This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52014AP0030
Amendments adopted by the European Parliament on 15 January 2014 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 638/2004 on Community statistics relating to trading of goods between Member States as regards conferring of delegated and implementing powers upon the Commission for the adoption of certain measures, the communication of information by the customs administration, the exchange of confidential data between Member States and the definition of statistical value (COM(2013)0578 — C7-0242/2013 — 2013/0278(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 gennaio 2014, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri quanto al conferimento di poteri delegati e competenze di esecuzione alla Commissione per l'adozione di determinate misure, la comunicazione di informazioni da parte dell'amministrazione doganale, lo scambio di dati riservati tra Stati membri e la definizione di valore statistico (COM(2013)0578 — C7-0242/2013 — 2013/0278(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 gennaio 2014, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri quanto al conferimento di poteri delegati e competenze di esecuzione alla Commissione per l'adozione di determinate misure, la comunicazione di informazioni da parte dell'amministrazione doganale, lo scambio di dati riservati tra Stati membri e la definizione di valore statistico (COM(2013)0578 — C7-0242/2013 — 2013/0278(COD))
GU C 482 del 23.12.2016, p. 235–243
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 482/235 |
P7_TA(2014)0030
Statistiche degli scambi di beni tra Stati membri***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 gennaio 2014, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri quanto al conferimento di poteri delegati e competenze di esecuzione alla Commissione per l'adozione di determinate misure, la comunicazione di informazioni da parte dell'amministrazione doganale, lo scambio di dati riservati tra Stati membri e la definizione di valore statistico (COM(2013)0578 — C7-0242/2013 — 2013/0278(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2016/C 482/44)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 11
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 12
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 13
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 14
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 15
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 17 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2 — lettera b
Regolamento (CE) n. 638/2004
Articolo 5 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Almeno una volta al mese le informazioni statistiche relative a spedizioni ed arrivi di merci facenti oggetto di un documento amministrativo unico a fini doganali o fiscali sono fornite direttamente dalle dogane alle autorità nazionali. |
2. Le informazioni statistiche relative a spedizioni ed arrivi di merci oggetto di un documento amministrativo unico a fini doganali o fiscali sono fornite una volta al mese direttamente dalle dogane alle autorità nazionali. |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 5
Regolamento (CE) n. 638/2004
Articolo 9 bis — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Lo scambio di dati riservati, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio , dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (*1), è consentito, a fini esclusivamente statistici, tra le autorità competenti di ciascuno Stato membro, laddove detto scambio favorisca l'efficace sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee relative agli scambi di beni tra Stati membri o ne migliora la qualità. |
Lo scambio a titolo gratuito di dati riservati, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), è consentito, a fini esclusivamente statistici, tra le autorità competenti di ciascuno Stato membro, laddove si dimostri che detto scambio favorisce l'efficace sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee relative agli scambi di beni tra Stati membri o ne migliora sensibilmente la qualità. Eventuali oneri e costi amministrativi aggiuntivi a carico degli Stati membri sono ridotti al minimo. Tale scambio di informazioni riservate è facoltativo fino a … (*3) . |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 5
Regolamento (CE) n. 638/2004
Articolo 9 bis — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le autorità nazionali che ricevono dati riservati sono tenute a trattarli con il dovuto riserbo e ad utilizzarli esclusivamente a fini statistici. |
Le autorità nazionali che ricevono dati riservati sono tenute a trattarli con il dovuto riserbo e ad utilizzarli esclusivamente a fini statistici. Le autorità nazionali non trasmettono tali dati ad alcuna organizzazione internazionale diversa da quelle previste dal presente regolamento. |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6 — lettera c
Regolamento (CE) n. 638/2004
Articolo 10 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Gli Stati membri possono semplificare, a determinate condizioni che rispondano alle esigenze di qualità, le informazioni richieste per singole transazioni minori. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, a norma dell'articolo 13 bis , atti delegati per definire dette condizioni." |
5. Gli Stati membri possono semplificare, a determinate condizioni che rispondano alle esigenze di qualità, le informazioni richieste per singole transazioni minori , a condizione che detta semplificazione non produca effetti negativi sulla qualità delle statistiche . Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis per definire tali condizioni." |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 638/2004
Articolo 11
Testo in vigore |
Emendamento |
|
6 bis) L'articolo 11 è sostituito dal seguente: |
Articolo 11 |
«Articolo 11 |
Riservatezza statistica |
Riservatezza statistica |
Solo nel caso di richiesta da parte del soggetto o dei soggetti che hanno fornito le informazioni, le autorità nazionali decidono se i risultati statistici che possono consentire un'identificazione dei detti soggetti debbano essere divulgati oppure debbano essere modificati in modo che la loro diffusione non pregiudichi il segreto statistico. |
Solo nel caso di richiesta da parte del soggetto o dei soggetti che hanno fornito le informazioni, le autorità nazionali decidono se i risultati statistici che possono consentire un'identificazione dei detti soggetti debbano essere divulgati oppure debbano essere modificati in modo che la loro diffusione non pregiudichi il segreto statistico. Le autorità nazionali garantiscono che i benefici statistici superino nettamente gli eventuali effetti negativi sul soggetto o sui soggetti che hanno fornito le informazioni.» |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 7 — lettera c
Regolamento (CE) n. 638/2004
Articolo 12 — paragrafo 4 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni tecniche per la compilazione di tali statistiche. |
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni tecniche per la compilazione di tali statistiche nel modo più conveniente . |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 8
Regolamento (CE) n. 638/2004
Articolo 13 — paragrafo 4 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
4) La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, eventuali misure necessarie per garantire che le statistiche trasmesse siano conformi ai criteri di qualità. |
4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, eventuali misure necessarie per garantire che le statistiche trasmesse siano conformi ai criteri di qualità , evitando costi eccessivi per le autorità nazionali . |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 9
Regolamento (CE) n. 638/2004
Articolo 13 bis — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2 Nell'esercizio del potere delegato sancit o dall'articolo 3, paragrafo 4, dall'articolo 6, paragrafo 2, dall'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportano ulteriori significativi oneri amministrativi per gli Stati membri e i soggetti interpellati. |
2. Nell'esercizio della delega di potere sancit a dall'articolo 3, paragrafo 4, dall'articolo 6, paragrafo 2, dall'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino ulteriori costi od oneri amministrativi significativi per gli Stati membri e i soggetti interpellati. La Commissione persegue, ove possibile, una riduzione dei costi e degli oneri amministrativi. Inoltre, la Commissione giustifica debitamente le azioni in tali atti delegati previsti e, con il contributo degli Stati membri, fornisce informazioni su eventuali oneri e costi di produzione associati in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009. |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 9
Regolamento (CE) n. 638/2004
Articolo 13 bis — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [(Publication office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation)] . |
3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [GU: inserire la data esatta dell'entrata in vigore del regolamento modificativo] . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 9
Regolamento (CE) n. 638/2004
Articolo 13 bis — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0457/2013).
(9) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.
(9) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
(*1) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.
(*2) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee
(GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164)
(*3) Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.