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Document 52014AP0280
Amendments adopted by the European Parliament on 3 April 2014 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on payment services in the internal market and amending Directives 2002/65/EC, 2013/36/EU and 2009/110/EC and repealing Directive 2007/64/EC (COM(2013)0547 — C7-0230/2013 — 2013/0264(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 3 aprile 2014, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e che abroga la direttiva 2007/64/CE (COM(2013)0547 — C7-0230/2013 — 2013/0264(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 3 aprile 2014, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e che abroga la direttiva 2007/64/CE (COM(2013)0547 — C7-0230/2013 — 2013/0264(COD))
GU C 408 del 30.11.2017, p. 429–511
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 408/429 |
P7_TA(2014)0280
Servizi di pagamento nel mercato interno ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 3 aprile 2014, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e che abroga la direttiva 2007/64/CE (COM(2013)0547 — C7-0230/2013 — 2013/0264(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 408/28)
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 12
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 13
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 15
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 18
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 19
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 27
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 29
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 30
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 32
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 34
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 41
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di direttiva
Considerando 43
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 46
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di direttiva
Considerando 49
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 28
Proposta di direttiva
Considerando 51
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di direttiva
Considerando 51 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 30
Proposta di direttiva
Considerando 54
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 31
Proposta di direttiva
Considerando 57
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 32
Proposta di direttiva
Considerando 63
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 33
Proposta di direttiva
Considerando 66
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 34
Proposta di direttiva
Considerando 68
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 35
Proposta di direttiva
Considerando 71
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 36
Proposta di direttiva
Considerando 72 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 37
Proposta di direttiva
Considerando 74
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 38
Proposta di direttiva
Considerando 74 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 39
Proposta di direttiva
Considerando 80
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 40
Proposta di direttiva
Considerando 80 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 41
Proposta di direttiva
Considerando 83 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione riesamina l'applicazione del presente paragrafo. Entro … (*1) , la Commissione, sulla base di tale revisione, presenta una proposta legislativa, ove opportuno, per estendere l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, in aggiunta all'articolo 78, alle operazioni di pagamento in cui solo uno dei prestatori di servizi di pagamento si trova all'interno dell'Unione, relativamente alle parti dell'operazione di pagamento eseguite nell'Unione, se tecnicamente fattibile. |
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 3 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 3 — lettera j
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 3 — lettera k
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 3 — lettera k bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 3 — lettera l
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 4 — punto 12
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 4 — punto 18
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 4 — punto 21
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 4 — punto 22
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 4 — punto 26
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 4 — punto 32
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 4 — punto 33
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 4 — punto 38 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 4 — punto 38 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 4 — punto 38 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 4 — punto 38 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 4 — punto 38 sexies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera g
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera k
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 5 — paragrafo 3 bis — comma 1 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Dopo aver sentito il parere del gruppo consultivo istituito in conformità dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1093/2010, che rappresenta tutte le parti interessate, compresi gli attori non bancari, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano le informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione a svolgere attività come istituto di pagamento, compresi i requisiti di cui alle lettere a), b), c), e) e da g) a j) del primo comma. |
Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 5 — paragrafo 3 bis — comma 2 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro … |
Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 5 — paragrafo 3 bis — comma 3 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione adotta i progetti di norme di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. |
Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 9 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri o le autorità competenti richiedono agli istituti di pagamento che prestano servizi di pagamento e che, nel contempo, esercitano altre attività commerciali di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), di tutelare i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento ovvero tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento, secondo una delle modalità esposte in prosieguo. |
1. Gli Stati membri o le autorità competenti richiedono agli istituti di pagamento che prestano uno qualsiasi dei servizi di pagamento riportati nell'allegato I o esercitano una delle attività commerciali di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), di tutelare i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento ovvero tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento, secondo una delle modalità esposte in prosieguo: |
Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 10 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Un istituto di pagamento che, a norma della legislazione nazionale del proprio Stato membro di origine, è tenuto ad avere una sede legale, deve avere la propria sede amministrativa nello stesso Stato membro in cui ha la sede legale. |
3. Un istituto di pagamento che, a norma del diritto nazionale del proprio Stato membro di origine, è tenuto ad avere una sede legale, ha la propria sede amministrativa nello stesso Stato membro in cui ha la sede legale e in cui esercita effettivamente le sue attività commerciali . |
Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 12 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione a un istituto di pagamento soltanto quando tale istituto: |
1. Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione a un istituto di pagamento soltanto quando tale istituto rientra in uno dei seguenti casi : |
Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 13 — comma 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Nel registro sono inoltre indicate le singole revoche dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti con relativa motivazione. |
Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 14 — paragrafo 4 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che definiscono i requisiti tecnici per l'accesso alle informazioni contenute nei registri pubblici di cui all'articolo 13, a livello dell'Unione. L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [… due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] . |
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che definiscono i requisiti tecnici per l'accesso alle informazioni contenute nei registri pubblici di cui all'articolo 13, a livello dell'Unione , previa consultazione del gruppo consultivo di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis . |
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L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro … (*2). |
Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 17 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli istituti di pagamento, nella prestazione di uno o più servizi di pagamento, possono detenere soltanto conti di pagamento utilizzati esclusivamente per le operazioni di pagamento; gli Stati membri provvedono a che l'accesso a tali conti di pagamento sia proporzionato. |
2. Gli istituti di pagamento, nella prestazione di uno o più servizi di pagamento, possono detenere soltanto conti di pagamento utilizzati esclusivamente per le operazioni di pagamento; gli Stati membri provvedono a che gli istituti di pagamento possano opportunamente accedere ai servizi di conto di pagamento e di deposito degli enti creditizi in modo obiettivo e proporzionato e senza discriminazioni. L'accesso è abbastanza ampio da consentire all'istituto di pagamento di fornire servizi di pagamento in modo agevole ed efficiente. |
Emendamento 73
Proposta di direttiva
Articolo 21 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri che contino sul loro territorio più autorità competenti per le questioni di cui al presente titolo assicurano che tali autorità cooperino strettamente tra loro in maniera tale da svolgere efficacemente le loro funzioni. Lo stesso vale per i casi in cui le autorità competenti per le questioni di cui al presente titolo non sono le autorità competenti per la vigilanza sugli enti creditizi. |
3. Qualora l'autorità competente per le questioni di cui al presente titolo non sia l'autorità competente responsabile della vigilanza sugli enti creditizi, gli Stati membri assicurano che tali autorità cooperino strettamente tra loro in maniera tale da svolgere efficacemente le loro funzioni. |
Emendamento 74
Proposta di direttiva
Articolo 22 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 75
Proposta di direttiva
Articolo 22 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Qualsiasi richiesta di informazioni o documenti presentata dalle autorità competenti degli Stati membri è basata su una decisione che specifichi la base giuridica, la finalità della richiesta, i dettagli delle informazioni o dei documenti richiesti e i termini entro i quali fornire e conservare dette informazioni o detti documenti. |
Emendamento 76
Proposta di direttiva
Articolo 25 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le autorità competenti dei diversi Stati membri cooperano tra loro e, ove necessario, con la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, con l'ABE e con altre pertinenti autorità competenti designate in virtù delle disposizioni legislative nazionali o dell'Unione applicabili ai prestatori di servizi di pagamento. |
1. Le autorità competenti dei diversi Stati membri cooperano tra loro e, ove necessario, con la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, con l'ABE e con altre pertinenti autorità competenti designate in virtù delle disposizioni legislative nazionali o dell'Unione applicabili ai prestatori di servizi di pagamento. In caso di trattamento dei dati personali, tali autorità specificano l'esatta finalità e fanno riferimento all'adeguata base giuridica dell'Unione. |
Emendamento 77
Proposta di direttiva
Articolo 25 — paragrafo 2 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 78
Proposta di direttiva
Articolo 25 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. L'ABE è incaricata di avviare e promuovere una mediazione vincolante per risolvere le controversie tra autorità competenti sorte dallo scambio di informazioni. |
Emendamento 79
Proposta di direttiva
Articolo 26 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Gli Stati membri non impongono agli istituti di pagamento dell'Unione che intendono prestare servizi di pagamento in uno Stato membro ospitante alcun requisito supplementare che non sia applicabile agli istituti di pagamento autorizzati dallo Stato membro ospitante. |
Emendamento 80
Proposta di direttiva
Articolo 26 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le autorità competenti si scambiano reciprocamente tutte le informazioni essenziali e/o pertinenti, in particolare nel caso di violazioni o presunte violazioni da parte di una succursale di un agente o di un'entità cui sono state esternalizzate attività. A tal fine, le autorità competenti comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. |
3. Le autorità competenti si scambiano reciprocamente tutte le informazioni essenziali e/o pertinenti, in particolare nel caso di violazioni o presunte violazioni da parte di una succursale di un agente o di un'entità cui sono state esternalizzate attività. A tal fine, le autorità competenti comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. In caso di conservazione dei dati personali, le autorità competenti conservano i dati personali per un periodo non superiore a dieci anni. La conservazione dei dati personali è in ogni caso conforme alla direttiva 95/46/CE. |
Emendamento 81
Proposta di direttiva
Articolo 26 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. L'ABE emana, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti indirizzati alle autorità competenti relativi agli elementi da prendere in considerazione per decidere se l'attività che l'istituto di pagamento ha comunicato di voler esercitare in un altro Stato membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo rientra nell'esercizio del diritto di stabilimento o della libera prestazione dei servizi. Tali orientamenti sono emanati entro [… due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]. |
5. L'ABE emana, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti indirizzati alle autorità competenti relativi agli elementi da prendere in considerazione per decidere se l'attività che l'istituto di pagamento ha comunicato di voler esercitare in un altro Stato membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo rientra nell'esercizio del diritto di stabilimento o della libera prestazione dei servizi. Tali orientamenti sono emanati entro … (*3). |
Emendamento 82
Proposta di direttiva
Articolo 27 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 83
Proposta di direttiva
Articolo 31 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri garantiscono che alle persone fisiche siano fornite adeguate informazioni concernenti il trattamento dei dati personali conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli 10 e 11 della direttiva 95/46/CE e all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 45/2001. |
Emendamento 84
Proposta di direttiva
Articolo 33 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Laddove il prestatore di servizi di pagamento possa addebitare delle spese per l'informazione in ottemperanza al paragrafo 2, siffatte spese sono adeguate e proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento. |
3. Laddove il prestatore di servizi di pagamento possa addebitare delle spese per l'informazione in ottemperanza al paragrafo 2, siffatte spese sono ragionevoli e proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento. |
Emendamento 85
Proposta di direttiva
Articolo 33 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Gli Stati membri garantiscono che i consumatori che trasferiscono il proprio conto di pagamento possano ricevere, su richiesta, la registrazione su supporto durevole delle operazioni effettuate sul precedente conto di pagamento da parte del prestatore di servizi di pagamento trasferente a un costo ragionevole. |
Emendamento 86
Proposta di direttiva
Articolo 34
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri possono prevedere che sia a carico del prestatore di servizi di pagamento l'onere di dimostrare che si è attenuto ai requisiti sull'informazione di cui al presente titolo |
Gli Stati membri prevedono che sia a carico del prestatore di servizi di pagamento l'onere di dimostrare che si è attenuto ai requisiti sull'informazione di cui al presente titolo. |
Emendamento 87
Proposta di direttiva
Articolo 37 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri esigono che prima che l'utente di servizi di pagamento sia vincolato da un contratto o offerta di servizio di pagamento singolo, il prestatore di servizi di pagamento renda disponibili all'utente di servizi di pagamento, in modo facilmente accessibile, le informazioni e le condizioni di cui all'articolo 38. Su richiesta dell'utente di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento fornisce le informazioni e le condizioni su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile, in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale viene prestato il servizio di pagamento o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti. |
1. Gli Stati membri esigono che prima che l'utente di servizi di pagamento sia vincolato da un contratto o offerta di servizio di pagamento singolo, il prestatore di servizi di pagamento renda disponibili all'utente di servizi di pagamento, in modo facilmente accessibile, le informazioni e le condizioni di cui all'articolo 38 per quanto riguarda i propri servizi . Su richiesta dell'utente di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento fornisce le informazioni e le condizioni su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile, in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale viene prestato il servizio di pagamento o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti. |
Emendamento 88
Proposta di direttiva
Articolo 37 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri esigono che, qualora un ordine di pagamento sia disposto da un terzo prestatore di servizi di pagamento, questi metta a disposizione dell'utente di servizi di pagamento le informazioni e le condizioni di cui all'articolo 38. Le informazioni e le condizioni sono redatte in forma chiara e comprensibile in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale viene prestato il servizio di pagamento o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti. |
Emendamento 89
Proposta di direttiva
Articolo 38 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Gli Stati membri assicurano che, per quanto riguarda i servizi di ordine di pagamento, il terzo prestatore di servizi di pagamento comunichi al pagatore le informazioni relative al servizio offerto e alle persone da contattare presso questo terzo prestatore. |
2. Gli Stati membri assicurano che, per quanto riguarda i servizi di ordine di pagamento, il terzo prestatore di servizi di pagamento , prima di disporre l'ordine, comunichi al pagatore le seguenti informazioni chiare e complete: |
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Emendamento 90
Proposta di direttiva
Articolo 39 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Immediatamente dopo aver disposto un ordine di pagamento su richiesta del pagatore, il terzo prestatore di servizi di pagamento fornisce a quest'ultimo o mette a sua disposizione le seguenti informazioni e, se del caso, fa lo stesso per il beneficiario: |
Immediatamente dopo aver disposto un ordine di pagamento su richiesta del pagatore, il terzo prestatore di servizi di pagamento fornisce a quest'ultimo le seguenti informazioni in modo chiaro e non ambiguo e, se del caso, fa lo stesso per il beneficiario: |
Emendamento 91
Proposta di direttiva
Articolo 39 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 92
Proposta di direttiva
Articolo 39 — paragrafo 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 93
Proposta di direttiva
Articolo 39 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi in materia di protezione dei dati applicabili al terzo prestatore di servizi di pagamento e al beneficiario. |
Emendamento 94
Proposta di direttiva
Articolo 41 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Immediatamente dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce a quest'ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all'articolo 37, paragrafo 1, le seguenti informazioni: |
Immediatamente dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto fornisce al pagatore o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all'articolo 37, paragrafo 1, le seguenti informazioni riguardo ai propri servizi : |
Emendamento 95
Proposta di direttiva
Articolo 42 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Immediatamente dopo l'esecuzione di un'operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario fornisce a quest'ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all'articolo 37, paragrafo 1, tutte le seguenti informazioni: |
Immediatamente dopo l'esecuzione di un'operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario fornisce a quest'ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all'articolo 37, paragrafo 1, tutte le seguenti informazioni riguardo ai propri servizi, qualora ne disponga personalmente : |
Emendamento 96
Proposta di direttiva
Articolo 44 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri esigono che, in tempo utile prima che l'utente di servizi di pagamento sia vincolato da un contratto quadro o da un'offerta, il prestatore di servizi di pagamento gli fornisca su supporto cartaceo o altro supporto durevole le informazioni e le condizioni di cui all'articolo 45. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile, in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale viene prestato il servizio di pagamento o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti. |
1. Gli Stati membri esigono che, in tempo utile prima che l'utente di servizi di pagamento sia vincolato da un contratto quadro o da un'offerta, il prestatore di servizi di pagamento metta a disposizione o, su richiesta dell'utente di servizi di pagamento, fornisca a quest'ultimo su supporto cartaceo o altro supporto durevole le informazioni e le condizioni di cui all'articolo 45. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile, in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale viene prestato il servizio di pagamento o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti. |
Emendamento 97
Proposta di direttiva
Articolo 45 — punto 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 98
Proposta di direttiva
Articolo 45 — punto 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 99
Proposta di direttiva
Articolo 45 — punto 6 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 100
Proposta di direttiva
Articolo 47 — paragrafo 1 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Qualsiasi modifica del contratto quadro nonché delle informazioni e delle condizioni di cui all'articolo 45, è proposta dal prestatore di servizi di pagamento secondo le modalità di cui all'articolo 44, paragrafo 1, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista. |
1. Qualsiasi modifica del contratto quadro che non sia chiaramente e inequivocabilmente più favorevole agli utenti di servizi di pagamento nonché delle informazioni e delle condizioni di cui all'articolo 45, è proposta dal prestatore di servizi di pagamento secondo le modalità di cui all'articolo 44, paragrafo 1, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista. |
Emendamento 101
Proposta di direttiva
Articolo 47 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le modifiche dei tassi d'interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso a condizione che tale diritto sia concordato nel contratto quadro e che le modifiche si basino sui tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti in conformità dell'articolo 45, punto 3, lettere b) e c). L'utente di servizi di pagamento è informato di qualsiasi modifica del tasso d'interesse quanto prima e secondo le modalità previste all'articolo 44, paragrafo 1, a meno che le parti non abbiano concordato una frequenza specifica o una modalità secondo cui l'informazione deve essere fornita o resa disponibile. Tuttavia le modifiche dei tassi d'interesse o di cambio che sono più favorevoli agli utenti di servizi di pagamento possono essere applicate senza preavviso. |
2. Le modifiche dei tassi d'interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso a condizione che tale diritto sia concordato nel contratto quadro e che le modifiche dei tassi d'interesse o di cambio si basino sui tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti in conformità dell'articolo 45, punto 3, lettere b) e c). L'utente di servizi di pagamento è informato di qualsiasi modifica del tasso d'interesse quanto prima e secondo le modalità previste all'articolo 44, paragrafo 1, a meno che le parti non abbiano concordato una frequenza specifica o una modalità secondo cui l'informazione deve essere fornita o resa disponibile. Tuttavia le modifiche dei tassi d'interesse o di cambio che sono più favorevoli agli utenti di servizi di pagamento e le modifiche del contratto quadro che sono chiaramente e inequivocabilmente più favorevoli agli utenti di servizi di pagamento possono essere applicate senza preavviso. |
Emendamento 102
Proposta di direttiva
Articolo 48 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il recesso da un contratto quadro concluso per una durata superiore ai 12 mesi o per una durata indefinita non comporta spese per l'utente dei servizi di pagamento dopo la scadenza di 12 mesi . In tutti gli altri casi le spese per lo scioglimento del contratto devono essere adeguate e in linea con i costi sostenuti. |
2. Il recesso da un contratto quadro non comporta spese per l'utente dei servizi di pagamento. |
Emendamento 103
Proposta di direttiva
Articolo 50 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Un contratto quadro può includere la previsione che le informazioni di cui al paragrafo 1 debbano essere fornite o rese disponibili periodicamente almeno una volta al mese e secondo modalità convenute che permettano al pagatore di conservare e riprodurre le informazioni immutate. |
2. Un contratto quadro include la previsione che le informazioni di cui al paragrafo 1 debbano essere fornite o rese disponibili periodicamente almeno una volta al mese , a titolo gratuito e secondo modalità convenute che permettano al pagatore di conservare e riprodurre le informazioni immutate. |
Emendamento 104
Proposta di direttiva
Articolo 50 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Tuttavia, gli Stati membri possono imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire informazioni su supporto cartaceo una volta al mese a titolo gratuito. |
3. Tuttavia, gli Stati membri possono imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire informazioni su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole una volta al mese a titolo gratuito. |
Emendamento 105
Proposta di direttiva
Articolo 51 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 106
Proposta di direttiva
Articolo 51 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Tuttavia, gli Stati membri possono imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire informazioni su supporto cartaceo una volta al mese a titolo gratuito. |
3. Tuttavia, gli Stati membri possono imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire informazioni su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole una volta al mese a titolo gratuito. |
Emendamento 107
Proposta di direttiva
Articolo 52 — paragrafo 2 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se un servizio di conversione valutaria è proposto prima di disporre l'operazione di pagamento e se tale servizio è proposto presso il punto di vendita o dal beneficiario, la parte che propone il servizio di conversione valutaria al pagatore comunica a quest'ultimo tutte le spese, nonché il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione. |
2. Se un servizio di conversione valutaria è proposto prima di disporre l'operazione di pagamento e se tale servizio è proposto presso uno sportello automatico o il punto di vendita o dal beneficiario, la parte che propone il servizio di conversione valutaria al pagatore comunica a quest'ultimo tutte le spese, nonché il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione. |
Emendamento 108
Proposta di direttiva
Articolo 53 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Qualora, per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento, un prestatore di servizi di pagamento o un terzo imponga una spesa, esso informa in proposito l'utente dei servizi di pagamento prima di disporre l'operazione di pagamento. |
soppresso |
Emendamento 109
Proposta di direttiva
Articolo 53 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Qualora un prestatore di servizi di pagamento abbia il diritto di trasferire i costi per terzi al pagatore, quest'ultimo non è obbligato a pagarli se il loro importo totale non gli è stato comunicato prima di disporre l'operazione di pagamento. |
Emendamento 110
Proposta di direttiva
Articolo 55 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il prestatore di servizi di pagamento non può addebitare all'utente dei servizi di pagamento le spese per l'adempimento dei suoi obblighi di informazione o l'adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente titolo, salve le diverse previsioni di cui all'articolo 70, paragrafo 1, all'articolo 71, paragrafo 5, e all'articolo 79, paragrafo 2. Le spese sono concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e sono adeguate e conformi ai costi reali sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento. |
1. Il prestatore di servizi di pagamento non può addebitare all'utente dei servizi di pagamento le spese per l'adempimento dei suoi obblighi di informazione o l'adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente titolo, salve le diverse previsioni di cui all'articolo 70, paragrafo 1, all'articolo 71, paragrafo 5, e all'articolo 79, paragrafo 2. Le spese sono concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e sono adeguate e conformi ai costi reali sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento comunica, su richiesta, il costo reale dell'operazione di pagamento. |
Emendamento 111
Proposta di direttiva
Articolo 55 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il prestatore di servizi di pagamento non impedisce al beneficiario di imporre una spesa o di proporre una riduzione al pagatore o di orientarlo in altri modi verso l'uso di un determinato strumento di pagamento. In ogni caso le spese addebitate non superano i costi sostenuti dal beneficiario per l'utilizzo dello specifico strumento di pagamento. |
3. Il prestatore di servizi di pagamento non impedisce al beneficiario di imporre una spesa o di proporre una riduzione al pagatore o di orientarlo in altri modi verso l'uso di un determinato strumento di pagamento. In ogni caso le spese addebitate non superano i costi diretti sostenuti dal beneficiario per l'utilizzo dello specifico strumento di pagamento. |
Emendamento 112
Proposta di direttiva
Articolo 55 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri possono prevedere che il beneficiario possa non imporre alcuna spesa per l'utilizzo di uno strumento di pagamento. |
Emendamento 113
Proposta di direttiva
Articolo 57 — paragrafo 2 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento è dato nella forma convenuta tra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento. Il consenso può anche essere dato direttamente o indirettamente tramite il beneficiario. Il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento si ritiene accordato anche qualora il pagatore autorizzi un terzo prestatore di servizi di pagamento a disporre l 'operazione di pagamento con il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto. |
2. Il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento (compresi gli addebiti diretti) è dato nella forma convenuta tra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento. Il consenso può anche essere dato direttamente o indirettamente tramite il beneficiario. Il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento si ritiene accordato anche qualora il pagatore autorizzi un terzo prestatore di servizi di pagamento a disporre un 'operazione di pagamento con un prestatore di servizi di pagamento presso cui è radicato un conto detenuto dal pagatore . |
Emendamento 114
Proposta di direttiva
Articolo 58 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Accesso del terzo prestatore di servizi di pagamento alle informazioni sui conti di pagamento e suo utilizzo delle informazioni |
Accesso del terzo prestatore di servizi di pagamento e dei terzi emittenti di strumenti di pagamento alle informazioni sui conti di pagamento e loro utilizzo delle informazioni |
Emendamento 115
Proposta di direttiva
Articolo 58 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono affinché un pagatore abbia il diritto di avvalersi di un terzo prestatore di servizi di pagamento per ottenere servizi di pagamento che consentano di accedere a conti di pagamento a norma del punto 7 dell'allegato I. |
1. Gli Stati membri provvedono affinché un pagatore , purché detentore di un conto di pagamento accessibile tramite on-line banking, abbia il diritto di avvalersi di un terzo prestatore di servizi di pagamento autorizzato per ottenere servizi di pagamento che consentano di accedere a conti di pagamento a norma del punto 7 dell'allegato I. Gli Stati membri provvedono affinché un pagatore abbia il diritto di avvalersi di un terzo emittente di strumenti di pagamento autorizzato per ottenere uno strumento di pagamento che consenta di eseguire operazioni di pagamento. |
Emendamento 116
Proposta di direttiva
Articolo 58 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Il prestatore di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto non nega l'accesso, quale definito nel presente articolo, al terzo prestatore di servizi di pagamento o al terzo emittente di strumenti di pagamento se quest'ultimo è stato autorizzato a eseguire un determinato pagamento per conto del pagatore, a condizione che il pagatore abbia dato il suo consenso esplicito in conformità dell'articolo 57. |
Emendamento 117
Proposta di direttiva
Articolo 58 — paragrafo 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Il beneficiario che offre ai pagatori la facoltà di avvalersi di terzi prestatori di servizi di pagamento o di terzi emittenti di strumenti di pagamento fornisce in modo inequivocabile ai pagatori informazioni relative a tale o tali terzi prestatori di servizi di pagamento, compresi il relativo numero d'iscrizione e il nome dell'autorità di vigilanza competente. |
Emendamento 118
Proposta di direttiva
Articolo 58 — paragrafo 2 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se è stato autorizzato dal pagatore a prestare servizi di pagamento a norma del paragrafo 1, il terzo prestatore di servizi di pagamento rispetta gli obblighi seguenti: |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 119
Proposta di direttiva
Articolo 58 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 120
Proposta di direttiva
Articolo 58 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 121
Proposta di direttiva
Articolo 58 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 122
Proposta di direttiva
Articolo 58 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 123
Proposta di direttiva
Articolo 58 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Qualora il pagatore abbia dato il consenso affinché un terzo emittente di strumenti di pagamento che gli ha fornito uno strumento di pagamento ottenga informazioni sulla disponibilità di fondi sufficienti per una determinata operazione di pagamento su un conto di pagamento specifico detenuto dal pagatore, il prestatore di servizi di pagamento presso cui è radicato tale conto fornisce dette informazioni al terzo emittente di strumenti di pagamento non appena ricevuto l'ordine di pagamento del pagatore. Le informazioni sulla disponibilità di fondi sufficienti consistono in una semplice risposta affermativa o negativa e non nella dichiarazione del saldo del conto, a norma della direttiva 95/46/CE. |
Emendamento 124
Proposta di direttiva
Articolo 58 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto trattano gli ordini di pagamento trasmessi mediante i servizi di un terzo prestatore di servizi di pagamento senza discriminazioni rispetto agli ordini di pagamento trasmessi direttamente dal pagatore, se non per motivi obiettivi in termini di scadenze e priorità. |
4. I prestatori di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto trattano gli ordini di pagamento trasmessi mediante i servizi di un terzo prestatore di servizi di pagamento o da un terzo emittente di strumenti di pagamento senza discriminazioni rispetto agli ordini di pagamento trasmessi direttamente dal pagatore, se non per motivi obiettivi , in particolare in termini di scadenze e priorità o di spese . |
Emendamento 125
Proposta di direttiva
Articolo 58 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. I terzi prestatori di servizi di pagamento non sono tenuti a entrare in rapporti contrattuali con i prestatori di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto nell'ambito della disposizione dell'ordine di pagamento o dei servizi di informazione sui conti. |
Emendamento 126
Proposta di direttiva
Articolo 58 — paragrafo 4 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 ter. Gli Stati membri assicurano che, una volta definiti e messi in atto gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri tra il prestatore di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto del cliente e i terzi prestatori di servizi di pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 94 bis, l'utente dei servizi di pagamento possa avvalersi della soluzione tecnologica più sicura e all'avanguardia nel disporre operazioni di pagamento elettronico attraverso terzi prestatori di servizi di pagamento. |
Emendamento 127
Proposta di direttiva
Articolo 59
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 59 |
soppresso |
Accesso del terzo emittente di strumenti di pagamento alle informazioni sui conti di pagamento e suo utilizzo delle informazioni |
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1. Gli Stati membri provvedono affinché un pagatore abbia il diritto di avvalersi di un terzo emittente di strumenti di pagamento per ottenere servizi di carte di pagamento. |
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2. Se il pagatore ha dato il consenso affinché un terzo emittente di strumenti di pagamento che gli ha fornito uno strumento di pagamento ottenga informazioni sulla disponibilità di fondi sufficienti per una determinata operazione di pagamento su un conto di pagamento specifico detenuto dal pagatore, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento di tale conto fornirà dette informazioni al terzo emittente di strumenti di pagamento non appena ricevuto l'ordine di pagamento del pagatore. |
|
3. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto trattano gli ordini di pagamento trasmessi mediante i servizi di un terzo emittente di strumenti di pagamento senza discriminazioni rispetto agli ordini di pagamento trasmessi direttamente dal pagatore, se non per motivi obiettivi in termini di scadenze e priorità. |
|
Emendamento 128
Proposta di direttiva
Articolo 61 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), non appena riceva uno strumento di pagamento, l'utente di servizi di pagamento adotta in particolare tutte le ragionevoli misure per proteggerne le caratteristiche di sicurezza personalizzate. Gli obblighi di diligenza degli utenti di servizi di pagamento non devono ostacolare l'uso degli strumenti e dei servizi di pagamento autorizzati ai sensi della presente direttiva. |
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), non appena riceva uno strumento di pagamento, l'utente di servizi di pagamento adotta in particolare tutte le ragionevoli misure per proteggerne le credenziali di sicurezza personalizzate. Gli obblighi di diligenza degli utenti di servizi di pagamento non devono ostacolare l'uso degli strumenti e dei servizi di pagamento autorizzati ai sensi della presente direttiva. |
Emendamento 129
Proposta di direttiva
Articolo 62 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 130
Proposta di direttiva
Articolo 62 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il prestatore di servizi di pagamento sostiene il rischio dell'invio al pagatore di uno strumento di pagamento o delle eventuali caratteristiche di sicurezza personalizzate del medesimo. |
2. Il prestatore di servizi di pagamento sostiene il rischio dell'invio al pagatore di uno strumento di pagamento o delle eventuali credenziali di sicurezza personalizzate del medesimo. |
Emendamento 131
Proposta di direttiva
Articolo 63 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se è coinvolto un terzo prestatore di servizi di pagamento, l'utente dei servizi di pagamento ottiene la rettifica dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto anche a norma del paragrafo 1 del presente articolo, fatti salvi l'articolo 65, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 1. |
2. Se l'utente di servizi di pagamento ha scelto di avvalersi di un terzo prestatore di servizi di pagamento, egli ne informa quest'ultimo e lo comunica al prestatore di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto . L'utente dei servizi di pagamento ottiene la rettifica dal prestatore di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto a norma del paragrafo 1 del presente articolo, fatto salvo l'articolo 80, paragrafo 1. |
Emendamento 132
Proposta di direttiva
Articolo 63 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. L'utente dei servizi di pagamento segnala al proprio prestatore di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto qualsiasi incidente di cui sia a conoscenza che gli arrechi pregiudizio nel contesto del suo valersi di un terzo prestatore di servizi di pagamento o di un terzo emittente di strumenti di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto comunica alle autorità nazionali competenti gli eventuali incidenti verificatisi. Le autorità nazionali competenti seguono quindi le procedure stabilite dall'ABE, in stretta cooperazione con la BCE, come indicato all'articolo 85. |
Emendamento 133
Proposta di direttiva
Articolo 64 — paragrafo 1 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri dispongono che, qualora l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che l'operazione di pagamento non è stata correttamente eseguita, spetti al prestatore di servizi di pagamento e, se coinvolto e a seconda dei casi , al terzo prestatore di servizi di pagamento fornire la prova del fatto che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti. |
1. Gli Stati membri dispongono che, qualora l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che l'operazione di pagamento non è stata correttamente eseguita, spetti al prestatore di servizi di pagamento e, se coinvolto, al terzo prestatore di servizi di pagamento fornire la prova del fatto che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti. |
Emendamento 134
Proposta di direttiva
Articolo 64 — paragrafo 1 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Se l'operazione di pagamento è stata disposta mediante un terzo prestatore di servizi di pagamento spetta a quest'ultimo dimostrare che l'operazione di pagamento non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti riguardanti il servizio di pagamento di cui è incaricato. |
Se l' utente dei servizi di pagamento dispone l'operazione di pagamento mediante un terzo prestatore di servizi di pagamento spetta a quest'ultimo dimostrare che l'operazione di pagamento è stata autenticata e accuratamente registrata, e che non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti riguardanti il servizio di pagamento di cui è incaricato. |
Emendamento 135
Proposta di direttiva
Articolo 64 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Quando l'utente di un servizio di pagamento nega di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso se del caso il terzo prestatore di servizi di pagamento, non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione di pagamento sia stata autorizzata dal pagatore né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, con negligenza grave o intenzionalmente, a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 61. |
2. Quando l'utente di un servizio di pagamento nega di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso se del caso il terzo prestatore di servizi di pagamento, non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione di pagamento sia stata autorizzata dal pagatore né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, con negligenza grave o intenzionalmente, a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 61. In simili casi, semplici supposizioni prive di ulteriori elementi di prova oltre all'utilizzo registrato dello strumento di pagamento non si considerano prove ammissibili contro l'utente di servizi di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento, compreso se del caso il terzo prestatore di servizi di pagamento, fornisce gli elementi di prova per dimostrare la frode o negligenza grave da parte del pagatore. |
Emendamento 136
Proposta di direttiva
Articolo 65 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri assicurano che, fatto salvo l'articolo 63, nel caso di un'operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsi senza indugio al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata e, se del caso, riporti il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo. Essi assicurano inoltre che la data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non sia successiva alla data di addebito dell'importo |
1. Gli Stati membri assicurano che, fatto salvo l'articolo 63, nel caso di un'operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsi al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata entro 24 ore dal momento in cui ha notato l'operazione o ne ha ricevuto notifica e, se del caso, riporti il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo. Essi assicurano inoltre che la data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non sia successiva alla data di addebito dell'importo |
Emendamento 137
Proposta di direttiva
Articolo 65 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se è coinvolto un terzo prestatore di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto rimborsa l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo. Può essere applicata una compensazione finanziaria del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto da parte del terzo prestatore di servizi di pagamento. |
2. Se è coinvolto un terzo prestatore di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto rimborsa l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo. Se il terzo prestatore di servizi di pagamento non è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'operazione di pagamento non autorizzata, egli provvede a compensare, entro un giorno lavorativo, il prestatore di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto per i ragionevoli costi che ha dovuto sostenere a causa del rimborso al pagatore, compreso l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata . |
Emendamento 138
Proposta di direttiva
Articolo 66 — paragrafo 1 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In deroga all'articolo 65 il pagatore può essere obbligato a sopportare, a concorrenza massima di 50 EUR, la perdita relativa ad operazioni di pagamento non autorizzate derivante dall'uso di uno strumento di pagamento smarrito o rubato o dall'appropriazione indebita di uno strumento di pagamento. |
1. In deroga all'articolo 65 il pagatore può essere obbligato a sopportare, a concorrenza massima di 50 EUR o di un importo equivalente in un'altra valuta nazionale , la perdita relativa ad operazioni di pagamento non autorizzate derivante dall'uso di uno strumento di pagamento smarrito o rubato o dall'appropriazione indebita di uno strumento di pagamento. Tale disposizione non si applica se lo smarrimento, il furto o l'appropriazione indebita di uno strumento di pagamento non potevano essere notati dal pagatore prima del pagamento. |
Emendamento 139
Proposta di direttiva
Articolo 66 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. In stretta cooperazione con la BCE e previa consultazione del gruppo consultivo di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis, l'ABE emana, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti indirizzati ai prestatori di servizi di pagamento riguardanti l'interpretazione e l'applicazione pratica del concetto di «negligenza grave» in questo contesto. Tali orientamenti sono emanati entro [inserire la data — 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] e, se necessario, sono aggiornati periodicamente. |
Emendamento 140
Proposta di direttiva
Articolo 66 — paragrafo 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 ter. Se il pagatore non ha agito in modo fraudolento o non è inadempiente agli obblighi a lui incombenti di cui all'articolo 61, gli Stati membri possono ridurre la responsabilità di cui al paragrafo 1 tenendo conto, in particolare, della natura delle caratteristiche di sicurezza personalizzate dello strumento di pagamento e delle circostanze dello smarrimento, del furto o dell'appropriazione indebita. |
Emendamento 141
Proposta di direttiva
Articolo 66 — paragrafo 2 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 quater. Il pagatore non sopporta alcuna conseguenza finanziaria derivante dall'uso di uno strumento di pagamento smarrito, rubato o oggetto di appropriazione indebita se il conseguente pagamento non autorizzato è stato reso possibile da un metodo o una violazione di sicurezza già noti e documentati e se il prestatore di servizi di pagamento non ha apportato miglioramenti ai sistemi di sicurezza al fine di impedire in modo efficace ulteriori attacchi di quel tipo, salvo che il pagatore stesso abbia agito in modo fraudolento. |
Emendamento 142
Proposta di direttiva
Articolo 67 — paragrafo 1 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento, è a carico del pagatore l'onere di dimostrare il rispetto di tali condizioni. |
Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento, il pagatore fornisce elementi fattuali relativi a tali condizioni. |
Emendamento 143
Proposta di direttiva
Articolo 67 — paragrafo 1 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il rimborso corrisponde all'intero importo dell'operazione di pagamento eseguita. Ciò implica che la data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non è successiva alla data di addebito dell'importo. |
soppresso |
Emendamento 144
Proposta di direttiva
Articolo 67 — paragrafo 1 — comma 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nel caso di addebiti diretti il pagatore gode di un diritto di rimborso incondizionato entro i termini stabiliti all'articolo 68 , salvo se il beneficiario abbia già adempiuto agli obblighi contrattuali e il pagatore abbia già ricevuto i servizi o consumato i beni . Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento, spetta al beneficiario provare che sono soddisfatte le condizioni di cui al terzo comma. |
Gli Stati membri assicurano che, oltre al diritto di cui al paragrafo 1, nel caso di addebiti diretti il pagatore goda di un diritto di rimborso incondizionato entro i termini stabiliti all'articolo 68. |
Emendamento 145
Proposta di direttiva
Articolo 67 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Il rimborso corrisponde all'intero importo dell'operazione di pagamento eseguita. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non è successiva alla data di addebito dell'importo. L'esecuzione del rimborso di un pagamento non incide, di per sé, sul credito sottostante legittimamente vantato dal beneficiario. |
Emendamento 146
Proposta di direttiva
Articolo 67 — paragrafo 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. Gli Stati membri possono concedere ai rispettivi prestatori di servizi di pagamento la possibilità di offrire, a seconda dei loro sistemi di addebito diretto, diritti di rimborso più favorevoli, a condizione che siano più vantaggiosi per il pagatore. |
Emendamento 147
Proposta di direttiva
Articolo 67 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 67 bis |
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Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo |
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1. Per quanto concerne le operazioni di pagamento il cui importo non sia noto al momento dell'acquisto, gli Stati membri fissano il massimale di fondi che possono essere bloccati sul conto di pagamento del pagatore e il periodo di tempo massimo in cui tali fondi possono essere bloccati dal beneficiario. |
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2. Prima che abbia luogo l'operazione di pagamento, il beneficiario è tenuto a comunicare al pagatore se determinate disponibilità eccedenti l'ammontare dell'acquisto saranno bloccate sul suo conto di pagamento. |
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3. Qualora disponibilità eccedenti l'ammontare dell'acquisto siano state bloccate sul conto di pagamento del pagatore, il suo prestatore di servizi di pagamento lo informa attraverso l'estratto conto. |
Emendamento 148
Proposta di direttiva
Articolo 68 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri assicurano che il pagatore possa richiedere il rimborso di cui all'articolo 67 di un'operazione di pagamento autorizzata disposta dal beneficiario o per il suo tramite durante un periodo di otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. |
1. Gli Stati membri assicurano che il pagatore possa richiedere il rimborso di cui all'articolo 67 di un'operazione di pagamento autorizzata disposta dal beneficiario o per il suo tramite durante un periodo di almeno otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. |
Emendamento 149
Proposta di direttiva
Articolo 69 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri assicurano che il momento della ricezione sia quello in cui un ordine di pagamento disposto direttamente dal pagatore o per suo conto da un terzo prestatore di servizi di pagamento o indirettamente dal beneficiario o per il suo tramite è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Se il momento della ricezione non cade in una giornata operativa per il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, l'ordine di pagamento è considerato ricevuto la giornata operativa successiva. Il prestatore di servizi di pagamento può stabilire un momento limite alla fine della giornata operativa oltre il quale gli ordini di pagamento ricevuti si considerano ricevuti le giornate operative successive. |
1. Gli Stati membri assicurano che il momento della ricezione sia quello in cui un ordine di pagamento disposto direttamente dal pagatore o per suo conto da un terzo prestatore di servizi di pagamento o indirettamente dal beneficiario o per il suo tramite è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Il momento della ricezione non può essere successivo a quello di addebito del conto del pagatore. Se il momento della ricezione non cade in una giornata operativa per il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, l'ordine di pagamento è considerato ricevuto la giornata operativa successiva. Il prestatore di servizi di pagamento può stabilire un momento limite alla fine della giornata operativa oltre il quale gli ordini di pagamento ricevuti si considerano ricevuti le giornate operative successive. |
Emendamento 150
Proposta di direttiva
Articolo 70 — paragrafo 1 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Qualora il prestatore di servizi di pagamento rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, se possibile, le relative ragioni e la procedura per correggere eventuali errori materiali che abbiano condotto al rifiuto sono notificati all'utente di servizi di pagamento, salvo se vietato da altre pertinenti disposizioni di diritto nazionale o dell'Unione. |
1. Qualora il prestatore di servizi di pagamento , compreso, se del caso, il terzo prestatore di servizi di pagamento, rifiuti di eseguire un ordine di pagamento o di disporre un'operazione di pagamento , il rifiuto e, se possibile, le relative ragioni e la procedura per correggere eventuali errori materiali che abbiano condotto al rifiuto sono notificati all'utente di servizi di pagamento, salvo se vietato da altre pertinenti disposizioni di diritto nazionale o dell'Unione. |
Emendamento 151
Proposta di direttiva
Articolo 70 — paragrafo 1 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il contratto quadro può comprendere la previsione che il prestatore di servizi di pagamento possa addebitare spese per detta notifica qualora il rifiuto fosse obiettivamente giustificato . |
Il prestatore di servizi di pagamento non addebita alcuna spesa all'utente dei servizi di pagamento per detta notifica. |
Emendamento 152
Proposta di direttiva
Articolo 73 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La presente sezione è applicabile ad altre operazioni di pagamento, a meno che non sia stato convenuto diversamente dall'utente di servizi di pagamento e dal prestatore di servizi di pagamento, salvo il caso dell'articolo 78 che non è a disposizione delle parti. Tuttavia, quando l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento convengono un termine superiore a quelli di cui all'articolo 74, per le operazioni di pagamento all'interno dell'Unione tale termine non può essere superiore a quattro giornate operative dal momento della ricezione conformemente all'articolo 69. |
2. La presente sezione è applicabile ad altre operazioni di pagamento, a meno che non sia stato convenuto diversamente dall'utente di servizi di pagamento e dal prestatore di servizi di pagamento, salvo il caso dell'articolo 78 che non è a disposizione delle parti. Tuttavia, quando l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento convengono un termine superiore a quelli di cui all'articolo 74, per le operazioni di pagamento all'interno dell'Unione tale termine non può essere superiore a quattro giornate operative o comunque al termine consentito in virtù di altri obblighi di legge contemplati dal diritto nazionale e dell'Unione, dal momento della ricezione conformemente all'articolo 69. |
Emendamento 153
Proposta di direttiva
Articolo 74 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisca che, dal momento della ricezione ai sensi dell'articolo 69, l'importo dell'operazione di pagamento sia accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva. Questi termini possono essere prorogati di una ulteriore giornata operativa per operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo. |
1. Gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisca che, dal momento della ricezione ai sensi dell'articolo 69, l'importo dell'operazione di pagamento sia accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva. Il termine può essere prorogato di una ulteriore giornata operativa per operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo. |
Emendamento 154
Proposta di direttiva
Articolo 79 — paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. Gli Stati membri si assicurano che, in caso di fallimento di un tentativo di recuperare i fondi ai sensi del paragrafo 3, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario errato sia tenuto a fornire al pagatore tutte le informazioni necessarie per contattare il destinatario dei fondi ed eventualmente ricorrere alla giustizia per recuperarli. |
Emendamento 155
Proposta di direttiva
Articolo 80 — paragrafo 1 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o un terzo prestatore di servizi di pagamento è responsabile ai sensi del primo o del secondo comma, il prestatore di servizi di pagamento interessato risarcisce senza indugio al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se del caso, ripristina per il conto di pagamento sul quale era stato addebitato tale importo la situazione che sarebbe esistita se l'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non è successiva alla data di addebito dell'importo. |
Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o un terzo prestatore di servizi di pagamento è responsabile ai sensi del primo o del secondo comma, il prestatore di servizi di pagamento interessato risarcisce senza indugio al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se del caso, ripristina per il conto di pagamento sul quale era stato addebitato tale importo la situazione che sarebbe esistita se l'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non è successiva alla data di addebito dell'importo. Laddove ciò non sia più tecnicamente possibile, il pagatore è anche risarcito per la perdita degli interessi. |
Emendamento 156
Proposta di direttiva
Articolo 80 — paragrafo 1 — comma 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
In caso di non esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento per la quale l'ordine di pagamento è disposto dal pagatore, il prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dalla responsabilità ai sensi del presente paragrafo, si adopera senza indugio, su richiesta, per rintracciare l'operazione di pagamento ed informa il pagatore del risultato. Ciò non comporta spese per il pagatore. |
In caso di non esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento per la quale l'ordine di pagamento è disposto dal pagatore, il prestatore di servizi di pagamento di quest'ultimo , indipendentemente dalla responsabilità ai sensi del presente paragrafo, si adopera senza indugio, su richiesta, per rintracciare l'operazione di pagamento ed informa il pagatore del risultato. Ciò non comporta spese per il pagatore. |
Emendamento 157
Proposta di direttiva
Articolo 80 — paragrafo 2 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Qualora un'operazione di pagamento sia disposta dal beneficiario o per il suo tramite, fatti salvi l'articolo 63, l'articolo 79, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 83, il prestatore di servizi di pagamento è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore conformemente all'articolo 74, paragrafo 3. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del presente comma, egli trasmette senza indugio l'ordine di pagamento in questione al prestatore di servizi di pagamento del pagatore. In caso di trasmissione tardiva dell'ordine di pagamento, la data valuta attribuita all'importo di questa operazione sul conto di pagamento del beneficiario non è successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta. |
2. Qualora un'operazione di pagamento sia disposta dal beneficiario o per il suo tramite, fatti salvi l'articolo 63, l'articolo 79, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 83, il prestatore di servizi di pagamento è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore conformemente all'articolo 74, paragrafo 3. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del presente comma, egli trasmette senza indugio l'ordine di pagamento in questione al prestatore di servizi di pagamento del pagatore. In caso di trasmissione tardiva dell'ordine di pagamento, la data valuta attribuita all'importo di questa operazione sul conto di pagamento del beneficiario non è successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta. Laddove ciò non sia più tecnicamente possibile, il pagatore è anche risarcito per la perdita degli interessi. |
Emendamento 158
Proposta di direttiva
Articolo 80 — paragrafo 2 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Inoltre, fatti salvi l'articolo 63, l'articolo 79, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 83, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, è responsabile nei confronti del beneficiario del trattamento dell'operazione di pagamento conformemente agli obblighi stabiliti dall'articolo 78. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del presente comma, egli assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. La data valuta attribuita all'importo di questa operazione sul conto di pagamento del beneficiario non è successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta. |
Inoltre, fatti salvi l'articolo 63, l'articolo 79, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 83, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, è responsabile nei confronti del beneficiario del trattamento dell'operazione di pagamento conformemente agli obblighi stabiliti dall'articolo 78. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del presente comma, egli assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. La data valuta attribuita all'importo di questa operazione sul conto di pagamento del beneficiario non è successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta. Laddove ciò non sia più tecnicamente possibile, il pagatore è anche risarcito per la perdita degli interessi. |
Emendamento 159
Proposta di direttiva
Articolo 80 — paragrafo 2 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
In caso di non esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento per la quale il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è responsabile ai sensi del primo e del secondo comma, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore. Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile in tal senso, egli tiene indenne, se del caso, il pagatore dell'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento inesatta non avesse avuto luogo, in ogni caso senza indugio. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non è successiva alla data di addebito dell'importo. |
In caso di non esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento per la quale il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è responsabile ai sensi del primo e del secondo comma, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore. Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile in tal senso, egli tiene indenne, se del caso, il pagatore dell'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento inesatta non avesse avuto luogo, in ogni caso senza indugio. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non è successiva alla data di addebito dell'importo. Laddove ciò non sia più tecnicamente possibile, il pagatore è anche risarcito per la perdita degli interessi. |
Emendamento 160
Proposta di direttiva
Articolo 80 — paragrafo 2 — comma 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
In caso di esecuzione tardiva di un pagamento, il pagatore può decidere che la data valuta attribuita all'importo di questa operazione sul conto di pagamento del beneficiario non sia successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta. |
In caso di esecuzione tardiva di un pagamento, il pagatore può decidere che la data valuta attribuita all'importo di questa operazione sul conto di pagamento del beneficiario non sia successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta. Laddove ciò non sia più tecnicamente possibile, il pagatore è anche risarcito per la perdita degli interessi. |
Emendamento 161
Proposta di direttiva
Articolo 82 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Qualora la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 80 sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento o ad un intermediario, tale prestatore di servizi di pagamento o intermediario risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o di importi versati ai sensi dell'articolo 80. È altresì prevista una compensazione qualora un prestatore di servizi di pagamento non si avvalga di un'autenticazione a due fattori del cliente. |
1. Qualora la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi degli articoli 65 e 80 sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento o ad un intermediario, tale prestatore di servizi di pagamento o intermediario risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o di importi versati ai sensi degli articoli 65 e 80. È altresì prevista una compensazione qualora un prestatore di servizi di pagamento non si avvalga di un'autenticazione a due fattori del cliente. |
Emendamento 162
Proposta di direttiva
Articolo 82 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. L'ABE è incaricata di avviare e promuovere una mediazione vincolante per risolvere le controversie tra autorità competenti derivanti dall'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo. |
Emendamento 163
Proposta di direttiva
Articolo 84 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Qualsiasi trattamento di dati di carattere personale ai fini della presente direttiva è effettuato in conformità della direttiva 95/46/CE, delle norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001. |
1. Gli Stati membri autorizzano il trattamento di dati di carattere personale da parte di sistemi di pagamento e dei prestatori di servizi di pagamento qualora ciò sia necessario per garantire la prevenzione, l'indagine e l'individuazione delle frodi nei pagamenti. Il trattamento di tali dati di carattere personale è effettuato in conformità della direttiva 95/46/CE, delle norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001. |
Emendamento 164
Proposta di direttiva
Articolo 84 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. In sede di trattamento dei dati di carattere personale ai fini della presente direttiva si applicano i principi di necessità, proporzionalità, limitazione delle finalità e adeguatezza del periodo di conservazione. |
Emendamento 165
Proposta di direttiva
Articolo 84 — paragrafo 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 ter. In particolare, qualunque prestatore, agente e utente che effettui un trattamento di dati di carattere personale consulta, tratta e conserva solo i dati di carattere personale necessari ai fini della prestazione dei servizi di pagamento di sua competenza. |
Emendamento 166
Proposta di direttiva
Articolo 84 — paragrafo 1 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 quater. Il principio della tutela della vita privata fin dalla progettazione/per impostazione predefinita (privacy by design/privacy by default) è integrato in tutti i sistemi di trattamento dei dati sviluppati e utilizzati nel quadro della presente direttiva. |
Emendamento 167
Proposta di direttiva
Articolo 84 — paragrafo 1 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 quinquies. I documenti di cui all'articolo 5, lettera j), specificano, tra l'altro, anche le misure miranti al rispetto dei principi di sicurezza e riservatezza nonché all'attuazione del principio privacy by design/privacy by default. |
Emendamento 168
Proposta di direttiva
Articolo 84 — paragrafo 1 sexies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 sexies. Lo sviluppo di standard e la garanzia di interoperabilità ai fini della presente direttiva sono basati su una valutazione dell'impatto sulla privacy atta a identificare i rischi associati alle singole opzioni tecniche disponibili e le possibili soluzioni per ridurre al minimo le minacce in termini di protezione dei dati. |
Emendamento 169
Proposta di direttiva
Articolo 85 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I prestatori di servizi di pagamento sono soggetti alla direttiva [direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione] [OP: inserire il numero della direttiva una volta adottata] e in particolare agli obblighi di attuazione della gestione del rischio e di notifica degli incidenti di cui agli articoli 14 e 15 . |
1. I prestatori di servizi di pagamento istituiscono un quadro di misure di attenuazione e meccanismi di controllo adeguati per gestire i rischi operativi, compresi i rischi di sicurezza, relativi ai servizi di pagamento che prestano . Nell'ambito di tale quadro i prestatori di servizi di pagamento istituiscono e gestiscono procedure efficaci di gestione degli incidenti , anche per quanto concerne l'individuazione e la classificazione degli incidenti gravi . |
Emendamento 170
Proposta di direttiva
Articolo 85 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'autorità designata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva [direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione] [OP: inserire il numero della direttiva una volta adottata] trasmette senza indugio all'autorità competente dello Stato membro d'origine e all'ABE le notifiche degli incidenti relativi alla sicurezza delle reti e dell'informazione ricevute da prestatori di servizi di pagamento. |
2. I prestatori di servizi di pagamento notificano senza indugio all'autorità competente dello Stato membro d'origine del prestatore di servizi di pagamento ogni incidente operativo grave, compresi gli incidenti riguardanti la sicurezza . |
Emendamento 171
Proposta di direttiva
Articolo 85 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Al ricevimento della notifica l'autorità competente dello Stato membro di origine fornisce all'ABE, senza indebiti ritardi, i pertinenti dettagli dell'incidente. |
Emendamento 172
Proposta di direttiva
Articolo 85 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Al ricevimento della notifica , e se necessario, l'ABE informa le autorità competenti degli altri Stati membri |
3. Al ricevimento della notifica l'ABE , in collaborazione con l'autorità competente dello Stato membro di origine, valuta la rilevanza dell'incidente e, sulla base di tale valutazione, informa le autorità competenti degli altri Stati membri. |
Emendamento 173
Proposta di direttiva
Articolo 85 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. L'autorità nazionale competente agisce in un'ottica di prevenzione e, se necessario, di protezione della sicurezza immediata del sistema finanziario. |
Emendamento 174
Proposta di direttiva
Articolo 85 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva [direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione] [OP: inserire il numero della direttiva una volta adottata], qualora l'incidente di sicurezza possa incidere sugli interessi finanziari degli utenti dei servizi di pagamento del prestatore di servizi di pagamento, quest'ultimo notifica senza indugio l'incidente agli utenti dei servizi di pagamento e li informa delle possibili misure che possono adottare per attenuare gli effetti negativi dell'incidente. |
4. Qualora l'incidente di sicurezza possa incidere sugli interessi finanziari degli utenti dei servizi di pagamento del prestatore di servizi di pagamento, quest'ultimo notifica senza indugio l'incidente agli utenti dei servizi di pagamento e li informa di tutte le misure disponibili che possono adottare per attenuare gli effetti negativi dell'incidente. |
Emendamento 175
Proposta di direttiva
Articolo 85 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. In stretta collaborazione con la BCE e previa consultazione del gruppo consultivo di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis, l'ABE elabora orientamenti che specificano il quadro per la notifica degli incidenti gravi di cui ai precedenti paragrafi. Gli orientamenti specificano la portata e il trattamento delle informazioni che devono essere presentate, compresi i criteri di rilevanza degli incidenti e i modelli di notifica standard che assicurino la coerenza e l'efficienza del processo di notifica. |
Emendamento 176
Proposta di direttiva
Articolo 85 — paragrafo 4 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 ter. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento forniscano regolarmente alle autorità nazionali competenti e all'ABE i dati sulle frodi legate ai diversi metodi di pagamento. |
Emendamento 177
Proposta di direttiva
Articolo 86 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi di pagamento forniscano su base annua all'autorità designata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva [direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione] [OP: inserire il numero della direttiva una volta adottata] informazioni aggiornate sulla valutazione dei rischi operativi e di sicurezza associati ai servizi di pagamento che essi forniscono e sull'adeguatezza delle misure di mitigazione e dei meccanismi di controllo messi in atto per affrontarli. L'autorità designata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva [direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione] [OP: inserire il numero della direttiva una volta adottata] trasmette senza indugio copia di tali informazioni all'autorità competente dello Stato membro di origine. |
1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi di pagamento forniscano su base annua all'autorità competente informazioni aggiornate e complete sulla valutazione dei rischi operativi e di sicurezza associati ai servizi di pagamento che essi forniscono e sull'adeguatezza delle misure di mitigazione e dei meccanismi di controllo messi in atto per affrontarli. |
Emendamento 178
Proposta di direttiva
Articolo 86 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Fatti salvi gli articoli 14 e 15 della direttiva [direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione] [OP: inserire il numero della direttiva una volta adottata], l 'ABE elabora, in stretta collaborazione con la BCE, orientamenti relativi alla definizione, all'attuazione e al controllo delle misure di sicurezza, comprese se del caso le procedure di certificazione. L'ABE tiene conto, tra l'altro, delle norme e/o delle specifiche pubblicate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva [direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione] [OP: inserire il numero della direttiva una volta adottata] . |
2. L 'ABE elabora, in stretta collaborazione con la BCE, norme tecniche di attuazione relative alla definizione, all'attuazione e al controllo delle misure di sicurezza, comprese se del caso le procedure di certificazione. L'ABE tiene conto, tra l'altro, delle norme e/o delle specifiche pubblicate dalla Commissione e delle raccomandazioni dell'Eurosistema e della BCE in materia di sicurezza dei pagamenti in Internet definite dal forum «SecuRePay» . |
|
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro …* . |
|
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. |
Emendamento 179
Proposta di direttiva
Articolo 86 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'ABE, in stretta cooperazione con la BCE, rivede gli orientamenti periodicamente e almeno ogni due anni; |
3. L'ABE, in stretta cooperazione con la BCE, rivede le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 2 periodicamente e almeno ogni due anni; |
Emendamento 180
Proposta di direttiva
Articolo 86 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Fatti salvi gli articoli 14 e 15 della direttiva [direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione] [OP: inserire il numero della direttiva una volta adottata], l 'ABE emana degli orientamenti volti ad agevolare l'individuazione degli incidenti gravi da parte dei prestatori di servizi di pagamento e a precisare le circostanze in cui un istituto di pagamento è tenuto a notificare un incidente di sicurezza. Tali orientamenti sono emanati entro [inserire la data — due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] . |
4. L 'ABE coordina la condivisione delle informazioni nell'ambito dei rischi operativi e di sicurezza associati ai servizi di pagamento con le autorità competenti e la BCE . |
Emendamento 181
Proposta di direttiva
Articolo 87 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Laddove un prestatore di servizi di pagamento presta i servizi di cui al punto 7 dell'allegato I, si autentica presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del titolare del conto. |
2. Laddove un prestatore di servizi di pagamento presta i servizi di cui al punto 7 dell'allegato I, si autentica dal prestatore di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto del titolare del conto conformemente agli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri quali definiti all'articolo 94 bis . |
Emendamento 182
Proposta di direttiva
Articolo 87 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. In stretta cooperazione con la BCE, l'ABE emana, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti indirizzati ai prestatori di servizi di pagamento, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva, riguardanti le tecniche più avanzate di autenticazione del cliente e le eventuali deroghe all'uso dell'autenticazione a due fattori del cliente. Tali orientamenti sono emanati entro [inserire la data — due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] e, se necessario, sono aggiornati periodicamente. |
3. In stretta cooperazione con la BCE e previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati e del gruppo consultivo di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis , l'ABE emana, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti indirizzati ai prestatori di servizi di pagamento, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva, riguardanti le modalità di autenticazione dei terzi prestatori di servizi di pagamento dai prestatori di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto, le tecniche più avanzate di autenticazione del cliente e le eventuali deroghe all'uso dell'autenticazione a due fattori del cliente. Tali orientamenti entrano in vigore prima del… (*4) e, se necessario, sono aggiornati periodicamente. |
Emendamento 183
Proposta di direttiva
Articolo 88 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri assicurano che siano istituite procedure che consentano agli utenti di servizi di pagamento e ad altre parti interessate, incluse le associazioni dei consumatori, di presentare reclami alle autorità competenti in relazione a presunte violazioni da parte di prestatori di servizi di pagamento della presente direttiva. |
1. Gli Stati membri assicurano che siano istituite procedure che consentano agli utenti di servizi di pagamento e ad altre parti interessate, incluse le associazioni dei consumatori, di presentare reclami alle autorità competenti o alle autorità per la risoluzione alternativa delle controversie in relazione a presunte violazioni da parte di prestatori di servizi di pagamento della presente direttiva. |
Emendamento 184
Proposta di direttiva
Articolo 89 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti chiamate a garantire e a sorvegliare l'effettiva osservanza della presente direttiva. Le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie a tale scopo. Esse sono indipendenti dai prestatori di servizi di pagamento. Esse sono autorità competenti ai sensi dell 'articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010. |
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti chiamate a garantire e a sorvegliare l'effettiva osservanza della presente direttiva. Le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie a tale scopo. Esse sono indipendenti dai prestatori di servizi di pagamento. Esse sono autorità competenti quali definite all 'articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010. |
Emendamento 185
Proposta di direttiva
Articolo 89 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Alle autorità di cui al paragrafo 1 sono conferiti tutti i poteri necessari all'esercizio delle loro funzioni. Quando più di un'autorità competente è incaricata di garantire e di sorvegliare l'effettiva osservanza della presente direttiva, gli Stati membri assicurano che esse operino in stretta collaborazione per garantire l'efficace esercizio delle rispettive funzioni.. |
2. Alle autorità di cui al paragrafo 1 sono conferiti tutti i poteri e tutte le risorse necessari all'esercizio delle loro funzioni. |
Emendamento 186
Proposta di direttiva
Articolo 89 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. Previa consultazione della BCE, l'ABE emana, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti indirizzati alle autorità competenti, riguardanti le procedure di reclamo da prendere in considerazione per garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni di cui al paragrafo 1 della presente direttiva. Tali orientamenti sono emanati entro il… (*5) e, se necessario, sono aggiornati periodicamente. |
Emendamento 187
Proposta di direttiva
Articolo 90 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento predispongano procedure adeguate ed efficaci per la risoluzione dei reclami degli utenti di servizi di pagamento aventi come oggetto diritti e obblighi derivanti dalla presente direttiva. |
1. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento predispongano e applichino procedure adeguate ed efficaci per la risoluzione dei reclami degli utenti di servizi di pagamento aventi come oggetto diritti e obblighi derivanti dalla presente direttiva , nonché sorvegliano l'operato dei prestatori di servizi di pagamento a tale riguardo . |
Emendamento 188
Proposta di direttiva
Articolo 90 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi di pagamento facciano il possibile per rispondere, per iscritto, ai reclami degli utenti di servizi di pagamento, affrontando tutte le questioni sollevate, entro un termine adeguato e al più tardi entro quindici giornate operative. In situazioni eccezionali, se il prestatore di servizi di pagamento non può rispondere entro quindici giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il consumatore otterrà una risposta definitiva. Tale termine non può in nessun caso superare 30 giornate operative supplementari. |
2. Gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi di pagamento facciano il possibile per rispondere, per iscritto, ai reclami degli utenti di servizi di pagamento, affrontando tutte le questioni sollevate, entro un termine adeguato e al più tardi entro quindici giornate operative. In situazioni eccezionali, se il prestatore di servizi di pagamento non può rispondere entro quindici giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il consumatore otterrà una risposta definitiva. Tale termine non può in nessun caso superare 15 giornate operative supplementari. Qualora uno Stato membro disponga di procedure più esaustive di risoluzione dei reclami disciplinate dall'autorità competente nazionale, possono essere applicate le norme di tale Stato membro. |
Emendamento 189
Proposta di direttiva
Articolo 90 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le informazioni di cui al paragrafo 2 vanno formulate in modo accessibile facile, diretto, visibile e permanente sul sito web del prestatore di servizi di pagamento , se esistente, nelle condizioni generali dei contratti fra il prestatore di servizi di pagamento e l'utente di servizi di pagamento nonché sulle fatture e sulle ricevute relative ai suddetti contratti. Devono altresì precisare come ottenere maggiori informazioni sull'organismo di ricorso extragiudiziale pertinente e sulle condizioni per tale ricorso. |
4. Le informazioni di cui al paragrafo 3 devono essere formulate in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito web del professionista , se esistente, e se del caso nelle condizioni generali dei contratti di vendita o di servizi tra questo e un consumatore. |
Emendamento 190
Proposta di direttiva
Articolo 91 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri vigilano affinché siano istituite, in conformità della pertinente legislazione nazionale e dell'Unione, procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie tra gli utenti e i prestatori di servizi di pagamento, aventi come oggetto diritti e obblighi derivanti dalla presente direttiva; per tali procedure si può ricorrere, se del caso, ad organismi esistenti. Gli Stati membri provvedono affinché tali procedure si applichino ai prestatori di servizi di pagamento e coprano anche le attività dei rappresentanti designati. |
1. Gli Stati membri vigilano affinché siano istituite, in conformità della pertinente legislazione nazionale e dell'Unione, procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale adeguate , indipendenti, imparziali, trasparenti ed efficaci per la risoluzione delle controversie tra gli utenti e i prestatori di servizi di pagamento, aventi come oggetto diritti e obblighi derivanti dalla presente direttiva; per tali procedure si può ricorrere, se del caso, ai competenti organismi esistenti. Gli Stati membri provvedono affinché tali procedure si applichino e siano accessibili tanto agli utenti quanto ai prestatori di servizi di pagamento e coprano anche le attività dei rappresentanti designati. |
Emendamento 191
Proposta di direttiva
Articolo 91 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento aderiscano a uno o più organismi per la risoluzione alternativa delle controversie. |
Emendamento 192
Proposta di direttiva
Articolo 91 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri dispongono che i soggetti di cui al paragrafo 1 collaborino per la risoluzione delle controversie transfrontaliere aventi come oggetto diritti e obblighi derivanti dalla presente direttiva. |
2. Gli Stati membri dispongono che i soggetti di cui al paragrafo 1 collaborino per la risoluzione delle controversie transfrontaliere aventi come oggetto diritti e obblighi derivanti dalla presente direttiva. Gli Stati membri assicurano che tali soggetti abbiano capacità sufficienti a partecipare in modo adeguato ed efficiente a tale collaborazione transfrontaliera. |
Emendamento 193
Proposta di direttiva
Articolo 92 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. L'ABE emana orientamenti sulle sanzioni di cui al paragrafo 2 e garantisce che siano efficaci, proporzionate e dissuasive. |
Emendamento 194
Proposta di direttiva
Titolo V
Testo della Commissione |
Emendamento |
ATTI DELEGATI |
ATTI DELEGATI E NORME TECNICHE |
Emendamento 195
Proposta di direttiva
Articolo 93 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 93 bis |
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Norme tecniche |
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L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino le condizioni per l'applicazione dei requisiti concernenti i fondi propri di cui agli articoli 7 e 8 e dei requisiti in materia di tutela di cui all'articolo 9. |
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L'ABE sottopone tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro … |
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Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. |
Emendamento 196
Proposta di direttiva
Articolo 94 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 93 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 93 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 197
Proposta di direttiva
Articolo 94 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 94 bis |
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Standard aperti di comunicazione comuni e sicuri |
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1. In stretta collaborazione con la BCE e previa consultazione del gruppo consultivo di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis, l'ABE emana progetti di norme tecniche di regolamentazione nella forma di standard aperti di comunicazione comuni e sicuri per stabilire le modalità di comunicazione tra i prestatori di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto e i terzi prestatori di servizi di pagamento o i terzi emittenti di strumenti di pagamento. |
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L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro … (*6) . |
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Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. |
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2. Gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri di cui al paragrafo 1 includono le specifiche tecniche e funzionali per la trasmissione delle informazioni e s'incentrano sull'ottimizzazione della sicurezza e dell'efficienza nella comunicazione. |
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3. Gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri specificano in particolare, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 58 e 87, le modalità di autenticazione dei terzi prestatori di servizi di pagamento dai prestatori di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto e le modalità di notifica e informazione che i prestatori di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto devono seguire nei confronti dei terzi prestatori di servizi di pagamento. |
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4. L'ABE, in stretta collaborazione con la BCE, garantisce l'elaborazione degli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri previa adeguata consultazione di tutte le parti interessate nel mercato dei servizi di pagamento, compresi gli attori non bancari. |
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5. Gli Stati membri garantiscono che gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri siano utilizzati dai prestatori di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto, dai terzi prestatori di servizi di pagamento e dai terzi emittenti di strumenti di pagamento. |
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6. Gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri sono soggetti a revisioni periodiche finalizzate a tenere conto dell'innovazione e degli sviluppi tecnici. |
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7. Il presente articolo non osta all'applicazione degli altri obblighi stabiliti nella presente direttiva. |
Emendamento 198
Proposta di direttiva
Articolo 94 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 94 ter |
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1. L'ABE mette a disposizione sul suo sito web un elenco di tutti i prestatori di servizi di pagamento autorizzati all'interno dell'Unione. |
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2. Tale elenco riporta tutti i prestatori di servizi di pagamento autorizzati la cui iscrizione è stata revocata e indica i motivi della revoca. |
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3. Tutti i prestatori di servizi di pagamento offrono sul proprio sito web un collegamento diretto al sito web dell'autorità nazionale competente che elenca tutti i prestatori di servizi di pagamento autorizzati. |
Emendamento 199
Proposta di direttiva
Articolo 94 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 94 quater |
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Obbligo di informare i consumatori in merito ai loro diritti |
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1. Entro … (*7) , previa consultazione pubblica sulla bozza di documento, la Commissione realizza un opuscolo elettronico di facile consultazione con elencati in modo chiaro e facilmente comprensibile i diritti dei consumatori previsti a norma della presente direttiva e della normativa correlata dell'Unione. |
|
2. L'opuscolo di cui al paragrafo 1 è messo a disposizione di tutti i consumatori dell'Unione e di altre parti interessate sui siti web della Commissione, dell'ABE e delle autorità nazionali di regolamentazione del settore bancario ed è facilmente scaricabile e trasferibile ad altri siti web. La Commissione informa gli Stati membri, i prestatori di servizi di pagamento e le associazioni dei consumatori della pubblicazione dell'opuscolo. |
|
3. I prestatori di servizi di pagamento provvedono affinché l'opuscolo in formato originale sia messo a disposizione di tutti i consumatori, anche se non sono clienti, in forma elettronica sul proprio sito web e in forma cartacea presso le succursali, gli agenti e le entità cui sono esternalizzate le loro attività. |
|
Presso tali succursali, agenti ed entità, è esposto in maniera chiaramente visibile ai consumatori un avviso di facile lettura recante la seguente dicitura: «Richiedere allo sportello il testo che enumera i diritti dell'utente di servizi di pagamento». |
|
Sui loro siti web è riportato in maniera chiaramente visibile il seguente avviso: «Cliccare qui per visualizzare i diritti dell'utente di servizi di pagamento». I prestatori di servizi di pagamento provvedono altresì affinché tali informazioni siano facilmente accessibili dai loro clienti in qualsiasi momento tramite i conti online, se disponibili. |
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4. In particolare, l'opuscolo è distribuito per via elettronica o in formato cartaceo quando il cliente stipula qualsiasi tipo di contratto o, per coloro che sono già clienti alla data di pubblicazione dell'opuscolo, tramite notifica entro un anno dalla sua pubblicazione da parte della Commissione. |
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5. Tutti i prestatori di servizi di pagamento offrono sul proprio sito web un collegamento diretto al sito web dell'autorità competente che elenca tutti i prestatori di servizi di pagamento certificati. |
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6. I prestatori di servizi di pagamento non addebitano spese ai propri clienti per la fornitura delle informazioni di cui al presente articolo. |
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7. Per quanto concerne i non vedenti o gli ipovedenti, le disposizioni del presente articolo si applicano facendo ricorso a mezzi alternativi adeguati. |
Emendamento 200
Proposta di direttiva
Articolo 95 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Uno Stato membro che si avvalga di una delle opzioni di cui al paragrafo 1 informa la Commissione di ciò e di eventuali successivi cambiamenti. La Commissione rende pubblica l'informazione in uno sito web o in un altro modo facilmente accessibile. |
2. Uno Stato membro che si avvalga di una delle opzioni di cui al paragrafo 1 informa la Commissione di ciò e di eventuali successivi cambiamenti. La Commissione rende pubblica l'informazione in un sito web o in un altro modo facilmente accessibile e ne informa contemporaneamente il Parlamento europeo . |
Emendamento 201
Proposta di direttiva
Articolo 96 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Entro il … (*8) , la Commissione presenta una relazione, ove opportuno corredata di una proposta legislativa, sull'impatto dell'inclusione dei sistemi tripartiti nell'ambito di applicazione delle disposizioni relative all'accesso ai sistemi di pagamento, tenuto conto in particolare del livello di concorrenza e della quota di mercato dei circuiti di carte. |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0169/2014)
(24) COM(2012) 941 final.
(24) COM(2012)0941.
(25) Direttiva XXXX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del [data] recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione (GU L x, pag. x).
(25) Direttiva XXXX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del [data] recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione (GU L x, pag. x).
(1 bis) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(26) Regolamento (UE) n. [XX/XX/XX] del Parlamento europeo e del Consiglio, [data], relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta (GU L x, pag. x).
(26) Regolamento (UE) n. [XX/XX/XX] del Parlamento europeo e del Consiglio, [data], relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta (GU L x, pag. x).
(37) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(38) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(37) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(38) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(40) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
(40) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
(*1) Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
(45) Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
(46) Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006 , riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1).
(45) Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
(46) Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1).
(*2) Due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva
(*3) 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(*4) Due anni dopo la data di adozione della presente direttiva.
(*5) Due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(*6) 12 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.
(*7) Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(*8) Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.