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Document 52013XG1206(01)

    Avviso destinato a Abd-Al-Hamid Al-Masli, che è stato aggiunto all'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda, in forza del regolamento di esecuzione (UE) n. 1267/2013 della Commissione

    GU C 357 del 6.12.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 357 del 6.12.2013, p. 11–12 (HR)

    6.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 357/13


    Avviso destinato a Abd-Al-Hamid Al-Masli, che è stato aggiunto all'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda, in forza del regolamento di esecuzione (UE) n. 1267/2013 della Commissione

    2013/C 357/08

    1.

    La posizione comune 2002/402/PESC (1) invita l'Unione a congelare i capitali e le risorse economiche dei membri dell'organizzazione Al-Qaeda e di altre persone, gruppi, imprese ed entità ad essa associati, quali figurano nell'elenco compilato conformemente alle risoluzioni UNSCR 1267 (1999) e 1333 (2000) e regolarmente aggiornato dal Comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione UNSCR 1267 (1999).

    L'elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:

    Al-Qaeda;

    le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi e i gruppi associati a Al-Qaeda e

    le persone giuridiche, le entità e gli organismi posseduti o controllati da uno/a qualsiasi di queste persone, entità, organismi e gruppi associati o che li sostengono in altro modo.

    Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un'impresa o un'entità è «associata/o a» Al-Qaeda consistono, tra l'altro, nel:

    a)

    partecipare al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Al-Qaeda o di qualsiasi sua cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

    b)

    fornire, vendere o trasferire ad uno qualsiasi di essi armi e materiale connesso;

    c)

    arruolare per uno qualsiasi di essi o

    d)

    sostenere in altro modo atti o attività di uno qualsiasi di essi.

    2.

    Il 25 novembre 2013 il Comitato delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere Abd-Al-Hamid Al-Masli all'elenco corrispondente. Abd-Al-Hamid Al-Masli può presentare in qualsiasi momento al mediatore dell'ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirlo nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

    United Nations — Office of the Ombudsperson

    Room TB-08041D

    New York, NY 10017

    UNITED STATES OF AMERICA

    Tel. +1 2129632671

    Fax +1 2129631300 / 3778

    E-mail: ombudsperson@un.org

    Per ulteriori informazioni consultare http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

    3.

    Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 1267/2013 (2), recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (3). La modifica, eseguita a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiunge Abd-Al-Hamid Al-Masli all'elenco dell'allegato I del regolamento («allegato I»).

    Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano nell'allegato I:

    1)

    congelamento di tutti i fondi e risorse economiche appartenenti alle persone e alle entità interessate, o in loro possesso, e divieto (per tutti) di mettere direttamente o indirettamente fondi e risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone ed entità interessate o di destinarli a loro vantaggio (articolo 2 e articolo 2 bis  (4)) e

    2)

    divieto di concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, a una qualsiasi delle persone ed entità interessate consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari (articolo 3).

    4.

    L'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 (5) prevede una procedura di riesame che si applica qualora chi è stato inserito nell'elenco formuli osservazioni circa i motivi dell'inserimento. Le persone e le entità aggiunte all'allegato I con il regolamento (UE) n. 1267/2013 possono presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere la motivazione del loro inserimento nell'elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

    Commissione europea

    «Misure restrittive»

    Rue de la Loi/Wetstraat 200

    1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    5.

    Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile impugnare il regolamento (UE) n. 1267/2013 dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, alle condizioni di cui all'articolo 263, paragrafi 4 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    6.

    Per completezza, si richiama l'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l'autorizzazione di utilizzare i fondi e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell'articolo 2 bis del medesimo regolamento.


    (1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4.

    (2)  GU L 326 del 6.12.2013, pag. 39.

    (3)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

    (4)  L'articolo 2 bis è stato inserito con regolamento (CE) n. 561/2003 del Consiglio (GU L 82 del 29.3.2003, pag. 1).

    (5)  L'articolo 7 bis è stato inserito con regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42).


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