Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AP0095

    Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 6 febbraio 2014, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione e del Fondo unico di risoluzione bancaria e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (COM(2013)0520 — C7-0223/2013 — 2013/0253(COD))

    GU C 93 del 24.3.2017, p. 389–440 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.3.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 93/389


    P7_TA(2014)0095

    Risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese d'investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione e del Fondo unico di risoluzione bancaria ***I

    Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 6 febbraio 2014, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione e del Fondo unico di risoluzione bancaria e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (COM(2013)0520 — C7-0223/2013 — 2013/0253(COD)) (1)

    (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

    (2017/C 093/62)

    Emendamento 1

    EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO (*1)

    alla proposta della Commissione


    (1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0478/2013).

    (*1)  Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.


    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione e del Fondo unico di risoluzione bancaria e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere della Banca centrale europea (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Per rilanciare la ripresa economica nell'Unione è essenziale una migliore integrazione del mercato interno dei servizi bancari; l'attuale crisi finanziaria ed economica ha tuttavia palesato che il funzionamento del mercato interno in questo settore è minacciato e che si sta acuendo il rischio di frammentazione finanziaria. I mercati interbancari hanno perso liquidità e le attività bancarie transfrontaliere diminuiscono a causa dei timori di contagio e della scarsa fiducia nei sistemi bancari nazionali degli altri paesi e nella capacità degli Stati membri di sostenere le banche. Si tratta di una reale fonte di preoccupazione in un mercato interno nel quale gli istituti di credito beneficiano di un passaporto europeo e operano, per la maggior parte, in diversi Stati membri.

    (2)

    La sfiducia e l'instabilità dei mercati sono alimentate anche dal fatto che divergenze separino le norme nazionali in materia di risoluzione dei vari Stati membri, e le collegate pratiche amministrative, e che a livello unionale manchi un processo decisionale unificato sulla risoluzione delle banche transfrontaliere, perché si tratta di elementi che minano la certezza e la prevedibilità riguardo al possibile esito di un dissesto bancario. L'adozione sul mero piano nazionale e in contesti giuridici non armonizzati delle decisioni di risoluzione può falsare la concorrenza e sfociare, in ultima analisi, in un pregiudizio per il mercato interno.

    (3)

    In particolare, le pratiche diverse seguite dagli Stati membri per il trattamento dei creditori delle banche soggette a risoluzione e per il salvataggio delle banche in dissesto influiscono sulla percezione del rischio di credito, della solidità finanziaria e della solvibilità delle banche di ciascuno di essi. Ne risulta, da un lato, minata la fiducia dei cittadini nel settore bancario e, dall'altro, ostacolato l'esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel mercato interno perché, se le pratiche degli Stati membri non divergessero, i costi di finanziamento sarebbero inferiori.

    (4)

    Le divergenze che separano le norme nazionali in materia di risoluzione dei vari Stati membri, e le collegate pratiche amministrative, possono determinare per le banche e la clientela un costo del denaro superiore esclusivamente a causa del luogo di stabilimento, a prescindere dall'effettivo merito di credito. In alcuni Stati membri, inoltre, la clientela delle banche deve pagare tassi di interesse passivo superiori a quelli applicati in altri, a prescindere dal merito di credito del singolo cliente.

    (4 bis)

    Negli ultimi anni l'incapacità di alcuni Stati membri di disporre di enti funzionanti nel campo della risoluzione nel settore bancario ha incrementato i danni della crisi bancaria.

    (4 ter)

    Le autorità nazionali possono disporre di incentivi per salvare le banche con fondi pubblici prima di avviare una procedura di risoluzione; di conseguenza, la creazione di un meccanismo europeo unico di risoluzione (SRM) è fondamentale per creare condizioni paritarie e un approccio più neutrale alla decisione di procedere o meno alla risoluzione di una banca.

    (5)

    La frammentazione del mercato interno è destinata a perdurare fintantoché le norme in materia di risoluzione, le pratiche e la linea seguita per la ripartizione degli oneri manterranno dimensione nazionale e fintantoché i fondi necessari per finanziare la risoluzione saranno reperiti e spesi a livello nazionale. Inoltre, le autorità nazionali di vigilanza sono fortemente incentivate a minimizzare l'impatto potenziale delle crisi bancarie sull'economia del rispettivo paese adottando unilateralmente interventi per circoscrivere le operazioni bancarie, tramite ad esempio la limitazione delle cessioni e della concessione di prestiti all'interno del gruppo oppure l'imposizione di requisiti patrimoniali e di liquidità più severi alle filiazioni operative nella loro giurisdizione di imprese madri potenzialmente in dissesto. I problemi nazionali e le questioni controverse tra paesi d'origine e ospitanti riducono l'efficienza dei processi di risoluzione su scala transfrontaliera. Vengono così limitate le attività transfrontaliere delle banche e, quindi, eretti ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali e falsata la concorrenza nel mercato interno.

    (6)

    La direttiva [] del Parlamento europeo e del Consiglio (4) rappresenta un passo decisivo verso l' armonizzazione delle norme nazionali in materia di risoluzione bancaria e ha disposto la cooperazione tra le autorità di risoluzione in caso di dissesto di banche transfrontaliere. Tale armonizzazione non è però assoluta né è centralizzato il processo decisionale: essenzialmente, infatti, la direttiva [] prevede strumenti e poteri comuni di risoluzione che sono messi a disposizione delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro, alle quali lascia tuttavia un certo livello di discrezionalità nell'applicazione degli strumenti e nel ricorso ai meccanismi di finanziamento nazionali a sostegno delle procedure di risoluzione. A dispetto delle funzioni di regolamentazione e mediazione attribuite all'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea — ABE) dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio  (5), la direttiva [] non esclude completamente l'eventualità che gli Stati membri adottino, riguardo alla risoluzione dei gruppi transfrontalieri, decisioni distinte e potenzialmente incongruenti che possono incidere sui costi complessivi della procedura. Inoltre, prevedendo meccanismi di finanziamento nazionali, non affranca sufficientemente le banche dal sostegno dei bilanci nazionali né esclude la possibilità che i vari Stati membri seguano una linea diversa riguardo all'impiego di tali meccanismi.

    (7)

    Il completamento del mercato interno dei servizi finanziari presuppone necessariamente l'uniformità effettiva nell'Unione delle decisioni di risoluzione adottate per le banche in dissesto, anche relativamente all'impiego dei finanziamenti reperiti a livello di Unione. Nel mercato interno il dissesto di banche in uno Stato membro può compromettere la stabilità dei mercati finanziari in tutta l'Unione: l'efficacia e l'uniformità delle norme in materia di risoluzione e la parità di condizioni nel finanziamento della risoluzione nei diversi Stati membri sono nell'interesse superiore non soltanto dello Stato membro in cui le banche operano, ma anche, in generale, in quello di tutti gli altri, perché costituiscono un mezzo per salvaguardare la concorrenza e migliorare il funzionamento del mercato interno. I sistemi bancari sono estremamente interconnessi nel mercato interno, i gruppi bancari hanno dimensione internazionale e le banche detengono attività estere in percentuali elevate: senza un meccanismo unico di risoluzione (SRM), le crisi bancarie che si verificassero negli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico (SSM) avrebbero un più forte impatto sistemico negativo anche negli Stati membri che non vi partecipano. Con l'istituzione del meccanismo unico di risoluzione si aumenterà la stabilità delle banche degli Stati membri partecipanti e si impedirà alle crisi di produrre ricadute negli Stati membri non partecipanti, agevolando così il funzionamento del mercato interno nel suo complesso. I meccanismi di cooperazione tra gli enti stabiliti negli Stati membri partecipanti e non partecipanti dovrebbero essere chiari ed è importante garantire la non discriminazione degli Stati membri non partecipanti.

    (7 bis)

    Al fine di ristabilire la fiducia e la credibilità nel settore bancario, la Banca centrale europea (BCE) effettuerà una valutazione globale del bilancio di tutte le banche poste sotto la sua vigilanza diretta. Per quanto concerne le banche degli Stati membri partecipanti non soggette alla vigilanza diretta della BCE, le autorità competenti dovrebbero effettuare, in cooperazione con la BCE, una valutazione equivalente del bilancio che sia proporzionale alle dimensioni e al modello commerciale della banca. Ciò contribuirebbe altresì a ridare credibilità e a garantire che tutte le banche siano soggette a un esame.

    (7 ter)

    Per garantire condizioni paritarie nel mercato interno nel suo complesso, qualunque quadro di risanamento e risoluzione nel settore bancario all'interno dell'Unione dovrebbe essere disciplinato dall'omonima direttiva e dagli atti delegati eventualmente adottati conformemente alla stessa. Nello svolgimento dei compiti a essi attribuiti dal presente regolamento, la Commissione e il Comitato si conformano alle prescrizioni della direttiva e dei citati atti delegati. La direttiva dovrebbe disciplinare la pianificazione in materia di risanamento e risoluzione, l'intervento precoce, le condizioni e i principi di risoluzione nonché l'utilizzo degli strumenti di risoluzione da parte dell'SRM. Il principale obiettivo del presente regolamento è disciplinare gli aspetti necessari per garantire che detto meccanismo applichi la citata direttiva e che disponga di adeguati finanziamenti. Anche la Commissione e il Comitato dovrebbero essere assoggettati a tutta la legislazione dell'UE applicabile, ivi incluse le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione vincolanti elaborate dall'ABE e adottate dalla Commissione a norma degli articoli da 10 a 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Il Comitato dovrebbe essere vincolato agli orientamenti e alle raccomandazioni adottati dall'ABE in relazione alla direttiva [BRRD] conformemente all'articolo 16 del precitato regolamento e, se del caso, a tutte le decisioni adottate dall'ABE nel corso di una mediazione vincolante ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    (8)

    Dopo che il regolamento (UE) n. 1024/2013 (6) del Consiglio ha istituito l'SSM, che centralizza nella BCE la vigilanza sulle banche degli Stati membri partecipanti, si è venuta a creare un'incongruenza tra la vigilanza unionale su tali banche e il trattamento nazionale cui le disposizioni della direttiva [] le assoggettano nelle procedure di risoluzione.

    (8 bis)

    Il regolamento (UE) n. 1024/2013 consente a uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro aderente di porre fine alla sua cooperazione stretta con l'SSM. Può pertanto verificarsi una situazione in cui uno Stato membro decide di abbandonare l'SSM ma ha sul proprio territorio un ente che beneficia dei meccanismi di finanziamento della risoluzione del fondo SRM. Il presente regolamento può, in sede di revisione, stabilire le disposizioni necessarie per far fronte a simili situazioni.

    (9)

    Laddove negli Stati membri che non partecipano all'SSM le banche beneficiano di vigilanza, risoluzione e sostegno finanziario allineati a livello nazionale, negli Stati membri partecipanti all'SSM le banche sono soggette a un regime unionale per la vigilanza e a un regime nazionale per la risoluzione e il sostegno finanziario. Quest'incongruenza crea uno svantaggio competitivo che penalizza le banche degli Stati membri partecipanti all'SSM rispetto a quelle degli altri Stati membri. Dato che negli Stati membri partecipanti all'SSM la vigilanza e la risoluzione si situano a due livelli diversi, l'intervento sulle banche e la risoluzione delle loro crisi vi possono risultare meno rapidi, coerenti ed efficaci degli interventi analoghi effettuati negli Stati membri che non vi partecipano. Tale situazione influisce sfavorevolmente sui costi di finanziamento di dette banche e dà origine a uno svantaggio competitivo, con effetti negativi sia per gli Stati membri in cui esse operano sia per il funzionamento complessivo del mercato interno. Ne consegue che un meccanismo centralizzato di risoluzione valido per tutte le banche che operano negli Stati membri partecipanti all'SSM è essenziale perché si possano garantire pari condizioni di concorrenza.

    (10)

    È opportuno ricalcare per la risoluzione la ripartizione delle competenze fra livello nazionale e livello unionale che vige in materia di vigilanza: finché in un dato Stato membro la vigilanza resta di competenza nazionale, tale Stato membro dovrebbe mantenere anche la responsabilità delle conseguenze finanziarie dei dissesti bancari. Occorre pertanto che il meccanismo unico di risoluzione si applichi soltanto alle banche e agli enti finanziari stabiliti negli Stati membri partecipanti all'SSM e sottoposti in tale quadro alla vigilanza della BCE. È opportuno escludere dal meccanismo unico di risoluzione le banche stabilite negli Stati membri che non partecipano all'SSM. Inserendo tali Stati membri nel meccanismo unico di risoluzione si darebbero loro incentivi inopportuni: in particolare, le autorità di vigilanza potrebbero aumentare la tolleranza nei confronti delle banche presenti nella loro giurisdizione, perché non dovrebbero farsi carico dell'integralità del rischio finanziario legato ad un loro dissesto. Per assicurare il parallelismo con l'SSM, il meccanismo unico di risoluzione dovrebbe quindi applicarsi agli Stati membri partecipanti all'SSM. Via via che aderiscono all'SSM gli Stati membri dovrebbero essere automaticamente inseriti anche nel meccanismo unico di risoluzione. In teoria esso dovrebbe arrivare a coprire l'intero mercato interno.

    (11)

    Il Fondo unico di risoluzione bancaria (di seguito «Fondo») è un elemento essenziale senza il quale il meccanismo unico di risoluzione non potrebbe funzionare adeguatamente. La covigenza di sistemi differenti di finanziamento nazionale creerebbe distorsioni nell'applicazione delle norme comuni di risoluzione bancaria nel mercato interno. Se il finanziamento della risoluzione rimanesse sul piano nazionale, il legame tra emittenti sovrani e settore bancario non si spezzerebbe, e gli investitori continuerebbero a fissare le condizioni di prestito basandosi sul luogo di stabilimento delle banche piuttosto che sul loro merito di credito. Persisterebbe anche la situazione di grave frammentazione che attualmente caratterizza i mercati finanziari. Il Fondo dovrebbe concorrere ad assicurare una prassi amministrativa uniforme riguardo al finanziamento della risoluzione e a evitare che pratiche nazionali divergenti ostacolino l'esercizio delle libertà fondamentali o falsino la concorrenza nel mercato interno. È opportuno che il Fondo sia alimentato direttamente dalle banche e che le sue risorse siano messe in comune a livello europeo in modo da poter essere ripartite secondo criteri obiettivi tra gli Stati Membri, aumentando così la stabilità finanziaria e attenuando il legame tra la posizione di bilancio percepita di un dato Stato membro e i costi di finanziamento delle banche e delle imprese che vi operano. Per spezzare ulteriormente tale legame è opportuno imporre un divieto sulle decisioni dell'SRM che interferiscono direttamente con le competenze in materia di bilancio degli Stati membri.

    (12)

    È pertanto necessario adottare misure relative all'istituzione di un meccanismo unico di risoluzione valido per tutti gli Stati membri che partecipano al meccanismo di vigilanza unico, al fine di agevolare un funzionamento adeguato e stabile del mercato interno.

    (13)

    Affinché un'autorità unionale unica di risoluzione bancaria possa assicurare l'applicazione centralizzata delle norme sulla risoluzione bancaria previste dall'omonima direttiva negli Stati membri partecipanti, occorre che le norme che disciplinano l'istituzione e il funzionamento del meccanismo unico di risoluzione siano direttamente applicabili negli Stati membri in modo da scongiurare divergenze interpretative. Al fine di garantire l'applicazione armonizzata degli strumenti di risoluzione, il Comitato, insieme alla Commissione, dovrebbe adottare una guida alla risoluzione contenente indirizzi chiari e particolareggiati in relazione all'utilizzo degli strumenti di risoluzione di cui alla direttiva [BRRD]. Il mercato interno nel suo complesso trarrebbe beneficio da tale situazione, che contribuirà ad assicurare la libera concorrenza e a impedire che si erigano ostacoli al libero esercizio delle libertà fondamentali non soltanto negli Stati membri partecipanti, ma anche nel mercato interno nel suo complesso.

    (14)

    Rispecchiando l'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, il meccanismo unico di risoluzione dovrebbe interessare tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti. Per non inserire nel mercato interno asimmetrie di trattamento tra enti in dissesto e creditori nel corso della procedura di risoluzione, dovrebbe tuttavia essere possibile, nell'ambito del meccanismo unico di risoluzione, risolvere direttamente la crisi di qualsiasi ente creditizio degli Stati membri partecipanti. È opportuno includere nell'ambito d'applicazione del meccanismo unico di risoluzione le imprese madri, le imprese di investimento e gli enti finanziari su cui la BCE esercita la vigilanza su base consolidata. Sebbene non eserciti la vigilanza individuale su tali enti, la BCE sarà comunque l'unica autorità ad avere una percezione globale del rischio cui è esposto il gruppo e quindi, indirettamente, i suoi singoli membri. Escludendo dall'ambito d'applicazione del meccanismo unico di risoluzione entità che rientrano nella vigilanza su base consolidata della BCE s'impedirebbe di pianificare la risoluzione a livello di gruppo bancario e di adottare una strategia di risoluzione a livello di gruppo, e si sminuirebbe l'efficacia di qualsiasi decisione assunta in materia di risoluzione.

    (15)

    Nel quadro del meccanismo unico di risoluzione le decisioni dovrebbero essere assunte al livello più appropriato. Dovrebbe essere conferito al Comitato, e in particolare alla sua sessione esecutiva, il potere di preparare e adottare, per quanto possibile, tutte le decisioni concernenti la procedura di risoluzione, nel rispetto del ruolo della Commissione quale stabilito dal TFUE, in particolare dagli articoli 114 e 107.

    (15 bis)

    La Commissione dovrebbe separare l'esecuzione dei compiti a essa attribuiti dal presente regolamento da quella di altri, rispettando rigorosamente gli obiettivi e i principi stabiliti dal presente regolamento e dalla direttiva [BRRD]. La separazione dei compiti dovrebbe essere garantita da una separazione a livello organizzativo.

    (16)

    In quanto autorità di vigilanza nel quadro dell'SSM, la BCE è nella posizione ottimale per valutare se un dato ente creditizio sia in dissesto o a rischio di dissesto e se non si possa ragionevolmente prospettare che un'alternativa sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza permetta di evitarne il dissesto in tempi ragionevoli. Dietro notifica della BCE e valutazione delle condizioni di risoluzione , il Comitato in sessione esecutiva dovrebbe formulare un progetto di decisione destinato alla Commissione che assoggetti l'ente a risoluzione . Tale progetto di decisione dovrebbe includere una raccomandazione relativa a un quadro chiaro e particolareggiato per gli strumenti di risoluzione e, se del caso, per il ricorso al Fondo. Nel rispetto di tale quadro il Comitato , in sessione esecutiva, dovrebbe stabilire un programma di risoluzione e impartire alle autorità nazionali di risoluzione istruzioni circa gli strumenti e poteri di risoluzione cui dare esecuzione a livello nazionale. Fatta salva l'efficacia delle procedure decisionali del Comitato, i membri di quest'ultimo si adoperano per raggiungere un consenso unanime.

    (17)

    Occorre abilitare il Comitato ad assumere decisioni relative, in particolare, alla pianificazione della risoluzione, alla valutazione delle possibilità di risoluzione, all'eliminazione degli impedimenti alla possibilità di risoluzione e alla predisposizione delle azioni di risoluzione. È opportuno che le autorità nazionali di risoluzione assistano il Comitato nella pianificazione della risoluzione e nell'elaborazione delle decisioni di risoluzione. Poiché l'esercizio dei poteri di risoluzione implica l'applicazione della normativa nazionale, anche l'esecuzione delle decisioni di risoluzione dovrebbe essere di competenza di dette autorità.

    (18)

    Ai fini del buon funzionamento del mercato interno è opportuno che le stesse regole si applichino a tutte le misure di risoluzione, siano esse adottate dalle autorità nazionali di risoluzione a norma dell'omonima direttiva o nel quadro del meccanismo unico di risoluzione. Le misure saranno valutate dalla Commissione a norma dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Laddove l'impiego dei meccanismi di finanziamento della risoluzione non implichi aiuti di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, è opportuno che la Commissione valuti le misure per analogia con detto articolo 107 per garantire pari condizioni di concorrenza nel mercato interno. Nei casi in cui non è necessaria alcuna notifica a norma dell'articolo 108 del TFUE perché l'impiego che il Comitato intende fare del Fondo, quale prospettato nella sua sessione esecutiva, non comporta aiuti di Stato a norma dell'articolo 107 dello stesso, il mantenimento dell'integrità del mercato interno per Stati membri partecipanti e Stati membri non partecipanti comporta che, nel valutare tale impiego prospettato del Fondo, la Commissione applichi per analogia le pertinenti norme sugli aiuti di Stato previste da detto articolo 107. Non è opportuno che il Comitato decida sul programma di risoluzione prima che la Commissione abbia accertato, applicando per analogia i criteri relativi alle norme sugli aiuti di Stato, che il Fondo è impiegato secondo gli stessi principi degli interventi dei meccanismi nazionali di finanziamento.

    (19)

    Ai fini della rapidità e dell'efficacia del processo decisionale nella risoluzione, è necessario che il Comitato si configuri come agenzia specifica dell'Unione dotata di struttura propria, corrispondente alle specifiche funzioni attribuitele, e atipica rispetto al modello di tutte le altre agenzie dell'Unione. Occorre che la sua composizione tenga adeguatamente conto di tutti i pertinenti interessi che entrano in gioco nelle procedure di risoluzione. Il Comitato dovrebbe lavorare in sessione esecutiva e sessione plenaria. Nella sessione esecutiva dovrebbe essere composto da un direttore esecutivo, un vice direttore esecutivo e membri nominati dalla Commissione e dalla BCE che dovrebbero agire in maniera indipendente e obiettiva nell'interesse dell'Unione nel suo complesso . In considerazione delle funzioni del Comitato, il direttore esecutivo e il vice direttore esecutivo dovrebbero essere nominati in base al merito, alle competenze, alle conoscenze in ambito bancario e finanziario nonché all'esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziarie . Il direttore esecutivo e il vice direttore dovrebbero essere scelti mediante una procedura di selezione aperta in merito alla quale il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere tenuti opportunamente informati. La procedura di selezione dovrebbe rispettare il principio di equilibrio di genere. La Commissione dovrebbe fornire alla commissione del Parlamento europeo competente un elenco dei candidati selezionati per le posizioni di direttore esecutivo e vice direttore esecutivo. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo per approvazione una proposta relativa alla nomina del direttore esecutivo e del vice direttore esecutivo . A seguito dell'approvazione della proposta da parte del Parlamento europeo, il Consiglio dovrebbe adottare una decisione di esecuzione per la nomina del direttore esecutivo e del vice direttore esecutivo. Quando delibera sulla risoluzione di una banca o di un gruppo stabilito in un unico Stato membro partecipante, il Comitato riunito in sessione esecutiva dovrebbe convocare e coinvolgere nel processo decisionale anche il membro che tale Stato ha nominato in rappresentanza dell'autorità nazionale di risoluzione. Quando il Comitato riunito in sessione esecutiva delibera su un gruppo transfrontaliero, occorre convocare e coinvolgere nel processo decisionale anche i membri nominati, in rappresentanza delle rispettive autorità nazionali di risoluzione, dallo Stato membro d'origine e da tutti gli Stati ospitanti in questione. Tuttavia, poiché è opportuno assicurare equilibrio nell'influenza che le autorità dello Stato d'origine e le autorità degli Stati ospitanti esercitano sulle decisioni, le autorità degli Stati ospitanti dispongono collettivamente di un unico voto. Nell'ambito del processo decisionale è opportuno attribuire la giusta considerazione alle dimensioni e all'importanza relative della filiazione, succursale o entità rientrante nel perimetro della vigilanza consolidata per le economie dei diversi Stati membri e del gruppo nel suo complesso.

    (19 bis)

    Poiché i partecipanti al processo decisionale del Comitato in sessione esecutiva sono teoricamente diversi a seconda dello o degli Stati membri in cui opera l'ente o il gruppo in questione, i partecipanti permanenti, ovvero il direttore esecutivo, il vice direttore esecutivo e i membri nominati dalla Commissione e dalla BCE, dovrebbero garantire la coerenza, l'adeguatezza e la proporzionalità delle decisioni adottate dalle diverse formazioni delle sessioni esecutive del Comitato.

    (19 ter)

    L'ABE dovrebbe partecipare alle riunioni del Comitato in qualità di osservatore. Ogniqualvolta si riveli opportuno possono essere invitati alle riunioni del Comitato anche altri osservatori, ad esempio un rappresentante del Meccanismo europeo di stabilità (MES). Gli osservatori dovrebbero essere vincolati agli stessi obblighi in materia di segreto professionale validi per i membri e il personale del Comitato nonché per il personale scambiato o distaccato dagli Stati membri partecipanti con mansioni nell'ambito della risoluzione.

    (19 quater)

    Il Comitato dovrebbe avere la facoltà di istituire équipe di risoluzione interne composte dal personale delle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti e da personale proprio nonché guidate da coordinatori nominati dal personale direttivo del Comitato. I membri di quest'ultimo possono eventualmente essere invitati a partecipare alle sessioni esecutive del Comitato in qualità di osservatori ma senza alcun diritto di voto.

    (19 quinquies)

    Il principio della leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione è sancito dai trattati, in particolare dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.

    (20)

    In considerazione delle funzioni attribuite al Comitato e alla Commissione dal presente regolamento nonché degli obiettivi della risoluzione, ad esempio la tutela dei fondi pubblici, il ▌ funzionamento dell'SRM dovrebbe essere finanziato con contributi versati dagli enti degli Stati membri partecipanti. In nessun caso tali costi dovrebbero dare luogo a impegni di bilancio per gli Stati membri o l'Unione.

    (21)

    La Commissione e il Comitato, se del caso, dovrebbero subentrare alle autorità nazionali di risoluzione designate a norma della direttiva sul risanamento e la risoluzione nel settore bancario relativamente a tutti gli aspetti del processo decisionale per la risoluzione. Le autorità nazionali di risoluzione designate a norma della direttiva sul risanamento e la risoluzione nel settore bancario dovrebbero continuare a provvedere all'attuazione dei programmi di risoluzione adottati dal Comitato. Ai fini della trasparenza e del controllo democratico, così come a tutela dei diritti delle istituzioni dell'Unione, è opportuno che il Comitato risponda al Parlamento europeo e al Consiglio di qualsiasi decisione assunta in base al presente regolamento. Ai medesimi fini occorre conferire ai parlamenti nazionali determinati diritti ad essere informati delle attività del Comitato e a dialogare con esso.

    (21 bis)

    Nell'applicazione del presente regolamento tutte le pertinenti autorità dovrebbero tenere in considerazione il principio di proporzionalità. Il principio di proporzionalità implica, in particolare, la valutazione dell'impatto che il dissesto di un ente potrebbe avere alla luce della natura della sua attività, della sua struttura azionaria, della sua forma giuridica, del suo profilo di rischio, delle sue dimensioni e del suo status giuridico, dell'eventuale applicazione delle deroghe di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013, delle interconnessioni con altri enti o con il sistema finanziario in generale, della portata e della complessità delle sue attività e della sua appartenenza a un sistema di tutela istituzionale (IPS) conforme alle prescrizioni dell'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o ad altri sistemi di solidarietà cooperativa ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 6, dello stesso regolamento, nonché dell'eventuale prestazione di servizi o attività di investimento quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2004/39/CE.

    (21 ter)

    Su richiesta dei parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti le commissioni competenti di tali parlamenti dovrebbero avere la possibilità di tenere audizioni con rappresentanti del Comitato alla presenza dell'autorità nazionale competente.

    (22)

    Nei casi in cui la direttiva sul risanamento e la risoluzione nel settore bancario offre alle autorità nazionali di risoluzione la possibilità di semplificare gli obblighi o accordare deroghe all'obbligo di elaborare piani di risoluzione, occorre predisporre una procedura con cui il Comitato può autorizzare l'applicazione degli obblighi semplificati.

    (23)

    Per garantire che sia seguita una linea omogenea nei confronti degli enti e gruppi, occorre abilitare il Comitato a elaborare piani di risoluzione per detti enti e gruppi in collaborazione con le autorità nazionali di risoluzione; il Comitato può esigere che queste ultime svolgano compiti legati alla predisposizione di piani di risoluzione . Il Comitato dovrebbe valutare la possibilità di risoluzione dell'ente o gruppo e adottare misure volte a eliminare gli eventuali impedimenti che la ostacolano. In un'ottica di coerenza e di possibilità di risolvere la crisi dell'ente, il Comitato dovrebbe imporre alle autorità nazionali di risoluzione l'applicazione delle misure atte a eliminare tali impedimenti. Vista la natura specifica e riservata per l'ente delle informazioni contenute nei piani di risoluzione, le decisioni concernenti la predisposizione, la valutazione e l'approvazione dei piani di risoluzione nonché l'applicazione di misure adeguate dovrebbero essere adottate dal Comitato in sessione esecutiva.

    (24)

    La pianificazione è essenziale ai fini dell'efficacia della risoluzione. Il Comitato dovrebbe pertanto avere il potere di imporre modifiche alla struttura e all'organizzazione dell'ente o gruppo per eliminare gli impedimenti pratici all'applicazione degli strumenti di risoluzione e garantire la possibilità di risoluzione delle entità interessate. Dato che, in potenza, tutti gli enti hanno natura sistemica, per preservare la stabilità finanziaria è essenziale che le autorità siano in grado di procedere alla risoluzione riguardo a qualsiasi ente. Nel rispetto della libertà d'impresa sancita all'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali, occorre limitare il margine di manovra del Comitato alle misure necessarie per semplificare la struttura e le operazioni dell'ente al solo fine di migliorare la possibilità di risolverne le crisi. Le misure imposte a tale proposito dovrebbero inoltre essere conformi alla legislazione dell'Unione, non dovrebbero comportare discriminazioni, dirette o indirette, per motivi di nazionalità o cittadinanza e dovrebbero essere giustificate dalla ragione superiore dell'interesse pubblico alla stabilità finanziaria. Per stabilire se un'azione è intrapresa nell'interesse pubblico generale, il Comitato dovrebbe, agendo nell'interesse pubblico generale, poter realizzare gli obiettivi di risoluzione senza incontrare ostacoli all'applicazione degli strumenti di risoluzione o alla capacità di esercitare i poteri conferitigli. Inoltre, l'intervento dovrebbe limitarsi al minimo necessario per il conseguimento degli obiettivi.

    (24 bis)

    I piani di risoluzione dovrebbero tenere conto dell'impatto sui lavoratori e, conformemente alla direttiva [BRRD], dovrebbero includere procedure di informazione e di consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti durante tutto il processo di risoluzione. In tale contesto è opportuno applicare, se del caso, i contratti collettivi o gli altri accordi previsti dalle parti sociali. Dovrebbero essere comunicate ai lavoratori o ai loro rappresentanti le informazioni relative ai piani di risoluzione, nonché gli eventuali aggiornamenti, così come previsto dalla direttiva [BRRD].

    (25)

    Il meccanismo unico di risoluzione si dovrebbe basare sui quadri giuridici delineati dalla direttiva [BRRD] e dall'SSM. Il Comitato dovrebbe quindi essere abilitato a intervenire in una fase precoce in caso di deterioramento della situazione finanziaria o della solvibilità di un ente. Le informazioni che il Comitato riceve in questa fase ▌dalla BCE gli servono per poter determinare le azioni da avviare per predisporre la risoluzione dell'ente.

    (26)

    Per assicurare la rapidità dell'azione di risoluzione allorquando ne emerge la necessità, occorre che il Comitato sorvegli attentamente, in cooperazione con l'autorità competente pertinente o la BCE, la situazione dell'ente in questione e che ne controlli la conformità alle misure di intervento precoce adottate nei suoi confronti.

    (27)

    La procedura di risoluzione dovrebbe concludersi in tempi brevi per perturbare il meno possibile i mercati finanziari e l'economia. È opportuno garantire ai depositanti un accesso quanto più possibile tempestivo almeno ai depositi protetti, in ogni caso prima che gli stessi depositanti possano avere accesso ai depositi protetti nel contesto di procedure ordinarie di insolvenza, così come previsto dalla direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi. Occorre che, in qualsiasi fase della procedura di risoluzione, la Commissione abbia accesso a tutte le informazioni che reputa necessarie per adottare una decisione con cognizione di causa nel quadro di tale procedura. Laddove la Commissione decida di adottare il progetto di decisione elaborato dal Comitato per assoggettare l'ente a risoluzione, il Comitato dovrebbe adottare immediatamente un programma di risoluzione che stabilisca nei particolari gli strumenti e i poteri di risoluzione da applicare e l'eventuale attivazione dei meccanismi di finanziamento.

    (28)

    La liquidazione di un ente in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza potrebbe compromettere la stabilità finanziaria, interrompere la prestazione di servizi essenziali e pregiudicare la tutela dei depositanti. In tal caso si configura un interesse pubblico ad applicare strumenti di risoluzione, con l'obiettivo di garantire la continuità dei servizi finanziari essenziali, mantenere la stabilità del sistema finanziario, limitare l'azzardo morale riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico per gli enti in dissesto e tutelare i depositanti.

    (29)

    Si dovrebbe comunque vagliare sempre l'ipotesi della liquidazione dell'ente insolvente con procedura ordinaria di insolvenza prima di prendere la decisione di mantenerlo in attività. L'ente insolvente dovrebbe essere mantenuto in attività ai fini della stabilità finanziaria, ricorrendo, per quanto possibile, a fondi privati, attraverso la vendita o la fusione con un acquirente del settore privato o previa riduzione delle passività dell'ente ovvero previa conversione del debito in capitale per effettuare una ricapitalizzazione.

    (30)

    Nell'esercitare i poteri di risoluzione la Commissione e il Comitato dovrebbero assicurarsi che azionisti e creditori sostengano una quota adeguata delle perdite, che la dirigenza sia sostituita o integrata da altri dirigenti , che i costi della risoluzione dell'ente siano ridotti al minimo e che tutti i creditori dell'ente insolvente appartenenti alla stessa categoria siano trattati in modo analogo conformemente al presente regolamento e alla direttiva [BRRD] .

    (31)

    Occorre che le limitazioni dei diritti di azionisti e creditori siano conformi all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali. Gli strumenti di risoluzione dovrebbero pertanto essere applicati esclusivamente agli enti in dissesto o a rischio di dissesto e solo quando ciò risulta necessario per perseguire l'obiettivo della stabilità finanziaria nell'interesse generale. In particolare, dovrebbero essere applicati laddove l'ente non possa essere liquidato con procedura ordinaria di insolvenza senza destabilizzare il sistema finanziario e siano necessarie misure intese a garantire il rapido trasferimento e la prosecuzione di funzioni importanti a livello sistemico, e laddove non si possa ragionevolmente prospettare una soluzione alternativa che coinvolga il settore privato, neanche sotto forma di un aumento del capitale, da parte degli azionisti esistenti o di terzi, sufficiente a ripristinare la sostenibilità economica piena dell'ente.

    (32)

    L'interferenza nei diritti di proprietà non dovrebbe essere eccessiva. Di conseguenza, gli azionisti e creditori interessati non dovrebbero subire perdite superiori a quelle che avrebbero sostenuto se l'ente fosse stato liquidato nel momento in cui è stata decisa la risoluzione. Qualora le attività dell'ente soggetto a risoluzione siano parzialmente cedute ad un acquirente privato o a un ente-ponte, è opportuno liquidare la parte residua dell'ente soggetto a risoluzione con procedura ordinaria di insolvenza. Per tutelare gli azionisti e creditori dell'ente esistenti nel corso della procedura di liquidazione, occorre sancirne il diritto a ricevere, in pagamento dei loro crediti, una somma non inferiore a quella che, secondo le stime, avrebbero recuperato se l'ente nella sua integralità fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza.

    (33)

    Per tutelare i diritti degli azionisti e assicurare che i creditori ricevano una somma non inferiore a quella che avrebbero recuperato nella procedura ordinaria di insolvenza, occorre stabilire obblighi chiari riguardo alla valutazione delle attività e delle passività dell'ente e concedere tempo sufficiente a una stima adeguata del trattamento che tali azionisti e creditori avrebbero ricevuto se l'ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza. Dovrebbe essere possibile avviare una valutazione fin dalla fase di intervento precoce. Prima di qualsiasi azione di risoluzione si dovrebbe stimare sia il valore delle attività e passività dell'ente sia il trattamento che sarebbe riservato ad azionisti e creditori in una procedura ordinaria di insolvenza.

    (34)

    È importante che le perdite siano rilevate al momento in cui si verifica il dissesto dell'ente. I principi guida per la valutazione delle attività e passività degli enti in dissesto sono indicati dalla direttiva [BRRD] . ▌Dovrebbe essere possibile procedere rapidamente, per motivi di urgenza, a una valutazione provvisoria delle attività e passività dell'ente in dissesto da parte del Comitato, valida fino al momento in cui è effettuata una valutazione indipendente.

    (35)

    A tutela dell'obiettività e certezza della procedura di risoluzione occorre stabilire l'ordine di riduzione o conversione dei crediti non garantiti nei confronti dell'ente soggetto a risoluzione. Per limitare il rischio che i creditori subiscano perdite superiori a quelle che avrebbero subito se l'ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, tale ordine dovrebbe valere sia nella procedura ordinaria di insolvenza sia nella procedura di riduzione o conversione nel quadro della risoluzione, anche per agevolare la quantificazione del debito.

    (35 bis)

    L'armonizzazione del diritto fallimentare in tutta l'Unione, che rappresenterebbe un passo di notevole importanza in vista della costruzione di un autentico mercato interno, non è ancora stata realizzata. Tuttavia, in virtù dell'armonizzazione introdotta dalla direttiva [BRRD], la gerarchia dei creditori in caso di insolvenza, che tiene altresì conto dei privilegi dei depositanti, sarà la stessa per sia per le entità stabilite negli Stati membri che partecipano all'SSM che per quelle stabilite negli altri Stati membri. Detta armonizzazione elimina un'importante fonte di arbitraggio regolamentare. È tuttavia auspicabile un progressivo passaggio a un regime dell'Unione in materia di insolvenza.

    (36)

    Il Comitato dovrebbe delineare , sulla base del progetto di decisione elaborato dal Comitato, il quadro in cui si inscrive l'azione di risoluzione da adottare nel rispetto dei piani di risoluzione delle entità interessate, anche in funzione delle circostanze del caso, e dovrebbe essere in grado di indicare l'impiego di qualsiasi strumento di risoluzione necessario. Il Comitato dovrebbe stabilire il programma particolareggiato di risoluzione nei limiti di tale quadro chiaro e preciso. I pertinenti strumenti di risoluzione dovrebbero comprendere la vendita dell'attività d'impresa, l'ente-ponte, il bail-in e la separazione delle attività in quanto strumenti previsti anche dalla direttiva [BRRD]. Il quadro dovrebbe permettere altresì di valutare se sono soddisfatte le condizioni di riduzione e di conversione degli strumenti di capitale.

    (37)

    In conformità alla direttiva [BRRD], lo strumento della vendita dell'attività d'impresa dovrebbe consentire la vendita dell'ente o di rami della sua attività a uno o più acquirenti senza il consenso degli azionisti.

    (38)

    In conformità alla direttiva [BRRD], lo strumento della separazione delle attività consente alle autorità di cedere attività compromesse o deteriorate a una società veicolo distinta. Questo strumento dovrebbe essere utilizzato solo unitamente ad altri strumenti per impedire un indebito vantaggio competitivo a favore dell'ente in dissesto.

    (39)

    Un regime di risoluzione efficace dovrebbe ridurre al minimo i costi della risoluzione di un ente in dissesto sostenuti dai contribuenti, così come assicurare che anche la risoluzione di grandi enti di rilevanza sistemica sia possibile senza mettere a repentaglio la stabilità finanziaria. Con lo strumento del bail-in si consegue tale obiettivo garantendo che gli azionisti e creditori dell'entità sostengano perdite adeguate e si facciano carico di una quota adeguata dei costi. A tal fine è opportuno che, come raccomandato dal Consiglio per la stabilità finanziaria, i poteri di riduzione del debito previsti per legge siano inclusi in un quadro di risoluzione come opzione aggiuntiva, in combinazione con altri strumenti di risoluzione.

    (40)

    In conformità alla direttiva [BRRD], al fine di garantire la necessaria flessibilità nel ripartire le perdite tra i creditori in una serie di circostanze, è opportuno che lo strumento del bail-in possa applicarsi sia quando l'obiettivo è procedere alla risoluzione dell'ente in dissesto mantenendo l'impresa attiva — purché se ne possa ragionevolmente prospettare il ripristino della sostenibilità economica –, sia quando servizi importanti a livello sistemico sono trasferiti a un ente-ponte e la parte residua dell'ente cessa di operare ed è liquidata.

    (41)

    In conformità alla direttiva [BRRD], quando lo strumento del bail-in è applicato con l'obiettivo di ripristinare il capitale dell'ente in dissesto per consentirgli di continuare la propria attività, la risoluzione tramite bail-in dovrebbe essere sempre accompagnata dalla sostituzione della direzione e dalla successiva ristrutturazione dell'ente e delle sue attività in modo da eliminare i motivi del dissesto. La ristrutturazione dovrebbe essere realizzata mediante l'attuazione di un piano di riorganizzazione aziendale.

    (42)

    In conformità alla direttiva [BRRD], non è opportuno applicare lo strumento del bail-in a crediti garantiti, siano essi assistiti da garanzia reale o da altri tipi di garanzie. Tuttavia, per assicurare che lo strumento sia efficace e raggiunga gli obiettivi, dovrebbe essere possibile applicarlo a una gamma più ampia possibile di passività non garantite di un ente in dissesto. È nondimeno opportuno escludere determinate categorie di passività non garantite dall'ambito di applicazione dello strumento del bail-in. Per motivi di ordine pubblico e di efficacia della risoluzione, lo strumento del bail-in non dovrebbe applicarsi ai depositi protetti ai sensi della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), alle passività nei confronti dei dipendenti dell'ente in dissesto o ai crediti commerciali relativi a beni e servizi necessari per il funzionamento quotidiano dell'ente.

    (43)

    In conformità alla direttiva [BRRD], lo strumento del bail-in non dovrebbe incidere sui titolari di depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi ▌. L'esercizio dei poteri di bail-in permetterebbe ai depositanti di continuare ad accedere ai depositi ▌.

    (44)

    Per dare attuazione, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, all'assunzione degli oneri da parte di azionisti e creditori di rango inferiore, il meccanismo unico di risoluzione dovrebbe poter impiegare per analogia, fin dalla data di applicazione del presente regolamento e della direttiva [BRRD] , lo strumento del bail-in.

    (45)

    Per evitare che gli enti strutturino le passività in modo da minare l'efficacia dello strumento del bail-in, è opportuno che il Comitato possa stabilire che essi debbano disporre in qualsiasi momento di un importo aggregato, stabilito nei piani di risoluzione ed espresso in percentuale delle loro passività totali, di fondi propri, debito subordinato e passività di primo rango cui si applica lo strumento non rientranti nei fondi propri a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) del 26 giugno 2013.

    (46)

    È opportuno scegliere il metodo di risoluzione che risulta migliore in funzione delle circostanze del caso e dell'obiettivo perseguito: dovrebbero quindi essere disponibili tutti gli strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva [BRRD] , da applicare secondo quanto previsto dalla stessa .

    (47)

    La direttiva [BRRD] ha attribuito alle autorità nazionali di risoluzione il potere di ridurre e convertire gli strumenti di capitale, perché le condizioni che permettono tali operazioni possono coincidere con le condizioni della risoluzione; in tal caso, occorre valutare se tali operazioni siano sufficienti a ripristinare, da sole, la solidità finanziaria dell'entità oppure se sia necessaria anche un'azione di risoluzione. In linea di principio, detto potere sarà usato nel contesto della risoluzione. È opportuno che il Comitato e la Commissione subentrino alle autorità nazionali di risoluzione anche in questa funzione e siano quindi abilitati a valutare se sussistano le condizioni per la riduzione e la conversione degli strumenti di capitale e a decidere se un'entità debba essere assoggettata a risoluzione qualora siano soddisfatte anche le condizioni in tal senso.

    (48)

    Occorre assicurare l'efficienza e l'uniformità dell'azione di risoluzione in tutti gli Stati membri partecipanti. A tal fine occorre abilitare il Comitato, ▌laddove l'autorità nazionale di risoluzione non ne abbia applicato una decisione o non l'abbia applicata a sufficienza, a emettere ordini direttamente applicabili agli enti soggetti a risoluzione ▌.

    (49)

    Per potenziare l'efficacia del meccanismo unico di risoluzione è opportuno che il Comitato cooperi strettamente, e in ogni circostanza, con l'Autorità bancaria europea (ABE). Ove appropriato, il Comitato dovrebbe cooperare anche con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e il Comitato europeo per il rischio sistemico, così come con le altre autorità che fanno parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria. Dovrebbe altresì cooperare strettamente con la BCE e con le altre autorità abilitate ad esercitare la vigilanza sugli enti creditizi nell'ambito dell'SSM, in particolare riguardo ai gruppi soggetti alla vigilanza su base consolidata della BCE. Ai fini di una gestione efficace della procedura di risoluzione delle banche in dissesto, il Comitato dovrebbe cooperare con le autorità nazionali di risoluzione in tutte le fasi: questa cooperazione è infatti necessaria non soltanto nella fase di attuazione delle decisioni in materia di risoluzione assunte dal Comitato, ma anche prima che esse siano adottate, nella fase di pianificazione della risoluzione o nella fase di intervento precoce. Nell'assolvimento dei compiti a essa attribuiti dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe cooperare strettamente con l'ABE e tenere opportunamente conto degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati da quest'ultima.

    (49 bis)

    In sede di applicazione di strumenti di risoluzione e di esercizio dei poteri in materia, il Comitato dovrebbe assicurare l'informazione e, se del caso, la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori delle entità interessate, così come previsto dalla direttiva [BRRD]. In tale contesto è opportuno applicare, se del caso, i contratti collettivi o gli altri accordi previsti dalle parti sociali.

    (50)

    Dato che subentra alle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti per le decisioni in materia di risoluzione, il Comitato dovrebbe sostituirsi a esse anche nella cooperazione con gli Stati membri non partecipanti per gli aspetti attinenti alle funzioni di risoluzione. Dovrebbe in particolare rappresentare tutte le autorità degli Stati membri partecipanti nei collegi di risoluzione in cui siedono autorità di Stati membri non partecipanti.

    (50 bis)

    Il Comitato e le autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti dovrebbero concludere un protocollo d'intesa che descriva in termini generali le modalità di cooperazione reciproca nello svolgimento dei rispettivi compiti nel quadro della direttiva [BRRD]. I protocolli d'intesa potrebbero, tra l'altro, chiarire gli aspetti della consultazione in merito alle decisioni della Commissione e del Comitato che incidono su filiazioni o succursali, stabilite nello Stato membro non partecipante, la cui impresa madre ha sede in uno Stato membro partecipante. I protocolli dovrebbero essere riesaminati periodicamente.

    (51)

    Poiché numerosi enti operano non soltanto all'interno dell'Unione bensì a dimensione internazionale, qualsiasi meccanismo di risoluzione deve, per essere efficace, stabilire principi di cooperazione con le pertinenti autorità dei paesi terzi. Il sostegno offerto alle autorità dei paesi terzi dovrebbe rispettare il quadro giuridico previsto nell'articolo 88 della direttiva [BRRD]. In quanto unica autorità abilitata a procedere alla risoluzione delle banche in dissesto negli Stati membri partecipanti, il Comitato dovrebbe avere, a tal fine, competenza esclusiva a concludere con le autorità dei paesi terzi accordi di cooperazione non vincolanti per conto delle autorità nazionali degli Stati membri partecipanti.

    (52)

    Per poter svolgere efficacemente le proprie funzioni il Comitato dovrebbe disporre di poteri di indagine adeguati: potere di esigere che gli siano comunicate tutte le informazioni necessarie, direttamente o per il tramite delle autorità nazionali di risoluzione, e potere di svolgere indagini e ispezioni in loco, se del caso in cooperazione con le autorità nazionali competenti , avvalendosi di tutte le informazioni a disposizione della BCE e delle autorità nazionali competenti . Le ispezioni in loco nel quadro della risoluzione permetterebbero al Comitato di monitorare concretamente l'attuazione delle misure da parte delle autorità nazionali e alla Commissione e al Comitato di decidere in base a informazioni totalmente attendibili.

    (53)

    Affinché il Comitato abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti, occorre precludere alle entità interessate e al relativo personale la possibilità di negargli informazioni adducendo il segreto professionale. Al tempo stesso la rivelazione di tali informazioni al Comitato non dovrebbe mai essere considerata una violazione del segreto professionale.

    (54)

    Per assicurare il rispetto delle decisioni adottate nel quadro del meccanismo unico di risoluzione, occorre infliggere sanzioni proporzionate e dissuasive in caso di violazione. È opportuno abilitare il Comitato a ordinare alle autorità nazionali di risoluzione di infliggere sanzioni amministrative o penalità di mora alle entità che non si conformano agli obblighi imposti dalle sue decisioni. Per assicurare l'uniformità, l'efficienza e l'efficacia delle pratiche di contrasto delle violazioni, occorre abilitare il Comitato a pubblicare orientamenti sull'applicazione di sanzioni amministrative e penalità di mora destinati alle autorità nazionali di risoluzione.

    (55)

    Qualora un'autorità nazionale di risoluzione violi le regole del meccanismo unico di risoluzione non esercitando i poteri conferitile dalla normativa nazionale per attuare un'istruzione impartita dal Comitato, lo Stato membro in questione può essere tenuto responsabile, conformemente alla giurisprudenza in materia, della riparazione dei danni causati alle persone, compresi, ove applicabile, l'entità o il gruppo soggetti a risoluzione ovvero i creditori di qualsiasi ramo di tale entità o gruppo in qualsiasi Stato membro.

    (56)

    Occorre stabilire norme adeguate che disciplinino il bilancio del Comitato, la relativa elaborazione, l'adozione della regolamentazione interna che ne fissa la procedura di stabilimento e di esecuzione nonché di verifica e controllo da parte del Comitato in sessione plenaria, e l'audit interno ed esterno.

    (56 bis)

    Il Comitato in sessione plenaria dovrebbe altresì adottare, verificare e controllare il suo programma di lavoro annuale e formulare pareri e raccomandazioni sul progetto di relazione del direttore esecutivo, che dovrebbe includere una sezione sulle attività di risoluzione, anche per quanto concerne i casi di risoluzione in corso, nonché una sezione sulle questioni finanziarie e amministrative.

    (57)

    Vi sono casi in cui l'efficacia degli strumenti di risoluzione applicati può dipendere dalla disponibilità di finanziamenti a breve termine per l'ente o per l'ente-ponte, dalla fornitura di garanzie a potenziali acquirenti o dalla reperibilità di capitali per l'ente-ponte. È quindi importante istituire un Fondo che permetta di non usare denaro pubblico a tal fine.

    (58)

    Poiché è necessario che sia pienamente disponibile per la risoluzione degli enti in dissesto, il Fondo non dovrebbe essere attivato per nessuno scopo che non sia l'attuazione efficiente degli strumenti e dei poteri di risoluzione. Dovrebbe inoltre essere usato solo nel rispetto degli applicabili obiettivi e principi di risoluzione, nel pieno rispetto delle disposizioni della direttiva [BRRD] . Di conseguenza, il Comitato dovrebbe provvedere a che le perdite, i costi o le altre spese sostenuti in relazione all'applicazione degli strumenti di risoluzione siano in primo luogo a carico degli azionisti e creditori dell'ente soggetto a risoluzione. Il Fondo dovrebbe farsi carico delle perdite, costi o altre spese sostenuti in relazione agli strumenti di risoluzione soltanto se le risorse degli azionisti e creditori sono esaurite.

    (59)

    In linea di massima, i contributi dovrebbero essere raccolti dal settore finanziario prima di qualsiasi operazione di risoluzione e indipendentemente da essa. Quando i finanziamenti preventivi non sono sufficienti a coprire le perdite o i costi sostenuti per l'attivazione del Fondo, occorrono contributi aggiuntivi per sostenere gli ulteriori costi o perdite. Occorre che il Fondo abbia la possibilità di contrarre prestiti o di ottenere altre forme di sostegno dagli enti finanziari o da altri terzi qualora le risorse di cui dispone non siano sufficienti a coprire le perdite, costi o altre spese sostenuti per la sua attivazione e i contributi straordinari ex post non siano accessibili immediatamente.

    (59 bis)

    Nel caso in cui gli Stati membri partecipanti abbiano imposto alle banche prelievi, tasse o contributi nazionali per la risoluzione in risposta alla crisi, tali pagamenti dovrebbero essere sostituiti dai contributi al Fondo al fine di evitare doppi versamenti.

    (60)

    Al fine di costituire una massa critica ed evitare gli effetti prociclici che si verificherebbero se, in una crisi sistemica, il Fondo dovesse basarsi solo sui contributi ex post, le risorse finanziarie messe ex ante a disposizione del Fondo devono obbligatoriamente ammontare a un determinato livello-obiettivo.

    (60 bis)

    Il livello-obiettivo del Fondo dovrebbe essere definito in percentuale dell'importo dei depositi coperti di tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri partecipanti. Tuttavia, poiché l'ammontare delle passività totali degli enti stessi costituisce in teoria un parametro più adeguato in relazione alle funzioni del Fondo, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di introdurre in futuro, mantenendo l'uniformità di condizioni in conformità della direttiva [BRRD], un valore di riferimento riguardante le passività totali da raggiungere in aggiunta al livello-obiettivo di finanziamento.

    (61)

    È necessario stabilire una tempistica adeguata per il raggiungimento del livello-obiettivo di finanziamento del Fondo. Il Comitato dovrebbe tuttavia poter adeguare i tempi per il pagamento dei contributi in funzione degli esborsi significativi effettuati dal Fondo.

    (61 bis)

    Al fine di spezzare il legame tra emittenti sovrani e banche garantendo altresì l'efficienza e la credibilità dell'SRM, in particolare finché il Fondo non sarà interamente finanziato, è fondamentale istituire un meccanismo di prestito pubblico europeo entro un termine ragionevole dall'entrata in vigore del presente regolamento. Tutti i prestiti concessi dall'apposito meccanismo dovrebbero essere rimborsati dal Fondo entro un termine concordato. Lo strumento di prestito garantirà, nelle intenzioni, l'immediata disponibilità di adeguati mezzi finanziari per le finalità stabilite dal presente regolamento.

    (62)

    Gli Stati membri partecipanti che hanno già istituito meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione dovrebbero poter prevedere che questi usino i mezzi finanziari di cui dispongono, ricevuti in passato dagli enti a titolo di contributi ex ante, per compensare gli enti che li hanno forniti dei contributi ex ante che sono tenuti a versare al Fondo. Occorre che questa restituzione lasci impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri a norma della direttiva 94/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

    (63)

    Ai fini di un calcolo equo dei contributi e di un incentivo a operare secondo un modello che presenta meno rischi, è opportuno che i contributi al Fondo , che il Comitato dovrà determinare secondo le modalità previste dalla direttiva [BRRD] e dagli atti delegati adottati conformemente alla stessa nonché previa consultazione dell'autorità competente, tengano conto del grado di rischio cui gli enti creditizi sono esposti.

     

    (65)

    Le somme detenute dal Fondo dovrebbero essere investite in attività sufficientemente sicure, diversificate e liquide in modo da tutelarne il valore.

    (66)

    Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo ai contributi da versare al Fondo, in particolare: determinazione del tipo e della ragione per cui il contributo è dovuto, modo in cui ne è calcolato l'ammontare e modalità con cui dev'essere pagato; previsione delle norme in materia di registrazione, contabilità, informativa e altro che sono necessarie per assicurare il pagamento integrale e tempestivo dei contributi; determinare il sistema dei contributi per gli enti che sono stati autorizzati ad operare dopo che il Fondo ha raggiunto il suo livello-obiettivo; determinazione dei criteri di scaglionamento dei contributi; determinazione delle situazioni in cui il pagamento dei contributi può essere anticipato; determinazione dei criteri per fissare l'importo dei contributi annuali; previsione delle misure che indicano le circostanze e le modalità che possono permettere l'esenzione parziale o totale dell'ente dai contributi ex post e misure che indicano le circostanze e le modalità che possono permettere l'esenzione parziale o totale dell'ente dai contributi ex post.

    (67)

    A tutela della riservatezza dei lavori del Comitato, occorre vincolare al segreto professionale, anche dopo la cessazione dalle funzioni, i membri del Comitato e il suo personale, comprese le persone che vi svolgono mansioni di risoluzione nel quadro di un regime di scambio o di distacco da uno Stato membro partecipante. Si tratta di obblighi che dovrebbero altresì applicarsi alle altre persone autorizzate dal Comitato e alle persone autorizzate o incaricate dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri di effettuare ispezioni in loco, nonché agli osservatori invitati a partecipare alle riunioni delle sessioni plenarie ed esecutive del Comitato. Per poter svolgere le funzioni attribuitegli, il Comitato dovrebbe essere autorizzato, a determinate condizioni, a scambiare informazioni con le autorità e gli organi degli Stati membri e dell'Unione.

    (68)

    Affinché il Comitato sia rappresentato nel Sistema europeo di vigilanza finanziaria, occorre modificare il regolamento (UE) n. 1093/2010 per includere il Comitato nella nozione di autorità competenti di cui a regolamento (UE) n. 1093/2010. Tale assimilazione fra Comitato e autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010 è in linea con le funzioni che l'articolo 25 dello stesso attribuisce all'ABE, vale a dire contribuire e partecipare attivamente all'elaborazione e al coordinamento di piani di risanamento e di risoluzione e tendere a facilitare la risoluzione di enti, e in particolare di gruppi transfrontalieri, in dissesto.

    (69)

    Fino alla piena operatività del Comitato dovrebbe essere conferita alla Commissione la responsabilità delle operazioni iniziali, tra cui la raccolta dei contributi necessari a coprire le spese amministrative e la designazione di un direttore esecutivo ad interim che autorizzi, per conto del Comitato, tutti i pagamenti necessari.

    (70)

    Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto di proprietà, la protezione dei dati personali, la libertà di impresa, il diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa , il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, e deve essere attuato conformemente a detti diritti e principi.

    (71)

    Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un quadro europeo unico, efficiente ed efficace, per la risoluzione degli enti creditizi e l'applicazione coerente delle norme in materia di risoluzione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    PARTE I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce regole e una procedura uniformi per la risoluzione delle entità di cui all'articolo 2 stabilite negli Stati membri partecipanti di cui all'articolo 4.

    Le regole e la procedura uniformi sono applicate dal Comitato istituto a norma dell'articolo 38 insieme alla Commissione e alle autorità di risoluzione degli Stati membri partecipanti nel quadro del meccanismo unico di risoluzione stabilito dal presente regolamento. Il meccanismo unico di risoluzione è sostenuto da un Fondo unico di risoluzione bancarie (di seguito «il Fondo»).

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    Il presente regolamento si applica alle seguenti entità:

    a)

    gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti;

    b)

    le imprese madri stabilite negli Stati membri partecipanti, comprese le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, quando soggette a vigilanza su base consolidata svolta dalla BCE conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 1024/2013;

    c)

    le imprese d'investimento e gli enti finanziari stabiliti negli Stati membri partecipanti quando sono coperti dalla vigilanza su base consolidata dell'impresa madre svolta dalla BCE conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera i) del regolamento (UE) n. 1024/2013.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva sul risanamento e la risoluzione nel settore bancario e all'articolo 3 della direttiva 2013/36/UE. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

    (1)

    «autorità nazionale competente»: autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio;

    (1 bis)

    «autorità competente»: autorità competente quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013 e la Banca centrale europea nella sua funzione di vigilanza disciplinata dal regolamento (UE) n. 1024/2013;

    (2)

    «autorità nazionale di risoluzione»: autorità designata da uno Stato membro a norma dell'articolo 3 della direttiva [BRRD];

    (3)

    «azione di risoluzione»: applicazione di uno strumento di risoluzione a un ente o un'entità di cui all'articolo 2 o esercizio di uno o più poteri di risoluzione in relazione a tale ente o entità;

    (3 bis)

    «Comitato»: il Comitato unico di risoluzione istituito a norma dell'articolo 38 del presente regolamento;

    (4)

    «depositi coperti»: depositi garantiti da sistemi di garanzia dei depositi previsti dalla normativa nazionale ai sensi della direttiva 94/19/CE fino al livello di copertura previsto dall'articolo 7 della direttiva 94/19/CE;

    (5)

    «depositi ammissibili»: depositi ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 94/19/CE non esclusi dalla protezione conformemente all'articolo 2 della stessa direttiva, a prescindere dal loro importo;

     

    (11)

    «ente soggetto a risoluzione»: entità di cui all'articolo 2 per la quale è stata avviata un'azione di risoluzione;

    (12)

    «ente»: ente creditizio o impresa di investimento che rientra nella vigilanza su base consolidata di cui all'articolo 2, lettera c);

    (13)

    «gruppo»: impresa madre e relative filiazioni che sono entità di cui all'articolo 2;

     

    (19)

    «mezzi finanziari disponibili»: contante, depositi, attività e impegni di pagamento irrevocabili a disposizione del Fondo ai fini di cui all'articolo 74;

    (20)

    «livello-obiettivo del finanziamento»: importo dei mezzi finanziari disponibili da raggiungere a norma dell'articolo 68.

    Articolo 4

    Stati membri partecipanti

    Sono Stati membri partecipanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro e gli Stati membri la cui moneta non è l'euro che abbiano instaurato una cooperazione stretta a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013.

    Articolo 5

    Relazione con la direttiva [BRRD] e la normativa nazionale applicabile

    -1.     Fatto salvo il presente regolamento, l'esercizio da parte della Commissione e del Comitato dei compiti o poteri loro attribuiti dal presente regolamento è disciplinato dalla direttiva [BRRD] e dagli eventuali atti delegati adottati conformemente alla stessa.

    1.   Qualora, in virtù del presente regolamento, la Commissione o il Comitato svolgano compiti o esercitino poteri che la direttiva [BRRD] attribuisce alle autorità nazionali di risoluzione di uno Stato membro partecipante, il Comitato è considerato, ai fini dell'applicazione del presente regolamento e della direttiva [BRRD], l'autorità nazionale di risoluzione pertinente o, in caso di risoluzione di gruppi transfrontalieri, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo pertinente.

    1 bis.     In caso di esercizio dei poteri a esso conferiti dal presente regolamento, il Comitato è soggetto alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione vincolanti elaborate dall'ABE e adottate dalla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, agli orientamenti e alle raccomandazioni eventuali adottati dall'ABE conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, e a qualunque decisione adottata dall'ABE in applicazione dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010 in virtù delle pertinenti disposizioni della direttiva [BRRD].

    2.   Quando opera in qualità di autorità nazionale di risoluzione, il Comitato agisce, laddove pertinente, previa autorizzazione della Commissione.

    3.   Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti agiscono sulla base e in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali armonizzate dalla direttiva [BRRD].

    Articolo 6

    Principi generali

    1.   Nessuna azione, proposta o politica del Comitato, della Commissione o dell'autorità nazionale di risoluzione discrimina entità di cui all'articolo 2, depositanti, investitori o altri creditori stabiliti nell'Unione in ragione della cittadinanza o nazionalità, oppure della sede di attività.

    1 bis.     Ogni azione, proposta o politica del Comitato, della Commissione o di un'autorità nazionale di risoluzione nel quadro dell'SRM è avviata in un'ottica di promozione della stabilità del sistema finanziario all'interno dell'Unione e di ciascuno Stato membro partecipante nel pieno rispetto dell'unità e dell'integrità del mercato interno nonché degli obblighi di diligenza al riguardo.

    2.   All'atto di adottare decisioni o prendere misure che possono avere ripercussioni in più di uno Stato membro ▌, in particolare in caso di decisioni riguardanti gruppi stabiliti in due o più Stati membri partecipanti, la Commissione e il Comitato tengono nella debita considerazione tutti i fattori seguenti:

    a)

    gli interessi degli Stati membri ▌in cui un gruppo opera e soprattutto l'impatto di qualsiasi decisione o azione o inazione sulla stabilità finanziaria, l'economia, il sistema di garanzia dei depositi o il sistema di indennizzo degli investitori di uno qualsiasi di tali Stati membri;

    b)

    l'obiettivo di trovare un equilibrio tra gli interessi dei vari Stati membri coinvolti e di evitare di pregiudicare ingiustamente o tutelare in modo scorretto gli interessi di uno Stato membro ▌;

    c)

    la necessità di evitare un impatto negativo per altre parti del gruppo cui appartiene un'entità di cui all'articolo 2 soggetta a risoluzione;

    c bis)

    ove possibile, l'interesse del gruppo a portare avanti la sua attività transfrontaliera;

    d)

    la necessità di evitare un aumento sproporzionato dei costi imputati ai creditori delle ▌ entità di cui all'articolo 2, nella misura in cui tale aumento sarebbe maggiore di quello che detti creditori avrebbero subito qualora le entità fossero state sottoposte ad una procedura ordinaria di insolvenza;

    e)

    le decisioni da prendere a norma dell'articolo 107 del TFUE di cui all'articolo 16, paragrafo 10.

    3.   La Commissione e il Comitato trovano un adeguato equilibrio tra i fattori di cui al paragrafo 2 e gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 12 a seconda della natura e delle circostanze di ciascun caso.

    4.    Le decisioni o azioni del Comitato o della Commissione non impongono agli Stati membri di fornire un sostegno finanziario pubblico straordinario né interferiscono direttamente con le competenze in materia di bilancio degli Stati membri .

    4 bis.     Al momento di adottare decisioni o intraprendere azioni il Comitato assicura l'informazione nonché, se del caso, la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori delle entità interessate.

    4 ter.     Le azioni, le proposte e le politiche adottate dalla Commissione, dal Comitato e dalle autorità nazionali di risoluzione in virtù del presente regolamento rispettano il principio di non discriminazione nei confronti di qualunque Stato membro o gruppo di Stati membri.

    4 quater.     Nello svolgimento dei compiti a essa attribuiti dal presente regolamento la Commissione agisce in maniera indipendente, separando i compiti in questione dagli altri a essa incombenti e rispettando rigorosamente gli obiettivi e i principi stabiliti dal presente regolamento e dalla direttiva [BRRD]. La separazione dei compiti deve essere garantita mediante gli opportuni adeguamenti a livello organizzativo.

    PARTE II

    DISPOSIZIONI SPECIFICHE

    TITOLO I

    FUNZIONI NELL'AMBITO DEL MECCANISMO UNICO DI RISOLUZIONE E NORME PROCEDURALI

    Capo 1

    Pianificazione della risoluzione

    Articolo 7

    Piani di risoluzione

    1.   Il Comitato elabora , insieme alle autorità nazionali di risoluzione, e approva piani di risoluzione per le entità di cui all'articolo 2 e per i gruppi.

    2.   Ai fini del paragrafo 1, le autorità nazionali di risoluzione trasmettono al Comitato tutte le informazioni necessarie per la preparazione e l'attuazione dei piani di risoluzione da loro ottenute conformemente all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva [BRRD], fatto salvo il capo 5 del presente titolo.

    2 bis.     Il piano di risoluzione delle singole entità e i piani di risoluzione dei gruppi sono predisposti conformemente agli articoli da 9 a 12 della direttiva [BRRD].

    7.   Il Comitato elabora i piani di risoluzione in cooperazione con l'autorità di vigilanza o l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti in cui le entità sono stabilite. Il Comitato collabora con le autorità nazionali di risoluzione negli Stati membri non partecipanti in cui sono ubicate entità che rientrano nel perimetro della vigilanza consolidata.

    8.   Il Comitato può imporre alle autorità nazionali di risoluzione di preparare progetti preliminari di piani di risoluzione e all'autorità di risoluzione a livello di gruppo di preparare un progetto preliminare di piano di risoluzione di gruppo da sottoporre alla revisione e all'approvazione del Comitato . Il Comitato può imporre alle autorità nazionali di risoluzione lo svolgimento di altri compiti legati alla predisposizione di piani di risoluzione.

    9.   I piani di risoluzione sono rivisti, e se del caso aggiornati, conformemente agli articoli 9 e 12 della direttiva [BRRD].

    9 bis.     Le decisioni concernenti la predisposizione, la valutazione e l'approvazione dei piani di risoluzione nonché l'applicazione di misure adeguate sono adottate dal Comitato in sessione esecutiva.

    Articolo 8

    Valutazione della possibilità di risoluzione

    1.   In sede di elaborazione dei piani di risoluzione in conformità all'articolo 7, il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti inclusa la BCE, e delle autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti in cui sono ubicate filiazioni o succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione in base agli articoli 13 e 13 bis della direttiva [BRRD] , valuta in che misura è possibile procedere alla risoluzione di enti e gruppi secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 13 bis della direttiva [BRRD] .

    2.   ▌La risoluzione di un'entità si ritiene possibile nelle situazioni previste dall'articolo 13 della direttiva [BRRD].

    3.   ▌La risoluzione di un gruppo si ritiene possibile nelle situazioni previste dall'articolo 13 bis della direttiva [BRRD].

    4.   Ai fini della valutazione, il Comitato esamina, come minimo, gli aspetti specificati nella sezione C dell'allegato della direttiva [BRRD].

    5.   Se, in base a una valutazione della possibilità di risoluzione di un'entità o di un gruppo effettuata in conformità al paragrafo 1 , il Comitato, previa consultazione con le autorità competenti inclusa la BCE, determina che vi sono in potenza impedimenti sostanziali alla possibilità di risolvere le crisi di tale entità o gruppo, il Comitato prepara una relazione, in consultazione con le autorità competenti, indirizzata all'ente o all'impresa madre che analizza gli impedimenti sostanziali all'applicazione efficace degli strumenti di risoluzione e all'esercizio dei poteri di risoluzione. La relazione raccomanda altresì le misure che, secondo il Comitato, sono necessarie o appropriate per eliminare tali impedimenti conformemente al paragrafo 8.

    6.   La relazione è notificata all'entità o all'impresa madre in questione, alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti in cui sono ubicate le succursali o filiazioni significative. Essa specifica le motivazioni della valutazione o della determinazione in questione e indica in che modo tale valutazione o determinazione soddisfa il requisito dell'applicazione proporzionata di cui all'articolo 6.

    7.   Entro quattro mesi dalla data di ricevimento della relazione, l'entità o l'impresa madre può presentare osservazioni e proporre al Comitato misure alternative per porre rimedio agli impedimenti indicati nella relazione. Il Comitato comunica le misure proposte dall'entità o dall'impresa madre alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti in cui sono ubicate le succursali o filiazioni significative.

    8.   Se le misure proposte dall'entità o dall'impresa madre in questione non eliminano effettivamente gli impedimenti alla possibilità di risoluzione, il Comitato adotta una decisione, previa consultazione delle autorità competenti e, laddove appropriato, dell'autorità macroprudenziale, nella quale indica che le misure proposte non eliminano efficacemente gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e dà istruzione alle autorità nazionali di risoluzione di imporre all'ente, all'impresa madre o a filiazioni del gruppo interessato di adottare qualsiasi misura elencata all'articolo 14 della direttiva [BRRD] , tenendo conto dei seguenti criteri:

    a)

    l'efficacia della misura al fine di eliminare gli impedimenti alla possibilità di risoluzione;

    b)

    la necessità di evitare un impatto negativo sulla stabilità finanziaria negli Stati membri in cui opera il gruppo ;

    c)

    la necessità di evitare un impatto sull'ente o sul gruppo in questione che andrebbe al di là di quanto necessario per eliminare l'impedimento alla possibilità di risoluzione o sarebbe sproporzionato.

    9.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 8, il Comitato dà istruzione alle autorità nazionali di risoluzione di adottare le misure di cui all'articolo 14 della direttiva [BRRD].

    10.   Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del Comitato conformemente all'articolo 26.

    Articolo 8 bis

    Possibilità di risoluzione degli enti a rilevanza sistemica

    Fatti salvi i poteri e l'indipendenza del Comitato, quest'ultimo dà priorità alla valutazione delle possibilità di risoluzione degli enti che comportano rischi sistemici, ad esempio, tra gli altri, quelli individuati come enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o come altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) ai sensi dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE, e, se del caso, elabora un piano per ognuno dei citati enti atto a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla possibilità di procedere alla relativa risoluzione conformemente all'articolo 8 del presente regolamento e all'articolo 14 della direttiva [BRRD].

    Articolo 9

    Obblighi semplificati e deroghe

    1.   Il Comitato, di propria iniziativa o su proposta di un'autorità nazionale di risoluzione, può applicare obblighi semplificati in relazione all'elaborazione dei piani di risanamento e risoluzione conformemente all'articolo 4 della direttiva [BRRD] .

    2.   Le autorità nazionali di risoluzione possono proporre al Comitato di applicare obblighi semplificati in relazione all'elaborazione dei piani di risoluzione relativi a enti o gruppi specifici. La proposta è motivata e accompagnata da tutta la documentazione pertinente.

    3.   Quando riceve una proposta ai sensi del paragrafo 1 o quando agisce di propria iniziativa, il Comitato procede a una valutazione degli enti o del gruppo in questione. La valutazione è effettuata tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 4 della direttiva [BRRD].

    4.   Il Comitato valuta se continuare ad applicare gli obblighi semplificati e porre fine alla loro applicazione nelle situazioni previste dall'articolo 4 della direttiva [BRRD].

    Quando l'autorità nazionale di risoluzione che ha proposto l'applicazione di obblighi semplificati ▌conformemente al paragrafo 1 ritiene che la decisione di applicare gli obblighi semplificati ▌debba essere revocata, presenta una proposta in tal senso al Comitato. In tal caso, il Comitato adotta una decisione sulla proposta di revoca tenendo pienamente conto della motivazione addotta dall'autorità nazionale di risoluzione alla luce degli elementi di cui al paragrafo 3.

    7.   Il Comitato informa l'ABE in merito all'applicazione dei paragrafi 1 e 4 ▌.

    Articolo 10

    Requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili

    1.   Il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti inclusa la BCE, determina il requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili di cui al paragrafo 2, soggetti a poteri di riduzione e di conversione, che gli enti e le imprese madri di cui all'articolo 2 sono tenuti a rispettare.

    2.   Il requisito minimo è calcolato conformemente all'articolo 39 della direttiva [BRRD] .

    3.   La determinazione di cui al paragrafo 1 è effettuata sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 39 della direttiva [BRRD].

    La determinazione specifica il requisito minimo che gli enti sono tenuti a rispettare su base individuale e che le imprese madri sono tenute a rispettare su base consolidata. Il Comitato può decidere di concedere , nelle situazioni previste dall'articolo 39 della direttiva BRRD, una deroga all'applicazione del requisito minimo su base consolidata o individuale .

    4.   La determinazione di cui al paragrafo 1 può prevedere che il requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili sia parzialmente soddisfatto a livello consolidato o individuale attraverso strumenti di bail-in contrattuali , conformemente all'articolo 39 della direttiva [BRRD] .

    6.   Il Comitato determina quanto previsto al paragrafo 1 nel corso dell'elaborazione e del mantenimento dei piani di risoluzione a norma dell'articolo 7.

    7.   Il Comitato trasmette quanto determinato alle autorità nazionali di risoluzione. Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del Comitato conformemente all'articolo 26. Il Comitato impone alle autorità nazionali di risoluzione di verificare e garantire che gli enti e le imprese madri rispettino il requisito minimo di cui al paragrafo 1.

    8.   Il Comitato comunica alla BCE e all'ABE il requisito minimo che ha determinato per ciascun ente e impresa madre a norma del paragrafo 1.

    Capo 2

    Intervento precoce

    Articolo 11

    Intervento precoce

    1.   La BCE , di sua iniziativa o su segnalazione di un' autorità nazionale competente di uno Stato membro partecipante, informa il Comitato di qualsiasi misura che impongono ad un ente o gruppo di adottare o che adottano esse stesse a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1024/2013, dell'articolo 23, paragrafo 1 o dell'articolo 24 della direttiva [BRRD] o dell'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE.

    Il Comitato comunica alla Commissione le informazioni ricevute a norma del primo comma.

    2.   A partire dalla data di ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1, e fatti salvi i poteri della BCE e delle autorità competenti in conformità ad altri atti normativi dell'Unione, il Comitato può preparare la risoluzione dell'ente o del gruppo in questione.

    Ai fini del primo comma, il Comitato sorveglia attentamente, in collaborazione con la BCE e l'autorità competente pertinente, le condizioni dell'ente o dell'impresa madre e la loro conformità a qualsiasi misura di intervento precoce che siano stati tenuti a prendere.

    3.   Il Comitato ha il potere di:

    a)

    richiedere, in conformità al capo 5 del presente titolo, tutte le informazioni necessarie per preparare la risoluzione dell'ente o del gruppo;

    b)

    effettuare una valutazione delle attività e delle passività dell'ente o del gruppo conformemente all'articolo 17;

    c)

    contattare potenziali acquirenti per preparare la risoluzione dell'ente o del gruppo, o imporre all'ente, all'impresa madre, o all'autorità nazionale di risoluzione di farlo, a condizione che siano rispettati i requisiti in materia di riservatezza stabiliti dal presente regolamento e dall'articolo 76 della direttiva [BRRD];

    d)

    imporre alle pertinenti autorità nazionali di risoluzione di elaborare un programma preliminare di risoluzione per l'ente o il gruppo in questione.

    4.   Se la BCE o le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti intendono imporre a un ente o gruppo misure aggiuntive a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1024/2013, dell'articolo 23 o dell'articolo 24 della direttiva [BRRD] o dell'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, prima che l'ente o il gruppo abbiano pienamente rispettato la prima misura notificata al Comitato, la BCE, di sua iniziativa o su segnalazione dell'autorità nazionale competente, informa il Comitato prima che tali misure aggiuntive siano imposte all'ente o al gruppo in questione.

    5.   La BCE o l'autorità competente e il Comitato garantiscono che la misura aggiuntiva di cui al paragrafo 4 e le azioni del Comitato volte a preparare la risoluzione a norma del paragrafo 2 siano coerenti.

    Capo 3

    Risoluzione

    Articolo 12

    Obiettivi della risoluzione

    1.   Quando agiscono nell'ambito della procedura di risoluzione di cui all'articolo 16, la Commissione e il Comitato, con riferimento alle rispettive responsabilità, tengono conto degli obiettivi della risoluzione previsti dall'articolo 26 della direttiva [BRRD] e scelgono gli strumenti e i poteri che, a loro parere, sono più adatti a conseguire gli obiettivi pertinenti nelle circostanze del caso.

    2.   ▌Nel perseguire i suddetti obiettivi la Commissione e il Comitato agiscono conformemente all'articolo 26 della direttiva [BRRD].

    Articolo 13

    Principi generali che disciplinano la risoluzione

    Quando agiscono nell'ambito della procedura di risoluzione di cui all'articolo 16, la Commissione e il Comitato prendono tutte le misure opportune per garantire che l'azione di risoluzione sia avviata in conformità ai principi stabiliti all'articolo 29 della direttiva [BRRD].

    Articolo 14

    Risoluzione degli enti finanziari e delle imprese madri

    Le azioni di risoluzione riguardanti enti finanziari e loro imprese madri sono intraprese dalla Commissione sulla base di un progetto di decisione elaborato dal Comitato conformemente all'articolo 28 della direttiva [BRRD] .

    Articolo 15

    Ordine di priorità dei crediti

    Nell'applicare lo strumento del bail-in a un ente soggetto a risoluzione, e fatte salve le passività escluse dallo strumento del bail-in a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, la Commissione , sulla base di un progetto di decisione elaborato dal Comitato, decide circa, e il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti esercitano, i poteri di riduzione e di conversione dei crediti secondo l' ordine previsto dall'articolo 43 della direttiva [BRRD].

    Articolo 16

    Procedura di risoluzione

    1.   Laddove valuti , di sua iniziativa o su segnalazione di un'autorità nazionale competente di uno Stato membro partecipante, che l'entità di cui all'articolo 2 soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), la BCE ▌comunica senza indugio la valutazione in questione alla Commissione e al Comitato.

    La comunicazione di cui al primo comma può avvenire in seguito a una richiesta di valutazione da parte del Comitato o di un'autorità nazionale di risoluzione, se uno di essi ritiene che vi sia motivo di ritenere che un ente sia in dissesto o a rischio di dissesto.

    La comunicazione di cui al primo comma avviene previa consultazione del Comitato e dell'autorità nazionale di risoluzione.

    1 bis.     Il Comitato prepara e adotta tutte le sue decisioni riguardanti la procedura di risoluzione in sessione esecutiva a norma dell'articolo 50.

    2.   Quando riceve una comunicazione ai sensi del paragrafo 1 ▌, il Comitato in sessione esecutiva valuta se sono soddisfatte le condizioni seguenti per verificare se :

    a)

    l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto;

    b)

    tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che alcuna misura alternativa per l'entità in questione (anche da parte di IPS) , sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza (tra cui misure di intervento precoce o riduzione o conversione contrattuali degli strumenti di capitale ai sensi dell'articolo 18 ), permetta di evitare il dissesto dell'entità in tempi ragionevoli;

    c)

    l'azione di risoluzione è necessaria nell'interesse pubblico a norma del paragrafo 4.

    3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera a), l'entità è considerata in dissesto o a rischio di dissesto se si trova in una delle situazioni previste dall'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva [BRRD].

    4.   Ai fini del paragrafo 2, lettera c), l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico nelle circostanze previste dall'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva [BRRD].

    5.   Se , in base alla sua valutazione, tutte le condizioni stabilite al paragrafo 2 sono soddisfatte, il Comitato presenta alla Commissione , tenuto conto della comunicazione di cui al paragrafo 1, un progetto di decisione che prevede che l'entità sia sottoposta a risoluzione. La proposta di decisione contiene almeno quanto segue:

    a)

    la raccomandazione di sottoporre l'entità a risoluzione;

    b)

    il quadro di riferimento per gli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 19, paragrafo 32;

    c)

    il quadro di riferimento per il ricorso al Fondo a sostegno dell'azione di risoluzione a norma dell'articolo 71.

    6.    In seguito alla ricezione del progetto di decisione del Comitato , la Commissione decide se adottare o meno il progetto di decisione e il quadro di riferimento per gli strumenti di risoluzione che si applica all'entità in questione e , ove opportuno, in merito al ricorso al Fondo a sostegno dell'azione di risoluzione. ▐

    Nel caso in cui la Commissione non intenda adottare la raccomandazione presentata dal Comitato o la adotti proponendo modifiche, essa ritrasmette il progetto di decisione al Comitato spiegando i motivi per cui non intende adottarlo o, a seconda dei casi, le ragioni delle modifiche proposte, e ne chiede la revisione. La Commissione può stabilire un termine entro il quale il Comitato può modificare il proprio progetto di decisione iniziale sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo alla Commissione. Salvo in casi di emergenza debitamente giustificati, il Comitato ha almeno cinque giorni lavorativi per rivedere, su richiesta della Commissione, il progetto di decisione.

    La Commissione si impegna al massimo per rispettare gli orientamenti e le raccomandazioni eventualmente formulati dall'ABE in relazione all'assolvimento dei compiti a essa conferiti dal presente paragrafo e procede alla conferma dell'applicazione di un orientamento o di una raccomandazione specifici, o dell'intenzione di applicarli, secondo le modalità previste dall'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    7.   La decisione della Commissione è indirizzata al Comitato. Se la Commissione decide di non sottoporre l'entità a risoluzione, poiché la condizione di cui al paragrafo 2, lettera c), non è soddisfatta, l'entità in questione è liquidata in conformità alla legislazione nazionale in materia di insolvenza.

    8.   Nel quadro stabilito dalla decisione della Commissione, il Comitato in sessione esecutiva decide in merito al programma di risoluzione di cui all'articolo 20 e garantisce che l'azione di risoluzione necessaria per attuare tale programma sia avviata dalle autorità nazionali di risoluzione pertinenti. La decisione del Comitato è indirizzata alle autorità nazionali di risoluzione pertinenti e dà istruzioni a tali autorità, le quali prendono tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla decisione del Comitato a norma dell'articolo 26, esercitando i poteri di risoluzione previsti dalla direttiva [BRRD], in particolare quelli di cui agli articoli da 56 a 64 di tale direttiva. In caso di aiuto di Stato, il Comitato può decidere solo dopo che la Commissione ha preso una decisione in merito ad esso.

    9.   ▌Se il Comitato ritiene che le misure di risoluzione potrebbero costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, invita lo Stato membro partecipante o gli Stati membri partecipanti interessati a comunicare immediatamente le misure previste alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

    10.   Nella misura in cui l'azione di risoluzione proposta dal Comitato in sessione esecutiva comporta il ricorso al Fondo e non implica la concessione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la Commissione applica in parallelo, per analogia, i criteri previsti per l'applicazione dell'articolo 107 del TFUE.

    11.   La Commissione ha il potere di ottenere dal Comitato tutte le informazioni che ritiene pertinenti per assolvere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento e, ove applicabile, dall'articolo 107 del TFUE. Il Comitato ha il potere di ottenere da qualsiasi persona, conformemente al capo 5 del presente titolo, tutte le informazioni necessarie per decidere e preparare un'azione di risoluzione, compresi aggiornamenti ed integrazioni delle informazioni comunicate nei piani di risoluzione.

    12.   Il Comitato ha il potere di presentare alla Commissione progetti di decisione per modificare il quadro di riferimento per gli strumenti di risoluzione e per l'uso del Fondo nei confronti di un'entità soggetta a risoluzione.

    12 bis.     Al fine di mantenere condizioni paritarie, la Commissione, nell'esercizio delle sue competenze in materia di aiuti di Stato e conformemente alla direttiva [BRRD], considera il ricorso al Fondo alla stessa stregua di un meccanismo nazionale di finanziamento della risoluzione.

    Articolo 17

    Valutazione

    1.   Prima di avviare un'azione di risoluzione o di esercitare il potere di ridurre o convertire gli strumenti di capitale, il Comitato provvede a che sia effettuata una valutazione equa e realistica delle attività e passività di un' entità di cui all'articolo 2 conformemente all'articolo 30 della direttiva [BRRD] .

    16.   Al fine di valutare se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento migliore se l'ente soggetto a risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza, il Comitato provvede a che sia effettuata una valutazione ai sensi dell'articolo 66 della direttiva [BRRD], distinta da quella effettuata a norma del paragrafo 1 ▌.

    Articolo 18

    Riduzione e conversione degli strumenti di capitale

    1.   La BCE , di sua iniziativa o su segnalazione di un' autorità nazionale competente di uno Stato membro partecipante, informa il Comitato se valuta che le ▌ condizioni per la riduzione e la conversione degli strumenti di capitale di cui alla direttiva [BRRD] siano rispettate in relazione ad un'entità di cui all'articolo 2 o a un gruppo stabiliti in uno Stato membro partecipante.

    1 bis.     La BCE fornisce al Comitato le informazioni di cui al paragrafo 1 a seguito di una richiesta di valutazione da parte del Comitato o di un'autorità nazionale di risoluzione, se uno di essi ritiene che vi sia motivo di ritenere che le condizioni per la riduzione e la conversione degli strumenti di capitale siano soddisfatte in relazione a un'entità di cui all'articolo 2 o a un gruppo stabiliti in uno Stato membro partecipante.

    1 ter.     Laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, il Comitato presenta alla Commissione, tenendo conto delle informazioni di cui al paragrafo 1, un progetto di decisione che preveda l'esercizio dei poteri di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e stabilisca se l'esercizio di tali poteri debba avvenire separatamente oppure, secondo la procedura prevista all'articolo 16, paragrafi da 4 a 7, insieme a un'azione di risoluzione.

    5.   La Commissione , una volta ricevuto il progetto di decisione del Comitato ▌, decide se adottarlo o meno e se i poteri di ridurre o convertire gli strumenti di capitale vadano esercitati separatamente o, secondo la procedura prevista all'articolo 16, paragrafi da 4 a 7, insieme a un'azione di risoluzione.

    6.   Nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, ▌ma le condizioni per la risoluzione a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, non sono riunite, il Comitato, a seguito di una decisione della Commissione, dà istruzione alle autorità nazionali di risoluzione di esercitare i poteri di riduzione o di conversione a norma degli articoli 51 e 52 della direttiva [BRRD].

    7.   Se le condizioni per la riduzione e la conversione degli strumenti di capitale di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, e le condizioni per la risoluzione a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, sono anch’esse riunite, si applica la procedura di cui all’articolo 16, paragrafi da 4 a 7.

    8.   Il Comitato assicura che le autorità nazionali di risoluzione esercitino i poteri di riduzione o di conversione conformemente alla direttiva [BRRD].

    9.   Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del Comitato e procedono alla riduzione o conversione degli strumenti di capitale conformemente all'articolo 26.

    Articolo 19

    Principi generali riguardanti gli strumenti di risoluzione

    1.   Se il Comitato decide di applicare uno strumento di risoluzione a un'entità di cui all'articolo 2, e ove tale azione di risoluzione comporti perdite a carico dei creditori o la conversione dei loro crediti, il Comitato esercita il potere di cui all'articolo 18 immediatamente prima o al momento dell'applicazione dello strumento di risoluzione.

    2.   Gli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 16, paragrafo 5, lettera b), sono i seguenti:

    a)

    strumento della vendita dell'attività d'impresa;

    b)

    strumento dell'ente-ponte;

    c)

    strumento della separazione delle attività;

    d)

    strumento del bail-in.

    3.   In sede di adozione del progetto di decisione di cui all'articolo 16, paragrafo 5, il Comitato prende in considerazione i fattori seguenti:

    a)

    le attività e le passività dell'ente soggetto a risoluzione sulla base della valutazione di cui all'articolo 17;

    b)

    la situazione in materia di liquidità dell'ente soggetto a risoluzione;

    c)

    la commerciabilità del valore di franchise dell'ente soggetto a risoluzione alla luce delle condizioni economiche e concorrenziali del mercato;

    d)

    il periodo di tempo disponibile.

    4.   ▌Gli strumenti di risoluzione possono essere applicati singolarmente o in combinazione, eccetto per lo strumento della separazione delle attività che può essere applicato solo congiuntamente ad un altro strumento di risoluzione.

    4 bis.     Ai fini dell'esecuzione dei compiti a esso conferiti dal presente regolamento, con l'obiettivo di garantire altresì condizioni paritarie nell'applicazione degli strumenti di risoluzione, il Comitato adotta, congiuntamente alla Commissione, una guida alla risoluzione contenente orientamenti chiari e dettagliati per l'uso degli strumenti di risoluzione.

    La guida alla risoluzione di cui al primo comma è adottata sotto forma di atto delegato della Commissione ai sensi dell'articolo 82.

    Articolo 20

    Programma di risoluzione

    Il programma di risoluzione adottato dal Comitato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, stabilisce, in conformità alle decisioni della Commissione in materia di quadro di risoluzione a norma dell'articolo 16, paragrafo 6, e alle decisioni in materia di aiuti di Stato, ove applicabile per analogia, i dettagli relativi agli strumenti di risoluzione da applicare all'ente soggetto a risoluzione, almeno per quanto concerne le misure di cui all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafo 2 e all'articolo 24, paragrafo 1, e determina gli importi e scopi specifici per i quali è utilizzato il Fondo.

    Nel corso del processo di risoluzione, il Comitato può modificare e aggiornare il programma di risoluzione come opportuno alla luce delle circostanze specifiche del caso in esame e nell'ambito del quadro di risoluzione stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 6.

    Articolo 21

    Strumento della vendita dell'attività d'impresa

    1.   Nell'ambito del quadro stabilito dalla Commissione, lo strumento della vendita dell'attività d'impresa consiste nella cessione di quanto segue ad un acquirente diverso da un ente-ponte:

    a)

    azioni o altri titoli di proprietà dell'ente soggetto a risoluzione; oppure

    b)

    tutte le attività, i diritti o le passività, o una parte specifica di essi, dell'ente soggetto a risoluzione;

    2.   Relativamente allo strumento della vendita dell'attività d'impresa, il programma di risoluzione di cui all'articolo 16, paragrafo 8, stabilisce in particolare:

    a)

    gli strumenti, le attività, i diritti e le passività che l'autorità nazionale di risoluzione cede a norma dell'articolo 32, paragrafi 1 e da 7 a 11, della direttiva [BRRD];

    b)

    le condizioni commerciali, tenuto conto delle circostanze e dei costi e delle spese sostenuti nella procedura di risoluzione, alle quali l'autorità nazionale di risoluzione effettua la cessione conformemente all'articolo 32, paragrafi da 2 a 4, della direttiva [BRRD];

    c)

    se i poteri di cessione possono essere esercitati dall'autorità nazionale di risoluzione più volte, in conformità all'articolo 32, paragrafi 5 e 6, della direttiva [BRRD];

    d)

    le modalità di commercializzazione da parte dell'autorità nazionale di risoluzione di tale entità o di tali strumenti, attività, diritti e passività conformemente all'articolo 33, paragrafi 1 e 2 della direttiva [BRRD];

    e)

    se l'osservanza da parte dell'autorità nazionale di risoluzione dei requisiti in materia di commercializzazione rischia di compromettere gli obiettivi della risoluzione a norma del paragrafo 3.

    3.   Il Comitato applica lo strumento della vendita dell'attività d'impresa senza conformarsi ai requisiti in materia di commercializzazione di cui al paragrafo 2, lettera e), se accerta che l'ottemperanza ad essi rischierebbe di compromettere uno o più degli obiettivi della risoluzione e, in particolare, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

    a)

    il Comitato ritiene che il dissesto o la possibilità di dissesto dell'ente soggetto a risoluzione costituisca una minaccia sostanziale per la stabilità finanziaria o aggravi tale minaccia;

    b)

    il Comitato ritiene che l'ottemperanza ai requisiti rischi di compromettere l'efficacia dello strumento della vendita dell'attività d'impresa nell'affrontare tale minaccia o nel raggiungere l'obiettivo della risoluzione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b).

    Articolo 22

    Strumento dell'ente-ponte

    1.   Nell'ambito del quadro stabilito dalla Commissione, lo strumento dell'ente-ponte consiste nella cessione a un ente-ponte:

    a)

    di azioni o altri titoli di proprietà emessi da uno o più enti soggetti a risoluzione;

    b)

    di tutte le attività, i diritti o le passività, o una parte di essi, di uno o più enti soggetti a risoluzione.

    2.   Relativamente allo strumento dell'ente-ponte, il programma di risoluzione di cui all'articolo 20 stabilisce in particolare:

    a)

    gli strumenti, le attività, i diritti e le passività che l'autorità nazionale di risoluzione cede ad un ente-ponte a norma dell'articolo 34, paragrafi da 1 a 9 della direttiva [BRRD];

    b)

    le modalità per la creazione, il funzionamento e la chiusura dell'ente-ponte da parte dell'autorità nazionale di risoluzione conformemente all'articolo 35, paragrafi da 1 a 3 e da 5 a 8, della direttiva [BRRD];

    c)

    le modalità di commercializzazione dell'ente-ponte o delle sue attività o passività da parte dell'autorità nazionale di risoluzione a norma dell'articolo 35, paragrafo 4, della direttiva [BRRD].

    3.   Il Comitato assicura che il valore complessivo delle passività cedute dall'autorità nazionale di risoluzione all'ente-ponte non superi il valore totale dei diritti e delle attività ceduti dall'ente soggetto a risoluzione o provenienti da altre fonti.

    3 bis.     Gli eventuali corrispettivi ricevuti per l'ente-ponte oppure alcuni o tutti i diritti di proprietà e le passività dell'ente-ponte sono conformi alle pertinenti disposizioni nell'ambito della direttiva [BRRD].

    Articolo 23

    Strumento della separazione delle attività

    1.   Nell'ambito del quadro stabilito dalla Commissione, lo strumento della separazione delle attività consiste nella cessione di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione a una società veicolo per la gestione delle attività conforme ai requisiti fissati dalla direttiva [BRRD] che un'entità giuridica deve soddisfare per poter essere una società veicolo per la gestione delle attività .

    2.   Relativamente allo strumento della separazione delle attività, il programma di risoluzione di cui all'articolo 20 stabilisce in particolare:

    a)

    gli strumenti, le attività, i diritti e le passività che l'autorità nazionale di risoluzione cede alla società veicolo per la gestione delle attività a norma dell'articolo 36, paragrafi da 1 a 4 e da 6 a 10, della direttiva [BRRD];

    b)

    il corrispettivo per la cessione delle attività alla società veicolo per la gestione delle attività da parte dell'autorità nazionale di risoluzione, in conformità dei principi stabiliti all'articolo 17. Tale disposizione non osta a che il corrispettivo abbia un valore nominale o negativo.

    2 bis.     Gli eventuali corrispettivi ricevuti per la società veicolo per la gestione delle attività oppure alcuni o tutti i diritti di proprietà e le passività della società veicolo per la gestione delle attività sono conformi alle pertinenti disposizioni nell'ambito della direttiva [BRRD].

    Articolo 24

    Strumento del bail-in

    1.   Lo strumento del bail-in può essere applicato per i fini di cui all'articolo 37 della direttiva [BRRD].

    Nell'ambito del quadro deciso dalla Commissione per quanto riguarda lo strumento del bail-in, il programma di risoluzione stabilisce in particolare:

    a)

    l'importo aggregato di cui occorre ridurre o convertire le passività ammissibili, conformemente al paragrafo 6;

    b)

    le passività che possono essere escluse in conformità ai paragrafi da 5 a 13;

    c)

    gli obiettivi e il contenuto minimo del piano di riorganizzazione aziendale da presentare in conformità al paragrafo 16.

    2.   ▐

    Se non è soddisfatta la condizione per l'applicazione dello strumento di bail-in ai fini della ricapitalizzazione di un'entità prevista dall'articolo 37, paragrafo 3, della direttiva [BRRD] , si applicano, a seconda dei casi, qualsiasi strumento di risoluzione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e lo strumento del bail-in di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera d).

    3.   Le ▌passività stabilite all'articolo 38, paragrafo 2, della direttiva [BRRD] non possono essere soggette a riduzione o conversione . ▌

    5.    L'esclusione, in circostanze eccezionali, di talune passività ▌dall'applicazione dei poteri di riduzione e di conversione può avvenire conformemente all'articolo 38, paragrafo 2 bis, della direttiva [BRRD].

    Se una passività ammissibile o una classe di passività ammissibili è esclusa, integralmente o parzialmente, il livello di riduzione o conversione applicato ad altre passività ammissibili può essere aumentato per tenere conto di tale esclusione, purché detto livello rispetti il principio secondo cui nessun creditore può subire perdite superiori a quelle che avrebbe subito se l'entità di cui all'articolo 2 fosse stata liquidata secondo le procedure ordinarie di insolvenza .

    6.   Se una passività ammissibile o una classe di passività ammissibili è esclusa, integralmente o parzialmente, ai sensi del paragrafo 5, e le perdite che tali passività avrebbero subito non sono state integralmente trasferite ad altri creditori, il Fondo può fornire un contributo all’ente soggetto a risoluzione per le finalità di cui all'articolo 38 della direttiva [BRRD] e conformemente allo stesso.

    8.   Il contributo del Fondo può essere finanziato nei modi seguenti:

    a)

    con l'importo di cui dispone il Fondo, costituito grazie ai contributi delle entità di cui all'articolo 2 in conformità all'articolo 66;

    b)

    con l'importo che può essere costituito grazie ai contributi ex post in conformità dell'articolo 67 nell'arco di tre anni; e

    c)

    qualora gli importi di cui alle lettere a) e b) siano insufficienti, con l'importo costituito grazie a mezzi di finanziamento alternativi in conformità all'articolo 69 , anche nel quadro del meccanismo di prestito citato nel medesimo articolo .

    9.    Nelle circostanze straordinarie elencate all'articolo 38 della direttiva [BRRD], ulteriori finanziamenti possono essere reperiti grazie a mezzi di finanziamento alternativi secondo quanto previsto dal medesimo articolo .

    10.   In alternativa o in aggiunta, allorché sono soddisfatte le condizioni per un contributo da parte Fondo stabilite dall'articolo 38 della direttiva [BRRD] , il contributo può provenire da risorse costituite grazie a contributi ex ante in conformità all'articolo 66 che non sono ancora state usate.

    12.   In sede di adozione della decisione relativa all'esclusione di determinate passività dall'applicazione dei poteri di riduzione e conversione di cui al paragrafo 5, sono presi in debita considerazione i fattori elencati all'articolo 38 della direttiva [BRRD].

    13.    In sede di applicazione dello strumento di bail-in, il Comitato valuta conformemente all'articolo 41 della direttiva [BRRD].

    14.   Le esclusioni di cui al paragrafo 5 possono aver luogo o per escludere completamente una passività dalla riduzione o per limitare la portata della riduzione applicata a tale passività.

    15.   I poteri di riduzione e di conversione rispettano i requisiti sull'ordine di priorità dei crediti di cui all'articolo 15.

    16.   L'autorità nazionale di risoluzione inoltra immediatamente al Comitato il piano di riorganizzazione aziendale ricevuto dopo l'applicazione dello strumento del bail-in dall'amministratore nominato conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva [BRRD].

    Entro due settimane dalla data di presentazione del piano di riorganizzazione aziendale, l'autorità di risoluzione trasmette al Comitato la propria valutazione del piano. Entro un mese dalla data di presentazione del piano di riorganizzazione aziendale, il Comitato valuta la probabilità che il piano, se attuato, ripristini la sostenibilità economica a lungo termine dell'entità di cui all'articolo 2. La valutazione è completata in accordo con l'autorità competente.

    Se il Comitato conclude che il piano può conseguire tale obiettivo, consente all'autorità nazionale di risoluzione di approvarlo conformemente all'articolo 47, paragrafo 5, della direttiva [BRRD]. Se il Comitato non è convinto che l'attuazione del piano possa conseguire tale obiettivo, dà istruzione all'autorità nazionale di risoluzione di comunicare le proprie perplessità all'amministratore e di imporgli di modificare il piano in modo da tenerne conto conformemente all'articolo 47, paragrafo 6, della direttiva [BRRD]. Ciò avviene in accordo con l'autorità competente.

    L'autorità nazionale di risoluzione inoltra al Comitato il piano modificato. Il Comitato dà istruzione all'autorità nazionale di risoluzione di comunicare all'amministratore entro una settimana se ritiene che il piano modificato tenga adeguatamente conto delle perplessità espresse o se occorre apportarvi ulteriori modifiche.

    Articolo 25

    Sorveglianza da parte del Comitato

    1.   Il Comitato sorveglia attentamente l'attuazione dei programmi di risoluzione da parte delle autorità nazionali di risoluzione. A tal fine, le autorità nazionali di risoluzione

    a)

    collaborano con il Comitato e lo assistono nello svolgimento del suo compito di sorveglianza;

    b)

    forniscono, a intervalli regolari stabiliti dal Comitato, informazioni precise, affidabili e complete sull'esecuzione dei programmi di risoluzione, sull'applicazione degli strumenti di risoluzione e sull'esercizio dei poteri di risoluzione, che potrebbero essere richieste dal Comitato; forniscono in particolare ragguagli:

    i)

    sul funzionamento e sulla situazione finanziaria dell'ente soggetto a risoluzione, sull'ente ponte e sulla società veicolo per la gestione delle attività;

    ii)

    sul trattamento che azionisti e creditori avrebbero ricevuto in caso di liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza;

    iii)

    su eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi alla liquidazione delle attività dell'ente dissestato, a impugnazioni della decisione di risoluzione e della valutazione o relativi alle domande di indennizzo presentate dagli azionisti o creditori;

    iv)

    sulla nomina, la rimozione o la sostituzione di valutatori, amministratori, contabili, avvocati e altri professionisti eventualmente necessari per assistere l'autorità nazionale di risoluzione, e sull'esecuzione dei loro compiti;

    v)

    su ogni altra questione che può essere sottoposta al Comitato;

    vi)

    sulla misura in cui e le modalità con le quali le autorità nazionali di risoluzione esercitano i poteri loro assegnati al capo V del titolo IV della direttiva [BRRD];

    vii)

    sulla redditività economica, la fattibilità, e l'attuazione del piano di riorganizzazione aziendale previsto all'articolo 24, paragrafo 16.

    Le autorità nazionali di risoluzione presentano al Comitato una relazione finale sull'esecuzione dei programmi di risoluzione.

    2.   Sulla base delle informazioni fornite, il Comitato può dare istruzioni alle autorità nazionali di risoluzione su qualsiasi aspetto dell'esecuzione del programma di risoluzione, e, in particolare, sugli elementi di cui all'articolo 20 e sull'esercizio dei poteri di risoluzione.

    3.   Qualora ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi di risoluzione, la Commissione, sulla base di una raccomandazione del Comitato ▌, può ritornare sulla sua decisione relativa al quadro di risoluzione e adottare le modifiche appropriate.

    Articolo 26

    Attuazione delle decisioni in materia di risoluzione

    1.   Le autorità nazionali di risoluzione prendono i provvedimenti necessari per attuare le decisioni in materia di risoluzione di cui all'articolo 16, paragrafo 8, in particolare esercitando un controllo sulle entità di cui all'articolo 2, prendendo le misure necessarie a norma dell'articolo 64 della direttiva [BRRD] e garantendo che le garanzie previste dalla predetta direttiva [BRRD] siano rispettate. Le autorità nazionali di risoluzione applicano tutte le decisioni del Comitato loro destinate.

    A tal fine , nel rispetto del presente regolamento, esse si avvalgono dei poteri loro conferiti dalla legislazione nazionale di attuazione della direttiva [BRRD] alle condizioni fissate dalla stessa legislazione. Le autorità nazionali di risoluzione informano il Comitato in modo esaustivo in merito all'esercizio di detti poteri. I provvedimenti adottati sono conformi alla decisione di cui all'articolo 16, paragrafo 8.

    2.   Quando un'autorità nazionale di risoluzione non ha applicato una decisione di cui all'articolo 16 oppure l'ha applicata in modo tale che essa non consente di conseguire gli obiettivi della risoluzione ai sensi del presente regolamento, il Comitato ha il potere di ordinare direttamente a un ente soggetto a risoluzione di :

    a)

    ▌ cedere a un'altra persona giuridica determinati suoi diritti, attività o passività;

    b)

    ▌ esigere, nelle circostanze previste all'articolo 18, la conversione degli eventuali strumenti di debito che contengono una clausola contrattuale al riguardo.

    Il Comitato ha inoltre la facoltà di esercitare direttamente ogni altro potere previsto dalla direttiva [BRRD].

    3.   L'ente soggetto a risoluzione si conforma a qualsiasi decisione adottata di cui al paragrafo 2. Tali decisioni prevalgono su ogni decisione adottata precedentemente dalle autorità nazionali sulla stessa materia.

    4.   Ogni misura adottata dalle autorità nazionali in relazione a questioni che sono oggetto di una decisione a norma del paragrafo 2 è conforme a detta decisione.

    Capo 4

    Cooperazione

    Articolo 27

    Obbligo di cooperazione

    1.   Il Comitato informa la Commissione di ogni provvedimento adottato al fine di preparare la risoluzione. Per quanto riguarda le informazioni ricevute dal Comitato, i membri della Commissione e i servizi della Commissione sono soggetti all'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 79.

    2.   Nell'esercizio delle rispettive competenze ai sensi del presente regolamento, il Comitato, la Commissione, ▌ le autorità ▌ competenti e le autorità ▌ di risoluzione cooperano strettamente , in particolare nella pianificazione della risoluzione, nell'intervento precoce e nelle fasi della risoluzione conformemente agli articoli da 7 a 26 . Essi si forniscono reciprocamente tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.

    4.   Ai fini del presente regolamento, se la BCE invita il direttore esecutivo del Comitato a partecipare in qualità di osservatore al consiglio di vigilanza della BCE istituito in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1024/2013, il Comitato può nominare un altro rappresentante che vi partecipi .

    5.   Ai fini del presente regolamento, il Comitato nomina un rappresentante che partecipa al comitato per la risoluzione dell'Autorità bancaria europea istituito in conformità all'articolo 113 della direttiva [BRRD].

    6.   Il Comitato collabora strettamente con la European Financial Stability Facility (EFSF), il Meccanismo europeo di stabilità (MES) e qualsiasi futuro meccanismo europeo analogo , in particolare quando l'EFSF, il MES o un futuro meccanismo europeo analogo hanno concesso o probabilmente concederanno un'assistenza finanziaria diretta o indiretta ad entità stabilite in uno Stato membro partecipante, in particolare nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 24, paragrafo 9.

    7.   Il Comitato e la BCE concludono un protocollo di intesa che descrive le condizioni generali della collaborazione a norma del paragrafo 2. Il protocollo è riesaminato periodicamente e pubblicato, fatto salvo l'adeguato trattamento delle informazioni riservate.

    7 bis.     Il Comitato e le autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti concludono protocolli d'intesa che descrivono i termini generali della loro cooperazione nello svolgimento dei compiti previsti dalla direttiva [BRRD].

    Fatto salvo il primo comma, il Comitato conclude un protocollo d'intesa con l'autorità di risoluzione di ciascuno Stato membro non partecipante che sia quello d'origine di almeno un ente a rilevanza sistemica a livello mondiale, quale definito all'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE.

    Ogni protocollo è riesaminato periodicamente e pubblicato, nel rispetto delle corrette modalità di trattamento delle informazioni riservate.

    Articolo 28

    Scambio di informazioni nell'ambito dell'SRM

    1.   Sia il Comitato che le autorità nazionali di risoluzione sono soggetti al dovere di cooperazione in buona fede e all'obbligo di scambio di informazioni.

    2.   Il Comitato trasmette alla Commissione tutte le informazioni pertinenti per lo svolgimento dei compiti che le spettano a norma del presente regolamento e, ove applicabile, dell'articolo 107 del TFUE.

    Articolo 29

    Cooperazione nell'ambito dell'SRM e trattamento dei gruppi

    L'articolo 12, paragrafi 4, 5, 6 e 15 e gli articoli da 80 a 83 della direttiva [BRRD] non si applicano alle relazioni tra le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti. Alle predette relazioni si applicano invece le disposizioni pertinenti del presente regolamento.

    Articolo 30

    Cooperazione con gli Stati membri non partecipanti

    Nel caso di un gruppo comprendente entità stabilite sia in Stati membri partecipanti che in Stati membri non partecipanti, fatto salvo il presente regolamento, il Comitato rappresenta le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti ai fini della cooperazione con gli Stati membri non partecipanti a norma degli articoli 7, 8, 11, 12, 15, 50 e da 80 a 83 della direttiva [BRRD].

    Articolo 31

    Cooperazione con le autorità di paesi terzi

    La Commissione e il Comitato, nei rispettivi ambiti di competenza, hanno la responsabilità esclusiva di concludere, per conto delle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti, le intese di cooperazione non vincolanti di cui all'articolo 88, paragrafo 4, della direttiva [BRRD] e le notificano a norma del paragrafo 6 del medesimo articolo.

    Capo 5

    Poteri di indagine

    Articolo 32

    Richieste di informazioni

    1.   Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al presente regolamento , il Comitato può esigere, direttamente o attraverso le autorità nazionali di risoluzione , avvalendosi di tutte le informazioni a disposizione della BCE o delle autorità nazionali competenti, dalle persone fisiche o giuridiche seguenti la comunicazione di tutte le informazioni di cui necessita per assolvere i compiti attribuitigli dal presente regolamento:

    a)

    le entità di cui all'articolo 2;

    b)

    i dipendenti delle entità di cui all'articolo 2;

    c)

    i terzi cui le entità di cui all'articolo 2 hanno esternalizzato funzioni o attività.

    2.   Le entità ▌ e le persone di cui al paragrafo 1 ▌ comunicano le informazioni richieste a norma del paragrafo 1. Le disposizioni relative al segreto professionale non dispensano le predette entità e persone dall'obbligo di comunicare le suddette informazioni. La comunicazione delle informazioni richieste non è considerata violazione del segreto professionale.

    3.   Qualora ottenga informazioni direttamente dalle predette entità e persone, il Comitato mette tali informazioni a disposizione delle autorità nazionali di risoluzione interessate.

    4.   Il Comitato è in grado di ottenere in modo continuativo le informazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni a esso attribuite dal presente regolamento, in particolare sul capitale, sulla liquidità, sulle attività e sulle passività relative a qualunque ente soggetto ai suoi poteri di risoluzione ▌.

    5.   Il Comitato, le autorità competenti e le autorità nazionali di risoluzione possono redigere un protocollo d'intesa contenente disposizioni sulla procedura relativa allo scambio di informazioni. Lo scambio di informazioni tra il Comitato, le autorità competenti e le autorità nazionali di risoluzione non è considerato una violazione del segreto professionale.

    6.   Le autorità competenti, inclusa la BCE se del caso, e le autorità nazionali di risoluzione cooperano con il Comitato al fine di verificare se una parte o la totalità delle informazioni richieste siano già disponibili. Ove tali informazioni siano disponibili, le autorità competenti, inclusa la BCE se del caso, o le autorità nazionali di risoluzione comunicano le suddette informazioni al Comitato.

    Articolo 33

    Indagini generali

    1.   Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui al presente regolamento , e fatte salve altre condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione, il Comitato può svolgere tutte le indagini necessarie riguardo alle persone di cui all'articolo 32, paragrafo 1, stabilite o ubicate in uno Stato membro partecipante.

    A tal fine il Comitato ha il diritto di:

    a)

    esigere la presentazione di documenti:

    b)

    esaminare i libri e i registri contabili delle persone di cui all'articolo 32, paragrafo 1, e fare copie o estratti dei suddetti libri e documenti;

    c)

    ottenere spiegazioni scritte o orali dalle persone di cui all'articolo 32, paragrafo 1, o dai loro rappresentanti o dal loro personale;

    d)

    organizzare audizioni per ascoltare altre persone che acconsentano ad essere interrogate allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine.

    2.   Le persone di cui all'articolo 32, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione del Comitato.

    Quando una persona ostacola lo svolgimento dell'indagine, l'autorità nazionale di risoluzione dello Stato membro partecipante in cui sono ubicati i locali pertinenti presta, conformemente al diritto nazionale, l'assistenza necessaria, anche facilitando l'accesso del Comitato ai locali commerciali delle persone giuridiche di cui all'articolo 32, paragrafo 1, in modo che i predetti diritti possano essere esercitati.

    Articolo 34

    Ispezioni in loco

    1.   Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui al presente regolamento , e fatte salve altre condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione, il Comitato può svolgere, previa notifica alle autorità nazionali di risoluzione e alle autorità nazionali competenti interessate, tutte le ispezioni in loco necessarie presso i locali commerciali delle persone giuridiche di cui all'articolo 32, paragrafo 1. Inoltre, prima di esercitare i poteri di cui all'articolo 11, il Comitato consulta l'autorità competente. Se necessario ai fini di un'ispezione corretta ed efficace, il Comitato può svolgere l'ispezione in loco senza preavviso alle suddette persone giuridiche.

    2.   I funzionari del Comitato e le altre persone da esso autorizzate a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali commerciali e ai terreni delle persone giuridiche soggette alla decisione di indagine adottata dal Comitato conformemente all'articolo 33 , paragrafo 2, e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all'articolo  33 , paragrafo 1.

    3.   Le persone giuridiche di cui all'articolo 32, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle ispezioni in loco sulla base di una decisione del Comitato.

    4.   I funzionari delle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione e le altre persone che li accompagnano autorizzate o incaricate da tali autorità prestano attivamente assistenza, sotto la vigilanza e il coordinamento del Comitato, ai funzionari del Comitato e alle altre persone autorizzate da quest'ultimo. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. Anche i funzionari delle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti interessati hanno il diritto di partecipare alle ispezioni in loco.

    5.   Qualora i funzionari del Comitato e le altre persone da esso autorizzate o incaricate che li accompagnano constatino che una persona si oppone a un'ispezione ordinata a norma del paragrafo 1, le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti interessati prestano loro l'assistenza necessaria conformemente al diritto nazionale. Nella misura necessaria all'espletamento dell'ispezione, tale assistenza include l'apposizione di sigilli su tutti i locali commerciali e ai libri e ai registri contabili. Qualora non dispongano di tale potere, le autorità nazionali di risoluzione interessate si avvalgono dei poteri di cui dispongono per chiedere l'assistenza necessaria delle altre autorità nazionali ▌.

    Articolo 35

    Autorizzazione giudiziaria

    1.   Se l'ispezione in loco di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, o l'assistenza di cui all'articolo 34, paragrafo 5, richiede, conformemente al diritto nazionale, l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, è chiesta tale autorizzazione.

    2.   Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, l'autorità giudiziaria nazionale controlla , tempestivamente e senza indugio, l'autenticità della decisione del Comitato e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere al Comitato di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali esso sospetta una violazione degli atti di cui all'articolo 26, sulla gravità della sospetta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo del Comitato. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea esercita il controllo di legittimità sulla decisione del Comitato.

    Capo 6

    Sanzioni

    Articolo 36

    Potere di infliggere sanzioni amministrative

    1.   Quando ritenga che un'entità di cui all'articolo 2, per negligenza o intenzionalmente, abbia commesso una delle infrazioni di cui al paragrafo 2, il Comitato dà istruzione all'autorità nazionale di risoluzione interessata di infliggere una sanzione amministrativa alla pertinente entità di cui all'articolo 2 conformemente alla direttiva [BRRD].

    Si considera che un'infrazione sia stata commessa intenzionalmente da un'entità se vi sono elementi oggettivi a dimostrazione che l'entità o i suoi alti dirigenti hanno agito deliberatamente per commettere tale infrazione.

    2.   Possono essere inflitte sanzioni amministrative alle entità di cui all'articolo 2 per le infrazioni seguenti:

    a)

    non aver fornito le informazioni richieste a norma dell'articolo 32;

    b)

    non essersi sottoposte a un'indagine generale conformemente all'articolo 33 o a ispezioni in loco a norma dell'articolo 34 ;

    c)

    non aver contribuito al Fondo a norma dell'articolo 66 o 67;

    d)

    non aver rispettato una decisione rivolta loro dal Comitato a norma dell'articolo 26 .

    3.   Le autorità nazionali di risoluzione pubblicano le sanzioni amministrative inflitte a norma del paragrafo 1. Nel caso in cui la pubblicazione arrecherebbe un danno sproporzionato alle parti coinvolte, le autorità nazionali di risoluzione pubblicano le sanzioni senza rivelare l'identità delle parti.

    4.   Al fine di stabilire pratiche uniformi, efficienti ed efficaci per contrastare le infrazioni e per assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del presente regolamento, il Comitato pubblica orientamenti sull'applicazione di sanzioni amministrative e penalità di mora destinati alle autorità nazionali di risoluzione.

    Articolo 37

    Penalità di mora

    1.   Il Comitato dà istruzione all'autorità nazionale di risoluzione interessata di infliggere una penalità di mora all'entità pertinente di cui all'articolo 2 ▌ per obbligare:

    a)

    un'entità di cui all'articolo 2 a conformarsi a una decisione adottata ai sensi dell'articolo 32;

    b)

    una persona di cui all'articolo 32, paragrafo 1, a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma di tale articolo;

    c)

    una persona di cui all'articolo 33, paragrafo 1, a sottoporsi a indagine e in particolare a fornire nella loro interezza documentazione, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere le informazioni fornite in un'indagine avviata tramite decisione adottata a norma di tale articolo;

    d)

    una persona di cui all'articolo 34, paragrafo 1, a sottoporsi ad un'ispezione in loco ordinata mediante decisione adottata a norma di tale articolo.

    2.   La penalità di mora è efficace e proporzionata. Essa è imposta per ogni giorno di ritardo fino a che l'entità di cui all'articolo 2 o la persona interessata non si conforma alle decisioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d).

    3.   Una penalità di mora può essere imposta per un periodo non superiore a sei mesi.

    PARTE III

    QUADRO ISTITUZIONALE

    TITOLO I

    IL COMITATO

    Articolo 38

    Status giuridico

    1.   È istituito il Comitato unico di risoluzione. Il Comitato è un'agenzia dell'Unione europea con una struttura specifica corrispondente ai suoi compiti. Esso ha personalità giuridica.

    2.   Il Comitato gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dall'ordinamento giuridico nazionale. Il Comitato può, in particolare, acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

    3.   Il Comitato è rappresentato dal suo direttore esecutivo.

    Articolo 39

    Composizione

    1.   Il Comitato è composto:

    a)

    dal direttore esecutivo , con diritti di voto ;

    b)

    dal vice direttore esecutivo , con diritti di voto ;

    c)

    da un membro nominato dalla Commissione , con diritti di voto ;

    d)

    da un membro nominato dalla BCE , con diritti di voto ;

    e)

    da un membro nominato da ciascuno Stato membro partecipante in rappresentanza dell'autorità nazionale di risoluzione , con diritti di voto conformemente agli articoli 48 e 51;

    e bis)

    da un membro nominato dall'ABE, che partecipa in qualità di osservatore, senza diritti di voto.

    2.   La durata del mandato del direttore esecutivo, del vice direttore esecutivo e dei membri del Comitato nominati dalla Commissione e dalla BCE è di cinque anni. Fatto salvo l'articolo 52 , paragrafo 6, tale mandato non è rinnovabile.

    3.   La struttura amministrativa e di gestione del Comitato è composta da:

    a)

    la sessione plenaria del Comitato, che svolge i compiti di cui all'articolo 46 ;

    b)

    la sessione esecutiva del Comitato, che svolge i compiti di cui all'articolo 50 ;

    c)

    il direttore esecutivo, che svolge i compiti di cui all'articolo 52 .

    Articolo 40

    Conformità con il diritto dell'Unione

    Il Comitato agisce in conformità con il diritto dell'Unione, in particolare con le decisioni adottate dalla Commissione a norma del presente regolamento.

    Articolo 41

    Responsabilità

    1.   Il Comitato è responsabile nei confronti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per l'attuazione del presente regolamento, in conformità ai paragrafi da 2 a 8.

    2.   Il Comitato trasmette ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti europea una relazione sull'esecuzione dei compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento. Fatti salvi gli obblighi in materia di segreto professionale, tale relazione è pubblicata sul sito web del Comitato.

    3.   Il direttore esecutivo presenta altresì pubblicamente la relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio.

    4.   Su richiesta del Parlamento europeo, il direttore esecutivo partecipa ad audizioni delle commissioni competenti del Parlamento europeo sull'esecuzione dei suoi compiti di risoluzione. Almeno una volta l'anno viene organizzata un'audizione.

    4 bis.     Su richiesta del Parlamento europeo, il vice direttore esecutivo partecipa ad audizioni delle commissioni competenti del Parlamento europeo sull'esecuzione dei suoi compiti di risoluzione.

    5.   Il direttore esecutivo può, su richiesta del Consiglio, essere ascoltato dal Consiglio sull'esecuzione dei suoi compiti di risoluzione.

    6.   Il Comitato risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni o ai quesiti ad esso rivolti dal Parlamento europeo o dal Consiglio, conformemente alle proprie procedure , nel più breve tempo possibile e comunque entro cinque settimane dalla loro trasmissione.

    7.   Su richiesta, il direttore esecutivo tiene discussioni orali riservate a porte chiuse con il presidente e i vice presidenti della commissione competente del Parlamento europeo quando tali discussioni sono necessarie all'esercizio dei poteri del Parlamento europeo ai sensi del trattato. Il Parlamento europeo e il Comitato concludono un accordo sulle modalità specifiche di organizzazione di tali discussioni al fine di garantire piena riservatezza conformemente agli obblighi in tal senso imposti dal presente regolamento e dall'articolo 76 della direttiva [BRRD] al Comitato in qualità di autorità nazionale di risoluzione ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento.

    8.   Durante le indagini del Parlamento, il Comitato collabora con il Parlamento europeo, nel rispetto del TFUE. Il Comitato e il Parlamento europeo concludono , entro il 1o marzo 2015, opportuni accordi sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti al Comitato dal presente regolamento. Tali accordi riguardano, tra l'altro, l'accesso alle informazioni, la cooperazione alle indagini e le informazioni sulla procedura di selezione del direttore esecutivo e del vice direttore esecutivo . Tali accordi hanno una portata analoga a quella dell'accordo interistituzionale (AII) tra il Parlamento europeo e la BCE concluso conformemente all'articolo 20, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1024/2013.

    Gli accordi includono un'intesa tra il Comitato e il Parlamento europeo sui principi e le procedure per la classificazione, la trasmissione al Parlamento e la divulgazione pubblica differita di informazioni riservate diverse da quelle contemplate dall'AII concluso conformemente all'articolo 20, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1024/2013 .

    Articolo 42

    Parlamenti nazionali

    -1.     Nel momento stesso in cui presenta la relazione di cui all'articolo 41, paragrafo 2, il Comitato la trasmette direttamente anche ai parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti.

    I parlamenti nazionali possono rivolgere al Comitato le loro osservazioni motivate su tale relazione.

    1.   A causa dei compiti specifici del Comitato, i parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti, tramite le proprie procedure, possono chiedere al Comitato di rispondere per iscritto a eventuali osservazioni o quesiti da essi sottoposti al Comitato con riferimento alle funzioni che gli sono attribuite ai sensi del presente regolamento.

    2.   Il parlamento nazionale di uno Stato membro partecipante può invitare il direttore esecutivo a partecipare a uno scambio di opinioni in relazione alla risoluzione delle entità di cui all'articolo 2 in detto Stato membro, insieme con un rappresentante dell'autorità nazionale di risoluzione.

    3.   Il presente regolamento non pregiudica la responsabilità delle autorità nazionali di risoluzione nei confronti dei parlamenti nazionali conformemente al diritto nazionale per l'esecuzione dei compiti non attribuiti al Comitato o alla Commissione dal presente regolamento.

    Articolo 43

    Indipendenza

    1.   Nell'assolvimento dei compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento, il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione agiscono in piena indipendenza e nell'interesse generale.

    2.   I membri del Comitato di cui all'articolo 39 , paragrafo 2, agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni od organismi dell'Unione, governi degli Stati membri o altri soggetti pubblici o privati.

    Articolo 43 bis

    Principi generali applicabili al Comitato

    Il Comitato è soggetto ai seguenti principi:

    a)

    agisce in modo indipendente, conformemente all'articolo 43;

    b)

    i suoi membri dispongono delle competenze necessarie in materia di ristrutturazioni e insolvenza in ambito bancario;

    c)

    è in grado di trattare con grandi gruppi bancari;

    d)

    è in grado di operare in modo rapido e imparziale;

    e)

    garantisce che si tenga debitamente conto della stabilità finanziaria nazionale, nonché della stabilità finanziaria dell'Unione e del mercato interno; e

    f)

    è responsabile dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio, conformemente all'articolo 41.

    Articolo 44

    Sede

    Il Comitato ha sede a Bruxelles, in Belgio.

    TITOLO II

    COMITATO IN SESSIONE PLENARIA

    Articolo 45

    Partecipazione alle sessioni plenarie

    Tutti i membri del Comitato partecipano alle sessioni plenarie.

    Articolo 46

    Compiti

    1.   Il Comitato in sessione plenaria:

    a)

    adotta, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma di lavoro annuale del Comitato per l'anno successivo ▌ sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo, e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla BCE; l'attuazione di tale programma dovrà essere verificata e controllata dal Comitato in sessione plenaria;

    b)

    adotta , monitora e controlla il bilancio annuale del Comitato a norma dell'articolo 58 , paragrafo 2;

    b bis)

    pubblica pareri e raccomandazioni sul progetto di relazione del direttore esecutivo di cui all'articolo 52, paragrafo 2, lettera g);

    c)

    decide in merito ai prestiti volontari fra meccanismi di finanziamento a norma dell'articolo 68, alla messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali in conformità all'articolo 72 e alla concessione di prestiti al sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 73 , paragrafo 4 ;

    d)

    adotta la relazione annuale sulle attività del Comitato di cui all'articolo 41 , la quale dovrà contenere spiegazioni dettagliate sull'esecuzione del bilancio;

    e)

    adotta le disposizioni finanziarie applicabili al Comitato ai sensi dell'articolo 61;

    f)

    adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;

    g)

    adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri;

    h)

    adotta il proprio regolamento interno;

    i)

    ai sensi del paragrafo 2, esercita, in relazione al personale del Comitato, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (di seguito «poteri dell'autorità di nomina»);

    j)

    adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari;

    k)

    nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, che è funzionalmente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;

    l)

    assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

    m)

    prende ogni decisione relativa alla creazione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne del Comitato.

    2.   Il Comitato in sessione plenaria adotta, in conformità all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità di nomina e definisce le condizioni per la sospensione della delega di tali poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

    Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il Comitato in sessione plenaria può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega al direttore esecutivo e la subdelega da parte di quest'ultimo dei poteri di autorità di nomina, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

    Articolo 47

    Riunione del Comitato in sessione plenaria

    1.   Il direttore esecutivo convoca le riunioni del Comitato in sessione plenaria.

    2.   Il Comitato in sessione plenaria tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su iniziativa del direttore esecutivo, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

    3.   Il Comitato in sessione plenaria può invitare osservatori a partecipare alle sue riunioni su base ad hoc. In particolare, su richiesta, il Comitato può invitare un rappresentante del MES a partecipare in qualità di osservatore.

    4.   Il Comitato fornisce il servizio di segretariato per il Comitato in sessione plenaria.

    Articolo 48

    Processo decisionale

    1.   Il Comitato in sessione plenaria adotta le decisioni a maggioranza semplice dei suoi membri di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettere da a) a e) . Tuttavia, le decisioni di cui all'articolo 46 , paragrafo 1, lettera c), sono prese a maggioranza dei due terzi di tali membri.

    2.   Il direttore esecutivo partecipa alle votazioni.

    3.   Il Comitato adotta e pubblica il proprio regolamento interno. Il regolamento interno stabilisce in modo più dettagliato le disposizioni di voto, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro membro nonché, se del caso, le regole in materia di quorum.

    TITOLO III

    COMITATO IN SESSIONE ESECUTIVA

    Articolo 49

    Partecipazione alle sessioni esecutive

    1.   ▌I membri del Comitato di cui all'articolo 39 , paragrafo 1, lettere da a) a d), partecipano alle sessioni esecutive del Comitato.

    2.   In caso di deliberazioni su un'entità di cui all'articolo 2 o un gruppo di entità stabilite in un solo Stato membro partecipante, anche il membro nominato da tale Stato membro partecipa alle deliberazioni e al processo decisionale ai sensi dell'articolo 51 , paragrafo 1 ▌.

    3.   In caso di deliberazioni su un gruppo transfrontaliero, il membro nominato dallo Stato membro in cui è situata l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, nonché i membri nominati dagli Stati membri in cui è stabilita una filiazione o un'entità rientrante nel perimetro della vigilanza consolidata partecipano altresì alle deliberazioni e al processo decisionale ai sensi dell'articolo 51 , paragrafo 2 ▌.

    3 bis.     I membri del Comitato di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettere da a) a d), garantiscono la coerenza, l'adeguatezza e la proporzionalità delle decisioni e delle azioni in materia di risoluzione adottate dalle diverse formazioni del Comitato in sessione esecutiva, in particolare per quanto concerne il ricorso al Fondo.

    Articolo 50

    Compiti

    1.   Il Comitato in sessione plenaria è assistito da una sessione esecutiva del Comitato.

    2.   Il Comitato in sessione esecutiva:

    a)

    prepara tutte le decisioni che saranno adottate dal Comitato in sessione plenaria;

    b)

    prende tutte le decisioni ai fini dell'attuazione del presente regolamento.

    2 bis.     I compiti del Comitato, in sessione esecutiva, di cui al paragrafo 2, includono:

    -i)

    preparare, valutare e approvare i piani di risoluzione conformemente agli articolo da 7 a 9;

    -i bis)

    determinare il requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili che gli enti e le imprese madri sono tenuti a rispettare a norma dell'articolo 10;

    i)

    fornire alla Commissione, il prima possibile, un progetto di decisione ai sensi dell'articolo 16, accompagnato da tutte le informazioni pertinenti necessarie alla Commissione per valutare e prendere una decisione motivata a norma dell'articolo 16, paragrafo 6;

    ii)

    decidere in merito alla parte II del bilancio del Comitato, che riguarda il Fondo.

    3.   Se necessario, per motivi di urgenza, il Comitato in sessione esecutiva può prendere determinate decisioni provvisorie a nome del Comitato in sessione plenaria, in particolare su questioni di gestione amministrativa, comprese le questioni di bilancio.

    4.   Il Comitato in sessione esecutiva si riunisce su iniziativa del direttore esecutivo o su richiesta di uno qualsiasi dei suoi membri.

    5.   Il Comitato in sessione plenaria stabilisce il regolamento interno del Comitato in sessione esecutiva.

    Articolo 51

    Processo decisionale

    1.   In caso di deliberazioni su una singola entità o su un gruppo stabilito in un solo Stato membro partecipante, il Comitato ▌ in sessione esecutiva si adopera per raggiungere un consenso unanime. In mancanza di consenso unanime, il Comitato prende le decisioni a maggioranza semplice dei membri con diritti di voto di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettere da a) a d), e dei membri partecipanti di cui all'articolo 49, paragrafo 2 . In caso di parità di voti, è decisivo il voto del direttore esecutivo.

    2.   In caso di deliberazioni su un gruppo transfrontaliero, il Comitato ▌ in sessione esecutiva si adopera per raggiungere un consenso unanime. In mancanza di consenso unanime, il Comitato prende le decisioni a maggioranza semplice dei membri con diritti di voto di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettere da a) a d), e dei membri partecipanti di cui all'articolo 49, paragrafo 3. I membri del Comitato di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettere da a) a d), e il membro nominato dallo Stato membro in cui è situata l'autorità di risoluzione a livello di gruppo dispongono ciascuno di un voto. Le autorità nazionali di risoluzione di ciascuno Stato membro partecipante in cui è stabilita una filiazione o un'entità interessata rientrante nel perimetro della vigilanza consolidata dispongono ciascuna di un diritto di voto pari ad una frazione di un voto ▌. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del direttore esecutivo.

    3.   Il Comitato in sessione esecutiva adotta e pubblica il regolamento interno per le sessioni esecutive.

    Le riunioni del Comitato in sessione esecutiva sono convocate dal direttore esecutivo su sua iniziativa o su richiesta di uno qualsiasi dei suoi membri e sono presiedute dal direttore esecutivo. Il Comitato in sessione esecutiva può invitare osservatori a partecipare alle sue riunioni su base ad hoc. In particolare, su richiesta, il Comitato può invitare un rappresentante del MES a partecipare in qualità di osservatore.

    TITOLO IV

    DIRETTORE ESECUTIVO E VICE DIRETTORE ESECUTIVO

    Articolo 52

    Nomina e compiti

    1.   Il Comitato è presieduto da un direttore esecutivo a tempo pieno che non ricopre alcun incarico a livello nazionale.

    2.   Il direttore esecutivo ha la responsabilità:

    a)

    di preparare i lavori delle sessioni plenarie ed esecutive del Comitato e di convocarne e presiederne le riunioni;

    b)

    di tutte le questioni riguardanti il personale;

    c)

    delle questioni riguardanti l'amministrazione corrente;

    d)

    dell'esecuzione del bilancio del Comitato a norma dell'articolo 58 , paragrafo 3;

    e)

    della gestione del Comitato;

    f)

    dell'esecuzione del programma di lavoro annuale del Comitato;

    g)

    della preparazione, ogni anno , di un progetto di relazione comprendente una parte dedicata alle attività di risoluzione del Comitato e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative.

    3.   Il direttore esecutivo è affiancato da un vice direttore esecutivo.

    Il vice direttore esecutivo svolge le funzioni del direttore esecutivo in assenza di quest'ultimo.

    4.   Il direttore esecutivo e il vice direttore esecutivo sono designati in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza delle questioni bancarie e finanziarie, nonché all'esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria.

    Il direttore esecutivo e il vice direttore sono scelti mediante una procedura di selezione aperta, rispettosa del principio dell'equilibrio di genere, in merito alla quale il Parlamento europeo e il Consiglio sono tenuti opportunamente informati.

    5.    La Commissione fornisce alla commissione competente del Parlamento europeo un elenco dei candidati selezionati per le posizioni di direttore esecutivo e vice direttore esecutivo.

    La Commissione presenta al Parlamento europeo per approvazione una proposta relativa alla nomina del direttore esecutivo e del vice direttore esecutivo. A seguito dell'approvazione di tale proposta, il Consiglio adotta una decisione di esecuzione per la nomina del direttore esecutivo e del vice direttore esecutivo ▌.

    6.   In deroga all'articolo 39 , paragrafo 2, il mandato del primo vice direttore esecutivo nominato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento è di tre anni; tale mandato può essere rinnovato una volta per un periodo di cinque anni. Il direttore esecutivo e il vice direttore esecutivo rimangono in carica fino alla nomina dei loro successori.

    7.    Un vice direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

    8.   Se il direttore esecutivo o il vicedirettore esecutivo non soddisfano più le condizioni richieste per l'esercizio delle loro funzioni o hanno commesso una colpa grave, il Consiglio può, su proposta della Commissione già approvata dal Parlamento europeo, adottare una decisione di esecuzione volta a rimuovere il direttore esecutivo o il vice direttore esecutivo dall'incarico.

    A tal fine, il Parlamento europeo o il Consiglio possono comunicare alla Commissione che essi ritengono riunite le condizioni per la rimozione dall'incarico del direttore esecutivo o del vice direttore esecutivo; la Commissione risponde a tale comunicazione.

    Articolo 53

    Indipendenza

    1.   Il direttore esecutivo e il vice direttore esecutivo esercitano le loro mansioni conformemente alle decisioni della Commissione e del Comitato.

    Quando partecipano a deliberazioni e processi decisionali all'interno del Comitato, il direttore esecutivo e il vice direttore esecutivo non chiedono né ricevono istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione, bensì esprimono il proprio parere e votano in modo indipendente. In tali deliberazioni e processi decisionali il vice direttore esecutivo non è soggetto all'autorità del direttore esecutivo.

    2.   Né gli Stati membri né altri soggetti pubblici o privati tentano di influenzare il direttore esecutivo e il vice direttore esecutivo nello svolgimento dei loro compiti.

    3.   Conformemente allo statuto di cui all'articolo 78, paragrafo 6, il direttore esecutivo e il vice direttore esecutivo, terminato l'incarico, continuano ad essere tenuti ad agire con integrità e discrezione nell'accettare determinati incarichi o benefici.

    TITOLO V

    DISPOSIZIONI FINANZIARIE

    Capo 1

    Disposizioni generali

    Articolo 54

    Risorse

    Il Comitato ha la responsabilità di assegnare le risorse finanziarie e umane necessarie all'assolvimento dei compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento.

    Articolo 55

    Bilancio

    1.   Tutte le entrate e le spese del Comitato sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio del Comitato.

    2.   Le entrate e le spese iscritte nel bilancio del Comitato devono essere in pareggio.

    3.   Il bilancio comprende due parti: la parte I riguarda l'amministrazione del Comitato e la parte II riguarda il Fondo.

    Articolo 56

    Parte I del bilancio riguardante l'amministrazione del Comitato

    1.   Le entrate della parte I del bilancio sono costituite dai contributi annui necessari per coprire le spese amministrative annuali stimate a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a).

    2.   Le spese della parte I del bilancio comprendono almeno le spese di personale, retributive, amministrative, di infrastruttura, di formazione professionale e operative.

    Articolo 57

    Parte II del bilancio riguardante il Fondo

    1.   Le entrate della parte II del bilancio sono costituite in particolare

    a)

    dai contributi versati dagli enti stabiliti negli Stati membri partecipanti conformemente all'articolo 62, tranne i contributi annuali di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a);

    b)

    dai prestiti ricevuti da altri meccanismi di finanziamento della risoluzione di Stati membri non partecipanti conformemente all'articolo 68, paragrafo 1;

    c)

    dai prestiti ricevuti da enti finanziari o altri terzi conformemente all'articolo 69 , anche nel quadro del meccanismo di prestito di cui al medesimo articolo ;

    d)

    dai rendimenti degli investimenti delle somme detenute nel Fondo conformemente all'articolo 70.

    2.   Le spese della parte II del bilancio sono costituite:

    a)

    dalle spese ai fini indicati all'articolo 71;

    b)

    dagli investimenti a norma dell'articolo 70;

    c)

    dagli interessi versati sui prestiti ricevuti da altri meccanismi di finanziamento della risoluzione di Stati membri non partecipanti conformemente all'articolo 68, paragrafo 1;

    d)

    dagli interessi versati sui prestiti ricevuti da enti finanziari o altri terzi conformemente all'articolo 69 , anche nel quadro del meccanismo di prestito di cui al medesimo articolo .

    Articolo 58

    Elaborazione ed esecuzione del bilancio

    1.   Entro il 15 febbraio di ogni anno il direttore esecutivo redige uno stato di previsione delle entrate e delle spese del Comitato per l'esercizio successivo e lo trasmette al Comitato in seduta plenaria per approvazione entro il 31 marzo di ogni anno.

    2.   Il bilancio del Comitato è adottato dal Comitato in sessione plenaria sulla base dello stato di previsione. Se del caso, sono apportati gli opportuni adeguamenti , a seguito della verifica e del controllo da parte del Comitato in sessione plenaria .

    3.   Il direttore esecutivo dà esecuzione al bilancio del Comitato.

    Articolo 59

    Audit e controlli

    1.   All'interno del Comitato è creata una funzione di audit che deve essere esercitata conformemente alle norme internazionali pertinenti. Il revisore interno, nominato dal Comitato, risponde a quest'ultimo della verifica che i sistemi e le procedure di esecuzione del bilancio del Comitato funzionino correttamente.

    2.   Il revisore interno consiglia il Comitato riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria.

    3.   Il Comitato è responsabile dell'introduzione di sistemi e procedure di controllo interno adeguati all'esecuzione dei suoi compiti.

    Articolo 60

    Rendicontazione e discarico

    1.   Il direttore esecutivo esercita la funzione di ordinatore.

    2.   Entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il contabile del Comitato trasmette i conti provvisori al Comitato .

    3.   Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato in sessione esecutiva trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti i conti provvisori del Comitato per l'esercizio finanziario precedente.

    4.   Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori del Comitato, il direttore esecutivo redige i conti definitivi del Comitato, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per approvazione al Comitato in sessione plenaria.

    5.   Entro il 1o luglio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

    6.   Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni entro il 1o luglio .

    7.   I conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'anno successivo.

    8.   Il Comitato in sessione plenaria dà discarico al direttore esecutivo sull'esecuzione del bilancio.

    9.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie in relazione ai conti del Comitato.

    9 bis.     Dopo avere esaminato i conti definitivi predisposti dal Comitato a norma del presente articolo, la Corte dei conti elabora una relazione sull'esito dell'esame e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1o dicembre successivo alla chiusura di ogni esercizio finanziario.

    9 ter.     La Corte dei conti riferisce, in particolare, in merito ai seguenti elementi:

    a)

    l'economia, efficienza ed efficacia con cui le risorse finanziarie (comprese quelle del Fondo) sono state utilizzate;

    b)

    eventuali passività potenziali per il Comitato, la Commissione o altro che sorgano per effetto dello svolgimento, da parte della Commissione e del Comitato, dei compiti loro attribuiti dal presente regolamento.

    Articolo 61

    Disposizioni finanziarie

    Il Comitato, previa consultazione della Corte dei conti europea e della Commissione, adotta le disposizioni finanziarie interne che specificano in particolare la procedura per l'elaborazione e l'esecuzione del suo bilancio.

    Nella misura in cui ciò sia compatibile con la natura particolare del Comitato, le disposizioni finanziarie si basano sul regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti a norma del TFUE conformemente all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

    Articolo 62

    Contributi

    1.   Le entità di cui all'articolo 2 contribuiscono al bilancio del Comitato conformemente al presente regolamento e agli atti delegati sui contributi adottati a norma del paragrafo 5. I contributi comprendono:

    a)

    i contributi annuali necessari per coprire le spese amministrative;

    b)

    i contributi ex ante annuali necessari per raggiungere il livello-obiettivo di finanziamento del Fondo di cui all'articolo 65, calcolato a norma dell'articolo 66;

    c)

    i contributi ex post straordinari, calcolati a norma dell'articolo 67.

    2.   Gli importi dei contributi sono fissati a un livello tale da consentire che le entrate che ne derivano siano in linea di massima sufficienti a garantire ogni anno il pareggio del bilancio del Comitato e a svolgere le missioni del Fondo.

    3.   Il Comitato stabilisce , previa consultazione dell'autorità competente, a norma degli atti delegati di cui al paragrafo 5, i contributi dovuti da ciascuna entità di cui all'articolo 2 in una decisione destinata all'entità interessata. Il Comitato applica regole procedurali, informative e di altro tipo intese a garantire che i contributi siano versati pienamente e tempestivamente.

    4.   Gli importi raccolti in conformità ai paragrafi 1, 2 e 3 sono utilizzati unicamente per gli scopi del presente regolamento.

    5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati sui contributi conformemente all'articolo 82 per:

    a)

    determinare il tipo di contributi e le questioni per le quali sono dovuti, il modo in cui è calcolato il loro importo e il modo in cui devono essere pagati;

    b)

    specificare le regole di registrazione, contabili, informative e di altro tipo di cui al paragrafo 3 necessarie per assicurare il pagamento pieno e tempestivo dei contributi;

    c)

    determinare il sistema dei contributi per gli enti che sono stati autorizzati ad operare dopo che il Fondo ha raggiunto il suo livello-obiettivo;

    d)

    determinare i contributi annuali necessari per coprire le spese amministrative del Comitato prima che diventi pienamente operativo.

    Articolo 63

    Misure antifrode

    1.   Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/1999, il Comitato, entro sei mesi dalla data in cui diventa operativo, aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale del Comitato utilizzando i modelli riportati nell'allegato di tale accordo.

    2.   La Corte dei conti europea ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi ▌ dal Comitato.

    3.   L'OLAF può svolgere indagini, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco, al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione nell'ambito di un contratto finanziato dal Comitato conformemente alle disposizioni e alle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1073/1999 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

    Capo 2

    Il Fondo unico di risoluzione bancaria

    SEZIONE 1

    COSTITUZIONE DEL FONDO

    Articolo 64

    Disposizioni generali

    1.   È istituito il Fondo unico di risoluzione bancaria.

    2.   Il Comitato ricorre al Fondo solo al fine di garantire un'applicazione efficiente degli strumenti e poteri di risoluzione ▌, e in conformità agli obiettivi della risoluzione e ai principi che la disciplinano ▌. In nessun caso il bilancio dell'Unione o i bilanci nazionali degli Stati membri rispondono per le spese o le perdite del Fondo o per le passività del Comitato .

    3.   Il proprietario del Fondo è il Comitato.

    Articolo 65

    Livello-obiettivo del finanziamento

    1.   Entro 10 anni al massimo a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento il Fondo dispone di mezzi finanziari pari ad almeno la percentuale dell'ammontare dei depositi di tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri partecipanti che sono garantiti a norma della direttiva [sui sistemi di garanzia dei depositi (DGS)] e conformemente all'articolo 93, paragrafo 1, della direttiva [BRRD] .

    2.   Nel periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i contributi al Fondo calcolati conformemente all'articolo 66 e raccolti a norma dell'articolo 62 sono scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello-obiettivo a meno che, a seconda delle circostanze, possano essere anticipati in considerazione delle condizioni di mercato favorevoli o delle esigenze di finanziamento.

    3.   Il Comitato può prorogare il periodo iniziale di un massimo di quattro anni se il Fondo effettua esborsi cumulati per una percentuale superiore a quella stabilita all'articolo 93, paragrafo 2, della direttiva [BRRD] dell'ammontare totale di cui al paragrafo 1.

    4.   Se, dopo il periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo fissato nel paragrafo 1, la raccolta dei contributi calcolati a norma dell'articolo 66 riprende fino al ripristino di tale livello. Laddove i mezzi finanziari disponibili ammontino a meno della metà del livello-obiettivo, i contributi annuali sono stabiliti conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, della direttiva [BRRD] .

    5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 82 per specificare quanto segue:

    a)

    i criteri in base ai quali scaglionare nel tempo i contributi al Fondo calcolati conformemente al paragrafo 2;

    b)

    le circostanze in cui il pagamento dei contributi può essere anticipato a norma del paragrafo 2;

    c)

    i criteri per determinare il numero di anni per i quali il periodo iniziale di cui al paragrafo 1 può essere prorogato a norma del paragrafo 3;

    d)

    i criteri per stabilire i contributi annuali previsti al paragrafo 4.

    Articolo 66

    Contributi ex ante

    1.   Il singolo contributo dovuto da ciascun ente almeno su base annua è calcolato in percentuale dell'ammontare delle sue passività, esclusi i fondi propri e i depositi coperti, in relazione alle passività totali, esclusi i fondi propri e i depositi coperti, di tutti gli enti autorizzati nei territori degli Stati membri partecipanti.

    Tale contributo è adattato in funzione del profilo di rischio di ogni ente, conformemente ai criteri specificati negli atti delegati di cui all'articolo 94, paragrafo 7, della direttiva [BRRD].

    2.   I mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all'articolo 65 possono comprendere liquidità o equivalenti, attività ammissibili in quanto attività liquide di qualità elevata in base al coefficiente di copertura della liquidità o impegni di pagamento integralmente coperti dalla garanzia di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all'uso esclusivo del Comitato per gli scopi specificati nell'articolo 71, paragrafo 1. La quota di tali impegni di pagamento irrevocabili non supera la percentuale stabilita all'articolo 94, paragrafo 3, della direttiva [BRRD] dell'importo complessivo dei contributi raccolti in conformità al paragrafo 1.

    2 bis.     I singoli contributi di ciascun ente di cui al paragrafo 1 sono definitivi e non sono in nessun caso rimborsati retroattivamente.

    2 ter.     Gli Stati membri partecipanti che hanno già istituito meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione possono prevedere che questi utilizzino i mezzi finanziari di cui dispongono, per averli ricevuti in passato dagli enti a titolo di contributi ex ante, per risarcire gli enti dei contributi ex ante che possono essere tenuti a versare al Fondo. Tale restituzione lascia impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri a norma della direttiva 94/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

    3.    Fatto salvo il secondo comma del paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 82 per specificare quanto segue:

    a)

    il metodo di calcolo dei singoli contributi di cui al paragrafo 1;

    b)

    la qualità delle garanzie reali a sostegno degli impegni di pagamento di cui al paragrafo 2;

    c)

    i criteri per il calcolo della quota di impegni di pagamento di cui al paragrafo 2.

    Articolo 67

    Contributi straordinari ex post

    1.   Laddove i mezzi finanziari disponibili non siano sufficienti a coprire le perdite, i costi o altre spese sostenuti mediante il ricorso al Fondo, il Comitato raccoglie presso gli enti autorizzati negli Stati membri partecipanti contributi straordinari ex post a copertura degli importi aggiuntivi conformemente all'articolo 62. Il pagamento di detti contributi straordinari è ripartito fra gli enti a norma dell'articolo 66 e conformemente all'articolo 95, paragrafo 1, della direttiva [BRRD] .

    2.   Il Comitato può esentare un ente, integralmente o parzialmente, in conformità con gli atti delegati di cui al paragrafo 3, dall'obbligo di versare contributi ex post ai sensi del paragrafo 1, se la somma dei pagamenti di cui all'articolo 66 e al paragrafo 1 del presente articolo metterebbe a repentaglio il regolamento dei crediti vantati da altri creditori nei suoi confronti. Tale esenzione non può essere concessa per un periodo superiore a 6 mesi, ma può essere rinnovata su richiesta dell'ente.

    3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 82 per specificare le circostanze e le condizioni alle quali un'entità di cui all'articolo 2 può essere parzialmente o integralmente esentata dal pagamento di contributi ex post ai sensi del paragrafo 2.

    Articolo 68

    Prestiti volontari fra meccanismi di finanziamento

    1.   Il Comitato può chiedere prestiti per il Fondo a tutti gli altri meccanismi di finanziamento della risoluzione degli Stati membri non partecipanti nel caso in cui:

    a)

    gli importi raccolti a norma dell'articolo 66 non sono sufficienti a coprire le perdite, i costi o le altre spese sostenuti mediante ricorso al Fondo;

    b)

    i contributi straordinari ex post previsti all'articolo 67 non sono accessibili immediatamente.

    2.   Tali meccanismi di finanziamento della risoluzione decidono in merito a detta richiesta a norma dell'articolo 97 della direttiva [BRRD]. Le condizioni del prestito sono soggette all'articolo 97, paragrafo 3, lettere a), b) e c), di tale direttiva.

    Articolo 69

    Mezzi di finanziamento alternativi

    1.   Il Comitato tenta di contrarre per il Fondo prestiti o altre forme di sostegno presso enti finanziari o altri terzi, quando le somme raccolte a norma degli articoli 66 e 67 non sono immediatamente accessibili o sufficienti a coprire le spese sostenute mediante il ricorso al Fondo.

    In particolare, il Comitato tenta di contrarre per il Fondo un meccanismo di prestito, preferibilmente utilizzando uno strumento pubblico europeo, al fine di garantire la disponibilità immediata di mezzi finanziari adeguati da impiegare conformemente all'articolo 71, qualora le somme raccolte o disponibili a norma degli articoli 66 e 67 non siano sufficienti. Tutti i prestiti concessi da tale meccanismo di prestito sono rimborsati dal Fondo entro un termine concordato.

    2.   I prestiti o le altre forme di sostegno di cui al paragrafo 1 sono pienamente rimborsati a norma dell'articolo 62 entro il periodo di durata del prestito.

    3.   Le spese sostenute mediante il ricorso ai prestiti di cui al paragrafo 1 sono a carico del Comitato e non del bilancio dell'Unione o degli Stati membri partecipanti.

    SEZIONE 2

    AMMINISTRAZIONE DEL FONDO

    Articolo 70

    Investimenti

    1.   Il Comitato amministra il Fondo e può chiedere alla Commissione di svolgere determinati compiti relativi all'amministrazione del Fondo.

    2.   Gli importi ottenuti dall'ente soggetto a risoluzione o dall'ente-ponte, gli interessi ed altri utili degli investimenti e qualsiasi altro provento confluiscono esclusivamente nel Fondo.

    3.   Il Comitato adotta una politica di investimento prudente e sicura, in particolare investendo gli importi detenuti nel Fondo in ▌ in attività ▌ di elevata qualità creditizia. Gli investimenti sono sufficientemente diversificati sotto il profilo settoriale e geografico in modo da mitigare i rischi di concentrazione . Il rendimento degli investimenti confluisce nel Fondo. Il Comitato pubblica un quadro degli investimenti, specificando la politica di investimento del Fondo.

    4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 82, atti delegati che specificano nel dettaglio le modalità di amministrazione del Fondo.

    SEZIONE 3

    RICORSO AL FONDO

    Articolo 71

    Missione del Fondo

    1.   Nell'ambito del quadro stabilito dalla Commissione, in sede di applicazione degli strumenti di risoluzione ad entità di cui all'articolo 2, il Comitato può utilizzare il Fondo per i seguenti scopi:

    a)

    garantire le attività o passività dell'ente soggetto a risoluzione, delle sue filiazioni, dell'ente-ponte o della società veicolo per la gestione delle attività;

    b)

    erogare prestiti all'ente soggetto a risoluzione, alle sue filiazioni, all'ente-ponte o alla società veicolo per la gestione delle attività;

    c)

    acquistare attività dell'ente soggetto a risoluzione;

    d)

    fornire un contributo di capitale all'ente-ponte o alla società veicolo per la gestione delle attività;

    e)

    pagare gli indennizzi agli azionisti o creditori se, a seguito di una valutazione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, hanno ricevuto meno a pagamento dei loro crediti rispetto a quanto avrebbero ricevuto in una liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza, secondo la valutazione a norma dell'articolo 17, paragrafo 16;

    f)

    fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione al posto del contributo che sarebbe derivato dalla riduzione dei crediti di determinati creditori, ove sia applicato lo strumento del bail-in e l'autorità di risoluzione decida di escludere determinati creditori dall'ambito di applicazione del bail-in a norma dell'articolo 24, paragrafo 3;

    g)

    avviare una qualsiasi combinazione delle azioni di cui alle lettere da a) ad f).

    2.   Il Fondo può essere utilizzato per avviare le azioni di cui alle lettere da a) a g) anche nei confronti dell'acquirente nel contesto dello strumento della vendita dell'attività d'impresa.

    3.   Il Fondo non è utilizzato direttamente per assorbire le perdite di un ente o di un'entità di cui all'articolo 2 o per ricapitalizzare un ente o un'entità di cui all'articolo 2. Qualora il ricorso al meccanismo di finanziamento della risoluzione ai fini del paragrafo 1 determini indirettamente il trasferimento di parte delle perdite di un ente o di un'entità di cui all'articolo 2 al Fondo, si applicano i principi che disciplinano l'uso di tale meccanismo di cui all'articolo 38 della direttiva [BRRD] e all'articolo 24.

    4.   Il Comitato non può detenere i contributi di cui al paragrafo 1, lettera f), per un periodo superiore a cinque anni.

    Articolo 72

    Messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali in caso di risoluzione di gruppi concernente enti di Stati membri non partecipanti

    In caso di risoluzione di gruppi concernente enti autorizzati in uno o più Stati membri partecipanti, da un lato, ed enti autorizzati in uno o più Stati membri non partecipanti dall'altro, il Fondo contribuisce al finanziamento della risoluzione di gruppo in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 98 della direttiva [BRRD].

    TITOLO VI

    ALTRE DISPOSIZIONI

    Articolo 74

    Privilegi e immunità

    Al Comitato e al suo personale si applica il protocollo (n. 7) sui privilegi e le immunità dell'Unione europea allegato al TUE e al TFUE.

    Articolo 75

    Lingue

    1.   Al Comitato si applica il regolamento n. 1 (12) del Consiglio.

    2.   Il Comitato decide riguardo al regime linguistico interno del Comitato.

    3.   Il Comitato può decidere quali lingue ufficiali utilizzare per l'invio dei documenti alle istituzioni o agli organi dell'Unione.

    4.   Il Comitato può concordare con ogni autorità nazionale di risoluzione la lingua o le lingue in cui devono essere redatti i documenti da inviare alle autorità nazionali di risoluzione o che queste ultime devono inviare.

    5.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento del Comitato sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

    Articolo 76

    Personale del Comitato

    1.   Al personale del Comitato, inclusi il direttore esecutivo e il vice direttore esecutivo, si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.

    2.   Il Comitato, in accordo con la Commissione, adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari.

    Articolo 76 bis

    Organizzazione del personale del Comitato

    1.     Il Comitato può istituire équipe di risoluzione interne composte da personale delle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti e da personale proprio.

    2.     Qualora il Comitato istituisca équipe di risoluzione interne di cui al paragrafo 1, esso nomina i coordinatori di tali équipe tra il proprio personale. Conformemente all'articolo 47, paragrafo 3, i coordinatori possono essere invitati a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni della sessione esecutiva del Comitato alle quali partecipano i membri nominati dai rispettivi Stati membri in conformità dell'articolo 49, paragrafi 2 e 3.

    3.     Il Comitato può istituire comitati interni che gli forniscano consulenza e orientamenti per l'assolvimento delle funzioni a esso attribuite dal presente regolamento.

    Articolo 77

    Scambio di personale

    1.   Il Comitato può fare ricorso a esperti nazionali distaccati o ad altro personale non assunto dal Comitato.

    2.   Il Comitato in sessione plenaria adotta decisioni appropriate che stabiliscono le regole in materia di scambio e distacco di personale tra il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti e tra tali autorità.

    Articolo 78

    Responsabilità del Comitato

    1.   La responsabilità contrattuale del Comitato è regolata dal diritto applicabile al contratto in causa.

    2.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dal Comitato.

    3.   In materia di responsabilità extracontrattuale, il Comitato risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi in materia di responsabilità delle autorità pubbliche degli Stati membri, i danni cagionati dal Comitato stesso o dai membri del suo personale nell'esercizio delle loro funzioni, in particolare le loro funzioni di risoluzione, compresi gli atti e le omissioni a sostegno di una procedura di risoluzione estera.

    4.   Il Comitato risarcisce un'autorità nazionale di risoluzione di uno Stato membro partecipante per i danni per i quali è stata condannata da un tribunale nazionale o che essa, d'accordo con il Comitato, si è impegnata a risarcire in base a una composizione amichevole, che siano le conseguenze di un atto o di un'omissione commessi da tale autorità nazionale di risoluzione nel corso di una risoluzione ai sensi del presente regolamento, a meno che l'atto o l'omissione abbia costituito una violazione del diritto dell'Unione, del presente regolamento, di una decisione della Commissione o di una decisione del Comitato, commessa intenzionalmente oppure a seguito di un errore di valutazione grave e manifesto.

    5.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative ai paragrafi 3 e 4. Le azioni in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine.

    6.   La responsabilità personale dei dipendenti del Comitato verso il Comitato stesso è disciplinata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari o dal regime ad essi applicabile.

    Articolo 79

    Segreto professionale e scambio di informazioni

    1.   I membri del Comitato, il suo personale e il personale scambiato o distaccato dagli Stati membri partecipanti che svolgono funzioni di risoluzione sono soggetti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, all'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 339 del TFUE e delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione.

    2.   Il Comitato garantisce che le persone che forniscono direttamente o indirettamente, su base permanente o occasionale, servizi relativi all'assolvimento delle sue funzioni , compresi i funzionari del Comitato e altre persone autorizzate dallo stesso o incaricate dalle autorità nazionali di risoluzione di effettuare ispezioni in loco, siano vincolati a obblighi equivalenti in materia di segreto professionale.

    2 bis.     Gli obblighi in materia di segreto professionale di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano anche agli osservatori che partecipano alle riunioni del Comitato su base ad hoc.

    2 ter.     Gli obblighi in materia di segreto professionale di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano nonostante il regolamento (CE) n. 1049/2001.

    3.   Ai fini dell'assolvimento dei compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento, il Comitato è autorizzato, nei limiti e alle condizioni fissati dalla pertinente normativa dell'Unione, a scambiare informazioni con le autorità e gli organi nazionali o dell'Unione nei casi in cui la pertinente normativa dell'Unione consente alle autorità nazionali competenti di divulgare informazioni a detti soggetti o nei casi in cui gli Stati membri possono prevedere la divulgazione ai sensi della pertinente normativa dell'Unione.

    Articolo 80

    Accesso alle informazioni e trattamento dei dati personali

     

    4.   Il trattamento di dati personali da parte del Comitato è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Il trattamento di dati personali da parte delle autorità nazionali di risoluzione è soggetto alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

    4 bis.     Le persone soggette alle decisioni del Comitato hanno il diritto di accedere al fascicolo di quest'ultimo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei rispettivi segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate.

    Articolo 81

    Regime di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

    Il Comitato applica i principi di sicurezza contenuti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate, enunciate nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom. I principi di sicurezza comportano anche l'applicazione di disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all'archiviazione di tali informazioni.

    PARTE IV

    POTERI DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 82

    Esercizio della delega

    1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati alle condizioni definite nel presente articolo.

    2.   La delega dei poteri è conferita per un periodo di tempo indeterminato a partire dalla data di cui all'articolo 88.

    2 bis.     Deve essere garantita la coerenza tra il presente regolamento e la direttiva [BRRD]. Gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento sono coerenti con la direttiva [BRRD] e con gli atti delegati a norma di tale direttiva.

    3.   La delega di poteri di cui all'articolo 19, paragrafo 4 bis, all'articolo 62, paragrafo 5, all'articolo 65, paragrafo 5, all'articolo 66, paragrafo 3, all'articolo 67, paragrafo 3, e all'articolo 70, paragrafo 4, può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Una decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella stessa. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione della decisione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi specificata. La decisione lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.   Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 5, dell'articolo 65, paragrafo 5, dell'articolo 66, paragrafo 3, dell'articolo 67, paragrafo 3, e dell'articolo 70, paragrafo 4, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni entro un periodo di tre mesi dal ricevimento della notifica dell'atto, o se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione di non avere obiezioni. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di tre mesi.

    Articolo 83

    Clausola di revisione

    1.   Entro il 31 dicembre 2016 e, in seguito, ogni cinque anni la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento, ponendo un accento particolare sul monitoraggio dell'impatto potenziale sul corretto funzionamento del mercato interno. La relazione valuta:

    a)

    il funzionamento dell'SRM e l'impatto della sua attività di risoluzione sugli interessi dell'Unione nel suo insieme e sulla coerenza e l'integrità del mercato interno dei servizi finanziari, compreso il suo impatto potenziale sulle strutture dei sistemi bancari nazionali all'interno dell'Unione e sulla loro competitività rispetto ad altri sistemi bancari all'esterno dell'SRM e all'esterno dell'Unione , e l'efficacia delle disposizioni di cooperazione e di condivisione delle informazioni all'interno dell'SRM, tra l'SRM e l'SSM, nonché tra l'SRM e le autorità nazionali di risoluzione e le autorità nazionali competenti degli Stati membri non partecipanti.

    La relazione valuta, in particolare, se:

    i)

    è necessario che le funzioni attribuite dal presente regolamento al Comitato e alla Commissione siano esercitate esclusivamente da un'istituzione indipendente dell'Unione;

    ii)

    la cooperazione tra l'SRM, l'SSM, il CERS, l'ABE, l'ESMA e l'EIOPA, e le altre autorità che fanno parte del sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (SEVIF) è idonea;

    iii)

    il portafoglio di investimenti a norma dell'articolo 70 del presente regolamento è costituito da attività solide e diversificate;

    iv)

    il legame tra debito sovrano e rischio bancario è stato spezzato;

    v)

    le modalità di votazione sono appropriate;

    vi)

    è opportuno introdurre un valore di riferimento relativo al totale delle passività di tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri partecipanti, da raggiungere in aggiunta al livello-obiettivo di finanziamento stabilito, come percentuale dei depositi coperti di tali enti;

    vii)

    il livello-obiettivo di finanziamento stabilito per il Fondo e il livello dei contributi al Fondo sono in linea con i livelli-obiettivo di finanziamento e i livelli di contributi imposti dagli Stati membri non partecipanti.

    La relazione identifica inoltre le eventuali modifiche da apportare al trattato al fine di tenere conto dell'SRM, in particolare la possibilità di creare un'istituzione indipendente dell'Unione che eserciti le funzioni attribuite dal presente regolamento al Comitato e alla Commissione;

    b)

    l'efficacia delle disposizioni sull'indipendenza e sulla responsabilità;

    c)

    l'interazione tra il Comitato e l'ABE;

    d)

    l'interazione tra il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri non partecipanti e gli effetti dell'SRM su tali Stati membri , nonché l'interazione tra il Comitato e le autorità dei paesi terzi quali definite all'articolo 2, punto 80, della direttiva [BRRD] .

    2.   La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, la Commissione formula proposte di accompagnamento.

    2 bis.     Un'eventuale revisione della direttiva [BRRD] è, se del caso, accompagnata da una corrispondente revisione del presente regolamento.

    Articolo 84

    Modifiche al regolamento (UE) n. 1093/2010

    Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è modificato come segue:

    1.

    All'articolo 4, il punto 2 è sostituito dal seguente:

    «(2)

    “autorità competenti”:

    i)

    le autorità competenti quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e nella direttiva 2007/64/CE e di cui alla direttiva 2009/110/CE;

    ii)

    in relazione alle direttive 2002/65/CE e 2005/60/CE, le autorità competenti ad assicurare l'osservanza dei requisiti di dette direttive da parte degli enti creditizi e degli enti finanziari;

    iii)

    in relazione ai sistemi di garanzia dei depositi, gli organismi incaricati della gestione di tali sistemi conformemente alla direttiva [DGS] o, qualora il funzionamento del sistema di garanzia dei depositi sia gestito da una società privata, l'autorità pubblica che vigila su tali sistemi, ai sensi di tale direttiva; e

    iv)

    in relazione all'articolo 62, paragrafo 5, all'articolo 65, paragrafo 5, all'articolo 66, paragrafo 3, all'articolo 67, paragrafo 4, e all'articolo 70, paragrafo 4, le autorità di risoluzione quali definite all'articolo 3 della stessa direttiva [BRRD] e il Comitato unico di risoluzione istituito dal regolamento (UE) n…/… del Parlamento europeo e del Consiglio [SRM]».

    2.

    All'articolo 25 è inserito il paragrafo seguente:

    «1 bis.   L'Autorità può organizzare ed effettuare verifiche inter pares dello scambio di informazioni e delle attività congiunte del Comitato unico di risoluzione e delle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri non partecipanti nell'SRM nella risoluzione dei gruppi transfrontalieri, per rafforzare l'efficacia e la coerenza dei risultati. A tale scopo l'Autorità elabora metodi che consentano una valutazione e un raffronto oggettivi. A tale scopo l'Autorità elabora metodi che consentano una valutazione e un raffronto oggettivi.»

    3.

    All'articolo 40, paragrafo 6, è aggiunto il terzo comma seguente:

    «Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, paragrafo 5, dell'articolo 65, paragrafo 5, dell'articolo 66, paragrafo 3, dell'articolo 67, paragrafo 4, e dell'articolo 70, paragrafo 4, il direttore esecutivo del Comitato unico di risoluzione ha lo status di osservatore nel consiglio delle autorità di vigilanza.»

    Articolo 85

    Sostituzione dei meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione

    A decorrere dalla data di applicazione di cui all'articolo 88, secondo comma, il Fondo sostituisce lo strumento di finanziamento della risoluzione degli Stati membri partecipanti a norma del titolo VII della direttiva [BRRD].

    Articolo 86

    Accordo sulla sede e condizioni operative

    1.   Le necessarie disposizioni relative all'insediamento del Comitato nello Stato membro ospitante e alle strutture che questo deve mettere a disposizione nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del Comitato in sessione plenaria, al personale del Comitato e ai relativi familiari sono fissate in un accordo di sede concluso, previa approvazione del Comitato in sessione plenaria ed entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tra il Comitato e lo Stato membro ospitante.

    2.   Lo Stato membro ospitante del Comitato garantisce le migliori condizioni possibili per il funzionamento del Comitato, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.

    Articolo 87

    Avvio delle attività del Comitato

    1.   Il Comitato è pienamente operativo a partire dal 1o gennaio 2015.

    2.   La Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale del Comitato finché questo non abbia la capacità operativa per provvedere all'esecuzione del proprio bilancio. A tal fine:

    a)

    fino a quando il direttore esecutivo non assumerà le proprie funzioni dopo la nomina da parte del Consiglio ai sensi dell'articolo 53, un funzionario designato dalla Commissione può farne le veci in qualità di direttore esecutivo ad interim ed esercitare le funzioni assegnate al direttore esecutivo;

    b)

    in deroga all'articolo 46 , paragrafo 1, lettera i), e fino all'adozione di una decisione ai sensi dell'articolo 46 , paragrafo 2, il direttore esecutivo ad interim esercita il potere dell'autorità di nomina;

    c)

    la Commissione può offrire assistenza al Comitato, in particolare mediante il distacco di funzionari della Commissione incaricati di svolgere le attività dell'agenzia sotto la responsabilità del direttore esecutivo ad interim o del direttore esecutivo;

    d)

    la Commissione raccoglie i contributi annuali di cui all'articolo 62, paragrafo 5, lettera d), per conto del Comitato.

    3.   Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio del Comitato e può concludere contratti, anche relativi al personale.

    Articolo 88

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Gli articoli da 7 a 23 e da 25 a 37 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015.

    L'articolo 24 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a …, il …

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    Per il Consiglio

    Il presidente


    (1)  Parere del 6 novembre 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Parere del 17 ottobre 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3)  Posizione del Parlamento europeo del …

    (4)  Direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CEE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L…).

    (5)   Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

    (6)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

    (7)  Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5).

    (8)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

    (9)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

    (10)  Direttiva 94/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, che modifica la direttiva 80/390/CEE per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori per quanto riguarda l'obbligo di pubblicazione del prospetto (GU L 135 del 31.5.1994, pag. 1.)

    (11)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

    (12)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.

    (13)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

    (14)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).


    Top