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Document 52014AP0030

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 gennaio 2014, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri quanto al conferimento di poteri delegati e competenze di esecuzione alla Commissione per l'adozione di determinate misure, la comunicazione di informazioni da parte dell'amministrazione doganale, lo scambio di dati riservati tra Stati membri e la definizione di valore statistico (COM(2013)0578 — C7-0242/2013 — 2013/0278(COD))

GU C 482 del 23.12.2016, p. 235–243 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/235


P7_TA(2014)0030

Statistiche degli scambi di beni tra Stati membri***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 gennaio 2014, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri quanto al conferimento di poteri delegati e competenze di esecuzione alla Commissione per l'adozione di determinate misure, la comunicazione di informazioni da parte dell'amministrazione doganale, lo scambio di dati riservati tra Stati membri e la definizione di valore statistico (COM(2013)0578 — C7-0242/2013 — 2013/0278(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 482/44)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

È particolarmente importante che la Commissione proceda alle opportune consultazioni, anche a livello di esperti, durante i lavori preparatori. Nella fase di elaborazione e stesura degli atti delegati la Commissione è tenuta a garantire la contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(6)

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello più efficiente di esperti, e, dopo aver informato gli Stati membri circa i soggetti da consultare e su quale base occorre garantire il rispetto del principio di imparzialità ed evitare eventuali conflitti di interesse . Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio .

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

È opportuno che la Commissione garantisca che tali atti delegati non comportino un rilevante ulteriore onere amministrativo per gli Stati membri e le unità interessate.

(7)

È opportuno che la Commissione garantisca che tali atti delegati non comportino un rilevante ulteriore costo od onere amministrativo per gli Stati membri e le unità interessate e che continuino a essere quanto più convenienti possibile .

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l 'attuazione del regolamento (CE) n. 638/2004 vanno conferite alla Commissione le competenze di esecuzione che le consentano di adottare le modalità di raccolta dei dati, in particolare i codici da utilizzare, le disposizioni tecniche per la compilazione delle statistiche annuali sugli scambi secondo le caratteristiche delle imprese e gli eventuali provvedimenti necessari a garantire la qualità delle statistiche trasmesse in ottemperanza ai criteri di qualità. Tali competenze vanno esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011.

(8)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 638/2004 dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di adottare le modalità di raccolta dei dati, in particolare i codici da utilizzare, le disposizioni tecniche per la compilazione delle statistiche annuali sugli scambi secondo le caratteristiche delle imprese e gli eventuali provvedimenti necessari a garantire la qualità delle statistiche trasmesse a titolo gratuito in ottemperanza ai criteri di qualità. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Nel contesto della strategia per una nuova struttura del sistema statistico europeo ( nel seguito denominato «SSE»), volta a migliorare il coordinamento e la collaborazione in una chiara struttura piramidale all'interno dell'SSE, è opportuno attribuire al comitato del sistema statistico europeo ( nel seguito denominato «comitato SSE»), istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio , dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee  (9), un ruolo di consulenza e di assistenza alla Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione.

(10)

Nel contesto della strategia per una nuova struttura del sistema statistico europeo ( in seguito denominato «SSE»), volta a migliorare il coordinamento e la collaborazione in una chiara struttura piramidale all'interno dell'SSE, è opportuno attribuire al comitato del sistema statistico europeo ( in seguito denominato «comitato SSE»), istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), un ruolo di consulenza e di assistenza alla Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione. È fondamentale rafforzare il coordinamento tra le autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) al fine di produrre statistiche di migliore qualità in seno all'Unione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

A tal fine è necessario modificare il regolamento (CE) n. 638/2004 procedendo a sostituire il riferimento al comitato Intrastat con il riferimento al comitato SSE.

(11)

È opportuno modificare il regolamento (CE) n. 638/2004 sostituendo il riferimento al comitato Intrastat con il riferimento al comitato SSE. Il comitato SSE dovrebbe avere la stessa composizione del comitato Intrastat, ovvero un membro proveniente da ogni Stato membro.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

La semplificazione delle procedure di sdoganamento ha determinato, a livello doganale, la mancata disponibilità delle informazioni statistiche sulle merci sottoposte a controllo doganale. Per garantire la copertura dei dati i movimenti di dette merci dovrebbero essere inseriti nel sistema Intrastat.

(12)

La semplificazione delle procedure di sdoganamento ha determinato, a livello doganale, la mancata disponibilità delle informazioni statistiche sulle merci sottoposte a controllo doganale. Per garantire la copertura dei dati, i movimenti di tali merci dovrebbero essere inseriti nel sistema Intrastat , limitando nel contempo, nella massima misura possibile, eventuali costi aggiuntivi . Le informazioni dovrebbero seguire il principio di «trasmissione di dati a flusso unico», in virtù del quale i dati dovrebbero essere unicamente raccolti dalle società esportatrici nella misura in cui se ne possa garantire la qualità.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

Andrebbe inoltre consentito lo scambio tra Stati membri di dati riservati riguardanti le statistiche commerciali intra-UE al fine di potenziare l'efficacia dello sviluppo, della produzione e della diffusione di tali statistiche o di migliorarne la qualità.

(13)

Dovrebbe essere inoltre consentito lo scambio tra Stati membri di dati riservati riguardanti le statistiche commerciali intra-UE , il quale dovrebbe essere gratuito qualora risulti necessario per potenziare l'efficacia dello sviluppo, della produzione e della diffusione di tali statistiche o migliorarne la qualità. Tale scambio dovrebbe essere volontario e possibile per un periodo transitorio successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Lo scambio di dati riservati dovrebbe tuttavia essere operato con cautela e non dovrebbe comportare di per sé maggiori oneri amministrativi a carico delle imprese.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

La definizione di valore statistico andrebbe chiarita e allineata alla definizione di questo elemento del dato nell'ambito delle statistiche commerciali extra-UE.

(14)

La definizione di valore statistico andrebbe chiarita e allineata alla definizione di questo elemento del dato nell'ambito delle statistiche commerciali extra-UE , al fine di garantire una migliore comparabilità tra le statistiche commerciali intra-UE e quelle extra-UE . Definizioni uniformi sono fondamentali per un corretto e agevole funzionamento del commercio transfrontaliero, oltre ad essere un prerequisito particolarmente importante per le diverse autorità nazionali al fine di poter formulare interpretazioni concordanti delle norme che influenzano le attività transfrontaliere delle imprese.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

Conformemente al principio di proporzionalità è necessario e opportuno stabilire norme relative alla comunicazione di informazioni da parte dell'amministrazione doganale, allo scambio di dati riservati tra Stati membri e alla definizione di valore statistico nel settore delle statistiche sugli scambi intra-UE. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo in forza dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

(15)

Conformemente al principio di proporzionalità è necessario e opportuno stabilire norme armonizzate relative alla comunicazione di informazioni da parte dell'amministrazione doganale, allo scambio di dati riservati tra Stati membri e alla definizione di valore statistico nel settore delle statistiche sugli scambi intra-UE. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo conformemente a ll'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)

La trasmissione di dati da parte delle autorità nazionali dovrebbe essere gratuita per gli Stati membri, le istituzioni o le agenzie dell'Unione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis)

Alla luce della situazione economica in cui versano gli Stati membri e del potenziamento delle misure di coordinamento a livello di Unione, è necessario elaborare un approccio integrato e indicatori statistici sempre più affidabili ai fini di un'attuazione più efficace delle politiche.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 ter)

A seguito della recente scoperta di episodi di mancato rispetto della protezione dei dati dei cittadini europei e degli Stati membri, è necessario rafforzare la sicurezza delle modalità di trasmissione delle informazioni statistiche sensibili, ivi compresi i dati economici.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2 — lettera b

Regolamento (CE) n. 638/2004

Articolo 5 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Almeno una volta al mese le informazioni statistiche relative a spedizioni ed arrivi di merci facenti oggetto di un documento amministrativo unico a fini doganali o fiscali sono fornite direttamente dalle dogane alle autorità nazionali.

2.   Le informazioni statistiche relative a spedizioni ed arrivi di merci oggetto di un documento amministrativo unico a fini doganali o fiscali sono fornite una volta al mese direttamente dalle dogane alle autorità nazionali.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 5

Regolamento (CE) n. 638/2004

Articolo 9 bis — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Lo scambio di dati riservati, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio , dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee  (*1), è consentito, a fini esclusivamente statistici, tra le autorità competenti di ciascuno Stato membro, laddove detto scambio favorisca l'efficace sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee relative agli scambi di beni tra Stati membri o ne migliora la qualità.

Lo scambio a titolo gratuito di dati riservati, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), è consentito, a fini esclusivamente statistici, tra le autorità competenti di ciascuno Stato membro, laddove si dimostri che detto scambio favorisce l'efficace sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee relative agli scambi di beni tra Stati membri o ne migliora sensibilmente la qualità. Eventuali oneri e costi amministrativi aggiuntivi a carico degli Stati membri sono ridotti al minimo. Tale scambio di informazioni riservate è facoltativo fino a …  (*3) .

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 5

Regolamento (CE) n. 638/2004

Articolo 9 bis — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità nazionali che ricevono dati riservati sono tenute a trattarli con il dovuto riserbo e ad utilizzarli esclusivamente a fini statistici.

Le autorità nazionali che ricevono dati riservati sono tenute a trattarli con il dovuto riserbo e ad utilizzarli esclusivamente a fini statistici. Le autorità nazionali non trasmettono tali dati ad alcuna organizzazione internazionale diversa da quelle previste dal presente regolamento.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 6 — lettera c

Regolamento (CE) n. 638/2004

Articolo 10 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Gli Stati membri possono semplificare, a determinate condizioni che rispondano alle esigenze di qualità, le informazioni richieste per singole transazioni minori. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, a norma dell'articolo 13 bis , atti delegati per definire dette condizioni."

5.   Gli Stati membri possono semplificare, a determinate condizioni che rispondano alle esigenze di qualità, le informazioni richieste per singole transazioni minori , a condizione che detta semplificazione non produca effetti negativi sulla qualità delle statistiche . Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis per definire tali condizioni."

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 638/2004

Articolo 11

Testo in vigore

Emendamento

 

6 bis)     L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Articolo 11

«Articolo 11

Riservatezza statistica

Riservatezza statistica

Solo nel caso di richiesta da parte del soggetto o dei soggetti che hanno fornito le informazioni, le autorità nazionali decidono se i risultati statistici che possono consentire un'identificazione dei detti soggetti debbano essere divulgati oppure debbano essere modificati in modo che la loro diffusione non pregiudichi il segreto statistico.

Solo nel caso di richiesta da parte del soggetto o dei soggetti che hanno fornito le informazioni, le autorità nazionali decidono se i risultati statistici che possono consentire un'identificazione dei detti soggetti debbano essere divulgati oppure debbano essere modificati in modo che la loro diffusione non pregiudichi il segreto statistico. Le autorità nazionali garantiscono che i benefici statistici superino nettamente gli eventuali effetti negativi sul soggetto o sui soggetti che hanno fornito le informazioni.»

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 7 — lettera c

Regolamento (CE) n. 638/2004

Articolo 12 — paragrafo 4 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni tecniche per la compilazione di tali statistiche.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni tecniche per la compilazione di tali statistiche nel modo più conveniente .

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 8

Regolamento (CE) n. 638/2004

Articolo 13 — paragrafo 4 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

4)   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, eventuali misure necessarie per garantire che le statistiche trasmesse siano conformi ai criteri di qualità.

4.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, eventuali misure necessarie per garantire che le statistiche trasmesse siano conformi ai criteri di qualità , evitando costi eccessivi per le autorità nazionali .

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 9

Regolamento (CE) n. 638/2004

Articolo 13 bis — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2   Nell'esercizio del potere delegato sancit o dall'articolo 3, paragrafo 4, dall'articolo 6, paragrafo 2, dall'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportano ulteriori significativi oneri amministrativi per gli Stati membri e i soggetti interpellati.

2.   Nell'esercizio della delega di potere sancit a dall'articolo 3, paragrafo 4, dall'articolo 6, paragrafo 2, dall'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino ulteriori costi od oneri amministrativi significativi per gli Stati membri e i soggetti interpellati. La Commissione persegue, ove possibile, una riduzione dei costi e degli oneri amministrativi. Inoltre, la Commissione giustifica debitamente le azioni in tali atti delegati previsti e, con il contributo degli Stati membri, fornisce informazioni su eventuali oneri e costi di produzione associati in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 9

Regolamento (CE) n. 638/2004

Articolo 13 bis — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [(Publication office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation)] .

3.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [GU: inserire la data esatta dell'entrata in vigore del regolamento modificativo] . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 9

Regolamento (CE) n. 638/2004

Articolo 13 bis — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0457/2013).

(9)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

(9)   Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(*1)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

(*2)   Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee

(GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164)

(*3)   Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.


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