la stesura dei rapporti di cui all'articolo VIII, paragrafo 7, lettera b) della Convenzione, nonché le informazioni equivalenti sulle disposizioni del presente regolamento che esulano dal campo di applicazione della convenzione. La Commissione specifica, con atti di esecuzione, le informazioni da comunicare e la forma della loro presentazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
In base alle informazioni di cui al terzo comma, la Commissione pubblica ogni due anni entro il 31 ottobre, e per la prima volta nel 1999, un rapporto sull'applicazione e sul rispetto del presente regolamento.
5. Ai fini della preparazione delle modifiche agli allegati, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti. La Commissione specifica, con atti di esecuzione, le informazioni richieste. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
6. Senza pregiudizio della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), la Commissione adotta le misure adeguate per tutelare il carattere riservato delle informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento.
Articolo 16
Sanzioni
1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:
a) |
introduzione di esemplari nell'Unione ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati; |
b) |
inosservanza delle prescrizioni specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità del presente regolamento; |
c) |
falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato; |
d) |
uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato dell'Unione ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento; |
e) |
omessa o falsa notifica all'importazione; |
f) |
il trasporto di esemplari vivi non correttamente preparati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamenti; |
g) |
uso di esemplari delle specie elencate nell'allegato A difforme dall'autorizzazione concessa all'atto del rilascio della licenza di importazione o successivamente; |
h) |
commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma; |
i) |
il trasporto di esemplari nell'Unione o dall'Unione ovvero transito attraverso la stessa senza la licenza o il certificato prescritti rilasciati in conformità del regolamento e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo parte contraente della Convenzione, in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; |
j) |
acquisto, o offerta di acquisto, acquisizione a fini commerciali, uso a scopo di lucro, esposizione al pubblico per fini commerciali, alienazione nonché detenzione, offerta o trasporto a fini di alienazione, di esemplari in violazione dell'articolo 8; |
k) |
uso di una licenza o di un certificato per un esemplare diverso da quello per il quale sono stati rilasciati; |
l) |
falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento; |
m) |
omessa comunicazione del rigetto di una domanda di licenza o certificato, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3. |
2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 debbono essere commisurati alla natura e alla gravità delle violazioni e contemplare norme sul sequestro e, se del caso, sulla confisca degli esemplari.
3. L'esemplare confiscato è affidato all'organo di gestione dello Stato membro in cui è avvenuta la confisca, il quale:
a) |
previa consultazione dell'autorità scientifica di tale Stato membro, colloca o comunque cede l'esemplare alle condizioni che ritenga appropriato e secondo gli obiettivi e le disposizioni della Convenzione e del presente regolamento; e |
b) |
nel caso di un esemplare vivo introdotto nell'Unione, può, previa consultazione con lo Stato da cui esso è stato esportato, restituire l'esemplare a tale Stato a spese della persona che ha commesso l'infrazione. |
4. Se un esemplare vivo di una specie elencato negli allegati B o C giunge, in provenienza da un paese terzo, a un luogo di introduzione senza la prescritta licenza o certificato validi, l'esemplare può essere sequestrato e confiscato oppure, ove il destinatario rifiuti di riconoscere l'esemplare, le autorità competenti dello Stato membro responsabili del luogo di introduzione possono, se del caso, respingere la spedizione e imporre al vettore di rinviare l'esemplare al luogo di partenza.
Articolo 17
Gruppo di consulenza scientifica
1. È istituito un gruppo di consulenza scientifica composto dai rappresentanti della o delle autorità scientifiche di ogni Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Il gruppo di consulenza scientifica esamina qualsiasi questione scientifica, relativa all'applicazione del presente regolamento — in particolare quelle concernenti l'articolo 4, paragrafi 1 a), 2 a) e 6 — sollevata dal presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di un suo componente o del comitato.
3. La Commissione comunica al comitato i pareri del gruppo di consulenza scientifica.
Articolo 18
Ulteriori deleghe di potere
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20 relativi a condizioni e criteri uniformi per quanto riguarda:
a) |
il rilascio, la validità e l'uso dei documenti di cui agli articoli 4 e 5, all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 10; |
b) |
l'uso di certificati fitosanitari di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, punto a); |
c) |
la definizione, se necessario, di procedure di marcatura degli esemplari per facilitarne l'identificazione e garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento. |
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare se necessario, atti delegati ai sensi dell'articolo 20 relativi a ulteriori misure intese ad attuare risoluzioni della conferenza delle parti della convenzione, decisioni o raccomandazioni del comitato permanente della convenzione e raccomandazioni del segretariato della convenzione. .
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20 relativi alla modifica degli allegati da A a D, ad eccezione delle modifiche dell'allegato A che non risultano da decisioni della conferenza delle parti della convenzione.
Articolo 19
Ulteriori competenze di esecuzione
1. La Commissione stabilisce, con atti di esecuzione, il formato dei documenti di cui all'articolo 4, all'articolo 5, all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 10. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
2. La Commissione stabilisce, con atti di esecuzione, il formato per la presentazione della notifica di importazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. [Em. 10]
Articolo 20
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo paragrafi 6 e 7, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 5, all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o altra data stabilita dal legislatore]. [Em. 11]
3. a La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo paragrafi 6 e 7, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 5, all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata nella decisione stessa. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta fficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata nella decisione stessa. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 12]
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo paragrafi 6 e 7, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 5, all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 13]
Articolo 21
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato denominato «comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche». Questo ha la qualità di comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 22
Disposizioni finali
Ogni Stato membro notifica alla Commissione e al segretariato della Convenzione le disposizioni specificamente emanate ai fini dell'applicazione del presente regolamento, nonché tutti gli strumenti giuridici e le azioni intraprese per la sua applicazione ed esecuzione.
La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.
Articolo 23
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 338/97 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.
Articolo 24
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 11 del 15.1.2013, pag. 85.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014.
(3) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
(4) V. allegato II.
(5) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ( GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(7) Regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (GU L 384 del 31.12.1982, pag. 1).
(8) Direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1).
(9) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
ALLEGATO I
Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D
1. |
Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
|
2. |
L'abbreviazione «spp.» designa tutte le specie di un taxon superiore. |
3. |
Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione. |
4. |
Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (2). |
5. |
Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
|
6. |
I simboli «(I)», «(II)» e «(III)» posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note da 7 a 9. L'assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione. |
7. |
Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della Convenzione. |
8. |
Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della Convenzione. |
9. |
Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della Convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell'appendice III. |
10. |
Secondo la definizione fornita nell'ottava edizione nel Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate, per «cultivar» si intende un insieme di piante che (a) è stato selezionato in funzione di un carattere particolare o un insieme di caratteri particolari, (b) è distinto, uniforme e stabile per quanto riguarda tali caratteri e (c) quando propagato in modo adeguato mantiene tali caratteri. Un nuovo taxon di un cultivar non può essere considerato tale fino a quando il nome della sua categoria e la sua delimitazione non sono stati pubblicati nell'edizione più recente del Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate. |
11. |
Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati. |
12. |
Se una specie è compresa nell'allegato A, B o C, tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato, salvo se tale specie reca un'annotazione indicante che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. Ai sensi dell'articolo 2, lettera t), del presente regolamento, il simbolo «#», seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del regolamento:
|
13. |
Nessuna delle specie o dei taxa superiori di FLORA inclusi nell'allegato A è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di tali specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. |
14. |
L'urina, le feci e l'ambra grigia che costituiscono rifiuti ottenuti senza manipolazione dall'animale in questione non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento. |
15. |
Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:
|
16. |
Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:
|
(1) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
(2) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(3) Popolazione dell'Argentina (inclusa nell'allegato B): Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña» e le cimose devono recare le parole «VICUÑA — ARGENTINA». Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura «VICUÑA — ARGENTINA — ARTESANÍA». Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
(4) Popolazione della Bolivia (inclusa nell'allegato B): Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña» e le cimose devono recare le parole «VICUÑA — BOLIVIA». Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura «VICUÑA — BOLIVIA — ARTESANÍA». Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
(5) Popolazione del Cile (inclusa nell'allegato B): Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña» e le cimose devono recare le parole «VICUÑA — CHILE». Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura «VICUÑA — CHILE — ARTESANÍA». Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
(6) Popolazione del Perù (inclusa nell'allegato B): Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive e della scorta esistente in Perù all'epoca della nona conferenza delle parti (novembre 1994) pari a 3249 kg di lana, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña» e le cimose devono recare le parole «VICUÑA — PERÚ». Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura «VICUÑA — PERU — ARTESANÍA». Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
(7) Tutte le specie sono comprese nell'appendice II, ad eccezione di Balaena mysticetus, Eubalaena spp., Balaenoptera acutorostrata (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale), Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera omurai, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Orcaella heinsohni, Sotalia spp., Sousa spp., Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter macrocephalus, Platanista spp., Berardius spp., Hyperoodon spp., che figurano nell'appendice I. Gli esemplari delle specie che figurano nell'appendice II della Convenzione, compresi prodotti e derivati diversi dai prodotti a base di carne a fini commerciali, prelevati da cittadini groenlandesi a titolo di una licenza concessa dalle autorità competenti, sono considerati come figuranti nell'allegato B. È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari vivi della popolazione del Mar Nero di Tursiops truncatus prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.
(8) Popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe (incluse nell'allegato B):Al fine esclusivo di permettere: a) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale; b) il commercio di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili secondo la definizione della Ris. Conf. 11.20 per Botswana e Zimbabwe e per programmi di conservazione in situ per Namibia e Sudafrica; c) il commercio di pelli; d) il commercio di pelame; e) il commercio di oggetti in pelle a scopo commerciale o non commerciale per Botswana, Namibia e Sudafrica e a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; f) il commercio di «Ekipas» singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli finiti, a scopo non commerciale per la Namibia e di sculture in avorio a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; g) il commercio di avorio grezzo registrato (per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe zanne intere e parti d'avorio), alle seguenti condizioni: i) solo le scorte registrate di proprietà del governo, originarie dello Stato (tranne l'avorio confiscato e l'avorio di origine sconosciuta); ii) solo a partner commerciali per i quali il Segretariato, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato l'esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l'avorio importato non sarà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf. 10.10 (Rev. CoP14) relativamente alla lavorazione e al commercio interno; iii) non prima che il Segretariato abbia verificato i paesi importatori previsti e le scorte registrate di proprietà del governo; iv) avorio grezzo soggetto alla vendita condizionale delle scorte registrate di proprietà del governo concordate alla CoP12, che ammontano a 20000 kg (Botswana), 10000 kg (Namibia), 30000 kg (Sudafrica); v) oltre ai quantitativi concordati alla CoP12, l'avorio di proprietà del governo di Botswana, Zimbabwe, Namibia e Sudafrica, registrato al 31 gennaio 2007 e verificato dal Segretariato, può essere commercializzato e inviato, insieme all'avorio di cui al punto g) iv), un'unica volta per destinazione sotto la stretta sorveglianza del Segretariato; vi) i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione degli elefanti e ai programmi comunitari di conservazione e sviluppo nell'areale di distribuzione degli elefanti o nelle zone adiacenti; e vii) la commercializzazione dei quantitativi supplementari specificati al punto g) v) non può avvenire prima che il comitato permanente abbia confermato il rispetto delle condizioni di cui sopra; h) per il periodo compreso tra la CoP14 e lo scadere del nono anno dalla vendita unica dell'avorio che avrà luogo in conformità delle disposizioni stabilite ai punti g) i), g) ii), g) iii), g) vi) e g) vii), non saranno presentate alla Conferenza delle Parti ulteriori proposte volte ad autorizzare il commercio di avorio di elefanti provenienti da popolazioni già incluse nell'allegato B. Le ulteriori proposte saranno inoltre trattate in conformità delle decisioni 14.77 e 14.78. Su proposta del Segretariato, il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, il commercio in questione in caso di inadempienza dei paesi esportatori o importatori o qualora vengano accertati impatti negativi del commercio su altre popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
(9) L'inclusione del Lamna nasus nell'allegato C si applica a partire dal momento in cui prende effetto l'inclusione della specie nell'appendice III della convenzione, ossia 90 giorni dopo che il segretariato della convenzione comunica a tutte le parti che la specie è inclusa nell'appendice III della convenzione.
(10) Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:
Fossili;
Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline;
Frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm misurati in qualsiasi direzione.
(11) Il commercio di esemplari il cui codice sorgente è A è consentito solo se detti esemplari presentano catafilli.
(12) Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (cultivar)
Cactaceae spp. cangianti colore innestate nelle seguenti piante da innesto: Harrisia «Jusbertii», Hylocereus trigonus o Hylocereus undatus
Opuntia microdasys (cultivar)
(13) Gli ibridi propagati artificialmente di Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis e Vanda non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento se gli esemplari sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente e non presentano segni indicanti che sono stati prelevati dall'ambiente selvatico, quali danni meccanici o grave disidratazione provocati dalla raccolta, crescita irregolare ed eterogeneità di forma e dimensioni all'interno di uno stesso taxon o di una stessa partita, alghe o altri organismi epifillici sulle foglie o lesioni provocate da insetti o altri parassiti, e
a) |
se spediti in assenza di fioritura, gli esemplari devono essere commercializzati in partite composte da singoli contenitori (quali cartoni, scatole o casse individuali di contenitori CC), contenenti 20 o più piante dello stesso ibrido; le piante all'interno di ciascun contenitore devono presentare un grado elevato di uniformità e salute e la spedizione deve essere accompagnata da documenti, quali fatture, in cui sia chiaramente riportato il numero di piante di ciascun ibrido; oppure |
b) |
se spediti in fase di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, non è richiesto un numero minimo di esemplari per spedizione; tuttavia gli esemplari devono essere trattati in maniera professionale per la vendita al dettaglio, ossia etichettati con etichette stampate o contenuti in imballaggi stampati recanti il nome dell'ibrido e il paese della lavorazione finale. Tali indicazioni devono essere chiaramente visibili e facilmente verificabili. Le piante che non possiedono chiaramente i requisiti per la deroga devono essere accompagnate da adeguati documenti CITES. |
(14) Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di Cyclamen persicum non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia tale deroga non riguarda gli esemplari commercializzati come tuberi dormienti.
(15) Gli ibridi e i cultivar di Taxus cuspidata propagati artificialmente, vivi, in vasi o in altri piccoli contenitori (ogni spedizione deve essere accompagnata da un'etichetta o da un documento che indichi il nome del taxon o dei taxa e rechi la dicitura «propagato artificialmente»), non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.
ALLEGATO II
Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio |
|
Regolamento (CE) n. 938/97 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 2307/97 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 2214/98 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 1476/1999 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 2724/2000 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 1579/2001 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 2476/2001 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 1497/2003 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio |
limitatamente all'articolo 3 e all'allegato III, pt. 66) |
Regolamento (CE) n. 834/2004 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 1332/2005 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 318/2008 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 407/2009 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 398/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 5) Regolamento (UE) n. 709/2010 della Commissione (GU L 212 del 12.8.2010, pag. 1) Regolamento (UE) n. 101/2012 della Commissione |
|
ALLEGATO III
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CE) n. 338/97 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5, paragrafi da 1 a 5 |
Articolo 5, paragrafi da 1 a 5 |
Articolo 5, paragrafo 6, alinea |
Articolo 5, paragrafo 6, alinea |
Articolo 5, paragrafo 6, punto i) |
Articolo 5, paragrafo 6, lettera a) |
Articolo 5, paragrafo 6, punto ii) |
Articolo 5, paragrafo 6, lettera b) |
Articolo 5, paragrafo 7, lettera a) |
Articolo 5, paragrafo 7, primo comma |
Articolo 5, paragrafo 7, lettera b) |
Articolo 5, paragrafo 7, secondo comma |
Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 6, paragrafo 4, lettera a) |
Articolo 6, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 6, paragrafo 4, lettera b) |
Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 7, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), alinea |
Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto i) |
Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), punto i) |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii) |
Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), punto ii) |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto iii) |
Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), punto iii) |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 7, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 7, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 7, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 7, paragrafo 2, terzo comma |
_ |
Articolo 7, paragrafo 2, quarto comma |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 3, primo comma |
_ |
Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 7, paragrafo 4, primo comma |
_ |
Articolo 7, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 8 |
Articolo 8 |
Articolo 9 |
Articolo 9 |
Articolo 10 |
Articolo 10 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 11, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 11, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 11, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 11, paragrafi 3, 4 e 5 |
Articolo 11, paragrafi 3, 4 e 5 |
Articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 12, paragrafo 4 |
Articolo 12, paragrafo 4, primo comma |
_ |
Articolo 12, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 12, paragrafo 5 |
Articolo 12, paragrafo 5 |
Articolo 13, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 13, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 13, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 13, paragrafo3), lettera a) |
Articolo 13, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 13, paragrafo 3, lettera b) |
Articolo 13, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 13, paragrafo 3, lettera c) |
Articolo 13, paragrafo 3, terzo comma |
Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 14, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 14, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 14, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 14, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 14, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 14, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 14, paragrafo 3, lettera b) |
Articolo 14, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 14, paragrafo 3, lettera c) |
Articolo 14, paragrafo 3, terzo comma |
Articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 15, paragrafo 4, lettera a) |
Articolo 15, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 15, paragrafo 4, lettera b) |
Articolo 15, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 15, paragrafo 4, lettera c) |
Articolo 15, paragrafo 4, terzo comma |
Articolo 15, paragrafo 4, lettera d) |
Articolo 15, paragrafo 4, quarto comma |
Articolo 15, paragrafi 5 e 6 |
Articolo 15, paragrafi 5 e 6 |
Articolo 16 |
Articolo 16 |
Articolo 17, paragrafo 1 |
Articolo 17, paragrafo 1 |
Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 17, paragrafo 2 |
Articolo 17, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 17, paragrafo 3 |
Articolo 18 |
Articolo 21 |
Articolo 19, paragrafo 1, primo comma |
_ |
Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma |
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Articolo 19, paragrafo 2 |
_ |
Articolo 19, paragrafo 3 |
Articolo 18, paragrafo 1 |
Articolo 19, paragrafo 4 |
Articolo 18, paragrafo 2 |
Articolo 19, paragrafo 5 |
Articolo 18, paragrafo 3 |
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Articolo 20 |
Articolo 20 |
Articolo 22 |
Articolo 21 |
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Articolo 23 |
Articolo 22 |
Articolo 24 |
Allegato |
Allegato I |
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Allegato II |
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Allegato III |