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Document 52013XC1129(03)

    Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia

    GU C 349 del 29.11.2013, p. 5–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.11.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 349/5


    Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia

    2013/C 349/04

    La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia sarebbero oggetto di dumping e arrecherebbero pertanto un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.

    1.   Denuncia

    La denuncia è stata presentata il 16 ottobre 2013 da Ajinomoto Foods Europe SAS («il denunziante»), l'unico produttore di glutammato monosodico, che rappresenta quindi il 100 % della produzione totale di glutammato monosodico dell'Unione.

    2.   Prodotto in esame

    Il prodotto oggetto della presente inchiesta è il glutammato monosodico («il prodotto in esame»).

    3.   Denuncia di dumping

    Il prodotto che sarebbe oggetto di dumping è il prodotto in esame originario dell'Indonesia («il paese interessato»), attualmente classificato con il codice NC ex 2922 42 00. Il codice NC è fornito a titolo puramente indicativo.

    In assenza di dati affidabili sui prezzi applicati sul mercato nazionale dell'Indonesia, la denuncia di dumping si basa su un confronto tra un valore normale costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti] e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame esportato nell'Unione.

    I margini di dumping così calcolati sono rilevanti per il paese interessato.

    4.   Denuncia di pregiudizio e nesso di causalità

    Il denunziante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono aumentate complessivamente sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.

    Gli elementi di prova prima facie presentati dal denunziante evidenziano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto tra l'altro ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, con gravi effetti negativi sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.

    5.   Procedura

    Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

    L'inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di dumping e se le importazioni in dumping abbiano arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione. Se tali fatti saranno accertati, l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure sia contraria o meno all'interesse dell'Unione.

    5.1.    Procedura di determinazione del dumping

    I produttori esportatori (2) del prodotto in esame originario del paese interessato sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

    5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

    5.1.1.1.   Procedura di selezione dei produttori esportatori oggetto dell'inchiesta nel paese interessato

    a)   Campionamento

    In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori nel paese interessato coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all'inchiesta, selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

    Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato I del presente avviso.

    Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese interessato e potrà contattare eventuali associazioni note di produttori esportatori.

    Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni riportate sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Qualora sia necessario un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di esportazioni nell'Unione, che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. Tutti i produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per l'inserimento nel campione.

    Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta relativa ai produttori esportatori la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori selezionati per essere inseriti nel campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori nonché alle autorità del paese interessato.

    Salvo diversa indicazione, tutti i produttori esportatori selezionati per essere inseriti nel campione sono tenuti a presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione.

    Nel questionario saranno richieste informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria del produttore esportatore, le attività societarie relative al prodotto in esame, il costo di produzione, le vendite del prodotto in esame sul mercato nazionale del paese interessato e nell'Unione.

    Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione ma non sono state selezionate saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Fatta salva la lettera b) sotto riportata, il dazio antidumping che può essere applicato alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione non supererà la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (3).

    b)   Margine di dumping individuale per le società non incluse nel campione

    I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono chiedere, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi un margine di dumping individuale («margine di dumping individuale»). Salvo diversa indicazione, i produttori esportatori che desiderino chiedere l'applicazione di un margine di dumping individuale devono richiedere un questionario e restituirlo, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione.

    Si informano i produttori esportatori che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare tale margine per loro qualora, ad esempio, il numero di produttori esportatori fosse così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

    5.1.2.   Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta  (4)  (5)

    Si invitano a partecipare alla presente inchiesta gli importatori indipendenti del prodotto in esame dal paese interessato verso l'Unione.

    In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta, selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

    Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato II del presente avviso.

    Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti la Commissione potrà inoltre contattare eventuali associazioni note di importatori.

    Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni riportate sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Qualora sia necessario un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto in esame, che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà tutti gli importatori indipendenti noti e le associazioni di importatori in merito alle società selezionate per l'inserimento nel campione.

    Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Salvo diversa indicazione, le parti interessate sono tenute a presentare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione.

    Nel questionario saranno richieste informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, le attività societarie relative al prodotto in esame e le vendite del prodotto in esame.

    5.2.    Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

    L'accertamento del pregiudizio si basa su prove positive ed implica un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi sul mercato dell'Unione e dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio, i produttori dell'Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

    Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta per quanto riguarda i produttori dell'Unione, la Commissione invierà questionari al produttore noto dell'Unione.

    Salvo diversa indicazione, il suddetto produttore noto dell'Unione è tenuto a presentare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Nel questionario saranno richieste informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria e la situazione finanziaria ed economica della società.

    I produttori dell'Unione e le associazioni di produttori dell'Unione non elencati sopra sono invitati a contattare la Commissione, di preferenza per posta elettronica, immediatamente e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, per manifestarsi e chiedere un questionario.

    5.3.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

    Qualora venisse accertata l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, se l'adozione di misure antidumping sia contraria o meno all'interesse dell'Unione. Salvo diversa indicazione i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare entro lo stesso termine che esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

    Salvo diversa indicazione, le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, informazioni sull'esistenza di un interesse dell'Unione. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

    5.4.    Altre comunicazioni scritte

    Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diversa indicazione tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    5.5.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

    Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, va presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

    5.6.    Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

    Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga richiesto un trattamento riservato, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (6).

    Le parti interessate che comunichino informazioni recanti tale dicitura sono invitate a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle informazioni, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve risultare sufficientemente dettagliato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate per le quali la parte interessata che le ha prodotte non fornisca un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta potranno non essere prese in considerazione.

    Le parti interessate devono presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numeri di telefono e di fax. Eventuali deleghe, certificazioni firmate e relativi aggiornamenti, che accompagnano le risposte al questionario, devono tuttavia essere presentati in formato cartaceo (vale a dire inviati per posta o consegnati a mano) all'indirizzo sottoindicato. Se una parte interessata non è in grado di trasmettere le proprie comunicazioni e richieste in formato elettronico, ne informa immediatamente la Commissione, in conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione le parti interessate possono consultare la relativa pagina Internet nel sito web della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

    Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

    Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione H

    Ufficio: N105 08/020

    1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    Fax +32 22956505

    E-mail concernente il dumping e l'allegato I: TRADE-MSG-ART5-DUMPING@ec.europa.eu

    E-mail concernente tutte le altre questioni e l'allegato II: TRADE-MSG-ART5-INJURY@ec.europa.eu

    6.   Omessa collaborazione

    Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate, in base ai dati disponibili, conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

    Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti non si terrà conto di tali informazioni e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

    Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente tratte se essa avesse collaborato.

    7.   Consigliere-auditore

    Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

    Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

    Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'esistenza del dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. L'audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

    Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto si invitano le parti interessate a visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore nel sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/

    8.   Calendario dell'inchiesta

    A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base possono essere istituite misure provvisorie entro nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    9.   Trattamento dei dati personali

    I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7).


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società nel paese interessato che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto in esame.

    (3)  A norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non si terrà conto di margini nulli o minimi, né di margini determinati nelle circostanze di cui all'articolo 18 del regolamento di base.

    (4)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone si considerano legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

    (5)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

    (6)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

    (7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


    ALLEGATO I

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    ALLEGATO II

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