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Document 52014AP0280

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 3 aprile 2014, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e che abroga la direttiva 2007/64/CE (COM(2013)0547 — C7-0230/2013 — 2013/0264(COD))

GU C 408 del 30.11.2017, p. 429–511 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 408/429


P7_TA(2014)0280

Servizi di pagamento nel mercato interno ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 3 aprile 2014, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e che abroga la direttiva 2007/64/CE (COM(2013)0547 — C7-0230/2013 — 2013/0264(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 408/28)

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

La direttiva 2007/64/CE è stata adottata nel dicembre 2007, sulla base di una proposta della Commissione del dicembre 2005. Da allora con la rapida crescita del numero di pagamenti elettronici e tramite dispositivo mobile e con la commercializzazione di nuovi tipi di servizi di pagamento il mercato dei pagamenti al dettaglio ha registrato considerevoli innovazioni tecniche.

(2)

La direttiva 2007/64/CE è stata adottata nel dicembre 2007, sulla base di una proposta della Commissione del dicembre 2005. Da allora con la rapida crescita del numero di pagamenti elettronici e tramite dispositivo mobile e con la commercializzazione di nuovi tipi di servizi di pagamento il mercato dei pagamenti al dettaglio ha registrato considerevoli innovazioni tecniche che rimettono in discussione il quadro attuale .

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Dal riesame del quadro giuridico dell'Unione sui servizi di pagamento, in particolare dall'analisi dell'impatto della direttiva 2007/64/CE, e dalla consultazione sul Libro verde della Commissione «Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, Internet e telefono mobile» (24) è emerso che gli sviluppi hanno dato origine a sfide importanti sotto il profilo regolamentare. Importanti settori del mercato dei pagamenti, in particolare i pagamenti tramite carta, internet e dispositivo mobile spesso risultano ancora frammentati lungo le frontiere nazionali. Molti prodotti e servizi di pagamento innovativi non rientrano, interamente o in buona parte, nell'ambito di applicazione della direttiva 2007/64/CE. Inoltre, in alcuni casi l'ambito di applicazione della direttiva 2007/64/CE, in particolare gli elementi da esso esclusi, come determinate attività svolte in relazione ai pagamenti escluse dalle regole generali, si è rivelato troppo ambiguo, troppo generico o semplicemente superato rispetto all'evoluzione del mercato. Questa situazione ha causato incertezza giuridica, potenziali rischi per la sicurezza della catena di pagamento e la mancanza di protezione dei consumatori in alcuni settori. Finora nell'UE è stato difficile diffondere e mettere a disposizione dei consumatori e dei dettaglianti servizi di pagamento digitali innovativi e di facile utilizzo con metodi di pagamento efficienti, comodi e sicuri.

(3)

Dal riesame del quadro giuridico dell'Unione sui servizi di pagamento, in particolare dall'analisi dell'impatto della direttiva 2007/64/CE, e dalla consultazione sul Libro verde della Commissione «Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, Internet e telefono mobile» (24) è emerso che gli sviluppi hanno dato origine a sfide importanti sotto il profilo regolamentare. Importanti settori del mercato dei pagamenti, in particolare i pagamenti tramite carta, internet e dispositivo mobile spesso risultano ancora frammentati lungo le frontiere nazionali. Molti prodotti e servizi di pagamento innovativi non rientrano, interamente o in buona parte, nell'ambito di applicazione della direttiva 2007/64/CE. Inoltre, in alcuni casi l'ambito di applicazione della direttiva 2007/64/CE, in particolare gli elementi da esso esclusi, come determinate attività svolte in relazione ai pagamenti escluse dalle regole generali, si è rivelato troppo ambiguo, troppo generico o semplicemente superato rispetto all'evoluzione del mercato. Questa situazione ha causato incertezza giuridica, potenziali rischi per la sicurezza della catena di pagamento e la mancanza di protezione dei consumatori in alcuni settori. Finora nell'UE è stato difficile diffondere e mettere a disposizione dei consumatori e dei dettaglianti servizi di pagamento digitali innovativi , sicuri e di facile utilizzo con metodi di pagamento efficienti, comodi e sicuri. Esiste al riguardo un grande potenziale positivo che occorre sfruttare in modo più coerente.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Visto lo sviluppo dell'economia digitale, la creazione di un mercato unico integrato per i pagamenti elettronici è essenziale per garantire che i consumatori, gli esercenti e le imprese possano trarre il massimo vantaggio dal mercato interno.

(4)

Visto lo sviluppo dell'economia digitale, la creazione di un mercato unico integrato per pagamenti elettronici sicuri è essenziale per sostenere la crescita dell'economia dell'UE e garantire che i consumatori, gli esercenti e le imprese possano disporre di possibilità di scelta e di condizioni di trasparenza in relazione ai servizi di pagamento, in modo da trarre il massimo vantaggio dal mercato interno.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

È opportuno elaborare nuove norme al fine di colmare le lacune regolamentari, garantendo al contempo maggiore chiarezza giuridica e un'applicazione uniforme del quadro legislativo in tutta l'Unione. Occorre che gli operatori già attivi sul mercato e i nuovi operatori beneficino delle medesime condizioni operative, in modo da favorire una più ampia diffusione dei nuovi mezzi di pagamento e garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che si avvalgono di tali servizi di pagamento in tutta l'Unione. Ciò dovrebbe consentire una diminuzione dei costi e delle tariffe a carico degli utenti di servizi di pagamento e tradursi in una maggiore scelta e trasparenza dei servizi di pagamento.

(5)

È opportuno elaborare nuove norme al fine di colmare le lacune regolamentari, garantendo al contempo maggiore chiarezza giuridica e un'applicazione uniforme del quadro legislativo in tutta l'Unione. Gli operatori già attivi sul mercato e i nuovi operatori dovrebbero beneficiare delle medesime condizioni operative, in modo da favorire una più ampia diffusione dei nuovi mezzi di pagamento e garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che si avvalgono di tali servizi di pagamento in tutta l'Unione. Ciò dovrebbe generare efficienze nel sistema dei pagamenti nel suo complesso, consentire una diminuzione dei costi e delle tariffe a carico degli utenti di servizi di pagamento e tradursi in una maggiore scelta e trasparenza dei servizi di pagamento , rafforzando nel contempo la fiducia dei consumatori in un mercato dei pagamenti armonizzato .

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)

All'interno dell'area unica dei pagamenti in euro (SEPA), nel 2014 verrà raggiunto un traguardo importante con la migrazione dai bonifici nazionali e dagli addebiti diretti in euro a bonifici e addebiti diretti conformi agli standard SEPA. È opportuno proseguire la costruzione, nella zona euro, di un mercato dei pagamenti al dettaglio in euro che sia integrato, competitivo, innovativo e contraddistinto da condizioni di parità, al fine di pervenire a un vero mercato unico dei servizi di pagamento nell'Unione. Il processo in atto dovrebbe essere supportato da una governance rafforzata sotto l'egida della Banca centrale europea (BCE). La creazione, annunciata dalla BCE, del comitato per i pagamenti al dettaglio in euro (Euro Retail Payments Board — ERPB), che subentrerà al consiglio SEPA, dovrebbe contribuire al raggiungimento di tale obiettivo e agevolarlo. Data la composizione dell'ERPB, che tiene conto di un migliore equilibrio tra gli interessi del lato sia della domanda che dell'offerta del mercato dei servizi di pagamento, tale organo dovrebbe fornire una valida consulenza quanto alle linee di sviluppo future del progetto SEPA e ai potenziali ostacoli alla sua realizzazione, alle soluzioni per superarli e per promuovere l'innovazione, la concorrenza e l'integrazione relativamente ai pagamenti al dettaglio in euro all'interno dell'Unione. È opportuno prevedere la partecipazione della Commissione con uno status di osservatore per garantire che i compiti, la composizione e il funzionamento dell'ERPB contribuiscano a promuovere il progetto SEPA.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Negli ultimi anni i rischi di sicurezza relativi ai pagamenti elettronici sono aumentati a causa della maggiore complessità tecnica dei pagamenti elettronici, del continuo aumento del numero di pagamenti elettronici effettuati in tutto il mondo e dell'avvento di nuovi tipi di servizi di pagamento. Poiché la sicurezza dei servizi di pagamento è una condizione fondamentale per il buon funzionamento del relativo mercato, occorre che gli utenti di tali servizi godano di un'adeguata protezione contro questi rischi. I servizi di pagamento sono essenziali per il mantenimento di attività economiche e sociali cruciali e pertanto i prestatori di servizi di pagamento come gli enti creditizi sono stati classificati tra gli «operatori del mercato» a norma dell'articolo 3, punto 8, della direttiva [inserire il numero della direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione una volta adottata] del Parlamento europeo e del Consiglio (25).

(6)

Negli ultimi anni i rischi di sicurezza relativi ai pagamenti elettronici sono aumentati a causa della maggiore complessità tecnica dei pagamenti elettronici, del continuo aumento del numero di pagamenti elettronici effettuati in tutto il mondo e dell'avvento di nuovi tipi di servizi di pagamento. Poiché la sicurezza dei servizi di pagamento è una condizione fondamentale per il buon funzionamento del relativo mercato, è opportuno che gli utenti di tali servizi godano di un'adeguata protezione contro questi rischi. I servizi di pagamento sono essenziali per il mantenimento di attività economiche e sociali cruciali e pertanto i prestatori di servizi di pagamento come gli enti creditizi sono stati classificati tra gli «operatori del mercato» a norma dell'articolo 3, punto 8, della direttiva [inserire il numero della direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione una volta adottata] del Parlamento europeo e del Consiglio (25). Il trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva dovrebbe avvenire nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui agli articoli 16 e 17 della direttiva 95/46/CE.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Oltre che con le misure generali da adottare a livello di Stati membri previste dalla direttiva [inserire il numero della direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione una volta adottata], occorre che i rischi di sicurezza inerenti alle operazioni di pagamento siano affrontati a livello di prestatori di servizi di pagamento. È opportuno che le misure di sicurezza a carico dei prestatori di servizi di pagamento siano proporzionate ai relativi rischi di sicurezza. Occorre mettere in atto un meccanismo di notifica periodica che garantisca che i prestatori di servizi di pagamento forniscano annualmente alle autorità competenti informazioni aggiornate sulla valutazione dei rischi di sicurezza e sulle misure (supplementari) che hanno adottato per contrastarli . Inoltre, affinché i danni ad altri prestatori di servizi di pagamento e ad altri sistemi di pagamento, tra cui disfunzioni sostanziali di un sistema di pagamento, nonché agli utenti siano ridotti al minimo, è essenziale che i prestatori di servizi di pagamento siano soggetti all'obbligo di notificare senza indugio i principali incidenti di sicurezza all'Autorità bancaria europea.

(7)

Oltre che con le misure generali da adottare a livello di Stati membri previste dalla direttiva [inserire il numero della direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione una volta adottata], i rischi di sicurezza inerenti alla scelta del sistema tecnico per offrire operazioni di pagamento dovrebbero essere affrontati a livello di prestatori di servizi di pagamento e relativamente ai costi e alle responsabilità che competono loro . È opportuno che le misure di sicurezza a carico dei prestatori di servizi di pagamento siano proporzionate ai relativi rischi di sicurezza per i loro clienti . È opportuno mettere in atto un meccanismo di notifica periodica che garantisca che i prestatori di servizi di pagamento forniscano almeno tre volte l'anno alle autorità competenti informazioni aggiornate sulla valutazione dei rischi di sicurezza e sulle misure (supplementari) che hanno adottato per ridurli . Inoltre, affinché i danni ad altri prestatori di servizi di pagamento e ad altri sistemi di pagamento, tra cui disfunzioni sostanziali di un sistema di pagamento, nonché agli utenti siano ridotti al minimo, è essenziale che i prestatori di servizi di pagamento siano soggetti all'obbligo di notificare senza indugio i principali incidenti di sicurezza all'Autorità bancaria europea , che dovrebbe pubblicare annualmente una relazione sulla sicurezza dei servizi di pagamento digitali nell'Unione .

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)

Affinché i consumatori comprendano i loro diritti e i loro obblighi ai sensi della presente direttiva, essi dovrebbero essere informati in modo chiaro e comprensibile. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, è dunque opportuno che la Commissione realizzi un opuscolo elettronico di facile consultazione per i consumatori che elenchi in modo chiaro e facilmente comprensibile i loro diritti e i loro obblighi ai sensi della presente direttiva e della normativa correlata dell'Unione in materia di servizi di pagamento. Le informazioni dovrebbero essere rese disponibili sui siti web della Commissione, dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) , e delle autorità nazionali di regolamentazione del settore bancario. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i prestatori di servizi di pagamento mettano l'opuscolo, nel suo formato originale, gratuitamente a disposizione di tutti i loro clienti esistenti così come dei nuovi clienti, in formato elettronico sul proprio sito web e in formato cartaceo presso le succursali, gli agenti e le entità cui vengono esternalizzate le loro attività.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Il quadro regolamentare per i servizi di pagamento rivisto è integrato dal regolamento (UE) [XX/XX/XX] del Parlamento europeo e del Consiglio (26). Tale regolamento introduce norme relative all'applicazione di commissioni interbancarie multilaterali e bilaterali a tutte le operazioni effettuate dai consumatori con carta di credito e con carta di debito e a tutti i pagamenti elettronici e tramite dispositivo mobile basati su tali carte e limita l'applicazione di determinate regole commerciali in materia di operazioni tramite carta. Il regolamento in oggetto mira inoltre ad accelerare ulteriormente la realizzazione di un vero e proprio mercato integrato dei pagamenti basati su carta.

(8)

Il quadro regolamentare per i servizi di pagamento rivisto è integrato dal regolamento (UE) [XX/XX/XX] del Parlamento europeo e del Consiglio (26). Tale regolamento introduce norme relative all'applicazione di commissioni interbancarie multilaterali e bilaterali a tutte le operazioni effettuate dai consumatori con carta di credito e con carta di debito e a tutti i pagamenti elettronici e tramite dispositivo mobile basati su tali carte , eliminando in questo modo un ostacolo significativo tra i mercati dei pagamenti nazionali, e limita l'applicazione di determinate regole commerciali in materia di operazioni tramite carta. Il regolamento in oggetto mira inoltre ad accelerare ulteriormente la realizzazione di un vero e proprio mercato integrato dei pagamenti basati su carta.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

Al fine di evitare approcci divergenti nei vari Stati membri a danno dei consumatori, è opportuno che le disposizioni in materia di trasparenza e di requisiti informativi a carico dei prestatori di servizi di pagamento stabilite nella presente direttiva si applichino anche alle operazioni in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario sono situati nello Spazio economico europeo (in appresso «SEE») e l'altro prestatore di servizi di pagamento è situato al di fuori del SEE. Occorre inoltre estendere l'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e requisiti informativi alle operazioni effettuate in tutte le valute tra i prestatori di servizi di pagamento situati all'interno del SEE.

(9)

Al fine di evitare approcci divergenti nei vari Stati membri a danno dei consumatori, è opportuno che le disposizioni in materia di trasparenza e di requisiti informativi a carico dei prestatori di servizi di pagamento e in materia di diritti e obblighi inerenti alla fornitura e all'utilizzo dei servizi di pagamento stabilite nella presente direttiva si applichino anche alle operazioni in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario è situato nello Spazio economico europeo (in appresso «SEE») e l'altro prestatore di servizi di pagamento è situato al di fuori del SEE. Alla luce di un riesame da parte della Commissione e, se del caso, sulla base di una proposta legislativa, l'applicazione della presente direttiva a tali operazioni dovrebbe altresì essere estesa in modo da includere la maggior parte delle disposizioni in materia di diritti e obblighi connessi alla fornitura e all'utilizzo di servizi di pagamento. È inoltre opportuno estendere l'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e requisiti informativi alle operazioni effettuate in tutte le valute tra i prestatori di servizi di pagamento situati all'interno del SEE.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

La definizione dei servizi di pagamento deve essere neutra sotto il profilo tecnologico e consentire l'ulteriore sviluppo di nuovi tipi di servizi di pagamento, garantendo pari condizioni operative ai prestatori di servizi di pagamento esistenti e ai nuovi prestatori.

(10)

Le definizioni di servizi di pagamento , protocolli di pagamento e norme dovrebbero essere neutre sotto il profilo tecnologico e consentire l'ulteriore sviluppo di nuovi tipi di servizi di pagamento, garantendo condizioni operative di sicurezza equivalenti ai prestatori di servizi di pagamento esistenti e ai nuovi prestatori.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

Le informazioni provenienti dal mercato dimostrano che le attività di pagamento soggette all'esenzione relativa alle reti limitate spesso implicano volumi e valori di pagamento notevoli e offrono ai consumatori centinaia o migliaia di prodotti e servizi, ponendosi pertanto in contrasto con la finalità dell'esenzione relativa alle reti limitate prevista dalla direttiva 2007/64/CE. Ciò si traduce in maggiori rischi e nella mancata protezione giuridica per gli utenti di servizi di pagamenti, in particolare per i consumatori, nonché in chiari svantaggi per gli operatori dei mercati regolamentati. Al fine di limitare tali rischi è necessaria una descrizione più precisa del concetto di rete limitata, in linea con la direttiva 2009/110/CE. È pertanto opportuno ritenere che uno strumento sia utilizzato nell'ambito di una tale rete limitata se esso può essere utilizzato soltanto per l'acquisto di beni e di servizi in determinati negozi o catene di negozi o per una gamma limitata di beni o di servizi, indipendentemente dall'ubicazione geografica del punto vendita. Tali strumenti potrebbero includere le tessere clienti, le carte carburante, le tessere di membro, le tessere per i mezzi di trasporto pubblici, i buoni pasto o i buoni per servizi specifici, che talvolta sono oggetto di disposizioni specifiche di diritto fiscale o del lavoro volte a promuovere l'uso di tali strumenti per raggiungere gli obiettivi previsti dalla legislazione sociale. Quando tale strumento ad uso specifico si trasforma in uno strumento ad uso generale, è opportuno che l'esclusione dall'ambito di applicazione della presente direttiva non sia più applicabile. Non è opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva gli strumenti che possono essere utilizzati per effettuare acquisti presso i punti vendita di esercenti registrati, atteso che tali strumenti di norma sono concepiti per una rete di prestatori di servizi in continua crescita. Occorre che l'esenzione si applichi in combinazione con l'obbligo di potenziali prestatori di servizi di pagamento di notificare attività rientranti nell'ambito di applicazione della definizione di «rete limitata».

(12)

Le informazioni provenienti dal mercato dimostrano che le attività di pagamento soggette all'esenzione relativa alle reti limitate spesso implicano volumi e valori di pagamento notevoli e offrono ai consumatori centinaia o migliaia di prodotti e servizi, ponendosi pertanto in contrasto con la finalità dell'esenzione relativa alle reti limitate prevista dalla direttiva 2007/64/CE. Ciò si traduce in maggiori rischi e nella mancata protezione giuridica per gli utenti di servizi di pagamenti, in particolare per i consumatori, nonché in chiari svantaggi per gli operatori dei mercati regolamentati. Al fine di limitare tali rischi è necessaria una descrizione più precisa del concetto di rete limitata, in linea con la direttiva 2009/110/CE. È pertanto opportuno ritenere che uno strumento sia utilizzato nell'ambito di una tale rete limitata se esso può essere utilizzato soltanto per l'acquisto di beni e di servizi da determinati rivenditori o determinate catene di rivenditori o per una gamma limitata di beni o di servizi, indipendentemente dall'ubicazione geografica del punto vendita. Tali strumenti potrebbero includere le tessere clienti, le carte carburante, le tessere di membro, le tessere per i mezzi di trasporto pubblici, i biglietti per il parcheggio , i buoni pasto o i buoni per servizi specifici, che talvolta sono oggetto di disposizioni specifiche di diritto fiscale o del lavoro volte a promuovere l'uso di tali strumenti per raggiungere gli obiettivi previsti dalla legislazione sociale. Quando un siffatto strumento ad uso specifico si trasforma in uno strumento ad uso generale, è opportuno che l'esclusione dall'ambito di applicazione della presente direttiva non sia più applicabile. Non è opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva gli strumenti che possono essere utilizzati per effettuare acquisti presso i punti vendita di esercenti registrati, atteso che tali strumenti di norma sono concepiti per una rete di prestatori di servizi in continua crescita. L'esenzione dovrebbe applicarsi in combinazione con l'obbligo di potenziali prestatori di servizi di pagamento di notificare attività rientranti nell'ambito di applicazione della definizione di «rete limitata».

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

La direttiva 2007/64/CE esclude dal suo ambito di applicazione determinate operazioni di pagamento eseguite tramite dispositivi di telecomunicazione o dispositivi di tecnologia dell'informazione se l'operatore di rete non agisce esclusivamente quale intermediario per la fornitura di beni e servizi digitali attraverso il dispositivo in questione, ma conferisce anche un valore aggiunto a tali beni o servizi. In particolare, questa esenzione rende possibili la fatturazione con l'operatore (operator billing) o gli acquisti con addebito diretto sulla bolletta telefonica che, a partire dalle suonerie per telefoni cellulari e dai servizi SMS premium, contribuisce allo sviluppo di nuovi tipi di modelli commerciali basati sulla vendita a basso costo di contenuti digitali. Le informazioni provenienti dal mercato non confermano che questo metodo di pagamento, che i consumatori ritengono essere comodo per pagamenti di piccola entità, sia diventato un servizio generale di intermediazione di pagamento. Tuttavia, a causa dell'ambiguità nella formulazione dell'attuale esenzione, questa disposizione è stata applicata in maniera disomogenea nei diversi Stati membri. Ciò ha determinato mancanza di certezza giuridica per gli operatori e i consumatori e in alcuni casi ha consentito ad altri servizi di intermediazione di pagamento di ottenere l'esenzione dall'applicazione della direttiva 2007/64/CE. È pertanto opportuno restringere l 'ambito di applicazione della direttiva. Occorre che l'esenzione riguardi specificamente i micropagamenti per i contenuti digitali, quali suonerie, sfondi, musica, giochi, video o applicazioni. È opportuno che l'esenzione si applichi solo ai servizi di pagamento offerti come servizi accessori ai servizi di comunicazione elettronica (ossia l'attività principale dell'operatore interessato).

(13)

La direttiva 2007/64/CE esclude dal suo ambito di applicazione determinate operazioni di pagamento eseguite tramite dispositivi di telecomunicazione o dispositivi di tecnologia dell'informazione se l'operatore di rete non agisce esclusivamente quale intermediario per la fornitura di beni e servizi digitali attraverso il dispositivo in questione, ma conferisce anche un valore aggiunto a tali beni o servizi. In particolare, questa esenzione rende possibili la fatturazione con l'operatore (operator billing) o gli acquisti con addebito diretto sulla bolletta telefonica che, a partire dalle suonerie per telefoni cellulari e dai servizi SMS premium, contribuisce allo sviluppo di nuovi tipi di modelli commerciali basati sulla vendita a basso costo di contenuti digitali. Le informazioni provenienti dal mercato non confermano che questo metodo di pagamento, che i consumatori ritengono essere comodo per pagamenti di piccola entità, sia diventato un servizio generale di intermediazione di pagamento. Tuttavia, a causa dell'ambiguità nella formulazione dell'attuale esenzione, questa disposizione è stata applicata in maniera disomogenea nei diversi Stati membri. Ciò ha determinato mancanza di certezza giuridica per gli operatori e i consumatori e in alcuni casi ha consentito ad altri servizi di intermediazione di pagamento di ottenere l'esenzione dall'applicazione della direttiva 2007/64/CE. È pertanto opportuno restringere i casi di esclusione dall 'ambito di applicazione della direttiva. Per evitare che attività di pagamento su larga scala non siano regolamentate, l'esenzione dovrebbe riguardare specificamente i micropagamenti per i contenuti digitali, quali suonerie, sfondi, musica, giochi, video o applicazioni. È opportuno che l'esenzione si applichi solo ai servizi di pagamento offerti come servizi accessori ai servizi di comunicazione elettronica (ossia l'attività principale dell'operatore interessato).

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)

La direttiva 2007/64/CE esclude dal suo ambito di applicazione i prestatori di servizi tecnici, che supportano la prestazione di servizi di pagamento senza mai entrare in possesso dei fondi da trasferire. Tra gli esempi tipici di servizi cui si applica tale esenzione rientrano l'elaborazione e la registrazione di dati, i servizi di protezione della privacy e le tecnologie informatiche. In quanto tale, l'esenzione si applica anche allo sviluppo di soluzioni tecniche per i pagamenti destinate ai prestatori di servizi di pagamento (a volte dette «portafogli elettronici»), grazie alle quali è possibile accedere ai loro servizi di pagamento tramite un dispositivo mobile o informatico.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

I prestatori di servizi che intendono beneficiare dell'esenzione di cui alla direttiva 2007/64/CE spesso non consultano le autorità per verificare se le loro attività rientrano o meno nell'ambito di applicazione della direttiva e si basano esclusivamente sulle proprie valutazioni. Alcune di queste esenzioni potrebbero essere state utilizzate dai prestatori di servizi per ridefinire i modelli commerciali in modo da escludere dall'ambito di applicazione della direttiva le attività di pagamento offerte. Ciò può aumentare i rischi per gli utenti di servizi di pagamento e creare condizioni disomogenee per i prestatori di servizi di pagamento nel mercato interno. Occorre pertanto che i prestatori di servizi siano tenuti a notificare determinate attività alle autorità competenti al fine di garantire un'interpretazione uniforme delle norme in tutto il mercato interno.

(15)

I prestatori di servizi che intendono beneficiare dell'esenzione di cui alla direttiva 2007/64/CE spesso non consultano le autorità per verificare se le loro attività rientrano o meno nell'ambito di applicazione della direttiva e si basano esclusivamente sulle proprie valutazioni. Alcune di queste esenzioni potrebbero essere state utilizzate dai prestatori di servizi per ridefinire i modelli commerciali in modo da escludere dall'ambito di applicazione della direttiva le attività di pagamento offerte. Ciò può aumentare i rischi per gli utenti di servizi di pagamento e creare condizioni disomogenee per i prestatori di servizi di pagamento nel mercato interno. È pertanto opportuno che i prestatori di servizi siano tenuti a notificare le loro attività alle autorità competenti al fine di garantire un'interpretazione uniforme delle norme in tutto il mercato interno.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

Successivamente all'adozione della direttiva 2007/64/CE si sono diffusi nuovi tipi di servizi di pagamento, in particolare nel settore dei pagamenti via internet. In particolare, i terzi prestatori hanno ampliato i servizi offerti estendendoli ai cosiddetti servizi di ordine di pagamento a consumatori ed esercenti, spesso senza entrare in possesso dei fondi da trasferire. Tali servizi incentivano il commercio elettronico con un software che fa da ponte tra il sito web dell'esercente e la piattaforma di on-line banking del consumatore per disporre pagamenti via internet sulla base di bonifici o addebiti diretti. I terzi prestatori offrono un'alternativa a basso costo ai pagamenti con carta per gli esercenti e i consumatori e consentono a questi ultimi di fare acquisti on-line anche senza carta di credito . Tuttavia, poiché i terzi prestatori attualmente non sono soggetti alla direttiva 2007/64/CE, essi non sono soggetti né alla vigilanza di un'autorità competente né agli obblighi stabiliti dalla direttiva 2007/64/CE. Ciò solleva una serie di questioni giuridiche, ad esempio sul piano della tutela dei consumatori, della sicurezza e della responsabilità nonché della concorrenza e delle questioni legate alla protezione dei dati. Occorre quindi che le nuove disposizioni affrontino questi aspetti .

(18)

Successivamente all'adozione della direttiva 2007/64/CE si sono diffusi nuovi tipi di servizi di pagamento, in particolare nel settore dei pagamenti via internet. In particolare, i terzi prestatori hanno ampliato i servizi offerti estendendoli ai cosiddetti servizi di ordine di pagamento a consumatori ed esercenti, spesso senza entrare in possesso dei fondi da trasferire. Tali servizi incentivano il commercio elettronico con un software che fa da ponte tra il sito web dell'esercente e la piattaforma di on-line banking del consumatore per disporre pagamenti via internet sulla base di bonifici o addebiti diretti. I terzi prestatori offrono un'alternativa a basso costo ai pagamenti con carta per gli esercenti e i consumatori e consentono a questi ultimi di fare acquisti on-line anche senza carta di pagamento . I terzi prestatori hanno anche potenzialità promettenti in termini di promozione del commercio elettronico in ambito transfrontaliero nel mercato interno. Essi pongono anche importanti problemi di sicurezza per quanto riguarda la salvaguardia dell'integrità dei pagamenti e dei dati personali forniti loro dai pagatori. Tuttavia, poiché i terzi prestatori attualmente non sono soggetti alla direttiva 2007/64/CE, essi non sono soggetti né alla vigilanza di un'autorità competente né agli obblighi stabiliti dalla direttiva 2007/64/CE. Ciò solleva una serie di questioni giuridiche, ad esempio sul piano della tutela dei consumatori, della sicurezza e della responsabilità nonché della concorrenza e delle questioni legate alla protezione dei dati. Le nuove disposizioni dovrebbero quindi affrontare adeguatamente tutte queste problematiche e garantire che i terzi prestatori operanti nell'Unione siano autorizzati o registrati e siano soggetti a vigilanza in quanto istituti di pagamento .

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

Le rimesse di denaro sono un servizio di pagamento semplice generalmente basato su contante consegnato da un pagatore a un prestatore di servizi di pagamento, che trasferisce l'importo corrispondente, per esempio tramite una rete di comunicazione, a un beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del suddetto beneficiario. In alcuni Stati membri supermercati, esercenti e altri dettaglianti forniscono al pubblico un servizio corrispondente che consente di pagare le utenze domestiche e altre fatture periodiche. È opportuno che questi servizi di pagamento delle fatture siano trattati alla stregua di una rimessa di denaro, a meno che le competenti autorità non ritengano che l'attività rientri in un altro servizio di pagamento.

(19)

Le rimesse di denaro sono un servizio di pagamento semplice generalmente basato su contante consegnato da un pagatore a un prestatore di servizi di pagamento, che trasferisce l'importo corrispondente, per esempio tramite una rete di comunicazione, a un beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del suddetto beneficiario. In alcuni Stati membri sportelli automatici (ATM), supermercati, esercenti e altri dettaglianti forniscono al pubblico un servizio corrispondente che consente di pagare le utenze domestiche e altre fatture periodiche. È opportuno che questi servizi di pagamento delle fatture siano trattati alla stregua di una rimessa di denaro, a meno che le competenti autorità non ritengano che l'attività rientri in un altro servizio di pagamento.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis)

Per completare il mercato interno dei pagamenti e fare in modo che esso promuova un florido commercio elettronico e la crescita economica, è importante concedere ai potenziali nuovi operatori e agli attuali prestatori di servizi di pagamento delle alternative ai pagamenti con carta, affinché possano sviluppare e arricchire i servizi offerti a consumatori e dettaglianti. Pertanto, entro due anni dalla data di entrata di vigore della presente direttiva, l'ABE, in stretta cooperazione con la BCE, dovrebbe fornire una valutazione esaustiva della fattibilità e auspicabilità dell'introduzione di un requisito in base al quale l'IBAN, quale definito all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 260/2012, o un altro identificatore simile, debba essere disponibile sulle carte di debito e su altri strumenti di pagamento pertinenti, a seconda dei casi, in un formato leggibile elettronicamente. La valutazione dovrebbe tener conto delle norme in materia di prevenzione delle frodi e protezione dei dati.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)

È opportuno che quanto prestano uno o più dei servizi di pagamento contemplati dalla presente direttiva i prestatori di servizi di pagamento detengano sempre conti di pagamento riservati esclusivamente alle operazioni di pagamento; Per poter prestare servizi di pagamento è indispensabile che gli istituti di pagamento abbiano accesso ai conti di pagamento. Occorre che gli Stati membri garantiscano che tale accesso sia fornito in modo proporzionato all'obiettivo legittimo che intende servire.

(27)

È opportuno che quando prestano uno o più dei servizi di pagamento contemplati dalla presente direttiva i prestatori di servizi di pagamento detengano sempre conti di pagamento riservati esclusivamente alle operazioni di pagamento. Per poter prestare servizi di pagamento è indispensabile che gli istituti di pagamento abbiano accesso ai conti di pagamento. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tale accesso sia non discriminatorio e che sia fornito in modo proporzionato all'obiettivo legittimo che intende servire. Potrebbe trattarsi di un accesso di base, che dovrebbe però essere abbastanza ampio da consentire all'istituto di pagamento di prestare i propri servizi in modo agevole ed efficiente. Le commissioni applicate per tale accesso non dovrebbero essere irragionevoli o non allineate alla normale prassi commerciale.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)

Nel complesso, la cooperazione tra le autorità nazionali competenti per il rilascio delle autorizzazioni agli istituti di pagamento, per i controlli e per le decisioni in merito alla revoca di tali autorizzazioni ha dato prova di funzionare adeguatamente. Occorre tuttavia che la cooperazione tra le autorità competenti venga rafforzata, sia in termini di informazioni scambiate, sia di un'applicazione e interpretazione uniformi della direttiva, nei casi in cui l'istituto di pagamento autorizzato intenda fornire servizi di pagamento anche in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d'origine, in virtù del diritto di stabilimento o di libera prestazione dei servizi («passaporto»). È opportuno incaricare l'Autorità bancaria europea ( ABE ) di elaborare una serie di orientamenti sulla cooperazione e lo scambio di dati.

(29)

Nel complesso, la cooperazione tra le autorità nazionali competenti per il rilascio delle autorizzazioni agli istituti di pagamento, per i controlli e per le decisioni in merito alla revoca di tali autorizzazioni ha dato prova di funzionare adeguatamente. È tuttavia opportuno che la cooperazione tra le autorità competenti sia rafforzata, sia in termini di informazioni scambiate, sia di un'applicazione e interpretazione uniformi della direttiva, nei casi in cui l'istituto di pagamento autorizzato intenda fornire servizi di pagamento anche in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d'origine, in virtù del diritto di stabilimento o di libera prestazione dei servizi («passaporto»). È opportuno che l' ABE elabori una serie di orientamenti sulla cooperazione e lo scambio di dati , sentito il parere del gruppo consultivo istituito in conformità del regolamento (UE) n. 1093/2010 allo scopo di dare attuazione alla presente direttiva e che rappresenta, tra gli altri, gli attori non bancari .

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)

Per rafforzare la trasparenza degli istituti di pagamento autorizzati dalle autorità competenti o registrati presso di esse, compresi gli agenti e le succursali, occorre predisporre un portale web che funga da punto di accesso elettronico europeo con l'ABE e che colleghi i registri nazionali. Occorre che tali misure contribuiscano a rafforzare la cooperazione tra le autorità competenti.

(30)

Per rafforzare la trasparenza degli istituti di pagamento autorizzati dalle autorità competenti o registrati presso di esse, compresi gli agenti e le succursali, è opportuno predisporre un portale web che funga da punto di accesso elettronico europeo con l'ABE e che colleghi i registri nazionali. Tali misure dovrebbero contribuire a rafforzare la cooperazione tra le autorità competenti , concorrendo a tutti gli effetti a creare un contesto dei pagamenti che favorisca la concorrenza, l'innovazione e la sicurezza a vantaggio di tutte le parti interessate, e in primis dei consumatori .

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)

Sebbene la presente direttiva definisca i poteri minimi delle autorità competenti nell'ambito del controllo dell'osservanza delle disposizioni da parte degli istituti di pagamento, è necessario che tali poteri siano esercitati nel rispetto dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla vita privata. Per i casi in cui l'esercizio di tali poteri potrebbe implicare importanti interferenze con il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle comunicazioni, è opportuno che gli Stati membri mettano in atto misure di salvaguardia adeguate ed efficaci contro eventuali abusi o arbitrarietà, ad esempio e se del caso, tramite autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria dello Stato membro interessato.

(32)

Sebbene la presente direttiva definisca i poteri minimi delle autorità competenti nell'ambito del controllo dell'osservanza delle disposizioni da parte degli istituti di pagamento, tali poteri dovrebbero essere esercitati nel rispetto dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla vita privata. Fatto salvo il controllo di un'autorità indipendente (garante nazionale della protezione dei dati) a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, per i casi in cui l'esercizio di tali poteri potrebbe implicare importanti interferenze con il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle comunicazioni, è opportuno che gli Stati membri mettano in atto misure di salvaguardia adeguate ed efficaci contro eventuali abusi o arbitrarietà, ad esempio e se del caso, tramite autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria dello Stato membro interessato.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)

Per qualsiasi prestatore di servizi di pagamento è essenziale essere in grado di accedere ai servizi delle infrastrutture tecniche dei sistemi di pagamento. Occorre tuttavia che tale accesso sia soggetto a opportuni requisiti al fine di garantire l'integrità e la stabilità di tali sistemi. È opportuno che ciascun prestatore di servizi di pagamento che chieda di partecipare a un sistema di pagamento fornisca ai partecipanti di tale sistema la prova che le sue disposizioni interne sono sufficientemente solide per affrontare qualsiasi tipo di rischio. Detti sistemi di pagamento includono di norma, ad esempio, i circuiti di carte a quattro parti nonché i principali sistemi per il trattamento dei bonifici e degli addebiti diretti. Per assicurare parità di trattamento in tutta l'Unione tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento autorizzati, in funzione del tipo di autorizzazione in loro possesso, è necessario chiarire le regole in materia di accesso alla prestazione di servizi di pagamento e di accesso ai sistemi di pagamento.

(34)

Per qualsiasi prestatore di servizi di pagamento è essenziale essere in grado di accedere ai servizi delle infrastrutture tecniche dei sistemi di pagamento. Tuttavia, tale accesso dovrebbe essere soggetto a opportuni requisiti al fine di garantire l'integrità e la stabilità di tali sistemi. È opportuno che ciascun prestatore di servizi di pagamento che chieda di partecipare a un sistema di pagamento si assuma il rischio del sistema scelto e fornisca ai partecipanti di tale sistema la prova che le sue disposizioni interne sono sufficientemente solide per affrontare qualsiasi tipo di rischio e di utilizzo fraudolento da parte di terzi dovuto al sistema operativo scelto . Detti sistemi di pagamento includono di norma, ad esempio, i circuiti di carte a quattro parti nonché i principali sistemi per il trattamento dei bonifici e degli addebiti diretti. Per assicurare parità di trattamento in tutta l'Unione tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento autorizzati, in funzione del tipo di autorizzazione in loro possesso, è necessario chiarire le regole in materia di accesso alla prestazione di servizi di pagamento e di accesso ai sistemi di pagamento.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41)

Occorre che la presente direttiva specifichi gli obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento in materia di fornitura di informazioni agli utenti di servizi di pagamento; per poter fare scelte con cognizione di causa, spaziando in tutta l'Unione, gli utenti dovrebbero infatti ricevere informazioni chiare e di qualità elevata, sui servizi di pagamento. Per assicurare la trasparenza, è opportuno che la presente direttiva fissi i requisiti armonizzati indispensabili per garantire il livello necessario e sufficiente di informazione agli utenti di servizi di pagamento per quanto riguarda sia il contratto di servizi di pagamento, sia le operazioni di pagamento. Al fine di promuovere il corretto funzionamento del mercato unico dei servizi di pagamento, occorre che gli Stati membri possano adottare solo le disposizioni in materia di informazione previste nella presente direttiva.

(41)

La presente direttiva dovrebbe specificare gli obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento in materia di fornitura di informazioni agli utenti di servizi di pagamento; per poter fare scelte con cognizione di causa, basate sul confronto delle condizioni offerte dai vari prestatori (in particolare per quanto riguarda la struttura delle commissioni applicate), spaziando in tutta l'Unione, gli utenti dovrebbero infatti ricevere informazioni chiare e di qualità elevata, sui servizi di pagamento. Per assicurare la trasparenza, è opportuno che la presente direttiva fissi i requisiti armonizzati indispensabili per garantire il livello necessario e sufficiente di informazione agli utenti di servizi di pagamento , nonché la comprensibilità delle informazioni stesse, per quanto riguarda sia il contratto di servizi di pagamento, sia le operazioni di pagamento. Al fine di promuovere il corretto funzionamento del mercato unico dei servizi di pagamento, gli Stati membri dovrebbero poter adottare solo le disposizioni in materia di informazione previste nella presente direttiva nonché nella direttiva 95/46/CE e nel regolamento (CE) n. 45/2001 .

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43)

Occorre che le informazioni da fornire siano proporzionate alle necessità degli utenti e comunicate in un formato standard . Tuttavia è opportuno che i requisiti di informazione riguardanti le singole operazioni di pagamento siano diversi da quelli applicabili ai contratti quadro che prevedono le serie di operazioni di pagamento.

(43)

Le informazioni da fornire dovrebbero essere proporzionate alle necessità degli utenti ed essere comunicate in un formato standardizzato e chiaro, migliorandone l'efficacia . Tuttavia è opportuno che i requisiti di informazione riguardanti le singole operazioni di pagamento siano diversi da quelli applicabili ai contratti quadro che prevedono le serie di operazioni di pagamento.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Considerando 46

Testo della Commissione

Emendamento

(46)

È opportuno che la presente direttiva confermi il diritto del consumatore di ricevere informazioni importanti a titolo gratuito prima che sia vincolato da qualsiasi contratto di servizi di pagamento. Occorre inoltre che il consumatore possa esigere informazioni preventive nonché il contratto quadro su supporto cartaceo a titolo gratuito in ogni momento nel corso del rapporto contrattuale in modo da consentirgli di paragonare i servizi resi dai prestatori di servizi di pagamento e le relative condizioni e verificare in caso di controversie i suoi diritti e obblighi contrattuali. È opportuno che tali disposizioni rispettino la direttiva 2002/65/CE. Occorre che le disposizioni esplicite sulla libera informazione nella presente direttiva non abbiano l'effetto di permettere l'imposizione di spese per la fornitura di informazioni ai consumatori in conformità delle altre direttive applicabili.

(46)

È opportuno che la presente direttiva confermi il diritto del consumatore di ricevere informazioni importanti a titolo gratuito prima che sia vincolato da qualsiasi contratto di servizi di pagamento. Inoltre il consumatore dovrebbe poter esigere informazioni preventive nonché il contratto quadro su supporto cartaceo a titolo gratuito in ogni momento nel corso del rapporto contrattuale in modo da poter paragonare i servizi resi dai prestatori di servizi di pagamento e le relative condizioni e verificare in caso di controversie i suoi diritti e obblighi contrattuali , mantenendo in questo modo un elevato livello di protezione dei consumatori . È opportuno che tali disposizioni rispettino la direttiva 2002/65/CE. Le disposizioni esplicite sulla libera informazione nella presente direttiva non dovrebbero avere l'effetto di permettere l'imposizione di spese per la fornitura di informazioni ai consumatori in conformità delle altre direttive applicabili.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Considerando 49

Testo della Commissione

Emendamento

(49)

Per agevolare la mobilità dei clienti, è opportuno che i consumatori abbiano il diritto di rescindere un contratto quadro dopo un anno senza dover sostenere spese. Per i consumatori occorre che il termine di preavviso non sia superiore a un mese e per i prestatori di servizi di pagamento non sia inferiore a due mesi. Occorre che la presente direttiva faccia salvo l'obbligo del prestatore di servizi di pagamento di sciogliere il contratto di servizi di pagamento in circostanze eccezionali in base ad altra normativa dell'Unione o nazionale pertinente, ad esempio la normativa in materia di riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo, le azioni mirate al congelamento di fondi o le misure specifiche legate alla prevenzione dei reati e alle relative indagini.

(49)

Per agevolare la mobilità dei clienti, è opportuno che i consumatori abbiano il diritto di rescindere un contratto quadro senza dover sostenere spese. Per i consumatori il termine di preavviso non dovrebbe essere superiore a un mese e per i prestatori di servizi di pagamento non dovrebbe essere inferiore a tre mesi. La presente direttiva dovrebbe far salvo l'obbligo del prestatore di servizi di pagamento di sciogliere il contratto di servizi di pagamento in circostanze eccezionali in base ad altra normativa dell'Unione o nazionale pertinente, ad esempio la normativa in materia di riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo, le azioni mirate al congelamento di fondi o le misure specifiche legate alla prevenzione dei reati e alle relative indagini.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Considerando 51

Testo della Commissione

Emendamento

(51)

È necessario stabilire i criteri i terzi prestatori devono soddisfare per accedere e utilizzare le informazioni relative alla disponibilità di fondi sul conto dell'utente dei servizi di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento. In particolare occorre che sia il terzo prestatore, sia il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto dell'utente di servizi di pagamento soddisfino i necessari requisiti in materia di protezione dei dati e di sicurezza stabiliti o citati nella presente direttiva o indicati negli orientamenti dell'ABE. Occorre che i pagatori diano il consenso esplicito al terzo prestatore per accedere al loro conto di pagamento ed essere adeguatamente informati in merito in merito alla portata dell'accesso. Per garantire lo sviluppo delle attività di altri prestatori di servizi di pagamento che non possono ricevere depositi, è necessario che gli enti creditizi forniscano loro le informazioni sulla disponibilità di fondi, se il pagatore ha dato il suo consenso alla comunicazione di tali informazioni al prestatore di servizi di pagamento emittente dello strumento di pagamento .

(51)

È necessario stabilire i criteri i terzi prestatori devono soddisfare per accedere e utilizzare le informazioni relative alla disponibilità di fondi sul conto dell'utente dei servizi di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento. In particolare sia il terzo prestatore, sia il prestatore di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto dell'utente di servizi di pagamento dovrebbero soddisfare i necessari requisiti in materia di protezione dei dati e di sicurezza stabiliti o citati nella presente direttiva o indicati nelle norme tecniche di attuazione dell'ABE. L'ABE dovrebbe mettere a punto tali norme tecniche di attuazione dopo aver sentito il comitato consultivo di cui al considerando 29. I pagatori dovrebbero essere informati in modo chiaro nel caso in cui si avvalgano di un terzo prestatore e dovrebbero dare il consenso esplicito al terzo prestatore per accedere al loro conto di pagamento ed essere adeguatamente informati in merito alla portata dell'accesso. Oltre ai terzi prestatori, vi sono nel mercato altri terzi emittenti di strumenti di pagamento che , come i terzi prestatori, non possono ricevere depositi , ma che, a differenza dei terzi prestatori, costruiscono i loro modelli commerciali sull'emissione di strumenti di pagamento tramite carta . Al fine di consentire lo sviluppo di questi terzi emittenti di strumenti di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto dovrebbero fornire loro le informazioni sulla disponibilità di fondi, se il pagatore ha dato il suo consenso alla comunicazione di tali informazioni ad essi . Al fine di garantire il libero accesso al mercato da parte di prestatori di servizi di pagamento innovativi, non dovrebbe essere necessario un contratto o un accordo tra il prestatore di servizi di pagamento di presso cui è radicato il conto e il terzo prestatore.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Considerando 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(51 bis)

Per agevolare l'innovazione e il mantenimento di condizioni uniformi, i terzi prestatori non dovrebbero essere tenuti a entrare in rapporti contrattuali con i prestatori di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto nell'ambito della disposizione del pagamento o dei servizi di informazione sui conti. I terzi prestatori dovrebbero essere tenuti solo a rispettare il quadro normativo e di vigilanza generale.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Considerando 54

Testo della Commissione

Emendamento

(54)

Nel caso di operazioni di pagamento non autorizzate occorre che al pagatore venga immediatamente rimborsato l'importo della rispettiva operazione. Al fine di tutelare il pagatore da eventuali svantaggi, occorre che la data valuta dell'accredito del rimborso non sia successiva alla data di addebito del rispettivo importo. Al fine di incentivare l'utente dei servizi di pagamento a notificare senza indugio al suo prestatore l'eventuale furto o perdita di uno strumento di pagamento e di ridurre pertanto il rischio di operazioni di pagamento non autorizzate, occorre prevedere che l'utente debba rispondere solo per un importo molto limitato, a meno che non abbia agito in modo fraudolento o con grave negligenza. In tale contesto un importo di 50 EUR appare adeguato al fine di garantire un sistema armonizzato e un livello elevato di protezione degli utenti all'interno dell'Unione. Inoltre, una volta che l'utente ha notificato al prestatore di servizi di pagamento il rischio di uso fraudolento del suo strumento di pagamento, non dovrebbe essere tenuto a coprire eventuali perdite supplementari derivanti dall'uso non autorizzato di tale strumento. La presente direttiva lascia impregiudicate le responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per la sicurezza tecnica dei loro prodotti.

(54)

Nel caso di operazioni di pagamento non autorizzate, al pagatore dovrebbe essere rimborsato , entro un giorno lavorativo, l'importo della rispettiva operazione. Al fine di tutelare il pagatore da eventuali svantaggi, la data valuta dell'accredito del rimborso non dovrebbe essere successiva alla data di addebito del rispettivo importo. Laddove ciò non sia più tecnicamente possibile, è opportuno che il pagatore sia anche risarcito per la perdita degli interessi. Al fine di incentivare l'utente dei servizi di pagamento a notificare senza indugio al suo prestatore l'eventuale furto o perdita di uno strumento di pagamento e di ridurre pertanto il rischio di operazioni di pagamento non autorizzate, è opportuno prevedere che l'utente debba rispondere solo per un importo molto limitato, a meno che non abbia agito in modo fraudolento o con grave negligenza. In tale contesto un importo di 50 EUR appare adeguato al fine di garantire un sistema armonizzato e un livello elevato di protezione degli utenti all'interno dell'Unione. Inoltre, una volta che l'utente ha notificato al prestatore di servizi di pagamento il rischio di uso fraudolento del suo strumento di pagamento, non dovrebbe essere tenuto a coprire eventuali perdite supplementari derivanti dall'uso non autorizzato di tale strumento. La presente direttiva lascia impregiudicate le responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per la sicurezza tecnica dei loro prodotti.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Considerando 57

Testo della Commissione

Emendamento

(57)

È opportuno che la presente direttiva stabilisca norme per il rimborso a tutela del consumatore quando l'importo dell'operazione di pagamento effettuata è superiore a quello che si poteva ragionevolmente prevedere. Al fine di prevenire un danno finanziario per il pagatore, è necessario garantire che la data valuta dell'accredito di qualsiasi rimborso non sia successiva alla data di addebito del relativo importo. Nel caso di addebiti diretti occorre che i prestatori di servizi di pagamento possano stabilire condizioni ancora più favorevoli per i loro clienti, che dovrebbero avere il diritto incondizionato al rimborso di qualsiasi operazione di pagamento controversa. Tuttavia, tale diritto di rimborso incondizionato che garantisce il massimo livello di protezione dei consumatori non è giustificato nel caso in cui l'esercente abbia già adempiuto il contratto e il consumatore abbia già usufruito del bene o del servizio corrispondente. Nei casi in cui l'utente presenti una richiesta di rimborso di un'operazione di pagamento, è opportuno che il diritto di rimborso non influisca né sulla responsabilità del pagatore nei confronti del beneficiario derivante dal rapporto sottostante, ad esempio per i beni o i servizi ordinati, consumati o legittimamente fatturati, né sul diritto dell'utente per quanto riguarda la revoca di un ordine di pagamento.

(57)

È opportuno che la presente direttiva stabilisca norme per il rimborso a tutela del consumatore quando l'importo dell'operazione di pagamento effettuata è superiore a quello che si poteva ragionevolmente prevedere. Al fine di prevenire un danno finanziario per il pagatore, si dovrebbe garantire che la data valuta dell'accredito di qualsiasi rimborso non sia successiva alla data di addebito del relativo importo. Laddove ciò non sia più tecnicamente possibile, è opportuno che il pagatore sia anche risarcito per la perdita degli interessi. Nel caso di addebiti diretti i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter stabilire condizioni ancora più favorevoli per i loro clienti, che dovrebbero avere il diritto incondizionato al rimborso di qualsiasi operazione di pagamento controversa. Nei casi in cui l'utente presenti una richiesta di rimborso di un'operazione di pagamento, è opportuno che il diritto di rimborso non influisca né sulla responsabilità del pagatore nei confronti del beneficiario derivante dal rapporto sottostante, ad esempio per i beni o i servizi ordinati, consumati o legittimamente fatturati, né sul diritto dell'utente per quanto riguarda la revoca di un ordine di pagamento.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Considerando 63

Testo della Commissione

Emendamento

(63)

Diverse pratiche nazionali in materia di tariffazione per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento (di seguito «maggiorazioni») hanno portato a un'estrema eterogeneità del mercato dei pagamenti nell'Unione e confondono i consumatori, in particolare nel settore del commercio elettronico e in un contesto transfrontaliero. Gli esercenti situati negli Stati membri in cui è consentito applicare maggiorazioni offrono prodotti e servizi negli Stati membri in cui ciò è vietato, addebitando comunque tali maggiorazioni ai consumatori. Inoltre, la revisione delle pratiche relative alla maggiorazione è pienamente motivata dal fatto che il regolamento (UE) n. xxx/yyyy stabilisce norme in materia di commissioni interbancarie multilaterali per pagamenti tramite carta. Poiché le commissioni interbancarie sono la componente principale dei prezzi spesso così esosi dei pagamenti e poiché le maggiorazioni in pratica sono limitate ai pagamenti tramite carta, è opportuno che le norme sulle commissioni interbancarie siano accompagnate da una revisione delle norme sulle maggiorazioni. Al fine di promuovere la trasparenza dei costi e l'uso degli strumenti di pagamento più efficienti, occorre che gli Stati membri e i prestatori di servizi di pagamento non impediscano al beneficiario di addebitare al pagatore delle spese per l'utilizzo di uno strumento di pagamento specifico , tenendo debitamente conto delle disposizioni di cui alla direttiva 2011/83/UE. Tuttavia, è opportuno che il diritto del beneficiario di chiedere una maggiorazione si applichi soltanto agli strumenti di pagamento per cui le commissioni interbancarie sono non regolamentate. Ciò dovrebbe fungere da meccanismo di orientamento verso l'uso di mezzi di pagamento meno costosi.

(63)

Diverse pratiche nazionali in materia di tariffazione per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento (di seguito «maggiorazioni») hanno portato a un'estrema eterogeneità del mercato dei pagamenti nell'Unione e confondono i consumatori, in particolare nel settore del commercio elettronico e in un contesto transfrontaliero. Gli esercenti situati negli Stati membri in cui è consentito applicare maggiorazioni offrono prodotti e servizi negli Stati membri in cui ciò è vietato, addebitando comunque tali maggiorazioni ai consumatori. Vi sono inoltre molti esempi di esercenti che impongono ai consumatori maggiorazioni a livelli molto più elevati rispetto al costo a loro volta sostenuto per l'utilizzo di uno strumento di pagamento specifico. Inoltre, la revisione delle pratiche relative alla maggiorazione è pienamente motivata dal fatto che il regolamento (UE) n. xxx/yyyy stabilisce norme in materia di commissioni interbancarie multilaterali per pagamenti tramite carta. Poiché le commissioni interbancarie sono la componente principale dei prezzi spesso così esosi dei pagamenti e poiché le maggiorazioni in pratica sono limitate ai pagamenti tramite carta, è opportuno che le norme sulle commissioni interbancarie siano accompagnate da una revisione delle norme sulle maggiorazioni. Al fine di rafforzare il funzionamento del mercato dei pagamenti dell'Unione, ridurre la confusione per i consumatori e porre fine alla pratica delle eccessive maggiorazioni, gli Stati membri dovrebbero vietare tale pratica, impedendo coerentemente ai beneficiari di addebitare al pagatore delle spese per l'utilizzo di uno strumento di pagamento specifico.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Considerando 66

Testo della Commissione

Emendamento

(66)

È essenziale che gli utenti di servizi di pagamento siano a conoscenza dei costi e delle spese reali dei servizi di pagamento per poter operare la loro scelta. Di conseguenza, è opportuno che non sia ammesso l'uso di metodi di fissazione dei prezzi non trasparenti, in quanto è comunemente riconosciuto che tali metodi rendono estremamente difficile per gli utenti stabilire il prezzo reale del servizio di pagamento. In particolare, occorre che l'uso di date valuta che svantaggiano l'utente non sia consentito.

(66)

Al fine di rafforzare la fiducia dei consumatori in un mercato dei pagamenti armonizzato, è essenziale che gli utenti di servizi di pagamento siano a conoscenza dei costi e delle spese reali dei servizi di pagamento per poter operare la loro scelta. Di conseguenza, è opportuno che non sia ammesso l'uso di metodi di fissazione dei prezzi non trasparenti, in quanto è comunemente riconosciuto che tali metodi rendono estremamente difficile per gli utenti stabilire il prezzo reale del servizio di pagamento. In particolare, è opportuno che l'uso di date valuta che svantaggia l'utente non sia consentito.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Considerando 68

Testo della Commissione

Emendamento

(68)

È opportuno che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assuma la responsabilità della corretta esecuzione del pagamento, in particolare per quanto riguarda l'importo integrale dell'operazione di pagamento e il tempo di esecuzione, nonché la piena responsabilità in caso di inadempienza di altre parti nella catena del pagamento fino al conto del beneficiario. In conseguenza di questa responsabilità, ove l'importo integrale non sia accreditato al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o sia accreditato in ritardo, occorre che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore rettifichi l'operazione di pagamento o rimborsi senza indugio il corrispondente importo dell'operazione al pagatore, fatte salve altre eventuali richieste di rimborso ai sensi della legge nazionale. Data la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, occorre che il pagatore o il beneficiario non si debbano fare carico di tutti i costi relativi ai pagamenti non corretti. In caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta o tardiva di operazioni di pagamento, occorre che gli Stati membri assicurino che la data valuta dei versamenti di regolarizzazione dei prestatori di servizi di pagamento equivalga sempre alla data valuta relativa all'esecuzione corretta.

(68)

È opportuno che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore , che sia il prestatore di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto o, se coinvolti, i terzi prestatori, assuma la responsabilità della corretta esecuzione del pagamento, in particolare per quanto riguarda l'importo integrale dell'operazione di pagamento e il tempo di esecuzione, nonché la piena responsabilità in caso di inadempienza di altre parti nella catena del pagamento fino al conto del beneficiario. In conseguenza di questa responsabilità, ove l'importo integrale non sia accreditato al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o sia accreditato in ritardo, è opportuno che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore rettifichi l'operazione di pagamento o rimborsi senza indugio il corrispondente importo dell'operazione al pagatore nello stesso giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento si è reso conto dell'errore , fatte salve altre eventuali richieste di rimborso ai sensi della legge nazionale. Data la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, è opportuno che il pagatore o il beneficiario non si debbano fare carico di tutti i costi relativi ai pagamenti non corretti. In caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta o tardiva di operazioni di pagamento, è opportuno che gli Stati membri assicurino che la data valuta dei versamenti di regolarizzazione dei prestatori di servizi di pagamento equivalga sempre alla data valuta relativa all'esecuzione corretta. Gli oppositori del rimborso incondizionato mettono in guardia dal rischio di abusi da parte dei consumatori. I paesi in cui i consumatori beneficiano di un rimborso incondizionato non evidenziano un uso improprio di tale diritto. Eventuali abusi potrebbero comportare una penalizzazione sotto forma di rinnovata richiesta di pagamento da parte del beneficiario, costi aggiuntivi sostenuti da chi ha causato tale operazione R, l'iscrizione del consumatore in una lista nera o il divieto di utilizzo del servizio da parte del consumatore mediante disdetta del contratto sottostante, e un richiamo del pagamento non esimerebbe dall'obbligo di pagare i beni di cui si è usufruito.

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Considerando 71

Testo della Commissione

Emendamento

(71)

Per agevolare l'effettiva prevenzione delle frodi e combattere le frodi nei pagamenti in tutta l'Unione, occorre prevedere uno scambio di dati efficace tra i prestatori di servizi di pagamento , i quali devono avere la possibilità di raccogliere, trattare e scambiare i dati personali relativi alle persone coinvolte in questo tipo di frodi . La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (37), le norme nazionali che danno attuazione alla direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (38) si applicano al trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva.

(71)

La prestazione di servizi di pagamento può comportare il trattamento di dati personali. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (37), le norme nazionali che danno attuazione alla direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (38) si applicano al trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva.

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Considerando 72 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(72 bis)

Gli obblighi di segnalazione degli incidenti di sicurezza non pregiudicano altri obblighi di segnalazione degli incidenti previsti da altri atti legislativi, in particolare i requisiti in materia di violazione dei dati personali stabiliti nella direttiva 2002/58/CE, nel regolamento (UE) n. …/… [regolamento generale sulla protezione dei dati] e i requisiti di segnalazione degli incidenti di sicurezza previsti nell'ambito della direttiva …/…/UE [direttiva sulla sicurezza della rete e delle informazioni].

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Considerando 74

Testo della Commissione

Emendamento

(74)

Senza pregiudizio per il diritto dei clienti di avviare un'azione legale, è opportuno che gli Stati membri assicurino una composizione extragiudiziale accessibile e efficace sotto il profilo dei costi dei conflitti tra i prestatori e i consumatori dei servizi di pagamento derivanti dai diritti e dagli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (40) prevede che la protezione garantita al consumatore dall'applicazione obbligatoria della legge vigente nel suo paese di residenza abituale non può essere compromessa da nessuna clausola contrattuale sulla legge applicabile. Per quanto riguarda la creazione di un'efficiente ed efficace procedura di risoluzione delle controversie, occorre che gli Stati membri facciano sì che i prestatori di servizi di pagamento istituiscano un'efficace procedura di esame dei reclami dei consumatori che possa essere intrapresa dai consumatori prima che la controversia venga deferita a qualsiasi istanza per la risoluzione giudiziale o extragiudiziale. È opportuno che la procedura preveda termini brevi e chiaramente definiti entro i quali il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a rispondere ad un reclamo.

(74)

Senza pregiudizio per il diritto dei clienti di avviare un'azione legale, è opportuno che gli Stati membri assicurino che siano istituite e mantenute procedure extragiudiziali facilmente accessibili, indipendenti, imparziali, trasparenti ed efficaci per la risoluzione delle controversie tra i prestatori e gli utenti dei servizi di pagamento derivanti dai diritti e dagli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (40) prevede che la protezione garantita al consumatore dall'applicazione obbligatoria della legge vigente nel suo paese di residenza abituale non può essere compromessa da nessuna clausola contrattuale sulla legge applicabile. Per quanto riguarda la creazione di un'efficiente ed efficace procedura di risoluzione delle controversie, è opportuno che gli Stati membri facciano sì che i prestatori di servizi di pagamento istituiscano un'efficace procedura di esame dei reclami che possa essere intrapresa dai propri utenti di servizi di pagamento prima che la controversia sia deferita a qualsiasi istanza per la risoluzione giudiziale o extragiudiziale. È opportuno che la procedura preveda termini brevi e chiaramente definiti entro i quali il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a rispondere ad un reclamo.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Considerando 74 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(74 bis)

Alla luce dell'impegno della BCE di costituire e presiedere l'ERPB e dell'impegno della Commissione di partecipare attivamente all'ERPB, è opportuno che la Commissione si adoperi affinché la governance della SEPA sia rafforzata senza indebiti ritardi successivamente all'entrata in vigore della presente direttiva. È opportuno fare in modo che il metodo dell'Unione sia applicato ove possibile e, al tempo stesso, ottenere la partecipazione delle parti interessate, sul fronte dell'offerta e della domanda, attraverso il coinvolgimento attivo, la consultazione e la piena trasparenza. In particolare, è opportuno che i prestatori di servizi di pagamento e gli utenti siano rappresentati in condizioni di parità, garantendo il coinvolgimento attivo delle parti interessate, contribuendo a un'adeguata comunicazione del processo SEPA agli utilizzatori finali e monitorando l'attuazione del processo SEPA.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Considerando 80

Testo della Commissione

Emendamento

(80)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, occorre che la Commissione possa ricorrere alla consulenza e al sostegno dell'ABE, alla quale occorre attribuire il compito di elaborare orientamenti e norme tecniche di regolamentazione in merito agli aspetti relativi alla sicurezza dei servizi di pagamento e alla cooperazione tra Stati membri nel contesto della prestazione di servizi e dello stabilimento degli istituti di pagamento autorizzati in altri Stati membri. Occorre che la Commissione abbia il potere di adottare tali norme tecniche di regolamentazione . Questi compiti specifici sono pienamente in linea con il ruolo e le responsabilità dell'ABE definiti nel regolamento (UE) n. 1093/2010, con il quale l'Autorità è stata istituita.

(80)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, è opportuno che la Commissione possa ricorrere alla consulenza e al sostegno dell'ABE, alla quale dovrebbe essere attribuito il compito di preparare norme tecniche di attuazione in merito agli aspetti relativi alla sicurezza dei servizi di pagamento e alla cooperazione tra Stati membri nel contesto della prestazione di servizi e dello stabilimento degli istituti di pagamento autorizzati in altri Stati membri. Qualora tali norme tecniche di attuazione riguardino aspetti di sicurezza dei pagamenti, l'ABE dovrebbe tener conto inoltre delle raccomandazioni adottate dal Forum europeo per la sicurezza dei pagamenti al dettaglio (Forum SecurePay) in materia di sicurezza dei pagamenti via Internet e servizi di accesso ai conti di pagamento. Nell'adempiere a tali requisiti, è opportuno che l'ABE senta il comitato consultivo di cui al considerando 29. Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare tali norme tecniche di attuazione . Questi compiti specifici sono pienamente in linea con il ruolo e le responsabilità dell'ABE definiti nel regolamento (UE) n. 1093/2010, con il quale l'Autorità è stata istituita.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Considerando 80 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(80 bis)

Al fine di consentire un corretto funzionamento dei servizi di pagamento e far sì che il più ampio progetto SEPA sviluppi tutte le sue potenzialità, è indispensabile che tutti i soggetti interessati e in modo particolare gli utenti, inclusi i consumatori, siano strettamente coinvolti e possano svolgere appieno il loro ruolo. Benché l'istituzione dell'organo di governance della SEPA rappresenti un passo in avanti per la governance della SEPA e di altri servizi di pagamento, grazie ad una migliore rappresentanza delle parti interessate, il processo decisionale relativo ai servizi di pagamento è ancora sbilanciato verso il lato dell'offerta, in particolare le banche europee attraverso il Consiglio europeo per i pagamenti (EPC). È essenziale pertanto che la Commissione riesamini, tra l'altro, la composizione dell'EPC, l'interazione tra l'EPC e una struttura di governance generale, come il consiglio SEPA, e il ruolo di tale struttura generale. Qualora il riesame della Commissione confermi la necessità di ulteriori iniziative per migliorare la governance della SEPA, la Commissione valuterà la possibilità di presentare proposte.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Considerando 83 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(83 bis)

I principi del reciproco riconoscimento e della vigilanza da parte dello Stato membro di origine esigono che le autorità competenti degli Stati membri non rilascino o revochino l'autorizzazione qualora elementi determinanti, come il contenuto del programma di attività, la distribuzione geografica o le attività effettivamente svolte indichino in modo evidente che un istituto di pagamento ha scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigidi in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio intenda svolgere o svolga la maggior parte delle sue attività. Un istituto di pagamento dovrebbe essere autorizzato nello Stato membro in cui ha la propria sede legale o, se in conformità del diritto nazionale non ha una sede legale, la propria sede principale. D'altra parte, gli Stati membri dovrebbero esigere che la sede principale di un istituto di pagamento sia sempre situata nello Stato membro d'origine e che essa vi operi effettivamente.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 2 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione riesamina l'applicazione del presente paragrafo. Entro …  (*1) , la Commissione, sulla base di tale revisione, presenta una proposta legislativa, ove opportuno, per estendere l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, in aggiunta all'articolo 78, alle operazioni di pagamento in cui solo uno dei prestatori di servizi di pagamento si trova all'interno dell'Unione, relativamente alle parti dell'operazione di pagamento eseguite nell'Unione, se tecnicamente fattibile.

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 3 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

alle operazioni di pagamento consistenti nella raccolta e nella consegna di contante , a titolo non professionale, nel quadro di un'attività senza scopo di lucro o a fini di beneficenza;

d)

alle operazioni di pagamento consistenti nella raccolta e nel trattamento delle donazioni, senza scopo di lucro , nel quadro di un’attività a fini di beneficenza condotta da un'organizzazione autorizzata ;

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 3 — lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j)

ai servizi forniti dai prestatori di servizi tecnici, che supportano la prestazione dei servizi di pagamento, senza mai entrare in possesso dei fondi da trasferire, compresi l'elaborazione e la registrazione di dati, i servizi fiduciari e di protezione della privacy, l'autenticazione dei dati e delle entità, la fornitura di reti informatiche e di comunicazione, la fornitura e la manutenzione di terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento, ad esclusione dei servizi di ordine di pagamento e dei servizi di informazione sui conti;

j)

ai servizi forniti dai prestatori di servizi tecnici, che supportano la prestazione dei servizi di pagamento, senza mai entrare in possesso dei fondi da trasferire, compresi l'elaborazione e la registrazione di dati, i servizi fiduciari e di protezione della privacy, l'autenticazione dei dati e delle entità, la fornitura di canali sicuri e di reti informatiche e di comunicazione, la fornitura e la manutenzione di terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento, ad esclusione dei servizi di ordine di pagamento e dei servizi di informazione sui conti;

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 3 — lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

k)

ai servizi basati su strumenti specifici volti a rispondere a particolari esigenze il cui uso è ristretto, perché essi permettono al loro detentore di acquistare beni o servizi soltanto nella sede dell'emittente o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un'emittente professionale , o perché possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma limitata di beni o servizi;

k)

ai servizi basati su strumenti specifici volti a rispondere a particolari esigenze il cui uso è ristretto, perché essi permettono al loro detentore di acquistare beni o servizi di un solo emittente o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un emittente, o perché possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma ristretta di beni o servizi;

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 3 — lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

k bis)

agli strumenti validi solo in uno Stato membro e regolamentati da uno specifico quadro sociale o fiscale, forniti su richiesta di un'impresa o di un ente pubblico, che danno diritto a ricevere beni o servizi da fornitori che abbiano concluso un accordo commerciale con l'emittente e che non sono convertibili in denaro;

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 3 — lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

l)

alle operazioni di pagamento eseguite da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica quando l'operazione è realizzata da un abbonato alla rete o al servizio e per l'acquisto di contenuti digitali a titolo di servizi accessori ai servizi di comunicazione elettronica , indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l'acquisto o per il consumo del contenuto, a condizione che il valore di ogni singola operazione di pagamento non superi 50 EUR e il valore cumulato delle operazioni di pagamento non superi 200 EUR per ciascun mese di fatturazione ;

l)

alle operazioni di pagamento eseguite in veste di intermediario da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica e alle operazioni di pagamento che sono accessorie all'attività principale del prestatore quando l'operazione è realizzata per un abbonato alla rete o al servizio e per l'acquisto di contenuti o servizi digitali, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l'acquisto o per il consumo del contenuto o del servizio digitale , a condizione che il valore di ogni singola operazione di pagamento non superi 20 EUR e il valore cumulato delle operazioni di pagamento non superi 100 EUR per ciascun mese civile ;

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 4 — punto 12

Testo della Commissione

Emendamento

12.

«utente di servizi di pagamento»: una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi;

12.

«utente di servizi di pagamento»: una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi , escluso il terzo prestatore di servizi di pagamento nella sua funzione specifica di agire per conto di un altro utente di servizi di pagamento ;

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 4 — punto 18

Testo della Commissione

Emendamento

18.

«ordine di pagamento»: l'istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un'operazione di pagamento;

18.

«ordine di pagamento»: l'istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento, disposta direttamente o tramite terzo prestatore di servizi di pagamento , di eseguire un'operazione di pagamento;

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 4 — punto 21

Testo della Commissione

Emendamento

21.

«autenticazione»: una procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l'identità di un utente di uno specifico strumento di pagamento, compreso l'uso delle sue caratteristiche di sicurezza personalizzate o la verifica dei documenti d'identità personalizzati;

21.

«autenticazione»: procedure che consentono al prestatore di servizi di pagamento di verificare la validità dell'uso di uno specifico strumento di pagamento, compreso l'uso delle credenziali di sicurezza personalizzate dell'utente o la verifica dei documenti d'identità personalizzati o di identificare un terzo prestatore di servizi di pagamento che interagisce ;

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 4 — punto 22

Testo della Commissione

Emendamento

22.

«autenticazione a due fattori del cliente»: una procedura per convalidare l'identificazione di una persona fisica o giuridica tramite l'uso di due o più criteri, classificati nelle categorie conoscenza, possesso e inerenza, e indipendenti, in quanto l'inosservanza di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;

22.

«autenticazione a due fattori del cliente»: una procedura per verificare la validità di uno strumento di pagamento tramite l'uso di due o più criteri, classificati nelle categorie conoscenza (cosa nota solo all'utente) , possesso (cosa che solo l'utente possiede) e inerenza (cosa che solo l'utente può essere) , e indipendenti, in quanto l'inosservanza di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 4 — punto 26

Testo della Commissione

Emendamento

26.

«strumento di pagamento»: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento e utilizzate per disporre un ordine di pagamento;

26.

«strumento di pagamento»: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento e utilizzate dall’utente di servizi di pagamento per disporre un ordine di pagamento;

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 4 — punto 32

Testo della Commissione

Emendamento

32.

«servizio di ordine di pagamento»: un servizio di pagamento che consente di accedere a un conto di pagamento e che è fornito da un terzo prestatore di servizi di pagamento , nell'ambito del quale il pagatore può partecipare attivamente all'ordine di pagamento o al software del terzo prestatore di servizi di pagamento o nell'ambito del quale il pagatore o il beneficiario possono utilizzare degli strumenti di pagamento per trasmettere le credenziali del pagatore al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto;

32.

«servizio di ordine di pagamento»: un servizio di pagamento che consente di accedere a un conto di pagamento sul quale un'operazione di pagamento è stata disposta da un terzo prestatore di servizi di pagamento su richiesta del pagatore , da un conto di pagamento detenuto dal pagatore presso un prestatore di servizi di pagamento dove è radicato il conto;

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 4 — punto 33

Testo della Commissione

Emendamento

33.

«servizio di informazione sui conti»: un servizio di pagamento che fornisce all 'utente di servizi di pagamento informazioni consolidate e di facile consultazione su uno o più conti di pagamento che questo detiene presso uno o più prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ;

33.

«servizio di informazione sui conti»: un servizio prestato da un terzo prestatore di servizi di pagamento , su richiesta dell 'utente di servizi di pagamento , per fornire informazioni consolidate su uno o più conti di pagamento che l'utente di servizi di pagamento detiene presso uno o più prestatori di servizi di pagamento;

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 4 — punto 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

38 bis.

«credenziali di sicurezza personalizzate», le informazioni utilizzate per la convalida dell'identità di una persona fisica o giuridica;

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 4 — punto 38 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

38 ter.

«terzo emittente di strumenti di pagamento»: un prestatore di servizi di pagamento presso cui non è radicato il conto che esercita le attività di cui al punto 3 o 5 dell'allegato I;

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 4 — punto 38 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

38 quater.

«bonifico»: servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento eseguite a partire dal conto di pagamento del pagatore da parte del prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore, sulla base di un'istruzione impartita dal pagatore;

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 4 — punto 38 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

38 quinquies.

«dati sensibili relativi ai pagamenti»: dati che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi, esclusi il nome del titolare del conto e il numero del conto, compresi i dati che consentono di disporre un ordine di pagamento, dati utilizzati per l'autenticazione, dati utilizzati per ordinare strumenti di pagamento o strumenti di autenticazione da inviare ai clienti, nonché dati, parametri e software che, se modificati, possono compromettere la capacità del soggetto legittimo di verificare le operazioni di pagamento, autorizzare mandati elettronici o controllare il conto;

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 4 — punto 38 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

38 sexies.

«convenzionamento (acquiring) di operazioni di pagamento»: un servizio di pagamento fornito, direttamente o indirettamente, da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto con il beneficiario per l'accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento del beneficiario disposte dallo strumento di pagamento di un pagatore, il cui risultato è il trasferimento di fondi al beneficiario; il servizio potrebbe comprendere l'erogazione di servizi di autenticazione, autorizzazione e altri servizi legati alla gestione dei flussi finanziari al beneficiario, indipendentemente dal fatto che il prestatore di servizi di pagamento detenga o no i fondi per conto del beneficiario.

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g)

una descrizione della procedura esistente per monitorare, registrare e limitare l'accesso ai dati sensibili relativi ai pagamenti e alle risorse logiche e fisiche essenziali ;

g)

una descrizione della procedura esistente per monitorare, registrare e limitare l'accesso ai dati sensibili relativi ai pagamenti;

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

k)

una descrizione dei meccanismi di controllo interno predisposti dal richiedente al fine di conformarsi agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo stabiliti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (45) e dal regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (46);

k)

per gli istituti di pagamento soggetti agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo stabiliti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (45) e dal regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (46) , una descrizione dei meccanismi di controllo interno predisposti dal richiedente al fine di conformarsi a tali obblighi ;

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 5 — paragrafo 3 bis — comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Dopo aver sentito il parere del gruppo consultivo istituito in conformità dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1093/2010, che rappresenta tutte le parti interessate, compresi gli attori non bancari, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano le informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione a svolgere attività come istituto di pagamento, compresi i requisiti di cui alle lettere a), b), c), e) e da g) a j) del primo comma.

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 5 — paragrafo 3 bis — comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro …

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 5 — paragrafo 3 bis — comma 3 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione adotta i progetti di norme di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 9 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri o le autorità competenti richiedono agli istituti di pagamento che prestano servizi di pagamento e che, nel contempo, esercitano altre attività commerciali di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), di tutelare i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento ovvero tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento, secondo una delle modalità esposte in prosieguo.

1.   Gli Stati membri o le autorità competenti richiedono agli istituti di pagamento che prestano uno qualsiasi dei servizi di pagamento riportati nell'allegato I o esercitano una delle attività commerciali di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), di tutelare i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento ovvero tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento, secondo una delle modalità esposte in prosieguo:

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

i fondi non sono mai confusi con i fondi di una qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dagli utenti di servizi di pagamento per conto dei quali i fondi sono detenuti e, se sono detenuti dall'istituto di pagamento e non ancora consegnati al beneficiario o trasferiti ad un altro prestatore di servizi di pagamento entro la prima giornata operativa successiva al giorno in cui i fondi sono stati ricevuti, sono depositati su un conto distinto di un ente creditizio o investiti in attività sicure, liquide e a basso rischio quali definite dalle competenti autorità dello Stato membro di origine; e sono isolati conformemente al diritto nazionale nell'interesse dell'utente di servizi di pagamento dalle richieste di pagamento di altri creditori dell'istituto di pagamento, segnatamente in caso di insolvenza;

a)

i fondi non sono mai confusi con i fondi di una qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dagli utenti di servizi di pagamento per conto dei quali i fondi sono detenuti e, se sono detenuti dall'istituto di pagamento e non ancora consegnati al beneficiario o trasferiti ad un altro prestatore di servizi di pagamento entro la prima giornata operativa successiva al giorno in cui i fondi sono stati ricevuti, sono depositati dopo tale data su un conto distinto di un ente creditizio o investiti in attività sicure, liquide e a basso rischio quali definite dalle competenti autorità dello Stato membro di origine; e sono isolati conformemente al diritto nazionale nell'interesse dell'utente di servizi di pagamento dalle richieste di pagamento di altri creditori dell'istituto di pagamento, segnatamente in caso di insolvenza;

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 10 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Un istituto di pagamento che, a norma della legislazione nazionale del proprio Stato membro di origine, è tenuto ad avere una sede legale, deve avere la propria sede amministrativa nello stesso Stato membro in cui ha la sede legale.

3.   Un istituto di pagamento che, a norma del diritto nazionale del proprio Stato membro di origine, è tenuto ad avere una sede legale, ha la propria sede amministrativa nello stesso Stato membro in cui ha la sede legale e in cui esercita effettivamente le sue attività commerciali .

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione a un istituto di pagamento soltanto quando tale istituto:

1.   Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione a un istituto di pagamento soltanto quando tale istituto rientra in uno dei seguenti casi :

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

costituirebbe una minaccia per la stabilità del sistema di pagamento o per la fiducia in esso, portando avanti la sua attività di servizi di pagamento;

d)

costituirebbe una minaccia per la stabilità del sistema di pagamento o per la fiducia in esso, portando avanti la sua attività di servizi di pagamento; oppure

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 13 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nel registro sono inoltre indicate le singole revoche dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti con relativa motivazione.

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 14 — paragrafo 4 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che definiscono i requisiti tecnici per l'accesso alle informazioni contenute nei registri pubblici di cui all'articolo 13, a livello dell'Unione. L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [… due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] .

4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che definiscono i requisiti tecnici per l'accesso alle informazioni contenute nei registri pubblici di cui all'articolo 13, a livello dell'Unione , previa consultazione del gruppo consultivo di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis .

 

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro … (*2).

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 17 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli istituti di pagamento, nella prestazione di uno o più servizi di pagamento, possono detenere soltanto conti di pagamento utilizzati esclusivamente per le operazioni di pagamento; gli Stati membri provvedono a che l'accesso a tali conti di pagamento sia proporzionato.

2.   Gli istituti di pagamento, nella prestazione di uno o più servizi di pagamento, possono detenere soltanto conti di pagamento utilizzati esclusivamente per le operazioni di pagamento; gli Stati membri provvedono a che gli istituti di pagamento possano opportunamente accedere ai servizi di conto di pagamento e di deposito degli enti creditizi in modo obiettivo e proporzionato e senza discriminazioni. L'accesso è abbastanza ampio da consentire all'istituto di pagamento di fornire servizi di pagamento in modo agevole ed efficiente.

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 21 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.    Gli Stati membri che contino sul loro territorio più autorità competenti per le questioni di cui al presente titolo assicurano che tali autorità cooperino strettamente tra loro in maniera tale da svolgere efficacemente le loro funzioni. Lo stesso vale per i casi in cui le autorità competenti per le questioni di cui al presente titolo non sono le autorità competenti per la vigilanza sugli enti creditizi.

3.    Qualora l'autorità competente per le questioni di cui al presente titolo non sia l'autorità competente responsabile della vigilanza sugli enti creditizi, gli Stati membri assicurano che tali autorità cooperino strettamente tra loro in maniera tale da svolgere efficacemente le loro funzioni.

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 22 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

esigere che l'istituto di pagamento fornisca tutte le informazioni necessarie a tal fine;

a)

esigere che l'istituto di pagamento fornisca tutte le informazioni necessarie a tal fine mediante una decisione formale, che specifichi la base giuridica e la finalità della richiesta, il tipo di informazioni richieste e i termini entro i quali fornire dette informazioni ;

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 22 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Qualsiasi richiesta di informazioni o documenti presentata dalle autorità competenti degli Stati membri è basata su una decisione che specifichi la base giuridica, la finalità della richiesta, i dettagli delle informazioni o dei documenti richiesti e i termini entro i quali fornire e conservare dette informazioni o detti documenti.

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 25 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le autorità competenti dei diversi Stati membri cooperano tra loro e, ove necessario, con la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, con l'ABE e con altre pertinenti autorità competenti designate in virtù delle disposizioni legislative nazionali o dell'Unione applicabili ai prestatori di servizi di pagamento.

1.   Le autorità competenti dei diversi Stati membri cooperano tra loro e, ove necessario, con la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, con l'ABE e con altre pertinenti autorità competenti designate in virtù delle disposizioni legislative nazionali o dell'Unione applicabili ai prestatori di servizi di pagamento. In caso di trattamento dei dati personali, tali autorità specificano l'esatta finalità e fanno riferimento all'adeguata base giuridica dell'Unione.

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Articolo 25 — paragrafo 2 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis)

Europol, in quanto agenzia incaricata dell'applicazione della legge dell'Unione, responsabile di assistere le competenti autorità di polizia degli Stati membri e di coordinare tra loro un approccio comune nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e ad altre forme gravi di criminalità, compresi la contraffazione dell'euro, la falsificazione di denaro e di altri mezzi di pagamento.

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 25 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     L'ABE è incaricata di avviare e promuovere una mediazione vincolante per risolvere le controversie tra autorità competenti sorte dallo scambio di informazioni.

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Articolo 26 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Gli Stati membri non impongono agli istituti di pagamento dell'Unione che intendono prestare servizi di pagamento in uno Stato membro ospitante alcun requisito supplementare che non sia applicabile agli istituti di pagamento autorizzati dallo Stato membro ospitante.

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Articolo 26 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Le autorità competenti si scambiano reciprocamente tutte le informazioni essenziali e/o pertinenti, in particolare nel caso di violazioni o presunte violazioni da parte di una succursale di un agente o di un'entità cui sono state esternalizzate attività. A tal fine, le autorità competenti comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali.

3.   Le autorità competenti si scambiano reciprocamente tutte le informazioni essenziali e/o pertinenti, in particolare nel caso di violazioni o presunte violazioni da parte di una succursale di un agente o di un'entità cui sono state esternalizzate attività. A tal fine, le autorità competenti comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. In caso di conservazione dei dati personali, le autorità competenti conservano i dati personali per un periodo non superiore a dieci anni. La conservazione dei dati personali è in ogni caso conforme alla direttiva 95/46/CE.

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Articolo 26 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   L'ABE emana, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti indirizzati alle autorità competenti relativi agli elementi da prendere in considerazione per decidere se l'attività che l'istituto di pagamento ha comunicato di voler esercitare in un altro Stato membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo rientra nell'esercizio del diritto di stabilimento o della libera prestazione dei servizi. Tali orientamenti sono emanati entro [… due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

5.   L'ABE emana, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti indirizzati alle autorità competenti relativi agli elementi da prendere in considerazione per decidere se l'attività che l'istituto di pagamento ha comunicato di voler esercitare in un altro Stato membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo rientra nell'esercizio del diritto di stabilimento o della libera prestazione dei servizi. Tali orientamenti sono emanati entro … (*3).

Emendamento 82

Proposta di direttiva

Articolo 27 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

la media mensile, calcolata sui precedenti dodici mesi, dell'importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dalla persona interessata, compreso qualsiasi agente di cui è pienamente responsabile, non superi 1 milione di EUR; questa condizione è valutata in base all'importo complessivo delle operazioni di pagamento previsto nel suo piano aziendale a meno che le autorità competenti non richiedano un adeguamento di tale piano;

a)

la media mensile, calcolata sui precedenti 12 mesi, dell'importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite o disposte dalla persona interessata, compreso qualsiasi agente di cui è pienamente responsabile, non superi 1 milione di EUR; questa condizione è valutata in base all'importo complessivo delle operazioni di pagamento previsto nel suo piano aziendale a meno che le autorità competenti non richiedano un adeguamento di tale piano;

Emendamento 83

Proposta di direttiva

Articolo 31 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Gli Stati membri garantiscono che alle persone fisiche siano fornite adeguate informazioni concernenti il trattamento dei dati personali conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli 10 e 11 della direttiva 95/46/CE e all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 45/2001.

Emendamento 84

Proposta di direttiva

Articolo 33 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Laddove il prestatore di servizi di pagamento possa addebitare delle spese per l'informazione in ottemperanza al paragrafo 2, siffatte spese sono adeguate e proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento.

3.   Laddove il prestatore di servizi di pagamento possa addebitare delle spese per l'informazione in ottemperanza al paragrafo 2, siffatte spese sono ragionevoli e proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento.

Emendamento 85

Proposta di direttiva

Articolo 33 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Gli Stati membri garantiscono che i consumatori che trasferiscono il proprio conto di pagamento possano ricevere, su richiesta, la registrazione su supporto durevole delle operazioni effettuate sul precedente conto di pagamento da parte del prestatore di servizi di pagamento trasferente a un costo ragionevole.

Emendamento 86

Proposta di direttiva

Articolo 34

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono prevedere che sia a carico del prestatore di servizi di pagamento l'onere di dimostrare che si è attenuto ai requisiti sull'informazione di cui al presente titolo

Gli Stati membri prevedono che sia a carico del prestatore di servizi di pagamento l'onere di dimostrare che si è attenuto ai requisiti sull'informazione di cui al presente titolo.

Emendamento 87

Proposta di direttiva

Articolo 37 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri esigono che prima che l'utente di servizi di pagamento sia vincolato da un contratto o offerta di servizio di pagamento singolo, il prestatore di servizi di pagamento renda disponibili all'utente di servizi di pagamento, in modo facilmente accessibile, le informazioni e le condizioni di cui all'articolo 38. Su richiesta dell'utente di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento fornisce le informazioni e le condizioni su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile, in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale viene prestato il servizio di pagamento o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti.

1.   Gli Stati membri esigono che prima che l'utente di servizi di pagamento sia vincolato da un contratto o offerta di servizio di pagamento singolo, il prestatore di servizi di pagamento renda disponibili all'utente di servizi di pagamento, in modo facilmente accessibile, le informazioni e le condizioni di cui all'articolo 38 per quanto riguarda i propri servizi . Su richiesta dell'utente di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento fornisce le informazioni e le condizioni su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile, in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale viene prestato il servizio di pagamento o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti.

Emendamento 88

Proposta di direttiva

Articolo 37 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Gli Stati membri esigono che, qualora un ordine di pagamento sia disposto da un terzo prestatore di servizi di pagamento, questi metta a disposizione dell'utente di servizi di pagamento le informazioni e le condizioni di cui all'articolo 38. Le informazioni e le condizioni sono redatte in forma chiara e comprensibile in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale viene prestato il servizio di pagamento o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti.

Emendamento 89

Proposta di direttiva

Articolo 38 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri assicurano che, per quanto riguarda i servizi di ordine di pagamento, il terzo prestatore di servizi di pagamento comunichi al pagatore le informazioni relative al servizio offerto e alle persone da contattare presso questo terzo prestatore.

2.   Gli Stati membri assicurano che, per quanto riguarda i servizi di ordine di pagamento, il terzo prestatore di servizi di pagamento , prima di disporre l'ordine, comunichi al pagatore le seguenti informazioni chiare e complete:

 

a)

le persone da contattare e il numero di iscrizione del terzo prestatore di servizi di pagamento nonché il nome dell'autorità di vigilanza competente;

 

b)

se del caso, il termine massimo per la procedura di disposizione del pagamento;

 

c)

tutte le eventuali spese dovute dall'utente di servizi di pagamento al terzo prestatore di servizi di pagamento e, se del caso, la suddivisione delle spese;

 

d)

se del caso, il tasso di cambio effettivo o di riferimento da applicare.

Emendamento 90

Proposta di direttiva

Articolo 39 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Immediatamente dopo aver disposto un ordine di pagamento su richiesta del pagatore, il terzo prestatore di servizi di pagamento fornisce a quest'ultimo o mette a sua disposizione le seguenti informazioni e, se del caso, fa lo stesso per il beneficiario:

Immediatamente dopo aver disposto un ordine di pagamento su richiesta del pagatore, il terzo prestatore di servizi di pagamento fornisce a quest'ultimo le seguenti informazioni in modo chiaro e non ambiguo e, se del caso, fa lo stesso per il beneficiario:

Emendamento 91

Proposta di direttiva

Articolo 39 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

la conferma del buon esito della trasmissione dell' ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore;

a)

la conferma del buon esito della trasmissione dell' operazione di pagamento al prestatore di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto del pagatore;

Emendamento 92

Proposta di direttiva

Articolo 39 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

se del caso, l'importo di tutte le spese relative all 'operazione di pagamento ed eventualmente la suddivisione delle stesse .

d)

se del caso, l'importo di tutte le spese dovute al terzo prestatore di servizi di pagamento per l 'operazione di pagamento , da dettagliare singolarmente .

Emendamento 93

Proposta di direttiva

Articolo 39 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi in materia di protezione dei dati applicabili al terzo prestatore di servizi di pagamento e al beneficiario.

Emendamento 94

Proposta di direttiva

Articolo 41 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Immediatamente dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce a quest'ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all'articolo 37, paragrafo 1, le seguenti informazioni:

Immediatamente dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto fornisce al pagatore o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all'articolo 37, paragrafo 1, le seguenti informazioni riguardo ai propri servizi :

Emendamento 95

Proposta di direttiva

Articolo 42 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Immediatamente dopo l'esecuzione di un'operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario fornisce a quest'ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all'articolo 37, paragrafo 1, tutte le seguenti informazioni:

Immediatamente dopo l'esecuzione di un'operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario fornisce a quest'ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all'articolo 37, paragrafo 1, tutte le seguenti informazioni riguardo ai propri servizi, qualora ne disponga personalmente :

Emendamento 96

Proposta di direttiva

Articolo 44 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri esigono che, in tempo utile prima che l'utente di servizi di pagamento sia vincolato da un contratto quadro o da un'offerta, il prestatore di servizi di pagamento gli fornisca su supporto cartaceo o altro supporto durevole le informazioni e le condizioni di cui all'articolo 45. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile, in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale viene prestato il servizio di pagamento o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti.

1.   Gli Stati membri esigono che, in tempo utile prima che l'utente di servizi di pagamento sia vincolato da un contratto quadro o da un'offerta, il prestatore di servizi di pagamento metta a disposizione o, su richiesta dell'utente di servizi di pagamento, fornisca a quest'ultimo su supporto cartaceo o altro supporto durevole le informazioni e le condizioni di cui all'articolo 45. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile, in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale viene prestato il servizio di pagamento o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti.

Emendamento 97

Proposta di direttiva

Articolo 45 — punto 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

а)

una descrizione delle caratteristiche principali del servizio di pagamento da prestare;

а)

una descrizione chiara delle caratteristiche principali del servizio di pagamento da prestare;

Emendamento 98

Proposta di direttiva

Articolo 45 — punto 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

la forma e la procedura per dare il consenso a disporre o eseguire un'operazione di pagamento e la revoca di tale consenso in conformità degli articoli 57 e 71;

c)

la forma e la procedura per dare il consenso a disporre un ordine di pagamento o eseguire un'operazione di pagamento e la revoca di tale consenso in conformità degli articoli 57 e 71;

Emendamento 99

Proposta di direttiva

Articolo 45 — punto 6 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

se così convenuto, l'informazione che le modifiche delle condizioni si ritengono accettate dall'utente di servizi di pagamento conformemente all'articolo 47 a meno che questi non notifichi al prestatore di servizi di pagamento che non le accetta prima della data proposta per la loro entrata in vigore;

a)

se così convenuto, salvo laddove le modifiche siano chiaramente e inequivocabilmente più favorevoli agli utenti di servizi di pagamento a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, l'informazione che le modifiche delle condizioni si ritengono accettate dall'utente di servizi di pagamento conformemente all'articolo 47 a meno che questi non notifichi al prestatore di servizi di pagamento che non le accetta prima della data proposta per la loro entrata in vigore , ferma restando l'inefficacia di tale notifica laddove le modifiche siano chiaramente e inequivocabilmente più favorevoli agli utenti di servizi di pagamento ;

Emendamento 100

Proposta di direttiva

Articolo 47 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Qualsiasi modifica del contratto quadro nonché delle informazioni e delle condizioni di cui all'articolo 45, è proposta dal prestatore di servizi di pagamento secondo le modalità di cui all'articolo 44, paragrafo 1, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista.

1.   Qualsiasi modifica del contratto quadro che non sia chiaramente e inequivocabilmente più favorevole agli utenti di servizi di pagamento nonché delle informazioni e delle condizioni di cui all'articolo 45, è proposta dal prestatore di servizi di pagamento secondo le modalità di cui all'articolo 44, paragrafo 1, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista.

Emendamento 101

Proposta di direttiva

Articolo 47 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le modifiche dei tassi d'interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso a condizione che tale diritto sia concordato nel contratto quadro e che le modifiche si basino sui tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti in conformità dell'articolo 45, punto 3, lettere b) e c). L'utente di servizi di pagamento è informato di qualsiasi modifica del tasso d'interesse quanto prima e secondo le modalità previste all'articolo 44, paragrafo 1, a meno che le parti non abbiano concordato una frequenza specifica o una modalità secondo cui l'informazione deve essere fornita o resa disponibile. Tuttavia le modifiche dei tassi d'interesse o di cambio che sono più favorevoli agli utenti di servizi di pagamento possono essere applicate senza preavviso.

2.   Le modifiche dei tassi d'interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso a condizione che tale diritto sia concordato nel contratto quadro e che le modifiche dei tassi d'interesse o di cambio si basino sui tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti in conformità dell'articolo 45, punto 3, lettere b) e c). L'utente di servizi di pagamento è informato di qualsiasi modifica del tasso d'interesse quanto prima e secondo le modalità previste all'articolo 44, paragrafo 1, a meno che le parti non abbiano concordato una frequenza specifica o una modalità secondo cui l'informazione deve essere fornita o resa disponibile. Tuttavia le modifiche dei tassi d'interesse o di cambio che sono più favorevoli agli utenti di servizi di pagamento e le modifiche del contratto quadro che sono chiaramente e inequivocabilmente più favorevoli agli utenti di servizi di pagamento possono essere applicate senza preavviso.

Emendamento 102

Proposta di direttiva

Articolo 48 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il recesso da un contratto quadro concluso per una durata superiore ai 12 mesi o per una durata indefinita non comporta spese per l'utente dei servizi di pagamento dopo la scadenza di 12 mesi . In tutti gli altri casi le spese per lo scioglimento del contratto devono essere adeguate e in linea con i costi sostenuti.

2.   Il recesso da un contratto quadro non comporta spese per l'utente dei servizi di pagamento.

Emendamento 103

Proposta di direttiva

Articolo 50 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Un contratto quadro può includere la previsione che le informazioni di cui al paragrafo 1 debbano essere fornite o rese disponibili periodicamente almeno una volta al mese e secondo modalità convenute che permettano al pagatore di conservare e riprodurre le informazioni immutate.

2.   Un contratto quadro include la previsione che le informazioni di cui al paragrafo 1 debbano essere fornite o rese disponibili periodicamente almeno una volta al mese , a titolo gratuito e secondo modalità convenute che permettano al pagatore di conservare e riprodurre le informazioni immutate.

Emendamento 104

Proposta di direttiva

Articolo 50 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Tuttavia, gli Stati membri possono imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire informazioni su supporto cartaceo una volta al mese a titolo gratuito.

3.   Tuttavia, gli Stati membri possono imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire informazioni su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole una volta al mese a titolo gratuito.

Emendamento 105

Proposta di direttiva

Articolo 51 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

il riferimento che consente al beneficiario di individuare l'operazione di pagamento e , ove opportuno, il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l'operazione di pagamento;

a)

il riferimento che consente al beneficiario di individuare l'operazione di pagamento e il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l'operazione di pagamento;

Emendamento 106

Proposta di direttiva

Articolo 51 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Tuttavia, gli Stati membri possono imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire informazioni su supporto cartaceo una volta al mese a titolo gratuito.

3.   Tuttavia, gli Stati membri possono imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire informazioni su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole una volta al mese a titolo gratuito.

Emendamento 107

Proposta di direttiva

Articolo 52 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Se un servizio di conversione valutaria è proposto prima di disporre l'operazione di pagamento e se tale servizio è proposto presso il punto di vendita o dal beneficiario, la parte che propone il servizio di conversione valutaria al pagatore comunica a quest'ultimo tutte le spese, nonché il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione.

2.   Se un servizio di conversione valutaria è proposto prima di disporre l'operazione di pagamento e se tale servizio è proposto presso uno sportello automatico o il punto di vendita o dal beneficiario, la parte che propone il servizio di conversione valutaria al pagatore comunica a quest'ultimo tutte le spese, nonché il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione.

Emendamento 108

Proposta di direttiva

Articolo 53 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.     Qualora, per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento, un prestatore di servizi di pagamento o un terzo imponga una spesa, esso informa in proposito l'utente dei servizi di pagamento prima di disporre l'operazione di pagamento.

soppresso

Emendamento 109

Proposta di direttiva

Articolo 53 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Qualora un prestatore di servizi di pagamento abbia il diritto di trasferire i costi per terzi al pagatore, quest'ultimo non è obbligato a pagarli se il loro importo totale non gli è stato comunicato prima di disporre l'operazione di pagamento.

Emendamento 110

Proposta di direttiva

Articolo 55 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il prestatore di servizi di pagamento non può addebitare all'utente dei servizi di pagamento le spese per l'adempimento dei suoi obblighi di informazione o l'adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente titolo, salve le diverse previsioni di cui all'articolo 70, paragrafo 1, all'articolo 71, paragrafo 5, e all'articolo 79, paragrafo 2. Le spese sono concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e sono adeguate e conformi ai costi reali sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento.

1.   Il prestatore di servizi di pagamento non può addebitare all'utente dei servizi di pagamento le spese per l'adempimento dei suoi obblighi di informazione o l'adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente titolo, salve le diverse previsioni di cui all'articolo 70, paragrafo 1, all'articolo 71, paragrafo 5, e all'articolo 79, paragrafo 2. Le spese sono concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e sono adeguate e conformi ai costi reali sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento comunica, su richiesta, il costo reale dell'operazione di pagamento.

Emendamento 111

Proposta di direttiva

Articolo 55 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Il prestatore di servizi di pagamento non impedisce al beneficiario di imporre una spesa o di proporre una riduzione al pagatore o di orientarlo in altri modi verso l'uso di un determinato strumento di pagamento. In ogni caso le spese addebitate non superano i costi sostenuti dal beneficiario per l'utilizzo dello specifico strumento di pagamento.

3.   Il prestatore di servizi di pagamento non impedisce al beneficiario di imporre una spesa o di proporre una riduzione al pagatore o di orientarlo in altri modi verso l'uso di un determinato strumento di pagamento. In ogni caso le spese addebitate non superano i costi diretti sostenuti dal beneficiario per l'utilizzo dello specifico strumento di pagamento.

Emendamento 112

Proposta di direttiva

Articolo 55 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri possono prevedere che il beneficiario possa non imporre alcuna spesa per l'utilizzo di uno strumento di pagamento.

Emendamento 113

Proposta di direttiva

Articolo 57 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento è dato nella forma convenuta tra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento. Il consenso può anche essere dato direttamente o indirettamente tramite il beneficiario. Il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento si ritiene accordato anche qualora il pagatore autorizzi un terzo prestatore di servizi di pagamento a disporre l 'operazione di pagamento con il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto.

2.   Il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento (compresi gli addebiti diretti) è dato nella forma convenuta tra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento. Il consenso può anche essere dato direttamente o indirettamente tramite il beneficiario. Il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento si ritiene accordato anche qualora il pagatore autorizzi un terzo prestatore di servizi di pagamento a disporre un 'operazione di pagamento con un prestatore di servizi di pagamento presso cui è radicato un conto detenuto dal pagatore .

Emendamento 114

Proposta di direttiva

Articolo 58 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Accesso del terzo prestatore di servizi di pagamento alle informazioni sui conti di pagamento e suo utilizzo delle informazioni

Accesso del terzo prestatore di servizi di pagamento e dei terzi emittenti di strumenti di pagamento alle informazioni sui conti di pagamento e loro utilizzo delle informazioni

Emendamento 115

Proposta di direttiva

Articolo 58 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri provvedono affinché un pagatore abbia il diritto di avvalersi di un terzo prestatore di servizi di pagamento per ottenere servizi di pagamento che consentano di accedere a conti di pagamento a norma del punto 7 dell'allegato I.

1.   Gli Stati membri provvedono affinché un pagatore , purché detentore di un conto di pagamento accessibile tramite on-line banking, abbia il diritto di avvalersi di un terzo prestatore di servizi di pagamento autorizzato per ottenere servizi di pagamento che consentano di accedere a conti di pagamento a norma del punto 7 dell'allegato I. Gli Stati membri provvedono affinché un pagatore abbia il diritto di avvalersi di un terzo emittente di strumenti di pagamento autorizzato per ottenere uno strumento di pagamento che consenta di eseguire operazioni di pagamento.

Emendamento 116

Proposta di direttiva

Articolo 58 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Il prestatore di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto non nega l'accesso, quale definito nel presente articolo, al terzo prestatore di servizi di pagamento o al terzo emittente di strumenti di pagamento se quest'ultimo è stato autorizzato a eseguire un determinato pagamento per conto del pagatore, a condizione che il pagatore abbia dato il suo consenso esplicito in conformità dell'articolo 57.

Emendamento 117

Proposta di direttiva

Articolo 58 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     Il beneficiario che offre ai pagatori la facoltà di avvalersi di terzi prestatori di servizi di pagamento o di terzi emittenti di strumenti di pagamento fornisce in modo inequivocabile ai pagatori informazioni relative a tale o tali terzi prestatori di servizi di pagamento, compresi il relativo numero d'iscrizione e il nome dell'autorità di vigilanza competente.

Emendamento 118

Proposta di direttiva

Articolo 58 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Se è stato autorizzato dal pagatore a prestare servizi di pagamento a norma del paragrafo 1, il terzo prestatore di servizi di pagamento rispetta gli obblighi seguenti:

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 119

Proposta di direttiva

Articolo 58 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

assicurare che le caratteristiche di sicurezza personalizzate dell'utente dei servizi di pagamento non siano accessibili ad altri;

a)

assicurare che le credenziali di sicurezza personalizzate dell'utente dei servizi di pagamento non siano accessibili ad altri;

Emendamento 120

Proposta di direttiva

Articolo 58 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

autenticarsi in modo inequivocabile presso il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto del titolare del conto.

b)

ogniqualvolta sia disposto un pagamento o siano raccolte informazioni sui conti, autenticarsi in modo inequivocabile presso il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento dove è radicato il conto del titolare del conto;

Emendamento 121

Proposta di direttiva

Articolo 58 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

non conservare dati sensibili relativi ai pagamenti o alle credenziali di sicurezza personalizzate dell'utente dei servizi di pagamento.

c)

non conservare credenziali di sicurezza personalizzate dell'utente dei servizi di pagamento;

Emendamento 122

Proposta di direttiva

Articolo 58 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

non utilizzare i dati per fini diversi da quelli esplicitamente richiesti dal pagatore.

Emendamento 123

Proposta di direttiva

Articolo 58 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Qualora il pagatore abbia dato il consenso affinché un terzo emittente di strumenti di pagamento che gli ha fornito uno strumento di pagamento ottenga informazioni sulla disponibilità di fondi sufficienti per una determinata operazione di pagamento su un conto di pagamento specifico detenuto dal pagatore, il prestatore di servizi di pagamento presso cui è radicato tale conto fornisce dette informazioni al terzo emittente di strumenti di pagamento non appena ricevuto l'ordine di pagamento del pagatore. Le informazioni sulla disponibilità di fondi sufficienti consistono in una semplice risposta affermativa o negativa e non nella dichiarazione del saldo del conto, a norma della direttiva 95/46/CE.

Emendamento 124

Proposta di direttiva

Articolo 58 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto trattano gli ordini di pagamento trasmessi mediante i servizi di un terzo prestatore di servizi di pagamento senza discriminazioni rispetto agli ordini di pagamento trasmessi direttamente dal pagatore, se non per motivi obiettivi in termini di scadenze e priorità.

4.   I prestatori di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto trattano gli ordini di pagamento trasmessi mediante i servizi di un terzo prestatore di servizi di pagamento o da un terzo emittente di strumenti di pagamento senza discriminazioni rispetto agli ordini di pagamento trasmessi direttamente dal pagatore, se non per motivi obiettivi , in particolare in termini di scadenze e priorità o di spese .

Emendamento 125

Proposta di direttiva

Articolo 58 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     I terzi prestatori di servizi di pagamento non sono tenuti a entrare in rapporti contrattuali con i prestatori di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto nell'ambito della disposizione dell'ordine di pagamento o dei servizi di informazione sui conti.

Emendamento 126

Proposta di direttiva

Articolo 58 — paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter.     Gli Stati membri assicurano che, una volta definiti e messi in atto gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri tra il prestatore di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto del cliente e i terzi prestatori di servizi di pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 94 bis, l'utente dei servizi di pagamento possa avvalersi della soluzione tecnologica più sicura e all'avanguardia nel disporre operazioni di pagamento elettronico attraverso terzi prestatori di servizi di pagamento.

Emendamento 127

Proposta di direttiva

Articolo 59

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 59

soppresso

Accesso del terzo emittente di strumenti di pagamento alle informazioni sui conti di pagamento e suo utilizzo delle informazioni

 

1.     Gli Stati membri provvedono affinché un pagatore abbia il diritto di avvalersi di un terzo emittente di strumenti di pagamento per ottenere servizi di carte di pagamento.

 

2.     Se il pagatore ha dato il consenso affinché un terzo emittente di strumenti di pagamento che gli ha fornito uno strumento di pagamento ottenga informazioni sulla disponibilità di fondi sufficienti per una determinata operazione di pagamento su un conto di pagamento specifico detenuto dal pagatore, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento di tale conto fornirà dette informazioni al terzo emittente di strumenti di pagamento non appena ricevuto l'ordine di pagamento del pagatore.

 

3.     I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto trattano gli ordini di pagamento trasmessi mediante i servizi di un terzo emittente di strumenti di pagamento senza discriminazioni rispetto agli ordini di pagamento trasmessi direttamente dal pagatore, se non per motivi obiettivi in termini di scadenze e priorità.

 

Emendamento 128

Proposta di direttiva

Articolo 61 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), non appena riceva uno strumento di pagamento, l'utente di servizi di pagamento adotta in particolare tutte le ragionevoli misure per proteggerne le caratteristiche di sicurezza personalizzate. Gli obblighi di diligenza degli utenti di servizi di pagamento non devono ostacolare l'uso degli strumenti e dei servizi di pagamento autorizzati ai sensi della presente direttiva.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), non appena riceva uno strumento di pagamento, l'utente di servizi di pagamento adotta in particolare tutte le ragionevoli misure per proteggerne le credenziali di sicurezza personalizzate. Gli obblighi di diligenza degli utenti di servizi di pagamento non devono ostacolare l'uso degli strumenti e dei servizi di pagamento autorizzati ai sensi della presente direttiva.

Emendamento 129

Proposta di direttiva

Articolo 62 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

assicurare che le caratteristiche di sicurezza personalizzate di uno strumento di pagamento siano accessibili solo all'utente di servizi di pagamento abilitato ad utilizzare lo strumento stesso, salvi restando gli obblighi imposti all'utente di servizi di pagamento di cui all'articolo 61;

a)

assicurare che le credenziali di sicurezza personalizzate di uno strumento di pagamento siano effettivamente sicure e accessibili solo all'utente di servizi di pagamento abilitato ad utilizzare lo strumento stesso, salvi restando gli obblighi imposti all'utente di servizi di pagamento di cui all’articolo 61;

Emendamento 130

Proposta di direttiva

Articolo 62 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il prestatore di servizi di pagamento sostiene il rischio dell'invio al pagatore di uno strumento di pagamento o delle eventuali caratteristiche di sicurezza personalizzate del medesimo.

2.   Il prestatore di servizi di pagamento sostiene il rischio dell'invio al pagatore di uno strumento di pagamento o delle eventuali credenziali di sicurezza personalizzate del medesimo.

Emendamento 131

Proposta di direttiva

Articolo 63 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Se è coinvolto un terzo prestatore di servizi di pagamento, l'utente dei servizi di pagamento ottiene la rettifica dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto anche a norma del paragrafo 1 del presente articolo, fatti salvi l'articolo 65, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 1.

2.   Se l'utente di servizi di pagamento ha scelto di avvalersi di un terzo prestatore di servizi di pagamento, egli ne informa quest'ultimo e lo comunica al prestatore di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto . L'utente dei servizi di pagamento ottiene la rettifica dal prestatore di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto a norma del paragrafo 1 del presente articolo, fatto salvo l'articolo 80, paragrafo 1.

Emendamento 132

Proposta di direttiva

Articolo 63 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     L'utente dei servizi di pagamento segnala al proprio prestatore di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto qualsiasi incidente di cui sia a conoscenza che gli arrechi pregiudizio nel contesto del suo valersi di un terzo prestatore di servizi di pagamento o di un terzo emittente di strumenti di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto comunica alle autorità nazionali competenti gli eventuali incidenti verificatisi. Le autorità nazionali competenti seguono quindi le procedure stabilite dall'ABE, in stretta cooperazione con la BCE, come indicato all'articolo 85.

Emendamento 133

Proposta di direttiva

Articolo 64 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri dispongono che, qualora l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che l'operazione di pagamento non è stata correttamente eseguita, spetti al prestatore di servizi di pagamento e, se coinvolto e a seconda dei casi , al terzo prestatore di servizi di pagamento fornire la prova del fatto che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti.

1.   Gli Stati membri dispongono che, qualora l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che l'operazione di pagamento non è stata correttamente eseguita, spetti al prestatore di servizi di pagamento e, se coinvolto, al terzo prestatore di servizi di pagamento fornire la prova del fatto che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti.

Emendamento 134

Proposta di direttiva

Articolo 64 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Se l'operazione di pagamento è stata disposta mediante un terzo prestatore di servizi di pagamento spetta a quest'ultimo dimostrare che l'operazione di pagamento non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti riguardanti il servizio di pagamento di cui è incaricato.

Se l' utente dei servizi di pagamento dispone l'operazione di pagamento mediante un terzo prestatore di servizi di pagamento spetta a quest'ultimo dimostrare che l'operazione di pagamento è stata autenticata e accuratamente registrata, e che non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti riguardanti il servizio di pagamento di cui è incaricato.

Emendamento 135

Proposta di direttiva

Articolo 64 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Quando l'utente di un servizio di pagamento nega di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso se del caso il terzo prestatore di servizi di pagamento, non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione di pagamento sia stata autorizzata dal pagatore né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, con negligenza grave o intenzionalmente, a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 61.

2.   Quando l'utente di un servizio di pagamento nega di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso se del caso il terzo prestatore di servizi di pagamento, non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione di pagamento sia stata autorizzata dal pagatore né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, con negligenza grave o intenzionalmente, a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 61. In simili casi, semplici supposizioni prive di ulteriori elementi di prova oltre all'utilizzo registrato dello strumento di pagamento non si considerano prove ammissibili contro l'utente di servizi di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento, compreso se del caso il terzo prestatore di servizi di pagamento, fornisce gli elementi di prova per dimostrare la frode o negligenza grave da parte del pagatore.

Emendamento 136

Proposta di direttiva

Articolo 65 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri assicurano che, fatto salvo l'articolo 63, nel caso di un'operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsi senza indugio al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata e, se del caso, riporti il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo. Essi assicurano inoltre che la data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non sia successiva alla data di addebito dell'importo

1.   Gli Stati membri assicurano che, fatto salvo l'articolo 63, nel caso di un'operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsi al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata entro 24 ore dal momento in cui ha notato l'operazione o ne ha ricevuto notifica e, se del caso, riporti il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo. Essi assicurano inoltre che la data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non sia successiva alla data di addebito dell'importo

Emendamento 137

Proposta di direttiva

Articolo 65 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Se è coinvolto un terzo prestatore di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto rimborsa l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo. Può essere applicata una compensazione finanziaria del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto da parte del terzo prestatore di servizi di pagamento.

2.   Se è coinvolto un terzo prestatore di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto rimborsa l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo. Se il terzo prestatore di servizi di pagamento non è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'operazione di pagamento non autorizzata, egli provvede a compensare, entro un giorno lavorativo, il prestatore di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto per i ragionevoli costi che ha dovuto sostenere a causa del rimborso al pagatore, compreso l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata .

Emendamento 138

Proposta di direttiva

Articolo 66 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   In deroga all'articolo 65 il pagatore può essere obbligato a sopportare, a concorrenza massima di 50 EUR, la perdita relativa ad operazioni di pagamento non autorizzate derivante dall'uso di uno strumento di pagamento smarrito o rubato o dall'appropriazione indebita di uno strumento di pagamento.

1.   In deroga all'articolo 65 il pagatore può essere obbligato a sopportare, a concorrenza massima di 50 EUR o di un importo equivalente in un'altra valuta nazionale , la perdita relativa ad operazioni di pagamento non autorizzate derivante dall'uso di uno strumento di pagamento smarrito o rubato o dall'appropriazione indebita di uno strumento di pagamento. Tale disposizione non si applica se lo smarrimento, il furto o l'appropriazione indebita di uno strumento di pagamento non potevano essere notati dal pagatore prima del pagamento.

Emendamento 139

Proposta di direttiva

Articolo 66 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     In stretta cooperazione con la BCE e previa consultazione del gruppo consultivo di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis, l'ABE emana, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti indirizzati ai prestatori di servizi di pagamento riguardanti l'interpretazione e l'applicazione pratica del concetto di «negligenza grave» in questo contesto. Tali orientamenti sono emanati entro [inserire la data — 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] e, se necessario, sono aggiornati periodicamente.

Emendamento 140

Proposta di direttiva

Articolo 66 — paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.     Se il pagatore non ha agito in modo fraudolento o non è inadempiente agli obblighi a lui incombenti di cui all'articolo 61, gli Stati membri possono ridurre la responsabilità di cui al paragrafo 1 tenendo conto, in particolare, della natura delle caratteristiche di sicurezza personalizzate dello strumento di pagamento e delle circostanze dello smarrimento, del furto o dell'appropriazione indebita.

Emendamento 141

Proposta di direttiva

Articolo 66 — paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quater.     Il pagatore non sopporta alcuna conseguenza finanziaria derivante dall'uso di uno strumento di pagamento smarrito, rubato o oggetto di appropriazione indebita se il conseguente pagamento non autorizzato è stato reso possibile da un metodo o una violazione di sicurezza già noti e documentati e se il prestatore di servizi di pagamento non ha apportato miglioramenti ai sistemi di sicurezza al fine di impedire in modo efficace ulteriori attacchi di quel tipo, salvo che il pagatore stesso abbia agito in modo fraudolento.

Emendamento 142

Proposta di direttiva

Articolo 67 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento, è a carico del pagatore l'onere di dimostrare il rispetto di tali condizioni.

Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento, il pagatore fornisce elementi fattuali relativi a tali condizioni.

Emendamento 143

Proposta di direttiva

Articolo 67 — paragrafo 1 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Il rimborso corrisponde all'intero importo dell'operazione di pagamento eseguita. Ciò implica che la data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non è successiva alla data di addebito dell'importo.

soppresso

Emendamento 144

Proposta di direttiva

Articolo 67 — paragrafo 1 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Nel caso di addebiti diretti il pagatore gode di un diritto di rimborso incondizionato entro i termini stabiliti all'articolo 68 , salvo se il beneficiario abbia già adempiuto agli obblighi contrattuali e il pagatore abbia già ricevuto i servizi o consumato i beni . Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento, spetta al beneficiario provare che sono soddisfatte le condizioni di cui al terzo comma.

Gli Stati membri assicurano che, oltre al diritto di cui al paragrafo 1, nel caso di addebiti diretti il pagatore goda di un diritto di rimborso incondizionato entro i termini stabiliti all'articolo 68.

Emendamento 145

Proposta di direttiva

Articolo 67 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Il rimborso corrisponde all'intero importo dell'operazione di pagamento eseguita. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non è successiva alla data di addebito dell'importo. L'esecuzione del rimborso di un pagamento non incide, di per sé, sul credito sottostante legittimamente vantato dal beneficiario.

Emendamento 146

Proposta di direttiva

Articolo 67 — paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.     Gli Stati membri possono concedere ai rispettivi prestatori di servizi di pagamento la possibilità di offrire, a seconda dei loro sistemi di addebito diretto, diritti di rimborso più favorevoli, a condizione che siano più vantaggiosi per il pagatore.

Emendamento 147

Proposta di direttiva

Articolo 67 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 67 bis

 

Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo

 

1.     Per quanto concerne le operazioni di pagamento il cui importo non sia noto al momento dell'acquisto, gli Stati membri fissano il massimale di fondi che possono essere bloccati sul conto di pagamento del pagatore e il periodo di tempo massimo in cui tali fondi possono essere bloccati dal beneficiario.

 

2.     Prima che abbia luogo l'operazione di pagamento, il beneficiario è tenuto a comunicare al pagatore se determinate disponibilità eccedenti l'ammontare dell'acquisto saranno bloccate sul suo conto di pagamento.

 

3.     Qualora disponibilità eccedenti l'ammontare dell'acquisto siano state bloccate sul conto di pagamento del pagatore, il suo prestatore di servizi di pagamento lo informa attraverso l'estratto conto.

Emendamento 148

Proposta di direttiva

Articolo 68 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri assicurano che il pagatore possa richiedere il rimborso di cui all'articolo 67 di un'operazione di pagamento autorizzata disposta dal beneficiario o per il suo tramite durante un periodo di otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati.

1.   Gli Stati membri assicurano che il pagatore possa richiedere il rimborso di cui all'articolo 67 di un'operazione di pagamento autorizzata disposta dal beneficiario o per il suo tramite durante un periodo di almeno otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati.

Emendamento 149

Proposta di direttiva

Articolo 69 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri assicurano che il momento della ricezione sia quello in cui un ordine di pagamento disposto direttamente dal pagatore o per suo conto da un terzo prestatore di servizi di pagamento o indirettamente dal beneficiario o per il suo tramite è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Se il momento della ricezione non cade in una giornata operativa per il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, l'ordine di pagamento è considerato ricevuto la giornata operativa successiva. Il prestatore di servizi di pagamento può stabilire un momento limite alla fine della giornata operativa oltre il quale gli ordini di pagamento ricevuti si considerano ricevuti le giornate operative successive.

1.   Gli Stati membri assicurano che il momento della ricezione sia quello in cui un ordine di pagamento disposto direttamente dal pagatore o per suo conto da un terzo prestatore di servizi di pagamento o indirettamente dal beneficiario o per il suo tramite è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Il momento della ricezione non può essere successivo a quello di addebito del conto del pagatore. Se il momento della ricezione non cade in una giornata operativa per il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, l'ordine di pagamento è considerato ricevuto la giornata operativa successiva. Il prestatore di servizi di pagamento può stabilire un momento limite alla fine della giornata operativa oltre il quale gli ordini di pagamento ricevuti si considerano ricevuti le giornate operative successive.

Emendamento 150

Proposta di direttiva

Articolo 70 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Qualora il prestatore di servizi di pagamento rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, se possibile, le relative ragioni e la procedura per correggere eventuali errori materiali che abbiano condotto al rifiuto sono notificati all'utente di servizi di pagamento, salvo se vietato da altre pertinenti disposizioni di diritto nazionale o dell'Unione.

1.   Qualora il prestatore di servizi di pagamento , compreso, se del caso, il terzo prestatore di servizi di pagamento, rifiuti di eseguire un ordine di pagamento o di disporre un'operazione di pagamento , il rifiuto e, se possibile, le relative ragioni e la procedura per correggere eventuali errori materiali che abbiano condotto al rifiuto sono notificati all'utente di servizi di pagamento, salvo se vietato da altre pertinenti disposizioni di diritto nazionale o dell'Unione.

Emendamento 151

Proposta di direttiva

Articolo 70 — paragrafo 1 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Il contratto quadro può comprendere la previsione che il prestatore di servizi di pagamento possa addebitare spese per detta notifica qualora il rifiuto fosse obiettivamente giustificato .

Il prestatore di servizi di pagamento non addebita alcuna spesa all'utente dei servizi di pagamento per detta notifica.

Emendamento 152

Proposta di direttiva

Articolo 73 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La presente sezione è applicabile ad altre operazioni di pagamento, a meno che non sia stato convenuto diversamente dall'utente di servizi di pagamento e dal prestatore di servizi di pagamento, salvo il caso dell'articolo 78 che non è a disposizione delle parti. Tuttavia, quando l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento convengono un termine superiore a quelli di cui all'articolo 74, per le operazioni di pagamento all'interno dell'Unione tale termine non può essere superiore a quattro giornate operative dal momento della ricezione conformemente all'articolo 69.

2.   La presente sezione è applicabile ad altre operazioni di pagamento, a meno che non sia stato convenuto diversamente dall'utente di servizi di pagamento e dal prestatore di servizi di pagamento, salvo il caso dell'articolo 78 che non è a disposizione delle parti. Tuttavia, quando l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento convengono un termine superiore a quelli di cui all'articolo 74, per le operazioni di pagamento all'interno dell'Unione tale termine non può essere superiore a quattro giornate operative o comunque al termine consentito in virtù di altri obblighi di legge contemplati dal diritto nazionale e dell'Unione, dal momento della ricezione conformemente all'articolo 69.

Emendamento 153

Proposta di direttiva

Articolo 74 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisca che, dal momento della ricezione ai sensi dell'articolo 69, l'importo dell'operazione di pagamento sia accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva. Questi termini possono essere prorogati di una ulteriore giornata operativa per operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo.

1.   Gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisca che, dal momento della ricezione ai sensi dell'articolo 69, l'importo dell'operazione di pagamento sia accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva. Il termine può essere prorogato di una ulteriore giornata operativa per operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo.

Emendamento 154

Proposta di direttiva

Articolo 79 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     Gli Stati membri si assicurano che, in caso di fallimento di un tentativo di recuperare i fondi ai sensi del paragrafo 3, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario errato sia tenuto a fornire al pagatore tutte le informazioni necessarie per contattare il destinatario dei fondi ed eventualmente ricorrere alla giustizia per recuperarli.

Emendamento 155

Proposta di direttiva

Articolo 80 — paragrafo 1 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o un terzo prestatore di servizi di pagamento è responsabile ai sensi del primo o del secondo comma, il prestatore di servizi di pagamento interessato risarcisce senza indugio al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se del caso, ripristina per il conto di pagamento sul quale era stato addebitato tale importo la situazione che sarebbe esistita se l'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non è successiva alla data di addebito dell'importo.

Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o un terzo prestatore di servizi di pagamento è responsabile ai sensi del primo o del secondo comma, il prestatore di servizi di pagamento interessato risarcisce senza indugio al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se del caso, ripristina per il conto di pagamento sul quale era stato addebitato tale importo la situazione che sarebbe esistita se l'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non è successiva alla data di addebito dell'importo. Laddove ciò non sia più tecnicamente possibile, il pagatore è anche risarcito per la perdita degli interessi.

Emendamento 156

Proposta di direttiva

Articolo 80 — paragrafo 1 — comma 6

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di non esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento per la quale l'ordine di pagamento è disposto dal pagatore, il prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dalla responsabilità ai sensi del presente paragrafo, si adopera senza indugio, su richiesta, per rintracciare l'operazione di pagamento ed informa il pagatore del risultato. Ciò non comporta spese per il pagatore.

In caso di non esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento per la quale l'ordine di pagamento è disposto dal pagatore, il prestatore di servizi di pagamento di quest'ultimo , indipendentemente dalla responsabilità ai sensi del presente paragrafo, si adopera senza indugio, su richiesta, per rintracciare l'operazione di pagamento ed informa il pagatore del risultato. Ciò non comporta spese per il pagatore.

Emendamento 157

Proposta di direttiva

Articolo 80 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Qualora un'operazione di pagamento sia disposta dal beneficiario o per il suo tramite, fatti salvi l'articolo 63, l'articolo 79, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 83, il prestatore di servizi di pagamento è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore conformemente all'articolo 74, paragrafo 3. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del presente comma, egli trasmette senza indugio l'ordine di pagamento in questione al prestatore di servizi di pagamento del pagatore. In caso di trasmissione tardiva dell'ordine di pagamento, la data valuta attribuita all'importo di questa operazione sul conto di pagamento del beneficiario non è successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

2.   Qualora un'operazione di pagamento sia disposta dal beneficiario o per il suo tramite, fatti salvi l'articolo 63, l'articolo 79, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 83, il prestatore di servizi di pagamento è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore conformemente all'articolo 74, paragrafo 3. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del presente comma, egli trasmette senza indugio l'ordine di pagamento in questione al prestatore di servizi di pagamento del pagatore. In caso di trasmissione tardiva dell'ordine di pagamento, la data valuta attribuita all'importo di questa operazione sul conto di pagamento del beneficiario non è successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta. Laddove ciò non sia più tecnicamente possibile, il pagatore è anche risarcito per la perdita degli interessi.

Emendamento 158

Proposta di direttiva

Articolo 80 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Inoltre, fatti salvi l'articolo 63, l'articolo 79, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 83, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, è responsabile nei confronti del beneficiario del trattamento dell'operazione di pagamento conformemente agli obblighi stabiliti dall'articolo 78. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del presente comma, egli assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. La data valuta attribuita all'importo di questa operazione sul conto di pagamento del beneficiario non è successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

Inoltre, fatti salvi l'articolo 63, l'articolo 79, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 83, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, è responsabile nei confronti del beneficiario del trattamento dell'operazione di pagamento conformemente agli obblighi stabiliti dall'articolo 78. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del presente comma, egli assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. La data valuta attribuita all'importo di questa operazione sul conto di pagamento del beneficiario non è successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta. Laddove ciò non sia più tecnicamente possibile, il pagatore è anche risarcito per la perdita degli interessi.

Emendamento 159

Proposta di direttiva

Articolo 80 — paragrafo 2 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di non esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento per la quale il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è responsabile ai sensi del primo e del secondo comma, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore. Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile in tal senso, egli tiene indenne, se del caso, il pagatore dell'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento inesatta non avesse avuto luogo, in ogni caso senza indugio. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non è successiva alla data di addebito dell'importo.

In caso di non esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento per la quale il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è responsabile ai sensi del primo e del secondo comma, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore. Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile in tal senso, egli tiene indenne, se del caso, il pagatore dell'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento inesatta non avesse avuto luogo, in ogni caso senza indugio. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non è successiva alla data di addebito dell'importo. Laddove ciò non sia più tecnicamente possibile, il pagatore è anche risarcito per la perdita degli interessi.

Emendamento 160

Proposta di direttiva

Articolo 80 — paragrafo 2 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di esecuzione tardiva di un pagamento, il pagatore può decidere che la data valuta attribuita all'importo di questa operazione sul conto di pagamento del beneficiario non sia successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

In caso di esecuzione tardiva di un pagamento, il pagatore può decidere che la data valuta attribuita all'importo di questa operazione sul conto di pagamento del beneficiario non sia successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta. Laddove ciò non sia più tecnicamente possibile, il pagatore è anche risarcito per la perdita degli interessi.

Emendamento 161

Proposta di direttiva

Articolo 82 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Qualora la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 80 sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento o ad un intermediario, tale prestatore di servizi di pagamento o intermediario risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o di importi versati ai sensi dell'articolo 80. È altresì prevista una compensazione qualora un prestatore di servizi di pagamento non si avvalga di un'autenticazione a due fattori del cliente.

1.   Qualora la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi degli articoli 65 e 80 sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento o ad un intermediario, tale prestatore di servizi di pagamento o intermediario risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o di importi versati ai sensi degli articoli 65 e 80. È altresì prevista una compensazione qualora un prestatore di servizi di pagamento non si avvalga di un'autenticazione a due fattori del cliente.

Emendamento 162

Proposta di direttiva

Articolo 82 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     L'ABE è incaricata di avviare e promuovere una mediazione vincolante per risolvere le controversie tra autorità competenti derivanti dall'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo.

Emendamento 163

Proposta di direttiva

Articolo 84 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Qualsiasi trattamento di dati di carattere personale ai fini della presente direttiva è effettuato in conformità della direttiva 95/46/CE, delle norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001.

1.     Gli Stati membri autorizzano il trattamento di dati di carattere personale da parte di sistemi di pagamento e dei prestatori di servizi di pagamento qualora ciò sia necessario per garantire la prevenzione, l'indagine e l'individuazione delle frodi nei pagamenti. Il trattamento di tali dati di carattere personale è effettuato in conformità della direttiva 95/46/CE, delle norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001.

Emendamento 164

Proposta di direttiva

Articolo 84 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     In sede di trattamento dei dati di carattere personale ai fini della presente direttiva si applicano i principi di necessità, proporzionalità, limitazione delle finalità e adeguatezza del periodo di conservazione.

Emendamento 165

Proposta di direttiva

Articolo 84 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     In particolare, qualunque prestatore, agente e utente che effettui un trattamento di dati di carattere personale consulta, tratta e conserva solo i dati di carattere personale necessari ai fini della prestazione dei servizi di pagamento di sua competenza.

Emendamento 166

Proposta di direttiva

Articolo 84 — paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater.     Il principio della tutela della vita privata fin dalla progettazione/per impostazione predefinita (privacy by design/privacy by default) è integrato in tutti i sistemi di trattamento dei dati sviluppati e utilizzati nel quadro della presente direttiva.

Emendamento 167

Proposta di direttiva

Articolo 84 — paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quinquies.     I documenti di cui all'articolo 5, lettera j), specificano, tra l'altro, anche le misure miranti al rispetto dei principi di sicurezza e riservatezza nonché all'attuazione del principio privacy by design/privacy by default.

Emendamento 168

Proposta di direttiva

Articolo 84 — paragrafo 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 sexies.     Lo sviluppo di standard e la garanzia di interoperabilità ai fini della presente direttiva sono basati su una valutazione dell'impatto sulla privacy atta a identificare i rischi associati alle singole opzioni tecniche disponibili e le possibili soluzioni per ridurre al minimo le minacce in termini di protezione dei dati.

Emendamento 169

Proposta di direttiva

Articolo 85 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I prestatori di servizi di pagamento sono soggetti alla direttiva [direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione] [OP: inserire il numero della direttiva una volta adottata] e in particolare agli obblighi di attuazione della gestione del rischio e di notifica degli incidenti di cui agli articoli 14 e 15 .

1.   I prestatori di servizi di pagamento istituiscono un quadro di misure di attenuazione e meccanismi di controllo adeguati per gestire i rischi operativi, compresi i rischi di sicurezza, relativi ai servizi di pagamento che prestano . Nell'ambito di tale quadro i prestatori di servizi di pagamento istituiscono e gestiscono procedure efficaci di gestione degli incidenti , anche per quanto concerne l'individuazione e la classificazione degli incidenti gravi .

Emendamento 170

Proposta di direttiva

Articolo 85 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    L'autorità designata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva [direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione] [OP: inserire il numero della direttiva una volta adottata] trasmette senza indugio all'autorità competente dello Stato membro d'origine e all'ABE le notifiche degli incidenti relativi alla sicurezza delle reti e dell'informazione ricevute da prestatori di servizi di pagamento.

2.    I prestatori di servizi di pagamento notificano senza indugio all'autorità competente dello Stato membro d'origine del prestatore di servizi di pagamento ogni incidente operativo grave, compresi gli incidenti riguardanti la sicurezza .

Emendamento 171

Proposta di direttiva

Articolo 85 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Al ricevimento della notifica l'autorità competente dello Stato membro di origine fornisce all'ABE, senza indebiti ritardi, i pertinenti dettagli dell'incidente.

Emendamento 172

Proposta di direttiva

Articolo 85 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Al ricevimento della notifica , e se necessario, l'ABE informa le autorità competenti degli altri Stati membri

3.   Al ricevimento della notifica l'ABE , in collaborazione con l'autorità competente dello Stato membro di origine, valuta la rilevanza dell'incidente e, sulla base di tale valutazione, informa le autorità competenti degli altri Stati membri.

Emendamento 173

Proposta di direttiva

Articolo 85 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     L'autorità nazionale competente agisce in un'ottica di prevenzione e, se necessario, di protezione della sicurezza immediata del sistema finanziario.

Emendamento 174

Proposta di direttiva

Articolo 85 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.    In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva [direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione] [OP: inserire il numero della direttiva una volta adottata], qualora l'incidente di sicurezza possa incidere sugli interessi finanziari degli utenti dei servizi di pagamento del prestatore di servizi di pagamento, quest'ultimo notifica senza indugio l'incidente agli utenti dei servizi di pagamento e li informa delle possibili misure che possono adottare per attenuare gli effetti negativi dell'incidente.

4.    Qualora l'incidente di sicurezza possa incidere sugli interessi finanziari degli utenti dei servizi di pagamento del prestatore di servizi di pagamento, quest'ultimo notifica senza indugio l'incidente agli utenti dei servizi di pagamento e li informa di tutte le misure disponibili che possono adottare per attenuare gli effetti negativi dell'incidente.

Emendamento 175

Proposta di direttiva

Articolo 85 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     In stretta collaborazione con la BCE e previa consultazione del gruppo consultivo di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis, l'ABE elabora orientamenti che specificano il quadro per la notifica degli incidenti gravi di cui ai precedenti paragrafi. Gli orientamenti specificano la portata e il trattamento delle informazioni che devono essere presentate, compresi i criteri di rilevanza degli incidenti e i modelli di notifica standard che assicurino la coerenza e l'efficienza del processo di notifica.

Emendamento 176

Proposta di direttiva

Articolo 85 — paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter.     Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento forniscano regolarmente alle autorità nazionali competenti e all'ABE i dati sulle frodi legate ai diversi metodi di pagamento.

Emendamento 177

Proposta di direttiva

Articolo 86 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi di pagamento forniscano su base annua all'autorità designata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva [direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione] [OP: inserire il numero della direttiva una volta adottata] informazioni aggiornate sulla valutazione dei rischi operativi e di sicurezza associati ai servizi di pagamento che essi forniscono e sull'adeguatezza delle misure di mitigazione e dei meccanismi di controllo messi in atto per affrontarli. L'autorità designata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva [direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione] [OP: inserire il numero della direttiva una volta adottata] trasmette senza indugio copia di tali informazioni all'autorità competente dello Stato membro di origine.

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi di pagamento forniscano su base annua all'autorità competente informazioni aggiornate e complete sulla valutazione dei rischi operativi e di sicurezza associati ai servizi di pagamento che essi forniscono e sull'adeguatezza delle misure di mitigazione e dei meccanismi di controllo messi in atto per affrontarli.

Emendamento 178

Proposta di direttiva

Articolo 86 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Fatti salvi gli articoli 14 e 15 della direttiva [direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione] [OP: inserire il numero della direttiva una volta adottata], l 'ABE elabora, in stretta collaborazione con la BCE, orientamenti relativi alla definizione, all'attuazione e al controllo delle misure di sicurezza, comprese se del caso le procedure di certificazione. L'ABE tiene conto, tra l'altro, delle norme e/o delle specifiche pubblicate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva [direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione] [OP: inserire il numero della direttiva una volta adottata] .

2.    L 'ABE elabora, in stretta collaborazione con la BCE, norme tecniche di attuazione relative alla definizione, all'attuazione e al controllo delle misure di sicurezza, comprese se del caso le procedure di certificazione. L'ABE tiene conto, tra l'altro, delle norme e/o delle specifiche pubblicate dalla Commissione e delle raccomandazioni dell'Eurosistema e della BCE in materia di sicurezza dei pagamenti in Internet definite dal forum «SecuRePay» .

 

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro …* .

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Emendamento 179

Proposta di direttiva

Articolo 86 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   L'ABE, in stretta cooperazione con la BCE, rivede gli orientamenti periodicamente e almeno ogni due anni;

3.   L'ABE, in stretta cooperazione con la BCE, rivede le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 2 periodicamente e almeno ogni due anni;

Emendamento 180

Proposta di direttiva

Articolo 86 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.    Fatti salvi gli articoli 14 e 15 della direttiva [direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione] [OP: inserire il numero della direttiva una volta adottata], l 'ABE emana degli orientamenti volti ad agevolare l'individuazione degli incidenti gravi da parte dei prestatori di servizi di pagamento e a precisare le circostanze in cui un istituto di pagamento è tenuto a notificare un incidente di sicurezza. Tali orientamenti sono emanati entro [inserire la data — due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] .

4.    L 'ABE coordina la condivisione delle informazioni nell'ambito dei rischi operativi e di sicurezza associati ai servizi di pagamento con le autorità competenti e la BCE .

Emendamento 181

Proposta di direttiva

Articolo 87 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Laddove un prestatore di servizi di pagamento presta i servizi di cui al punto 7 dell'allegato I, si autentica presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del titolare del conto.

2.   Laddove un prestatore di servizi di pagamento presta i servizi di cui al punto 7 dell'allegato I, si autentica dal prestatore di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto del titolare del conto conformemente agli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri quali definiti all'articolo 94 bis .

Emendamento 182

Proposta di direttiva

Articolo 87 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   In stretta cooperazione con la BCE, l'ABE emana, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti indirizzati ai prestatori di servizi di pagamento, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva, riguardanti le tecniche più avanzate di autenticazione del cliente e le eventuali deroghe all'uso dell'autenticazione a due fattori del cliente. Tali orientamenti sono emanati entro [inserire la data — due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] e, se necessario, sono aggiornati periodicamente.

3.   In stretta cooperazione con la BCE e previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati e del gruppo consultivo di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis , l'ABE emana, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti indirizzati ai prestatori di servizi di pagamento, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva, riguardanti le modalità di autenticazione dei terzi prestatori di servizi di pagamento dai prestatori di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto, le tecniche più avanzate di autenticazione del cliente e le eventuali deroghe all'uso dell'autenticazione a due fattori del cliente. Tali orientamenti entrano in vigore prima del…  (*4) e, se necessario, sono aggiornati periodicamente.

Emendamento 183

Proposta di direttiva

Articolo 88 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri assicurano che siano istituite procedure che consentano agli utenti di servizi di pagamento e ad altre parti interessate, incluse le associazioni dei consumatori, di presentare reclami alle autorità competenti in relazione a presunte violazioni da parte di prestatori di servizi di pagamento della presente direttiva.

1.   Gli Stati membri assicurano che siano istituite procedure che consentano agli utenti di servizi di pagamento e ad altre parti interessate, incluse le associazioni dei consumatori, di presentare reclami alle autorità competenti o alle autorità per la risoluzione alternativa delle controversie in relazione a presunte violazioni da parte di prestatori di servizi di pagamento della presente direttiva.

Emendamento 184

Proposta di direttiva

Articolo 89 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti chiamate a garantire e a sorvegliare l'effettiva osservanza della presente direttiva. Le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie a tale scopo. Esse sono indipendenti dai prestatori di servizi di pagamento. Esse sono autorità competenti ai sensi dell 'articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti chiamate a garantire e a sorvegliare l'effettiva osservanza della presente direttiva. Le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie a tale scopo. Esse sono indipendenti dai prestatori di servizi di pagamento. Esse sono autorità competenti quali definite all 'articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Emendamento 185

Proposta di direttiva

Articolo 89 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Alle autorità di cui al paragrafo 1 sono conferiti tutti i poteri necessari all'esercizio delle loro funzioni. Quando più di un'autorità competente è incaricata di garantire e di sorvegliare l'effettiva osservanza della presente direttiva, gli Stati membri assicurano che esse operino in stretta collaborazione per garantire l'efficace esercizio delle rispettive funzioni..

2.   Alle autorità di cui al paragrafo 1 sono conferiti tutti i poteri e tutte le risorse necessari all'esercizio delle loro funzioni.

Emendamento 186

Proposta di direttiva

Articolo 89 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Previa consultazione della BCE, l'ABE emana, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti indirizzati alle autorità competenti, riguardanti le procedure di reclamo da prendere in considerazione per garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni di cui al paragrafo 1 della presente direttiva. Tali orientamenti sono emanati entro il…  (*5) e, se necessario, sono aggiornati periodicamente.

Emendamento 187

Proposta di direttiva

Articolo 90 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento predispongano procedure adeguate ed efficaci per la risoluzione dei reclami degli utenti di servizi di pagamento aventi come oggetto diritti e obblighi derivanti dalla presente direttiva.

1.   Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento predispongano e applichino procedure adeguate ed efficaci per la risoluzione dei reclami degli utenti di servizi di pagamento aventi come oggetto diritti e obblighi derivanti dalla presente direttiva , nonché sorvegliano l'operato dei prestatori di servizi di pagamento a tale riguardo .

Emendamento 188

Proposta di direttiva

Articolo 90 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi di pagamento facciano il possibile per rispondere, per iscritto, ai reclami degli utenti di servizi di pagamento, affrontando tutte le questioni sollevate, entro un termine adeguato e al più tardi entro quindici giornate operative. In situazioni eccezionali, se il prestatore di servizi di pagamento non può rispondere entro quindici giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il consumatore otterrà una risposta definitiva. Tale termine non può in nessun caso superare 30 giornate operative supplementari.

2.   Gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi di pagamento facciano il possibile per rispondere, per iscritto, ai reclami degli utenti di servizi di pagamento, affrontando tutte le questioni sollevate, entro un termine adeguato e al più tardi entro quindici giornate operative. In situazioni eccezionali, se il prestatore di servizi di pagamento non può rispondere entro quindici giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il consumatore otterrà una risposta definitiva. Tale termine non può in nessun caso superare 15 giornate operative supplementari. Qualora uno Stato membro disponga di procedure più esaustive di risoluzione dei reclami disciplinate dall'autorità competente nazionale, possono essere applicate le norme di tale Stato membro.

Emendamento 189

Proposta di direttiva

Articolo 90 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 vanno formulate in modo accessibile facile, diretto, visibile e permanente sul sito web del prestatore di servizi di pagamento , se esistente, nelle condizioni generali dei contratti fra il prestatore di servizi di pagamento e l'utente di servizi di pagamento nonché sulle fatture e sulle ricevute relative ai suddetti contratti. Devono altresì precisare come ottenere maggiori informazioni sull'organismo di ricorso extragiudiziale pertinente e sulle condizioni per tale ricorso.

4.   Le informazioni di cui al paragrafo 3 devono essere formulate in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito web del professionista , se esistente, e se del caso nelle condizioni generali dei contratti di vendita o di servizi tra questo e un consumatore.

Emendamento 190

Proposta di direttiva

Articolo 91 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri vigilano affinché siano istituite, in conformità della pertinente legislazione nazionale e dell'Unione, procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie tra gli utenti e i prestatori di servizi di pagamento, aventi come oggetto diritti e obblighi derivanti dalla presente direttiva; per tali procedure si può ricorrere, se del caso, ad organismi esistenti. Gli Stati membri provvedono affinché tali procedure si applichino ai prestatori di servizi di pagamento e coprano anche le attività dei rappresentanti designati.

1.   Gli Stati membri vigilano affinché siano istituite, in conformità della pertinente legislazione nazionale e dell'Unione, procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale adeguate , indipendenti, imparziali, trasparenti ed efficaci per la risoluzione delle controversie tra gli utenti e i prestatori di servizi di pagamento, aventi come oggetto diritti e obblighi derivanti dalla presente direttiva; per tali procedure si può ricorrere, se del caso, ai competenti organismi esistenti. Gli Stati membri provvedono affinché tali procedure si applichino e siano accessibili tanto agli utenti quanto ai prestatori di servizi di pagamento e coprano anche le attività dei rappresentanti designati.

Emendamento 191

Proposta di direttiva

Articolo 91 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento aderiscano a uno o più organismi per la risoluzione alternativa delle controversie.

Emendamento 192

Proposta di direttiva

Articolo 91 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri dispongono che i soggetti di cui al paragrafo 1 collaborino per la risoluzione delle controversie transfrontaliere aventi come oggetto diritti e obblighi derivanti dalla presente direttiva.

2.   Gli Stati membri dispongono che i soggetti di cui al paragrafo 1 collaborino per la risoluzione delle controversie transfrontaliere aventi come oggetto diritti e obblighi derivanti dalla presente direttiva. Gli Stati membri assicurano che tali soggetti abbiano capacità sufficienti a partecipare in modo adeguato ed efficiente a tale collaborazione transfrontaliera.

Emendamento 193

Proposta di direttiva

Articolo 92 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     L'ABE emana orientamenti sulle sanzioni di cui al paragrafo 2 e garantisce che siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

Emendamento 194

Proposta di direttiva

Titolo V

Testo della Commissione

Emendamento

ATTI DELEGATI

ATTI DELEGATI E NORME TECNICHE

Emendamento 195

Proposta di direttiva

Articolo 93 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 93 bis

 

Norme tecniche

 

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino le condizioni per l'applicazione dei requisiti concernenti i fondi propri di cui agli articoli 7 e 8 e dei requisiti in materia di tutela di cui all'articolo 9.

 

L'ABE sottopone tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro …

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Emendamento 196

Proposta di direttiva

Articolo 94 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 93 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 93 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 197

Proposta di direttiva

Articolo 94 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 94 bis

 

Standard aperti di comunicazione comuni e sicuri

 

1.     In stretta collaborazione con la BCE e previa consultazione del gruppo consultivo di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis, l'ABE emana progetti di norme tecniche di regolamentazione nella forma di standard aperti di comunicazione comuni e sicuri per stabilire le modalità di comunicazione tra i prestatori di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto e i terzi prestatori di servizi di pagamento o i terzi emittenti di strumenti di pagamento.

 

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro …  (*6) .

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

 

2.     Gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri di cui al paragrafo 1 includono le specifiche tecniche e funzionali per la trasmissione delle informazioni e s'incentrano sull'ottimizzazione della sicurezza e dell'efficienza nella comunicazione.

 

3.     Gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri specificano in particolare, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 58 e 87, le modalità di autenticazione dei terzi prestatori di servizi di pagamento dai prestatori di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto e le modalità di notifica e informazione che i prestatori di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto devono seguire nei confronti dei terzi prestatori di servizi di pagamento.

 

4.     L'ABE, in stretta collaborazione con la BCE, garantisce l'elaborazione degli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri previa adeguata consultazione di tutte le parti interessate nel mercato dei servizi di pagamento, compresi gli attori non bancari.

 

5.     Gli Stati membri garantiscono che gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri siano utilizzati dai prestatori di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto, dai terzi prestatori di servizi di pagamento e dai terzi emittenti di strumenti di pagamento.

 

6.     Gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri sono soggetti a revisioni periodiche finalizzate a tenere conto dell'innovazione e degli sviluppi tecnici.

 

7.     Il presente articolo non osta all'applicazione degli altri obblighi stabiliti nella presente direttiva.

Emendamento 198

Proposta di direttiva

Articolo 94 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 94 ter

 

1.     L'ABE mette a disposizione sul suo sito web un elenco di tutti i prestatori di servizi di pagamento autorizzati all'interno dell'Unione.

 

2.     Tale elenco riporta tutti i prestatori di servizi di pagamento autorizzati la cui iscrizione è stata revocata e indica i motivi della revoca.

 

3.     Tutti i prestatori di servizi di pagamento offrono sul proprio sito web un collegamento diretto al sito web dell'autorità nazionale competente che elenca tutti i prestatori di servizi di pagamento autorizzati.

Emendamento 199

Proposta di direttiva

Articolo 94 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 94 quater

 

Obbligo di informare i consumatori in merito ai loro diritti

 

1.     Entro …  (*7) , previa consultazione pubblica sulla bozza di documento, la Commissione realizza un opuscolo elettronico di facile consultazione con elencati in modo chiaro e facilmente comprensibile i diritti dei consumatori previsti a norma della presente direttiva e della normativa correlata dell'Unione.

 

2.     L'opuscolo di cui al paragrafo 1 è messo a disposizione di tutti i consumatori dell'Unione e di altre parti interessate sui siti web della Commissione, dell'ABE e delle autorità nazionali di regolamentazione del settore bancario ed è facilmente scaricabile e trasferibile ad altri siti web. La Commissione informa gli Stati membri, i prestatori di servizi di pagamento e le associazioni dei consumatori della pubblicazione dell'opuscolo.

 

3.     I prestatori di servizi di pagamento provvedono affinché l'opuscolo in formato originale sia messo a disposizione di tutti i consumatori, anche se non sono clienti, in forma elettronica sul proprio sito web e in forma cartacea presso le succursali, gli agenti e le entità cui sono esternalizzate le loro attività.

 

Presso tali succursali, agenti ed entità, è esposto in maniera chiaramente visibile ai consumatori un avviso di facile lettura recante la seguente dicitura: «Richiedere allo sportello il testo che enumera i diritti dell'utente di servizi di pagamento».

 

Sui loro siti web è riportato in maniera chiaramente visibile il seguente avviso: «Cliccare qui per visualizzare i diritti dell'utente di servizi di pagamento». I prestatori di servizi di pagamento provvedono altresì affinché tali informazioni siano facilmente accessibili dai loro clienti in qualsiasi momento tramite i conti online, se disponibili.

 

4.     In particolare, l'opuscolo è distribuito per via elettronica o in formato cartaceo quando il cliente stipula qualsiasi tipo di contratto o, per coloro che sono già clienti alla data di pubblicazione dell'opuscolo, tramite notifica entro un anno dalla sua pubblicazione da parte della Commissione.

 

5.     Tutti i prestatori di servizi di pagamento offrono sul proprio sito web un collegamento diretto al sito web dell'autorità competente che elenca tutti i prestatori di servizi di pagamento certificati.

 

6.     I prestatori di servizi di pagamento non addebitano spese ai propri clienti per la fornitura delle informazioni di cui al presente articolo.

 

7.     Per quanto concerne i non vedenti o gli ipovedenti, le disposizioni del presente articolo si applicano facendo ricorso a mezzi alternativi adeguati.

Emendamento 200

Proposta di direttiva

Articolo 95 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Uno Stato membro che si avvalga di una delle opzioni di cui al paragrafo 1 informa la Commissione di ciò e di eventuali successivi cambiamenti. La Commissione rende pubblica l'informazione in uno sito web o in un altro modo facilmente accessibile.

2.   Uno Stato membro che si avvalga di una delle opzioni di cui al paragrafo 1 informa la Commissione di ciò e di eventuali successivi cambiamenti. La Commissione rende pubblica l'informazione in un sito web o in un altro modo facilmente accessibile e ne informa contemporaneamente il Parlamento europeo .

Emendamento 201

Proposta di direttiva

Articolo 96 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Entro il …  (*8) , la Commissione presenta una relazione, ove opportuno corredata di una proposta legislativa, sull'impatto dell'inclusione dei sistemi tripartiti nell'ambito di applicazione delle disposizioni relative all'accesso ai sistemi di pagamento, tenuto conto in particolare del livello di concorrenza e della quota di mercato dei circuiti di carte.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0169/2014)

(24)  COM(2012) 941 final.

(24)  COM(2012)0941.

(25)  Direttiva XXXX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del [data] recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione (GU L x, pag. x).

(25)  Direttiva XXXX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del [data] recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione (GU L x, pag. x).

(1 bis)   Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(26)  Regolamento (UE) n. [XX/XX/XX] del Parlamento europeo e del Consiglio, [data], relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta (GU L x, pag. x).

(26)  Regolamento (UE) n. [XX/XX/XX] del Parlamento europeo e del Consiglio, [data], relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta (GU L x, pag. x).

(37)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(38)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(37)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(38)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(40)  Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

(40)  Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

(*1)   Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(45)  Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

(46)  Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006 , riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1).

(45)  Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

(46)  Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1).

(*2)   Due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva

(*3)   12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(*4)   Due anni dopo la data di adozione della presente direttiva.

(*5)   Due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(*6)   12 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

(*7)   Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(*8)   Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.


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